2008R0215 — IT — 30.05.2014 — 002.001
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REGOLAMENTO (CE) N. 215/2008 DEL CONSIGLIO del 18 febbraio 2008 recante il regolamento finanziario per il 10o Fondo europeo di sviluppo (GU L 078, 19.3.2008, p.1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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No |
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date |
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REGOLAMENTO (UE) N. 370/2011 DEL CONSIGLIO dell'11 aprile 2011 |
L 102 |
1 |
16.4.2011 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 567/2014 DEL CONSIGLIO del 26 maggio 2014 |
L 157 |
52 |
27.5.2014 |
REGOLAMENTO (CE) N. 215/2008 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2008
recante il regolamento finanziario per il 10o Fondo europeo di sviluppo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ( 1 ), e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ( 2 ) (l’«accordo ACP-CE»),
vista la decisione n. 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») ( 3 ), in particolare l’articolo 23, quarto comma,
vista la decisione n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 2 giugno 2006, che precisa il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 e che modifica l’accordo di partenariato ACP-CE riveduto ( 4 ),
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE ( 5 ) (l’«accordo interno»), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativo all’applicazione del 10o Fondo europeo di sviluppo nell’ambito dell’accordo di partenariato ACP-CE ( 6 )
vista la proposta della Commissione,
visto il parere della Corte dei conti ( 7 ),
visto il parere della Banca europea per gli investimenti,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre determinare le modalità dettagliate riguardanti il versamento dei contributi degli Stati membri al 10o Fondo europeo di sviluppo («FES»), istituito dall’accordo interno, nonché lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE («PTOM»). |
(2) |
Dovrebbero essere fissate le norme riguardanti il trattamento delle rimanenze dei precedenti FES (in particolare per quanto riguarda le modalità dettagliate di trasferimento di tali rimanenze al 10o FES e le norme applicabili alla loro esecuzione) o le conseguenze del loro disimpegno in relazione ai contributi forniti dagli Stati membri. |
(3) |
Occorre stabilire le condizioni alle quali la Corte dei conti è tenuta ad esercitare i propri poteri in relazione al FES. |
(4) |
Occorre stabilire le condizioni alle quali la Banca europea per gli investimenti («BEI») gestisce le risorse FES. |
(5) |
Le disposizioni riguardanti il controllo da parte della Corte dei conti delle risorse FES gestite dalla BEI dovrebbero essere conformi all’accordo tripartito tra la Corte dei conti, la BEI e la Commissione in base a quanto previsto dall’articolo 248, paragrafo 4, del trattato. |
(6) |
È opportuno garantire un’esecuzione adeguata, rapida ed efficace dei programmi e dei progetti finanziati nel quadro dell’accordo ACP-CE e stabilire procedure di gestione trasparenti, facilmente applicabili e idonee a favorire il decentramento dei compiti e delle responsabilità. |
(7) |
Le parti dell’accordo ACP-CE hanno confermato il loro interesse per le clausole sociali ed etiche definite dalle pertinenti convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). |
(8) |
È opportuno stabilire norme dettagliate in base alle quali l’ordinatore delegato definisce le misure necessarie per garantire la buona esecuzione delle operazioni, in stretta collaborazione con l’ordinatore nazionale. |
(9) |
Ai fini dell’efficacia e della semplificazione, nell’ambito del presente regolamento occorre tener conto, per quanto possibile, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 8 ), in quanto elemento centrale della riforma della gestione interna della Commissione. Se opportuno, in determinati casi si dovrebbe applicare — mutatis mutandis — il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 9 ). |
(10) |
Tutte le modifiche rispetto al regolamento finanziario del 27 marzo 2003 per il 9o Fondo europeo di sviluppo ( 10 ) dovrebbero contribuire a conseguire gli obiettivi delle riforme della Commissione, sviluppare o assicurare una sana gestione finanziaria e garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità contro le frodi e le altre attività illecite, migliorando in tal modo la legalità e la regolarità delle operazioni finanziarie. |
(11) |
Alcune modifiche rispetto al regolamento finanziario per il 9o FES appaiono necessarie alla luce dell’esperienza pratica al fine di facilitare l’attuazione del FES e il conseguimento dei relativi obiettivi politici e di adeguare alcune disposizioni di tipo procedurale e documentale. In particolare si deve rafforzare la trasparenza fornendo informazioni in merito ai beneficiari dei finanziamenti comunitari. |
(12) |
Il principio della sana gestione finanziaria dovrebbe implicare un controllo interno efficace ed efficiente dell’esecuzione delle risorse FES. |
(13) |
Per quanto riguarda le risorse FES si dovrebbe consentire agli Stati membri di erogare contributi finanziari volontari per aiutare a conseguire gli obiettivi dell’accordo di partenariato ACP-CE al di fuori delle modalità di cofinanziamento come previsto dal regolamento (CE) n. 617/2007. |
(14) |
È opportuno applicare al FES il principio della specializzazione. |
(15) |
Per quanto riguarda i metodi di esecuzione delle risorse FES, è opportuno ristrutturare per motivi di chiarezza le disposizioni del regolamento finanziario per il 9o FES riguardanti la gestione centralizzata, decentrata e congiunta e rendere più trasparenti alcune disposizioni. In particolare, è opportuno semplificare le disposizioni concernenti la gestione congiunta, le condizioni relative alla delega delle funzioni e i criteri riguardanti il ricorso ad organismi nazionali pubblici per facilitare tale ricorso e per rispondere alle crescenti esigenze operative. |
(16) |
Occorre modificare il divieto di delegare atti d’esecuzione a organismi privati in relazione alla gestione centralizzata, poiché i termini di tale divieto si sono rivelati più rigorosi del necessario. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di ricorrere ai servizi di un’agenzia di viaggi o di un organizzatore di conferenze per rimborsare le spese ai partecipanti a conferenze, a condizione che tali imprese private non esercitino alcun potere discrezionale. |
(17) |
Occorre inoltre chiarire la responsabilità del contabile per la certificazione dei conti in base alle informazioni finanziarie trasmessegli dagli ordinatori. A tale scopo egli dovrebbe avere la facoltà di controllare le informazioni trasmesse dall’ordinatore delegato e di formulare riserve, se necessario. |
(18) |
Vanno chiariti le condizioni e i limiti relativi alla responsabilità finanziaria di tutti gli agenti finanziari e di tutti coloro che partecipano all’attuazione del FES. |
(19) |
È opportuno chiarire e rafforzare le norme relative al recupero dei crediti, per meglio salvaguardare gli interessi finanziari delle Comunità. In particolare, vanno specificate le condizioni nelle quali gli interessi sui pagamenti tardivi sono dovuti al FES. |
(20) |
Si dovrebbe introdurre un termine di prescrizione per i crediti. Al contrario di molti dei suoi Stati membri, la Comunità non è soggetta a un termine di prescrizione alla scadenza del quale i suoi crediti finanziari si estinguono né a un termine di prescrizione per adire le vie legali contro terzi allo scopo di far valere i suoi crediti. L’introduzione di tale termine di prescrizione risponde al principio della sana gestione finanziaria. |
(21) |
In linea con il regolamento finanziario generale e la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ( 11 ), si dovrebbero chiarire le norme sull’esclusione da una procedura di appalto. Va fatta una distinzione chiara fra esclusione obbligatoria ed esclusione sulla base di una sanzione amministrativa. Inoltre, per motivi di certezza del diritto e proporzionalità, nel regolamento finanziario va specificato un periodo massimo di esclusione. Potrebbe essere prevista un’eccezione alle norme sull’esclusione per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l’attività commerciale o presso curatori o liquidatori di un fallimento, a seguito di un accordo con i creditori o di procedure analoghe previste dalle leggi nazionali. |
(22) |
È opportuno consentire l’utilizzazione della banca dati centrale relativa ai candidati od offerenti che si trovano in situazioni di esclusione, istituita nel quadro del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 nel contesto del FES. |
(23) |
Per quanto riguarda le sovvenzioni, è opportuno introdurre alcuni chiarimenti nell’articolo 103, in particolare in relazione alla loro portata. Per migliorare la gestione delle sovvenzioni e semplificare le procedure, dovrebbe essere possibile assegnare sovvenzioni mediante una decisione dell’istituzione o una convenzione scritta con il beneficiario e autorizzare il ricorso a pagamenti forfettari o a tasso fisso, accanto al più consueto metodo del rimborso dei costi effettivamente sostenuti. Infine, le disposizioni relative agli accertamenti e alle garanzie devono essere più proporzionate ai relativi rischi finanziari. |
(24) |
La norma secondo la quale le sovvenzioni dovrebbero essere accordate in base a un invito a presentare proposte ha dimostrato la propria validità. Tuttavia, l’esperienza ha dimostrato che, in certi casi, la natura dell’azione non lascia alcuna possibilità di scelta in sede di selezione dei beneficiari. Si dovrebbe pertanto riconoscere espressamente la possibilità che si verifichino tali casi eccezionali. |
(25) |
Quando vengono concesse sovvenzioni per i costi correnti, la norma secondo la quale non si può firmare la necessaria convenzione una volta trascorsi quattro mesi dall’inizio dell’esercizio di bilancio del beneficiario si è rivelata più rigorosa del necessario. Tale termine dovrebbe pertanto essere fissato a sei mesi. |
(26) |
Poiché si continuerà ad accordare sovvenzioni in base a criteri di selezione e di assegnazione, non è necessario far valutare tali criteri da un comitato per tutti i casi. Sarebbe opportuno prevedere strumenti più flessibili per la valutazione dei criteri di selezione. |
(27) |
Per motivi di chiarezza, la norma riguardante i requisiti che devono essere applicati dai beneficiari di sovvenzioni in sede di aggiudicazione degli appalti dovrebbe essere semplificata. Occorrerebbe inoltre prevedere esplicitamente il caso in cui l’attuazione di un’azione richiede un sostegno finanziario a terzi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
SOMMARIO |
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PARTE PRIMA — |
DISPOSIZIONI FONDAMENTALI |
TITOLO I — |
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI |
TITOLO II — |
PRINCIPI FINANZIARI |
TITOLO III — |
RISORSE ED ESECUZIONE DEL FES |
TITOLO IV — |
AGENTI FINANZIARI |
TITOLO V — |
OPERAZIONI DI ENTRATA |
TITOLO VI — |
OPERAZIONI DI SPESA |
TITOLO VII — |
DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI ESECUZIONE |
TITOLO VIII — |
TIPI DI FINANZIAMENTO |
TITOLO IX — |
RENDICONTO E CONTABILITÀ |
TITOLO X — |
REVISIONE CONTABILE ESTERNA E DISCARICO |
PARTE SECONDA — |
FONDO INVESTIMENTI |
PARTE TERZA — |
DISPOSIZIONI TRANSITORIE |
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI FONDAMENTALI
TITOLO I
Oggetto, ambito di applicazione e disposizioni generali
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le norme relative all'esecuzione finanziaria delle risorse del Fondo europeo di sviluppo (FES) e al rendimento e alla verifica dei suoi conti.
Articolo 2
Relazione con il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
1. Se non espressamente disposto altrimenti, i riferimenti diretti del presente regolamento alle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ) si intendono fatti anche alle corrispondenti disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione ( 13 ).
2. I riferimenti del presente regolamento alle disposizioni applicabili del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 non si ritengono comprensivi delle disposizioni procedurali che non sono pertinenti al FES, in particolare quelle concernenti il potere di adottare atti delegati.
3. I riferimenti interni contenuti nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 o nel regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 non rendono le disposizioni cui rimandano indirettamente applicabili al FES.
4. I termini utilizzati nel presente regolamento hanno significato identico a quelli di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, ad eccezione delle definizioni di cui all'articolo 2, lettere da a) ad e), di detto regolamento.
Tuttavia, ai fini del presente regolamento, i seguenti termini del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, si intende per:
a) «bilancio»: il FES;
b) «impegno di bilancio»: impegno finanziario;
c) «istituzione»: la Commissione;
d) «stanziamenti» o «stanziamenti operativi»: le risorse del FES;
e) «linea di bilancio»: stanziamento;
f) «atto di base»: in funzione del contesto, l'accordo interno sul 10o FES, la decisione 2013/755/UE del Consiglio ( 14 ) («decisione sull'associazione d'oltremare») o il regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio ( 15 ) («regolamento di esecuzione»);
g) «paese terzo»: qualsiasi paese o territorio beneficiario che rientra nel campo di applicazione geografico del FES.
5. L'interpretazione del presente regolamento è volta a garantire la coerenza con il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, a meno che tale interpretazione risulti incompatibile con le specificità del FES, quali previste dall'accordo di partenariato ACP-UE, dall'accordo interno sul 10o FES, dalla decisione sull'associazione d'oltremare o dal regolamento di esecuzione.
Articolo 3
Periodi, date e termini
Salvo disposizione contraria, ai termini fissati dal presente regolamento si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio ( 16 ).
Articolo 4
Protezione dei dati personali
Il presente regolamento fa salvi i requisiti della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ) e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 18 ).
Si applica l'articolo 29 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 riguardante l'informazione sul trasferimento di dati personali a fini di revisione contabile.
TITOLO II
Principi finanziari
Articolo 5
Principi finanziari
L'esecuzione delle risorse del FES rispetta i seguenti principi:
a) l'unità e la verità del bilancio;
b) l'unità di conto;
c) l'universalità;
d) la specializzazione;
e) la sana gestione finanziaria;
f) la trasparenza.
L'esercizio finanziario inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre.
Articolo 6
Principi di unità e verità del bilancio
La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo mediante imputazione al FES.
Si applicano l'articolo 8, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 8, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Articolo 7
Principio dell'unità di conto
Si applica mutatis mutandis l'articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardante l'utilizzo dell'euro.
Articolo 8
Principio dell'universalità
Fatto salvo l'articolo 9 del presente regolamento, l'insieme delle entrate copre l'insieme dei pagamenti stimati.
Tutte le entrate e le spese sono iscritte senza contrazione fra di esse, fatta salva l'applicazione dell'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardante le norme in materia di detrazioni e compensazione dei tassi di cambio.
Tuttavia, le entrate di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento sono automaticamente detratte dai pagamenti effettuati a titolo dell'impegno che le ha generate.
L'Unione non può accendere prestiti entro il quadro del FES.
Articolo 9
Entrate con destinazione specifica
1. Le entrate con destinazione specifica sono destinate a finanziare spese determinate.
2. Costituiscono entrate con destinazione specifica:
a) i contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche; i contributi finanziari di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione o dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) a norma dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione;
b) le entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati;
c) le entrate provenienti dalla restituzione, in seguito a recupero, di somme indebitamente pagate;
d) le entrate generate da interessi sui versamenti di prefinanziamenti, fatto salvo il disposto dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
e) i rimborsi e le entrate generati dagli strumenti finanziari a norma dell'articolo 140, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
f) le entrate provenienti da successivi rimborsi di oneri fiscali a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
3. Le entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), finanziano spese che sono stabilite dal donatore, previa accettazione della Commissione.
Le entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 2, lettere e) e f), finanziano spese analoghe a quelle che le hanno generate.
4. L'articolo 184, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 si applica mutatis mutandis.
5. L'articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardante gli atti di liberalità si applica alle entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo. Per quanto riguarda l'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l'accettazione di una liberalità è soggetta all'autorizzazione del Consiglio.
6. Le risorse del FES corrispondenti a entrate con destinazione specifica sono rese automaticamente disponibili quando tali entrate sono state riscosse dalla Commissione. Tuttavia, le risorse del FES corrispondenti alle entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 2, lettera a), sono rese disponibili al momento della previsione di crediti, qualora l'accordo con lo Stato membro sia espresso in euro; i pagamenti a titolo di tali entrate possono essere effettuati solo a partire dalla riscossione.
Articolo 10
Principio della specializzazione
Le risorse del FES sono stanziate per scopi specifici, per ciascuno Stato ACP o PTOM e in conformità dei principali strumenti di cooperazione.
Per quanto riguarda gli Stati ACP, tali strumenti sono fissati dal protocollo finanziario allegato all'accordo di partenariato ACP-UE. Lo stanziamento delle risorse (assegnazioni indicative) si basa inoltre sulle disposizioni dell'accordo interno sul 10o FES e del regolamento di esecuzione e tiene conto delle risorse riservate alle spese di supporto associate alla programmazione e all'esecuzione ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo interno sul 10o FES.
Per quanto riguarda i PTOM, tali strumenti figurano nella parte quarta e nell'allegato II della decisione sull'associazione d'oltremare. Lo stanziamento di tali risorse tiene anche conto della riserva non assegnata prevista dall'articolo 3, paragrafo 3, di detto allegato e delle risorse per gli studi e le misure di assistenza tecnica di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), dello stesso.
Articolo 11
Principio della sana gestione finanziaria
1. Si applica l'articolo 30, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardante i principi di economia, efficienza ed efficacia. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, non si applica l'articolo 18 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
2. Sono fissati obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine. La realizzazione di tali obiettivi è controllata mediante indicatori di prestazione.
3. Per migliorare il processo decisionale, in particolare per giustificare e specificare la determinazione dei contributi di cui all'articolo 21 del presente regolamento che devono essere versati dagli Stati membri, sono necessarie le seguenti valutazioni:
a) l'impiego delle risorse del FES è preceduto da una valutazione ex ante delle operazioni da eseguire, che comprende gli elementi elencati all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012;
b) l'operazione è sottoposta ad una valutazione ex post al fine di garantire che i risultati perseguiti abbiano giustificato i mezzi impiegati.
4. I tipi di finanziamento di cui al titolo VIII del presente regolamento e i metodi di esecuzione di cui all'articolo 17 del presente regolamento sono scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Per le sovvenzioni, è preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari.
Articolo 12
Controllo interno
Si applica l'articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Articolo 13
Principio della trasparenza
1. Il FES è eseguito ed è oggetto di rendiconto conformemente al principio della trasparenza.
2. Lo stato annuale degli impegni, i pagamenti e gli importi annuali delle richieste di contributi ai sensi dell'articolo 7 dell'accordo interno sul 10o FES sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. Fatto salvo l'articolo 4 del presente regolamento, si applicano l'articolo 35, paragrafo 2, primo comma, e l'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardanti la pubblicazione di informazioni sui destinatari e di altre informazioni. Ai fini dell'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, per «ubicazione» si intende, se del caso, l'equivalente alla regione a livello NUTS 2 se il destinatario è una persona fisica.
4. Le azioni finanziate a titolo del FES possono essere attuate in regime di cofinanziamento parallelo o di cofinanziamento congiunto.
Nel caso del cofinanziamento parallelo, un'azione dev'essere scissa in una serie di componenti chiaramente individuabili, ognuna delle quali è finanziata dai diversi partner cofinanziatori in modo da poter sempre individuare la destinazione finale del finanziamento.
Nel caso del finanziamento congiunto, il costo totale di un'azione dev'essere ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse devono essere messe in comune in modo tale da non poter più individuare la fonte di finanziamento di una determinata attività svolta nell'ambito dell'azione. In tali casi, la pubblicazione a posteriori di sovvenzioni e contratti d'appalto, richiesta dall'articolo 35, paragrafo 2, primo comma, e dall'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, deve rispettare le norme dell'eventuale entità delegata.
5. Nel fornire assistenza finanziaria, la Commissione adotta, se del caso, tutte le misure necessarie per garantire la visibilità del sostegno finanziario dell'Unione, comprese misure che impongono requisiti di visibilità ai destinatari dei fondi dell'Unione, salvo in casi debitamente giustificati. La Commissione è responsabile del monitoraggio dell'osservanza di tali requisiti da parte dei destinatari.
TITOLO III
Risorse ed esecuzione del FES
Articolo 14
Fonti delle risorse FES
Le risorse del FES sono costituite dai fondi di cui all'articolo 1 della decisione 2013/759/UE e da altre entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 9 del presente regolamento.
Le risorse FES gestite dalla BEI si compongono inoltre di quelle del Fondo investimenti gestito come fondo rotativo.
Articolo 15
Struttura del FES
Le entrate e le spese del FES sono classificate secondo la loro natura o la loro destinazione.
Articolo 16
Esecuzione del FES in conformità del principio della sana gestione finanziaria
1. La Commissione assume le responsabilità dell'Unione definite all'articolo 57 dell'accordo di partenariato ACP-UE e quelle definite dalla decisione sull'associazione d'oltremare. A tal fine dà esecuzione alle entrate e alle spese del FES conformemente alla parte prima e alla parte terza del presente regolamento, sotto la propria responsabilità ed entro i limiti delle risorse del FES.
2. Gli Stati membri cooperano con la Commissione affinché le risorse del FES siano utilizzate secondo il principio della sana gestione finanziaria.
Articolo 17
Metodi di esecuzione
1. Si applicano gli articoli 56 e 57 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
2. Fatti salvi i paragrafi da 3 a 5 del presente articolo, si applicano le norme relative ai metodi di esecuzione di cui alla parte prima, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e gli articoli 188 e 193 del medesimo regolamento. Tuttavia non sono applicabili l'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 59 di detto regolamento, riguardanti la gestione concorrente con gli Stati membri.
3. Le entità delegate garantiscono la coerenza con la politica esterna dell'Unione e possono affidare funzioni di esecuzione del bilancio ad altre entità a condizioni equivalenti a quelle applicabili alla Commissione. Esse adempiono agli obblighi di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 su base annua. Il parere sulla revisione contabile è presentato entro un mese dalla relazione e dalla dichiarazione di gestione, per poter essere preso in considerazione nella garanzia di affidabilità della Commissione.
Le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e gli organismi degli Stati membri di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punti v) e vi), di tale regolamento che sono stati incaricati dalla Commissione possono anche affidare compiti di esecuzione del bilancio ad organizzazioni senza fini di lucro in possesso dell'opportuna capacità operativa e finanziaria a condizioni equivalenti a quelle applicabili alla Commissione.
Gli Stati ACP e i PTOM possono altresì affidare compiti di esecuzione del bilancio ai loro servizi e ad organismi di diritto privato in base a un contratto di servizi. Tali organismi sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, tali da evitare conflitti di interessi. La convenzione di finanziamento stabilisce le condizioni del contratto di servizi.
4. Se il FES è eseguito nell'ambito della gestione indiretta con gli Stati ACP o i PTOM, fatte salve le responsabilità degli Stati ACP o dei PTOM che agiscono in qualità di amministrazioni aggiudicatrici, la Commissione:
a) procede, se necessario, al recupero degli importi dovuti dai destinatari a norma dell'articolo 80 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, anche mediante una decisione che costituisce titolo esecutivo alle stesse condizioni di cui all'articolo 299 del trattato;
b) può, qualora le circostanze lo richiedano, imporre sanzioni amministrative e/o finanziarie alle stesse condizioni di cui all'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
La convenzione di finanziamento prevede a tal fine disposizioni per la cooperazione tra la Commissione e lo Stato ACP o il PTOM.
5. L'assistenza finanziaria dell'Unione può essere erogata tramite contributi a fondi nazionali, regionali o internazionali, quali quelli istituiti o gestiti dalla BEI, da Stati membri, paesi e regioni partner o organizzazioni internazionali, per mobilitare finanziamenti congiunti di una serie di donatori, ovvero a fondi creati da uno o più donatori ai fini dell'attuazione congiunta di progetti.
Se del caso, è promosso l'accesso reciproco da parte delle istituzioni finanziarie dell'Unione agli strumenti finanziari istituiti da altre organizzazioni.
TITOLO IV
Agenti finanziari
Articolo 18
Disposizioni generali sugli agenti finanziari e la loro responsabilità
1. La Commissione mette a disposizione degli agenti finanziari le risorse necessarie all'assolvimento del loro compito e un ordine di missione che descrive in dettaglio compiti, diritti e obblighi.
2. Si applica l'articolo 64 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, riguardante la separazione delle funzioni.
3. La parte prima, titolo IV, capo IV, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, riguardante la responsabilità degli agenti finanziari si applica mutatis mutandis.
Articolo 19
L'ordinatore
1. Si applicano gli articoli 65, 66 e 67 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardanti, rispettivamente, l'ordinatore, i suoi poteri e funzioni, e i poteri e le funzioni dei capi delle delegazioni dell'Unione.
Alle relazioni annuali di attività di cui all'articolo 66, paragrafo 9, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 vengono accluse tabelle indicanti per stanziamento, paese, territorio, regione o subregione l'importo globale degli impegni, dei fondi assegnati e dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio e i relativi importi cumulati dall'apertura del rispettivo FES.
2. L'ordinatore competente della Commissione che venga a conoscenza di problemi nello svolgimento delle procedure relative alla gestione delle risorse del FES prende, insieme all'ordinatore designato nazionale, regionale, intra-ACP o territoriale, tutti i contatti necessari per rimediare alla situazione ed adotta tutte le misure opportune. Qualora l'ordinatore nazionale, regionale, intra-ACP o territoriale non svolga o non sia in grado di svolgere i compiti affidatigli dall'accordo di partenariato ACP-UE o dalla decisione sull'associazione d'oltremare, può essere sostituito temporaneamente dall'ordinatore competente della Commissione che agirà in nome e per conto del primo; in tal caso, la Commissione può ottenere una compensazione finanziaria, a carico delle risorse assegnate allo Stato ACP o al PTOM in questione, per l'onere amministrativo supplementare subito.
Articolo 20
Il contabile
1. Il contabile del FES è il contabile della Commissione.
2. Si applicano l'articolo 68, ad eccezione del paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 69 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardanti, rispettivamente, i poteri e le funzioni del contabile e le funzioni che il contabile può delegare. Non si applicano l'articolo 54, l'articolo 57, paragrafo 3, l'articolo 58, paragrafo 5, secondo comma, e l'articolo 58, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
TITOLO V
Operazioni di entrata
Articolo 21
Contributo annuo e frazioni annue
1. In conformità dell'articolo 7 dell'accordo interno sul 10o FES, il massimale dell'importo annuo del contributo per l'anno n + 2 e l'importo annuo del contributo per l'anno n + 1, nonché il suo versamento in tre quote sono fissati secondo la procedura riportata nei paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.
Le quote dovute dai singoli Stati membri sono fissate in proporzione al rispettivo contributo al FES secondo quanto stabilito dall'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo interno sul 10o FES.
2. Entro il 15 ottobre dell'anno n la Commissione presenta una proposta che fissa:
a) il massimale dell'importo annuo dei contributi per l'anno n + 2;
b) l'importo annuo del contributo per l'anno n + 1;
c) l'importo della prima quota del contributo per l'anno n + 1;
d) una previsione indicativa non vincolante, basata su un approccio statistico, degli importi annui dei contributi previsti per gli anni n + 3 e n + 4.
Il Consiglio decide su tale proposta entro il 15 novembre dell'anno n.
Gli Stati membri versano la prima quota del contributo per l'anno n + 1 entro il 21 gennaio dell'anno n + 1.
3. Entro il 15 giugno dell'anno n + 1 la Commissione presenta una proposta che fissa:
a) l'importo della seconda quota del contributo per l'anno n + 1;
b) l'importo annuo del contributo per l'anno n + 1 riveduto sulla base delle esigenze effettive qualora, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo interno sul 10o FES, l'importo annuo dovesse deviarne.
Il Consiglio decide sulla proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della proposta da parte della Commissione.
Gli Stati membri versano la seconda quota entro 21 giorni civili dall'adozione della decisione del Consiglio.
4. Entro il 15 giugno dell'anno n + 1, la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio lo stato degli impegni, i pagamenti e gli importi annui delle richieste di contributi presentate nell'anno n e previste per gli anni n + 1 e n + 2, tenendo conto delle previsioni della BEI per quanto riguarda la gestione e il funzionamento del Fondo investimenti, ivi compresi gli abbuoni d'interessi effettuati dalla BEI. La Commissione fornisce gli importi annui dei contributi per Stato membro, nonché l'importo che il FES deve ancora pagare, distinguendo tra parte della BEI e parte della Commissione. Gli importi per gli anni n + 1 e n + 2 si basano sulla capacità concreta di erogare il livello di risorse proposto, adoperandosi nel contempo al fine di evitare variazioni significative tra i vari anni, nonché saldi di fine esercizio significativi.
5. Entro il 10 ottobre dell'anno n + 1 la Commissione presenta una proposta che fissa:
a) la terza quota del contributo per l'anno n + 1;
b) l'importo annuo del contributo per l'anno n + 1 riveduto sulla base delle esigenze effettive qualora, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo interno sul 10o FES, l'importo annuo dovesse deviarne.
Il Consiglio decide sulla proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della proposta da parte della Commissione.
Gli Stati membri versano la terza quota entro 21 giorni civili dall'adozione della decisione del Consiglio.
6. La somma delle quote relative a un determinato anno non può superare l'importo annuo del contributo stabilito per tale anno. L'importo annuo del contributo non può superare il massimale stabilito per tale anno. Il massimale può essere aumentato solo alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 4, dell'accordo interno sul 10o FES. Un eventuale aumento del massimale è inserito nelle proposte di cui ai paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo.
7. Il massimale dell'importo annuo del contributo che ciascuno Stato membro è tenuto a versare per l'anno n + 2, l'importo annuo del contributo per l'anno n + 1 e le quote dei contributi precisano:
a) l'importo gestito dalla Commissione; e
b) l'importo gestito dalla BEI, ivi compresi gli abbuoni d'interessi gestiti dalla stessa.
Articolo 22
Versamento delle quote
1. Le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l'altro, gli importi stabiliti per i precedenti fondi europei di sviluppo.
2. I contributi degli Stati membri sono espressi in euro e sono versati in euro.
3. Il contributo di cui all'articolo 21, paragrafo 7, lettera a), è accreditato da ogni Stato membro su un conto speciale intitolato «Commissione europea — Fondo europeo di sviluppo», aperto presso la banca centrale dello Stato membro pertinente o presso l'istituto finanziario da esso designato. Gli importi di tali contributi sono conservati su detti conti speciali fino a quando è necessario effettuare i pagamenti. La Commissione si adopera al fine di ripartire i prelievi da operare sui conti speciali in modo da mantenere la ripartizione degli attivi su questi conti in conformità del criterio di contribuzione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo interno sul 10o FES.
Il contributo di cui all'articolo 21, paragrafo 7, lettera b), del presente regolamento è accreditato da ogni Stato membro in conformità dell'articolo 53, paragrafo 1.
Articolo 23
Interessi sui contributi non versati
1. Alla scadenza dei termini stabiliti all'articolo 21, paragrafi 2, 3 e 5, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi, alle seguenti condizioni:
a) il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza del termine, maggiorato di 2 punti percentuali. Questo tasso è aumentato dello 0,25 % per ogni mese di ritardo;
b) gli interessi vengono pagati per il periodo decorrente dal giorno di calendario successivo alla scadenza del termine di pagamento fino alla data in cui il pagamento è effettuato.
2. Per quanto riguarda il contributo di cui all'articolo 21, paragrafo 7, lettera a), gli importi degli interessi sono accreditati ad uno dei conti di cui all'articolo 1, paragrafo 6, dell'accordo interno sul 10o FES.
Per quanto riguarda il contributo di cui all'articolo 21, paragrafo 7, lettera b), gli importi degli interessi sono accreditati al Fondo investimenti in conformità dell'articolo 53, paragrafo 1.
Articolo 24
Richiesta dei contributi non versati
Allo scadere del protocollo finanziario allegato all'accordo di partenariato ACP-UE, la parte di contributi che gli Stati membri devono ancora versare a norma dell'articolo 21 del presente regolamento è chiesta dalla Commissione e dalla BEI, in funzione delle necessità, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
Articolo 25
Altre operazioni di entrata
1. Si applicano gli articoli da 77 a 79, l'articolo 80, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 81 e 82 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardanti la previsione dei crediti, l'accertamento dei crediti, gli ordini di riscossione, le disposizioni in materia di recupero, la prescrizione e il trattamento nazionale dei crediti dell'Unione. Si può procedere al recupero mediante una decisione della Commissione che costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 299 del trattato.
2. Per quanto riguarda l'articolo 77, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il riferimento alle risorse proprie deve intendersi fatto ai contributi degli Stati membri di cui all'articolo 21 del presente regolamento.
3. Ai recuperi in euro si applica l'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1268/2012. Per i recuperi in valuta locale si applica lo stesso articolo utilizzando il tasso della banca centrale dello Stato che emette la valuta in vigore il primo giorno di calendario del mese di emissione dell'ordine di riscossione.
4. Per quanto riguarda l'articolo 84, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE n. 1268/2012, l'elenco dei crediti è redatto separatamente per il FES ed è aggiunto alla relazione di cui all'articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento.
5. Non si applicano gli articoli 85 e 90 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
TITOLO VI
Operazioni di spesa
Articolo 26
Decisioni di finanziamento
L'impegno della spesa è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dalla Commissione.
Si applica l'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, eccetto il paragrafo 2.
Articolo 27
Disposizioni relative agli impegni
1. Si applicano l'articolo 85, eccetto il paragrafo 3, lettera c), gli articoli 86, 87, 185 e l'articolo 189, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, riguardanti gli impegni e l'esecuzione delle azioni esterne. Non si applicano l'articolo 95, paragrafo 2, l'articolo 97, paragrafo 1, lettere a) ed e), e l'articolo 98 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
2. Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 189, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il termine per concludere i singoli contratti e le convenzioni di sovvenzione per l'attuazione dell'azione può superare i tre anni a decorrere dalla data di conclusione della convenzione di finanziamento nel caso in cui gli Stati ACP e i PTOM affidino funzioni di esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del presente regolamento.
3. Se le risorse del FES sono eseguite nell'ambito della gestione indiretta con gli Stati ACP o i PTOM, l'ordinatore competente può accettare, se giustificato, di prorogare il termine di due anni di cui all'articolo 86, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e il termine di tre anni di cui all'articolo 189, paragrafo 2, secondo comma.
4. Alla scadenza dei termini prorogati di cui al paragrafo 3 del presente articolo o dei termini di cui all'articolo 86, paragrafo 5, terzo comma, e all'articolo 189, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i saldi non eseguiti sono, ove del caso, disimpegnati.
5. Per le misure adottate ai sensi degli articoli 96 e 97 dell'accordo di partenariato ACP-UE, i termini prorogati di cui al paragrafo 3 del presente articolo, all'articolo 86, paragrafo 5, terzo comma, e all'articolo 189, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 possono essere sospesi.
6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la regolarità e la conformità devono essere verificate rispetto alle pertinenti disposizioni, in particolare i trattati, l'accordo di partenariato ACP-UE, la decisione sull'associazione d'oltremare, l'accordo interno sul 10o FES, il presente regolamento e tutti gli atti adottati in applicazione di tali disposizioni.
7. Ciascun impegno giuridico prevede espressamente il potere della Commissione e della Corte dei conti di svolgere controlli e revisioni contabili e il potere dell'OLAF di effettuare indagini, sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari, contraenti e subcontraenti che hanno beneficiato di fondi del FES.
Articolo 28
Liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese
Si applicano gli articoli 88 e 89, l'articolo 90, eccetto il paragrafo 4, secondo comma, l'articolo 91 e l'articolo 184, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Articolo 29
Termini di pagamento
1. Fatto salvo il paragrafo 2, ai pagamenti effettuati dalla Commissione si applica l'articolo 92 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
2. Se le risorse del FES sono eseguite nell'ambito della gestione indiretta con gli Stati ACP o i PTOM e la Commissione esegue i pagamenti per loro conto, il termine di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 si applica a tutti i pagamenti non contemplati alla lettera a) della medesima disposizione. La convenzione di finanziamento contiene le disposizioni necessarie per garantire la tempestiva collaborazione dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. I reclami concernenti i ritardi di pagamento di cui la Commissione è responsabile sono imputati al conto o ai conti di cui all'articolo 1, paragrafo 6, dell'accordo interno sul 10o FES.
TITOLO VII
Disposizioni varie in materia di esecuzione
Articolo 30
Controllo interno
Il revisore interno del FES è il revisore interno della Commissione. Si applicano gli articoli 99 e 100 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Articolo 31
Sistemi informatici, trasmissione elettronica di documenti e amministrazione elettronica
Si applicano mutatis mutandis gli articoli 93, 94 e 95 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, riguardanti la gestione elettronica delle operazioni e dei documenti.
Articolo 32
Buona amministrazione e ricorso
Si applicano gli articoli 96 e 97 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Articolo 33
Utilizzo della banca dati centrale sull'esclusione
La banca dati centrale sull'esclusione istituita a norma dell'articolo 108, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, che contiene informazioni sui candidati, offerenti, richiedenti e beneficiari che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 106, all'articolo 109, paragrafo 1, primo comma, lettera b), e all'articolo 109, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento, è utilizzata ai fini dell'esecuzione del FES.
L'articolo 108, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e gli articoli 142 e 144 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 riguardanti l'utilizzo della banca dati centrale sull'esclusione e l'accesso ad essa si applicano mutatis mutandis.
Ai fini dell'articolo 108, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, gli interessi finanziari dell'Unione comprendono l'esecuzione del FES.
Articolo 34
Accordi amministrativi con il SEAE
I servizi della Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) possono concordare modalità volte a facilitare l'esecuzione da parte delle delegazioni dell'Unione delle risorse previste per le spese di supporto associate al FES a norma dell'articolo 6 dell'accordo interno sul 10o FES.
TITOLO VIII
Tipi di finanziamento
Articolo 35
Disposizioni generali sui tipi di finanziamento
1. Ai fini dell'assistenza finanziaria prevista dal presente titolo, la cooperazione tra l'Unione, gli Stati ACP e i PTOM può assumere, tra l'altro, una delle seguenti forme:
a) accordi triangolari con cui l'Unione coordina con paesi terzi la sua assistenza a uno Stato ACP, un PTOM o una regione;
b) misure di cooperazione amministrativa quali i gemellaggi tra istituzioni pubbliche, autorità locali, enti pubblici nazionali o soggetti di diritto privato cui sono affidati funzioni di servizio pubblico di uno Stato membro o di una regione ultraperiferica e quelli di uno Stato ACP o di un PTOM o rispettiva regione, nonché misure di cooperazione che coinvolgono esperti del settore pubblico distaccati dagli Stati membri e dalle rispettive autorità regionali e locali;
c) meccanismi di esperti per un potenziamento mirato delle capacità nello Stato ACP, nel PTOM o rispettiva regione e assistenza tecnica e consulenza a breve termine agli stessi, nonché supporto ai centri di conoscenza e di eccellenza sostenibili in materia di governanza e riforma nel settore pubblico;
d) contributi alle spese necessarie per istituire e gestire un partenariato pubblico-privato;
e) programmi di sostegno alle politiche settoriali, tramite i quali l'Unione fornisce sostegno al programma settoriale di uno Stato ACP o di un PTOM; o
f) abbuoni di interesse ai sensi dell'articolo 37.
2. Oltre ai tipi di finanziamento di cui agli articoli da 36 a 42, l'assistenza finanziaria può essere anche fornita attraverso:
a) sgravio del debito, nell'ambito di programmi in materia concordati a livello internazionale;
b) in casi eccezionali, programmi settoriali e generali di sostegno alle importazioni sotto forma di:
— programmi settoriali d'importazione in natura,
— programmi settoriali d'importazione sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni settoriali, o
— programmi generali d'importazione sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni generali riguardanti una vasta gamma di prodotti.
3. L'assistenza finanziaria può essere erogata anche tramite contributi a fondi nazionali, regionali o internazionali, quali quelli istituiti o gestiti dalla Banca europea per gli investimenti, da Stati membri o da Stati ACP o PTOM, dalle regioni o da organizzazioni internazionali, per mobilitare finanziamenti congiunti di una serie di donatori, ovvero a fondi creati da uno o più donatori ai fini dell'attuazione congiunta di progetti.
Se del caso, è promosso l'accesso reciproco da parte delle istituzioni finanziarie dell'Unione agli strumenti finanziari istituiti da altre organizzazioni.
4. Nell'attuare il sostegno alla transizione e alla riforma in Stati ACP e PTOM, l'Unione si avvarrà delle esperienze degli Stati membri e dell'esperienza acquisita e li condividerà.
Articolo 36
Appalti
1. Si applica l'articolo 101 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, che definisce gli appalti pubblici.
2. Ai fini del presente regolamento, le amministrazioni aggiudicatrici sono:
a) la Commissione in nome e per conto di uno o più Stati ACP o PTOM;
b) le entità e le persone di cui all'articolo 185 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e incaricate delle corrispondenti funzioni d'esecuzione del bilancio.
3. Per i contratti d'appalto aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui al paragrafo 2 del presente articolo, o per loro conto, si applicano le disposizioni della parte prima, titolo V, capo 1, e della parte seconda, titolo IV, capo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, eccetto:
a) l'articolo 103, l'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 111 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
b) l'articolo 127, paragrafi 3 e 4, l'articolo 128, gli articoli da 134 a 137, l'articolo 139, paragrafi da 3 a 6, l'articolo 148, paragrafo 4, l'articolo 151, paragrafo 2, gli articoli 160 e 164, l'articolo 260, seconda frase, e l'articolo 262 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
Agli appalti immobiliari si applica l'articolo 124, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1268/2012.
Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle amministrazioni aggiudicatrici di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo quando, eseguiti i controlli di cui all'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione le ha autorizzate ad applicare le proprie procedure d'aggiudicazione di appalti.
4. Per i contratti d'appalto aggiudicati dalla Commissione per proprio conto, nonché per l'attuazione delle azioni relative agli aiuti in situazioni di crisi, alle operazioni di protezione civile e alle operazioni di aiuto umanitario, si applicano le disposizioni della parte prima, titolo V, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
5. In caso d'inosservanza delle procedure previste al paragrafo 3, le spese relative alle operazioni in causa non sono ammissibili al finanziamento del FES.
6. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di cui al paragrafo 3 sono stabilite nella convenzione di finanziamento.
7. Riguardo all'articolo 263, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 si intende per:
a) «avviso di preinformazione»: l'avviso con il quale le amministrazioni aggiudicatrici fanno conoscere, a titolo indicativo, il valore totale stimato e l'oggetto degli appalti e contratti quadro che intendono aggiudicare nel corso di un esercizio, esclusi gli appalti oggetto di procedura negoziata senza pubblicazione preliminare di un bando di gara;
b) «bando di gara»: il mezzo con il quale le amministrazioni aggiudicatrici rendono nota l'intenzione d'iniziare la procedura di aggiudicazione di un appalto o di un contratto quadro o d'istituire un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 131 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012;
c) «avviso di aggiudicazione dell'appalto»: l'avviso che riporta i risultati della procedura di aggiudicazione di appalti, contratti quadro o appalti basati su un sistema dinamico d'acquisizione.
Articolo 37
Sovvenzioni
1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, si applicano la parte prima, titolo VI, e l'articolo 192 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
2. Le sovvenzioni sono contributi finanziari diretti a carico del FES, accordati a titolo di liberalità, per finanziare:
a) le azioni destinate a promuovere la realizzazione di un obiettivo dell'accordo di partenariato ACP-UE o della decisione sull'associazione d'oltremare, o di un programma o progetto adottati conformemente a detti atti; o
b) il funzionamento di un organismo che persegue un obiettivo di cui alla lettera a).
Una sovvenzione ai sensi della lettera a) può essere concessa ad un organismo di cui all'articolo 208, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
3. Quando lavora con soggetti interessati degli Stati ACP e dei PTOM, la Commissione tiene conto delle loro specificità, compresi le esigenze e il contesto, per definire le modalità di finanziamento, il tipo di contributo, le modalità di concessione e le disposizioni amministrative per la gestione delle sovvenzioni allo scopo di raggiungere la più ampia varietà possibile di soggetti interessati degli Stati ACP e dei PTOM, rispondere meglio alle loro esigenze e conseguire nel modo più efficace gli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE o della decisione sull'associazione d'oltremare. Sono incoraggiate modalità specifiche, quali accordi di partenariato, sostegno finanziario a terzi, concessione diretta, inviti a presentare proposte secondo condizioni di ammissibilità limitate o somme forfettarie.
4. Non costituiscono sovvenzioni ai sensi del presente regolamento:
a) gli strumenti di cui all'articolo 121, paragrafo 2, lettere da b) a f) e lettere h) e i), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
b) l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del presente regolamento.
5. Non si applicano gli articoli 175 e 177 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
Articolo 38
Premi
Si applica la parte prima, titolo VII, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, ad eccezione dell'articolo 138, paragrafo 2, secondo comma.
Articolo 39
Sostegno di bilancio
Si applica l'articolo 186 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Il sostegno di bilancio generale o settoriale dell'Unione si basa sulla responsabilità reciproca e su un impegno comune a favore dei valori universali e mira a rafforzare i partenariati contrattuali tra l'Unione e gli Stati ACP o i PTOM al fine di promuovere la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto, di sostenere una crescita economica sostenibile e inclusiva e di eliminare la povertà.
Le decisioni di concedere un sostegno di bilancio si basano su politiche di sostegno di bilancio approvate dall'Unione, una chiara serie di criteri di ammissibilità e un'attenta valutazione dei rischi e dei benefici.
Uno dei fattori determinanti per tale decisione è una valutazione dell'impegno, dei risultati e dei progressi degli Stati ACP e dei PTOM con riguardo alla democrazia, ai diritti umani e allo Stato di diritto. Il sostegno di bilancio può essere differenziato per adeguarsi meglio al contesto politico, economico e sociale degli Stati ACP e dei PTOM, tenendo conto di situazioni di fragilità.
Quando fornisce il sostegno di bilancio, la Commissione ne fissa e controlla chiaramente la condizionalità e sostiene altresì lo sviluppo delle capacità di controllo parlamentare e di revisione contabile, nonché il rafforzamento della trasparenza e dell'accesso del pubblico alle informazioni.
Il versamento del sostegno di bilancio è subordinato a progressi soddisfacenti compiuti nel conseguimento degli obiettivi concordati con gli Stati ACP e i PTOM.
Nel fornire sostegno di bilancio ai PTOM, è opportuno tenere conto dei loro legami istituzionali con lo Stato membro interessato.
Articolo 40
Strumenti finanziari
Gli strumenti finanziari possono essere costituiti nelle decisioni di finanziamento di cui all'articolo 26. Essi devono fare capo, per quanto possibile, alla BEI, a un'istituzione finanziaria multilaterale europea, quale la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) o a un istituto finanziario europeo bilaterale, ad esempio le banche di sviluppo bilaterali, e possibilmente devono essere associati ad altre sovvenzioni provenienti da altre fonti.
La Commissione può attuare gli strumenti finanziari nell'ambito della gestione sia diretta sia indiretta, affidando funzioni di esecuzione alle entità di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii), v) e vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Tali entità devono essere conformi ai requisiti del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e rispettare gli obiettivi, le norme e le politiche dell'Unione nonché le migliori pratiche relative all'impiego dei fondi dell'Unione e alla rendicontazione.
Si ritiene che le entità che soddisfano i criteri di cui all'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 rispondano ai criteri di selezione di cui all'articolo 139 di tale regolamento. Si applica la parte prima, titolo VIII, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, eccetto l'articolo 139, paragrafo 1, l'articolo 139, paragrafo 4, primo comma, e l'articolo 139, paragrafo 5.
Gli strumenti finanziari possono essere raggruppati in strumenti a fini di esecuzione e rendicontazione.
Articolo 41
Esperti
Si applicano l'articolo 204, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e l'articolo 287 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 riguardanti gli esperti esterni retribuiti.
Articolo 42
Fondi fiduciari dell'Unione
1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, si applica l'articolo 187 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
2. Riguardo all'articolo 187, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il comitato competente è il comitato di cui all'articolo 8 dell'accordo interno sul 10o FES.
TITOLO IX
Rendiconto e contabilità
Articolo 43
Conti del FES
1. I conti del FES, che ne descrivono la situazione finanziaria al 31 dicembre di un dato esercizio, comprendono:
a) i rendiconti finanziari;
b) la relazione sull'esecuzione finanziaria.
I rendiconti finanziari sono accompagnati dalle informazioni fornite dalla BEI a norma dell'articolo 57.
2. Il contabile trasmette i conti provvisori alla Corte dei conti entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.
3. La Corte dei conti formula, entro il 15 giugno dell'esercizio successivo, le sue osservazioni sul progetto di conti, relativamente alla parte delle risorse del FES della cui gestione finanziaria è responsabile la Commissione, per permettere a quest'ultima di apportare le correzioni giudicate necessarie per stabilire i conti definitivi.
4. La Commissione approva i conti definitivi e li trasmette, entro il 31 luglio dell'esercizio successivo, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.
5. Non si applica l'articolo 148, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
6. I conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, corredati della dichiarazione di affidabilità fornita dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 49, entro il 15 novembre dell'esercizio successivo.
7. La trasmissione dei conti provvisori e definitivi a norma dei paragrafi 2 e 4 può essere effettuata per via elettronica.
Articolo 44
Rendiconti finanziari e relazione sull'esecuzione finanziaria
1. Si applica l'articolo 145 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
2. La relazione sull'esecuzione finanziaria è preparata dall'ordinatore competente e trasmessa al contabile entro il 15 marzo per essere inserita nei conti del FES. Essa fornisce un'immagine fedele delle operazioni del FES in entrate e in spese. La relazione è presentata in milioni di euro e comprende:
a) il conto del risultato dell'esecuzione finanziaria, che riassume la totalità delle operazioni finanziarie dell'esercizio in entrate e in spese;
b) l'allegato del conto del risultato dell'esecuzione finanziaria, che ne integra e commenta le informazioni.
3. Il conto del risultato dell'esecuzione finanziaria contiene inoltre:
a) una tabella che descrive l'evoluzione degli stanziamenti nel corso dell'esercizio precedente;
b) una tabella che indica per stanziamento l'importo globale degli impegni, dei fondi assegnati e dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio e i relativi importi cumulati dall'apertura del FES.
Articolo 45
Monitoraggio e relazioni da parte della Commissione e della BEI
1. La Commissione e la BEI controllano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, l'utilizzazione dell'assistenza del FES da parte degli Stati ACP, dei PTOM o di qualsiasi altro beneficiario, nonché l'attuazione dei progetti finanziati con l'assistenza del FES, tenendo conto in modo particolare degli obiettivi di cui agli articoli 55 e 56 dell'accordo di partenariato ACP-UE e alle corrispondenti disposizioni della decisione sull'associazione d'oltremare.
2. La BEI informa periodicamente la Commissione sull'attuazione dei progetti finanziati con le risorse del FES da essa amministrate, secondo le modalità esposte negli orientamenti operativi del Fondo investimenti.
3. La Commissione e la BEI forniscono agli Stati membri le informazioni sull'esecuzione operativa delle risorse del FES come previsto dall'articolo 18 del regolamento sull'esecuzione. La Commissione comunica tali informazioni alla Corte dei conti conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, dell'accordo interno sul 10o FES.
Articolo 46
Contabilità
Le norme contabili di cui all'articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 si applicano alle risorse del FES gestite dalla Commissione, tenendo conto della natura specifica delle attività del fondo.
I principi contabili di cui all'articolo 144 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 si applicano ai rendiconti finanziari di cui all'articolo 44 del presente regolamento.
Si applicano gli articoli 151, 153, 154 e 155 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Il contabile prepara e, previa consultazione dell'ordinatore competente, adotta il piano contabile per le operazioni del FES.
Articolo 47
Contabilità di bilancio
1. La contabilità di bilancio permette di seguire in modo dettagliato l'esecuzione finanziaria delle risorse del FES.
2. La contabilità di bilancio illustra, integralmente, i seguenti aspetti:
a) gli stanziamenti e le risorse corrispondenti del FES;
b) gli impegni finanziari;
c) i pagamenti, e
d) i crediti accertati e i recuperi intervenuti durante l'esercizio per l'importo integrale e senza adeguamenti reciproci.
3. Se necessario, quando impegni, pagamenti e crediti sono indicati in moneta nazionale, il sistema contabile deve consentirne la registrazione in tale moneta oltre a quella in euro.
4. Gli impegni finanziari globali sono contabilizzati in euro per il valore delle decisioni di finanziamento adottate dalla Commissione. Gli impegni finanziari specifici sono contabilizzati in euro per il controvalore degli impegni giuridici. Tale controvalore tiene eventualmente conto di quanto segue:
a) un accantonamento per il pagamento delle spese rimborsabili su presentazione dei documenti giustificativi;
b) un accantonamento per la revisione dei prezzi, per l'incremento delle quantità e per imprevisti quali definiti nei contratti finanziati dal FES;
c) un accantonamento finanziario per la fluttuazione dei tassi di cambio.
5. L'insieme dei documenti contabili relativi all'esecuzione di un impegno sono conservati per un periodo di cinque anni dalla data della decisione di discarico sull'esecuzione finanziaria delle risorse del FES, di cui all'articolo 50, relativa all'esercizio nel corso del quale l'impegno è stato chiuso a livello contabile.
TITOLO X
Revisione contabile esterna e discarico
Article 48
Revisione contabile
1. Per quanto riguarda le operazioni finanziate a valere sulle risorse del FES gestite dalla Commissione a norma dell'articolo 16, la Corte dei conti esercita i suoi poteri conformemente al presente articolo e all'articolo 49.
2. Si applicano gli articoli 159 e 160, l'articolo 161, eccetto il paragrafo 6, l'articolo 162, eccetto il paragrafo 3, prima frase, ed eccetto il paragrafo 5, e l'articolo 163 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
3. Ai fini dell'articolo 159, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Corte dei conti tiene conto dei trattati, dell'accordo di partenariato ACP-UE, della decisione sull'associazione d'oltremare, dell'accordo interno sul 10o FES, del presente regolamento e di tutti gli atti adottati a norma degli stessi.
4. Ai fini dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la data di cui alla prima frase è il 15 giugno.
5. La Corte dei conti è informata delle regole interne di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, compresa la nomina degli ordinatori, nonché dell'atto di delega di cui all'articolo 69 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
6. Le autorità nazionali di revisione contabile degli Stati ACP e dei PTOM sono incoraggiate a cooperare con la Corte dei conti su invito di quest'ultima.
7. La Corte dei conti può emettere pareri su questioni riguardanti il FES su richiesta di una delle altre istituzioni dell'Unione.
Articolo 49
Dichiarazione di affidabilità
Contestualmente alla relazione annuale di cui all'articolo 162 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti, nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 50
Discarico relativamente alla Commissione
1. La decisione di discarico riguarda i conti di cui all'articolo 43, ad eccezione della parte a cura della BEI conformemente all'articolo 57, ed è adottata in conformità dell'articolo 164 e dell'articolo 165, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Il discarico di cui all'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è concesso per quanto concerne le risorse del FES gestite dalla Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento per l'anno n.
2. La decisione di discarico è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. Si applicano gli articoli 166 e 167 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
PARTE SECONDA
FONDO INVESTIMENTI
Articolo 51
Ruolo della Banca europea per gli investimenti
La BEI gestisce il Fondo investimenti ed effettua operazioni a titolo di tale fondo, compresi gli abbuoni di interessi e l'assistenza tecnica, per conto dell'Unione in conformità della parte seconda del presente regolamento.
Inoltre, la BEI provvede all'esecuzione finanziaria delle altre operazioni effettuate mediante finanziamenti a valere sulle proprie risorse a norma dell'articolo 4 dell'accordo interno sul 10o FES, cui si applicano eventualmente abbuoni di interessi sulle risorse del FES.
L'attuazione della parte seconda del presente regolamento non origina obblighi o responsabilità a carico della Commissione.
Articolo 52
Previsioni degli impegni e dei pagamenti del Fondo investimenti
Ogni anno la BEI comunica alla Commissione, prima del 1o settembre, le sue previsioni di impegni e di pagamenti, necessarie ai fini della comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo interno sul 10o FES, relativamente alle operazioni del Fondo investimenti, compresi gli abbuoni di interessi cui dà esecuzione, conformemente a detto accordo. La BEI trasmette alla Commissione previsioni aggiornate di impegni e di pagamenti quando ciò viene ritenuto opportuno. Le relative modalità sono stabilite nella convenzione di gestione di cui all'articolo 55, paragrafo 4, del presente regolamento.
Articolo 53
Gestione dei contributi a favore del Fondo investimenti
1. I contributi di cui all'articolo 21, paragrafo 7, lettera b), e stabiliti dal Consiglio sono versati, senza costi per il beneficiario, dagli Stati membri alla BEI su un conto speciale aperto da quest'ultima a nome del Fondo investimenti secondo le modalità d'applicazione fissate dalla convenzione di gestione di cui all'articolo 55, paragrafo 4.
2. Salvo decisione contraria del Consiglio per quanto riguarda la remunerazione della BEI, a norma dell'articolo 5 dell'accordo interno sul 10o FES, i proventi percepiti dalla BEI sul saldo creditore dei conti speciali di cui al paragrafo 1 sono integrati nel Fondo investimenti e sono presi in considerazione per le richieste di contributi di cui all'articolo 21.
3. La BEI gestisce la tesoreria degli importi di cui al paragrafo 1 secondo le modalità d'applicazione fissate dalla convenzione di gestione di cui all'articolo 55, paragrafo 4.
4. Il Fondo investimenti è gestito conformemente alle condizioni previste dall'accordo di partenariato ACP-UE, dalla decisione sull'associazione d'oltremare, dall'accordo interno sul 10o FES e dalla parte seconda del presente regolamento.
Articolo 54
Remunerazione della BEI
La BEI è remunerata a copertura totale delle spese sostenute per la gestione delle operazioni effettuate a titolo del Fondo investimenti. Il Consiglio decide le risorse ed i meccanismi di remunerazione della BEI conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo interno sul 10o FES. Le modalità d'applicazione della decisione del Consiglio sono integrate nella convenzione di gestione di cui all'articolo 55, paragrafo 4.
Articolo 55
Esecuzione del Fondo investimenti
1. Per gli strumenti finanziati con le risorse del FES alla cui gestione provvede la BEI si applicano le regole della BEI.
2. Per i programmi o progetti cofinanziati dagli Stati membri o da loro organismi incaricati dell'esecuzione, secondo le priorità che sono enunciate nelle strategie di cooperazione e nei documenti di programmazione per ciascun paese di cui al regolamento sull'esecuzione e previsti dall'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo interno sul 10o FES e dall'articolo 83 della decisione sull'associazione d'oltremare, la BEI può affidare funzioni di esecuzione del Fondo investimenti agli Stati membri o ai loro organismi incaricati dell'esecuzione.
3. I nomi dei beneficiari del sostegno finanziario a titolo del Fondo investimenti sono pubblicati dalla BEI, a meno che la loro diffusione rischi di ledere gli interessi commerciali dei beneficiari, nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e sicurezza, in particolare la tutela dei dati personali. I criteri di pubblicazione e il grado di specificità tengono conto delle peculiarità del settore e della natura del Fondo investimenti.
4. Le modalità d'applicazione della presente parte sono oggetto di una convenzione di gestione tra la Commissione, che agisce in nome dell'Unione, e la BEI.
Articolo 56
Relazioni sul Fondo investimenti
La BEI tiene la Commissione regolarmente informata delle operazioni effettuate nell'ambito del Fondo investimenti, compresi gli abbuoni d'interesse, dell'utilizzazione fatta di tutti i contributi versati alla BEI ed in particolare dei totali trimestrali degli impegni, dei contratti e dei pagamenti, secondo le modalità d'applicazione fissate dalla convenzione di gestione di cui all'articolo 55, paragrafo 4.
Articolo 57
Contabilità, rendiconti finanziari e relazione annuale del Fondo investimenti
1. La BEI tiene la contabilità del Fondo investimenti, compresi gli abbuoni di interessi cui dà esecuzione e finanziati dal FES, per consentire di seguire il ciclo completo dal ricevimento dei fondi al versamento e quindi le entrate generate ed eventuali recuperi successivi. La BEI elabora le norme e i metodi contabili pertinenti ispirati alle norme internazionali e ne informa la Commissione e gli Stati membri.
2. La BEI invia ogni anno al Consiglio ed alla Commissione una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate sulle risorse del FES da essa gestite, compresi i rendiconti finanziari stabiliti secondo le norme e i metodi di cui al paragrafo 1 e le informazioni di cui all'articolo 44, paragrafo 3.
Questi documenti sono presentati sotto forma di progetto entro il 28 febbraio e nella versione definitiva entro il 30 giugno dell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, affinché possano essere utilizzati dalla Commissione per preparare i conti di cui all'articolo 43, a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, dell'accordo interno sul 10o FES. La BEI presenta alla Commissione, entro il 31 marzo, la relazione sulla gestione finanziaria delle risorse da essa gestite.
Articolo 58
Revisione contabile esterna e discarico delle operazioni della BEI
Le operazioni finanziate a valere sulle risorse del FES gestite dalla BEI a norma della presente parte sono soggette alle procedure di controllo e di discarico previste dallo statuto della BEI per tutte le sue operazioni. Le modalità dettagliate del controllo da parte della Corte dei conti figurano nell'accordo tripartito tra la BEI, la Commissione e la Corte dei conti.
PARTE TERZA
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 59
Entrate provenienti dagli interessi sulle risorse dell'8o, 9o e 10o FES
Le rimanenze di entrate provenienti dagli interessi sulle risorse dell'8o, 9o e 10o FES sono trasferite al FES e sono assegnate agli stessi obiettivi previsti per le entrate di cui all'articolo 1, paragrafo 6, dell'accordo interno sul 10o FES. Lo stesso vale per altre entrate, costituite ad esempio da interessi di mora percepiti in caso di versamenti tardivi dei contributi degli Stati membri all'8o, 9o e 10o FES. Gli interessi maturati sulle risorse del FES gestite dalla BEI sono integrati nel Fondo investimenti.
Articolo 60
Applicazione del presente regolamento a operazioni a titolo dell'8o, 9o e 10o FES
Le disposizioni del presente regolamento si applicano ad operazioni finanziate dall'8o, 9o e 10o FES, nel rispetto degli impegni giuridici esistenti. Tale norma non si applica al Fondo investimenti.
Articolo 61
Inizio della procedura relativa ai contributi
La procedura relativa ai contributi degli Stati membri di cui agli articoli da 21 a 24 del presente regolamento si applica per la prima volta in relazione ai contributi dell'anno 2016. Gli articoli da 57 a 61 del regolamento (CE) n. 215/2008 si applicano mutatis mutandis fino a tale data.
Esso si applica per lo stesso periodo previsto per l’accordo interno.
( 1 ) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
( 2 ) GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.
( 3 ) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2007/249/CE del Consiglio (GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33).
( 4 ) GU L 247 del 9.9.2006, pag. 22.
( 5 ) GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.
( 6 ) GU L 152 del 13.6.2007, pag. 1.
( 7 ) GU C 23 del 28.1.2008, pag. 2.
( 8 ) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
( 9 ) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).
( 10 ) GU L 83 dell’1.4.2003, pag. 1.
( 11 ) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/2007 della Commissione (GU L 317 del 5.12.2007, pag. 34).
( 12 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
( 13 ) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).
( 14 ) Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19/12/2013, pag. 1).
( 15 ) Regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativo all'applicazione del 10o Fondo europeo di sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-CE (GU L 152 del 13/06/2007, pag. 1).
( 16 ) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).
( 17 ) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
( 18 ) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).