2008R1178 — IT — 21.06.2012 — 001.001
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REGOLAMENTO (CE) N. 1178/2008 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali e i regolamenti (CE) n. 1503/2006 e (CE) n. 657/2007 della Commissione con riguardo agli adeguamenti resi necessari dalla revisione delle classificazioni statistiche NACE e CPA (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 319, 29.11.2008, p.16) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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REGOLAMENTO (UE) N. 461/2012 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2012 |
L 142 |
26 |
1.6.2012 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1178/2008 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali e i regolamenti (CE) n. 1503/2006 e (CE) n. 657/2007 della Commissione con riguardo agli adeguamenti resi necessari dalla revisione delle classificazioni statistiche NACE e CPA
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali ( 1 ), in particolare l'articolo 17, lettere b), e) e j),
considerando quanto segue:|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1165/98 ha stabilito un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sull'evoluzione congiunturale del ciclo economico. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, recante attuazione e modifica, per quanto riguarda le definizioni delle variabili, l'elenco delle variabili e la frequenza dell'elaborazione dei dati, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali ( 2 ) ha fornito le definizioni metodologiche di variabili utilizzate nelle statistiche congiunturali. |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 657/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda l'istituzione di programmi di campionamento europei ( 3 ) ha specificato le norme e le condizioni in merito alla trasmissione di dati da parte degli Stati membri partecipanti ai programmi di campionamento europei per le statistiche congiunturali. |
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(4) |
A seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ( 4 ) e del regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio ( 5 ), si rende necessario aggiornare l'elenco delle variabili, i livelli di scomposizione e di aggregazione da applicare a determinate variabili e le norme e le condizioni relative ai programmi di campionamento europei. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 1165/98
L'allegato A del regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Modifica del regolamento (CE) n. 1503/2006
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1503/2006 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Modifica del regolamento (CE) n. 657/2007
L'allegato del regolamento (CE) n. 657/2007 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
L'allegato A del regolamento (CE) n. 1165/98 è così modificato:
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1. |
Alla lettera c) «Elenco delle variabili», i punti 10) e 11) sono sostituiti dai seguenti: «10) I dati sui prezzi alla produzione e sui prezzi all'importazione (nn. 310, 311, 312 e 340) non sono richiesti per i seguenti gruppi o classi rispettivamente della NACE Rev. 2. e della CPA: 07.21, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 e 38.3. Inoltre le informazioni sui prezzi all'importazione (n. 340) non sono richieste per le divisioni 09, 18, 33 e 36 della CPA. L'elenco delle attività non richieste può essere riveduto secondo la procedura di cui all'articolo 18. 11) La variabile sui prezzi all'importazione (n. 340) è elaborata sulla base dei prodotti CPA. Le unità di attività economica importatrici possono essere classificate al di fuori delle attività delle sezioni da B a D della NACE Rev. 2.» |
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2. |
La lettera f) «Livello di dettaglio» è così modificata:
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ALLEGATO II
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1503/2006 è così modificato:
Alla voce «Variabile: 340 Prezzi all'importazione» l'ultimo trattino del quarto comma è sostituito dal seguente:
«— la copertura è limitata ai prodotti B, C e D della CPA. I servizi correlati sono esclusi.»
ALLEGATO III
L'allegato del regolamento (CE) n. 657/2007 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
▼M1 —————
312 PREZZI ALLA PRODUZIONE SUL MERCATO NON INTERNO
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Stato membro |
Copertura dei dati nel programma di campionamento europeo (NACE Rev. 2) |
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Belgio |
08, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 35 |
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Irlanda |
05, 07, 08, 10, 11, 18, 20, 21, 26 |
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Cipro |
10, 11, 20, 21, 26 |
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Malta |
12, 14, 26 |
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Finlandia |
05, 07, 08, 16, 17, 19, 24, 26, 28 |
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Slovenia |
14, 16, 22, 25, 31 |
340 PREZZI ALL'IMPORTAZIONE
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Stato membro |
Copertura dei dati nel programma di campionamento europeo (CPA) |
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Belgio |
08.99, 10.32, 10.51, 12.00, 13.10, 15.12, 16.10, 19.20, 20.13, 20.14, 20.16, 20.59, 21.10, 21.20, 22.11, 22.19, 23.12, 23.14, 23.19, 23.70, 24.10, 25.73, 28.11, 28.24, 28.41, 28.92, 29.10, 29.32, 30.91, 31.00, 31.09, 32.50 |
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Irlanda |
10.13, 10.82, 17.21, 17.22, 17.29, 20.42, 25.11, 26.11, 26.20, 26.30, 28.23, 32.50 |
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Cipro |
19.20 |
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Lussemburgo |
26.20 |
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Malta |
12.00 |
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Austria |
16.10, 23.13, 25.11, 25.94, 26.20, 26.30, 28.11, 28.92, 35.11 |
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Portogallo |
05.10, 06.10 |
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Finlandia |
07.29, 16.10, 22.21, 23.20, 24.10, 26.30, 28.22, 31.09, 35.11 |
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Slovenia |
24.10» |
( 1 ) GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1.
( 2 ) GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15.
( 3 ) GU L 155 del 15.6.2007, pag. 7.
( 4 ) GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.
( 5 ) GU L 145 del 4.6.2008, pag. 65.