2008R0324 — IT — 20.04.2016 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 324/2008 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2008

che stabilisce procedure rivedute per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 098 dell'10.4.2008, pag. 5)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/462 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 2016

  L 80

28

31.3.2016




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 324/2008 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2008

che stabilisce procedure rivedute per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima

(Testo rilevante ai fini del SEE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali ( 1 ), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti ( 2 ), in particolare l'articolo 13, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Scaduti sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 725/2004, la Commissione deve provvedere allo svolgimento di ispezioni tese a verificare l'applicazione del regolamento da parte degli Stati membri. L'organizzazione di ispezioni a cura della Commissione è necessaria per verificare l'efficacia dei sistemi nazionali di controllo della qualità, nonché delle misure, delle procedure e delle strutture esistenti in materia di sicurezza marittima.

(2)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2005/65/CE, la Commissione deve controllare l'applicazione della stessa direttiva da parte degli Stati membri, effettuando congiuntamente le ispezioni di cui al regolamento (CE) n. 725/2004.

(3)

L'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), deve fornire assistenza tecnica alla Commissione nell'esecuzione dei compiti di ispezione delle navi, delle società interessate e degli organismi di sicurezza riconosciuti.

(4)

La Commissione deve coordinarsi con gli Stati membri in merito al programma e alla preparazione delle ispezioni. I nuclei ispettivi della Commissione devono potersi avvalere, ove siano disponibili, di ispettori nazionali qualificati.

(5)

Le ispezioni della Commissione devono essere eseguite secondo una procedura predefinita e con un metodo uniforme.

(6)

Le informazioni sensibili relative alle ispezioni devono essere trattate come informazioni riservate.

(7)

Il regolamento (CE) n. 884/2005 della Commissione, del 10 giugno 2005, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima ( 4 ) deve pertanto essere abrogato.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 725/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione per il controllo dell'applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004 a livello degli Stati membri, dei singoli impianti portuali e delle società interessate.

Il presente regolamento stabilisce inoltre procedure per il controllo dell'applicazione della direttiva 2005/65/CE, effettuato dalla Commissione congiuntamente alle ispezioni a livello degli Stati membri e degli impianti portuali, per quanto concerne i porti definiti dagli Stati membri all'articolo 2, paragrafo 11, del presente regolamento.

Le ispezioni sono condotte in modo trasparente, efficace, armonizzato e coerente.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

▼M1

1) «ispezione della Commissione», l'esame, effettuato dagli ispettori della Commissione, dei sistemi nazionali di controllo della qualità, delle misure, delle procedure e delle strutture in materia di sicurezza marittima esistenti negli Stati membri, e volto ad accertare l'osservanza del regolamento (CE) n. 725/2004 e l'applicazione della direttiva 2005/65/CE. Tale esame può comprendere ispezioni di porti, di impianti portuali, di navi, di autorità competenti per la sicurezza marittima o di società, come definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004. Esso può inoltre comprendere ispezioni di organismi di sicurezza riconosciuti, come definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004 e nell'allegato IV della Direttiva 2005/65/CE relativo agli organismi di sicurezza riconosciuti;

2) «ispettore della Commissione», qualsiasi dipendente della Commissione o dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima o ispettore nazionale rispondente ai criteri di cui all'articolo 7 e incaricato dalla Commissione di partecipare alle ispezioni, che figura sugli elenchi degli Stati membri o degli Stati EFTA;

▼B

3) «ispettore nazionale», qualsiasi dipendente di uno Stato membro nella funzione di ispettore della sicurezza marittima, qualificato secondo le norme dello Stato stesso;

4) «prova oggettiva», l'informazione, la registrazione o l'accertamento di natura quantitativa o qualitativa, concernenti la sicurezza o l'esistenza e l'attuazione di prescrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 725/2004 o dalla direttiva 2005/65/CE, e basati su osservazioni, misurazioni o prove verificabili;

5) «osservazione», l'accertamento effettuato nel corso di un'ispezione della Commissione e suffragato da prove oggettive;

6) «difformità», l'inosservanza delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 725/2004 o della direttiva 2005/65/CE, dimostrata da prove oggettive e richiedente un intervento correttivo;

7) «grave difformità», l'inosservanza da cui derivi una grave minaccia per la sicurezza marittima che richieda un immediato intervento correttivo, e in particolare la mancata applicazione effettiva e sistematica delle prescrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 725/2004 o dalla direttiva 2005/65/CE;

8) «punto di contatto per la sicurezza marittima», l'organismo nominato da ciascuno Stato membro per fungere da punto di contatto per la Commissione e gli altri Stati membri, ai fini dell'attuazione, del controllo e dell'informazione sull'applicazione delle misure di sicurezza marittima definite dal regolamento (CE) n. 725/2004 e delle misure di sicurezza nei porti definite dalla direttiva 2005/65/CE;

9) «società interessata», qualsiasi soggetto tenuto a nominare un addetto alla sicurezza della società, un addetto alla sicurezza a bordo della nave o un addetto alla sicurezza dell'impianto portuale, qualsiasi soggetto responsabile dell'attuazione del piano di sicurezza della nave o del piano di sicurezza dell'impianto portuale, e qualsiasi soggetto designato da uno Stato membro come organismo di sicurezza riconosciuto;

10) «test», qualsiasi prova delle misure di sicurezza marittima con cui venga simulata la commissione di un atto illecito allo scopo di verificare l'efficacia dell'applicazione delle misure di sicurezza;

▼M1

11) «porto», la zona delimitata dai confini tracciati dagli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2005/65/CE e notificata alla Commissione a norma dell'articolo 12;

▼M1

12) «misura correttiva provvisoria», una misura o una serie di misure temporanee volte a limitare per quanto possibile l'impatto di una grave difformità o di una difformità riscontrata durante un'ispezione, in attesa che quest'ultima venga integralmente corretta;

13) «informazioni classificate», informazioni identificate o identificabili ottenute durante lo svolgimento delle attività di ispezione, la cui divulgazione può dar luogo a una violazione della sicurezza, classificate in conformità alle disposizioni della decisione della Commissione (UE, Euratom) 2015/444 ( 5 ) o in conformità alla pertinente legislazione nazionale degli Stati membri;

14) «informazioni sensibili ma non classificate», materiale o informazioni relative a un'ispezione ottenute durante lo svolgimento di attività di ispezione, la cui divulgazione può dar luogo a una violazione della sicurezza e che possono essere condivise solo in base al principio della necessità di conoscere;

15) «mancata conferma», un accertamento effettuato nel corso di un'ispezione della Commissione che indica il mancato rispetto del regolamento (CE) n. 725/2004 o della direttiva 2005/65/CE ma non è suffragato da prove oggettive;

16) «comitato», il comitato istituito dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 725/2004;

17) «rappresentante di uno Stato di bandiera», un membro dell'autorità competente dello Stato membro di cui la nave batte bandiera o, se designato da tale Stato membro, un rappresentante di un organismo di sicurezza riconosciuto.

▼B



CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

▼M1

Articolo 3

Cooperazione degli Stati membri

1.  Gli Stati membri cooperano con la Commissione nell'esecuzione dei suoi compiti ispettivi, fatte salve le competenze della stessa. Tale cooperazione comprende le fasi della preparazione, del controllo e della rendicontazione.

2.  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che il preavviso di ispezione:

a) sia oggetto di rigorose misure di sicurezza per garantirne la non divulgazione al fine di non compromettere il procedimento ispettivo; e

b) sia comunicato alle parti interessate in base al principio della necessità di conoscere.

▼B

Articolo 4

Esercizio delle competenze della Commissione

1.  Gli Stati membri provvedono affinché gli ispettori della Commissione possano esercitare la loro autorità al fine di ispezionare le attività di sicurezza marittima svolte dalle autorità competenti ai sensi del regolamento (CE) n. 725/2004 o della direttiva 2005/65/CE e dalle società interessate.

▼M1

2.  Gli Stati membri provvedono affinché gli ispettori della Commissione abbiano tempestivamente accesso, su richiesta, alla documentazione riguardante la sicurezza necessaria per l'esecuzione dei compiti di ispezione e in particolare:

a) al programma nazionale per l'applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004 di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del suddetto regolamento;

b) agli aggiornamenti più recenti dei dati comunicati dal punto di contatto e alle relazioni di controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 725/2004;

c) all'esito del controllo effettuato dagli Stati membri per verificare l'attuazione dei piani di sicurezza dei porti;

d) alle valutazioni di sicurezza pertinenti delle navi, dei porti e degli impianti portuali, ai piani di sicurezza pertinenti delle navi, dei porti e degli impianti portuali e ai registri relativi alla formazione, all'addestramento e alle esercitazioni concernenti navi, porti e impianti portuali durante le ispezioni della Commissione;

e) alle notifiche da parte degli Stati membri delle decisioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 725/2004 dopo la obbligatoria valutazione dei rischi per la sicurezza;

f) a ogni orientamento, istruzione o procedura emessa dallo Stato membro ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 725/2004 e della direttiva 2005/65/CE.

▼B

3.  Qualora gli ispettori della Commissione incontrino difficoltà nell'espletamento delle loro funzioni, gli Stati membri interessati assistono la Commissione con ogni strumento di loro competenza affinché essa possa svolgere pienamente il suo compito.

Articolo 5

Partecipazione di ispettori nazionali alle ispezioni della Commissione

▼M1

1.  In accordo con la Commissione, per quanto possibile, gli Stati membri mettono a disposizione ispettori nazionali in grado di partecipare alle ispezioni della Commissione e alle connesse attività di preparazione e rendicontazione.

▼B

2.  Gli ispettori nazionali si astengono dal partecipare alle ispezioni della Commissione nello Stato membro dal quale dipendono.

3.  Gli Stati membri forniscono alla Commissione un elenco degli ispettori nazionali cui la Commissione può chiedere di partecipare alle ispezioni.

Tale elenco è aggiornato quanto meno entro la fine di giugno di ogni anno.

4.  La Commissione trasmette al comitato istituito dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 725/2004 (di seguito «il comitato») l'elenco di cui al primo comma del paragrafo 3 del presente articolo.

▼M1

5.  Le richieste di ispettori nazionali per partecipare alle ispezioni della Commissione sono notificate in tempo utile, di norma almeno due mesi prima della prevista data d'inizio dell'ispezione.

▼B

6.  Le spese relative alla partecipazione di ispettori nazionali alle attività ispettive della Commissione sono a carico della Commissione secondo le norme comunitarie vigenti.

▼M1

Articolo 6

Assistenza tecnica dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima nelle ispezioni della Commissione

Nel fornire alla Commissione l'assistenza tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1406/2002, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima mette a disposizione esperti tecnici affinché partecipino alle ispezioni della Commissione e alle attività di preparazione e rendicontazione connesse.

▼B

Articolo 7

Criteri per la qualificazione e la formazione degli ispettori della Commissione

1.  Gli ispettori della Commissione devono possedere una qualificazione adeguata e, in particolare, una sufficiente esperienza teorica e pratica nel settore marittimo. In linea di principio tale qualificazione comprende:

a) un'adeguata conoscenza delle norme di sicurezza marittima e delle modalità secondo cui queste si applicano alle operazioni sottoposte ad esame;

▼M1

b) una buona conoscenza pratica delle tecnologie e delle tecniche di sicurezza;

▼B

c) la conoscenza dei principi, delle procedure e delle tecniche di controllo;

▼M1

d) una conoscenza pratica delle operazioni sottoposte ad esame;

▼M1

e) una conoscenza delle prescrizioni in materia di salute, sicurezza e protezione per lavorare in un ambiente marittimo;

f) una conoscenza delle principali disposizioni di legge applicabili nel settore della sicurezza marittima.

▼B

2.   ►M1  Per poter eseguire le ispezioni della Commissione, gli ispettori della Commissione devono aver completato con esito positivo un'apposita formazione. Gli ispettori della Commissione devono ricevere periodicamente, almeno ogni cinque anni, una formazione al fine di aggiornare le loro conoscenze. ◄

Nel caso degli ispettori nazionali, la formazione necessaria per poter esercitare la funzione di ispettori della Commissione:

a) deve essere riconosciuta dalla Commissione;

b) deve sussistere inizialmente ed essere periodicamente aggiornata;

c) deve garantire un livello d'efficienza adeguato ai fini del controllo della conformità delle misure di sicurezza con il regolamento (CE) n. 725/2004 e la direttiva 2005/65/CE.

3.  La Commissione assicura che gli ispettori della Commissione soddisfino i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2.

▼M1

4.  Qualora, durante una precedente ispezione, il comportamento o le prestazioni di un ispettore non abbiano rispettato le prescrizioni del presente regolamento, l'ispettore non deve più essere nominato per compiti di ispezione della Commissione.

▼B



CAPO III

PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DI ISPEZIONI DELLA COMMISSIONE

Articolo 8

Preavviso delle ispezioni

▼M1

1.  La Commissione comunica con almeno sei settimane di anticipo la data dell'ispezione al punto di contatto dello Stato membro nel cui territorio essa avrà luogo.

La Commissione può trasmettere al punto di contatto, in parallelo rispetto al preavviso di ispezione, un questionario preliminare da far compilare all'autorità competente, unitamente alla richiesta di tutta la documentazione pertinente. Il questionario completato e la documentazione richiesta devono essere trasmessi alla Commissione almeno due settimane prima della data prevista per l'ispezione.

Il periodo di preavviso di cui al primo comma può essere ridotto a non meno di due settimane, a condizione che l'azione della Commissione risponda ad un evento eccezionale che può avere un impatto significativo sul livello generale di sicurezza marittima nell'Unione europea e che la Commissione consulti il punto di contatto interessato prima di dare il preavviso. In tal caso il secondo comma non si applica.

▼B

2.  L'oggetto dell'ispezione della Commissione è comunicato in anticipo al punto di contatto.

Qualora l'ispezione riguardi un impianto portuale, il punto di contatto è informato nel preavviso se:

a) l'ispezione concerne le navi presenti nell'impianto portuale o in un'altra parte del porto, durante l'ispezione, e

b) l'ispezione comprende il controllo del porto di cui all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2005/65/CE.

Il controllo di cui alla lettera b) risiede nella verifica dell'attuazione della direttiva 2005/65/CE da parte degli Stati membri e dei porti presenti sul loro territorio, comunicati alla Commissione a norma dell'articolo 12 della direttiva 2005/65/CE. Il controllo consiste, in particolare, nel verificare che tutte le disposizioni della direttiva 2005/65/CE siano state recepite nelle valutazioni di sicurezza del porto e nell'elaborazione del piano di sicurezza del porto, e che le misure stabilite in tale contesto siano in armonia con le disposizioni adottate a norma del regolamento (CE) n. 725/2004 per gli impianti portuali situati nei porti interessati.

3.  Il punto di contatto:

a) informa le competenti autorità nello Stato membro in cui si svolge l'ispezione;

b) comunica alla Commissione l'identità delle competenti autorità.

4.  Almeno 24 ore prima dell'ispezione, il punto di contatto trasmette alla Commissione il nome dello Stato di bandiera e il numero IMO delle navi presumibilmente presenti durante l'ispezione in un impianto portuale o in un porto comunicato a norma del paragrafo 2, secondo comma.

▼M1

5.  Qualora lo Stato di bandiera sia uno Stato membro, la Commissione notifica appena possibile al punto di contatto di tale Stato che la nave può essere sottoposta a ispezione durante la sua permanenza nell'impianto portuale. Se un'ispezione deve comprendere una nave battente bandiera di uno Stato membro diverso da quello dell'autorità oggetto dell'ispezione, la Commissione informa il punto di contatto dello Stato di bandiera in modo da provvedere agli adempimenti pratici necessari a effettuare l'ispezione a bordo di tale nave.

▼B

6.  Qualora l'ispezione di un impianto portuale situato in uno Stato membro includa l'ispezione di una nave battente bandiera dello stesso Stato, il punto di contatto comunica alla Commissione se la nave si trova o meno nell'impianto portuale durante l'ispezione.

7.  Qualora una nave di cui è prevista l'ispezione non sia ormeggiata nel porto al momento dell'ispezione dell'impianto portuale, la Commissione e il coordinatore designato a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, concordano l'ispezione di una nave alternativa. Quest'ultima può trovarsi in un altro impianto portuale all'interno del porto. I paragrafi 5 e 8 del presente articolo si applicano anche in tal caso.

8.  Le ispezioni della Commissione sono svolte sotto l'egida dello Stato membro in cui si trova l'impianto portuale che è responsabile del controllo e della conformità ai sensi della regola 9 delle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima contenute nella Convenzione internazionale del 1974 sulla salvaguardia delle vita umana in mare (SOLAS) modificata, quando:

a) lo Stato di bandiera della nave non è uno Stato membro; o

b) la nave non appare nelle informazioni fornite a norma del paragrafo 4 del presente articolo.

▼M1

9.  Qualora la Commissione partecipi a una ispezione o a una verifica nazionale di una nave in un luogo al di fuori dell'Unione europea, la Commissione adotta con il punto di contatto le disposizioni necessarie a seguire le ispezioni o le verifiche con il rappresentante dello Stato di bandiera.

▼B

Articolo 9

Preparazione delle ispezioni

1.  Gli ispettori della Commissione svolgono attività preparatorie per garantire l'efficienza, l'accuratezza e la coerenza delle ispezioni.

2.  La Commissione fornisce al punto di contatto i nomi degli ispettori incaricati delle ispezioni e altre informazioni utili, tra cui il nome del capo del nucleo ispettivo, che deve essere un dipendente della Commissione con funzioni d'ispettore.

3.  Per ogni ispezione il punto di contatto designa un coordinatore che provvede agli adempimenti pratici connessi alle attività di ispezione. Nel corso dell'ispezione, il capo del nucleo ispettivo è la persona di contatto principale per il coordinatore.

Articolo 10

Svolgimento delle ispezioni

▼M1

1.  Nel verificare che gli Stati membri applichino le prescrizioni di sicurezza marittima stabilite dal regolamento (CE) n. 725/2004 e dalla direttiva 2005/65/CE deve essere usato un metodo uniforme.

2.  Gli ispettori della Commissione, durante lo svolgimento delle attività di ispezione, sono sempre accompagnati da un rappresentante della competente autorità interessata. Tale rappresentante non deve pregiudicare l'efficienza e l'efficacia delle attività di ispezione.

Le ispezioni devono essere svolte in modo da assicurare il più possibile la fluidità delle operazioni commerciali. Al fine di conseguire tale obiettivo, qualora possibile e con l'accordo preliminare dello Stato di bandiera e del comandante della nave, l'ispezione di una nave che è cominciata in porto può continuare dopo che la nave avrà lasciato il porto.

Se una nave soggetta a ispezione svolge un servizio di linea internazionale tra due o più Stati membri, l'ispezione può riguardare anche le operazioni di imbarco e sbarco di passeggeri e veicoli al termine di ciascuna tratta. In tal caso la Commissione informa il punto di contatto dello Stato membro del porto di arrivo in conformità all'articolo 8, paragrafo 1.

▼B

3.  Qualora una nave presente in un impianto portuale debba essere sottoposta a ispezione e non batta la bandiera dello Stato membro in cui si trova l'impianto portuale, quest'ultimo Stato provvede a che gli ispettori della Commissione siano accompagnati durante l'ispezione della nave da un funzionario di un'autorità contemplata dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 725/2004.

4.  Gli ispettori della Commissione sono muniti di un documento di riconoscimento che abilita allo svolgimento delle ispezioni per conto della Commissione. Gli Stati membri provvedono a che gli ispettori della Commissione abbiano accesso a tutte le aree che devono essere sottoposte a ispezione.

5.  I test sono svolti esclusivamente a seguito di comunicazione al punto di contatto e con il consenso di quest'ultimo circa il contenuto e le finalità. Il punto di contatto provvede al coordinamento necessario con le competenti autorità interessate.

▼M1

6.  Fatto salvo l'articolo 11, ogni qualvolta risulti opportuno e praticabile, gli ispettori della Commissione forniscono immediatamente sul posto un resoconto verbale informale delle loro osservazioni.

Il punto di contatto pertinente è informato senza indugio di ogni grave difformità dal regolamento (CE) n. 725/2004 o dalla direttiva 2005/65/CE individuata in un'ispezione della Commissione, prima della stesura della relazione d'ispezione di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

Nel caso tuttavia in cui l'ispettore della Commissione riscontri, nel corso dell'ispezione di una nave, una grave difformità che richieda un intervento a norma dell'articolo 16, il capo del nucleo ispettivo informa immediatamente per iscritto i punti di contatto interessati.

▼M1

7.  Gli ispettori della Commissione svolgono le ispezioni in modo efficiente ed efficace, tenendo debito conto della sicurezza.

▼B

Articolo 11

Relazione di ispezione

1.  Entro sei settimane dal completamento dell'ispezione la Commissione trasmette allo Stato membro una relazione d'ispezione. Tale relazione contiene, se del caso, i risultati del controllo effettuato in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b).

2.  Le parti della relazione riguardanti le navi ispezionate durante l'ispezione di un impianto portuale sono trasmesse anche allo Stato membro di bandiera, qualora questo sia diverso dallo Stato membro in cui ha avuto luogo l'ispezione.

3.  Lo Stato membro comunica ai soggetti sottoposti a ispezione le osservazioni ad essi relative che sono state effettuate nel corso dell'ispezione. La relazione non è tuttavia trasmessa ai soggetti sottoposti a ispezione.

▼M1

4.  Nel valutare l'attuazione del regolamento (CE) n. 725/2004 e della direttiva 2005/65/CE, in conformità al presente regolamento, gli accertamenti sono classificati in una delle categorie seguenti:

a) conformità;

b) conformità, con raccomandazione di miglioramenti;

c) difformità;

d) grave difformità;

e) mancata conferma.

5.  La relazione indica dettagliatamente i risultati dell'ispezione, classificati come «grave difformità», «difformità», «conformità, con raccomandazione di miglioramenti» e «mancata conferma», nell'attuazione del regolamento (CE) n. 725/2004 o della direttiva 2005/65/CE in conformità al presente regolamento.

La relazione può contenere altresì raccomandazioni di interventi correttivi.

▼B

Articolo 12

Risposta dello Stato membro

1.  Entro tre mesi dalla data di spedizione della relazione di ispezione, lo Stato membro trasmette per iscritto alla Commissione una risposta alla relazione che:

a) tenga conto delle osservazioni e delle raccomandazioni; e

b) fornisca un piano di azione, in cui siano indicate le azioni e i tempi previsti per rimediare alle carenze riscontrate.

2.  Se la relazione d'ispezione non rileva difformità o gravi difformità dal regolamento (CE) n. 725/2004 o la direttiva 2005/65/CE, non è richiesta alcuna risposta.

▼M1

3.  Se uno Stato membro propone misure correttive immediate per affrontare una grave difformità riscontrata, ne informa tempestivamente la Commissione prima che quest'ultima pubblichi la sua relazione di ispezione. In tal caso, la relazione deve indicare le misure correttive adottate dallo Stato membro. Se sono state adottate solo misure provvisorie, lo Stato membro ne informa tempestivamente la Commissione e comunica inoltre il termine ultimo per l'attuazione delle misure correttive complete e definitive.

▼B

Articolo 13

Azione della Commissione

1.  In caso di difformità o grave difformità dal regolamento (CE) n. 725/2004 o dalla direttiva 2005/65/CE e dopo che sia pervenuta la risposta dello Stato membro, la Commissione può adottare una delle seguenti misure:

a) trasmettere osservazioni allo Stato membro o richiedere ulteriori chiarimenti in merito alla risposta o a talune parti di essa;

b) effettuare un'ispezione o un controllo di ottemperanza per verificare l'attuazione delle azioni correttive, con un termine minimo di preavviso di due settimane;

c) avviare un procedimento per infrazione nei confronti dello Stato membro.

2.  Qualora sia necessario svolgere un'ispezione di ottemperanza, lo Stato membro di bandiera comunica se possibile i successivi porti di scalo della nave alla Commissione, affinché quest'ultima possa decidere dove e quando svolgere l'ispezione di ottemperanza.



CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

▼M1

Articolo 14

Riservatezza delle informazioni

In linea con le norme vigenti applicabili, durante le ispezioni nel settore della sicurezza marittima la Commissione adotta misure adeguate a proteggere le informazioni classificate cui ha accesso o che le sono comunicate dagli Stati membri. Gli Stati membri adottano misure equivalenti in conformità alla loro legislazione nazionale pertinente.

Lo scambio di informazioni sensibili ma non classificate tra gli Stati membri e la Commissione è ammesso, a condizione che tali informazioni siano protette in base alle prescrizioni applicabili per garantirne la riservatezza.

Articolo 15

Programma di ispezioni della Commissione

1.  La Commissione chiede il parere del comitato sulle priorità da stabilire per l'attuazione del programma di ispezioni.

2.  La Commissione informa periodicamente il comitato in merito all'attuazione del programma di ispezioni e ai risultati delle ispezioni. La Commissione condivide con gli Stati membri le buone pratiche osservate nel corso delle ispezioni.

Le relazioni di ispezione sono di norma messe a disposizione del comitato:

a) non appena sia stata ricevuta la risposta dello Stato membro a norma dell'articolo 12, paragrafo 1; e

b) quando il fascicolo è archiviato.

▼B

Articolo 16

Comunicazione di gravi difformità agli Stati membri

▼M1

Qualora un'ispezione riveli gravi difformità dal regolamento (CE) n. 725/2004 o dalla direttiva 2005/65/CE che incidano sul livello generale di sicurezza marittima nell'Unione e che non possano essere affrontate immediatamente, almeno mediante misure correttive di natura provvisoria, la Commissione informa gli altri Stati membri dopo aver comunicato la grave difformità allo Stato membro interessato.

▼B

Non appena si sia posto rimedio alla grave difformità in maniera ritenuta adeguata dalla Commissione, la Commissione ne informa immediatamente gli altri Stati membri cui la difformità stessa era stata comunicata a norma del primo comma.

Articolo 17

Riesame

La Commissione riesamina periodicamente il sistema di ispezioni e in particolare la sua efficacia.

Articolo 18

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 884/2005 è abrogato.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6.

( 2 ) GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28.

( 3 ) GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2038/2006 (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1).

( 4 ) GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 25.

( 5 ) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).