2009D0908 — IT — 01.12.2009 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1o dicembre 2009

che stabilisce le modalità di applicazione della decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio e sulla presidenza degli organi preparatori del Consiglio

(2009/908/UE)

(GU L 322, 9.12.2009, p.28)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 344, 23.12.2009, pag. 56  (908/2009)




▼B

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1o dicembre 2009

che stabilisce le modalità di applicazione della decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio e sulla presidenza degli organi preparatori del Consiglio

(2009/908/UE)



Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 9,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 236, lettera b),

vista la decisione del Consiglio europeo del 1o dicembre 2009 sull'esercizio della presidenza del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 2, terzo comma, e l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno stabilire le modalità di applicazione della decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio («la decisione del Consiglio europeo»).

(2)

Tali modalità di applicazione includono l'ordine in cui i gruppi predeterminati di tre Stati membri esercitano a turno la presidenza per periodi consecutivi di 18 mesi, tenendo conto del fatto che dal 1o gennaio 2007, conformemente al regolamento interno del Consiglio, esiste un sistema basato su programmi di 18 mesi del Consiglio concordati dalle tre presidenze in carica nel periodo interessato.

(3)

A norma dell'articolo 1 della decisione del Consiglio europeo, la composizione dei gruppi deve tener conto della diversità degli Stati membri e degli equilibri geografici nell'Unione.

(4)

La ripartizione dei compiti tra Stati membri all'interno di ciascun gruppo risulta dall'articolo 1, paragrafo 2 della decisione del Consiglio europeo. Nelle due ipotesi previste dall'articolo 2, paragrafo 1 della presente decisione, le modalità pratiche che disciplinano la collaborazione degli Stati membri in ciascun gruppo sono definite di comune accordo dagli Stati membri in questione.

(5)

Inoltre, le suddette modalità di applicazione dovrebbero includere norme specifiche sulla presidenza degli organi preparatori del Consiglio «Affari esteri», come previsto dall'articolo 2, terzo comma della decisione del Consiglio europeo.

(6)

La maggior parte di detti organi preparatori dovrebbe essere presieduta da un rappresentante dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («l'alto rappresentante»), mentre gli altri organi dovrebbero continuare ad essere presieduti dalla presidenza semestrale. Nel caso in cui il presidente di tali organi sia un rappresentante dell'alto rappresentante può applicarsi un periodo transitorio.

(7)

Gli organi preparatori che sono presieduti secondo un sistema diverso dalla presidenza semestrale dovrebbero essere parimenti elencati nella presente decisione, come previsto dall'articolo 2, terzo comma della decisione del Consiglio europeo.

(8)

La presidenza degli organi preparatori non elencati nella presente decisione sarà esercitata conformemente all'articolo 2 della decisione del Consiglio europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

L'ordine in cui gli Stati membri sono chiamati ad esercitare la presidenza del Consiglio a decorrere dal 1o gennaio 2007 è stabilito nella decisione del Consiglio, del 1o gennaio 2007, relativa all'ordine dell'esercizio della presidenza del Consiglio ( 2 ).

La suddivisione di tale ordine delle presidenze in gruppi di tre Stati membri, conformemente all'articolo 1, paragrafo 1 della decisione del Consiglio europeo, figura nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

1.  Ciascun membro di un gruppo di cui all'articolo 1, secondo comma assicura a turno, per un periodo di sei mesi, la presidenza di tutte le formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri». Gli altri membri del gruppo assistono la presidenza in tutti i suoi compiti sulla base del programma di 18 mesi del Consiglio.

2.  I membri di un gruppo di cui all'articolo 1 possono decidere tra loro modalità alternative.

3.  In ciascuna delle ipotesi previste ai paragrafi 1 e 2, le modalità pratiche che disciplinano la collaborazione degli Stati membri in ciascun gruppo sono definite di comune accordo dagli Stati membri in questione.

Articolo 3

L'ordine in cui gli Stati membri saranno chiamati ad esercitare la presidenza a partire dal 1o luglio 2020 è deciso dal Consiglio anteriormente al 1o luglio 2017.

Articolo 4

Gli organi preparatori del Consiglio «Affari esteri» sono presieduti conformemente alle disposizioni stabilite nell'allegato II.

Articolo 5

Gli organi preparatori del Consiglio elencati nell'allegato III sono presieduti da presidenze fisse come indicato in detto allegato.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.




ALLEGATO I

▼C1



Germania

gennaio-giugno

2007

Portogallo

luglio-dicembre

Slovenia

gennaio-giugno

2008

Francia

luglio-dicembre

Repubblica ceca

gennaio-giugno

2009

Svezia

luglio-dicembre

Spagna

gennaio-giugno

2010

Belgio

luglio-dicembre

Ungheria

gennaio-giugno

2011

Polonia

luglio-dicembre

Danimarca

gennaio-giugno

2012

Cipro

luglio-dicembre

Irlanda

gennaio-giugno

2013

Lituania

luglio-dicembre

Grecia

gennaio-giugno

2014

Italia

luglio-dicembre

Lettonia

gennaio-giugno

2015

Lussemburgo

luglio-dicembre

Paesi Bassi

gennaio-giugno

2016

Slovacchia

luglio-dicembre

Malta

gennaio-giugno

2017

Regno Unito

luglio-dicembre

Estonia

gennaio-giugno

2018

Bulgaria

luglio-dicembre

Austria

gennaio-giugno

2019

Romania

luglio-dicembre

Finlandia

gennaio-giugno

2020

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ALLEGATO II

PRESIDENZA DEGLI ORGANI PREPARATORI DEL CONSIGLIO «AFFARI ESTERI» ( 3 )

La presidenza degli organi preparatori del Consiglio «Affari esteri» di cui alle categorie da 1 a 4 della tabella in appresso dovrebbe essere organizzata come segue:

1) Categoria 1 (organi preparatori nei settori del commercio e dello sviluppo):

Gli organi preparatori sono presieduti dalla presidenza semestrale.

2) Categoria 2 (organi preparatori geografici)

Gli organi preparatori sono presieduti da un rappresentante dell'alto rappresentante.

3) Categoria 3 (organi preparatori orizzontali, soprattutto PESC)

Gli organi preparatori sono presieduti da un rappresentante dell'alto rappresentante, tranne per quanto riguarda i seguenti organi preparatori, che sono presieduti dalla presidenza semestrale:

 Gruppo dei Consiglieri per le relazioni esterne (RELEX);

 Gruppo «Terrorismo (aspetti internazionali)» (COTER);

 Gruppo «Applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo» (COCOP);

 Gruppo «Affari consolari» (COCON);

 Gruppo «Diritto internazionale pubblico» (COJUR), nonché

 Gruppo «Diritto del mare» (COMAR).

4) Categoria 4 (organi preparatori connessi alla PESD)

Gli organi preparatori connessi alla PESD sono presieduti da un rappresentante dell'alto rappresentante ( 4 ).

L'alto rappresentante e la presidenza semestrale cooperano strettamente al fine di assicurare la coerenza dell'insieme degli organi preparatori del Consiglio «Affari generali».

Per quanto riguarda le categorie 3 e 4, la presidenza semestrale continua a presiedere gli organi preparatori durante un periodo transitorio di durata non superiore a sei mesi dopo l'adozione della decisione del Consiglio relativa all'organizzazione e al funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). Per la categoria 2 il periodo transitorio ha una durata non superiore a 12 mesi.

Modalità di nomina dei presidenti

Laddove la decisione del Consiglio europeo o la presente decisione indichino che un organo preparatorio (CPS e gruppi pertinenti) è presieduto da un rappresentante dell'alto rappresentante, la responsabilità della nomina del presidente spetta all'alto rappresentante. Si procede alle nomine sulla base della competenza, assicurando opportunamente equilibrio geografico e trasparenza. L'alto rappresentante si accerta che la persona che intende nominare presidente goda della fiducia degli Stati membri. Se la persona in questione non è ancora membro del SEAE, lo diventa secondo le procedure di assunzione del SEAE, quantomeno per la durata dell'incarico. Una valutazione del funzionamento del presente dispositivo è effettuata nell'ambito della relazione sulla situazione concernente il SEAE, prevista per il 2012.



1.  Organi preparatori nei settori del commercio e dello sviluppo

Comitato dell'articolo 207

Gruppo ACP

Gruppo «Cooperazione allo sviluppo» (DEVGEN)

Gruppo EFTA

Gruppo «Beni a duplice uso»

Gruppo «Questioni commerciali»

Gruppo «Prodotti di base»

Gruppo «Sistema di preferenze generalizzate»

Gruppo «Preparazione delle conferenze internazionali sullo sviluppo»/UNCCD-desertificazione/UNCTAD

Gruppo «Aiuto umanitario e alimentare»

Gruppo «Crediti all'esportazione»

2.  Organi preparatori geografici

Gruppo «Mashreq/Maghreb» (COMAG /MaMa )

Gruppo «Europa orientale e Asia centrale» (COEST)

Gruppo «Regione dei Balcani occidentali» (COWEB)

Gruppo «Medio Oriente /Golfo» (COMEM/MOG)

Gruppo «Asia/Oceania» (COASI)

Gruppo «America latina» (COLAT)

Gruppo «Relazioni transatlantiche» (COTRA)

Gruppo «Africa» (COAFR)

3.  Organi preparatori orizzontali (soprattutto PESC)

Gruppo dei Consiglieri per le relazioni esterne (RELEX)

Gruppo Nicolaidis

Gruppo «Disarmo globale e controllo degli armamenti» (CODUN)

Gruppo «Non proliferazione» (CONOP)

Gruppo «Esportazione di armi convenzionali» (COARM)

Gruppo «Diritti umani» (COHOM)

Gruppo «Terrorismo (aspetti internazionali)» (COTER) (1)

Gruppo «Applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo» (COCOP) (1);

Gruppo «OSCE e Consiglio d'Europa» (COSCE)

Gruppo «Nazioni Unite» (CONUN)

Gruppo ad hoc «Processo di pace in Medio Oriente» (COMEP)

Gruppo «Diritto internazionale pubblico» (COJUR, COJUR-ICC)

Gruppo «Diritto del mare» (COMAR)

Gruppo «Affari consolari» (COCON)

Gruppo «Affari amministrativi e protocollo PESC» (COADM)

4.  Organi preparatori connessi alla PESD

Comitato militare (EUMC)

Gruppo del Comitato militare (EUMCWG)

Gruppo politico-militare (PMG)

Comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi (CIVCOM)

Gruppo «Politica europea degli armamenti»

(1)   La questione del Gruppo «Terrorismo (aspetti internazionali)» (COTER) e del Gruppo «Applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo» (COCOP) sarà trattata anche nel contesto dei dibattiti sulle strutture di lavoro del settore GAI.




ALLEGATO III

PRESIDENTI DEGLI ORGANI PREPARATORI DEL CONSIGLIO CON PRESIDENZA FISSA

Presidenti eletti

Comitato economico e finanziario

Comitato per l'occupazione

Comitato per la protezione sociale

Comitato militare ( 5 )

Comitato di politica economica

Comitato per i servizi finanziari

Gruppo del Comitato militare (5) 

Gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)»

Presieduti dal Segretariato generale del Consiglio

Comitato per la sicurezza

Gruppo «Informazione»

Gruppo «Informatica giuridica»

Gruppo «Comunicazioni elettroniche»

Gruppo «Codificazione legislativa»

Gruppo dei giuristi-linguisti

Gruppo «Nuovi edifici»



( 1 ) GU L 315 del 2.12.2009, pag. 50.

( 2 ) GU L 1 del 4.1.2007, pag. 11.

( 3 ) Un riesame dell'ambito di azione e dell'organizzazione delle strutture di lavoro nel settore degli affari esteri dovrebbe essere condotto in tempi brevi dopo il 1o dicembre 2009, in particolare per quanto riguarda il settore dello sviluppo. Le disposizioni concernenti la presidenza dei gruppi di lavoro a seguito del riesame dovrebbero, se necessario, essere adeguate conformemente ai principi generali esposti nel presente allegato.

( 4 ) Il Comitato militare (EUMC) e il Gruppo del Comitato militare (EUMCWG) continuano ad essere presieduti da un presidente eletto come avveniva prima dell'entrata in vigore della presente decisione.

( 5 ) Cfr. anche l'allegato II.