2008D0989 — IT — 01.01.2015 — 001.001
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 2008 che autorizza gli Stati membri, in conformità della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, a prendere decisioni in merito all’equivalenza delle garanzie fornite da materiali forestali di moltiplicazione importati da determinati paesi terzi [notificata con il numero C(2008) 8589] (GU L 352, 31.12.2008, p.55) |
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Gazzetta ufficiale |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/321 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2015 |
L 57 |
15 |
28.2.2015 |
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2008
che autorizza gli Stati membri, in conformità della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, a prendere decisioni in merito all’equivalenza delle garanzie fornite da materiali forestali di moltiplicazione importati da determinati paesi terzi
[notificata con il numero C(2008) 8589]
(2008/989/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione ( 1 ), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,
considerando quanto segue:|
(1) |
In conformità dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 1999/105/CE è in corso di adozione una decisione del Consiglio relativa all’equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi che determina le condizioni di importazione nella Comunità di materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alle categorie «identificati alla fonte» e «selezionati» prodotti in determinati paesi terzi. Nel caso di alcuni paesi terzi le informazioni al momento disponibili a livello comunitario non sono tuttavia sufficienti per includerli nella decisione in questione. Questi paesi sono la Bielorussia, la Bosnia-Erzegovina, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Nuova Zelanda. |
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(2) |
Per evitare interruzioni del flusso di scambi dopo la scadenza della decisione 2005/942/CE della Commissione, del 21 dicembre 2005, che autorizza gli Stati membri a prendere decisioni a norma della direttiva 1999/105/CE del Consiglio in merito alle garanzie fornite sui materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi ( 2 ), risulta opportuno autorizzare gli Stati membri a determinare se specifici materiali importati dai paesi terzi di cui sopra offrono garanzie equivalenti a quelle applicabili a materiali forestali di moltiplicazione prodotti nella Comunità a norma della direttiva 1999/105/CE. |
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(3) |
Al fine di permettere una futura proroga della decisione del Consiglio relativa all’equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi a paesi terzi non elencati nella summenzionata decisione occorre che questi ultimi dispongano di un sufficiente periodo di tempo per applicare il sistema dell’OCSE di certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione destinati al commercio internazionale. Risulta pertanto appropriato prolungare il periodo di validità di tale decisione al 31 dicembre 2014. Il periodo di applicazione della decisione deve essere sufficientemente lungo da evitare il rischio del crollo delle importazioni in Stati membri. |
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(4) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri sono autorizzati a decidere nei confronti dei paesi terzi elencati nell’allegato e in merito alle specie, alle categorie e ai tipi di materiali di base ivi menzionati se i materiali forestali di moltiplicazione prodotti in detti paesi offrano, quanto alle modalità di ammissione dei relativi materiali di base e ai provvedimenti adottati per la loro produzione a fini di commercializzazione, le garanzie equivalenti dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e rispondenti alle disposizioni della direttiva 1999/105/CE.
I materiali forestali di moltiplicazione elencati nell’allegato devono essere corredati di un certificato principale o di un certificato ufficiale rilasciato dal paese di origine nonché di documenti che contengano i dettagli di tutte le partite da esportare, presentati dal fornitore nel paese terzo.
Articolo 2
Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito a tutte le decisioni prese a norma della presente decisione e a qualsiasi ritiro delle medesime.
Articolo 3
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2019.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
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Paese di origine |
Specie |
Categoria |
Tipo di materiale di base |
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Bielorussia |
Picea abies Karst. |
SI |
SS, St |
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Bosnia-Erzegovina |
Pinus nigra Arnold |
SI |
SS, St |
|
Canada |
Tutte le specie e gli ibridi artificiali |
T |
St, SO, P, C, CM |
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Ex Repubblica iugoslava di Macedonia |
Abies alba Mill. |
SI |
SS, St |
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Norvegia |
Tutte le specie e gli ibridi artificiali |
T |
St, SO, P, C, CM |
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Repubblica di Serbia |
Tutte le specie e gli ibridi artificiali |
T |
St, SO, P, C, CM |
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Svizzera |
Tutte le specie e gli ibridi artificiali |
T |
St, SO, P, C, CM |
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Turchia |
Tutte le specie e gli ibridi artificiali |
T |
St, SO, P, C, CM |
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Stati Uniti |
Tutte le specie e gli ibridi artificiali |
T |
St, SO, P, C, CM |
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Legenda:
Categoria SI Identificati alla fonte T Controllati Tipo di materiale di base SS Fonte di semi St Soprassuolo SO Arboreto da seme P Genitori C Clone CM Miscela di cloni. |
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( 1 ) GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.
( 2 ) GU L 342 del 24.12.2005, pag. 92.