02008R0767 — IT — 03.08.2023 — 007.001
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REGOLAMENTO (CE) N. 767/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 luglio 2008 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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REGOLAMENTO (CE) N. 810/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 |
L 243 |
1 |
15.9.2009 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 610/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 |
L 182 |
1 |
29.6.2013 |
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REGOLAMENTO (UE) 2017/2226 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2017 |
L 327 |
20 |
9.12.2017 |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/817 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019 |
L 135 |
27 |
22.5.2019 |
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REGOLAMENTO (UE) 2021/1134 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 luglio 2021 |
L 248 |
11 |
13.7.2021 |
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REGOLAMENTO (UE) 2021/1152 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 luglio 2021 |
L 249 |
15 |
14.7.2021 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (CE) N. 767/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 9 luglio 2008
concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito d’applicazione
Il presente regolamento definisce lo scopo e le funzionalità del sistema d’informazione visti (VIS) istituito dall’articolo 1 della decisione 2004/512/CE, nonché le relative responsabilità. Esso definisce le condizioni e le procedure per lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto per soggiorni di breve durata e alle decisioni adottate al riguardo, incluse le decisioni di annullamento, revoca o proroga del visto, al fine di agevolare l’esame di tali domande e le relative decisioni.
Conservando nell'archivio comune di dati di identità (CIR) istituito dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 ( 1 ) i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici, il VIS concorre ad agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nel VIS alle condizioni e per gli obiettivi dell'articolo 20 di tale regolamento.
Articolo 2
Scopo
Il VIS ha lo scopo di migliorare l’attuazione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra le autorità centrali competenti per i visti, agevolando lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto e alle relative decisioni, al fine di:
agevolare la procedura relativa alla domanda di visto;
evitare l’elusione dei criteri di determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda;
agevolare la lotta contro la frode;
agevolare i controlli ai valichi di frontiera esterni e all’interno del territorio degli Stati membri;
contribuire all’identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri;
agevolare l’applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003;
contribuire a prevenire minacce alla sicurezza interna degli Stati membri.
Articolo 3
Disponibilità dei dati al fine di prevenire, individuare e investigare reati di terrorismo e altri reati gravi
Articolo 4
Definizioni
Ai sensi del presente regolamento, si intende per:
«visto»:
«visto uniforme» come definito all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) ( 3 );
▼M1 —————
«visto di transito aeroportuale» come definito all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 810/2009;
«visto con validità territoriale limitata», come definito all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 810/2009;
▼M1 —————
«vignetta visto», il modello uniforme per i visti quale definito dal regolamento (CE) n. 1683/95;
«autorità competenti per i visti», le autorità che in ogni Stato membro sono competenti per l’esame delle domande di visto e per l’adozione delle relative decisioni ovvero per l’adozione di decisioni di annullamento, revoca o proroga dei visti, comprese le autorità centrali competenti per i visti e le autorità competenti per il rilascio dei visti alla frontiera conformemente al regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito ( 4 );
«modulo di domanda», il modulo armonizzato per la domanda di visto che figura all’allegato 16 dell’Istruzione consolare comune;
«richiedente», chiunque sia soggetto all’obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo ( 5 ), ed abbia presentato una domanda di visto;
«membri del gruppo», i richiedenti che, per motivi giuridici, sono tenuti a entrare nel territorio degli Stati membri e a lasciare detto territorio congiuntamente;
«documento di viaggio», il passaporto o altro documento equivalente che autorizza il titolare ad attraversare le frontiere esterne e sul quale può essere apposto un visto;
«Stato membro competente», lo Stato membro che ha inserito i dati nel sistema VIS;
«verifica», il procedimento di comparazione di serie di dati al fine di verificare la validità dell’identità dichiarata (controllo mediante confronto di due campioni);
«identificazione», il procedimento volto a determinare l’identità di una persona mediante ricerca in una banca dati confrontando varie serie di dati (controllo mediante confronto di vari campioni);
«dati alfanumerici», i dati rappresentati da lettere, cifre, caratteri speciali, spazi e segni di punteggiatura;
«dati del VIS», tutti i dati conservati nel sistema centrale VIS e nel CIR conformemente agli articoli da 9 a 14;
«dati di identità», i dati di cui all'articolo 9, punto 4), lettere a) e a bis);
«dati relativi alle impronte digitali», i dati relativi alle cinque impronte digitali del dito indice, medio, anulare, mignolo e pollice della mano destra e, se disponibili, della mano sinistra.
Articolo 5
Categorie di dati
Solo le seguenti categorie di dati sono registrate nel VIS:
i dati alfanumerici sul richiedente e sui visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati di cui all’articolo 9, punti da 1 a 4, e agli articoli da 10 a 14;
le fotografie di cui all’articolo 9, punto 5;
dati relativi alle impronte digitali di cui all’articolo 9, punto 6;
i collegamenti con altre domande di cui all’articolo 8, paragrafi 3 e 4.
Articolo 5 bis
Elenco dei documenti di viaggio riconosciuti
Articolo 6
Accesso ai fini dell’inserimento, della modifica, della cancellazione e della consultazione dei dati
L’accesso al VIS per la consultazione dei dati è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato:
delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e degli organismi dell’Unione competenti per gli scopi degli articoli da 15 a 22, agli articoli da 22 octies a 22 quaterdecies e all’articolo 45 sexies del presente regolamento;
dell’unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS, designate a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) 2018/1240, ai fini degli articoli 18 quater e 18 quinquies del presente regolamento e ai fini del regolamento (UE) 2018/1240; e
delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e degli organismi dell’Unione competenti per gli scopi degli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2019/817.
Tale accesso è limitato nella misura in cui i dati siano necessari all’assolvimento dei compiti di tali autorità e organismi dell’Unione conformemente a detti scopi e siano proporzionati agli obiettivi perseguiti.
Ogni Stato membro designa le autorità competenti il cui personale debitamente autorizzato ha accesso al VIS ai fini dell’inserimento, della modifica, della cancellazione e della consultazione dei dati. Ogni Stato membro comunica senza indugio alla Commissione l’elenco di tali autorità, ivi comprese quelle di cui all’articolo 41, paragrafo 4, e qualsiasi conseguente modifica. L’elenco precisa gli scopi per cui ciascuna autorità è autorizzata a trattare i dati nel VIS.
Entro tre mesi dall’entrata in funzione del VIS ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 1, la Commissione pubblica un elenco consolidato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Qualora l’elenco subisca modifiche, la Commissione pubblica una volta all’anno un elenco consolidato aggiornato.
Articolo 7
Principi generali
CAPO II
INSERIMENTO E USO DEI DATI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI PER I VISTI
Articolo 8
Procedure per l’inserimento dei dati al momento della domanda
Articolo 9
Dati da inserire alla presentazione della domanda
L’autorità competente per i visti inserisce i seguenti dati nel fascicolo relativo alla domanda:
numero della domanda;
informazioni sullo stato di avanzamento della procedura, con l’indicazione che è stato richiesto un visto;
autorità alla quale la domanda è stata presentata e relativa sede, specificando se la domanda è stata presentata a tale autorità quale rappresentante di un altro Stato membro;
i seguenti dati ricavati dal modulo di domanda:
cognome; nome/i; data di nascita; sesso;
cognome alla nascita (precedente/i cognome/i); luogo e paese di nascita; attuale cittadinanza e cittadinanza alla nascita;
tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio;
data di scadenza del documento o dei documenti di viaggio;
autorità che ha rilasciato il documento di viaggio e data di rilascio;
data e luogo della domanda;
▼M1 —————
informazioni dettagliate sulla persona che ha formulato un invito e/o tenuta a farsi carico delle spese di sostentamento del richiedente durante il soggiorno:
in caso di persona fisica, cognome, nome e indirizzo;
in caso di società o altra organizzazione, la ragione sociale e l’indirizzo dell’impresa/dell’altra organizzazione e il cognome e nome della persona di contatto in seno a tale impresa/organizzazione;
Stato/i membro/i di destinazione e durata del soggiorno o del transito previsti;
scopo/i principale/i del viaggio;
data di arrivo nell’area Schengen e data di partenza dall’area Schengen previste;
Stato membro del primo ingresso;
indirizzo del domicilio del richiedente;
occupazione attuale e datore di lavoro; per gli studenti: nome ►M1 dell’istituto di insegnamento ◄ ;
nel caso dei minori, cognome e nome ►M1 del titolare della potestà genitoriale o del tutore legale ◄ del richiedente;
una fotografia del richiedente conformemente al regolamento (CE) n. 1683/95;
impronte digitali del richiedente, conformemente alle pertinenti disposizioni dell’Istruzione consolare comune.
Il richiedente indica l’attuale occupazione (gruppo di posizioni lavorative) da un elenco predefinito.
La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 48 bis per stabilire l’elenco predefinito di occupazioni (gruppi di posizioni lavorative).
Articolo 9 nonies
Attuazione e manuale
Articolo 9 undecies
Indicatori di rischio specifici
La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 48 bis al fine di definire ulteriormente tali rischi per la sicurezza, di immigrazione illegale o l’alto rischio epidemico in base a:
statistiche generate dall’EES che indicano tassi anormali di soggiornanti fuoritermine e respingimenti per uno specifico gruppo di titolari di visto;
statistiche generate dal VIS in conformità dell’articolo 45 bis indicanti tassi anormali di rifiuto di domande di visto dovuti a un rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o a un alto rischio epidemico associato a uno specifico gruppo di titolari di visto;
statistiche generate dal VIS in conformità dell’articolo 45 bis e dall’EES indicanti correlazioni tra informazioni raccolte tramite il modulo di domanda e titolari di visto fuoritermine o respingimenti;
informazioni, suffragate da elementi fattuali e basati su dati concreti, fornite da Stati membri relative a indicatori di rischio specifici o minacce per la sicurezza individuati da uno Stato membro;
informazioni, suffragate da elementi fattuali e basati su dati concreti, fornite da Stati membri relative a tassi anormali di soggiorni fuoritermine e respingimenti per uno specifico gruppo di titolari di visto in uno Stato membro;
informazioni su alti rischi epidemici specifici fornite da Stati membri e informazioni in materia di sorveglianza epidemiologica e valutazioni del rischio fornite dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie nonché segnalazioni di focolai di malattie da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
I rischi specifici di cui al primo comma del presente paragrafo sono riesaminati almeno ogni sei mesi e, se necessario, la Commissione adotta un nuovo atto di esecuzione secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.
Articolo 10
Dati da aggiungere in caso di rilascio del visto
Qualora sia stata adottata la decisione di rilasciare il visto, l’autorità che ha rilasciato il visto aggiunge nel fascicolo relativo alla domanda i seguenti dati:
informazioni sullo stato della procedura, con l’indicazione che è stato rilasciato un visto;
autorità che ha rilasciato il visto e relativa sede, specificando se tale autorità ha agito per conto di un altro Stato membro;
data e luogo della decisione di rilascio del visto;
tipo di visto;
se del caso, informazioni indicanti che il visto è stato rilasciato con validità territoriale limitata a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 810/2009;
numero di vignetta visto;
territorio all’interno del quale il detentore del visto è autorizzato a spostarsi, conformemente alle pertinenti disposizioni dell’Istruzione consolare comune;
data di decorrenza e di scadenza del periodo di validità del visto;
numero di ingressi autorizzati dal visto nel territorio per il quale esso è valido;
durata del soggiorno autorizzato dal visto;
se del caso, informazioni indicanti che il visto è stato rilasciato su un foglio separato a norma del regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l’apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio ( 6 );
se del caso, informazioni indicanti che il visto adesivo è stato compilato a mano;
se del caso, lo status della persona indicante che il cittadino di paese terzo è un familiare di un cittadino dell’Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione ai sensi di un accordo tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra.
Articolo 11
Dati da aggiungere in caso di interruzione dell’esame della domanda
Qualora l’autorità competente per i visti per conto di un altro Stato membro interrompa l’esame della domanda, aggiunge al fascicolo i seguenti dati:
informazioni sullo stadio della procedura, con l’indicazione che l’esame della domanda è stato interrotto;
autorità che ha interrotto l’esame della domanda e relativa sede;
data e luogo della decisione di interruzione dell’esame;
Stato membro competente per l’esame della domanda.
Articolo 12
Dati da aggiungere in caso di rifiuto di un visto
Qualora sia adottata una decisione di rifiuto di un visto, l’autorità competente in materia di visti che ha rifiutato il visto aggiunge al fascicolo i seguenti dati:
informazioni sullo stato della procedura, con l’indicazione che il visto è stato rifiutato e se tale autorità lo abbia rifiutato a nome di un altro Stato membro;
autorità che ha rifiutato il visto e relativa sede;
luogo e data della decisione di rifiuto del visto.
Nel fascicolo devono altresì figurare uno o più dei seguenti motivi che giustificano il rifiuto del visto:
il richiedente:
presenta un documento di viaggio falso, contraffatto o alterato;
non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto;
non dimostra di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero non è in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
ha già soggiornato per 90 giorni, nell’arco del periodo di 180 giorni in corso, sul territorio degli Stati membri in virtù di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata;
è segnalato nel SIS al fine della non ammissione;
è considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica, quali definiti all’articolo 2, punto 19 del codice frontiere Schengen, o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri e, in particolare, è segnalato per gli stessi motivi nelle banche dati nazionali degli Stati membri ai fini della non ammissione;
non dimostra di possedere un’adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile;
le informazioni fornite per giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto non sono attendibili;
l’intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto non può essere stabilita con certezza;
non è fornita prova sufficiente che al richiedente non è stato possibile chiedere il visto anticipatamente, per giustificare la presentazione della domanda di visto alla frontiera.
Articolo 13
Dati da aggiungere in caso di annullamento o di revoca di un visto
Qualora sia adottata una decisione di annullamento o di revoca di un visto, l’autorità competente per i visti che ha adottato tale decisione aggiunge al fascicolo i seguenti dati:
informazioni sullo stato della procedura, con l’indicazione che il visto è stato annullato o revocato;
autorità che ha annullato o revocato il visto e relativa sede;
luogo e data della decisione;
Nel fascicolo relativo alla domanda devono altresì figurare uno o più dei seguenti motivi che giustificano l’annullamento o la revoca:
uno o più dei motivi elencati all’articolo 12, paragrafo 2;
la richiesta di revoca del visto presentata dal titolare.
Articolo 14
Dati da aggiungere in caso di proroga del visto
Qualora sia adottata una decisione di proroga del periodo di validità e/o della durata del soggiorno per un visto rilasciato, l’autorità competente per i visti che ha prorogato il visto aggiunge al fascicolo i seguenti dati:
informazioni sullo stato della procedura, con l’indicazione che il visto è stato prorogato;
autorità che ha prorogato il visto e relativa sede;
luogo e data della decisione;
numero di vignetta visto del visto prorogato;
data di decorrenza e di scadenza del periodo prorogato;
periodo di proroga della durata autorizzata del soggiorno;
zona geografica all’interno della quale il titolare del visto è autorizzato a spostarsi, se la validità territoriale del visto prorogato è diversa da quella del visto originario;
tipo di visto prorogato.
Articolo 15
Uso del VIS per l’esame delle domande
Ai fini del paragrafo 1, l’autorità competente per i visti è abilitata a eseguire interrogazioni con uno o più dei seguenti dati:
numero della domanda;
cognome, nome o nomi; data di nascita, cittadinanza o cittadinanze; sesso;
tipo e numero del documento di viaggio; codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza della validità del documento di viaggio;
il cognome, il nome e l’indirizzo della persona fisica o la ragione sociale e l’indirizzo della società/altra organizzazione di cui all’articolo 9, punto 4, lettera f);
impronte digitali;
numero di vignetta visto e data di rilascio di eventuali visti precedenti.
Articolo 16
Uso del VIS per la consultazione e richiesta di documenti
Lo Stato membro competente per l’esame della domanda trasmette al VIS la richiesta di consultazione unitamente al numero della domanda, indicando lo Stato membro o gli Stati membri da consultare.
Il VIS trasmette la richiesta allo Stato membro o agli Stati membri indicati.
Lo Stato membro o gli Stati membri consultati inviano la risposta al VIS, che trasmette in seguito tale risposta allo Stato membro che ha formulato la richiesta.
Articolo 17
Uso dei dati per l’elaborazione di relazioni e statistiche
Le autorità competenti per i visti sono abilitate a consultare i seguenti dati, unicamente ai fini dell’elaborazione di relazioni e statistiche, senza consentire l’identificazione dei singoli richiedenti:
informazioni sullo stato della procedura;
autorità competente per i visti e relativa sede;
cittadinanza attuale del richiedente;
Stato membro del primo ingresso;
luogo e data della presentazione della domanda o dell’adozione della decisione concernente il visto;
tipo di visto rilasciato;
tipo di documento di viaggio;
motivi addotti per una decisione concernente il visto o la domanda di visto;
autorità competente per i visti che ha respinto la domanda di visto e relativa sede nonché data del rifiuto;
casi in cui lo stesso richiedente ha chiesto un visto a più di un’autorità competente per i visti, indicando tali autorità, le relative sedi e le date del rifiuto;
scopo/i principale/i del viaggio;
casi in cui, per ragioni di fatto, i dati di cui all’articolo 9, punto 6, non hanno potuto essere forniti conformemente all’articolo 8, paragrafo 5, seconda frase;
casi in cui, per motivi giuridici, la presentazione dei dati di cui all’articolo 9, punto 6, non è stata richiesta conformemente all’articolo 8, paragrafo 5, seconda frase;
casi in cui, conformemente all’articolo 8, paragrafo 5, seconda frase, è stato rifiutato il visto a una persona impossibilitata per ragioni di fatto a fornire i dati di cui all’articolo 9, punto 6.
CAPO III
ACCESSO AI DATI DA PARTE DI ALTRE AUTORITÀ
Articolo 17 bis
Interoperabilità con l’EES
L’interoperabilità consente alle autorità competenti per i visti che utilizzano il VIS di consultare l’EES dal VIS:
quando svolgono l’esame dei visti e prendono le relative decisioni di cui all’articolo 24 del regolamento (UE) 2017/2226 e all’articolo 15, paragrafo 4, del presente regolamento;
al fine di estrarre ed esportare i dati relativi ai visti direttamente dal VIS all’EES nel caso in cui il visto sia annullato, revocato o prorogato conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) 2017/2226 e agli articoli 13 e 14 del presente regolamento.
L’interoperabilità consente alle autorità di frontiera che utilizzano l’EES di consultare il VIS dall’EES al fine di:
estrarre i dati relativi ai visti direttamente dal VIS e importarli nell’EES così che una cartella di ingresso/uscita o la cartella relativa al respingimento di un titolare di visto possa essere costituita o aggiornata nell’EES conformemente agli articoli 14, 16 e 18 del regolamento (UE) 2017/2226 e all’articolo 18 bis del presente regolamento;
estrarre i dati relativi ai visti direttamente dal VIS e importarli nell’EES nel caso in cui il visto sia annullato, revocato o prorogato conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) 2017/2226 e agli articoli 13 e 14 del presente regolamento;
verificare l’autenticità e la validità del visto, se le condizioni d’ingresso nel territorio degli Stati membri a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) siano soddisfatte, o a entrambi i fini, come previsto all’articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento;
verificare se i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto per i quali non è stato registrato un fascicolo individuale registrato nell’EES erano precedentemente registrati nel VIS a norma dell’articolo 23 del regolamento (UE) 2017/2226 e dell’articolo 19 bis del presente regolamento;
verificare, qualora l’identità di un titolare del visto sia verificata mediante le impronte digitali, l’identità di un titolare del visto mettendo a confronto le impronte digitali con quelle del VIS conformemente all’articolo 23, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2017/2226 e all’articolo 18, paragrafo 6, del presente regolamento.
Articolo 18
Accesso ai dati a fini di verifica alle frontiere presso cui l’EES è operativo
Unicamente allo scopo di verificare l’identità del titolare del visto, l’autenticità, la validità temporale e territoriale e lo status del visto o allo scopo di verificare se siano soddisfatte le condizioni d’ingresso nel territorio degli Stati membri in conformità dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, ovvero a entrambi gli scopi, le autorità competenti a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo sono abilitate a eseguire interrogazioni del VIS utilizzando i dati seguenti
cognome, nome o nomi; data di nascita, cittadinanza o cittadinanze; sesso; tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio; codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio e data di scadenza della validità del documento o dei documenti di viaggio; oppure
numero del visto adesivo.
Qualora dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 1 risulti che i dati relativi a uno o più visti rilasciati o prorogati sono contenuti nel VIS, che sono ancora validi temporalmente e territorialmente ai fini dell’attraversamento della frontiera, l’autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo è abilitata a consultare i seguenti dati contenuti nel fascicolo relativo alla domanda in questione, nonché nel fascicolo o nei fascicoli collegati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:
informazioni sullo status e dati ricavati dal modulo di domanda di cui all’articolo 9, punti 2 e 4;
fotografie;
dati di cui agli articoli 10, 13 e 14 e inseriti riguardo al visto o ai visti rilasciati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata.
Inoltre, per i titolari di visto per i quali non è obbligatorio, per motivi giuridici, fornire determinati dati o tali dati non possono essere forniti per ragioni di fatto, l’autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo riceve una comunicazione relativa al campo o ai campi specifici riservati a tali dati, sui quali è apposta l’indicazione «non pertinente».
Qualora dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo risulti che i dati relativi alla persona sono registrati nel VIS, ma che nessun visto valido è registrato, l’autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo è abilitata a consultare i seguenti dati contenuti nel fascicolo o fascicoli relativa alla domanda nonché nel fascicolo o fascicoli relativi alla domanda collegati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:
informazioni sullo status e dati ricavati dal modulo di domanda di cui all’articolo 9, punti 2 e 4;
fotografie;
dati di cui agli articolo 10, 13 e 14 e inseriti riguardo al visto o ai visti rilasciati, annullati o revocati o la cui validità è prorogata.
Oltre alla consultazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo verifica l’identità di una persona nel VIS se dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo risulta che i dati relativi alla persona sono registrati nel VIS ed è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
l’identità della persona non può essere verificata nell’EES in conformità dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226, quando:
il titolare del visto non è ancora registrato nell’EES;
l’identità è verificata al valico di frontiera in questione mediante le impronte digitali in conformità dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226;
sussistono dubbi circa l’identità del titolare del visto;
per qualsiasi altro motivo;
l’identità della persona può essere verificata nell’EES ma si applica l’articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2226.
Le autorità competenti a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo verificano le impronte digitali del titolare del visto confrontandole con quelle registrate nel VIS. Per i titolari di visto le cui impronte digitali non possono essere utilizzate, l’interrogazione di cui al paragrafo 1 è eseguita soltanto con i dati alfanumerici previsti al paragrafo 1.
Articolo 18 bis
Estrazione di dati VIS per la creazione o l’aggiornamento di una cartella di ingresso/uscita o di una cartella relativa al respingimento di un titolare di visto nell’EES
Unicamente ai fini della creazione o dell’aggiornamento nell’EES di una cartella di ingresso/uscita o di una cartella relativa al respingimento di un titolare di visto conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, e agli articoli 16 e 18 del regolamento (UE) 2017/2226, l’autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo è abilitata ad estrarre dal VIS e importare nell’EES i dati conservati nel VIS e indicati all’articolo 16, paragrafo 2, lettere da c) a f) di tale regolamento.
Articolo 18 ter
Interoperabilità con l’ETIAS
Ai fini delle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS si avvale dell’ESP per confrontare i dati contenuti nell’ETIAS con quelli contenuti nel VIS, conformemente all’articolo 11, paragrafo 8, di detto regolamento, utilizzando i dati elencati nella tabella delle corrispondenze di cui all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 18 quater
Accesso dell’unità centrale ETIAS ai dati VIS
Articolo 18 quinquies
Uso del VIS per il trattamento manuale delle richieste da parte delle unità nazionali ETIAS
Articolo 19
Accesso ai dati a fini di verifica all’interno del territorio degli Stati membri
Unicamente allo scopo di verificare l’identità del titolare del visto e/o l’autenticità del visto e/o se siano soddisfatte le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, le autorità competenti a controllare all’interno degli Stati membri se siano soddisfatte le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri sono abilitate a eseguire interrogazioni con il numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto o del numero della vignetta visto.
Per i titolari di visto le cui impronte digitali non possono essere utilizzate le interrogazioni sono eseguite solo con il numero della vignetta visto.
Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al titolare del visto sono registrati nel VIS, l’autorità competente è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda nonché dei fascicoli correlati, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:
informazioni sullo stato della procedura e dati ricavati dal modulo di domanda di cui all’articolo 9, punti 2 e 4;
fotografie;
dati inseriti riguardo ai visti rilasciati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata ►M1 ————— ◄ , di cui agli articoli 10, 13 e 14.
Articolo 19 bis
Uso del VIS prima della costituzione nell’EES dei fascicoli individuali di cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto
Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 2 del presente articolo e dalla verifica effettuata ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, risulti che i dati relativi alla persona sono registrati nel VIS, l’autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo è abilitata a consultare i seguenti dati contenuti nel fascicolo relativo alla domanda interessato, nonché in un fascicolo o nei fascicoli relativi alla domanda collegati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:
informazioni sullo status e dati ricavati dal modulo di domanda di cui all’articolo 9, punti 2 e 4;
fotografie;
dati di cui agli articoli 10, 13 e 14 e inseriti riguardo al visto o ai visti rilasciati, annullati, o revocati o la cui validità è prorogata.
Articolo 20
Accesso ai dati a fini di identificazione
Unicamente allo scopo di identificare le persone che potrebbero essere state registrate precedentemente nel VIS o che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso, o di soggiorno o di residenza, nel territorio degli Stati membri, le autorità competenti a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo o nel territorio degli Stati membri per accertare se siano soddisfatte le condizioni d’ingresso, o di soggiorno o di residenza, nel territorio degli Stati membri, sono abilitate a eseguire interrogazioni nel VIS con le impronte digitali di tale persona.
Qualora le impronte digitali di tale persona non possano essere utilizzate ovvero l’interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l’interrogazione è eseguita con i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a) e/o c); l’interrogazione può essere eseguita in combinazione con i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettera b).
Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, l’autorità competente è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda e dei fascicoli correlati, in conformità dell’articolo 8, paragrafi 3 e 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:
numero della domanda, informazioni sullo stato della procedura e autorità alla quale la domanda è stata presentata;
dati ricavati dal modulo di domanda di cui all’articolo 9, punto 4;
fotografie;
dati inseriti riguardo a eventuali visti rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata ►M1 ————— ◄ ovvero riguardo a domande il cui esame è stato interrotto, di cui agli articoli da 10 a 14.
Articolo 21
Accesso ai dati per la determinazione della competenza per le domande di asilo
Unicamente ai fini della determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo, conformemente agli articoli 9 e 21 del regolamento (CE) n. 343/2003, le autorità competenti in materia di asilo sono abilitate a eseguire interrogazioni con le impronte digitali del richiedente asilo.
Qualora le impronte digitali di detta persona non possano essere utilizzate ovvero l’interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l’interrogazione è eseguita con i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a) e/o c); l’interrogazione può essere eseguita in combinazione con i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettera b).
Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che è registrato nel VIS un visto rilasciato con data di scadenza non anteriore di oltre sei mesi alla data della domanda di asilo e/o un visto prorogato fino ad una data di scadenza non anteriore di oltre sei mesi alla data della domanda d’asilo, l’autorità competente in materia di asilo è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda, e per quanto riguarda i dati di cui alla lettera g) inerenti al coniuge e ai figli, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:
numero della domanda, autorità che ha rilasciato o prorogato il visto e se lo ha rilasciato per conto di un altro Stato membro;
dati ricavati dal modulo di domanda di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a) e b);
tipo di visto;
periodo di validità del visto;
durata del soggiorno previsto;
fotografie;
dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a) e b), dei fascicoli relativi alla domanda correlati inerenti al coniuge e ai figli.
Articolo 22
Accesso ai dati per l’esame della domanda di asilo
Unicamente ai fini dell’esame di una domanda di asilo, le autorità competenti in materia di asilo sono abilitate, a norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 343/2003, a eseguire interrogazioni con impronte digitali del richiedente asilo.
Qualora le impronte digitali di detta persona non possano essere utilizzate ovvero l’interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l’interrogazione è eseguita con i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a) e/o c); l’interrogazione può essere eseguita in combinazione con i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettera b).
Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che un visto rilasciato è registrato nel VIS, l’autorità competente in materia d’asilo è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda e ai fascicoli correlati del richiedente ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, e, per quanto riguarda i dati di cui alla lettera e), del coniuge e dei figli, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:
numero della domanda;
dati ricavati dal modulo di domanda di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a), b) e c);
fotografie;
dati inseriti, di cui agli articoli 10, 13 e 14, riguardo a eventuali visti rilasciati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata ►M1 ————— ◄ ;
dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a) e b), dei fascicoli correlati inerenti al coniuge e ai figli.
CAPO III BIS
INSERIMENTO E USO DEI DATI SUI VISTI PER SOGGIORNI DI LUNGA DURATA E SUI PERMESSI DI SOGGIORNO
Articolo 22 ter
Interrogazione dei sistemi di informazione e delle banche dati
CAPO IV
CONSERVAZIONE E MODIFICA DEI DATI
Articolo 23
Periodo di conservazione dei dati
Ciascun fascicolo è conservato nel VIS per un periodo massimo di cinque anni, fatta salva la cancellazione di cui agli articoli 24 e 25 e la registrazione di cui all’articolo 34.
Tale periodo decorre:
dalla data di scadenza del visto, qualora un visto sia stato rilasciato;
dalla nuova data di scadenza del visto, qualora un visto sia stato prorogato;
dalla data della creazione del fascicolo nel VIS, qualora la domanda sia stata ritirata, chiusa o interrotta;
dalla data della decisione delle autorità competenti per i visti, qualora un visto sia stato rifiutato, annullato, ►M1 ————— ◄ o revocato.
Articolo 24
Modifica dei dati
Articolo 25
Cancellazione anticipata dei dati
CAPO V
FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ
Articolo 26
Gestione operativa
L’Autorità di gestione è responsabile altresì dei seguenti compiti relativi all’infrastruttura di comunicazione tra il VIS centrale e le interfacce nazionali:
controllo;
sicurezza;
coordinamento delle relazioni tra gli Stati membri e il gestore.
La Commissione è responsabile di tutti gli altri compiti relativi all’infrastruttura di comunicazione tra il VIS centrale e le interfacce nazionali, in particolare:
compiti di esecuzione del bilancio;
acquisizione e rinnovo;
aspetti contrattuali.
Ogni organismo nazionale del settore pubblico di cui al paragrafo 4 soddisfa i seguenti criteri di selezione:
dimostrare di possedere un’ampia esperienza nell’esercizio di un sistema d’informazione su larga scala;
possedere notevoli conoscenze specialistiche in materia di requisiti di funzionamento e di sicurezza di un sistema d’informazione su larga scala;
disporre di personale sufficiente ed esperto, con competenze professionali e conoscenze linguistiche adeguate per lavorare in un ambiente di cooperazione internazionale, quali quelle richieste dal VIS;
disporre di un’infrastruttura costituita da installazioni sicure e appositamente costruite, capaci, in particolare, di sostenere e garantire il funzionamento continuo di sistemi informatici su larga scala;
disporre di un contesto amministrativo che gli permetta di adempiere adeguatamente ai compiti previsti ed evitare eventuali conflitti d’interesse.
Articolo 27
Sede del sistema centrale d’informazione visti
Il VIS centrale principale, che svolge funzioni di controllo e gestione tecnici, ha sede a Strasburgo (Francia), mentre il VIS centrale di riserva, in grado di assicurare tutte le funzioni del VIS centrale principale in caso di guasto del sistema, si trova a Sankt Johann im Pongau (Austria).
Articolo 28
Relazione con i sistemi nazionali
Ciascuno Stato membro è responsabile:
dello sviluppo del sistema nazionale e/o del suo adeguamento al VIS conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2004/512/CE;
dell’organizzazione, della gestione, del funzionamento e della manutenzione del proprio sistema nazionale;
della gestione e delle modalità di accesso al VIS da parte del personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti a norma del presente regolamento nonché della redazione e dell’aggiornamento periodico di un elenco di tale personale con le relative qualifiche;
del pagamento delle spese sostenute dai sistemi nazionali e delle spese relative al loro collegamento all’interfaccia nazionale, compresi i costi operativi e di investimento per l’infrastruttura di comunicazione tra l’interfaccia nazionale e il sistema nazionale.
Articolo 29
Responsabilità per quanto riguarda l’utilizzazione dei dati
Ciascuno Stato membro garantisce la legittimità del trattamento dei dati e, segnatamente, che soltanto il personale debitamente autorizzato abbia accesso ai dati trattati nel VIS ai fini dell’assolvimento dei suoi compiti previsti dal presente regolamento. Lo Stato membro competente garantisce in particolare:
la legittimità della raccolta dei dati;
la legittimità della trasmissione dei dati al VIS;
l’esattezza e l’attualità dei dati trasmessi al VIS.
L’Autorità di gestione garantisce che il VIS sia gestito conformemente al presente regolamento e alle relative norme di attuazione di cui all’articolo 45, paragrafo 2. In particolare, l’Autorità di gestione:
adotta le misure necessarie a garantire la sicurezza del VIS centrale e dell’infrastruttura di comunicazione tra il VIS centrale e le interfacce nazionali, fatte salve le responsabilità di ciascuno Stato membro;
garantisce che soltanto il personale debitamente autorizzato abbia accesso ai dati trattati nel VIS ai fini dell’assolvimento dei compiti dell’Autorità di gestione previsti dal presente regolamento.
Articolo 29 bis
Norme specifiche per l’inserimento dei dati
Articolo 30
Conservazione dei dati VIS in archivi nazionali
Articolo 31
Comunicazione di dati a paesi terzi od organizzazioni internazionali
In deroga al paragrafo 1, i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a), b), c), k) e m), possono, ove necessario, essere trasmessi a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale figurante nell’allegato o messi a loro disposizione in casi specifici al fine di provare l’identità di cittadini di paesi terzi, anche ai fini del rimpatrio, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
la Commissione ha adottato una decisione sull’adeguata protezione dei dati personali in tale paese terzo in conformità dell’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE o è in vigore un accordo di riammissione tra la Comunità e tale paese terzo o si applicano le disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera d), di suddetta direttiva;
il paese terzo o l’organizzazione internazionale accetta di utilizzare i dati limitatamente ai fini per i quali sono stati trasmessi;
i dati sono trasmessi o messi a disposizione conformemente alle disposizioni applicabili della legislazione comunitaria, in particolare gli accordi di riammissione, e della legislazione nazionale dello Stato membro che ha trasmesso o messo a disposizione i dati, comprese le disposizioni normative relative alla sicurezza e alla protezione dei dati;
gli Stati membri che hanno inserito i dati nel VIS hanno dato il loro assenso.
Articolo 32
Sicurezza dei dati
Ciascuno Stato membro, in relazione al proprio sistema nazionale, adotta le misure necessarie, compreso un piano di sicurezza, al fine di:
proteggere fisicamente i dati, tra l’altro mediante l’elaborazione di piani d’emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
negare alle persone non autorizzate l’accesso alle strutture nazionali nelle quali lo Stato membro effettua operazioni ai fini del VIS (controlli all’ingresso delle strutture);
impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);
impedire che siano inseriti dati senza autorizzazione e che sia presa visione, senza autorizzazione, di dati personali memorizzati o che essi siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo della conservazione);
impedire che i dati siano trattati nel VIS senza autorizzazione e che i dati trattati nel VIS siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell’inserimento dei dati);
garantire che le persone autorizzate ad accedere al VIS abbiano accesso solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, tramite identità di utente individuali e uniche ed esclusivamente con modalità di accesso riservato (controllo dell’accesso ai dati);
garantire che tutte le autorità con diritto di accesso al VIS creino profili che descrivano le funzioni e le responsabilità delle persone autorizzate ad accedere, inserire, aggiornare, cancellare e consultare i dati e mettano senza indugio tali profili a disposizione delle autorità di controllo nazionali di cui all’articolo 41, su richiesta di queste ultime (profili personali);
garantire che la possibilità di verificare e stabilire a quali organismi possono essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature di comunicazione dei dati (controllo della comunicazione);
garantire che sia possibile verificare e stabilire quali dati siano stati trattati nel VIS, quando, da chi e per quale scopo (controllo della registrazione dei dati);
impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che, all’atto della trasmissione di dati personali dal VIS o verso il medesimo ovvero durante il trasporto dei supporti di dati, possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione tali dati personali (controllo del trasporto);
controllare l’efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure organizzative relative al controllo interno per garantire l’osservanza del presente regolamento (autocontrollo).
Articolo 33
Responsabilità
Articolo 34
Registri
Ciascuno Stato membro e l’autorità di gestione conservano i registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati nell’ambito del VIS. Tali registri indicano:
la finalità dell’accesso di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e agli articoli da 15 a 22;
la data e l’ora;
il tipo di dati trasmessi di cui agli articoli da 9 a 14;
il tipo di dati utilizzati ai fini della interrogazione di cui all’articolo 15, paragrafo 2, all’articolo 17, all’articolo 18, paragrafi 1 e 6, all’articolo 19, paragrafo 1, all’articolo 19 bis, paragrafi 2 e 4, all’articolo 20, paragrafo 1, all’articolo 21, paragrafo 1, e all’articolo 22, paragrafo 1; nonché
il nome dell’autorità che inserisce o estrae i dati.
Inoltre, ciascuno Stato membro conserva i registri del personale debitamente autorizzato ad inserire ed estrarre i dati.
Articolo 34 bis
Tenuta dei registri ai fini dell’interoperabilità con l’ETIAS
Le registrazioni di tutti i trattamenti di dati eseguiti nel VIS e nell’ETIAS ai sensi dell’articolo 20, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1240 sono conservate in conformità dell’articolo 34 del presente regolamento e dell’articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1240.
Articolo 35
Verifica interna
Gli Stati membri provvedono affinché ogni autorità con diritto di accesso ai dati VIS adotti le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e cooperi, se necessario, con l’autorità nazionale di controllo.
Articolo 36
Sanzioni
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni abuso di dati inseriti nel VIS sia passibile di sanzioni, anche a carattere amministrativo e/o penale in conformità della legislazione nazionale, che siano efficaci, proporzionate e dissuasive.
CAPO VI
DIRITTI E VIGILANZA SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Articolo 36 bis
Protezione dei dati
Articolo 37
Diritto d’informazione
Fatto salvo il diritto all’informazione di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725, agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 e all’articolo 13 della direttiva (UE) 2016/680, lo Stato membro competente informa i richiedenti e le persone di cui all’articolo 9, punto 4, lettera f), del presente regolamento in merito a quanto segue:
l’identità del titolare del trattamento di cui all’articolo 29, paragrafo 4, compresi gli estremi del titolare del trattamento;
lo scopo per il quale i dati sono trattati nell’ambito del VIS;
le categorie dei destinatari di tali dati, comprese le autorità di cui all’articolo 22 terdecies ed Europol;
il fatto che il VIS può essere consultato dagli Stati membri e da Europol a fini di contrasto;
il periodo di conservazione dei dati;
l’obbligo di acquisire tali dati ai fini dell’esame della domanda;
il fatto che i dati personali conservati nel VIS possono essere trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale conformemente all’articolo 31 del presente regolamento e agli Stati membri conformemente alla decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio ( 12 );
l’esistenza del diritto di richiedere l’accesso ai dati che li riguardano e del diritto di chiedere che i dati inesatti che li riguardano siano rettificati, che i dati personali incompleti che li riguardano siano completati, che i dati personali che li riguardano trattati illecitamente siano cancellati o che il loro trattamento sia limitato, nonché del diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi delle autorità di controllo o del garante europeo della protezione dei dati se del caso, cui rivolgersi in caso di reclami in materia di protezione dei dati personali.
Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono fornite alle persone di cui all’articolo 9, punto 4, lettera f), nell’ambito dei moduli, che devono essere da loro firmati, giustificativi dell’invito, della presa a carico e dell’impegno di fornire ospitalità.
In mancanza di moduli a firma di dette persone, tali informazioni sono fornite ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/679.
Articolo 38
Diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, integrazione e cancellazione degli stessi e di limitazione del loro trattamento
Se la richiesta è indirizzata allo Stato membro competente e se si constata che i dati del VIS sono di fatto inesatti o sono stati registrati illegittimamente, lo Stato membro competente, conformemente all’articolo 24, paragrafo 3, rettifica o cancella tali dati nel VIS senza indugio e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Lo Stato membro competente conferma per iscritto e senza indugio all’interessato di aver provveduto a rettificare o cancellare i dati che lo riguardano.
Qualora la richiesta sia indirizzata a uno Stato membro diverso da quello competente, le autorità di quest’ultimo sono contattate dalle autorità dello Stato membro al quale la richiesta è stata indirizzata entro un termine di sette giorni. Lo Stato membro competente procede in conformità del secondo comma del presente paragrafo. Lo Stato membro che ha contattato l’autorità dello Stato membro competente informa gli interessati in merito alla trasmissione della loro richiesta, allo Stato membro destinatario e al prosieguo della procedura.
In deroga ai paragrafi da 1 a 6, e solo per quanto riguarda i dati contenuti nei pareri motivati registrati nel VIS conformemente all’articolo 9 sexies, paragrafo 6, all’articolo 9 octies, paragrafo 6, e all’articolo 22 ter, paragrafi 14 e 16, a seguito delle interrogazioni a norma degli articoli 9 bis e 22 ter, lo Stato membro può decidere di non fornire informazioni all’interessato, in tutto o in parte, in conformità del diritto nazionale o dell’Unione, nella misura e per il tempo in cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato al fine di:
non ostacolare indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
non compromettere la prevenzione, l’accertamento, l’indagine e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali;
proteggere la sicurezza pubblica;
proteggere la sicurezza nazionale; oppure
proteggere i diritti e le libertà altrui.
Nei casi di cui al primo comma, lo Stato membro informa l’interessato, senza ingiustificato ritardo e per iscritto, di ogni rifiuto o limitazione dell’accesso e dei motivi del rifiuto o della limitazione. Dette informazioni possono essere omesse qualora la loro comunicazione rischi di compromettere una delle finalità di cui al primo comma, lettere da a) a e). Lo Stato membro informa l’interessato della possibilità di proporre un reclamo dinanzi a un’autorità di controllo o di proporre ricorso giurisdizionale.
Lo Stato membro fornisce i motivi di fatto o di diritto su cui si basa la decisione di non fornire le informazioni all’interessato. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità di controllo.
In tali casi, l’interessato deve poter esercitare i propri diritti anche tramite le autorità di controllo competenti.
Articolo 39
Cooperazione volta a garantire i diritti relativi alla protezione dei dati
L’autorità di controllo dello Stato membro competente e l’autorità di controllo dello Stato membro al quale è stata presentata la richiesta cooperano per raggiungere gli obiettivi di cui al primo comma.
Articolo 40
Mezzi di ricorso
Articolo 41
Controllo da parte delle autorità di controllo
Articolo 42
Controllo da parte del garante europeo della protezione dei dati
Articolo 43
Cooperazione tra le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati
▼M5 —————
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 45
Attuazione da parte della Commissione
La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le misure necessarie per lo sviluppo del sistema centrale del VIS, delle NUI in ciascuno Stato membro e dell’infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale del VIS e le NUI riguardanti:
la progettazione dell’architettura fisica del sistema centrale del VIS, compresa la relativa rete di comunicazione;
gli aspetti tecnici che influiscono sulla protezione dei dati personali;
gli aspetti tecnici con importanti implicazioni finanziarie per i bilanci degli Stati membri o con implicazioni tecniche di rilievo per i sistemi nazionali;
lo sviluppo dei requisiti di sicurezza, compresi gli aspetti biometrici.
La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le misure necessarie alla realizzazione tecnica delle funzionalità del sistema centrale del VIS, in particolare per quanto riguarda:
l’inserimento dei dati e il collegamento delle domande conformemente all’articolo 8, agli articoli da 10 a 14, all’articolo 22 bis e agli articoli da 22 quater a 22 septies;
l’accesso ai dati conformemente all’articolo 15, agli articoli da 18 a 22, agli articoli da 22 octies a 22 duodecies, agli articoli da 22 quindecies a 22 novodecies e agli articoli 45 sexies e 45 septies;
la rettifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati conformemente agli articoli 23, 24 e 25;
la conservazione delle registrazioni e il relativo accesso conformemente all’articolo 34;
il meccanismo di consultazione e le procedure di cui all’articolo 16;
l’accesso ai dati ai fini dell’elaborazione di relazioni e statistiche conformemente all’articolo 45 bis.
Articolo 45 quater
Accesso ai dati per verifica da parte dei vettori
Articolo 45 quinquies
Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati
Articolo 45 sexies
Accesso ai dati del VIS da parte delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea
Articolo 45 septies
Condizioni e procedure di accesso ai dati del VIS da parte delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea
L’accesso al VIS è subordinato alle seguenti condizioni:
lo Stato membro ospitante autorizza i membri della squadra della guardia di frontiera e costiera europea a consultare il VIS al fine di conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri; e
la consultazione del VIS è necessaria per lo svolgimento dei compiti specifici affidati alla squadra dallo Stato membro ospitante.
La consultazione dei dati del VIS da parte dei membri delle squadre è subordinata a quanto segue:
nello svolgere i compiti connessi alle verifiche di frontiera a norma del regolamento (UE) 2016/399, i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea hanno accesso ai dati del VIS a fini di verifica ai valichi di frontiera esterni conformemente all’articolo 18 o all’articolo 22 octies del presente regolamento, rispettivamente;
nel verificare se sussistono le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, i membri delle squadre hanno accesso ai dati del VIS a fini di verifica dei cittadini di paesi terzi all’interno del territorio conformemente all’articolo 19 o 22 nonies, rispettivamente;
nell’identificare le persone che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, i membri delle squadre hanno accesso ai dati del VIS a fini di identificazione conformemente agli articoli 20 e 22 decies.
Articolo 46
Integrazione delle funzionalità tecniche della rete di consultazione Schengen
Il meccanismo di consultazione di cui all’articolo 16 sostituisce la rete di consultazione Schengen a decorrere dalla data stabilita secondo la procedura di cui all’articolo 49, paragrafo 3, una volta che tutti gli Stati membri che usano la rete di consultazione Schengen alla data di entrata in vigore del presente regolamento abbiano comunicato le disposizioni tecniche e giuridiche relative all’uso del VIS ai fini della consultazione tra autorità centrali competenti per i visti in merito a domande di visto conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione di Schengen.
Articolo 47
Inizio della trasmissione
Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per trasmettere i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, al VIS centrale attraverso l’interfaccia nazionale.
Articolo 48
Inizio delle attività
La Commissione determina la data a partire dalla quale il VIS entra in funzione una volta che:
siano state prese le misure di cui all’articolo 45, paragrafo 2;
la Commissione abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale del VIS, che deve essere effettuato dalla Commissione insieme agli Stati membri;
in seguito alla convalida delle disposizioni tecniche, gli Stati membri abbiano comunicato alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere al VIS i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, riguardanti tutte le domande nella prima regione determinata conformemente al paragrafo 4, ivi comprese le disposizioni per la raccolta e/o la trasmissione dei dati per conto di un altro Stato membro.
Articolo 48 bis
Esercizio della delega
Articolo 49
Procedura di comitato
Articolo 50
Monitoraggio e valutazione
Una soluzione tecnica è messa a disposizione degli Stati membri per agevolare la raccolta di tali dati a norma del capo III ter ai fini dell’elaborazione delle statistiche di cui al presente paragrafo. a Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta le specifiche della soluzione tecnica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.
Articolo 51
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea.
ALLEGATO
Elenco delle organizzazioni internazionali di cui all’articolo 31, paragrafo 2
1. Organizzazioni delle Nazioni Unite (come l’UNHCR);
2. Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM);
3. Comitato Internazionale della Croce Rossa.
ALLEGATO II
Tabella delle corrispondenze
Dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 trasmessi dal sistema centrale ETIAS |
Dati corrispondenti del VIS di cui all’articolo 9, punto 4, del presente regolamento con i quali sono comparati i dati contenuti nell’ETIAS |
cognome |
cognome |
cognome alla nascita |
cognome alla nascita (precedente/i cognome/i); |
nome o nomi |
nome/i |
data di nascita |
data di nascita |
luogo di nascita |
luogo di nascita |
paese di nascita |
paese di nascita |
sesso |
sesso |
attuale cittadinanza |
cittadinanza attuale o cittadinanze e cittadinanza alla nascita |
altre cittadinanze eventuali |
cittadinanza attuale o cittadinanze e cittadinanza alla nascita |
tipo di documento di viaggio |
tipo di documento di viaggio |
numero di documento di viaggio |
numero di documento di viaggio |
paese di rilascio del documento di viaggio |
paese che ha rilasciato il documento di viaggio. |
( 1 ) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE settore nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).
( 2 ) Cfr. pag. 129 della presente Gazzetta ufficiale.
( 3 ) GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1
( 4 ) GU L 64 del 7.3.2003, pag. 1.
( 5 ) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/2006 (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 18; rettifica nella GU L 29 del 3.2.2007, pag. 10).
( 6 ) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4.
( 7 ) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
( 8 ) Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).
( 9 ) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).
( 10 ) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
( 11 ) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 337/2007 (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 1).
( 12 ) Decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa all’attuazione di talune disposizioni dell’acquis di Schengen concernenti il sistema d’informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 269 del 19.10.2017, pag. 39).
( 13 ) Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag.27).
( 14 ) Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).;
( 15 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).