2008R0748 — IT — 01.01.2013 — 004.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 748/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2008

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91

(versione codificata)

(GU L 202, 31.7.2008, p.28)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 539/2009 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2009

  L 160

3

23.6.2009

 M2

REGOLAMENTO (CE) N. 868/2009 DELLA COMMISSIONE del 21 settembre 2009

  L 248

21

22.9.2009

►M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 653/2011 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 2011

  L 179

1

7.7.2011

►M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1212/2012 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2012

  L 348

7

18.12.2012




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 748/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2008

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91

(versione codificata)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT ( 1 ), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione, del 3 giugno 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 ( 2 ), ha subito diverse e sostanziali modificazioni ( 3 ). Esso deve ora essere nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

Per i pezzi congelati della specie bovina di cui al codice NC 0206 29 91 la Comunità si è impegnata, in virtù del calendario CXL, ad aprire un contingente tariffario di un volume annuale di 1 500 tonnellate; è necessario aprire tale contingente a titolo pluriennale per periodi di dodici mesi decorrenti dal 1o luglio e adottare le relative modalità di applicazione.

(3)

Il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione ( 4 ) ha stabilito le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli. Il regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione ( 5 ) ha stabilito le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d’importazione.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ( 6 ), si applica ai titoli di importazione per i periodi contingentali decorrenti dal 1o gennaio 2007.

(5)

Per una efficiente gestione delle importazioni di carni originarie e provenienti dall’Argentina, tale paese deve rilasciare certificati di autenticità per garantire l’origine dei prodotti; è necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità di impiego.

(6)

Il certificato di autenticità deve essere rilasciato da un organismo competente situato in Argentina; l’organismo emittente deve offrire tutte le garanzie necessarie per il buon funzionamento del regime.

(7)

Per garantire una corretta gestione delle importazioni dei pezzi detti «hampes» congelati originari e provenienti dall’Argentina, è opportuno disporre, se del caso, che il rilascio dei titoli d’importazione sia subordinato ad una verifica, segnatamente per quanto riguarda le indicazioni riportate sui certificati di autenticità.

(8)

Per gli altri paesi è opportuno gestire il contingente soltanto sulla base dei titoli di importazione comunitari, pur derogando, per taluni aspetti specifici, alle disposizioni vigenti in materia.

(9)

È opportuno disporre che gli Stati membri trasmettano alcune informazioni sulle importazioni di cui trattasi.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

1.  Un contingente tariffario d’importazione comunitario di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 è aperto ogni anno per un volume annuale di 1 500 tonnellate per periodi dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno successivo, di seguito il «periodo contingentale».

▼M1 —————

▼B

2.  Per il contingente di cui al paragrafo 1, il dazio doganale comune ad valorem è fissato al 4 %.

3.  Il quantitativo annuale del contingente è ripartito come segue:

a) 700 tonnellate originarie e provenienti dall’Argentina.

Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4460;

b) 800 tonnellate originarie e provenienti da altri paesi terzi.

Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4020.

4.  Nell’ambito del contingente possono essere importate soltanto le «hampes» intere.

5.  Ai fini del presente regolamento per «hampes congelate» si intendono le «hampes» che, all’atto dell’introduzione nel territorio doganale della Comunità, sono presentate congelate con una temperatura interna pari o inferiore a – 12 °C.

6.  Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per il regime di importazione di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008, del capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006 e del regolamento (CE) n. 382/2008.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per il regime di importazione di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 376/2008, (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 382/2008.

Articolo 2

1.  La domanda di titolo e il titolo recano:

a) nella casella 8, il paese d’origine e, per l’importazione dei quantitativi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), è contrassegnata con una crocetta la menzione «sì»;

b) nella casella 20, perlomeno una delle diciture elencate all’allegato I.

2.  In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 382/2008, i titoli di importazione sono validi fino al termine del periodo contingentale.

Articolo 3

1.  Il certificato di autenticità che l’Argentina deve rilasciare viene redatto su un formulario conforme al modello riprodotto nell’allegato II ed è composto di un originale e di almeno una copia.

Il formulario ha un formato di circa 210 mm × 297 mm. La carta da utilizzare ha un peso minimo di 40 g/m2.

2.  Il formulario viene stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; oltre a questa, può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale dell’Argentina.

3.  Ogni certificato di autenticità viene individualizzato con un numero di rilascio, assegnato dall’organismo emittente di cui all’allegato III (di seguito: «l’organismo emittente»). Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell’originale.

4.  L’originale e le copie del certificato di autenticità possono essere scritte a macchina o a mano. In quest’ultimo caso, il formulario deve essere compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero.

Articolo 4

1.  Il certificato di autenticità è valido solo se regolarmente compilato e vistato, conformemente alle indicazioni di cui all’allegato II, dall’organismo emittente.

2.  Il certificato di autenticità è regolarmente vistato quando indica il luogo e la data di emissione, reca il timbro dell’organismo emittente ed è sottoscritto da chi ne ha i relativi poteri.

Il timbro può essere sostituito, sull’originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un emblema stampato.

Articolo 5

1.  Il certificato di autenticità è valido per un periodo di tre mesi dalla data del rilascio.

Tuttavia il certificato non può essere presentato all’autorità nazionale competente dopo il 30 giugno successivo alla data del rilascio.

2.  L’originale del certificato di autenticità, compilato conformemente alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 6, viene presentato, corredato di una copia, all’autorità nazionale competente contestualmente alla domanda del primo titolo d’importazione attinente al certificato di autenticità.

Nei limiti del quantitativo in esso indicato, un certificato di autenticità può essere utilizzato per il rilascio di più titoli d’importazione. In tal caso l’autorità nazionale competente vista il certificato di autenticità per quanto concerne il livello d’imputazione.

L’autorità nazionale competente può rilasciare il titolo d’importazione soltanto dopo essersi accertata che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono a quelle ricevute dalla Commissione nelle relative comunicazioni settimanali. Il titolo viene allora rilasciato immediatamente.

3.  In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 2, terzo comma, in casi eccezionali e su domanda motivata del richiedente, l’autorità nazionale competente può emettere un titolo d’importazione sulla base del rispettivo certificato di autenticità prima di avere ottenuto le informazioni dalla Commissione. In tal caso la cauzione relativa al titolo d’importazione è fissata a 50 EUR/100 kg peso netto. Dopo aver ricevuto l’informazione relativa al titolo, gli Stati membri sostituiscono detta cauzione con quella di 12 EUR/100 kg peso netto.

Articolo 6

1.  L’organismo emittente deve:

a) essere riconosciuto come tale dall’Argentina;

b) assumere l’obbligo di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;

c) assumere l’obbligo di fornire alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, qualunque informazione utile ai fini della valutazione delle indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

2.  Nel caso di cessato riconoscimento dell’organismo emittente, d’inadempimento di uno degli obblighi da esso assunti oppure di designazione di un nuovo organismo emittente, l’allegato III viene riveduto dalla Commissione.

Articolo 7

Per poter fruire del regime d’importazione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), la domanda di titolo presentata dal richiedente può vertere su 80 tonnellate al massimo.

Articolo 8

1.  La domanda di titolo di cui all’articolo 7 può essere presentata soltanto nei primi dieci giorni del periodo contingentale.

▼M4

2.  Entro il diciassettesimo giorno del mese di presentazione delle domande, gli Stati membri notificano alla Commissione il quantitativo globale oggetto delle domande, per paese di origine.

3.  I titoli di importazione sono rilasciati tra il 25o giorno e la fine del mese in cui sono state presentate le domande.

▼B

Articolo 9

▼M4

1.  In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri notificano alla Commissione:

a) entro il 10 agosto, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel mese precedente, relativi ai quantitativi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento;

b) entro il 31 agosto successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingentale, relativi ai quantitativi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento;

c) entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.

2.  Gli Stati membri notificano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

▼B

3.  Ai fini delle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso prodotto e per categoria di prodotto conformemente all’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.

▼M4

Le notifiche relative ai quantitativi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione ( 7 ).

▼B

Articolo 10

Il regolamento (CE) n. 996/97 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura nell’allegato VIII.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Diciture di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

in bulgaro

:

Месести части от диафрагмата (Регламент (ЕО) № 748/2008),

in spagnolo

:

Músculos del diafragma y delgados [Reglamento (CE) no 748/2008],

in ceco

:

Okruží a bránice (nařízení (ES) č. 748/2008),

in danese

:

Mellemgulv (forordning (EF) nr. 748/2008),

in tedesco

:

Saumfleisch (Verordnung (EG) Nr. 748/2008),

in estone

:

Vahelihase kõõluseline osa (määrus (EÜ) nr 748/2008),

in greco

:

Διάφραγμα [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 748/2008],

in inglese

:

Thin skirt (Regulation (EC) No 748/2008),

in francese

:

Hampe [règlement (CE) no 748/2008],

in italiano

:

Pezzi detti «hampes» [regolamento (CE) n. 748/2008],

in lettone

:

Liellopu diafragmas plānā daļa (Regula (EK) Nr. 748/2008),

in lituano

:

Plonoji diafragma (Reglamentas (EB) Nr. 748/2008),

in ungherese

:

Sovány dagadó (748/2008/EK rendelet),

in maltese

:

Falda rqiqa (Regolament (KE) Nru 748/2008),

in olandese

:

Omloop (Verordening (EG) nr. 748/2008),

in polacco

:

Cienka przepona (Rozporządzenie (WE) nr 748/2008),

in portoghese

:

Diafragma [Regulamento (CE) n.o 748/2008],

in rumeno

:

Fleică [Regulamentul (CE) nr. 748/2008],

in slovacco

:

Bránica (Nariadenie (ES) č. 748/2008),

in sloveno

:

Vampi (Uredba (ES) št. 748/2008),

in finlandese

:

Kuveliha (asetus (EY) N:o 748/2008),

in svedese

:

Mellangärde (förordning (EG) nr 748/2008),




ALLEGATO II

1. Esportatore (nome e indirizzo):2. Certificato n.:ORIGINALE3. Organismo emittente:4. Destinatario (nome e indirizzo):5. CERTIFICATO DI AUTENTICITÀCARNI BOVINEPezzi detti «hampes»6. Mezzo di trasporto:7. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli; designazione delle merci:8. Peso lordo (kg)9. Peso netto (kg)10. Peso netto (in lettere):11. ATTESTATO DELL’ORGANISMO EMITTENTEIl sottoscritto attesta che i pezzi detti «hampes» descritti nel presente certificato corrispondono alle specificazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 748/2008 della Commissione, entro i limiti previsti all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), dello stesso regolamento, e sono originari dell’Argentina.Luogo:Data: …Firma e timbro (o emblema stampato)Da compilare a macchina oppure a mano in carattere stampatello.

▼M3




ALLEGATO III

Organismo dell’Argentina abilitato ad emettere i certificati di autenticità

Argentina: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas:

per i pezzi detti «hampes» dell’Argentina di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a).

▼M4 —————

▼B




ALLEGATO VII



Regolamento abrogato e sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione

(GU L 144 del 4.6.1997, pag. 6).

 

Regolamento (CE) n. 2048/97 della Commissione

(GU L 287 del 21.10.1997, pag. 10).

soltanto per quanto concerne i riferimenti fatti dall’articolo 1 al regolamento (CE) n. 996/97

Regolamento (CE) n. 260/98 della Commissione

(GU L 25 del 31.1.1998, pag. 42).

soltanto l’articolo 6

Regolamento (CE) n. 1266/98 della Commissione

(GU L 175 del 19.6.1998, pag. 9).

 

Regolamento (CE) n. 649/2003 della Commissione

(GU L 95 dell’11.4.2003, pag. 13).

soltanto l’articolo 3

Regolamento (CE) n. 1118/2004 della Commissione

(GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).

soltanto l’articolo 3

Regolamento (CE) n. 1965/2006 della Commissione

(GU L 408 del 30.12.2006, pag. 27).

soltanto l’articolo 3 e l’allegato III

Regolamento (CE) n. 568/2007 della Commissione

(GU L 133 del 25.5.2007, pag. 15).

 

Regolamento (CE) n. 962/2007 della Commissione

(GU L 213 del 15.8.2007, pag. 6).

 




ALLEGATO VIII



Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 996/97

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 2

Articoli da 3 a 8

Articoli da 3 a 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 12

Articolo 11

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato I

Allegato IV

Allegato V

Allegato VI

Allegato VII

Allegato VIII



( 1 ) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

( 2 ) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 962/2007 (GU L 213 del 15.8.2007, pag. 6).

( 3 ) Cfr. allegato VII.

( 4 ) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 514/2008 (GU L 150 del 10.6.2008, pag. 7).

( 5 ) GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 514/2008.

( 6 ) GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

( 7 ) GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.