2008R1256 — IT — 20.12.2008 — 000.002


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1256/2008 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato

(GU L 343, 19.12.2008, p.1)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 352, 24.12.2013, pag. 88  (1256/2008)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1256/2008 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato

originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia, al termine di un procedimento a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96,

originari della Tailandia, al termine di un riesame in previsione della scadenza delle misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del medesimo regolamento,

originari dell'Ucraina, al termine di un riesame in previsione della scadenza delle misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e al termine del riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del medesimo regolamento,

e che chiude i procedimenti relativi alle importazioni dello stesso prodotto originario della Bosnia-Erzegovina e della Turchia



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( 1 ) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafi 2 e 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:PROCEDIMENTOMISURE IN VIGORE

(1)

Mediante il regolamento (CE) n. 1697/2002 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari tra l'altro della Tailandia, della Turchia e dell'Ucraina («misure in vigore») ( 2 ).

PRESENTE INCHIESTADenuncia

(2)

Il 20 agosto 2007 il comitato di difesa dell'industria dei tubi saldati di acciaio dell'Unione europea («il comitato di difesa» ovvero «il denunziante») ha presentato una denuncia per conto di produttori che rappresentavano una proporzione maggioritaria, nella fattispecie superiore al 50 %, della produzione comunitaria complessiva di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato.

(3)

La denuncia conteneva sufficienti elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping relative al prodotto in esame, originario della Bielorussia, della Bosnia-Erzegovina, della Repubblica popolare cinese (RPC) e della Russia, e del conseguente notevole pregiudizio, tali da giustificare l'apertura di un procedimento, una volta sentito il comitato consultivo.

Domande di riesame

(4)

Il 25 giugno 2007 il comitato di difesa dell'industria dei tubi saldati di acciaio dell'Unione europea («il denunziante») ha presentato una richiesta di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base per conto di produttori che rappresentavano una proporzione maggioritaria, nella fattispecie superiore al 50 %, della produzione comunitaria complessiva di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato.

(5)

La domanda conteneva elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni del citato prodotto dalla Tailandia, dalla Turchia e dall'Ucraina e per l'apertura di un riesame intermedio sotto il profilo del dumping e del pregiudizio relativamente alle importazioni dalla Turchia. Sentito il comitato consultivo, la Commissione ha avviato il duplice riesame a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base.

(6)

Per quanto concerne la Turchia, la domanda conteneva elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame si erano mantenute a livelli sensibilmente elevati sia in termini assoluti che in termini di quota di mercato. Vi si leggeva inoltre che i volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame da tale paese avevano avuto, tra l'altro, un effetto negativo sulla quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria e sui prezzi praticati dalla medesima, con gravi ripercussioni negative sui risultati generali e sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

(7)

Una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, è stata presentata da un esportatore ucraino, Interpipe Group, il 15 ottobre 2007. La domanda di riesame intermedio riguardava unicamente il dumping.

Apertura

(8)

Il 26 settembre 2007, mediante la pubblicazione di un avviso («avviso 1») nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 3 ) la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping a norma dell'articolo 5 del regolamento di base relativo alle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Bielorussia, della Bosnia-Erzegovina, della Repubblica popolare cinese e della Russia («inchiesta antidumping»).

(9)

Lo stesso giorno la Commissione ha annunciato, a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base e mediante la pubblicazione di un avviso («avviso 2») nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 4 ), l'avvio di un riesame a titolo della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni dalla Tailandia, della Turchia e dell'Ucraina («riesame in previsione della scadenza») e di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Turchia («riesame intermedio relativo alla Turchia»).

(10)

Il 24 gennaio 2008 la Commissione, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, ha pubblicato un avviso («avviso 3») nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 5 ) relativo all'apertura di un riesame intermedio riguardante unicamente le pratiche di dumping di un esportatore di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari dell'Ucraina, Interpipe Group («riesame intermedio relativo all'Ucraina»).

(11)

Le suddette inchieste sono state trattate insieme data l'esistenza di collegamenti evidenti, soprattutto per quanto concerne l'accertamento del pregiudizio e il rischio di una sua reiterazione. Per ragioni di buona amministrazione, le inchieste sono state riunite in un unico regolamento.

PARTI INTERESSATE DAL PRESENTE PROCEDIMENTO

(12)

I servizi della Commissione hanno informato ufficialmente il denunziante, i produttori comunitari citati nella denuncia e nella domanda, gli altri produttori comunitari noti, gli importatori e gli operatori commerciali, i produttori esportatori noti di Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Repubblica popolare cinese, Russia, Tailandia, Turchia e Ucraina, nonché le autorità dei paesi interessati.

(13)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite entro il termine fissato negli avvisi di apertura. Vari produttori esportatori e produttori comunitari rappresentati dal denunziante si sono avvalsi di questa possibilità e hanno presentato osservazioni da esaminare nel corso dell'inchiesta.

Campionamento

(14)

Dato l'elevato numero di produttori esportatori in alcuni paesi esportatori e dato altresì l'elevato numero di produttori e importatori comunitari interessati dall'inchiesta, è stata presa in considerazione la possibilità di ricorrere, se del caso, alle tecniche di campionamento — ciò nel procedimento antidumping, nel riesame in previsione della scadenza e nel riesame intermedio relativo alla Turchia di cui ai considerando 8 e 9, secondo quanto disposto dall'articolo 17 del regolamento di base.

(15)

Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e quindi in tal caso procedere alla selezione di un campione, i produttori esportatori e i loro rappresentanti, i produttori e gli importatori comunitari sono stati invitati a manifestarsi e a fornire informazioni secondo le modalità specificate negli avvisi di apertura.

Campionamento dei produttori comunitari

(16)

Hanno compilato il questionario di campionamento quindici soggetti, ovvero 13 denunzianti e 2 produttori che sostenevano la denuncia, mentre altre 2 società hanno collaborato mediante la compilazione di un miniquestionario. Il livello di collaborazione raggiunto è stato pari a quasi il 95 % della produzione comunitaria.

(17)

Secondo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento di base, il campione è stato selezionato previa consultazione del denunziante sulla base del massimo volume rappresentativo delle vendite. È stato così selezionato un campione di 9 società, che nel periodo dell'inchiesta (PI) rappresentava il 67 % della produzione comunitaria complessiva.

Campionamento degli importatori

(18)

Sono stati contattati circa 140 importatori sulla base delle informazioni in possesso della Commissione. Di questi 140 importatori, 16 hanno dichiarato di non importare tubi saldati dai paesi in esame e 3 società hanno risposto non operare più nel mercato del prodotto in esame. Hanno risposto al questionario 13 importatori indipendenti, ma solo 2 di essi hanno risposto esaurientemente. Gli importatori indipendenti che hanno collaborato rappresentano meno del 5 % delle importazioni complessive in esame: se ne deduce un livello di collaborazione molto basso.

Campionamento degli esportatori

(19)

Come si legge negli avvisi di apertura, è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento per quanto riguarda i produttori esportatori della RPC, della Russia, della Turchia, dell'Ucraina e della Tailandia. Dettagli in merito al campionamento per ciascun paese interessato vengono forniti di seguito nell'analisi relativa ai singoli paesi.

VERIFICA DELLE INFORMAZIONI RICEVUTE

(20)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state verificate in loco le informazioni fornite dalle società di seguito elencate.

a) Produttori dell'industria comunitaria:

 Jäkl Karvina, Repubblica ceca (società del gruppo ArcelorMittal)

 ArcelorMittal Poland SA, Polonia (società del gruppo ArcelorMittal)

 Corus Tubes UK, Regno Unito

 Corus Tubes BV, Paesi Bassi

 Laminaciones Arregui SL, Spagna

 Ruukki Sverige AB, Svezia

per le altre tre società inserite nel campione:

 Mittal steel Iasi, Romania

 Arvedi Tubi Acciaio SpA, Italia

 Zelezarny Veseli a.s., Repubblica ceca (il metodo di verifica ha comportato in questo caso un'analisi particolareggiata e un controllo incrociato della risposta sulla base della documentazione giustificativa prodotta).

b) Importatori indipendenti:

 Comercial de Tubos, Spagna

 Anastel Ltd, Regno Unito.

c) Produttori esportatori e produttori della Repubblica popolare cinese:

 Jinghua Steel Pipe Group:

 

 Hengshui Jinghua Steel Pipe Co. Ltd.

 Tangshan Jinghua Steel Pipe Co. Ltd.

 Laiwu Jinghua Steel Pipe Co. Ltd.

 Jilin Jinghua Steel Pipe Co. Ltd.

 Guangzhou Jinghua Steel Pipe Co. Ltd.

 Chengdu Pengzhou Jinghua Steel Pipe Co Ltd.

 Zhejian Kingland Group:

 

 Zhejian Kingland Pipeline and Technologies Co. Ltd.

 Kingland Group Co. Ltd.

 Fubo Group:

 

 Shandong Fubo Group Co. Ltd.

 Zibo Fubo Steel Pipes Factory Co. Ltd.

 Weifang East Steel Pipe Co. Ltd.,

 Huludao Group:

 

 Huludao City Steel Pipe Industrial Co. Ltd.

 Huludao Seven-Star Steel Pipe Group Co. Ltd.

 Jiangsu Guoqiang Zinc-plating Industrial Co. Ltd.

d) Produttori esportatori russi:

 TMK Group [società per azioni Taganrog Metallurgical Works («Tagmet»), Taganrog]

 OMK Group [società per azioni aperta Vyksa Steel Works («VMZ»), Vyksa].

Per quanto concerne questi due gruppi, la verifica ha riguardato soltanto il produttore con le maggiori esportazioni nella Comunità.

Operatori commerciali collegati in Russia:

 CJSC Trade House TMK, Mosca, TMK Group

 Società per azioni chiusa United Metallurgical Company («UMC»), Mosca, OMK Group

 OMK Steel, LLC, Mosca, OMK Group.

Importatore collegato:

 TMK Sinara Handel GmbH, Colonia, Germania, TMK Group.

Per evitare qualsiasi futura elusione, i margini di dumping sono stati calcolati a livello di gruppo.

e) Produttore esportatore tailandese:

 Samchai Steel Industries Public Company Ltd, Samutsakorn, Tailandia.

f) Produttori esportatori ucraini:

 OJSC Interpipe Novomoskovsk Pipe Production Plant

▼C1

 OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant.

▼B

Operatori commerciali/importatori collegati, con sede in Ucraina:

 Interpipe Ukraine LLC

Operatori commerciali/importatori collegati, con sede al di fuori dell'Ucraina:

 Interpipe-M LLC.

 Interpipe Europe, S.A

Per evitare qualsiasi futura elusione, i margini di dumping sono stati calcolati a livello di gruppo.

g) Produttore esportatore della Bosnia-Erzegovina:

 Unis Fabrika cijevi a.d., Derventa

h) Operatore bielorusso:

 Società per azioni Mogilev Metallurgical Works

Importatore indipendente e proprietario delle esportazioni:

 FB Stahlhandel GmbH

i) Produttori esportatori turchi:

 Cayirova Boru Sanayi ve Ticaret AȘ ( 6 )

 Yücel Boru ve Profil Endüstrisi AȘ

 Noksel Çelik Boru Sanayi AȘ, Ankara

 Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret AȘ, Kayseri

 Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret AȘ, Istanbul

 Toscelik Profil ve Sac Endustrisi AS, Iskenderun.

Per evitare qualsiasi futura elusione, i margini di dumping sono stati calcolati a livello di gruppo.

PERIODO DELL'INCHIESTA

(21)

L'inchiesta antidumping sotto i profili del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2006 e il 30 giugno 2007 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi dei diversi andamenti nel quadro della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e la fine del PI («il periodo in esame»). Stesso PI e stesso periodo in esame anche per il riesame intermedio relativo alla Turchia e per il riesame in previsione della scadenza.

(22)

Il periodo dell'inchiesta per il riesame intermedio relativo all'Ucraina ha riguardato l'intero anno di calendario 2007 («periodo dell'inchiesta relativo all'Interpipe»).

COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(23)

Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare:

 l'istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni da determinati paesi;

 la chiusura del procedimento relativo alle importazioni dalla Bosnia-Erzegovina e dalla Turchia.

(24)

Conformemente a quanto disposto dal regolamento di base, alle parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni dopo la comunicazione delle suddette informazioni.

(25)

Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni definitive sono state debitamente modificate.

PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILEPRODOTTO IN ESAME

(26)

Il prodotto in esame è costituito da tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, di sezione circolare e con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm, esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, per l'estrazione di petrolio o gas, i tubi di precisione e i tubi muniti di accessori per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili, originari della Bielorussia, della Bosnia-Erzegovina, della Repubblica popolare cinese, della Russia, della Tailandia, della Turchia e dell'Ucraina, dichiarati di norma ai codici NC ex730630 41, ex730630 49, ex730630 72 ed ex730630 77.

(27)

I tubi saldati vengono utilizzati in un'ampia serie di applicazioni, tra cui la conduzione di acqua, vapore, gas naturale, aria e altri liquidi e gas nei sistemi idraulici, di riscaldamento e ventilazione, nei condizionatori d'aria, nei sistemi di irrigazione automatica e in altre applicazioni simili. Inoltre essi sono molto spesso utilizzati nell'edilizia, nelle strutture portanti, nelle recinzioni, nei sistemi di protezione e nei ponteggi.

(28)

La principale materia prima per la fabbricazione del prodotto in esame sono i coils laminati a caldo, che vengono trasformati in tubi. I tubi saldati possono poi essere sottoposti a rivestimento o galvanizzazione, trattamenti questi che innalzano la qualità del prodotto. Normalmente le estremità dei tubi saldati sono lisce, ma possono anche essere oblique o filettate, con o senza giunti di raccordo. Il prodotto in esame viene fabbricato in numerose dimensioni e secondo diverse norme e classificazioni. Esso è in larga misura intercambiabile rispetto all'utilizzo finale ed esiste quindi un alto livello di sovrapposizione e di concorrenza tra i vari tipi del prodotto in esame. Si conclude quindi, come già in altre inchieste relative al medesimo prodotto, che tutti i tipi del prodotto in esame debbano essere considerati un unico prodotto ai fini dell'inchiesta.

(29)

Per quanto concerne il riesame in previsione della scadenza, il riesame intermedio relativo alla Turchia e il riesame intermedio relativo all'Ucraina, il prodotto in esame è lo stesso della precedente inchiesta iniziale di cui al considerando 1.

PRODOTTO SIMILE

(30)

Il prodotto fabbricato in Bielorussia, in Bosnia-Erzegovina, nella Repubblica popolare cinese, in Russia, Tailandia, Turchia e Ucraina ed esportato nella Comunità è simile sotto tutti gli aspetti al prodotto venduto sul mercato interno di tali paesi e al prodotto fabbricato dai produttori comunitari e venduto sul mercato comunitario. Inoltre il prodotto fabbricato e venduto per essere esportato nella Comunità è simile sotto tutti gli aspetti al prodotto fabbricato e venduto negli USA, paese che è servito come paese terzo a economia di mercato per la Repubblica popolare cinese e la Bielorussia. Tutti questi prodotti sono stati dunque considerati «prodotto simile» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

DUMPINGMETODOLOGIA GENERALE

(31)

A tutti gli esportatori è stata applicata, se del caso, la metodologia generale di seguito descritta. Le successive conclusioni sul dumping relative ai paesi interessati illustrano pertanto soltanto gli aspetti specifici di ciascun paese esportatore.

VALORE NORMALE

(32)

Secondo quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite di tubi saldati realizzate sul mercato interno da ciascuno dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta fossero rappresentative, vale a dire se il volume totale di tali vendite corrispondesse ad almeno il 5 % del volume delle loro rispettive esportazioni nella Comunità.

(33)

La Commissione ha successivamente individuato i tipi di tubi saldati venduti sul mercato interno identici o direttamente comparabili ai tipi venduti all'esportazione nella Comunità. Nell'esame basato sul tipo di prodotto la Commissione ha considerato direttamente comparabili i tipi di prodotto venduti sul mercato interno e quelli esportati, se simili per origine, dimensioni (diametro esterno), spessore delle pareti, finitura esterna e finitura delle estremità.

(34)

Per ciascuno tipo di prodotto venduto dai produttori esportatori sui rispettivi mercati interni e risultato direttamente comparabile al tipo di tubi saldati venduto all'esportazione nella Comunità, la Commissione ha valutato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un determinato tipo di tubi saldati sono state considerate sufficientemente rappresentative se nel periodo dell'inchiesta il loro volume complessivo è risultato pari ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite di tubi saldati di tipo comparabile esportati nella Comunità.

(35)

La Commissione ha poi esaminato se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di tubi saldati potessero essere considerate eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base. A tal fine per ogni produttore esportatore del paese interessato è stata calcolata la quota di vendite remunerative a clienti indipendenti sul mercato interno, di ogni tipo di prodotto interessato esportato durante il periodo dell'inchiesta.

a) Per i tipi di prodotto per i quali oltre l'80 % delle vendite, in volume, sul mercato interno è risultato effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari, per i quali cioè il prezzo medio di vendita è stato pari o superiore al costo medio di produzione del tipo di prodotto in esame, il valore normale è stato calcolato come prezzo medio di tutte le vendite di tale tipo di prodotto sul mercato interno, indipendentemente dal fatto che tali vendite fossero o no remunerative.

b) Per i tipi di prodotto per i quali almeno il 10 %, ma non oltre l'80 % delle vendite, in volume, sul mercato interno è risultato effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari, il valore normale è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite del tipo del prodotto in questione effettuate a prezzi uguali o superiori ai costi unitari.

c) Per i tipi di prodotto per i quali meno del 10 % delle vendite, in volume, sul mercato interno è risultato effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari, si è ritenuto che il tipo di prodotto in esame non fosse venduto nell'ambito di normali operazioni commerciali e perciò il valore normale è stato calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base.

(36)

Per i tipi di prodotto per i quali non erano state effettuate vendite sul mercato interno nell'ambito di normali operazioni commerciali, si è valutato se fosse possibile stabilire il valore normale in base ai prezzi praticati sul mercato interno da altri produttori, secondo quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento di base. In assenza di prezzi attendibili praticati sul mercato interno da altri produttori, il valore normale è stato calcolato conformemente a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base.

(37)

In caso di calcolo del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base, gli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e ai profitti sono stati basati su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte del produttore esportatore in questione, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, paragrafi 3 e 6 del regolamento di base.

PREZZO ALL'ESPORTAZIONE

(38)

In tutti i casi in cui il prodotto in esame era stato esportato ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito secondo quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, ovvero sulla base del prezzo all'esportazione realmente pagato o pagabile.

(39)

Nei casi di vendita all'esportazione effettuata tramite un importatore collegato e di prezzo all'esportazione considerato inattendibile, detto prezzo è stato costruito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base, in base al prezzo al quale il prodotto importato era stato rivenduto per la prima volta a un acquirente indipendente, applicando i debiti adeguamenti per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita e di un congruo margine per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. A tale scopo sono stati usati i costi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita dell'importatore collegato. Il margine di profitto è stato calcolato in base alle informazioni disponibili fornite dagli importatori indipendenti che hanno collaborato all'inchiesta.

(40)

Nei casi in cui non si disponeva di alcun prezzo all'esportazione e quindi mancava la rivendita di prodotti importati, il prezzo all'esportazione è stato costruito «su qualsiasi altra base equa» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base.

CONFRONTO

(41)

Il valore normale e i prezzi all'esportazione dei tipi di prodotto paragonabili sono stati confrontati allo stadio franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base. Sono stati applicati gli opportuni adeguamenti laddove essi siano risultati ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova sottoposti a riscontro.

MARGINE DI DUMPING PER LE SOCIETÀ OGGETTO DELL'INCHIESTA

(42)

In generale e a norma dell'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base, il margine di dumping per ciascun produttore esportatore è stato calcolato, per ogni tipo di prodotto, in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione.

(43)

Nel caso di gruppi di varie società tra loro collegate, è stato determinato un margine di dumping comune applicabile a tutte le società del gruppo, secondo la prassi comunemente seguita dalla Commissione per evitare la possibile elusione delle misure.

MARGINE DI DUMPING RESIDUO

(44)

Nel caso delle società che non hanno collaborato, è stato stabilito un margine di dumping residuo sulla base dei dati disponibili, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento di base.

(45)

Per calcolare il margine di dumping residuo, è stato dapprima verificato il livello di collaborazione. Quest'ultimo è stato ritenuto elevato se il dato del volume delle esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato è risultato simile a quello fornito da Eurostat per il paese in questione e non sussistevano motivi per ritenere che i produttori esportatori non avessero collaborato. In questi casi, per garantire l'efficacia delle misure il margine di dumping residuo è stato fissato al livello stabilito per la società con il più alto margine di dumping tra quelle che hanno collaborato.

(46)

In generale, in presenza di un basso livello di collaborazione il margine di dumping residuo è stato fissato al livello del margine più alto calcolato — per un modello rappresentativo — per un altro produttore che ha collaborato. Questo metodo è stato considerato necessario anche per evitare di premiare la mancata collaborazione.

BOSNIA-ERZEGOVINAOsservazioni di carattere generale

(47)

Le importazioni dalla Bosnia-Erzegovina, pari a 33 000 tonnellate (t) nel periodo dell'inchiesta, hanno raggiunto una quota di mercato del 2,5 %. Il maggiore produttore esportatore, che rappresentava oltre il 90 % della produzione complessiva della Bosnia-Erzegovina (destinata al mercato interno e all'esportazione), ha collaborato all'inchiesta e ha risposto al questionario.

Valore normale

(48)

Il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno è risultato rappresentativo secondo la definizione di cui al considerando 32. In base alla metodologia generale precedentemente descritta, il valore normale è stato stabilito in base ai prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti in Bosnia-Erzegovina oppure è stato, se del caso, costruito.

Prezzo all'esportazione

(49)

Il prodotto in esame è stato sempre venduto ad acquirenti indipendenti nella Comunità. Di conseguenza il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo realmente pagato o pagabile da acquirenti indipendenti nella Comunità, secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base.

(50)

L'esportatore ha contestato il dato dei costi di trasporto indicato dal denunziante ed in effetti nel corso della verifica in loco è stato in grado di dimostrare che tali costi erano più bassi.

Confronto

(51)

Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati allo stadio franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, secondo quanto prescrive l'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base. Dopo la comunicazione delle informazioni, una parte ha negato la validità dei presunti adeguamenti operati dalla Commissione per le differenze relative alle caratteristiche fisiche. Tuttavia ai fini del calcolo del margine di dumping dell'unico produttore esportatore della Bosnia-Erzegovina non si giustificavano adeguamenti per tener conto di differenze delle caratteristiche fisiche e in effetti detti adeguamenti non erano stati applicati.

Margine di dumping

(52)

Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione ha evidenziato un margine di dumping dello 0,7 %.

(53)

Dato che il margine di dumping è minimo, ovvero inferiore al 2 % secondo quanto stabilisce l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento di base, è opportuno chiudere il procedimento nei confronti delle importazioni dalla Bosnia-Erzegovina senza istituire alcuna misura. La natura e l'impatto delle importazioni da questo paese vengono analizzati nella sezione dedicata al pregiudizio, tra gli «altri fattori».

REPUBBLICA POPOLARE CINESE (RPC)Osservazioni di carattere generale

(54)

Come risulta dai dati di Eurostat (per tutti i codici NC), le importazioni cinesi sono sensibilmente aumentate negli ultimi anni, passando da 22 000 tonnellate nel 2004 a 111 000 t nel 2006 (180 000 t nel periodo dell'inchiesta). La RPC è quindi in assoluto il maggior importatore sul mercato comunitario e la sua quota di mercato è salita dall'1,8 % nel 2004 ad oltre il 13,8 % nel PI. I produttori che hanno collaborato hanno dichiarato volumi di esportazione ancora maggiori, pari a 233 000 t. Sei società inserite nel campione hanno dichiarato esportazioni per 219 000 t. Da questo scarto nei dati, si deduce in primis che la penetrazione del mercato e la quota delle esportazioni cinesi sono persino più rilevanti di quanto originariamente ipotizzato.

(55)

Lo scarto tra i quantitativi rilevati da Eurostat e quelli indicati dai produttori che hanno collaborato potrebbe anche essere dovuto a errate o false dichiarazioni in dogana riferite al prodotto in esame. Questo coincide con quanto sostenuto dall'industria comunitaria, secondo cui il prodotto in esame è oggetto di errate o false dichiarazioni. In generale dall'inchiesta è emerso che può accadere che gli operatori vendano vari tipi di tubi (soltanto alcuni dei quali compresi nella definizione del prodotto in esame) riuniti in un'unica fattura. Non si può quindi escludere che, a seconda della chiarezza con cui le differenze sono indicate nella fattura, ciò possa servire al dichiarante per rendere una dichiarazione inesatta del prodotto in esame con l'impiego di codici diversi da quelli del prodotto in esame.

Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(56)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative ad importazioni in provenienza dalla RPC il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo nel caso di produttori esportatori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del medesimo regolamento.

(57)

Per comodità di riferimento si riportano di seguito, in sintesi, i criteri per beneficiare del TEM:

1. le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza interferenze statali;

2. i documenti contabili sono soggetti a revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità, e sono di applicazione in ogni caso;

3. non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

4. le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità;

5. le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(58)

A seguito dell'apertura della presente inchiesta, è stato selezionato un campione di sei produttori/gruppi di produttori cinesi («soggetti») che hanno tutti richiesto il TEM a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base e inviato entro il termine stabilito l'apposito formulario. In base alla richiesta di applicazione del TEM sono state effettuate verifiche in loco presso questi soggetti. È prassi consolidata della Commissione verificare se un gruppo di società collegate soddisfi, in quanto tale, le condizioni per beneficiare del TEM. Pertanto nei casi in cui una controllata o una qualsiasi altra società collegata al soggetto che richiedeva il TEM era un produttore e/o un esportatore e/o un commerciante del prodotto in esame, anche tale controllata o società collegata è stata invitata a compilare il formulario di richiesta del TEM.

(59)

A seguito delle verifiche in loco presso le sedi dei sei soggetti inseriti nel campione è stato deciso che tutte le richieste di TEM dovessero essere respinte in quanto nessuno di essi soddisfaceva i criteri 1, 2 e 3 (v. analisi infra). Secondo l'inchiesta tutti i soggetti soddisfacevano i criteri 4 e 5: ciò significa che le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità e che le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

Criterio 1 — Le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale sono prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative interferenze statali, e i costi rispecchiano i valori di mercato

(60)

In molti casi la documentazione delle società non è risultata attendibile. Alcune società hanno presentato varie versioni dello stesso documento (ad esempio licenze commerciali corrette, due diversi statuti con l'indicazione di azionisti diversi, statuti non firmati). Le autorità locali hanno non solo accettato questa situazione, ma hanno persino rilasciato i documenti e le certificazioni corrispondenti senza disporre di alcun atto giustificativo. Questa documentazione inattendibile ha reso incerto lo status giuridico delle società, lasciando presumere che non sia stata eliminata l'interferenza statale.

(61)

In alcuni altri casi, le ambiguità hanno riguardato le licenze commerciali. In un caso è stata inizialmente presentata una licenza commerciale priva di indicazione della data di inizio e fine attività. In un secondo tempo è stata presentata un'altra versione del documento contenente solo la data di fine attività. Ciò fa sorgere un dubbio di carattere generale sull'attendibilità della documentazione prodotta.

(62)

Successivamente alla comunicazione delle conclusioni della Commissione, le società hanno in generale fatto presente di essere società private. Tuttavia, contrariamente a quanto da esse sostenuto, è stata accertata un'interferenza statale anche in assenza di una partecipazione dello stato alla proprietà o in presenza di una partecipazione solo parziale. Come già dimostrato sopra, altri elementi hanno fatto concludere che in definitiva l'interferenza statale fosse significativa.

(63)

Le osservazioni pervenute non sono state tali da determinare una modifica delle conclusioni della Commissione, secondo la quale le società subivano significative interferenze statali.

Criterio 2 — Le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili soggetti a revisione contabile indipendente

(64)

Nelle pratiche contabili delle società oggetto dell'inchiesta sono state riscontrate varie irregolarità. La tenuta della contabilità non è risultata coerente per nessuno dei soggetti esaminati.

(65)

Sono state, ad esempio, accertate alcune irregolarità nelle modalità di aumento del capitale nominale (l'aumento di capitale non corrispondeva ad alcun investimento effettivo). In alcuni casi il valore del capitale netto non era mai stato conferito in denaro o in natura. In alcuni altri casi i debiti inesigibili non erano registrati secondo le norme internazionali in materia di contabilità. Nei rendiconti finanziari di alcune società non figurava il capitale nominale indicato in atti societari quali lo statuto o la licenza commerciale. Sono state accertate irregolarità in merito all'ammortamento (cessazione dell'ammortamento di alcuni cespiti da parte di alcune società) o ai diritti d'uso dei terreni, oggetto di registrazioni non corrette.

(66)

Secondo alcuni soggetti, le irregolarità contabili non avrebbero dovuto incidere in tale misura sulla decisione relativa al TEM. Secondo quanto da essi sostenuto, le irregolarità contabili, per quanto numerose, non sono di per sé sufficienti a determinare la conclusione che il criterio 2 non sia rispettato. Tuttavia, anche nell'ipotesi che il criterio 2 possa ritenersi soddisfatto in presenza di irregolarità contabili qualificabili come irrilevanti, in realtà nel caso di specie le irregolarità non sono state irrilevanti, come illustrato nei precedenti considerando.

(67)

In alcuni casi è stato anche dichiarato che i documenti contabili erano soggetti a revisione contabile da parte di revisori esterni e quindi indipendenti. Tuttavia i revisori non hanno indicato nessuno dei problemi constatati nel corso dell'inchiesta e quindi la revisione non è stata effettuata in linea con le norme internazionali in materia di contabilità. I soggetti interessati non sono pertanto stati in grado di dimostrare di disporre di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente in linea con le norme internazionali in materia di contabilità.

Criterio 3 — Assenza di distorsioni derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato

(68)

Sono emerse irregolarità anche per quanto concerne i contratto d'uso dei terreni. In molti casi non è stato possibile ottenere la presentazione di prove del pagamento dei diritto d'uso dei terreni e ciò espone questi soggetti a significative ingerenze statali, dato che la proprietà fondiaria è riservata allo stato. Alcuni soggetti non hanno presentato elementi di prova attendibili in merito all'acquisto e al trasferimento di azioni. In alcuni casi la rivalutazione dei beni patrimoniali era stata palesemente arbitraria. Le irregolarità del processo di privatizzazione suscitano dubbi su tutti i successivi trasferimenti delle azioni e sembra che da ciò le autorità locali traggano il potere per interferire con la gestione di alcune società.

(69)

Ne consegue che le irregolarità del processo di privatizzazione hanno ancora un'incidenza sulla situazione e sulle attività attuali delle società, visto che i costi di produzione e il valore del patrimonio subiscono rilevanti distorsioni derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato.

(70)

Il comitato consultivo è stato sentito e le parti direttamente interessate sono state informate. Pur avendone la possibilità, l'industria comunitaria non ha presentato osservazioni in merito alle decisioni relative al TEM.

(71)

La Commissione ha ricevuto osservazioni dalle società che hanno richiesto il TEM. Una replica a queste osservazioni è stata formulata, se del caso, nell'analisi che precede o nella risposta fornita all'esportatore interessato. Nessuna delle osservazioni pervenute è stata tale da determinare una modifica delle conclusioni sul trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato.

Trattamento individuale (TI)

(72)

Come stabilito dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, viene eventualmente stabilito un dazio applicabile su scala nazionale per i paesi che rientrano nel campo di applicazione di tale articolo, eccettuati i casi in cui le società in questione siano in grado di dimostrare che rispondono a tutti i criteri enunciati all'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base.

(73)

La natura dell'interferenza statale accertata per tutte le società ne condiziona l'attività complessiva. Non si può quindi escludere che tale influenza possa incidere sulla definizione dei prezzi all'esportazione e sui quantitativi esportati, nonché sulle condizioni di vendita e su altri aspetti legati alle attività di esportazione.

(74)

Va altresì ricordato che la quasi totalità delle esportazioni nella Comunità è stata effettuata dai sei soggetti oggetto dell'inchiesta. Tenuto conto di questa concentrazione, del numero relativamente modesto di operatori sul mercato e della considerevole interferenza statale accertata in relazione a tutti i soggetti oggetto dell'inchiesta, non si può escludere che l'ingerenza statale consenta di eludere le misure in caso di applicazione di aliquote diverse ai singoli esportatori.

(75)

Le società non sono state quindi in grado di dimostrare che esse soddisfacevano i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettere b) ed e) del regolamento di base.

Determinazione del valore normale per tutti i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEMPaese di riferimento

(76)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base, per le società alle quali non si è potuto accordare il TEM il valore normale è stato determinato in base ai prezzi o al valore costruito in un paese di riferimento.

(77)

Nell'avviso 1, la Commissione aveva annunciato l'intenzione di utilizzare gli USA come paese di riferimento idoneo ai fini della determinazione del valore normale per la RPC e la Bielorussia, invitando altresì le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta. Una parte interessata ha contestato questa proposta, suggerendo la Turchia come scelta più opportuna. Ha fatto presente che l'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base prevede che venga utilizzato, se opportuno, un paese terzo ad economia di mercato sottoposto alla stessa inchiesta e ha rilevato anche che nell'inchiesta iniziale la Turchia era stata scelta come paese di riferimento per l'Ucraina.

(78)

Le istituzioni tuttavia hanno mantenuto la loro posizione secondo cui la scelta degli USA come paese di riferimento era più opportuna ai fini di questa nuova inchiesta per i motivi esposti di seguito.

(79)

In primo luogo, le istituzioni comunitarie convengono che in linea di principio sarebbe logico partire, ai fini di un riesame, dallo stesso paese di riferimento impiegato nell'inchiesta iniziale (sebbene anche nel caso di un riesame possono esserci ragioni valide a favore di un cambiamento). Tuttavia, per quanto riguarda la RPC e la Bielorussia, il presente regolamento non si fonda su un riesame, ma su una nuova inchiesta, per cui non valgono le considerazioni che sono state addotte. Inoltre, come illustrato in altra parte del presente regolamento, le società turche per le quali nell'inchiesta iniziale era stato accertato un margine di dumping nullo non sono state prese in considerazione ai fini del presente procedimento — e ciò in ragione della relazione dell'organo d'appello dell'OMC nella controversia Beef and rice (Mexico) ( 7 ). Le istituzioni comunitarie non hanno quindi una visione complessiva del valore normale sul mercato turco, che tra l'altro sembra presentare alcune distorsioni. Va in particolare rilevato che la quota di mercato delle importazioni in Turchia è risultata molto bassa (3,3 %), contro una penetrazione delle importazioni sul mercato statunitense del 39 %. Il fatto che le importazioni detengano una quota di mercato così bassa potrebbe indicare l'esistenza di un qualche ostacolo alla concorrenza internazionale sul mercato turco, nonostante in quel paese siano presenti circa 15 produttori noti.

(80)

D'altro canto, per quanto concerne i tubi saldati in generale e anche per il prodotto in esame, gli USA sono un importante mercato che presenta dimensioni analoghe a quelle del mercato comunitario. Il livello di concorrenza sembra elevato. I produttori nazionali in concorrenza tra loro sarebbero oltre 15 e la loro quota di vendite sul mercato interno risulta significativa se confrontata alle esportazioni cinesi nella Comunità.

(81)

Va aggiunta la forte consistenza delle importazioni da paesi terzi negli USA, nonostante nel PI fossero in vigore misure antidumping nei confronti delle importazioni da vari paesi (Taiwan, Messico, Turchia, Tailandia, Brasile, India, e Corea). Si stima che durante il periodo dell'inchiesta le importazioni abbiano coperto oltre un terzo del consumo statunitense, provenendo per circa tre quarti da paesi soggetti a dazi doganali nulli e non sottoposti a dazi antidumping. Il periodo dell'inchiesta coincide in effetti con un periodo durante il quale le autorità statunitensi stavano svolgendo un'inchiesta sulle esportazioni cinesi per presunte pratiche di dumping pregiudizievoli — inchiesta sfociata nell'istituzione di misure nel gennaio 2008 (successivamente modificate nell'aprile 2008, con aliquote comprese tra il 69,2 % e l'85,55 %) ( 8 ). Queste misure non hanno quindi avuto alcuna incidenza percettibile sull'analisi di cui sopra, ma fanno piuttosto pensare che nel corso del PI il contenimento o l'abbassamento dei prezzi negli USA sia stato indotto artificialmente dagli effetti delle importazioni cinesi in dumping.

(82)

I processi di produzione e l'accesso alle materie prime sono simili negli USA e nella RPC, la quale non sembra disporre di alcun evidente vantaggio naturale per quanto attiene alla produzione e alla vendita del prodotto in esame.

(83)

Effettuando il confronto tra Turchia e USA su queste basi, si è concluso gli USA fossero un paese di riferimento più idoneo per la RPC e la Bielorussia.

(84)

Sono stati inviati questionari a tutti i produttori statunitensi noti. La Commissione ha ricevuto la risposta da un importante produttore; sia la produzione di questo produttore che ha collaborato sia le sue vendite sul mercato interno sono risultate rappresentative ai fini della determinazione del valore normale.

Determinazione del valore normale nel paese di riferimento

(85)

Una volta scelti gli USA come paese di riferimento, il valore normale è stato stabilito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, utilizzando le informazioni fornite dal produttore che ha collaborato del paese di riferimento, vale a dire sulla base dei prezzi pagati o pagabili, secondo la metodologia descritta ai considerando da 32 a 37.

(86)

Le vendite del prodotto simile realizzate dal produttore in questione sul mercato interno sono risultate rappresentative rispetto alle esportazioni del prodotto in esame nella Comunità effettuate dai produttori esportatori della RPC. Queste vendite sul mercato interno sono state anche considerate realizzate nel corso di normali operazioni commerciali.

Prezzo all'esportazione

(87)

Per quanto riguarda le vendite all'esportazione nella Comunità effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame, secondo quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base.

(88)

Per quanto riguarda le vendite all'esportazione nella Comunità effettuate tramite società commerciali indipendenti, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base ai prezzi applicati dai produttori in questione per il prodotto venduto all'esportazione alle società commerciali, ossia ad acquirenti indipendenti, secondo quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base.

Confronto

(89)

Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati allo stadio franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base. Ove giustificati, sono stati applicati gli opportuni adeguamenti per le spese di trasporto e assicurazione, per il costo del credito, per le commissioni e gli oneri bancari. Se necessari sono stati applicati anche gli opportuni adeguamenti per tener conto delle differenze inerenti alle caratteristiche fisiche.

Determinazione del dumping

(90)

Per calcolare il margine di dumping su scala nazionale applicabile a tutti gli esportatori della RPC, la Commissione ha in primo luogo stabilito il grado di collaborazione. È stato effettuato un confronto tra il totale delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC, calcolato sulla base dei dati Eurostat, e il volume delle esportazioni risultante dalle risposte al questionario ricevute dagli esportatori della RPC. Come si legge al considerando 54, si è rilevato uno scarto tra il dato delle esportazioni rilevato da Eurostat e i quantitativi dichiarati dai produttori esportatori nelle risposte al questionario (180 000 t contro 216 000 t). Su tale base si è stabilito che il livello di collaborazione era molto elevato.

(91)

Il margine di dumping è stato pertanto calcolato nel modo descritto di seguito. Il prezzo all'esportazione è stato calcolato in base alle informazioni particolareggiate fornite nelle risposte al questionario dagli esportatori che hanno collaborato, tranne nel caso di un soggetto la cui risposta incompleta non ha consentito il confronto delle caratteristiche fisiche dei prodotti. Il prezzo all'esportazione è stato confrontato con il valore normale determinato per il paese di riferimento.

(92)

È stato accertato un margine di dumping su scala nazionale pari al 130,8 % del prezzo CIF frontiera comunitaria.

BIELORUSSIAOsservazioni di carattere generale

(93)

La Bielorussia non è considerata un paese a economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base. Il valore normale delle esportazioni della Bielorussia nella Comunità è stato pertanto determinato in base ai dati ottenuti da un produttore di un paese terzo ad economia di mercato.

(94)

Durante il PI le importazioni dalla Bielorussia sono ammontate a circa 29 000 t, il che equivale approssimativamente a una quota di mercato del 2,3 %. L'unico fabbricante bielorusso noto ha collaborato all'inchiesta e inviato una risposta al questionario. Si tratta di un fabbricante che opera sulla base di un contratto in conto lavorazione con due importatori in Germania e Svizzera. Solo l'importatore con sede nella Comunità ha collaborato all'inchiesta.

(95)

In base al contratto in conto lavorazione l'importatore tedesco, che è indipendente dal fabbricante bielorusso, fornisce a quest'ultimo la materia prima e copre tutte le relative spese d'importazione in Bielorussia (spese di trasporto, movimentazione e assicurazione). Versa un corrispettivo per la prestazione in conto lavorazione e copre le spese di trasporto, movimentazione e assicurazione dalla Bielorussia all'UE. Durante l'intero processo di fabbricazione l'importatore tedesco resta proprietario del prodotto in esame esportato dalla Bielorussia. Visto che nel quadro di un contratto in conto lavorazione non si dispone di un effettivo prezzo all'esportazione, lo si è dovuto costruire.

(96)

È stato fatto un confronto tra le importazioni complessive del prodotto in esame originario della Bielorussia quali risultano dai dati Eurostat (utilizzando i codici NC ex730630 41, ex730630 49, ex730630 72 ed ex730630 77) e il volume delle esportazioni dichiarato nelle risposte al questionario fornite dal fabbricante che ha collaborato e dal suddetto operatore tedesco. Su questa base si è stabilito che il livello di collaborazione era basso, corrispondente al 30 % del totale delle esportazioni bielorusse verso la Comunità.

(97)

Non sono state presentate domande di trattamento individuale a norma dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base.

Valore normale

(98)

Il valore normale è stato determinato in base ai prezzi o al valore costruito in un paese di riferimento, secondo quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base.

Paese di riferimento

(99)

Come già in precedenza enunciato nella sezione relativa alla RPC, l'avviso 1 faceva riferimento agli USA come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale per la Bielorussia e la RPC. Valgono anche per la Bielorussia le principali ragioni che hanno giustificato la scelta degli USA, già descritte nell'analisi relativa alla RPC. Due parti hanno contestato la scelta degli USA come paese di riferimento, proponendo al loro posto la Turchia. Le ragioni principali che hanno indotto la Commissione a preferire gli USA alla Turchia sono già state esposte ai considerando da 76 a 84.

(100)

Per determinare il valore normale è stata quindi applicata la metodologia descritta ai considerando da 32 a 37.

Prezzo all'esportazione

(101)

I dati forniti dall'importatore tedesco riguardavano solo una parte dei prodotti originari della Bielorussia esportati nella Comunità. Non sono stati invece forniti dati relativi all'altra componente molto rilevante delle importazioni. Di conseguenza per questa componente delle importazioni si è dovuto fare ricorso ai dati disponibili più attendibili, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento di base.

(102)

Sono state analizzate due principali fonti di informazioni. I dati di Eurostat non sono stati ritenuti adeguati, in primo luogo perché comprendevano le operazioni in conto lavorazione con l'operatore tedesco per le quali non si disponeva di un prezzo all'esportazione e in secondo luogo perché comprendevano anche le operazioni in conto lavorazione con la società svizzera che non ha collaborato. Va anche sottolineato che, secondo quanto asserito da alcune parti e secondo quanto si legge nel sito della società ucraina Interpipe Group, che è oggetto del riesame intermedio relativo all'Ucraina, questo gruppo ucraino è collegato sia alla società svizzera sia alla società bielorussa. In assenza di collaborazione da parte della società svizzera, non è stato possibile determinare i prezzi all'esportazione relativi alle operazioni commerciali da essa effettuate.

(103)

Erano invece disponibili i dati dettagliati, per tipo di prodotto, delle operazioni commerciali relative al suddetto operatore tedesco, compresi i suoi costi e le sue spese. Ciò ha consentito all'autorità incaricata dell'inchiesta di determinare il prezzo all'esportazione per ogni tipo di prodotto, come spiegato di seguito. Queste sono state considerate le informazioni più attendibili a disposizione della Commissione.

(104)

Il prezzo all'esportazione è stato costruito in base al prezzo del prodotto in esame venduto al primo acquirente indipendente dell'importatore tedesco che ha collaborato. Nel caso di specie, per stabilire un prezzo all'esportazione attendibile a livello frontiera comunitaria si sono dovuti applicare alcuni adeguamenti vista l'esistenza di un contratto in conto lavorazione. Sono stati quindi applicati adeguamenti per tutti i costi sostenuti tra la frontiera comunitaria e il primo acquirente indipendente dell'importatore tedesco. Essi hanno riguardato le SGAV e i profitti dell'importatore tedesco come pure i costi di trasporto e assicurazione e i diritti doganali all'interno della Comunità.

Confronto

(105)

Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati allo stadio franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base. Sono stati applicati gli opportuni adeguamenti per tener conto delle caratteristiche fisiche, delle spese di trasporto e assicurazione e degli oneri doganali, laddove essi siano risultati giustificati, precisi e suffragati da elementi di prova sottoposti a riscontro.

Determinazione del dumping

(106)

Su tale base è stato accertato un margine di dumping su scala nazionale pari al 92,4 % del prezzo CIF frontiera comunitaria.

RUSSIAOsservazioni di carattere generale

(107)

Il volume delle importazioni russe è stato di 36 000 tonnellate, pari a una quota di mercato del 3,3 % nel PI.

(108)

Dato l'elevato numero di produttori esportatori, è stato inizialmente selezionato un campione. In tale contesto è stato chiesto a quattro gruppi di rispondere al questionario della Commissione, ma solo due hanno risposto e per questo non è stato più necessario il campionamento.

Valore normale

(109)

Le vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno dai due produttori esportatori sono risultate rappresentative ai sensi del considerando 32. In base alla metodologia descritta al considerando 33 e seguenti, il valore normale è stato stabilito in base ai prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nella Federazione russa.

(110)

Per quanto riguarda i costi di produzione e in particolare i costi dell'energia e più segnatamente del gas, si è verificato se i prezzi del gas pagati dai produttori esportatori rispecchiassero in misura ragionevole i costi di produzione e distribuzione del gas.

(111)

È stato riscontrato che il prezzo del gas pagato sul mercato interno dai produttori esportatori era circa un quarto del prezzo di esportazione dalla Russia del gas naturale. A tale proposito tutti i dati disponibili indicano che i prezzi del gas sul mercato interno russo sono prezzi regolamentati, nettamente inferiori ai prezzi di mercato pagati per il gas naturale su mercati non regolamentati. Dato che i costi sostenuti per il gas non si riflettevano adeguatamente nei documenti contabili dei produttori esportatori secondo quanto prescrive l'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base, si è pertanto proceduto agli opportuni adeguamenti. In mancanza di prezzi del gas sul mercato interno russo non distorti e sufficientemente rappresentativi, è stato considerato appropriato procedere all'adeguamento sulla base di informazioni tratte da altri mercati rappresentativi, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base. Il prezzo adeguato è stato stabilito in rapporto al prezzo medio del gas russo venduto all'esportazione alla frontiera germano-ceca (Waidhaus), tenendo conto dei costi di distribuzione locale. Waidhaus, la piazza principale per le vendite di gas russo nell'UE, è il mercato più importante per il gas russo e ha prezzi che riflettono ragionevolmente i costi: può quindi essere considerato un mercato rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base.

(112)

Per i tipi di prodotto per i quali il valore normale è stato costruito, la costruzione è avvenuta sulla base dei costi di produzione dei tipi di prodotto esportati previo adeguamento relativo ai costi del gas, secondo quanto sopra indicato.

Prezzo all'esportazione

(113)

Per quanto riguarda le esportazioni effettuate nella Comunità tramite un importatore collegato con sede nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base. Per quanto riguarda le esportazioni destinate ad acquirenti indipendenti nella Comunità, effettuate tramite un operatore commerciale collegato con sede nella Federazione russa, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi pagati o pagabili dagli acquirenti indipendenti nella Comunità.

Confronto

(114)

Sono stati applicati gli opportuni adeguamenti per tener conto dei costi del credito, delle spese di trasporto e delle spese accessorie, laddove questi adeguamenti siano risultati giustificati e suffragati da elementi di prova sottoposti a riscontro.

Margine di dumping

(115)

Dal confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è emersa l'esistenza di pratiche di dumping. Dopo la comunicazione delle informazioni, entrambi i produttori esportatori russi hanno presentato osservazioni. Nel primo caso, le osservazioni debitamente documentate, concernenti in particolare gli adeguamenti relativi ai valori normali costruiti, hanno determinato una leggera modifica del margine di dumping che non avrà alcuna incidenza sul dazio antidumping, giacché il margine di dumping rivisto resta superiore al margine di pregiudizio. Nel secondo caso, la parte interessata ha rilevato un errore materiale per cui le SGAV erano state contabilizzate due volte. Ora l'errore è stato corretto. I margini di dumping (per ciascun gruppo dei produttori esportatori), espressi in percentuale del prezzo all'importazione CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

 TMK Group (società per azioni aperta Seversky Pipe Plant e società per azioni Taganrog Metallurgical Works): 22,7 %

 OMK Group (società per azioni aperta Vyksa Steel Works e società per azioni Almetjvesk Pipe Plant): 10,1 %.

Conclusioni sul dumping in relazione alla Russia

(116)

Dato l'elevato grado di collaborazione (oltre il 90 % delle esportazioni dalla Federazione russa nella Comunità del prodotto in esame, secondo i dati Eurostat), il margine di dumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori della Federazione russa è stato fissato allo stesso livello di quello stabilito per il produttore esportatore che ha collaborato, il TMK Group, ovvero al 22,7 %.

RISCHIO DEL PERSISTERE E/O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO DI BASE; ADEGUATEZZA DEL LIVELLO DELLA MISURA ANTIDUMPING A NORMA DELL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 3 DEL REGOLAMENTO DI BASEOSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

(117)

Secondo quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, è stato valutato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping a seguito dell'eventuale scadenza delle misure in vigore nei confronti delle importazioni dalla Tailandia, dalla Turchia e dall'Ucraina.

(118)

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, è stato anche valutato se, in relazione alla Turchia e a una società ucraina, le circostanze relative al dumping fossero mutate rispetto all'inchiesta iniziale e se il mutamento potesse essere considerato duraturo.

TAILANDIAOsservazioni preliminari

(119)

Secondo i dati Eurostat non è stata effettuata alcuna esportazione del prodotto in esame dalla Tailandia nel corso del PI, a differenza di quanto constatato nell'inchiesta iniziale. L'unico produttore che ha collaborato ha dichiarato di non avere effettuato esportazioni nella Comunità e nessun altro esportatore ha collaborato. Secondo le statistiche tailandesi sulle esportazioni, nel corso del PI sarebbero state effettuate alcune esportazioni che potrebbero in parte riguardare anche il prodotto in esame; in ogni caso si sarebbe trattato di un volume di esportazioni trascurabile e quindi non rappresentativo.

(120)

Il grado di collaborazione al presente riesame è stato molto ridotto: solo un produttore tailandese si è manifestato nel corso del procedimento. Secondo la denuncia, che trova conferma anche in dati accessibili al pubblico, nel periodo dell'inchiesta in Tailandia erano però attivi almeno altri dodici produttori del prodotto in esame. Nessuno di essi ha collaborato all'inchiesta e quindi la collaborazione ha riguardato meno del 10 % della produzione stimata complessiva del prodotto in esame della Tailandia.

Importazioni in dumping durante il periodo dell'inchiesta

(121)

L'unico produttore tailandese che ha collaborato non ha effettuato esportazioni nella Comunità durante il PI. Visto che non sono state effettuate esportazioni del prodotto in esame dalla Tailandia nella Comunità, non si configura la possibilità di un persistere del dumping. Ne consegue che in questo caso l'analisi deve riguardare il rischio di reiterazione del dumping nell'ipotesi di abrogazione delle misure.

Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misureOsservazioni preliminari

(122)

Come si legge al considerando 120, dall'inchiesta è emerso che in Tailandia erano attivi almeno tredici produttori del prodotto in esame nel corso del PI e solo uno di essi ha collaborato all'inchiesta.

(123)

Si è valutato in quale misura i dati dell'unico produttore tailandese che ha collaborato potessero servire ad analizzare la situazione complessiva dal punto di vista del probabile andamento delle esportazioni dalla Tailandia e più specificamente servire come parametro di riferimento in grado di fornire indicazioni sui prezzi sul mercato interno e all'esportazione, sui costi, sulla capacità produttiva e sull'utilizzo degli impianti.

(124)

È stata rilevata una serie di carenze nei dati forniti dalla società che ha collaborato. In primo luogo, la società non è stata in grado di dimostrare, in relazione al PI, la compatibilità tra i prezzi sul mercato interno e all'esportazione da un lato e le transazioni effettive e i documenti contabili soggetti a revisione contabile dall'altra. Non è stata neppure in grado di fornire una distinta dei costi di produzione per numero di controllo del prodotto (NCP) secondo la definizione contenuta nei questionari inviati alle parti interessate. Per tutti i NCP il produttore è riuscito soltanto a indicare il costo di produzione quale media del costo di produzione distinto tra tubi neri e tubi galvanizzati. I dati della struttura dei costi per NCP ottenuti da vari produttori in altri paesi, anche comunitari, interessati dall'inchiesta hanno dimostrato, in realtà, una notevole variazione del costo di produzione a seconda dell'NCP. Questo vale anche per gli specifici tipi di prodotto fabbricati e venduti dalla società tailandese in questione. Ne consegue che una distinta dei costi che non consente un confronto per NCP non può essere considerata sufficiente ai fini della determinazione del valore normale sul mercato interno.

(125)

Se anche fosse stato possibile ottenere questi dati, va ricordato che il produttore che ha collaborato rappresentava meno del 10 % della produzione complessiva del prodotto in esame in Tailandia, il che significa che i dati dovrebbero comunque essere integrati da altre informazioni statistiche per stabilire la rappresentatività ai fini della valutazione a livello nazionale.

(126)

Entro un termine ragionevole tenuto conto dei termini dell'inchiesta, la Commissione ha comunicato alla società la sua intenzione di applicare l'articolo 18 del regolamento di base e i motivi che ne rendevano necessaria l'applicazione. Sono pervenute osservazioni, che sono state attentamente analizzate e alle quali è stato risposto in modo dettagliato. Nessuna delle spiegazioni fornite dalla società è stata considerata soddisfacente e quindi tale da consentire alla Commissione di evitare di avvalersi, per quanto riguarda gli aspetti sopracitati, dei dati disponibili più attendibili.

(127)

Di conseguenza, per i dati sui prezzi praticati sul mercato interno e sui mercati di esportazione dagli esportatori tailandesi ci si è basati sui dati disponibili più attendibili, tra cui la denuncia e dati accessibili al pubblico.

(128)

È stato invece possibile verificare i dati forniti dalla società in merito alle scorte, alla produzione e alla capacità di produzione. È stato pertanto possibile utilizzare questi dati, unitamente a quelli contenuti nella denuncia, per stabilire il volume e la capacità di produzione di tutti i produttori esportatori tailandesi.

(129)

Stante quanto precede, nel valutare i probabili effetti di un'abrogazione delle misure si è tenuto conto dei seguenti fattori.

Produzione, capacità inutilizzata e rischio che questa capacità venga orientata verso la Comunità

(130)

Dalla denuncia emerge una capacità inutilizzata in Tailandia superiore a 370 000 t, pari a quasi il 30 % della capacità complessiva. Questa capacità inutilizzata, corrispondente ad oltre il 25 % del consumo comunitario complessivo (quale definito al considerando 231), potrebbe essere orientata verso il mercato comunitario.

(131)

È risultata addirittura maggiore la capacità inutilizzata del produttore che ha collaborato e la cui produzione è stata inferiore al 10 % della produzione tailandese complessiva nel PI: il dato della sua capacità inutilizzata è stato superiore al 50 % nel PI.

(132)

Considerati insieme, questi fattori indicano l'esistenza di una notevole capacità inutilizzata in Tailandia. In assenza di prove che dimostrino che ad assorbire questa capacità possano essere un aumento delle vendite sul mercato interno, le vendite ad altri paesi terzi o la fabbricazione di prodotti diversi dal prodotto in esame, la conclusione è che in caso di scadenza delle misure la capacità inutilizzata rischierebbe con ogni probabilità di essere orientata verso la Comunità, non fosse altro che per l'interesse che riveste la Comunità quale mercato di esportazione.

(133)

Dato che il mercato comunitario è uno dei più grandi del mondo, è la dimensione in sé a renderlo interessante agli occhi di qualsiasi produttore esportatore tailandese del prodotto in esame. Ad accrescere la potenziale importanza del mercato comunitario sta il fatto che gli USA, altro mercato di rilievo, applicano misure nei confronti delle importazioni dalla Tailandia.

(134)

Tenuto conto anche del livello dei prezzi relativamente attraenti nella Comunità che dispone di canali di distribuzione ben sviluppati, si ritiene che l'assenza di misure offrirebbe un forte incentivo economico a riorientare le esportazioni verso il mercato comunitario piuttosto che verso importanti mercati di paesi terzi quali gli USA.

(135)

In questo quadro la valutazione complessiva è che un qualsiasi aumento dell'utilizzo attuale degli impianti sarebbe probabilmente indirizzato all'esportazione, in particolare verso il mercato comunitario.

Livello dei prezzi prevedibile

(136)

Vari fattori lasciano prevedere che le esportazioni tailandesi nella Comunità rischiano di essere effettuate a prezzi di dumping.

(137)

Prima di tutto, sembra che le esportazioni verso importanti mercati di paesi terzi siano state effettuate a prezzi di dumping. Una conferma in tal senso viene dalle misure antidumping dell'ordine del 15 % istituite dagli USA nei confronti delle esportazioni tailandesi di tubi saldati. Se ne desume un più generale modello di comportamento ispirato a pratiche di dumping sui principali mercati dei paesi terzi. Il fatto che le esportazioni tailandesi verso la Comunità siano cessate successivamente all'istituzione delle misure sembra confermare la tesi secondo cui i produttori esportatori tailandesi non sarebbero in grado di vendere a prezzi non di dumping o non sarebbero comunque disposti a farlo.

(138)

Inoltre è probabile che i potenziali venditori tailandesi del prodotto in esame, che in generale è piuttosto omogeneo, fornirebbero i loro prodotti ai prezzi correnti di altre importazioni nella Comunità. Le conclusioni delle sezioni precedenti indicano che i prezzi all'importazione di altri paesi esportatori sono generalmente bassi. Se si considera che i prezzi all'esportazione ipotizzabili per i produttori esportatori tailandesi dovranno probabilmente rispecchiare questi prezzi bassi e se si tiene conto della struttura dei costi del prodotto in esame, profondamente influenzata dai prezzi dello zinco e dei coils di acciaio che sono notevolmente aumentati in tutto il mondo, le esportazioni rischierebbero di essere effettuate a prezzi di dumping.

Conclusioni

(139)

Quindi, lasciando scadere le misure esiste il rischio che un quantitativo significativo delle esportazioni tailandesi venga venduto nella Comunità a prezzi di dumping.

TURCHIA i): ASPETTI GENERALI ATTINENTI AL DUMPING E ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2Aspetti generali

(140)

Secondo quanto sostenuto dal denunziante, le importazioni in dumping dalla Turchia rischierebbero di arrecare un notevole pregiudizio all'industria comunitaria qualora si dovessero lasciar scadere le misure. Nel quadro del riesame intermedio (cfr. infra) il denunziante ha fatto presente che le misure dovrebbero essere corrette verso l'alto a causa di un presunto aumento del dumping e del pregiudizio.

(141)

Secondo le statistiche, le importazioni dalla Turchia sono state pari a 110 000 t, corrispondenti a quasi il 9 % del consumo comunitario (quale definito al considerando 231). Si è constatato uno scarto tra i quantitativi rilevati da Eurostat e quelli indicati dalle società (138 000 t). Si rinvia alle osservazioni del considerando 55.

(142)

A tutti i produttori esportatori turchi è stata applicata la metodologia generale di calcolo del margine di dumping descritta ai considerando da 31 a 46. Si tratta di una metodologia diversa da quella che nell'inchiesta iniziale era stata applicata eccezionalmente ad alcuni esportatori in ragione delle sensibili fluttuazioni del tasso di cambio registrate nel periodo dell'inchiesta iniziale. A causa di tali oscillazioni, nell'inchiesta iniziale era stato ritenuto più opportuno effettuare un confronto tra la media ponderata mensile del valore normale e la media ponderata mensile dei prezzi all'esportazione. Tuttavia nell'inchiesta attuale non si sono configurate tali circostanze eccezionali, per cui si è applicata, invece, la metodologia standard descritta ai considerando da 31 a 46. Nell'inchiesta attuale il margine di dumping relativo ai produttori esportatori turchi è stato determinato quindi in base a un confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione.

(143)

Le società Cayirova Boru Sanayi ve Ticaret AS, Istanbul, Yücel Boru ve Profil Endüstrisi AS, Istanbul, e Noksel Çelik Boru Sanayi AȘ, Ankara, per le quali il margine di dumping individuale nell'inchiesta iniziale era nullo, sono state in un primo momento oggetto dell'inchiesta per il riesame e inserite nel campione. L'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento di base, pur stabilendo che possono essere incluse nel riesame le società per le quali nell'inchiesta iniziale sia stato accertato un margine di dumping nullo o irrilevante, non impone però alle istituzioni comunitarie di procedere in tal senso. Va aggiunto che successivamente all'adozione del regolamento di base l'organo di conciliazione dell'OMC, nella controversia Mexico-Beef and Rice, ha interpretato la disposizione pertinente dell'accordo antidumping (ADA) come ostativa al riesame di tali società. Le istituzioni comunitarie hanno quindi concluso che fosse opportuno non utilizzare i dati raccolti in merito a queste tre società nel corso del riesame. Per questo tali società sono state escluse dal campione. Inoltre l'ipotesi accolta nel presente regolamento è che nessuna di queste società sia attualmente coinvolta in pratiche di dumping.

Campionamento (degli esportatori) e collaborazione

(144)

Sono stati inviati i questionari di campionamento a 15 potenziali produttori esportatori in Turchia, 8 dei quali hanno risposto. Sono stati scelti per il campione 3 società/gruppi, che rappresentano il 41 % delle importazioni complessive dalla Turchia nella Comunità.

Valore normale

(145)

Come già in precedenza esposto, il valore normale è stato costruito o determinato sulla base dei prezzi pagati o pagabili da acquirenti indipendenti in Turchia, nel corso di normali operazioni commerciali. Alcuni degli adeguamenti invocati dai produttori esportatori sono stati respinti o modificati.

Costi del credito

(146)

Successivamente alla comunicazione delle conclusioni della Commissione, alcuni esportatori hanno sostenuto che i costi del credito dovessero essere determinati in base alle effettive condizioni di pagamento concordate tra i produttori e i clienti. Queste obiezioni sono state accolte.

Restituzione dei dazi

(147)

Alcune società hanno richiesto un adeguamento a titolo della restituzione dei dazi in quanto le materie prime impiegate nel prodotto simile destinato al consumo in Turchia erano gravate da oneri all'importazione, i quali però venivano rimborsati se il prodotto era esportato nella Comunità.

(148)

In un caso è risultato che l'importo richiesto era superiore al dazio riscosso sui materiali incorporati nel prodotto simile venduto sul mercato nazionale. È stato accertato che l'onere del dazio era inferiore in quanto la società/il gruppo di società utilizzava nella propria produzione per il mercato interno non solo coils importati gravati da dazio, ma anche coils importati gravati da un dazio nullo, come pure coils di produzione locale. Gli adeguamenti sono stati quindi modificati di conseguenza.

(149)

Un'altra società cui originariamente era stato negato l'adeguamento ha sostenuto di avervi diritto in quanto i suoi prodotti venduti sul mercato interno erano gravati dal dazio. La tesi è stata in parte accolta.

(150)

A questo proposito l'industria comunitaria ha sostenuto che si trattasse di una sovvenzione passibile di misure compensative. Tuttavia va osservato che il presente procedimento è un'inchiesta antidumping e quindi questa tesi non è stata analizzata.

Spese generali, amministrative e di vendita (SGAV)

(151)

Uno degli esportatori turchi ha dichiarato SGAV negative in rapporto alle vendite per le quali si è dovuto costruire il valore normale: ciò in ragione di consistenti utili sui cambi, superiori all'importo complessivo delle SGAV. Nel caso in esame questi proventi finanziari non sono stati presi in considerazione; lo sono stati soltanto i costi finanziari dei prestiti contratti dalla società. È stato quindi applicato il corrispondente adeguamento delle SGAV.

Prezzo all'esportazione

(152)

Il prodotto in esame è stato sempre venduto ad acquirenti indipendenti nella Comunità. Di conseguenza il prezzo all'esportazione è stato stabilito, per tutti gli esportatori, in base al prezzo pagato o pagabile da parte di acquirenti indipendenti nella Comunità, secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

Confronto

(153)

Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati allo stadio franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, secondo quanto prescrive l'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base. Laddove opportuni e suffragati da elementi di prova sottoposti a riscontro, sono stati quindi applicati adeguamenti per tener conto degli sconti, degli abbuoni, delle spese di trasporto, movimentazione e carico, delle commissioni bancarie, delle spese di assicurazione e del costo dei crediti.

Dumping durante il periodo dell'inchiesta

(154)

Il margine di dumping è stato stabilito, per i produttori esportatori della Turchia, sulla base di un confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, paragrafi 11 e 12 del regolamento di base.

(155)

Il confronto tra la media ponderata dei prezzi all'esportazione e la media ponderata del valore normale ha evidenziato i seguenti margini di dumping:

 Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret AȘ, Kayseri («Erbosan») 0,5 %,

 Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret AȘ, Istanbul («Borusan») 1,4 %,

 Toscelik Profil ve Sac Endustrisi AS, Iskenderun («Toscelik») 0,9 %.

(156)

Hanno dichiarato l'intenzione di collaborare due società, che però non sono state incluse nel campione. Dato che i margini di dumping di tutte le società inserite nel campione sono risultati minimi e considerato il livello di collaborazione molto elevato all'inchiesta, anche il margine di dumping a livello nazionale è stato considerato minimo.

(157)

La conclusione, quindi, è che non vi sia stato alcun persistere del dumping per quanto concerne la Turchia. Il prosieguo dell'analisi in rapporto all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, riguarderà quindi solo il rischio di reiterazione del dumping.

Analisi del rischioOsservazioni di carattere generale

(158)

Il mercato dell'UE è senza dubbio un mercato molto interessante per i produttori turchi e ciò per una serie di ragioni, prima delle quali le dimensioni del mercato. Le dimensioni del mercato sono importanti non solo in termini di entità dei consumi, ma anche in ragione del fatto che la maggior parte delle esportazioni turche verso i mercati di altri paesi terzi sono frammentate, ovvero piccoli quantitativi vengono esportati verso molte destinazioni diverse. In questo senso la Comunità è un mercato più interessante, trattandosi di un'unica destinazione con una notevole capacità di assorbimento.

(159)

Un altro fattore importante è rappresentato dalla vicinanza geografica, visto che i costi di trasporto di questi prodotti non sono trascurabili.

(160)

La Comunità costituisce anche un mercato tradizionale per gli esportatori turchi che dispongono di canali distributivi ben sviluppati e di un'ampia gamma di acquirenti.

Quota delle esportazioni verso l'UE e politica di determinazione dei prezzi

(161)

Nonostante le misure in vigore, durante tutto il PI le esportazioni dalla Turchia sono proseguite. Non sono state comunque rilevate pratiche di dumping per nessuna delle società inserite nel campione. Le società inserite nel campione e quelle non inserite nel campione che hanno collaborato al riesame attuale e quelle per le quali l'inchiesta iniziale ha accertato un margine di dumping nullo o minimo rappresentano il 90 % circa del totale delle esportazioni turche nella Comunità. Il mercato delle esportazioni turche risulta stabile e non ci sono segnali di un futuro cambiamento delle politiche dei prezzi seguite da queste società. Le tre società inserite nel campione e le tre società per le quali l'inchiesta iniziale ha accertato un margine di dumping nullo o minimo sono di gran lunga i principali operatori sul mercato e dettano i prezzi in quanto price leader. È probabile quindi qualsiasi altra società si adegui alla loro politica di determinazione dei prezzi. Di conseguenza la reiterazione del dumping risulta improbabile per quanto riguarda la Turchia. Ciononostante, per ragioni di completezza sono stati esaminati i fattori che seguono.

Capacità inutilizzata in Turchia

(162)

Per i produttori che hanno collaborato (intendendo con ciò sia le società inserite nel campione sia quelle non inserite nel campione) l'inchiesta ha accertato una capacità inutilizzata pari complessivamente a circa 143 000 tonnellate nel PI. Questo quantitativo corrisponde al 10 % circa del consumo comunitario complessivo, quale definito al considerando 231, di tubi saldati.

Possibile capacità di assorbimento da parte dei mercati dei paesi terzi

(163)

Gli USA, principale mercato terzo per il prodotto in esame, hanno istituito misure antidumping dell'ordine massimo del 14,7 % nei confronti delle esportazioni turche. Ciò significa che, a parità delle altre condizioni, è improbabile che gli Stati Uniti possano assorbire altre massicce esportazioni dalla Turchia. Tuttavia la frammentazione delle esportazioni verso paesi terzi con spedizioni verso molte destinazioni diverse sembra indicare che gli esportatori turchi siano in una fase di esplorazione di nuovi mercati e quindi non è improbabile che i mercati di paesi terzi possano assorbire parte della capacità. Se si considera poi il rapporto attuale tra le esportazioni turche verso la Comunità e quelle verso paesi terzi (70 a 30), si può ragionevolmente ipotizzare che le vendite derivanti dallo sfruttamento della capacità attualmente inutilizzata lascerebbe inalterato questo rapporto. Ciò si tradurrebbe nell'importazione di circa 100 000 tonnellate aggiuntive nella Comunità, che, sulla base dei dati del consumo nel PI, corrisponderebbero a un'ulteriore quota di mercato del 7 %. Va tuttavia osservato che questo costituirebbe l'incremento teorico massimo delle vendite partendo dal presupposto, raro in questo tipo di industria, di un utilizzo al 100 % della capacità inutilizzata.

Fattori di prezzo

(164)

Le differenze di prezzo — variabili da una società all'altra — tra le esportazioni turche nella Comunità e quelle nei paesi terzi non sono state rilevanti. Al termine di un ulteriore approfondimento successivo alla comunicazione delle informazioni, si è riconosciuto che i prezzi delle esportazioni turche verso i paesi terzi erano leggermente superiori rispetto a quello delle stesse esportazioni verso la Comunità. Dato non sono state accertate pratiche di dumping per quanto riguarda le esportazioni turche verso la Comunità, si può presumere che in genere le esportazioni verso paesi terzi non siano avvenute a prezzi di dumping. Non ci sono neppure altri segnali di un possibile cambiamento della politica dei prezzi praticata dagli esportatori turchi. Nulla a livello della situazione del mercato o degli esportatori nel loro insieme ha dimostrato la probabilità di un cambiamento della loro politica commerciale complessiva.

(165)

Stante quanto precede, si conclude che per quanto concerne le importazioni dalla Turchia non sussiste il rischio di reiterazione del dumping.

TURCHIA ii): ASPETTI ATTINENTI ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 3

(166)

Secondo quanto sostenuto dal denunziante, le misure in vigore non avrebbero impedito il persistere delle importazioni in dumping e il loro livello non sarebbe più sufficiente a compensare il dumping pregiudizievole provocato dalle importazioni dalla Turchia del prodotto in esame.

Carattere duraturo del mutamento di circostanze

(167)

Come già in precedenza rilevato, le importazioni dalla Turchia non sono più avvenute a prezzi di dumping. Anzi i livelli di dumping accertati nella presente inchiesta sono inferiori al livello minimo e questo vale, in particolare, per tre società per le quali erano state originariamente riscontrate pratiche di dumping.

(168)

Si è già detto che il mercato comunitario è destinato a restare, con ogni probabilità, un mercato interessante per gli esportatori turchi visti i prezzi e le solide e stabili relazioni commerciali esistenti. Allo stesso tempo i produttori turchi vendono quantitativi significativi sul loro mercato interno a prezzi competitivi e relativamente bassi, se rapportati a quelli su altri importanti mercati, tra cui quelli dell'UE e degli USA. In effetti i prezzi praticati sul mercato interno e di conseguenza il valore normale sono stati tali che è venuto del tutto meno il dumping per quanto concerne le esportazioni nella Comunità.

(169)

Dall'inchiesta non sono emerse altre circostanze che facciano ipotizzare il rischio di una modifica dei prezzi e delle pratiche di dumping in caso di scadenza delle misure. Alle società assoggettate a dazi nulli fin dall'inchiesta iniziale continueranno ad applicarsi le valutazioni di cui alla relazione sulla controversia Beef and rice (Mexico), come già enunciato al considerando 143. Per quanto riguarda le altre società, la presente inchiesta ha in effetti evidenziato che le circostanze sono mutate, giacché esse non sono più risultate coinvolte in pratiche di dumping. Non sussistono poi motivi validi per ritenere che questo mutamento delle circostanze non presenti carattere duraturo. Inoltre tutte le società oggetto dell'inchiesta hanno, nel corso del 2006 e del PI, effettuato esportazioni nei paesi terzi a prezzi più elevati di quelli delle loro esportazioni nella Comunità. Negli stessi periodi le esportazioni verso la Comunità sono state effettuate a prezzi superiori a quelli praticati sul mercato interno. Ciò indica chiaramente che il mutamento delle circostanze (esportazioni effettuate non più a prezzi di dumping) presenta carattere duraturo.

Conclusioni

(170)

Pertanto la conclusione è che l'eventuale scadenza delle misure non comporterebbe il rischio di esportazioni nella Comunità a prezzi di dumping. Inoltre si può ritenere che il mutamento delle circostanze, ovvero il venir meno del dumping rispetto a quanto accertato nell'inchiesta iniziale, presenti carattere duraturo.

(171)

Stante quanto precedere, è opportuno chiudere il procedimento riguardante le importazioni originarie della Turchia.

UCRAINA i): ASPETTI ATTINENTI ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 3Osservazioni di carattere generale

(172)

L'Interpipe Group ha sostenuto che ove si effettuasse un confronto tra il valore normale basato sui suoi costi/prezzi praticati sul mercato interno e i suoi prezzi all'esportazione sul mercato di un paese terzo paragonabile all'UE, il dumping risulterebbe significativamente ridotto rispetto al livello delle misure attuali. Secondo la sua tesi, per eliminare il dumping non sarebbe più necessario mantenere la misura al suo livello attuale.

(173)

Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha comunicato alla società la sua intenzione di applicare l'articolo 18 del regolamento di base, in quanto la società non aveva fornito i dati sui costi di produzione nella forma prescritta, ovvero per tipo di prodotto [numero di controllo del prodotto (NCP)]. La società ha presentato i dati dei costi di produzione solo come media relativa a tutti i tipi di prodotto fabbricati in un dato stabilimento.

(174)

L'analisi ha dimostrato che la Commissione non poteva accettare questi dati sui costi di produzione in quanto non consentivano di effettuare un valido confronto con i prezzi di vendita sul mercato interno per tipo di prodotto.

(175)

La società è stata informata dei motivi del rifiuto dei dati entro un congruo periodo di tempo, secondo quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 4 del regolamento di base. Sono pervenute osservazioni, che sono state oggetto di un'analisi e di una risposta approfondita Nessuna delle spiegazioni fornite dalla società è stata considerata soddisfacente e quindi tale da consentire alla Commissione di evitare di ricorrere, per quanto concerne il punto che segue, ai dati disponibili più attendibili.

(176)

A seguito della comunicazione delle informazioni, il denunziante ha richiesto la chiusura del procedimento in quanto la collaborazione dell'unico produttore ucraino era stata così scarsa che la Commissione si era dovuta avvalere dell'articolo 18 del regolamento di base ai fini dell'adeguamento del costo di fabbricazione. Va osservato, tuttavia, che si è fatto ricorso all'articolo 18 in modo che la Commissione potesse integrare con le migliori informazioni disponibili le informazioni presentate dall'unico produttore ucraino che ha collaborato. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

Valore normale

(177)

La Commissione ha valutato se fosse possibile considerare le vendite effettuate sul mercato interno come eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base. A tal fine si è esaminato il costo di produzione del prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno dai produttori esportatori che hanno collaborato.

(178)

La società OJSC Interpipe Novomoskovsk Pipe Production Plant (NMPP), che fabbrica il prodotto in esame, non ha fornito una distinta dei costi di produzione per NCP. Questo produttore esportatore ha fornito soltanto il costo di produzione medio di tutti gli NCP fabbricati in ciascuno dei suoi due stabilimenti. I dati della struttura dei costi per NCP ottenuti da vari produttori in altri paesi — anche comunitari — interessati dall'inchiesta hanno dimostrato una notevole variazione del costo di produzione a seconda dell'NCP.

(179)

La società OJSC Interpipe Nizhnedneprovsk tube rolling plant (NTRP), collegata alla NMPP, ha fornito i costi di produzione ripartiti per NCP.

(180)

Come già enunciato al considerando 173, la Commissione ha applicato alla società NMPP l'articolo 18 del regolamento di base per ottenere il costo di produzione per NCP. Si è considerata la possibilità di utilizzare i dati dell'inchiesta iniziale, che però non sono stati ritenuti le migliori informazioni disponibili visto che da allora è stato riconosciuto all'Ucraina lo status di paese a economia di mercato. La Commissione ha altresì ritenuto che le informazioni prodotte dall'industria comunitaria fossero di qualità tale da consentire di trarre conclusioni in merito ai costi di produzione per numero di controllo del prodotto (NCP). Le informazioni presentate dall'industria comunitaria che ha collaborato sono state quindi considerate le migliori e le più attendibili per determinare i costi di produzione per NCP. A questo proposito, dalle risultanze dell'inchiesta è emersa la possibilità di calcolare lo scostamento tra l'NCP più economico dell'industria comunitaria e tutti gli altri NCP. Questo scostamento è stato applicato al costo di produzione medio indicato dalla NMPP. Nei casi di corrispondenza tra l'NCP fabbricato dall'industria comunitaria e lo stesso NCP fabbricato dalla NTRP, si è utilizzato il costo di produzione dell'NTRP.

(181)

La stessa parte ha messo in discussione l'impiego da parte della Commissione dei dati del PI per costruire il valore normale e il prezzo all'esportazione nel periodo dell'inchiesta relativo all'Interpipe. Sono state in parte accolte queste obiezioni. La Commissione ha preso in considerazione la media ponderata dei prezzi CIF all'esportazione nella Comunità nei sei mesi tra loro coincidenti dei due procedimenti. Inoltre si è proceduto all'adeguamento del costo di produzione dei produttori che hanno collaborato per consentire un confronto equo — riferito allo stesso periodo di tempo — tra la media ponderata del valore normale di ogni tipo di prodotto in esame esportato nella Comunità e la media ponderata del prezzo all'esportazione di ciascun tipo corrispondente del prodotto in esame. L'adeguamento è stato operato in modo da tener conto del costo di fabbricazione relativo a quegli stessi sei mesi presi in considerazione ai fini del calcolo dei prezzi CIF all'esportazione nella Comunità. L'unico esportatore ucraino che ha collaborato ha sostenuto che la Commissione dovesse utilizzare i costi di produzione unitari della società collegata, la OJSC Interpipe Nizhnedneprovsk tube rolling plant (NTRP) in caso di NCP quasi identici a quelli prodotti dalla OJSC Interpipe Novomoskovsk Pipe Production Plant (NMPP). Come illustrato al considerando 175, la Commissione dispone però di prove relative alle notevoli variazioni dei costi di produzione per NCP. L'obiezione è stata pertanto respinta.

Prezzo all'esportazione

(182)

Nel corso del PI il gruppo ha effettuato esportazioni del prodotto in esame nella Comunità in quantità trascurabili. Di per sé queste operazioni commerciali non hanno potuto essere considerate rappresentative per determinare l'eventuale carattere duraturo del mutamento di politica.

(183)

L'Interpipe Group ha proposto che si facesse riferimento alle sue esportazioni verso paesi terzi per stabilire a quale prezzo essa esporterebbe nella Comunità. L'esportatore ha chiesto che si utilizzassero a tal fine le sue esportazioni verso la Russia e ha prodotto elementi di prova relativi alle sue esportazioni sui mercati di paesi terzi e sul mercato russo.

(184)

In primo luogo si è stabilito se i volumi delle esportazioni del prodotto in esame verso i paesi terzi indicati dall'Interpipe Group fossero sufficientemente rappresentativi delle vendite complessive. Si è concluso che le vendite alla Russia rappresentavano oltre la metà delle esportazioni complessive del gruppo e in teoria consentivano di trarre conclusioni, purché il mercato russo fosse risultato sufficientemente simile a quello comunitario.

(185)

La Commissione, sulla base delle informazioni a sua diposizione, ha esaminato se le condizioni e la struttura del mercato russo fossero analoghe a quelle del mercato comunitario — ciò al fine di valutare se le esportazioni verso la Russia fornissero un'indicazione attendibile dei probabili prezzi all'esportazione nella Comunità per stabilire il nuovo livello della misura.

(186)

Per quanto concerne il prodotto in esame, le dimensioni del mercato russo sono, analogamente a quelle del mercato comunitario, rilevanti e i tipi di prodotti venduti su entrambi i mercati sono di norma simili.

(187)

D'altro canto sono state però rilevate notevoli differenze tra i due mercati. Prima di tutto in Russia sono applicati elevati dazi all'importazione, che invece non esistono nella Comunità ( 9 ). Questo fa sì che la quota delle importazioni sia considerevolmente più contenuta che nella Comunità. Inoltre la produzione sembra molto più concentrata in Russia, dove la maggior parte dell'attività è attribuibile a un piccolo gruppo di grossi produttori, mentre nella Comunità l'attività è distribuita tra un maggior numero di produttori. Sembra anche che il numero dei grossisti nei canali di distribuzione sia inferiore a quello registrato nella Comunità. Il fatto poi che nella Comunità si constatino significative pratiche di dumping da parte della Russia indica che sul mercato interno russo esistono differenze a livello della formazione dei prezzi e distorsioni senza le quali tali pratiche non sarebbero possibili.

(188)

L'esistenza di pratiche di dumping indica inoltre che i prezzi sul mercato interno russo sono superiori a quelli ai quali probabilmente gli esportatori effettuerebbero le loro esportazioni nella Comunità. Questo è dovuto al fatto che i prezzi correnti degli importatori che conservano una presenza significativa nella Comunità sono probabilmente analoghi ai prezzi all'esportazione russi e al fatto che il prodotto in esame ha carattere omogeneo, per cui gli esportatori che intendono penetrare nel mercato comunitario dovrebbero con ogni probabilità adeguarsi ai prezzi degli operatori che praticano i prezzi più bassi.

(189)

Da quanto precede si desume l'esistenza di differenze che inciderebbero sulla formazione dei prezzi e di conseguenza sul loro livello e che comportano l'impossibilità di utilizzare i prezzi russi per stabilire il nuovo livello delle misure.

(190)

La Commissione ha poi esaminato la possibilità di utilizzare per questo i prezzi all'esportazione verso paesi terzi diversi dalla Russia. In primo luogo ha valutato se potesse essere utilizzato quale paese di riferimento il secondo principale mercato di esportazione. È stata scartata questa alternativa, in quanto la Bielorussia non è un paese a economia di mercato. Sono state analizzate anche le vendite ad altri paesi, ma i volumi esportati sono risultati troppo modesti per poter essere considerati rappresentativi.

(191)

Date le circostanze, i prezzi all'esportazione dall'Ucraina verso la Russia (e verso altri paesi terzi nei quali il richiedente ha esportato durante il PI) non possono essere considerati rappresentativi della probabile politica dei prezzi all'esportazione verso la Comunità e quindi non vengono presi in considerazione. Stante quanto precede, si è invece ritenuto necessario applicare all'Interpipe Group l'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base. A tale proposito si è valutato se fosse possibile aggregare per ogni NCP la media ponderata dei prezzi CIF all'esportazione nella Comunità praticati durante il PI da tutti i produttori esportatori che hanno collaborato in tutti i paesi oggetto dell'inchiesta e utilizzare tale valore come riferimento per determinare il prezzo all'esportazione per il produttore esportatore ucraino.

(192)

Questo metodo è stato ritenuto idoneo in quanto è ragionevole supporre che l'andamento dei prezzi delle esportazioni ucraine che dovessero affluire sul mercato comunitario non si scosterebbe in misura significativa da quello dei diretti concorrenti, ovvero degli altri esportatori nella Comunità.

(193)

Come illustrato al considerando 181, la Commissione, nello stabilire il prezzo all'esportazione, ha impiegato soltanto i dati relativi ai sei mesi tra loro coincidenti del periodo dell'inchiesta e del periodo dell'inchiesta relativo all'Interpipe.

(194)

Per determinare il prezzo all'esportazione dell'Interpipe Group, sono stati impiegati i corrispondenti prezzi unitari all'esportazione per NCP praticati da questi esportatori.

(195)

A seguito della comunicazione delle informazioni, l'unico produttore esportatore ucraino ha sostenuto che, nel determinare il prezzo all'esportazione, non si dovesse operare alcuna detrazione per le SGAV e i profitti della società collegata, poiché l'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base non si applicherebbe al caso di specie. È stato sostenuto che l'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base si applica soltanto agli importatori collegati con sede nella Comunità poiché la sua formulazione distingue chiaramente tra «importazione e rivendita». È stato altresì sostenuto che la società collegata opera in qualità di ufficio esportazioni.

(196)

Va osservato che, per quanto concerne le vendite del prodotto in esame nella Comunità, l'unico produttore esportatore ucraino ha effettuato consegne dirette del prodotto in esame nella Comunità, ha fatturato la propria società collegata in Svizzera per ciascuna partita consegnata e ha ricevuto il relativo pagamento. Ne consegue che il produttore esportatore ha espletato tutte le funzioni di un esportatore. La società collegata in Svizzera ha negoziato i contratti di vendita e ha fatturato il primo acquirente indipendente nella Comunità. La società collegata ha curato anche la consegna dei prodotti venduti.

(197)

Per quanto concerne le osservazioni della società ucraina in risposta alla comunicazione delle informazioni, si sostiene che i prezzi all'esportazione possono essere costruiti a norma dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base quando non esiste un prezzo all'esportazione (è la prima opzione contemplata dall'articolo 2, paragrafo 9). Sempre lo stesso articolo 2, paragrafo 9, stabilisce che i prezzi all'esportazione possono essere costruiti su «qualsiasi altra base equa», nella quale rientra anche la detrazione per le SGAV e un profitto ragionevole della società collegata. Anche ammesso e non concesso che sia più adeguato considerare questi elementi «commissioni/rialzi» a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i) del regolamento di base, il conseguente margine di dumping sarebbe lo stesso. Dato che i profitti della società collegata sono stati influenzati dal fatto che essa effettuava i suoi acquisti in un sistema interaziendale, l'equo margine di profitto è stato quindi calcolato sulla base dei dati raccolti presso importatori/operatori commerciali indipendenti che hanno collaborato all'inchiesta.

(198)

Successivamente alla comunicazione delle informazioni, l'industria comunitaria ha fatto presente che il regolamento di base e le norme dell'OMC non consentono di calcolare i margini di dumping in assenza di esportazioni nella Comunità. Per i motivi esposti nei considerando precedenti, si ribadisce che l'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base stabilisce esplicitamente che il prezzo all'esportazione, laddove non esista, viene costruito «su qualsiasi altra base equa». L'obiezione è stata pertanto respinta.

Margine di dumping

(199)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, calcolati entrambi secondo le modalità sopradescritte, ha evidenziato l'esistenza del dumping. Il margine di dumping del gruppo ucraino, espresso in percentuale del prezzo all'importazione CIF, frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente:

Interpipe Group (OJSC Interpipe Novomoskovsk Pipe Production Plant e OJSC Interpipe Nizhnedneprovsk tube rolling plant): 10,7 %.

Conclusioni sul dumping in relazione all'Ucraina

(200)

Il livello del dumping accertato per l'Interpipe Group è quello descritto al considerando 199. Per quanto riguarda tutti gli altri produttori esportatori ucraini, resterà immutato il relativo margine di dumping residuo.

UCRAINA ii): ASPETTI ATTINENTI ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2Osservazioni preliminari

(201)

I volumi esportati nell'UE dal paese interessato hanno registrato un calo costante, passando da 29 000 t nel 2002 a 17 200 tonnellate nel 2005 per poi quasi azzerarsi nel PI.

(202)

Solo due produttori ucraini appartenenti allo stesso gruppo (Interpipe Group) si sono manifestati e hanno risposto al questionario: l'OJSC Interpipe Novomoskovsk Pipe Production Plant e l'OJSC Interpipe Nizhnedneprovsk Tube Rolling Plant.

(203)

È stato accertato che in Ucraina operavano almeno altri sette produttori. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, l'Interpipe Group rappresenta il 26 % circa della produzione ucraina. Si ritiene quindi che la collaborazione sia stata molto ridotta.

Importazioni in dumping durante il periodo dell'inchiesta

(204)

Durante il PI l'unico gruppo produttore ucraino che ha collaborato ha effettuato esportazioni trascurabili nella Comunità. Il livello molto basso delle esportazioni ucraine del prodotto in esame nella Comunità, non essendo rappresentativo, non ha offerto una base affidabile e significativa per stabilire se vi fosse un persistere del dumping. In questo caso si è quindi ritenuto opportuno incentrare l'analisi sul rischio di reiterazione del dumping nell'ipotesi di abrogazione delle misure.

Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misureOsservazioni preliminari

(205)

Come si legge al considerando 203, dall'inchiesta è emerso che in Ucraina erano attivi almeno sette produttori del prodotto in esame nel corso del PI e solo un gruppo ha collaborato all'inchiesta.

(206)

Si è valutato in quale misura i dati dell'unico gruppo ucraino che ha collaborato potessero essere utilizzati per analizzare l'andamento complessivo delle probabili esportazioni dall'Ucraina e più specificamente potessero servire quale parametro di riferimento in grado di fornire indicazioni sui prezzi sul mercato interno e all'esportazione, sui costi, sulla capacità produttiva e sull'utilizzo degli impianti.

(207)

Per stabilire il volume della produzione e la capacità produttiva dei produttori ucraini sono state utilizzate, insieme ai dati contenuti nella denuncia, le informazioni che la società ha fornito in merito alle scorte, alla produzione e alla capacità produttiva.

(208)

Stante quanto precede, nel valutare i probabili effetti di un'abrogazione delle misure si è tenuto conto dei seguenti fattori.

Produzione, capacità inutilizzata e rischio che questa capacità venga orientata verso la Comunità

(209)

In base alle informazioni in possesso della Commissione, è stato stabilito che la capacità di produzione ucraina del prodotto in esame supera le 400 000 t l'anno.

(210)

In assenza di prove che dimostrino che ad assorbire questa capacità possano essere un aumento delle vendite sul mercato interno, le vendite ad altri paesi terzi o la fabbricazione di prodotti diversi dal prodotto in esame, la conclusione è che in caso di scadenza delle misure una quota consistente della capacità rischierebbe, con ogni probabilità, di essere orientata verso la Comunità, non fosse altro che per l'interesse che riveste la Comunità quale mercato di esportazione. Un'ulteriore conferma in questo senso è data dalla consistente capacità inutilizzata di cui dispone l'Interpipe Group.

(211)

Dato che il mercato comunitario è uno dei più grandi del mondo, è la dimensione in sé a renderlo interessante agli occhi di qualsiasi produttore esportatore ucraino del prodotto in esame.

(212)

Va ricordato che l'Interpipe Group vende coils dall'Ucraina alla società manifatturiera Mogilev in Bielorussia, la quale trasforma il prodotto in esame in conto lavorazione — prodotto che viene a sua volta venduto nella Comunità dalla controllata svizzera dell'Interpipe. Per tutta la durata del processo l'Interpipe resta proprietaria del prodotto. Come in precedenza ricordato, è stato accertato che queste esportazioni venivano effettuate a prezzi di dumping. È soprattutto alla luce della proposta di istituzione di misure sulle importazioni dalla Bielorussia che non si può escludere che alcune esportazioni effettuate dal gruppo dalla Bielorussia verrebbero invece indicate come originarie dell'Ucraina.

(213)

Tenuto conto anche del livello dei prezzi relativamente attraenti nella Comunità che dispone di canali di distribuzione ben sviluppati, si ritiene che l'assenza di misure offrirebbe un forte incentivo economico a riorientare le esportazioni verso la Comunità piuttosto che verso i mercati di paesi terzi quali la Russia o la Bielorussia.

(214)

In questo quadro la valutazione complessiva è che un qualsiasi aumento dell'utilizzo attuale degli impianti rischia di essere indirizzato verso le esportazioni, in particolare verso il mercato comunitario.

Livello dei prezzi prevedibile

(215)

Vista la scarsa collaborazione e tenuto conto delle informazioni di cui sopra, si ritiene di dover confermare le tesi esposte nella denuncia circa il rischio di reiterazione del dumping. Un'ulteriore conferma viene da altri fattori.

(216)

I prezzi all'esportazione verso altri paesi terzi sono analoghi ai prezzi all'importazione correnti nella Comunità. Questo starebbe a indicare che anche le esportazioni verso questi altri paesi terzi sono probabilmente effettuate a prezzi di dumping — indice di un più generale modello di comportamento ispirato a pratiche di dumping.

(217)

È probabile inoltre che i potenziali venditori ucraini del prodotto in esame, che in generale è piuttosto omogeneo, fornirebbero i loro prodotti ai prezzi correnti di altre importazioni nella Comunità. Le conclusioni delle sezioni precedenti indicano che i prezzi all'esportazione di altri paesi esportatori sono generalmente bassi. Se si considera che i potenziali prezzi all'esportazione dei produttori esportatori ucraini dovranno probabilmente rispecchiare questi prezzi bassi e se si tiene conto della struttura dei costi del prodotto in esame, profondamente influenzata dai prezzi dello zinco e dei coils di acciaio che sono notevolmente aumentati in tutto il mondo, le esportazioni rischierebbero di essere effettuate con un margine di dumping del 10,7 % circa, come enunciato al considerando 199.

Conclusioni

(218)

Esiste pertanto il rischio che un quantitativo significativo delle esportazioni ucraine venga venduto nella Comunità a prezzi di dumping qualora fossero lasciate scadere le misure.

ASPETTI ATTINENTI AL PREGIUDIZIO (INCHIESTA ANTIDUMPING, RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA, RIESAME INTERMEDIO RELATIVO ALLA TURCHIA)DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA E DELLA PRODUZIONE COMUNITARIA

(219)

È stato accertato che all'interno della Comunità il prodotto simile era fabbricato da 17 società che hanno collaborato all'inchiesta e che si sono associate alla denuncia e da 2 produttori comunitari che non hanno collaborato all'inchiesta. Non si è manifestato né opposto all'inchiesta alcun produttore comunitario.

(220)

Vista la non collaborazione di due produttori comunitari, la produzione comunitaria è stata determinata in base alle informazioni contenute nella denuncia e a quelle raccolte durante l'inchiesta presso i produttori che hanno collaborato.

(221)

I 17 produttori comunitari che hanno collaborato rappresentavano il 95 % della produzione comunitaria complessiva del prodotto in esame. Si è ritenuto pertanto che detti produttori costituissero «l'industria comunitaria» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base.

(222)

I produttori comunitari inseriti nel campione ai fini dell'inchiesta rappresentavano il 67 % circa della fabbricazione del prodotto simile dell'industria comunitaria nel periodo dell'inchiesta.

CONSUMO COMUNITARIO

(223)

Il consumo del prodotto in esame sul mercato comunitario è stato determinato in base alle vendite effettuate sul mercato comunitario da tutti i produttori comunitari, sommando ad esse le importazioni dai paesi interessati e dai paesi terzi.

(224)

Il volume delle vendite dei produttori comunitari è stato accertato utilizzando le informazioni contenute nelle risposte fornite dall'industria europea e quelle contenute nella denuncia per quanto concerne i due produttori che non hanno collaborato.

(225)

Per quanto riguarda le importazioni dai paesi interessati e da paesi terzi, sono state impiegate le seguenti fonti di informazioni:

 i dati di Eurostat per codice NC completo;

 altre informazioni statistiche riservate in possesso della Commissione;

 informazioni sulle informazioni acquisite dalle parti interessate.

(226)

Secondo la denuncia, dai dati per codice NC non sarebbe necessario sottrarre nulla per tener conto dei prodotti diversi dal prodotto in esame, giacché non si sono registrate importazioni significative di altri prodotti classificabili con quei codici NC.

(227)

È stato pertanto concluso che i codici NC completi fossero la fonte più adeguata per stabilire l'andamento del volume e dei prezzi per l'intero periodo in esame.

(228)

In questo contesto sono utili le osservazioni che seguono. Per quanto concerne la Bielorussia, in mancanza di altre informazioni sui prezzi relative all'intero periodo in esame e dopo aver analizzato i livelli dei prezzi rilevati da Eurostat e quelli comunicati dall'operatore tedesco precedentemente citato, si ritiene che le statistiche di Eurostat rappresentino la fonte di dati più accurata sull'andamento dei prezzi.

(229)

Per quanto riguarda la Cina, l'inchiesta ha accertato che le importazioni sul mercato comunitario dei produttori esportatori che hanno collaborato sono state superiori rispetto alle statistiche sulle importazioni, come risulta dalla tabella 2 (infra). Considerato che i livelli dei prezzi nei due set di dati erano analoghi, si è deciso — anche per evitare ogni sovrastima — di utilizzare le statistiche ufficiali, non fosse altro perché questa impostazione non aveva ripercussioni di rilievo sull'analisi del pregiudizio e del nesso di causalità se raffrontata all'impostazione basata sull'impiego dei dati ottenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato.

(230)

Considerato che le importazioni dalla Turchia degli esportatori che hanno collaborato sono state maggiori rispetto a quelle che risultano dai dati di Eurostat, un ragionamento analogo è stato applicato alla Turchia. Anche in questo caso l'impostazione adottata non ha avuto ripercussioni di rilievo sull'analisi del pregiudizio e del nesso di causalità se raffrontata all'impostazione basata sull'impiego dei dati ottenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato.

(231)

Il consumo determinato secondo la metodologia sopra descritta («consumo comunitario») è aumentato del 9 % nel corso del periodo in esame, passando da 1 234 000 tonnellate nel 2004 a 1 342 000 tonnellate nel PI. Più precisamente, il consumo comunitario è diminuito del 12 % nel 2005 per poi aumentare nuovamente nel 2006 e nel corso del PI. La riduzione dei consumi nel 2005 è attribuibile alla riduzione delle scorte (e quindi a una riduzione degli acquisti) cui hanno proceduto i grossisti nel 2005 dopo un aumento degli acquisti nel 2004.



Tabella 1

 

2004

2005

2006

PI

Consumo comunitario (in tonnellate)

1 234 037

1 082 125

1 282 737

1 342 657

Indice

100

88

104

109

IMPORTAZIONI DAI PAESI INTERESSATI E DAI PAESI TERZI

(232)

Per quanto concerne i paesi oggetto dell'inchiesta antidumping, ovvero Bielorussia, Repubblica popolare cinese e Russia, si è esaminato se le condizioni fossero tali da consentire una valutazione cumulativa di tutte le importazioni. Le esportazioni della Bosnia-Erzegovina, caratterizzate da un margine di dumping minimo, sono state invece prese in esame nella sezione 3.4 sulle esportazioni da altri paesi terzi e nella sezione 4 dedicata agli altri fattori. Sono state esaminate separatamente le importazioni dai paesi oggetto del riesame in previsione della scadenza e quelle dalla Turchia (nel quadro del riesame intermedio relativo alla Turchia). A questo proposito si ricorda che i livelli di dumping relativi alla Turchia erano inferiori alla soglia minima e che erano minime anche le importazioni dalla Tailandia e dall'Ucraina, considerate sia insieme sia separatamente. Per quanto riguarda questi ultimi due paesi è stato però rilevato il rischio di una reiterazione delle pratiche di dumping pregiudizievoli, come si legge infra nella sezione F.

Cumulo

(233)

La Commissione ha esaminato se le importazioni in dumping del prodotto in esame originario della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia dovessero essere valutate cumulativamente a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento di base.

(234)

L'articolo citato stabilisce che gli effetti delle importazioni originarie di due o più paesi contemporaneamente oggetto della stessa inchiesta vengano valutati cumulativamente se i) il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento di base e ii) il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile e se iii) le condizioni di concorrenza tra i prodotti importati e le condizioni di concorrenza tra questi ultimi e il prodotto comunitario simile rendono opportuna la valutazione cumulativa.

Margine di dumping

(235)

Tutte le importazioni dalla RPC, dalla Russia e dalla Bielorussia soddisfano il requisito di cui al punto i) del considerando 234.

Volume delle importazioni in dumping

(236)

Il volume delle importazioni dalla RPC, dalla Russia e dalla Bielorussia sono superiori al livello minimo e quindi non trascurabili, come evidenzia la tabella 2.

Condizioni della concorrenza

(237)

Per quanto riguarda le condizioni della concorrenza, dall'inchiesta è emerso che il prodotto in esame importato a prezzi di dumping dai paesi interessati e quello fabbricato e venduto dall'industria comunitaria presentavano caratteristiche fisiche e tecniche di base del tutto simili. Lo stesso è emerso dal confronto dei prodotti importati a prezzi di dumping dai vari paesi interessati.

(238)

Questo significa che i prodotti in questione sono intercambiabili e durante il periodo in esame sono stati commercializzati nella Comunità attraverso canali di vendita comparabili, ad es. attraverso grossisti e operatori commerciali.

(239)

L'inchiesta ha inoltre accertato l'esistenza di concorrenza tra i vari Stati membri della Comunità e tra tutti i diversi tipi del prodotto in esame, compresi i prodotti galvanizzati, i prodotti neri e i tubi con un'altra finitura esterna. Per questo motivo si è ritenuto che le importazioni di tubi saldati fossero in concorrenza tra di loro e con i tubi prodotti nella Comunità.

(240)

È stata esaminata anche la politica dei prezzi dei vari paesi oggetto della valutazione cumulativa. È emerso che i prezzi praticati da questi paesi erano inferiori ai prezzi e ai costi dell'industria comunitaria e che l'andamento dei prezzi ha registrato un'analoga evoluzione come risulta dal considerando 244.

(241)

Alcune parti hanno sostenuto che le importazioni originarie della Russia dovessero essere scorporate dall'inchiesta in quanto il loro volume e la loro quota di mercato mostravano un andamento divergente in un mercato caratterizzato da una domanda crescente. Va a tale proposito sottolineato che durante l'intero periodo in esame il volume delle importazioni sul mercato comunitario è rimasto consistente. Inoltre le importazioni in dumping dai tre paesi interessati (Bielorussia, Repubblica popolare cinese e Russia) sono notevolmente aumentate negli ultimi due anni esaminati e il livello generale dei prezzi ha conosciuto un'evoluzione identica e dello stesso ordine di grandezza, in particolare durante il PI, come risulta dai dati delle singole società. Infine nel periodo dell'inchiesta tutte le importazioni cumulate sono avvenute a prezzi inferiori rispetto a quelli dell'industria comunitaria.

(242)

Stante quanto precede, si è concluso che erano soddisfatte tutte le condizioni che giustificavano la valutazione cumulativa di cui all'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento di base. Si è quindi deciso di procedere alla valutazione cumulativa delle importazioni di tubi saldati originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia. Il termine comune con cui saranno designati questi paesi è «paesi oggetto della valutazione cumulativa» e le loro importazioni saranno chiamate collettivamente «importazioni cumulate».



Tabella 2 — Volume delle importazioni (in tonnellate)

 

2004

2005

2006

PI

Cina

21 781

54 120

110 922

184 887

Russia

42 036

30 124

34 148

36 057

Bielorussia

12 827

22 056

28 191

29 615

Totale delle importazioni cumulate

76 644

106 300

173 261

250 559

Ucraina

25 173

17 210

4 501

2 753

Tailandia

90

0

0

0

Altre importazioni

222 096

162 177

238 150

238 441

di cui dalla Bosnia-Erzegovina

6 836

11 011

30 032

33 095

di cui dalla Turchia

95 049

85 018

99 843

110 994

Totale delle importazioni

324 003

285 687

415 912

491 753



Tabella 3 — Quota di mercato ( %)

 

2004

2005

2006

PI

Bielorussia

1,0

2,0

2,2

2,2

Cina

1,8

5,0

8,6

13,8

Russia

3,4

2,8

2,7

2,7

Importazioni cumulate

6,2

9,8

13,5

18,7

Ucraina

2,0

1,6

0,4

0,2

Tailandia

0,0

0,0

0,0

0,0

Altre importazioni

18,0

15,0

18,6

17,8

di cui dalla Bosnia-Erzegovina

0,6

1,0

2,3

2,5

di cui dalla Turchia

7,7

7,9

7,8

8,3

Totale delle importazioni

26,3

26,4

32,4

36,6

Volume e quota di mercato cumulati

(243)

Le importazioni cumulate sono passate da 76 644 tonnellate nel 2004 a 250 559 tonnellate nel PI, con un incremento superiore al 200 % Dato che nel periodo in esame il consumo del prodotto in esame è aumentato del 9 %, la quota di mercato detenuta dalle importazioni cumulate del prodotto in esame è salita dal 6,2 % nel 2004 al 18,7 % nel PI. Le tabelle 2 e 3 descrivono l'evoluzione delle importazioni del prodotto in esame e delle relative quote di mercato nel periodo in esame.

Prezzi e applicazione di prezzi inferiori (undercutting)Evoluzione dei prezzi per quanto concerne i paesi oggetto dell'inchiesta antidumping

(244)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi delle importazioni dai paesi in esame ha avuto il seguente andamento:



Tabella 4 — Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellate)

 

2004

2005

2006

PI

Cina

460

537

520

557

Russia

481

543

551

603

Bielorussia

456

495

503

549

(245)

I dati della tabella 4 sono stati desunti dalla banca dati Comext a livello del codice CN completo. L'andamento generale dei prezzi all'importazione nella Comunità evidenzia un aumento in linea con l'incremento generale dei prezzi di tutti gli operatori sul mercato dell'UE.

Applicazione di prezzi inferiori per quanto concerne i paesi oggetto dell'inchiesta antidumping

(246)

Per accertare l'applicazione di prezzi inferiori (I), la Commissione ha basato la propria analisi sui dati presentati nel corso dell'inchiesta, a livello dettagliato per tipo di prodotto, dai produttori esportatori cinesi inseriti nel campione. Per quanto riguarda la Russia, sono stati utilizzati i dati del produttore esportatore che ha collaborato, mentre per la Bielorussia sono stati impiegati i dati dell'operatore tedesco che ha collaborato.

(247)

I dati dei prezzi all'esportazione sono stati confrontati con la media ponderata dei prezzi praticati, per lo stesso livello dettagliato di tipo di prodotto, dai produttori comunitari inseriti nel campione in modo da garantire un confronto equo allo stesso stadio commerciale. In ogni caso, ai fini di questa analisi sono stati presi in considerazione i prezzi all'esportazione effettivi CIF frontiera comunitaria dei produttori esportatori. Per quanto riguarda l'industria comunitaria sono stati considerati pertinenti i prezzi di vendita applicati agli acquirenti indipendenti, adeguati, se necessario, allo stadio franco fabbrica. Durante il PI, il margine medio di undercutting per i diversi tipi di prodotto definiti nel questionario è stato il seguente:



Tabella 5 — Undercutting

 

PI

Cina

43 %

TMK Russia

12 %

OMK Russia

15 %

Bielorussia

22 %

Evoluzione dei prezzi e applicazione di prezzi inferiori in rapporto al riesame in previsione della scadenza

(248)

Per quanto concerne l'Ucraina e la Tailandia, si rammenta che il volume delle importazioni è stato minimo e di conseguenza si è ritenuto che non fossero affidabili e significativi i prezzi, né quindi la loro evoluzione o i calcoli dell'undercutting.

Importazioni da altri paesi terziVolume e quota di mercato delle importazioni nel procedimento di riesame

(249)

Come evidenziano le tabelle 2 e 3, le importazioni dai paesi terzi, comprese quelle dalla Bosnia-Erzegovina e dalla Turchia, sono leggermente aumentate passando da 222 096 t nel 2004 a 238 441 t nel PI, mentre nello stesso periodo la quota di mercato detenuta da queste importazioni è rimasta stabile al 18 % circa.

SITUAZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(250)

Come disposto dall'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base, la Commissione ha proceduto a una valutazione di tutti i fattori e indici economici pertinenti che incidevano sulla situazione dell'industria comunitaria. L'analisi ha riguardato le nove società inserite nel campione di cui al considerando 20, le quali avevano compilato per intero il questionario. In relazione alle società inserite nel campione sono stati esaminati tra l'altro i seguenti fattori: i prezzi, l'occupazione e i salari, gli investimenti, la redditività, l'utile sul capitale investito, il flusso di cassa e la capacità di ottenere capitali. Per quanto concerne alcuni indicatori (analizzati di seguito come macroindicatori) erano però disponibili e sono stati utilizzati i dati relativi a tutte e 17 le società che costituiscono l'industria comunitaria (comprese le nove inserite nel campione). Questi macroindicatori sono: la quota di mercato, il volume delle vendite nella Comunità, la produzione e la capacità di produzione.

MacroindicatoriProduzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti

(251)

La produzione dell'industria comunitaria è diminuita del 10 % tra il 2004 e il PI. La capacità di produzione è stata calcolata con una metodologia standard applicata a tutta l'industria comunitaria. Questa metodologia, che è quella di norma utilizzata dall'industria comunitaria, ha considerato la capacità effettiva nel lungo periodo tenendo conto delle normali interruzioni della produzione, ad esempio per la manutenzione. La capacità di produzione del prodotto in esame si è leggermente ridotta durante il periodo in esame, passando da 2 218 597 tonnellate nel 2004 a 2 132 322 tonnellate nel PI (- 4 %).

(252)

Analogamente alla produzione si è contratto anche l'utilizzo degli impianti, che nel periodo in esame è passato dal 44 % al 41 %. A questo proposito va tuttavia detto che questo fattore non è l'indicatore di pregiudizio più pertinente in questo settore, visto che gli impianti e le attrezzature di produzione servono anche per la produzione di altri tubi e prodotti che non sono oggetto della presente inchiesta.



Tabella 6 — Industria comunitaria

 

2004

2005

2006

PI

Capacità di produzione (in tonnellate)

2 218 597

2 211 597

2 136 747

2 132 322

Volume di produzione (in tonnellate)

970 080

832 973

914 663

875 477

Indice del volume di produzione ( %)

100

85,9

94,3

90,2

Utilizzo degli impianti ( %)

43,7

37,7

42,8

41,1

Volume delle vendite e quota di mercato

(253)

I dati della tabella 7 indicano una netta diminuzione del volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario. Si tratta di una contrazione accentuata dal fatto che nello stesso periodo il consumo complessivo è aumentato del 9 %, come mostra la tabella 1. La quota di mercato dell'industria comunitaria, mantenutasi relativamente stabile nel 2004 e 2005, si è ridotta notevolmente nel 2006 e nel PI. Ciò contrasta con la stabilità o l'aumento delle quote di mercato (cfr. considerando 243) detenute singolarmente dalle importazioni in dumping dalla RPC, dalla Bielorussia e dalla Russia e con l'incremento della quota di mercato complessiva dei paesi oggetto della valutazione cumulativa nel corso del periodo in esame.



Tabella 7 — Industria comunitaria

 

2004

2005

2006

PI

Vendite (in tonnellate)

901 934

788 338

858 725

842 804

Quota di mercato ( %)

73,1

72,9

66,9

62,8

MicroindicatoriScorte

(254)

Il livello delle scorte dei produttori comunitari inseriti nel campione è diminuito del 23 % tra il 2004 e il 2005 per poi rimanere costante. Il calcolo della rotazione delle scorte nel corso del periodo in esame ha dimostrato che il livello delle scorte è rimasto pari a circa 30 giorni di vendita. A tale proposito l'inchiesta ha confermato che il livello delle scorte non è considerato un indicatore significativo, in quanto l'industria comunitaria opera con un sistema di produzione su commessa e quindi le sue scorte sono relativamente modeste.



Tabella 8

 

2004

2005

2006

PI

Scorte (in tonnellate)

63 632

49 074

48 716

49 008

Indice ( %)

100

77,1

76,6

77,0

Rotazione delle scorte (in giorni)

35

31

29

30

Prezzi di vendita

(255)

In media il prezzo di vendita unitario applicato ad acquirenti indipendenti nella Comunità è aumentato del 14,8 % nel periodo in esame. Questo andamento al rialzo va tuttavia visto nel quadro di un consistente aumento del costo di produzione nello stesso periodo dovuto principalmente a un aumento considerevole del prezzo di acquisto delle principali materie prime, quali coils e zinco, e dell'energia, come chiarito al considerando 287. In generale nel periodo in esame il mix dei prodotti non ha conosciuto variazioni sostanziali in grado di falsare l'andamento dei prezzi di vendita indicati nella tabella 9.



Tabella 9

 

2004

2005

2006

PI

Prezzi di vendita in EUR/1 000 t

660

691

711

758

Indice (%)

100

104,7

107,7

114,8

(256)

All'aumento del costo di produzione durante il periodo in esame non ha fatto riscontro un analogo aumento del prezzo di vendita — ciò a causa della forte pressione esercitata dalle importazioni dai paesi in esame. In questo quadro l'industria comunitaria non ha potuto traslare sugli acquirenti l'aumento del prezzo delle materie prime.

(257)

I prezzi dell'industria comunitaria, pur aumentati in termini assoluti, hanno conosciuto una compressione: in altre parole l'aumento dei prezzi sarebbe stato molto più marcato in assenza delle importazioni in dumping.

(258)

Inoltre per quanto concerne i prezzi di vendita sul mercato comunitario il livello di undercutting è stato compreso tra il 12 % e il 43 %, come illustrato al considerando 246 e seguente.

Redditività

(259)

La redditività globale dei produttori del prodotto in esame inseriti nel campione si basa sulla media ponderata della redditività calcolata sul fatturato netto del prodotto in esame venduto ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario. Durante il periodo in esame la redditività si è ridotta attestandosi sul - 1 % nel PI. In tutto il periodo in esame la redditività è risultata nettamente insufficiente e il persistere di tale situazione da molti anni mette ovviamente in pericolo la stessa sopravvivenza di una parte almeno di questa industria.

(260)

La redditività non ha mai raggiunto l'obiettivo di un utile del 5 % citato al considerando 352 e seguenti.



Tabella 10 — Redditività ( %)

 

2004

2005

2006

PI

Rapporto utile/fatturato netto

0,9

- 2,6

- 1,9

- 1,0

Occupazione, produttività e salari

(261)

Durante il periodo in esame l'occupazione presso i produttori comunitari inseriti nel campione è diminuita del 23,5 %, passando da 2 772 addetti nel 2004 a 2 123 addetti nel periodo dell'inchiesta.

(262)

I salari calcolati sulla base del costo medio per addetto sono aumentati passando da 15 668 EUR nel 2004 a 21 558 EUR nel periodo dell'inchiesta. Uno dei principali motivi dell'aumento della retribuzione per addetto va ricercato nel forte aumento salariale registrato nelle società dell'industria comunitaria situate nei dieci paesi che hanno aderito alla CE nel 2004.

(263)

Questo aumento è tuttavia più che compensato dall'effetto congiunto prodotto dalla già ricordata riduzione degli addetti e dal consistente aumento di produttività (17 %). Questo sottolinea quanto l'industria comunitaria resti impegnata sul fronte di un potenziamento dell'efficienza.



Tabella 11 — Occupazione

 

2004

2005

2006

PI

Numero di addetti

2 772

2 350

2 179

2 123

Indice ( %)

100

84,7

78,6

76,5

Costo salariale per addetto (in EUR)

15 668

17 836

20 945

21 558

Indice ( %)

100

113,8

133,7

137,6

Produzione per addetto

238

238

283

278

Indice ( %)

100

100

119

117

Investimenti e utile sul capitale investito

(264)

L'inchiesta ha confermato che nel settore del prodotto in esame i produttori comunitari inseriti nel campione non hanno effettuato spese in conto capitale rilevanti se rapportate alle loro attività complessive. Come dimostrato ai considerando 251 e 252, non sono stati realizzati investimenti per incrementare la capacità di produzione. Nelle attuali condizioni di mercato, l'industria comunitaria non ha investito per aumentare la capacità attivandosi invece per mantenere e incrementare l'efficienza degli impianti di produzione esistenti. Nelle attività connesse ai tubi saldati sono stati effettuati alcuni investimenti anche per la protezione dell'ambiente, come pure della salute e della sicurezza.

(265)

L'utile sul capitale investito, espresso come rapporto tra l'utile netto dei produttori comunitari inseriti nel campione e il valore contabile lordo delle loro immobilizzazioni, riflette l'andamento della redditività, come illustra il considerando 259. Già molto basso, il dato assume segno negativo a partire dal 2005.



Tabella 12

 

2004

2005

2006

PI

Investimenti

14 880 328

14 939 859

11 600 607

10 548 216

Utile sul capitale investito ( %)

1,4 %

- 3,5 %

- 2,7 %

- 1,8 %

Flusso di cassa e capacità di ottenere capitali

(266)

L'andamento del flusso di cassa che i produttori comunitari inseriti nel campione hanno generato attraverso le vendite sul mercato comunitario del prodotto in esame ha rispecchiato l'andamento della redditività. Vale la pena sottolineare che il flusso di cassa, pur modesto, è rimasto positivo nel corso del periodo in esame tranne che nel 2005, quando è stato leggermente negativo.

(267)

L'inchiesta non ha evidenziato difficoltà dell'industria comunitaria nel reperimento di capitali. Va tuttavia rilevato che la capacità di ottenere capitali può essere considerata un indicatore meno significativo ai fini della presente inchiesta, in quanto la maggior parte dei produttori del prodotto in esame dell'industria comunitaria è inserita in grandi gruppi aziendali. La capacità di ottenere capitali è quindi strettamente legata ai risultati del gruppo nel suo insieme piuttosto che ai singoli risultati relativi al prodotto in esame. Il fatto che nessuno di questi grandi gruppi abbia però deciso di investire in nuovi impianti di produzione dimostra che negli ultimi anni il rendimento di tali investimenti non è stato sufficiente.



Tabella 13

 

2004

2005

2006

PI

Flusso di cassa ( % del fatturato)

5,5 %

- 0,4 %

1,0 %

1,6 %

Crescita

(268)

Come illustrato al considerando 253, la quota di mercato dell'industria comunitaria si è ridotta del 10,3 %, mentre il consumo comunitario è salito del 9 %. Ciò indica chiaramente che i produttori comunitari non stati in grado di crescere in misura sufficiente nelle condizioni di mercato riscontrate nel periodo in esame.

Entità del margine di dumping nel quadro dell'inchiesta antidumping

(269)

Per quanto riguarda il consistente margine di dumping accertato nel periodo dell'inchiesta per le importazioni dalla RPC, dalla Russia e dalla Bielorussia, la sua entità non può essere considerata trascurabile dato anche il volume di queste importazioni e i loro prezzi.

Entità del margine di dumping nel quadro del riesame in previsione della scadenza

(270)

Si ricorda che nel PI le esportazioni dall'Ucraina e dalla Tailandia sono state minime e non sono state ritenute una base affidabile e significativa per determinare un margine di dumping. Si ritiene quindi opportuno fondare la valutazione sul rischio di reiterazione delle pratiche di dumping pregiudizievoli, come illustrato di seguito nella sezione F.

Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(271)

Non si è del tutto verificata la prevista ripresa dell'industria comunitaria dagli effetti di precedenti pratiche di dumping: lo dimostrano la scarsa redditività e l'incapacità di realizzare un consistente aumento del volume delle vendite, come pure una riduzione consistente della quota di mercato. Negli ultimi anni l'industria ha dovuto far fronte a consistenti importazioni in dumping dalla RPC, dalla Russia e dalla Bielorussia e ciò ha ostacolato l'attesa ripresa.

Conclusioni sul pregiudizio

(272)

Prese sia singolarmente sia nel loro complesso, le importazioni dai paesi oggetto della valutazione cumulativa (per la definizione si rinvia al considerando 242) hanno conservato una presenza di rilievo sul mercato comunitario nel corso dell'intero periodo in esame. A partire dal 2005 si è persino assistito a un loro consistente aumento sia in termini assoluti, sia in termini relativi. La loro quota di mercato complessiva è passata dal 6 % circa nel 2004 al 10 % circa nel 2005, per salire poi al 19 % circa nel PI, come illustrato al considerando 243. Inoltre le importazioni in dumping da questi paesi sono tutte caratterizzate da prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli dell'industria comunitaria. È notevole la differenza tra il prezzo delle importazioni e il livello del prezzo non pregiudizievole per l'industria comunitaria (margine di underselling) e ciò spiega le perdite subite da quest'ultima.

(273)

Gli indicatori dell'industria comunitaria hanno registrato un andamento generale negativo nel periodo in esame e hanno dimostrato che si è prodotto un pregiudizio notevole. In questo quadro gli sviluppi apparentemente positivi, quali l'aumento dei prezzi di vendita, vanno rapportati all'incremento più consistente dei costi delle materie prime e dei componenti principali — incremento che ha annullato questi sviluppi positivi.

(274)

Quanto precede indica che l'industria comunitaria si trova in una situazione economica e finanziaria difficile e ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base. Questa conclusione può essere applicata all'industria comunitaria nel suo insieme, vista l'elevata rappresentatività dei produttori comunitari inseriti nel campione e visto che l'analisi dei macroindicatori ha riguardato tutte le società dell'industria comunitaria, come illustrato al considerando 250.

NESSO DI CAUSALITÀIntroduzione

(275)

Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il notevole pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse dovuto alle importazioni in dumping dai paesi interessati. Sono stati esaminati anche quei fattori noti, diversi dalle importazioni in dumping, che potrebbero aver arrecato pregiudizio all'industria comunitaria, per evitare che l'eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori fosse attribuito alle suddette importazioni in dumping.

Effetti delle importazioni in dumping originarie dei paesi oggetto della valutazione cumulativa

(276)

Come già indicato in precedenza, nel periodo in esame le importazioni dai paesi oggetto della valutazione cumulativa sono aumentate di oltre il 200 % e in termini di quota di mercato sono passate dal 6,2 % al 18,7 %. Si constata inoltre una chiara coincidenza temporale tra il peggioramento della situazione dell'industria comunitaria e il rilevante incremento delle importazioni in dumping dai paesi oggetto della valutazione cumulativa. Per quanto la tabella 4 indichi che nel corso del periodo in esame i prezzi delle importazioni originarie dei paesi oggetto della valutazione cumulativa sono aumentati, ciò va visto nel quadro del corrispondente incremento generale dei prezzi registrato sul mercato comunitario, come illustrato al considerando 255.



Tabella 14 — Volume delle importazioni

 

2004

2005

2006

PI

Paesi oggetto della valutazione cumulativa (in tonnellate)

76 644

106 300

173 261

250 559

Quota di mercato

6,2 %

9,8 %

13,5 %

18,7 %

(277)

Le importazioni originarie dei paesi oggetto della valutazione cumulativa hanno rafforzato la loro penetrazione del mercato dell'UE e conquistato quote di mercato considerevoli, sottraendole ai paesi oggetto del riesame in previsione della scadenza delle misure (esclusa la Turchia), ad altri paesi terzi non interessati dall'inchiesta e all'industria comunitaria. In effetti la quota di mercato dell'industria comunitaria si è ridotta di oltre il 10 % nel periodo in esame, durante il quale invece le importazioni dai paesi oggetto della valutazione cumulativa sono aumentate di oltre il 10 punti percentuali, come mostra la tabella 14.

(278)

La penetrazione di queste importazioni è stata resa possibile da prezzi molto bassi. Le importazioni dai paesi oggetto della valutazione cumulativa sono state caratterizzate da prezzi molto più bassi di quelli dei produttori comunitari, come si legge al considerando 247.

(279)

Le importazioni in dumping dai paesi oggetto della valutazione cumulativa hanno determinato la situazione di pregiudizio descritta nella sezione 4, ovvero una situazione nella quale la pressione al ribasso sui prezzi ha determinato livelli di redditività inadeguati e persino perdite per l'industria comunitaria. Un andamento negativo è stato rilevato anche per molti altri fattori alla base del pregiudizio, quali la produzione, l'occupazione e la quota di mercato. Come illustrato al considerando 273, si è registrata una evidente contemporaneità tra l'aumento delle importazioni dai paesi oggetto della valutazione cumulativa e le evoluzioni negative evidenziate a livello degli indicatori di pregiudizio.

Effetti delle importazioni da altre fontiBosnia-Erzegovina

(280)

Le importazioni dalla Bosnia-Erzegovina sono state pari a circa 33 000 tonnellate, ovvero al 2,5 % del consumo comunitario sul mercato comunitario stesso. Il prezzo medio all'importazione è stato di 576 EUR la tonnellata, indice questo di importazioni effettuate a prezzi inferiori rispetto a quelli praticati dall'industria comunitaria. Considerato però il volume delle importazioni in questione, la conclusione è che solo una parte del pregiudizio è ad esse riconducibile e ciò non inficia il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria comunitaria e le importazioni in dumping originarie dei paesi oggetto della valutazione cumulativa.

Turchia

(281)

Queste importazioni sono state pari a circa 111 000 tonnellate, ovvero all'8,3 % del consumo comunitario sul mercato comunitario nel periodo in esame. Il prezzo medio all'importazione, pari a 620 EUR la tonnellata, è stato inferiore rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria. I prezzi delle importazioni dalla Turchia sono stati però più elevati di quelli dei tre paesi oggetto della valutazione cumulativa, come evidenzia la tabella 4. La differenza di prezzo diventa ancora più evidente se si considera che i produttori turchi hanno in prevalenza esportato sul mercato comunitario tubi neri (ovvero prodotti di basso costo), mentre le importazioni dai paesi oggetto della valutazione cumulativa sono state costituite principalmente da tubi galvanizzati (prodotti di alto costo). Inoltre il volume delle importazioni dai paesi oggetto della valutazione cumulativa è superiore del 125 % a quello delle importazioni dalla Turchia.

(282)

Tenuto conto del volume delle importazioni interessate e del relativo undercutting, la conclusione è che una parte non trascurabile del pregiudizio subito dall'industria comunitaria possa essere attribuita alle importazioni dalla Turchia. Se però, come in precedenza illustrato, si effettua un confronto con gli effetti delle importazioni cumulate, una parte molto maggiore del pregiudizio è imputabile alle importazioni dai paesi oggetto della valutazione cumulativa. Si conclude pertanto che il pregiudizio provocato dalle importazioni dalla Turchia non è tale da inficiare il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria comunitaria e le importazioni in dumping originarie dei paesi oggetto della valutazione cumulativa.

Ucraina, Tailandia

(283)

Le importazioni dall'Ucraina e dalla Tailandia sono state trascurabili e pertanto non sono state considerate responsabili di aver arrecato un pregiudizio grave all'industria comunitaria.

Effetti delle importazioni da altri paesi terzi

(284)

Nel 2004 le importazioni da altri paesi terzi (escludendo la Bosnia, la Turchia, l'Ucraina e la Tailandia) sono state pari a circa 127 000 tonnellate, ovvero al 10,3 % del consumo comunitario sul mercato comunitario. Nel periodo in esame queste importazioni hanno subito oscillazioni, ma nel periodo dell'inchiesta sono tornate a rappresentare la stessa quota del consumo comunitario. Il prezzo medio all'importazione è stato di 735 EUR la tonnellata nel PI, contro 586 EUR nel 2004. È stato difficile confrontare i prezzi, visto che non si conosceva la tipologia esatta di queste importazioni. Sembra comunque che i prezzi delle importazioni da altri paesi terzi siano molto più elevati di quelli dei paesi oggetto della valutazione cumulativa e degli altri paesi interessati. Ciò sembrerebbe indicare che i prezzi delle importazioni da altri paesi terzi, se anche inferiori a quelli dell'industria comunitaria, lo sono però in misura minore rispetto alle importazioni in dumping oppure non sono affatto inferiori. Non si può pertanto concludere che esse contribuiscano in misura significativa al pregiudizio subito dall'industria comunitaria o che esse annullino il nesso di causalità.

Effetti dovuti ad altri fattoriRisultati sui mercati di esportazione

(285)

Nel periodo in esame le vendite all'esportazione dei produttori comunitari inseriti nel campione sono diminuite da 60 000 a 20 000 tonnellate circa. Si è valutato se questa riduzione abbia contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Le vendite sui mercati dei paesi terzi non hanno mai superato il 10 % del volume delle vendite totali nel periodo in esame e hanno rappresentato solo una quota limitata (il 5 % circa) della produzione totale, il che indica che le vendite all'esportazione non sono state un fattore determinante dei risultati dell'industria comunitaria.

(286)

Va altresì rilevato che la redditività di cui al considerando 259 riguarda unicamente le vendite sul mercato comunitario e non è quindi influenzata dalla suddetta riduzione delle vendite all'esportazione. L'inchiesta ha accertato anche che in ogni anno del periodo in esame la redditività delle vendite sul mercato comunitario è stata paragonabile a quella sui mercati di paesi terzi. Questo dimostra l'assenza di differenze reali tra i risultati sul mercato comunitario e sui mercati di esportazione. È stato pertanto concluso che solo una parte trascurabile del pregiudizio subito dall'industria comunitaria potesse semmai essere attribuita a questo fattore, il quale comunque non era tale da inficiare il nesso di causalità.

Fluttuazione dei prezzi delle materie prime

(287)

Il costo delle materie prime rappresenta una quota rilevante del costo di produzione totale del prodotto in esame (oltre il 75 % del costo di produzione totale se si considera anche l'energia). I prezzi dei tubi saldati sono quindi fortemente influenzati dai costi delle materie prime, le principali delle quali sono i coils, lo zinco e l'energia. Nel periodo in esame il costo di questi tre input è aumentato rispettivamente del 20 %, del 200 % e del 50 %.

(288)

Come enunciato ai considerando 255 e 256, nello stesso periodo hanno subito un incremento anche i prezzi di vendita, che però non sono aumentati in misura sufficiente a riflettere gli aumenti dei costi a causa della pressione esercitata sui prezzi di vendita dai concorrenti presenti sul mercato e in particolare a causa della pressione dovuta alle pratiche commerciali sleali rappresentate dalle importazioni in dumping. L'inchiesta ha pertanto concluso che i prezzi delle materie prime in sé non costituivano una causa del pregiudizio, giacché in assenza delle importazioni in dumping l'industria comunitaria avrebbe potuto traslare sugli acquirenti gli aumenti dei costi o perlomeno una loro quota rilevante.

(289)

Va aggiunto e sottolineato che l'aumento del costo di questi fattori produttivi non interessa unicamente la Comunità e dovrebbe riguardare in misura analoga e con andamento simile i paesi interessati, vista la natura stessa di questi fattori.

Competitività dell'industria comunitaria e suo utilizzo degli impianti

(290)

Si è valutato se il pregiudizio subito dall'industria comunitaria sia stato dovuto a una sua scarsa competitività e/o a bassi tassi di utilizzo degli impianti. A tal fine la struttura dei costi dell'industria comunitaria è stata confrontata con quella dei paesi esportatori. Sono in effetti emerse alcune differenze a livello dei costi di produzione, riguardanti ad esempio i salari, i costi dell'energia, i costi per la protezione dell'ambiente e quelli per la protezione della salute e della sicurezza.

(291)

Si ricorda che l'indicatore dell'utilizzo degli impianti non va sopravvalutato in quanto l'industria comunitaria ha potuto fabbricare altri prodotti con le stesse attrezzature. Inoltre è più probabile che i problemi di utilizzo degli impianti siano legati alla riduzione della quota di mercato dell'industria comunitaria provocata dalle importazioni in dumping.

(292)

Alcune parti hanno sostenuto che l'aumento dei costi di esercizio ha inciso sulla competitività dell'industria comunitaria, causando il pregiudizio analizzato nella sezione 4. Va a questo proposito sottolineato che questi costi di esercizio aggiuntivi non sono tali da poter aver determinato il notevole pregiudizio emerso nell'inchiesta.

(293)

È opportuno ricordare che il costo delle materie prime e dell'energia ha rappresentato oltre il 75 % del costo di produzione totale dei tubi finiti. Ne consegue che eventuali aumenti degli altri costi di esercizio avrebbero in ogni caso potuto incidere solo sul 25 % del costo di produzione totale. Tali aumenti sono stati contenuti e quindi senza incidenza di rilievo.

(294)

Nel corso dell'inchiesta non sono emerse inefficienze strutturali tali da rendere l'industria comunitaria non competitiva. Anzi, come risulta dalla tabella 11, la competitività dell'industria comunitaria è aumentata del 17 % durante il periodo in esame.

(295)

L'inchiesta ha inoltre evidenziato l'elevata competitività del mercato europeo, dovuta se non altro al numero estremamente cospicuo di società attive sul mercato. Oltre ai 19 produttori comunitari hanno contribuito alla forte concorrenza sul mercato comunitario decine di importatori di tutto il mondo. Come illustrato ai considerando precedenti, si è quindi concluso che l'industria comunitaria era in generale altamente competitiva e che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non era attribuibile ad eventuali carenze di competitività.

Fluttuazioni dei cambi

(296)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che la causa del pregiudizio subito dall'industria comunitaria vada ricercata nelle fluttuazioni dei cambi le quali hanno avuto l'effetto di incoraggiare le importazioni nell'UE.

(297)

Si ricorda che è compito dell'inchiesta stabilire se le importazioni in dumping abbiano (in termini di prezzi e volumi) causato un pregiudizio notevole all'industria comunitaria oppure se tale pregiudizio notevole sia stato determinato da altri fattori. A questo proposito l'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento di base fa riferimento alla necessità di dimostrare che è il livello dei prezzi delle importazioni in dumping a causare il pregiudizio. Esso menziona pertanto solo la differenza tra i prezzi e non esige un'analisi dei fattori che incidono sul loro livello.

(298)

Nonostante ciò, si fa presente che le vendite di molti dei paesi esportatori interessati dalla presente inchiesta sono di norma effettuate in USD. La fluttuazione del dollaro USA nei confronti dell'euro è stata però soltanto del 6 % nel periodo in esame. Il maggiore deprezzamento del dollaro USA si è verificato dopo la fine del PI; tra luglio 2007 e aprile 2008 il dollaro USA si è deprezzato del 16 % nei confronti dell'euro.

(299)

La conclusione è stata quindi che le fluttuazioni dei cambi non hanno provocato un notevole pregiudizio ai produttori comunitari.

Scioperi

(300)

Alcune parti interessate hanno genericamente sostenuto (senza indicare le società coinvolte o i periodi precisi) che la responsabilità del pregiudizio sia imputabile all'industria comunitaria stessa e che la causa vada ricercata in agitazioni sindacali e scioperi presso alcuni dei produttori nei nuovi Stati membri. Va sottolineato che non è stato prodotto alcun elemento di prova in grado di suffragare questa tesi, che tra l'altro riguardava solo una parte dell'industria comunitaria. Sviluppi pregiudizievoli analoghi hanno d'altronde riguardato i produttori sia dei vecchi sia dei nuovi Stati membri. Si può pertanto concludere che, anche ammettendo che alcuni produttori dell'industria comunitaria abbiano subito gli effetti di scioperi e agitazioni sindacali, non si sarebbe trattato di effetti in grado di annullare il nesso di causalità tra le pratiche di dumping e il pregiudizio.

Ingenti investimenti

(301)

È stato sostenuto che gli ingenti investimenti dell'industria comunitaria avrebbero contribuito al pregiudizio subito. Come si legge al considerando 264, l'inchiesta ha evidenziato che nel periodo in esame non sono stati effettuati ingenti investimenti. Va altresì tenuto presente che l'incidenza di questa tesi, seppur ne venisse dimostrata la fondatezza, sarebbe comunque limitata visto che il tasso di ammortamento è relativamente basso rispetto ai costi totali. Di conseguenza si è concluso che non sono gli ingenti investimenti ad aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Natura ciclica dell'industria siderurgica

(302)

È stato affermato che la natura ciclica dell'industria siderurgica avrebbe contribuito al pregiudizio subito, ovvero che il periodo dell'inchiesta sarebbe coinciso con il punto più basso del ciclo. A questo proposito va in primo luogo sottolineato che le pratiche di dumping pregiudizievoli possono benissimo verificarsi in corrispondenza di qualsiasi fase del ciclo economico. Inoltre l'inchiesta non ha confermato questa obiezione, come dimostra l'analisi del consumo contenuta al considerando 231. Nel periodo dell'inchiesta i consumi sono in realtà stati vivaci e non al livello più basso del ciclo. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

Conclusione in merito al nesso di causalità

(303)

La coincidenza temporale tra l'aumento delle importazioni in dumping dai paesi oggetto di valutazione cumulativa, l'aumento della loro quota di mercato, la differenza tra i loro prezzi e i prezzi/costi dell'industria comunitaria, da una parte, e il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, dall'altra, induce a concludere che le importazioni in dumping sono una causa del notevole pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(304)

Dopo aver analizzato gli altri principali fattori noti e le obiezioni avanzate dalle parti interessate (considerando 285 e seguenti), la conclusione è che questi elementi non sono tali da annullare il nesso di causalità tra le importazioni in dumping dai paesi interessati e il notevole pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO (RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA E RIESAME INTERMEDIO RELATIVO ALLA TURCHIA)

(305)

Secondo quanto stabilisce l'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, le importazioni dai paesi oggetto dell'attuale riesame sono state valutate per stabilire il rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio.

(306)

A proposito del probabile effetto della scadenza delle misure in vigore sull'industria comunitaria, sono stati considerati i fattori indicati di seguito, tenendo conto di quanto già illustrato sul rischio del persistere o della reiterazione del dumping.

(307)

Come enunciato al considerando 223 e seguenti, anche se il consumo è aumentato del 9 %, in un futuro prossimo non si prevede alcuna sostanziale variazione del consumo mondiale del prodotto in esame, pur potenzialmente soggetto a un qualche andamento ciclico. I prodotti alternativi, come i tubi in plastica, non sono riusciti a sostituire massicciamente i tubi saldati e quindi a determinare una riduzione del loro consumo.

UCRAINA

(308)

Successivamente all'istituzione delle misure le importazioni dell'Ucraina si sono ridotte a livelli minimi. Tuttavia, come già osservato ai considerando 172 e successivi, vi sono chiari segnali che, in assenza di misure, si assisterebbe nuovamente a consistenti importazioni dall'Ucraina sul mercato comunitario a prezzi di dumping — prezzi che tra l'altro rischierebbero di essere notevolmente più bassi di quelli dell'industria comunitaria, giacché con ogni probabilità rifletterebbero quelli applicati dagli operatori che praticano i prezzi più bassi nella Comunità.

TAILANDIA

(309)

Come illustrato ai considerando 119 e successivi, dalla Tailandia verrebbero molto probabilmente effettuate consistenti esportazioni nella Comunità a prezzi di dumping — prezzi che tra l'altro rischierebbero di essere notevolmente più bassi di quelli dell'industria comunitaria, giacché con ogni probabilità rifletterebbero quelli applicati dagli operatori che praticano i prezzi più bassi nella Comunità.

TURCHIA

(310)

Tenuto conto che in precedenza è stato concluso che non sussiste il rischio del persistere o della reiterazione del dumping, non è necessaria in questa sede un'ulteriore analisi sul rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio.

(311)

Per quanto riguarda il pregiudizio in rapporto al riesame in previsione della scadenza (articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base), non occorre effettuare alcuna analisi in questa sede in quanto il riesame ha concluso che non sussistevano pratiche di dumping né rischio di reiterazione del dumping per questo paese.

CONCLUSIONE SUL PERSISTERE/SULLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(312)

L'abrogazione delle misure determinerebbe quindi, come probabile conseguenza, un notevole aumento delle importazioni dall'Ucraina e dalla Tailandia a prezzi inferiori rispetto a quelli dell'industria comunitaria. Tali importazioni avrebbero, con ogni probabilità, effetti fortemente pregiudizievoli sull'industria comunitaria. In tali circostanze, l'industria comunitaria dovrebbe attuare una politica di riduzione dei prezzi per poter mantenere la sua quota di mercato oppure mantenere i prezzi di vendita attuali, perdendo invece clienti e in ultima analisi volumi di vendita. Nel primo caso l'industria comunitaria dovrebbe operare in perdita, mentre nel secondo la perdita di volumi di vendita causerebbe di per sé un aumento dei costi con conseguenti perdite.

(313)

Va aggiunto che l'industria comunitaria subisce da molti anni gli effetti delle importazioni in dumping e la sua situazione economica attuale è precaria. Il persistere o il reiterarsi della situazione pregiudizievole metterebbe in pericolo l'esistenza stessa di questa industria.

(314)

Per quanto concerne le importazioni sia dall'Ucraina sia dalla Tailandia, l'inchiesta ha evidenziato quindi un rischio evidente del persistere o della reiterazione del pregiudizio a danno dell'industria comunitaria che da anni subisce le conseguenze di pratiche di dumping pregiudizievoli. Per quanto riguarda le importazioni dalla Turchia, non si prevede il persistere o la reiterazione delle pratiche di dumping pregiudizievoli.

INTERESSE DELLA COMUNITÀINTRODUZIONE

(315)

Conformemente a quanto disposto dall'articolo 21 del regolamento di base, si è valutato se, malgrado le conclusioni sul dumping, sul pregiudizio e sul nesso di causalità, esistessero motivi validi per concludere che l'istituzione di dazi antidumping sulle importazioni dai paesi interessati o la proroga delle misure in vigore sarebbe stata contraria all'interesse della Comunità.

(316)

Per valutare il probabile impatto derivante dall'istituzione o dalla mancata istituzione delle misure e dalla proroga o dalla scadenza delle misure in vigore, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti interessate note. La Commissione ha quindi inviato questionari a 116 importatori, grossisti e utilizzatori. Nessun'altra parte interessata si è manifestata entro i termini.

(317)

Hanno risposto 32 degli importatori indipendenti contattati; di essi, 16 hanno dichiarato di non effettuare più importazioni dai paesi interessati e 3 di non essere più attivi in questo settore di attività. Degli altri 13 importatori indipendenti solo 2 hanno fatto pervenire un questionario interamente compilato. Non è stato quindi necessario procedere al campionamento.

INDUSTRIA COMUNITARIA

(318)

Come enunciato ai considerando da 250 a 274, è stato concluso che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole.

(319)

L'istituzione di misure antidumping dovrebbe consentire all'industria comunitaria di incrementare le sue vendite, la sua quota di mercato e i suoi prezzi di vendita. L'industria comunitaria sarebbe a quel punto in grado di raggiungere i livelli di redditività possibili in assenza di importazioni in dumping e potrebbe trarre beneficio dalla crescita del mercato comunitario; ciò favorirebbe gli investimenti e la competitività complessiva dell'industria.

(320)

Il mantenimento delle misure in vigore consentirà all'industria comunitaria di continuare ad operare in un quadro di concorrenza leale rispetto alle importazioni originarie della Tailandia e dell'Ucraina. Di conseguenza gli effetti positivi derivanti dall'istituzione delle nuove misure antidumping non verranno vanificati dalla concorrenza sleale.

(321)

Il ripristino di condizioni di mercato leali dovrebbe consentire all'industria comunitaria di recuperare competitività e conseguire margini di profitto più elevati e più consoni. Nell'ultimo decennio l'industria comunitaria ha dimostrato attraverso i risultati economici la sua solidità strutturale: nonostante la ricorrente concorrenza sleale delle importazioni in dumping, è stata in grado di rallentare la perdita di quote di mercato. Come illustrato al considerando 295, l'industria comunitaria è inoltre competitiva e in grado di aumentare la sua produttività.

(322)

Se invece le misure antidumping esistenti dovessero essere abrogate e non dovessero essere istituite nuove misure antidumping, si verificherebbero ulteriori distorsioni degli scambi con conseguente progressivo arretramento dell'industria comunitaria dal mercato. L'abrogazione delle misure vigenti e la notevole capacità di produzione dei paesi interessati, in particolare della RPC, determinerebbero probabilmente un aumento dell'afflusso di importazioni in dumping sul mercato comunitario. In tali condizioni l'industria comunitaria avrebbe sempre maggiori difficoltà a recuperare e a mantenere la propria quota di mercato. Infine la mancanza di investimenti da parte dell'industria comunitaria potrebbe in ultima analisi pregiudicarne la sopravvivenza nel lungo periodo.

IMPORTATORI/GROSSISTI INDIPENDENTI

(323)

Nel periodo dell'inchiesta gli importatori indipendenti che hanno collaborato rappresentavano meno del 5 % del volume totale delle importazioni del prodotto in esame nella Comunità.

(324)

Vari esportatori hanno tuttavia sostenuto che le misure avrebbero notevoli ripercussioni sugli importatori/operatori commerciali che dovrebbero sostenere aumenti dei costi delle loro importazioni dai paesi interessati.

(325)

L'istituzione di misure antidumping si tradurrebbe probabilmente in una riduzione delle importazioni originarie dei paesi interessati. Potrebbe anche verificarsi un leggero aumento del prezzo di vendita del prodotto in esame nella Comunità, e ciò avrebbe un'incidenza sulla situazione economica degli importatori/dei grossisti, in particolare di quelli che si approvvigionano nei paesi oggetto dell'inchiesta. Ciò avverrebbe in quanto essi potrebbero applicare agli acquirenti prezzi di rivendita più simili a quelli dei concorrenti che si sono riforniti anche presso l'industria comunitaria.

(326)

L'incidenza sulla situazione degli importatori e degli operatori commerciali dovrebbe comunque essere contenuta, in quanto il prodotto in esame rappresenta una piccola quota delle loro attività commerciali complessive. Dalle informazioni fornite dagli importatori/dai grossisti che hanno risposto in modo completo risulta chiaramente che essi vendono anche molti altri prodotti siderurgici. È emerso che il prodotto in esame rappresentava in media meno del 4 % del loro fatturato complessivo. Inoltre, data l'incidenza relativamente modesta del prodotto in esame sui costi degli utilizzatori, è probabile che gli importatori/i grossisti possano traslare sugli acquirenti gli aumenti dei prezzi.

(327)

Su tale base si è concluso che l'istituzione di misure antidumping e il mantenimento delle misure in vigore non sono destinati ad avere gravi ripercussioni negative sulla situazione degli importatori e dei grossisti della Comunità.

INDUSTRIA UTILIZZATRICE

(328)

Il principale utilizzatore del prodotto in questione nella Comunità è l'industria delle costruzioni. La domanda del prodotto in esame dipende quindi dalla situazione di tale settore.

(329)

Come enunciato al considerando 316, né gli utilizzatori interessati né le loro associazioni rappresentative si sono manifestati nel corso dell'inchiesta.

(330)

Vari altri esportatori hanno però sostenuto che l'eventuale istituzione delle misure avrebbe notevoli ripercussioni sugli utilizzatori/sui consumatori. È stato in particolare affermato che la misura nuocerebbe alla concorrenza e determinerebbe un aumento dei costi per gli utilizzatori/i consumatori.

(331)

Come si legge al considerando 302, non si può escludere un qualche aumento del prezzo del prodotto in esame nella Comunità. Probabilmente l'aumento dei costi avrebbe un ridotto effetto negativo sugli utilizzatori/sui consumatori, in quanto l'incidenza del prezzo del prodotto in esame sui costi complessivi degli utilizzatori/dei consumatori è contenuto.

(332)

Per quanto concerne l'obiezione mossa da vari esportatori secondo i quali l'istituzione delle misure nei confronti del gruppo di paesi oggetto della nuova inchiesta impedirebbe di fatto la concorrenza nella Comunità, l'istituzione delle misure antidumping e il mantenimento di quelle in vigore miglioreranno la condizione dell'industria comunitaria e quindi, tenuto conto anche dei fornitori di altri paesi terzi non interessati dalla misura e degli esportatori dei paesi interessati che non praticano il dumping, garantiranno la presenza di un'ampia gamma di fornitori sul mercato comunitario.

(333)

Stante quanto precede, si conclude che è improbabile che l'istituzione di eventuali misure antidumping determini danni notevoli alla situazione economica degli utilizzatori del prodotto in esame.

INDUSTRIA A MONTE

(334)

La principale materia prima impiegata nella fabbricazione del prodotto in esame sono i coils laminati a caldo.

(335)

Come enunciato al considerando 316, né i produttori a monte interessati, che fabbricano coils laminati a caldo, né le loro associazioni rappresentative si sono manifestati nel corso dell'inchiesta.

(336)

Se non dovessero essere istituite misure, i produttori comunitari di coils laminati a caldo rischierebbero di registrare un calo della domanda a causa di una riduzione dell'attività dei produttori comunitari del prodotto in esame.

(337)

Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che l'istituzione di misure antidumping è nell'interesse dei produttori della principale materia prima utilizzata nella fabbricazione del prodotto in esame nella Comunità.

CONCLUSIONI IN MERITO ALL'INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(338)

È probabile che il mantenimento delle misure in vigore nei confronti delle importazioni del prodotto in esame dalla Tailandia e dall'Ucraina e l'istituzione di misure antidumping sulle importazioni originarie della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia consentano all'industria comunitaria di arginare la perdita di quote di mercato, recuperare cali di vendite e tornare a una redditività accettabile. Se però le misure in vigore dovessero essere abrogate e non dovessero essere istituite misure antidumping, l'industria comunitaria sarebbe destinata a far fronte a una crescente concorrenza sleale che determinerebbe l'espulsione dal mercato di alcuni produttori comunitari. Un altro costo sarebbe rappresentato dalla chiusura o dalla riconversione degli impianti.

(339)

Tra gli effetti negativi dell'istituzione delle misure antidumping andrebbero annoverati la riduzione dei volumi importati e i modesti aumenti dei costi per gli importatori/i grossisti e gli utilizzatori/consumatori: a determinarli sarebbero i prezzi di vendita più elevati del prodotto in esame nella Comunità.

(340)

L'aumento dei prezzi di vendita non sarebbe però elevato in quanto permarrebbe una situazione di concorrenza tra i produttori comunitari, le importazioni dai paesi interessati a prezzi non di dumping o non pregiudizievoli e le importazioni da altri paesi terzi.

(341)

Infine una parte interessata ha sostenuto che secondo la letteratura economica le misure antidumping comportano «gravi costi sociali per i paesi importatori». A tale proposito non sono state prodotte prove riguardanti il prodotto e gli operatori economici interessati dal presente procedimento. La presente inchiesta deve considerare il caso specifico in sé e in quest'ottica è improbabile che gli importatori/i grossisti e gli utilizzatori/i consumatori del prodotto in esame subiscano gravi conseguenze, visto che il prezzo di determinati tubi saldati ha un'incidenza molto modesta sui costi finali dei loro prodotti o sugli acquisti.

(342)

L'industria a monte dovrebbe trarre vantaggio dal mantenimento delle misure in vigore e dall'istituzione di misure antidumping — vantaggio che si concretizzerebbe in una maggiore domanda di coils laminati a caldo sul mercato comunitario.

(343)

Tenuto conto di tutti questi fattori, la conclusione è che non esistono fondati motivi per abrogare le misure in vigore e non istituire nuovi dazi antidumping.

CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA BOSNIA-ERZEGOVINA E ALLA TURCHIA

(344)

Viste le conclusioni di cui rispettivamente al considerando 52 e seguente e al considerando 170 e seguente, si è concluso che il procedimento deve essere chiuso per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina e la Turchia.

IMPEGNI

(345)

Due produttori esportatori russi e l'unico produttore esportatore bielorusso hanno offerto impegni sui prezzi, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento di base.

(346)

Le offerte sono state esaminate. L'inchiesta ha evidenziato che resta tuttora valida la maggior parte delle conclusioni e delle considerazioni contenute nel regolamento n. 1697/2002 (cfr. considerando 77 e 78) e che hanno portato a respingere tutti gli impegni offerti nel corso di quella inchiesta. L'inchiesta ha in particolare confermato quanto segue:

 il prodotto in esame è un prodotto di base i cui prezzi sono notevolmente volatili anche nel brevissimo periodo, e non si presta di conseguenza alla definizione di impegni precisi sui prezzi. Inoltre la volatilità è dovuta alla variazione dei prezzi delle materie prime, cioè i coils laminati a caldo e lo zinco, che costituiscono componenti importanti ma variabili dei costi di produzione. Non sono solo i prezzi delle materie prime a variare in misura significativa; spesso le variazioni sono accentuate dalle fluttuazioni del tasso di cambio tra euro e dollaro USA. Va osservato in particolare che di solito il prezzo dello zinco è fissato in dollari USA, per cui sarebbe necessaria una revisione mensile dei prezzi. Se i prezzi minimi fossero indicizzati ai prezzi dei coils laminati a caldo e dello zinco, dovrebbero essere stabilite formule di indicizzazione diverse per ciascun gruppo di sottoprodotti, poiché l'energia e la manodopera impiegate per tonnellata variano in base alle dimensioni. Per questo motivo, se fosse istituito un sistema con una formula di revisione, sarebbe necessario fissare da 3 a 4 sottoformule per ciascuna categoria di prodotti a seconda della gamma dimensionale.

(347)

Inoltre il prodotto in esame è caratterizzato da un numero considerevole di tipi di prodotto con alcune caratteristiche non facilmente distinguibili all'atto dell'importazione. Queste circostanze rendono praticamente impossibile stabilire, per ciascun tipo di prodotto, prezzi minimi all'importazione che siano significativi e che possano essere oggetto di opportuni controlli da parte della Commissione e delle autorità doganali degli Stati membri all'atto dell'importazione.

(348)

Va osservato che, oltre a queste motivazioni legate ai prodotti, sussistono motivazioni legate specificamente alle società interessate che inducono a respingere gli impegni offerti. Per quanto concerne il produttore bielorusso, va in primo luogo ricordato che la Bielorussia è un paese non retto da un'economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base e che la società non ha richiesto il trattamento individuale, secondo quanto prevede l'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base. Inoltre, come ricordato ai considerando da 101 a 104, la sua collaborazione all'inchiesta è stata solo parziale e di conseguenza anche l'accettazione di un impegno sui prezzi è stata ritenuta inopportuna per motivi di ordine generale. Per quanto riguarda un produttore esportatore russo, va rilevato che esso vende agli stessi acquirenti nell'UE anche altri prodotti oltre al prodotto in esame. Per questo motivo viene considerato troppo alto il rischio di compensazione incrociata. Il secondo produttore esportatore russo ha avuto difficoltà a presentare dati accurati e affidabili, principalmente a causa di carenze nel proprio sistema contabile. In queste condizioni la Commissione ha ritenuto che la società non disponesse dell'infrastruttura necessaria per attuare un impegno e consentirne un monitoraggio efficace.

(349)

Le offerte di impegni sui prezzi sono state quindi respinte.

MISURE ANTIDUMPING

(350)

Alla luce delle conclusioni esposte in precedenza, devono essere mantenute in vigore le misure applicabili alle importazioni del prodotto in esame originario della Tailandia e dell'Ucraina istituite dal precedente regolamento — ciò salvo per quanto concerne la OJSC Interpipe, il cui dazio antidumping è indicato di seguito:



Paese

Società

Dazio antidumping

Tailandia

Saha Thai Steel Pipe Co. Ltd

21,7 %

Tutte le altre società

35,2 %

Ucraina

►C1  OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant ◄ e OJSC Interpipe Novomoskovsk Pipe Production Plant

10,7 %

Tutte le altre società

44,1 %

(351)

Devono inoltre essere istituite misure definitive sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC, della Russia e della Bielorussia, secondo quanto di seguito illustrato.

LIVELLO DI ELIMINAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(352)

Il livello delle misure antidumping definitive deve essere tale da eliminare il notevole pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni in dumping senza superare i margini di dumping rilevati. Nel calcolare l'importo del dazio necessario ad eliminare gli effetti del dumping gravemente pregiudizievole, si è ritenuto che le misure dovessero consentire all'industria comunitaria di coprire i propri costi e ottenere un profitto al lordo delle imposte pari a quello che sarebbe ragionevole attendersi in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni in dumping.

(353)

Nel corso dell'inchiesta il denunziante ha sostenuto che ai fini dell'inchiesta medesima dovesse essere utilizzato un profitto normale del 10,8 % sulla base del fatturato 2004 del prodotto in esame. Questa richiesta faceva riferimento a cinque produttori comunitari selezionati e il 2004 era stato scelto come rappresentativo in quanto le misure antidumping in vigore erano in parte riuscite a compensare gli effetti delle importazioni in dumping.

(354)

L'inchiesta ha però accertato che la redditività conseguita persino da questi cinque produttori comunitari selezionati era di molto inferiore al 10,8 % indicato. Inoltre il 2004 non è stato considerato un periodo adeguato ai fini della valutazione, in quanto all'epoca erano in atto pratiche di dumping pregiudizievoli.

(355)

L'inchiesta precedente, basandosi sui dati relativi al periodo compreso tra il 1997 e il 1998, aveva stabilito che un margine di utile del 5 % sul fatturato costituiva un livello adeguato che l'industria comunitaria poteva prevedere di ottenere in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli. Trattandosi di dati non recenti, si è fatto ricorso ad altre fonti per verificare se questo margine di profitto fosse ancora adeguato. In primo luogo va detto che i tubi saldati sono un prodotto molto maturo, i cui processi di produzione sono rimasti in pratica immutati dal 1997. In secondo luogo i dati recenti della banca dati BACH relativi a un'ampia gamma di società metallurgiche indicano livelli di redditività del 5 % circa.

(356)

Si è pertanto concluso che un livello di redditività del 5 % fosse tuttora adeguato per questo prodotto.

(357)

Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto sommando al costo di produzione di ciascun tipo di prodotto il profitto normale calcolato secondo quanto appena esposto. L'eventuale differenza tra questo prezzo non pregiudizievole e il prezzo all'esportazione dello stesso tipo di prodotto è stata poi espressa come percentuale del valore totale all'importazione CIF.

(358)

Per quanto concerne gli esportatori cinesi che hanno collaborato, va ricordato che a nessuno di essi è stato concesso il TEM o il TI e quindi è stato calcolato un margine di pregiudizio su scala nazionale. Per il calcolo ci si è basati sui produttori esportatori che hanno collaborato. Sono stati esclusi da questo calcolo i dati di un esportatore cinese in quanto la Commissione non aveva ricevuto dati NCP sufficientemente completi.

(359)

Anche per la Bielorussia è stato calcolato un dazio su base nazionale facendo riferimento, in assenza di sufficiente collaborazione, ai prezzi all'importazione dell'importatore tedesco di cui al considerando 95.

(360)

Per quanto concerne la Russia, ai produttori esportatori che hanno collaborato sono stati riconosciuti margini di pregiudizio individuali. Per quanto concerne le società che non hanno collaborato, il margine di pregiudizio su scala nazionale è stato fissato al livello più alto tra quelli applicati alle società che hanno collaborato, visto che la collaborazione è stata superiore all'80 %.

(361)

Alla luce delle conclusioni di cui sopra, sono stati calcolati i margini di pregiudizio seguenti:



Paese

Società

Margine di pregiudizio

Repubblica popolare cinese

Tutte le società

90,6 %

Russia

TMK Group (società per azioni aperta Seversky Pipe Plant e società per azioni Taganrog Metallurgical Works)

16,8 %

 

OMK Group (società per azioni aperta Vyksa Steel Works e società per azioni Almetjvesk Pipe Plant)

20,5 %

 

Tutte le altre società

20,5 %

Bielorussia

Tutte le società

38,1 %

DAZI DEFINITIVI

(362)

Alla luce di quanto precede e a norma dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base, si ritiene che nei confronti delle importazioni originarie della RPC, della Russia e della Bielorussia debbano essere istituite misure antidumping definitive al livello del margine più basso tra quello di dumping e di pregiudizio, in base al principio del dazio inferiore.

(363)

In base alle suddette considerazioni i dazi definitivi proposti sono i seguenti:



Paese

Società

Dazio antidumping

Repubblica popolare cinese

Tutte le società

90,6 %

Russia

TMK Group (società per azioni aperta Seversky Pipe Plant e società per azioni Taganrog Metallurgical Works)

16,8 %

 

OMK Group (società per azioni aperta Vyksa Steel Works e società per azioni Almetjvesk Pipe Plant)

10,1 %

 

Tutte le altre società

20,5 %

Bielorussia

Tutte le società

38,1 %

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

1.  È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, di sezione circolare e con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm, esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, per l'estrazione di petrolio o gas, i tubi di precisione e i tubi muniti di accessori per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili, attualmente classificabili ai codici NC ex730630 41, ex730630 49, ex730630 72 ed ex730630 77 (codici TARIC 7306304120, 7306304920, 7306307280 e 7306307780), originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese, della Russia, della Tailandia e dell'Ucraina.

2.  Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, sono le seguenti:



Paese

Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Tailandia

Saha Thai Steel Pipe Co. Ltd

21,7

A405

Tutte le altre società

35,2

A999

Ucraina

►C1  OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant ◄ e OJSC Interpipe Novomoskovsk Pipe Production Plant

10,7

A345

Tutte le altre società

44,1

A999

Repubblica popolare cinese

Tutte le società

90,6

Russia

TMK Group (società per azioni aperta Seversky Pipe Plant e società per azioni Taganrog Metallurgical Works)

16,8

A892

 

OMK Group (società per azioni aperta Vyksa Steel Works e società per azioni Almetjvesk Pipe Plant)

10,1

A893

 

Tutte le altre società

20,5

A999

Bielorussia

Tutte le società

38,1

3.  Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni del prodotto in esame originario della Bosnia-Erzegovina.

Articolo 3

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni del prodotto in esame originario della Turchia.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

( 2 ) GU L 259 del 27.9.2002, pag. 8. Il 1o maggio 2004 dieci nuovi Stati membri, tra cui la Repubblica ceca e la Polonia, sono entrati a far parte dell'Unione europea. Da tale data le misure antidumping in vigore nella Comunità a 15 sono state automaticamente estese per essere applicate, anche dai nuovi Stati membri, alle importazioni da paesi terzi. Le misure nei confronti dei nuovi Stati membri sono automaticamente decadute alla medesima data.

( 3 ) GU C 226 del 26.9.2007, pag. 7.

( 4 ) GU C 226 del 26.9.2007, pag. 12.

( 5 ) GU C 17 del 24.1.2008, pag. 14.

( 6 ) Per questa società e per le società Yücel Boru ve Profil Endüstrisi AȘ e Noksel Çelik Boru Sanayi AȘ, Ankara, v. considerando 143.

( 7 ) Relazione dell'organo d'appello Mexico — Definitive Anti-Dumping Measures on Beef and Rice: Complaint with Respect to Rice (WT/DS295/AB/R) e relazione del panel (WT/DS295/R), come modificata dalla relazione dell'organo d'appello.

( 8 ) Federal Register/Vol. 73, No. 10/martedì 15 gennaio, 2008/Notices, pag. 2456; Federal Register/Vol. 73, No. 80/giovedì 24 aprile 2008/Notices, pag. 22130.

( 9 ) Va aggiunto che è in corso un'inchiesta di salvaguardia sul prodotto in esame. Se le conclusioni fossero analoghe a quelle che hanno portato alla fine del 2006 all'istituzione di misure di salvaguardia sui tubi di diametro maggiore (dazio speciale dell'8 %), si configurerebbe un'ulteriore differenza strutturale rispetto al mercato comunitario.