02008R1067 — IT — 21.09.2017 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1067/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2008

relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

(Versione codificata)

(GU L 290 dell'31.10.2008, pag. 3)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1253/2011 DELLA COMMISSIONE del 1o dicembre 2011

  L 319

47

2.12.2011

►M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1586 DELLA COMMISSIONE del 19 settembre 2017

  L 241

12

20.9.2017




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1067/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2008

relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

(Versione codificata)



▼M2

Articolo 1

1.  In deroga alla tariffa doganale comune, il dazio all'importazione per il frumento tenero del codice NC 1001 99 00 , di qualità diversa dalla qualità alta definita nell'allegato II del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione ( 1 ), è fissato nel quadro dei contingenti aperti dal presente regolamento.

2.  Per i prodotti di cui al presente regolamento, importati in quantità superiore ai quantitativi previsti agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, si applica la tariffa doganale comune.

▼B

Articolo 2

▼M2

1.  È aperto, il 1o gennaio di ogni anno, un contingente tariffario di 3 073 177 tonnellate di frumento tenero del codice NC 1001 99 00 , di qualità diversa dalla qualità alta.

Il dazio all'importazione nell'ambito del contingente tariffario è di 12 EUR per tonnellata.

2.  Dal 2017 al 2023, il 1o gennaio di ogni anno, è aperto un contingente tariffario di 100 000 tonnellate per le importazioni provenienti dal Canada di frumento tenero del codice NC 1001 99 00 , di qualità diversa dalla qualità alta (numero d'ordine 09.4124).

In deroga al primo comma, per l'anno 2017, il volume del contingente tariffario è di 27 778 tonnellate.

Le importazioni nell'ambito del contingente tariffario sono esenti da dazio.

▼B

3.  Si applicano il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione ( 2 ) e i regolamenti (CE) n. 1342/2003 e (CE) n. 1301/2006, fatte salve le disposizioni contrarie previste nel presente regolamento.

Articolo 3

▼M2

1.  Il contingente tariffario di importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è suddiviso in tre sottocontingenti:

 sottocontingente I (numero d'ordine 09.4123): 572 000 tonnellate per gli Stati Uniti,

 sottocontingente II (numero d'ordine 09.4125): 2 378 387 tonnellate per i paesi terzi, eccetto il Canada e gli Stati Uniti,

 sottocontingente III (numero d'ordine 09.4133): 122 790 tonnellate per tutti i paesi terzi.

2.  Qualora, nel corso di un anno, si constati una sottoutilizzazione rilevante del sottocontingente I, la Commissione può, con il consenso del paese terzo interessato, adottare disposizioni per il trasferimento dei quantitativi inutilizzati verso gli altri sottocontingenti, secondo la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

▼B

3.  Il ►M2  sottocontingente II ◄ è diviso in quattro sottoperiodi trimestrali che coprono le seguenti date e i seguenti quantitativi:

a) sottoperiodo 1: dal 1o gennaio al 31 marzo — 594 597 tonnellate;

b) sottoperiodo 2: dal 1o aprile al 30 giugno — 594 597 tonnellate;

c) sottoperiodo 3: dal 1o luglio al 30 settembre — 594 597 tonnellate;

d) sottoperiodo 4: dal 1o ottobre al 31 dicembre — 594 596 tonnellate.

4.  In caso di esaurimento dei quantitativi per uno dei sottoperiodi da 1 a 3, la Commissione può procedere all’apertura anticipata del sottoperiodo successivo, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 4

1.  In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare una sola domanda di titolo per numero d’ordine e per settimana. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all’atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro interessato.

Le domande di titoli d’importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il venerdì entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

▼M2

2.  Ogni domanda di titolo indica un quantitativo in chilogrammi, senza decimali, che non può superare:

 nel caso del sottocontingente II di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il quantitativo totale aperto per il sottoperiodo interessato,

 nel caso del contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e dei sottocontingenti I e III di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il quantitativo totale aperto per l'anno in causa per il contingente o il sottocontingente interessato.

Nella domanda di titolo d'importazione e nel titolo stesso è indicato un solo paese di origine.

▼B

3.  Entro il lunedì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti trasmettono alla Commissione, per via elettronica, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione che notifica, per numero d’ordine, ogni domanda con l’origine del prodotto e il quantitativo oggetto della domanda, nonché l’eventuale inesistenza di domande.

4.  I titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la comunicazione di cui al paragrafo 3.

Il giorno del rilascio dei titoli di importazione gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con i quantitativi totali per i quali i titoli di importazione sono stati rilasciati.

Articolo 5

La durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo rilascio effettivo, conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008.

Articolo 6

La domanda di titolo d’importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, il nome del paese d’origine del prodotto e una croce nella casella «Sì». I titoli sono validi esclusivamente per i prodotti originari del paese indicato nella casella 8.

Articolo 7

In deroga all’articolo 12, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1342/2003, la cauzione relativa ai titoli d’importazione di cui al presente regolamento è fissata a 30 EUR per tonnellata.

Articolo 8

Nel quadro dei contingenti tariffari l’immissione in libera pratica nella Comunità di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta originario dai paesi terzi è subordinata alla presentazione di un certificato di origine emesso dalle competenti autorità nazionali di tali paesi, secondo le disposizioni dell’articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ( 3 ).

▼M2

In deroga al primo comma, l'immissione in libera pratica nell'Unione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta originario del Canada è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di origine. La dichiarazione di origine viene rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine è quello che figura nell'allegato 2 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra ( 4 ).

▼B

Articolo 9

Il regolamento (CE) n. 2375/2002 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I



Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione

(GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88)

 

Regolamento (CE) n. 531/2003 della Commissione

(GU L 79 del 26.3.2003, pag. 3)

 

Regolamento (CE) n. 1111/2003 della Commissione

(GU L 158 del 27.6.2003, pag. 21)

 

Regolamento (CE) n. 777/2004 della Commissione

(GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50)

limitatamente all’articolo 12

Regolamento (CE) n. 491/2006 della Commissione

(GU L 89 del 28.3.2006, pag. 3)

 

Regolamento (CE) n. 971/2006 della Commissione

(GU L 176 del 30.6.2006, pag. 51)

 

Regolamento (CE) n. 2022/2006 della Commissione

(GU L 384 del 29.12.2006, pag. 70)

limitatamente all’articolo 1

Regolamento (CE) n. 932/2007 della Commissione

(GU L 204 del 4.8.2007, pag. 3)

limitatamente all’articolo 1

Regolamento (CE) n. 1456/2007 della Commissione

(GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 76)

limitatamente all’articolo 2




ALLEGATO II



Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 2375/2002

Presente regolamento

Articoli 1, 2 e 3

Articoli 1, 2 e 3

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 9

Articolo 6

Articolo 10

Articolo 7

Articolo 11

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 12, primo comma

Articolo 10

Articolo 12, secondo comma

Allegato I

Allegato II



( 1 ) Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5).

( 2 ) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

( 3 ) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

( 4 ) GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23.