02009L0148 — IT — 20.12.2023 — 002.001
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DIRETTIVA 2009/148/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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data |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/1243 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 |
L 198 |
241 |
25.7.2019 |
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DIRETTIVA (UE) 2023/2668 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 novembre 2023 |
L |
1 |
30.11.2023 |
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DIRETTIVA 2009/148/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 novembre 2009
sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro
(versione codificata)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Essa fissa i valori limite di tale esposizione e altre disposizioni specifiche.
Laddove siano più favorevoli alla salute e alla sicurezza dei lavoratori sul lavoro si applicano le disposizioni della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva, il termine «amianto» indica i seguenti silicati fibrosi, classificati come sostanze cancerogene di categoria 1 A a norma dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ):
l’actinolite d’amianto, n. 77536-66-4 del CAS ( 3 );
la grunerite d’amianto (amosite), n. 12172-73-5 del CAS;
l’antofillite d’amianto, n. 77536-67-5 del CAS;
il crisotilo d’amianto, n. 12001-29-5 del CAS;
la crocidolite d’amianto, n. 12001-28-4 del CAS;
la tremolite d’amianto, n. 77536-68-6 del CAS.
Articolo 3
Purché si tratti di esposizioni dei lavoratori sporadiche e di debole intensità e risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al paragrafo 2 del presente articolo che il pertinente valore limite fissato all’articolo 8 non sarà superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, gli Stati membri possono derogare all’articolo 4 quando il lavoro prevede:
brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
la rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate a una matrice;
l’incapsulamento e il condizionamento di guaine a materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
la sorveglianza e il controllo dell’aria e il prelievo di campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.
Articolo 4
La notifica comprende almeno una descrizione sintetica:
dell’ubicazione del cantiere e, se del caso, delle aree specifiche in cui devono essere effettuati i lavori;
del tipo e dei quantitativi di amianto utilizzati o maneggiati;
delle attività e dei procedimenti applicati, anche per quanto riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, lo smaltimento dei rifiuti e, se del caso, lo scambio di aria durante il lavoro in ambienti chiusi;
del numero di lavoratori interessati, con un elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, i certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data dell’ultima valutazione della salute dei lavoratori in conformità dell’articolo 18;
della data di inizio dei lavori e della relativa durata;
delle misure adottate, unitamente a un prospetto dei dispositivi utilizzati, per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto.
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti conservino le informazioni di cui al secondo comma, lettera d), conformemente al diritto nazionale, per un arco di tempo non superiore a quanto necessario per garantire che i lavoratori che svolgono lavori connessi all’amianto siano adeguatamente formati, tenendo debitamente conto degli effetti a lungo termine dell’amianto sulla salute dei lavoratori.
Articolo 5
Sono vietati l’uso dell’amianto in applicazione a spruzzo, nonché le attività che implicano l’incorporazione di materiali isolanti o insonorizzanti a bassa densità (inferiore a 1 g/cm3) che contengono amianto.
Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione e di utilizzazione dell’amianto, le attività che espongono i lavoratori alle fibre di amianto durante l’estrazione dell’amianto, la fabbricazione e la lavorazione di prodotti a base di amianto o la fabbricazione o la lavorazione di prodotti contenenti amianto aggiunto deliberatamente sono vietate, ad eccezione del trattamento e della messa in discarica dei prodotti risultanti dalla demolizione e dalla rimozione dell’amianto.
Articolo 6
Per tutte le attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, l’esposizione dei lavoratori alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto sul luogo di lavoro è ridotta al minimo e in ogni caso al più basso valore tecnicamente possibile al di sotto del pertinente valore limite fissato all’articolo 8, in particolare attraverso le misure seguenti:
il numero di lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto è limitato al numero più basso possibile;
i processi lavorativi sono concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissioni di polvere di amianto nell’aria adottando misure quali:
l’eliminazione della polvere di amianto;
l’aspirazione della polvere di amianto alla fonte;
la sedimentazione continua delle fibre di amianto sospese nell’aria;
i lavoratori sono sottoposti a un’adeguata procedura di decontaminazione;
per i lavori svolti in ambienti chiusi, è garantita un’adeguata protezione;
tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell’amianto sono regolarmente sottoposti a un’efficace pulizia e manutenzione, e si prestano ad esserlo;
l’amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto sono stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
i residui, a eccezione di quelli derivanti da attività estrattive, sono raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un’etichettatura indicante che contengono amianto e sono successivamente trattati a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ).
Articolo 7
Nonostante il primo comma del presente paragrafo, sono prese in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri ai fini dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), a decorrere dal 21 dicembre 2029.
Articolo 8
Entro il 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a:
0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all’articolo 7, paragrafo 7, secondo comma; o
0,002 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore.
▼M1 —————
Articolo 10
Il lavoro prosegue nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.
Quando il pertinente valore limite fissato all’articolo 8 viene superato, sono individuate le cause di questo superamento e adottate quanto prima le misure appropriate per ovviare alla situazione.
Articolo 11
Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione in locali costruiti prima dell’entrata in vigore del divieto degli Stati membri relativo all’amianto, i datori di lavoro adottano ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, in particolare chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro garantisce l’esame della presenza di materiali contenenti amianto da parte di un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e ottiene il risultato di tale esame prima dell’inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all’obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell’ambito di tale esame.
Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, occorre applicare le disposizioni previste dalla presente direttiva.
Articolo 12
Per talune attività, quali lavori di demolizione, di rimozione dell’amianto, di riparazione e di manutenzione per le quali è prevedibile il superamento del pertinente valore limite fissato all’articolo 8 nonostante l’adozione di tutte le possibili misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell’aria, il datore di lavoro stabilisce le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori durante tali attività, in particolare le seguenti:
i lavoratori ricevono appositi dispositivi di protezione individuale da indossare, che sono manipolati in modo appropriato e, per quanto riguarda in particolare le vie respiratorie, che sono regolati individualmente, anche mediante controlli sull’idoneità, conformemente alla direttiva 89/656/CEE del Consiglio ( 5 );
sono affissi cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite fissato all’articolo 8; e
è evitata la dispersione della polvere prodotta dall’amianto o dai materiali contenenti amianto al di fuori dei locali/luoghi dei lavori e, per i lavori effettuati in confinamento, l’area confinata è a tenuta d’aria e ventilata mediante estrazione meccanica.
I lavoratori e/o i loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento sono consultati su tali misure prima di procedere a tali attività.
Articolo 13
Il piano deve in particolare prevedere che:
l’amianto e/o i materiali contenenti amianto siano rimossi prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto e/o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
vengano forniti, se necessario, i dispositivi di protezione individuale di cui all’articolo 12, primo comma, lettera a);
al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto sia accertata l’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, prima della ripresa di altre attività.
Su richiesta delle autorità competenti, il piano deve contenere informazioni sui seguenti punti:
natura e durata probabile dei lavori;
luogo di esecuzione dei lavori;
metodi applicati qualora i lavori implichino la manipolazione di amianto o di materiali contenenti amianto;
caratteristiche degli equipaggiamenti utilizzati ai fini:
della protezione e della decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
della protezione delle altre persone che si trovano sul luogo dei lavori o in prossimità di quest’ultimo.
Articolo 14
Articolo 15
Articolo 16
Per tutte le attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 3, sono prese le misure appropriate affinché:
i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:
chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;
accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;
oggetto di un divieto di fumare;
siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;
siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o protettivi; detti indumenti di lavoro o protettivi devono restare all’interno dell’impresa; essi possono tuttavia essere trasportati all’esterno per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, qualora l’impresa stessa non provveda al lavaggio; in tal caso il trasporto di tali indumenti deve avvenire in contenitori chiusi;
gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;
i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
l’equipaggiamento protettivo sia custodito in locali all’uopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; devono essere prese misure per riparare o sostituire l’equipaggiamento difettoso prima di una nuova utilizzazione.
Articolo 17
Per qualsiasi attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, sono prese le misure appropriate affinché i lavoratori, nonché i loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento, ricevano adeguate informazioni circa:
i rischi potenziali per la salute, dovuti all’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto;
l’esistenza di valori limite regolamentari e la necessità della sorveglianza atmosferica;
le norme igieniche, ivi compresa la necessità di non fumare;
le precauzioni da prendere per l’uso di equipaggiamenti e indumenti di protezione;
le misure di precauzione particolari che debbono essere prese per ridurre al minimo l’esposizione.
Oltre alle misure di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 3, vengono prese le misure appropriate affinché:
i lavoratori e/o i loro rappresentanti all’interno dell’impresa o dello stabilimento prendano visione dei dati relativi ai risultati della misurazione del tenore di amianto nell’aria e possano essere informati del significato di tali risultati;
qualora dai risultati emergano valori superiori al valore limite fissato all’articolo 8, i lavoratori interessati e i loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento siano informati il più rapidamente possibile del superamento e delle cause dello stesso e i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento siano consultati sulle misure da adottare o, in caso di urgenza, informati delle misure adottate.
Articolo 18
▼M2 —————
Detto accertamento deve comprendere un esame specifico del torace. L’allegato I contiene raccomandazioni pratiche cui possono far riferimento gli Stati membri per l’accertamento clinico. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 18 bis, con cui modifica l’allegato I per adeguarlo al progresso tecnico.
Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 18 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.
Durante l’esposizione, un nuovo accertamento deve essere disponibile almeno una volta ogni tre anni.
Per ciascun lavoratore, in conformità delle legislazioni e/o pratiche nazionali, si deve tenere una cartella clinica individuale.
Tali misure possono comprendere, se necessario, l’allontanamento del lavoratore interessato da qualsiasi esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.
Il medico o l’autorità preposta alla sorveglianza medica dei lavoratori possono segnalare la necessità di proseguire la sorveglianza medica dopo la fine dell’esposizione per il periodo di tempo da essi ritenuto necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato.
Tale sorveglianza prolungata avviene in conformità delle legislazioni e/o delle prassi nazionali.
Articolo 18 bis
Articolo 18 ter
Articolo 18 quater
Articolo 19
▼M2 —————
Articolo 20
Gli Stati membri prevedono l’applicazione di sanzioni adeguate in caso di violazione della normativa nazionale adottata ai termini della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 21
Gli Stati membri tengono un registro di tutti i casi di malattie professionali correlate all’amianto con diagnosi medica. Un elenco indicativo delle malattie che possono essere causate dall’esposizione all’amianto figura all’allegato I.
Articolo 22
Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva nella forma di un capitolo specifico della relazione unica di cui all’articolo 17 bis, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 89/391/CEE che costituisce la base della valutazione che la Commissione deve effettuare a norma di detto articolo 17 bis, paragrafo 4.
Articolo 22 bis
Articolo 23
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 24
La direttiva 83/477/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato II, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale di cui all’allegato II, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.
Articolo 25
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 26
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
Raccomandazioni pratiche per l’accertamento clinico dei lavoratori, di cui all’articolo 18, paragrafo 2, secondo comma
1. In base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, l’esposizione alle fibre libere di amianto può provocare almeno le seguenti affezioni:
2. Il medico e/o l’autorità che ha il compito di effettuare il controllo medico dei lavoratori esposti all’amianto devono essere a conoscenza delle condizioni o delle circostanze nelle quali ciascun lavoratore ha subito l’esposizione.
3. L’accertamento clinico dei lavoratori dovrebbe essere effettuato conformemente ai principi e alle prassi della medicina del lavoro; esso dovrebbe comportare almeno le seguenti misure:
Il medico e/o l’autorità preposta alla sorveglianza medica devono decidere, alla luce delle conoscenze più recenti in materia di medicina del lavoro, dell’opportunità o meno di realizzare altri esami, quali la citologia dello sputo, la radiografia toracica o una tomodensitometria.
ALLEGATO I bis
Requisiti minimi in materia di formazione
I lavoratori che sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto ricevono una formazione obbligatoria, che comprende almeno i requisiti minimi seguenti:
la formazione è impartita all’inizio del rapporto di lavoro e ogniqualvolta sono individuate ulteriori esigenze di formazione;
la durata della formazione è adeguata alle mansioni dei lavoratori interessati;
la formazione è impartita da un formatore la cui qualifica è riconosciuta conformemente al diritto e alle prassi nazionali.
Ogni lavoratore che abbia seguito una formazione in modo soddisfacente riceve un certificato di formazione che indica quanto segue:
la data della formazione;
la durata della formazione;
il contenuto della formazione;
la lingua della formazione;
il nome, la qualifica e i recapiti del formatore o dell’istituto che ha fornito la formazione o di entrambi.
I lavoratori che sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto ricevono una formazione teorica e pratica riguardante almeno gli elementi seguenti:
il diritto applicabile dello Stato membro in cui sono realizzati i lavori;
le proprietà dell’amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l’effetto sinergico dovuto al fumare;
i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
le operazioni che possono comportare un’esposizione all’amianto e l’importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
le prassi di lavoro sicure, i controlli e i dispositivi di protezione;
la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione, con particolare attenzione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
le procedure di emergenza;
le procedure di decontaminazione;
l’eliminazione dei residui;
la necessità della sorveglianza medica.
La formazione è adattata il più possibile alle caratteristiche della professione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione.
I lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto sono tenuti a ricevere, oltre alla formazione prevista ai sensi del punto 5), una formazione relativa all’uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l’emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi, conformemente alla presente direttiva.
ALLEGATO II
PARTE A
Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive
(di cui all’articolo 24)
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Direttiva 83/477/CEE del Consiglio (GU L 263 del 24.9.1983, pag. 25) |
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Direttiva 91/382/CEE del Consiglio (GU L 206 del 29.7.1991, pag. 16) |
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Direttiva 98/24/CE del Consiglio (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11) |
unicamente l’articolo 13, paragrafo 2 |
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Direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 97 del 15.4.2003, pag. 48) |
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Direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21) |
unicamente l’articolo 2, paragrafo 1 |
PARTE B
Termini di recepimento nel diritto nazionale
(di cui all’articolo 24)
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Direttiva |
Termine di recepimento |
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83/477/CEE |
31 dicembre 1986 (1) |
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91/382/CEE |
1o gennaio 1993 (2) |
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98/24/CE |
5 maggio 2001 |
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2003/18/CE |
14 aprile 2006 |
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2007/30/CE |
31 dicembre 2012 |
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(1)
Tale data è sostituita da quella del 31 dicembre 1989 per quanto riguarda le attività estrattive dell’amianto.
(2)
Per la Repubblica ellenica il termine di recepimento della direttiva è il 1o gennaio 1996. Tuttavia, il termine di recepimento delle disposizioni riguardanti le attività estrattive dell’amianto è il 1o gennaio 1996 per tutti gli Stati membri e il 1o gennaio 1999 per la Repubblica ellenica. |
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ALLEGATO III
Tavola di concordanza
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Direttiva 83/477/CEE |
Presente direttiva |
|
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
|
Articolo 1, paragrafo 2 |
— |
|
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
|
Articolo 2, dal primo al sesto trattino |
Articolo 2, lettere da a) a f) |
|
Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3 |
|
Articolo 3, paragrafo 3 bis |
Articolo 3, paragrafo 4 |
|
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 5 |
|
Articolo 4, alinea |
Articolo 4, paragrafo 1 |
|
Articolo 4, punto 1 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
|
Articolo 4, punto 2 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
|
Articolo 4, punto 3 |
Articolo 4, paragrafo 4 |
|
Articolo 4, punto 4 |
Articolo 4, paragrafo 5 |
|
Articolo 5 |
Articolo 5 |
|
Articolo 6, punti da 1 a 5 |
Articolo 6, lettere da a) a e) |
|
Articoli 7 e 8 |
Articoli 7 e 8 |
|
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 9 |
|
Articolo 10 |
Articolo 10 |
|
Articolo 10 bis |
Articolo 11 |
|
Articolo 11, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 12, primo e secondo comma |
|
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 13, paragrafo 1 |
|
Articolo 12, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 13, paragrafo 2, primo comma |
|
Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino |
Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, lettera a) |
|
Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino |
Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, lettera b) |
|
Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino |
Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, lettera c) |
|
Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, primo trattino |
Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, lettera a) |
|
Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, secondo trattino |
Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, lettera b) |
|
Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma,terzo trattino |
Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) |
|
Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, quarto trattino |
Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, lettera d) |
|
Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, quarto trattino, primo sotto-trattino |
Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, lettera d), punto i) |
|
Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, quarto trattino, secondo sotto-trattino |
Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, lettera d), punto ii) |
|
Articolo 12, paragrafo 3 |
Articolo 13, paragrafo 3 |
|
Articolo 12 bis |
Articolo 14 |
|
Articolo 12 ter |
Articolo 15 |
|
Articolo 13, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 16, paragrafo 1, lettera a) |
|
Articolo 13, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 16, paragrafo 1, lettera b) |
|
Articolo 13, paragrafo 1, lettera c) i) e ii) |
Articolo 16, paragrafo 1, lettera c) |
|
Articolo 13, paragrafo 1, lettera c) iii) |
Articolo 16, paragrafo 1, lettera d) |
|
Articolo 13, paragrafo 1, lettera c) iv) |
Articolo 16, paragrafo 1, lettera e) |
|
Articolo 13, paragrafo 1, lettera c) v) |
Articolo 16, paragrafo 1, lettera f) |
|
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 2 |
|
Articolo 14, paragrafo 1, alinea |
Articolo 17, paragrafo 1, alinea |
|
Articolo 14, paragrafo 1, dal primo al quinto trattino |
Articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a e) |
|
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 17, paragrafo 2 |
|
Articolo 15, alinea |
Articolo 18, paragrafo 1 |
|
Articolo 15, punti da 1 a 4 |
Articolo 18, paragrafi da 2 a 5 |
|
Articolo 16, alinea |
Articolo 19, paragrafo 1 |
|
Articolo 16, punti 1), 2) e 3) |
Articolo 19, paragrafi 2, 3 e 4 |
|
Articolo 16 bis |
Articolo 20 |
|
Articolo 17 |
Articolo 21 |
|
Articolo 17 bis |
Articolo 22 |
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Articolo 18, paragrafo 1 |
— |
|
Articolo 18, paragrafo 2 |
Articolo 23 |
|
— |
Articolo 24 |
|
— |
Articolo 25 |
|
Articolo 19 |
Articolo 26 |
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Allegato II |
Allegato I |
|
— |
Allegato II |
|
— |
Allegato III |
( 1 ) Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).
( 2 ) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
( 3 ) Numero di registro del CAS (Chemical Abstract Service).
( 4 ) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
( 5 ) Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18).
( 6 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.