2009D0543 — IT — 16.11.2011 — 001.001
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 agosto 2008 che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni [notificata con il numero C(2008) 4452] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 181, 14.7.2009, p.27) |
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L 297 |
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16.11.2011 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 agosto 2008
che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni
[notificata con il numero C(2008) 4452]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/543/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica ( 1 ), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri specifici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti. |
(3) |
È opportuno adottare una nuova decisione per stabilire i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni. |
(4) |
I criteri ecologici e i rispettivi requisiti in materia di valutazione e verifica hanno una validità di quattro anni. |
(5) |
Le misure previste dalla presente decisione sono basate sulla bozza di criteri elaborati dal comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica istituito ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1980/2000. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il gruppo di prodotti «prodotti vernicianti per esterni» comprende prodotti vernicianti per esterni a fini di decorazione e protezione, impregnanti per legno e prodotti connessi destinati all’uso su edifici e arredi, pavimenti e recinzioni per esterni ai sensi del paragrafo 2, per uso professionale e non professionale, concepiti principalmente per la decorazione di esterni e commercializzati come tali.
Sono compresi, fra l’altro, i rivestimenti e le pitture per pavimenti; i prodotti tinti dai distributori su richiesta di clienti professionisti e non professionisti; i sistemi di tintura; le pitture decorative, liquide o in pasta, pretrattate, colorate o preparate dal fabbricante per soddisfare le esigenze dei consumatori, compresi impregnanti per legno e impalcati, rivestimenti per muratura e prodotti per il finissaggio dei metalli (escluse finiture e fondi anticorrosivi) nonché fondi (e sottofondi) per tali prodotti.
2. Per «pittura» si intende un materiale di rivestimento pigmentato, liquido, in pasta o in polvere, che, applicato su un substrato, forma una pellicola opaca avente una funzione protettiva, decorativa o caratteristiche tecniche specifiche.
Per «vernice» si intende un materiale di rivestimento chiaro che, applicato su un substrato, forma una pellicola solida trasparente avente una funzione protettiva, decorativa o caratteristiche tecniche specifiche.
Dopo l’applicazione, tali prodotti vernicianti si seccano e formano un rivestimento solido, aderente e protettivo.
Per «prodotti vernicianti per decorazione» si intendono pitture e vernici applicate su edifici e rispettive finiture e impianti, così come su arredi, pavimenti e recinzioni per esterni, a scopo decorativo e protettivo. Sono prodotti applicati in loco e hanno una funzione decorativa e nel contempo protettiva.
Per «impregnanti del legno» (lasure) si intendono i rivestimenti che creano una pellicola trasparente o semitrasparente per la decorazione e la protezione del legno contro gli eventi atmosferici e che consentono un’agevole manutenzione.
I rivestimenti per muratura creano una pellicola decorativa e protettiva e sono destinati all’uso su cemento, murature in mattoni (idonee ad essere verniciate), blocchi, prima mano di intonaco e cemento rinforzato con silicato di calcio o fibre. Sono prevalentemente destinati all’uso in esterni, ma possono essere utilizzati anche in interno o su intradossi o soffitti di balconi.
Per «sistemi di colorazione» si intendono metodi di preparazione di pitture colorate ottenute mescolando una «base» con tinte coloranti.
3. Il gruppo di prodotti in questione non comprende:
a) rivestimenti antiruggine;
b) rivestimenti anti-incrostazione;
c) preservanti del legno;
d) rivestimenti per particolari usi industriali e professionali, compresi i rivestimenti resistenti (heavy-duty);
e) qualsiasi prodotto concepito principalmente per uso interno e commercializzato come tale.
Articolo 2
1. Per ottenere l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i prodotti vernicianti devono rientrare nel gruppo «prodotti vernicianti per esterni» definito all’articolo 1 e soddisfare i criteri ecologici indicati nell’allegato alla presente decisione.
2. Le pitture reattive bicomponenti ad alte prestazioni per usi finali specifici devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) entrambi i componenti devono soddisfare individualmente i criteri ecologici stabiliti nell’allegato (ad eccezione del criterio per i composti organici volatili);
b) devono essere corredate di informazioni indicanti che i singoli componenti non devono essere utilizzati separatamente o mescolati con altri prodotti;
c) tuttavia, anche il prodotto finale pronto per l’uso deve soddisfare i criteri ecologici, compreso quello riguardante i COV.
3. I rivestimenti commercializzati per uso interno ed esterno devono soddisfare i criteri definiti nella presente decisione riguardanti i prodotti vernicianti per esterni e i criteri definiti nella decisione 2009/544/CE ( 2 ) riguardante i prodotti vernicianti per interni.
Articolo 3
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «prodotti vernicianti per esterni» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 30 giugno 2013.
Articolo 4
Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo «prodotti vernicianti per esterni» è «33».
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
A. QUADRO DI RIFERIMENTO
Finalità dei criteri
I criteri definiti nel presente allegato mirano in particolare a promuovere:
— un impiego efficiente del prodotto e la riduzione al minimo dei rifiuti,
— la diminuzione dei rischi ambientali e di altro genere (ad esempio per l’ozono troposferico), riducendo le emissioni di solventi,
— la riduzione del rilascio nelle acque di sostanze tossiche o comunque inquinanti. I vari criteri sono fissati ad un livello tale da promuovere l’assegnazione del marchio di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni a ridotto impatto ambientale.
Requisiti di valutazione e verifica
Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.
Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc.
Eventualmente possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ogni criterio, purché siano ritenuti equivalenti dall’organismo competente che esamina la domanda.
Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.
In sede di valutazione delle domande di assegnazione del marchio e di verifica della conformità ai criteri, si raccomanda agli organismi competenti di tener conto dell’applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come ad esempio EMAS o EN ISO 14001 (NB: l’applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).
Per gli «ingredienti» citati fra i criteri si intendono sia le sostanze che i preparati. Le definizioni di «sostanze» e «preparati» sono fornite nel regolamento REACH (regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).
La formula esatta del prodotto deve essere fornita all’organismo competente per tutte le sostanze usate dal richiedente. Tutte le sostanze, comprese le impurità, presenti in concentrazioni superiori allo 0,01 % (m/m) devono essere indicate, a meno che in un altro punto dei criteri sia specificata una concentrazione inferiore.
B. CRITERI ECOLOGICI
Tutti i criteri, tranne il numero 3 riguardante i limiti di COV, si applicano al prodotto verniciante nel suo imballaggio. In conformità della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), i valori limite dei COV fanno riferimento al prodotto pronto all’uso e quindi il contenuto massimo di COV deve essere calcolato sulla base delle aggiunte raccomandate, per esempio di coloranti e/o diluenti. Ai fini di tale calcolo sono necessari i dati trasmessi dai fornitori delle materie prime riguardanti il contenuto solido, il contenuto di COV e la densità del prodotto.
I criteri 1 e 2 si applicano solo alle vernici bianche e di colore chiaro (comprese finiture, fondi, sottofondi e/o intermedi).
Per i sistemi di tintura i criteri 1 e 2 si applicano esclusivamente alla base bianca (che contiene la percentuale più elevata di TiO2). Nei casi in cui la base bianca non può soddisfare il requisito di almeno 6 m2 per litro con un potere coprente del 98 % secondo il criterio 7(a), i criteri devono essere soddisfatti dopo aver applicato una colorazione per ottenere il colore standard RAL 9010.
I criteri 1 e 2 non si applicano ai rivestimenti trasparenti.
1. Pigmenti bianchi
Contenuto di pigmenti bianchi (pigmenti inorganici bianchi con un indice di rifrazione superiore a 1,8): la pittura deve avere un contenuto in pigmenti bianchi pari o inferiore a 38 g/m2 di pellicola secca, con opacità pari al 98 %. Questo criterio non si applica alle vernici e agli impregnanti del legno.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante che queste sostanze non sono utilizzate o fornire la documentazione indicante il contenuto di pigmenti bianchi e la resa, oltre al calcolo preciso per dimostrare la conformità al criterio.
2. Biossido di titanio
Biossido di titanio: le emissioni e gli scarichi di rifiuti provenienti dalla produzione di pigmenti di biossido di titanio non possono superare i valori seguenti [ricavati dal documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici in grande quantità (agosto 2007)]:
— emissioni di SOx (espresse in SO2): 266 mg/m2 pellicola secca (opacità al 98 %),
— rifiuti di solfato: 19 g/m2 pellicola secca (opacità al 98 %),
— rifiuti di cloruro: 3,9 g/m2, 6,8 g/m2 e 12,5 g/m2 di pellicola secca (opacità al 98 %) rispettivamente per rutilo naturale, di sintesi e scorie.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante che queste sostanze non sono utilizzate o presentare la documentazione necessaria indicante i livelli rispettivi delle emissioni e del rilascio di rifiuti per i parametri in questione, il contenuto di biossido di titanio del prodotto, la resa del prodotto, oltre al calcolo preciso per dimostrare la conformità al criterio.
3. Composti organici volatili (COV)
Contenuto massimo di COV:
Classificazione del prodotto (2004/42/CE) |
Valori limite COV (g/l inclusa l’acqua) |
Pitture per pareti esterne di supporto minerale |
40 |
Pitture per finiture e tamponature da esterni per legno e metallo, inclusi i sottofondi |
90 |
Vernici e impregnanti per legno per finiture esterne, inclusi gli impregnanti per legno opachi |
90 |
Impregnanti non filmogeni per legno da esterni |
75 |
Fondi (per uso in esterni) |
15 |
Fondi fissanti (per uso in esterni) |
15 |
Pitture monocomponenti ad alte prestazioni |
100 |
Pitture bicomponenti ad alte prestazioni per usi specifici, ad esempio pavimenti |
100 |
In questo contesto, per «composto organico volatile (COV)» si intende qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250 °C misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa, ai sensi della definizione di cui alla direttiva 2004/42/CE. Per definire i valori limite di COV sono utilizzate le sottocategorie di pitture e vernici della direttiva. In questa sede sono riportate soltanto le categorie pertinenti ai fini dei rivestimenti esterni.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio. Per tutti i prodotti il richiedente deve indicare il contenuto di COV.
4. Idrocarburi aromatici volatili (VAH)
Non devono essere aggiunti idrocarburi aromatici volatili direttamente al prodotto prima o durante la colorazione (ove applicabile); tuttavia, possono essere aggiunti ingredienti contenenti VAH in quantità tale che il contenuto finale di VAH nel prodotto finito non sia superiore a 0,1 % (m/m).
In questo contesto, per «idrocarburo aromatico volatile (VAH)» si intende qualsiasi composto organico, quale definito nella direttiva 2004/42/CE, avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250 °C misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa, e avente almeno un nucleo aromatico nella sua formula di struttura estesa.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio che certifichi che non sono stati aggiunti VAH se non in ingredienti prefabbricati e, ove applicabile, deve presentare dichiarazioni dei fornitori dei componenti che confermino il contenuto di VAH.
5. Metalli pesanti
I seguenti metalli pesanti o i loro componenti non devono essere utilizzati (come sostanza o parte di preparato) come ingredienti del prodotto o della colorazione (se applicabile): cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico, bario (escluso il solfato di bario), selenio, antimonio.
Neanche il cobalto deve essere aggiunto come ingrediente, ad eccezione dei sali di cobalto utilizzati come essiccante nelle pitture alchiliche. Questi possono essere utilizzati per una concentrazione non superiore allo 0,05 % (m/m) nel prodotto finale, misurata come metallo di cobalto. Questo requisito non si applica nemmeno al cobalto nei pigmenti.
È accettabile che gli ingredienti possano contenere tracce di questi metalli fino a un massimo dello 0,01 % (m/m) provenienti da impurità nella materia prima.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio così come dichiarazioni dei fornitori dei componenti (se applicabile).
6. Sostanze pericolose
a) Il prodotto: il prodotto non deve essere classificato come molto tossico, tossico, pericoloso per l’ambiente, cancerogeno, tossico per la riproduzione, nocivo, corrosivo, mutageno o irritante (solo quando l’effetto è causato dalla presenza di ingredienti etichettati R43) ai sensi della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) prima o dopo la colorazione (ove applicabile).
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio unitamente a una scheda di sicurezza del prodotto conforme ai requisiti di cui all’allegato II del regolamento REACH.
b) Ingredienti (molto tossico, tossico, cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione): non deve essere usato nessun ingrediente, compresi quelli utilizzati nella colorazione (se applicabile), che al momento della domanda risponde ai criteri di classificazione delle seguenti frasi di rischio (o loro combinazioni):
— R23 (tossico per inalazione),
— R24 (tossico a contatto con la pelle),
— R25 (tossico per ingestione),
— R26 (molto tossico per inalazione),
— R27 (molto tossico a contatto con la pelle),
— R28 (molto tossico per ingestione),
— R33 (pericolo di effetti cumulativi),
— R39 (pericolo di effetti irreversibili molto gravi),
— R40 (prove limitate di effetti cancerogeni),
— R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione),
— R45 (può provocare il cancro),
— R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie),
— R48 (pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata),
— R49 (può provocare il cancro per inalazione),
— R60 (può ridurre la fertilità),
— R61 (può provocare danni al feto),
— R62 (possibile rischio di ridotta fertilità),
— R63 (possibile rischio di danni al feto),
— R68 (possibile rischio di effetti irreversibili),
a norma della direttiva 67/548/CEE del Consiglio ( 6 ), e successive modifiche, o a norma della direttiva 1999/45/CE, e successive modifiche. I principi attivi utilizzati come conservanti nella formula a cui è assegnata una qualsiasi delle frasi di rischio R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R40 o R48 (o loro combinazioni) possono comunque essere utilizzati fino ad un massimo dello 0,1 % (m/m) della formula totale della pittura.
In alternativa, è possibile prendere in considerazione il sistema globale armonizzato (GHS) di classificazione ( 7 ). In questo caso, non devono essere usati gli ingredienti, compresi quelli utilizzati nella colorazione (se applicabile), classificati nelle seguenti categorie (o loro combinazioni):
— Tossicità acuta (orale) – categoria I, II, III,
— Tossicità acuta (cutanea) – categoria I, II, III,
— Tossicità acuta (inalazione) – categoria I, II, III,
— Sensibilizzazione delle vie respiratorie – categoria I,
— Sostanze mutagene – categoria I, II,
— Sostanze cancerogene – categoria I, II,
— Sostanze tossiche per la riproduzione – categoria I, II,
— Tossicità sistemica specifica per un determinato organo (esposizione singola) – categoria I, II,
— Tossicità sistemica specifica per un determinato organo (esposizione ripetuta) – categoria I, II,
come stabilito nel documento ST/SG/AC.10/30 ( 8 ) e riveduto nel documento ST/SG/AC.10/34/Add.3 sul sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche. Tuttavia, i principi attivi che sono utilizzati come conservanti nella formula e che sono attribuiti a una delle seguenti categorie GHS possono essere usati fino al limite dello 0,1 % (m/m) della formula totale della pittura:
— tossicità acuta (orale, cutanea, inalazione) – I, II, III (solo orale e cutanea);
— tossicità sistemica specifica per un determinato organo (esposizione singola e/o ripetuta) – I, II (o loro combinazioni) e
— categoria II di cancerogenicità.
La metil-etil-chetossima può essere utilizzata nelle pitture alchiliche fino al limite dello 0,3 % (m/m).
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio unitamente a una scheda di sicurezza del prodotto conforme ai requisiti di cui all’allegato II del regolamento REACH.
c) Ingredienti (pericolosi per l’ambiente): non deve essere presente in percentuale superiore al 2 % (m/m) nessun ingrediente, compresi quelli utilizzati nella colorazione (se applicabile), che al momento della domanda sia assegnato o possa essere assegnato a una delle seguenti frasi di rischio:
— N R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici),
— N R50/53 (altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare effetti negativi a lungo termine per l’ambiente acquatico),
— N R51/53 (tossico per gli organismi acquatici, può provocare effetti negativi a lungo termine per l’ambiente acquatico);
— N R52/53 (nocivo per gli organismi acquatici, può provocare effetti negativi a lungo termine per l’ambiente acquatico),
— R51 (tossico per gli organismi acquatici),
— R52 (nocivo per gli organismi acquatici),
— R53 (può provocare effetti negativi a lungo termine per l’ambiente acquatico),
come stabilito nella direttiva 67/548/CEE o nella direttiva 1999/45/CE.
In alternativa, è possibile prendere in considerazione il sistema globale armonizzato (GHS) di classificazione ( 9 ). In questo caso non deve essere presente in percentuale superiore al 2 % (m/m) nessun ingrediente, compresi quelli utilizzati nella colorazione (se applicabile), che al momento della richiesta sia assegnato o possa essere assegnato a una delle seguenti classificazioni:
Categorie di tossicità per l’ambiente acquatico (e loro combinazioni):
— Acuta I, II, III,
— Cronica I, II, III, IV,
come stabilito nel documento ST/SG/AC.10/30 e riveduto nel documento ST/SG/AC.10/34/Add.3 sul sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche.
In entrambi i casi, la quantità totale di tutti i componenti ai quali, al momento della richiesta, viene assegnata o può essere assegnata una di queste frasi di rischio (o una combinazione delle stesse) o una classificazione GHS non deve superare il 4 % (m/m).
Questa disposizione non si applica all’ammoniaca o all’alchil-ammonio.
Questo criterio non influisce sull’obbligo di rispettare le disposizioni del criterio 6, lettera a).
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio unitamente a un elenco degli ingredienti e a una scheda di sicurezza di ogni ingrediente conforme ai requisiti di cui all’allegato II del regolamento REACH.
d) Alchilfenoletossilati (APEO): non devono essere utilizzati APEO nel prodotto prima o durante la colorazione (se applicabile).
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio.
e) Composti dell’isotiazolinone: il contenuto di composti dell’isotiazolinone nel prodotto non deve superare lo 0,05 % (m/m) prima o dopo la colorazione (se applicabile). Nei rivestimenti per legno i composti dell’isotiazolinone non devono superare lo 0,2 % (m/m). Analogamente, il contenuto della miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one (N. CE 247-500-7) e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (N. CE 220-239-6) (3:1) non deve superare lo 0,0015 % (m/m).
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio indicando le quantità delle sostanze (se utilizzate).
f) Nel prodotto non sono autorizzati alchilsulfonati perfluorurati (PFAS), acidi carbossilici perfluorurati (PFCA) compreso l’acido perfluorottanoico (PFOA) e le sostanze collegate di cui al documento dell’OCSE «Preliminary lists of PFOS, PFAS, PFOA, PFCA, related compounds and chemicals that may degrade to PFCA» (riveduto nel 2007). L’elenco dell’OCSE è fornito nell’allegato del presente documento sui criteri. The OECD list is provided in the Annex to this criteria document.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio.
g) Formaldeide: non devono essere aggiunte formaldeidi libere. Le sostanze che cedono formaldeide possono essere aggiunte solo in quantità tali da garantire che il contenuto totale di formaldeide libera dopo la colorazione (se applicabile) non superi lo 0,001 % (m/m).
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio. Inoltre, il richiedente fornisce i risultati delle prove dei fornitori delle materie prime utilizzando il metodo di prova VdL-RL 03 (VdL Guide-line 03) «In-can concentration of formaldehyde determined by the acetyl-acetone method» e i calcoli che mettono i dati delle prove in questione in relazione con il prodotto finale per indicare che la concentrazione massima finale possibile di formaldeide ceduta da sostanze che la cedono non è superiore allo 0,001 % (m/m). In alternativa, la formaldeide ceduta da sostanze che la cedono può essere misurata nel prodotto finale usando una norma basata sulla cromatografia liquida al alta pressione, uno standard nazionale o un metodo convalidato basato previsto dalla norma ISO/IEC 17025.
h) Solventi organici alogenati: fatti salvi i criteri 6a, 6b e 6c, nel prodotto possono essere utilizzati prima o durante la colorazione (ove applicabile) soltanto composti alogenati che al momento della domanda sono stati valutati in base al rischio e che non sono stati classificati con le frasi di rischio seguenti (o loro combinazioni): R26/27, R45, R48/20/22, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53 e R59 ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio.
i) Ftalati: fatti salvi i criteri 6a, 6b e 6c, nel prodotto possono essere utilizzati prima o durante la colorazione (ove applicabile) soltanto ftalati che al momento della domanda sono stati valutati in base al rischio e che non sono stati classificati con le frasi di rischio seguenti (o loro combinazioni): R60, R61, R62, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53 e R52/53 ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche. Inoltre, nel prodotto non sono autorizzati il DNOP (ftalato di diottile), il DINP (ftalato di diisononile) e il DIDP (ftalato di diisodecile).
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio.
7. Idoneità all’uso
a) Resa: le pitture bianche e di colore chiaro (compresi finiture, fondi, sottofondi e/o intermedi) devono avere una resa minima (con potere coprente con opacità al 98 %) di 6 m2/l di prodotto.
Per i sistemi di colorazione questo criterio si applica esclusivamente alla base bianca (che contiene la percentuale più elevata di TiO2). Nel caso in cui la base bianca non possa soddisfare il requisito di almeno 6 m2 per litro per un potere coprente del 98 %, il criterio deve essere soddisfatto dopo aver applicato una base bianca per ottenere il colore standard RAL 9010. Il criterio non si applica per tutte le altre basi utilizzate per ottenere prodotti colorati — si tratta di basi che di norma contengono meno TiO2, che non possono soddisfare il requisito di almeno 6 m2 per litro di prodotto per un potere coprente del 98 %. Per le pitture che fanno parte di un sistema di colorazione, il richiedente deve indicare all’utente finale sull’imballaggio del prodotto o nei punti vendita quale tinta o fondo/sottofondo (se possibile munito di marchio comunitario di qualità ecologica) utilizzare come rivestimento di base prima di applicare la tinta più scura.
I fondi con specifiche proprietà sigillanti/bloccanti e penetranti/fissanti e i fondi con proprietà adesive speciali per le superfici in alluminio e galvanizzate devono avere una resa minima (potere coprente al 98 %) di 6 m2/l di prodotto.
Le pitture elastomeriche devono avere una resa minima (potere coprente del 98 %) di almeno 4 m2/l di prodotto.
Questo requisito non si applica a vernici, impregnanti per legno, rivestimenti e pitture per pavimenti, sottofondi, altri fondi di adesione e qualsiasi altro rivestimento trasparente.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto di prova secondo il metodo ISO 6504/1 (Prodotti vernicianti — Determinazione del potere coprente — parte 1: metodo Kubelka-Munt per pitture bianche e chiare) o della norma ISO 6504/3 [Parte 3: determinazione della razione di contrasto (opacità) delle pitture chiare ad un indice di resa stabilito], o ancora, per le pitture destinate specificamente a dare un effetto tridimensionale e che sono dunque caratterizzate da una pellicola molto spessa, secondo il metodo NF T 30 073 (o equivalente). Per le basi utilizzate per produrre prodotti colorati non valutate secondo i criteri summenzionati, il richiedente trasmette le prove che illustrano che l’utente finale viene istruito a utilizzare un fondi e/o un sottofondo grigio (o di un’altra tinta pertinente) prima di applicare il prodotto.
b) Resistenza all’acqua: le vernici, i rivestimenti e le pitture per pavimenti devono avere una resistenza all’acqua, misurata secondo la norma EN ISO 2812-3, tale che non si verifichino cambiamenti di brillantezza o di colore dopo 24 ore di esposizione e 16 ore di riposo.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto di prova secondo il metodo ISO 2812/-3 (Prodotti vernicianti — Determinazione del potere coprente — parte 3: Metodo con uso di un mezzo assorbente).
c) Adesione: le pitture per muratura (esclusi i fondi trasparenti) devono superare il test di adesione pull-off previsto dalla norma EN 24624 (ISO 4624); i rivestimenti di adesione e per pavimenti, le pitture per pavimenti e sottofondi per cemento, i rivestimenti per legno e metallo devono ottenere un punteggio di almeno 2 nella prova di adesione cross-cut prevista dalla norma EN 2409. Quando si esegue il test previsto dalla norma EN 24624 e la forza coesiva del substrato è inferiore a quella della vernice, la prova si considera superata, altrimenti l’adesione della vernice deve essere superiore al valore di 1,5 MPa necessario per superare la prova.
Il richiedente deve valutare il fondi e/o la finitura separatamente oppure insieme come parti di un sistema (quando viene sottoposto a prova, il sistema deve riguardare prodotti muniti, se possibile, del marchio comunitario di qualità ecologica, ad eccezione dei sistemi destinati a superfici metalliche). Quando si sottopone a prova la sola finitura, viene considerata la peggiore situazione possibile per quanto riguarda l’adesione.
Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un rapporto di prova secondo il metodo EN ISO 2409 o EN 24624 (ISO 4624), a seconda dei casi.
d) Abrasione: i rivestimenti e le pitture per pavimenti devono avere una resistenza all’abrasione non superiore a 70 mg di calo di peso dopo 1 000 cicli di prova con un carico di 1 000 g e una ruota CS10 secondo la norma EN ISO 7784-2:2006.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto di prova attestante la conformità al criterio secondo il metodo EN ISO 7784-2:2006.
e) Eventi atmosferici: le pitture per il finissaggio di murature e le finiture per legno e metallo, comprese le vernici, devono essere sottoposte ad eventi atmosferici artificiali, comprese lampade UV fluorescenti e condensa o acqua spruzzata come previsto dalla norma 11507:2007. Le pitture per muratura devono essere esposte a condizioni di prova per 1 000 ore, le finiture per legno e metallo (comprese le vernici) devono essere esposte per 500 ore. Condizioni del test: UVA 4 h/60 °C + umidità 4 h/50 °C.
In alternativa, le finiture e le vernici per legno possono essere esposte a condizioni atmosferiche per 500 ore in un’apparecchiatura di laboratorio che simula eventi atmosferici accelerati QUV con un’esposizione ciclica a raggi UV(A) e spruzzi d’acqua secondo la norma EN 927-6.
La variazione di colore dei campioni esposti agli eventi atmosferici non deve superare ΔΕ * = 4 e la perdita di lucentezza delle vernici non deve essere superiore al 30 % rispetto al valore iniziale. La lucentezza viene misurata applicando quanto stabilito dalla norma ISO 2813. Il criterio per calcolare il cambiamento di colore non si applica alle vernici e alle basi trasparenti.
Lo sfarinamento viene misurato applicando il metodo EN ISO 4628-6:2007 sui rivestimenti di finissaggio per muratura e sulle finiture per legno e metallo (dove applicabile) dopo aver esposto i campioni agli eventi atmosferici. I rivestimenti devono raggiungere un punteggio di 1,5 o inferiore (0,5 o 1,0) in questo test. La norma contiene illustrazioni di riferimento.
Dopo l’esposizione agli eventi atmosferici i campioni di rivestimenti di finissaggio per muratura e di finiture per legno e metalli devono essere testati anche per i seguenti parametri:
— Sfogliamento, secondo la norma ISO 4628-5:2003; densità delle sfoglie 2 o inferiore, dimensioni delle sfoglie 2 o inferiore,
— Vescicamento, secondo la norma ISO 4628-4:2003; quantità di vesciche 2 o inferiore, dimensioni delle vesciche 3 o inferiore,
— Formazione di bolle, secondo la norma ISO 4628-2:2003; densità delle bolle 3 o inferiore, dimensioni delle bolle 3 o inferiore.
Vista la gamma potenzialmente ampia di colori possibili, questo criterio sarà limitato alla prova delle basi di colorazione.
Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire rapporti di prova avvalendosi della norma ISO 11507:2007 secondo i parametri specificati o della norma EN 927-6 oppure entrambe (se del caso). In aggiunta, il richiedente deve fornire rapporti di prova basandosi sulla norma EN ISO 4628-2, 4, 5, 6 (dove applicabile). Il richiedente deve inoltre fornire una dichiarazione (quando applicabile) che attesti che il cambiamento di colore del rivestimento rientra nei parametri fissati nel presente documento.
f) Permeabilità al vapore acqueo: quando le pitture per muratura e cemento in esterni sono dichiarate traspiranti, vengono classificate di classe II (media permeabilità al vapore) o superiore, in base al metodo di prova EN ISO 7783-2. Vista la gamma potenzialmente ampia di colori possibili, questo criterio sarà limitato alla prova delle basi di colorazione; questo criterio non si applica ai fondi trasparenti.
Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un rapporto di prova secondo il metodo EN ISO 7783-2.
g) Permeabilità all’acqua: quando le pitture per murature e cemento in esterni sono dichiarate idrorepellenti o elastomeriche, il rivestimento viene classificato di classe III (bassa permeabilità ai liquidi) secondo il metodo DIN EN 1062-3:1999. Vista la gamma potenzialmente ampia di colori possibili, questo criterio sarà limitato alla prova delle basi di colorazione. Tutti le restanti pitture per muratura sono classificate di classe II (media permeabilità ai liquidi) o superiore, secondo il metodo DIN EN 1062-3:1999.
Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un rapporto di prova secondo il metodo DIN EN 1062-3:1999.
h) Resistenza ai funghi: quando i rivestimenti per il finissaggio di muratura presentano proprietà anti-fungine, devono ottenere almeno un punteggio di 2 (meno del 10 % di copertura di funghi) secondo il metodo BS 3900:G6. Vista la gamma potenzialmente ampia di colori possibili, questo criterio sarà limitato alla prova delle basi di colorazione.
Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un rapporto di prova secondo il metodo BS 3900:G6.
i) Formazione di crepe: quando le pitture per muratura (o cemento) presentano proprietà elastomeriche, devono essere classificate almeno A1 a 23 C secondo la norma DIN EN 1062-7:2004. Vista la gamma potenzialmente ampia di colori possibili, questo criterio sarà limitato alla prova delle basi di colorazione.
Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un rapporto di prova secondo il metodo DIN EN 1062-7:2004.
j) Resistenza agli alcali: le pitture e i fondi per muratura non devono mostrare danni di rilievo dopo essere stati schizzati per 24 ore con una soluzione al 10 % di NaOH secondo il metodo ISO 2812-4:2007. La valutazione viene effettuata dopo 24 ore di asciugatura.
Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un rapporto di prova secondo il metodo ISO 2812-4:2007.
8. Informazione per i consumatori
Le seguenti informazioni devono comparire sull’imballaggio o esservi allegate:
— uso e substrato cui è destinato il prodotto e condizioni d’uso; le informazioni devono includere istruzioni per la preparazione e di altro tipo, fra cui la corretta preparazione del substrato, consigli riguardanti l’uso per esterni (ove appropriato) o la temperatura,
— raccomandazioni per la pulizia degli strumenti e la corretta gestione dei rifiuti (per limitare l’inquinamento idrico). Le raccomandazioni devono corrispondere al tipo di prodotto e all’applicazione in questione; eventualmente è possibile utilizzare pittogrammi,
— raccomandazioni sulla conservazione del prodotto dopo l’apertura (per limitare i rifiuti solidi), comprese eventualmente istruzioni sulla sicurezza,
— per i rivestimenti più scuri ai quali non si applica il criterio 7a), istruzioni sull’uso del fondi o della pittura di base più adatti (muniti di marchio comunitario di qualità ecologica),
— istruzioni sulla necessità di seguire un trattamento speciale per la pittura inutilizzata ai fini dello smaltimento sicuro nell’ambiente e sul divieto di eliminarla con i rifiuti domestici o gettarla via. Le informazioni sull’eliminazione e la raccolta devono essere disponibili presso l’autorità locale,
— raccomandazioni su misure preventive di protezione per l’utilizzatore del prodotto. Sull’imballaggio, o allegato ad esso, deve figurare il seguente testo (o un testo equivalente):
— «Per sapere perché questo prodotto ha ottenuto l’ecolabel consultare il sito web: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel».
Valutazione e verifica: al momento della domanda il richiedente deve allegare un campione dell’imballaggio del prodotto, unitamente a una dichiarazione di conformità a questi criteri.
9. Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica
Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta:
— buone prestazioni per uso esterno,
— uso limitato di sostanze pericolose,
— basso contenuto di solventi.
Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un campione dell’imballaggio del prodotto su cui figuri il marchio, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio.
( 1 ) GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.
( 2 ) Cfr. pag. 39 della presente Gazzetta ufficiale.
( 3 ) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
( 4 ) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87.
( 5 ) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.
( 6 ) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.
( 7 ) Il 27 giugno 2007 la Commissione europea ha adottato la «proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e recante modifica della direttiva 67/548/CEE e del regolamento (CE) n. 1907/2006» [COM(2007) 355 definitivo]. Per ulteriori informazioni relative alla sovrapposizione fra il sistema esistente e il sistema GHS consultare l’allegato VII nel volume III della proposta che è stata adottata: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/docs/ghs/ghs_prop_vol_iii_en.pdf
( 8 ) Comitato di esperti delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose e sul sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche: http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgcomm/ac10rep.html
( 9 ) Cfr. nota 5.