02008L0068 — IT — 01.07.2022 — 022.001


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►B

DIRETTIVA 2008/68/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2008

relativa al trasporto interno di merci pericolose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 2009

  L 71

23

17.3.2009

 M2

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 marzo 2010

  L 83

24

30.3.2010

 M3

DIRETTIVA 2010/61/UE DELLA COMMISSIONE del 2 settembre 2010

  L 233

27

3.9.2010

 M4

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2011

  L 13

64

18.1.2011

 M5

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 4 aprile 2012

  L 101

18

11.4.2012

 M6

DIRETTIVA 2012/45/UE DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 2012

  L 332

18

4.12.2012

 M7

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 2013

  L 130

26

15.5.2013

 M8

DIRETTIVA 2014/103/UE DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 2014

  L 335

15

22.11.2014

 M9

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/217 DELLA COMMISSIONE del 10 aprile 2014

  L 44

1

18.2.2015

 M10

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/974 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2015

  L 157

53

23.6.2015

 M11

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/629 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 2016

  L 106

26

22.4.2016

 M12

DIRETTIVA (UE) 2016/2309 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2016

  L 345

48

20.12.2016

 M13

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/695 DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 2017

  L 101

37

13.4.2017

 M14

DIRETTIVA (UE) 2018/217 DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 2018

  L 42

52

15.2.2018

 M15

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/936 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 2018

  L 165

42

2.7.2018

 M16

DIRETTIVA (UE) 2018/1846 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2018

  L 299

58

26.11.2018

 M17

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1094 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2019

  L 173

52

27.6.2019

►M18

REGOLAMENTO (UE) 2019/1243 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019

  L 198

241

25.7.2019

 M19

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1241 DELLA COMMISSIONE del 28 agosto 2020

  L 284

9

1.9.2020

►M20

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/1833 DELLA COMMISSIONE del 2 ottobre 2020

  L 408

1

4.12.2020

 M21

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1436 DELLA COMMISSIONE del 31 agosto 2021

  L 312

3

3.9.2021

►M22

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1095 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 2022

  L 176

33

1.7.2022




▼B

DIRETTIVA 2008/68/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2008

relativa al trasporto interno di merci pericolose

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Ambito di applicazione

1.  
La presente direttiva si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna all’interno degli Stati membri o tra gli stessi, comprese le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto a un altro e le soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto.

Non si applica al trasporto di merci pericolose:

a) 

mediante veicoli, vagoni o navi che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime;

b) 

mediante navi d’altura su vie navigabili marittime che fanno parte delle vie navigabili interne;

c) 

mediante traghetti che effettuano soltanto l’attraversamento di una via navigabile interna o di un porto; oppure

d) 

effettuato interamente all’interno del perimetro di un’area chiusa.

2.  
L’allegato II, capo II.1, non si applica agli Stati membri che non hanno un sistema ferroviario, fino a che tale sistema non esista sul loro territorio.
3.  

Entro un anno dall’entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri possono decidere di non applicare l’allegato III, capo III.1 per uno dei seguenti motivi:

a) 

non dispongono di vie navigabili interne;

b) 

le vie navigabili nazionali non sono collegate, mediante vie d’acqua, alle vie navigabili di altri Stati membri; oppure

c) 

le merci pericolose non vengono trasportate sulle vie navigabili interne.

Qualora decida di non applicare le disposizioni dell’allegato III, capo III.1, lo Stato membro notifica la decisione alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

4.  

Gli Stati membri possono stabilire specifici requisiti di sicurezza per il trasporto nazionale e internazionale di merci pericolose nel territorio per quanto concerne:

a) 

il trasporto di merci pericolose effettuato mediante veicoli, vagoni o navi della navigazione interna non contemplati dalla presente direttiva;

b) 

se giustificato, l’utilizzazione di rotte prescritte, compresa l’utilizzazione di modalità di trasporto prescritte;

c) 

norme speciali per il trasporto di merci pericolose nei treni passeggeri.

La Commissione è informata di queste disposizioni e ne informa a sua volta gli altri Stati membri.

5.  
Gli Stati membri possono disciplinare o vietare, unicamente per motivi non inerenti alla sicurezza durante il trasporto, il trasporto di merci pericolose sul loro territorio.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) 

«ADR»: l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modifiche;

2) 

«RID»: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C della convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF) conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e sue successive modifiche;

3) 

«ADN»: l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modifiche;

4) 

«veicolo»: qualsiasi veicolo a motore destinato a circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote e avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, nonché i relativi rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su rotaie, le macchine mobili e i trattori agricoli e forestali, purché non viaggino a una velocità superiore a 40 km/h quando trasportano merci pericolose;

5) 

«vagone»: qualsiasi veicolo ferroviario privo di mezzo di propulsione e dotato di ruote che circola su binari ferroviari ed è utilizzato per il trasporto di merci;

6) 

«nave»: qualsiasi nave atta alla navigazione marittima o alla navigazione interna.

Articolo 3

Disposizioni generali

1.  
Fatto salvo l’articolo 6, le merci pericolose non sono oggetto di trasporto nella misura in cui ne è fatto divieto nell’allegato I, capo I.1, nell’allegato II, capo II.1, e nell’allegato III, capo III.1.
2.  
Fatte salve le norme generali relative all’accesso al mercato o le norme applicabili in maniera generale al trasporto di merci, il trasporto di merci pericolose è autorizzato a condizione che siano rispettate le disposizioni stabilite nell’allegato I, capo I.1, nell’allegato II, capo II.1, e nell’allegato III, capo III.1.

Articolo 4

Paesi terzi

Il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell’ADR, del RID o dell’ADN, qualora non venga altrimenti disposto nell’allegato.

Articolo 5

Limitazioni per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto

1.  
Gli Stati membri possono applicare, per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, norme più rigorose in materia di trasporto nazionale di merci pericolose, a eccezione delle prescrizioni di costruzione, effettuato da mezzi di trasporto come veicoli, vagoni e navi della navigazione interna, immatricolati o ammessi a circolare nel loro territorio.
2.  
Se, a seguito di un incidente avvenuto nel suo territorio, uno Stato membro ritiene che le disposizioni applicabili in materia di sicurezza si siano dimostrate insufficienti a limitare i rischi inerenti alle operazioni di trasporto e se è necessario intervenire con urgenza, esso notifica alla Commissione i provvedimenti che intende adottare e sono in fase di progettazione.

Agendo secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2, la Commissione decide se autorizzare l’attuazione di tali misure e la durata dell’autorizzazione.

Articolo 6

Deroghe

1.  
Gli Stati membri possono autorizzare l’uso di lingue diverse da quelle contemplate nell’allegato per le operazioni di trasporto limitate ai loro territori.
2.  
a) 

A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, gli Stati membri possono chiedere di derogare alle disposizioni di cui all’allegato I, capo I.1, all’allegato II, capo II.1 e all’allegato III, capo III.1 per il trasporto nei loro territori di piccole quantità di talune merci pericolose, a eccezione delle materie a media o alta radioattività, sempre che le condizioni di tale trasporto non siano più rigorose di quelle stabilite nei citati allegati;

b) 

a condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, gli Stati membri possono chiedere di derogare all’allegato I, capo I.1, all’allegato II, capo II.1 e all’allegato III, capo III.1 per il trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio destinate:

i) 

al trasporto locale su brevi distanze; o

ii) 

al trasporto locale per ferrovia su tragitti debitamente designati del proprio territorio di merci pericolose, facenti parte di un processo industriale definito di carattere locale e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente definite.

La Commissione verifica la sussistenza delle condizioni prescritte alle lettere a) e b) e decide, secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2, se autorizzare la deroga e aggiungerla all’elenco delle deroghe nazionali dell’allegato I, capo I.3, dell’allegato II, capo II.3 o dell’allegato III, capo III.3.

3.  
Il periodo di validità delle deroghe previste al paragrafo 2 è fissato per un termine non superiore a sei anni a decorrere dalla data dell’autorizzazione, termine che sarà stabilito nella decisione sull’autorizzazione. Per quanto riguarda le esistenti deroghe di cui all’allegato I, capo I.3, all’allegato II, capo II.3 e all’allegato III, capo III.3, si considera come data di autorizzazione di tali deroghe il 30 giugno 2009. Se non indicato altrimenti in una deroga, esse saranno valide per un periodo di sei anni.

Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.

4.  
Se uno Stato membro chiede la proroga di un’autorizzazione di deroga, la Commissione riesamina la deroga che è oggetto della domanda.

Se non è stata adottata alcuna modifica dell’allegato I, capo I.1, dell’allegato II, capo II.1, o dell’allegato III, capo III.1 concernente le materie oggetto della deroga, la Commissione, che agisce secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2, proroga l’autorizzazione per un ulteriore periodo non superiore a sei anni a partire dalla data dell’autorizzazione, periodo che sarà stabilito nella decisione di autorizzazione.

Se non è stata adottata alcuna modifica dell’allegato I, capo I.1, dell’allegato II, capo II.1 e dell’allegato III, capo III.1 concernente le materie oggetto della deroga, la Commissione, che agisce secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2, può:

a) 

dichiarare che la deroga è obsoleta e sopprimerla dall’allegato in cui figura;

b) 

ridurre la portata dell’autorizzazione e modificare di conseguenza l’allegato in cui figura;

c) 

prorogare l’autorizzazione per un ulteriore periodo non superiore a sei anni dalla data dell’autorizzazione, periodo che sarà stabilito nella decisione sull’autorizzazione.

5.  
Ciascuno Stato membro ha diritto, in via eccezionale e a condizione che non venga compromessa la sicurezza, di rilasciare autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul suo territorio che sono proibite dalla presente direttiva o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva, a condizione che dette operazioni siano chiaramente definite e limitate nel tempo.

Articolo 7

Disposizioni transitorie

1.  
Gli Stati membri possono mantenere, sul loro territorio, le disposizioni elencate nell’allegato I, capo I.2, nell’allegato II, capo II.2 e nell’allegato III, capo III.2.

Gli Stati membri che mantengono tali disposizioni ne informano la Commissione. A sua volta, la Commissione ne informa gli altri Stati membri.

2.  
Fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 3, gli Stati membri possono stabilire di non applicare le disposizioni dell’allegato III, capo III.1, fino al 30 giugno 2011 al più tardi. In questo caso gli Stati membri interessati continuano ad applicare le disposizioni delle direttive 96/35/CE e 2000/18/CE per quanto riguarda le vie navigabili interne, applicabili fino al 30 giugno 2009.

Articolo 8

Adattamenti

▼M18

1.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 8 bis, con cui modifica gli allegati per tenere conto delle modifiche apportate all’ADR, al RID e all’ADN, in particolare quelle concernenti il progresso scientifico e tecnico, compreso l’utilizzo di tecnologie per il rilevamento e la localizzazione.

▼B

2.  
La Commissione fornisce ove opportuno sostegno finanziario agli Stati membri per la traduzione dell’ADR, del RID e dell’ADN e delle relative modifiche nelle rispettive lingue ufficiali.

▼M18

Articolo 8 bis

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.  
La delega di potere di cui all’articolo 8, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  
Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ( 1 ).
5.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.  
L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

▼B

Articolo 9

Procedura del comitato

1.  
La Commissione è assistita da un comitato per il trasporto di merci pericolose.
2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

▼M18 —————

▼B

Articolo 10

Recepimento

1.  
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2009. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

Modifica

L’articolo 6 della direttiva 2006/87/CE è soppresso.

Articolo 12

Abrogazioni

1.  
Le direttive 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE e 2000/18/CE saranno abrogate il 30 giugno 2009.

I certificati rilasciati conformemente alle disposizioni delle direttive abrogate restano validi fino alle loro date di scadenza.

2.  
Le decisioni 2005/263/CE e 2005/180/CE sono abrogate.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO I

TRASPORTO SU STRADA

▼M20

I.1.    ADR

Allegati A e B dell’ADR, applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2021, fermo restando che il termine «parte contraente» è sostituito da «Stato membro», ove opportuno.

▼B

I.2.    Disposizioni transitorie aggiuntive

1. Gli Stati membri possono mantenere le deroghe adottate sulla base dell’articolo 4 della direttiva 94/55/CE fino al 31 dicembre 2010, o fino a che sia stato modificato l’allegato I, capo I.1, per conformarsi alle raccomandazioni dell’ONU per il trasporto di merci pericolose di cui al citato articolo se tale modifica è effettuata anteriormente a questa data.

2. Gli Stati membri possono autorizzare, sul loro territorio, l’utilizzo di cisterne e veicoli costruiti anteriormente al 1o gennaio 1997 che non sono conformi alla presente direttiva, ma sono stati costruiti secondo le disposizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996, sempre che le cisterne e i veicoli in questione siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti.

Le cisterne e i veicoli costruiti a decorrere dal 1o gennaio 1997 che non sono conformi alla presente direttiva ma sono stati costruiti secondo le prescrizioni della direttiva 94/55/CE, in vigore alla data della loro costruzione, possono continuare a essere utilizzati per operazioni di trasporto nazionale.

3. Gli Stati membri in cui la temperatura ambiente scende regolarmente al di sotto dei –20 °C possono imporre norme più rigorose in materia di temperatura di uso dei materiali utilizzati per imballaggi in materie plastiche, cisterne e relative attrezzature destinate al trasporto nazionale di merci pericolose su strada effettuato sul loro territorio, fino a che le disposizioni sulle temperature di riferimento adeguate per le varie zone climatiche non siano inserite nell’allegato I, capo I.1, della presente direttiva.

4. Gli Stati membri possono mantenere in vigore, sul loro territorio, disposizioni nazionali diverse da quelle stabilite nella presente direttiva in materia di temperatura di riferimento per il trasporto sul loro territorio di gas liquidi o di miscele di gas liquidi, fino a quando le disposizioni relative alle temperature di riferimento per determinate zone climatiche siano inserite nelle norme europee e se ne faccia riferimento nell’allegato I, capo I.1, della presente direttiva.

5. Per le operazioni di trasporto effettuate da veicoli immatricolati nel loro territorio, ciascuno Stato membro può mantenere le disposizioni della propria legislazione nazionale in vigore al 31 dicembre 1996 per quanto riguarda l’apposizione di un codice di azione d’urgenza in sostituzione del numero di identificazione del pericolo, prescritto dall’allegato I, capo I.1, della presente direttiva.

6. Gli Stati membri possono mantenere le restrizioni nazionali al trasporto di sostanze contenenti diossine e furani applicabili al 31 dicembre 1996.

▼M22

I.3.    Deroghe nazionali

Deroghe concesse agli Stati membri in base all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio.

Identificazione delle deroghe: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO

=

strada

a/bi/bii

=

articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e lettera b), punti i) e ii)

MS

=

sigla dello Stato membro

nn

=

numero d’ordine

In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE

BE Belgio

RO-a-BE-2

Oggetto: trasporto di contenitori vuoti non ripuliti che hanno contenuto prodotti di diverse classi.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6

Contenuto della legislazione nazionale: indicazione sul documento di trasporto: «Imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto prodotti di diverse classi».

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga 6-97.

Data di scadenza: 31 dicembre 2028

RO-a-BE-3

Oggetto: adozione della deroga RO-a-HU-2.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga 4-2004.

Data di scadenza: 31 dicembre 2028

RO-a-BE-4

Oggetto: esenzione da tutte le prescrizioni dell’ADR per il trasporto nazionale di un massimo di 1 000 rilevatori di fumo ionici usati da abitazioni private all’impianto di trattamento in Belgio attraverso i punti di raccolta previsti nel piano per la raccolta selettiva dei rilevatori di fumo. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: tutte le prescrizioni.

Contenuto della legislazione nazionale: l’uso domestico di rilevatori di fumo ionici non è soggetto a un controllo regolamentare da un punto di vista radiologico quando il rilevatore di fumo è di tipo omologato. Anche il trasporto di questi rilevatori di fumo per la consegna all’utilizzatore finale è esentato dalle prescrizioni dell’ADR (cfr. il punto 1.7.1.4, lettera e)].

La direttiva 2002/96/CE (sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) prevede la raccolta selettiva dei rilevatori di fumo usati per il trattamento delle schede di circuito e, nel caso dei rilevatori di fumo ionici, per la rimozione delle sostanze radioattive. Per consentire questa raccolta selettiva è stato elaborato un piano per incentivare i nuclei domestici a portare i rilevatori di fumo usati a un punto di raccolta da cui possono essere trasportati ad un impianto di trattamento, talvolta attraverso un secondo punto di raccolta o un deposito intermedio.

Nei punti di raccolta saranno messi a disposizione imballaggi metallici in cui potrà essere sistemato un massimo di 1 000 rilevatori di fumo. Da tali punti un imballaggio di questo tipo contenente rilevatori di fumo può essere trasportato con altri rifiuti a un deposito intermedio o all’impianto di trattamento. L’imballaggio è etichettato con la dicitura «Rilevatore di fumo».

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: il piano per la raccolta selettiva dei rilevatori di fumo fa parte delle condizioni per l’eliminazione di strumenti omologati previste all’articolo 3.1.d.2 del decreto reale del 20 luglio 2001: regolamento sulla radioprotezione generale.

Osservazioni: questa deroga è necessaria per consentire la raccolta selettiva dei rilevatori di fumo ionici usati.

Data di scadenza: 30 giugno 2026

DK Danimarca

RO-a-DK-2

Oggetto: trasporto su strada nello stesso veicolo di imballaggi contenenti sostanze esplosive e di imballaggi contenenti detonatori.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.2.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative all’imballaggio misto.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di merci pericolose su strada deve avvenire nel rispetto delle regole dell’ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l

Osservazioni: esiste l’esigenza pratica di poter caricare le sostanze esplosive e i detonatori nello stesso veicolo per trasportarli dal luogo di deposito al luogo in cui sono utilizzati e nuovamente al deposito.

Quando la legislazione danese sul trasporto di merci pericolose sarà stata modificata, le autorità danesi autorizzeranno questi trasporti alle condizioni seguenti:

1. 

non si possono trasportare più di 25 kg di sostanze esplosive del gruppo D;

2. 

non si possono trasportare più di 200 detonatori del gruppo B;

3. 

i detonatori e le sostanze esplosive devono essere imballati separatamente in imballaggi con certificazione ONU, in conformità alla direttiva 2000/61/CE che modifica la direttiva 94/55/CE;

4. 

gli imballaggi contenenti i detonatori e quelli contenenti le sostanze esplosive devono essere collocati ad almeno 1 metro di distanza gli uni dagli altri. Questa distanza deve essere mantenuta anche dopo una frenata brusca. Gli imballaggi contenenti le sostanze esplosive e quelli contenenti i detonatori devono essere collocati in modo da poter essere estratti rapidamente dal veicolo;

5. 

devono essere rispettate tutte le altre norme relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Data di scadenza: 30 giugno 2026

RO-a-DK-3

Oggetto: trasporto su strada di imballaggi e articoli contenenti rifiuti o residui di merci pericolose di determinate classi, raccolti presso abitazioni e imprese a fini di smaltimento.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti e capitoli 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 e 8.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni sulla classificazione, disposizioni speciali, disposizioni sull’imballaggio, procedure di spedizione, prescrizioni relative alla costruzione e alle prove degli imballaggi, prescrizioni generali relative alle unità di trasporto e al materiale di bordo e prescrizioni relative alla formazione.

Contenuto della legislazione nazionale: gli imballaggi interni e gli articoli contenenti rifiuti o residui di merci pericolose di determinate classi, raccolti presso abitazioni private o imprese a fini di smaltimento, possono essere imballati insieme in determinati imballaggi esterni e/o sovrimballaggi e trasportati seguendo procedure di spedizione speciali che prevedono restrizioni particolari in materia di imballaggio e di marcatura. La quantità di merci pericolose per imballaggio interno, per imballaggio esterno e/o per unità di trasporto è limitata.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3

Osservazioni: non è possibile per i responsabili della gestione dei rifiuti applicare tutte le disposizioni dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE quando rifiuti contenenti quantità residue di merci pericolose sono stati raccolti presso abitazioni private e imprese per essere trasportati a impianti di smaltimento. I rifiuti sono generalmente contenuti in imballaggi che sono stati venduti al dettaglio.

Data di scadenza: 1o gennaio 2025

DE Germania

RO-a-DE-1

Oggetto: imballaggio misto e carico misto di parti di automobili con la classificazione 1.4G assieme a determinate merci pericolose (n4).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10 e 7.5.2.1

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative all’imballaggio misto e al carico misto.

Contenuto della legislazione nazionale: le merci ONU 0431 e ONU 0503 possono far parte di un unico carico comprendente determinate merci pericolose (prodotti connessi alla costruzione automobilistica) in quantità specifiche, indicate nell’esenzione. Non deve essere superato il valore «1 000 » (cfr. il punto 1.1.3.6.4).

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 28.

Osservazioni: l’esenzione è necessaria per consentire una rapida consegna di parti di ricambio per la sicurezza automobilistica, a seconda della domanda locale. A causa dell’ampia gamma di prodotti, il deposito di tali prodotti presso le officine locali non è comune.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-a-DE-2

Oggetto: esenzione dall’obbligo di essere muniti di un documento di trasporto e di una dichiarazione dello speditore per determinate quantità di merci pericolose, come indicato al punto 1.1.3.6. (n1).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1 e 5.4.1.1.6

Contenuto dell’allegato della direttiva: contenuto del documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: per tutte le classi eccetto la classe 7: non sono necessari documenti di trasporto se la quantità della merce trasportata non supera le quantità indicate al punto 1.1.3.6.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 18.

Osservazioni: le informazioni fornite nella marcatura e nell’etichettatura degli imballaggi sono considerate sufficienti per il trasporto nazionale, in quanto un documento di trasporto non è sempre adatto per la distribuzione locale.

Deroga registrata dalla Commissione con il n. 22 (a norma dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE).

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-a-DE-3

Oggetto: trasporto di complessi di misura e pompe di carburante (vuote, non ripulite).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: disposizioni applicabili alle merci ONU 1 202 , 1 203 e 1 223 .

Contenuto dell’allegato della direttiva: istruzioni per l’imballaggio, la marcatura, i documenti, il trasporto e la movimentazione; istruzioni per gli equipaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: specificazione delle norme applicabili e delle disposizioni accessorie per l’applicazione della deroga; fino a 1 000 litri: comparabile agli imballaggi vuoti, non ripuliti; oltre 1 000 litri: conformità a determinate norme per le cisterne; unicamente trasporto vuoti e non ripuliti.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 24.

Osservazioni: n. di elenco: 7, 38, 38a.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-a-DE-5

Oggetto: autorizzazione all’imballaggio combinato.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2

Contenuto dell’allegato della direttiva: divieto di imballaggio combinato.

Contenuto della legislazione nazionale: classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione all’imballaggio combinato di oggetti della classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), di aerosol (classe 2) e di materiali per la pulizia e il trattamento delle classi 3 e 6.1 (nn. ONU indicati) da essere venduti in imballaggi combinati del gruppo II e in piccole quantità.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Osservazioni: n. di elenco: 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30 g.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

IE Irlanda

RO-a-IE-1

Oggetto: esenzione dalle prescrizioni del punto 5.4.0 dell’ADR in relazione al documento di trasporto riguardante i pesticidi della classe 3 dell’ADR, elencati al punto 2.2.3.3 come pesticidi FT2 (punto di infiammabilità < 23 °C) e della classe 6.1 dell’ADR, elencati al punto 2.2.61.3 come pesticidi liquidi T6 (punto di infiammabilità non inferiore a 23 °C), quando le quantità delle merci pericolose trasportate non superano le quantità fissate al punto 1.1.3.6 dell’ADR.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.

Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di essere muniti di un documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: il documento di trasporto non è richiesto per il trasporto di pesticidi delle classi 3 e 6.1 dell’ADR quando la quantità di merci pericolose trasportate non supera le quantità fissate al punto 1.1.3.6 dell’ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Regulation 82(9) of the«Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004».

Osservazioni: prescrizione inutile e onerosa per le operazioni locali di trasporto e consegna di tali pesticidi.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-a-IE-4

Oggetto: esenzione dalle prescrizioni previste nei capitoli 5.3, 5.4 e 7 e nell’allegato B dell’ADR per quanto riguarda il trasporto di bombole di gas per distributori (di bevande) quando tali bombole sono trasportate nello stesso veicolo insieme alle bevande (per le quali saranno utilizzate).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3, 5.4, 7 e allegato B.

Contenuto dell’allegato della direttiva: marcatura dei veicoli, documenti di trasporto e disposizioni relative alle attrezzature e alle operazioni di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: esenzione dalle prescrizioni previste nei capitoli 5.3, 5.4, 7 e nell’allegato B dell’ADR per quanto riguarda le bombole di gas usate nei distributori di bevande, quando tali bombole sono trasportate nello stesso veicolo insieme alle bevande (per le quali saranno utilizzate).

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: proposta di modifica della regolamentazione«Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004».

Osservazioni: l’attività principale consiste nella distribuzione di colli di bevande, che non sono sostanze secondo l’ADR, insieme a piccole quantità di piccole bombole contenenti i gas per la distribuzione di tali bevande.

In precedenza a norma dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-a-IE-5

Oggetto: esenzione, per il trasporto nazionale all’interno dell’Irlanda, dalle prescrizioni relative alla costruzione, alle prove e all’utilizzazione dei recipienti, stabilite nei capitoli 6.2 e 4.1 dell’ADR, per le bombole e i fusti a pressione contenenti gas della classe 2 che sono stati oggetto di un trasporto multimodale comportante un trasporto marittimo, qualora i) tali bombole e fusti a pressione siano costruiti, sottoposti a prove e utilizzati in conformità al codice IMDG; ii) tali bombole e fusti a pressione non siano stati ricaricati in Irlanda ma rinviati nominalmente vuoti al paese di origine del trasporto multimodale; e iii) tali bombole e fusti a pressione siano distribuiti in piccole quantità a livello locale.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.4.2, 4.1 e 6.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni concernenti i trasporti multimodali comportanti un trasporto marittimo, l’utilizzazione di bombole e di fusti a pressione per i gas della classe 2 dell’ADR e la costruzione e le prove di tali bombole e fusti a pressione per i gas della classe 2 dell’ADR.

Contenuto della legislazione nazionale: le disposizioni stabilite nei capitoli 4.1 e 6.2 non si applicano alle bombole e ai fusti a pressione per i gas della classe 2, a condizione che: i) tali bombole e fusti a pressione siano costruiti e sottoposti a prove in conformità al codice IMDG; ii) tali bombole e fusti a pressione siano utilizzati in conformità al codice IMDG; iii) tali bombole e fusti a pressione siano stati inviati allo speditore con un trasporto multimodale comportante un trasporto marittimo; iv) tali bombole e fusti a pressione siano trasportati fino all’utilizzatore finale con un unico viaggio, effettuato nell’arco di una giornata, a partire dal destinatario del trasporto multimodale (di cui al punto iii)]; v) tali bombole e fusti a pressione non siano ricaricati nello Stato e siano rinviati nominalmente vuoti nel paese di origine dell’operazione di trasporto multimodale (di cui al punto iii)]; e vi) tali bombole e fusti a pressione siano distribuiti in piccole quantità a livello locale nel territorio dello Stato.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: proposta di modifica della regolamentazione«Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004».

Osservazioni: i gas contenuti in tali bombole e fusti a pressione hanno specifiche tali, richieste dagli utilizzatori finali, da dover essere importati da regioni al di fuori dell’area ADR. Dopo l’utilizzo, tali bombole e fusti a pressione nominalmente vuoti devono essere rinviati nel paese di origine, dove saranno ricaricati con i gas specificati; essi non possono essere ricaricati in Irlanda né in alcuna altra parte dell’area ADR. Sebbene non conformi all’ADR, sono conformi al codice IMDG e sono accettati ai fini di tale codice. Il trasporto multimodale, che inizia al di fuori dell’area ADR, deve terminare nei locali dell’importatore, da dove le bombole e i fusti a pressione devono essere distribuiti in piccole quantità agli utilizzatori finali a livello locale nel territorio dell’Irlanda. Questo trasporto all’interno dell’Irlanda rientrerebbe nell’articolo 6, paragrafo 9, quale modificato, della direttiva 94/55/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2023

RO-a-IE-6

Oggetto: esenzione da alcune disposizioni dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE concernenti l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura di piccole quantità (inferiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6) di articoli pirotecnici scaduti con codici di classificazione 1.3G, 1.4G e 1.4S della classe 1 dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE, recanti i numeri di identificazione ONU 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 0240, 0312, 0403, 0404, 0453, 0505, 0506 o 0507 per il trasporto verso una caserma militare o un poligono di tiro militare a fini di smaltimento.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 1, 2, 4, 5 e 6.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni generali, classificazione, disposizioni relative all’imballaggio, disposizioni relative alla spedizione, costruzione e prove degli imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: le disposizioni dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE concernenti l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura di articoli pirotecnici scaduti recanti i numeri ONU 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 0240, 0312, 0403, 0404, 0453, 0505, 0506 o 0507 per il trasporto verso una caserma militare o un poligono di tiro militare non si applicano, a condizione che siano rispettate le disposizioni generali dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE in materia di imballaggio e siano incluse informazioni supplementari nel documento di trasporto. La deroga si applica unicamente al trasporto locale, verso una caserma militare o un poligono di tiro militare, di piccole quantità di materie pirotecniche scadute ai fini del loro smaltimento in condizioni di sicurezza.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g).

Osservazioni: il trasporto di piccole quantità di materie pirotecniche per la segnalazione marittima «scadute», effettuato in particolare da proprietari di imbarcazioni da diporto e da fornitori navali, verso una caserma militare o un poligono di tiro militare ai fini del loro smaltimento in condizioni di sicurezza ha creato problemi, soprattutto in relazione alle prescrizioni sull’imballaggio. La deroga concerne le piccole quantità (inferiori a quelle indicate al punto 1.1.3.6) per il trasporto locale e comprende tutti i numeri ONU assegnati alle materie pirotecniche per la segnalazione marittima.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-a-IE-7

Oggetto: adozione della deroga RO-a-HU-2.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: -

Data di scadenza: 30 giugno 2027

ES Spagna

RO-a-ES-1

Oggetto: affissione di pannelli (placard) sui contenitori

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: i pannelli devono essere apposti su entrambi i lati e ad ogni estremità del contenitore, del contenitore per gas ad elementi multipli (CGEM), del contenitore cisterna o della cisterna mobile.

Contenuto della legislazione nazionale: i pannelli non devono essere apposti sui contenitori che contengono colli laddove siano utilizzati esclusivamente in operazioni di trasporto su strada. L’esenzione non si applica alla classe 1 o 7.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 8.

Osservazioni: un contenitore diverso da un contenitore cisterna, utilizzato solo per il trasporto su strada e non collegato a un’operazione di trasporto intermodale, svolge le funzioni proprie di una cassa mobile. Per le casse mobili per il trasporto di merci imballate non è richiesto alcun tipo di pannelli di pericolo, salvo per le classi 1 e 7.

È stato pertanto ritenuto opportuno prevedere un’esenzione, esclusivamente dall’obbligo di pannelli, per i contenitori utilizzati come casse mobili nelle operazioni di trasporto su strada, fatta eccezione per i contenitori adibiti al trasporto di prodotti della classe 1 o 7.

In tale esenzione i contenitori sono assimilati alle casse mobili per quanto riguarda le condizioni di sicurezza; non vi sono motivi che giustifichino l’applicazione ai contenitori di ulteriori prescrizioni rispetto a quelle previste per le casse mobili in quanto queste ultime rispettano requisiti di sicurezza superiori in ragione della loro progettazione e costruzione specifiche. Il resto dei pannelli e delle marcature prescritti per i veicoli che trasportano merci pericolose devono essere conformi alle disposizioni dell’allegato I, capo I.1, capitolo 5.3, della direttiva 2008/68/CE.

Data di scadenza: 1o gennaio 2025

FR Francia

RO-a-FR-2

Oggetto: trasporto di rifiuti di attività sanitarie a rischio infettivo che rientrano nel n. ONU 3291 aventi una massa inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto della legislazione nazionale: esenzione dalle prescrizioni dell’ADR per il trasporto di rifiuti di attività sanitarie a rischio infettivo che rientrano nel n. ONU 3291 aventi una massa inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 12.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-a-FR-5

Oggetto: trasporto di merci pericolose in veicoli per il trasporto pubblico di passeggeri (18).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.3.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: trasporto di passeggeri e merci pericolose.

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto di merci pericolose diverse da quelle della classe 7, autorizzato come bagaglio a mano nei veicoli di trasporto pubblico: si applicano solo le disposizioni relative all’imballaggio, alla marcatura e all’etichettatura dei colli stabilite ai punti 4.1, 5.2 e 3.4.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.

Osservazioni: i passeggeri possono trasportare nel bagaglio a mano unicamente merci pericolose destinate al proprio uso personale o professionale. Alle persone affette da patologie respiratorie è consentito il trasporto di contenitori portatili di gas nella quantità necessaria per un viaggio.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-a-FR-6

Oggetto: trasporto per conto proprio di merci pericolose in piccole quantità (18).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di avere un documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto per conto proprio di merci pericolose diverse da quelle della classe 7 in piccole quantità non superiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6 non è soggetto all’obbligo di avere un documento di trasporto previsto al punto 5.4.1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-a-FR-7

Oggetto: trasporto su strada di campioni di sostanze chimiche, miscele e articoli contenenti merci pericolose a fini di sorveglianza del mercato.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni generali, classificazione, disposizioni speciali ed esenzioni relative al trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate, disposizioni riguardanti l’utilizzo di imballaggi e cisterne, procedure di spedizione, prescrizioni relative alla costruzione degli imballaggi, disposizioni sulle condizioni di trasporto, movimentazione, carico e scarico, prescrizioni relative alle attrezzature e alle operazioni di trasporto, prescrizioni relative alla costruzione e all’omologazione dei veicoli.

Contenuto della legislazione nazionale: i campioni di sostanze chimiche, miscele e articoli contenenti merci pericolose e trasportati a fini di analisi nell’ambito di attività di sorveglianza del mercato devono essere contenuti in imballaggi combinati. Essi devono essere conformi alle norme relative alle quantità massime per gli imballaggi interni a seconda del tipo di merci pericolose interessate. L’imballaggio esterno deve essere conforme alle prescrizioni per le casse di plastica rigida (codice 4H2 di cui all’allegato I, capo I.1, capitolo 6.1, della direttiva 2008/68/CE). L’imballaggio esterno deve recare la marcatura prevista all’allegato I, capo I.1, punto 3.4.7, della direttiva 2008/68/CE e la dicitura «Campioni destinati all’analisi» (in francese: «Echantillons destinés à l’analyse»). Se tali disposizioni sono rispettate, il trasporto non è soggetto alle disposizioni dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Osservazioni: l’esenzione di cui all’allegato I, capo I.1, punto 1.1.3, della direttiva 2008/68/CE non si applica al trasporto a fini di analisi di campioni di merci pericolose prelevati dalle autorità competenti o per loro conto. Per assicurare una sorveglianza del mercato efficace, la Francia ha introdotto una procedura basata sul sistema applicabile alle quantità limitate, al fine di garantire la sicurezza del trasporto di campioni contenenti merci pericolose. Dato che non è sempre possibile applicare le disposizioni della tabella A, il limite quantitativo per l’imballaggio interno è stato definito in modo più adeguato alle necessità operative.

Data di scadenza: 1o gennaio 2025

RO-a-FR-8

Oggetto: adozione della deroga RO-a-HU-2. Trasporto di prodotti farmaceutici non medicinali destinati a farmacie e ospedali.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto della legislazione nazionale: non è necessario che gli imballaggi rechino una marcatura apposta conformemente all’allegato I, capo I.1, punto 6.1.3, della direttiva 2008/68/CE o che siano comunque riconoscibili qualora contengano piccoli quantitativi di merci pericolose.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I, paragraphe 3.10.

Osservazioni: l’applicazione di tale deroga è strettamente limitata alle società che consegnano prodotti farmaceutici a farmacie e ospedali. Nello svolgimento delle loro attività le società in questione disimballano la merce imballata prevalentemente in piccole quantità. I prodotti vengono successivamente collocati in imballaggi esterni sigillati (scatole di plastica o di cartone).

Data di scadenza: 30 giugno 2027

HU Ungheria

RO–a–HU–1

Oggetto: adozione della deroga RO–a–DE-2.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Data di scadenza: 30 gennaio 2025

RO-a-HU-2

Oggetto: distribuzione di merci negli imballaggi interni ai dettaglianti o dai depositi per la distribuzione locale ai dettaglianti o agli utilizzatori e dai dettaglianti agli utilizzatori finali.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione e alle prove degli imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: non è necessario che gli imballaggi interni rechino un marchio conformemente all’allegato I, capo I.1, punto 6.1.3, della direttiva 2008/68/CE o che siano altrimenti contrassegnati se contengono merci pericolose imballate conformemente all’allegato I, capo I.1, capitolo 3.4, della direttiva 2008/68/CE e trasportate in un quantitativo conforme a quanto indicato nell’allegato 1 della legislazione nazionale.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Osservazioni: le prescrizioni dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE sono inadeguate per le fasi finali di un trasporto da un deposito di distribuzione a un dettagliante o un utilizzatore o da un dettagliante a un utilizzatore finale. Lo scopo di questa deroga è consentire che i recipienti interni di merci destinate alla distribuzione al dettaglio siano trasportati senza imballaggio esterno nel tragitto finale di un viaggio di distribuzione locale.

Data di scadenza: 30 gennaio 2025

AT Austria

RO–a–AT–1

Oggetto: piccole quantità di tutte le classi, eccetto 1, 6.2 e 7

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.4.

Contenuto dell’allegato della direttiva: trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate.

Contenuto della legislazione nazionale: fino a 30 kg o litri di merci pericolose che non appartengono alla categoria di trasporto 0 o 1 in imballaggi interni LQ (quantità limitata) o in imballaggi conformi all’accordo ADR o che sono articoli robusti possono essere imballati insieme in X scatole sottoposte a prove.

Gli utilizzatori finali sono autorizzati a ritirarli dal negozio e a riportarli indietro e i dettaglianti a trasportarli per consegnarli agli utilizzatori finali o da un loro negozio all’altro.

Il limite per unità di trasporto è di 333 kg o litri e il perimetro consentito è di 100 km.

Le scatole devono essere contrassegnate in modo uniforme e accompagnate da un documento di trasporto semplificato.

Si applicano solo alcune disposizioni relative al carico e alla movimentazione.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: «Gefahrgutbeförderungsverordnung Geringe Mengen - GGBV-GM vom 5.7.2019, BGBl. IINr. 203/2019».

Data di scadenza: 30 giugno 2028

PT Portogallo

RO–a–PT–3

Oggetto: adozione della deroga RO-a-HU-2

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Deliberação n.° 2053/2015, de 9 de novembro 2015

Data di scadenza: 30 giugno 2027

FI Finlandia

RO–a–FI–1

Oggetto: trasporto di determinate quantità di merci pericolose in autobus.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 1, 4 e 5.

Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni, disposizioni relative all’imballaggio, marcatura e documentazione.

Contenuto della legislazione nazionale: negli autobus con passeggeri, piccole quantità di specifiche merci pericolose possono essere trasportate come carico in modo che la quantità totale non superi i 200 kg. In un autobus, un privato può trasportare le merci pericolose di cui al punto 1.1.3 se tali merci sono imballate per la vendita al dettaglio e destinate a uso personale. La quantità totale di liquidi infiammabili contenuta in recipienti ricaricabili non può superare i 5 litri.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: regolamento dell’agenzia finlandese dei trasporti e delle comunicazioni concernente il trasporto di merci pericolose su strada e decreto governativo relativo al trasporto di merci pericolose su strada (194/2002).

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-a-FI-2

Oggetto: descrizione delle cisterne vuote nel documento di trasporto.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 5 e 5.4.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni speciali per il trasporto in veicoli cisterna o in unità di trasporto con più di una cisterna.

Contenuto della legislazione nazionale: nel trasporto di veicoli cisterna vuoti non ripuliti o di unità di trasporto con una o più cisterne aventi una marcatura conforme al punto 5.3.2.1.3, l’ultima sostanza trasportata indicata nel documento di trasporto può essere la sostanza avente il punto di infiammabilità più basso.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: regolamento dell’agenzia finlandese dei trasporti e delle comunicazioni concernente il trasporto di merci pericolose su strada.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-a-FI-3

Oggetto: affissione di pannelli e marcatura delle unità di trasporto per esplosivi.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.2.1.1

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni generali relative ai pannelli di segnalazione di colore arancio.

Contenuto della legislazione nazionale: sul lato anteriore e posteriore delle unità di trasporto (generalmente furgoni) che trasportano piccole quantità di esplosivi (massa netta massima 1 000  kg) verso cave e cantieri può essere affisso un pannello modello n. 1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: regolamento dell’agenzia finlandese dei trasporti e delle comunicazioni concernente il trasporto di merci pericolose su strada.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

SE Svezia

RO-a-SE-1

Oggetto: adozione della deroga RO–a–FR-7.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a), (piccole quantità).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9.

Contesto della direttiva:

Riferimento alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni:

Data di scadenza: 30 giugno 2027

In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE

BE Belgio

RO-bi-BE-5

Oggetto: trasporto di rifiuti verso impianti di smaltimento dei rifiuti.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.2, 5.4, 6.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, marcatura e prescrizioni in materia di imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: invece di essere classificati conformemente all’ADR, i rifiuti sono suddivisi in diverse categorie (solventi infiammabili, pitture, acidi, batterie ecc.) per evitare pericolose reazioni all’interno di una categoria. Le prescrizioni relative alla fabbricazione degli imballaggi sono meno restrittive.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Osservazioni: questo regolamento può essere applicato al trasporto di piccole quantità di rifiuti verso impianti di smaltimento.

Data di scadenza: 31 dicembre 2028

RO-bi-BE-6

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-5

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga 01-2004.

Data di scadenza: 31 dicembre 2028

RO-bi-BE-7

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-6

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga 02-2003.

Data di scadenza: 31 dicembre 2028

RO-bi-BE-8

Oggetto: esenzione, per il conducente o il suo assistente, dal divieto di aprire i colli contenenti merci pericolose in una catena di distribuzione locale che va da un deposito di distribuzione locale a un dettagliante o a un utilizzatore finale e dal dettagliante all’utilizzatore finale (eccetto per la classe 7).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.3.3.

Contenuto dell’allegato della direttiva: divieto per il conducente o il suo assistente di aprire i colli contenenti merci pericolose.

Contenuto della legislazione nazionale: il divieto di aprire i colli è limitato dalla clausola «Unless authorised to do so by the operator of the vehicle» (salvo autorizzazione da parte dell’operatore del veicolo).

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Osservazioni: se presa letteralmente, la formulazione del divieto di cui all’allegato può creare gravi problemi per la distribuzione al dettaglio.

Data di scadenza: 31 dicembre 2028

RO-bi-BE-10

Oggetto: trasporto nelle immediate vicinanze di siti industriali compreso il passaggio su strada pubblica.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell’allegato della direttiva: allegati A e B.

Contenuto della legislazione nazionale: le deroghe riguardano i documenti, il certificato del conducente, l’etichettatura e/o la marcatura dei colli.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroghe 10-2012, 12-2012, 24-2013, 31-2013, 07-2014, 08-2014, 09-2014 e 38-2014.

Data di scadenza: 31 dicembre 2028

RO-bi-BE-11

Oggetto: raccolta di bombole di butano-propano prive di etichettatura conforme.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.2.2.1.1

Contenuto dell’allegato della direttiva: le bombole di gas devono recare etichette di pericolo.

Contenuto della legislazione nazionale: durante la raccolta di bombole precedentemente contenenti la merce ONU 1965, non è necessario sostituire le etichette di pericolo mancanti se il veicolo è correttamente etichettato (modello 2.1).

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga 14-2016.

Data di scadenza: 31 dicembre 2028

RO-bi-BE-12

Oggetto: trasporto della merce ONU 3509 in contenitori telonati per il trasporto alla rinfusa.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.3.2.1

Contenuto dell’allegato della direttiva: la merce ONU 3509 deve essere trasportata in contenitori chiusi per il trasporto alla rinfusa.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga 15-2016.

Data di scadenza: 31 dicembre 2028

RO-bi-BE-13

Oggetto: trasporto di bombole DOT.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: da 6.2.3.4 a 6.2.3.9.

Contenuto dell’allegato della direttiva: le bombole di gas devono essere fabbricate e sottoposte a prove a norma del capitolo 6.2 dell’ADR.

Contenuto della legislazione nazionale: le bombole di gas costruite e sottoposte a prove a norma delle prescrizioni del dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti (DOT) possono essere utilizzate per il trasporto di un numero limitato di gas il cui elenco è allegato alla deroga.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga BWV01-2017.

Data di scadenza: 31 dicembre 2028

DK Danimarca

RO-bi-DK-1

Oggetto: ONU 1202, 1203, 1223 e classe 2 — nessun documento di trasporto.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: documento di trasporto richiesto.

Contenuto della legislazione nazionale: per il trasporto di oli minerali della classe 3, ONU 1202, 1203 e 1223, e di gas della classe 2 in vista della loro distribuzione (merci da consegnare a due o più destinatari e raccolta di merci restituite in situazioni simili) non è richiesto un documento di trasporto, a condizione che le istruzioni scritte contengano, oltre alle informazioni richieste nell’ADR, il numero ONU, il nome e la classe.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods.

Osservazioni: questa deroga nazionale è giustificata dal fatto che lo sviluppo di apparecchiature elettroniche consente, ad esempio, alle compagnie petrolifere che ne fanno uso di trasmettere costantemente ai veicoli informazioni sui clienti. Dato che tali informazioni non sono ancora disponibili all’inizio dell’operazione di trasporto e saranno trasmesse al veicolo durante il trasporto, non è possibile compilare i documenti di trasporto prima dell’inizio del viaggio. Questi tipi di trasporto sono ristretti a zone limitate.

Deroga per la Danimarca per una disposizione analoga a norma dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2026

RO-bi-DK-2

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-6

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, come modificato.

Data di scadenza: 30 giugno 2026

RO-bi-DK-3

Oggetto: trasporto di merci pericolose tra locali privati ubicati molto vicini tra loro.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strade pubbliche.

Contenuto della legislazione nazionale: per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose su strada tra due o più distinti locali privati ubicati molto vicini tra loro, il trasporto può avvenire con un permesso scritto delle autorità competenti, nel rispetto di determinate condizioni.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods.

Osservazioni: può verificarsi facilmente il caso del trasferimento di merci tra locali privati ubicati vicini tra loro, con la necessità però di accesso a un tratto molto limitato di una strada pubblica (es. attraversamento di una strada). Questo trasferimento non costituisce un trasporto di merci pericolose su strada pubblica nel senso comune del termine e in questo caso si applicano solo condizioni più blande.

Data di scadenza: 30 giugno 2026

RO-bi-DK-4

Oggetto: trasporto su strada di merci pericolose di alcune classi da abitazioni private e da imprese verso punti di raccolta di rifiuti o impianti intermedi di trattamento situati nelle vicinanze a fini di smaltimento.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni generali, disposizioni sulla classificazione, disposizioni speciali, disposizioni relative all’imballaggio, procedure di spedizione, prescrizioni relative alla costruzione e alle prove degli imballaggi, disposizioni sulle condizioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione, prescrizioni per l’equipaggio, le attrezzature, le operazioni di trasporto e la documentazione e prescrizioni relative alla costruzione e all’omologazione dei veicoli.

Contenuto della legislazione nazionale: le merci pericolose provenienti da abitazioni private e imprese possono, a determinate condizioni, essere portate a fini di smaltimento verso punti di raccolta dei rifiuti o impianti di trattamento intermedi situati nelle vicinanze. Si applicano disposizioni diverse a seconda della natura e dei rischi del trasporto, ad esempio per quanto riguarda la quantità di merci pericolose per imballaggio interno, per imballaggio esterno e/o per unità di trasporto, e a seconda del carattere complementare o no del trasporto di merci pericolose rispetto all’attività principale delle imprese.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Osservazioni: non è possibile per i responsabili della gestione dei rifiuti e le imprese applicare tutte le disposizioni dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE quando rifiuti che possono contenere residui di merci pericolose sono trasportati a fini di smaltimento da abitazioni private e/o da imprese a punti di raccolta dei rifiuti situati nelle vicinanze. Questi rifiuti sono in genere imballaggi che sono stati inizialmente trasportati in conformità all’esenzione prevista al punto 1.1.3.1, lettera c), dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE e/o venduti al dettaglio. Tuttavia l’esenzione prevista al punto 1.1.3.1, lettera c), non si applica al trasporto verso i punti di raccolta dei rifiuti e le disposizioni dell’allegato I, capo I.1, capitolo 3.4, della direttiva 2008/68/CE non sono adeguate al trasporto di rifiuti di imballaggi interni.

Data di scadenza: 1o gennaio 2025

RO-bi-DK-5

Oggetto: esenzione atta a consentire il carico e lo scarico in un’area pubblica, senza permesso speciale delle autorità competenti, di merci pericolose soggette alla disposizione speciale CV1 del punto 7.5.11 o S1 del punto 8.5.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.11, 8.5

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni supplementari relative al carico, allo scarico e alla movimentazione.

Contenuto della legislazione nazionale: il carico e lo scarico di merci pericolose in un’area pubblica sono consentiti senza permesso speciale delle autorità competenti, in deroga alle prescrizioni del punto 7.5.11. o 8.5.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 828 af 10/06/2017 om vejtransport af farligt gods.

Osservazioni: per i trasporti sul territorio nazionale, questa disposizione costituisce un obbligo molto oneroso per le autorità competenti e per gli operatori commerciali che si occupano delle merci pericolose in questione.

Data di scadenza: 30 giugno 2026

DE Germania

RO-bi-DE-1

Oggetto: rinuncia a talune indicazioni nel documento di trasporto (n2).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: contenuto del documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: per tutte le classi eccetto le classi 1 (tranne 1.4S), 5.2 e 7:

nessuna indicazione richiesta nel documento di trasporto:

a) 

per il destinatario in caso di distribuzione locale (ad eccezione del pieno carico e del trasporto lungo determinati itinerari);

b) 

per quanto concerne la quantità e i tipi di imballaggio, se il punto 1.1.3.6 non è applicato e se il veicolo è conforme a tutte le disposizioni degli allegati A e B;

c) 

per le cisterne vuote non ripulite è sufficiente il documento di trasporto dell’ultimo carico.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 18.

Osservazioni: l’applicazione di tutte le disposizioni non sarebbe realizzabile per il tipo di traffico in questione.

Deroga registrata dalla Commissione con il n. 22 (a norma dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE).

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-DE-3

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi in colli.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: da 1 a 5.

Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura.

Contenuto della legislazione nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: imballaggio combinato e trasporto di rifiuti pericolosi in colli e in IBC; i rifiuti devono essere imballati in imballaggi interni (così come sono stati raccolti) e classificati in gruppi specifici (per evitare reazioni pericolose in un gruppo di rifiuti); utilizzo di istruzioni scritte speciali relative alle categorie di rifiuti, anche come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio ecc.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 20.

Osservazioni: n. di elenco 6*.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-DE-5

Oggetto: trasporto locale della merce ONU 3343 (nitroglicerina in miscela, desensibilizzata, liquida, infiammabile, non altrimenti specificata, con non più del 30 % (in massa) di nitroglicerina) in contenitori cisterna, in deroga al punto 4.3.2.1.1 dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative all’utilizzo di contenitori cisterna.

Contenuto delle disposizioni di legge nazionali: trasporto locale di nitroglicerina (n. ONU 3343) in contenitori cisterna su brevi distanze, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

1. 

Prescrizioni relative ai contenitori cisterna

1.1. 

Possono essere utilizzati solo contenitori cisterna specificamente autorizzati a tal fine e che, per quanto riguarda la costruzione, gli equipaggiamenti, l’approvazione del prototipo, le prove, l’etichettatura e le operazioni, sono conformi alle prescrizioni dell’allegato I, capo I.1, capitolo 6.8, della direttiva 2008/68/CE.

1.2. 

Il meccanismo di chiusura dei contenitori cisterna deve essere dotato di un dispositivo di decompressione che cede a una pressione interna superiore di 300 kPa (3 bar) alla pressione normale, liberando così un’apertura orientata verso l’alto con una superficie di decompressione di almeno 135 cm2 (132 mm di diametro). L’apertura non deve richiudersi dopo essere stata attivata. Come dispositivi di sicurezza possono essere utilizzati uno o più elementi di sicurezza con la stessa modalità di attivazione e una superficie di decompressione corrispondente. Il modello del dispositivo di sicurezza deve aver superato le prove ed ottenuto l’omologazione da parte dell’autorità responsabile.

2. 

Etichettatura

Ciascun contenitore cisterna deve recare su entrambi i lati un’etichetta di pericolo conforme al modello 3 del punto 5.2.2.2.2 dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

3. 

Disposizioni operative

3.1. 

È obbligatorio accertarsi che durante il trasporto la nitroglicerina sia ripartita in modo omogeneo nella sostanza flemmatizzante e che non sia possibile alcuna demiscelazione.

3.2. 

Durante le operazioni di carico e scarico è vietato rimanere nel o sul veicolo, fuorché per azionare i dispositivi di carico e scarico.

3.3. 

I contenitori cisterna devono essere svuotati completamente nel luogo di scarico. Se non possono essere svuotati completamente, essi devono essere chiusi bene dopo lo scarico fino al riempimento successivo.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga Renania settentrionale-Vestfalia.

Osservazioni: i trasporti in questione sono trasporti locali in contenitori cisterna effettuati su strada, su brevi distanze, nell’ambito di un processo industriale tra due siti di produzione fissi. Per la fabbricazione di un prodotto farmaceutico, il sito di produzione A consegna, con un trasporto conforme alla regolamentazione in contenitori cisterna di 600 l, una soluzione di resina infiammabile (n. ONU 1866), gruppo di imballaggio II, al sito di produzione B. Qui viene aggiunta una soluzione di nitroglicerina e dopo la miscelazione si ottiene una miscela di colla contenente nitroglicerina desensibilizzata, liquida, infiammabile, non altrimenti specificata, con non più del 30 % (in massa) di nitroglicerina (n. ONU 3343) destinata a un ulteriore utilizzo. Anche il trasporto di ritorno di questa sostanza al sito di produzione A avviene nei suddetti contenitori cisterna, appositamente controllati e approvati dall’autorità competente per questa specifica operazione di trasporto e recanti il codice cisterna L10DN.

Fine del periodo di validità: 30 giugno 2028

RO-bi-DE-6

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-6.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: ƒ 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB).

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-DE-7

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–BE-10.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale:

Data di scadenza: 31 dicembre 2027

IE Irlanda

RO-bi-IE-3

Oggetto: esenzione atta a consentire il carico e lo scarico in un’area pubblica, senza permesso speciale delle autorità competenti, di merci pericolose soggette alla disposizione speciale CV1 del punto 7.5.11 o S1 del punto 8.5.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5 e 8.5.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni supplementari relative al carico, allo scarico e alla movimentazione.

Contenuto della legislazione nazionale: il carico e lo scarico di merci pericolose in un’area pubblica sono consentiti senza permesso speciale delle autorità competenti, in deroga alle prescrizioni del punto 7.5.11. o 8.5.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Regulation 82(5) of the«Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Osservazioni: per i trasporti sul territorio nazionale, questa disposizione costituisce un obbligo molto oneroso per le autorità competenti.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-IE-6

Oggetto: esenzione dalla prescrizione del punto 4.3.4.2.2, secondo la quale i tubi flessibili di riempimento e di svuotamento non collegati in modo fisso al serbatoio di un veicolo cisterna devono essere vuoti durante il trasporto.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.3.

Contenuto dell’allegato della direttiva: utilizzo di veicoli cisterna.

Contenuto della legislazione nazionale: le bobine di tubi flessibili (compresi i relativi tubi fissi) installate sulle autocisterne utilizzate per la distribuzione al dettaglio di prodotti petroliferi con i numeri di identificazione ONU 1011, 1202, 1223, 1863 e 1978 non devono obbligatoriamente essere vuote durante il trasporto su strada, purché vengano adottate misure adeguate per prevenire eventuali perdite del contenuto.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Regulation 82(8) of the«Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Osservazioni: i tubi flessibili installati sui veicoli cisterna per la consegna a domicilio devono essere sempre pieni, anche durante il trasporto. Il sistema di scarico è un sistema detto «wet-line», che richiede l’adescamento del tubo della cisterna e l’azionamento del contatore, per garantire che il cliente riceva la corretta quantità di prodotto.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-IE-7

Oggetto: esenzione da alcune prescrizioni dei punti 5.4.0, 5.4.1.1.1 e 7.5.11 dell’ADR per il trasporto alla rinfusa di fertilizzante a base di nitrato d’ammonio n. ONU 2067 dai porti fino ai destinatari.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.0, 5.4.1.1.1 e 7.5.11.

Contenuto dell’allegato della direttiva: l’obbligo di avere, per ciascun viaggio di trasporto, un documento di trasporto distinto indicante la quantità totale corretta delle merci di un dato carico nonché l’obbligo di pulire il veicolo prima e dopo il viaggio.

Contenuto della legislazione nazionale: deroga proposta per consentire la modifica delle prescrizioni dell’ADR relative al documento di trasporto e alla pulizia del veicolo, per tener conto degli aspetti pratici del trasporto alla rinfusa dal porto al destinatario.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: proposta di modifica della regolamentazione«Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004».

Osservazioni: le disposizioni dell’ADR esigono a) un documento di trasporto separato, indicante la massa totale delle merci pericolose trasportate in un dato carico; e b) il rispetto della disposizione speciale CV24 relativa alla pulizia per ogni singolo carico trasportato tra il porto e il destinatario durante lo scarico di una nave da carico che trasporta merci alla rinfusa. Dato che il trasporto ha carattere locale e riguarda lo scarico da una nave che trasporta merci alla rinfusa, con vari carichi di trasporto (nella stessa giornata o in giornate successive) della medesima sostanza tra la nave e i destinatari, un unico documento di trasporto indicante la massa totale approssimativa di ciascun carico dovrebbe essere sufficiente e non dovrebbe essere necessario conformarsi alla disposizione speciale CV24.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-IE-8

Oggetto: trasporto di merci pericolose tra locali privati e un altro veicolo nelle immediate vicinanze di tali locali o tra due parti di locali privati vicine tra loro ma separate da una strada pubblica.

Riferimento all’allegato della direttiva: allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Contenuto della legislazione nazionale: non applicazione della regolamentazione quando un veicolo è utilizzato per trasportare merci pericolose:

a) 

tra locali privati e un altro veicolo nelle immediate vicinanze di tali locali; o

b) 

tra due parti di locali privati vicine tra loro ma che possono essere separate da una strada pubblica,

a condizione che il trasporto venga effettuato seguendo il percorso più diretto.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56.

Osservazioni: è possibile che si verifichino situazioni in cui le merci sono trasferite tra due parti di locali privati, o tra locali privati e un veicolo ad essi associato, separati da una strada pubblica. Questo tipo di trasporto non costituisce un trasporto di merci pericolose nel senso comune del termine e quindi non è necessario applicare le disposizioni della regolamentazione relativa al trasporto di merci pericolose. Cfr. anche RO-bi-SE-3 e RO–bi–DK-3.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

EL Grecia

RO-bi-EL-1

Oggetto: deroga alle prescrizioni di sicurezza applicabili alle cisterne fisse (veicoli cisterna) con una massa lorda inferiore a 4 tonnellate utilizzate per il trasporto locale di gasolio (n. ONU 1202), immatricolate per la prima volta in Grecia tra il 1o gennaio 1991 e il 31 dicembre 2002.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative a costruzione, equipaggiamenti, omologazione, ispezioni e prove, e marcatura di cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, contenitori cisterna e casse mobili cisterna, con serbatoi costruiti con materiali metallici, e di veicoli batteria e contenitori per gas ad elementi multipli (CGEM).

Contenuto della legislazione nazionale: disposizione transitoria: le cisterne fisse (veicoli cisterna) con una massa lorda inferiore a 4 tonnellate utilizzate unicamente per il trasporto locale di gasolio (n. ONU 1202), immatricolate per la prima volta in Grecia tra il 1o gennaio 1991 e il 31 dicembre 2002, con uno spessore del serbatoio inferiore a 3 mm, possono restare in servizio. Questa disposizione transitoria è prevista per il trasporto locale con veicoli immatricolati in detto periodo. Essa si applica ai veicoli cisterna solo se trasformati secondo quanto disposto al punto 6.8.2.1.20 e adattati in conformità ai seguenti elementi:

1. 

i punti dell’ADR relativi alle ispezioni e alle prove: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5

2. 

le cisterne devono essere conformi alle prescrizioni di cui ai punti 6.8.2.1.28, 6.8.2.2.1 e 6.8.2.2.2.

Nel campo «Note» del certificato di immatricolazione del veicolo devono essere riportati i seguenti dati: «VALIDO FINO AL 30.6.2021».

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (Prescrizioni relative a costruzione, equipaggiamenti, ispezioni e prove di cisterne fisse (veicoli cisterna) e cisterne smontabili in circolazione, per alcune categorie di merci pericolose).

Data di scadenza: 30 giugno 2023

ES Spagna

RO-bi-ES-2

Oggetto: equipaggiamento speciale per la distribuzione di ammoniaca anidra.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.8.2.2.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: al fine di evitare eventuali perdite del contenuto in caso di danni alle strutture esterne (tubazioni, dispositivi laterali di chiusura), la valvola di arresto interna e la sua sede devono essere protette dai rischi di strappi dovuti a sollecitazioni esterne oppure essere progettate in modo tale da resistere a tali sollecitazioni. I dispositivi di riempimento e di svuotamento (comprese le flange o i tappi filettati) e gli eventuali cappucci di protezione devono poter impedire ogni apertura accidentale.

Contenuto della legislazione nazionale: le cisterne utilizzate a fini agricoli per la distribuzione e l’applicazione di ammoniaca anidra, messe in servizio anteriormente al 1o gennaio 1997, possono essere dotate di dispositivi di sicurezza esterni, invece che interni, a condizione che offrano una protezione almeno equivalente a quella fornita dalla parete della cisterna.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3.

Osservazioni: prima del 1o gennaio 1997 un tipo di cisterna dotato di dispositivi di sicurezza esterni era utilizzato esclusivamente in agricoltura per spargere ammoniaca anidra direttamente sui terreni. Diverse cisterne di questo tipo sono tuttora in servizio. Esse viaggiano raramente a pieno carico sulle strade e sono utilizzate unicamente per i fertilizzanti in grandi aziende agricole.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

FR Francia

RO-bi-FR-1

Oggetto: utilizzo di un documento marittimo come documento di trasporto per brevi tragitti successivi allo scarico di una nave.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1

Contenuto dell’allegato della direttiva: informazioni da far figurare nel documento utilizzato come documento di trasporto per merci pericolose.

Contenuto della legislazione nazionale: il documento marittimo vale come documento di trasporto in un raggio di 15 km.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 23-4.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-FR-3

Oggetto: trasporto di cisterne fisse per gas di petrolio liquefatto (GPL) (18).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di cisterne fisse per GPL è soggetto a norme specifiche. Applicabile solo su brevi distanze.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 30.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-FR-4

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-BE-8

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-FR-5

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–BE-5.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: -

Data di scadenza: 30 giugno 2024

RO-bi-FR-6

Oggetto: trasporto di rifiuti contenenti amianto libero

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.4

Contenuto dell’allegato della direttiva: istruzione di imballaggio P002

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto di rifiuti contenenti amianto libero (n. ONU 2212 AMIANTO, ANFIBOLO (amosite, tremolite, actinolite, antofillite, crocidolite) o n. ONU 2590 AMIANTO, CRISOTILO) da siti di costruzione:

— 
i rifiuti sono trasportati in camion a cassone ribaltabile;
— 
i rifiuti sono imballati in grandi «sacchi contenitori», sacchi pieghevoli delle dimensioni del piano del cassone, che sono chiusi bene in modo da evitare la dispersione di fibre di amianto durante il trasporto;
— 
i sacchi contenitori sono progettati per resistere alle sollecitazioni subite in condizioni normali di trasporto e durante lo scarico presso la discarica;
— 
sono soddisfatte le altre condizioni applicabili a norma dell’ADR.
— 
Tali condizioni di trasporto risultano particolarmente idonee al trasporto di grosse quantità di rifiuti derivanti da lavori stradali o dalla rimozione dell’amianto dagli edifici. Le condizioni sono inoltre idonee allo stoccaggio definitivo dei rifiuti nelle discariche riconosciute e garantiscono una maggiore facilità di carico e di conseguenza una maggiore protezione dei lavoratori dall’amianto rispetto alle condizioni applicabili a norma dell’istruzione di imballaggio P002 di cui al capitolo 4.1.4 dell’ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: -

Data di scadenza: 30 giugno 2024

HU Ungheria

RO-bi-HU-1

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–SE-3.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Data di scadenza: 30 gennaio 2025

NL Paesi Bassi

RO-bi-NL-13

Oggetto: piano del 2015 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 e 9.

Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni per determinate quantità; disposizioni speciali; utilizzazione degli imballaggi; utilizzazione dei sovrimballaggi; documentazione; costruzione e prove degli imballaggi; carico, scarico e movimentazione; equipaggi; equipaggiamento; funzionamento; veicoli e documentazione; costruzione e omologazione dei veicoli.

Contenuto della legislazione nazionale: disposizioni relative al trasporto di piccole quantità di rifiuti domestici pericolosi soggetti a raccolta nonché di rifiuti domestici pericolosi di imprese, conferiti in imballaggi appropriati con una capacità massima di 60 litri. Date le piccole quantità raccolte in ciascun caso e la natura diversa delle varie sostanze, non è possibile effettuare le operazioni di trasporto nel pieno rispetto delle norme dell’ADR. Di conseguenza, il piano sopra menzionato prevede una variante semplificata che si discosta da varie disposizioni dell’ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: piano del 2015 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Osservazioni: il piano è stato ideato per consentire ai privati e alle imprese di depositare piccoli rifiuti chimici in un punto di raccolta unico. Le sostanze in questione consistono quindi di residui, ad esempio di vernici. Il livello di pericolo è ridotto al minimo dalla scelta dei mezzi di trasporto, che comporta, tra l’altro, l’utilizzo di elementi di trasporto speciali e di avvisi «Vietato fumare» con una luce gialla lampeggiante chiaramente visibile al pubblico. L’essenziale per quanto riguarda il trasporto è garantire la sicurezza, che può essere assicurata, ad esempio, trasportando le sostanze in imballaggi sigillati, in modo da evitare la dispersione o il rischio di fuoriuscita o di accumulo di vapori tossici nel veicolo. Il veicolo è dotato di elementi che permettono lo stoccaggio di diverse categorie di rifiuti e garantiscono la protezione da manovre e spostamenti accidentali e dall’apertura involontaria. Vista la diversità delle sostanze in questione, nonostante le piccole quantità di rifiuti interessate, il trasportatore deve possedere un certificato di competenza professionale. Date le scarse conoscenze dei privati in merito ai livelli di pericolo associati a queste sostanze, devono essere fornite istruzioni scritte, come stabilisce l’allegato del piano in questione.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

PT Portogallo

RO-bi-PT-1

Oggetto: documenti di trasporto per il n. ONU 1965.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni per i documenti di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: la designazione ufficiale di trasporto da indicare nei documenti di trasporto, come previsto al punto 5.4.1 del regolamento RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada) per i gas commerciali butano e propano che rientrano nella rubrica collettiva «n. ONU 1965, idrocarburi gassosi in miscela liquefatta, n.a.s.», trasportati in bombole, può essere sostituita da altri nomi commerciali, come:

«Butano n. ONU 1965» in caso di miscele A, A01, A02 e A0, come descritto al punto 2.2.2.3 dell’RPE, trasportato in bombole;

«Propano n. ONU 1965» in caso di miscela C, come descritto al punto 2.2.2.3 dell’RPE, trasportato in bombole.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Despacho DGTT 7560/2004, 16 aprile 2004, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del Decreto-Lei No 267-A/2003 del 27 ottobre

Osservazioni: si riconosce l’importanza di agevolare gli operatori economici nella compilazione dei documenti di trasporto delle merci pericolose, purché non sia compromessa la sicurezza di queste operazioni di trasporto.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-PT-2

Oggetto: documenti di trasporto per cisterne e contenitori vuoti non ripuliti.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni per i documenti di trasporto

Contenuto della legislazione nazionale: per i viaggi di ritorno di cisterne e contenitori vuoti che sono serviti per trasportare merci pericolose, il documento di trasporto previsto al punto 5.4.1 dell’RPE può essere sostituito dal documento di trasporto emesso per il viaggio immediatamente precedente, effettuato per consegnare le merci.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Despacho DGTT15162/2004, 28 luglio 2004, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del Decreto-Lei No 267-A/2003, del 27 ottobre.

Osservazioni: l’obbligo di prevedere, conformemente all’RPE, un documento di trasporto per le cisterne e i contenitori vuoti che hanno trasportato merci pericolose determina, in alcuni casi, difficoltà pratiche che possono essere ridotte al minimo senza compromettere la sicurezza.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-PT-3

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-BE-8

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Deliberação 12/2021, de 5 Janeiro 2021.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

FI Finlandia

RO-bi-FI-1

Oggetto: modifica delle informazioni nel documento di trasporto per le sostanze esplosive.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.2.1, lettera a).

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni speciali per la classe 1.

Contenuto della legislazione nazionale: nel documento di trasporto è ammesso indicare il numero dei detonatori (1 000 detonatori corrispondono a 1 kg di esplosivi) invece della massa netta reale delle sostanze esplosive.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: regolamento dell’agenzia finlandese dei trasporti e delle comunicazioni concernente il trasporto di merci pericolose su strada.

Osservazioni: l’informazione è considerata sufficiente per i trasporti nazionali. Questa deroga è utilizzata soprattutto per l’industria mineraria ai fini del trasporto locale di piccole quantità.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-FI-3

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-DE-1

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: regolamento dell’agenzia finlandese dei trasporti e delle comunicazioni concernente il trasporto di merci pericolose su strada.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-FI-4

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-6

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Government Decree on a Driving Certificate for Drivers of Vehicles Carrying Dangerous Goods (decreto del governo relativo alla patente di guida per conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose) (401/2011)

Data di scadenza: 30 giugno 2027

SE Svezia

RO-bi-SE-1

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi verso impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 5 e 6.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione e alle prove degli imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di imballaggi contenenti merci pericolose costituite da rifiuti deve essere effettuato in conformità alle disposizioni dell’ADR, che prevedono solo poche esenzioni. Le esenzioni non sono permesse per tutti i tipi di sostanze e articoli.

Le esenzioni principali sono le seguenti:

i piccoli imballaggi (meno di 30 kg) contenenti merci pericolose costituite da rifiuti possono essere sistemati in imballaggi, compresi gli IBC e i grandi imballaggi, senza rispettare le disposizioni dei punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell’allegato I, capo I.1, della direttiva. Non è necessario sottoporre gli imballaggi preparati per il trasporto, compresi gli IBC e i grandi imballaggi, a prove con un campione rappresentativo dei piccoli imballaggi interni.

Questa esenzione è autorizzata a condizione che:

— 
gli imballaggi, gli IBC e i grandi imballaggi siano conformi a un prototipo sottoposto a prove e approvato in conformità al gruppo di imballaggio I o II delle disposizioni applicabili dei capitoli 6.1, 6.5 o 6.6 dell’allegato I, capo I.1, della direttiva;
— 
i piccoli imballaggi siano imballati con un materiale assorbente in grado di trattenere qualsiasi liquido che potrebbe disperdersi negli imballaggi esterni, negli IBC o nei grandi imballaggi durante il trasporto; e
— 
la massa lorda degli imballaggi, degli IBC e dei grandi imballaggi preparati per il trasporto non sia superiore alla massa lorda autorizzata indicata nel codice di omologazione ONU per il gruppo di imballaggio I o II per gli imballaggi, gli IBC e i grandi imballaggi; e
— 
il documento di trasporto comprenda la seguente dicitura: «Imballato in conformità alla parte 16 dell’appendice S dell’ADR».

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose.

Osservazioni: i punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell’allegato I, capo I.1, della direttiva sono difficili da applicare, perché gli imballaggi, gli IBC e i grandi imballaggi devono essere sottoposti a prove con un campione rappresentativo di rifiuti, difficile da prevedere in anticipo.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-SE-2

Oggetto: il nome e l’indirizzo dello speditore nel documento di trasporto.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: informazioni generali richieste nel documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione nazionale stabilisce che il nome e l’indirizzo dello speditore non sono richiesti se gli imballaggi vuoti non ripuliti sono restituiti nell’ambito di un sistema di distribuzione.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: gli imballaggi vuoti non ripuliti che vengono restituiti contengono ancora, nella maggior parte dei casi, piccole quantità di merci pericolose.

Questa deroga è utilizzata soprattutto dalle industrie quando restituiscono recipienti per gas vuoti non ripuliti in cambio di recipienti pieni.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-SE-3

Oggetto: trasporto di merci pericolose nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il passaggio su strade pubbliche tra diverse parti dei medesimi siti.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strade pubbliche.

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il passaggio su strade pubbliche tra diverse parti dei medesimi siti. Le deroghe riguardano l’etichettatura e la marcatura dei colli, i documenti di trasporto, il certificato del conducente e il certificato di omologazione conformemente alla parte 9.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: esistono varie situazioni in cui le merci pericolose sono trasferite tra locali situati sui due lati di una strada pubblica. Questa forma di trasporto non costituisce trasporto di merci pericolose su strada privata e ad essa si applicano pertanto le disposizioni pertinenti. Cfr. anche l’articolo 6, paragrafo 14, della direttiva 96/49/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-SE-4

Oggetto: trasporto di merci pericolose sequestrate dalle autorità.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Contenuto della legislazione nazionale: deroghe alla regolamentazione possono essere autorizzate se giustificate da motivi di protezione del lavoro, di prevenzione dei rischi durante lo scarico, di presentazione di prove ecc.

Le deroghe alla regolamentazione sono autorizzate solo se sono garantiti livelli di sicurezza soddisfacenti in condizioni di trasporto normali.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: tali deroghe possono essere applicate solo dalle autorità che sequestrano merci pericolose.

Questa deroga riguarda i trasporti locali, ad esempio di merci sequestrate dalla polizia, come esplosivi o beni rubati. Il problema posto da questo tipo di merci è che non si può mai essere certi della loro classificazione. Inoltre spesso le merci non sono imballate, contrassegnate o etichettate in conformità all’ADR. La polizia effettua ogni anno diverse centinaia di questi trasporti. Nel caso di alcolici di contrabbando, questi devono essere trasportati dal luogo in cui sono stati sequestrati fino a un deposito in cui vengono conservate le prove e poi a un impianto per la loro distruzione: i due luoghi possono anche essere a una notevole distanza l’uno dall’altro. Deroghe consentite: a) non è obbligatorio etichettare ciascun collo; e b) non è obbligatorio utilizzare colli approvati. Tuttavia ciascun pallet contenente tali colli deve essere etichettato correttamente. Devono essere rispettate tutte le altre prescrizioni. Ogni anno vengono effettuati circa 20 trasporti di questo genere.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-SE-5

Oggetto: trasporto di merci pericolose all’interno e nelle immediate vicinanze di porti.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2

Contenuto dell’allegato della direttiva: documenti che devono essere a bordo dell’unità di trasporto; ogni unità di trasporto con merci pericolose a bordo deve essere dotata degli equipaggiamenti specificati; omologazione dei veicoli.

Contenuto della legislazione nazionale: la presenza dei documenti a bordo dell’unità di trasporto non è obbligatoria (ad eccezione del certificato del conducente).

Gli equipaggiamenti di cui al punto 8.1.5 sono facoltativi a bordo di un’unità di trasporto.

Il certificato di omologazione non è necessario per i trattori.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: cfr. l’articolo 6, paragrafo 14, della direttiva 96/49/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-SE-6

Oggetto: certificato di formazione ADR degli ispettori.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.2.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire corsi di formazione.

Contenuto della legislazione nazionale: gli ispettori che eseguono l’ispezione tecnica annuale dei veicoli non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al capitolo 8.2 o a possedere il certificato di formazione ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: a volte succede che i veicoli sottoposti all’ispezione tecnica portino un carico di merci pericolose, ad esempio cisterne vuote non ripulite.

Le prescrizioni dei punti 1.3 e 8.2.3 rimangono di applicazione.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-SE-7

Oggetto: distribuzione locale di merci ONU 1202, 1203 e 1223 in autocisterne.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: per cisterne e contenitori cisterna vuoti non ripuliti, la descrizione deve essere conforme al punto 5.4.1.1.6. Il nome e l’indirizzo di destinatari multipli possono essere riportati su altri documenti.

Contenuto della legislazione nazionale: per le cisterne o i contenitori cisterna vuoti non ripuliti, la descrizione nel documento di trasporto a norma del punto 5.4.1.1.6. non è necessaria se la quantità della sostanza nel piano di carico è contrassegnata dalla cifra «0». Il nome e l’indirizzo dei destinatari non sono richiesti in nessun documento a bordo del veicolo.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-SE-9

Oggetto: trasporti locali verso siti agricoli o siti di costruzione.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4, 6.8 e 9.1.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: documento di trasporto; costruzione delle cisterne; certificato di omologazione.

Contenuto della legislazione nazionale: i trasporti locali verso i siti agricoli o i siti di costruzione non sono soggetti ad alcune disposizioni regolamentari:

a) 

non è richiesta la dichiarazione delle merci pericolose;

b) 

possono restare in uso le cisterne e/o i contenitori più vecchi, costruiti non secondo le disposizioni del punto 6.8, ma secondo una legislazione nazionale precedente e installati su strutture mobili per il personale;

c) 

le autocisterne più vecchie non conformi alle disposizioni del punto 6.7. o 6.8, destinate al trasporto delle sostanze di cui alle merci ONU 1268, 1999, 3256 e 3257, provviste o sprovviste di attrezzature per la posa del rivestimento stradale, possono restare in uso per i trasporti locali e nelle immediate vicinanze dei cantieri stradali;

d) 

non sono richiesti i certificati di omologazione per le strutture mobili per il personale e le autocisterne provviste o sprovviste di attrezzature per la posa del rivestimento stradale.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: una «struttura mobile per il personale» è una specie di roulotte con un locale per il personale, dotata di una cisterna o di un contenitore non omologati per il gasolio destinato al rifornimento di trattori forestali.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-SE-10

Oggetto: trasporto di esplosivi in cisterne.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.4.

Contenuto dell’allegato della direttiva: gli esplosivi possono essere imballati soltanto in conformità al punto 4.1.4.

Contenuto della legislazione nazionale: l’autorità nazionale competente procederà all’omologazione dei veicoli destinati al trasporto di esplosivi in cisterne. Il trasporto in cisterne è permesso unicamente per gli esplosivi elencati nel regolamento o previa autorizzazione speciale delle autorità competenti.

Un veicolo che trasporta esplosivi in cisterne deve essere marcato ed etichettato conformemente ai punti 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 e 5.3.1.4. Un solo veicolo dell’unità di trasporto può contenere merci pericolose.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose e al regolamento svedese SÄIFS 1993:4.

Osservazioni: questa deroga è applicabile unicamente al trasporto nazionale e se l’operazione di trasporto è prevalentemente a carattere locale. La regolamentazione in questione era in vigore prima dell’adesione della Svezia all’Unione europea.

Solo due società effettuano operazioni di trasporto di esplosivi in veicoli cisterna. Nel prossimo futuro è previsto il passaggio alle emulsioni.

Vecchia deroga n. 84.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-SE-11

Oggetto: patente di guida.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative alla formazione dell’equipaggio del veicolo.

Contenuto della legislazione nazionale: la formazione dei conducenti non è autorizzata con i veicoli indicati al punto 8.2.1.1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose.

Osservazioni: trasporti locali.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-SE-12

Oggetto: trasporto di fuochi d’artificio, n. ONU 0335.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegato B, 7.2.4, V2 (1).

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni concernenti l’utilizzo dei veicoli EX/II ed EX/III.

Contenuto della legislazione nazionale: la disposizione speciale V2 1), figurante al punto 7.2.4, si applica al trasporto di fuochi d’artificio n. ONU 0335 unicamente se il contenuto netto di esplosivi è superiore a 3 000  kg (4 000  kg con rimorchio), a condizione che ai fuochi d’artificio sia stato assegnato il n. ONU 0335 in conformità alla tabella di classificazione di «default» dei fuochi d’artificio di cui al punto 2.1.3.5.5 della 14a edizione riveduta delle raccomandazioni dell’ONU sul trasporto di merci pericolose.

Questa assegnazione è soggetta all’approvazione delle autorità competenti. Viene effettuata una verifica dell’assegnazione sull’unità di trasporto.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose.

Osservazioni: il trasporto di fuochi d’artificio è limitato nel tempo a due brevi periodi dell’anno, il periodo di Capodanno e il periodo di fine aprile/inizio maggio. Il trasporto dagli speditori ai depositi può essere effettuato senza grandi problemi dall’attuale parco di veicoli omologati EX. Il trasporto dei fuochi d’artificio dai depositi ai punti vendita e degli articoli invenduti verso i depositi è invece limitato a causa della scarsità di veicoli omologati EX. I trasportatori non sono interessati a investire nell’omologazione perché non riescono ad ammortizzarne i costi. Ciò mette a repentaglio la sopravvivenza stessa degli speditori di fuochi d’artificio che non riescono a far arrivare sul mercato i loro prodotti.

Quando si usa questa deroga, la classificazione dei fuochi d’artificio deve essere fatta in base alla lista di «default» di cui alle raccomandazioni dell’ONU, al fine di ottenere la classificazione più aggiornata possibile.

Una deroga di tipo simile esiste per i fuochi d’artificio n. ONU 0336 compresi nella disposizione speciale 651, punto 3.3.1, dell’ADR 2005.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-SE-13

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-DK-4

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i) (trasporto locale su brevi distanze).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9.

Contenuto dell’allegato della direttiva:

Riferimento alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni:

Data di scadenza: 30 giugno 2027

▼B




ALLEGATO II

TRASPORTO PER FERROVIA

▼M20

II.1.    RID

Allegato del RID, applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2021, fermo restando che il termine «Stato contraente del RID» è sostituito da «Stato membro», ove opportuno.

▼B

II.2.    Disposizioni transitorie aggiuntive

1. Gli Stati membri possono mantenere le deroghe adottate sulla base dell’articolo 4 della direttiva 96/49/CE fino al 31 dicembre 2010, o fino a che sia stato modificato l’allegato II, capo II.1, per conformarsi alle raccomandazioni dell’ONU per il trasporto di merci pericolose di cui al citato articolo se tale modifica è effettuata anteriormente a questa data.

2. Uno Stato membro può autorizzare, sul suo territorio, l’utilizzo di vagoni e vagoni-cisterna con scartamento di 1 520 /1 524 mm, costruiti prima del 1o luglio 2005 che non sono conformi alla presente direttiva ma sono stati costruiti in conformità dell’allegato II dell’SMGS ovvero secondo le prescrizioni nazionali di tale Stato membro in vigore al 30 giugno 2005, purché tali vagoni siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti.

3. Gli Stati membri possono autorizzare, sul loro territorio, l’utilizzo di cisterne e vagoni costruiti anteriormente al 1o gennaio 1997 che non sono conformi alla presente direttiva ma sono stati costruiti secondo le prescrizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996, sempre che le cisterne e i vagoni in questione siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti.

Le cisterne e i vagoni costruiti dal 1o gennaio 1997 che non sono conformi alla presente direttiva ma sono stati costruiti secondo le prescrizioni della direttiva 96/49/CE, in vigore alla data della loro costruzione, possono continuare a essere utilizzati per operazioni di trasporto nazionale.

4. Gli Stati membri in cui la temperatura ambiente scende regolarmente al di sotto dei – 20 °C possono imporre norme più rigorose in materia di temperatura di utilizzazione dei materiali utilizzati per imballaggi in materie plastiche, cisterne e relative attrezzature destinati al trasporto nazionale di merci pericolose per ferrovia effettuato sul loro territorio, fino a che le disposizioni sulle temperature di riferimento adeguate per le varie zone climatiche non saranno inserite nell’allegato II, capo II.1, della presente direttiva.

5. Gli Stati membri possono mantenere in vigore, sul loro territorio, disposizioni nazionali diverse da quelle stabilite nella presente direttiva in materia di temperatura di riferimento per il trasporto sul loro territorio di gas liquidi o di miscele di gas liquidi, fino a quando le disposizioni relative alle temperature di riferimento per determinate zone climatiche siano inserite nelle norme europee e se ne faccia riferimento nell’allegato II, capo II.1, della presente direttiva.

6. Gli Stati membri possono mantenere in vigore, per operazioni di trasporto effettuate con vagoni registrati nel loro territorio, disposizioni della legislazione nazionale in vigore al 31 dicembre 1996 per quanto riguarda l’apposizione di un codice di azione d’urgenza in sostituzione del numero di identificazione del pericolo, di cui all’allegato II, capo II.1, della presente direttiva.

7. Per i trasporti attraverso il tunnel sotto la Manica, Francia e Regno Unito possono imporre disposizioni più rigorose di quelle stabilite dalla presente direttiva.

8. Uno Stato membro può mantenere in vigore e elaborare disposizioni relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, applicabili sul suo territorio e a parti contraenti dell’OSJD. Gli Stati membri interessati devono garantire il mantenimento di un livello di sicurezza equivalente a quello assicurato dall’allegato II, capo II.1, mediante l’adozione di misure e obbligazioni appropriate.

La Commissione sarà informata di tali disposizioni e ne informerà a sua volta gli altri Stati membri.

Entro dieci anni dall’entrata in vigore della presente direttiva la Commissione valuterà le conseguenze delle disposizioni di cui al comma precedente. La Commissione, se necessario, presenterà proposte adeguate, corredate di una relazione.

9. Gli Stati membri possono mantenere in vigore le restrizioni nazionali relative al trasporto di sostanze contenenti diossine e furani applicabili al 31 dicembre 1996.

▼M22

II.3.    Deroghe nazionali

Deroghe concesse agli Stati membri in base all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio.

Identificazione delle deroghe: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA

=

ferrovia

a/bi/bii

=

articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e lettera b), punti i) e ii)

MS

=

sigla dello Stato membro

nn

=

numero d’ordine

In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE

DE Germania

RA-a-DE-2

Oggetto: autorizzazione all’imballaggio combinato.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: divieto di imballaggio combinato.

Contenuto della legislazione nazionale: classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione all’imballaggio combinato di oggetti della classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), di aerosol (classe 2) e di materiali per la pulizia e il trattamento delle classi 3 e 6.1 (nn. ONU indicati) da essere venduti in imballaggi combinati del gruppo II e in piccole quantità.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 21.

Osservazioni: n. di elenco: 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30 g.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

FR Francia

RA-a-FR-3

Oggetto: trasporti per esigenze del vettore ferroviario.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: informazioni concernenti le materie pericolose che devono figurare nella lettera di vettura.

Contenuto della legislazione nazionale: i trasporti, per le esigenze del vettore ferroviario, di quantità non superiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6 non sono soggetti all’obbligo di dichiarazione del carico.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 20.2.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RA-a-FR-4

Oggetto: esenzione dall’obbligo di etichettatura di taluni vagoni postali.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di applicare etichette sulle pareti dei vagoni.

Contenuto della legislazione nazionale: sono soggetti all’obbligo di etichettatura solo i vagoni postali che trasportano oltre 3 tonnellate di materiale della stessa classe (diversa dalle classi 1, 6.2 o 7).

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.1.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

SE Svezia

RA-a-SE-1

Oggetto: l’applicazione di etichette non è necessaria sui vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose per la consegna espressa.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: i vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose devono recare etichette.

Contenuto della legislazione nazionale: l’applicazione di etichette non è necessaria sui vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose per la consegna espressa.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: il RID prevede limiti quantitativi per le merci definite «per consegna espressa». Si tratta quindi di piccole quantità.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE

DK Danimarca

RA-bi-DK-1

Oggetto: trasporto di merci pericolose nei tunnel.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.

Contenuto dell’allegato della direttiva: carico, scarico e distanze di protezione.

Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione prevede disposizioni diverse da quelle previste nell’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE per quanto riguarda i trasporti attraverso il tunnel ferroviario del collegamento fisso sul Grande Belt e sull’Øresund. Tali disposizioni alternative si riferiscono unicamente al volume di carico e alla distanza tra i carichi di merci pericolose.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bestemmelser om transport af Eksplosiver i jernbanetunnellerne på Storebælt og Øresund, 11. maj 2017.

Osservazioni:

Data di scadenza: 30 giugno 2027

DE Germania

RA-bi-DE-2

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi in colli.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: da 1 a 5.

Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura.

Contenuto della legislazione nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: imballaggio combinato e trasporto di rifiuti pericolosi in colli e in IBC; i rifiuti devono essere imballati in imballaggi interni (così come sono stati raccolti) e classificati in gruppi specifici (per evitare reazioni pericolose in un gruppo di rifiuti); utilizzo di istruzioni scritte speciali relative alle categorie di rifiuti, anche come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio ecc.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 20.

Osservazioni: n. di elenco 6*.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RA–bi–DE–3

Oggetto: trasporto locale del n. ONU 1381 (fosforo, giallo, ricoperto d’acqua), classe 4.2, gruppo di imballaggio I, in vagoni cisterna ferroviari.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.8, 6.8.2.3.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative alla costruzione di cisterne e vagoni cisterna. Il capitolo 6.8, punto 6.8.2.3, impone l’omologazione delle cisterne che trasportano il n. ONU 1381 (fosforo, giallo, ricoperto d’acqua).

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto locale del n. ONU 1381 (fosforo, giallo, ricoperto d’acqua), classe 4.2, gruppo di imballaggio I, su brevi distanze (da Sassnitz-Mukran a Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz e Bitterfeld) in vagoni cisterna ferroviari costruiti secondo le norme russe. Il trasporto di queste merci è soggetto a disposizioni operative supplementari, stabilite dalle autorità competenti in materia di sicurezza.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92.

Data di scadenza: 30 gennaio 2025

SE Svezia

RA-bi-SE-1

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi verso impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 5 e 6.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione e alle prove degli imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di imballaggi contenenti merci pericolose costituite da rifiuti deve essere effettuato in conformità alle disposizioni della direttiva rispetto alla quale sono ammesse solo poche esenzioni. Le esenzioni non sono permesse per tutti i tipi di sostanze e articoli.

Le esenzioni principali sono le seguenti:

i piccoli imballaggi (meno di 30 kg) contenenti merci pericolose costituite da rifiuti possono essere sistemati in imballaggi, compresi gli IBC e i grandi imballaggi, senza rispettare le disposizioni dei punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell’allegato II, capo II.1, della direttiva. Non è necessario sottoporre gli imballaggi preparati per il trasporto, compresi gli IBC e i grandi imballaggi, a prove con un campione rappresentativo dei piccoli imballaggi interni.

Questa esenzione è autorizzata a condizione che:

— 
gli imballaggi, gli IBC e i grandi imballaggi, siano conformi a un tipo sottoposto a prove e approvato in conformità al gruppo di imballaggio I o II delle disposizioni applicabili dei capitoli 6.1, 6.5 o 6.6 dell’allegato II, capo II.1, della direttiva;
— 
i piccoli imballaggi siano imballati con un materiale assorbente in grado di trattenere qualsiasi liquido che potrebbe disperdersi negli imballaggi esterni, negli IBC o nei grandi imballaggi durante il trasporto; e
— 
la massa lorda degli imballaggi, degli IBC e dei grandi imballaggi preparati per il trasporto non sia superiore alla massa lorda autorizzata indicata nel codice di omologazione ONU per il gruppo di imballaggio I o II per gli imballaggi, gli IBC o i grandi imballaggi; e
— 
il documento di trasporto comprenda la seguente dicitura: «Imballato in conformità alla parte 16 dell’appendice S del RID».

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose per ferrovia, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose

Osservazioni: i punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell’allegato II, capo II.1, della direttiva sono difficili da applicare, perché gli imballaggi, gli IBC e i grandi imballaggi devono essere sottoposti a prove con un campione rappresentativo di rifiuti, difficile da prevedere in anticipo.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della direttiva 2008/68/CE

DE Germania

RA-bii-DE-1

Oggetto: trasporto locale del n. ONU 1051 (cianuro di idrogeno stabilizzato, liquido, con un contenuto di acqua pari o inferiore all’1 % (massa)] in vagoni cisterna ferroviari, in deroga all’allegato II, capo II.1, punto 1, della direttiva 2008/68/CE.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: divieto di trasporto del n. ONU 1051 (cianuro di idrogeno), stabilizzato, liquido, con un contenuto di acqua pari o inferiore all’1 % (massa) in vagoni cisterna ferroviari (cisterne RID).

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto locale per ferrovia su particolari tragitti prestabiliti nel quadro di un processo industriale definito e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente specificate. Il trasporto è effettuato in vagoni cisterna autorizzati specificamente a tale scopo, la cui costruzione e il cui allestimento sono adeguati costantemente in funzione dei canoni di sicurezza più recenti. Il processo di trasporto è disciplinato nel dettaglio da disposizioni di sicurezza operativa supplementari, concordate con le autorità responsabili in materia di sicurezza e di servizi di emergenza, ed è controllato dalle autorità di supervisione competenti.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Ausnahmezulassung Eisenbahn-Bundesamt, Nr E 1/97.

Data di scadenza: 1 gennaio 2023

RA–bii–DE–2

Oggetto: trasporto locale su tragitti prestabiliti del n. ONU 1402 (carburo di calcio), gruppo di imballaggio I, in contenitori su carri.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 7.3.1.1

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni generali per il trasporto alla rinfusa. Il capitolo 3.2, tabella A, non autorizza il trasporto alla rinfusa di carburo di calcio.

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto locale per ferrovia del n. ONU 1402 (carburo di calcio), gruppo di imballaggio I, su particolari tragitti prestabiliti, nel quadro di un processo industriale definito e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente specificate. I carichi sono trasportati in appositi contenitori su carri. Il trasporto di queste merci è soggetto a disposizioni operative supplementari, stabilite dalle autorità competenti in materia di sicurezza.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10.

Data di scadenza: 15 gennaio 2024

▼B




ALLEGATO III

TRASPORTO PER VIE NAVIGABILI INTERNE

▼M20

III.1.    ADN

I regolamenti allegati all’ADN, applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2021, nonché l’articolo 3, lettere f) e h), e l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell’ADN, fermo restando che il termine «parte contraente» è sostituito da «Stato membro», ove opportuno.

▼B

III.2.    Disposizioni transitorie aggiuntive

1. Gli Stati membri possono mantenere restrizioni al trasporto di sostanze contenenti diossine e furani applicabili al 30 giugno 2009.

2. I certificati di cui all’allegato III, capo III.1 (punto 8.1), rilasciati prima o durante il periodo transitorio di cui all’articolo 7, paragrafo 2, sono validi fino al 30 giugno 2016, salvo indicazione sul certificato stesso di un periodo di validità più breve.

▼M22

III.3.    Deroghe nazionali

Deroghe concesse agli Stati membri in base all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio.

Identificazione delle deroghe: IW-a/bi/bii-MS-nn

IW

=

vie navigabili interne

a/bi/bii

=

articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e lettera b), punti i) e ii)

MS

=

sigla dello Stato membro

nn

=

numero d’ordine

In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE

DE Germania

IW-bi-DE-1

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi in colli.

Riferimento all’allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE: da 1 a 5.

Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura.

Contenuto della legislazione nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: imballaggio combinato e trasporto di rifiuti pericolosi in colli e in IBC; i rifiuti devono essere imballati in imballaggi interni (così come sono stati raccolti) e classificati in gruppi specifici (per evitare reazioni pericolose in un gruppo di rifiuti); utilizzo di istruzioni scritte speciali relative alle categorie di rifiuti, anche come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio ecc.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Osservazioni: n. di elenco 6*.

Data di scadenza: 30 giugno 2027



( 1 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.