02009D0300 — IT — 13.01.2018 — 005.001


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►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2009

che stabilisce i criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori

[notificata con il numero C(2009) 1830]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/300/CE)

(GU L 082 dell'28.3.2009, pag. 3)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2013/295/UE del 17 giugno 2013

  L 167

57

19.6.2013

 M2

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2014/336/UE del 5 giugno 2014

  L 168

112

7.6.2014

 M3

DECISIONE (UE) 2015/2056 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 13 novembre 2015

  L 300

41

17.11.2015

 M4

DECISIONE (UE) 2016/2003 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 14 novembre 2016

  L 308

59

16.11.2016

►M5

DECISIONE (UE) 2018/59 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE dell'11 gennaio 2018

  L 10

17

13.1.2018




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2009

che stabilisce i criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori

[notificata con il numero C(2009) 1830]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/300/CE)



Articolo 1

Il gruppo di prodotti denominato «televisori» è costituito da:

«apparecchi elettronici alimentati a corrente elettrica la cui finalità e funzione principale consiste nel ricevere, decodificare e visualizzare segnali televisivi».

Articolo 2

Per ottenere l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, un televisore deve rientrare nel gruppo di prodotti «televisori» e soddisfare i criteri riportati nell’allegato della presente decisione.

▼M5

Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «televisori» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2019

▼B

Articolo 4

Ai fini amministrativi viene assegnato al gruppo di prodotti in oggetto (televisori) il numero di codice «022».

Articolo 5

La decisione 2002/255/CE è abrogata.

Articolo 6

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o novembre 2009.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




ALLEGATO

QUADRO DI RIFERIMENTO

Finalità dei criteri

Per ottenere il marchio di qualità ecologica, il prodotto deve soddisfare i criteri enunciati nel presente allegato, intesi a promuovere:

 la riduzione dei danni ambientali e dei rischi connessi all’uso energetico (surriscaldamento del pianeta, piogge acide, esaurimento delle risorse non rinnovabili), limitando il consumo di energia,

 la riduzione dei danni ecologici connessi all’uso di risorse naturali, e

 la riduzione del danno ambientale connesso all’uso di sostanze pericolose, limitando l’uso di tali sostanze.

Inoltre, tali criteri promuovono l’applicazione delle migliori pratiche (uso ottimale dal punto di vista ambientale) e accrescono la consapevolezza ambientale dei consumatori.

Si raccomanda agli organismi competenti di tener conto, nella valutazione delle domande e nella verifica della conformità ai criteri previsti dal presente allegato, dell’attuazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come EMAS o EN ISO 14001 (nota: non è tuttavia richiesta l’applicazione di tali programmi di gestione).

Requisiti di valutazione e verifica

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.

Qualora possibile, le prove vanno eseguite in opportuni laboratori accreditati o in laboratori che soddisfano i requisiti generali figuranti nella norma EN ISO 17025 e sono competenti per eseguire i test necessari.

Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

Si raccomanda agli organismi competenti di tener conto, nella valutazione delle domande e nella verifica della conformità ai criteri previsti, dell’attuazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come EMAS o ISO 14001 (nota: non è tuttavia richiesta l’applicazione di tali programmi di gestione).

CRITERI

1.   Risparmio energetico

a)   Stand-by passivo (veglia)

i) Il consumo del televisore in stand-by passivo deve essere ≤ 0,30 W, tranne quando è soddisfatta la condizione di cui al punto ii).

ii) Per i televisori muniti di un interruttore fisico ben visibile, il cui consumo energetico è < 0,01 W quando l’interruttore è in posizione «off», il consumo del televisore in stand-by passivo deve essere ≤ 0,50 W.

b)   Consumo massimo di energia

In modalità «acceso» (on) i televisori devono avere un consumo massimo di energia ►M5  ≤ 100 W ◄ .

c)   Efficienza energetica

▼M5

I televisori devono soddisfare l'indice di efficienza energetica di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione ( 1 ) per la classe di efficienza energetica indicata in appresso o per una classe superiore:

i. classe di efficienza energetica A per gli apparecchi con diagonale dello schermo visibile ≤ 90 cm (o 35,4 pollici);

ii. classe di efficienza energetica A+ (A per UHD) per gli apparecchi con diagonale dello schermo visibile > 90 cm (o 35,4 pollici) e < 120 cm (or 47,2 pollici);

iii. classe di efficienza energetica A++ (A+ per UHD) per gli apparecchi con diagonale dello schermo visibile ≥ 120 cm (o 47,2 pollici).

Ai suddetti fini, con «UHD» s'intende «ultra alta definizione», parametro standardizzato ( 2 ) con due risoluzioni: 3 840 × 2 160 (UHD-4K) pixel o 7 680 × 4 320 (UHD-8K) pixel.

▼B

Valutazione e verifica [lettere da a) a c)]: ►M5  il richiedente presenta un rapporto delle prove eseguite sul o sui modelli di televisore in base alla norma EN 50564 per dimostrare il rispetto delle condizioni di cui alla lettera a) e in base alle procedure e ai metodi di misurazione di cui all'allegato VII, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 per dimostrare il rispetto delle condizioni di cui alle lettere b) e c). Nel rapporto sono inoltre indicate la classe di efficienza energetica e la diagonale dello schermo visibile. ◄

Per rispettare le condizioni di cui alla lettera a), punto ii), il richiedente dichiara che il televisore rispetta il requisito e fornisce prove fotografiche in merito alla presenza dell’interruttore fisico.

▼M5 —————

▼B

2.   Contenuto di mercurio delle lampade fluorescenti

La quantità totale di mercurio (Hg), nell’insieme delle lampade per schermo, non deve essere superiore a 75 mg per gli schermi con una diagonale dello schermo visibile massima di 40 pollici (101 cm).

La quantità totale di mercurio (Hg), nell’insieme delle lampade per schermo, non deve essere superiore a 99 mg per gli schermi con una diagonale dello schermo visibile superiore a 40 pollici (101 cm).

Valutazione e verifica: il richiedente trasmette una dichiarazione firmata con cui certifica che il televisore è conforme ai requisiti previsti. La dichiarazione comprende informazioni sul numero di lampade utilizzate e il contenuto totale di mercurio delle lampade, comunicato dai fornitori.

3.   Prolungamento della durata di vita

Il fabbricante deve garantire che il televisore funzionerà per almeno 2 anni. La validità della garanzia decorre dalla data di consegna del prodotto all’acquirente.

La disponibilità di pezzi di ricambio elettronici compatibili deve essere garantita per sette anni a decorrere dal termine della produzione.

Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme ai suddetti requisiti.

4.   Progettazione per lo smontaggio

Il fabbricante deve dimostrare che il televisore può essere facilmente disassemblato da personale professionista addetto al riciclaggio utilizzando gli strumenti normalmente messi a disposizione al fine di:

 riparare e sostituire le parti consumate,

 sostituire le parti più vecchie oppure obsolete, e

 separare le parti e i materiali con l’obiettivo finale di riciclarli.

Per agevolare lo smontaggio:

 i componenti fissi all’interno del televisore devono poter essere smontati, per esempio per mezzo di viti e fissaggi a scatto, soprattutto nel caso di parti contenenti sostanze pericolose,

 le parti in plastica devono essere fabbricate con un solo polimero o con polimeri compatibili per il riciclaggio e recare la marcatura pertinente ISO 11469 se hanno massa superiore a 25 g,

 non devono essere utilizzati componenti metallici che non possono essere separati,

 devono essere raccolti dati sulla natura e la quantità delle sostanze pericolose presenti nel televisore in conformità della direttiva 2006/121/CE del Consiglio ( 3 ) e del sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS).

Valutazione e verifica: un rapporto di valutazione contenente informazioni sul disassemblaggio del televisore deve essere trasmesso unitamente alla domanda. Il rapporto deve includere un diagramma esploso del televisore con l’indicazione dei principali componenti e deve inoltre identificare le eventuali sostanze pericolose presenti all’interno dei componenti. Può essere realizzato in forma scritta o audiovisiva. Le informazione riguardanti le sostanze pericolose devono essere fornite all’organismo competente responsabile del rilascio del marchio di qualità ecologica sotto forma di elenco di materiali indicante il tipo di materiale, la quantità utilizzata e il punto in cui si trova.

5.   Metalli pesanti e ritardanti di fiamma

a) Il televisore non deve contenere cadmio, piombo, mercurio, cromo esavalente o ritardanti di fiamma quali i polibifenili bromurati (PBB) o gli eteri di polidifenili bromurati (PBDE), ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), a meno che le applicazioni di queste sostanze non siano elencate nell’allegato della direttiva summenzionata in quanto esentate dalle disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva o a meno che il valore massimo di concentrazione non sia uguale o inferiore alla soglia specificata nello stesso allegato. Per quanto riguarda l’allegato, per i PBB e i PBDE, il valore massimo di concentrazione deve essere < 0,1 %.

b) Le parti in plastica non devono contenere sostanze ritardanti di fiamma o preparati contenenti sostanze alle quali è attribuita o può essere attribuita, al momento della richiesta, una delle seguenti frasi di rischio (o loro combinazioni):

 R40 (possibile rischio di cancro),

 R45 (può provocare il cancro),

 R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie),

 R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici),

 R51 (tossico per gli organismi acquatici),

 R52 (nocivo per gli organismi acquatici),

 R53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico),

 R60 (può ridurre la fertilità),

 R61 (può provocare danni al feto),

 R62 (possibile rischio di ridotta fertilità),

 R63 (possibile rischio di danni al feto),

ai sensi della definizione di cui alla direttiva 2006/121/CE. Questo requisito non si applica ai ritardanti di fiamma reattivi, vale a dire a quelli le cui proprietà cambiano con l’utilizzo (in realtà non sono contenuti nel prodotto finale con una concentrazione > 0,1 %); pertanto le frasi di rischio summenzionate non si applicano più.

Valutazione e verifica: all’organismo competente responsabile del rilascio del marchio di qualità ecologica deve essere trasmesso un certificato firmato dal fabbricante del televisore in cui dichiara la conformità ai requisiti in questione. Allo stesso organismo devono essere inoltre rilasciate una dichiarazione di conformità firmata dai fornitori delle materie plastiche e dei ritardanti di fiamma così come copie delle pertinenti schede di sicurezza riguardanti i materiali e le sostanze. Tutti i ritardanti di fiamma utilizzati devono essere chiaramente indicati.

6.   Istruzioni per l’uso

Il televisore deve essere venduto allegando le istruzioni per l’uso in cui devono figurare avvertenze sulle corrette modalità d’uso a tutela dell’ambiente. Le informazioni devono essere presentate in un unico punto, facile da reperire, nelle istruzioni d’uso e anche sul sito web del fabbricante. Le informazioni includono in particolare:

a) il consumo di energia del televisore nelle varie modalità: acceso, spento, stand-by passivo, comprese le informazioni sui risparmi energetici possibili nelle varie modalità;

b) il consumo energetico medio annuo del televisore espresso in kWh, calcolato sulla base del consumo energetico in modalità «acceso», in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni all’anno;

c) informazioni indicanti che l’efficienza energetica riduce i consumi energetici e quindi permette di risparmiare riducendo le fatture dell’elettricità;

d) le seguenti indicazioni su come ridurre il consumo di energia quando il televisore non è utilizzato:

 spegnere il televisore sconnettendo l’alimentazione elettrica o staccando la spina dell’apparecchio riduce a zero il consumo di energia; questa misura è raccomandata quando il televisore non viene utilizzato per un lungo periodo, per esempio durante una vacanza,

 utilizzare l’interruttore fisico per la modalità «spento» (ove presente) riduce il consumo di energia quasi a zero,

 mettere il televisore in modalità stand-by riduce il consumo di energia ma consuma in ogni caso una certa quantità di elettricità, e

 ridurre la luminosità dello schermo riduce il consumo di energia;

e) la posizione dell’interruttore fisico per la modalità «spento» (ove presente);

f) le informazioni per la riparazione indicanti chi è autorizzato a riparare il televisore, includendo gli opportuni estremi di contatto;

g) le istruzioni per il corretto smaltimento dei televisori presso le discariche per i rifiuti domestici o mediante i programmi di ritiro applicati dai rivenditori, a seconda dei casi, in conformità della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ); e

h) le informazioni relative all’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica («il Fiore») al prodotto con una breve spiegazione delle implicazioni di questo riconoscimento e con l’indicazione del sito web http://www.ecolabel.eu per ottenere ulteriori informazioni.

Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questi requisiti e fornire all’organismo competente incaricato di valutare la domanda una copia del libretto di istruzioni.

7.   Informazioni presenti sul marchio di qualità ecologica

Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:

 Elevata efficienza energetica

 Emissioni ridotte di CO2

 Progettato per essere facilmente riparato e riciclato

Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a tali requisiti e fornire all’organismo competente responsabile del rilascio copia del marchio di qualità ecologica corrispondente a quello raffigurato sull’imballaggio e/o sul prodotto e/o nella documentazione allegata.



( 1 ) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 64).

( 2 ) Unione internazionale delle telecomunicazioni, raccomandazione ITU-R BT.2020

( 3 ) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 850; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 281.

( 4 ) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

( 5 ) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.