02008D0626 — IT — 26.07.2019 — 001.001
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DECISIONE N. 626/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 giugno 2008 sulla selezione e l’autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 172 dell'2.7.2008, pag. 15) |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/1243 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 |
L 198 |
241 |
25.7.2019 |
DECISIONE N. 626/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 giugno 2008
sulla selezione e l’autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
TITOLO I
OBIETTIVO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Obiettivo e ambito di applicazione
1. La presente decisione ha la finalità di favorire lo sviluppo di un mercato interno concorrenziale dei servizi mobili via satellite (MSS) nella Comunità e di garantire la copertura graduale in tutti gli Stati membri.
La presente decisione crea una procedura comunitaria per la selezione comune degli operatori di sistemi mobili via satellite che utilizzano la banda di frequenze 2 GHz conformemente alla decisione 2007/98/CE, che comprende lo spettro radio da 1 980 a 2 010 MHz per le comunicazioni terra-spazio e da 2 170 a 2 200 MHz per le comunicazioni spazio-terra. Essa stabilisce altresì le disposizioni relative all’autorizzazione coordinata, da parte degli Stati membri, degli operatori selezionati per utilizzare lo spettro radio assegnato all’interno di tale banda per la gestione dei sistemi mobili via satellite.
2. Gli operatori di sistemi mobili via satellite sono selezionati secondo una procedura comunitaria conformemente al titolo II.
3. Gli operatori di sistemi mobili via satellite selezionati sono autorizzati dagli Stati membri conformemente al titolo III.
4. Gli operatori di componenti terrestri complementari dei sistemi mobili via satellite sono autorizzati dagli Stati membri conformemente al titolo III.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui alle direttive 2002/21/CE e 2002/20/CE.
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) «sistemi mobili via satellite»: le reti di comunicazioni elettroniche e le risorse correlate che permettono di fornire servizi di radiocomunicazione tra una stazione terrestre mobile e una o più stazioni spaziali, oppure tra stazioni terrestri mobili per mezzo di una o più stazioni spaziali, oppure tra una stazione terrestre mobile e uno o più componenti terrestri complementari utilizzati presso postazioni fisse. I sistemi di questo tipo comprendono almeno una stazione spaziale;
b) «componenti terrestri complementari» di sistemi mobili via satellite: stazioni di terra utilizzate presso postazioni fisse per migliorare la disponibilità di MSS nelle aree geografiche coperte dall’impronta del satellite o dei satelliti del sistema in cui non è possibile garantire comunicazioni della qualità necessaria con una o più stazioni spaziali.
TITOLO II
PROCEDURA DI SELEZIONE
Articolo 3
Procedura di selezione comparativa
1. Per la selezione degli operatori di sistemi mobili via satellite, la Commissione organizza una procedura di selezione comparativa. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1.
2. Ai richiedenti è offerta la possibilità di partecipare in condizioni eque e non discriminatorie alla procedura di selezione comparativa, che è trasparente.
L’invito a presentare domande è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
3. L’accesso ai documenti connessi alla procedura di selezione comparativa, comprese le domande, è accordato in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ( 1 ).
4. Per l’esame e/o la valutazione delle domande, la Commissione può chiedere la consulenza e l’assistenza di esperti esterni. Tali esperti sono scelti in funzione della loro esperienza e del loro grado elevato di indipendenza e di imparzialità.
Articolo 4
Ammissibilità delle domande
1. Si applicano i requisiti di ammissibilità seguenti:
a) i richiedenti devono essere stabiliti nella Comunità;
b) le domande devono precisare la quantità di spettro radio richiesto, che non può superare i 15 MHz per le comunicazioni terra-spazio e i 15 MHz per le comunicazioni spazio-terra in relazione a ciascun richiedente e includere le dichiarazioni e i giustificativi riguardanti lo spettro radio richiesto, le tappe necessarie e i criteri di selezione;
c) nelle domande il richiedente deve impegnarsi a che:
i) il sistema mobile via satellite proposto copra un’area di servizio pari almeno al 60 % della superficie terrestre aggregata degli Stati membri, a partire dal momento in cui comincia la fornitura di MSS;
ii) l’MSS sia disponibile in tutti gli Stati membri e almeno al 50 % della popolazione e su almeno il 60 % della superficie terrestre aggregata di ciascuno Stato membro nel momento definito dal richiedente, ma in ogni caso non oltre sette anni dalla data di pubblicazione della decisione della Commissione adottata in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, o dell’articolo 6, paragrafo 3.
2. Le domande sono presentate alla Commissione. La Commissione può chiedere ai richiedenti di fornire informazioni supplementari in relazione al rispetto dei requisiti di ammissibilità entro un termine determinato compreso tra cinque e venti giorni lavorativi. Se le informazioni richieste non sono fornite entro il termine prescritto, la domanda è considerata inammissibile.
3. La Commissione decide sull’ammissibilità delle domande. Qualsiasi decisione della Commissione di inammissibilità delle domande è motivata ed è adottata secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 10, paragrafo 2.
4. La Commissione comunica immediatamente ai richiedenti se la loro domanda è stata giudicata ammissibile e pubblica l’elenco dei richiedenti ammissibili.
Articolo 5
Prima fase di selezione
1. Entro quaranta giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’elenco dei richiedenti ammissibili, la Commissione valuta se i richiedenti abbiano dimostrato che i loro sistemi mobili via satellite hanno raggiunto il grado richiesto di sviluppo tecnico e commerciale. Tale valutazione si basa sul completamento soddisfacente delle tappe da 1 a 5 elencate nell’allegato. Nel corso della prima fase di selezione sono prese in considerazione la credibilità dei richiedenti e la sostenibilità dei sistemi mobili via satellite proposti.
2. Se la quantità complessiva di spettro radio richiesto dai richiedenti ammissibili prescelti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo non supera la quantità di spettro radio disponibile, come definito ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, la Commissione stabilisce, con decisione motivata e secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 10, paragrafo 3, che tutti i richiedenti ammissibili sono selezionati e identifica le frequenze che ogni richiedente selezionato è autorizzato a utilizzare, in ogni Stato membro, conformemente al titolo III.
3. La Commissione comunica immediatamente ai richiedenti se la loro domanda è stata giudicata ammissibile per la seconda fase di selezione o se sono stati selezionati conformemente al paragrafo 2. La Commissione pubblica l’elenco dei richiedenti ammissibili o selezionati. Entro trenta giorni lavorativi da tale pubblicazione, i richiedenti ammissibili che non intendano continuare a partecipare alla procedura di selezione e i richiedenti selezionati che non intendano utilizzare le radiofrequenze ne informano la Commissione per iscritto.
Articolo 6
Seconda fase di selezione
1. Se la quantità complessiva di spettro radio richiesto dai richiedenti ammissibili prescelti nella prima fase di selezione supera la quantità di spettro radio disponibile, come definito all’articolo 1, paragrafo 1, la Commissione seleziona i richiedenti ammissibili valutando in quale misura i sistemi mobili via satellite proposti dai richiedenti ammissibili rispondano ai seguenti criteri ponderati di selezione:
a) vantaggi concorrenziali e per i consumatori offerti (ponderazione del 20 %), criterio che comprende i due sottocriteri seguenti:
i) il numero di utenti finali e la gamma degli MSS da fornire alla data d’inizio della fornitura continua di MSS commerciali;
ii) la data d’inizio della fornitura continua di MSS commerciali;
b) efficienza dello spettro (ponderazione del 20 %), criterio che comprende i due sottocriteri seguenti:
i) la quantità complessiva di spettro richiesto;
ii) la capacità di flusso di dati aggregati;
c) copertura geografica di tutta l’Unione europea (ponderazione del 40 %), criterio che comprende i tre sottocriteri seguenti:
i) il numero di Stati membri nei quali almeno il 50 % della popolazione si trova all’interno dell’area di servizio alla data d’inizio della fornitura continua di MSS commerciali;
ii) il grado di copertura geografica, sulla base dell’area di servizio del territorio terrestre aggregato degli Stati membri alla data d’inizio della fornitura continua di MSS commerciali;
iii) la data fissata dal richiedente perché l’MSS via satellite sia disponibile in tutti gli Stati membri almeno per il 50 % della popolazione e in almeno il 60 % della superficie terrestre aggregata di ciascuno Stato membro;
d) grado di realizzazione degli obiettivi di interesse generale non inclusi nei criteri di cui alle lettere da a) a c) (ponderazione del 20 %), sulla base dei tre sottocriteri seguenti, cui è attribuita uguale ponderazione:
i) la prestazione di servizi d’interesse pubblico che contribuiscono alla protezione della salute o della sicurezza dei cittadini in generale o di gruppi specifici di cittadini;
ii) l’integrità e la sicurezza dei servizi;
iii) la gamma dei servizi forniti ai consumatori nelle zone rurali o isolate.
2. Le misure di esecuzione del presente articolo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 10, paragrafo 3. Nel corso della seconda fase di selezione si tiene conto della credibilità dei richiedenti e della sostenibilità dei sistemi mobili via satellite proposti.
3. Entro ottanta giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’elenco dei richiedenti ammissibili prescelti nella prima fase di selezione, la Commissione adotta, sulla base della relazione del comitato di esperti esterni, se del caso, e secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 10, paragrafo 3, una decisione relativa alla selezione dei richiedenti. La decisione identifica i richiedenti selezionati classificati in funzione del soddisfacimento dei criteri di selezione, i motivi su cui la decisione è basata e le frequenze che ciascuno di loro dev’essere autorizzato a utilizzare, in ogni Stato membro, conformemente al titolo III.
4. La Commissione pubblica le decisioni adottate in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, o dell’articolo 6, paragrafo 3, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro un mese dall’adozione.
TITOLO III
AUTORIZZAZIONE
Articolo 7
Autorizzazione dei richiedenti selezionati
1. Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti selezionati, conformemente al calendario e all’area di servizio per i quali si sono impegnati, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e conformemente alla legislazione nazionale e comunitaria, abbiano il diritto di utilizzare le radiofrequenze specifiche indicate nella decisione della Commissione adottata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, o dell’articolo 6, paragrafo 3, e il diritto di gestire un sistema mobile via satellite. Gli Stati membri informano i richiedenti selezionati di tali diritti.
2. I diritti di cui al paragrafo 1 sono soggetti alle condizioni comuni seguenti:
a) i richiedenti selezionati devono utilizzare lo spettro radio assegnato per la fornitura di MSS;
b) i richiedenti selezionati devono rispettare le tappe da 6 a 9 di cui all’allegato entro 24 mesi dalla data di adozione della decisione di selezione a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, o dell’articolo 6, paragrafo 3;
c) i richiedenti selezionati devono rispettare tutti gli impegni assunti nelle rispettive domande e nel corso della procedura di selezione comparativa, indipendentemente dal fatto che la quantità complessiva di spettro radio richiesta superi il quantitativo disponibile;
d) i richiedenti selezionati devono presentare alle autorità competenti di tutti gli Stati membri una relazione annuale che precisa lo stato di avanzamento del loro sistema mobile via satellite proposto;
e) i diritti di uso e le autorizzazioni che risultano necessari devono essere concessi per una durata di diciotto anni dalla data di adozione della decisione di selezione a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, o dell’articolo 6, paragrafo 3.
3. Gli Stati membri possono concedere diritti di uso dello spettro di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per il periodo e nella misura in cui restino al di fuori dell’area di servizio per cui si sono impegnati i richiedenti selezionati a norma della presente decisione, conformemente alla decisione 2007/98/CE.
4. Gli Stati membri possono imporre obblighi oggettivamente giustificati, non discriminatori, proporzionati e trasparenti per assicurare le comunicazioni tra i servizi di emergenza e le autorità in caso di grandi catastrofi, in conformità con il diritto comunitario, compresa la direttiva 2002/20/CE.
Articolo 8
Componenti terrestri complementari
1. Gli Stati membri, in conformità con il diritto nazionale e comunitario, assicurano che le loro autorità competenti concedano ai richiedenti selezionati conformemente al titolo II e autorizzati ad utilizzare lo spettro conformemente all’articolo 7 le autorizzazioni necessarie alla fornitura di componenti terrestri complementari di sistemi mobili via satellite sul loro territorio.
2. Gli Stati membri non selezionano o autorizzano operatori di componenti terrestri complementari di sistemi mobili via satellite prima che la procedura di selezione di cui al titolo II sia completata con una decisione della Commissione adottata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, o dell’articolo 6, paragrafo 3. Ciò non pregiudica l’utilizzo della banda di frequenza 2 GHz con sistemi diversi da quelli che forniscono MSS in conformità della decisione 2007/98/CE.
3. Qualsiasi autorizzazione nazionale rilasciata per la gestione di componenti terrestri complementari di sistemi mobili via satellite nella banda di frequenze 2 GHz è soggetta alle condizioni comuni seguenti:
a) gli operatori devono utilizzare lo spettro radio assegnato per la fornitura di componenti terrestri complementari di sistemi mobili via satellite;
b) i componenti terrestri complementari devono costituire parte integrante di un sistema mobile via satellite e devono essere controllati dal meccanismo satellitare di gestione delle risorse e delle reti; devono utilizzare la stessa direzione di trasmissione del segnale e le stesse porzioni delle bande di frequenza utilizzate dai componenti satellitari correlati e non devono aumentare le esigenze in materia di spettro del sistema mobile via satellite correlato;
c) il funzionamento autonomo dei componenti terrestri complementari, in caso di guasto del componente satellitare del sistema mobile via satellite correlato, non deve protrarsi oltre diciotto mesi;
d) i diritti di uso e le autorizzazioni devono essere concessi per un periodo che non può protrarsi oltre la scadenza dell’autorizzazione del sistema mobile via satellite associato.
Articolo 9
Controllo e rispetto della normativa
1. Gli operatori selezionati sono responsabili del rispetto di tutte le condizioni annesse alle loro autorizzazioni e del pagamento di tutti gli oneri e delle spese di autorizzazione e/o di uso applicabili imposti dalla legislazione degli Stati membri.
2. Gli Stati membri provvedono a che le norme intese a garantire il rispetto della legge, comprese le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle condizioni comuni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, siano conformi al diritto comunitario, in particolare all’articolo 10 della direttiva 2002/20/CE. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri garantiscono il controllo del rispetto di tali condizioni comuni e adottano opportune misure per trattare i casi di inosservanza. Gli Stati membri comunicano i risultati di questo controllo alla Commissione annualmente, nel caso in cui non siano state rispettate delle condizioni comuni e nel caso in cui siano state prese misure per farle rispettare.
La Commissione, con l’assistenza del comitato per le comunicazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, può esaminare qualsiasi presunta specifica violazione delle condizioni comuni. Quando uno Stato membro informa la Commissione di un caso particolare di inosservanza, la Commissione esamina la presunta violazione con l’assistenza del comitato per le comunicazioni.
3. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure che definiscono le modalità adeguate per un’applicazione coordinata delle norme intese a garantire il rispetto della legge di cui al presente articolo, paragrafo 2, comprese le misure relative alla sospensione o al ritiro coordinati delle autorizzazioni per inosservanza delle condizioni comuni previste all’articolo 7, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 3.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 10
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito dall’articolo 22 della direttiva 2002/21/CE.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, è fissato a un mese.
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Articolo 11
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 12
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
TAPPE
1. Presentazione di una domanda di coordinamento presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT)
Il richiedente deve dimostrare chiaramente che l’amministrazione responsabile della documentazione UIT di un sistema mobile via satellite che sarà utilizzato per la fornitura di MSS commerciali nel territorio degli Stati membri ha presentato le pertinenti informazioni previste nell’appendice 4 delle norme radio dell’UIT.
2. Fabbricazione del satellite
Il richiedente deve dimostrare chiaramente l’esistenza di un accordo vincolante per la fabbricazione dei satelliti necessari per la fornitura di MSS commerciali nel territorio degli Stati membri. Il documento deve identificare le tappe di costruzione che portano al completamento della fabbricazione dei satelliti necessari alla fornitura di MSS commerciali. Il documento deve essere firmato dal richiedente e dal fabbricante di satelliti.
3. Contratto di lancio del satellite
Il richiedente deve dimostrare chiaramente l’esistenza di un accordo vincolante per il lancio del numero minimo di satelliti necessario per offrire la fornitura continua di MSS commerciali nel territorio degli Stati membri. Il documento deve segnalare le date ed i servizi di lancio nonché i termini e le condizioni contrattuali relativi alla garanzia. Il documento deve essere firmato dall’operatore del sistema mobile via satellite e dalla compagnia che lancia il satellite.
4. Stazioni terrestri gateway
Il richiedente deve dimostrare chiaramente l’esistenza di un accordo vincolante per la costruzione e l’installazione di stazioni terrestri gateway che verranno utilizzate per la fornitura di MSS commerciali nel territorio degli Stati membri.
5. Completamento della fase di concezione e sviluppo
La fase di concezione e sviluppo è la fase del processo di realizzazione del vettore spaziale nella quale termina la fase di concezione e sviluppo e inizia la fase della fabbricazione.
Il richiedente deve dimostrare chiaramente il completamento, entro ottanta giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, della fase di concezione e sviluppo conformemente alle tappe di costruzione indicate nell’accordo sulla fabbricazione del satellite. Il pertinente documento deve essere firmato dal fabbricante di satelliti e deve indicare la data del completamento della fase di concezione e sviluppo.
6. Abbinamento dei moduli
L’abbinamento dei moduli è la fase del processo di realizzazione del vettore spaziale nella quale il Modulo di comunicazione (CM) è integrato nel Modulo di servizio (SM).
Il richiedente deve dimostrare chiaramente che l’esame del carattere operativo dell’abbinamento dei moduli SM/CM si è svolto conformemente alle tappe di costruzione indicate nell’accordo sulla fabbricazione del satellite. Il documento pertinente deve essere firmato dal richiedente e dal fabbricante di satelliti e deve indicare la data di completamento dell’abbinamento dei moduli.
7. Lancio dei satelliti
Il richiedente deve dimostrare chiaramente che si è realizzato con successo il lancio e lo spiegamento in orbita del numero di satelliti necessari per la fornitura continua di MSS commerciali nel territorio degli Stati membri.
8. Coordinamento delle frequenze
Il richiedente deve dimostrare chiaramente che il coordinamento delle frequenze del sistema è soddisfacente conformemente alle disposizioni pertinenti delle norme radio UIT. Tuttavia, un sistema che dimostri di rispettare le tappe da 1 a 7 non è obbligato a dimostrare, in tale fase, che ha realizzato con successo il coordinamento delle frequenze con i sistemi mobili via satellite che non sono interamente e ragionevolmente conformi alle tappe da 1 a 7.
9. Fornitura di MSS sui territori degli Stati membri
Il richiedente deve dimostrare chiaramente che fornisce effettivamente MSS commerciali su base permanente nel territorio degli Stati membri utilizzando il numero di satelliti identificati precedentemente nel quadro della tappa 3 per coprire l’area geografica che nella sua richiesta si è impegnato a coprire entro la data d’inizio della fornitura di MSS.
( 1 ) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.