2008R0889 — IT — 01.08.2012 — 005.002


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REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

(GU L 250, 18.9.2008, p.1)

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Gazzetta ufficiale

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date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1254/2008 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2008

  L 337

80

16.12.2008

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 710/2009 DELLA COMMISSIONE del 5 agosto 2009

  L 204

15

6.8.2009

►M3

REGOLAMENTO (UE) N. 271/2010 DELLA COMMISSIONE del 24 marzo 2010

  L 84

19

31.3.2010

►M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 344/2011 DELLA COMMISSIONE dell'8 aprile 2011

  L 96

15

9.4.2011

►M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 126/2012 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 2012

  L 41

5

15.2.2012

►M6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 203/2012 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 2012

  L 71

42

9.3.2012

►M7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 505/2012 DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 2012

  L 154

12

15.6.2012




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ( 1 ), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 11, secondo comma, l'articolo 12, paragrafo 3, l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), l'articolo 17, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafo 5, l'articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 21, paragrafo 2, l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 3, l'articolo 25, paragrafo 3, l'articolo 26, l'articolo 28, paragrafo 6, l'articolo 29, paragrafo 3, l'articolo 38, lettere a), b), c) ed e), e l'articolo 40,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 834/2007, e in particolare i titoli III, IV e V, stabiliscono le prescrizioni fondamentali relative alla produzione, all'etichettatura e al controllo dei prodotti biologici nel settore vegetale e animale. È necessario stabilire le modalità di applicazione di tali prescrizioni.

(2)

La definizione di nuove norme di produzione relative a determinate specie animali, all'acquacoltura biologica, alle alghe marine e ai lieviti utilizzati nell'alimentazione umana o animale a livello comunitario richiederà ancora del tempo; esse andranno pertanto elaborate nell'ambito di una procedura successiva. È quindi opportuno che tali prodotti siano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, le norme comunitarie stabilite in materia di produzione, controlli ed etichettatura devono essere applicate mutatis mutandis a talune specie animali, a taluni prodotti dell'acquacoltura e a talune alghe marine, conformemente all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 834/2007.

(3)

Occorre stabilire alcune definizioni al fine di evitare ambiguità nonché di garantire un'applicazione uniforme delle norme che disciplinano la produzione biologica.

(4)

La produzione biologica vegetale si basa sul principio che le piante debbano essere essenzialmente nutrite attraverso l'ecosistema del suolo. Per questo motivo non deve essere autorizzata la coltura idroponica, che consiste nel far crescere i vegetali su un substrato inerte nutrendoli con l'apporto di minerali solubili ed elementi nutritivi.

(5)

Poiché la produzione biologica vegetale fa ricorso a pratiche colturali di vario tipo e all'apporto limitato di concimi e di ammendanti poco solubili, tali pratiche devono essere precisate. In particolare, occorre definire le condizioni di impiego di taluni prodotti non di sintesi.

(6)

L'impiego di pesticidi che possono avere conseguenze nocive per l'ambiente o dare origine a residui nei prodotti agricoli deve essere fortemente limitato. È opportuno dare la preferenza all'applicazione di misure preventive nella lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti. Occorre inoltre stabilire le condizioni di utilizzo di taluni prodotti fitosanitari.

(7)

Ai fini dell'agricoltura biologica, il regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio ( 2 ) autorizzava, a condizioni ben precise, l'utilizzo di determinati prodotti fitosanitari, concimi e ammendanti, nonché talune materie prime per mangimi non biologiche, taluni additivi e coadiuvanti tecnologici e taluni prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione. Per garantire la continuità dell'agricoltura biologica, è opportuno che tali prodotti e sostanze continuino ad essere autorizzati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007. Inoltre, per motivi di chiarezza, è opportuno menzionare negli allegati del presente regolamento i prodotti e le sostanze che erano stati autorizzati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91. In futuro, altri prodotti e sostanze potranno essere aggiunti a questo elenco in virtù di una base giuridica differente, ossia l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007. È pertanto opportuno identificare il diverso statuto di ciascuna categoria di prodotti e sostanze per mezzo di un simbolo nell'elenco.

(8)

L'approccio olistico dell'agricoltura biologica richiede che la produzione zootecnica sia legata alla terra, poiché il letame prodotto viene utilizzato come concime per la produzione vegetale. Poiché l'allevamento implica sempre la gestione delle terre agricole, è necessario prevedere il divieto della produzione animale «senza terra». Nell'ambito della produzione biologica animale è necessario che la scelta delle razze da utilizzare tenga conto della loro capacità di adattamento alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie; occorre inoltre incoraggiare una grande diversità biologica.

(9)

In determinate circostanze, dato il capitale genetico limitato, gli operatori possono incontrare difficoltà nel procurarsi riproduttori allevati secondo il metodo biologico, il che potrebbe ostacolare lo sviluppo del settore. Occorre pertanto prevedere la possibilità di introdurre in un'azienda a fini riproduttivi un numero ristretto di animali non allevati secondo il metodo biologico.

(10)

L'allevamento biologico dovrebbe garantire il rispetto delle esigenze comportamentali specifiche degli animali. In proposito, per tutte le specie, è necessario che i locali di stabulazione rispondano alle necessità degli animali in materia di aerazione, luce, spazio e benessere e occorre pertanto prevedere una superficie sufficiente per consentire a ciascun animale un'ampia libertà di movimento nonché per sviluppare il comportamento sociale naturale dell'animale. Occorre definire le condizioni di stabulazione specifiche e le pratiche di allevamento di determinati animali, comprese le api. Tali condizioni di stabulazione specifiche devono garantire un livello elevato di benessere degli animali, una delle priorità dell'agricoltura biologica, e per questo motivo possono andare al di là delle norme comunitarie in materia di benessere applicabili all'agricoltura in generale. Le pratiche di allevamento biologico devono consentire di evitare un accrescimento troppo rapido dei volatili. Occorre pertanto stabilire disposizioni specifiche destinate a prevenire i metodi di allevamento intensivi. In particolare, occorre prevedere che i volatili raggiungano un'età minima oppure provengano da ceppi a crescita lenta, in modo che in entrambi i casi gli allevatori non siano incoraggiati a ricorrere a metodi di allevamento intensivi.

(11)

Nella maggior parte dei casi è opportuno che gli animali, quando le condizioni atmosferiche lo consentono, possano accedere a spazi all'aperto nei quali possano pascolare. Tali spazi dovrebbero in linea di massima essere gestiti secondo un programma di rotazione adeguato.

(12)

Per evitare l'inquinamento delle risorse naturali come il suolo e le acque causato dai nutrienti, occorre fissare il quantitativo massimo di letame che può essere utilizzato per ettaro, nonché il numero massimo di capi per ettaro. Tale limite deve tener conto del contenuto di azoto del letame.

(13)

È necessario vietare le mutilazioni che provocano negli animali stati di stress, danno, malessere o sofferenza. Tuttavia, alcune operazioni specifiche essenziali per determinati tipi di produzione o necessarie per motivi di sicurezza degli animali o degli esseri umani possono essere autorizzate assoggettandole a condizioni rigorose.

(14)

Il bestiame deve essere alimentato con erba, foraggio e mangimi ottenuti conformemente alle norme dell'agricoltura biologica, provenienti di preferenza dall'azienda dell'allevatore e adeguati ai bisogni fisiologici degli animali. Inoltre, per poter sopperire alle esigenze nutrizionali di base degli animali, può essere necessario ricorrere ad alcuni minerali, oligoelementi e vitamine, impiegati in condizioni ben precise.

(15)

Poiché le differenze regionali esistenti, dovute a ragioni climatiche e alla disponibilità di fonti alimentari, relativamente alla possibilità per i ruminanti allevati secondo il metodo biologico di assumere le vitamine essenziali A, D ed E attraverso le loro razioni alimentari, sono prevedibilmente destinate a persistere, dovrebbe essere consentita la somministrazione di queste vitamine ai ruminanti.

(16)

La gestione della salute degli animali deve mirare soprattutto alla prevenzione delle malattie. Occorre inoltre prevedere misure specifiche in materia di pulizia e disinfezione.

(17)

Nell'ambito dell'agricoltura biologica non è consentito l'utilizzo preventivo di medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica. Tuttavia, in caso di malattia o di ferita di un animale che necessiti un trattamento immediato, l'uso di tali medicinali allopatici deve essere limitato allo stretto necessario. Inoltre, per garantire l'integrità della produzione biologica per i consumatori, in questi casi dovrebbe essere prevista la possibilità di adottare misure restrittive quali il raddoppiamento del periodo di attesa successivamente all'utilizzo di tali medicinali.

(18)

Devono essere previste norme specifiche per la profilassi e i trattamenti veterinari in apicoltura.

(19)

È opportuno prevedere l'obbligo per gli operatori che producono alimenti o mangimi di applicare procedure adeguate, fondate su un'identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione, per garantire che i prodotti trasformati rispettino le norme di produzione biologica.

(20)

Taluni prodotti e talune sostanze non ottenuti con il metodo biologico sono necessari per garantire la produzione di taluni alimenti e mangimi biologici trasformati. L'armonizzazione delle norme in materia di vinificazione a livello comunitario richiederà ancora del tempo. Per questo motivo occorre escludere i suddetti prodotti nel caso della vinificazione fino a quando non vengano stabilite norme specifiche nell'ambito di una procedura successiva.

(21)

Ai fini della trasformazione degli alimenti biologici, il regolamento (CEE) n. 2092/91 ha autorizzato, in condizioni ben precise, l'impiego di determinati ingredienti non agricoli, di determinati ausiliari di fabbricazione e di determinati ingredienti non biologici di origine agricola. Per garantire la continuità dell'agricoltura biologica, è opportuno che tali prodotti e sostanze continuino ad essere autorizzati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. Inoltre, per motivi di chiarezza, è opportuno menzionare negli allegati del presente regolamento i prodotti e le sostanze che erano stati autorizzati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91. In futuro, altri prodotti e sostanze potranno essere aggiunti a questo elenco in virtù di una base giuridica differente, ossia l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. È pertanto opportuno identificare il diverso statuto di ciascuna categoria di prodotti e sostanze per mezzo di un simbolo nell'elenco.

(22)

La raccolta e il trasporto simultanei di prodotti biologici e non biologici sono autorizzati a determinate condizioni. È opportuno prevedere disposizioni specifiche che consentano di garantire una separazione effettiva tra prodotti biologici e non biologici nel corso di queste operazioni ed evitare ogni rischio di contatto fra questi due tipi di prodotti.

(23)

La conversione all'agricoltura biologica richiede un certo periodo di adattamento di tutti i mezzi utilizzati. È opportuno definire periodi di conversione specifici per i diversi settori di produzione in funzione della produzione agricola precedente.

(24)

Conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 834/2007, occorre fissare condizioni specifiche per l'applicazione delle deroghe previste in tale articolo. È opportuno stabilire tali condizioni con riguardo all'indisponibilità di animali, alimenti per animali, cera d'api, sementi e tuberi-seme di patate o altri ingredienti ottenuti dall'agricoltura biologica, nonché di problemi particolari connessi alla conduzione degli allevamenti e in caso di circostanze calamitose.

(25)

Le differenze geografiche e strutturali in materia di agricoltura e di vincoli climatici possono ostacolare lo sviluppo della produzione biologica in determinate regioni, il che giustifica l'introduzione di deroghe per quanto riguarda determinate pratiche relative alle caratteristiche dei fabbricati e degli impianti destinati all'allevamento. È dunque opportuno autorizzare, a condizioni ben precise, la stabulazione fissa nelle aziende che, a causa della posizione geografica e di vincoli strutturali, in particolare nelle zone di montagna, sono di piccole dimensioni e solo qualora non sia possibile tenere i bovini in gruppi adeguati ai loro bisogni comportamentali.

(26)

Per consentire lo sviluppo del settore dell'allevamento biologico allora nascente, il regolamento (CEE) n. 2092/91 aveva previsto varie deroghe temporanee per quanto concerne la stabulazione fissa, le condizioni di alloggio degli animali e la loro densità. Per non perturbare il settore dell'allevamento biologico, è opportuno mantenere tali deroghe fino alla data prevista per la loro scadenza.

(27)

Tenuto conto dell’importanza dell’impollinazione nel settore dell'apicoltura biologica, è opportuno prevedere la possibilità di concedere deroghe che autorizzino la coesistenza di unità apicole biologiche e non biologiche nell'ambito della stessa azienda.

(28)

Poiché in determinate circostanze gli agricoltori possono incontrare difficoltà nel garantire l'approvvigionamento di bestiame allevato secondo le norme dell'agricoltura biologica o di mangimi biologici, è opportuno autorizzare l'utilizzo in quantità limitate di un numero ristretto di fattori di produzione agricoli non ottenuti con il metodo biologico.

(29)

I produttori della filiera biologica hanno messo in atto sforzi considerevoli per incrementare la produzione di sementi e specie vegetali biologiche al fine di diversificare l'offerta di varietà e specie vegetali per le quali sono disponibili sementi e materiali di propagazione vegetativa biologici. Per numerose specie non esiste tuttavia allo stato attuale una quantità sufficiente di sementi e materiali di propagazione vegetativa biologici; in questi casi occorre dunque autorizzare l'utilizzo di sementi e materiali di propagazione vegetativa non biologici.

(30)

Al fine di aiutare gli operatori a reperire sementi e tuberi-seme di patate biologici, è opportuno che ogni Stato membro provveda a istituire una banca dati contenente le varietà delle quali sono reperibili sul mercato sementi e tuberi seme di patate biologici.

(31)

I bovini adulti possono costituire un pericolo per l'allevatore e per le altre persone che si occupano degli animali. È pertanto opportuno autorizzare deroghe nel corso della fase finale di ingrasso dei mammiferi, e in particolare dei bovini adulti.

(32)

Le circostanze calamitose, le epizoozie o le fitopatie possono avere gravi conseguenze sulla produzione biologica nelle regioni interessate. È opportuno prendere misure adeguate per garantire il proseguimento dell'attività agricola o il suo ripristino. Nelle zone colpite è dunque necessario autorizzare, per un periodo limitato, la fornitura di animali o di mangimi non ottenuti con il metodo biologico.

(33)

Conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, e all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, è opportuno fissare criteri specifici per quanto concerne la presentazione e la composizione del logo comunitario, nonché la presentazione e composizione del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo e dell'indicazione del luogo in cui il prodotto agricolo è stato prodotto.

(34)

Conformemente all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 834/2007, è opportuno stabilire prescrizioni specifiche per l'etichettatura dei mangimi biologici tenendo conto delle varietà di mangimi e della loro composizione nonché delle disposizioni orizzontali applicabili all'etichettatura dei mangimi.

(35)

In aggiunta al sistema di controllo fondato sul regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ( 3 ), è opportuno prevedere misure di controllo specifiche, in particolare per quanto concerne le prescrizioni applicabili a tutte le fasi di produzione, di preparazione e di distribuzione dei prodotti biologici.

(36)

Le informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione devono permettere a quest'ultima di utilizzare direttamente e nel modo più efficace possibile le informazioni che le sono trasmesse per la gestione delle informazioni statistiche e dei dati referenziali. Per raggiungere questo obiettivo occorre prevedere che la messa a disposizione e la trasmissione di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengano per via elettronica o in forma digitalizzata.

(37)

Gli scambi di informazioni e di documenti tra la Commissione e gli Stati membri, nonché la messa a disposizione e la trasmissione di informazioni alla Commissione da parte degli Stati membri avvengono di norma per via elettronica o in forma digitalizzata. Al fine di migliorare il funzionamento di tali scambi di informazioni nel quadro delle norme applicabili alla produzione biologica e di generalizzarne l'uso, è necessario adattare i sistemi informatici esistenti o crearne di nuovi. È opportuno provvedere affinché tali azioni siano realizzate dalla Commissione e vengano applicate previa informazione degli Stati membri tramite il comitato per la produzione biologica.

(38)

Le condizioni alle quali le informazioni vengono trattate da questi sistemi informatici, nonché la forma e il contenuto dei documenti di cui è richiesta la comunicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, richiedono frequenti adeguamenti in linea con l'evoluzione della normativa applicabile o delle esigenze in materia di gestione. È inoltre necessaria una presentazione uniforme dei documenti che devono essere trasmessi dagli Stati membri. Per conseguire tali obiettivi e al fine di semplificare le procedure e rendere immediatamente operativi i sistemi informatici interessati, è opportuno definire la forma e il contenuto dei documenti sulla base di modelli o di questionari, che verranno adattati e aggiornati dalla Commissione previa informazione del comitato per la produzione biologica.

(39)

Occorre prevedere misure transitorie per quanto concerne talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2092/91 al fine di non compromettere la continuità della produzione biologica.

(40)

È opportuno abrogare e sostituire con un nuovo regolamento il regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 ( 4 ), il regolamento (CE) n. 1452/2003 della Commissione, del 14 agosto 2003, che mantiene la deroga prevista all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91 per le sementi e i materiali di propagazione vegetativa per alcune specie e stabilisce le norme procedurali e i criteri per l'applicazione della deroga ( 5 ) e il regolamento (CE) n. 223/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, concernente i requisiti in materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologico per i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio ( 6 ).

(41)

Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è abrogato dal regolamento (CE) n. 834/2007 a decorrere dal 1o gennaio 2009. Tuttavia, molte delle sue disposizioni devono continuare ad essere applicate, con alcune modifiche, e occorre pertanto recepirle nel presente regolamento. Per motivi di chiarezza, è opportuno stabilire la corrispondenza tra le suddette disposizioni e le disposizioni del presente regolamento.

(42)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Contenuto

Titolo I

Disposizioni introduttive

Titolo II

Norme sulla produzione, la trasformazione, l'imballaggio, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti

Capo 1

Produzione vegetale

Capo 1 bis

Produzione di alghe marine

Capo 2

Produzione animale

Sezione 1

Origine degli animali

Sezione 2

Locali di stabulazione e pratiche di allevamento

Sezione 3

Alimenti per animali

Sezione 4

Profilassi e trattamenti veterinari

Capo 2 bis

Produzione di animali d'acquacoltura

Sezione 1

Norme generali

Sezione 2

Origine degli animali di acquacoltura

Sezione 3

Pratiche di allevamento degli animali di acquacoltura

Sezione 4

Riproduzione

Sezione 5

Alimentazione dei pesci, dei crostacei e degli echinodermi

Sezione 6

Norme specifiche per i molluschi

Sezione 7

Profilassi e trattamenti veterinari

Capo 3

Prodotti trasformati

Capo 3 bis

Norme specifiche sulla vinificazione

Capo 4

Raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio dei prodotti

Capo 5

Norme di conversione

Capo 6

Norme di produzione eccezionali

Sezione 1

Norme di produzione eccezionali in caso di vincoli climatici, geografici o strutturali ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007

Sezione 2

Norme di produzione eccezionali in caso di indisponibilità di fattori di produzione biologici ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007

Sezione 3

Norme di produzione eccezionali in caso di particolari problemi di conduzione degli allevamenti biologici ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007

Sezione 3 bis

Norme di produzione eccezionali relative all’uso di sostanze e prodotti specifici nella trasformazione a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 834/2007

Sezione 4

Norme di produzione eccezionali in caso di circostanze calamitose ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 834/2007

Capo 7

Banca dati delle sementi

Titolo III

Etichettatura

Capo 1

Logo di produzione biologica dell’Unione europea

Capo 2

Prescrizioni specifiche per l'etichettatura dei mangimi

Capo 3

Altre prescrizioni specifiche in materia di etichettatura

Titolo IV

Controlli

Capo 1

Requisiti minimi di controllo

Capo 2

Requisiti di controllo specifici per i vegetali e i prodotti vegetali ottenuti dalla produzione agricola o dalla raccolta spontanea

Capo 2 bis

Requisiti di controllo specifici per le alghe marine

Capo 3

Requisiti di controllo per gli animali e i prodotti animali ottenuti dall'allevamento

Capo 3 bis

Requisiti di controllo specifici per la produzione di animali di acquacoltura

Capo 4

Requisiti di controllo per le unità addette alla preparazione di prodotti vegetali, di prodotti a base di alghe, di prodotti animali e di prodotti animali dell'acquacoltura, nonché di alimenti contenenti tali prodotti

Capo 5

Requisiti di controllo per l'importazione di prodotti biologici da paesi terzi

Capo 6

Requisiti di controllo per le unità addette alla produzione, alla preparazione o all'importazione di prodotti biologici, che hanno parzialmente o interamente appaltato a terzi tali operazioni

Capo 7

Requisiti di controllo per le unità addette alla preparazione di mangimi

Capo 8

Infrazioni e scambio di informazioni

Titolo V

Trasmissione di informazioni alla Commissione, disposizioni transitorie e finali

Capo 1

Trasmissione di informazioni alla Commissione

Capo 2

Disposizioni transitorie e finali



TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.  Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per quanto concerne la produzione biologica, l'etichettatura e il controllo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

▼M2

2.  Il presente regolamento non si applica:

a) agli animali da allevamento di specie diverse da quelle di cui all'articolo 7; né

b) agli animali d'acquacoltura diversi da quelli di cui all'articolo 25 bis.

Tuttavia, il titolo II, il titolo III e il titolo IV si applicano mutatis mutandis ai suddetti prodotti fino a quando per tali prodotti non vengano adottate norme di produzione specifiche ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007.

▼B

Articolo 2

Definizioni

Oltre alle definizioni che figurano nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 834/2007, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) «non biologico»: non derivante o non connesso ad una produzione realizzata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 e del presente regolamento;

b) «medicinali veterinari»: i prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ( 7 );

c) «importatore»: ogni persona fisica o giuridica della Comunità che presenta una partita ai fini della sua immissione in libera pratica nella Comunità, di persona o tramite un rappresentante;

d) «primo destinatario»: ogni persona fisica o giuridica a cui viene consegnata la partita importata e che la riceve in vista di un'ulteriore preparazione e/o della sua commercializzazione;

e) «azienda»: l'insieme delle unità di produzione gestite nell'ambito di un'unica conduzione ai fini della produzione di prodotti agricoli;

▼M2

f) «unità di produzione»: l'insieme delle risorse utilizzate per un determinato tipo di produzione, inclusi i locali di produzione, gli appezzamenti agricoli, i pascoli, gli spazi all'aperto, i locali di stabulazione, gli stagni piscicoli, gli impianti di contenimento per le alghe marine o gli animali di acquacoltura, le concessioni litoranee o sui fondali marini, i locali adibiti al magazzinaggio dei vegetali, i prodotti vegetali, i prodotti delle alghe, i prodotti animali, le materie prime e ogni altro fattore di produzione rilevante per questo specifico settore di produzione;

▼B

g) «produzione idroponica»: il metodo di coltivazione dei vegetali consistente nel porre le radici in una soluzione di soli elementi nutritivi minerali oppure in un mezzo inerte (perlite, ghiaia o lana di roccia) a cui è aggiunta una soluzione di elementi nutritivi;

h) «trattamento veterinario»: ogni trattamento curativo o preventivo intrapreso contro una malattia specifica;

i) «mangimi in conversione»: i mangimi prodotti nel corso del periodo di conversione verso la produzione biologica, ad eccezione di quelli raccolti nel corso dei 12 mesi successivi all'inizio del periodo di conversione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007;

▼M2

j) «impianto di acquacoltura a ricircolo chiuso»: un impianto in cui l'acquacoltura è praticata in un ambiente chiuso, sulla terraferma o a bordo di un'imbarcazione, mediante ricircolo dell'acqua e con apporto permanente di energia da fonti esterne per stabilizzare l'ambiente in cui vivono gli animali d'acquacoltura;

k) «energia da fonti rinnovabili»: fonti energetiche rinnovabili non fossili, ossia energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

l) «incubatoio»: sito destinato alla riproduzione, all'incubazione e all'allevamento durante le prime fasi di vita di animali d'acquacoltura, in particolare di pesci, molluschi e crostacei;

m) «vivaio»: sito adibito ad un sistema di allevamento intermedio tra l'incubatoio e la fase di ingrasso; la fase di permanenza in vivaio si conclude entro il primo terzo del ciclo di produzione, eccetto per le specie che subiscono un processo di smoltificazione;

n) «inquinamento»: nel contesto dell'acquacoltura e della produzione di alghe marine, l'introduzione diretta o indiretta nell'ambiente acquatico di sostanze o di energia ai sensi della direttiva 2008/56/CE ( 8 ) del Parlamento europeo e del Consiglio o della direttiva 2000/60/CE ( 9 ) del Parlamento europeo e del Consiglio, secondo le acque di cui trattasi;

o) «policoltura»: nel contesto dell'acquacoltura e della produzione di alghe marine, l'allevamento di due o più specie appartenenti di solito a diversi livelli trofici nella stessa unità di coltura;

p) «ciclo di produzione»: nel contesto dell'acquacoltura e della produzione di alghe marine, la durata di vita di un animale d'acquacoltura o di un'alga, dalla primissima fase di vita fino alla raccolta;

q) «specie allevate localmente»: nel contesto dell'acquacoltura e della produzione di alghe marine, le specie che non sono né esotiche né localmente assenti ai sensi del regolamento (CE) n. 708/2007 ( 10 ) del Consiglio; le specie elencate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 possono essere considerate specie allevate localmente;

r) «coefficiente di densità»: nel contesto dell'acquacoltura, il peso vivo degli animali per metro cubo di acqua in qualsiasi momento della fase di ingrasso e, per il pesce piatto e i gamberi, il peso per metro quadro di superficie.

▼B



TITOLO II

NORME SULLA PRODUZIONE, LA TRASFORMAZIONE, L'IMBALLAGGIO, IL TRASPORTO E IL MAGAZZINAGGIO DEI PRODOTTI BIOLOGICI



CAPO 1

Produzione vegetale

Articolo 3

Gestione e fertilizzazione dei suoli

1.  Nei casi in cui le misure previste all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 834/2007 non consentano di soddisfare le esigenze nutrizionali dei vegetali, nell'ambito della produzione biologica è consentito utilizzare solo i concimi e gli ammendanti di cui all'allegato I del presente regolamento e solo nei limiti del necessario. Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano la necessità di ricorrere a tali prodotti.

2.  La quantità totale di effluenti di allevamento [ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ( 11 )] impiegati nell'azienda non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di letame, letame essiccato e pollina, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi.

3.  Le aziende dedite alla produzione biologica possono stipulare accordi scritti di cooperazione ai fini dell'utilizzo di effluenti eccedentari provenienti dalla produzione biologica solo con altre aziende ed imprese che rispettano le norme di produzione biologica. Il limite massimo di cui al paragrafo 2 è calcolato sulla base dell'insieme delle unità di produzione biologiche coinvolte nella suddetta cooperazione.

4.  È consentito l'uso di preparazioni appropriate a base di microrganismi per migliorare le condizioni generali dei suoli o la disponibilità di elementi nutritivi nei suoli o nelle colture.

5.  Per l'attivazione del compost possono essere utilizzate preparazioni adeguate a base di vegetali o di microorganismi.

Articolo 4

Divieto relativo alla produzione idroponica

La produzione idroponica è vietata.

Articolo 5

Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti

1.  Nei casi in cui le misure previste all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), c) e g), del regolamento (CE) n. 834/2007 non consentano di proteggere adeguatamente i vegetali contro i parassiti e le malattie, nell'ambito della produzione biologica è consentito utilizzare solo i prodotti di cui all'allegato II del presente regolamento. Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano la necessità di ricorrere a tali prodotti.

2.  Per quanto concerne i prodotti utilizzati nelle trappole e nei distributori automatici, eccetto i distributori di feromoni, tali trappole e distributori impediscono il rilascio delle sostanze nell'ambiente e il contatto fra le sostanze e le colture in produzione. Le trappole sono raccolte dopo l'utilizzazione e riposte al sicuro.

Articolo 6

Norme specifiche applicabili alla produzione di funghi

Per la produzione di funghi possono essere utilizzati substrati composti esclusivamente dei seguenti materiali:

a) letame ed effluenti di allevamento:

i) provenienti da aziende che applicano il metodo di produzione biologico; oppure

ii) di cui all'allegato I, unicamente quando il prodotto di cui al punto i) non è disponibile e a condizione che non superino il 25 % del peso totale dell'insieme dei componenti del substrato (escluso il materiale di copertura) prima del compostaggio e senza aggiunta di acqua;

b) prodotti di origine agricola, diversi da quelli menzionati alla lettera a), provenienti da aziende che applicano il metodo di produzione biologico;

c) torba non trattata chimicamente;

d) legno non trattato con sostanze chimiche dopo il taglio;

e) prodotti minerali di cui all'allegato I, acqua e terra.

▼M2



CAPO 1 bis

Produzione di alghe marine

Articolo 6 bis

Campo di applicazione

Il presente capo definisce norme di produzione dettagliate per la raccolta e la coltivazione di alghe marine. Esso si applica mutatis mutandis alla produzione di tutte le alghe marine pluricellulari nonché di fitoplancton e di microalghe da utilizzare come mangime per gli animali di acquacoltura.

Articolo 6 ter

Idoneità del mezzo acquatico e piano di gestione sostenibile

1.  Le attività si svolgono in luoghi non esposti alla contaminazione da sostanze o prodotti non autorizzati per la produzione biologica o da inquinanti che comprometterebbero il carattere biologico dei prodotti.

2.  Le unità di produzione biologica e non biologica sono adeguatamente separate. La separazione è determinata dalla situazione naturale, da impianti di distribuzione dell'acqua distinti, da opportune distanze, dall'andamento delle maree e dall'ubicazione a monte o a valle dell'unità di produzione biologica. Le autorità degli Stati membri possono designare i luoghi o le zone che ritengono inadatti all'acquacoltura biologica o alla raccolta di alghe marine e possono altresì fissare distanze di separazione minime tra le unità di produzione biologica e non biologica.

Se fissano distanze di separazione minime, gli Stati membri ne informano gli operatori, gli altri Stati membri e la Commissione.

3.  Per ogni nuova attività di cui si chieda il riconoscimento come produzione biologica e che produca più di 20 tonnellate di prodotti di acquacoltura all'anno è richiesta una valutazione ambientale, proporzionata all'unità di produzione, intesa ad accertare le condizioni dell'unità di produzione e dell'ambiente circostante e i probabili effetti del suo esercizio. L'operatore presenta la valutazione ambientale all'organismo o all'autorità di controllo. Il contenuto della valutazione ambientale si basa sull'allegato IV della direttiva 85/337/CEE del Consiglio ( 12 ). Se l'unità è già stata oggetto di una valutazione equivalente, ne è consentito l'uso per il presente scopo.

4.  L'operatore presenta un piano di gestione sostenibile per l'acquacoltura e la raccolta di alghe marine, proporzionato all'unità di produzione.

Il piano, che viene aggiornato annualmente, descrive in dettaglio gli effetti ambientali delle attività svolte, il monitoraggio ambientale che verrà condotto e le misure che saranno prese per limitare gli effetti negativi sull'ambiente acquatico e terrestre circostante, indicando, se del caso, il rilascio di nutrienti nell'ambiente per ciclo di produzione o all'anno. Nel piano vengono registrate la manutenzione e la riparazione dell'attrezzatura tecnica.

5.  Le aziende acquicole e le aziende specializzate nell'alghicoltura usano di preferenza fonti di energia rinnovabili e riciclano il materiale utilizzato, includendo nel piano di gestione sostenibile un calendario di riduzione dei rifiuti da porre in essere all'inizio delle attività. Se possibile, l'impiego di calore residuo è limitato all'energia da fonti rinnovabili.

6.  Per la raccolta delle alghe viene effettuata una stima iniziale, una tantum, della biomassa.

Articolo 6 quater

Raccolta sostenibile di alghe marine selvatiche

1.  Presso l'unità o nei locali dell'azienda devono essere tenuti documenti contabili che consentano all'operatore di accertare e all'autorità o all'organismo di controllo di verificare che i raccoglitori hanno fornito esclusivamente alghe selvatiche prodotte in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007.

2.  La raccolta viene effettuata in modo tale che le quantità raccolte non incidano in misura rilevante sullo stato dell'ambiente acquatico. Si adottano misure idonee a consentire la rigenerazione delle alghe marine, riguardanti in particolare la tecnica di raccolta, le dimensioni minime, l'età, i cicli riproduttivi e le dimensioni delle alghe restanti.

3.  Se le alghe sono prelevate da una zona di raccolta comune o condivisa, si dovrà dimostrare con adeguati documenti giustificativi che l'insieme del raccolto è conforme al presente regolamento.

4.  In riferimento all'articolo 73 ter, paragrafo 2, lettere b) e c), nel registro dell'operatore devono essere documentate la gestione sostenibile e l'assenza di impatto a lungo termine sulle aree di raccolta.

Articolo 6 quinquies

Coltivazione di alghe marine

1.  L'alghicoltura in mare utilizza esclusivamente elementi nutritivi naturalmente presenti nell'ambiente o provenienti dalla produzione di animali dell'acquacoltura biologica, in tal caso preferibilmente prodotti nelle immediate vicinanze, nell'ambito di un sistema di policoltura.

2.  Negli impianti a terra che si avvalgono di fonti esterne di nutrienti, i livelli di nutrienti negli effluenti devono essere provatamente uguali o inferiori a quelli dell'acqua in entrata. Possono essere utilizzati soltanto i nutrienti di origine vegetale o minerale elencati nell'allegato I.

3.  La densità di coltura o l'intensità operativa viene debitamente registrata e deve essere tale da salvaguardare l'integrità dell'ambiente acquatico assicurando che non venga superata la quantità di alghe che può essere tollerata senza effetti negativi per l'ambiente.

4.  Le corde e altri attrezzi usati per la coltura delle alghe saranno riutilizzati o riciclati nella misura del possibile.

Articolo 6 sexies

Interventi antivegetativi e pulizia degli impianti e dell'attrezzatura di produzione

1.  Gli organismi incrostanti sono rimossi unicamente a mano o con mezzi fisici e, se del caso, restituiti al mare a debita distanza dal sito di coltura.

2.  La pulizia degli impianti e dell'attrezzatura di produzione è effettuata con mezzi fisici o meccanici. Se questi non danno risultati soddisfacenti, possono essere utilizzati soltanto i prodotti elencati nell'allegato VII, sezione 2.

▼B



CAPO 2

Produzione animale

Articolo 7

Campo di applicazione

Il presente capo stabilisce norme di produzione dettagliate per quanto riguarda le specie seguenti: bovini, comprese le specie Bubalus e Bison, equidi, suini, ovini, caprini, avicoli (le specie di cui all'allegato III) e api.



Sezione 1

Origine degli animali

Articolo 8

Origine degli animali biologici

1.  Nella scelta delle razze o delle linee genetiche si deve tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie. Inoltre, le razze e le linee genetiche devono essere selezionate al fine di evitare malattie specifiche o problemi sanitari connessi con alcune razze e linee genetiche utilizzate nella produzione intensiva [ad es. sindrome da stress dei suini, sindrome PSE (carni pallide, molli, essudative), morte improvvisa, aborto spontaneo, parti difficili che richiedono taglio cesareo, ecc.], dando la preferenza a razze e varietà autoctone.

2.  Per le api, è privilegiato l'uso di Apis mellifera e delle sue subspecie locali.

Articolo 9

Origine degli animali non biologici

1.  Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007, a fini riproduttivi possono essere introdotti in un'azienda biologica animali allevati in modo non biologico solo quando non siano disponibili animali biologici in numero sufficiente e nel rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2.  In caso di prima costituzione di un patrimonio, i giovani mammiferi non biologici sono allevati conformemente alle norme di produzione biologica subito dopo lo svezzamento. A partire dalla data di ingresso degli animali nella mandria si applicano inoltre le seguenti restrizioni:

a) i bufali, i vitelli e i puledri devono avere meno di sei mesi;

b) gli agnelli e i capretti devono avere meno di 60 giorni;

c) i suinetti devono avere un peso inferiore a 35 kg.

3.  Per il rinnovo del patrimonio, i mammiferi adulti maschi e le femmine nullipare non biologici sono in seguito allevati secondo le norme di produzione biologica. Inoltre, il numero di mammiferi femmine è soggetto alle seguenti restrizioni annuali:

a) le femmine non biologiche possono rappresentare al massimo il 10 % del patrimonio di equini o di bovini (comprese le specie Bubalus e Bison) adulti e il 20 % del patrimonio di suini, ovini e caprini adulti;

b) qualora un'unità di produzione sia costituita da meno di dieci equini o bovini, o da meno di cinque suini, ovini o caprini, il rinnovo di cui sopra è limitato al massimo a un animale all'anno.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno riviste nel 2012 ai fini della loro graduale soppressione.

4.  Le percentuali di cui al paragrafo 3 possono essere portate al 40 %, previa autorizzazione dell'autorità competente, nei seguenti casi speciali:

a) estensione significativa dell'azienda;

b) cambiamento di razza;

c) avviamento di un nuovo indirizzo produttivo;

d) razze minacciate di abbandono conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione ( 13 ); gli animali appartenenti a tali razze non devono necessariamente essere nullipari.

5.  Per il rinnovo degli apiari, il 10 % all'anno delle api regine e degli sciami può essere sostituito da api regine e sciami non biologici a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica.



Sezione 2

Locali di stabulazione e pratiche di allevamento

Articolo 10

Norme applicabili alle condizioni di ricovero degli animali

1.  L'isolamento, il riscaldamento e l'aerazione dell'edificio garantiscono che la circolazione dell'aria, i livelli di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione di gas siano mantenuti entro limiti non nocivi per gli animali. L'edificio consente un'abbondante aerazione e illuminazione naturale.

2.  Non è obbligatorio prevedere locali di stabulazione nelle zone aventi condizioni climatiche che consentono agli animali di vivere all'aperto.

3.  La densità di bestiame negli edifici deve assicurare il conforto e il benessere degli animali, nonché tener conto delle esigenze specifiche della specie in funzione, in particolare, della specie, della razza e dell'età degli animali. Si terrà conto altresì delle esigenze comportamentali degli animali, che dipendono essenzialmente dal sesso e dall'entità del gruppo. La densità deve garantire il massimo benessere agli animali, offrendo loro una superficie sufficiente per stare in piedi liberamente, sdraiarsi, girarsi, pulirsi, assumere tutte le posizioni naturali e fare tutti i movimenti naturali, ad esempio sgranchirsi e sbattere le ali.

4.  Le superfici minime degli edifici e degli spazi liberi all'aperto e le altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animali sono fissate nell'allegato III.

Articolo 11

Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per i mammiferi

1.  I locali di stabulazione devono avere pavimenti lisci ma non sdrucciolevoli. Almeno metà della superficie minima interna definita all'allegato III è costituita da materiale solido, ossia non composto da assicelle o graticciato.

2.  I locali di stabulazione hanno a disposizione una zona confortevole, pulita e asciutta per il sonno o il riposo degli animali, sufficientemente ampia e costruita con materiale solido non grigliato. L'area di riposo dispone di una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. La lettiera può essere depurata e arricchita con tutti i prodotti minerali elencati nell'allegato I.

3.  In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 91/629/CEE del Consiglio ( 14 ), è vietato l'allevamento di vitelli in recinti individuali dopo una settimana di età.

4.  In deroga all'articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 91/630/CEE del Consiglio ( 15 ), le scrofe sono tenute in gruppi, salvo nelle ultime fasi della gestazione e durante l'allattamento.

5.  I suinetti non possono essere tenuti in gabbie «flat decks» o in gabbie apposite.

6.  Gli spazi riservati al movimento permettono le deiezioni e consentono ai suini di grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi substrati.

Articolo 12

Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per gli avicoli

1.  I volatili non sono tenuti in gabbie.

2.  Gli uccelli acquatici hanno accesso a un corso d'acqua, a uno stagno, a un lago o a uno specchio d’acqua ogniqualvolta le condizioni climatiche e igieniche lo consentano per rispettare le loro esigenze specifiche e quelle in materia di benessere degli animali.

3.  I ricoveri per gli avicoli soddisfano le seguenti condizioni minime:

a) almeno un terzo della superficie del suolo deve essere solido, vale a dire non composto da grigliato o da graticciato, e deve essere ricoperto di lettiera composta ad esempio di paglia, trucioli di legno, sabbia o erba;

b) nei fabbricati adibiti all'allevamento di galline ovaiole una parte sufficientemente ampia della superficie accessibile alle galline deve essere destinata alla raccolta delle deiezioni;

c) devono disporre di un numero sufficiente di trespoli di dimensione adatta all'entità del gruppo e alla taglia dei volatili come stabilito nell'allegato III;

d) devono essere dotati di uscioli di entrata/uscita di dimensioni adeguate ai volatili, la cui lunghezza cumulata è di almeno 4 m per 100 m2 della superficie utile disponibile per i volatili;

e) ciascun ricovero non deve contenere più di:

i) 4 800 polli;

ii) 3 000 galline ovaiole;

iii) 5 200 faraone;

iv) 4 000 femmine di anatra muta o di Pechino, 3 200 maschi di anatra muta o di Pechino o altre anatre;

v) 2 500 capponi, oche o tacchini;

f) la superficie totale utilizzabile dei ricoveri per gli avicoli allevati per la produzione di carne per ciascuna unità di produzione non supera i 1 600 m2;

g) i ricoveri per gli avicoli devono essere costruiti in modo tale da consentire loro un facile accesso allo spazio all'aperto.

4.  La luce naturale può essere completata con illuminazione artificiale in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, con un periodo continuo di riposo notturno senza luce artificiale di almeno 8 ore.

5.  Al fine di evitare il ricorso a metodi di allevamento intensivi, gli avicoli devono essere allevati fino al raggiungimento di un'età minima oppure devono provenire da tipi genetici a lento accrescimento. Ove l'operatore non utilizzi tipi genetici avicoli a lento accrescimento, l'età minima di macellazione è la seguente:

a) 81 giorni per i polli;

b) 150 giorni per i capponi;

c) 49 giorni per le anatre di Pechino;

d) 70 giorni per le femmine di anatra muta;

e) 84 giorni per i maschi di anatra muta;

f) 92 giorni per le anatre bastarde;

g) 94 giorni per le faraone;

h) 140 giorni per i tacchini e le oche;

i) 100 giorni per le femmine di tacchino.

L'autorità competente fissa i criteri di definizione dei tipi genetici avicoli a lento accrescimento o compila un elenco di tali ceppi e fornisce queste informazioni agli operatori, agli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 13

Requisiti e condizioni di ricovero specifici applicabili all'apicoltura

1.  L'ubicazione degli apiari deve essere tale che, nel raggio di 3 km dal luogo in cui si trovano, le fonti di nettare e polline siano costituite essenzialmente da coltivazioni ottenute con il metodo di produzione biologico e/o da flora spontanea e/o da coltivazioni sottoposte a cure colturali di basso impatto ambientale equivalenti a quelle descritte all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ( 16 ) o all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio ( 17 ) che non incidono sulla qualifica della produzione apicola come produzione biologica. I requisiti sopra esposti non si applicano alle aree che non sono in periodo di fioritura o quando gli alveari sono inoperosi.

2.  Gli Stati membri possono designare le regioni o le zone in cui non è possibile praticare un'apicoltura che risponda alle norme di produzione biologica.

3.  Gli alveari sono costituiti essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l'ambiente o i prodotti dell'apicoltura.

4.  La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica.

5.  Fatto salvo l'articolo 25, solo prodotti naturali come il propoli, la cera e gli oli vegetali possono essere utilizzati negli alveari.

6.  È vietato l'uso di repellenti chimici sintetici durante le operazioni di smielatura.

7.  Per l'estrazione del miele, è vietato l'uso di favi che contengano covate.

Articolo 14

Accesso agli spazi all'aperto

1.  Gli spazi all'aperto possono essere parzialmente coperti.

2.  Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli erbivori hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano.

3.  Nei casi in cui gli erbivori hanno accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali la libertà di movimento, si può derogare all'obbligo di prevedere spazi all'aperto nei mesi invernali.

4.  In deroga al paragrafo 2, i tori di più di un anno di età hanno accesso a pascoli o a spazi all'aperto.

5.  Gli avicoli hanno accesso a uno spazio all'aperto per almeno un terzo della loro vita.

6.  Gli spazi all'aperto per gli avicoli devono essere per la maggior parte ricoperti di vegetazione, essere dotati di dispositivi di protezione e consentire un facile accesso ad un numero sufficiente di abbeveratoi e mangiatoie.

7.  Gli avicoli tenuti al chiuso a seguito di restrizioni o di obblighi imposti in virtù della normativa comunitaria hanno permanentemente accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di materiali adatti a soddisfare le loro necessità etologiche.

Articolo 15

Densità degli animali

1.  La densità totale degli animali è tale da non superare il limite dei 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 2.

2.  Per determinare la densità di animali appropriata, l'autorità competente fissa il numero di unità di animali adulti equivalenti al limite sopra indicato tenendo conto, a titolo orientativo, della tabella riportata nell'allegato IV o delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva 91/676/CEE.

Articolo 16

Divieto relativo alla produzione animale «senza terra»

La produzione animale senza terra, nell'ambito della quale l'allevatore non gestisce i terreni agricoli e/o non ha stipulato un accordo scritto di cooperazione con un altro operatore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, è vietata.

Articolo 17

Produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico

1.  È ammessa nell'azienda la presenza di animali non allevati con il metodo biologico, purché il loro allevamento abbia luogo in unità distinte, provviste di edifici e appezzamenti nettamente separati dalle unità adibite alla produzione conforme alle norme di produzione biologica, e a condizione che si tratti di animali di specie diverse.

2.  Gli animali non allevati con il metodo biologico possono utilizzare pascoli biologici per un periodo limitato ogni anno, a condizione che essi provengano da sistemi agricoli quali definiti al paragrafo 3, lettera b), e che gli animali allevati secondo il metodo biologico non siano presenti simultaneamente nello stesso pascolo.

3.  Gli animali allevati secondo il metodo biologico possono utilizzare un'area di pascolo comune, purché:

a) l'area non sia stata trattata con prodotti non autorizzati per la produzione biologica per un periodo di almeno tre anni;

b) qualsiasi animale non allevato secondo il metodo biologico che utilizzi il pascolo in questione provenga da un sistema agricolo equivalente a quelli descritti all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

c) i prodotti animali ottenuti da animali allevati secondo il metodo biologico nel periodo in cui essi utilizzavano il pascolo comune non siano considerati biologici, a meno che si dimostri che essi sono stati nettamente separati dagli altri animali non allevati secondo il metodo biologico.

4.  Nei periodi di transumanza gli animali possono pascolare su terreni non biologici quando vengono condotti da un'area di pascolo all'altra. Gli alimenti non biologici, costituiti da erba e altre piante di cui si nutrono gli animali al pascolo durante i suddetti periodi, non devono superare il 10 % della razione annua complessiva. Questa percentuale è calcolata in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola.

5.  Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano il ricorso alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 18

Gestione degli animali

1.  Operazioni quali l'applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini, la recisione della coda o dei denti, la spuntatura del becco o la decornazione non sono praticate sistematicamente sugli animali nell'agricoltura biologica. Alcune di queste operazioni possono tuttavia essere autorizzate caso per caso dall'autorità competente per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali.

La sofferenza degli animali è ridotta al minimo applicando un'anestesia e/o analgesia sufficiente ed effettuando le operazioni all'età più opportuna ad opera di personale qualificato.

2.  La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, ma solo alle condizioni stabilite al secondo comma del paragrafo 1.

3.  Sono vietate mutilazioni quali la spuntatura delle ali delle api regine.

4.  Le operazioni di carico e scarico degli animali devono svolgersi senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica per costringere gli animali stessi. È vietato l'uso di calmanti allopatici prima o nel corso del trasporto.



Sezione 3

Alimenti per animali

▼M7

Articolo 19

Alimenti provenienti dall’azienda stessa o da altre fonti

1.  Nel caso degli erbivori, fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza conformemente all’articolo 17, paragrafo 4, almeno il 60 % degli alimenti proviene dall’unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende biologiche situate nella stessa regione.

2.  Nel caso dei suini e del pollame, almeno il 20 % degli alimenti proviene dall’unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto nella stessa regione in cooperazione con altre aziende biologiche od operatori del settore dei mangimi che applicano il metodo di produzione biologico.

3.  Nel caso delle api, alla fine della stagione produttiva negli alveari devono essere lasciate scorte di miele e di polline sufficienti per superare il periodo invernale.

L’alimentazione delle colonie di api è autorizzata soltanto quando la sopravvivenza degli alveari è minacciata da condizioni climatiche avverse. L’alimentazione viene effettuata con miele, zucchero o sciroppi di zucchero biologici.

▼B

Articolo 20

Alimenti conformi alle esigenze nutrizionali degli animali

1.  Tutti i giovani mammiferi sono nutriti con latte materno, di preferenza rispetto al latte naturale, per un periodo minimo di 3 mesi per i bovini (incluse le specie Bubalus e Bison) e gli equidi, 45 giorni per ovini e caprini e 40 giorni per i suini.

2.  Per gli erbivori, i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto della disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno. Almeno il 60 % della materia secca di cui è composta la razione giornaliera degli erbivori deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. Per gli animali da latte è consentita una riduzione al 50 % per un periodo massimo di 3 mesi all'inizio della lattazione.

3.  I foraggi grossolani e i foraggi freschi, essiccati o insilati devono essere aggiunti alla razione giornaliera di suini e pollame.

4.  È vietato tenere gli animali in condizioni, o sottoporli ad un regime alimentare, che possano indurre anemia.

5.  Le pratiche di ingrasso sono reversibili a qualsiasi stadio dell'allevamento. È vietata l'alimentazione forzata.

Articolo 21

Alimenti in conversione

▼M1

1.  È autorizzata l’incorporazione di alimenti in conversione nella razione alimentare fino ad un massimo del 30 %, in media, della formula alimentare. Se gli alimenti in conversione provengono da un’unità dell’azienda stessa, la suddetta percentuale può arrivare al 100 %.

▼M2

2.  Fino al 20 % della quantità media complessiva di alimenti somministrati agli animali può provenire dal pascolo o dal raccolto ottenuto da pascoli o prati permanenti, superfici foraggere perenni o colture proteiche seminate in regime biologico su terreni nel primo anno di conversione all'agricoltura biologica, purché essi facciano parte della stessa azienda e non abbiano fatto parte di un'unità di produzione biologica della stessa azienda nel corso degli ultimi cinque anni. In caso di utilizzazione contemporanea di alimenti in conversione e di alimenti ottenuti da appezzamenti agricoli nel corso del loro primo anno di conversione, la percentuale cumulativa totale di tali alimenti non supera le percentuali massime fissate al paragrafo 1.

▼B

3.  Le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono calcolate annualmente in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine vegetale.

▼M7

Articolo 22

Uso di alcuni prodotti e sostanze negli alimenti per animali

Ai fini dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punto iv), del regolamento (CE) n. 834/2007, solo le seguenti sostanze possono essere utilizzate nella trasformazione dei mangimi biologici e nell’alimentazione degli animali biologici:

a) materie prime non biologiche di origine vegetale o animale per mangimi, o altre materie prime per mangimi elencate nell’allegato V, sezione 2, purché:

i) siano prodotte o preparate senza solventi chimici; e

ii) purché siano rispettate le restrizioni di cui agli articoli 43 o 47, lettera c);

b) spezie, erbe aromatiche e melasse non biologiche, purché:

i) non siano disponibili in forma biologica;

ii) siano prodotte o preparate senza solventi chimici; e

iii) il loro utilizzo sia limitato all’1 % della razione alimentare di una data specie, calcolata annualmente come percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola;

c) materie prime biologiche di origine animale per mangimi;

d) le materie prime di origine minerale per mangimi elencate nell’allegato V, sezione 1;

e) prodotti ottenuti da attività di pesca sostenibili purché:

i) siano prodotti o preparati senza solventi chimici;

ii) il loro impiego sia limitato alle specie non erbivore; e

iii) l’impiego di idrolizzati proteici di pesce sia limitato esclusivamente agli animali giovani;

f) sale sotto forma di sale marino o salgemma grezzo estratto da giacimenti;

g) gli additivi per mangimi elencati nell’allegato VI.

▼B



Sezione 4

Profilassi e trattamenti veterinari

Articolo 23

Profilassi

1.  Fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 3, è vietato l'uso di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi.

2.  È vietato l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita) nonché l'uso di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione o ad altri scopi (ad es. ad indurre o sincronizzare gli estri).

3.  Quando gli animali provengono da unità non biologiche, disposizioni particolari come controlli preventivi e periodi di quarantena possono essere applicate a seconda della situazione locale.

4.  I fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili sono adeguatamente puliti e disinfettati per evitare contaminazioni incrociate e la proliferazione di organismi patogeni. Le feci, le urine, gli alimenti non consumati o frammenti di essi devono essere rimossi con la necessaria frequenza, al fine di limitare gli odori ed evitare di attirare insetti o roditori.

Ai fini dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 834/2007, soltanto i prodotti elencati nell'allegato VII possono essere utilizzati per la pulizia e disinfezione degli edifici e impianti zootecnici e degli utensili. I rodenticidi (da utilizzare solo nelle trappole) e i prodotti elencati nell'allegato II possono essere utilizzati per l'eliminazione di insetti e altri parassiti nei fabbricati e negli altri impianti dove viene tenuto il bestiame.

5.  Nell'intervallo tra l'allevamento di due gruppi di avicoli si procederà ad un vuoto sanitario, operazione che comporta la pulizia e la disinfezione del fabbricato e dei relativi attrezzi. Parimenti, al termine dell'allevamento di un gruppo di avicoli, il parchetto sarà lasciato a riposo per il tempo necessario alla ricrescita della vegetazione e per operare un vuoto sanitario. Gli Stati membri stabiliscono il periodo in cui il parchetto deve essere lasciato a riposo. L'operatore conserva i documenti giustificativi attestanti il rispetto di questo periodo. Questi requisiti non si applicano quando gli avicoli non sono allevati in gruppi, non sono chiusi in un parchetto e sono liberi di razzolare tutto il giorno.

Articolo 24

Trattamenti veterinari

1.  Se, nonostante l'applicazione delle misure preventive destinate a garantire la salute degli animali previste all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli animali si ammalano o si feriscono, essi sono curati immediatamente e, se necessario, isolati in appositi locali.

▼M7

2.  I prodotti fitoterapici, gli oligoelementi e i prodotti elencati all’allegato V, sezione 1, e all’allegato VI, sezione 3, sono preferiti ai medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o agli antibiotici, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura.

▼B

3.  Qualora l'applicazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non sia efficace per le malattie o le ferite, e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze o disagi all'animale, possono essere utilizzati antibiotici o medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità di un veterinario.

4.  Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione, nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto a più di tre cicli di trattamenti con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici in 12 mesi (o a più di un ciclo di trattamenti se la sua vita produttiva è inferiore a un anno), gli animali interessati o i prodotti da essi derivati non possono essere venduti come prodotti biologici e gli animali devono essere sottoposti ai periodi di conversione previsti all'articolo 38, paragrafo 1.

I documenti attestanti il manifestarsi di tali circostanze devono essere conservati per l'autorità o l'organismo di controllo.

5.  Il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione di medicinali veterinari allopatici ad un animale in condizioni normali di utilizzazione e la produzione di alimenti ottenuti con metodi biologici da detti animali deve essere di durata doppia rispetto a quello stabilito per legge conformemente all'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE o, qualora tale tempo non sia precisato, deve essere di 48 ore.

Articolo 25

Norme specifiche applicabili alla profilassi e ai trattamenti veterinari in apicoltura

1.  Per la protezione dei telaini, degli alveari e dei favi, in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i rodenticidi (da utilizzare unicamente in trappole) e i prodotti elencati nell'allegato II.

2.  Per la disinfezione degli apiari sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta.

3.  È ammessa la pratica della soppressione della covata maschile solo per contenere l'infestazione da Varroa destructor.

4.  Se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie sono malate o infestate, esse sono curate immediatamente ed eventualmente isolate in apposito apiario.

5.  I medicinali veterinari possono essere utilizzati in apicoltura biologica se la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata nello Stato membro interessato secondo la pertinente normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità del diritto comunitario.

6.  Nei casi di infestazione da Varroa destructor possono essere usati l'acido formico, l'acido lattico, l'acido acetico e l'acido ossalico nonché mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora.

7.  Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica, le colonie trattate devono essere isolate in apposito apiario e la cera deve essere completamente sostituita con altra cera proveniente da apicoltura biologica. Successivamente esse saranno soggette al periodo di conversione di un anno di cui all'articolo 38, paragrafo 3.

8.  I requisiti di cui al paragrafo 7 non si applicano ai prodotti elencati al paragrafo 6.

▼M2



CAPO 2 bis

Produzione di animali d'acquacoltura



Sezione 1

Norme generali

Articolo 25 bis

Campo di applicazione

Il presente capo definisce norme di produzione dettagliate per le specie di pesci, crostacei, echinodermi e molluschi di cui all'allegato XIII bis.

Esso si applica mutatis mutandis allo zooplancton, ai microcrostacei, ai rotiferi, ai vermi e ad altri animali acquatici usati come mangime.

Articolo 25 ter

Idoneità del mezzo acquatico e piano di gestione sostenibile

1.  Al presente capo si applicano le disposizioni dell'articolo 6 ter, paragrafi da 1 a 5.

2.  Nel piano di gestione sostenibile vengono descritte le misure difensive e preventive prese contro i predatori ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ( 18 ) e della normativa nazionale.

3.  Se del caso, gli operatori situati in aree adiacenti si coordinano in maniera verificabile per la stesura dei rispettivi piani di gestione.

4.  Per la produzione di animali d'acquacoltura in stagni, vasche o vasche rettangolari «raceway», le aziende sono dotate di letti filtranti naturali, di vasche di decantazione, di filtri biologici o di filtri meccanici per la raccolta dei nutrienti residui oppure utilizzano alghe marine e/o animali (molluschi bivalvi e alghe) che contribuiscono a migliorare la qualità dei reflui. Se del caso, il monitoraggio degli effluenti ha luogo ad intervalli regolari.

Articolo 25 quater

Produzione simultanea, biologica e non biologica, di animali d'acquacoltura

1.  L'autorità competente può autorizzare l'allevamento di novellame biologico e non biologico nella stessa azienda, a condizione che sia garantita un'adeguata separazione fisica tra le unità e che vengano predisposte uscite distinte del sistema di distribuzione dell'acqua.

2.  Nella fase di ingrasso, l'autorità competente può autorizzare la presenza di unità di acquacoltura biologica e non biologica nella stessa azienda, purché sia rispettato il disposto dell'articolo 6 ter, paragrafo 2, del presente regolamento, qualora le fasi di produzione o i periodi di manipolazione degli animali d'acquacoltura siano differenziati.

3.  Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano il ricorso alle disposizioni del presente articolo.



Sezione 2

Origine degli animali di acquacoltura

Articolo 25 quinquies

Origine degli animali di acquacoltura biologici

1.  Sono utilizzate specie allevate localmente e la riproduzione mira ad ottenere ceppi più adatti alle condizioni di allevamento, più sani ed efficienti in termini di utilizzo delle risorse alimentari. Documenti giustificativi dell'origine e del trattamento degli animali sono tenuti a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo.

2.  Sono scelte specie che possano essere allevate senza arrecare danni rilevanti agli stock selvatici.

Articolo 25 sexies

Origine e gestione degli animali di acquacoltura non biologici

1.  A fini riproduttivi o per migliorare il patrimonio genetico e in mancanza di animali di acquacoltura biologici, possono essere introdotti in un'azienda animali selvatici catturati o animali di acquacoltura non biologici. Questi animali sono allevati in regime di produzione biologica per almeno tre mesi prima di essere utilizzati per la riproduzione.

2.  A fini di ingrasso e in mancanza di novellame biologico, può essere introdotto in un'azienda del novellame non biologico. Almeno gli ultimi due terzi del ciclo di produzione si svolgono in regime di produzione biologica.

3.  La percentuale massima di novellame non biologico introdotto nell'allevamento è pari all'80 % entro il 31 dicembre 2011, al 50 % entro il 31 dicembre 2013 e allo 0 % entro il 31 dicembre 2015.

4.  La raccolta di novellame selvatico a fini di ingrasso è tassativamente limitata ai seguenti casi:

a) immissione spontanea di larve e di avannotti di pesci o di crostacei al momento del riempimento degli stagni, degli impianti di contenimento e dei recinti;

b) anguilla cieca europea, a condizione che sia stato approvato un piano di gestione dell'anguilla per il sito interessato e che la riproduzione artificiale dell'anguilla rimanga impraticabile.



Sezione 3

Pratiche di allevamento degli animali di acquacoltura

Articolo 25 septies

Norme generali in materia di allevamento degli animali di acquacoltura

1.  L'ambiente in cui vengono allevati gli animali d'acquacoltura è concepito in modo tale che, in funzione delle esigenze proprie di ciascuna specie, gli animali d'acquacoltura:

a) dispongano di spazio sufficiente per il loro benessere;

b) siano tenuti in acque di buona qualità e sufficientemente ossigenate;

c) siano tenuti in condizioni di temperatura e di luce confacenti alle esigenze della specie e in accordo con l'ubicazione geografica;

d) nel caso di pesci di acqua dolce, il fondo sia quanto più possibile simile a quello naturale;

e) nel caso della carpa, il fondo sia costituito da terra naturale.

2.  I coefficienti di densità sono indicati nell'allegato XIII bis, per specie o gruppo di specie. Per determinare gli effetti della densità sul benessere dei pesci d'allevamento, si procede al monitoraggio delle condizioni dei pesci (quali pinne danneggiate, altre lesioni, indice di crescita, comportamento manifestato e stato di salute generale) e della qualità dell'acqua.

3.  Gli impianti di contenimento acquatici sono progettati e costruiti in modo che la portata e i parametri fisico-chimici tutelino la salute e il benessere degli animali e rispondano alle loro esigenze comportamentali.

4.  Gli impianti di contenimento sono progettati, localizzati e gestiti in modo da minimizzare il rischio di fughe.

5.  In caso di fuga di pesci o di crostacei, si prenderanno opportune disposizioni per limitare l'impatto sull'ecosistema locale, procedendo eventualmente alla loro ricattura. Gli operatori conservano i relativi documenti giustificativi.

Articolo 25 octies

Norme specifiche sugli impianti di contenimento acquatici

1.  Sono vietati gli impianti di acquacoltura a ricircolo chiuso per la produzione animale, eccetto negli incubatoi e nei vivai o per la produzione di specie utilizzate come mangime biologico.

2.  Le unità di allevamento a terra devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) nei sistemi a flusso continuo deve essere possibile monitorare e controllare la portata e la qualità dell'acqua sia in entrata che in uscita;

b) almeno il 5 % della superficie perimetrale («interfaccia terra-acqua») deve essere coperto da vegetazione naturale.

3.  Gli impianti di contenimento in mare devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere situati in luoghi in cui il flusso idrico, la profondità e le velocità di scambio dell'acqua nel corpo idrico sono atti a minimizzare l'impatto sul fondo marino e sul corpo idrico circostante;

b) le gabbie devono essere progettate, costruite e mantenute in modo adeguato in funzione dell'esposizione all'ambiente operativo.

4.  Il riscaldamento o il raffreddamento dell'acqua con mezzi artificiali è autorizzato unicamente negli incubatoi e nei vivai. L'acqua sorgiva o di pozzo può essere utilizzata per riscaldare o raffreddare l'acqua in tutte le fasi della produzione.

Articolo 25 nonies

Gestione degli animali di acquacoltura

1.  Gli animali d'acquacoltura sono manipolati il meno possibile, con la massima cura e con l'ausilio di attrezzi e protocolli adatti, per evitare stress e lesioni fisiche che possono verificarsi in occasione delle manipolazioni. I riproduttori sono manipolati in modo da evitare il più possibile stress e lesioni fisiche, eventualmente sotto anestesia. Le operazioni di calibrazione sono limitate al minimo indispensabile a garantire il benessere dei pesci.

2.  L'illuminazione artificiale è soggetta alle seguenti limitazioni:

a) la durata della luce diurna può essere prolungata con luce artificiale non oltre un tempo massimo confacente alle esigenze etologiche, alle condizioni geografiche e allo stato di salute generale degli animali allevati, in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, eccetto a fini riproduttivi;

b) si eviteranno bruschi cambiamenti di intensità luminosa al momento dell'oscuramento, usando lampade a spegnimento progressivo o mantenendo accese luci di ambiente.

3.  La ventilazione è consentita al fine di assicurare il benessere e la salute degli animali a condizione che i ventilatori meccanici siano azionati di preferenza da fonti energetiche rinnovabili.

Ogni impiego della ventilazione è documentato nel registro di produzione.

4.  L'impiego di ossigeno è consentito solo per esigenze di salute degli animali e in periodi critici della produzione o del trasporto, limitatamente alle seguenti circostanze:

a) innalzamento di temperatura, abbassamento della pressione atmosferica o inquinamento accidentale, di carattere eccezionale;

b) operazioni sporadiche di gestione dello stock, come campionamento e cernita;

c) necessità impellente di garantire la sopravvivenza dello stock.

I relativi documenti giustificativi devono essere conservati.

5.  Le tecniche di macellazione usate per i pesci comportano lo stordimento dell'animale, sì da farlo cadere immediatamente in stato di incoscienza e renderlo insensibile al dolore. La scelta del metodo di macellazione ottimale dipende dalla dimensione dell'animale, dalla specie e dalle caratteristiche del sito di produzione.



Sezione 4

Riproduzione

Articolo 25 decies

Divieto di utilizzazione di ormoni

È vietato l'uso di ormoni e di derivati ormonali.



Sezione 5

Alimentazione dei pesci, dei crostacei e degli echinodermi

Articolo 25 undecies

Norme generali sull'alimentazione

I regimi di alimentazione perseguono le seguenti priorità:

a) salute degli animali;

b) buona qualità del prodotto, anche dal punto di vista della composizione nutrizionale che deve conferire un'ottima qualità al prodotto finale commestibile;

c) scarso impatto ambientale.

Articolo 25 duodecies

Norme specifiche sull'alimentazione degli animali d'acquacoltura carnivori

1.  Gli animali d'acquacoltura carnivori sono nutriti in via prioritaria con:

a) mangimi biologici di origine acquicola;

b) farina di pesce e olio di pesce ricavati da sottoprodotti dell'acquacoltura biologica;

c) farina di pesce e olio di pesce nonché ingredienti di origine ittica ricavati da scarti di pesci catturati per il consumo umano nell'ambito della pesca sostenibile;

▼M7

d) materie prime biologiche di origine vegetale o animale per mangimi.

▼M2

2.  Ove non siano disponibili i mangimi di cui al paragrafo 1, possono essere utilizzati, per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2014, farina di pesce e olio di pesce ricavati da sottoprodotti dell'acquacoltura non biologica o scarti di pesci catturati per il consumo umano. La proporzione di questi mangimi non può superare il 30 % della razione giornaliera.

3.  La razione alimentare può comprendere al massimo il 60 % di prodotti vegetali di produzione biologica.

4.  L'astaxantina derivata principalmente da fonti biologiche, come il carapace dei crostacei, può essere utilizzata nella razione alimentare di salmoni e trote nei limiti delle loro esigenze fisiologiche. In mancanza di fonti biologiche si possono utilizzare fonti naturali di astaxantina (come il lievito Phaffia).

Articolo 25 terdecies

Norme specifiche sull'alimentazione di taluni animali d'acquacoltura

1.  Gli animali d'acquacoltura di cui all'allegato XIII bis, sezioni 6, 7 e 9, si nutrono di alimenti naturalmente presenti negli stagni e nei laghi.

2.  In mancanza delle risorse alimentari naturali di cui al paragrafo 1 in quantità sufficiente, possono essere somministrati mangimi biologici di origine vegetale, di preferenza coltivati nell'azienda, o alghe marine. Gli operatori conservano i documenti giustificativi della necessità di utilizzare integratori alimentari.

3.  Quando le risorse alimentari naturali sono integrate conformemente al paragrafo 2 la razione delle specie di cui alla sezione 7 e del pangasio (Pangasius sp.) menzionato alla sezione 9 possono contenere al massimo 10 % di farina di pesce e di olio di pesce derivanti dalla pesca sostenibile.

Articolo 25 quaterdecies

Prodotti e sostanze di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), punto iii), del regolamento (CE) n. 834/2007

▼M7

1.  Le materie prime di origine minerale per mangimi possono essere utilizzate nell’acquacoltura biologica solo se figurano nell’allegato V, sezione 1.

▼M2

2.  Gli additivi per mangimi, taluni prodotti impiegati nell'alimentazione animale e gli ausiliari di fabbricazione possono essere utilizzati solo se figurano nell'allegato VI e con le limitazioni ivi specificate.



Sezione 6

Norme specifiche per i molluschi

Articolo 25 quindecies

Area di coltura

1.  La molluschicoltura può essere praticata nello stesso specchio d'acqua in cui sono praticate l'itticoltura e l'alghicoltura biologiche in un sistema di policoltura documentato nel piano di gestione sostenibile. I molluschi bivalvi possono essere allevati anche in associazione con molluschi gasteropodi quali la littorina, in policoltura.

2.  La produzione biologica di molluschi bivalvi è praticata in aree delimitate da paletti, galleggianti o altri segni visibili ed è eventualmente racchiusa in sacche di rete, gabbie o altri manufatti.

3.  Gli allevamenti biologici di molluschi provvedono a limitare il più possibile i rischi per le specie protette. Se vengono usate reti antipredatori, queste devono essere innocue per gli uccelli tuffatori.

Articolo 25 sexdecies

Fonti di approvvigionamento del seme

1.  Se consentito dalla legislazione locale e sempre che non vengano arrecati danni rilevanti all'ambiente, può essere utilizzato seme selvatico di molluschi bivalvi raccolto al di fuori dell'unità di produzione e proveniente da:

a) colonie a rischio di sopravvivenza nelle condizioni climatiche invernali o in soprannumero rispetto al fabbisogno, oppure

b) insediamenti naturali di novellame su collettori.

Gli operatori conservano, a fini di tracciabilità, i documenti giustificativi attestanti la data, il luogo e le modalità di raccolta del seme selvatico.

Tuttavia, nelle unità di produzione biologica può essere introdotto seme di molluschi bivalvi proveniente da incubatoi non biologici nelle seguenti percentuali massime: 80 % entro il 31 dicembre 2011, 50 % entro il 31 dicembre 2013 e 0 % entro il 31 dicembre 2015.

2.  Per l'ostrica concava (Crassostrea gigas) sarà data la preferenza allo stock riprodotto selettivamente per limitare la deposizione delle uova in natura.

Articolo 25 septdecies

Gestione

1.  Nell'allevamento è applicato un coefficiente di densità non superiore a quello usuale negli allevamenti locali di molluschi non biologici. In funzione della biomassa e al fine di assicurare il benessere degli animali e un'elevata qualità dei prodotti, si procederà ad operazioni di cernita, diradamento e adeguamento del coefficiente di densità.

2.  Gli organismi incrostanti sono rimossi a mano o con mezzi fisici ed eventualmente restituiti al mare a debita distanza dal sito di coltura. Una sola volta durante il ciclo di produzione, i molluschi bivalvi possono essere trattati con una soluzione di calce per combattere gli organismi incrostanti competitivi.

Articolo 25 octodecies

Norme sulla coltura

1.  L'allevamento di mitili su corde e con altri metodi elencati nell'allegato XIII bis, sezione 8, può essere praticato in regime di produzione biologica.

2.  La molluschicoltura di fondo è autorizzata a condizione che non vengano arrecati danni rilevanti all'ambiente nei siti di coltura e di raccolta. L'operatore è tenuto a dimostrare l'impatto ambientale minimo fornendo all'autorità o all'organismo di controllo uno studio e una relazione sull'area interessata. La relazione è aggiunta, in quanto capitolo distinto, al piano di gestione sostenibile.

Articolo 25 novodecies

Norme specifiche sull'ostricoltura

È consentita la coltura in sacche su cavalletti. Queste o altre strutture per l'allevamento delle ostriche devono essere posizionate in modo da non formare una barriera continua lungo il litorale. Le ostriche saranno collocate con cura nei parchi in funzione dell'andamento delle maree al fine di ottimizzare la produzione. La produzione risponde ai criteri di cui all'allegato XIII bis, sezione 8.



Sezione 7

Profilassi e trattamenti veterinari

Articolo 25 vicies

Norme generali in materia di profilassi

1.  Il piano di gestione della salute degli animali elaborato in conformità all'articolo 9 della direttiva 2006/88/CE descrive le prassi in materia di biosicurezza e di profilassi e comprende una convenzione scritta di consulenza sanitaria, proporzionata all'unità di produzione, stipulata con servizi veterinari specializzati negli animali d'acquacoltura, i quali visitano l'azienda almeno una volta all'anno e almeno una volta ogni due anni nel caso di molluschi bivalvi.

2.  Gli impianti, l'attrezzatura e gli utensili appartenenti all'azienda sono debitamente puliti e disinfettati. Possono essere utilizzati soltanto i prodotti elencati nell'allegato VII, punti 2.1 e 2.2.

3.  Per quanto riguarda il fermo degli impianti:

a) l'autorità competente stabilisce se occorre un periodo di fermo e la sua durata adeguata che sarà osservata e documentata dopo ogni ciclo di produzione negli impianti di contenimento marittimi in acque aperte. Il fermo è raccomandato anche per altri metodi di produzione in vasche, stagni e gabbie;

b) il fermo non è obbligatorio per gli allevamenti di molluschi bivalvi;

c) durante il fermo, le gabbie o altre strutture utilizzate per la produzione di animali d'acquacoltura vengono svuotate, disinfettate e lasciate vuote per un certo tempo prima di essere riutilizzate.

4.  Se del caso, il mangime non consumato, le feci e gli animali morti devono essere rimossi rapidamente per evitare ogni rischio di degrado ambientale con riguardo alla qualità dell'acqua, per scongiurare il pericolo di malattie e per non attirare insetti e roditori.

5.  L'uso di raggi ultravioletti e di ozono è consentito solo negli incubatoi e nei vivai.

6.  Per la lotta biologica contro gli ectoparassiti è privilegiato l'uso di pesci pulitori.

Articolo 25 unvicies

Trattamenti veterinari

1.  Qualora, nonostante le misure profilattiche poste in essere per tutelare la salute degli animali a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), punto i), del regolamento (CE) n. 834/2007, dovesse insorgere un problema sanitario, si può ricorrere a trattamenti veterinari nel seguente ordine di preferenza:

a) sostanze di origine vegetale, animale o minerale in diluizione omeopatica;

b) piante ed estratti vegetali non aventi effetti anestetici;

c) sostanze quali oligoelementi, metalli, immunostimolanti naturali o probiotici autorizzati.

2.  Ad eccezione delle vaccinazioni e dei piani obbligatori di eradicazione, la somministrazione di medicinali allopatici è limitata a due cicli di trattamento annuali. Tuttavia, quando il ciclo di produzione è inferiore a un anno, i trattamenti allopatici sono limitati ad un solo ciclo. Qualora vengano superati questi limiti dei trattamenti allopatici, gli animali di acquacoltura in questione non possono essere venduti come prodotti biologici.

3.  Le cure antiparassitarie — esclusi i piani di lotta obbligatori gestiti dagli Stati membri — sono limitate a due trattamenti all'anno o ad un trattamento se il ciclo di produzione è inferiore a 18 mesi.

4.  Il tempo di attesa per la somministrazione di medicinali allopatici e di antiparassitari ai sensi del paragrafo 3 — inclusi i piani di lotta obbligatori gestiti dagli Stati membri — è doppio rispetto al tempo di attesa legale di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE o, qualora quest'ultimo non sia specificato, è pari a 48 ore.

5.  L'uso di qualsiasi medicinale veterinario deve essere dichiarato all'autorità o all'organismo di controllo prima che gli animali siano commercializzati come prodotto biologico. Lo stock trattato deve essere chiaramente identificabile.

▼B



CAPO 3

Prodotti trasformati

Articolo 26

Norme applicabili alla produzione di mangimi e alimenti trasformati

1.  Gli additivi, gli ausiliari di fabbricazione e le altre sostanze o ingredienti utilizzati per la trasformazione di alimenti o mangimi, nonché tutti i procedimenti di trasformazione applicati, come ad esempio l'affumicatura, rispettano i principi di buona pratica in materia di fabbricazione.

2.  Gli operatori che producono mangimi o alimenti trasformati stabiliscono e aggiornano procedure adeguate, fondate su un'identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione.

3.  L'applicazione delle procedure di cui al paragrafo 2 deve permettere di garantire in qualsiasi momento che i prodotti trasformati siano conformi alle norme di produzione biologica.

4.  Gli operatori rispettano e attuano le procedure di cui al paragrafo 2. In particolare essi:

a) adottano misure precauzionali per evitare il rischio di contaminazione da parte di sostanze o prodotti non autorizzati;

b) effettuano una pulizia adeguata, ne controllano l'efficacia e registrano le relative operazioni;

c) prendono adeguate misure per evitare che prodotti non biologici vengano immessi sul mercato con un'indicazione che faccia riferimento al metodo di produzione biologico.

5.  In aggiunta alle disposizioni previste ai paragrafi 2 e 4, quando nell'unità di preparazione sono anche preparati o immagazzinati prodotti non biologici, l'operatore:

a) effettua le operazioni in cicli completi senza interruzioni e provvede affinché esse siano separate fisicamente o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su prodotti non biologici;

b) provvede al magazzinaggio dei prodotti biologici, prima e dopo le operazioni, separandoli fisicamente o nel tempo dai prodotti non biologici;

c) ne informa l'autorità o l'organismo di controllo e tiene a loro disposizione un registro aggiornato di tutte le operazioni effettuate e dei quantitativi trasformati;

d) adotta le misure necessarie per garantire l'identificazione dei lotti e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non biologici;

e) esegue le operazioni sui prodotti biologici solo dopo un'adeguata pulizia degli impianti di produzione.

Articolo 27

Uso di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione degli alimenti

 

Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, solo le seguenti sostanze possono essere utilizzate nella trasformazione degli alimenti biologici, ad eccezione dei prodotti del settore vitivinicolo, ai quali si applicano le disposizioni del Capo 3 bis:

 ◄

a) le sostanze elencate nell'allegato VIII del presente regolamento;

b) le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi normalmente utilizzate nella trasformazione degli alimenti; ►M1   tuttavia gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari devono figurare nell’elenco dell’allegato VIII, sezione A; ◄

c) sostanze e prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE del Consiglio ( 19 ) ed etichettati come sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 9, paragrafo 2, della stessa direttiva;

d) i coloranti utilizzati per la stampigliatura delle carni e dei gusci d'uovo conformemente all'articolo 2, paragrafi 8 e 9, della direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 20 );

e) l'acqua potabile e i sali (con cloruro di sodio o di potassio come componente di base) usualmente utilizzati nella trasformazione degli alimenti;

f) le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e altri micronutrienti, autorizzati unicamente se il loro impiego è previsto per legge negli alimenti in cui vengono incorporati.

2.  Ai fini del calcolo della percentuale di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007:

a) gli additivi alimentari elencati nell'allegato VIII e contrassegnati da un asterisco nella colonna del codice dell'additivo sono considerati ingredienti di origine agricola;

b) le preparazioni e le sostanze di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d), e) ed f), del presente articolo e le sostanze non contrassegnate da un asterisco nella colonna del codice dell'additivo non sono considerate ingredienti di origine agricola;

▼M1

c) il lievito e i prodotti a base di lievito sono considerati ingredienti di origine agricola a partire dal 31 dicembre 2013.

▼B

3.  L'uso delle seguenti sostanze, elencate nell'allegato VIII, è riesaminato prima del 31 dicembre 2010:

a) nitrito di sodio e nitrato di potassio nella sezione A, ai fini della soppressione di questi additivi;

b) anidride solforosa e metabisolfito di potassio nella sezione A;

c) acido cloridrico nella sezione B per la trasformazione dei formaggi Gouda, Edam e Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas.

Il riesame di cui alla lettera a) tiene conto degli sforzi realizzati dagli Stati membri per trovare alternative sicure ai nitriti/nitrati e per istituire programmi di formazione in materia di metodi di fabbricazione alternativi e di igiene destinati ai trasformatori/fabbricanti di carni biologiche.

▼M1

4.  Per la colorazione decorativa tradizionale del guscio delle uova sode prodotte e destinate ad essere commercializzate in un determinato periodo dell’anno, le autorità competenti possono autorizzare, per tale periodo, l’uso di coloranti naturali e materiali di rivestimento naturali. Fino al 31 dicembre 2013 l’autorizzazione può comprendere forme sintetiche di ossidi e idrossidi di ferro. Le autorizzazioni sono comunicate alla Commissione e agli Stati membri.

Articolo 27 bis

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, per la produzione, la preparazione e la formulazione del lievito possono essere utilizzate le seguenti sostanze:

a) le sostanze elencate nell’allegato VIII, sezione C, del presente regolamento;

b) i prodotti e le sostanze di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettere b) e e) del presente regolamento.

▼B

Articolo 28

Uso di determinati ingredienti non biologici di origine agricola nella trasformazione degli alimenti

Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli ingredienti agricoli non biologici elencati nell'allegato IX del presente regolamento possono essere utilizzati nella trasformazione degli alimenti biologici.

Articolo 29

Autorizzazione dell'uso di ingredienti alimentari non biologici di origine agricola da parte degli Stati membri

1.  Quando un ingrediente di origine agricola non figura nell'elenco di cui all'allegato IX del presente regolamento, esso può essere utilizzato solo alle seguenti condizioni:

a) l'operatore ha notificato all'autorità competente dello Stato membro tutte le prove richieste che attestano che l'ingrediente in questione non è prodotto in quantità sufficiente nella Comunità secondo le norme di produzione biologica o non può essere importato da paesi terzi;

b) l'autorità competente dello Stato membro ha autorizzato in via provvisoria l'uso dell'ingrediente per un periodo massimo di 12 mesi dopo aver verificato che l'operatore ha preso i contatti necessari con i fornitori nella Comunità al fine di accertare l'indisponibilità degli ingredienti considerati, dotati dei requisiti di qualità previsti;

c) non è stata adottata nessuna decisione, conformemente al disposto dei paragrafi 3 o 4, secondo la quale un'autorizzazione concessa con riguardo all'ingrediente considerato debba essere ritirata.

Gli Stati membri possono prorogare l'autorizzazione prevista alla lettera punto b) per un massimo di tre volte, per una durata di 12 mesi ogni volta.

2.  Lo Stato membro che autorizza un ingrediente in forza del paragrafo 1 notifica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione le seguenti informazioni:

a) la data dell'autorizzazione e, in caso di autorizzazione prorogata, la data della prima autorizzazione;

b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e, se del caso, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica del titolare dell'autorizzazione; il nome e l'indirizzo del punto di contatto dell'autorità che ha concesso l'autorizzazione;

c) il nome e, se necessario, la descrizione dettagliata e i requisiti di qualità dell'ingrediente di origine agricola in questione;

d) il tipo di prodotti per la cui preparazione è necessario l'ingrediente di cui è richiesta l'autorizzazione;

e) le quantità necessarie con gli opportuni giustificativi;

f) i motivi e il periodo previsto di carenza;

g) la data in cui lo Stato membro ha inviato la notifica agli altri Stati membri e alla Commissione. La Commissione e/o gli Stati membri possono rendere pubbliche queste informazioni.

3.  Quando uno Stato membro trasmette alla Commissione e allo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione osservazioni da cui risulti che durante il periodo di carenza previsto è possibile rifornirsi dell'ingrediente in questione, lo Stato membro interessato valuta se revocare l'autorizzazione o ridurne il periodo di validità ed informa la Commissione e gli altri Stati membri sulle misure adottate o che adotterà, entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione di dette informazioni.

4.  Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, la questione è sottoposta all'esame del comitato istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 834/2007. Può essere deciso, secondo la procedura definita al paragrafo 2 del suddetto articolo, che un'autorizzazione precedentemente concessa sia revocata o che il suo periodo di validità sia modificato oppure, se del caso, che l'ingrediente in questione sia incluso nell'allegato IX del presente regolamento.

5.  In caso di proroga ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, si applicano le procedure di cui ai paragrafi 2 e 3.

▼M2

Articolo 29 bis

Disposizioni specifiche per le alghe marine

1.  Se il prodotto finale è costituito da alghe marine fresche, le alghe appena raccolte sono risciacquate con acqua di mare.

Se il prodotto finale è costituito da alghe marine disidratate, il risciacquo può essere effettuato anche con acqua potabile. Per eliminare l'umidità si può utilizzare il sale.

2.  È vietato essiccare le alghe mettendole a diretto contatto con una fiamma. Se il processo di essiccazione avviene con l'impiego di corde o altri attrezzi, questi devono essere esenti da trattamenti antivegetativi nonché da detergenti e disinfettanti, salvo se si tratta di uno dei prodotti previsti per tale uso nell'allegato VII.

▼M6



CAPO 3 bis

Norme specifiche sulla vinificazione

Articolo 29 ter

Campo di applicazione

1.  Il presente capo stabilisce norme specifiche per quanto concerne la produzione biologica di prodotti del settore vitivinicolo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 21 ).

2.  Salvo esplicite disposizioni contrarie del presente capo, si applicano i regolamenti della Commissione (CE) n. 606/2009 ( 22 ) e (CE) n. 607/2009 ( 23 ).

Articolo 29 quater

Uso di taluni prodotti e sostanze

1.  Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007, i prodotti del settore vitivinicolo sono ottenuti da materie prime biologiche.

2.  Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, solo i prodotti e le sostanze elencate nell'allegato VIII bis de presente regolamento possono essere utilizzati per l'elaborazione di prodotti del settore vitivinicolo, anche durante i processi e le pratiche enologiche, fatte salve le condizioni e restrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal regolamento (CE) n. 606/2009, in particolare dall'allegato I A di quest'ultimo regolamento.

3.  Se disponibili, sono utilizzati i prodotti e le sostanze elencati nell'allegato VIII bis del presente regolamento e contrassegnati con un asterisco, ottenuti da materie prime biologiche.

Articolo 29 quinquies

Pratiche enologiche e restrizioni

1.  Fatti salvi l'articolo 29 quater e i divieti e le restrizioni specifici previsti dai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, sono consentiti solo le pratiche, i processi e i trattamenti enologici, con le restrizioni previste dagli articoli 120 quater e 120 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dagli articoli 3, da 5 a 9 e da 11 a 14 del regolamento (CE) n. 606/2009 e dai loro allegati, utilizzati anteriormente al 1o agosto 2010.

2.  È vietato l'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici seguenti:

a) concentrazione parziale a freddo ai sensi dell'allegato XV bis, sezione B.1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007;

b) eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti fisici ai sensi dell'allegato I A, punto 8, del regolamento (CE) n. 606/2009;

c) trattamento per elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino, ai sensi dell'allegato I A, punto 36, del regolamento (CE) n. 606/2009;

d) dealcolizzazione parziale del vino ai sensi dell'allegato I A, punto 40, del regolamento (CE) n. 606/2009;

e) trattamento con scambiatori di cationi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino ai sensi dell'allegato I A, punto 43, del regolamento (CE) n. 606/2009.

3.  L'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici seguenti è consentito alle seguenti condizioni:

a) per i trattamenti termici ai sensi dell'allegato I A, punto 2, del regolamento (CE) n. 606/2009, la temperatura non può superare i 70 °C;

b) per la centrifugazione e la filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, ai sensi dell'allegato I A, punto 3, del regolamento (CE) n. 606/2009, la dimensione dei pori non può essere inferiore a 0,2 micrometri.

4.  L'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici seguenti è riesaminato dalla Commissione anteriormente al 1o agosto 2015 allo scopo di porre termine gradualmente o limitare ulteriormente tali pratiche:

a) i trattamenti termici di cui all'allegato I A, punto 2, del regolamento (CE) n. 606/2009;

b) l'impiego di resine scambiatrici di ioni di cui all'allegato I A, punto 20, del regolamento (CE) n. 606/2009;

c) l'osmosi inversa ai sensi dell'allegato XV bis, sezione B.1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

5.  Eventuali modifiche introdotte successivamente al 1o agosto 2010, per quanto riguarda le pratiche, i processi e i trattamenti enologici previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 o dal regolamento (CE) n. 606/2009, possono essere applicate nella vinificazione biologica solo previa adozione delle misure necessarie per l'attuazione delle norme di produzione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 e, se necessario, di una procedura di valutazione conformemente all'articolo 21 dello stesso regolamento.

▼B



CAPO 4

Raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio dei prodotti

Articolo 30

Raccolta dei prodotti e trasporto verso le unità di preparazione

Gli operatori possono effettuare la raccolta simultanea di prodotti biologici e non biologici solo se vengono adottate misure adeguate per impedire ogni possibile mescolanza o scambio con prodotti non biologici e per garantire l'identificazione dei prodotti biologici. L'operatore mantiene a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo i dati relativi ai giorni e alle ore di raccolta, al circuito, alla data e all'ora di ricevimento dei prodotti.

Articolo 31

Imballaggio e trasporto dei prodotti verso altri operatori o unità

1.  Gli operatori garantiscono che i prodotti biologici siano trasportati ad altre unità, compresi i grossisti e i dettaglianti, solo in imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in modo che il contenuto non possa essere sostituito se non manipolando o danneggiando i sigilli e a condizione che sia apposta un'etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previste dalla legge, indichi:

a) il nome e l'indirizzo dell'operatore e, se diverso da quest'ultimo, del proprietario o venditore del prodotto;

b) il nome del prodotto o, nel caso di mangimi composti, la loro descrizione, accompagnati da un riferimento al metodo di produzione biologico;

c) il nome e/o il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo a cui è assoggettato l'operatore; e

d) se del caso, l'identificazione del lotto attraverso un sistema di marcatura approvato a livello nazionale, o dall'autorità o organismo di controllo, che permetta di mettere in relazione il lotto con la contabilità descritta all'articolo 66.

Le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), possono anche figurare in un documento di accompagnamento che deve inequivocabilmente corrispondere all'imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto del prodotto. Il documento di accompagnamento deve contenere informazioni sul fornitore e/o il trasportatore.

2.  Non è richiesta la chiusura di imballaggi, contenitori o veicoli qualora:

a) il trasporto avvenga direttamente tra due operatori, entrambi assoggettati al regime di controllo relativo alla produzione biologica;

b) i prodotti siano muniti di un documento di accompagnamento indicante le informazioni richieste al paragrafo 1; e

c) sia l'operatore speditore che l'operatore destinatario tengono i documenti relativi alle operazioni di trasporto a disposizione dell'autorità o dell'organismo responsabili del controllo di tali operazioni.

Articolo 32

Norme specifiche per il trasporto dei mangimi in altre unità di produzione/preparazione o in altri locali di magazzinaggio

In aggiunta a quanto disposto all'articolo 31, quando trasportano mangimi verso altre unità di preparazione o di produzione o verso altri locali di magazzinaggio, gli operatori devono assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

a) durante il trasporto i mangimi ottenuti secondo il metodo di produzione biologico, i mangimi in conversione all'agricoltura biologica e i mangimi non biologici sono fisicamente separati in modo efficace;

b) i veicoli e/o i contenitori che hanno trasportato prodotti non biologici sono utilizzati per il trasporto di prodotti biologici a condizione che:

i) sia stata effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia, prima di effettuare il trasporto dei prodotti biologici; l'operatore deve registrare tali operazioni;

ii) sia messa in atto ogni misura necessaria, in funzione dei rischi valutati secondo le disposizioni di cui all'articolo 88, paragrafo 3, e, se del caso, gli operatori assicurino che i prodotti non biologici non possono essere immessi sul mercato con un'indicazione facente riferimento all'agricoltura biologica;

iii) l'operatore tenga i documenti relativi alle operazioni di trasporto a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo;

c) il trasporto di mangimi biologici finiti è separato, fisicamente o nel tempo, dal trasporto di altri prodotti finiti;

d) durante il trasporto, la quantità di prodotti all'inizio del trasporto e i quantitativi consegnati ad ogni tappa del giro di consegne vengono registrati.

▼M2

Articolo 32 bis

Trasporto di pesci vivi

1.  I pesci vivi sono trasportati in vasche adatte, contenenti acqua pulita la cui temperatura e concentrazione di ossigeno disciolto soddisfi le esigenze fisiologiche degli animali stessi.

2.  Prima del trasporto di pesci e di prodotti ittici biologici, le vasche vengono pulite, disinfettate e sciacquate meticolosamente.

3.  Sono prese le necessarie precauzioni per attenuare lo stress. La densità durante il trasporto non deve raggiungere un livello che risulti pregiudizievole per la specie.

4.  Gli operatori conservano i documenti giustificativi dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 3.

▼B

Articolo 33

Ricevimento di prodotti da altre unità o da altri operatori

Al ricevimento di un prodotto biologico, l'operatore verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore, se richiesta, nonché la presenza delle indicazioni di cui all'articolo 31.

L'operatore confronta le informazioni figuranti sull'etichetta di cui all'articolo 31 con le informazioni figuranti nei documenti di accompagnamento. Il risultato di tali verifiche deve essere esplicitamente indicato nei documenti contabili di cui all'articolo 66.

Articolo 34

Norme specifiche per il ricevimento di prodotti da un paese terzo

I prodotti biologici sono importati dai paesi terzi in imballaggi o contenitori adeguati, chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, muniti di un'identificazione dell'esportatore e di qualsiasi altro contrassegno o numero che consenta di identificare il lotto, nonché del certificato di controllo per l'importazione da paesi terzi.

Una volta ricevuto un prodotto biologico importato da un paese terzo, il primo destinatario verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore e, nel caso di prodotti importati conformemente all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007, accerta che il certificato di cui al suddetto articolo copra il tipo di prodotto che costituisce la partita. Il risultato di tale verifica è esplicitamente indicato nei documenti contabili di cui all'articolo 66 del presente regolamento.

Articolo 35

Magazzinaggio dei prodotti

1.  Le aree destinate al magazzinaggio dei prodotti sono gestite in modo tale da garantire l'identificazione dei lotti ed evitare che i prodotti vengano mescolati od entrino in contatto con prodotti e/o sostanze non rispondenti alle norme di produzione biologica. I prodotti biologici sono chiaramente identificabili in qualsiasi momento.

▼M2

2.  Nelle unità di produzione di vegetali, di alghe marine, di animali d'allevamento e di animali d'acquacoltura biologici è vietato il magazzinaggio di fattori di produzione diversi da quelli autorizzati a norma del presente regolamento.

3.  I medicinali veterinari allopatici e antibiotici possono essere immagazzinati nelle aziende, purché siano stati prescritti da un veterinario nell'ambito di trattamenti previsti all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), punto ii), o all'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007, siano immagazzinati in un luogo sorvegliato e siano iscritti, a seconda dei casi, nel registro degli animali di cui all'articolo 76 del presente regolamento o nel registro di produzione acquicola di cui all'articolo 79 ter del presente regolamento.

▼B

4.  Qualora un operatore tratti prodotti non biologici e prodotti biologici e questi ultimi vengano immagazzinati in impianti adibiti anche al magazzinaggio di altri prodotti agricoli o alimentari:

a) i prodotti biologici sono tenuti separati dagli altri prodotti agricoli e/o alimentari;

b) vengono prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non biologici;

c) viene effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia, prima di effettuare il trasporto dei prodotti biologici; l'operatore deve registrare tali operazioni.



CAPO 5

Norme di conversione

Articolo 36

Vegetali e prodotti vegetali

1.  Perché vegetali e prodotti vegetali siano considerati biologici, le norme di produzione di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al capo 1 del presente regolamento nonché, se del caso, le norme di produzione eccezionali di cui al capo 6 del presente regolamento, devono essere state applicate negli appezzamenti per un periodo di conversione di almeno due anni prima della semina o, nel caso di pascoli o prati permanenti, di almeno due anni prima della loro utilizzazione come foraggio biologico o ancora, nel caso delle colture perenni diverse dai foraggi, di almeno tre anni prima del primo raccolto di prodotti biologici.

2.  L'autorità competente può decidere di riconoscere retroattivamente come facenti parte del periodo di conversione eventuali periodi anteriori durante i quali:

a) gli appezzamenti sono stati oggetto di misure definite in un programma messo in atto ai sensi dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 1698/2005 o in un altro programma ufficiale, a condizione che tali misure garantiscano che i prodotti non autorizzati nell'ambito della produzione biologica non sono stati utilizzati sugli appezzamenti in questione; o

b) gli appezzamenti erano superfici agricole o allo stato naturale non trattate con prodotti vietati nell'ambito della produzione biologica.

Il periodo di cui al primo comma, lettera b), può essere preso in considerazione retroattivamente soltanto qualora l'autorità competente abbia ottenuto prove sufficienti che le condizioni suddette erano soddisfatte da almeno tre anni.

3.  In alcuni casi, quando le terre sono state contaminate con prodotti non autorizzati ai fini della produzione biologica, l'autorità competente può decidere di prorogare il periodo di conversione al di là del periodo di cui al paragrafo 1.

4.  Per gli appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica che sono trattati con un prodotto non autorizzato per l'agricoltura biologica, lo Stato membro ha facoltà di ridurre il periodo di conversione di cui al paragrafo 1 nei due casi seguenti:

a) per gli appezzamenti trattati con un prodotto non autorizzato per la produzione biologica, nel quadro di un'azione di lotta contro una malattia o un parassita resa obbligatoria dall'autorità competente dello Stato membro;

b) per gli appezzamenti trattati con un prodotto non autorizzato per la produzione biologica, nel quadro di esperimenti scientifici approvati dall'autorità competente dello Stato membro.

Nei casi indicati al primo comma, lettere a) e b), la durata del periodo di conversione è fissata tenendo conto dei fattori seguenti:

a) la degradazione del prodotto in causa garantisce, al termine del periodo di conversione, un livello insignificante di residui nel suolo, nonché nel vegetale ove si tratti di coltura perenne;

b) il raccolto successivo al trattamento non può essere commercializzato con un riferimento al metodo di produzione biologico.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della propria decisione di prevedere misure obbligatorie.

▼M2

Articolo 36 bis

Alghe marine

1.  Il periodo di conversione per un sito di raccolta di alghe marine è di sei mesi.

2.  Il periodo di conversione per un'unità di coltivazione di alghe marine è di sei mesi o di un intero ciclo di produzione, se questo è superiore a sei mesi.

▼B

Articolo 37

Norme di conversione specifiche applicabili alle terre associate a produzioni animali biologiche

1.  Le norme di conversione di cui all'articolo 36 del presente regolamento si applicano all'intera superficie dell'unità di produzione su cui vengono prodotti alimenti per animali.

2.  In deroga al disposto del paragrafo 1, il periodo di conversione può essere ridotto a un anno per i pascoli e gli spazi all'aperto utilizzati da specie non erbivore. Tale periodo può essere ridotto a sei mesi se le aree interessate non sono state sottoposte, nell'ultimo anno, a trattamenti con prodotti non autorizzati per la produzione biologica.

Articolo 38

Animali e prodotti animali

1.  Nel caso in cui animali non biologici siano stati introdotti in un'azienda conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007 e all'articolo 9 e/o all'articolo 42 del presente regolamento, i prodotti animali possono essere venduti con la denominazione biologica soltanto se le norme di produzione di cui agli articoli 9, 10, 11 e 14 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo II, capo 2, e, se del caso, all'articolo 42 del presente regolamento sono state applicate per un periodo di almeno:

a) 12 mesi per gli equidi ed i bovini (comprese le specie Bubalus e Bison) destinati alla produzione di carne ed in ogni caso per almeno tre quarti della loro vita;

b) 6 mesi per i piccoli ruminanti e i suini nonché per gli animali destinati alla produzione lattiera;

c) 10 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di carne;

d) 6 settimane per le galline ovaiole.

2.  Nel caso in cui animali non biologici siano presenti in un'azienda all'inizio del periodo di conversione conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 834/2007, i prodotti da essi derivati possono essere considerati biologici se vi è conversione simultanea dell'intera unità di produzione, compresi animali, pascoli e/o area utilizzata per l'alimentazione degli animali. Il periodo totale di conversione cumulativo per gli animali esistenti e la loro progenie e per i pascoli e/o l’area utilizzata per l’alimentazione degli animali può essere ridotto a 24 mesi se gli animali sono essenzialmente nutriti con prodotti provenienti dall'unità di produzione.

3.  I prodotti dell'apicoltura possono essere venduti con riferimenti al metodo di produzione biologico soltanto se le norme applicabili a tale produzione sono state rispettate per almeno un anno.

4.  Il periodo di conversione degli apiari non si applica in caso di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5, del presente regolamento.

5.  Nel corso del periodo di conversione, la cera è sostituita con cera proveniente dall'apicoltura biologica.

▼M2

Articolo 38 bis

Produzione di animali di acquacoltura

1.  Le unità di produzione acquicola dotate dei seguenti tipi di impianti contenenti gli animali d'acquacoltura presenti sono soggette ai seguenti periodi di conversione:

a) 24 mesi per gli impianti che non possono essere prosciugati, puliti e disinfettati;

b) 12 mesi per gli impianti che sono stati prosciugati o sottoposti a fermo;

c) 6 mesi per gli impianti che sono stati prosciugati, puliti e disinfettati;

d) 3 mesi per gli impianti in acque aperte, compresi quelli adibiti alla molluschicoltura.

2.  L'autorità competente può riconoscere retroattivamente come parte del periodo di conversione qualsiasi periodo precedentemente documentato, durante il quale gli impianti non sono stati trattati né sono entrati in contatto con prodotti non autorizzati per la produzione biologica.

▼B



CAPO 6

Norme di produzione eccezionali



Sezione 1

Norme di produzione eccezionali in caso di vincoli climatici, geografici o strutturali ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007

Articolo 39

Stabulazione fissa

Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007, le autorità competenti possono autorizzare la stabulazione fissa nelle piccole aziende se non è possibile allevare gli animali in gruppi adeguati alle loro esigenze comportamentali, purché essi abbiano accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, e almeno due volte alla settimana abbiano accesso a spazi liberi all'aperto quando l'accesso ai pascoli non sia possibile.

Articolo 40

Produzione parallela

1.  Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007, un produttore può gestire più unità di produzione nella stessa zona:

a) in caso di colture perenni che richiedono un periodo di coltivazione di almeno tre anni, quando le varietà non siano facilmente distinguibili, sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

i) la produzione interessata fa parte di un piano di conversione per il quale il produttore si impegna formalmente e che prevede che la conversione dell'ultima parte della zona interessata alla produzione biologica cominci il prima possibile e comunque entro cinque anni;

ii) sono state adottate misure adeguate per garantire che i prodotti di ciascuna unità interessata restino separati in modo permanente dai prodotti delle altre unità;

iii) l'autorità o l'organismo di controllo sono informati con almeno 48 ore di anticipo di ogni operazione di raccolta dei prodotti interessati;

iv) a raccolta ultimata, il produttore comunica all’autorità o all’organismo di controllo i quantitativi esatti raccolti nelle unità considerate nonché le misure applicate per separare i prodotti;

v) il piano di conversione e le misure di controllo di cui ai capi 1 e 2 del titolo IV sono stati approvati dall'autorità competente; tale approvazione dev'essere confermata ogni anno dopo l'avvio del piano di conversione;

b) nel caso di superfici destinate alla ricerca agraria o all'insegnamento ufficiale con l'accordo delle autorità competenti degli Stati membri, sempreché siano rispettate le condizioni precisate ai punti ii), iii) e iv) della lettera a), nonché nella parte pertinente del punto v);

c) nel caso della produzione di sementi, materiale di moltiplicazione vegetativa e piante da trapianto, sempreché siano rispettate le condizioni precisate ai punti ii), iii) e iv) della lettera a), nonché nella parte pertinente del punto v);

d) in caso di terreni utilizzati esclusivamente per il pascolo.

2.  L'autorità di controllo può autorizzare le aziende che effettuano ricerche nel settore agricolo o sono coinvolte nell'insegnamento ufficiale a praticare l'allevamento biologico e non biologico della stesse specie, sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) sono state adottate misure adeguate, notificate in anticipo all'autorità o all'organismo di controllo, per garantire la separazione permanente tra gli animali, i prodotti animali, le deiezioni e i mangimi di ciascuna unità;

b) il produttore comunica anticipatamente all'autorità o all'organismo di controllo ogni consegna o vendita di animali o prodotti animali;

c) l'operatore comunica all'autorità o all'organismo di controllo i quantitativi esatti prodotti nelle unità, nonché tutte le caratteristiche che consentono di identificare i prodotti e conferma di avere attuato le misure previste per separare i prodotti.

Articolo 41

Gestione di unità apicole a fini d'impollinazione

Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007, l'operatore può gestire, per garantire l’attività di impollinazione, unità apicole biologiche e non biologiche nell'ambito della stessa azienda, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti in materia di produzione biologica, ad eccezione delle disposizioni relative all'ubicazione degli apiari. In tal caso, il prodotto non può essere venduto con la denominazione biologica.

L'operatore conserva documenti giustificativi attestanti il rispetto di questa disposizione.



Sezione 2

Norme di produzione eccezionali in caso d'indisponibilità di fattori di produzione biologici ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007

Articolo 42

Uso di animali non biologici

Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007 e previa autorizzazione dell'autorità competente:

a) in caso di prima costituzione, rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo e in mancanza di un numero sufficiente di avicoli allevati con il metodo biologico, possono essere introdotti nelle unità di produzione biologiche avicoli allevati con metodi non biologici, a condizione che le pollastrelle destinate alla produzione di uova e il pollame destinato alla produzione di carne abbiano meno di tre giorni di età;

b) in mancanza di pollastrelle allevate con il metodo biologico, fino al ►M7  31 dicembre 2014 ◄ possono essere introdotte nelle unità di produzione biologiche pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, di età non superiore a 18 settimane, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4.

▼M7

Articolo 43

Uso di mangimi proteici non biologici di origine vegetale e animale

Ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, e qualora gli allevatori non siano in grado di procurarsi mangimi proteici ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologico, è consentito l’impiego in proporzioni limitate di mangimi proteici non biologici per le specie suine e avicole.

La percentuale massima di mangimi proteici non biologici autorizzata nell’arco di 12 mesi per tali specie è pari al 5 % per gli anni civili 2012, 2013 e 2014.

Le percentuali sono calcolate annualmente in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola.

Gli operatori conservano i documenti che provano la necessità di ricorrere alla presente disposizione.

▼B

Articolo 44

Uso di cera d'api non biologica

Nel caso di nuovi impianti o durante il periodo di conversione, può essere utilizzata cera non biologica unicamente se:

a) la cera prodotta biologicamente non è disponibile in commercio;

b) è dimostrato che la cera non biologica è esente da sostanze non autorizzate nella produzione biologica;

c) la cera non biologica utilizzata proviene da opercoli.

Articolo 45

Uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico

1.  Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007:

a) possono essere utilizzati sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa provenienti da un'unità di produzione in conversione all'agricoltura biologica;

b) se la lettera a) non è applicabile, in mancanza di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico, gli Stati membri possono autorizzare l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici. Tuttavia, l'uso di sementi e di tuberi-seme di patate non biologici è disciplinato dai seguenti paragrafi da 2 a 9

2.  Le sementi e i tuberi-seme di patate non biologici possono essere utilizzati a condizione che non siano trattati con prodotti fitosanitari diversi da quelli autorizzati per il trattamento delle sementi a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, a meno che l'autorità competente dello Stato membro non prescriva, per motivi fitosanitari, un trattamento chimico a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio ( 24 ) per tutte le varietà di una determinata specie nella zona in cui saranno utilizzate le sementi o i tuberi-seme di patate.

3.  Nell'allegato X sono elencate le specie per le quali è stabilito che le sementi o i tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico sono disponibili in quantità sufficienti e per un numero significativo di varietà nell'intero territorio della Comunità.

Le specie elencate nell'allegato X sono esentate dalle autorizzazioni ai sensi del paragrafo 1, lettera b), salvo che queste siano giustificate per uno degli scopi di cui al paragrafo 5, lettera d).

4.  Gli Stati membri possono delegare la competenza a rilasciare l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera b), a un’altra amministrazione pubblica sotto la loro supervisione o alle autorità e agli organismi di controllo di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007.

5.  L'autorizzazione ad utilizzare sementi o tuberi-seme di patate non ottenuti con il metodo di produzione biologico può essere concessa unicamente nei casi seguenti:

a) nessuna varietà della specie che l'utilizzatore vuole ottenere è registrata nella banca dati di cui all'articolo 48;

b) nessun fornitore (intendendosi per fornitore un operatore che vende sementi o tuberi-seme di patate ad altri operatori) è in grado di consegnare le sementi o i tuberi-seme di patate prima della semina o della piantagione, nonostante l'utilizzatore li abbia ordinati in tempo utile;

c) la varietà che l'utilizzatore vuole ottenere non è registrata nella banca dati di cui all'articolo 48 e l'utilizzatore può dimostrare che nessuna delle varietà alternative della stessa specie registrate nella banca dati è adatta e che l'autorizzazione è quindi importante per la sua produzione;

d) l'autorizzazione è giustificata per scopi di ricerca e sperimentazione nell'ambito di esperimenti in pieno campo su scala ridotta o per scopi di conservazione della varietà, riconosciuti dall'autorità competente dello Stato membro.

6.  L'autorizzazione è rilasciata prima della semina.

7.  L'autorizzazione è concessa unicamente ai singoli utilizzatori per una stagione colturale alla volta e l'autorità o l'organismo competente per le autorizzazioni registra i quantitativi di sementi o di tuberi-seme di patate autorizzati.

8.  In deroga al paragrafo 7, l'autorità competente dello Stato membro può concedere a tutti gli utilizzatori un'autorizzazione generale:

a) per una determinata specie, qualora ricorra la condizione di cui al paragrafo 5, lettera a);

b) per una determinata varietà, qualora ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 5, lettera c).

Le autorizzazioni di cui al primo comma sono chiaramente segnalate nella banca dati di cui all'articolo 48.

9.  L'autorizzazione è concessa unicamente durante i periodi per i quali la banca dati viene aggiornata conformemente all'articolo 49, paragrafo 3.



Sezione 3

Norme di produzione eccezionali in caso di particolari problemi di conduzione degli allevamenti biologici ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007

Articolo 46

Particolari problemi di conduzione degli allevamenti biologici

La fase finale di ingrasso dei bovini adulti da carne può avvenire in stalla, purché il periodo trascorso in stalla non superi un quinto della loro vita e sia comunque limitato ad un periodo massimo di tre mesi.

▼M1



Sezione 3 bis

Norme di produzione eccezionali relative all’uso di sostanze e prodotti specifici nella trasformazione a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 834/2007

Articolo 46 bis

Aggiunta di estratto di lievito non biologico

Se ricorrono i presupposti di cui all’articolo 22, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 834/2007, per la produzione di lievito biologico è ammessa l’aggiunta, al substrato, di estratto o di autolisato di lievito non biologico nella misura massima del 5 % (calcolato in sostanza secca), se gli operatori non siano in grado di procurarsi estratto o autolisato di lievito di produzione biologica.

La disponibilità di estratto o autolisato di lievito biologico è riesaminata entro il 31 dicembre 2013 al fine di revocare la presente disposizione.

▼B



Sezione 4

Norme di produzione eccezionali in caso di circostanze calamitose ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 834/2007

Articolo 47

Circostanze calamitose

L'autorità competente può autorizzare in via temporanea:

a) in caso di elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di circostanze calamitose e in mancanza di animali allevati con il metodo biologico, il rinnovo o la ricostituzione del patrimonio zootecnico con animali provenienti da allevamenti non biologici;

b) in caso di elevata mortalità delle api a causa di problemi sanitari o di circostanze calamitose e in mancanza di apiari biologici, la ricostituzione degli apiari con api non biologiche;

c) in caso di perdita della produzione foraggera o d'imposizione di restrizioni, in particolare a seguito di condizioni meteorologiche eccezionali, focolai di malattie infettive, contaminazione con sostanze tossiche o incendi, l'uso di mangimi non biologici da parte di singoli operatori, per un periodo di tempo limitato e in una zona determinata;

d) in caso di condizioni meteorologiche eccezionali e persistenti o di circostanze calamitose che impediscono la produzione di nettare o di melata, l'alimentazione delle api con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici;

▼M6

e) l'uso di anidride solforosa fino a un tenore massimo da fissare conformemente all'allegato I B del regolamento (CE) n. 606/2009 se le condizioni meteorologiche eccezionali di una determinata campagna deteriorano la situazione sanitaria delle uve biologiche in una data zona geografica a causa di gravi attacchi batterici o micotici che obbligano il vinificatore a usare una quantità di anidride solforosa superiore agli anni precedenti per ottenere un prodotto finito comparabile.

▼M6

Previa approvazione dell'autorità competente, i singoli operatori conservano i documenti giustificativi del ricorso alle deroghe di cui sopra. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione in merito alle deroghe concesse a norma del primo comma, lettere c) ed e).

▼B



CAPO 7

Banca dati delle sementi

Articolo 48

Banca dati

1.  Ciascuno Stato membro provvede alla costituzione di una banca dati informatizzata nella quale sono elencate le varietà delle quali sono disponibili sul proprio territorio sementi o tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico.

2.  La banca dati è gestita dall'autorità competente dello Stato membro oppure da un'autorità o un organismo all'uopo designato dallo Stato membro, di seguito denominato «il gestore della banca dati». Gli Stati membri possono altresì designare un'autorità o un organismo privato in un altro Stato membro.

3.  Ogni Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l'autorità o l'organismo privato designato per la gestione della banca dati.

Articolo 49

Registrazione

1.  Le varietà di cui sono disponibili sementi o tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico vengono registrate nella banca dati di cui all'articolo 48 su richiesta del fornitore.

2.  Le varietà che non sono state registrate nella banca dati sono considerate non disponibili agli effetti dell'articolo 45, paragrafo 5.

3.  Ciascuno Stato membro fissa il periodo dell'anno nel quale la banca dati deve essere regolarmente aggiornata per ciascuna specie o gruppo di specie coltivate sul proprio territorio. La banca dati contiene informazioni in merito.

Articolo 50

Requisiti per la registrazione

1.  Ai fini della registrazione, il fornitore deve:

a) dimostrare che egli o l'ultimo operatore — qualora il fornitore tratti unicamente sementi o tuberi-seme di patate preconfezionati — è stato soggetto al sistema di controllo di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007;

b) dimostrare che le sementi o i tuberi-seme di patate da commercializzare soddisfano i requisiti generali applicabili alle sementi e ai tuberi-seme di patate;

c) mettere a disposizione tutte le informazioni di cui all'articolo 51 del presente regolamento ed impegnarsi ad aggiornare tali informazioni su richiesta del gestore della banca dati oppure ogni qual volta l'aggiornamento sia necessario per mantenere attendibili le informazioni.

2.  Il gestore della banca dati può, previa approvazione dell'autorità competente dello Stato membro, rifiutare la domanda di registrazione presentata dal fornitore o sopprimere una registrazione già accettata se il fornitore non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1.

Articolo 51

Informazioni registrate

1.  Per ciascuna varietà registrata e per ciascun fornitore, la banca dati di cui all'articolo 48 contiene almeno le seguenti informazioni:

a) il nome scientifico della specie e la denominazione della varietà;

b) il nome e i dati di contatto del fornitore o del suo rappresentante;

c) la zona nella quale il fornitore può consegnare le sementi o i tuberi-seme di patate all'utilizzatore nel tempo solitamente necessario per la consegna;

d) il paese o la regione in cui la varietà viene sperimentata e autorizzata ai fini dei cataloghi comuni delle varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi, definiti rispettivamente nella direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ( 25 ) e nella direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ( 26 );

e) la data a partire dalla quale saranno disponibili le sementi o i tuberi-seme di patate;

f) il nome e/o il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo incaricato di controllare l'operatore ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007.

2.  Il fornitore informa tempestivamente il gestore della banca dati se alcune delle varietà registrate non sono più disponibili. Le modifiche vengono registrate nella banca dati.

3.  Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la banca dati contiene l'elenco delle specie indicate nell'allegato X.

Articolo 52

Accesso alle informazioni

1.  Le informazioni contenute nella banca dati di cui all'articolo 48 sono rese disponibili via Internet, gratuitamente, agli utilizzatori delle sementi o dei tuberi-seme di patate e al pubblico. Gli Stati membri possono decidere che gli utilizzatori che hanno notificato la loro attività a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007 possano ottenere dal gestore della banca dati, su richiesta, un estratto dei dati relativi ad uno o più gruppi di specie.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utilizzatori di cui al paragrafo 1 vengano informati almeno una volta l'anno sul funzionamento del sistema e su come ottenere le informazioni contenute nella banca dati.

Articolo 53

Diritto di registrazione

Ogni registrazione può essere soggetta alla riscossione di un diritto, equivalente al costo d'inserimento e di mantenimento delle informazioni nella banca dati di cui all'articolo 48. L'autorità competente dello Stato membro approva l'importo del diritto applicato dal gestore della banca dati.

Articolo 54

Relazione annuale

1.  L'autorità o l'organismo designato per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 45 registra tutte le autorizzazioni e comunica le relative informazioni in una relazione indirizzata all'autorità competente dello Stato membro e al gestore della banca dati.

Per ciascuna specie oggetto di un'autorizzazione a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, la relazione contiene le seguenti informazioni:

a) il nome scientifico della specie e la denominazione della varietà;

b) la giustificazione dell'autorizzazione indicata da un riferimento all'articolo 45, paragrafo 5, lettere a), b), c) o d);

c) il numero totale di autorizzazioni rilasciate;

d) il quantitativo totale di sementi o di tuberi-seme di patate in questione;

e) il trattamento chimico per motivi fitosanitari di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

2.  Per le autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 45, paragrafo 8, la relazione contiene le informazioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del presente articolo, nonché il periodo di validità delle autorizzazioni.

Articolo 55

Relazione di sintesi

Entro il 31 marzo di ogni anno l'autorità competente dello Stato membro raccoglie le relazioni e trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione di sintesi su tutte le autorizzazioni rilasciate nell'anno civile precedente. Detta relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 54. Le informazioni sono inserite nella banca dati di cui all'articolo 48. L'autorità competente può delegare al gestore della banca dati il compito di raccogliere le relazioni.

Articolo 56

Informazioni su richiesta

Su richiesta di uno degli Stati membri o della Commissione, informazioni dettagliate sulle autorizzazioni concesse in singoli casi sono comunicate agli altri Stati membri o alla Commissione.



TITOLO III

ETICHETTATURA



CAPO 1

▼M3

Logo di produzione biologica dell’Unione europea

Articolo 57

Logo biologico dell’UE

Conformemente all’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, il logo di produzione biologica dell’Unione europea (in appresso «logo biologico dell’UE») riproduce il modello riportato nell’allegato XI, parte A, del presente regolamento.

▼M4

Per quanto concerne l’etichettatura, il logo biologico dell’UE è utilizzato soltanto se il prodotto di cui trattasi è prodotto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 834/2007, dal regolamento (CEE) n. 1235/2008 della Commissione ( 27 ) e dal presente regolamento, da operatori che soddisfano i requisiti del sistema di controllo di cui agli articoli 27, 28, 29, 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007.

▼B

Articolo 58

Condizioni per l'utilizzo del numero di codice e del luogo d'origine

1.  Il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007 deve essere indicato nel modo seguente:

a) inizia con la sigla identificativa dello Stato membro o del paese terzo, secondo i codici paese di due lettere di cui alla norma internazionale ISO 3166 (Codici per la rappresentazione dei nomi di paesi e delle loro suddivisioni);

▼M3

b) comprende un termine che rinvia al metodo di produzione biologico, secondo il disposto dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 conformemente alla parte B, punto 2, dell’allegato XI del presente regolamento;

c) comprende un numero di riferimento stabilito dalla Commissione o dall’autorità competente degli Stati membri conformemente alla parte B, punto 3, dell’allegato XI del presente regolamento; e

d) è collocato nello stesso campo visivo del logo biologico dell’UE se quest’ultimo viene adoperato nell’etichettatura.

▼B

2.  L’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007, è collocata immediatamente sotto il numero di codice di cui al paragrafo 1.



CAPO 2

Prescrizioni specifiche per l'etichettatura dei mangimi

▼M7

Articolo 59

Campo di applicazione, uso di marchi commerciali e denominazioni di vendita

Il presente capo non si applica ai mangimi destinati agli animali da compagnia e agli animali da pelliccia.

I marchi commerciali e le denominazioni di vendita recanti un’indicazione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, possono essere utilizzati soltanto se tutti gli ingredienti di origine vegetale o animale sono ottenuti con il metodo di produzione biologico e se almeno il 95 % della sostanza secca del prodotto è costituito da tali ingredienti.

Articolo 60

Indicazioni sui mangimi trasformati

1.  I termini di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, e il logo biologico dell’UE possono essere utilizzati nell’etichettatura dei mangimi trasformati purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) i mangimi trasformati sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007, in particolare dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punti iv) e v), per il bestiame, o dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), per gli animali di acquacoltura, nonché dell’articolo 18;

b) i mangimi trasformati sono conformi alle disposizioni del presente regolamento, in particolare degli articoli 22 e 26;

c) tutti gli ingredienti di origine vegetale o animale contenuti nei mangimi trasformati sono ottenuti con il metodo di produzione biologico;

d) almeno il 95 % della sostanza secca del prodotto è costituito da prodotti agricoli biologici.

2.  Fatti salvi i requisiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1, la seguente dicitura è autorizzata per i prodotti che contengono, in quantità variabili, materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico e/o materie prime ottenute da prodotti in conversione all’agricoltura biologica e/o prodotti di cui all’articolo 22 del presente regolamento:

«può essere utilizzato in agricoltura biologica, conformemente ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008».

▼B

Articolo 61

Condizioni per l'uso delle indicazioni sui mangimi trasformati

1.  L'indicazione di cui all'articolo 60 deve essere:

a) separata dalle diciture di cui all'articolo 5 della direttiva 79/373/CEE del Consiglio ( 28 ) o all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 96/25/CE del Consiglio ( 29 );

b) presentata in un colore, formato e tipo di carattere che non la pongano maggiormente in risalto rispetto alla descrizione o al nome del mangime di cui rispettivamente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/373/CEE e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 96/25/CE;

c) corredata, nello stesso campo visivo, dell'indicazione, in peso di sostanza secca:

i) della percentuale di materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico;

ii) della percentuale di materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica;

iii) della percentuale di materie prime non rientranti nei punti i) e ii);

iv) della percentuale totale di mangimi di origine agricola;

d) corredata di un elenco dei nomi delle materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico;

e) corredata di un elenco dei nomi delle materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica.

2.  L'indicazione di cui all'articolo 60 può essere anche corredata di un riferimento all'obbligo di utilizzare i mangimi conformemente agli articoli 21 e 22.



CAPO 3

Altre prescrizioni specifiche in materia di etichettatura

Articolo 62

Prodotti di origine vegetale in conversione

I prodotti di origine vegetale in conversione possono recare la dicitura «prodotto in conversione all'agricoltura biologica» alle seguenti condizioni:

a) è stato osservato un periodo di conversione di almeno dodici mesi prima del raccolto;

b) la dicitura è presentata in un colore, formato e tipo di carattere che non la pongano maggiormente in risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto e l'intera dicitura è redatta in caratteri della stessa dimensione;

c) il prodotto contiene un solo ingrediente vegetale di origine agricola;

d) la dicitura rimanda al numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 834/2007.



TITOLO IV

CONTROLLI



CAPO 1

Requisiti minimi di controllo

Articolo 63

Regime di controllo e impegno dell'operatore

1.  Alla prima applicazione del regime di controllo, l'operatore redige e successivamente aggiorna:

a) una descrizione completa dell'unità e/o del sito e/o dell'attività;

b) tutte le misure concrete da prendere al livello dell'unità e/o del sito e/o dell'attività per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica;

c) le misure precauzionali da prendere per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati e le misure di pulizia da prendere nei luoghi di magazzinaggio e lungo tutta la filiera di produzione dell'operatore;

▼M5

d) se l’operatore intende chiedere il documento giustificativo ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 2, le caratteristiche specifiche del metodo di produzione utilizzato.

▼B

Se del caso, la descrizione e le misure di cui al primo comma possono costituire parte integrante di un sistema di qualità predisposto dall'operatore.

2.  La descrizione e le misure di cui al primo comma sono contenute in una dichiarazione firmata dall'operatore responsabile. La dichiarazione contiene inoltre l'impegno dell'operatore a:

a) effettuare le operazioni conformemente alle norme di produzione biologica;

b) accettare, in caso di infrazione o irregolarità, che siano applicate le misure previste dalle norme di produzione biologica;

c) informare per iscritto gli acquirenti del prodotto affinché le indicazioni relative al metodo di produzione biologico siano soppresse da tale produzione.

La dichiarazione di cui al primo comma è verificata dall'autorità o dall'organismo di controllo, che stende una relazione nella quale vengono segnalate le eventuali carenze e non conformità alle norme di produzione biologica. L'operatore controfirma la relazione e adotta le misure correttive necessarie.

3.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, l'operatore comunica all'autorità competente le seguenti informazioni:

a) nome e indirizzo dell'operatore;

b) ubicazione delle strutture e, se del caso, degli appezzamenti (dati catastali) in cui sono effettuate le operazioni;

c) natura delle operazioni e dei prodotti;

d) impegno dell'operatore ad effettuare le operazioni in conformità alle delledisposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 e del presente regolamento;

e) nel caso di un'azienda agricola, la data in cui il produttore ha smesso di applicare prodotti non autorizzati per la produzione biologica negli appezzamenti in questione;

f) nome dell'organismo riconosciuto cui l'operatore ha affidato il controllo della propria azienda, qualora il sistema di controllo vigente nello Stato membro implichi il riconoscimento di tali organismi.

Articolo 64

Modifica del regime di controllo

L'operatore responsabile notifica tempestivamente all'autorità o all'organismo di controllo qualsiasi modifica della descrizione o delle misure di cui all'articolo 63 e del regime di controllo iniziale di cui agli articoli 70, 74, 80, 82, 86 e 88.

Articolo 65

Visite di controllo

1.  L'autorità o l'organismo di controllo effettua almeno una volta all'anno un'ispezione fisica presso tutti gli operatori.

2.  L'autorità o l'organismo di controllo può prelevare campioni da analizzare per la ricerca di prodotti non autorizzati nella produzione biologica o per verificare la conformità delle tecniche di produzione con le norme di produzione biologica. Possono essere prelevati e analizzati campioni anche per rilevare eventuali contaminazioni da prodotti non autorizzati nella produzione biologica. Tali analisi sono obbligatorie qualora si sospetti l'utilizzazione di prodotti non autorizzati nella produzione biologica.

3.  Dopo ogni visita è compilata una relazione di controllo, controfirmata dall'operatore responsabile dell'unità o dal suo rappresentante.

4.  Inoltre, l'autorità o l'organismo di controllo effettua visite di controllo a campione, di norma senza preavviso, sulla base di una valutazione generale del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica, tenendo conto almeno dei risultati dei precedenti controlli, della quantità di prodotti interessati e del rischio di scambio di prodotti.

Articolo 66

Documenti contabili

1.  L'unità o le strutture di produzione tengono una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria che consentano all'operatore di identificare e all'autorità o all'organismo di controllo di verificare quanto segue:

a) il fornitore e, se diverso, il venditore o l'esportatore dei prodotti;

b) la natura e i quantitativi dei prodotti biologici consegnati all'unità e, se del caso, di tutti i materiali acquistati, nonché l'uso fatto di tali materiali e, se del caso, la formulazione dei mangimi composti;

c) la natura e i quantitativi dei prodotti biologici immagazzinati in loco;

d) la natura, i quantitativi, i destinatari e, se diversi da questi ultimi, gli acquirenti — diversi dai consumatori finali — di tutti i prodotti che hanno lasciato l'unità o le strutture o i magazzini del primo destinatario;

e) nel caso di operatori che non provvedono al magazzinaggio o alla movimentazione fisica dei prodotti biologici in questione, la natura e i quantitativi dei prodotti biologici acquistati e venduti, nonché i fornitori e, se diversi, i venditori o gli esportatori e gli acquirenti e, se diversi, i destinatari.

2.  La documentazione contabile comprende anche i risultati delle verifiche effettuate al momento del ricevimento dei prodotti biologici e qualsiasi altra informazione utile all'autorità o all'organismo di controllo ai fini di un corretto controllo delle operazioni. I dati che figurano nella contabilità devono essere documentati con gli opportuni giustificativi. Nella contabilità deve sussistere corrispondenza tra i quantitativi in entrata e in uscita.

3.  Se un operatore gestisce più unità di produzione nella stessa zona, sono soggetti ai requisiti di controllo minimi anche le unità addette alla produzione non biologica e i locali di magazzinaggio dei fattori di produzione.

Articolo 67

Accesso agli impianti

1.  L'operatore:

a) consente all'autorità o all'organismo di controllo l'accesso, a fini di controllo, ad ogni parte dell'unità e del sito, alla contabilità e ai relativi documenti giustificativi;

b) fornisce all'autorità o all'organismo di controllo ogni informazione utile ai fini del controllo;

c) presenta, su richiesta dell'autorità o dell'organismo di controllo, i risultati dei propri programmi di garanzia della qualità.

2.  Oltre agli obblighi enunciati al paragrafo 1, gli importatori e i primi destinatari presentano le informazioni sulle partite importate di cui all'articolo 84.

▼M5

Articolo 68

Documento giustificativo

1.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, le autorità e gli organismi di controllo utilizzano il modello di documento giustificativo riportato nell’allegato XII del presente regolamento.

2.  Su richiesta dell’operatore soggetto al controllo delle autorità e degli organismi di controllo di cui al paragrafo 1, inoltrata entro un termine fissato da dette autorità e organismi di controllo, le autorità e gli organismi in parola rilasciano un documento giustificativo complementare a conferma delle caratteristiche specifiche del metodo di produzione utilizzato, redatto secondo il modello riportato nell’allegato XII bis.

La richiesta di documento giustificativo complementare reca, nella casella 2 del modello di cui all’allegato XII bis, la dicitura pertinente figurante nell’allegato XII ter.

▼B

Articolo 69

Dichiarazione del venditore

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, la dichiarazione del venditore attestante che i prodotti forniti non sono stati ottenuti o derivati da OGM può essere redatta secondo il modello riportato nell'allegato XIII del presente regolamento.



CAPO 2

Requisiti di controllo specifici per i vegetali e i prodotti vegetali ottenuti dalla produzione agricola o dalla raccolta spontanea

Articolo 70

Regime di controllo

1.  La descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), deve:

a) essere redatta anche se l'operatore limita la propria attività alla raccolta di piante selvatiche;

b) indicare i luoghi di magazzinaggio e di produzione, gli appezzamenti e/o le zone di raccolta e, se del caso, le strutture in cui hanno luogo alcune operazioni di trasformazione e/o d'imballaggio; e

c) specificare la data dell'ultima applicazione, sugli appezzamenti e/o sulle zone di raccolta, di prodotti il cui impiego non è compatibile con le norme di produzione biologica.

2.  In caso di raccolta di piante selvatiche, le misure concrete di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera b), comprendono le eventuali garanzie fornite da terzi che l'operatore è in grado di presentare per dimostrare il rispetto delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

Articolo 71

Comunicazioni

Ogni anno, entro la data indicata dall'autorità o dall'organismo di controllo, l'operatore notifica a tale autorità od organismo il proprio calendario di produzione di prodotti vegetali, con una scomposizione per singoli appezzamenti.

Articolo 72

Registro delle produzioni vegetali

I dati relativi alle produzioni vegetali sono annotati in un registro e tenuti permanentemente a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda. Oltre a quanto disposto all'articolo 71, detto registro contiene almeno i seguenti dati:

a) per quanto riguarda l'impiego di fertilizzanti: data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante, appezzamenti interessati;

b) per quanto riguarda l'impiego di prodotti fitosanitari: motivo e data del trattamento, tipo di prodotto, modalità di trattamento;

c) per quanto riguarda l'acquisto di fattori di produzione agricoli: data, tipo e quantità di prodotto acquistato;

d) per quanto riguarda il raccolto: data, tipo e quantità di produzione biologica o in conversione.

Articolo 73

Operatori che gestiscono più unità di produzione

Se un operatore gestisce più unità di produzione nella stessa zona, anche le unità destinate alla produzione vegetale non biologica e i locali di magazzinaggio dei fattori di produzione agricola sono soggetti ai requisiti di controllo generali e specifici di cui al capo 1 e al presente capo del presente titolo.

▼M2



CAPO 2 bis

Requisiti di controllo specifici per le alghe marine

Articolo 73 bis

Regime di controllo per le alghe marine

Alla prima applicazione del regime di controllo specifico per le alghe marine, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende:

a) una descrizione completa degli impianti in mare e sulla terraferma;

b) se del caso, la valutazione ambientale di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 3;

c) se del caso, il piano di gestione sostenibile di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 4;

d) per le alghe marine selvatiche, una descrizione completa e una rappresentazione cartografica delle aree di raccolta marine e litoranee e dei siti a terra in cui hanno luogo le attività post-raccolta.

Articolo 73 ter

Registro della produzione di alghe marine

1.  I dati relativi alla produzione di alghe marine sono annotati in un registro dall'operatore e tenuti permanentemente a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda. Il registro contiene almeno le seguenti informazioni:

a) elenco delle specie, data e quantità raccolta;

b) data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante utilizzato.

2.  Per la raccolta di alghe marine selvatiche, il registro contiene inoltre:

a) storia dell'attività di raccolta per ciascuna specie nelle praterie designate;

b) stima del raccolto (in volume) per stagione;

c) potenziali fonti di inquinamento delle praterie di raccolta;

d) resa annua sostenibile per ciascuna prateria.

▼B



CAPO 3

Requisiti di controllo per gli animali e i prodotti animali ottenuti dall'allevamento

Articolo 74

Regime di controllo

1.  Alla prima applicazione del regime di controllo specifico per la produzione animale, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende:

a) una descrizione completa dei fabbricati, dei pascoli, degli spazi liberi all'aperto, ecc. destinati agli animali, nonché, se del caso, dei locali adibiti al magazzinaggio, al condizionamento e alla trasformazione di prodotti animali, materie prime e fattori di produzione;

b) una descrizione completa degli impianti di stoccaggio delle deiezioni animali.

2.  Le misure concrete di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera b), comprendono:

a) un piano di spargimento delle deiezioni animali concordato con l'autorità o l'organismo di controllo, unitamente a una descrizione completa delle superfici adibite alla produzione vegetale;

b) per quanto riguarda lo spargimento delle deiezioni animali, gli eventuali accordi scritti conclusi con altre aziende che rispettano le norme di produzione biologica, di cui all'articolo 3, paragrafo 3;

c) un piano di gestione dell'unità di allevamento biologico.

Articolo 75

Identificazione degli animali

Gli animali sono identificati in via permanente, mediante tecniche adatte a ciascuna specie, individualmente per i grandi mammiferi, individualmente o a lotti per gli avicoli e i piccoli mammiferi.

Articolo 76

Registro di stalla

I dati relativi agli animali sono annotati in un registro e tenuti permanentemente a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda. Detto registro reca una descrizione completa delle modalità di conduzione dell'allevamento e contiene almeno i seguenti dati:

a) per quanto riguarda gli animali in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione e cartella veterinaria;

b) per quanto riguarda gli animali in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio d'identificazione e destinazione;

c) eventuali perdite di animali e relativa motivazione;

d) per quanto riguarda l'alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari, proporzione dei vari ingredienti della razione, periodo di accesso agli spazi liberi, periodi di transumanza in caso di limitazioni;

e) per quanto riguarda la profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie: data del trattamento, particolari della diagnosi, posologia; tipo di prodotto somministrato con indicazione dei principi attivi in esso contenuti, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti animali etichettati come biologici.

Articolo 77

Misure di controllo sui medicinali veterinari

Ogni qual volta vengano somministrati medicinali veterinari, le informazioni di cui all'articolo 76, lettera e), devono essere dichiarate all'autorità o all'organismo di controllo prima che gli animali o i prodotti animali siano commercializzati con la denominazione biologica. Gli animali trattati devono essere chiaramente identificati, individualmente per il bestiame di grandi dimensioni, individualmente o a lotti o ad alveari per il pollame, i piccoli mammiferi e le api.

Articolo 78

Misure di controllo specifiche per l'apicoltura

1.  L'apicoltore fornisce all'autorità o all'organismo di controllo un inventario cartografico su scala adeguata dei siti di impianto degli alveari. In mancanza di zone designate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, l'apicoltore fornisce all'autorità o all'organismo di controllo adeguate prove documentali, incluse eventuali analisi appropriate, per dimostrare che le aree di bottinatura accessibili alle sue colonie rispondono ai criteri prescritti dal presente regolamento.

2.  Nel registro dell'apiario sono annotati i seguenti dati relativi alla nutrizione: tipo di prodotto, date, quantità e alveari interessati.

3.  Ogni qual volta debbano essere somministrati medicinali veterinari, occorre annotare in modo chiaro e dichiarare all'autorità o all'organismo di controllo, prima che i prodotti siano commercializzati con la denominazione biologica, il tipo di prodotto somministrato (indicando anche i principi attivi in esso contenuti), i particolari della diagnosi, la posologia, le modalità di somministrazione, la durata del trattamento e il periodo di sospensione previsto per legge.

4.  Unitamente all'identificazione degli alveari, nel registro è indicata la zona in cui è situato l'apiario. In caso di spostamento di apiari, occorre informarne l'autorità o l'organismo di controllo entro un termine convenuto con l'autorità o l'organismo in questione.

5.  Le operazioni di estrazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura devono essere eseguite con particolare cura. Tutte le misure prese per soddisfare tale requisito sono registrate.

6.  L'asportazione dei melari e le operazioni di smielatura sono annotate nel registro dell'apiario.

Articolo 79

Operatori che gestiscono più unità di produzione

Se un operatore gestisce più unità di produzione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, e degli articoli 40 e 41, anche le unità che producono animali o prodotti animali non biologici sono soggette al regime di controllo di cui al capo 1 e al presente capo del presente titolo.

▼M2



CAPO 3 bis

Requisiti di controllo specifici per la produzione di animali di acquacoltura

Articolo 79 bis

Regime di controllo per la produzione di animali di acquacoltura

Alla prima applicazione del regime di controllo specifico per la produzione di animali di acquacoltura, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende:

a) una descrizione completa degli impianti in mare e sulla terraferma;

b) se del caso, la valutazione ambientale di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 3;

c) se del caso, il piano di gestione sostenibile di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 4;

d) per i molluschi, una sintesi dell'apposito capitolo del piano di gestione sostenibile da compilare a norma dell'articolo 25 octodecies, paragrafo 2.

Articolo 79 ter

Registro della produzione di animali di acquacoltura

L'operatore annota in un registro, aggiorna e tiene permanentemente a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda i seguenti dati:

a) origine, data di arrivo e periodo di conversione degli animali in entrata;

b) numero di lotti, età, peso e destinazione degli animali in uscita;

c) fughe di pesci;

d) per i pesci, tipo e quantità di mangime e, se si tratta di carpe e specie affini, documenti giustificativi dell'uso di integratori alimentari;

e) trattamenti veterinari, con indicazione della finalità, della data e del metodo di somministrazione, del tipo di prodotto e del tempo di attesa;

f) misure profilattiche, con indicazione dell'eventuale fermo degli impianti, della pulizia e del trattamento dell'acqua.

Articolo 79 quater

Visite di controllo specifiche per i molluschi bivalvi

Nel caso dell'allevamento di molluschi bivalvi, vengono condotte ispezioni prima e durante la massima produzione di biomassa.

Articolo 79 quinquies

Operatori che gestiscono più unità di produzione

Se un operatore gestisce più unità di produzione ai sensi dell'articolo 25 quater, le unità che producono animali d'acquacoltura non biologici sono soggette allo stesso regime di controllo di cui al capo 1 e al presente capo.

▼B



CAPO 4

►M2   Requisiti di controllo per le unità addette alla preparazione di prodotti vegetali, di prodotti a base di alghe, di prodotti animali e di prodotti animali dell'acquacoltura, nonché di alimenti contenenti tali prodotti  ◄

Articolo 80

Regime di controllo

Nel caso di un'unità addetta alla preparazione per conto proprio o per conto terzi, comprese in particolare le unità addette all'imballaggio e/o al reimballaggio e quelle addette all'etichettatura e/o alla rietichettatura dei prodotti in questione, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), deve indicare gli impianti adibiti al ricevimento, alla trasformazione, all'imballaggio, all'etichettatura e al magazzinaggio dei prodotti agricoli prima e dopo le relative operazioni, nonché le modalità di trasporto dei prodotti.



CAPO 5

►M2   Requisiti di controllo per l'importazione di prodotti biologici da paesi terzi  ◄

Articolo 81

Campo di applicazione

Il presente capo si applica a qualunque operatore coinvolto, come importatore e/o primo destinatario, nell'importazione e/o nel ricevimento di prodotti biologici per conto proprio o per conto di un altro operatore.

Articolo 82

Regime di controllo

1.  Nel caso dell'importatore, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende le strutture dell'importatore e le sue attività di importazione, con indicazione dei punti di entrata dei prodotti nella Comunità, nonché gli altri eventuali impianti che l'importatore intenda utilizzare per immagazzinare i prodotti importati fino alla loro consegna al primo destinatario.

Inoltre, la dichiarazione di cui all'articolo 63, paragrafo 2, comprende un impegno dell'importatore a sottoporre tutti gli impianti che utilizzerà per immagazzinare i prodotti al controllo dell'autorità o dell'organismo di controllo oppure, se tali impianti sono situati in un altro Stato membro o in un'altra regione, al controllo di un'autorità o di un organismo di controllo all'uopo riconosciuto in quello Stato membro o regione.

2.  Nel caso del primo destinatario, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende gli impianti utilizzati per il ricevimento e il magazzinaggio.

3.  Se l'importatore e il primo destinatario sono la stessa persona giuridica e operano in una sola unità, le relazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 2, secondo comma, possono essere unite in una sola relazione.

Articolo 83

Documenti contabili

L'importatore e il primo destinatario tengono una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria distinte, salvo se operano in una sola unità.

A richiesta dell'autorità o dell'organismo di controllo, vengono forniti ragguagli sulle modalità di trasporto dalla sede dell'esportatore nel paese terzo al primo destinatario e dalla sede o dai magazzini del primo destinatario fino ai destinatari all'interno della Comunità.

Articolo 84

Informazioni sulle partite importate

L'importatore informa tempestivamente l'autorità o l'organismo di controllo su ogni partita che deve essere importata nella Comunità, trasmettendo:

a) nome e indirizzo del primo destinatario;

b) ogni informazione potenzialmente utile all'autorità o all'organismo di controllo:

i) nel caso di prodotti importati a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007, il documento giustificativo di cui allo stesso articolo;

ii) nel caso di prodotti importati a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007, copia del certificato di ispezione di cui allo stesso articolo.

A richiesta dell'autorità o dell'organismo di controllo dell'importatore, quest'ultimo trasmette le informazioni di cui al primo comma all'autorità o all'organismo di controllo del primo destinatario.

Articolo 85

Visite di controllo

L'autorità o l'organismo di controllo verifica i documenti contabili di cui all'articolo 83 del presente regolamento, nonché il certificato di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 o il documento giustificativo di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento.

L'importatore che effettui le operazioni di importazione in diverse unità o strutture fornisce, su richiesta, le relazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento per ognuna di dette unità o strutture.



CAPO 6

Requisiti di controllo per le unità addette alla produzione, alla preparazione o all'importazione di prodotti biologici, che hanno parzialmente o interamente appaltato a terzi tali operazioni

Articolo 86

Regime di controllo

Per le operazioni appaltate a terzi, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende:

a) un elenco degli appaltatori con una descrizione delle loro attività e l'indicazione delle autorità o degli organismi di controllo da cui dipendono;

b) l'accordo degli appaltatori a sottoporre la loro azienda al regime di controllo di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 834/2007;

c) tutte le misure concrete, tra cui un idoneo sistema di documentazione contabile, da prendere al livello dell'unità per garantire che possano essere identificati, a seconda dei casi, i fornitori, venditori, destinatari e acquirenti dei prodotti che l'operatore immette sul mercato.



CAPO 7

Requisiti di controllo per le unità addette alla preparazione di mangimi

Articolo 87

Campo di applicazione

Il presente capo si applica a qualsiasi unità addetta alla preparazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007 per conto proprio o per conto terzi.

Articolo 88

Regime di controllo

1.  La descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), indica:

a) gli impianti utilizzati per il ricevimento, la preparazione e il magazzinaggio dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali prima e dopo le relative operazioni;

b) gli impianti utilizzati per il magazzinaggio di altri prodotti utilizzati per la preparazione dei mangimi;

c) gli impianti utilizzati per immagazzinare i prodotti per la pulizia e la disinfezione;

d) se del caso, la descrizione dei mangimi composti che l'operatore intende preparare conformemente al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/373/CEE, nonché la specie animale o la categoria di animali alla quale il mangime composto è destinato;

e) se del caso, il nome delle materie prime per mangimi che l'operatore intende preparare.

2.  Le misure che l'operatore deve adottare per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera b), comprendono le misure indicate all'articolo 26.

3.  L'autorità o l'organismo di controllo utilizza queste misure per procedere a una valutazione generale dei rischi inerenti a ciascuna unità di preparazione e predispone un piano di controllo. Quest'ultimo prevede un numero minimo di campioni casuali da prelevare in funzione dei rischi potenziali.

Articolo 89

Documenti contabili

Ai fini di un corretto controllo delle operazioni, i documenti contabili di cui all'articolo 66 comprendono dati relativi all'origine, alla natura e ai quantitativi delle materie prime e degli additivi, nonché alle vendite e ai prodotti finiti.

Articolo 90

Visite di controllo

Le visite di controllo di cui all'articolo 65 comprendono un controllo fisico completo dell'intero sito. Inoltre, l'autorità o l'organismo di controllo procede a ispezioni mirate sulla base di una valutazione generale del rischio di non conformità alle norme di produzione biologica.

L'autorità o l'organismo di controllo rivolge particolare attenzione ai punti critici di controllo evidenziati dall'operatore al fine di stabilire se le operazioni di sorveglianza e di verifica si svolgono correttamente.

Tutte le strutture utilizzate dall'operatore nell'esercizio della sua attività possono essere ispezionate con cadenza correlata ai rischi connessi.



CAPO 8

Infrazioni e scambio di informazioni

Articolo 91

Misure in caso di sospette infrazioni o irregolarità

1.  L'operatore che ritenga o sospetti che un prodotto da lui ottenuto, preparato, importato, o consegnatogli da un altro operatore non sia conforme alle norme di produzione biologica avvia le procedure necessarie per eliminare da tale prodotto ogni riferimento al metodo di produzione biologico o per separare e identificare il prodotto stesso. Egli può destinare tale prodotto alla trasformazione, all'imballaggio o alla commercializzazione soltanto dopo aver eliminato ogni dubbio in proposito, a meno che il prodotto sia immesso sul mercato senza alcuna indicazione relativa al metodo di produzione biologico. In caso di dubbio, l'operatore informa immediatamente l'autorità o l'organismo di controllo. L'autorità o l'organismo di controllo può esigere che il prodotto non sia immesso sul mercato con indicazioni relative al metodo di produzione biologico finché le informazioni ricevute dall'operatore o da altre fonti consentano di appurare che il dubbio è stato eliminato.

2.  Se l'autorità o l'organismo di controllo ha fondati sospetti che un operatore intenda immettere sul mercato un prodotto non conforme alle norme di produzione biologica, recante tuttavia un riferimento al metodo di produzione biologico, l'autorità o l'organismo di controllo può esigere che, in via provvisoria, l'operatore non commercializzi il prodotto con tale riferimento per un periodo stabilito dall'autorità o dall'organismo di controllo. Prima di prendere tale decisione, l'autorità o l'organismo di controllo invita l'operatore a formulare osservazioni. Se l'autorità o l'organismo di controllo ha la certezza che il prodotto non soddisfa i requisiti della produzione biologica, la decisione è accompagnata dall'obbligo di eliminare dal prodotto in questione ogni riferimento al metodo di produzione biologico.

Tuttavia, se i sospetti non trovano conferma entro il termine suddetto, la decisione di cui al primo comma è annullata entro lo stesso termine. L'operatore collabora pienamente con l'autorità o l'organismo di controllo al fine di chiarire ogni dubbio.

3.  Gli Stati membri adottano le misure e le sanzioni necessarie per impedire l'uso fraudolento delle indicazioni di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo III e/o all'allegato XI del presente regolamento.

Articolo 92

Scambio di informazioni

1.  Se l'operatore e gli appaltatori sono controllati da autorità od organismi di controllo diversi, la dichiarazione di cui all'articolo 63, paragrafo 2, contiene il consenso dell'operatore e degli appaltatori allo scambio di informazioni tra le rispettive autorità od organismi di controllo sulle operazioni soggette al loro controllo e sulle modalità di tale scambio di informazioni.

2.  Se uno Stato membro constata, su un prodotto proveniente da un altro Stato membro e recante indicazioni di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo III e/o all'allegato XI del presente regolamento, irregolarità o infrazioni riguardo all'applicazione del presente regolamento, esso ne informa lo Stato membro che ha designato l'autorità o l'organismo di controllo e la Commissione.



TITOLO V

TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI ALLA COMMISSIONE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI



CAPO 1

Trasmissione di informazioni alla Commissione

Articolo 93

Dati statistici

1.  Entro il 1o luglio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati statistici annuali sulla produzione biologica di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 834/2007 mediante il sistema informatico messo a disposizione dalla Commissione (DG Eurostat) per lo scambio elettronico di documenti e informazioni.

2.  I dati statistici di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare i seguenti dati:

a) numero di produttori, trasformatori, importatori ed esportatori di prodotti biologici;

b) produzione vegetale biologica e superficie in conversione e adibita alla produzione biologica;

c) numero di capi di bestiame allevati con il metodo biologico e prodotti biologici di origine animale;

d) dati sulla produzione industriale biologica per tipo di attività;

▼M2

e) numero di unità di produzione di animali dell'acquacoltura biologica;

f) volume di produzione di animali dell'acquacoltura biologica;

g) in via facoltativa, numero di unità di alghicoltura biologica e volume di produzione di alghe biologiche.

▼B

3.  Per la trasmissione dei dati statistici di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri utilizzano il punto unico di accesso fornito dalla Commissione (DG Eurostat).

4.  Le disposizioni relative alle caratteristiche dei dati e dei metadati statistici sono definite nel contesto del programma statistico comunitario sulla base di modelli o questionari messi a disposizione attraverso il sistema di cui al paragrafo 1.

Articolo 94

Altre informazioni

1.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni mediante il sistema informatico messo a disposizione dalla Commissione (DG Agricoltura e sviluppo rurale) per lo scambio elettronico di documenti e informazioni diverse dai dati statistici:

a) entro il 1o gennaio 2009, le informazioni di cui all'articolo 35, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007 e, ulteriormente, i successivi aggiornamenti delle stesse non appena disponibili;

b) entro il 31 marzo di ogni anno, le informazioni di cui all'articolo 35, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007 relative alle autorità e agli organismi di controllo riconosciuti al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) entro il 1o luglio di ogni anno, ogni altra informazione richiesta o necessaria a norma del presente regolamento;

▼M6

d) entro un mese dall'autorizzazione, le deroghe concesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 47, primo comma, lettere c) ed e).

▼B

2.  I dati sono comunicati, registrati e aggiornati nel sistema di cui al paragrafo 1 sotto la responsabilità dell'autorità competente di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 834/2007, ad opera di questa stessa autorità o dell'organismo all'uopo delegato.

3.  Le disposizioni relative alle caratteristiche dei dati e dei metadati sono definite sulla base di modelli o questionari messi a disposizione attraverso il sistema di cui al paragrafo 1.



CAPO 2

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 95

Misure transitorie

1.  Durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2010, la stabulazione fissa dei bovini può essere praticata in edifici esistenti prima del 24 agosto 2000, previa autorizzazione dell'autorità competente, purché sia previsto regolare movimento fisico e l'allevamento avvenga conformemente ai requisiti di benessere degli animali, con zone confortevoli provviste di lettiera e gestione individuale. L’autorità competente può continuare ad autorizzare questa misura su richiesta di singoli operatori, ai fini della sua applicazione per un periodo limitato che termini anteriormente al 31 dicembre 2013, subordinatamente all'ulteriore condizione che le visite di controllo di cui all’articolo 65, paragrafo 1, siano effettuate almeno due volte all’anno.

2.  L'autorità competente può autorizzare, per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2010, le deroghe relative alle condizioni di alloggio degli animali e alla loro densità, concesse alle aziende zootecniche in base alla deroga di cui all'allegato I, parte B, punto 8.5.1, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Gli operatori che beneficiano di questa proroga presentano all'autorità o all'organismo di controllo, entro il termine del periodo transitorio, un piano nel quale sono descritte le misure che intendono adottare per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica. L’autorità competente può continuare ad autorizzare questa misura su richiesta di singoli operatori, ai fini della sua applicazione per un periodo limitato che termini anteriormente al 31 dicembre 2013, subordinatamente all'ulteriore condizione che le visite di controllo di cui all’articolo 65, paragrafo 1, siano effettuate almeno due volte all’anno.

3.  Durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2010, la fase finale di ingrasso di ovini e suini per la produzione di carne di cui all’allegato I, parte B, punto 8.3.4, del regolamento (CEE) n. 2092/91 può avvenire in stalla, a condizione che le visite di controllo di cui all’articolo 65, paragrafo 1, siano effettuate almeno due volte all’anno.

4.  Durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2011, la castrazione dei suinetti può essere praticata senza anestesia e/o analgesia.

5.  In attesa dell'introduzione di norme di produzione dettagliate in materia di alimenti per animali da compagnia, si applicano norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri.

▼M2

6.  Ai fini dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 834/2007 e in attesa dell'inclusione di sostanze specifiche ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera f), dello stesso regolamento, possono essere utilizzati unicamente prodotti autorizzati dall'autorità competente.

▼B

7.  Gli ingredienti non biologici di origine agricola autorizzati dagli Stati membri a norma del regolamento (CEE) n. 207/93 possono intendersi autorizzati a norma del presente regolamento. Tuttavia, le autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del suddetto regolamento scadono il 31 dicembre 2009.

8.  Durante un periodo transitorio che termina il 1o luglio 2010, gli operatori possono continuare ad utilizzare, ai fini dell'etichettatura, le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2092/91 in relazione:

i) al sistema di calcolo della percentuale di ingredienti biologici degli alimenti;

ii) al numero di codice e/o al nome dell'autorità o dell'organismo di controllo.

▼M3

9.  I prodotti ottenuti, confezionati e etichettati anteriormente al 1o luglio 2010 a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 o del regolamento (CE) n. 834/2007 possono continuare a essere commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino ad esaurimento delle scorte.

10.  Il materiale da imballaggio prodotto a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 o del regolamento (CE) n. 834/2007 può continuare a essere utilizzato per i prodotti commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino al 1o luglio 2012, purché i prodotti siano conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007.

▼M6

10 bis.  Per quanto concerne i prodotti del settore vitivinicolo, il periodo transitorio di cui al paragrafo 8 termina il 31 luglio 2012.

Le scorte di vini prodotti fino al 31 luglio 2012 in conformità del regolamento (CEE) n. 2092/91 o del regolamento (CE) n. 834/2007 possono continuare a essere immesse sul mercato fino a esaurimento delle scorte e nel rispetto delle seguenti condizioni in materia di etichettatura:

a) può essere utilizzato il logo comunitario di produzione biologica, di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, denominato dal 1o luglio 2010«logo biologico dell'UE», a condizione che il processo di vinificazione sia conforme al titolo II, capo 3 bis, del presente regolamento;

b) gli operatori che utilizzano il «logo biologico dell'UE» conservano le registrazioni documentali, per un periodo di almeno 5 anni dopo l'immissione sul mercato del vino ottenuto da uve biologiche, tra cui i quantitativi corrispondenti del vino in litri, per categoria di vino e per anno;

c) se la documentazione di cui alla lettera b), del presente comma non è disponibile, il vino può essere etichettato come «vino ottenuto da uve biologiche», a condizione che sia conforme ai requisiti del presente regolamento, esclusi i requisiti previsti al titolo II, capo 3 bis;

d) il vino etichettato come «vino ottenuto da uve biologiche» non può recare il «logo biologico dell'UE».

▼M2

11.  L'autorità competente può autorizzare, per un periodo che termina il 1o luglio 2013, le unità di produzione di animali d'acquacoltura e di alghe marine che sono state istituite e producono, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto di norme sulla produzione biologica riconosciute a livello nazionale, a mantenere la qualifica di unità di produzione biologica durante il periodo di adattamento alla normativa introdotta dal presente regolamento, a condizione che tali unità non provochino un indebito inquinamento delle acque con sostanze non autorizzate per la produzione biologica. Gli operatori che beneficiano di questa autorizzazione notificano all'autorità competente gli impianti, gli stagni piscicoli, le gabbie o i lotti di alghe marine interessati.

▼B

Articolo 96

Abrogazione

I regolamenti (CEE) n. 207/93, (CE) n. 223/2003 e (CE) n. 1452/2003 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati e al regolamento (CEE) n. 2092/91 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza riportata nell'allegato XIV.

Articolo 97

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Tuttavia, l'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 58 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

▼M2

Concimi, ammendanti e nutrienti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 6 quinquies, paragrafo 2

▼B

Note:

A

:

autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 e prorogati dall'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007

B

:

autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 834/2007



▼M2

Autorizzazione

Denominazione

Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso

A

Letame

Prodotto costituito da un miscuglio di deiezioni animali e materiali vegetali (lettiera)

Proibiti se provenienti da allevamenti industriali

▼B

A

Letame essiccato e pollina

Proibiti se provenienti da allevamenti industriali

A

Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato

Proibiti se provenienti da allevamenti industriali

A

Effluenti di allevamento liquidi

Uso: previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata

Proibiti se provenienti da allevamenti industriali

A

Rifiuti domestici compostati o fermentati

Prodotto ottenuto da rifiuti domestici separati alla fonte, sottoposti a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas

Solo rifiuti domestici vegetali e animali

Solo se prodotti all'interno di un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, ammesso dallo Stato membro

Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): 0

A

Torba

Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)

A

Residui di fungaie

La composizione iniziale del substrato deve essere limitata ai prodotti del presente allegato

A

Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti

 

A

Guano

 

A

Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata

Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas

A

Prodotti o sottoprodotti di origine animale di seguito elencati:

farina di sangue

farina di zoccoli

farina di corna

farina di ossa, anche degelatinata

farina di pesce

farina di carne

pennone

lana

pellami (1)

pelli e crini (1)

prodotti lattiero-caseari

►M2  Per i pellami: concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI): 0 ◄

A

Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione

Esempi: panelli di semi oleosi, gusci di cacao, radichette di malto

A

Alghe e prodotti a base di alghe

Se ottenuti direttamente mediante:

i)  processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione;

ii)  estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina;

iii)  fermentazione

A

Segatura e trucioli di legno

Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento

A

Cortecce compostate

Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento

A

Cenere di legno

Proveniente da legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento

A

Fosfato naturale tenero

Prodotto definito al punto 7 dell'allegato IA.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) relativo ai concimi

Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P205

A

Fosfato alluminocalcico

Prodotto definito al punto 6 dell'allegato IA.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003

Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P205

Impiego limitato ai terreni basici (pH > 7,5)

A

Scorie di defosforazione

Prodotto definito al punto 1 dell'allegato IA.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003

A

Sale grezzo di potassio o kainite

Prodotto definito al punto 1 dell'allegato IA.3. del regolamento (CE) n. 2003/2003

A

Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio

Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio

A

Borlande ed estratti di borlande

Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali

A

Carbonato di calcio

(creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)

Solo di origine naturale

A

Carbonato di calcio e di magnesio

Solo di origine naturale

(ad es.: creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)

A

Solfato di magnesio (kieserite)

Solo di origine naturale

A

Soluzione di cloruro di calcio

Trattamento fogliare su melo, dopo che sia stata evidenziata una carenza di calcio

A

Solfato di calcio (gesso)

Prodotto definito al punto 1 dell'allegato ID del regolamento (CE) n. 2003/2003

Solo di origine naturale

A

Fanghi industriali provenienti da zuccherifici

Sottoprodotto della produzione di zucchero di barbabietola

A

Fanghi industriali derivanti dalla produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione

Sottoprodotto della produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione da salamoie naturali presenti in zone montane

A

Zolfo elementare

Prodotto definito nell'allegato ID.3 del regolamento (CE) n. 2003/2003

A

Oligoelementi

Microelementi inorganici elencati nella parte E dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003

A

Cloruro di sodio

Unicamente salgemma

A

Farina di roccia e argille

 

(1)   GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.




ALLEGATO II

Antiparassitari — prodotti fitosanitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1

Note:

A

:

autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 e prorogati dall'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007

B

:

autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 834/2007

1.   Sostanze di origine vegetale o animale



Autorizzazione

Denominazione

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso

A

Azadiractina estratta da Azadirachta indica (albero del neem)

Insetticida

A

Cera d'api

Protezione potatura

A

Gelatina

Insetticida

A

Proteine idrolizzate

Sostanze attrattive, solo in applicazioni autorizzate in combinazione con altri prodotti adeguati del presente elenco

A

Lecitina

Fungicida

A

Oli vegetali (ad es.: olio di menta, olio di pino, olio di carvi)

Insetticida, acaricida, fungicida e inibitore della germogliazione

A

Piretrine estratte da Chrysanthemum cinerariaefolium

Insetticida

A

Quassia estratta da Quassia amara

Insetticida, repellente

A

Rotenone estratto da Derris spp., Lonchocarpus spp. e Therphrosia spp.

Insetticida

2.   Microrganismi utilizzati nella lotta biologica contro i parassiti e le malattie



Autorizzazione

Denominazione

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso

A

Microrganismi (batteri, virus e funghi)

 

3.   Sostanze prodotte da microrganismi



Autorizzazione

Denominazione

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso

A

Spinosad

Insetticida

Solo quando sono adottate misure volte a minimizzare il rischio per i principali parassitoidi e il rischio di sviluppo di resistenza

4.   Sostanze da utilizzare in trappole e/o distributori automatici



Autorizzazione

Denominazione

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso

A

Fosfato di diammonio

Sostanza attrattiva, soltanto in trappole

A

Feromoni

Sostanze attrattive; sostanze che alterano il comportamento sessuale; solo in trappole e distributori automatici

A

Piretroidi (solo deltametrina o lambdacialotrina)

Insetticida; solo in trappole con specifiche sostanze attrattive; solo contro Bactrocera oleae e Ceratitis capitata Wied.

5.   Preparati da spargere in superficie tra le piante coltivate



Autorizzazione

Denominazione

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso

A

Fosfato ferrico [ortofosfato di ferro (III)]

Molluschicida

6.   Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica



Autorizzazione

Denominazione

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso

A

Rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico), ossido rameoso, ottanoato di rame

Fungicida

Massimo 6 kg di rame per ettaro l'anno

Per le colture perenni, in deroga a quanto sopra, gli Stati membri possono autorizzare il superamento, in un dato anno, del limite massimo di 6 kg di rame a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti non superi i 6 kg

A

Etilene

Sverdimento di banane, kiwi e cachi; sverdimento di agrumi unicamente nell'ambito di una strategia mirante e prevenire gli attacchi della mosca della frutta; induzione della fioritura dell'ananas; inibizione della germinazione delle patate e delle cipolle

A

Sale di potassio di acidi grassi (sapone molle)

Insetticida

A

Allume di potassio (calinite)

Prevenzione della maturazione delle banane

A

Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)

Fungicida, insetticida, acaricida

A

Olio di paraffina

Insetticida, acaricida

A

Oli minerali

Insetticida, fungicida;

solo su alberi da frutta, viti, ulivi e colture tropicali (ad esempio banani)

A

Permanganato di potassio

Fungicida, battericida; solo su alberi da frutta, ulivi e viti

A

Sabbia di quarzo

Repellente

A

Zolfo

Fungicida, acaricida, repellente

7.   Altre sostanze



Autorizzazione

Denominazione

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso

A

Idrossido di calcio

Fungicida

Solo su alberi da frutta, compresi i vivai, per combattere la Nectria galligena

A

Bicarbonato di potassio

Fungicida




ALLEGATO III

Superfici minime coperte e scoperte ed altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animali di cui all'articolo 10, paragrafo 4

1.   Bovini, equidi, ovini, caprini e suini



 

Superfici coperte

(superficie netta disponibile per gli animali)

Superfici scoperte

(spazi liberi, esclusi i pascoli)

 

Peso vivo minimo (kg)

(m2/capo)

(m2/capo)

Bovini ed equini da riproduzione e da ingrasso

fino a 100

1,5

1,1

fino a 200

2,5

1,9

fino a 350

4,0

3

oltre 350

5 con un minimo di 1 m2/100 kg

3,7 con un minimo di 0,75 m2/100 kg

Vacche da latte

 

6

4,5

Tori da riproduzione

 

10

30

Ovini e caprini

 

1,5 per pecora/capra

2,5

 

0,35 per agnello/capretto

0,5

Scrofe in allattamento con suinetti fino a 40 giorni

 

7,5 per scrofa

2,5

Suini da ingrasso

fino a 50

0,8

0,6

fino a 85

1,1

0,8

fino a 110

1,3

1

▼M2

Oltre 110 kg

1,5

1,2

▼B

Suinetti

oltre 40 giorni e fino a 30 kg

0,6

0,4

Suini riproduttori

 

2,5 per scrofa

1,9

 

6 per verro

Se vengono utilizzati recinti per la monta naturale: 10 m2/verro

8,0

2.   Avicoli



 

Superfici coperte

(superficie netta disponibile per gli animali)

Superfici scoperte

(m2 di superficie disponibile in rotazione per capo)

 

Numero di animali per m2

cm di trespolo per animale

per nido

Galline ovaiole

6

18

7 galline ovaiole per nido o, in caso di nido comune, 120 cm2 per volatile

4, a condizione che non sia superato il limite di 170 kg N/ha/anno

Avicoli da ingrasso (in ricoveri fissi)

10, con un massimo di 21 kg di peso vivo per m2

20 (solo per faraone)

 

4 polli da ingrasso e faraone

4,5 anatre

10 tacchini

15 oche

In tutte le specie summenzionate non deve essere superato il limite di 170 kg N/ha/anno

Avicoli da ingrasso (in ricoveri mobili)

16 (1) in ricoveri mobili con un massimo di 30 kg di peso vivo per m2

 
 

2,5 a condizione che non sia superato il limite di 170 kg N/ha/anno

(1)   Solo nel caso di ricoveri mobili con pavimento di superficie non superiore a 150 m2.




ALLEGATO IV

Numero massimo di animali per ettaro di cui all'articolo 15, paragrafo 2



Classe o specie

Numero massimo di animali per ettaro

equivalente a 170 kg N/ha/anno

Equini di oltre 6 mesi

2

Vitelli da ingrasso

5

Altri bovini di meno di 1 anno

5

Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni

3,3

Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni

3,3

Bovini maschi di 2 anni e oltre

2

Manze da riproduzione

2,5

Manze da ingrasso

2,5

Vacche da latte

2

Vacche lattifere da riforma

2

Altre vacche

2,5

Coniglie riproduttrici

100

Pecore

13,3

Capre

13,3

Suinetti

74

Scrofe riproduttrici

6,5

Suini da ingrasso

14

Altri suini

14

Polli da carne

580

Galline ovaiole

230

▼M7




ALLEGATO V

Materie prime per mangimi di cui all’articolo 22, lettera d), all’articolo 24, paragrafo 2, e all’articolo 25 quaterdecies, paragrafo 1

1.   MATERIE PRIME DI ORIGINE MINERALE



A

Conchiglie marine calcaree

 

A

Maërl

 

A

Litotamnio

 

A

Gluconato di calcio

 

A

Carbonato di calcio

 

A

Ossido di magnesio (magnesio anidro)

 

A

Solfato di magnesio

 

A

Cloruro di magnesio

 

A

Carbonato di magnesio

 

A

Fosfato defluorato

 

A

Fosfato di calcio e di magnesio

 

A

Fosfato di magnesio

 

A

Fosfato monosodico

 

A

Fosfato di calcio e di sodio

 

A

Cloruro di sodio

 

A

Bicarbonato di sodio

 

A

Carbonato di sodio

 

A

Solfato di sodio

 

A

Cloruro di potassio

 

2.   ALTRE MATERIE PRIME

Prodotti e sottoprodotti della fermentazione di microorganismi le cui cellule sono state inattivate o uccise



A

Saccharomyces cerevisiae

 

A

Saccharomyces carlsbergiensis

 




ALLEGATO VI

Additivi per mangimi impiegati nell’alimentazione animale di cui all’articolo 22, lettera g), all’articolo 24, paragrafo 2, e all’articolo 25 quaterdecies, paragrafo 2

Gli additivi per mangimi elencati nel presente allegato devono essere autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 30 ).

1.   ADDITIVI TECNOLOGICI



a)  Conservanti

Autorizzazione

Numeri di identificazione

Sostanza

Descrizione e condizioni per l’uso

A

1a

E 200

Acido sorbico

 

A

1a

E 236

Acido formico

 

B

1a

E 237

Formiato di sodio

 

A

1a

E 260

Acido acetico

 

A

1a

E 270

Acido lattico

 

A

1a

E 280

Acido propionico

 

A

1a

E 330

Acido citrico

 



b)  Antiossidanti

Autorizzazione

Numeri di identificazione

Sostanza

Descrizione e condizioni per l’uso

A

1b

E 306

Estratti di origine naturale ricchi di tocoferolo

 



c)  Agenti emulsionanti e stabilizzanti, addensanti e gelificanti

Autorizzazione

Numeri di identificazione

Sostanza

Descrizione e condizioni per l’uso

A

1

E 322

Lecitina

Soltanto se ottenuta da materie prime biologiche

Impiego limitato ai mangimi per gli animali di acquacoltura



d)  Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti

Autorizzazione

Numeri di identificazione

Sostanza

Descrizione e condizioni per l’uso

B

1

E 535

Ferrocianuro di sodio

Dosaggio massimo di 20 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro)

A

1

E 551b

Silice colloidale

 

A

1

E 551c

Kieselgur (terra diatomacea purificata)

 

A

1

E 558

Bentonite-montmorillonite

 

A

1

E 559

Argille caolinitiche esenti da amianto

 

A

1

E 560

Miscele naturali di steatite e clorite

 

A

1

E 561

Vermiculite

 

A

1

E 562

Sepiolite

 

B

1

E 566

Natrolite-fonolite

 

B

1

E 568

Clinoptilolite di origine sedimentaria (suini da ingrasso, polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, bovini, salmone)

 

A

1

E 599

Perlite

 



e)  Additivi per insilati

Autorizzazione

Numero di identificazione

Sostanza

Descrizione e condizioni per l’uso

A

1k

Enzimi, lieviti e batteri

Impiego per la produzione di insilati solo quando le condizioni atmosferiche non consentono un’adeguata fermentazione

2.   ADDITIVI ORGANOLETTICI



Autorizzazione

Numero di identificazione

Sostanza

Descrizione e condizioni per l’uso

A

2b

 

Sostanze aromatizzanti

Solo estratti di prodotti agricoli

3.   ADDITIVI NUTRIZIONALI



a)  Vitamine

Autorizzazione

Numero di identificazione

Sostanza

Descrizione e condizioni per l’uso

A

3a

 

Vitamine e provitamine

— Derivate da prodotti agricoli

— Se ottenute con processi di sintesi, solo quelle identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per gli animali monogastrici e gli animali di acquacoltura

— Se ottenute con processi di sintesi, solo le vitamine A, D ed E identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per i ruminanti, previa autorizzazione degli Stati membri fondata sulla valutazione della possibilità di apportare ai ruminanti allevati con il metodo biologico le dosi necessarie di tali vitamine attraverso l’alimentazione



b)  Oligoelementi

Autorizzazione

Numeri di identificazione

Sostanza

Descrizione e condizioni per l’uso

A

3b

E1 Ferro

— ossido ferrico

— carbonato ferroso

— solfato ferroso, eptaidrato

— solfato ferroso, monoidrato

 

A

3b

E2 Iodio

—  iodato di calcio, anidro

 

A

3b

E3 Cobalto

— carbonato basico di cobalto, monoidrato

— solfato di cobalto monoidrato e/o eptaidrato

 

A

3b

E4 Rame

— carbonato basico di rame, monoidrato

— ossido rameico

— solfato di rame, pentaidrato

 

A

3b

E5 Manganese

— carbonato manganoso

— ossido manganoso

— solfato manganoso, monoidrato

 

A

3b

E6 Zinco

— ossido di zinco

— solfato di zinco, monoidrato

— solfato di zinco, eptaidrato

 

A

3b

E7 Molibdeno

—  molibdato di sodio

 

A

3b

E8 Selenio

— selenato di sodio

— selenito di sodio

 

4.   ADDITIVI ZOOTECNICI



Autorizzazione

Numeri di identificazione

Sostanza

Descrizione e condizioni per l’uso

A

 

Enzimi e microrganismi

 

▼M2




ALLEGATO VII

Prodotti per la pulizia e la disinfezione

1. Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti adibiti alle produzioni animali di cui all'articolo 23, paragrafo 4:

 Saponi a base di sodio e di potassio

 Acqua e vapore

 Latte di calce

 Calce

 Calce viva

 Ipoclorito di sodio (ad es. candeggina)

 Soda caustica

 Potassa caustica

 Acqua ossigenata

 Essenze naturali di vegetali

 Acido citrico, peracetico, formico, lattico, ossalico e acetico

 Alcole

 Acido nitrico (attrezzatura per il latte)

 Acido fosforico (attrezzatura per il latte)

 Formaldeide

 Prodotti per la pulizia e la disinfezione delle mammelle e attrezzature per la mungitura

 Carbonato di sodio

2. Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli impianti adibiti alla produzione di animali d'acquacoltura e di alghe marine di cui all'articolo 6 sexies, paragrafo 2, all'articolo 25 vicies, paragrafo 2, e all'articolo 29 bis.

2.1. Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli impianti e dell'attrezzatura, in assenza di animali d'acquacoltura:

 Ozono

 Cloruro di sodio

 Ipoclorito di sodio

 Ipoclorito di calcio

 Calce (CaO, ossido di calcio)

 Soda caustica

 Alcole

 Acqua ossigenata

 Acidi organici (acido acetico, acido lattico, acido citrico)

 Acido umico

 Acidi perossiacetici

 Iodofori

 Solfato di rame: solo fino al 31 dicembre 2015

 Permanganato di potassio

 Acido peracetico e acido perottanoico

 Panelli di semi di tè composti di semi di camelia naturale (uso limitato alla gambericoltura)

2.2. Elenco ristretto di prodotti utilizzabili in presenza di animali d'acquacoltura:

 Calcare (carbonato di calcio) per la regolazione del pH

 Dolomite per la correzione del pH (uso limitato alla gambericoltura)

▼B




ALLEGATO VIII

▼M1

Determinati prodotti e sostanze impiegati nella produzione di alimenti biologici trasformati di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 27 bis, lettera a)

▼B

Nota:

A

:

autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 e prorogati dall’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007

B

:

autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 834/2007

SEZIONE A — ADDITIVI ALIMENTARI, COMPRESI GLI ECCIPIENTI

Ai fini del calcolo della percentuale di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli additivi alimentari contrassegnati da un asterisco nella colonna del codice sono considerati ingredienti di origine agricola.



Autorizzazione

Codice

Denominazione

Preparazione di prodotti alimentari

Condizioni specifiche

di origine vegetale

di origine animale

A

E 153

Carbone vegetale

 

X

Formaggio caprino alla cenere

Formaggio Morbier

A

E 160b*

Annatto, Bissina, Norbissina

 

X

Formaggi Red Leicester,

Double Gloucester,

Cheddar

Mimolette

A

E 170

Carbonato di calcio

X

X

Escluso l'impiego come colorante o per l'arricchimento in calcio di prodotti

A

E 220

o

Anidride solforosa

X

X

In vini di frutta (4) senza aggiunta di zucchero (compresi il sidro di mele e il sidro di pere) o nell'idromele: 50 mg (5)

 

E 224

Metabisolfito di potassio

X

X

Per il sidro di mele e il sidro di pere preparati con aggiunta di zuccheri o di succo concentrato dopo la fermentazione: 100 mg (5)

 
 
 
 
 

▼M2

B

E 223

Metabisolfito di sodio

 

X

Crostacei (2)

▼B

A

E 250

o

Nitrito di sodio

 

X

Per prodotti a base di carne (1):

 

E 252

Nitrato di potassio

 

X

E 250: tenore indicativo aggiunto espresso in NaNO2: 80 mg/kg

E 252: tenore indicativo aggiunto espresso in NaNO3: 80 mg/kg

E 250: tenore residuo massimo espresso in NaNO2: 50 mg/kg

E 252: tenore residuo massimo espresso in NaNO3: 50 mg/kg

A

E 270

Acido lattico

X

X

 

A

E 290

Biossido di carbonio

X

X

 

A

E 296

Acido malico

X

 
 

A

E 300

Acido ascorbico

X

X

Prodotti a base di carne (2)

A

E 301

Ascorbato di sodio

 

X

Prodotti a base di carne (2) in associazione con nitrati e nitriti

A

E 306*

Estratto ricco in tocoferolo

X

X

Antiossidante per grassi e oli

A

E 322*

Lecitine

X

X

Prodotti lattiero-caseari (2)

A

E 325

Lattato di sodio

 

X

Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne

A

E 330

Acido citrico

X

 
 

▼M2

B

E 330

Acido citrico

 

X

Crostacei e molluschi (2)

▼B

A

E 331

Citrati di sodio

 

X

 

A

E 333

Citrati di calcio

X

 
 

A

E 334

Acido tartarico [L(+)–]

X

 
 

A

E 335

Tartrati di sodio

X

 
 

A

E 336

Tartrati di potassio

X

 
 

A

E 341 (i)

Fosfato monocalcico

X

 

Agente lievitante per farina fermentante

▼M7

B

E 392*

Estratti di rosmarino

X

X

Soltanto se ottenuti da produzione biologica

▼B

A

E 400

Acido alginico

X

X

Prodotti lattiero-caseari (2)

A

E 401

Alginato di sodio

X

X

Prodotti lattiero-caseari (2)

A

E 402

Alginato di potassio

X

X

Prodotti lattiero-caseari (2)

A

E 406

Agar-agar

X

X

Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne (2)

A

E 407

Carragenina

X

X

Prodotti lattiero-caseari (2)

A

E 410*

Farina di semi di carrube

X

X

 

A

E 412*

Gomma di guar

X

X

 

A

E 414*

Gomma arabica

X

X

 

A

E 415

Gomma di xantano

X

X

 

A

E 422

Glicerolo

X

 

Per estratti vegetali

A

E 440* (i)

Pectina

X

X

Prodotti lattiero-caseari (2)

A

E 464

Idrossipropilmetil-cellulosa

X

X

Materiale da incapsulamento per capsule

A

E 500

Carbonati di sodio

X

X

«Dulce de leche» (3) nonché burro e formaggi di panna acida (2)

A

E 501

Carbonati di potassio

X

 
 

A

E 503

Carbonati di ammonio

X

 
 

A

E 504

Carbonati di magnesio

X

 
 

A

E 509

Cloruro di calcio

 

X

Coagulante del latte

A

E 516

Solfato di calcio

X

 

Eccipiente

A

E 524

Idrossido di sodio

X

 

Trattamento superficiale del «Laugengebäck»

A

E 551

Biossido di silicio

X

 

Antiagglomerante per spezie ed erbe aromatiche

A

E 553b

Talco

X

X

Agente di rivestimento per prodotti a base di carne

A

E 938

Argon

X

X

 

A

E 939

Elio

X

X

 

A

E 941

Azoto

X

X

 

A

E 948

Ossigeno

X

X

 

(1)   Additivo il cui uso è autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l’autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.

(2)   La limitazione riguarda unicamente i prodotti animali.

(3)   Per «Dulce de leche» o «Confiture de lait» si intende una crema di colore bruno, soffice e molto dolce, ottenuta da latte zuccherato e addensato.

(4)   In questo contesto, per «vino di frutta» si intende vino ottenuto da frutta diversa dall'uva

(5)   Tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO2

SEZIONE B — AUSILIARI DI FABBRICAZIONE ED ALTRI PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATI NELLA TRASFORMAZIONE DI INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA OTTENUTI CON METODI BIOLOGICI

Nota:

A

:

autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 e prorogati dall’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007

B

:

autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 834/2007



Autorizzazione

Denominazione

Preparazione di prodotti alimentari di origine vegetale

Preparazione di prodotti alimentari di origine animale

Condizioni specifiche

A

Acqua

X

X

Acqua potabile ai sensi della direttiva 98/83/CE del Consiglio

A

Cloruro di calcio

X

 

Coagulante

A

Carbonato di calcio

X

 
 
 

Idrossido di calcio

X

 
 

A

Solfato di calcio

X

 

Coagulante

A

Cloruro di magnesio (o nigari)

X

 

Coagulante

A

Carbonato di potassio

X

 

Essiccazione dell’uva

A

Carbonato di sodio

X

 

Produzione di zucchero(i)

A

Acido lattico

 

X

Regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione casearia (1)

A

Acido citrico

X

X

Regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione casearia (1)

Produzione di olio e idrolisi dell’amido (2)

A

Idrossido di sodio

X

 

Produzione di zucchero(i), produzione di olio di semi di colza (Brassica spp.)

A

Acido solforico

X

X

Produzione di gelatina (1)

Produzione di zucchero(i) (2)

A

Acido cloridrico

 

X

Produzione di gelatina

Regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione dei formaggi Gouda, Edam, Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas

A

Idrossido di ammonio

 

X

Produzione di gelatina

A

Acqua ossigenata

 

X

Produzione di gelatina

A

Biossido di carbonio

X

X

 

A

Azoto

X

X

 

A

Etanolo

X

X

Solvente

A

Acido tannico

X

 

Ausiliare di filtrazione

A

Albumina d'uovo

X

 
 

A

Caseina

X

 
 

A

Gelatina

X

 
 

A

Colla di pesce

X

 
 

A

Oli vegetali

X

X

Lubrificante, distaccante o antischiumogeno

A

Biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale

X

 
 

A

Carbone attivato

X

 
 

A

Talco

X

 

Nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l'additivo alimentare E 553b

A

Bentonite

X

X

Collante per idromele (1)

Nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l'additivo alimentare E 558

A

Caolino

X

X

Propoli (1)

Nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l'additivo alimentare E 559

A

Cellulosa

X

X

Produzione di gelatina (1)

A

Terra di diatomee

X

X

Produzione di gelatina (1)

A

Perlite

X

X

Produzione di gelatina (1)

A

Gusci di nocciole

X

 
 

A

Farina di riso

X

 
 

A

Cera d'api

X

 

Distaccante

A

Cera Carnauba

X

 

Distaccante

(1)   La limitazione riguarda unicamente i prodotti animali.

(2)   La limitazione riguarda unicamente i prodotti vegetali.

▼M1

SEZIONE C —   AUSILIARI DI FABBRICAZIONE PER LA PRODUZIONE DI LIEVITO E PRODOTTI A BASE DI LIEVITO



Denominazione

Lievito primario

Preparazioni/formulazioni di lievito

Condizioni specifiche

Cloruro di calcio

X

 
 

Biossido di carbonio

X

X

 

Acido citrico

X

 

Per regolare il pH nella produzione di lievito

Acido lattico

X

 

Per regolare il pH nella produzione di lievito

Azoto

X

X

 

Ossigeno

X

X

 

Fecola di patate

X

X

Per la filtrazione

Carbonato di sodio

X

X

Per regolare il pH

Oli vegetali

X

X

Lubrificante, distaccante o antischiumogeno

▼M6




ALLEGATO VIII bis



Prodotti e sostanze di cui è autorizzato l'utilizzo o l'aggiunta ai prodotti biologici del settore vitivinicolo a norma dell'articolo 29 quater

Tipo di trattamento a norma dell'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009

Nome del prodotto o della sostanza

Condizioni e restrizioni specifiche nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 e al regolamento (CE) n. 606/2009

Punto 1:  Utilizzo per arieggiamento o ossigenazione

— Aria

— Ossigeno gassoso

 

Punto 3:  Centrifugazione e filtrazione

— Perlite

— Cellulosa

— Terra di diatomee

Uso esclusivamente come coadiuvante di filtrazione inerte

Punto 4:  Utilizzo per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall'aria

— Azoto

— Anidride carbonica

— Argo

 

Punti 5, 15 e 21:  Utilizzo

—  Lieviti (1)

 

Punto 6:  Utilizzo

— Fosfato diammonico

— Dicloridrato di tiamina

 

Punto 7:  Utilizzo

— Anidride solforosa

— Bisolfito di potassio o metabisolfito di potassio

a)  Il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 100 mg/l per i vini rossi, come prescritto dall'allegato I B, parte A, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 606/2009, se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l;

b)  il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 150 mg/l per i vini bianchi e rosati, come prescritto dall'allegato I B, parte A, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 606/2009, se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l;

c)  per tutti gli altri vini, il tenore massimo di anidride solforosa fissato a norma dell'allegato I B del regolamento (CE) n. 606/2009 al 1o agosto 2010 è ridotto di 30 mg/l.

Punto 9:  Utilizzo

—  Carbone per uso enologico

 

Punto 10:  Chiarificazione

— Gelatina alimentare (2)

— Proteine vegetali ottenute da frumento o piselli (2)

— Colla di pesce (2)

— Ovoalbumina (2)

— Tannini (2)

 

— Caseina

— Caseinato di potassio

— Diossido di silicio

— Bentonite

— Enzimi pectolitici

 

Punto 12:  Utilizzo per l'acidificazione

— Acido lattico

— Acido L (+) tartarico

 

Punto 13:  Utilizzo per la disacidificazione

— Acido L (+) tartarico

— Carbonato di calcio

— Tartrato neutro di potassio

— Bicarbonato di potassio

 

Punto 14:  Aggiunta

—  Resina di pino di Aleppo

 

Punto 17:  Utilizzo

—  Batteri lattici

 

Punto 19:  Aggiunta

—  Acido L-ascorbico

 

Punto 22:  Utilizzo per gorgogliamento

—  Azoto

 

Punto 23:  Aggiunta

—  Anidride carbonica

 

Punto 24:  Aggiunta per la stabilizzazione del vino

—  Acido citrico

 

Punto 25:  Aggiunta

—  Tannini (2)

 

Punto 27:  Aggiunta

—  Acido metatartarico

 

Punto 28:  Utilizzo

—  Gomma d'acacia (gomma arabica) (2)

 

Punto 30:  Utilizzo

—  Bitartrato di potassio

 

Punto 31:  Utilizzo

—  Citrato rameico

 

Punto 31:  Utilizzo

—  Solfato di rame

Autorizzato fino al 31 luglio 2015

Punto 38:  Utilizzo

—  Pezzi di legno di quercia

 

Punto 39:  Utilizzo

—  Alginato di potassio

 

Tipo di trattamento a norma dell'allegato III, punto A. 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 606/2009

—  Solfato di calcio

Solo per «vino generoso» o «vino generoso de licor»

(1)   Per i singoli ceppi di lieviti: ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili.

(2)   Ottenuto da materie prime biologiche, se disponibili.

▼B




ALLEGATO IX

Ingredienti non biologici di origine agricola di cui all'articolo 28

1.   PRODOTTI VEGETALI NON TRASFORMATI E PRODOTTI DA QUESTI OTTENUTI MEDIANTE PROCESSI

1.1.   Frutti e semi commestibili:



— Ghiande

Quercus spp.

— Noci di cola

Cola acuminata

— Uva spina

Ribes uva-crispa

— Frutti della passione

Passiflora edulis

— Lamponi (essiccati)

Rubus idaeus

— Ribes rosso (essiccato)

Ribes rubrum

1.2.   Spezie ed erbe aromatiche commestibili:



— Pepe (del Perù)

Schinus molle L.

— Semi di rafano

Armoracia rusticana

— Alpinia o galanga minore

Alpinia officinarum

— Fiori di cartamo

Carthamus tinctorius

— Crescione acquatico

Nasturtium officinale

1.3.   Prodotti vari:

Alghe, comprese quelle marine, autorizzate nella preparazione di prodotti alimentari non biologici

2.   PRODOTTI VEGETALI

2.1.   Grassi ed oli, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, ottenuti da piante diverse da:



— Cacao

Theobroma cacao

— Cocco

Cocos nucifera

— Olivo

Olea europaea

— Girasole

Helianthus annuus

— Palma

Elaeis guineensis

— Colza

Brassica napus, rapa

— Cartamo

Carthamus tinctorius

— Sesamo

Sesamum indicum

— Soia

Glycine max

2.2.   I seguenti zuccheri, amidi e altri prodotti ottenuti da cereali e tuberi:

 Fruttosio

 Cialde di riso

 Sfoglie di pane azzimo

 Amido di riso e granturco ceroso, chimicamente non modificato

2.3.   Prodotti vari:

 Proteina di piselli, Pisum spp.

 Rum, ottenuto esclusivamente da succo di canna da zucchero

 Kirsch preparato a base di frutti e aromi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c)

3.   PRODOTTI ANIMALI:

Organismi acquatici, diversi dai prodotti dell'acquacoltura, autorizzati nella preparazione di prodotti alimentari non biologici:

 Gelatina

 Siero di latte disidratato «herasuola»

 Budella




ALLEGATO X

Specie per le quali le sementi o i tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico sono disponibili in quantità sufficienti e per un numero significativo di varietà nell'intero territorio della Comunità, di cui all'articolo 45, paragrafo 3

▼M3




ALLEGATO XI

A.    Logo biologico dell’UE, di cui all’articolo 57

1. Il logo biologico dell’UE deve essere conforme al seguente modello:

image

2. Il colore di riferimento in Pantone è il verde Pantone n. 376 e il verde [50 % Ciano + 100 % giallo], nel caso in cui si faccia ricorso alla quadricromia.

3. Il logo biologico dell’UE può essere adoperato in bianco e nero come indicato di seguito ma soltanto qualora non sia fattibile adoperarlo a colori:

image

4. Se il colore dello sfondo dell’imballaggio o dell’etichetta è scuro, è possibile adoperare i simboli in negativo servendosi del colore di fondo dell’imballaggio o dell’etichetta.

5. Nel caso in cui il simbolo risulti scarsamente visibile a causa del colore adoperato nel simbolo o nello sfondo del medesimo, si può tracciare un bordo esterno di delimitazione attorno al simbolo stesso per farlo risaltare meglio sullo sfondo.

6. In determinate circostanze del tutto particolari in cui esistano indicazioni in un unico colore sull’imballaggio, è possibile utilizzare il logo biologico dell’UE in questo stesso colore.

7. Il logo biologico dell’UE deve avere un’altezza minima di 9 mm e una larghezza minima di 13,5 mm; la proporzione fra l’altezza e la larghezza deve essere sempre di 1:1,5. In via del tutto eccezionale le dimensioni minime possono essere ridotte a un’altezza di 6 mm per confezioni molto piccole.

8. Il logo biologico dell’UE può essere combinato con elementi grafici oppure testuali che si riferiscano all’agricoltura biologica purché detti elementi non modifichino o mutino la natura del logo né alcuna indicazione di cui all’articolo 58. Qualora sia accompagnato da loghi nazionali o privati che utilizzano un colore verde diverso dal colore di riferimento di cui al punto 2, il logo biologico dell’UE può essere utilizzato nel suddetto colore diverso da quello di riferimento.

▼M4 —————

▼M3

B.    Codici numerici di cui all’articolo 58

Il formato generale dei codici numerici è il seguente:

AB-CDE-999

Laddove:

1) «AB» è il codice ISO di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), per il paese in cui il controllo viene effettuato;

2) «CDE» è un termine, composto di tre lettere, approvato dalla Commissione o dai singoli Stati membri, come «bio», «öko» o «org» o «eko» che stabilisce un nesso con il metodo di produzione biologica, come si precisa all’articolo 58, paragrafo 1, lettera b); e

3) «999» è il numero di riferimento, composto al massimo di tre cifre, che deve essere assegnato, come si precisa all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), da:

a) l’autorità competente di ogni Stato membro alle autorità o agli organismi di controllo a cui hanno delegato le mansioni di controllo conformemente all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007,

b) la Commissione, a:

i) le autorità o organismi di controllo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione ( 31 ), elencati nell’allegato I del suddetto regolamento;

ii) le autorità o organismi di controllo dei paesi terzi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, elencati nell’allegato III del suddetto regolamento;

iii) le autorità o organismi di controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1235/2008, elencati all’allegato IV del suddetto regolamento;

c) l’autorità competente di ogni Stato membro all’autorità o all’organismo di controllo che sia stato autorizzato, fino al 31 dicembre 2012, a rilasciare il certificato di controllo conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1235/2008 (autorizzazioni d’importazione), su proposta della Commissione.

La Commissione metterà a disposizione del pubblico i codici numerici tramite tutti gli strumenti tecnici del caso, inclusa la pubblicazione su Internet.

▼M2




ALLEGATO XII

Modello di documento giustificativo di cui ►M5  all’articolo 68, paragrafo 1 ◄ del presente regolamento, da rilasciare all'operatore a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007

Documento giustificativo da rilasciare all'operatore a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/20071. Numero del documento:2. Nome e indirizzo dell'operatore: attività principale (produttore, trasformatore, importatore, ecc.):3. Nome, indirizzo e numero di codice dell'autorità/organismo di controllo4. Categorie di prodotti/attività:Vegetali e prodotti vegetali:Alghe e prodotti a base di alghe:Animali e prodotti animali:Animali d'acquacoltura e relativi prodotti:Prodotti trasformati:5. Definiti come:produzione biologica, prodotti in conversione, nonché produzione non biologica in caso di produzione/trasformazione parallela ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/20076. Periodo di validità:Prodotti vegetali dal … al …Alghe marine dal … al …Prodotti animali dal … al…Prodotti animali dell'acquacoltura dal … al …Prodotti trasformati dal … al …7. Data del controllo/dei controlli:8. Il presente documento è stato rilasciato sulla base dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 e del regolamento (CE) n. 889/2008. L'operatore oggetto della dichiarazione ha sottoposto a controllo le sue attività e soddisfa i requisiti previsti nei regolamenti citati.Data, luogo:Firma per conto dell'autorità/organismo di controllo:

▼M5




ALLEGATO XII bis

Modello di documento giustificativo complementare da rilasciare all’operatore a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, di cui all’articolo 68, paragrafo 2, del presente regolamento

Documento giustificativo complementare da rilasciare all’operatore a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/20071.1. Numero del documento:1.2. Riferimento al documento giustificativo rilasciato a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007: (1)2. Caratteristiche specifiche del metodo di produzione utilizzato dall’operatore, di cui all’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008: (2)3. Il presente documento è stato rilasciato sulla base dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 e dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008. L’operatore oggetto della dichiarazione ha sottoposto a controllo le proprie attività e soddisfa i requisiti previsti nei regolamenti citati.Data, luogo:Firma e timbro per conto dell’autorità/organismo di controllo emittente:(1) Inserire il numero del documento giustificativo rilasciato a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, e dell’allegato XII del presente regolamento(2) Inserire la dicitura pertinente figurante nell’allegato XII ter del presente regolamento




ALLEGATO XII ter

Diciture di cui all’articolo 68, paragrafo 2, secondo comma:

in bulgaro : Животински продукти, произведени без използване на антибиотици

in spagnolo : Productos animales producidos sin utilizar antibióticos

in ceco : Živočišné produkty vyprodukované bez použití antibiotik

in danese : Animalske produkter, der er produceret uden brug af antibiotika

in tedesco : Ohne Anwendung von Antibiotika erzeugte tierische Erzeugnisse

in estone : Loomsed tooted, mille tootmisel ei ole kasutatud antibiootikume

in greco : Ζωικά προϊόντα που παράγονται χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών

in inglese : Animal products produced without the use of antibiotics

in francese : produits animaux obtenus sans recourir aux antibiotiques

in italiano : Prodotti animali ottenuti senza l'uso di antibiotici

in lettone : Dzīvnieku izcelsmes produkti, kuru ražošanā nav izmantotas antibiotikas

in lituano : nenaudojant antibiotikų pagaminti gyvūniniai produktai

in ungherese : Antibiotikumok alkalmazása nélkül előállított állati eredetű termékek

in maltese : Il-prodotti tal-annimali prodotti mingħajr l-użu tal-antibijotiċi

in olandese : Zonder het gebruik van antibiotica geproduceerde dierlijke producten

in polacco : Produkty zwierzęce wytwarzane bez użycia antybiotyków

in portoghese : Produtos de origem animal produzidos sem utilização de antibióticos

in rumeno : Produse de origine animală obținute a se recurge la antibiotice

in slovacco : Výrobky živočíšneho pôvodu vyrobené bez použitia antibiotík

in sloveno : Živalski proizvodi, proizvedeni brez uporabe antibiotikov

in finlandese : Eläintuotteet, joiden tuotannossa ei ole käytetty antibiootteja

in svedese : Animaliska produkter som produceras utan antibiotika

▼B




ALLEGATO XIII

Modello di dichiarazione del venditore di cui all'articolo 69



Dichiarazione del venditore a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007

Nome e indirizzo del venditore:

 

Identificazione (ad p. es. numero della partita o numero di magazzino):

Denominazione del prodotto:

Componenti:

(precisare tutti i componenti presenti nel prodotto/utilizzati nel corso dell'ultimo processo di produzione)

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

Il sottoscritto dichiara che il presente prodotto non è «derivato» o «ottenuto» da OGM ai sensi degli articoli 2 e 9 del regolamento (CE) n. 834/2007 e di non essere a conoscenza di informazioni che potrebbero mettere in dubbio l'esattezza di questa affermazione.

Il sottoscritto dichiara di conseguenza che i prodotti sopra menzionati sono conformi all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 834/2007 con riguardo al divieto dell'uso di OGM.

Il sottoscritto si impegna ad informare immediatamente il proprio cliente e l'autorità/l'organismo di controllo cui quest'ultimo è soggetto qualora la presente dichiarazione dovesse essere ritirata o modificata, o se nuove informazioni emerse dovessero metterne in dubbio l'esattezza.

Il sottoscritto autorizza l'autorità o l'organismo di controllo [quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 834/2007] cui è soggetto il proprio cliente ad esaminare l'esattezza della presente dichiarazione e se necessario a prelevare campioni a fini di analisi. Accetta inoltre che questo compito possa essere svolto da un'istituzione indipendente designata per iscritto dall'organismo di controllo.

Il sottoscritto si fa garante dell'esattezza della presente dichiarazione.

Paese, luogo e data, firma del venditore:

Timbro societario del venditore (ove del caso):

▼M2




ALLEGATO XIII BIS

Sezione 1

Produzione biologica di salmonidi in acque dolci:

Salmotrota (Salmo trutta) — Trota iridea (Oncorhynchus mykiss) — Salmerino di fontana nordamericano (Salvelinus fontinalis) — Salmone (Salmo salar) — Salmerino alpino (Salvelinus alpinus) — Temolo (Thymallus thymallus) — Salmerino di lago nordamericano (Salvelinus namaycush) — Salmone del Danubio (Hucho hucho)



Sistema di produzione

Gli allevamenti di ingrasso devono essere alimentati da sistemi aperti. La portata idrica deve assicurare un tasso di saturazione dell'ossigeno di almeno il 60 % per lo stock, garantire il benessere degli animali e consentire l'eliminazione degli effluenti.

Coefficiente di densità massimo

Salmonidi non elencati sotto: 15 kg/m3

Salmone 20 kg/m3

Salmotrota e trota iridea 25 kg/m3

Salmerino artico 20 kg/m3

Sezione 2

Produzione biologica di salmonidi in acque marine:

Salmone (Salmo salar), Salmotrota (Salmo trutta) — Trota iridea (Oncorhynchus mykiss)



Coefficiente di densità massimo

10 kg/m3 in recinti di rete

Sezione 3

Produzione biologica di merluzzi (Gadus morhua) e altri gadidi, spigole (Dicentrarchus labrax), orate di mare (Sparus aurata), ombrine boccadoro (Argyrosomus regius), rombi (Psetta maxima [= Scopthalmus maximux]), pagri mediterranei (Pagrus pagrus[=Sparus pagrus]), ombrine ocellate (Sciaenops ocellatus) e altri sparidi, nonché sigani (Siganus spp)



Sistema di produzione

Sistemi di contenimento in acque aperte (recinti di rete/gabbie) con velocità minima della corrente marina per un benessere ottimale dei pesci o in sistemi aperti sulla terraferma.

Coefficiente di densità massimo

Per i pesci diversi dal rombo: 15 kg/m3

Per il rombo: 25 kg/m2

Sezione 4

Produzione biologica di spigole, orate, ombrine boccadoro, triglie (Liza, Mugil) e anguille (Anguilla spp) nelle lagune a marea e nelle lagune costiere.



Sistema di contenimento

Saline tradizionali trasformate in unità di acquacoltura e simili lagune a marea

Sistema di produzione

Per garantire il benessere delle specie si effettuerà l'adeguato rinnovo dell'acqua.

Almeno il 50 % degli argini deve avere una copertura vegetale.

Sono richiesti stagni di depurazione lagunari.

Coefficiente di densità massimo

4 kg/m3

Sezione 5

Produzione biologica di storioni in acque dolci

Specie interessata: famiglia Acipenser



Sistema di produzione

Il flusso idrico di ogni unità di allevamento deve essere sufficiente ad assicurare il benessere degli animali.

L'effluente deve essere di qualità equivalente a quella dell'acqua in entrata.

Coefficiente di densità massimo

30 kg/m3

Sezione 6

Piscicoltura biologica in acque interne.

Specie interessate: famiglia delle carpe (Cyprinidae) e altre specie affini in regime di policoltura, tra cui pesce persico, luccio, pesce gatto, coregonidi, storione.



Sistema di produzione

In stagni che devono essere completamente prosciugati a intervalli regolari e in laghi. I laghi devono essere adibiti esclusivamente alla produzione biologica, comprese le colture vegetali sulle sponde.

L'area di cattura della peschiera deve essere provvista di adduzione di acqua pulita e deve essere di dimensioni tali da offrire un benessere ottimale per i pesci. Una volta raccolti, i pesci devono essere conservati in acqua pulita.

La fertilizzazione degli stagni e dei laghi con sostanze organiche e minerali deve essere praticata in conformità con l'allegato I del regolamento 889/2008, fino ad un massimo di 20 kg di azoto per ettaro.

Sono vietati i trattamenti con prodotti chimici di sintesi per il controllo delle idrofite e della copertura vegetale presenti nelle acque di coltura.

Intorno ai bacini piscicoli saranno mantenute aree a vegetazione spontanea fungenti da zona cuscinetto rispetto ai terreni esterni non interessati dall'attività di allevamento condotta secondo le norme dell'acquacoltura biologica.

La policoltura può essere praticata nella fase di ingrasso a condizione che vengano rispettati i criteri enunciati nel presente allegato per le altre specie di pesci lacustri.

Resa di produzione

La produzione totale, per tutte le specie, è limitata a 1 500 kg di pesci per ettaro l'anno.

Sezione 7

Produzione biologica di gamberi peneidi e di gamberetti di acqua dolce (Macrobrachium sp.)



Ubicazione delle unità di produzione

Gli stagni devono essere costruiti su terreni argillosi sterili per minimizzare l'impatto ambientale. Saranno costruiti con l'argilla naturale preesistente. È vietata la distruzione di mangrovie.

Periodo di conversione

Sei mesi per ogni stagno, periodo corrispondente al normale ciclo di vita del gambero di allevamento.

Origine dei riproduttori

Almeno la metà dei riproduttori è addomesticata dopo tre anni di esercizio. Il resto è costituito da riproduttori selvatici esenti da patogeni, ottenuti mediante attività di pesca sostenibili. È prescritto uno screening obbligatorio sulla prima e sulla seconda generazione prima dell'introduzione in allevamento.

Ablazione del peduncolo oculare

Vietata

Densità massima e limiti di produzione

Semina: massimo 22 post-larve/m2

Biomassa massima in un dato momento: 240 g/m2

Sezione 8

Molluschi ed echinodermi



Sistemi di produzione

Filari, zattere, coltura di fondo, sacche di rete, gabbie, vaschette, lanterne di rete, pali per le cozze «bouchot», ed altri sistemi di contenimento.

Per l'allevamento di mitili su zattere galleggianti, il numero di funi sospese non deve essere superiore a una per metro quadro di superficie. La lunghezza delle funi non dovrà superare i 20 metri. Non è consentito sfilacciare le funi durante il ciclo di produzione, tuttavia la suddivisione delle funi sospese sarà consentita nella fase iniziale purché non aumenti il coefficiente di densità.

Sezione 9

Pesci tropicali di acqua dolce: pesce latte (Chanos chanos), tilapia (Oreochromis sp.), pangasio (Pangasius sp.)



Sistemi di produzione

Stagni e gabbie di rete

Coefficiente di densità massimo

Pangasius: 10 kg/m3

Oreochromis: 20 kg/m3

Sezione 10

Altre specie animali di acquacoltura: nessuna

▼B




ALLEGATO XIV

Tavola di concordanza di cui all'articolo 96



Regolamento (CEE) n. 2092/91

(1)  Regolamento (CEE) n. 207/93

(2)  Regolamento (CE) n. 223/2003

(3)  Regolamento (CE) n. 1452/2003

Presente regolamento

 

Articolo 1

 

Articolo 2, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 15

 

Articolo 2, lettera b)

Allegato III, parte C (primo trattino)

 

Articolo 2, lettera c)

Allegato III, parte C (secondo trattino)

 

Articolo 2, lettera d)

 

Articolo 2, lettera e)

 

Articolo 2, lettera f)

 

Articolo 2, lettera g)

 

Articolo 2, lettera h)

Articolo 4, paragrafo 24

 

Articolo 2, lettera i)

 

Articolo 3, paragrafo 1

Allegato I, parte B, punti 7.1 e 7.2

 

Articolo 3, paragrafo 2

Allegato I, parte B, punto 7.4

 

Articolo 3, paragrafo 3

Allegato I, parte A, punto 2.4

 

Articolo 3, paragrafo 4

Allegato I, parte A, punto 2.3

 

Articolo 3, paragrafo 5

 

Articolo 4

Articolo 6, paragrafo 1, e allegato I, parte A, punto 3

 

Articolo 5

Allegato I, parte A, punto 5

 

Articolo 6

Allegato I, parti B e C (titoli)

 

Articolo 7

Allegato I, parte B, punto 3.1

 

Articolo 8, paragrafo 1

Allegato I, parte C, punto 3.1

 

Articolo 8, paragrafo 2

Allegato I, parte B, punti 3.4, 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11

 

Articolo 9, paragrafi da 1 a 4

Allegato I, parte C, punto 3.6

 

Articolo 9, paragrafo 5

Allegato I, parte B, punto 8.1.1

 

Articolo 10, paragrafo 1

Allegato I, parte B, punto 8.2.1

 

Articolo 10, paragrafo 2

Allegato I, parte B, punto 8.2.2

 

Articolo 10, paragrafo 3

Allegato I, parte B, punto 8.2.3

 

Articolo 10, paragrafo 4

Allegato I, parte B, punto 8.3.5

 

Articolo 11, paragrafo 1

Allegato I, parte B, punto 8.3.6

 

Articolo 11, paragrafo 2

Allegato I, parte B, punto 8.3.7

 

Articolo 11, paragrafo 3

Allegato I, parte B, punto 8.3.8

 

Articolo 11, paragrafi 4 e 5

Allegato I, parte B, punti 6.1.9 e da 8.4.1 a 8.4.5

 

Articolo 12, paragrafi da 1 a 4

Allegato I, parte B, punto 6.1.9

 

Articolo 12, paragrafo 5

Allegato I, parte C, punti 4 e da 8.1 a 8.5

 

Articolo 13

Allegato I, parte B, punto 8.1.2

 

Articolo 14

Allegato I, parte B, punti 7.1 e 7.2

 

Articolo 15

Allegato I, parte B, punto 1.2

 

Articolo 16

Allegato I, parte B, punto 1.6

 

Articolo 17, paragrafo 1

Allegato I, parte B, punto 1.7

 

Articolo 17, paragrafo 2

Allegato I, parte B, punto 1.8

 

Articolo 17, paragrafo 3

Allegato I, parte B, punto 4.10

 

Articolo 17, paragrafo 4

Allegato I, parte B, punto 6.1.2

 

Articolo 18, paragrafo 1

Allegato I, parte B, punto 6.1.3

 

Articolo 18, paragrafo 2

Allegato I, parte C, punto 7.2

 

Articolo 18, paragrafo 3

Allegato I, parte B, punto 6.2.1

 

Articolo 18, paragrafo 4

Allegato I, parte B, punto 4.3

 

Articolo 19, paragrafo 1

Allegato I, parte C, punti 5.1 e 5.2

 

Articolo 19, paragrafi da 2 a 4

Allegato I, parte B, punti 4.1, 4.5, 4.7 e 4.11

 

Articolo 20

Allegato I, parte B, punto 4.4

 

Articolo 21

Articolo 7

 

Articolo 22

Allegato I, parte B, punti 3.13, 5.4, 8.2.5 e 8.4.6

 

Articolo 23

Allegato I, parte B, punti 5.3, 5.4, 5.7 e 5.8

 

Articolo 24

Allegato I, parte C, punto 6

 

Articolo 25

Allegato III, parte E, punto 3, e parte B

 

Articolo 26

Articolo 5, paragrafo 3, e allegato VI, parti A e B

 

Articolo 27

Articolo 5, paragrafo 3

 

Articolo 28

Articolo 5, paragrafo 3

(1): Articolo 3

Articolo 29

Allegato III, parte B, punto 3

 

Articolo 30

Allegato III, punto 7

 

Articolo 31

Allegato III, parte E, punto 5

 

Articolo 32

Allegato III, punto 7 bis

 

Articolo 33

Allegato III, parte C, punto 6

 

Articolo 34

Allegato III, punto 8, e parte A, punto 2.5

 

Articolo 35

Allegato I, parte A, punti da 1.1 a 1.4

 

Articolo 36

Allegato I, parte B, punto 2.1.2

 

Articolo 37

Allegato I, parte B, punti 2.1.1, 2.2.1 e 2.3, e allegato I, parte C, punti 2.1 e 2.3

 

Articolo 38

Allegato I, parte B, punto 6.1.6

 

Articolo 39

Allegato III, parte A, punto 1.3, e parte B

 

Articolo 40

Allegato I, parte C, punto 1.3

 

Articolo 41

Allegato I, parte B, punto 3.4 (primo trattino), e punto 3.6, lettera b)

 

Articolo 42

Allegato I, parte B, punto 4.8

 

Articolo 43

Allegato I, parte C, punto 8.3

 

Articolo 44

Articolo 6, paragrafo 3

 

Articolo 45

 

(3): Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 45, paragrafi 1 e 2

 

(3): Articolo 3, lettera a)

Articolo 45, paragrafo 1

 

(3): Articolo 4

Articolo 45, paragrafo 3

 

(3): Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 45, paragrafo 4

 

(3): Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 45, paragrafo 5

 

(3): Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 45, paragrafo 6

 

(3): Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 45, paragrafo 7

 

(3): Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 45, paragrafo 8

Allegato I, parte B, punto 8.3.4

 

Articolo 46

Allegato I, parte B, punto 3.6, lettera a)

 

Articolo 47, paragrafo 1

Allegato I, parte B, punto 4.9

 

Articolo 47, paragrafo 2

Allegato I, parte C, punto 3.5

 

Articolo 47, paragrafo 3

 

(3): Articolo 6

Articolo 48

 

(3): Articolo 7

Articolo 49

 

(3): Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 50, paragrafo 1

 

(3): Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 50, paragrafo 2

 

(3): Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 51, paragrafo 1

 

(3): Articolo 9, paragrafi 2 e 3

Articolo 51, paragrafo 2

 
 

Articolo 51, paragrafo 3

 

(3): Articolo 10

Articolo 52

 

(3): Articolo 11

Articolo 53

 

(3): Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 54, paragrafo 1

 

(3): Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 54, paragrafo 2

 

(3): Articolo 13

Articolo 55

 

(3): Articolo 14

Articolo 56

 
 

Articolo 57

 
 

Articolo 58

 

(2): Articolo 1 e articolo 5

Articolo 59

 

(2): Articolo 5 e articolo 3

Articolo 60

 

(2): Articolo 4

Articolo 61

Articolo 5, paragrafo 5

 

Articolo 62

Allegato III, punto 3

 

Articolo 63

Allegato III, punto 4

 

Articolo 64

Allegato III, punto 5

 

Articolo 65

Allegato III, punto 6

 

Articolo 66

Allegato III, punto 10

 

Articolo 67

 

Articolo 68

 

Articolo 69

Allegato III, parte A, punto 1

 

Articolo 70

Allegato III, parte A, punto 1.2.

 

Articolo 71

 

Articolo 72

Allegato III, parte A, punto 1.3

 

Articolo 73

Allegato III, parte A, punto 2.1

 

Articolo 74

Allegato III, parte A, punto 2.2

 

Articolo 75

Allegato III, parte A, punto 2.3

 

Articolo 76

Allegato I, parte B, punto 5.6

 

Articolo 77

Allegato I, parte C, punti 5.5, 6.7, 7.7 e 7.8

 

Articolo 78

Allegato III, parte A, punto 2.4

 

Articolo 79

Allegato III, parte B, punto 1

 

Articolo 80

Allegato III, parte C

 

Articolo 81

Allegato III, parte C, punto 1

 

Articolo 82

Allegato III, parte C, punto 2

 

Articolo 83

Allegato III, parte C, punto 3

 

Articolo 84

Allegato III, parte C, punto 5

 

Articolo 85

Allegato III, parte D

 

Articolo 86

Allegato III, parte E

 

Articolo 87

Allegato III, parte E, punto 1

 

Articolo 88

Allegato III, parte E, punto 2

 

Articolo 89

Allegato III, parte E, punto 4

 

Articolo 90

Allegato III, parte 9

 

Articolo 91

Allegato III, parte 11

 

Articolo 92

 
 

Articolo 93

 

Articolo 94

Allegato I, parte B, punto 6.1.5

 

Articolo 95, paragrafo 1

Allegato I, parte B, punto 8.5.1

 

Articolo 95, paragrafo 2

 

Articolo 95, paragrafi da 3 a 8

 

Articolo 95

 

Articolo 96

 

Articolo 97

Allegato II, parte A

 

Allegato I

Allegato II, parte B

 

Allegato II

Allegato VIII

 

Allegato III

Allegato VII

 

Allegato IV

Allegato II, parte C

 

Allegato V

Allegato II, parte D

 

Allegato VI

Allegato II, parte E

 

Allegato VII

Allegato VI, parti A e B

 

Allegato VIII

Allegato VI, parte C

 

Allegato IX

 

Allegato X

 

Allegato XI

 

Allegato XIII

 

Allegato IX



( 1 ) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

( 2 ) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

( 3 ) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

( 4 ) GU L 25 del 2.2.1993, pag. 5.

( 5 ) GU L 206 del 15.8.2003, pag. 17.

( 6 ) GU L 31 del 6.2.2003, pag. 3.

( 7 ) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

( 8 ) GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

( 9 ) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

( 10 ) GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1.

( 11 ) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

( 12 ) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

( 13 ) GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.

( 14 ) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 28.

( 15 ) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33.

( 16 ) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

( 17 ) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

( 18 ) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

( 19 ) GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61.

( 20 ) GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13.

( 21 ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

( 22 ) GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1.

( 23 ) GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.

( 24 ) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

( 25 ) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

( 26 ) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

( 27 ) GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.

( 28 ) GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30.

( 29 ) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35.

( 30 ) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

( 31 ) GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.