2008D0798 — IT — 10.12.2008 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2008

che impone condizioni speciali per l'importazione di prodotti contenenti latte o prodotti lattieri originari della Cina o da essa provenienti e che abroga la decisione 2008/757/CE della Commissione

[notificata con il numero C(2008) 6086]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/798/CE)

(GU L 273, 15.10.2008, p.18)

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Gazzetta ufficiale

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►M1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 2008

  L 331

19

10.12.2008




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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2008

che impone condizioni speciali per l'importazione di prodotti contenenti latte o prodotti lattieri originari della Cina o da essa provenienti e che abroga la decisione 2008/757/CE della Commissione

[notificata con il numero C(2008) 6086]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/798/CE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ( 1 ), in particolare l'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Per tutelare la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente, l'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 contempla la possibilità di adottare a livello comunitario le misure urgenti del caso per alimenti e mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

(2)

La Commissione europea ha recentemente appreso che in Cina sono stati riscontrati elevati livelli di melamina nel latte per lattanti e in altri prodotti lattieri. La melamina è un prodotto chimico intermedio che trova impiego nella fabbricazione di resine amminiche e della plastica, nonché come monomero e additivo per la plastica. Un tenore elevato di melamina nei prodotti alimentari può determinare effetti molto gravi sulla salute.

(3)

Le importazioni dalla Cina nella Comunità di latte e prodotti lattieri, compreso il latte in polvere, sono vietate. Tuttavia è possibile che siano giunti sui mercati dell'Unione europea alcuni prodotti composti (ovvero prodotti contenenti allo stesso tempo un prodotto trasformato di origine animale e un prodotto di origine non animale) contenenti componenti di latte trasformato.

(4)

Sebbene dai dati reali disponibili non risulti che vengano importati prodotti composti destinati all'alimentazione particolare dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, è tuttavia possibile che, in funzione della loro specifica formulazione e in particolare del contenuto di prodotto lattiero, siano stati presentati all'importazione alcuni prodotti composti di questo tipo senza essere sottoposti a controlli di frontiera sistematici in forza della decisione 2007/275/CE della Commissione del 17 aprile 2007 relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE del Consiglio ( 2 ). Tenuto conto che tali prodotti rappresentano la principale e in alcuni casi l'unica fonte alimentare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia, è opportuno vietare l'importazione nella Comunità di tali prodotti originari della Cina. Gli Stati membri devono garantire la distruzione immediata di eventuali prodotti di questo tipo che dovessero risultare presenti sul mercato.

(5)

Per quanto riguarda altri prodotti composti (come i biscotti e la cioccolata) che costituiscono solo una componente marginale di una dieta variata, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), a seguito di una richiesta della Commissione europea relativa a una valutazione dei rischi derivanti dalla presenza di melamina nei prodotti composti, ha pubblicato una dichiarazione; in essa conclude che il rischio più elevato sarebbe rappresentato dall'ipotesi di esposizione più sfavorevole riguardante i bambini che facessero un consumo giornaliero elevato di biscotti e cioccolata contenenti la più alta concentrazione di latte in polvere (che varia rispettivamente tra il 16 % e oltre il 20 %), con una contaminazione pari al tenore più elevato riscontrato nel latte in polvere cinese — ipotesi questa nella quale potrebbe essere superata la dose giornaliera ammissibile (DGA) di melamina (0,5 mg/kg di peso corporeo).

(6)

Per fronteggiare il rischio per la salute che potrebbe derivare dall'esposizione alla melamina contenuta in questi prodotti composti, gli Stati membri devono, a norma della decisione 2008/757/CE della Commissione ( 3 ), garantire che vengano sottoposti a controlli sistematici prima dell'importazione nella Comunità tutti i prodotti composti contenenti almeno il 15 % di prodotto lattiero originari della Cina e che vengano immediatamente distrutti tutti i prodotti di questo tipo con una concentrazione di melamina superiore a 2,5 mg/kg. La presenza di melamina rilevata negli alimenti e nei mangimi può derivare da varie fonti, quali la migrazione dai materiali a contatto con gli alimenti, l'impiego di antiparassitari, ecc. Alla luce dei dati di occorrenza disponibili, il livello di 2,5 mg/kg è il livello opportuno per distinguere tra il livello di base inevitabile di melamina e l'adulterazione inaccettabile. Questo tenore risponde anche all'esigenza di garantire un ampio margine di sicurezza. Gli Stati membri hanno segnalato particolari difficoltà nello stabilire l'esatto contenuto di latte o di prodotto lattiero dei prodotti compositi. Ne consegue che il citato valore del 15 % è in larga misura inadeguato per decidere se una partita debba essere sottoposta a controlli prima dell'importazione. Per snellire e semplificare le procedure dei controlli all'importazione, è pertanto opportuno prevedere l'obbligo dei controlli indipendentemente dal tenore esatto di latte o di prodotto lattiero dei prodotti compositi.

(7)

È altresì opportuno che gli Stati membri garantiscano controlli adeguati dei prodotti composti già presenti nella Comunità e all'occorrenza provvedano al loro ritiro. I costi dei controlli all'importazione e delle misure ufficiali adottate in relazione ai prodotti risultati non conformi rispetto al tenore massimo indicato sono da imputare all'operatore del settore alimentare e dei mangimi responsabile dei prodotti in questione.

(8)

È opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione i risultati sfavorevoli attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi e segnalino i risultati favorevoli ogni due settimane, in modo da consentire alla Commissione di poter rivedere tempestivamente l'adeguatezza di questi interventi.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

Ai fini della presente decisione, i riferimenti alla Cina si intendono fatti alla Repubblica popolare cinese.

Articolo 2

Misure di controllo

 

Gli Stati membri vietano l'importazione nella Comunità di prodotti — originari della Cina o da essa provenienti — contenenti latte, prodotti lattieri, soia o prodotti a base di soia destinati all'alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia ai sensi della direttiva 89/398/CEE del Consiglio concernente i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. Gli Stati membri garantiscono inoltre il ritiro immediato e la distruzione di questi prodotti eventualmente presenti sul mercato dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

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Gli Stati membri effettuano i controlli documentali, di identità e materiali, comprese le analisi di laboratorio, su tutte le partite, originarie della Cina o da essa provenienti, di bicarbonato di ammonio destinato all'alimentazione umana o animale e di mangimi e alimenti contenenti latte, prodotti lattieri, soia o prodotti a base di soia.

Gli Stati membri possono effettuare controlli casuali prima di importare altri mangimi e alimenti ad alto contenuto proteico originari della Cina.

Tali controlli mirano in particolare a stabilire che l'eventuale tenore di melamina non superi i 2,5 mg/kg di prodotto. Le partite sono trattenute in attesa dei risultati delle analisi di laboratorio.

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3.  I controlli di cui al paragrafo 2, primo comma, sono effettuati presso punti di controllo all'uopo designati dagli Stati membri. Gli Stati membri rendono pubblico l'elenco dei punti di controllo e ne danno comunicazione alla Commissione.

4.  Gli Stati membri comunicano i risultati sfavorevoli delle analisi di laboratorio di cui al paragrafo 2 attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi. Ogni due settimane comunicano alla Commissione i risultati favorevoli

5.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i prodotti di cui al paragrafo 2 e, se del caso, i prodotti alimentari e i mangimi ad alto contenuto proteico già presenti sul mercato vengano sottoposti a controlli di livello opportuno per accertare il tenore di melamina.

6.  Sono immediatamente distrutti i prodotti nei quali, a seguito dei controlli effettuati a norma dei paragrafi 2 e 5, venga riscontrato un tenore di melamina superiore a 2,5 mg/kg di prodotto.

7.  Gli Stati membri provvedono a che i costi sostenuti per attuare il paragrafo 2 siano addebitati agli operatori responsabili dell'importazione e quelli delle misure ufficiali adottate in relazione ai prodotti risultati non conformi alla presente decisione siano addebitati all'operatore del settore alimentare e dei mangimi responsabile del prodotto.

Articolo 3

Notifica preventiva

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Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti notificano preventivamente al punto di controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, la data e l'ora previste dell'arrivo di ogni partita — originaria della Cina o da essa proveniente — di mangimi e alimenti contenenti latte, prodotti lattieri, soia o prodotti a base di soia.

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Articolo 4

Riesame delle misure

Le misure di cui alla presente decisione sono oggetto di un riesame periodico alla luce dei risultati dei controlli effettuati dagli Stati membri.

Articolo 5

La decisione 2008/757/CE è abrogata.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.



( 1 ) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

( 2 ) GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9.

( 3 ) GU L 259 del 27.9.2008, pag. 10.