2008R0826 — IT — 01.10.2016 — 008.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 826/2008 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2008

recante norme comuni per la concessione di aiuti all’ammasso privato per taluni prodotti agricoli

(GU L 223 dell'21.8.2008, pag. 3)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 138/2009 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2009

  L 48

3

19.2.2009

 M2

REGOLAMENTO (UE) N. 484/2010 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 2010

  L 138

1

4.6.2010

 M3

REGOLAMENTO (UE) N. 557/2010 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 2010

  L 159

13

25.6.2010

►M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 65/2013 DELLA COMMISSIONE del 24 gennaio 2013

  L 22

6

25.1.2013

►M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1333/2013 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2013

  L 335

8

14.12.2013

 M6

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 501/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2014

  L 145

14

16.5.2014

 M7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2000 DELLA COMMISSIONE del 9 novembre 2015

  L 292

4

10.11.2015

►M8

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1238 DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 2016

  L 206

15

30.7.2016


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 288, 30.10.2008, pag.  12 (826/2008)




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REGOLAMENTO (CE) N. 826/2008 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2008

recante norme comuni per la concessione di aiuti all’ammasso privato per taluni prodotti agricoli

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▼B




ALLEGATO III

COMUNICAZIONE DEI DATI

A.   Olio d'oliva

a) Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il mercoledì di ogni settimana, i prezzi medi registrati durante la settimana precedente sui principali mercati rappresentativi del loro territorio per le varie categorie di olio di cui all'allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007.

▼M4

b) Anteriormente al 15 settembre gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la campagna di commercializzazione precedente, la produzione definitiva e il consumo interno totali di olio di oliva e delle scorte di fine campagna.

▼M5

c) Da ottobre a maggio di ciascuna campagna di commercializzazione, gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione, entro il quindicesimo giorno di ciascun mese:

i) una stima mensile dei quantitativi di olio di oliva prodotti dall’inizio della campagna di commercializzazione fino al mese precedente compreso;

ii) una stima della produzione totale e del consumo interno di olio di oliva per l’intera campagna di commercializzazione nonché una stima delle scorte alla fine della campagna di commercializzazione.

▼B

d) Gli Stati membri predispongono il sistema di rilevazione dei dati che ritengono più idoneo per raccogliere ed elaborare i dati da comunicare ai sensi delle lettere b) e c) e stabiliscono, se del caso, gli obblighi di comunicazione dei dati da parte degli operatori oleicoli interessati.

e) I dati di cui alle lettere a), b) e c), sono comunicati tramite i formulari forniti dalla Commissione.

f) La Commissione può attingere ad altre fonti di informazione.

▼M8 —————