02009L0012 — IT — 20.05.2024 — 001.001
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DIRETTIVA 2009/12/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 070 del 14.3.2009, pag. 11) |
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DECISIONE (UE) 2024/1254 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 aprile 2024 |
L 1254 |
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30.4.2024 |
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DIRETTIVA 2009/12/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 marzo 2009
concernente i diritti aeroportuali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Oggetto
▼M1 —————
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
«aeroporto», qualsiasi terreno appositamente predisposto per l’atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso può comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili, nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;
«gestore aeroportuale», il soggetto al quale le disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali nazionali affidano, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di coordinare e di controllare le attività dei vari operatori presenti negli aeroporti o nella rete aeroportuale interessati;
«utente dell’aeroporto», qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e/o merci, da e per l’aeroporto considerato;
«diritti aeroportuali», i prelievi riscossi a favore del gestore aeroportuale e pagati dagli utenti dell’aeroporto per l’utilizzo delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente dal gestore aeroportuale e che sono connessi all’atterraggio, al decollo, all’illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci;
«rete aeroportuale», un gruppo di aeroporti, debitamente designato come tale da uno Stato membro, gestiti dallo stesso gestore aeroportuale.
Articolo 3
Non discriminazione
Gli Stati membri provvedono affinché i diritti aeroportuali non creino discriminazioni tra gli utenti dell’aeroporto, conformemente al diritto comunitario. Ciò non esclude una modulazione dei diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi motivi ambientali. I criteri utilizzati per siffatta modulazione sono pertinenti, obiettivi e trasparenti.
Articolo 4
Rete aeroportuale
Gli Stati membri possono autorizzare il gestore aeroportuale di una rete aeroportuale a introdurre un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare all’intera rete.
Articolo 5
Sistemi di tariffazione comuni
Dopo aver informato la Commissione e nel rispetto del diritto comunitario, gli Stati membri possono consentire a un gestore aeroportuale di applicare un sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano, purché ciascun aeroporto rispetti gli obblighi in materia di trasparenza di cui all’articolo 7.
Articolo 6
Consultazione e ricorsi
Uno Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 3 e 4 in relazione alle modifiche dell’ammontare o della struttura dei diritti aeroportuali per gli aeroporti per i quali:
esiste una procedura obbligatoria in virtù della normativa nazionale che prevede che i diritti aeroportuali, o il loro ammontare massimo, siano determinati o approvati dall’autorità di vigilanza indipendente; o
esiste una procedura obbligatoria in virtù della normativa nazionale che prevede che l’autorità di vigilanza indipendente esamini, periodicamente o in risposta a richieste da soggetti interessati, se gli aeroporti sono soggetti o meno ad un’effettiva concorrenza. Laddove giustificato sulla base di un tale esame, lo Stato membro decide che i diritti aeroportuali, o il loro ammontare massimo, deve essere determinato o approvato dall’autorità di vigilanza indipendente. Tale decisione si applica per il periodo necessario sulla base dell’esame effettuato da tale autorità.
Le procedure, le condizioni e i criteri applicati ai fini del presente paragrafo dallo Stato membro devono essere pertinenti, oggettivi, non discriminatori e trasparenti.
Articolo 7
Trasparenza
Gli Stati membri provvedono affinché i gestori aeroportuali, ogniqualvolta si procede alle consultazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, forniscano ad ogni utente dell’aeroporto o ai rappresentanti o alle associazioni degli utenti dell’aeroporto informazioni sui seguenti elementi, che serviranno come base per la determinazione del sistema o dell’ammontare di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto dal gestore aeroportuale. Le informazioni comprendono come minimo:
un elenco dei vari servizi e infrastrutture forniti a corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi;
la metodologia utilizzata per il calcolo dei diritti aeroportuali;
la struttura globale dei costi relativamente alle infrastrutture e ai servizi ai quali i diritti aeroportuali sono connessi;
gli introiti dei vari diritti e il costo totale dei servizi forniti in cambio;
qualsiasi finanziamento erogato da autorità pubbliche delle infrastrutture e dei servizi ai quali i diritti aeroportuali si riferiscono;
le previsioni riguardanti la situazione dell’aeroporto per quanto attiene ai diritti, all’evoluzione del traffico, nonché agli investimenti previsti;
l’utilizzazione effettiva delle infrastrutture e delle installazioni aeroportuali nel corso di un periodo determinato; e
i risultati attesi dai grandi investimenti proposti con riguardo ai loro effetti sulla capacità dell’aeroporto.
Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti dell’aeroporto comunichino al gestore aeroportuale, prima di ogni consultazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, informazioni riguardanti in particolare:
le previsioni del traffico;
le previsioni relative alla composizione e all’utilizzo previsto della loro flotta;
i loro progetti di sviluppo nell’aeroporto in questione; e
le loro esigenze nell’aeroporto in questione.
Articolo 8
Nuove infrastrutture
Gli Stati membri provvedono affinché il gestore aeroportuale consulti gli utenti dell’aeroporto prima che siano finalizzati piani relativi a nuovi progetti di infrastruttura.
Articolo 9
Norme di qualità
Articolo 10
Differenziazione dei servizi
Qualora il numero degli utenti dell’aeroporto che desiderano avere accesso ai servizi personalizzati e/o a un terminale o parte di un terminale specializzato ecceda il numero di utenti che è possibile accogliere a causa di vincoli di capacità, l’accesso è determinato in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Tali criteri possono essere stabiliti dal gestore aeroportuale e gli Stati membri possono richiedere che essi siano approvati dall’autorità di vigilanza indipendente.
Articolo 11
Autorità di vigilanza indipendente
Gli Stati membri provvedono affinché, con riguardo ai casi di disaccordo di cui all’articolo 6, paragrafo 3, siano adottate misure al fine di:
stabilire una procedura per la risoluzione delle controversie tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell’aeroporto;
determinare le condizioni affinché una controversia possa essere sottoposta all’autorità di vigilanza indipendente. Quest’ultima, in particolare, respinge i reclami che reputa non opportunamente giustificati o adeguatamente documentati;
fissare i criteri in base ai quali i casi di disaccordo sono valutati ai fini di una risoluzione.
Tali procedure, condizioni e criteri sono non discriminatori, trasparenti e obiettivi.
Articolo 12
Relazione e revisione
Articolo 13
Recepimento
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 14
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 15
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.