02008D0393 — IT — 17.12.2016 — 001.001
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell’8 maggio 2008 ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguata protezione dei dati personali a Jersey [notificata con il numero C(2008) 1746] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 138 dell'28.5.2008, pag. 21) |
Modificato da:
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L 344 |
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17.12.2016 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’8 maggio 2008
ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguata protezione dei dati personali a Jersey
[notificata con il numero C(2008) 1746]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/393/CE)
Articolo 1
Per le finalità di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, il Baliato di Jersey è ritenuto fornire un livello adeguato di tutela dei dati personali trasferiti dalla Comunità.
Articolo 2
Questa decisione riguarda l’adeguatezza della tutela fornita a Jersey rispetto ai requisiti dell’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE e non influisce su altre condizioni o restrizioni cui possa dar luogo l’attuazione di altre disposizioni della stessa direttiva sull’elaborazione di dati personali in seno agli Stati membri.
Articolo 3
Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano i poteri ad esse conferiti dall'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46/CE per sospendere o vietare a titolo definitivo i flussi di dati verso Jersey ai fini della tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione, che a sua volta inoltra l'informazione agli altri Stati membri.
Articolo 4
1. La Commissione sorveglia costantemente gli sviluppi dell'ordinamento giuridico di Jersey che potrebbero incidere sul funzionamento della presente decisione, compresi gli sviluppi riguardanti l'accesso ai dati personali da parte delle autorità pubbliche, onde valutare se Jersey continua a garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali.
2. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui le misure adottate dagli organismi incaricati di vigilare sul rispetto delle norme di protezione a Jersey risultano inidonee a tal fine.
3. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente di qualsiasi indicazione del fatto che le ingerenze nel diritto delle persone alla protezione dei dati personali che le riguardano, compiute dalle autorità pubbliche di Jersey competenti della sicurezza nazionale, dell'applicazione della legge o di altro interesse pubblico, vadano oltre quanto strettamente necessario, o che contro le ingerenze di tale natura non esista una tutela giuridica efficace.
4. Qualora sia dimostrato che non è più garantito un livello di protezione adeguato, anche nelle situazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione informa l'autorità competente di Jersey e, se necessario, propone un progetto delle misure da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o limitarne il campo d'applicazione.
Articolo 5
La Commissione controlla il funzionamento della presente decisione e riferisce al comitato di cui all’articolo 31 della direttiva 95/46/CE ogni pertinente conclusione e, in particolare, tutto quanto possa influire sulla constatazione, di cui all’articolo 1 della presente decisione, di adeguatezza della tutela a Jersey ai sensi dell’articolo 25 della direttiva 95/46/CE ed eventuali prove che la decisione venga attuata in modo discriminatorio.
Articolo 6
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a conformarsi alla presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.