2008R0376 — IT — 06.11.2016 — 009.001
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REGOLAMENTO (CE) N. 376/2008 DELLA COMMISSIONE del 23 aprile 2008 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 114 dell'26.4.2008, pag. 3) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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data |
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REGOLAMENTO (CE) N. 514/2008 DELLA COMMISSIONE del 9 giugno 2008 |
L 150 |
7 |
10.6.2008 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 74/2010 DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 2010 |
L 23 |
28 |
27.1.2010 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 669/2011 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 2011 |
L 183 |
4 |
13.7.2011 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1349/2011 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2011 |
L 338 |
26 |
21.12.2011 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 418/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2012 |
L 130 |
1 |
17.5.2012 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013 |
L 158 |
74 |
10.6.2013 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 907/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2014 |
L 255 |
18 |
28.8.2014 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1538 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2015 |
L 242 |
1 |
18.9.2015 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1237 DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 2016 |
L 206 |
1 |
30.7.2016 |
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Rettificato da:
REGOLAMENTO (CE) N. 376/2008 DELLA COMMISSIONE
del 23 aprile 2008
che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli
(Versione codificata)
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Articolo 34
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10. Per quanto riguarda i titoli di importazione per i quali una disposizione comunitaria preveda l'applicazione del disposto del presente paragrafo, in deroga al disposto dei paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8, la prova di utilizzazione del titolo prevista nell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), deve essere fornita entro 45 giorni dallo scadere del periodo di validità del titolo, salvo caso di forza maggiore.
Se la prova di utilizzazione del titolo prevista all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), è fornita dopo il termine:
a) se il titolo è stato utilizzato nel periodo di validità, tenendo conto della tolleranza per difetto, si procede all'incameramento del 15 % del totale della cauzione indicato nel titolo, a titolo di deduzione forfetaria;
b) se il titolo è stato parzialmente utilizzato nel periodo di validità, l'importo della cauzione da incamerare è pari:
i) alla differenza tra il 95 % del quantitativo indicato nel titolo e il quantitativo effettivamente importato; a cui si aggiunge
ii) il 15 % dell'importo residuo della cauzione dopo la deduzione di cui al punto i), a titolo forfetario; a cui si aggiunge
iii) il 3 % dell'importo residuo della cauzione dopo la deduzione di cui ai punti i) e ii), per giorno di superamento del termine di presentazione della prova.
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