2009R0004 — IT — 12.03.2015 — 003.001
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REGOLAMENTO (CE) N. 4/2009 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2008 (GU L 007, 10.1.2009, p.1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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No |
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date |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1142/2011 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2011 |
L 293 |
24 |
11.11.2011 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013 |
L 158 |
1 |
10.6.2013 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/228 DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 2015 |
L 49 |
1 |
20.2.2015 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (CE) N. 4/2009 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2008
relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c) e l’articolo 67, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 2 ),
considerando quanto segue:
(1) |
La Comunità si è prefissa l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio la Comunità deve adottare, tra l’altro, misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transfrontaliere, nella misura necessaria al corretto funzionamento del mercato interno. |
(2) |
A norma dell’articolo 65, lettera b), del trattato, tali misure dovrebbero includere la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale. |
(3) |
A tal proposito, la Comunità ha già adottato, tra le altre misure, il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 3 ), la decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all’istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale ( 4 ), il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale ( 5 ), la direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie ( 6 ), il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale ( 7 ), il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati ( 8 ), e il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») ( 9 ). |
(4) |
Il Consiglio europeo riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato il Consiglio e la Commissione a istituire specifiche norme procedurali comuni speciali per semplificare e accelerare la composizione delle cause transfrontaliere riguardanti in particolare i crediti alimentari. Ha quindi invitato a sopprimere le misure intermedie necessarie per permettere il riconoscimento e l’esecuzione nello Stato richiesto di una decisione emessa in un altro Stato membro, in particolare una decisione riguardante un credito alimentare. |
(5) |
Il 30 novembre 2000 è stato adottato un programma di misure sull’attuazione del principio di riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale ( 10 ), comune alla Commissione e al Consiglio. Tale programma prevede l’abolizione della procedura di exequatur per i crediti alimentari allo scopo di rendere più efficaci i mezzi di cui dispongono i creditori di alimenti per far rispettare i loro diritti. |
(6) |
Il Consiglio europeo riunitosi a Bruxelles il 4 e 5 novembre 2004 ha adottato un nuovo programma, dal titolo «Programma dell'Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea» («il programma dell’Aia») ( 11 ). |
(7) |
Nella sessione del 2 e 3 giugno 2005 il Consiglio ha adottato un piano d’azione del Consiglio e della Commissione ( 12 ) che traduce il programma dell’Aia in azioni concrete e menziona la necessità di adottare proposte sulle obbligazioni alimentari. |
(8) |
Nel quadro della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, la Comunità e gli Stati membri hanno partecipato a negoziati che sono sfociati il 23 novembre 2007 nell’adozione della convenzione sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia («convenzione dell’Aia del 2007») e del protocollo relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari («protocollo dell’Aia del 2007»). È pertanto opportuno tener conto di questi due strumenti nell’ambito del presente regolamento. |
(9) |
Un creditore di alimenti dovrebbe essere in grado di ottenere facilmente in uno Stato membro una decisione che sia automaticamente esecutiva in un altro Stato membro senza ulteriori formalità. |
(10) |
Per raggiungere tale obiettivo è opportuno creare uno strumento comunitario in materia di obbligazioni alimentari che raggruppi le disposizioni concernenti i conflitti di giurisdizione, i conflitti di leggi, il riconoscimento e l’esecutività, l’esecuzione, il patrocinio a spese dello Stato nonché la cooperazione tra autorità centrali. |
(11) |
L’ambito di applicazione del regolamento dovrebbe estendersi a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i creditori di alimenti. Ai fini del presente regolamento, la nozione di «obbligazione alimentare» dovrebbe essere interpretata in maniera autonoma. |
(12) |
Al fine di tener conto dei diversi modi di disciplinare le questioni relative alle obbligazioni alimentari negli Stati membri, il presente regolamento dovrebbe applicarsi sia alle decisioni giurisdizionali che alle decisioni emesse da autorità amministrative, purché queste autorità offrano garanzie in particolare circa l’imparzialità e il diritto di audizione delle parti. Tali autorità dovrebbero pertanto applicare tutte le norme del presente regolamento. |
(13) |
Per i suddetti motivi, nel presente regolamento occorre altresì assicurare il riconoscimento e l’esecuzione delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici senza che ciò pregiudichi il diritto dell’una o dell’altra parte di una tale transazione o di un tale atto di contestare detti strumenti dinanzi a un’autorità giurisdizionale dello Stato membro d’origine. |
(14) |
È opportuno che il presente regolamento preveda che il termine «creditore» comprende, ai fini di una domanda di riconoscimento e di esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari, gli enti pubblici che hanno il diritto di agire per conto di una persona cui siano dovuti alimenti o di chiedere il rimborso di prestazioni erogate al creditore in luogo degli alimenti. Se l’ente pubblico agisce in tal veste, dovrebbe aver diritto agli stessi servizi e allo stesso patrocinio a spese dello Stato al pari del creditore. |
(15) |
Per preservare gli interessi dei creditori di alimenti e favorire la corretta amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione europea, dovrebbero essere adattate le norme relative alla competenza quali risultano dal regolamento (CE) n. 44/2001. La circostanza che un convenuto abbia la residenza abituale in uno Stato terzo non dovrebbe escludere l’applicazione delle norme comunitarie in materia di competenza, e non dovrebbe essere più previsto alcun rinvio alle norme in materia di competenza contemplate dal diritto nazionale. È pertanto necessario determinare nel presente regolamento i casi in cui un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro può esercitare una competenza sussidiaria. |
(16) |
Al fine di rimediare in particolare a situazioni di diniego di giustizia, è opportuno prevedere nel presente regolamento un forum necessitatis che, in casi eccezionali, consenta ad un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro di conoscere di una controversia che abbia uno stretto collegamento con uno Stato terzo. Un tale caso eccezionale potrebbe presentarsi qualora un procedimento si riveli impossibile nello Stato terzo interessato, per esempio a causa di una guerra civile o qualora non ci si possa ragionevolmente aspettare che il richiedente introduca o prosegua un procedimento in tale Stato. La competenza fondata sul forum necessitatis potrebbe essere tuttavia esercitata soltanto qualora la controversia abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro della giurisdizione adita, quale ad esempio la cittadinanza di una delle parti. |
(17) |
Una norma di competenza supplementare dovrebbe prevedere che, salvo condizioni particolari, il debitore possa promuovere un’azione per modificare una decisione esistente in materia di obbligazioni alimentari o ottenere una nuova decisione solo nello Stato in cui il creditore aveva la residenza abituale quando è stata emessa la decisione e in cui continua a risiedere abitualmente. Per assicurare un’adeguata articolazione tra la convenzione dell’Aia del 2007 e il presente regolamento, occorre applicare tale norma anche alle decisioni di uno Stato terzo parte di detta convenzione, purché quest’ultima sia in vigore tra lo Stato interessato e la Comunità e contempli le stesse obbligazioni alimentari nello Stato interessato e nella Comunità. |
(18) |
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, occorre prevedere che in Irlanda il concetto di «domicile» sostituisca quello di «cittadinanza», così come nel Regno Unito, qualora il presente regolamento sia applicabile in tale Stato membro a norma dell’articolo 4 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. |
(19) |
Al fine di accrescere la certezza del diritto, la prevedibilità e l’autonomia delle parti, il presente regolamento dovrebbe permettere alle parti di scegliere di comune accordo l’autorità giurisdizionale competente in funzione di fattori di collegamento determinati. Per assicurare la protezione della parte debole, una siffatta scelta del foro dovrebbe essere esclusa per le obbligazioni alimentari nei confronti di un minore di diciotto anni. |
(20) |
Occorre prevedere nel presente regolamento che, per gli Stati membri vincolati dal protocollo dell’Aia del 2007, le disposizioni sulle norme sui conflitti di legge applicabili sono quelle previste da detto protocollo. A tal fine, occorrerebbe inserire una disposizione che rinvii a tale protocollo. Il protocollo dell’Aia del 2007 sarà concluso dalla Comunità in tempo utile per consentire l’applicazione del presente regolamento. Per tener conto dell’ipotesi in cui il protocollo dell’Aia del 2007 non si applicasse a tutti gli Stati membri, occorre distinguere, ai fini del riconoscimento, dell’esecutività e dell’esecuzione di decisioni, gli Stati membri che sono vincolati dal protocollo dell’Aia del 2007 da quelli che non lo sono. |
(21) |
Occorre precisare, nel quadro del presente regolamento, che tali norme sui conflitti di legge determinano solo la legge applicabile alle obbligazioni alimentari e non determinano la legge applicabile all’accertamento del rapporto di famiglia sul quale si basano le obbligazioni alimentari. L’accertamento del rapporto di famiglia continua a essere disciplinato dal diritto interno degli Stati membri, comprese le loro norme di diritto internazionale privato. |
(22) |
Al fine di assicurare il recupero rapido ed efficace di un credito alimentare ed evitare i ricorsi dilatori, le decisioni in materia di obbligazioni alimentari emesse in uno Stato membro dovrebbero, in linea di massima, avere esecutività provvisoria. Occorre pertanto prevedere nel presente regolamento che l’autorità giurisdizionale d’origine abbia il potere di dichiarare la decisione provvisoriamente esecutiva anche se il diritto nazionale non prevede l’esecutività di diritto e anche se è stato o potrebbe ancora essere proposto un ricorso contro la decisione secondo il diritto nazionale. |
(23) |
Per limitare le spese connesse con le procedure disciplinate dal presente regolamento, sarebbe utile ricorrere per quanto possibile alle moderne tecnologie di comunicazione, in particolare nell’audizione delle parti. |
(24) |
Le garanzie fornite dall’applicazione delle norme sui conflitti di leggi dovrebbero giustificare il fatto che le decisioni in materia di obbligazioni alimentari emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 siano riconosciute e siano esecutive in tutti gli altri Stati membri senza che sia richiesta qualsiasi altra procedura e senza alcuna forma di controllo di merito nello Stato membro dell’esecuzione. |
(25) |
Il riconoscimento in uno Stato membro di una decisione in materia di obbligazioni alimentari mira soltanto a consentire il recupero del credito alimentare determinato nella decisione. Non implica il riconoscimento da parte di tale Stato membro del rapporto di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità che ha dato luogo alle obbligazioni alimentari da cui è scaturita la decisione. |
(26) |
Per le decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 occorre prevedere nel presente regolamento una procedura di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività. Tale procedura dovrebbe ispirarsi alla procedura e ai motivi di rifiuto del riconoscimento di cui al regolamento (CE) n. 44/2001. Per accelerare la procedura e permettere al creditore di recuperare rapidamente il suo credito, è opportuno prevedere che l’autorità giurisdizionale adita debba emettere la decisione entro termini stabiliti, eccettuate circostanze eccezionali. |
(27) |
Occorre altresì limitare quanto più possibile le formalità di esecuzione che possono far aumentare i costi a carico del creditore di alimenti. A tal fine, il presente regolamento dovrebbe prevedere che il creditore di alimenti non sia tenuto a disporre di un recapito postale, né di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell’esecuzione, ferma restando peraltro l’organizzazione interna degli Stati membri in materia di procedure di esecuzione. |
(28) |
Per limitare i costi connessi con le procedure di esecuzione, non dovrebbe essere richiesta alcuna traduzione, a meno che l’esecuzione non sia contestata e fatte salve le regole applicabili alla notificazione e alla comunicazione degli atti. |
(29) |
Onde garantire il rispetto dei requisiti di un processo equo occorre prevedere nel presente regolamento il diritto del convenuto che non sia comparso dinanzi all’autorità giurisdizionale d’origine di uno Stato membro vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 di chiedere, nella fase dell’esecuzione della decisione emessa nei suoi confronti, il riesame di quest’ultima. Tuttavia il convenuto dovrebbe chiedere tale riesame entro un termine stabilito che dovrebbe decorrere al più tardi dal giorno in cui, nella fase del procedimento di esecuzione, i suoi beni sono stati resi per la prima volta indisponibili in tutto o in parte. Questo diritto di chiedere un riesame dovrebbe costituire un ricorso straordinario concesso al convenuto contumace, che non pregiudica altri mezzi di ricorso straordinari previsti dal diritto dello Stato membro d’origine, purché tali mezzi di ricorso non siano incompatibili con il diritto a un riesame ai sensi del presente regolamento. |
(30) |
Per accelerare l’esecuzione di una decisione emessa da uno Stato membro vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 in un altro Stato membro, occorre limitare i motivi di rifiuto o di sospensione dell’esecuzione che possono essere invocati dal debitore a motivo del carattere transfrontaliero del credito alimentare. Tale limitazione dovrebbe far salvi i motivi di rifiuto o di sospensione previsti dal diritto nazionale che non siano incompatibili con quelli elencati nel presente regolamento, quali il pagamento del debito da parte del debitore all’atto dell’esecuzione o l’impignorabilità di taluni beni. |
(31) |
Per facilitare il recupero transfrontaliero di crediti alimentari occorre istituire un regime di cooperazione tra le autorità centrali designate dagli Stati membri. Tali autorità dovrebbero prestare assistenza ai creditori e ai debitori di alimenti nel far valere i loro diritti in un altro Stato membro mediante la presentazione di domande di riconoscimento, di dichiarazione di esecutività e d’esecuzione di decisioni esistenti, di modifica di tali decisioni o di emanazione di una decisione. Esse dovrebbero altresì scambiare informazioni per localizzare i debitori e i creditori e individuare, se del caso, i loro introiti e beni. Dovrebbero, infine, cooperare tra loro scambiandosi informazioni di carattere generale e promuovere la cooperazione tra le autorità competenti del proprio Stato membro. |
(32) |
Un’autorità centrale designata in virtù del presente regolamento dovrebbe sostenere le proprie spese, fatte salve eccezioni specifiche, e prestare assistenza a qualsiasi richiedente residente nel suo Stato membro. Il criterio per determinare il diritto di una persona di chiedere assistenza a un’autorità centrale dovrebbe essere meno severo del criterio di collegamento basato sulla «residenza abituale» utilizzato in altre parti del presente regolamento. Tuttavia, il criterio di «residenza» dovrebbe escludere la semplice presenza. |
(33) |
Per poter prestare pienamente assistenza ai creditori e ai debitori di alimenti e facilitare in modo ottimale il recupero transfrontaliero di alimenti, le autorità centrali dovrebbero poter ottenere un certo numero di informazioni a carattere personale. Il presente regolamento dovrebbe pertanto fare obbligo agli Stati membri di provvedere a che le loro autorità centrali abbiano accesso a tali informazioni presso le autorità pubbliche o le amministrazioni che detengono le informazioni in questione nell’ambito delle loro attività abituali. Occorre tuttavia lasciare a ciascuno Stato membro il compito di determinare le modalità di tale accesso. Uno Stato membro dovrebbe poter designare le autorità pubbliche o le amministrazioni che saranno tenute a fornire le informazioni all’autorità centrale in conformità del presente regolamento, comprese, se del caso, autorità pubbliche o amministrazioni già designate nell’ambito di altri regimi di accesso alle informazioni. Quando uno Stato membro designa autorità pubbliche o amministrazioni, dovrebbe fare in modo che la sua autorità centrale sia in grado di accedere alle informazioni richieste in conformità del presente regolamento detenute dalle prime. Uno Stato membro dovrebbe anche poter permettere alla sua autorità centrale di accedere alle informazioni richieste presso ogni altra persona giuridica che le detiene e che è responsabile del loro trattamento. |
(34) |
Nell’ambito dell’accesso ai dati personali, dell’utilizzo e della trasmissione degli stessi, occorre rispettare le prescrizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ( 13 ) quale recepita nella legislazione nazionale degli Stati membri. |
(35) |
Occorre, tuttavia, definire le condizioni specifiche di accesso ai dati personali, di utilizzo e di trasmissione degli stessi al fine dell’applicazione del presente regolamento. In tale contesto, è stato preso in considerazione il parere del Garante europeo della protezione dei dati ( 14 ). La persona interessata dalla raccolta delle informazioni dovrebbe essere avvisata conformemente alla legislazione nazionale. È tuttavia opportuno prevedere la possibilità di differire tale avviso per impedire che il debitore trasferisca i suoi beni e comprometta così il recupero dei crediti alimentari. |
(36) |
Tenuto conto delle spese procedurali, è opportuno prevedere un regime molto favorevole di patrocinio a spese dello Stato, ossia la presa a carico totale delle spese connesse ai procedimenti riguardanti obbligazioni alimentari nei confronti di minori di 21 anni e avviati tramite le autorità centrali. Le norme in materia di patrocinio a spese dello Stato vigenti nell’Unione europea in virtù della direttiva 2003/8/CE dovrebbero pertanto essere integrate da norme specifiche atte a creare un regime particolare di patrocinio a spese dello Stato in materia di obbligazioni alimentari. In tale contesto, a titolo eccezionale, l’autorità competente dello Stato membro richiesto dovrebbe poter recuperare i costi dal ricorrente, beneficiario del gratuito patrocinio a spese dello Stato, che risulti soccombente, nella misura in cui lo permetta la sua situazione finanziaria. Ciò avverrebbe, in particolare, nel caso di una persona facoltosa che abbia agito in malafede. |
(37) |
Inoltre, per le obbligazioni alimentari diverse da quelle di cui al precedente considerando, dovrebbe essere garantito a tutte le parti lo stesso trattamento in termini di patrocinio a spese dello Stato al momento dell’esecuzione della decisione in un altro Stato membro. Pertanto le disposizioni sulla continuità del patrocinio a spese dello Stato di cui al presente regolamento dovrebbero intendersi nel senso che concedono tale patrocinio anche a una parte che, pur non avendo beneficiato del patrocinio a spese dello Stato nel procedimento volto a ottenere o modificare una decisione nello Stato membro d’origine, ne abbia in seguito beneficiato in questo stesso Stato nell’ambito di una domanda volta a ottenere l’esecuzione della decisione. Analogamente, una parte che abbia beneficiato di un procedimento gratuito dinanzi a un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X, dovrebbe vedersi concedere, nello Stato membro di esecuzione, il beneficio del patrocinio a spese dello Stato più favorevole o della maggiore esenzione dei costi e delle spese, purché dimostri che ne avrebbe beneficiato nello Stato membro d’origine. |
(38) |
Al fine di ridurre le spese di traduzione dei documenti giustificativi, l’autorità giurisdizionale adita dovrebbe richiedere la traduzione di tali documenti solo se necessario, fatti salvi i diritti della difesa e le norme applicabili alla notifica e alla comunicazione degli atti. |
(39) |
Al fine di facilitare l’applicazione del presente regolamento è opportuno prevedere per gli Stati membri l’obbligo di comunicare alla Commissione i nomi e gli estremi delle loro autorità centrali nonché altre informazioni. Tali informazioni dovrebbero essere messe a disposizione degli operatori del settore e del pubblico mediante la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o l’accesso elettronico tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE. Inoltre, l’uso dei moduli previsti dal presente regolamento dovrebbe facilitare e accelerare la comunicazione tra autorità centrali e permettere la presentazione di domande per via elettronica. |
(40) |
È opportuno disciplinare la relazione tra il presente regolamento e le convenzioni e gli accordi bilaterali o multilaterali in materia di obbligazioni alimentari dei quali gli Stati membri sono parti. In questo contesto, è opportuno prevedere che gli Stati membri che sono parti della convenzione del 23 marzo 1962 tra la Svezia, la Danimarca, la Finlandia, l’Islanda e la Norvegia sul recupero dei crediti alimentari possano continuare ad applicarla tenuto conto del fatto che tale convenzione contiene norme in materia di riconoscimento ed esecuzione più favorevoli di quelle contemplate dal presente regolamento. Per quanto riguarda i futuri accordi bilaterali in materia di obbligazioni alimentari con Stati terzi, le procedure e condizioni secondo le quali gli Stati membri sarebbero autorizzati a negoziare e a concludere a proprio nome tali accordi dovrebbero essere determinate nell’ambito delle discussioni su una proposta della Commissione su questo argomento. |
(41) |
Per il calcolo dei tempi e dei termini previsti dal presente regolamento si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini ( 15 ). |
(42) |
Le misure necessarie ai fini dell’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 16 ). |
(43) |
È opportuno, in particolare, autorizzare la Commissione ad adottare eventuali modifiche dei moduli previsti dal presente regolamento secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 3 della decisione 1999/468/CE. Per stabilire l’elenco delle autorità amministrative rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, nonché l’elenco delle autorità competenti in materia di attestazione del diritto al patrocinio a spese dello Stato, è invece opportuno autorizzare la Commissione ad agire secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 4 della stessa decisione. |
(44) |
Il presente regolamento dovrebbe modificare il regolamento (CE) n. 44/2001 sostituendo le disposizioni di quest’ultimo applicabili in materia di obbligazioni alimentari. Fatte salve le disposizioni transitorie del presente regolamento, in materia di obbligazioni alimentari gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni del presente regolamento sulla competenza, il riconoscimento, l’esecutività e l’esecuzione delle decisioni e sul patrocinio dello Stato invece di quelle del regolamento (CE) n. 44/2001 a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento. |
(45) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire istituire una serie di misure che permettano di garantire il recupero effettivo dei crediti alimentari in situazioni transfrontaliere e agevolare in tal modo la libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione europea, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(46) |
A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento. |
(47) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione. Rimane tuttavia impregiudicata la possibilità per il Regno Unito di notificare l’intenzione di accettare il presente regolamento dopo la sua adozione in conformità dell’articolo 4 del suddetto protocollo. |
(48) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione, fatta salva la possibilità per la Danimarca di applicare il contenuto delle modifiche apportate al regolamento (CE) n. 44/2001 a norma dell’articolo 3 dell’accordo del 19 ottobre 2005 tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 17 ), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità.
2. Nel presente regolamento, per «Stato membro» si intendono tutti gli Stati membri ai quali si applica il presente regolamento.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «decisione»: la decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la liquidazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere. Ai fini dei capi VII e VIII, per «decisione» s’intende anche una decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa in uno Stato terzo;
2) «transazione giudiziaria»: la transazione in materia di obbligazioni alimentari approvata dall’autorità giurisdizionale o conclusa dinanzi all’autorità giurisdizionale nel corso di un procedimento;
3) «atto pubblico»:
a) qualsiasi documento in materia di obbligazioni alimentari che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico nello Stato membro d’origine e la cui autenticità:
i) riguardi la firma e il contenuto dell’atto pubblico; e
ii) sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata; o
b) qualsiasi convenzione in materia di obbligazioni alimentari conclusa con le autorità amministrative dello Stato membro d’origine o da queste autenticata;
4) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro nel quale, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria ed è stato redatto l’atto pubblico;
5) «Stato membro dell'esecuzione»: lo Stato membro in cui viene chiesta l’esecuzione della decisione, della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico;
6) «Stato membro richiedente»: lo Stato membro la cui autorità centrale trasmette una domanda a norma del capo VII;
7) «Stato membro richiesto»: lo Stato membro la cui autorità centrale riceve una domanda a norma del capo VII;
8) «Stato contraente della convenzione dell’Aia del 2007»: la parte contraente della convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia («convenzione dell’Aia del 2007») nella misura in cui detta convenzione si applica tra la Comunità e lo Stato in questione;
9) «autorità giurisdizionale d'origine»: l’autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione da eseguire;
10) «creditore»: qualsiasi persona fisica a cui sono dovuti o si presume siano dovuti alimenti;
11) «debitore»: qualsiasi persona fisica che deve corrispondere alimenti o alla quale sono richiesti alimenti;
2. Ai fini del presente regolamento la nozione di «autorità giurisdizionale» include le autorità amministrative degli Stati membri competenti in materia di obbligazioni alimentari purché offrano garanzie circa l’imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui sono stabilite
i) possano formare oggetto di ricorso o riesame dinanzi a un’autorità giudiziaria e
ii) abbiano forza e effetto equivalenti a quelli di una decisione dell’autorità giudiziaria nella stessa materia.
Tali autorità amministrative figurano nell’allegato X. Quest’ultimo è stabilito e modificato secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 73, paragrafo 2, su richiesta dello Stato membro nel quale è stabilita l’autorità amministrativa interessata.
3. Ai fini degli articoli 3, 4 e 6, il concetto di «domicile» sostituisce quello di «cittadinanza» negli Stati membri che utilizzano tale concetto quale criterio di collegamento in materia familiare.
Ai fini dell’articolo 6 si considera che le parti aventi il loro «domicile» in unità territoriali diverse di uno stesso Stato membro abbiano il loro «domicile» comune in detto Stato membro.
CAPO II
COMPETENZA
Articolo 3
Disposizioni generali
Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri:
a) l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente; o
b) l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente; o
c) l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti; o
d) l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti.
Articolo 4
Elezione del foro
1. Le parti possono convenire che siano competenti a conoscere delle controversie tra di esse in materia di obbligazioni alimentari la o le autorità giurisdizionali seguenti di uno Stato membro:
a) la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui una delle parti risiede abitualmente;
b) la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cittadinanza di una delle parti;
c) per quanto riguarda le obbligazioni alimentari tra coniugi o ex coniugi:
i) l’autorità giurisdizionale competente a conoscere delle loro controversie in materia matrimoniale; o
ii) la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui essi hanno avuto l’ultima residenza abituale comune per un periodo di almeno un anno.
Le condizioni di cui alle lettere a), b) o c) devono risultare soddisfatte al momento della conclusione dell’accordo relativo all’elezione del foro o nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale.
La competenza conferita dall’accordo è esclusiva, salvo che le parti non dispongano diversamente.
2. L’accordo relativo all’elezione del foro è concluso per iscritto. Si considera forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.
3. Il presente articolo non si applica nelle controversie concernenti un’obbligazione alimentare nei confronti di un minore di diciotto anni.
4. Se le parti hanno convenuto di attribuire competenza esclusiva alla o alle autorità giurisdizionali di uno Stato parte della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 18 ), firmata il 30 ottobre 2007 a Lugano («convenzione di Lugano») che non sia uno Stato membro, detta convenzione si applica tranne per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 3.
Articolo 5
Competenza fondata sulla comparizione del convenuto
Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, è competente l’autorità giurisdizionale dello Stato membro dinanzi alla quale compare il convenuto. Tale norma non è applicabile se la comparizione è intesa a eccepire l’incompetenza.
Articolo 6
Competenza sussidiaria
Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 e nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato parte della convenzione di Lugano che non sia uno Stato membro è competente in virtù delle disposizioni di detta convenzione, sono competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cittadinanza comune delle parti.
Articolo 7
Forum necessitatis
Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6, in casi eccezionali le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono conoscere della controversia se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento.
La controversia deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita.
Articolo 8
Limitazione dell’azione
1. Qualora sia emessa una decisione in uno Stato membro o uno Stato contraente della convenzione dell’Aia del 2007 in cui il creditore risiede abitualmente, il debitore non può promuovere un’azione per modificare la decisione o ottenere una decisione nuova in un altro Stato membro, fintantoché il creditore continui a risiedere abitualmente nello Stato in cui è stata emessa la decisione.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
a) qualora le parti si siano accordate sulla competenza delle autorità giurisdizionali dell’altro Stato membro in conformità dell’articolo 4;
b) qualora il creditore si sottoponga alla competenza delle autorità giurisdizionali dell’altro Stato membro di cui all’articolo 5;
c) qualora l’autorità competente dello Stato d’origine contraente della convenzione dell’Aia del 2007 non possa o rifiuti di esercitare la competenza a modificare la decisione o a emetterne una nuova; o
d) qualora la decisione emessa nello Stato d’origine contraente della convenzione dell’Aia del 2007 non possa essere riconosciuta o dichiarata esecutiva nello Stato membro in cui è prevista l’azione per modificare la decisione o ottenerne una nuova.
Articolo 9
Adizione dell’autorità giurisdizionale
Ai fini del presente capo, un’autorità giurisdizionale è considerata adita:
a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale, a condizione che il ricorrente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse notificato o comunicato al convenuto; o,
b) qualora l’atto debba essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell’autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che il ricorrente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giurisdizionale.
Articolo 10
Verifica della competenza
L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una controversia per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d’ufficio la propria incompetenza.
Articolo 11
Verifica della ricevibilità
1. Se il convenuto che ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato diverso dallo Stato membro in cui l’azione è stata proposta non compare, l’autorità giurisdizionale competente sospende il procedimento finché non sia accertato che il convenuto è stato messo nelle condizioni di ricevere la domanda giudiziale o atto equivalente in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese o che sono stati effettuati tutti gli adempimenti in tal senso.
2. In luogo delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applica l’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1393/2007 qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro ad un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale regolamento.
3. Ove non siano applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 1393/2007, si applica l’articolo 15 della convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale qualora sia stato necessario trasmettere all’estero la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale convenzione.
Articolo 12
Litispendenza
1. Qualora davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita in precedenza.
2. Ove sia accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita per prima, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima.
Articolo 13
Connessione
1. Ove più cause connesse siano pendenti dinanzi ad autorità giurisdizionali di diversi Stati membri, l’autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere il procedimento.
2. Se tali cause sono pendenti in primo grado, l’autorità giurisdizionale successivamente adita può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l’autorità giurisdizionale adita per prima sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.
3. Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e una decisione uniche per evitare soluzioni tra loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.
Articolo 14
Provvedimenti provvisori e cautelari
I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti alle autorità giudiziarie di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.
CAPO III
LEGGE APPLICABILE
Articolo 15
Determinazione della legge applicabile
La legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari («protocollo dell’Aia del 2007») negli Stati membri vincolati da tale strumento.
CAPO IV
RICONOSCIMENTO, ESECUTIVITÀ ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI
Articolo 16
Ambito di applicazione del presente capo
1. Il presente capo disciplina il riconoscimento, l’esecutività e l’esecuzione delle decisioni che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento
2. La sezione 1 si applica alle decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007.
3. La sezione 2 si applica alle decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007.
4. La sezione 3 si applica a tutte le decisioni.
SEZIONE 1
Decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007
Articolo 17
Abolizione dell’exequatur
1. La decisione emessa in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.
2. Le decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 che sono esecutive in tale Stato lo sono anche in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione che attesti l’esecutività.
Articolo 18
Provvedimenti cautelari
Una decisione esecutiva implica di diritto l’autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari previsti dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione.
Articolo 19
Diritto di chiedere il riesame
1. Il convenuto che non sia comparso nello Stato membro d’origine ha il diritto di chiedere il riesame della decisione all’autorità giurisdizionale competente di tale Stato membro se:
a) non gli sono stati comunicati o notificati la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese; o
b) non ha avuto la possibilità di contestare il credito alimentare a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali a lui non imputabili,
eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, non abbia impugnato la decisione.
2. Il termine per chiedere il riesame decorre dal giorno in cui il convenuto ha avuto effettivamente conoscenza del contenuto della decisione ed è stato posto nelle condizioni di agire, al più tardi dal giorno della prima misura di esecuzione avente l’effetto di rendere i suoi beni indisponibili in tutto o in parte. Il convenuto agisce tempestivamente, in ogni caso entro un termine di 45 giorni. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.
3. Se l’autorità giurisdizionale respinge la domanda di riesame di cui al paragrafo 1 ritenendo che non sia soddisfatta alcuna condizione di riesame di cui al detto paragrafo, la decisione resta valida.
Se l’autorità giurisdizionale decide che il riesame si giustifica per uno dei motivi di cui al paragrafo 1, la decisione è nulla. Tuttavia, il creditore non perde i benefici dell’interruzione dei termini di prescrizione o decadenza né il diritto di chiedere retroattivamente gli alimenti derivanti dal primo procedimento.
Articolo 20
Documenti ai fini dell’esecuzione
1. Per l’esecuzione di una decisione in un altro Stato membro, il ricorrente fornisce alle competenti autorità incaricate dell’esecuzione:
a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità;
b) l’estratto della decisione rilasciato dall’autorità giurisdizionale d’origine mediante il modulo di cui all’allegato I;
c) se del caso, un documento che stabilisca lo stato degli arretrati e indichi la data in cui è stato effettuato il calcolo;
d) se del caso, la traslitterazione o la traduzione del contenuto del modulo di cui alla lettera b) nella lingua ufficiale dello Stato membro dell’esecuzione oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene chiesta l’esecuzione, conformemente alla legge dello Stato membro in questione, o in un’altra lingua che lo Stato membro dell’esecuzione abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea, diversa o diverse dalla sua o dalle sue, in cui ammette la compilazione del modulo.
2. Le autorità competenti dello Stato membro dell’esecuzione non possono esigere che il ricorrente fornisca una traduzione della decisione. Tuttavia, una traduzione può essere richiesta se l’esecuzione della decisione è contestata.
3. Qualsiasi traduzione ai sensi del presente articolo deve essere effettuata da una persona abilitata ad effettuare traduzioni in uno degli Stati membri.
Articolo 21
Diniego o sospensione dell’esecuzione
1. I motivi di diniego o sospensione dell’esecuzione previsti dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione si applicano purché non siano incompatibili con l’applicazione dei paragrafi 2 e 3.
2. Su istanza del debitore, l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione nega, in tutto o in parte, l’esecuzione della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine se il diritto di ottenere l’esecuzione della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine è prescritto a norma della legislazione dello Stato membro d’origine o a norma della legislazione dello Stato membro dell’esecuzione, se quest’ultima prevede un termine di prescrizione più lungo.
Inoltre, su istanza del debitore, l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione può negare, in tutto o in parte, l’esecuzione della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine se è inconciliabile con una decisione emessa nello Stato membro dell’esecuzione o con una decisione emessa in un altro Stato membro o in uno Stato terzo che soddisfi i requisiti necessari al suo riconoscimento nello Stato membro dell’esecuzione.
La decisione che abbia l’effetto di modificare una precedente decisione in materia di obbligazioni alimentari a motivo di un mutamento delle circostanze non è considerata una decisione inconciliabile ai sensi del secondo comma.
3. Su istanza del debitore, l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione può sospendere, in tutto o in parte, l’esecuzione della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine se l’autorità giurisdizionale competente dello Stato membro d’origine è investita di una domanda di riesame della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine a norma dell’articolo 19.
Inoltre, su istanza del debitore, l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione sospende l’esecuzione della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine se l’esecutività della stessa è sospesa nello Stato membro d’origine.
Articolo 22
Assenza di effetti sull’esistenza di rapporti di famiglia
Il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari a norma del presente regolamento non implicano in alcun modo il riconoscimento del rapporto di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità alla base dell’obbligazione alimentare che ha dato luogo alla decisione.
SEZIONE 2
Decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007
Articolo 23
Riconoscimento
1. Le decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far constatare, secondo il procedimento di cui alla presente sezione, che la decisione deve essere riconosciuta.
3. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.
Articolo 24
Motivi di rifiuto del riconoscimento
Le decisioni non sono riconosciute:
a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento. Le norme sulla competenza non riguardano l’ordine pubblico;
b) se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;
c) se sono incompatibili con una decisione emessa tra le stesse parti nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;
d) se sono incompatibili con una decisione emessa precedentemente tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, qualora tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento.
La decisione che abbia l’effetto di modificare una precedente decisione in materia di obbligazioni alimentari a causa di un mutamento delle circostanze non è considerata una decisione inconciliabile ai sensi delle lettere c) o d).
Articolo 25
Sospensione del procedimento di riconoscimento
L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 sospende il procedimento se l’esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro di origine per la presentazione di un ricorso.
Articolo 26
Esecutività
Le decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata.
Articolo 27
Competenza territoriale
1. L’istanza di dichiarazione di esecutività è proposta all’autorità giurisdizionale o all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione comunicata da tale Stato membro alla Commissione conformemente all’articolo 71.
2. La competenza territoriale è determinata dalla residenza abituale della parte contro cui viene chiesta l’esecuzione, o dal luogo dell’esecuzione.
Articolo 28
Procedura
1. La domanda di dichiarazione di esecutività è corredata dei seguenti documenti:
a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità;
b) un estratto della decisione rilasciato dall’autorità giurisdizionale d’origine utilizzando il modulo di cui all’allegato II, fatto salvo l’articolo 29;
c) se del caso, la traslitterazione o la traduzione del contenuto del modulo di cui alla lettera b) nella lingua ufficiale dello Stato membro dell’esecuzione oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene presentata la domanda, conformemente alla legge dello Stato membro in questione, o in un’altra lingua che lo Stato membro dell’esecuzione abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea, diversa o diverse dalla sua o dalle sue, in cui ammette la compilazione del modulo.
2. L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente investita della domanda non può esigere che l’istante fornisca una traduzione della decisione. Tuttavia, una traduzione può essere richiesta nel quadro del ricorso di cui agli articoli 32 o 33.
3. Qualsiasi traduzione ai sensi del presente articolo deve essere effettuata da una persona abilitata ad effettuare traduzioni in uno degli Stati membri.
Articolo 29
Mancata produzione dell’estratto
1. Qualora l’estratto di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), non venga prodotto, l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente possono fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritengano di essere informate a sufficienza, dispensare dalla sua produzione.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, qualora l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente lo richiedano, deve essere presentata una traduzione dei documenti. La traduzione è effettuata da una persona abilitata a eseguire traduzioni in uno degli Stati membri.
Articolo 30
Dichiarazione di esecutività
La decisione è dichiarata esecutiva senza alcun esame ai sensi dell’articolo 24 non appena espletate le formalità di cui all’articolo 28 e al più tardi entro trenta giorni dopo l’espletamento di tali formalità, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali. La parte contro cui l’esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.
Articolo 31
Notificazione della decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione
1. La decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente comunicata all’istante secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione.
2. La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, corredata della decisione qualora quest’ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte.
Articolo 32
Ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione
1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività.
2. Il ricorso è proposto dinanzi all’autorità giurisdizionale notificata dallo Stato membro interessato alla Commissione in conformità dell’articolo 71.
3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.
4. Se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione non compare davanti all’autorità giurisdizionale investita del ricorso nel procedimento riguardante l’azione proposta dall’istante, si applicano le disposizioni dell’articolo 11 anche se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione non risiede abitualmente nel territorio di uno degli Stati membri.
5. Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività deve essere proposto entro un termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di quarantacinque giorni a decorrere dalla data della notificazione o comunicazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.
Articolo 33
Impugnazione della decisione emessa sul ricorso
La decisione emessa sul ricorso può costituire oggetto solo delle procedure comunicate dallo Stato membro interessato alla Commissione conformemente all’articolo 71.
Articolo 34
Rifiuto o revoca di una dichiarazione di esecutività
1. L’autorità giurisdizionale davanti alla quale è stato proposto un ricorso ai sensi degli articoli 32 o 33 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dall’articolo 24.
2. Fatto salvo l’articolo 32, paragrafo 4, l’autorità giurisdizionale davanti alla quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 32 si pronuncia entro un termine di novanta giorni a decorrere dalla sua adizione, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali.
3. L’autorità giurisdizionale davanti alla quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 33 si pronuncia senza indugio.
Articolo 35
Sospensione del procedimento
L’autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi degli articoli 32 o 33, su istanza della parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, sospende il procedimento se l’esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d’origine a causa della presentazione di un ricorso.
Articolo 36
Provvedimenti provvisori e cautelari
1. Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità della presente sezione, nulla osta a che l’istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro dell’esecuzione, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 30.
2. La dichiarazione di esecutività implica di diritto l’autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari.
3. In pendenza del termine di cui all’articolo 32, paragrafo 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione su di esso, può procedersi solo a provvedimenti cautelari sui beni della parte contro cui è chiesta l’esecuzione.
Articolo 37
Esecutività parziale
1. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente rilasciano la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi.
2. L’istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale.
Articolo 38
Assenza di imposte, diritti o tasse
Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non vengono riscossi, nello Stato membro dell’esecuzione, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia.
SEZIONE 3
Disposizioni comuni
Articolo 39
Esecutività provvisoria
L’autorità giurisdizionale d’origine può dichiarare la decisione provvisoriamente esecutiva, nonostante un eventuale ricorso, anche se la legislazione nazionale non prevede l’esecutività di diritto.
Articolo 40
Invocazione di una decisione riconosciuta
1. La parte che desideri invocare in un altro Stato membro una decisione riconosciuta ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, o riconosciuta a norma della sezione 2, produce una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità.
2. Se necessario, l’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è invocata la decisione riconosciuta può chiedere alla parte che intende avvalersene di produrre un estratto rilasciato dall’autorità giurisdizionale d’origine compilato utilizzando il modulo di cui, secondo i casi, all’allegato I o all’allegato II.
L’autorità giurisdizionale d’origine rilascia tale estratto anche su istanza di qualsiasi parte interessata.
3. Se del caso, la parte che invoca la decisione riconosciuta fornisce la traslitterazione o la traduzione del contenuto del modulo di cui al paragrafo 2 nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui è invocata la decisione riconosciuta, conformemente alla legge dello Stato membro in questione, o in un’altra lingua che lo Stato membro interessato abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea, diversa o diverse dalla sua o dalle sue, in cui ammette la compilazione del modulo.
4. Qualsiasi traduzione ai sensi del presente articolo deve essere effettuata da una persona abilitata ad effettuare traduzioni in uno degli Stati membri.
Articolo 41
Procedimento e condizioni d’esecuzione
1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, il procedimento d’esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione. Le decisioni emesse in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro dell’esecuzione sono eseguite alle stesse condizioni delle decisioni emesse nello Stato membro dell’esecuzione.
2. La parte che richiede l’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale o un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell’esecuzione, fatta eccezione per le persone competenti in materia di procedura d’esecuzione.
Articolo 42
Divieto di riesame del merito
In nessun caso una decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro in cui sono richiesti il riconoscimento, l’esecutività o l’esecuzione.
Articolo 43
Recupero non prioritario dei costi
Il recupero dei costi derivanti dall’applicazione del presente regolamento non è prioritario rispetto al recupero di crediti alimentari.
CAPO V
ACCESSO ALLA GIUSTIZIA
Articolo 44
Diritto al patrocinio a spese dello Stato
1. Le parti di una controversia ai sensi del presente regolamento hanno un accesso effettivo alla giustizia in un altro Stato membro, ivi comprese le procedure di esecuzione e di ricorso, alle condizioni previste nel presente capo.
Nei casi contemplati dal capo VII, l’accesso effettivo è assicurato dallo Stato membro richiesto ad ogni istante che abbia la residenza nello Stato membro richiedente.
2. Per assicurare tale accesso effettivo, gli Stati membri concedono il patrocinio a spese dello Stato a norma del presente capo, salvo in caso di applicazione del paragrafo 3.
3. Nei casi contemplati dal capo VII, gli Stati membri non sono tenuti a concedere il patrocinio a spese dello Stato se e nella misura in cui le rispettive procedure consentono alle parti di agire senza aver bisogno di tale patrocinio e l’autorità centrale fornisce gratuitamente i servizi necessari.
4. Le condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato non sono più restrittive di quelle fissate per le cause interne equivalenti.
5. Non dev’essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi, comunque denominati, per garantire il pagamento dei costi e delle spese dei procedimenti in materia di obbligazioni alimentari.
Articolo 45
Contenuto del patrocinio a spese dello Stato
Il patrocinio a spese dello Stato concesso ai sensi del presente capo indica l’assistenza necessaria per consentire alle parti di conoscere e far valere i loro diritti e per garantire che le loro domande, presentate per il tramite delle autorità centrali o direttamente alle autorità competenti, siano trattate in modo completo ed efficace. Esso copre quanto segue, ove necessario:
a) la consulenza nella fase precontenziosa al fine di giungere a una soluzione prima di intentare un’azione legale;
b) l’assistenza legale per adire un’autorità, anche giurisdizionale, e la rappresentanza in sede di giudizio;
c) l’esonero o l’assunzione a carico delle spese processuali e gli onorari delle persone incaricate di compiere atti durante il procedimento;
d) nello Stato membro in cui la parte soccombente deve rimborsare le spese sostenute dalla parte avversa, nel caso in cui il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato risulti soccombente, le spese sostenute dalla parte avversa se detto patrocinio avrebbe coperto tali spese qualora il beneficiario avesse avuto la sua residenza abituale nello Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita;
e) le spese di interpretazione;
f) le spese di traduzione dei documenti necessari per la soluzione della controversia richiesti dall’autorità giurisdizionale o dall’autorità competente e presentati dal beneficiario del patrocinio a spese dello Stato;
g) le spese di viaggio a carico del beneficiario del patrocinio a spese dello Stato, quando la presenza fisica in aula delle persone che debbono esporre il caso è richiesta dalla legge o dall’autorità giurisdizionale dello Stato membro interessato e l’autorità giurisdizionale decide che non esiste un’altra possibilità per sentire tali persone in modo appropriato.
Articolo 46
Patrocinio a spese dello Stato per le domande di alimenti destinati ai figli presentate tramite le autorità centrali
1. Lo Stato membro richiesto concede il gratuito patrocinio per tutte le domande relative ad obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di filiazione nei confronti di una persona di età inferiore a 21 anni presentate da un creditore a norma dell’articolo 56.
2. Nonostante il paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro richiesto può, per quanto concerne le domande diverse da quelle di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettere a) e b), rifiutare di concedere il gratuito patrocinio se ritiene che la domanda o il ricorso siano manifestamente infondati.
Articolo 47
Casi che non rientrano nell’articolo 46
1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 46 e fatti salvi gli articoli 44 e 45, il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso conformemente alla legislazione nazionale, in particolare per quanto riguarda le condizioni della valutazione delle risorse del ricorrente o della fondatezza della richiesta.
2. Nonostante il paragrafo 1, la parte che nello Stato membro d’origine ha usufruito in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell’esenzione dai costi e dalle spese beneficia, nel procedimento di riconoscimento, di esecutività o di esecuzione, del patrocinio più favorevole o dell’esenzione più ampia previsti dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione.
3. Nonostante il paragrafo 1, la parte che nello Stato membro d’origine ha usufruito di un procedimento gratuito dinanzi ad un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X beneficia, nel procedimento di riconoscimento, di esecutività o di esecuzione, del patrocinio in conformità del paragrafo 2. A tal fine, la parte presenta un documento stilato dall’autorità competente dello Stato membro d’origine attestante che essa soddisfa le condizioni economiche per poter beneficiare, in tutto o in parte, del patrocinio a spese dello Stato o di un’esenzione dai costi e dalle spese.
Le autorità competenti ai fini del presente paragrafo figurano nell’allegato XI. Tale allegato è stabilito e modificato secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 73, paragrafo 2.
CAPO VI
TRANSAZIONI GIUDIZIARIE E ATTI PUBBLICI
Articolo 48
Applicazione del presente regolamento alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici
1. Le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici esecutivi nello Stato membro d’origine sono riconosciuti in un altro Stato membro e hanno la stessa esecutività delle decisioni ai sensi del capo IV.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili, se del caso, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici.
3. L’autorità competente dello Stato membro d’origine rilascia, su istanza di qualsiasi parte interessata, un estratto della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico utilizzando, a seconda dei casi, il modulo di cui agli allegati I e II ovvero agli allegati III e IV.
CAPO VII
COOPERAZIONE TRA AUTORITÀ CENTRALI
Articolo 49
Designazione delle autorità centrali
1. Gli Stati membri designano un’autorità centrale incaricata di adempiere gli obblighi che ad essa derivano dal presente regolamento.
2. Gli Stati membri federali, gli Stati membri nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati membri che abbiano unità territoriali autonome possono designare più di un’autorità centrale e specificano l’ambito territoriale o personale delle loro funzioni. Lo Stato membro che si avvalga di tale facoltà designa l’autorità centrale alla quale può essere trasmessa ogni comunicazione ai fini dell’inoltro all’autorità centrale competente all’interno di detto Stato. Se una comunicazione è stata inviata a un’autorità centrale non competente, questa deve inoltrarla all’autorità centrale competente e informare il mittente al riguardo.
3. La designazione della o delle autorità centrali, i recapiti delle medesime, nonché, se del caso, l’ambito delle loro funzioni, quali precisate al paragrafo 2, sono comunicati da ciascuno Stato membro alla Commissione in conformità dell’articolo 71.
Articolo 50
Funzioni generali delle autorità centrali
1. Le autorità centrali:
a) cooperano tra di loro, anche con scambi d’informazioni, e promuovono la cooperazione tra le autorità competenti del proprio Stato membro per realizzare gli obiettivi del presente regolamento,
b) cercano, per quanto possibile, soluzioni alle difficoltà che possono porsi nell’applicazione del presente regolamento.
2. Le autorità centrali adottano misure per agevolare l’applicazione del presente regolamento e rafforzare la cooperazione. A tal fine si ricorre alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE.
Articolo 51
Funzioni specifiche delle autorità centrali
1. Le autorità centrali forniscono assistenza con riferimento alle domande di cui all’articolo 56. In particolare:
a) trasmettono e ricevono tali domande;
b) avviano o agevolano l’avvio di un’azione in relazione a tali domande.
2. Con riferimento a dette domande, le autorità centrali adottano tutte le misure appropriate per:
a) concedere o agevolare la concessione del patrocinio a spese dello Stato, ove le circostanze lo esigano;
b) contribuire a localizzare il debitore o il creditore, in particolare in applicazione degli articoli 61, 62 e 63;
c) aiutare ad ottenere informazioni pertinenti riguardanti il reddito e, se necessario, altre circostanze finanziarie del debitore o del creditore, compresa la localizzazione dei beni, in particolare in applicazione degli articoli 61, 62 e 63;
d) incoraggiare le composizioni amichevoli al fine di ottenere il pagamento volontario degli alimenti, se opportuno attraverso il ricorso alla mediazione, alla conciliazione o a metodi analoghi;
e) agevolare l’esecuzione continua delle decisioni in materia di alimenti, anche per quanto riguarda gli arretrati;
f) agevolare la riscossione e il rapido trasferimento dei pagamenti di alimenti;
g) agevolare l’ottenimento di prove documentali o di altro tipo, fatto salvo il regolamento (CE) n. 1206/2001;
h) fornire assistenza nell’accertamento della filiazione ove necessario per il recupero degli alimenti;
i) avviare o agevolare l’avvio di un’azione per ottenere qualsiasi necessario provvedimento provvisorio di carattere territoriale volto ad assicurare il buon esito di una domanda di alimenti pendente;
j) agevolare la notificazione o comunicazione degli atti, fatto salvo il regolamento (CE) n. 1393/2007.
3. Le funzioni attribuite all’autorità centrale in virtù del presente articolo possono essere esercitate, nella misura consentita dalla legge dello Stato membro interessato, da enti pubblici o altri organismi soggetti al controllo delle autorità competenti di tale Stato membro. La designazione di detti enti pubblici o altri organismi nonché gli estremi dei medesimi e la portata delle loro funzioni sono comunicati dallo Stato membro alla Commissione in conformità dell’articolo 71.
4. Il presente articolo e l’articolo 53 non impongono in nessun caso all’autorità centrale l’obbligo di esercitare attribuzioni che, secondo la legge dello Stato membro richiesto, spettano esclusivamente alle autorità giudiziarie.
Articolo 52
Procura
L’autorità centrale dello Stato membro richiesto può esigere una procura dall’istante solo se agisce per suo conto in procedimenti giudiziari o procedimenti dinanzi ad altre autorità, oppure allo scopo esclusivo di designare un rappresentante a tal fine.
Articolo 53
Richiesta di misure specifiche
1. Un’autorità centrale può rivolgere ad un’altra autorità centrale la richiesta motivata di adottare le appropriate misure specifiche di cui all’articolo 51, paragrafo 2, lettere b), c), g), h), i) e j), ove non sia pendente alcuna domanda ai sensi dell’articolo 56. L’autorità centrale richiesta adotta le misure appropriate ove le consideri necessarie per assistere un potenziale istante nel presentare una domanda ai sensi dell’articolo 56 o nel determinare se una tale domanda debba essere introdotta.
2. Quando viene presentata una richiesta di misure previste dall’articolo 51, paragrafo 2, lettere b) e c), l’autorità centrale richiesta ricerca le informazioni richieste, se necessario in applicazione dell’articolo 61. Tuttavia, le informazioni di cui all’articolo 61, paragrafo 2, lettere b), c) e d), possono essere ricercate solo se il creditore presenta la copia di una decisione, una transazione giudiziaria o un atto pubblico da eseguire, se del caso corredata dell’estratto di cui agli articoli 20, 28 o 48.
L’autorità centrale richiesta comunica le informazioni ottenute all’autorità centrale richiedente. Ove le informazioni siano state ottenute in applicazione dell’articolo 61, tale comunicazione riguarda soltanto l’indirizzo del potenziale convenuto nello Stato membro richiesto. Quando sono richiesti il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività o l’esecuzione, la comunicazione riguarda altresì la mera esistenza di un reddito o di beni del debitore in tale Stato.
Se l’autorità centrale richiesta non è in grado di fornire le informazioni richieste, ne informa senza indugio l’autorità centrale richiedente precisando le ragioni di tale impossibilità.
3. Un’autorità centrale può altresì adottare misure specifiche, su richiesta di un’altra autorità centrale, in relazione ad una causa con un elemento di estraneità concernente il recupero di crediti alimentari pendente nello Stato membro richiedente.
4. Per le richieste di cui al presente articolo le autorità centrali usano il modulo di cui all’allegato V.
Articolo 54
Spese a carico dell’autorità centrale
1. Ogni autorità centrale si fa carico delle spese che le derivano dall’applicazione del presente regolamento.
2. Le autorità centrali non possono addebitare alcuna spesa all’istante per i servizi da esse forniti in virtù del presente regolamento, salvo se si tratta di spese eccezionali derivanti dalla richiesta di una misura specifica ai sensi dell’articolo 53.
Ai fini del presente paragrafo, le spese connesse alla localizzazione del debitore non vanno considerate spese eccezionali.
3. L’autorità centrale richiesta non può recuperare le spese per i servizi di cui al paragrafo 2 senza il previo consenso di colui che ha chiesto la fornitura di detti servizi a tale spesa.
Articolo 55
Presentazione delle domande tramite le autorità centrali
Le domande di cui al presente capo sono presentate all’autorità centrale dello Stato membro richiesto tramite l’autorità centrale dello Stato membro di residenza dell’istante.
Articolo 56
Domande proponibili
1. Il creditore che intende recuperare alimenti in virtù del presente regolamento può presentare le seguenti domande:
a) riconoscimento o riconoscimento e dichiarazione di esecutività di una decisione;
b) esecuzione di una decisione emessa o riconosciuta nello Stato membro richiesto;
c) emanazione di una decisione nello Stato membro richiesto ove non ve ne sia già una, compreso, se necessario, l’accertamento della filiazione;
d) emanazione di una decisione nello Stato membro richiesto ove non siano possibili il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di una decisione emessa in uno Stato diverso dallo Stato membro richiesto;
e) modifica di una decisione emessa nello Stato membro richiesto;
f) modifica di una decisione emessa in uno Stato diverso dallo Stato membro richiesto.
2. Il debitore nei cui confronti sia stata emessa una decisione in materia di obbligazioni alimentari può presentare le seguenti domande:
a) riconoscimento di una decisione che comporta la sospensione o che limita l’esecuzione di una decisione precedente nello Stato membro richiesto;
b) modifica di una decisione emessa nello Stato membro richiesto;
c) modifica di una decisione emessa in uno Stato diverso dallo Stato membro richiesto.
3. Per le domande ai sensi del presente articolo, l’assistenza e la rappresentanza di cui all’articolo 45, lettera b), sono fornite dall’autorità centrale dello Stato membro richiesto direttamente o per il tramite di autorità pubbliche o di altri organismi o persone.
4. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, le domande di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trattate conformemente alla legge dello Stato membro richiesto e sono soggette alle norme di competenza in esso applicabili.
Articolo 57
Contenuto della domanda
1. Tutte le domande previste all’articolo 56 sono presentate per mezzo del modulo di cui all’allegato VI o all’allegato VII.
2. Tutte le domande di cui all’articolo 56 comprendono almeno:
a) un’indicazione relativa al carattere della o delle domande;
b) il nome e i recapiti dell’istante, compreso l’indirizzo, e la data di nascita;
c) il nome e, se conosciuti, l’indirizzo e la data di nascita del convenuto;
d) il nome e la data di nascita delle persone per le quali si chiedono gli alimenti;
e) i motivi su cui si fonda la domanda;
f) se la domanda è presentata dal creditore, le informazioni riguardanti il luogo in cui i pagamenti degli alimenti devono essere effettuati o trasmessi elettronicamente;
g) il nome e gli estremi della persona o del servizio dell’autorità centrale dello Stato membro richiedente responsabile del trattamento della domanda.
3. Ai fini del paragrafo 2, lettera b), l’indirizzo personale dell’istante può essere sostituito da un altro indirizzo in caso di violenze familiari, se la legislazione nazionale dello Stato membro richiesto non esige, ai fini del procedimento da avviare, che l’istante fornisca il suo indirizzo personale.
4. Ove opportuno, la domanda comprende altresì le seguenti informazioni, se conosciute:
a) la situazione finanziaria del creditore;
b) la situazione finanziaria del debitore, compresi il nome e l’indirizzo del suo datore di lavoro e la natura e l’ubicazione dei suoi beni;
c) qualsiasi altra informazione che possa aiutare a localizzare il convenuto.
5. La domanda è corredata di tutte le informazioni o tutti i documenti giustificativi necessari, compresa, se del caso, la documentazione riguardante il diritto dell’istante al patrocinio a spese dello Stato. Le domande di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 56, paragrafo 2, lettera a), sono corredate, secondo il caso, solo dei documenti di cui agli articoli 20, 28 o 48 o all’articolo 25 della convenzione dell’Aia del 2007.
Articolo 58
Trasmissione, ricezione e trattamento delle domande e delle cause tramite le autorità centrali
1. L’autorità centrale dello Stato membro richiedente assiste l’istante affinché la domanda sia corredata di tutte le informazioni e tutti i documenti che a sua conoscenza sono necessari per l’esame della domanda.
2. Dopo aver accertato che la domanda è conforme alle prescrizioni del presente regolamento, l’autorità centrale dello Stato membro richiedente la trasmette all’autorità centrale dello Stato membro richiesto.
3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, l’autorità centrale richiesta ne accusa ricevuta per mezzo del modulo di cui all’allegato VIII, informa l’autorità centrale dello Stato membro richiedente delle prime misure che sono state o saranno prese per trattare la domanda e può richiedere tutte le informazioni o i documenti supplementari che considera necessari. Entro lo stesso termine di trenta giorni, l’autorità centrale richiesta comunica all’autorità centrale richiedente il nome e gli estremi della persona o del servizio responsabile di rispondere alle richieste d’informazioni riguardanti lo stato di avanzamento della domanda.
4. Entro sessanta giorni dalla data dell’accusa di ricezione, l’autorità centrale richiesta informa l’autorità centrale richiedente dello stato della domanda.
5. Le autorità centrali richiedente e richiesta si tengono reciprocamente informate per quanto riguarda:
a) l’identità della persona o del servizio responsabile di una determinata causa;
b) lo stato di avanzamento della causa,
e rispondono tempestivamente alle richieste d’informazioni.
6. Le autorità centrali trattano una causa tanto rapidamente quanto consentito da un esame adeguato del suo contenuto.
7. Le autorità centrali utilizzano i più rapidi ed efficienti mezzi di comunicazione a loro disposizione.
8. L’autorità centrale richiesta può rifiutare di trattare una domanda solo in caso di manifesta inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento. In tal caso, detta autorità centrale informa immediatamente l’autorità centrale richiedente dei motivi di rifiuto per mezzo del modulo di cui all’allegato IX.
9. L’autorità centrale richiesta non può respingere una domanda in ragione della sola necessità di documenti o informazioni supplementari. L’autorità centrale richiesta può nondimeno chiedere all’autorità centrale richiedente di fornire tali documenti o informazioni supplementari. Se l’autorità centrale richiedente non vi provvede entro novanta giorni o entro un termine più lungo indicato dall’autorità centrale richiesta, quest’ultima può decidere di cessare il trattamento della domanda. In tal caso, ne informa subito l’autorità centrale richiedente per mezzo del modulo di cui all’allegato IX.
Articolo 59
Lingue
1. Il modulo di richiesta o di domanda è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest’ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui ha sede l’autorità centrale interessata, ovvero in qualsiasi altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea che lo Stato membro richiesto abbia dichiarato di poter accettare, salvo dispensa dalla traduzione concessa dall’autorità centrale di tale Stato membro.
2. I documenti a corredo del modulo di richiesta o di domanda sono tradotti nella lingua stabilita conformemente al paragrafo 1 solo se una traduzione è necessaria per fornire l’assistenza richiesta, fatti salvi gli articoli 20, 28, 40 e 66.
3. Qualsiasi altra comunicazione tra le autorità centrali avviene nella lingua stabilita conformemente al paragrafo 1, a meno che le autorità centrali stesse convengano altrimenti.
Articolo 60
Riunioni
1. Per facilitare l’applicazione del presente regolamento le autorità centrali si riuniscono periodicamente.
2. Le riunioni sono convocate conformemente alla decisione 2001/470/CE.
Articolo 61
Accesso alle informazioni da parte delle autorità centrali
1. Alle condizioni previste nel presente capo e in deroga all’articolo 51, paragrafo 4, l’autorità centrale richiesta mette in atto tutti i mezzi appropriati e ragionevoli al fine di ottenere le informazioni di cui al paragrafo 2 necessarie per facilitare, in una determinata causa, l’emanazione, la modifica, il riconoscimento, l’attestazione dell’esecutività o l’esecuzione di una decisione.
Le autorità pubbliche o le amministrazioni che, nell’ambito delle loro attività abituali, detengono, all’interno dello Stato membro richiesto, le informazioni di cui al paragrafo 2 e sono responsabili del loro trattamento ai sensi della direttiva 95/46/CE le forniscono, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di sicurezza nazionale o di sicurezza pubblica, all’autorità centrale richiesta, su sua domanda, nel caso in cui quest’ultima non abbia accesso diretto a dette informazioni.
Gli Stati membri possono designare le autorità pubbliche o le amministrazioni in grado di fornire all’autorità centrale richiesta le informazioni di cui al paragrafo 2. Quando uno Stato membro procede a tale designazione, provvede affinché la scelta delle autorità e amministrazioni consenta alla sua autorità centrale di avere accesso, conformemente al presente articolo, alle informazioni richieste.
Qualsiasi altra persona giuridica che detenga, all’interno dello Stato membro richiesto, le informazioni di cui al paragrafo 2 e che sia responsabile del loro trattamento ai sensi della direttiva 95/46/CE le fornisce all’autorità centrale richiesta, su sua domanda, se vi è autorizzata dalla legge dello Stato membro richiesto.
Se necessario, l’autorità centrale richiesta trasmette le informazioni così ottenute all’autorità centrale richiedente.
2. Le informazioni di cui al presente articolo sono quelle detenute dalle autorità, dalle amministrazioni o dai soggetti di cui al paragrafo 1. Esse sono adeguate, pertinenti e non eccessive e riguardano:
a) l’indirizzo del debitore o del creditore;
b) il reddito del debitore;
c) gli estremi del datore di lavoro del debitore e/o del o dei conti bancari del debitore;
d) i beni del debitore.
Per ottenere o modificare una decisione, possono essere richieste dall’autorità centrale richiesta solo le informazioni di cui alla lettera a).
Per far riconoscere, dichiarare esecutiva o eseguire una decisione, possono essere richieste dall’autorità centrale richiesta tutte le informazioni di cui al primo comma. Tuttavia, le informazioni di cui alla lettera d) possono essere richieste solo se le informazioni di cui alle lettere b) e c) sono insufficienti per permettere l’esecuzione della decisione.
Articolo 62
Trasmissione e uso delle informazioni
1. Secondo il caso, le autorità centrali trasmettono, all’interno del loro Stato membro, le informazioni di cui all’articolo 61, paragrafo 2, alle autorità giurisdizionali competenti, alle autorità competenti incaricate di notificare o comunicare atti e alle autorità competenti incaricate dell’esecuzione di una decisione.
2. Qualsiasi autorità, anche giurisdizionale, a cui sono state trasmesse informazioni in applicazione dell’articolo 61 può utilizzarle all’unico scopo di facilitare il recupero dei crediti alimentari.
Ad eccezione delle informazioni riguardanti l’esistenza stessa di un indirizzo, di un reddito o di beni nello Stato membro richiesto, le informazioni di cui all’articolo 61, paragrafo 2, non possono essere comunicate alla persona che ha adito l’autorità centrale richiedente, salva l’applicazione delle norme di procedura dinanzi a un’autorità giurisdizionale.
3. Qualsiasi autorità che tratti un’informazione comunicatale in virtù dell’articolo 61 non può conservare tale informazione oltre il periodo necessario ai fini per i quali è stata trasmessa.
4. Qualsiasi autorità che tratti un’informazione comunicatale in virtù dell’articolo 61 ne assicura la riservatezza conformemente alla legislazione nazionale.
Articolo 63
Avviso alla persona interessata dalla raccolta delle informazioni
1. La persona interessata dalla raccolta delle informazioni è avvisata della comunicazione totale o parziale delle stesse conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto.
2. Se l’avviso rischia di pregiudicare il recupero effettivo del credito alimentare, esso può essere differito per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni a decorrere dalla data in cui le informazioni sono state fornite all’autorità centrale richiesta.
CAPO VIII
ENTI PUBBLICI
Articolo 64
Enti pubblici in qualità di istanti
1. Ai fini di una domanda di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività o di esecuzione di decisioni, il termine «creditore» comprende l’ente pubblico che agisce per conto di una persona cui siano dovuti alimenti o un ente al quale sia dovuto il rimborso di prestazioni erogate in luogo degli alimenti.
2. Il diritto di un ente pubblico di agire per conto di una persona cui siano dovuti alimenti o di chiedere il rimborso di prestazioni erogate al creditore in luogo degli alimenti è disciplinato dalla legislazione cui è soggetto l’ente.
3. Un ente pubblico può chiedere il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività ovvero l’esecuzione di:
a) una decisione emessa nei confronti del debitore su domanda di un ente pubblico che chiede il pagamento di prestazioni erogate in luogo degli alimenti;
b) una decisione emessa tra il creditore e il debitore a concorrenza delle prestazioni erogate al creditore in luogo degli alimenti.
4. L’ente pubblico che chiede il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività ovvero l’esecuzione di una decisione fornisce, su richiesta, qualsiasi documento necessario per accertare il suo diritto ai sensi del paragrafo 2 e l’erogazione di prestazioni al creditore.
CAPO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 65
Legalizzazione o altra formalità analoga
Non è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga nel quadro del presente regolamento.
Articolo 66
Traduzione dei documenti giustificativi
Fatti salvi gli articoli 20, 28 e 40, l’autorità giurisdizionale adita può chiedere alle parti di fornire la traduzione dei documenti giustificativi redatti in una lingua diversa da quella procedurale solo se ritiene che tale traduzione sia necessaria per emettere una decisione o per rispettare i diritti della difesa.
Articolo 67
Recupero dei costi
Fatto salvo l’articolo 54, l’autorità competente dello Stato membro richiesto può recuperare i costi dalla parte soccombente beneficiaria del gratuito patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 46, a titolo eccezionale e se la situazione finanziaria di quest’ultima lo permette.
Articolo 68
Relazioni con altri strumenti comunitari
1. Fatto salvo l’articolo 75, paragrafo 2, il presente regolamento modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 sostituendone le disposizioni applicabili in materia di obbligazioni alimentari.
2. Il presente regolamento sostituisce, in materia di obbligazioni alimentari, il regolamento (CE) n. 805/2004, tranne per i titoli esecutivi europei riguardanti obbligazioni alimentari emessi in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007.
3. In materia di obbligazioni alimentari, il presente regolamento lascia impregiudicata l’applicazione della direttiva 2003/8/CE, fatto salvo il capo V.
4. Il presente regolamento lascia impregiudicata l’applicazione della direttiva 95/46/CE.
Articolo 69
Relazioni con le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore
1. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle convenzioni e degli accordi bilaterali o multilaterali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell’adozione del presente regolamento e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù dell’articolo 307 del trattato.
2. Nonostante il paragrafo 1 e fatto salvo il paragrafo 3, il presente regolamento prevale, tra gli Stati membri, sulle convenzioni e gli accordi che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento e di cui sono parte gli Stati membri.
3. Il presente regolamento non osta all’applicazione della convenzione del 23 marzo 1962 tra la Svezia, la Danimarca, la Finlandia, l’Islanda e la Norvegia sul recupero dei crediti alimentari da parte degli Stati membri che ne sono parte, considerato che detta convenzione prevede, per quanto riguarda il riconoscimento, l’esecutività e l’esecuzione di decisioni:
a) procedure semplificate e accelerate per l’esecuzione di decisioni in materia di alimenti; e
b) disposizioni relative al patrocinio a spese dello Stato più favorevoli di quelle previste al capo V del presente regolamento.
Tuttavia, l’applicazione di tale convenzione non priva il convenuto della tutela offertagli dagli articoli 19 e 21 del presente regolamento.
Articolo 70
Informazioni messe a disposizione dei cittadini
Gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni, nel quadro della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE, affinché siano messe a disposizione dei cittadini:
a) una descrizione dell’ordinamento giuridico e delle procedure nazionali in materia di obbligazioni alimentari;
b) una descrizione delle misure adottate per conformarsi agli obblighi di cui all’articolo 51;
c) una descrizione delle modalità per assicurare un effettivo accesso alla giustizia, come previsto all’articolo 44;
d) una descrizione delle norme e procedure nazionali in materia di esecuzione, comprese le informazioni su eventuali limitazioni a tale riguardo, in particolare le norme relative alla tutela del debitore e ai periodi di prescrizione o decadenza.
Gli Stati membri tengono costantemente aggiornate tali informazioni.
Articolo 71
Informazioni concernenti gli estremi e le lingue
1. Entro il 18 settembre 2010 gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2;
b) i mezzi di impugnazione di cui all’articolo 33;
c) la procedura di riesame ai fini dell’applicazione dell’articolo 19 nonché i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali competenti;
d) i nomi e gli estremi delle rispettive autorità centrali e, se del caso, la portata delle loro funzioni, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 3;
e) i nomi e gli estremi dei rispettivi enti pubblici o altri organismi e, se del caso, la portata delle loro funzioni, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 3;
f) i nomi e gli estremi delle autorità competenti in materia di esecuzione ai fini dell’articolo 21;
g) le lingue accettate per la traduzione dei documenti ai sensi degli articoli 20, 28 e 40;
h) le lingue accettate dalle rispettive autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali ai sensi dell’articolo 59.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.
2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le informazioni comunicate in conformità del paragrafo 1, ad eccezione degli indirizzi ed altri estremi delle autorità giurisdizionali ed altre autorità di cui alle lettere a), c) e f).
3. La Commissione tiene tutte le informazioni comunicate conformemente al paragrafo 1 a disposizione dei cittadini con qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE.
Articolo 72
Modifica dei moduli
Qualsiasi modifica dei moduli previsti dal presente regolamento è adottata secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 73, paragrafo 3.
Articolo 73
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 70 del regolamento (CE) n. 2201/2003.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Articolo 74
Clausola di riesame
Entro cinque anni a decorrere dalla data di applicazione determinata ai sensi dell’articolo 76, terzo comma, …la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del presente regolamento, ivi comprese una valutazione delle esperienze pratiche in materia di cooperazione tra autorità centrali, con particolare riferimento all’accesso di queste ultime alle informazioni detenute dalle autorità pubbliche e dalle amministrazioni, e una valutazione dello svolgimento del procedimento di riconoscimento, di dichiarazione di esecutività e di esecuzione applicabile alle decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007. Se del caso, la relazione è corredata di proposte di modifica.
Articolo 75
Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento si applica solo ai procedimenti avviati, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti a decorrere dalla data di applicazione, fatti salvi i paragrafi 2 e 3.
2. Le sezioni 2 e 3 del capo IV si applicano:
a) alle decisioni emesse negli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento per le quali il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività sono richiesti a decorrere da tale data;
b) alle decisioni emesse a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento a seguito di procedimenti avviati prima di tale data;
a condizione che tali decisioni rientrino, ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione, nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001.
Il regolamento (CE) n. 44/2001 continua ad applicarsi ai procedimenti di riconoscimento e di esecuzione in corso alla data di applicazione del presente regolamento.
I commi primo e secondo si applicano, mutatis mutandis, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti negli Stati membri.
3. Il capo VII sulla cooperazione tra autorità centrali si applica alle richieste e domande pervenute all’autorità centrale a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.
Articolo 76
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 3, e gli articoli 71, 72 e 73 si applicano dal 18 settembre 2010.
Il presente regolamento si applica, fatta eccezione per le disposizioni di cui al secondo comma, dal 18 giugno 2011, a condizione che il protocollo dell’Aia del 2007 sia applicabile nella Comunità in tale data. In caso contrario, il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di applicazione di detto protocollo nella Comunità.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
ALLEGATO I
ESTRATTO DI UNA DECISIONE/TRANSAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI ALIMENTARI NON SOTTOPOSTA A UN PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO E DI DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
[articoli 20 e 48 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni nonché alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari ( 19 )]
IMPORTANTE
Da rilasciare da parte dell’autorità giurisdizionale d’origine
Da rilasciare esclusivamente se la decisione o la transazione giudiziaria è esecutiva nello Stato membro d’origine
Riportare solo le informazioni indicate nella decisione o nella transazione giudiziaria ovvero portate a conoscenza dell’autorità giurisdizionale d’origine
1. NATURA DELL’ATTO
|
Decisione |
|
Transazione giudiziaria |
Data e numero di riferimento: …
La decisione/transazione giudiziaria è riconosciuta ed è esecutiva in un altro Stato membro senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento e senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività [articoli 17 e 48 del regolamento (CE) n. 4/2009].
2. AUTORITÀ GIURISDIZIONALE D’ORIGINE
2.1. |
Nome: … |
2.2. |
Indirizzo: 2.2.1. Via e numero/casella postale: … 2.2.2. Località e CAP: … 2.2.3. Stato membro Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia |
2.3. |
Telefono/Fax/Indirizzo e-mail: … |
3.1. Persona A
3.1.1. |
Cognome e nome/i: … |
3.1.2. |
Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita: … |
3.1.3. |
N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale: … |
3.1.4. |
Indirizzo: 3.1.4.1. Via e numero/casella postale: … 3.1.4.2. Località e CAP: … 3.1.4.3. Paese: … |
3.1.5. |
Ha beneficiato 3.1.5.1. del patrocinio a spese dello Stato:
3.1.5.2. di un’esenzione dai costi e dalle spese:
3.1.5.3. di un procedimento gratuito dinanzi ad un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009:
|
3.2. Persona B
3.2.1. |
Cognome e nome/i: … |
3.2.2. |
Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita: … |
3.2.3. |
N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale: … |
3.2.4. |
Indirizzo: 3.2.4.1. Via e numero/casella postale: … 3.2.4.2. Località e CAP: … 3.2.4.3. Paese: … |
3.2.5. |
Ha beneficiato 3.2.5.1. del patrocinio a spese dello Stato:
3.2.5.2. di un’esenzione dai costi e dalle spese:
3.2.5.3. di un procedimento gratuito dinanzi ad un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009:
|
3.3. Persona C
3.3.1. |
Cognome e nome/i: … |
3.3.2. |
Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita: … |
3.3.3. |
N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale: … |
3.3.4. |
Indirizzo: 3.3.4.1. Via e numero/casella postale: … 3.3.4.2. Località e CAP: … 3.3.4.3. Paese: … |
3.3.5. |
Ha beneficiato 3.3.5.1. del patrocinio a spese dello Stato:
3.3.5.2. di un’esenzione dai costi e dalle spese:
3.3.5.3. di un procedimento gratuito dinanzi ad un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009:
|
4.1. Persona A
4.1.1. |
Cognome e nome/i: … |
4.1.2. |
Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita: … |
4.1.3. |
N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale: … |
4.1.4. |
Indirizzo: 4.1.4.1. Via e numero/casella postale: … 4.1.4.2. Località e CAP: … 4.1.4.3. Paese: … |
4.1.5. |
Ha beneficiato 4.1.5.1. del patrocinio a spese dello Stato:
4.1.5.2. di un’esenzione dai costi e dalle spese:
4.1.5.3. di un procedimento gratuito dinanzi ad un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009:
|
4.2. Persona B
4.2.1. |
Cognome e nome/i: … |
4.2.2. |
Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita: … |
4.2.3. |
N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale: … |
4.2.4. |
Indirizzo: 4.2.4.1. Via e numero/casella postale: … 4.2.4.2. Località e CAP: …, 4.2.4.3. Paese: … |
4.2.5. |
Ha beneficiato 4.2.5.1. del patrocinio a spese dello Stato:
4.2.5.2. di un’esenzione dai costi e dalle spese:
4.2.5.3. di un procedimento gratuito dinanzi ad un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009:
|
4.3. Persona C
4.3.1. |
Cognome e nome/i: … |
4.3.2. |
Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita: … |
4.3.3. |
N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale: … |
4.3.4. |
Indirizzo: 4.3.4.1. Via e numero/casella postale: … 4.3.4.2. Località e CAP: … 4.3.4.3. Paese: … |
4.3.5. |
Ha beneficiato 4.3.5.1. del patrocinio a spese dello Stato:
4.3.5.2. di un’esenzione dai costi e dalle spese:
4.3.5.3. di un procedimento gratuito dinanzi ad un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009:
|
5. DISPOSITIVO DELLA DECISIONE/TRANSAZIONE GIUDIZIARIA
5.1. Valuta
euro (EUR) Lev (BGN) Corona ceca (CZK) Kuna (HRK) Fiorino (HUF) Zloty (PLN) Leu rumeno (RON) Corona svedese (SEK) Altro (precisare il codice ISO): …
5.2. Credito alimentare ( 24 )
5.2.1. Credito alimentare A
5.2.1.1. |
Il credito alimentare deve essere pagato da … (cognome e nome/i) a … (cognome e nome/i della persona alla quale deve essere effettivamente versata la somma) Persona per la quale sono dovuti gli alimenti: … (cognome e nome/i) |
5.2.1.2. |
Versamento unico Se del caso, periodo considerato: … [da (gg/mm/aaaa) a (gg/mm/aaaa) o evento] Data di scadenza: … (gg/mm/aaaa) Importo: … |
5.2.1.3. |
Versamento dilazionato
|
5.2.1.4. |
Versamento periodico
Importo: … Dal: … (gg/mm/aaaa) Giorno/Data di scadenza: … Se del caso, fino a [data (gg/mm/aaaa) o evento]: … Se l’importo del credito alimentare è indicizzato, indicare le modalità di tale indicizzazione:… … Indicizzazione applicabile dal: … (gg/mm/aaaa) |
5.2.1.5. |
Somma dovuta a titolo retroattivo Periodo considerato: … [da (gg/mm/aaaa) a (gg/mm/aaaa)] Importo: … Modalità di versamento: … … … |
5.2.1.6. |
Interessi (se indicati nella decisione/transazione giudiziaria) Se l’importo del credito alimentare è soggetto a interessi, indicare il tasso: … Interessi dovuti dal: … (gg/mm/aaaa) |
5.2.1.7. |
Versamento in natura (precisare): … … … … |
5.2.1.8. |
Altra modalità di versamento (precisare): … … … … |
5.2.2. Credito alimentare B
5.2.2.1. |
Il credito alimentare deve essere pagato da … (cognome e nome/i) a … (cognome e nome/i della persona alla quale deve essere effettivamente versata la somma) Persona per la quale sono dovuti gli alimenti: … (cognome e nome/i) |
5.2.2.2. |
Versamento unico Se del caso, periodo considerato: … [da (gg/mm/aaaa) a (gg/mm/aaaa) o evento] Data di scadenza: … (gg/mm/aaaa) Importo: … |
5.2.2.3. |
Versamento dilazionato
|
5.2.2.4. |
Versamento periodico
Importo: … Dal: … (gg/mm/aaaa) Giorno/Data di scadenza: … Se del caso, fino a [data (gg/mm/aaaa) o evento]: … Se l’importo del credito alimentare è indicizzato, indicare le modalità di tale indicizzazione: … Indicizzazione applicabile dal: … (gg/mm/aaaa) |
5.2.2.5. |
Somma dovuta a titolo retroattivo Periodo considerato: … [da (gg/mm/aaaa) a (gg/mm/aaaa)] Importo: … Modalità di versamento: … … … |
5.2.2.6. |
Interessi (se indicati nella decisione/transazione giudiziaria) Se l’importo del credito alimentare è soggetto a interessi, indicare il tasso: … Interessi dovuti dal: … (gg/mm/aaaa) |
5.2.2.7. |
Versamento in natura (precisare): … … … … |
5.2.2.8. |
Altra modalità di versamento (precisare): … … … … |
5.2.3. Credito alimentare C
5.2.3.1. |
Il credito alimentare deve essere pagato da … (cognome e nome/i) a … (cognome e nome/i della persona alla quale deve essere effettivamente versata la somma) Persona per la quale sono dovuti gli alimenti: … (cognome e nome/i) |
5.2.3.2. |
Versamento unico Se del caso, periodo considerato: … [da (gg/mm/aaaa) a (gg/mm/aaaa) o evento] Data di scadenza: … (gg/mm/aaaa) Importo: … |
5.2.3.3. |
Versamento dilazionato
|
5.2.3.4. |
Versamento periodico
Importo: … Dal: … (gg/mm/aaaa) Giorno/Data di scadenza: … Se del caso, fino a [data (gg/mm/aaaa) o evento]: … Se l’importo del credito alimentare è indicizzato, indicare le modalità di tale indicizzazione: … Indicizzazione applicabile dal: … (gg/mm/aaaa) |
5.2.3.5. |
Somma dovuta a titolo retroattivo Periodo considerato: … [da (gg/mm/aaaa) a (gg/mm/aaaa)] Importo: … Modalità di versamento: … … … |
5.2.3.6. |
Interessi (se indicati nella decisione/transazione giudiziaria) Se l’importo del credito alimentare è soggetto a interessi, indicare il tasso: … Interessi dovuti dal: … (gg/mm/aaaa) |
5.2.3.7. |
Versamento in natura (precisare): … … … … |
5.2.3.8. |
Altra modalità di versamento (precisare): … … … … |
5.3. Costi e spese
La decisione/transazione giudiziaria prevede che
… (cognome e nome/i)
deve pagare la somma di …
a … (cognome e nome/i).
In caso di fogli supplementari aggiunti, numero di pagine: …
Fatto a: … addì: … (gg/mm/aaaa)
Firma e/o timbro dell’autorità giurisdizionale d’origine:
…
ALLEGATO II
ESTRATTO DI UNA DECISIONE/TRANSAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI ALIMENTARI SOTTOPOSTA A UN PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO E DI DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
[articolo 28 e articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni nonché alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari ( 25 )]
IMPORTANTE
Da rilasciare da parte dell’autorità giurisdizionale d’origine
Da rilasciare esclusivamente se la decisione o la transazione giudiziaria è esecutiva nello Stato membro d’origine
Riportare solo le informazioni indicate nella decisione o nella transazione giudiziaria ovvero portate a conoscenza dell’autorità giurisdizionale d’origine
1. NATURA DELL’ATTO
|
Decisione |
|
Transazione giudiziaria |
Data e numero di riferimento: …
2. AUTORITÀ GIURISDIZIONALE D’ORIGINE
2.1. |
Nome: … |
2.2. |
Indirizzo: 2.2.1. Via e numero/casella postale: … 2.2.2. Località e CAP: … 2.2.3. Stato membro Belgio Bulgaria Repubblica ceca Danimarca Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito |
2.3. |
Telefono/Fax/Indirizzo e-mail: … |
3.1. Persona A
3.1.1. |
Cognome e nome/i: … |
3.1.2. |
Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita: … |
3.1.3. |
N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale: … |
3.1.4. |
Indirizzo: 3.1.4.1. Via e numero/casella postale: … 3.1.4.2. Località e CAP: … 3.1.4.3. Paese: … |
3.1.5. |
Ha beneficiato 3.1.5.1. del patrocinio a spese dello Stato:
3.1.5.2. di un’esenzione dai costi e dalle spese:
3.1.5.3. di un procedimento gratuito dinanzi ad un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009 ( 28 ):
|
3.2. Persona B
3.2.1. |
Cognome e nome/i: … |
3.2.2. |
Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita: … |
3.2.3. |
N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale: … |
3.2.4. |
Indirizzo: 3.2.4.1. Via e numero/casella postale: … 3.2.4.2. Località e CAP: … 3.2.4.3. Paese: … |
3.2.5. |
Ha beneficiato 3.2.5.1. del patrocinio a spese dello Stato:
3.2.5.2. di un’esenzione dai costi e dalle spese:
3.2.5.3. di un procedimento gratuito dinanzi ad un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009 ( 29 ):
|
3.3. Persona C
3.3.1. |
Cognome e nome/i: … |
3.3.2. |
Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita: … |
3.3.3. |
N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale: … |
3.3.4. |
Indirizzo: 3.3.4.1. Via e numero/casella postale: … 3.3.4.2. Località e CAP: … 3.3.4.3. Paese: … |
3.3.5. |
Ha beneficiato 3.3.5.1. del patrocinio a spese dello Stato:
3.3.5.2. di un’esenzione dai costi e dalle spese:
3.3.5.3. di un procedimento gratuito dinanzi ad un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009 ( 30 ):
|
4.1. Persona A
4.1.1. |
Cognome e nome/i: … |
4.1.2. |
Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita: … |
4.1.3. |
N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale: … |
4.1.4. |
Indirizzo: 4.1.4.1. Via e numero/casella postale: … 4.1.4.2. Località e CAP: … 4.1.4.3. Paese: … |
4.1.5. |
Ha beneficiato 4.1.5.1. del patrocinio a spese dello Stato:
4.1.5.2. di un’esenzione dai costi e dalle spese:
4.1.5.3. di un procedimento gratuito dinanzi ad un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009 ( 33 ):
|
4.2. Persona B
4.2.1. |
Cognome e nome/i: … |
4.2.2. |
Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita: … |
4.2.3. |
N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale: … |
4.2.4. |
Indirizzo: 4.2.4.1. Via e numero/casella postale: … 4.2.4.2. Località e CAP: … 4.2.4.3. Paese: … |
4.2.5. |
Ha beneficiato 4.2.5.1. del patrocinio a spese dello Stato:
4.2.5.2. di un’esenzione dai costi e dalle spese:
4.2.5.3. di un procedimento gratuito dinanzi ad un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009 ( 34 ):
|
4.3. Persona C
4.3.1. |
Cognome e nome/i: … |
4.3.2. |
Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita: … |
4.3.3. |
N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale: … |
4.3.4. |
Indirizzo: 4.3.4.1. Via e numero/casella postale: … 4.3.4.2. Località e CAP: … 4.3.4.3. Paese: … |
4.3.5. |
Ha beneficiato 4.3.5.1. del patrocinio a spese dello Stato:
4.3.5.2. di un’esenzione dai costi e dalle spese:
4.3.5.3. di un procedimento gratuito dinanzi ad un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009 ( 35 ):
|
5. DISPOSITIVO DELLA DECISIONE/TRANSAZIONE GIUDIZIARIA
5.1. Valuta
euro (EUR) Lev (BGN) Corona ceca (CZK) Corona danese (DKK) Lira sterlina (GBP) Kuna (HRK) Fiorino (HUF) Zloty (PLN) Leu rumeno (RON) Corona svedese (SEK) Altro (precisare il codice ISO): …
5.2. Credito alimentare ( 36 )
5.2.1. Credito alimentare A
5.2.1.1. |
Il credito alimentare deve essere pagato da … (cognome e nome/i) a … (cognome e nome/i della persona alla quale deve essere effettivamente versata la somma) Persona per la quale sono dovuti gli alimenti: … (cognome e nome/i) |
5.2.1.2. |
Versamento unico Se del caso, periodo considerato: … [da (gg/mm/aaaa) a (gg/mm/aaaa) o evento] Data di scadenza: … (gg/mm/aaaa) Importo: … |
5.2.1.3. |
Versamento dilazionato
|
5.2.1.4. |
Versamento periodico
Importo: … Dal: … (gg/mm/aaaa) Giorno/Data di scadenza: … Se del caso, fino a [data (gg/mm/aaaa) o evento]: … Se l’importo del credito alimentare è indicizzato, indicare le modalità di tale indicizzazione: … Indicizzazione applicabile dal: … (gg/mm/aaaa) |
5.2.1.5. |
Somma dovuta a titolo retroattivo Periodo considerato: … [da (gg/mm/aaaa) a (gg/mm/aaaa)] Importo: … Modalità di versamento: … … … |
5.2.1.6. |
Interessi (se indicati nella decisione/transazione giudiziaria) Se l’importo del credito alimentare è soggetto a interessi, indicare il tasso: … Interessi dovuti dal: … (gg/mm/aaaa) |
5.2.1.7. |
Versamento in natura (precisare): … … … … |
5.2.1.8. |
Altra modalità di versamento (precisare): … … … … |
5.2.2. Credito alimentare B
5.2.2.1. |
Il credito alimentare deve essere pagato da … (cognome e nome/i) a … (cognome e nome/i della persona alla quale deve essere effettivamente versata la somma) Persona per la quale sono dovuti gli alimenti: … (cognome e nome/i) |
5.2.2.2. |
Versamento unico Se del caso, periodo considerato: … [da (gg/mm/aaaa) a (gg/mm/aaaa) o evento] Data di scadenza: … (gg/mm/aaaa) Importo: … |
5.2.2.3. |
Versamento dilazionato
|
5.2.2.4. |
Versamento periodico
Importo: … Dal: … (gg/mm/aaaa) Giorno/Data di scadenza: … Se del caso, fino a [data (gg/mm/aaaa) o evento]: … Se l’importo del credito alimentare è indicizzato, indicare le modalità di tale indicizzazione: … Indicizzazione applicabile dal: … (gg/mm/aaaa) |
5.2.2.5. |
Somma dovuta a titolo retroattivo Periodo considerato: … [da (gg/mm/aaaa) a (gg/mm/aaaa)] Importo: … Modalità di versamento: … … … |
5.2.2.6. |
Interessi (se indicati nella decisione/transazione giudiziaria) Se l’importo del credito alimentare è soggetto a interessi, indicare il tasso: … Interessi dovuti dal: … (gg/mm/aaaa) |
5.2.2.7. |
Versamento in natura (precisare): … … … … |
5.2.2.8. |
Altra modalità di versamento (precisare): … … … … |
5.2.3. Credito alimentare C
5.2.3.1. |
Il credito alimentare deve essere pagato da … (cognome e nome/i) a … (cognome e nome/i della persona alla quale deve essere effettivamente versata la somma) Persona per la quale sono dovuti gli alimenti: … (cognome e nome/i) |
5.2.3.2. |
Versamento unico Se del caso, periodo considerato: … [da (gg/mm/aaaa) a (gg/mm/aaaa) o evento] Data di scadenza: … (gg/mm/aaaa) Importo: … |
5.2.3.3. |
Versamento dilazionato
|
5.2.3.4. |
Versamento periodico
Importo: … Dal: … (gg/mm/aaaa) Giorno/Data di scadenza: … Se del caso, fino a (data (gg/mm/aaaa) o evento): … Se l’importo del credito alimentare è indicizzato, indicare le modalità di tale indicizzazione: … Indicizzazione applicabile dal: … (gg/mm/aaaa) |
5.2.3.5. |
Somma dovuta a titolo retroattivo Periodo considerato: … [da (gg/mm/aaaa) a (gg/mm/aaaa)] Importo: … Modalità di versamento: … … … |
5.2.3.6. |
Interessi (se indicati nella decisione/transazione giudiziaria) Se l’importo del credito alimentare è soggetto a interessi, indicare il tasso: … Interessi dovuti dal: … (gg/mm/aaaa) |
5.2.3.7. |
Versamento in natura (precisare): … … … … |
5.2.3.8. |
Altra modalità di versamento (precisare): … … … … |
5.3. Costi e spese
La decisione/transazione giudiziaria prevede che
… (cognome e nome/i)
deve pagare la somma di …
a … (cognome e nome/i).
In caso di fogli supplementari aggiunti, numero di pagine: …
Fatto a: addì: … (gg/mm/aaaa)
Firma e/o timbro dell’autorità giurisdizionale d’origine:
…
ALLEGATO III
ESTRATTO DI UN ATTO PUBBLICO IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI ALIMENTARI NON SOTTOPOSTO A UN PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO E DI DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
[articolo 48 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni nonché alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari ( 37 )]
IMPORTANTE
Da rilasciare da parte dell’autorità competente dello Stato membro d’origine
Da rilasciare esclusivamente se l’atto pubblico è esecutivo nello Stato membro d’origine
Riportare solo le informazioni indicate nell’atto pubblico o portate a conoscenza dell’autorità competente
1. |
DATA E NUMERO DI RIFERIMENTO DELL’ATTO PUBBLICO: … L’atto pubblico è riconosciuto ed è esecutivo in un altro Stato membro senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento e senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività [articolo 48 del regolamento (CE) n. 4/2009]. |
2. |
NATURA DELL’ATTO PUBBLICO
|
3. |
CREDITORE/I (
38
) 3.1. Persona A
3.2. Persona B
3.3. Persona C
|
4. |
DEBITORE/I (
39
) 4.1. Persona A
4.2. Persona B
4.3. Persona C
|
5. |
CONTENUTO DELL’ATTO PUBBLICO 5.1. Valuta: euro (EUR) Lev (BGN) Corona ceca (CZK) Kuna (HRK) Fiorino (HUF) Zloty (PLN) Leu rumeno (RON) Corona svedese (SEK) Altro (precisare il codice ISO): … 5.2. Credito alimentare ( 40 ) 5.2.1. Credito alimentare A
5.2.2. Credito alimentare B
5.2.3. Credito alimentare C
5.3. Spese L’atto pubblico prevede che … (cognome e nome/i) deve pagare la somma di … a … (cognome e nome/i). |
In caso di fogli supplementari aggiunti, numero di pagine: …
Fatto a: … addì: … (gg/mm/aaaa)
Firma e/o timbro dell’autorità competente:
…
ALLEGATO IV
ESTRATTO DI UN ATTO PUBBLICO IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI ALIMENTARI SOTTOPOSTO A UN PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO E DI DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
[articolo 48 e articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni nonché alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari ( 41 )]
IMPORTANTE
Da rilasciare da parte dell’autorità competente dello Stato membro d’origine
Da rilasciare esclusivamente se l’atto pubblico è esecutivo nello Stato membro d’origine
Riportare solo le informazioni indicate nell’atto pubblico o portate a conoscenza dell’autorità competente
1. |
DATA E NUMERO DI RIFERIMENTO DELL’ATTO PUBBLICO: … |
2. |
NATURA DELL’ATTO PUBBLICO
|
3. |
CREDITORE/I (
42
) 3.1. Persona A
3.2. Persona B
3.3. Persona C
|
4. |
DEBITORE/I (
43
) 4.1. Persona A
4.2. Persona B
4.3. Persona C
|
5. |
CONTENUTO DELL’ATTO PUBBLICO 5.1. Valuta: euro (EUR) Lev (BGN) Corona ceca (CZK) Corona danese (DKK) Lira sterlina (GBP) Kuna (HRK) Fiorino (HUF) Zloty (PLN) Leu rumeno (RON) Corona svedese (SEK) Altro (precisare il codice ISO): … 5.2. Credito alimentare ( 44 ) 5.2.1. Credito alimentare A
5.2.2. Credito alimentare B
5.2.3. Credito alimentare C
5.3. Spese L’atto pubblico prevede che … (cognome e nome/i) deve pagare la somma di … a … (cognome e nome/i). |
In caso di fogli supplementari aggiunti, numero di pagine: …
Fatto a: … addì: … (gg/mm/aaaa)
Firma e/o timbro dell’autorità competente:
…
ALLEGATO V
RICHIESTA DI MISURE SPECIFICHE
[articolo 53 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni nonché alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari ( 45 )]
PARTE A
Da compilare da parte dell’autorità centrale richiedente
1. AUTORITÀ CENTRALE RICHIEDENTE
1.1. |
Nome: … |
1.2. |
Indirizzo: 1.2.1. Via e numero/casella postale: … 1.2.2. Località e CAP: … 1.2.3. Stato membro Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito |
1.3. |
Telefono: … |
1.4. |
Fax … |
1.5. |
Indirizzo e-mail: … |
1.6. |
Numero di riferimento: … |
1.7. |
Persona incaricata del trattamento della richiesta: 1.7.1. Cognome e nome/i: … 1.7.2. Telefono: … 1.7.3. Indirizzo e-mail: … |
2. AUTORITÀ CENTRALE RICHIESTA
2.1. |
Nome: … |
2.2. |
Indirizzo: 2.2.1. Via e numero/casella postale: … 2.2.2. Località e CAP: … 2.2.3. Stato membro Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito |
3. RICHIESTA
3.1. La misura specifica richiesta ha lo scopo di:
3.1.1. Contribuire a localizzare il debitore o il creditore (cfr. punti 3.3 e 3.4)
3.1.2. Agevolare la ricerca di informazioni sui redditi o sui beni del debitore o del creditore (cfr. punti 3.3 e 3.4)
3.1.3. Agevolare l’ottenimento di prove documentali o di altro tipo
3.1.4. Ottenere assistenza nell’accertamento del rapporto di parentela
3.1.5. Avviare o agevolare l’avvio di un’azione per ottenere un necessario provvedimento provvisorio di carattere territoriale
3.1.6. Agevolare la notificazione o comunicazione di un atto
3.2. Motivazione della richiesta:
…
…
…
…
…
3.3. Le informazioni richieste riguardano:
3.3.1. |
il debitore seguente
|
3.3.2. |
il creditore seguente
|
3.4. Informazioni richieste
3.4.1. |
Attuale indirizzo del debitore/del creditore |
3.4.2. |
Reddito del debitore/del creditore |
3.4.3. |
Beni del debitore/del creditore, compresa la loro localizzazione |
Il creditore ha presentato la copia di una decisione, una transazione giudiziaria o un atto pubblico da eseguire, eventualmente corredata del pertinente modulo
|
Sì |
|
No |
L’avviso alla persona interessata dalla raccolta delle informazioni rischia di pregiudicare il recupero effettivo del credito alimentare [articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 4/2009]
Fatto a … addì: … (gg/mm/aaaa)
Nome e firma del funzionario autorizzato dell’autorità centrale richiedente:
…
PARTE B
Da compilare da parte dell’autorità centrale richiesta
4. NUMERO DI RIFERIMENTO DELL’AUTORITÀ CENTRALE RICHIESTA:
5. PERSONA INCARICATA DEL TRATTAMENTO DELLA RICHIESTA: …
5.1. |
Cognome e nome/i: … |
5.2. |
Telefono: … |
5.3. |
Fax … |
5.4. |
Indirizzo e-mail: … |
6. MISURE ADOTTATE E RISULTATI OTTENUTI
…
…
…
…
7. INFORMAZIONI RACCOLTE
7.1. Senza ricorso agli articoli 61, 62 e 63 del regolamento (CE) n. 4/2009:
7.1.1. |
Indirizzo del debitore/del creditore:
… … |
7.1.2. |
Reddito del debitore/del creditore:
… … |
7.1.3. |
Beni del debitore/del creditore:
… … |
7.2. In applicazione degli articoli 61, 62 e 63 del regolamento (CE) n. 4/2009:
7.2.1. |
Indirizzo del debitore/del creditore:
… … … |
7.2.2. |
Esistenza di un reddito del debitore:
|
7.2.3. |
Esistenza di beni del debitore
|
IMPORTANTE
[in caso di applicazione degli articoli 61, 62 e 63 del regolamento (CE) n. 4/2009]
Ad eccezione delle informazioni riguardanti l’esistenza stessa di un indirizzo, di un reddito o di beni nello Stato membro richiesto, le informazioni di cui all’articolo 61, paragrafo 2, non possono essere comunicate alla persona che ha adito l’autorità centrale richiedente, fatta salva l’applicazione delle norme di procedura dinanzi a un’autorità giurisdizionale [articolo 62, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 4/2009].
8. IMPOSSIBILITÀ DI COMUNICARE LE INFORMAZIONI RICHIESTE
L’autorità centrale richiesta non è in grado di fornire le informazioni richieste per i seguenti motivi:
…
…
…
Fatto a … addì: … (gg/mm/aaaa)
Nome e firma del funzionario autorizzato dell’autorità centrale richiesta:
…
ALLEGATO VI
MODULO DI DOMANDA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO, DELLA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ O DELL’ESECUZIONE DI UNA DECISIONE IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI ALIMENTARI
[articoli 56 e 57 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni nonché alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari ( 52 )]
PARTE A
Da compilare da parte dell’autorità centrale richiedente
1. DOMANDA
|
Domanda di riconoscimento o di riconoscimento e dichiarazione di esecutività di una decisione [articolo 56, paragrafo 1, lettera a)] |
|
Domanda di riconoscimento di una decisione [articolo 56, paragrafo 2, lettera a)] |
|
Domanda di esecuzione di una decisione emessa o riconosciuta nello Stato membro richiesto [articolo 56, paragrafo 1, lettera b)] |
2. AUTORITÀ CENTRALE RICHIEDENTE
2.1. |
Nome: … |
2.2. |
Indirizzo: 2.2.1. Via e numero/casella postale: … 2.2.2. Località e CAP: … 2.2.3. Stato membro Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito |
2.3. |
Telefono: … |
2.4. |
Fax … |
2.5. |
Indirizzo e-mail: … |
2.6. |
Numero di riferimento della domanda: … Domanda da trattare insieme con la/le domanda/e recante/i il/i numero/i di riferimento seguente/i: … |
2.7. |
Persona incaricata del trattamento della domanda: 2.7.1. Cognome e nome/i: … 2.7.2. Telefono: … 2.7.3. Indirizzo e-mail: … |
3. AUTORITÀ CENTRALE RICHIESTA
3.1. |
Nome: … |
3.2. |
Indirizzo: 3.2.1. Via e numero/casella postale: … 3.2.2. Località e CAP: … 3.2.3. Stato membro Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito |
4. DOCUMENTI ALLEGATI ( 53 ) ALLA DOMANDA IN CASO DI DECISIONE EMESSA IN UNO STATO MEMBRO
|
Copia della decisione/transazione giudiziaria/atto pubblico |
|
Estratto della decisione/transazione giudiziaria/atto pubblico mediante apposito modulo di cui all’allegato I, allegato II, allegato III o allegato IV |
|
Traslitterazione o traduzione del contenuto del modulo di cui all’allegato I, allegato II, allegato III o allegato IV |
|
Se del caso, copia della decisione della dichiarazione di esecutività |
|
Documento attestante l’importo degli arretrati e la data in cui il calcolo è stato effettuato |
|
Documento attestante che il ricorrente ha beneficiato del patrocinio a spese dello Stato o di un’esenzione dai costi e dalle spese |
|
Documento attestante che il ricorrente ha beneficiato di un procedimento gratuito dinanzi ad un’autorità amministrativa nello Stato membro d’origine e che soddisfa le condizioni economiche per poter beneficiare del patrocinio a spese dello Stato o di un’esenzione dai costi e dalle spese |
|
Documento attestante il diritto dell’ente pubblico di chiedere il rimborso di prestazioni erogate al creditore e comprovante il pagamento di tali prestazioni |
|
Altro (precisare) … … … … |
5. DOCUMENTI ALLEGATI ( 54 ) ALLA DOMANDA IN CASO DI DECISIONE EMESSA IN UNO STATO TERZO
|
Testo completo della decisione |
|
Riassunto o estratto della decisione predisposto dall’autorità competente dello Stato d’origine |
|
Documento attestante l’esecutività della decisione nello Stato di origine e, nel caso di decisione emessa da un’autorità amministrativa, documento attestante l’adempimento dei requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 3, della convenzione dell’Aia del 2007 |
|
Se il convenuto non è comparso né è stato rappresentato nel procedimento nello Stato di origine, documento/i attestante/i, a seconda del caso, che il convenuto è stato debitamente informato del procedimento e ha avuto la possibilità di essere sentito o che è stato debitamente informato della decisione e ha avuto la possibilità di contestarla o di proporre ricorso, in fatto e in diritto |
|
Documento attestante l’importo degli arretrati e la data in cui il calcolo è stato effettuato |
|
Documento contenente le informazioni utili per effettuare calcoli appropriati nel caso di una decisione che prevede un’indicizzazione automatica |
|
Documento attestante in quale misura il ricorrente abbia beneficiato del patrocinio a spese dello Stato nello Stato membro di origine |
|
Altro (precisare): … … … … |
Numero totale di documenti allegati al modulo di domanda: …
Fatto a: … addì … (gg/mm/aaaa)
Nome e firma del funzionario autorizzato dell’autorità centrale richiedente: …
PARTE B
Da compilare da parte del ricorrente o, se del caso, della persona/dell’autorità autorizzata nello Stato membro richiedente a compilare il formulario a nome del ricorrente
6. DOMANDA
6.1. |
Domanda di riconoscimento o di riconoscimento e dichiarazione di esecutività di una decisione La domanda è fondata su: 6.1.1. Capo IV, sezione 2, del regolamento (CE) n. 4/2009 6.1.2. La convenzione dell’Aia del 2007 6.1.2.1. Indicare la base del riconoscimento e dell’esecuzione a titolo dell’articolo 20 della convenzione dell’Aia del 2007: 6.1.2.2. Il convenuto è comparso o è stato rappresentato nel procedimento nello Stato di origine:
6.1.3. Il diritto nazionale dello Stato membro richiesto 6.1.4. Altro (precisare)… … … |
6.2. |
Domanda di esecuzione di una decisione emessa o riconosciuta nello Stato membro richiesto |
7. DECISIONE
7.1. |
Data e numero di riferimento: … |
7.2. |
Denominazione dell’autorità giurisdizionale d’origine: … |
8. RICORRENTE
8.1. Persona fisica:
8.1.1. |
Cognome e nome/i: … |
8.1.2. |
Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita: … |
8.1.3. |
N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale ( 55 ): … |
8.1.4. |
Cittadinanza: … |
8.1.5. |
Professione: … |
8.1.6. |
Stato civile: … |
8.1.7. |
Indirizzo:
|
8.1.8. |
Telefono/Indirizzo e-mail: … |
8.1.9. |
Ha beneficiato: 8.1.9.1. del patrocinio a spese dello Stato:
8.1.9.2. di un’esenzione dai costi e dalle spese:
8.1.9.3. di un procedimento gratuito dinanzi ad un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009:
|
8.1.10. |
Se del caso, cognome, nome/i ed estremi del rappresentante del ricorrente (avvocato …): … … |
8.2. Ente pubblico:
8.2.1. |
Nome: … |
8.2.2. |
Indirizzo: 8.2.2.1. Via e numero/casella postale: … 8.2.2.2. Località e CAP: … 8.2.2.3. Stato membro Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito |
8.2.3. |
Telefono/Fax/Indirizzo e-mail: … |
8.2.4. |
Nome della persona che rappresenta l’ente nei procedimenti ( 57 ): … |
8.2.5. |
Persona incaricata del trattamento della domanda: 8.2.5.1. Cognome e nome/i: … 8.2.5.2. Telefono: … 8.2.5.3. Fax … 8.2.5.4. Indirizzo e-mail: … |
9. CONVENUTO
9.1. |
Cognome e nome/i: … |
9.2. |
Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita ( 58 ): … |
9.3. |
N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale ( 59 ): … |
9.4. |
Cittadinanza ( 60 ): … |
9.5. |
Professione ( 61 ): … |
9.6. |
Stato civile ( 62 ): … |
9.7. |
Indirizzo ( 63 ):
|
10. QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE CHE POSSA AIUTARE A LOCALIZZARE IL CONVENUTO: …
…
…
…
11. PERSONA/E PER LA/LE QUALE/I SONO RICHIESTI O DOVUTI ALIMENTI ( 64 )
11.1. |
La persona corrisponde al ricorrente di cui al punto 8 |
11.2. |
La persona corrisponde al convenuto di cui al punto 9 |
11.3. |
è il rappresentante legale ( 65 ) che difende gli interessi della o delle persone seguenti: 11.3.1. Persona A
11.3.2. Persona B
11.3.3. Persona C
|
12. DEBITORE
12.1. |
La persona corrisponde al ricorrente di cui al punto 8 |
12.2. |
La persona corrisponde al convenuto di cui al punto 9 |
12.3. |
è il rappresentante legale ( 78 ) che difende gli interessi della persona seguente: 12.3.1. Cognome e nome/i: … 12.3.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita: … 12.3.3. N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale ( 79 ): … 12.3.4. Cittadinanza ( 80 ): … 12.3.5. Professione ( 81 ): … 12.3.6. Stato civile ( 82 ): … |
13. INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO SE LA DOMANDA È PRESENTATA DAL CREDITORE
13.1. Pagamento per via elettronica
13.1.1. |
Denominazione della banca: … |
13.1.2. |
BIC o altro codice bancario pertinente: … |
13.1.3. |
Titolare del conto: … |
13.1.4. |
Numero di conto bancario internazionale (IBAN): … |
13.2. Pagamento con assegno
13.2.1. |
Assegno intestato a: … |
13.2.2. |
Assegno da inviare a
|
14. ALTRE INFORMAZIONI (SE DEL CASO):
…
…
…
Fatto a: … addì … (gg/mm/aaaa)
Firma del ricorrente: …
e/o, se del caso:
Nome e firma della persona/dell’autorità autorizzata nello Stato membro richiedente a compilare il formulario a nome del ricorrente:
…
ALLEGATO VII
MODULO DI DOMANDA AI FINI DELL’EMANAZIONE O DELLA MODIFICA DI UNA DECISIONE IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI ALIMENTARI
[articoli 56 e 57 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni nonché alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari ( 83 )]
PARTE A
Da compilare da parte dell’autorità centrale richiedente
1. DOMANDA
|
Domanda di emanazione di una decisione [articolo 56, paragrafo 1, lettera c)] |
|
Domanda di emanazione di una decisione [articolo 56, paragrafo 1, lettera d)] |
|
Domanda di modifica di una decisione [articolo 56, paragrafo 1, lettera e)] |
|
Domanda di modifica di una decisione [articolo 56, paragrafo 1, lettera f)] |
|
Domanda di modifica di una decisione [articolo 56, paragrafo 2, lettera b)] |
|
Domanda di modifica di una decisione [articolo 56, paragrafo 2, lettera c)] |
2. AUTORITÀ CENTRALE RICHIEDENTE
2.1. |
Nome: … |
2.2. |
Indirizzo: 2.2.1. Via e numero/casella postale: … 2.2.2. Località e CAP: … 2.2.3. Stato membro Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito |
2.3. |
Telefono: … |
2.4. |
Fax … |
2.5. |
Indirizzo e-mail: … |
2.6. |
Numero di riferimento della domanda: … Domanda da trattare insieme con la/le domanda/e recante/i il/i numero/i di riferimento seguente/i: … |
2.7. |
Persona incaricata del trattamento della domanda: 2.7.1. Cognome e nome/i: … 2.7.2. Telefono: … 2.7.3. Indirizzo e-mail: … |
3. AUTORITÀ CENTRALE RICHIESTA
3.1. |
Nome: … |
3.2. |
Indirizzo: 3.2.1. Via e numero/casella postale: … 3.2.2. Località e CAP: … 3.2.3. Stato membro Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito |
4. DOCUMENTI ALLEGATI ( 84 ) ALLA DOMANDA, SE DEL CASO
|
Decisione dello Stato membro richiesto di rifiuto del riconoscimento o della dichiarazione di esecutività |
|
Copia della decisione da modificare |
|
Estratto della decisione da modificare |
|
Documento/i attestante/i una modifica del reddito o ogni altro mutamento di circostanze |
|
Atto/i di nascita o equivalente |
|
Riconoscimento della parentela da parte del debitore |
|
Documento/i comprovante/i la parentela biologica |
|
Decisione di un’autorità competente relativa alla parentela |
|
Risultati di test genetici |
|
Certificato di adozione |
|
Certificato di matrimonio o di rapporto equivalente |
|
Documento/i attestante/i la data del divorzio/separazione |
|
Documento/i attestante/i la residenza comune delle parti |
|
Certificato/i di scolarità |
|
Documento/i comprovante/i la situazione finanziaria |
|
Altro (precisare): … … … … |
Numero totale di documenti allegati al modulo di domanda: …
Fatto a: … addì … (gg/mm/aaaa)
Nome e firma del funzionario autorizzato dell’autorità centrale richiedente:
…
PARTE B
Da compilare da parte del ricorrente o, se del caso, della persona/dell’autorità autorizzata nello Stato membro richiedente a compilare il formulario a nome del ricorrente
5. DOMANDA
5.1. |
Domanda di emanazione di una decisione
|
5.2. |
Domanda di modifica di una decisione
|
6. RICORRENTE
6.1. |
Cognome e nome/i: … |
6.2. |
Indirizzo:
|
6.3. |
Telefono/Indirizzo e-mail: … |
6.4. |
Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita: … |
6.5. |
N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale ( 86 ): … |
6.6. |
Cittadinanza: … |
6.7. |
Professione: … |
6.8. |
Stato civile: … |
6.9. |
Se del caso, cognome, nome/i e recapiti del rappresentante del ricorrente (avvocato …): … … … |
7. CONVENUTO
7.1. |
Cognome e nome/i: … |
7.2. |
Indirizzo ( 87 ): 7.2.1. Via e numero/casella postale: … 7.2.2. Località e CAP: … 7.2.3. Stato membro Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito |
7.3. |
Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita ( 88 ): … |
7.4. |
N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale ( 89 ): … |
7.5. |
Cittadinanza ( 90 ): … |
7.6. |
Professione ( 91 ): … |
7.7. |
Stato civile ( 92 ): … |
8. QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE CHE POSSA AIUTARE A LOCALIZZARE IL CONVENUTO:
…
…
…
9. PERSONA/E PER LA/LE QUALE/I SONO RICHIESTI O DOVUTI ALIMENTI ( 93 )
9.1. |
La persona corrisponde al ricorrente di cui al punto 6 |
9.2. |
La persona corrisponde al convenuto di cui al punto 7 |
9.3. |
è il rappresentante legale ( 94 ) che difende gli interessi della o delle persone seguenti: 9.3.1. Persona A
9.3.2. Persona B
9.3.3. Persona C
|
10. DEBITORE
10.1. |
La persona corrisponde al ricorrente di cui al punto 6 |
10.2. |
La persona corrisponde al convenuto di cui al punto 7 |
10.3. |
è il rappresentante legale ( 107 ) che difende gli interessi della persona seguente: 10.3.1. Cognome e nome/i: … 10.3.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita: … 10.3.3. N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale ( 108 ): … 10.3.4. Cittadinanza ( 109 ): … 10.3.5. Professione ( 110 ): … 10.3.6. Stato civile ( 111 ): … 10.3.7. Alimenti derivanti da un rapporto:
|
11. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELLE PERSONE INTERESSATE DALLA DOMANDA (INDICARE SOLO LE INFORMAZIONI PERTINENTI AI FINI DELL’EMANAZIONE O DELLA MODIFICA DI UNA DECISIONE)
11.1. Valuta
euro (EUR) Lev (BGN) Corona ceca (CZK) Lira sterlina (GBP) Kuna (HRK) Fiorino (HUF) Zloty (PLN) Leu rumeno (RON) Corona svedese (SEK) Altro (precisare il codice ISO): …
11.2. Persona/e per la/le quale/i sono richiesti o dovuti alimenti e sua/loro persona/e responsabile/i a titolo principale
11.2.1. Risorse lorde
base mensile base annua |
Persona responsabile a titolo principale della/e persona/e per la/le quale/i sono richiesti o dovuti gli alimenti |
Coniuge o partner attuale della persona responsabile a titolo principale della/e persona/e per la/le quale/i sono richiesti o dovuti gli alimenti |
Persona per la quale sono richiesti o dovuti alimenti (Persona A) |
Persona per la quale sono richiesti o dovuti alimenti (Persona B) |
Persona per la quale sono richiesti o dovuti alimenti (Persona C) |
Stipendi (compresi i benefici in natura), pensione di anzianità, pensione d’invalidità, assegni alimentari, rendite, rendite vitalizie, indennità di disoccupazione |
|||||
Redditi da lavoro autonomo |
|||||
Rendimento dei valori/capitali mobiliari/rendimento immobiliare |
|||||
Altre fonti di reddito |
|||||
TOTALE |
11.2.2. Spese e costi
base mensile base annua |
Persona responsabile a titolo principale della/e persona/e per la/le quale/i sono richiesti o dovuti gli alimenti |
Coniuge o partner attuale della persona responsabile a titolo principale della/e persona/e per la/le quale/i sono richiesti o dovuti gli alimenti |
Persona per la quale sono richiesti o dovuti alimenti (Persona A) |
Persona per la quale sono richiesti o dovuti alimenti (Persona B) |
Persona per la quale sono richiesti o dovuti alimenti (Persona C) |
Tasse e imposte |
|||||
Premi assicurativi, contributi previdenziali e professionali obbligatori |
|||||
Affitto/spese di coproprietà, rimborso del prestito immobiliare |
|||||
Spese alimentari e abbigliamento |
|||||
Spese mediche |
|||||
Assegni alimentari versati a terzi in virtù di un obbligo legale e/o spese per altre persone a carico non contemplate dalla domanda |
|||||
Spese scolastiche dei figli |
|||||
Rimborso del prestito mobiliare, altri debiti |
|||||
Altre spese |
|||||
TOTALE |
11.2.3. Altri elementi patrimoniali
…
…
…
11.3. Il debitore
11.3.1. Risorse lorde
base mensile base annua |
Debitore |
Coniuge o partner attuale del debitore |
Stipendi (compresi i benefici in natura), pensione di anzianità, pensione d’invalidità, assegni alimentari, rendite, rendite vitalizie, indennità di disoccupazione |
||
Redditi da lavoro autonomo |
||
Rendimento dei valori/capitali mobiliari/rendimento immobiliare |
||
Altre fonti di reddito |
||
TOTALE |
11.3.2. Spese e costi
base mensile base annua |
Debitore |
Coniuge o partner attuale del debitore |
Tasse e imposte |
||
Premi assicurativi, contributi previdenziali e professionali obbligatori |
||
Affitto/spese di coproprietà, rimborso del prestito immobiliare |
||
Spese alimentari e abbigliamento |
||
Spese mediche |
||
Assegni alimentari versati a terzi in virtù di un obbligo legale e/o spese per altre persone a carico non contemplate dalla domanda |
||
Spese scolastiche dei figli |
||
Rimborso del prestito mobiliare, altri debiti |
||
Altre spese |
||
TOTALE |
11.3.3. Altri elementi patrimoniali
…
…
…
12. INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO SE LA DOMANDA È PRESENTATA DAL CREDITORE
12.1. |
Pagamento per via elettronica
|
12.2. |
Pagamento con assegno
|
13. ALTRE INFORMAZIONI (SE DEL CASO):
…
…
…
Fatto a: … addì … (gg/mm/aaaa)
Firma del ricorrente: …
e/o, se del caso:
Nome e firma della persona/dell’autorità autorizzata nello Stato membro richiedente a compilare il formulario a nome del ricorrente:
…
ALLEGATO VIII
AVVISO DI RICEVIMENTO DI UNA DOMANDA
[articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari ( 112 )]
Il presente avviso di ricevimento deve essere inviato entro un termine di 30 giorni a decorrere dal ricevimento della domanda.
1. Autorità centrale richiedente
1.1. |
Numero di riferimento dell’autorità centrale richiedente: … |
1.2. |
Cognome e nome/i della persona incaricata del trattamento della domanda: … |
2. Autorità centrale richiesta
2.1. |
Numero di riferimento dell’autorità centrale richiesta: … |
2.2. |
Persona incaricata del trattamento della domanda:
|
3. |
Data di ricezione: … (gg/mm/aaaa) |
4. |
Prime misure che sono state o saranno prese per trattare la domanda … … … … |
5. |
Documenti o informazioni supplementari necessari (precisare) … … … |
Uno stato di avanzamento seguirà entro 60 giorni.
Fatto a: … addì … (gg/mm/aaaa)
Nome e firma del funzionario autorizzato dell’autorità centrale richiesta:
…
ALLEGATO IX
AVVISO DI RIFIUTO O DI CESSAZIONE DI TRATTAMENTO DI UNA DOMANDA
[articolo 58, paragrafi 8 e 9, del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari ( 113 )]
1. Autorità centrale richiedente
1.1. |
Numero di riferimento dell’autorità centrale richiedente: … |
1.2. |
Cognome e nome/i della persona incaricata del trattamento della domanda: … |
2. Autorità centrale richiesta
2.1. |
Numero di riferimento dell’autorità centrale richiesta: … |
2.2. |
Persona incaricata del trattamento della domanda:
|
3. |
L’autorità centrale richiesta rifiuta di trattare la domanda, in quanto è manifesto che le condizioni richieste non sono soddisfatte Motivi (precisare): … … … … … … … … |
4. |
L’autorità centrale richiesta cessa di trattare la domanda, in quanto l’autorità centrale richiedente non ha fornito i documenti o le informazioni supplementari sollecitati dall’autorità centrale richiesta entro 90 giorni o entro un termine più lungo indicato da quest’ultima |
Fatto a: … addì: … (gg/mm/aaaa)
Nome e firma del funzionario autorizzato dell’autorità centrale richiesta:
…
ALLEGATO X
Le autorità amministrative alle quali è fatto riferimento all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 4/2009 sono:
— in Finlandia: il dipartimento degli affari sociali («Sosiaalilautakunta/Socialnämnd»),
— in Svezia: l’autorità di esecuzione («Kronofogdemyndigheten»),
— nel Regno Unito:
—a) in Inghilterra, Galles e Scozia: la commissione per le prestazioni alimentari nei confronti dei figli e l’esecuzione («Child Maintenance and Enforcement Commission» — CMEC);
b) in Irlanda del Nord: il ministero dello sviluppo sociale dell’Irlanda del Nord («Department for Social Development Northern Ireland» — DSDNI).
ALLEGATO XI
Le autorità competenti alle quali è fatto riferimento all’articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 4/2009 sono:
— in Finlandia: l’ufficio per il patrocinio a spese dello Stato («Oikeusaputoimisto/Rättshjälpsbyrå»).
( 1 ) Parere emesso il 13 dicembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e parere emesso il 4 dicembre 2008 a seguito di una nuova consultazione (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
( 2 ) Parere emesso a seguito di una consultazione non obbligatoria (GU C 185 dell’8.8.2006, pag. 35).
( 3 ) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
( 4 ) GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.
( 5 ) GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1.
( 6 ) GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41.
( 7 ) GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.
( 8 ) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15.
( 9 ) GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.
( 10 ) GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.
( 11 ) GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.
( 12 ) GU C 198 del 12.8.2005, pag. 1.
( 13 ) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
( 14 ) GU C 242 del 7.10.2006, pag. 20.
( 15 ) GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1.
( 16 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
( 17 ) GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.
( 18 ) GU L 339 del 21.12.2007, pag. 3.
( 19 ) GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.
( 20 ) Indicare indifferentemente le parti come ricorrente o convenuto se la decisione/transazione giudiziaria non ne specifica la qualità.
( 21 ) Allegare un foglio supplementare se la decisione o la transazione giudiziaria riguarda più di tre ricorrenti o tre convenuti.
( 22 ) Indicare indifferentemente le parti come ricorrente o convenuto se la decisione/transazione giudiziaria non ne specifica la qualità.
( 23 ) Allegare un foglio supplementare se la decisione o la transazione giudiziaria riguarda più di tre ricorrenti o tre convenuti.
( 24 ) Allegare un foglio supplementare se la decisione/transazione giudiziaria riguarda più di tre crediti alimentari.
( 25 ) GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.
( 26 ) Indicare indifferentemente le parti come ricorrente o convenuto se la decisione/transazione giudiziaria non ne specifica la qualità.
( 27 ) Allegare un foglio supplementare se la decisione o la transazione giudiziaria riguarda più di tre ricorrenti o tre convenuti.
( 28 ) Per la Danimarca, le autorità amministrative indicate nell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 251 del 21.9.2013, pag. 1).
( 29 ) Per la Danimarca, le autorità amministrative indicate nell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 251 del 21.9.2013, pag. 1).
( 30 ) Per la Danimarca, le autorità amministrative indicate nell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 251 del 21.9.2013, pag. 1).
( 31 ) Indicare indifferentemente le parti come ricorrente o convenuto se la decisione/transazione giudiziaria non ne specifica la qualità.
( 32 ) Allegare un foglio supplementare se la decisione o la transazione giudiziaria riguarda più di tre ricorrenti o tre convenuti.
( 33 ) Per la Danimarca, le autorità amministrative indicate nell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 251 del 21.9.2013, pag. 1).
( 34 ) Per la Danimarca, le autorità amministrative indicate nell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 251 del 21.9.2013, pag. 1).
( 35 ) Per la Danimarca, le autorità amministrative indicate nell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 251 del 21.9.2013, pag. 1).
( 36 ) Allegare un foglio supplementare se la decisione/transazione giudiziaria riguarda più di tre crediti alimentari.
( 37 ) GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.
( 38 ) Allegare un foglio supplementare se l’atto pubblico riguarda più di tre creditori o tre debitori.
( 39 ) Allegare un foglio supplementare se l’atto pubblico riguarda più di tre creditori o tre debitori.
( 40 ) Allegare un foglio supplementare se l’atto pubblico riguarda più di tre crediti alimentari.
( 41 ) GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.
( 42 ) Allegare un foglio supplementare se l’atto pubblico riguarda più di tre creditori o tre debitori.
( 43 ) Allegare un foglio supplementare se l’atto pubblico riguarda più di tre creditori o tre debitori.
( 44 ) Allegare un foglio supplementare se l’atto pubblico riguarda più di tre crediti alimentari.
( 45 ) GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.
( 46 ) Se questi dati sono disponibili.
( 47 ) Se questi dati sono disponibili.
( 48 ) Per esempio: nome di un precedente datore di lavoro, nomi e indirizzi di membri della famiglia, estremi di un veicolo o di un immobile di proprietà dell’interessato.
( 49 ) Se questi dati sono disponibili.
( 50 ) Se questi dati sono disponibili.
( 51 ) Per esempio: nome di un precedente datore di lavoro, nomi e indirizzi di membri della famiglia, estremi di un veicolo o di un immobile di proprietà dell’interessato.
( 52 ) GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.
( 53 ) Contrassegnare le pertinenti caselle e numerare i documenti nell’ordine in cui sono allegati.
( 54 ) Contrassegnare le pertinenti caselle e numerare i documenti nell’ordine in cui sono allegati.
( 55 ) Se questo dato è disponibile.
( 56 ) Il diritto nazionale dello Stato membro richiesto può tuttavia esigere, ai fini del procedimento da avviare, che il ricorrente fornisca il suo indirizzo personale [cfr. articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 4/2009].
( 57 ) Se questo dato è pertinente.
( 58 ) Se questi dati sono disponibili.
( 59 ) Se questi dati sono disponibili.
( 60 ) Se questi dati sono disponibili.
( 61 ) Se questi dati sono disponibili.
( 62 ) Se questi dati sono disponibili.
( 63 ) Se questi dati sono disponibili.
( 64 ) Allegare un foglio supplementare se si tratta di più di tre persone.
( 65 ) Ad esempio la persona che esercita la responsabilità genitoriale o il tutore di un maggiorenne incapace.
( 66 ) Se questi dati sono disponibili e/o pertinenti.
( 67 ) Se questi dati sono disponibili e/o pertinenti.
( 68 ) Se questi dati sono disponibili e/o pertinenti.
( 69 ) Se questi dati sono disponibili e/o pertinenti.
( 70 ) Se questi dati sono disponibili e/o pertinenti.
( 71 ) Se questi dati sono disponibili e/o pertinenti.
( 72 ) Se questi dati sono disponibili e/o pertinenti.
( 73 ) Se questi dati sono disponibili e/o pertinenti.
( 74 ) Se questi dati sono disponibili e/o pertinenti.
( 75 ) Se questi dati sono disponibili e/o pertinenti.
( 76 ) Se questi dati sono disponibili e/o pertinenti.
( 77 ) Se questi dati sono disponibili e/o pertinenti.
( 78 ) Ad esempio la persona che esercita la responsabilità genitoriale o il tutore di un maggiorenne incapace.
( 79 ) Se questi dati sono disponibili.
( 80 ) Se questi dati sono disponibili.
( 81 ) Se questi dati sono disponibili.
( 82 ) Se questi dati sono disponibili.
( 83 ) GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.
( 84 ) Contrassegnare le pertinenti caselle e numerare i documenti nell’ordine in cui sono allegati.
( 85 ) Il diritto nazionale dello Stato membro richiesto può tuttavia esigere, ai fini del procedimento da avviare, che il ricorrente fornisca il suo indirizzo personale [cfr. articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 4/2009].
( 86 ) Se questi dati sono disponibili.
( 87 ) Se questi dati sono disponibili.
( 88 ) Se questi dati sono disponibili.
( 89 ) Se questi dati sono disponibili.
( 90 ) Se questi dati sono disponibili.
( 91 ) Se questi dati sono disponibili.
( 92 ) Se questi dati sono disponibili.
( 93 ) Allegare un foglio supplementare se si tratta di più di tre persone.
( 94 ) Ad esempio la persona che esercita la responsabilità genitoriale o il tutore di un maggiorenne incapace.
( 95 ) Se questi dati sono disponibili e/o pertinenti.
( 96 ) Se questi dati sono disponibili e/o pertinenti.
( 97 ) Se questi dati sono disponibili e/o pertinenti.
( 98 ) Se questi dati sono disponibili e/o pertinenti.
( 99 ) Se questi dati sono disponibili e/o pertinenti.
( 100 ) Se questi dati sono disponibili e/o pertinenti.
( 101 ) Se questi dati sono disponibili e/o pertinenti.
( 102 ) Se questi dati sono disponibili e/o pertinenti.
( 103 ) Se questi dati sono disponibili e/o pertinenti.
( 104 ) Se questi dati sono disponibili e/o pertinenti.
( 105 ) Se questi dati sono disponibili e/o pertinenti.
( 106 ) Se questi dati sono disponibili e/o pertinenti.
( 107 ) Ad esempio la persona che esercita la responsabilità genitoriale o il tutore di un maggiorenne incapace.
( 108 ) Se questi dati sono disponibili.
( 109 ) Se questi dati sono disponibili.
( 110 ) Se questi dati sono disponibili.
( 111 ) Se questi dati sono disponibili.
( 112 ) GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.
( 113 ) GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.