2008D0897 — IT — 17.12.2013 — 003.001


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2008

recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2009 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario della Comunità a detti programmi

[notificata con il numero C(2008) 7415]

(2008/897/CE)

(GU L 322, 2.12.2008, p.39)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2009

  L 194

56

25.7.2009

►M2

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 2009

  L 314

75

1.12.2009

►M3

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2013

  L 338

109

17.12.2013




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2008

recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2009 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario della Comunità a detti programmi

[notificata con il numero C(2008) 7415]

(2008/897/CE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ( 1 ), in particolare l'articolo 24, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità a programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi.

(2)

Inoltre, l'articolo 24, paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE dispone l'introduzione di un'azione finanziaria della Comunità al fine di rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri per finanziare i programmi nazionali di eradicazione, lotta e sorveglianza relativi alle malattie animali e alle zoonosi figuranti nell'allegato di detta decisione.

(3)

La decisione 2006/965/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario ( 2 ) ha sostituito l'articolo 24 di quest'ultima con una nuova disposizione. A titolo transitorio, la decisione 2006/965/CE prevede che i programmi relativi alla leucosi bovina enzootica e al morbo di Aujeszky possano essere finanziati fino al 31 dicembre 2010.

(4)

La decisione 2008/341/CE della Commissione, del 25 aprile 2008, che fissa i criteri comunitari applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi a talune malattie degli animali e zoonosi ( 3 ) dispone che, per essere approvati a titolo dell'azione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE, i programmi presentati dagli Stati membri devono rispettare i criteri indicati nell'allegato della decisione 2008/341/CE.

(5)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ( 4 ) dispone l'attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi annuali per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini.

(6)

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria ( 5 ), prevede altresì che gli Stati membri attuino programmi di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per contribuire, tra l'altro, in base a una valutazione del rischio regolarmente aggiornata, a far conoscere il pericolo connesso ai volatili selvatici in rapporto ai virus influenzali aviari nei volatili. Occorre di conseguenza approvare anche tali programmi annuali di sorveglianza e il loro finanziamento.

(7)

Alcuni Stati membri hanno presentato alla Commissione programmi annuali di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali, programmi di controllo miranti alla prevenzione delle zoonosi e programmi annuali di eradicazione e sorveglianza di talune TSE, per i quali desiderano ricevere un contributo finanziario della Comunità.

(8)

Nel 2008 sono stati approvati, a norma della decisione 2007/782/CE della Commissione ( 6 ), alcuni programmi pluriennali relativi all'eradicazione, alla lotta e alla sorveglianza delle malattie animali presentati dagli Stati membri. L'impegno di spesa per tali programmi pluriennali è stato adottato conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 7 ). Il primo impegno di bilancio per tali programmi è stato adottato dopo la loro approvazione. Ciascun impegno annuale successivo va effettuato dalla Commissione a seguito dell'esecuzione del programma relativo all'anno precedente, in base alla decisione di concedere un contributo di cui all'articolo 24, paragrafo 5, della decisione 90/424/CEE.

(9)

La Commissione ha esaminato sotto il profilo veterinario e finanziario ciascun programma annuale presentato dagli Stati membri, nonché l'anno successivo (il secondo) dei programmi pluriennali approvati nel 2008. I programmi sono stati ritenuti conformi alla legislazione veterinaria comunitaria applicabile, in particolare ai criteri di cui alla decisione 2008/341/CE.

(10)

Data l'importanza dei programmi annuali e pluriennali per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia di sanità pubblica e di salute degli animali e visto il carattere obbligatorio dell'applicazione in tutti gli Stati membri dei programmi sulle TSE e sull'influenza aviaria, è opportuno fissare il livello del contributo finanziario della Comunità per il rimborso delle spese che gli Stati membri interessati dovranno sostenere per le misure indicate nella presente decisione, sino a un importo massimo stabilito per ciascun programma.

(11)

La direttiva 2006/88/CE de Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie ( 8 ) stabilisce che gli Stati membri notoriamente infetti da una o più malattie elencate nell'allegato IV, parte II di detta direttiva elaborino programmi di eradicazione per tali malattie.

(12)

L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca ( 9 ) stabilisce che ciascuno Stato membro elabori un programma operativo per l'attuazione delle politiche e delle priorità da cofinanziare tramite il Fondo europeo per la pesca. L'articolo 32 di tale regolamento prevede che la Comunità possa contribuire a finanziare il controllo e l'eliminazione delle malattie in acquacoltura ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio. A norma della decisione 90/424/CEE, gli Stati membri possono stanziare fondi nel quadro di tali programmi operativi per l'eradicazione delle malattie degli animali d'acquacoltura di cui all'allegato della medesima decisione.

(13)

Alcuni Stati membri hanno elaborato programmi pluriennali di eradicazione di talune malattie degli animali acquatici elencate nell'allegato IV, parte II della direttiva 2006/88/CE e nell'allegato della decisione 90/424/CEE. Tali programmi sono stati valutati tecnicamente dalla Commissione e vanno conseguentemente approvati.

(14)

Ai fini di una migliore gestione, di un utilizzo più efficiente dei fondi comunitari e di una maggiore trasparenza occorre inoltre fissare per ogni programma (eccetto i programmi pluriennali di eradicazione di talune malattie degli animali acquatici per le quali sarà fissato un contributo finanziario in seguito all'approvazione tecnica) gli importi medi da rimborsare, se del caso, agli Stati membri a fronte di talune spese sostenute dai medesimi, per esempio, per i test, e come indennizzo ai proprietari per le perdite subite a causa della macellazione o dell'abbattimento di animali.

(15)

A norma del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 10 ), i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali devono essere finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento.

(16)

La concessione del contributo finanziario della Comunità deve essere subordinata alla condizione che le azioni previste siano realizzate in maniera efficace e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite dalla presente decisione.

(17)

Per ragioni di efficienza amministrativa tutte le spese dichiarate ai fini del contributo finanziario della Comunità vanno espresse in euro. Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1290/2005 per la conversione delle spese in valute diverse dall'euro va applicato l'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui la domanda è presentata dallo Stato membro interessato.

(18)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



CAPO I

PROGRAMMI ANNUALI

Articolo 1

Brucellosi bovina

1.  I programmi di eradicazione della brucellosi bovina presentati da Irlanda, Spagna, Italia, Malta, Cipro, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

2.  Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio, per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali macellati nell'ambito di tali programmi e per l'acquisto di vaccini, sino a un importo massimo di:

▼M2

a) 1 400 000 EUR per l’Irlanda;

b) 2 500 000 EUR per la Spagna;

▼B

c) 5 000 000 EUR per l'Italia;

d) 77 000 EUR per Cipro;

e) 20 000 EUR per Malta;

f) 1 400 000 EUR per il Portogallo;

g)  ►M2  1 370 000 EUR ◄ per il Regno Unito.

3.  Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

test del rosa bengala

0,2 EUR per test;

test SAT

0,2 EUR per test;

test di fissazione del complemento

0,4 EUR per test;

test ELISA

1 EUR per test;

animali macellati

375 EUR per animale.

Articolo 2

Tubercolosi bovina

1.  I programmi di eradicazione della tubercolosi bovina presentati da Irlanda, Spagna, Italia, Polonia e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

▼M2

2.  Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno degli Stati membri di cui al paragrafo 1 per l’effettuazione dei test della tubercolina e dell’interferone gamma e per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell’ambito di tali programmi, sino a un importo massimo di:

a) 14 000 000 EUR per l’Irlanda;

b) 9 100 000 EUR per la Spagna;

c) 2 900 000 EUR per l’Italia;

d) 120 000 EUR per la Polonia;

e) 200 000 EUR per il Portogallo.

▼B

3.  Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

test tubercolinico

1 EUR per test;

test del gamma interferone

5 EUR per test;

animali macellati

375 EUR per animale.

Articolo 3

Brucellosi ovi-caprina

1.  I programmi di eradicazione della brucellosi ovina e caprina presentati da Grecia, Spagna, Italia, Cipro e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

2.  Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l'acquisto di vaccini, per il costo degli esami di laboratorio e per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali macellati nell'ambito di tali programmi, sino a un importo massimo di:

a) 250 000 EUR per la Grecia;

▼M2

b) 3 600 000 EUR per la Spagna;

▼B

c) 4 000 000 EUR per l'Italia;

d) 75 000 EUR per Cipro;

e) 1 100 000 EUR per il Portogallo.

3.  Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

test del rosa bengala

0,2 EUR per test;

test di fissazione del complemento

0,4 EUR per test;

animali macellati

50 EUR per animale.

Articolo 4

Febbre catarrale degli ovini nelle zone endemiche o ad alto rischio

1.  I programmi di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Finlandia e Svezia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

▼M1

2.  Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per le vaccinazioni, gli esami di laboratorio per la sorveglianza virologica, sierologica ed entomologica e l’acquisto di esche e vaccini, sino a un importo massimo di:

a) 4 450 000 EUR per il Belgio;

b) 5 000 EUR per la Bulgaria;

c) 2 350 000 EUR per la Repubblica ceca;

d) 50 000 EUR per la Danimarca;

▼M2

e) 16 650 000 EUR per la Germania;

f) 90 000 EUR per l’Estonia;

g) 60 000 EUR per l’Irlanda;

▼M1

h) 50 000 EUR per la Grecia;

i) 21 000 000 EUR per la Spagna;

▼M2

j) 55 000 000 EUR per la Francia;

k) 2 000 000 EUR per l’Italia;

l) 20 000 EUR per la Lettonia;

▼M1

m) 0 EUR per la Lituania;

n) 510 000 EUR per il Lussemburgo;

o)  ►M2  300 000 EUR ◄ per l’Ungheria;

p) 5 000 EUR per Malta;

q) 50 000 EUR per i Paesi Bassi;

▼M2

r) 3 550 000 EUR per l’Austria;

s) 100 000 EUR per la Polonia;

t) 2 700 000 EUR per il Portogallo;

u) 100 000 EUR per la Romania;

▼M1

v) 910 000 EUR per la Slovenia;

▼M2

w) 490 000 EUR per la Finlandia;

x) 1 600 000 EUR per la Svezia.

▼M1

3.  Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

a) test ELISA: 2,5 EUR per test;

b) test PCR: 10 EUR per test;

c) per l’acquisto di vaccini monovalenti: 0,3 EUR per dose;

d) per l’acquisto di vaccini bivalenti: 0,45 EUR per dose;

e) per la vaccinazione di bovini: 1,50 EUR per capo vaccinato, indipendentemente dal numero e dal tipo delle dosi di vaccino usate;

f) per la vaccinazione di ovini o caprini: 0,75 EUR per capo vaccinato, indipendentemente dal numero e dal tipo delle dosi di vaccino usate.

▼B

Articolo 5

Salmonellosi (salmonella zoonotica) in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus

1.  I programmi di controllo di taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

2.  Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami batteriologici e di sierotipizzazione nel quadro del campionamento ufficiale, per gli indennizzi versati ai proprietari dei volatili abbattuti e delle uova distrutte, nonché per l'acquisto di vaccini e per gli esami di laboratorio per la verifica dell'efficacia della disinfezione, sino a un importo massimo di:

a) 850 000 EUR per il Belgio;

b) 30 000 EUR per la Bulgaria;

c)  ►M2  1 600 000 EUR ◄ per la Repubblica ceca;

d)  ►M2  140 000 EUR ◄ per la Danimarca;

e) 25 000 EUR per l'Estonia;

f)  ►M2  350 000 EUR ◄ per la Germania;

g) 40 000 EUR per l'Irlanda;

▼M2

h) 700 000 EUR per la Grecia;

i) 1 250 000 EUR per la Spagna;

j) 1 450 000 EUR per la Francia;

k) 1 700 000 EUR per l’Italia;

l) 100 000 EUR per Cipro;

m) 90 000 EUR per la Lettonia;

▼B

n) 16 000 EUR per il Lussemburgo;

o) 1 450 000 EUR per l'Ungheria;

p) 110 000 EUR per Malta;

q)  ►M2  2 350 000 EUR ◄ per i Paesi Bassi;

r) 525 000 EUR per l'Austria;

▼M2

s) 4 500 000 EUR per la Polonia;

t) 650 000 EUR per il Portogallo;

u) 50 000 EUR per la Romania;

▼B

v) 625 000 EUR per la Slovacchia;

w) 25 000 EUR per la Slovenia;

x) 20 000 EUR per il Regno Unito.

3.  Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

test batteriologico (coltura)

5,0 EUR per test;

acquisto di vaccini

0,05 EUR per dose;

sierotipizzazione degli isolati ricultanti di Salmonella spp.

20 EUR per test;

analiatiper verificare l'efficacia dell'impiego dei diatnfettanti

5,0 EUR per test;

abbattimento di esemplari da riproduzione di Gallus gallus

3,5 EUR per esemplare;

abbattimento di esemplari ovaioli di Gallus gallus

1,5 EUR per esemplare.

Articolo 6

Peste suina classica e peste suina africana

1.  I programmi di lotta e sorveglianza:

a) della peste suina classica presentati da Bulgaria, Germania, Francia, Lussemburgo, Ungheria, Romania, Slovenia e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;

b) della peste suina africana presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

2.  Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami virologici e sierologici dei suini domestici e dei cinghiali e, per quanto riguarda i programmi presentati da Bulgaria, Germania, Francia, Romania e Slovacchia, al 50 % delle spese sostenute per l'acquisto e la distribuzione di vaccini e di esche per la vaccinazione dei cinghiali, nonché, per la Romania, per la vaccinazione dei suini domestici, sino a un importo massimo di:

a) 200 000 EUR per la Bulgaria;

b) 800 000 EUR per la Germania;

▼M2

c) 670 000 EUR per la Francia;

▼B

d) 100 000 EUR per l'Italia;

e) 350 000 EUR per l'Ungheria;

f) 5 000 EUR per il Lussemburgo;

g) 2 500 000 EUR per la Romania;

h) 30 000 EUR per la Slovenia;

i) 550 000 EUR per la Slovacchia.

3.  Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media l'importo di 2,5 EUR per un test ELISA.

Articolo 7

Malattia vescicolare dei suini

1.  Il programma di eradicazione della malattia vescicolare dei suini presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

2.  Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % dei costi degli esami di laboratorio, sino a un importo massimo di 500 000 EUR.

Articolo 8

Invluenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici

1.  I programmi per le indagini cull'invluenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

2.  Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per il costo degli esami di laboratorio, oltre ad un importo forfettario per il campionamentsto i volatili selvatici, sino a un importo massimstoi:

a) 90 000 EUR per il Belgio;

b) 70 000 EUR per la Bulgaria;

c) 60 000 EUR per la Repubblica Ceca;

d) 200 000 EUR per la Danimarca;

e)  ►M2  250 000 EUR ◄ per la Germania;

f) 7 000 EUR per l'Estonia;

g) 60 000 EUR per l'Irlanda;

h) 70 000 EUR per la Grecia;

i) 350 000 EUR per la Spagna;

j) 200 000 EUR per la Francia;

k)  ►M2  1 400 000 EUR ◄ per l'Italia;

l) 15 000 EUR per Cipro;

m) 30 000 EUR per la Lettonia;

n) 40 000 EUR per la Lituania;

o) 10 000 EUR per il Lussemburgo;

p) 180 000 EUR per l'Ungheria;

q) 7 000 EUR per Malta;

r) 500 000 EUR per i Paesi Bassi;

s)  ►M2  80 000 EUR ◄ per l'Austria;

t) 80 000 EUR per la Polonia;

u) 200 000 EUR per il Portogallo;

v)  ►M2  220 000 EUR ◄ per la Romania;

w) 55 000 EUR per la Slovenia;

x) 50 000 EUR per la Slovacchia;

y) 35 000 EUR per la Finlandia;

z) 280 000 EUR per la Svezia;

za) 380 000 EUR per il Regno Unito.

3.  Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi non supera in media gli importi seguenti:

test ELISA

1 EUR per test;

testtoi immunodiffusione in gel oi agar

1,2 EUR per test;

test HI per H5/H7

12 EUR per test;

test oi isolamentsto i virus

30 EUR per test;

test PCR

15 EUR per test;

campionamentsto i volatili selvatici

20 EUR per animale.

Articolo 9

Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e scrapie

1.  I programmi oi sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e oi eradicazione dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della scrapie presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

2.  Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro oi cui al paragrafo 1 per l'esecuzione di test diagnostici rapidi e di test molecolari preliminari di diagnosi differenziale, al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti e distrutti nell'ambito o i rispettivi programmi oi eradicazione di BSE e scrapie e al 50 % dei costi per l'analisi oei campioni a fini di genotipizzazione, sino a un importo massimstoi:

▼M2

a) 1 400 000 EUR per il Belgio;

b) 350 000 EUR per la Bulgaria;

c) 1 050 000 EUR per la Repubblica ceca;

▼B

d) 1 850 000 EUR per la Danimarca;

e) 8 900 000 EUR per la Germania;

f) 220 000 EUR per l'Estonia;

▼M2

g) 3 300 000 EUR per l’Irlanda;

h) 1 200 000 EUR per la Grecia;

i) 5 400 000 EUR per la Spagna;

j) 14 100 000 EUR per la Francia;

k) 5 350 000 EUR per l’Italia;

▼B

l)  ►M1  50 000 EUR ◄ per Cipro;

m)  ►M2  250 000 EUR ◄ per la Lettonia;

n) 530 000 EUR per la Lituania;

o) 105 000 EUR per il Lussemburgo;

p) 990 000 EUR per l'Ungheria;

q) 24 000 EUR per Malta;

r)  ►M2  2 600 000 EUR ◄ per i Paesi Bassi;

s) 1 150 000 EUR per l'Austria;

▼M2

t) 790 000 EUR per la Polonia;

u) 1 530 000 EUR per il Portogallo;

v) 580 000 EUR per la Romania;

▼B

w) 250 000 EUR per la Slovenia;

▼M2

x) 500 000 EUR per la Slovacchia;

y) 500 000 EUR per la Finlandia;

▼B

z) 900 000 EUR per la Svezia;

za)  ►M2  4 600 000 EUR ◄ per il Regno Unito.

3.  Il contributo finanziario della Comunità per i programmi oi cui al paragrafo 1 è destinato ai test eseguiti e agli animali abbattuti e distrutti e non può superare in media gli importi seguenti:

a) 5 EUR per test, per i test effettuati sui bovini oi cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;

b) 30 EUR per test, per i test effettuati sugli ovini e sui caprini di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;

c) EUR 50 per test, per i test effettuati sui cervidi di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;

d) 175 EUR per test, i test molecolari preliminari di diagnosi differenziale effettuati conformemente all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c) sub (i) del regolamento (CE) n. 999/2001;

e) 10 EUR per test di genotipizzazione;

f) 500 EUR per bovino;

g) 70 EUR per ovino o caprino abbattuto.

Articolo 10

Rabbia

1.  I programmi di eradicazione della rabbia presentati da Bulgaria, Lituania, Ungheria, Austria, Polonia, Romania e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

2.  Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio e per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito dei programmi, sino a un importo massimstoi:

▼M2

a) 1 100 000 EUR per la Bulgaria;

b) 500 000 EUR per la Lituania;

c) 880 000 EUR per l’Ungheria;

▼B

d) 270 000 EUR per l'Austria;

e) 4 450 000 EUR per la Polonia;

f)  ►M2  760 000 EUR ◄ per la Romania;

g) 470 000 EUR per la Slovacchia.

3.  Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

test ELISA

8 EUR per test;

test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa

8 EUR per test.

Articolo 11

Leucosi bovina enzootica

1.  I programmi di eradicazione della leucosi bovina enzootica presentati da Estonia, Lituania Malta e Polonia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

2.  Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio e degli indennizzi versati ai proprietari degli animali macellati nell'ambito di tali programmi, sino a un importo massimstoi:

a) 15 000 EUR per l'Estonia;

b) 20 000 EUR per la Lituania;

c) 500 000 EUR per Malta;

▼M2

d) 1 100 000 EUR per la Polonia.

▼B

3.  Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

test ELISA

0,5 EUR per test;

test di immunodiffusione in gel oi agar

0,5 EUR per test;

capo macellato

375 EUR per animale.

Articolo 12

Malattia di Aujeszky

1.  I programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky presentati da Spagna, Ungheria e Polonia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

2.  Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui al paragrafo 1 è fissato al 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro interessato per il costo degli esami di laboratorio, sino a un importo massimstoi:

a) 800 000 EUR per la Spagna;

b) 80 000 EUR per l'Ungheria;

▼M2

c) 1 650 000 EUR per la Polonia.

▼B

3.  Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media l'importo di 1 EUR per un test ELISA.



CAPO II

PROGRAMMI PLURIENNALI

Articolo 13

Rabbia

1.  Il secondo anno dei programmi pluriennali di eradicazione della rabbia presentati da Repubblica ceca, Germania, Estonia, Lettonia, Slovenia e Finlandia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009:

2.  Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio e per l'acquisto e la distribuzione di vaccini ed esche nell'ambito dei programmi, sino a un importo massimstoi:

a) 600 000 EUR per la Repubblica ceca;

b) 325 000 EUR per la Germania;

▼M2

c) 870 000 EUR per l’Estonia;

d) 850 000 EUR per la Lettonia;

e) 550 000 EUR per la Slovenia;

▼B

f) 100 000 EUR per la Finlandia.

3.  Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

test ELISA

8 EUR per test;

test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa

8 EUR per test.

4.  Gli importi da impegnare a titolstoegli esercizi successivi sono decisi a seguito dell'esecuzione del programma nel 2009. Nella tabella seguente figurano gli importi in euro (a titolstindicativo):



Stato membro

2010

2011

2012

Repubblica ceca

 
 
 

Germania

 
 
 

Lettonia

1 250 000

 
 

Finlandia

100 000

 
 

Estonia

1 250 000

1 250 000

 

Slovenia

350 000

350 000

350 000

Articolo 14

Malattia di Aujeszky

1.  Il secondo anno del programma pluriennale di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal Belgio è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

2.  Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Belgio per il costo degli esami di laboratorio, sino a un importo massimstoi ►M2  310 000 EUR ◄ .

3.  Il rimborso massimo erogabile al Belgio per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media l'importo di 1 EUR per un test ELISA.

Articolo 15

Leucosi bovina enzootica

1.  Il secondo anno dei programmi pluriennali di eradicazione della leucosi bovina enzootica presentati da Italia, Lettonia e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

2.  Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio e degli indennizzi versati ai proprietari degli animali macellati nell'ambito di tali programmi, sino a un importo massimstoi:

a) 800 000 EUR per l'Italia;

b) 55 000 EUR per la Lettonia;

▼M2

c) 460 000 EUR per il Portogallo.

▼B

3.  Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmitoi cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

test ELISA

0,5 EUR per test;

testtoi immunodiffusione in gel oi agar

0,5 EUR per test;

animali macellati

375 EUR per animale.

4.  Gli importi da impegnare per il 2010 sono decisi a seguito dell'esecuzione del programma nel 2009. Sono riportati oi seguito gli importi in euro (a titolstindicativo):

a) 800 000 EUR per l'Italia;

b) 55 000 EUR per la Lettonia;

c) 350 000 EUR per il Portogallo.

▼M1

Articolo 15 bis

Scrapie

1.  Il programma pluriennale di sorveglianza e di eradicazione della scrapie presentato da Cipro il 18 marzo 2009 è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010.

2.  Il contributo finanziario della Comunità copre:

a) il 100 % delle spese sostenute da Cipro per l’esecuzione di test diagnostici rapidi e di test molecolari preliminari;

b) il 75 % delle spese sostenute da Cipro per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti e distrutti conformemente al suo programma di sorveglianza e di eradicazione della scrapie;

c) il 50 % delle spese sostenute:

i) per l’analisi dei campioni a fini di genotipizzazione;

ii) per l’acquisto di preparati destinati all’eutanasia degli animali;

iii) per personale specificamente assunto per espletare i compiti previsti dal programma;

iv) per la distruzione delle carcasse.

3.  Il rimborso massimo erogabile a Cipro per le spese relative al programma di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

a) 30 EUR per test, per i test eseguiti sugli ovini e sui caprini di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, del regolamento (CE) n. 999/2001;

b) 175 EUR per test, per i test molecolari preliminari di diagnosi differenziale eseguiti conformemente all’allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 999/2001;

c) 10 EUR per test, per i test di genotipizzazione;

d) 100 EUR per ciascun capo ovino o caprino abbattuto.

4.  L’importo da impegnare per il 2009 ammonta a ►M2  3 000 000 EUR ◄ .

5.  L’importo da impegnare per il 2010 viene deciso in funzione dell’esecuzione del programma nel 2009.

▼M3

Articolo 16

Malattie degli animali d’acquacoltura

Il programma pluriennale di eradicazione della setticemia emorragica virale (VHS) presentato dalla Danimarca è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2013.

Il programma di eradicazione del virus erpetico della carpa koi (KHV) presentato dalla Germania è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2014.

▼B



CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 17

Gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti o macellati e dei prodotti distrutti sono corrisposti entro 90 giorni dall'abbattimento o dalla macellazione dell'animale, dalla distruzione dei prodotti, o dalla presentazione della domanda compilata da parte del proprietario.

Nel caso di indennizzi versati dopstil termine di 90 giorni si applica l'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione ( 11 ).

Articolo 18

1.  Le spese presentate dagli Stati membri ai fini di un contributo finanziario della Comunità sono espresse in euro e non comprendono l'imposta sul valore aggiunto e altri tributi.

2.  Qualora le spese di uno Stato membro siano in una valuta diversa dall'euro, tale Stato membro le converte in euro applicando l'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui la domanda è presentata dallo Stato membro interessato.

Articolo 19

1.  Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui agli articoli da 1 a 16 è concesso a condizione che gli Stati membri interessati:

a) attuino i programmi conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto comunitario, tra cui la normativa in materia di concorrenza e di aggiudicazione degli appalti pubblici;

b) fissino al 1o gennaio 2009, al più tardi, l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione dei programmi di cui agli articoli da 1 a 16.

c) trasmettano alla Commissione entro il 31 luglio 2009 le relazioni intermedie tecniche e finanziarie relative ai programmi di cui agli articoli da 1 a 16, in conformità dell'articolo 24, paragrafo 7, lettera a) della decisione 90/424/CEE;

d) per i programmi di cui all'articolo 8 presentino alla Commissione, mediante l'apposito sistema on line, una relazione trimestrale sui risultati positivi e negativi ottenuti nel quadro della sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici, entro quattro settimane dalla fine del periodo di riferimento di detta relazione;

e) per i programmi di cui agli articoli da 1 a 16 presentino alla Commissione entro il 30 aprile 2010, conformemente all'articolo 24, paragrafo 7, lettera b) della decisione 90/424/CEE, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma, corredata dei documenti giustificativi relativi ai costi sostenuti dallo Stato membro interessato e dei risultati ottenuti nel periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;

f) per i programmi di cui agli articoli da 1 a 16, li attuino in modo efficace;

g) per i programmi di cui agli articoli da 1 a 16 non presentino altre domande di contributi comunitari per tali azioni, né lo abbiano fatto in precedenza.

2.  Qualora lo Stato membro non rispetti le norme di cui al paragrafo 1, la Commissione riduce il contributo comunitario tenendo conto della natura e della gravità dell'infrazione, nonché della perdita finanziaria subita dalla Comunità.

Articolo 20

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Articolo 21

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.



( 1 ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

( 2 ) GU L 397 del 30.12.2006, pag. 22.

( 3 ) GU L 115 del 29.4.2008, pag. 44.

( 4 ) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

( 5 ) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

( 6 ) GU L 314 dell'1.12.2007, pag. 29.

( 7 ) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

( 8 ) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

( 9 ) GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

( 10 ) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

( 11 ) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.