02008E0851 — IT — 22.12.2020 — 010.001


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►B

AZIONE COMUNE 2008/851/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2008

relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia

(GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DECISIONE 2009/907/PESC DEL CONSIGLIO dell’8 dicembre 2009

  L 322

27

9.12.2009

►M2

DECISIONE 2010/437/PESC DEL CONSIGLIO del 30 luglio 2010

  L 210

33

11.8.2010

►M3

DECISIONE 2010/766/PESC DEL CONSIGLIO del 7 dicembre 2010

  L 327

49

11.12.2010

►M4

DECISIONE 2012/174/PESC DEL CONSIGLIO del 23 marzo 2012

  L 89

69

27.3.2012

►M5

DECISIONE 2014/827/PESC DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2014

  L 335

19

22.11.2014

►M6

DECISIONE (PESC) 2016/713 DEL CONSIGLIO del 12 maggio 2016

  L 125

12

13.5.2016

►M7

DECISIONE (PESC) 2016/2082 DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2016

  L 321

53

29.11.2016

►M8

DECISIONE (PESC) 2018/1083 DEL CONSIGLIO del 30 luglio 2018

  L 194

142

31.7.2018

►M9

DECISIONE (PESC) 2018/2007 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2018

  L 322

22

18.12.2018

►M10

DECISIONE (PESC) 2020/2188 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2020

  L 435

74

23.12.2020




▼B

AZIONE COMUNE 2008/851/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2008

relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia



▼M4

Articolo 1

Missione

1.  

L’Unione europea (UE) conduce un’operazione militare a sostegno delle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) e 1851(2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in modo conforme all’azione autorizzata in caso di pirateria in applicazione degli articoli 100 e seguenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 («convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare») e mediante, in particolare, impegni assunti con gli Stati terzi («Atalanta»), al fine di contribuire:

— 
alla protezione delle navi del PAM che inoltrano l’aiuto umanitario alle popolazioni sfollate della Somalia, conformemente al mandato della risoluzione 1814 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e
— 
alla protezione delle navi vulnerabili che navigano al largo delle coste somale, nonché alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo delle coste somale, conformemente al mandato definito nelle risoluzioni 1846 (2008) e 1851 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
2.  
La zona delle operazioni delle forze schierate a tale scopo è costituita dal territorio costiero e dalle acque interne della Somalia e dalle aree marittime al largo delle coste somale e dai paesi vicini nella regione dell’Oceano indiano, in conformità dell’obiettivo politico di un’operazione marittima dell’UE definito nel concetto di gestione della crisi approvato dal Consiglio il 5 agosto 2008.

▼M10

3.  
Atalanta contribuisce inoltre, nell’ambito dei suoi compiti secondari esecutivi, all’attuazione dell’embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della Somalia, conformemente alla risoluzione 2182 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e alla lotta contro il traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia nel contesto della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988.
4.  
Atalanta monitora altresì, come compito secondario non esecutivo, il traffico di stupefacenti, il traffico di armi, la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e il commercio illecito di carbone di legna al largo delle coste della Somalia, conformemente alle risoluzioni 2498 (2019) e 2550 (2019) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alla convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988.
5.  
Atalanta può contribuire, come compito secondario non esecutivo, nei limiti dei mezzi e delle capacità e su richiesta, all’approccio integrato dell’UE per la Somalia e alle pertinenti attività della comunità internazionale, concorrendo in tal modo ad affrontare le cause profonde della pirateria e della sua rete.
6.  
Lo Stato maggiore dell’UE sostiene Atalanta individuando le minacce ed effettuando una pianificazione preventiva con riguardo ai fattori decisivi che potrebbero incidere sull’operazione, al fine di tenere informato il comitato politico e di sicurezza a proposito di tali minacce e fattori.

▼B

Articolo 2

▼M10

Lotta contro la pirateria e le rapine a mano armata al largo delle coste della Somalia e protezione delle navi vulnerabili

▼B

Atalanta, alle condizioni stabilite dal diritto internazionale applicabile, in particolare dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e dalle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008) e 1838 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e nel limite delle sue capacità disponibili:

▼M4

a) 

fornisce protezione alle navi noleggiate dal PAM, anche con la presenza di elementi armati di Atalanta a bordo delle navi interessate, anche quando navigano nelle acque territoriali e interne della Somalia;

▼B

b) 

protegge le navi mercantili che navigano nelle zone in cui essa è spiegata, sulla base di una valutazione della necessità effettuata caso per caso;

▼M4

c) 

sorveglia le zone al largo della Somalia, comprese le sue acque territoriali e interne, che presentano rischi per le attività marittime, in particolare il traffico marittimo;

▼B

d) 

prende le misure necessarie, compreso l'uso della forza, per dissuadere, prevenire e intervenire per porre fine agli atti di pirateria o alle rapine a mano armata che potrebbero essere commessi nelle zone in cui essa è presente;

▼M3

e) 

al fine dell’eventuale esercizio di azioni giudiziarie da parte degli Stati competenti alle condizioni previste all’articolo 12, può arrestare, fermare e trasferire le persone che si sospetta intendano, ai sensi degli articoli 101 e 103 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, commettere, che commettono o che hanno commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle zone in cui essa è presente e sequestrare le navi di pirati o di rapinatori o le navi catturate a seguito di un atto di pirateria o di rapina a mano armata e che sono sotto il controllo dei pirati o dei rapinatori, nonché requisire i beni che si trovano a bordo;

▼M4

f) 

stabilisce un collegamento con le organizzazioni e gli organismi nonché gli Stati che operano nella regione per lottare contro gli atti di pirateria e le rapine a mano armata al largo della Somalia, in particolare la forza marittima «Combined Task Force 151» che opera nel quadro dell’operazione «Libertà duratura;»

▼M5

g) 

raccoglie, conformemente al diritto applicabile, i dati personali relativi alle persone di cui alla lettera e) relativi a caratteristiche che possono contribuire alla loro identificazione, tra cui le impronte digitali, nonché i seguenti dettagli, a esclusione di altri dati personali: cognome, cognome da nubile, nomi ed eventuali pseudonimi o appellativi correnti; data e luogo di nascita, cittadinanza, sesso; luogo di residenza, professione e luogo in cui si trovano; dati relativi alle patenti di guida, ai documenti di identificazione e al passaporto;

h) 

ai fini della diffusione dei dati attraverso i canali dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (INTERPOL) e della loro verifica con le banche dati di INTERPOL, e in attesa della conclusione di un accordo tra l'Unione e INTERPOL, trasmette all'Ufficio centrale nazionale INTERPOL degli Stati membri, conformemente agli accordi che saranno conclusi tra il comandante dell'operazione UE e i capi degli Uffici centrali nazionali pertinenti, i dati seguenti:

— 
dati personali di cui alla lettera g);
— 
dati relativi alle attrezzature utilizzate dalle persone di cui alla lettera e).

I dati personali non sono conservati dopo la loro trasmissione a INTERPOL;

i) 

trasmette i dati di cui alla lettera h) a EUROPOL secondo le disposizioni di un accordo da concludere tra l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ed EUROPOL. I dati personali non sono conservati dopo la loro trasmissione a INTERPOL;

j) 

contribuisce, nei limiti dei mezzi e delle capacità, al monitoraggio delle attività di pesca al largo della Somalia e sostiene il regime di concessione di licenze e di registrazione per la pesca artigianale e industriale nelle acque sotto la giurisdizione somala sviluppato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO), una volta istituito, con l'esclusione di qualsiasi attività di contrasto;

k) 

instaura, in stretta collaborazione con il servizio europeo per l'azione esterna, rapporti con le entità somale e le società private che operano a loro nome, attive al largo della Somalia nel settore più ampio della sicurezza marittima, al fine di comprenderne meglio le attività, le capacità e le operazioni di eliminazione dei conflitti in mare;

▼M6

l) 

assiste, attraverso supporto logistico, prestazione di consulenze o formazione in mare, su loro richiesta e nei limiti dei mezzi e delle capacità, EUCAP NESTOR, EUTM Somalia, il rappresentante speciale dell'UE per il Corno d'Africa, la delegazione UE in Somalia con il rispetto per i loro mandati e la zona delle operazioni di Atalanta e contribuisce all'attuazione dei pertinenti programmi dell'UE, in particolare il programma di sicurezza marittima regionale (MASE) nell'ambito del 10o FES e CRIMARIO;

▼M5

m) 

rende disponibili i dati relativi alle attività di pesca raccolti dalle unità di EUNAVFOR disponibili al largo delle coste della Somalia, attraverso il pertinente servizio della Commissione, alla Commissione per il tonno dell'Oceano indiano, ai suoi Stati membri e alla FAO e, una volta conseguiti sufficienti progressi a terra in termini di sviluppo delle capacità marittime, comprese misure di sicurezza per lo scambio di informazioni, assiste le autorità somale rendendo disponibili i dati riguardanti le attività di pesca raccolti nel corso dell'operazione;

▼M9

n) 

sostiene, in modo coerente con la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e nei limiti dei mezzi e delle capacità esistenti, le attività del gruppo di esperti sulla Somalia ai sensi della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2444 (2018), monitorando e comunicando a tale gruppo le navi sospettate di sostenere le reti di pirati.

▼M10

Articolo 2 bis

Trasferimento delle persone arrestate e fermate in vista dell’esercizio delle competenze giurisdizionali

1.  

Sulla base dell’accettazione da parte della Somalia dell’esercizio della giurisdizione ad opera degli Stati membri o degli Stati terzi, da un lato, e dell’articolo 105 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dall’altro, le persone che si sospetta intendano, ai sensi degli articoli 101 e 103 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, commettere, che commettono o che hanno commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle acque territoriali o interne della Somalia o in alto mare, arrestate e fermate ai fini dell’esercizio di azioni giudiziarie, nonché i beni che sono serviti a compiere tali atti, sono trasferiti:

— 
alle autorità competenti dello Stato membro o dello Stato terzo che partecipa all’operazione del quale la nave che ha effettuato la cattura batte bandiera, o
— 
e tale Stato non può o non intende esercitare la propria giurisdizione, a uno Stato membro o a qualsiasi Stato terzo che desideri esercitarla nei confronti di tali persone e beni.
2.  
Le persone che si sospetta intendano, ai sensi degli articoli 101 e 103 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, commettere, che commettono o che hanno commesso atti di pirateria o rapine a mano armata, arrestate e fermate, in vista dell’esercizio delle competenze giurisdizionali, da Atalanta nelle acque territoriali, nelle acque interne o nelle acque arcipelagiche di altri Stati della regione, d’intesa con tali Stati, nonché i beni che sono serviti a compiere tali atti, possono essere trasferiti alle autorità competenti dello Stato interessato o, con il consenso dello Stato interessato, alle autorità competenti di un altro Stato.
3.  
Nessuna delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere trasferita in uno Stato terzo se le condizioni del trasferimento non sono state stabilite con tale Stato terzo in conformità del diritto internazionale applicabile, compreso il diritto internazionale dei diritti umani, al fine di garantire in particolare che nessuno sia sottoposto alla pena di morte, alla tortura o a qualsiasi altro trattamento crudele, inumano o degradante.

Articolo 2 ter

Contributo all’attuazione dell’embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della Somalia e alla lotta contro il traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia

1.  
Al fine di contribuire all’attuazione dell’embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della Somalia conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la risoluzione 2182 (2014), Atalanta effettua, come stabilito nei documenti di pianificazione e nella zona delle operazioni convenuta in alto mare al largo delle coste della Somalia, ispezioni di navi dirette in Somalia e provenienti da tale paese laddove vi siano fondati motivi di ritenere che tali navi trasportino, direttamente o indirettamente, verso la Somalia armi o materiale militare in violazione dell’embargo sulle armi nei confronti della Somalia o che trasportino armi o materiale militare destinati a persone o entità designate dal Comitato istituito a norma delle risoluzioni 751 (1992) e 1907 (2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Atalanta sequestra tali prodotti, li registra e li smaltisce e può dirottare tali navi e i relativi equipaggi verso un porto idoneo per facilitare tale smaltimento, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tra cui la risoluzione 2182 (2014), e alle disposizioni stabilite nel piano operativo.
2.  

Al fine di contribuire alla lotta contro il traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia, Atalanta agisce in conformità delle disposizioni e nella zona delle operazioni convenuta in alto mare al largo delle coste della Somalia, come stabilito nei documenti di pianificazione:

a) 

per quanto riguarda le navi battenti una bandiera nazionale, laddove vi siano fondati motivi di ritenere che una tale nave sia utilizzata per il traffico di stupefacenti, Atalanta, se autorizzata esplicitamente dallo Stato di bandiera, sale a bordo di tale nave, la perquisisce per determinare se trasporti sostanze stupefacenti e, qualora vengano rinvenute prove di traffico illecito, adotta i provvedimenti opportuni in ordine a tale nave e al carico a bordo. Eventuali arresti, fermi, trasferimenti verso uno Stato terzo o azioni penali nei confronti di persone coinvolte nel traffico di stupefacenti possono essere effettuati dagli Stati membri che lo desiderino, a titolo nazionale, sulla base del loro diritto interno;

b) 

per quanto riguarda le navi senza bandiera, Atalanta interviene, anche salendo a bordo ed effettuando una perquisizione, in conformità del diritto nazionale applicabile alla nave che interviene e del diritto internazionale, solo mediante mezzi messi a disposizione dagli Stati membri che hanno affermato di essere in grado di compiere tale intervento. Ulteriori interventi, quali il sequestro di stupefacenti e il dirottamento delle navi, nonché l’arresto, il fermo, il trasferimento verso uno Stato terzo e l’azione penale nei confronti delle persone coinvolte nel traffico di stupefacenti, possono essere effettuati dagli Stati membri che lo desiderino, a titolo nazionale, sulla base del loro diritto interno.

3.  
Una volta approvato il piano operativo con le disposizioni necessarie, il comitato politico e di sicurezza attiva i compiti secondari esecutivi quando il comandante dell’operazione dell’UE riferisce che Atalanta dispone dei mezzi necessari per svolgere tali compiti e, per quanto riguarda l’embargo delle Nazioni Unite sulle armi, quando il Servizio europeo per l’azione esterna riferisce che sono state effettuate le notifiche di cui al paragrafo 15 della risoluzione 2182 (2014)del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
4.  
Le prove rinvenute relative al trasporto di prodotti vietati nell’ambito dell’embargo sulle armi nei confronti della Somalia o di stupefacenti, in particolare nel corso delle ispezioni effettuate conformemente ai paragrafi 1 e 2, possono essere conservate da Atalanta per quanto riguarda il trasporto di armi e dagli Stati membri che accettano e sono in grado di farlo per quanto riguarda il trasporto di stupefacenti. In particolare, possono essere raccolti e conservati, conformemente al diritto applicabile, dati personali relativi alle persone coinvolte nel trasporto di tali armi e stupefacenti per quanto riguarda le caratteristiche che possono contribuire alla loro identificazione, tra cui le impronte digitali, nonché i seguenti dettagli, a esclusione di altri dati personali: cognome, cognome da nubile, nomi ed eventuali pseudonimi o appellativi correnti; data e luogo di nascita, cittadinanza, sesso; luogo di residenza, professione e luogo in cui si trovano; dati relativi alle patenti di guida, ai documenti di identificazione e al passaporto. Tali dati, nonché i dati relativi alle navi e alle attrezzature utilizzate da tali persone e le informazioni pertinenti acquisite nello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, possono essere comunicati alle pertinenti autorità di contrasto degli Stati membri. Possono anche essere comunicati da Atalanta per quanto riguarda il trasporto di armi e dagli Stati membri che accettano di farlo per quanto riguarda il trasporto di stupefacenti, agli Stati terzi che intendono esercitare la propria giurisdizione su tali persone e beni e agli organi dell’UE competenti conformemente al diritto applicabile.
5.  
Possono essere conclusi accordi con Stati terzi, sulla base di autorizzazioni concesse caso per caso dal Consiglio, al fine di agevolare il trasferimento da parte di uno Stato membro di persone arrestate e fermate a norma del diritto nazionale per aver partecipato a violazioni dell’embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della Somalia o al traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia, ai fini dell’esercizio dell’azione penale contro tali persone. Tali accordi includono condizioni per il trasferimento di tali persone nel rispetto del diritto internazionale pertinente, segnatamente del diritto internazionale dei diritti umani, al fine di garantire in particolare che le persone interessate non siano sottoposte alla pena di morte, alla tortura o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

▼M8

Articolo 3

Nomina del comandante dell'operazione dell'UE

Il Contrammiraglio Antonio MARTORELL LACAVE è nominato per succedere al Maggiore Generale Charlie STICKLAND OBE come comandante dell'operazione dell'UE dal 29 marzo 2019 alle ore 12.00 CET.

Articolo 4

Designazione della sede del comando operativo dell'UE

1.  
Il comando operativo dell'UE ha sede a Northwood, Regno Unito, fino al 29 marzo 2019 alle ore 12.00 CET.
2.  
A partire dal 29 marzo 2019 alle ore 12.00 CET il comando operativo dell'UE ha sede a Rota, Spagna, con l'eccezione del centro di sicurezza marittima del Corno d'Africa (MSCHOA) che ha sede a Brest, Francia.

▼B

Articolo 5

Pianificazione e avvio dell'operazione

La decisione sull'avvio dell'operazione militare dell'UE è adottata dal Consiglio previa approvazione del piano operativo e delle regole di ingaggio e alla luce della notifica da parte del GFP ai segretario generale delle Nazioni Unite dell'offerta di cooperazione fatta dall'UE in applicazione del paragrafo 7 della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 6

Controllo politico e direzione strategica

▼M2

1.  
Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) esercita, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), il controllo politico e la direzione strategica dell’operazione militare dell’UE. Il Consiglio autorizza il CPS a adottare le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 38 del trattato. Tale autorizzazione include la facoltà di modificare i documenti di pianificazione, inclusi il piano operativo, la catena di comando e le regole di ingaggio. Essa include inoltre la facoltà di adottare decisioni relative alla nomina del comandante dell’operazione dell’UE e/o del comandante della forza dell’UE. Il Consiglio, assistito dall’AR, conserva i poteri decisionali in ordine agli obiettivi e alla conclusione dell’operazione militare dell’UE.

▼B

2.  
Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.
3.  
Il CPS riceve periodicamente dal presidente del Comitato militare dell'UE (EUMC) relazioni sulla condotta dell'operazione militare dell'UE. Il CPS può invitare alle sue riunioni, secondo i casi, il comandante dell'operazione dell'UE e/o il comandante della forza dell'UE.

Articolo 7

Direzione militare

1.  
L'EUMC sorveglia la corretta esecuzione dell'operazione militare dell'UE condotta sotto la responsabilità del comandante dell'operazione dell'UE.
2.  
L'EUMC riceve periodicamente relazioni del comandante dell'operazione dell'UE. Esso può invitare alle sue riunioni, secondo i casi, il comandante dell'operazione dell'UE e/o il comandante della forza dell'UE.
3.  
Il presidente dell'EUMC agisce in qualità di punto di contatto primario con il comandante dell'operazione dell'UE.

▼M2

Articolo 8

Coerenza della risposta dell’UE

L’AR, il comandante dell’operazione dell’UE e il comandante della forza dell’UE provvedono a coordinare strettamente le rispettive attività per quanto riguarda l’attuazione della presente azione comune.

▼M10

Atalanta opera in stretto coordinamento con la missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) e con la missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia). Sostiene, nei limiti dei mezzi e delle capacità, i programmi pertinenti dell’UE.

Atalanta sviluppa, nei limiti dei mezzi e delle capacità, una cooperazione specifica con l’operazione Agenor.

▼B

Articolo 9

Relazioni con le Nazioni Unite, la Somalia, i paesi vicini e gli altri attori

▼M2

1.  
L’AR agisce in qualità di punto di contatto primario con le Nazioni Unite, le autorità della Somalia e le autorità dei paesi vicini, nonché con gli altri attori interessati. Nell’ambito dei contatti con l’Unione africana, l’AR è assistito dal rappresentante speciale dell’UE (RSUE) presso l’Unione africana.

▼B

2.  
A livello operativo il comandante dell'operazione dell'UE agisce in qualità di punto di contatto con, in particolare, le organizzazioni di armatori e i servizi competenti del segretariato generale delle Nazioni unite dell'Organizzazione marittima internazionale e del PAM.

▼M10

3.  
Atalanta sostiene, nei limiti dei mezzi e delle capacità, in particolare attraverso lo sviluppo di capacità e lo scambio di informazioni, il centro di fusione regionale di informazione marittima in Madagascar e il centro operativo di coordinamento regionale nelle Seychelles.

▼B

Articolo 10

Partecipazione di Stati terzi

1.  
Fatti salvi l'autonomia decisionale dell'UE e il quadro istituzionale unico, e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, gli Stati terzi possono essere invitati a partecipare all'operazione.
2.  
Il Consiglio autorizza il CPS a invitare Stati terzi ad offrire un contributo e ad adottare, su raccomandazione del comandante dell'operazione dell'UE e dell'EUMC, le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti.

▼M2

3.  
Le modalità particolareggiate della partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi secondo la procedura di cui all’articolo 37 del trattato. Quando l’UE e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest’ultimo alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall’UE, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito della presente operazione.

▼B

4.  
Gli Stati terzi che forniscono un contributo militare significativo all'operazione militare dell'UE hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi in termini di gestione quotidiana dell'operazione degli Stati membri che vi partecipano.
5.  
Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull'istituzione di un comitato dei contributori, qualora Stati terzi forniscano contributi militari significativi.
6.  
Le condizioni di trasferimento delle persone arrestate e fermate al fine dell'esercizio della competenza giurisdizionale di tale Stato sono stabilite in occasione della conclusione o dell'attuazione degli accordi di partecipazione di cui al paragrafo 3.

▼M2

Articolo 11

Status delle forze dirette dall’UE

Lo status delle forze dirette dall’UE e del loro personale, compresi privilegi, immunità e altre garanzie necessarie per il compimento e il buono svolgimento della missione, che:

— 
stazionano o sono presenti nel territorio terrestre di Stati terzi,
— 
operano nelle acque territoriali di Stati terzi o nelle loro acque interne,

è stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 37 del trattato.

▼M10 —————

▼B

Articolo 13

Relazioni con gli Stati di bandiera delle navi protette

Le condizioni della presenza di unità appartenenti ad Atalanta a bordo delle navi mercantili, in particolare quelle noleggiate dal PAM, compresi privilegi, immunità e altre garanzie necessarie per il buono svolgimento della missione, sono stabilite con lo Stato di bandiera di tali navi.

Articolo 14

Disposizioni finanziarie

1.  
I costi comuni dell'operazione militare dell'UE sono amministrati da Athena.
2.  
L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'operazione militare dell'UE ammonta a 8,3 milioni di EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 3, della decisione riguardante Athena è pari al 30 %.

▼M4

3.  
L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’operazione militare dell’UE per il periodo che va dal 13 dicembre 2012 al 12 dicembre 2014 è pari a 14 900 000 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della decisione 2011/871/PESC del Consiglio è pari a 0 %.

▼M5

4.  
L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell'UE per il periodo dal 13 dicembre 2014 al 12 dicembre 2016 è pari a 14 775 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione 2011/871/PESC è pari allo 0 %.

▼M7

5.  
L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell'UE per il periodo dal 13 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 è pari a 11 064 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio ( 1 ) è pari a 0 %.;

▼M8

6.  
L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell'UE per il periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 è pari a 11 777 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari a 0 %.

▼M10

7.  
L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’operazione militare dell’UE per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 è pari a 9 930 000 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari a 0 %.

▼M8

Articolo 14 bis

Disposizioni finanziarie transitorie

1.  
Dal 1o settembre 2018 le spese sostenute dal comandante dell'operazione dell'UE nominato a norma dell'articolo 3 e dal comando operativo dell'UE designato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, sono finanziate conformemente alla decisione (PESC) 2015/528.
2.  
Il Consiglio autorizza la Spagna e la Francia a prefinanziare i costi comuni sostenuti ai sensi del paragrafo 1 e a chiederne il rimborso conformemente all'articolo 27 della decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio.

▼M2

Articolo 15

Comunicazione di informazioni alle Nazioni Unite e ad altre parti terze

1.  
L’AR è autorizzato a diffondere alle Nazioni Unite e ad altre parti terze associate alla presente azione comune informazioni e documenti classificati dell’UE prodotti ai fini dell’operazione militare dell’UE fino al livello di classificazione appropriato per ciascuna in conformità alle norme di sicurezza del Consiglio ( 2 ).
2.  
L’AR è autorizzato a diffondere alle Nazioni Unite e ad altre parti terze associate alla presente azione comune documenti non classificati dell’UE relativi alle deliberazioni del Consiglio in merito all’operazione che sono soggette al segreto professionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio ( 3 ).

▼M6

3.  
L'AR è autorizzato a diffondere alle Forze combinate marittime («CMF») guidate dagli Stati Uniti d'America, tramite il suo comando, nonché a Stati terzi che non partecipano alla CMF e ad organizzazioni internazionali, presenti nella zona dell'operazione militare dell'UE, informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'operazione militare dell'UE fino al livello di classificazione RESTREINT UE, sulla base della reciprocità, qualora tale diffusione a livello di teatro sia necessaria per ragioni operative, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio e secondo disposizioni stipulate tra l'AR e le autorità competenti delle parti terze summenzionate.

▼M10

4.  
Atalanta è autorizzata a condividere con il gruppo di esperti sulla Somalia, con l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, con le CMF, con il centro di fusione regionale di informazione marittima e con il centro operativo di coordinamento regionale, le informazioni, che non siano dati personali, raccolte in merito ad attività illecite o non autorizzate nel corso delle sue operazioni.
5.  
Atalanta è autorizzata a diffondere a Interpol, conformemente all’articolo 2, lettera h), e a Europol, conformemente all’articolo 2, lettera i), informazioni raccolte in merito ad attività illecite diverse dalla pirateria nel corso delle sue operazioni.

▼M9

6.  
La comunicazione dei dati personali a norma dell'articolo 2 è effettuata in conformità del diritto dello Stato della nave o dell'aeromobile che tratta tali dati personali.

▼B

Articolo 16

Entrata in vigore e termine

1.  
La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.
2.  
L'azione comune 2008/749/PESC è abrogata a decorrere dalla data di chiusura della Cellula di coordinamento istituita dall'azione comune stessa. Detta chiusura interviene alla data di avvio dell'operazione di cui all'articolo 6 della presente azione comune.

▼M10

3.  
L’operazione dell’UE si conclude il 31 dicembre 2022.

▼B

4.  
La presente azione comune è abrogata a seguito del ritiro della forza dell'UE conformemente alla pianificazione approvata per il termine dell'operazione militare dell'UE e fatte salve le disposizioni applicabili della decisione riguardante Athena.

Articolo 17

Pubblicazione

1.  
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2.  
Le decisioni del CPS relative alle nomine di un comandante dell'operazione dell'UE e/o di un comandante della forza dell'UE nonché le decisioni del CPS riguardanti l'accettazione dei contributi degli Stati terzi e l'istituzione di un comitato dei contributori sono parimenti pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



( 1 ) Decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, del 27 marzo 2015, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) e che abroga la decisione 2011/871/PESC (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 39.

( 2 ) Decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1).

( 3 ) Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).