2007R1580 — IT — 01.05.2011 — 015.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1580/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2007

recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli

(GU L 350, 31.12.2007, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

Regolamento (CE) n. 292/2008 della Commissione del 1o aprile 2008

  L 90

3

2.4.2008

 M2

Regolamento (CE) n. 352/2008 della Commissione del 18 aprile 2008

  L 109

9

19.4.2008

 M3

Regolamento (CE) n. 498/2008 della Commissione del 4 giugno 2008

  L 146

7

5.6.2008

►M4

Regolamento (CE) n. 514/2008 della Commissione del 9 giugno 2008

  L 150

7

10.6.2008

►M5

Regolamento (CE) n. 590/2008 della Commissione del 23 giugno 2008

  L 163

24

24.6.2008

 M6

Regolamento (CE) n. 853/2008 della Commissione del 18 agosto 2008

  L 232

3

30.8.2008

 M7

Regolamento (CE) n. 1050/2008 della Commissione del 24 ottobre 2008

  L 282

10

25.10.2008

►M8

Regolamento (CE) n. 1221/2008 della Commissione del 5 dicembre 2008

  L 336

1

13.12.2008

 M9

Regolamento (CE) n. 1277/2008 della Commissione del 17 dicembre 2008

  L 339

76

18.12.2008

►M10

Regolamento (CE) n. 1327/2008 della Commissione del 19 dicembre 2008

  L 345

24

23.12.2008

 M11

Regolamento (CE) n. 313/2009 della Commissione del 16 aprile 2009

  L 98

24

17.4.2009

 M12

Regolamento (CE) n. 434/2009 della Commissione del 26 maggio 2009

  L 128

10

27.5.2009

►M13

Regolamento (CE) n. 441/2009 della Commissione del 27 maggio 2009

  L 129

10

28.5.2009

 M14

Regolamento (CE) n. 635/2009 della Commissione del 14 luglio 2009

  L 191

3

23.7.2009

►M15

Regolamento (CE) n. 771/2009 della Commissione del 25 agosto 2009

  L 223

3

26.8.2009

 M16

Regolamento (CE) n. 772/2009 della Commissione del 25 agosto 2009

  L 223

20

26.8.2009

 M17

Regolamento (CE) n. 1031/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009

  L 283

47

30.10.2009

 M18

Regolamento (UE) n. 1256/2009 della Commissione del 15 dicembre 2009

  L 338

20

19.12.2009

►M19

Regolamento (UE) n. 74/2010 della Commissione del 26 gennaio 2010

  L 23

28

27.1.2010

 M20

Regolamento (UE) n. 331/2010 della Commissione del 22 aprile 2010

  L 102

8

23.4.2010

 M21

Regolamento (UE) n. 460/2010 della Commissione del 27 maggio 2010

  L 129

50

28.5.2010

 M22

Regolamento (UE) n. 680/2010 della Commissione del 29 luglio 2010

  L 198

5

30.7.2010

►M23

Regolamento (UE) n. 687/2010 della Commissione del 30 luglio 2010

  L 199

12

31.7.2010

 M24

Regolamento (UE) n. 816/2010 della Commissione del 16 settembre 2010

  L 245

14

17.9.2010

 M25

Regolamento (UE) n. 905/2010 della Commissione dell’11 ottobre 2010

  L 268

19

12.10.2010

 M26

Regolamento (UE) n. 1154/2010 della Commissione dell'8 dicembre 2010

  L 324

40

9.12.2010

►M27

Regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2011 della Commissione del 28 aprile 2011

  L 110

14

29.4.2011


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 256, 30.9.2010, pag. 34  (687/2010)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1580/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2007

recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ( 1 ), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( 2 ), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96 ( 3 ), in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1182/2007 ha modificato il regime precedentemente in vigore nel settore degli ortofrutticoli, disciplinato dai regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e dal regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi ( 4 ).

(2)

Le modalità di applicazione esistenti nel settore degli ortofrutticoli sono sparse in un gran numero di regolamenti, molti dei quali sono stati più volte modificati. È opportuno modificare le suddette modalità di applicazione tenendo conto delle modifiche apportate al regime degli ortofrutticoli dal regolamento (CE) n. 1182/2007, da un lato, e dell'esperienza, dall'altro. Data la portata delle modifiche, per ragioni di chiarezza è necessario accorpare tutte le modalità di applicazione in un nuovo regolamento distinto.

(3)

Occorre quindi abrogare i seguenti regolamenti della Commissione:

 Regolamento (CE) n. 3223/94 del 21 dicembre 1994 recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli ( 5 );

 Regolamento (CE) n. 1555/96 del 30 luglio 1996 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli ( 6 );

 Regolamento (CE) n. 961/1999 del 6 maggio 1999 che stabilisce le modalità di applicazione relative all'estensione delle regole fissate dalle organizzazioni di produttori ortofrutticoli ( 7 );

 Regolamento (CE) n. 544/2001 del 20 marzo 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio relativamente ad un aiuto finanziario supplementare a favore dei fondi di esercizio ( 8 );

 Regolamento (CE) n. 1148/2001 del 12 giugno 2001 sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi ( 9 );

 Regolamento (CE) n. 2590/2001 del 21 dicembre 2001 recante riconoscimento delle operazioni di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli freschi realizzate in Svizzera prima dell'importazione nella Comunità europea ( 10 );

 Regolamento (CE) n. 1791/2002 del 9 ottobre 2002 recante riconoscimento delle operazioni di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli freschi realizzate in Marocco prima dell'importazione nella Comunità europea ( 11 );

 Regolamento (CE) n. 2103/2002 del 28 novembre 2002 recante riconoscimento delle operazioni di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli freschi realizzate in Sudafrica prima dell'importazione nella Comunità ( 12 );

 Regolamento (CE) n. 48/2003 del 10 gennaio 2003 che stabilisce le regole applicabili ai miscugli di ortofrutticoli freschi di specie differenti contenuti in uno stesso imballaggio di vendita ( 13 );

 Regolamento (CE) n. 606/2003 del 2 aprile 2003 recante riconoscimento delle operazioni di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli freschi realizzate in Israele prima dell'importazione nella Comunità ( 14 );

 Regolamento (CE) n. 761/2003 del 30 aprile 2003 recante riconoscimento delle operazioni di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli freschi realizzate in India prima dell'importazione nella Comunità ( 15 );

 Regolamento (CE) n. 1432/2003 dell'11 agosto 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e il prericonoscimento delle associazioni di produttori ( 16 );

 Regolamento (CE) n. 1433/2003 dell'11 agosto 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all'aiuto finanziario ( 17 );

 Regolamento (CE) n. 1943/2003 del 3 novembre 2003 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti ( 18 );

 Regolamento (CE) n. 103/2004 del 21 gennaio 2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per il regime degli interventi e dei ritiri dal mercato nel settore degli ortofrutticoli ( 19 );

 Regolamento (CE) n. 1557/2004 del 1o settembre 2004 recante riconoscimento delle operazioni di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicabili ad alcuni frutti freschi effettuate in Nuova Zelanda prima dell'importazione nella Comunità ( 20 );

 Regolamento (CE) n. 179/2006 del 1o febbraio 2006 recante istituzione di un regime di titoli di importazione per le mele importate da paesi terzi ( 21 );

 Regolamento (CE) n. 430/2006 del 15 marzo 2006 recante riconoscimento delle operazioni di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli freschi realizzate in Senegal prima dell'importazione nella Comunità ( 22 );

 Regolamento (CE) n. 431/2006 del 15 marzo 2006 recante riconoscimento delle operazioni di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli freschi realizzate in Kenya prima dell'importazione nella Comunità ( 23 );

 Regolamento (CE) n. 1790/2006 del 5 dicembre 2006 recante riconoscimento delle operazioni di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli freschi realizzate in Turchia prima dell'importazione nella Comunità ( 24 );

(4)

Occorre adottare modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1182/2007.

(5)

È opportuno stabilire le campagne di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli. Poiché in questo settore non esistono più regimi di aiuto concepiti in funzione del ciclo di raccolta dei rispettivi prodotti, è possibile armonizzare la durata delle campagne di commercializzazione e farle corrispondere all'anno civile.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1182/2007 autorizza la Commissione a stabilire norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli e, all'articolo 2, paragrafo 7, prevede che i singoli regolamenti in vigore recanti tali norme continuino ad applicarsi fino all'adozione di nuove norme.

(7)

È tuttavia opportuno prevedere deroghe all'applicazione delle norme di commercializzazione per talune operazioni molto marginali e/o specifiche o che si effettuano all'inizio del circuito d'immissione in commercio, oppure per i prodotti destinati alla trasformazione.

(8)

Le indicazioni previste dalle norme di commercializzazione devono figurare sull'imballaggio/sull'etichetta in modo ben visibile.

(9)

In risposta alla domanda di certi consumatori, si stanno diffondendo sul mercato imballaggi che contengono specie diverse di ortofrutticoli freschi. La lealtà commerciale implica che gli ortofrutticoli freschi venduti in uno stesso imballaggio siano di qualità omogenea. Per i prodotti per i quali non vigono norme comunitarie, tale omogeneità può essere garantita ricorrendo a disposizioni generali. Per i miscugli di specie diverse di ortofrutticoli nello stesso imballaggio è opportuno stabilire disposizioni di etichettatura, che siano però semplificate rispetto a quelle previste dalle norme di commercializzazione, in particolare per tener conto dello spazio disponibile sull'etichetta.

(10)

Ciascuno Stato membro deve designare gli organismi di controllo responsabili dell'esecuzione dei controlli di conformità in ciascuna fase della commercializzazione. Uno di questi organismi dovrebbe essere incaricato del coordinamento e dei contatti tra tutti gli altri organismi designati.

(11)

Poiché la conoscenza degli operatori e delle loro principali caratteristiche è uno strumento indispensabile per orientare l'analisi degli Stati membri, è necessario che ogni Stato membro costituisca una banca dati degli operatori del settore degli ortofrutticoli freschi.

(12)

I controlli di conformità devono essere effettuati a campione e concentrarsi sugli operatori per i quali il rischio di accertamento di merci non conformi è più elevato. Tenendo conto delle caratteristiche dei rispettivi mercati nazionali, gli Stati membri dovrebbero adottare norme intese ad orientare i controlli in via prioritaria verso determinate categorie di operatori. A fini di trasparenza, è opportuno che tali norme siano comunicate alla Commissione.

(13)

Gli Stati membri devono essere tenuti ad accertare e a certificare che i prodotti esportati nei paesi terzi sono conformi alle norme di commercializzazione, come previsto dal protocollo di Ginevra sulla normalizzazione degli ortofrutticoli freschi e della frutta secca ed essiccata, concluso nel quadro della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, e dal regime dell'OCSE per l'applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli.

(14)

Le importazioni di prodotti ortofrutticoli freschi in provenienza dai paesi terzi devono essere conformi alle norme di commercializzazione o a norme per lo meno equivalenti. Pertanto, prima dell'introduzione di tali merci nel territorio doganale della Comunità, deve essere eseguito un controllo di conformità, tranne nel caso di partite di piccole dimensioni per le quali i servizi di controllo ritengano che il rischio di non conformità sia minimo. Per certi paesi terzi che garantiscono il rispetto della conformità alle norme in condizioni soddisfacenti, le operazioni di controllo possono essere eseguite dagli organismi di controllo degli stessi paesi terzi. Quando ci si avvalga di tale facoltà, è opportuno che gli Stati membri verifichino periodicamente l'efficacia/adeguatezza dei controlli eseguiti dagli organismi di controllo dei paesi terzi prima dell'esportazione e informino la Commissione dei risultati di tali verifiche.

(15)

Occorre garantire che i prodotti destinati alla trasformazione industriale, che non sono soggetti al rispetto delle norme di commercializzazione, non vengano smerciati sul mercato dei prodotti da consumare allo stato fresco. Oltre ad un'idonea etichettatura di tali prodotti, in certi casi/ove possibile è opportuno che essi siano scortati da un certificato di destinazione industriale che ne attesti la destinazione finale e ne permetta il controllo.

(16)

Gli ortofrutticoli soggetti al controllo di conformità alle norme di commercializzazione devono essere sottoposti allo stesso tipo di controllo in ogni fase della commercializzazione. A tal fine è opportuno adottare le modalità di controllo raccomandate dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, le quali a loro volta sono in linea con le raccomandazioni dell'OCSE in materia. È tuttavia necessario prevedere modalità specifiche per i controlli nella fase della vendita al minuto.

(17)

È opportuno prevedere il riconoscimento delle organizzazioni di produttori per i prodotti da queste richiesti. Se il riconoscimento è richiesto solo per prodotti destinati alla trasformazione, occorre accertarsi che tali prodotti siano effettivamente conferiti alla trasformazione.

(18)

Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del regime applicabile agli ortofrutticoli e per garantire che le organizzazioni di produttori esercitino in modo sostenibile ed efficiente le loro attività, è necessario che al loro interno regni una stabilità ottimale. L'adesione ad un'organizzazione di produttori deve quindi avere una durata minima. Occorre lasciare agli Stati membri il compito di fissare il periodo di preavviso e i termini a decorrere dai quali acquista efficacia il recesso del socio.

(19)

Le attività principali ed essenziali di un'organizzazione di produttori devono avere per oggetto la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione. Tuttavia, è opportuno consentire alle organizzazioni di produttori di esercitare altre attività, di carattere commerciale o di altro tipo. Occorre favorire la cooperazione tra le organizzazioni di produttori, permettendo che la commercializzazione di ortofrutticoli acquistati esclusivamente ad un'altra organizzazione di produttori riconosciuta non sia contabilizzata né per il calcolo dell'attività principale né a titolo di altre attività. Per quanto riguarda la fornitura di mezzi tecnici, è opportuno estendere le possibilità ammesse includendovi la fornitura attraverso i soci di un'organizzazione produttori.

(20)

Le organizzazioni di produttori possono detenere partecipazioni in filiali che contribuiscono ad incrementare il valore aggiunto della produzione dei soci. È opportuno stabilire le modalità per il calcolo del valore della produzione commercializzata. Le attività principali delle filiali, trascorso un periodo transitorio di adattamento, devono essere le stesse dell'organizzazione di produttori.

(21)

È opportuno stabilire modalità di applicazione relative al riconoscimento e al funzionamento delle associazioni di organizzazioni di produttori, delle organizzazioni di produttori transnazionali e delle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori di cui al regolamento (CE) n. 1182/2007. Per coerenza è opportuno che tali modalità riflettano per quanto possibile le disposizioni relative alle organizzazioni di produttori.

(22)

Per agevolare la concentrazione dell'offerta, occorre promuovere la fusione delle organizzazioni di produttori esistenti per crearne di nuove e definire le regole per la fusione dei programmi operativi delle organizzazioni che si sono fuse.

(23)

Fatto salvo il principio secondo cui un'organizzazione di produttori deve essere costituita per iniziativa degli stessi produttori e da questi controllata, è opportuno accordare agli Stati membri la facoltà di determinare a quali condizioni sia consentito ad altre persone fisiche o giuridiche di aderire ad un'organizzazione di produttori e/o ad un'associazione di organizzazioni produttori.

(24)

Al fine di garantire che le organizzazioni di produttori rappresentino realmente un numero minimo di produttori, risulta necessario che gli Stati membri prendano misure per evitare che una minoranza di soci, che eventualmente detengano la maggior quota del volume di produzione dell'organizzazione di produttori, eserciti un predominio abusivo sulla gestione e sul funzionamento dell'organizzazione.

(25)

Per tener conto delle diverse situazioni di produzione e di commercializzazione esistenti nella Comunità, è opportuno che gli Stati membri definiscano le condizioni per la concessione del prericonoscimento ai gruppi di produttori che presentano un piano di riconoscimento.

(26)

Per favorire la creazione di organizzazioni di produttori stabili e capaci di dare un contributo duraturo alla realizzazione degli obiettivi del regime ortofrutticolo, è opportuno che il prericonoscimento sia concesso unicamente ai gruppi di produttori che siano in grado di dimostrare di potersi conformare a tutti i requisiti prescritti per il riconoscimento entro un periodo prestabilito.

(27)

Occorre definire le informazioni che i gruppi di produttori devono fornire nel piano di riconoscimento. Affinché i gruppi di produttori possano più facilmente conformarsi ai requisiti per il riconoscimento, è necessario autorizzare la modificazione del piano. A questo scopo, è necessario conferire agli Stati membri la facoltà di richiedere al gruppo di produttori l'adozione di misure correttive per consentire la realizzazione del piano.

(28)

È possibile che il gruppo di produttori soddisfi i requisiti per il riconoscimento prima del completamento del piano di riconoscimento. Occorre adottare disposizioni che consentano a tali gruppi di presentare una domanda di riconoscimento unitamente ad un progetto di programma operativo. Per coerenza, la concessione del riconoscimento ad un gruppo di produttori deve implicare necessariamente la fine del piano di riconoscimento e l'interruzione della concessione dell'aiuto corrispondente. Tuttavia, per tener conto dei casi di finanziamenti pluriennali di investimenti, è opportuno permettere il riporto degli investimenti ammessi a beneficiare dell'aiuto nei programmi operativi.

(29)

Per agevolare la corretta applicazione del regime di aiuti intesi a coprire i costi di costituzione e di funzionamento amministrativo dei gruppi di produttori, è opportuno concedere un aiuto forfettario, soggetto ad un massimale nel rispetto delle limitazioni imposte dal bilancio. Inoltre, per tener conto delle diverse esigenze finanziarie dei gruppi di produttori di dimensioni diverse, il massimale deve essere adattato in funzione della produzione commercializzabile dei gruppi.

(30)

Per coerenza e per garantire una transizione armoniosa allo statuto di organizzazione di produttori riconosciuta, è opportuno che ai gruppi di produttori si applichino le stesse regole sulle attività principali e sul valore della produzione commercializzata.

(31)

In caso di fusioni, è opportuno prevedere la possibilità di concedere l'aiuto ai gruppi di produttori originati dalla fusione per tener conto del fabbisogno finanziario dei gruppi di produttori di nuova costituzione e garantire la corretta applicazione del regime di aiuto.

(32)

Per facilitare il funzionamento del regime di sostegno ai programmi operativi, occorre definire chiaramente la produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori, nonché specificare quali prodotti possono essere presi in considerazione e in quale fase di commercializzazione si calcola il valore della produzione commercializzata. È altresì opportuno ammettere altri metodi di calcolo della produzione commercializzata in caso di fluttuazioni annuali o di dati insufficienti. Per evitare abusi è opportuno vietare in linea di massima alle organizzazioni di produttori di cambiare i periodi di riferimento nel corso del programma.

(33)

Per garantire l'uso corretto dell'aiuto, occorre stabilire norme che disciplinino la gestione dei fondi di esercizio e i contributi finanziari dei soci, garantendo la massima flessibilità possibile a condizione che tutti i produttori possano beneficiare del fondo di esercizio e possano partecipare democraticamente alle decisioni sul suo utilizzo.

(34)

Occorre adottare disposizioni relative alla portata e alla struttura della strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili e della disciplina nazionale per le azioni ambientali. Il suo scopo è ottimizzare l'allocazione di risorse finanziarie e migliorare la qualità della strategia.

(35)

Ai fini di una sana gestione, occorre stabilire le procedure ed i termini per la presentazione e l'approvazione dei programmi operativi, in modo da permettere una valutazione adeguata delle informazioni da parte delle competenti autorità, nonché le misure e le attività che possono essere comprese nei programmi o da essi escluse. Poiché la gestione dei programmi è annuale, è opportuno prevedere che i programmi non approvati entro un dato termine siano rinviati di un anno.

(36)

È opportuno prevedere una procedura annuale di modificazione dei programmi operativi per l'anno successivo, affinché questi possano essere adeguati ad eventuali nuove condizioni, non prevedibili al momento della loro presentazione. È altresì opportuno consentire di modificare le misure e gli importi del fondo di esercizio durante l'anno di esecuzione di un programma. Le modifiche sono subordinate a determinati limiti e condizioni da definirsi dagli Stati membri, in particolare in merito alla loro comunicazione obbligatoria alle autorità competenti per garantire che i programmi approvati siano coerenti con gli obiettivi generali.

(37)

Per motivi di sicurezza finanziaria e giuridica è opportuno redigere un elenco delle operazioni e delle spese che non possono essere coperte dai programmi operativi.

(38)

Nel caso di investimenti in aziende individuali, al fine di evitare l'ingiustificato arricchimento di un privato che abbia interrotto i legami con l'organizzazione durante la vita utile dell'investimento, è opportuno adottare disposizioni che permettano all'organizzazione stessa di recuperare il valore residuo degli investimenti, qualora gli stessi siano di proprietà dell'aderente o dell'organizzazione.

(39)

Per garantire la corretta applicazione del regime è opportuno precisare le informazioni da inserire nella domanda di aiuto e le procedure per il pagamento del medesimo. Per evitare difficoltà di tesoreria è opportuno dare alle organizzazioni di produttori la possibilità di beneficiare di anticipi, previa costituzione di una cauzione di importo adeguato. Per motivi analoghi, deve essere disponibile un sistema alternativo per il rimborso delle spese già sostenute.

(40)

È opportuno stabilire modalità relative alla portata e all'applicazione delle misure di prevenzione e di gestione delle crisi. Tali modalità devono offrire, per quanto possibile, flessibilità e rapidità di applicazione in tempo di crisi e quindi dovrebbero consentire agli Stati membri e alle stesse organizzazioni di produttori di prendere le decisioni del caso. Nondimeno, le modalità in questione devono evitare abusi e fissare limiti, anche finanziari, al ricorso a determinate misure. Inoltre devono garantire il pieno rispetto delle condizioni fitosanitarie e ambientali.

(41)

Per quanto riguarda i ritiri dal mercato, è opportuno adottare modalità di applicazione per tener conto dell'impatto potenziale della misura. In particolare, occorre adottare norme relative al dispositivo di sostegno rinforzato previsto per i prodotti ortofrutticoli ritirati dal mercato che sono distribuiti gratuitamente come aiuto umanitario da parte di organizzazioni caritative e di talune altre opere o istituzioni. Inoltre, è necessario fissare dei massimali per il sostegno ai prodotti ritirati dal mercato, onde evitare che il ritiro dal mercato diventi sistematicamente uno sbocco alternativo all'immissione dei prodotti sul mercato. In questo contesto, per i prodotti già soggetti a massimali dell'indennità comunitaria di ritiro ai sensi dell'allegato V del regolamento (CE) n. 2200/96, è opportuno continuare ad applicare detti massimali, eventualmente maggiorati in una certa misura per tener conto del fatto che i ritiri sono attualmente cofinanziati. Per altri prodotti, per i quali l'esperienza non ha finora evidenziato un rischio di eccessivi ritiri, è opportuno conferire agli Stati membri la facoltà di fissare massimali di aiuto. In ogni caso è comunque opportuno, per gli stessi motivi, fissare un limite quantitativo ai ritiri per prodotto e per organizzazione di produttori.

(42)

Occorre adottare modalità di applicazione in merito all'aiuto finanziario nazionale che gli Stati membri possono concedere in regioni della Comunità in cui il livello di organizzazione dei produttori è particolarmente scarso, con una definizione del concetto di livello di organizzazione scarso. Occorre prevedere le procedure di approvazione degli aiuti nazionali suddetti, nonché per l'approvazione e la fissazione dell'importo e dell'aliquota del rimborso comunitario dell'aiuto, procedure che dovrebbero riflettere quelle attualmente in vigore.

(43)

È necessario adottare modalità di applicazione, in particolare disposizioni procedurali, in merito alle condizioni alle quali le regole adottate dalle organizzazioni di produttori o dalle associazioni di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo possono essere estese a tutti i produttori stabiliti in una determinata circoscrizione economica. Inoltre, nei casi in cui la produzione è venduta sull'albero, occorre precisare quali regole devono essere estese ai produttori e agli acquirenti.

(44)

I produttori di mele comunitari si sono recentemente trovati in una situazione difficile, dovuta tra l'altro ad un sensibile aumento delle importazioni di mele da alcuni paesi dell'emisfero australe. Occorre pertanto migliorare il controllo delle importazioni di mele. Lo strumento idoneo a questo scopo è costituito da un meccanismo basato sul rilascio di titoli di importazione, previa costituzione di una cauzione a garanzia dell'effettiva esecuzione delle operazioni per le quali sono stati richiesti i titoli di importazione. È necessario applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ( 25 ) e del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli ( 26 ).

(45)

Occorre adottare modalità di applicazione del regime del prezzo di entrata degli ortofrutticoli. Poiché la maggior parte degli ortofrutticoli deperibili sono forniti in conto consegna, sorgono particolari difficoltà per la determinazione del valore di tali prodotti. È necessario stabilire i possibili metodi di calcolo del prezzo di entrata in base al quale i prodotti importati sono classificati nella tariffa doganale comune. In particolare, occorre fissare valori forfettari di importazione in base alla media ponderata dei prezzi medi dei prodotti e adottare una disposizione particolare per i casi in cui non siano disponibili i prezzi dei prodotti di una determinata origine. È opportuno prevedere la costituzione di una cauzione, in determinate circostanze, a garanzia della corretta applicazione del sistema.

(46)

Occorre adottare modalità di applicazione in merito ai dazi di importazione addizionali rispetto a quelli previsti dalla tariffa doganale comune, che possono essere imposti a taluni prodotti. I dazi addizionali possono essere imposti se i volumi di importazione dei rispettivi prodotti superano i livelli limite stabiliti per prodotto e per periodo di applicazione. Le merci in viaggio verso la Comunità sono esenti dall'applicazione dei dazi addizionali e perciò occorre prevedere disposizioni specifiche per queste merci.

(47)

È opportuno disporre un'adeguata sorveglianza e valutazione dei programmi e dei regimi in corso, per valutarne l'efficienza e l'efficacia sia da parte delle organizzazioni di produttori che degli Stati membri.

(48)

È opportuno stabilire il tipo, il formato e i mezzi di trasmissione delle comunicazioni necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento, comprese le comunicazioni che i produttori e le organizzazioni di produttori sono tenuti a trasmettere agli Stati membri e quelle che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione, come pure le conseguenze derivanti da una trasmissione tardiva o imprecisa di tali comunicazioni.

(49)

Occorre disciplinare i controlli necessari per garantire la corretta applicazione del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1182/2007, nonché le sanzioni da irrogare per le irregolarità riscontrate. Si tratta sia dei controlli e delle sanzioni specificamente previsti a livello comunitario che di eventuali controlli e sanzioni nazionali supplementari. Tali controlli e sanzioni devono essere efficaci, dissuasivi e proporzionati. Occorre adottare le disposizioni necessarie per risolvere i casi di errore palese, di forza maggiore e altre circostanze eccezionali in modo da garantire la parità di trattamento dei produttori. È opportuno adottare disposizioni per i casi di situazioni create artificialmente in modo da evitare che possano derivarne eventuali vantaggi.

(50)

È opportuno adottare disposizioni per favorire il passaggio armonioso dal regime precedente al nuovo regime istituito dal presente regolamento e per garantire l'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1182/2007.

(51)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Campo di applicazione e significato dei termini

1.  Il presente regolamento reca modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007.

2.  I termini utilizzati nei regolamenti di cui al paragrafo 1 quando sono utilizzati nel presente regolamento hanno lo stesso significato, salvo disposizione contraria del medesimo.

Articolo 2

Campagne di commercializzazione

Le campagne di commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 decorrono dal 1o gennaio al 31 dicembre.



TITOLO II

CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI



CAPO I

Disposizioni generali

▼M8

Articolo 2 bis

Norme di commercializzazione; detentori

1.  I requisiti di cui all'articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono denominati «la norma di commercializzazione generale». I particolari della norma di commercializzazione generale figurano nella parte A dell'allegato I del presente regolamento.

1.  Gli ortofrutticoli cui non si applica una norma di commercializzazione specifica devono conformarsi alla norma di commercializzazione generale. Tuttavia, qualora il detentore sia in grado di dimostrare che essi sono conformi ad una qualsiasi delle norme applicabili adottate dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), il prodotto è considerato conforme alla norma di commercializzazione generale.

2.  Le norme di commercializzazione specifiche di cui all'articolo 113, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono stabilite nella parte B dell'allegato I del presente regolamento con riguardo ai seguenti prodotti:

a) mele;

b) agrumi;

c) kiwi;

d) lattughe, indivie ricce e scarole;

e) pesche e nettarine;

f) pere;

g) fragole;

h) peperoni dolci;

i) uve da tavola;

j) pomodori.

3.  Ai fini dell'articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, si intende per «detentore» la persona fisica o giuridica materialmente in possesso dei prodotti in questione.

▼B

Articolo 3

Esenzioni e deroghe all'applicazione delle norme di commercializzazione

 

1.  In deroga all'articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di commercializzazione:

a) a condizione che siano chiaramente contrassegnati con la dicitura «Destinati alla trasformazione» o «Destinati all'alimentazione animale» o ogni altra dicitura equivalente, i prodotti

i) destinati alla trasformazione industriale, o

ii) destinati all'alimentazione animale o ad altri usi non alimentari;

 ◄

b) i prodotti che il produttore cede, nella propria azienda, al consumatore per il fabbisogno personale di quest'ultimo; nonché

c) previa decisione della Commissione, adottata su richiesta di uno Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96, i prodotti di una regione determinata venduti al dettaglio in tale regione per soddisfare un consumo locale tradizionale notorio; nonché

▼M8

d) i prodotti che sono stati sottoposti a operazioni di mondatura o taglio che li hanno resi «pronti al consumo» o «pronti da cucinare».

▼B

 

2.  In deroga all'articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di commercializzazione all'interno della regione di produzione:

 ◄

a) i prodotti venduti o consegnati dal produttore a centri di condizionamento e di imballaggio o a centri di deposito, oppure avviati dall'azienda del produttore verso tali centri; nonché

b) i prodotti avviati da centri di deposito verso centri di condizionamento e di imballaggio.

▼M8

3.  In deroga all'articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di conformità alle norme di commercializzazione specifiche i prodotti presentati per la vendita al dettaglio al consumatore per il fabbisogno personale di quest'ultimo ed etichettati con la dicitura «prodotti destinati alla trasformazione» o qualsiasi altra dicitura equivalente e destinati alla trasformazione, diversi da quelli di cui alla lettera a), punto i), del paragrafo 1.

▼M8

3 bis.  In deroga all'articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le norme di commercializzazione specifiche, gli ortofrutticoli freschi che non appartengono alla categoria «Extra» possono presentare, nelle fasi successive alla spedizione, una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore e un lieve deterioramento dovuto alla loro evoluzione biologica e alla loro deperibilità.

3 ter.  In deroga all'articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, non sono soggetti all'obbligo di conformità alla norma di commercializzazione generale:

▼M15

a) funghi non coltivati del codice NC 0709 59;

▼M8

b) i capperi di cui al codice NC 0709 90 40;

c) le mandorle amare di cui al codice NC 0802 11 10;

d) le mandorle sgusciate di cui al codice NC 0802 12;

e) le nocciole sgusciate di cui al codice NC 0802 22;

f) le noci comuni sgusciate di cui al codice NC 0802 32;

g) i pinoli di cui al codice NC 0802 90 50 e

h) lo zafferano di cui al codice NC 0910 20.

▼B

4.  Per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, è fornita all'autorità competente dello Stato membro la prova che soddisfano le condizioni previste, in particolare per quanto concerne la destinazione.

Articolo 4

Indicazioni esterne

▼M8

1.  Le indicazioni previste dal presente capo devono essere riportate a caratteri leggibili e visibili su uno dei lati dell'imballaggio, mediante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta integrata nell'imballaggio o fissata ad esso.

▼B

2.  Per le merci spedite alla rinfusa, caricate direttamente su un mezzo di trasporto, le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono riportate su un documento che accompagna la merce o su una scheda collocata in modo visibile all'interno del mezzo di trasporto.

▼M8

3.  Nel caso dei contratti a distanza di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 27 ), la conformità alle norme di commercializzazione prevede che i dettagli informativi siano resi disponibili prima della conclusione del contratto.

4.  Le fatture e i documenti di accompagnamento, escluse le ricevute per il consumatore, recano il nome e il paese di origine dei prodotti e, se del caso, la categoria, la varietà o il tipo commerciale se ciò è richiesto da una norma di commercializzazione specifica, oppure il fatto che il prodotto è destinato alla trasformazione.

▼M8

Articolo 5

Indicazioni esterne per le merci vendute al minuto

Nella fase della vendita al minuto, le indicazioni esterne previste dal presente capo sono presentate in modo chiaro e leggibile. I prodotti possono essere posti in vendita a condizione che il rivenditore esponga accanto ad essi, in caratteri chiari e leggibili, le informazioni relative al paese di origine e, se del caso, alla categoria e alla varietà o al tipo commerciale in modo tale da non indurre in errore il consumatore.

Per i prodotti presentati in imballaggi preconfezionati ai sensi della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 28 ), è indicato il peso netto, oltre a tutte le indicazioni previste dalle norme di commercializzazione. Tuttavia, per i prodotti venduti al pezzo, l'obbligo di indicare il peso netto non si applica se il numero di pezzi può essere chiaramente visto e facilmente contato dall'esterno o se tale numero è indicato sull'etichetta.

Articolo 6

Miscugli

1.  La commercializzazione di imballaggi di peso netto pari o inferiore a 5 kg contenenti miscugli di ortofrutticoli freschi di specie diverse è autorizzata a condizione che:

a) i prodotti siano omogenei per quanto riguarda la qualità e ciascun prodotto interessato sia conforme alla norma di commercializzazione specifica pertinente o, in assenza di una norma di commercializzazione specifica per un determinato prodotto, alla norma di commercializzazione generale;

b) sugli imballaggi sia apposta un'etichetta appropriata, conformemente al presente capo, e

c) il miscuglio non sia tale da indurre in errore i consumatori.

2.  I requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applicano ai prodotti inclusi in un miscuglio diversi dai prodotti del settore ortofrutticolo quali definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3.  Se gli ortofrutticoli presenti in un miscuglio provengono da più di uno Stato membro o paese terzo, il nome completo dei paesi di origine può essere sostituito, secondo il caso, da una delle seguenti diciture:

a) «miscuglio di prodotti ortofrutticoli CE»;

b) «miscuglio di prodotti ortofrutticoli non CE»;

c) «miscuglio di prodotti ortofrutticoli CE e non CE».

▼B



CAPO II

Controlli della conformità alle norme di commercializzazione



Sezione 1

Disposizioni generali

▼M8

Articolo 7

Campo di applicazione

Il presente capo stabilisce le norme relative ai controlli di conformità, ossia i controlli effettuati sugli ortofrutticoli in tutte le fasi di commercializzazione conformemente al presente capo, al fine di verificare che essi siano conformi alle norme di commercializzazione e alle altre disposizioni di cui al presente titolo e agli articoli 113 e 113 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007.

▼B

Articolo 8

Organismi competenti

1.  Gli Stati membri designano:

a) un'unica autorità competente incaricata del coordinamento e dei contatti nelle materie disciplinate dal presente capo, in appresso denominata «l'autorità di coordinamento», e

▼M8

b) un organismo o vari organismi di controllo incaricati dell'applicazione dell'articolo 113 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, in appresso «gli organismi di controllo».

▼M8

Le autorità di coordinamento e gli organismi di controllo di cui al primo comma possono essere pubblici o privati. In entrambi i casi, gli Stati membri ne sono responsabili.

▼B

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) il nome e l'indirizzo, postale ed elettronico, dell'autorità di coordinamento che hanno designato in applicazione del paragrafo 1;

b) il nome e l'indirizzo, postale ed elettronico, degli organismi di controllo che hanno designato in applicazione del paragrafo 1; nonché

c) la definizione precisa delle rispettive sfere di competenza degli organismi di controllo designati.

3.  L'autorità di coordinamento può coincidere con l'organismo di controllo o con uno degli organismi di controllo o con qualsiasi altro organismo designato in conformità del paragrafo 1.

4.  La Commissione pubblica l'elenco delle autorità di coordinamento designate dagli Stati membri nei modi che ritiene più opportuni.

Articolo 9

Banca dati degli operatori

1.  Gli Stati membri creano una banca dati degli operatori del settore ortofrutticolo in cui figurano, alle condizioni definite dal presente articolo, gli operatori che partecipano alla commercializzazione degli ortofrutticoli freschi soggetti a norme di commercializzazione stabilite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1182/2007.

▼M8

A tal fine gli Stati membri possono utilizzare una o più banche dati già create per altri scopi.

Si intende per «operatore» qualsiasi persona fisica o giuridica:

a) che detiene ortofrutticoli freschi soggetti a norme di commercializzazione al fine di

i) esporli o metterli in vendita;

ii) venderli o

iii) commercializzarli in ogni altro modo o

b) che svolge effettivamente una delle attività di cui ai punti i), ii) e iii) della lettera a) con riguardo ad ortofrutticoli soggetti a norme di commercializzazione.

Le attività di cui al terzo comma, lettera a), punti i), ii) e iii), includono:

a) la vendita a distanza, via Internet o con altri canali;

b) le stesse attività, svolte dalla persona fisica o giuridica per proprio conto o a nome di terzi, e

c) le stesse attività, svolte nella Comunità e/o mediante esportazione verso paesi terzi e/o mediante importazione a partire da paesi terzi.

▼B

2.  Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la registrazione o meno, nella banca dati, delle seguenti categorie di operatori:

a) gli operatori che, per l'attività svolta, sono esonerati, ai sensi dell'articolo 3, dall'obbligo di conformarsi alle norme di commercializzazione; nonché

▼M8

b) le persone fisiche o giuridiche la cui attività nel settore degli ortofrutticoli consiste esclusivamente nel trasporto delle merci oppure nella vendita al minuto delle stesse.

3.  Se la banca dati è costituita di vari elementi distinti, l'autorità di coordinamento provvede a garantire l'uniformità della banca stessa, dei suoi elementi e dei loro aggiornamenti. Gli aggiornamenti vengono fatti in particolare utilizzando le informazioni acquisite nel corso dei controlli di conformità.

4.  La banca dati contiene, per ogni operatore, il numero di registrazione, il nome, l'indirizzo, le informazioni necessarie ai fini della sua classificazione in una delle categorie di cui all'articolo 10, paragrafo 2, in particolare la posizione che occupa nella catena commerciale, un'indicazione dell'importanza dell'operatore e informazioni relative alle risultanze di controlli precedenti compiuti presso l'operatore, nonché qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini del controllo, come ad esempio quelle relative all'esistenza di un sistema di assicurazione della qualità o di un sistema di autocontrollo connesso alla conformità alle norme di commercializzazione. Gli aggiornamenti vengono fatti in particolare utilizzando le informazioni acquisite nel corso dei controlli di conformità.

▼B

5.  Gli operatori sono tenuti a fornire le informazioni che gli Stati membri ritengono necessarie per la costituzione e l'aggiornamento della banca dati. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali devono essere registrati nella rispettiva banca dati nazionale gli operatori che non sono stabiliti sul loro territorio, ma che vi svolgono la loro attività.

▼M8



Sezione 2

Controlli di conformità effettuati dagli Stati membri

Articolo 10

Controlli di conformità

1.  Gli Stati membri provvedono affinché i controlli di conformità siano effettuati in maniera selettiva, sulla base di un'analisi del rischio, in modo da garantire che siano conformi alle norme di commercializzazione e alle altre disposizioni di cui al presente titolo e agli articoli 113 e 113 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007.

1.  I criteri per la valutazione del rischio includono l'esistenza di un certificato di conformità di cui all'articolo 12 bis, rilasciato da un'autorità competente di un paese terzo i cui controlli di conformità sono stati riconosciuti ai sensi dell'articolo 13. L'esistenza di tale certificato è considerata un fattore di riduzione del rischio di non conformità.

1.  I criteri per la valutazione del rischio possono altresì includere:

a) la natura del prodotto, il periodo di produzione, il prezzo del prodotto, le condizioni atmosferiche, le operazioni di imballaggio e di movimentazione, le condizioni di magazzinaggio, il paese di origine, i mezzi di trasporto o il volume della partita;

b) le dimensioni delle imprese, la posizione che occupano nella catena commerciale, il volume o il valore da esse commercializzato, la loro gamma di prodotti, la zona di distribuzione o il tipo di attività svolte (magazzinaggio, cernita, imballaggio o vendita);

c) l'esito di controlli svolti precedentemente, incluso il numero e il tipo di difetti riscontrati, la qualità abituale dei prodotti commercializzati, il livello dell'attrezzatura tecnica utilizzata;

d) l'affidabilità dei sistemi di assicurazione della qualità o dei sistemi di autocontrollo degli operatori con riguardo alla conformità alle norme di commercializzazione;

e) il luogo in cui viene svolto il controllo, in particolare se si tratta del punto di primo ingresso nella Comunità o del luogo in cui i prodotti vengono confezionati o caricati;

f) ogni altra informazione che possa far supporre un rischio di non conformità.

2.  L'analisi del rischio si basa sulle informazioni contenute nella banca dati degli operatori di cui all'articolo 9 e classifica gli operatori in categorie di rischio.

2.  Gli Stati membri fissano anticipatamente:

a) i criteri per la valutazione del rischio di non conformità delle partite;

b) sulla base di un'analisi del rischio per ciascuna categoria di rischio, le percentuali minime di operatori e/o di quantitativi che verranno sottoposti a un controllo di conformità.

2.  Sulla base di un'analisi del rischio, gli Stati membri possono decidere di non svolgere controlli selettivi su prodotti non soggetti a norme di commercializzazione specifiche.

3.  Se dai controlli emergono irregolarità significative, gli Stati membri aumentano la frequenza dei controlli relativi agli operatori, ai prodotti, al luogo di origine o ad altri parametri.

4.  Gli operatori sono tenuti a comunicare agli organismi di controllo tutte le informazioni che questi ultimi ritengono necessarie per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli di conformità.

Articolo 11

Operatori riconosciuti

1.  Gli Stati membri possono autorizzare gli operatori classificati nella categoria di rischio più bassa e che offrono particolari garanzie quanto alla conformità alle norme di commercializzazione ad apporre su ciascun imballaggio l'etichetta il cui facsimile figura nell'allegato II nella fase della spedizione e/o a firmare il certificato di conformità di cui all'articolo 12 bis.

2.  Tale autorizzazione è concessa per un periodo di almeno un anno.

3.  Gli operatori che si avvalgono di tale possibilità devono:

a) disporre di addetti al controllo che abbiano ricevuto una formazione riconosciuta dagli Stati membri;

b) possedere attrezzature adeguate per il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;

c) impegnarsi ad eseguire controlli di conformità sulle merci che spediscono e tenere un registro con i dati relativi a tutti i controlli effettuati.

4.  Se un operatore autorizzato non risulta più conforme ai requisiti previsti, lo Stato membro revoca l'autorizzazione.

5.  In deroga al paragrafo 1, gli operatori autorizzati possono continuare ad utilizzare fino ad esaurimento delle scorte i facsimili di etichetta conformi al presente regolamento al 30 giugno 2009.

5.  Le autorizzazioni concesse agli operatori anteriormente al 1o luglio 2009 continuano ad applicarsi per il periodo in relazione al quale sono state concesse.

Articolo 12

Accettazione delle dichiarazioni in dogana

1.  Le dichiarazioni di esportazione e/o le dichiarazioni di immissione in libera pratica relative ai prodotti soggetti a norme di commercializzazione specifiche possono essere accettate in dogana solo a condizione che:

a) le merci siano accompagnate da un certificato di conformità, o

b) l'organismo di controllo competente abbia informato l'autorità doganale che per le partite in questione è stato rilasciato un certificato di conformità, o

c) l'organismo di controllo competente abbia informato l'autorità doganale di non aver rilasciato un certificato di conformità per le partite in questione poiché esse non necessitavano di un controllo in base alla valutazione del rischio di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

1.  Tale accettazione non pregiudica l'eventuale effettuazione di controlli di conformità da parte degli Stati membri ai sensi dell'articolo 10.

2.  Il paragrafo 1 si applica altresì ai prodotti soggetti alla norma di commercializzazione generale di cui all'allegato I e ai prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), qualora lo Stato membro interessato lo ritenga necessario in base all'analisi del rischio di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

Articolo 12 bis

Certificati di conformità

1.  A conferma del fatto che i prodotti interessati sono conformi alla norma di commercializzazione pertinente può essere previsto, da parte di un'autorità competente, il rilascio di certificati di conformità. Il certificato ad uso delle autorità competenti della Comunità figura nell'allegato III.

1.  I paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 4, possono utilizzare i propri certificati, purché la Commissione ritenga che essi contengono informazioni almeno equivalenti a quelle del certificato comunitario. La Commissione rende disponibili, con i mezzi da essa ritenuti appropriati, i facsimili di tali certificati dei paesi terzi.

2.  Tali certificati possono essere rilasciati in formato cartaceo con firma originale o in formato elettronico autenticato con firma elettronica.

3.  Ogni certificato reca il timbro dell'autorità competente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

4.  Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità.

5.  Ogni certificato reca un numero di serie, destinato a contraddistinguerlo, e l'autorità competente conserva una copia di ciascun certificato rilasciato.

6.  In deroga al primo comma del paragrafo 1, gli Stati membri possono continuare ad utilizzare fino ad esaurimento delle scorte i certificati di conformità conformi al presente regolamento al 30 giugno 2009.

▼B



Sezione 3

Controlli effettuati da paesi terzi

Articolo 13

Riconoscimento dei controlli effettuati dai paesi terzi prima dell'importazione nella Comunità

▼M8

1.  A richiesta di un paese terzo, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può riconoscere i controlli di conformità alle norme di commercializzazione specifiche effettuati da tale paese prima dell'importazione nella Comunità.

▼B

2.  Il riconoscimento di cui al paragrafo 1 può essere concesso ai paesi terzi che lo richiedano e sul cui territorio sono rispettate le norme di commercializzazione comunitarie o norme almeno equivalenti per i prodotti esportati nella Comunità.

Nel riconoscimento è precisata l'autorità competente del paese terzo sotto la cui responsabilità sono compiute le operazioni di controllo di cui al paragrafo 1. Tale autorità cura i contatti con la Comunità. Nel riconoscimento sono altresì precisati gli organismi di controllo a cui è affidata l'esecuzione dei controlli, in appresso denominati «organismi di controllo del paese terzo».

Il riconoscimento verte esclusivamente sui prodotti originari di tale paese terzo e può essere limitato a certi prodotti.

3.  Gli organismi di controllo del paese terzo devono essere ufficiali o ufficialmente riconosciuti dall'autorità di cui al paragrafo 2, offrire sufficienti garanzie e disporre del personale, del materiale e delle attrezzature necessarie all'esecuzione dei controlli secondo i metodi di cui all'articolo 20, paragrafo 1 o metodi equivalenti.

▼M8

4.  L'elenco dei paesi i cui controlli di conformità sono stati riconosciuti ai sensi del presente articolo e dei relativi prodotti sono enumerati nell'allegato IV.

La Commissione rende disponibili, con i mezzi da essa ritenuti appropriati, gli estremi delle autorità ufficiali e degli organismi di controllo interessati.

▼M8 —————

▼M8

Articolo 15

Sospensione del riconoscimento

La Commissione può sospendere il riconoscimento se constata, per un numero significativo di partite o per quantità ingenti, che le merci non corrispondono ai dati indicati nei certificati di conformità rilasciati dagli organismi di controllo.

▼M8 —————

▼B



Sezione 5

Metodi di controllo

Articolo 20

Metodi di controllo

1.  I controlli di conformità previsti nel presente capo, eccetto quelli eseguiti nella fase della vendita al minuto al consumatore finale, si effettuano, salvo disposizione contraria del presente regolamento, secondo i metodi descritti nell'allegato VI.

Gli Stati membri stabiliscono modalità specifiche per il controllo della conformità nella fase della vendita al minuto al consumatore.

▼M8

2.  Se dal controllo emerge che le merci sono conformi alle norme di commercializzazione, il competente organismo di controllo può rilasciare il certificato di conformità di cui all'allegato III.

▼B

3.  In caso di non conformità alle norme, l'organismo di controllo rilascia un attestato di non conformità per l'operatore o il suo rappresentante. Le merci oggetto di un attestato di non conformità non possono essere spostate senza l'autorizzazione dell'organismo di controllo che l'ha rilasciato. Tale autorizzazione può essere subordinata al rispetto di condizioni stabilite dall'organismo di controllo.

Gli operatori possono decidere di rendere conforme la merce o parte di essa. La merce resa conforme non può essere commercializzata prima che l'organismo di controllo competente si accerti della conformità della merce con i mezzi ritenuti idonei. Se del caso, tale organismo rilascia il certificato di conformità di cui all'allegato III per la partita o la parte della partita resa conforme.

▼M8

Se un organismo di controllo accoglie la richiesta di un operatore di rendere conforme la merce in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stato eseguito il controllo che ne ha accertato la non conformità, l'operatore ne informa l'organismo di controllo competente dello Stato membro di destinazione della partita non conforme. Lo Stato membro che rilascia la constatazione di non conformità trasmette una copia di tale constatazione agli altri Stati membri interessati, incluso lo Stato membro di destinazione della partita non conforme.

▼B

Se la merce non può essere resa conforme, né essere destinata all'alimentazione animale, alla trasformazione industriale o a qualsiasi altro uso non alimentare, l'organismo di controllo può, se necessario, chiedere agli operatori di prendere misure adeguate allo scopo di garantire che i prodotti considerati non siano commercializzati.

Gli operatori comunicano le informazioni che gli Stati membri giudicano necessarie ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

▼M8 —————

▼M8



Sezione 6

Comunicazioni

Articolo 20 bis

Comunicazioni

1.  Lo Stato membro nel cui territorio venga riscontrata la non conformità alle norme di commercializzazione di una partita di merci provenienti da un altro Stato membro, a causa di difetti o alterazioni già constatabili nei prodotti all'atto del condizionamento, provvede ad informarne immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri eventualmente interessati.

2.  Lo Stato membro nel cui territorio una partita di merci provenienti da un paese terzo si veda rifiutare l'immissione in libera pratica a causa della non conformità alle norme di commercializzazione provvede ad informarne immediatamente la Commissione, gli Stati membri eventualmente interessati e il paese terzo interessato incluso nell'elenco di cui all'allegato IV.

3.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni previste dai loro sistemi di ispezione e di analisi del rischio. Qualsiasi ulteriore modifica di tali sistemi è comunicata alla Commissione.

4.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri una sintesi dei risultati dei controlli effettuati in tutte le fasi di commercializzazione in un determinato anno entro il 30 giugno dell'anno successivo.

5.  Le comunicazioni sono effettuate con i mezzi specificati dalla Commissione.

▼B



TITOLO III

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI



CAPO I

Requisiti e riconoscimento



Sezione 1

Definizioni

Articolo 21

Definizioni

1.  Ai fini del presente titolo si intende per:

a) «produttore», un agricoltore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007;

b) «filiale», impresa nella quale una o più organizzazioni di produttori o le loro associazioni detengono una partecipazione e che contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori;

c) «organizzazione di produttori transnazionale», qualsiasi organizzazione in cui almeno un'azienda appartenente ai produttori è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'organizzazione di produttori;

d) «associazione transnazionale di organizzazioni di produttori», qualsiasi associazione di organizzazioni di produttori in cui almeno una delle organizzazioni associate è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'associazione;

e) «obiettivo di convergenza», l'obiettivo dell'azione a favore degli Stati membri e delle regioni meno sviluppati conformemente alla legislazione comunitaria che disciplina il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FC) per il periodo 1o gennaio 2007 — 31 dicembre 2013;

f) «misura»,

i) azioni finalizzate alla pianificazione della produzione, incluso l'acquisto di immobilizzazioni,

ii) azioni finalizzate al miglioramento o al mantenimento della qualità dei prodotti, incluso l'acquisto di immobilizzazioni,

iii) azioni finalizzate al miglioramento della commercializzazione, incluso l'acquisto di immobilizzazioni, come pure le attività di promozione e comunicazione diverse da quelle contemplate al punto vi),

iv) ricerca e produzione per fini sperimentali, incluso l'acquisto di immobilizzazioni,

v) azioni di formazione diverse da quelle contemplate al punto vi) e azioni finalizzate a incoraggiare il ricorso ai servizi di consulenza,

vi) uno dei sei strumenti di prevenzione e gestione delle crisi elencati all'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 1182/2007,

vii) azioni ambientali di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1182/2007, incluso l'acquisto di immobilizzazioni,

viii) altre azioni, compreso l'acquisto di immobilizzazioni, diverse da quelle contemplate ai punti i), ii), iii), iv) e vii), che rispondono ad uno o più obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007;

g) «azione», una specifica attività o uno specifico strumento destinato a conseguire un preciso obiettivo operativo che concorra al raggiungimento di uno o più obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007;

▼M23

h) si intende per «sottoprodotto» un prodotto ottenuto dalla preparazione di un prodotto ortofrutticolo che possiede un suo valore economico ma che non costituisce il principale risultato ricercato;

i) per «preparazione» si intendono le attività preparatorie quali la pulitura, il taglio, la sbucciatura, la mondatura e l’essiccazione di prodotti ortofrutticoli non trasformati in ortofrutticoli trasformati;

▼B

j) «livello interprofessionale» ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007, una o più delle attività elencate all'articolo 20, lettera c), dello stesso regolamento approvate dallo Stato membro e gestite congiuntamente da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori e da almeno un altro operatore attivo nella filiera della trasformazione e/o della distribuzione;

k) «indicatore iniziale», un indicatore che rispecchi una situazione esistente o una tendenza in atto all'inizio di un periodo di programmazione, in grado di fornire informazioni utili:

i) nell'analisi della situazione iniziale, per stabilire una strategia nazionale per programmi operativi sostenibili o per stabilire un programma operativo,

ii) quale riferimento per la valutazione dei risultati e dell'impatto di una strategia nazionale o di un programma operativo, e/o

iii) nell'interpretazione dei risultati e dell'impatto di una strategia nazionale o di un programma operativo.

2.  Gli Stati membri definiscono, in funzione delle proprie strutture giuridiche e amministrative nazionali, le persone giuridiche a cui si applicano, nel loro territorio, l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007. Se del caso, gli Stati membri adottano anche disposizioni recanti una definizione precisa di parti di persone giuridiche ai fini dell'applicazione dei citati articoli.



Sezione 2

Requisiti applicabili alle organizzazioni di produttori

Articolo 22

Prodotti

1.  Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1182/2007 per il prodotto o per il gruppo di prodotti precisato nella domanda di riconoscimento, fatte salve eventuali decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento.

2.  Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori per i prodotti esclusivamente destinati alla trasformazione soltanto se tali organizzazioni sono in grado di garantire che i prodotti vengono conferiti alla trasformazione nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura o in altro modo.

Articolo 23

Numero minimo di soci

Nello stabilire il numero minimo di soci di un'organizzazione di produttori a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007, gli Stati membri possono disporre che, se l'organizzazione richiedente il riconoscimento è costituita in tutto o in parte da soci che sono essi stessi persone giuridiche o parti chiaramente definite di persone giuridiche costituite da produttori, il numero minimo di produttori può essere calcolato in base al numero di produttori associati a ciascuna persona giuridica o a una parte chiaramente definita di persona giuridica.

Articolo 24

Periodo minimo di adesione

1.  La durata minima dell'adesione di un produttore non è inferiore ad un anno.

2.  Il recesso dell'aderente è comunicato per iscritto all'organizzazione di produttori. Gli Stati membri fissano il termine di preavviso, non superiore a sei mesi, e la data in cui il recesso acquista efficacia.

Articolo 25

Strutture e attività delle organizzazioni di produttori

Gli Stati membri si accertano che le organizzazioni di produttori dispongano del personale, dell'infrastruttura e dell'attrezzatura necessari all'adempimento dei requisiti enunciati all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007 e all'espletamento delle loro funzioni essenziali, ossia:

a) la conoscenza della produzione dei loro soci,

b) la raccolta, la cernita, il magazzinaggio e il condizionamento della produzione dei loro soci,

c) la gestione commerciale e finanziaria e

d) la contabilità centralizzata e un sistema di fatturazione.

Articolo 26

Valore o volume della produzione commercializzabile

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007, il valore o il volume della produzione commercializzabile è calcolato secondo gli stessi criteri applicati al valore della produzione commercializzata stabiliti agli articoli 52 e 53 del presente regolamento.

Articolo 27

Mezzi tecnici

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1182/2007, se un'organizzazione di produttori è riconosciuta per un prodotto per il quale è necessaria la fornitura di mezzi tecnici, si ritiene che adempia i propri obblighi se fornisce mezzi tecnici di livello adeguato direttamente o tramite i suoi soci o attraverso filiali o mediante il ricorso all'esternalizzazione.

Articolo 28

Attività principali delle organizzazioni di produttori

1.  L'attività principale di un'organizzazione di produttori consiste nella concentrazione dell'offerta e nella commercializzazione dei prodotti dei soci per i quali è riconosciuta.

2.  Il valore della produzione commercializzata venduta da un'organizzazione di produttori, appartenente ai propri soci e ai soci di altre organizzazioni di produttori, è superiore al valore della rimanente produzione commercializzata venduta dalla medesima organizzazione di produttori.

Tale calcolo si basa esclusivamente sui prodotti per i quali l'organizzazione produttori è riconosciuta.

3.  In caso di applicazione dell'articolo 52, paragrafo 7, il paragrafo 2 del presente articolo si applica mutatis mutandis alle filiali a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Articolo 29

Esternalizzazione

Per esternalizzazione di un'attività di un'organizzazione produttori si intende un accordo commerciale concluso dalla medesima organizzazione di produttori con un altro soggetto, che può essere costituito anche da un suo socio o una sua filiale, per l'esecuzione dell'attività prevista. L'organizzazione di produttori rimane tuttavia responsabile dell'esecuzione dell'attività e della gestione, del controllo e della supervisione complessivi dell'accordo commerciale finalizzato all'esecuzione di tale attività.

Il primo comma si applica mutatis mutandis all'esternalizzazione di attività da parte di un'associazione di organizzazioni di produttori.

Articolo 30

Organizzazioni di produttori transnazionali

1.  Un'organizzazione di produttori transnazionale è stabilita nello Stato membro in cui dispone di importanti impianti operativi o di un numero significativo di soci e/o in cui realizza una quota rilevante della produzione commercializzata.

2.  Lo Stato membro in cui ha sede l'organizzazione di produttori transnazionale è competente a:

a) riconoscere l'organizzazione di produttori transnazionale;

b) approvare il programma operativo dell'organizzazione di produttori transnazionale;

c) istituire la necessaria collaborazione amministrativa con l'altro o gli altri Stati membri in cui sono stabiliti i soci dell'organizzazione di produttori transnazionale, per quanto concerne il rispetto delle condizioni per il riconoscimento e il regime di controlli e sanzioni. Questi altri Stati membri sono tenuti a fornire la necessaria assistenza allo Stato membro in cui è stabilita l'organizzazione produttori; nonché

d) fornire, su richiesta, tutta la documentazione pertinente, compresa la normativa in vigore, agli altri Stati membri in cui sono stabiliti i soci, tradotta in una delle lingue ufficiali degli Stati membri richiedenti.

Articolo 31

Fusioni di organizzazioni di produttori

1.  In caso di fusione di organizzazioni di produttori che svolgevano in precedenza programmi operativi diversi, i programmi operativi possono essere portati avanti in parallelo e distintamente fino al 1o gennaio dell'anno successivo alla fusione. In tal caso le organizzazioni di produttori chiedono la fusione dei programmi operativi attraverso una modifica dei medesimi, a norma dell'articolo 66. In alternativa, le organizzazioni di produttori chiedono la fusione immediata dei programmi operativi attraverso una modifica dei medesimi, a norma dell'articolo 67.

2.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare le organizzazioni di produttori che ne fanno richiesta, per motivi debitamente giustificati, a svolgere in parallelo i programmi operativi distinti fino alla loro conclusione naturale.

Articolo 32

Soci non produttori

1.  Gli Stati membri possono stabilire se e a quali condizioni una persona fisica o giuridica che non sia un produttore possa diventare socio di un'organizzazione di produttori.

2.  Nel fissare le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano, in particolare, il rispetto del disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 1182/2007.

3.  Le persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 non possono:

a) essere prese in considerazione agli effetti dei criteri per il riconoscimento;

b) beneficiare direttamente delle misure finanziate dalla Comunità.

Gli Stati membri possono limitare o vietare il diritto di dette persone al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio, nel rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 2.

Articolo 33

Controllo democratico delle organizzazioni di produttori

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per evitare ogni abuso di potere o di influenza da parte di uno o più soci in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione produttori; tali misure riguardano tra l'altro i diritti di voto.

▼M10

Gli Stati membri possono adottare misure per limitare o vietare i poteri di una persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni di un’organizzazione di produttori che sia una parte chiaramente definita di tale persona giuridica.

▼B



Sezione 3

Associazioni di organizzazioni di produttori

Articolo 34

Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori

1.  Gli Stati membri riconoscono le associazioni di organizzazioni di produttori a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1182/2007 per le attività relative al prodotto o ai prodotti indicati nella domanda di riconoscimento.

2.  Un'associazione di organizzazioni di produttori può essere riconosciuta a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1182/2007 ed eseguire qualsiasi attività dell'organizzazione di produttori anche se la commercializzazione dei prodotti continua ad essere realizzata dai propri soci.

Articolo 35

Attività principali delle associazioni di organizzazioni di produttori

Le disposizioni dell'articolo 28, paragrafi 2 e 3, si applicano mutatis mutandis alle associazioni di organizzazioni di produttori.

Articolo 36

Membri di associazioni di organizzazioni di produttori diversi dalle organizzazioni di produttori

1.  Gli Stati membri possono stabilire se e a quali condizioni una persona fisica o giuridica che non sia un'organizzazione di produttori riconosciuta possa diventare membro di un'associazione di organizzazioni di produttori.

2.  I membri di un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori diversi dalle organizzazioni di produttori riconosciute non possono:

a) essere presi in considerazione agli effetti dei criteri per il riconoscimento;

▼M10 —————

▼B

c) beneficiare direttamente delle misure finanziate dalla Comunità.

▼M10

Gli Stati membri possono autorizzare, limitare o vietare il loro diritto di voto sulle decisioni relative ai programmi operativi.

▼B

Articolo 37

Associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori

1.  Un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori è stabilita in uno Stato membro in cui riunisce un numero significativo di organizzazioni associate e/o in cui le organizzazioni associate realizzano una quota rilevante della produzione commercializzata.

2.  Lo Stato membro in cui ha sede l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori è competente a:

a) riconoscere l'associazione;

b) approvare, se necessario, il programma operativo dell'associazione;

c) istituire la necessaria collaborazione amministrativa con l'altro o gli altri Stati membri in cui sono stabilite le organizzazioni associate, per quanto concerne il rispetto delle condizioni per il riconoscimento e il regime di controlli e sanzioni. Questi altri Stati membri sono tenuti a fornire la necessaria assistenza allo Stato membro in cui ha sede l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori; nonché

d) fornire, su richiesta, tutta la documentazione pertinente, compresa la normativa in vigore, agli altri Stati membri in cui sono stabiliti i soci, tradotta in una delle lingue ufficiali degli Stati membri richiedenti.



Sezione 4

Gruppi di produttori

Articolo 38

Presentazione del piano di riconoscimento

1.  Il piano di riconoscimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007 è presentato da una persona giuridica, o da una sua parte chiaramente definita, all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita.

2.  Gli Stati membri fissano:

a) i criteri minimi che devono essere rispettati dalla persona giuridica o da una sua parte chiaramente definita per poter presentare un piano di riconoscimento;

b) le regole relative all'elaborazione, al contenuto e all'attuazione dei piani di riconoscimento;

c) il periodo nel corso del quale è vietato a un ex socio di un'organizzazione di produttori di entrare a far parte di un gruppo di produttori, dopo aver lasciato l'organizzazione produttori in relazione ai prodotti per i quali la stessa organizzazione era riconosciuta e

d) le procedure amministrative per l'approvazione, il controllo e la realizzazione dei piani di riconoscimento.

Articolo 39

Contenuto del piano di riconoscimento

Il progetto di piano di riconoscimento contiene almeno i seguenti dati:

a) una descrizione della situazione iniziale, in particolare con riferimento al numero di soci produttori, con informazioni dettagliate sui soci, sulla produzione, compreso il valore della produzione commercializzata, sulla commercializzazione e sull'infrastruttura, compresa l'infrastruttura di proprietà di singoli soci del gruppo di produttori se è usata dal gruppo di produttori medesimo;

b) la data proposta di inizio di attuazione del piano e la sua durata, che non può essere superiore a cinque anni; nonché

c) le attività da svolgere per ottenere il riconoscimento.

Articolo 40

Approvazione del piano di riconoscimento

1.  L'autorità nazionale competente prende una decisione in merito al progetto di piano di riconoscimento entro i tre mesi successivi al ricevimento del piano corredato di tutti i documenti giustificativi.

2.  In seguito ai controlli di cui all'articolo 113, l'autorità nazionale competente:

a) approva il piano e conferisce il prericonoscimento;

b) chiede che il piano sia modificato;

c) respinge il piano.

L'eventuale approvazione può essere concessa solo dopo che al piano siano state apportate le modifiche richieste a norma della lettera b).

L'autorità competente comunica la propria decisione alla persona giuridica o alla sua parte chiaramente definita.

Articolo 41

Attuazione del piano di riconoscimento

1.  L'attuazione del piano di riconoscimento è suddivisa in periodi annuali a decorrere dal 1o gennaio. Gli Stati membri possono autorizzare i gruppi di produttori a suddividere i periodi annuali in semestri.

Il piano di riconoscimento inizia, in funzione della data proposta ai sensi dell'articolo 39, lettera b),

a) il 1o gennaio successivo alla data in cui è stato approvato dall'autorità nazionale competente, oppure

b) immediatamente dopo la data di approvazione.

2.  Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali i gruppi di produttori possono chiedere di modificare i piani durante la loro attuazione. Tali richieste sono corredate di tutti i documenti giustificativi necessari.

3.  L'autorità nazionale competente decide in merito ad ogni modifica dei piani entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di modificazione, previo esame delle giustificazioni addotte. In caso di mancata adozione di una decisione entro i suddetti tre mesi, la richiesta si ritiene respinta.

Articolo 42

Domanda di riconoscimento in quanto organizzazione di produttori

I gruppi di produttori che attuano un piano di riconoscimento possono presentare in qualsiasi momento una domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1182/2007. In ogni caso le domande sono presentate entro il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1182/2007.

A partire dalla data di presentazione della domanda, il gruppo può presentare un progetto di programma operativo a norma dell'articolo 64.

Articolo 43

Attività principali dei gruppi di produttori

L'articolo 28 si applica mutatis mutandis ai gruppi di produttori.

Articolo 44

Valore della produzione commercializzata

1.  L'articolo 52 si applica mutatis mutandis ai gruppi di produttori.

2.  Se si verifica una riduzione del valore della produzione commercializzata per motivi debitamente giustificati a giudizio dello Stato membro, non imputabili alla responsabilità del gruppo di produttori e che esulano dal suo controllo, il valore della produzione commercializzata non è inferiore al 65 % del valore dichiarato nella precedente o nelle precedenti domande di aiuto relativo al periodo annuale più recente, verificato dallo Stato membro o, in mancanza, del valore dichiarato inizialmente nel piano di riconoscimento approvato.

▼M15

3.  Il valore della produzione commercializzata si calcola in base alla legislazione vigente per quanto riguarda il periodo a cui si riferisce la domanda di aiuto.

▼B

Articolo 45

Finanziamento dei piani di riconoscimento

1.  I tassi di aiuto di cui all'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1182/2007 sono dimezzati se il valore della produzione commercializzata è superiore a 1 000 000 EUR.

2.  L'aiuto di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007 è soggetto ad un massimale per ciascun gruppo di produttori pari a 100 000 EUR per periodo annuale.

3.  Se un periodo di attuazione non copre un anno civile completo, il massimale di cui al paragrafo 2 è ridotto in proporzione.

4.  L'aiuto di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1182//2007 è versato:

a) in rate annuali o semestrali, al termine di ogni periodo annuale o semestrale di attuazione del piano di riconoscimento, oppure

b) in rate che coprono una parte di un periodo annuale se il piano ha inizio nel corso di un periodo annuale o se il riconoscimento è concesso a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1182/2007 prima del termine di un periodo annuale.

Per calcolare l'importo delle rate gli Stati membri possono usare la produzione annuale commercializzata corrispondente ad un periodo diverso da quello per il quale è versata la rata, se ciò è giustificato per motivi di controllo e sempreché la differenza tra i due periodi sia inferiore al periodo effettivo considerato.

5.  Il tasso di cambio applicabile agli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 è il tasso più recente pubblicato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del periodo per il quale è concesso l'aiuto.

Articolo 46

Aiuto per gli investimenti necessari per il riconoscimento

Per gli investimenti connessi all'attuazione dei piani di riconoscimento di cui all'articolo 39, lettera c), del presente regolamento che beneficiano di un aiuto a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/ 2007:

a) sono esclusi gli investimenti che possono creare condizioni di distorsione della concorrenza nelle altre attività economiche dell'organizzazione e

b) gli investimenti che giovano direttamente o indirettamente a tali attività sono finanziati in proporzione alla loro utilizzazione nei settori o per i prodotti a cui si riferisce il prericonoscimento.

Articolo 47

Domanda di aiuto

1.  Ciascun gruppo di produttori presenta un'unica domanda per gli aiuti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1182/2007 entro tre mesi dal termine di ogni periodo annuale o semestrale di cui all'articolo 45, paragrafo 4 del presente regolamento. La domanda comprende una dichiarazione del valore della produzione commercializzata del periodo a cui si riferisce la domanda di aiuto.

2.  Le domande di aiuto relative a periodi semestrali possono essere presentate solo se il piano di riconoscimento è suddiviso in periodi semestrali, secondo il disposto dell'articolo 41, paragrafo 1. Le domande di aiuto sono accompagnate da una dichiarazione scritta del gruppo di produttori dalla quale risulta:

a) che il gruppo rispetta e si impegna a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1182/2007 e del presente regolamento; e

b) che il gruppo non beneficia, non ha beneficiato e non beneficerà, direttamente o indirettamente, di un doppio finanziamento comunitario o nazionale per le azioni attuate nell'ambito del piano di riconoscimento che beneficia di un finanziamento comunitario in virtù del presente regolamento.

3.  Gli Stati membri fissano il termine per il pagamento dell'aiuto, che non può in alcun caso essere posteriore a sei mesi dal ricevimento della domanda.

Articolo 48

Ammissibilità

Gli Stati membri valutano l'ammissibilità dei gruppi di produttori agli aiuti previsti dal presente regolamento allo scopo di accertare che la concessione di un aiuto sia debitamente motivata, tenuto conto delle condizioni e della data dell'eventuale precedente concessione di un aiuto pubblico alle organizzazioni o ai gruppi di produttori da cui provengono i soci del gruppo considerato, come pure degli eventuali movimenti di soci tra organizzazioni e gruppi di produttori.

Articolo 49

Contributo comunitario

1.  La partecipazione finanziaria della Comunità all'aiuto di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007 è pari:

▼M10

a) al 75 % nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza;

b) al 50 % nelle altre regioni.

▼M10

Il resto dell’aiuto viene erogato dallo Stato membro sotto forma di pagamento forfettario. Nella domanda di aiuto non occorre dimostrare l’uso che verrà fatto dell’aiuto stesso.

▼B

2.  La partecipazione finanziaria della Comunità all'aiuto di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007, espressa in sovvenzione in conto capitale o in equivalente sovvenzione in conto capitale, è pari al massimo, in percentuale dei costi ammissibili degli investimenti:

a) al 50 % nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza;

b) al 30 % nelle altre regioni.

Gli Stati membri si impegnano a contribuire nella misura minima del 5 % al costo dell'investimento ammissibile.

La quota minima a carico dei beneficiari dell'aiuto al costo dell'investimento ammissibile è pari:

a) al 25 % nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza;

b) al 45 % nelle altre regioni.

Articolo 50

Fusioni

1.  Gli aiuti previsti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1182/2007 possono essere concessi o continuare ad essere concessi ai gruppi di produttori prericonosciuti nati dalla fusione di due o più gruppi di produttori prericonosciuti.

2.  Per il calcolo dell'importo degli aiuti di cui al paragrafo 1, il gruppo di produttori nato dalla fusione si sostituisce ai suoi costituenti.

3.  In caso di fusione di due o più gruppi di produttori, il nuovo soggetto subentra nei diritti e negli obblighi del gruppo di produttori prericonosciuto per primo.

4.  Se un gruppo di produttori prericonosciuto si fonde con un'organizzazione di produttori riconosciuta, il soggetto nato dalla fusione non beneficia più del prericonoscimento in quanto gruppo di produttori, né degli aiuti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1182/2007. Il soggetto che ne risulta continua ad essere considerato alla stregua dell'organizzazione di produttori riconosciuta, purché rispetti i requisiti previsti. Se necessario, l'organizzazione di produttori chiede una modifica del proprio programma operativo, nel qual caso si applica mutatis mutandis l'articolo 31.

Tuttavia, le azioni eseguite dal gruppo di produttori prima della fusione continuano ad essere ammissibili alle condizioni stabilite nel piano di riconoscimento.

Articolo 51

Conseguenze del riconoscimento

1.  L'erogazione degli aiuti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1182/2007 cessa al momento della concessione del riconoscimento.

2.  In caso di presentazione di un programma operativo in virtù del presente regolamento, lo Stato membro si accerta che non vi sia duplice finanziamento delle misure previste nel piano di riconoscimento.

3.  Gli investimenti ammessi al beneficio dell'aiuto a copertura dei costi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007 possono essere riportati nei programmi operativi purché rispondano ai requisiti del presente regolamento.

4.  Gli Stati membri fissano il periodo entro il quale, dopo l'esecuzione del piano di riconoscimento, il gruppo di produttori deve essere riconosciuto in quanto organizzazione di produttori. Tale periodo non supera quattro mesi.



CAPO II

Fondi di esercizio e programmi operativi



Sezione 1

Valore della produzione commercializzata

Articolo 52

Base di calcolo

1.  Ai fini del presente capo, il valore della produzione commercializzata di un'organizzazione di produttori è calcolato in base alla produzione dei soci dell'organizzazione per la quale l'organizzazione è riconosciuta.

2.  Il valore della produzione commercializzata comprende la produzione dei soci che lasciano l'organizzazione di produttori e dei nuovi arrivati. Gli Stati membri definiscono le condizioni miranti a evitare doppi conteggi.

▼M23

bis.  Il valore della produzione commercializzata non include il valore di ortofrutticoli trasformati, né quello di qualsiasi altro prodotto che non rientri nel settore ortofrutticolo.

▼C1

Tuttavia, il valore della produzione commercializzata di ortofrutticoli destinati alla trasformazione, trasformati in uno dei prodotti a base di ortofrutticoli elencati nell’allegato I, parte X, del regolamento (CE) n. 1234/2007 o in un qualsiasi altro prodotto di cui al presente articolo e descritto nell’allegato VI, lettera a), del presente regolamento, da un’organizzazione di produttori, da un'associazione di organizzazioni di produttori, dai loro membri — siano essi produttori o cooperative di produttori — o ancora dalle filiali di cui al presente articolo, paragrafo 7, direttamente o tramite operatori esterni, è calcolato applicando al valore fatturato di tali prodotti trasformati un tasso forfettario espresso sotto forma di percentuale.

▼M23

Il tasso forfettario è pari:

a) al 53 % per i succhi di frutta;

b) al 73 % per i succhi concentrati;

c) al 77 % per il concentrato di pomodoro;

d) al 62 % per gli ortofrutticoli congelati;

e) al 48 % per le conserve di frutta e verdura;

f) al 70 % per i funghi in scatola del genere Agaricus;

g) all’81 % per la frutta temporaneamente conservata in salamoia;

▼C1

h) all'81 % per la frutta essiccata;

▼M23

i) al 27 % per altri ortofrutticoli trasformati;

j) al 12 % per le erbe aromatiche trasformate;

k) al 41 % per la paprika in polvere.

▼B

3.  Gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni di produttori a includere il valore dei sottoprodotti nel valore della produzione commercializzata.

4.  Il valore della produzione commercializzata include il valore dei prodotti ritirati dal mercato e smaltiti nei modi indicati all'articolo 10, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1182/2007, stimato al prezzo medio dei prodotti commercializzati l'anno precedente dalla stessa organizzazione produttori.

▼M10

5.  Nel calcolo del valore della produzione commercializzata si tiene conto solo della produzione dei soci commercializzata dall’organizzazione medesima. La produzione dei soci dell’organizzazione di produttori commercializzata tramite un’altra organizzazione di produttori designata dall’organizzazione di cui sono soci, ai sensi dell’articolo 125 bis, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 29 ), viene contabilizzata nel valore della produzione commercializzata della seconda organizzazione di produttori.

▼M23

6.  Se del caso, la produzione ortofrutticola commercializzata va fatturata nella fase di «uscita dall’organizzazione di produttori», quale prodotto elencato nell’allegato I, parte IX, del regolamento (CE) n. 1234/2007, condizionato e imballato, escluse:

a) l’IVA;

b) le spese di trasporto interno, se la distanza tra i punti di raccolta o di imballaggio centralizzati e il punto di distribuzione dell’organizzazione di produttori è significativa.

Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri stabiliscono le riduzioni da applicare al valore fatturato dei prodotti nelle varie fasi della consegna o del trasporto.

▼B

7.  Il valore della produzione commercializzata può essere anche calcolato nella fase di uscita dalla filiale, secondo le stesse modalità di cui al paragrafo 6, purché almeno il 90 % del capitale della filiale appartenga:

a) all'organizzazione di produttori o all'associazione di organizzazioni di produttori, oppure

b) previo consenso dello Stato membro, a cooperative aderenti all'organizzazione di produttori o all'associazione di organizzazioni di produttori, sempreché ciò contribuisca al conseguimento degli obiettivi elencati all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1182/2007.

8.  In caso di riduzione della produzione imputabile a avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, possono essere inclusi nel valore della produzione commercializzata eventuali indennizzi percepiti nell'ambito di misure di assicurazione del raccolto, di cui al capo III, sezione 6, o di misure equivalenti gestite dall'organizzazione di produttori per questo tipo di rischio.

Articolo 53

Periodo di riferimento

1.  Il massimale annuo dell'aiuto di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1182/2007 è calcolato annualmente in funzione del valore della produzione commercializzata nel corso di un periodo di riferimento di 12 mesi determinato dagli Stati membri.

2.  Per ciascuna organizzazione di produttori, gli Stati membri fissano il periodo di riferimento in modo che questo corrisponda:

a) ad un periodo di 12 mesi con decorrenza non anteriore al 1o gennaio del terzo anno precedente l'anno di esecuzione del programma operativo e scadenza non posteriore al 1o agosto dello stesso anno, oppure

b) al valore medio di tre periodi di 12 mesi consecutivi, con decorrenza non anteriore al 1o gennaio del quinto anno precedente l'anno di esecuzione del programma operativo e scadenza non posteriore al 1o agosto dello stesso anno.

3.  Il periodo di 12 mesi è il periodo contabile dell'organizzazione di produttori considerata.

Il periodo di riferimento non può cambiare nel corso di un programma operativo se non in circostanze debitamente giustificate.

4.  Se un prodotto si deprezza per motivi debitamente giustificati a giudizio dello Stato membro, non imputabili alla responsabilità dell'organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, il valore della produzione commercializzata di cui al paragrafo 1 non può essere inferiore al 65 % del valore del prodotto nel precedente periodo di riferimento.

I motivi di cui al primo comma devono essere debitamente giustificati.

▼M13

5.  Se a causa del loro riconoscimento recente le organizzazioni di produttori non dispongono di dati relativi alla produzione commercializzata su un arco di tempo sufficientemente lungo ai fini dell’applicazione del paragrafo 2, si può considerare che il valore della produzione commercializzata corrisponda al valore indicato dall’organizzazione di produttori ai fini del riconoscimento. Tale valore è calcolato come valore medio della produzione commercializzata dei tre anni precedenti per tutti i produttori soci dell’organizzazione di produttori al momento della presentazione della domanda di riconoscimento.

▼B

6.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per raccogliere i dati relativi al valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori che non hanno presentato programmi operativi.

7.  In deroga al disposto dei paragrafi 1 e 6, il valore della produzione commercializzata durante il periodo di riferimento è calcolato in base alla normativa vigente in tale periodo.

▼M23

Tuttavia, per i programmi operativi approvati entro il 20 gennaio 2010, il valore della produzione commercializzata fino al 2007 è calcolato in base alla normativa in vigore nel periodo di riferimento, mentre il valore della produzione commercializzata a decorrere dal 2008 è calcolato in base alla normativa in vigore nel 2008.

Per i programmi operativi approvati dopo il 20 gennaio 2010, il valore della produzione commercializzata a decorrere dal 2008 è calcolato in base alla normativa in vigore al momento dell’approvazione del programma operativo.

▼B



Sezione 2

Fondi di esercizio

Articolo 54

Gestione

Gli Stati membri provvedono affinché la gestione dei fondi di esercizio sia tale da consentire l'identificazione, la verifica e la certificazione annua delle entrate e delle uscite da parte di revisori esterni.

Articolo 55

Finanziamento dei fondi di esercizio

Il contributo finanziario al fondo di esercizio di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007 è fissato dall'organizzazione di produttori.

Tutti i produttori hanno l'opportunità di beneficiare del fondo di esercizio e di partecipare democraticamente alle decisioni sull'uso dei fondi dell'organizzazione di produttori e sui contributi finanziari al fondo di esercizio.

Articolo 56

Comunicazione dell'importo indicativo

Entro il 15 settembre le organizzazioni di produttori comunicano allo Stato membro gli importi indicativi del contributo comunitario, del contributo dei soci e del proprio contributo al fondo di esercizio per l'anno successivo, unitamente ai programmi operativi o alle richieste di approvazione delle rispettive modifiche.

Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare una data posteriore al 15 settembre.

Il calcolo dell'importo indicativo del fondo di esercizio si basa sui programmi operativi e sul valore della produzione commercializzata. Il calcolo è suddiviso tra spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi e altre misure.



Sezione 3

Programmi operativi

Articolo 57

Strategia nazionale

1.  Dal 1o gennaio 2009, la struttura e il contenuto della strategia nazionale di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1182/2007 sono definiti in conformità con le linee guida contenute nell'allegato VII. Anteriormente a tale data, gli Stati membri definiscono la struttura e il contenuto generali della strategia, che può comprendere elementi regionali.

La strategia nazionale comprende tutte le decisioni e le disposizioni adottate dallo Stato membro in applicazione del titolo III del regolamento (CE) n. 1182/2007 e del presente titolo.

2.  La strategia nazionale, compresa la disciplina nazionale di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007, è elaborata prima della presentazione, in un dato anno, dei progetti di programmi operativi. La disciplina nazionale è inserita dopo essere stata presentata alla Commissione ed eventualmente modificata a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1182/2007.

3.  Il processo di elaborazione della strategia nazionale comprende un'analisi della situazione iniziale, realizzata a cura dello Stato membro. Detta analisi è intesa ad individuare e valutare le esigenze da soddisfare, a stabilire un ordine di priorità delle esigenze stesse, a definire gli obiettivi da raggiungere attraverso i programmi operativi per soddisfare le esigenze prioritarie, ad indicare i risultati da ottenere e gli obiettivi quantificati da raggiungere rispetto alla situazione iniziale e a selezionare le azioni più idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

4.  Gli Stati membri procedono anche al monitoraggio e alla valutazione della strategia nazionale e della sua attuazione attraverso i programmi operativi.

La strategia nazionale può essere modificata, in particolare alla luce del monitoraggio e della valutazione. Le modifiche sono apportate prima della presentazione dei progetti di programmi operativi di un dato anno.

5.  Nella strategia nazionale gli Stati membri fissano le percentuali massime delle risorse che possono essere spese per ogni singola misura e/o tipo di azione e/o voce di spesa in modo da garantire un adeguato equilibrio tra le diverse misure.

Articolo 58

Disciplina nazionale per le azioni ambientali

1.  Oltre alla notifica prevista all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007, gli Stati membri comunicano alla Commissione anche le eventuali modifiche della disciplina nazionale, che sono subordinate alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, dello stesso regolamento. La Commissione mette la disciplina nazionale a disposizione degli altri Stati membri nei modi che giudica opportuni.

2.  La disciplina reca un elenco non tassativo delle azioni ambientali e delle relative condizioni applicabili nello Stato membro ai fini dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1182/2007 e indica, per ogni azione ambientale selezionata:

a) l'impegno o gli impegni specifici assunti, nonché

b) la giustificazione dell'azione in base all'impatto ambientale previsto in rapporto alle esigenze e alle priorità ambientali.

Articolo 59

Norme complementari degli Stati membri

Gli Stati membri possono adottare norme complementari a quelle del regolamento (CE) n. 1182/2007 e del presente regolamento per quanto riguarda l'ammissibilità delle misure, delle azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi.

Articolo 60

Rapporto con i programmi di sviluppo rurale

1.  Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, le azioni contemplate dalle misure di cui al presente regolamento non beneficiano del sostegno nell'ambito del programma o dei programmi di sviluppo rurale dello Stato membro approvati in virtù del regolamento (CE) n. 1698/2005.

2.  Se il sostegno previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 è stato concesso in via eccezionale a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del medesimo regolamento, per misure potenzialmente ammissibili in forza del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché il beneficiario riceva il sostegno per una data azione a titolo di un solo regime.

A tal fine, se includono nei rispettivi programmi di sviluppo rurale misure che beneficiano di tali eccezioni, gli Stati membri provvedono affinché la strategia nazionale di cui all'articolo 57 del presente regolamento definisca i criteri e le norme amministrative che intendono applicare nei programmi di sviluppo rurale.

▼M10

Se del caso, fatte salve le disposizioni dell’articolo 103 bis, paragrafo 3, dell’articolo 103 quinquies, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché dell’articolo 49 del presente regolamento, l’importo del sostegno concesso per misure contemplate dal presente regolamento non può essere superiore a quello previsto per le misure che fanno parte del programma di sviluppo rurale.

▼B

Il sostegno a favore di azioni ambientali diverse dall'acquisto di immobilizzazioni è limitato ai massimali fissati nell'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 per i pagamenti agroambientali. Detti massimali possono essere maggiorati, in via eccezionale, per tenere conto di particolari circostanze da giustificare nella strategia nazionale di cui all'articolo 57 del presente regolamento.

▼M10

Il quarto comma non si applica alle azioni ambientali che non hanno un rapporto né diretto né indiretto con una determinata parcella.

▼B

Articolo 61

Contenuto dei programmi operativi e spese ammissibili

1.  I programmi operativi contengono:

a) una descrizione della situazione iniziale basata, se del caso, sugli indicatori iniziali elencati nell'allegato XIV;

b) gli obiettivi del programma, tenendo presenti le prospettive di produzione e di sbocco, con una spiegazione di come il programma contribuisca alla strategia nazionale e la conferma della sua coerenza con tale strategia, compreso l'equilibrio tra le sue attività. La descrizione degli obiettivi fa riferimento alle finalità definite nella strategia nazionale ed indica i traguardi misurabili, in modo da facilitare il monitoraggio dei progressi compiuti gradualmente nell'attuazione del programma;

c) una descrizione dettagliata delle misure da adottare, comprese quelle finalizzate alla prevenzione e alla gestione delle crisi, indicante le singole azioni che le compongono e i mezzi necessari per raggiungere gli obiettivi prefissati per ogni anno di attuazione del programma. La descrizione indica in che misura le varie misure proposte:

i) siano complementari e coerenti con altre misure, comprese quelle finanziate da altri fondi comunitari o ammissibili al sostegno di tali fondi, in particolare al sostegno nell'ambito dello sviluppo rurale. Al riguardo si farà riferimento, se del caso, alle misure attuate nell'ambito di precedenti programmi operativi,

ii) non comportino rischi di doppio finanziamento da parte di fondi comunitari;

d) la durata del programma; nonché

e) gli aspetti finanziari, in particolare:

i) modalità di calcolo ed entità dei contributi finanziari;

ii) procedura di finanziamento del fondo di esercizio;

iii) informazioni a giustificazione della diversa entità dei contributi;

iv) bilancio di previsione e calendario di esecuzione delle azioni per ognuno degli anni di attuazione del programma.

2.  È possibile combinare varie azioni ambientali, a condizione che siano tra loro complementari e compatibili.

Ove ricorra tale combinazione, l'entità dell'aiuto tiene conto delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione stessa.

3.  Gli investimenti, compresi i contratti di locazione finanziaria, con un periodo di ammortamento superiore alla durata del programma operativo possono essere oggetto di riporto ad un successivo programma operativo per motivi economici debitamente giustificati, in particolare se il periodo di ammortamento fiscale è superiore a cinque anni.

In caso di sostituzione degli investimenti, il valore residuo degli investimenti sostituiti è:

a) aggiunto al fondo di esercizio dell'organizzazione di produttori o

b) detratto dal costo della sostituzione.

Gli investimenti o le azioni possono essere realizzati nelle singole aziende dei soci dell'organizzazione di produttori, purché contribuiscano agli obiettivi del programma operativo. Gli Stati membri provvedono affinché l'investimento o il suo valore residuo sia recuperato se un socio lascia l'organizzazione di produttori.

4.  I programmi operativi non comprendono azioni o spese figuranti nell'elenco di cui all'allegato VIII.

5.  Le spese ammissibili all'aiuto nell'ambito dei programmi operativi sono limitate alle spese effettivamente sostenute. Tuttavia, gli Stati membri possono fissare al loro posto, anticipatamente e nella maniera appropriata, tassi forfettari fissi uniformi nei seguenti casi:

a) se tali tassi forfettari sono previsti nell'allegato VIII;

b) per spese di trasporto esterno per chilometro, supplementari rispetto alle spese di trasporto su strada, se si ricorre al trasporto ferroviario o marittimo nell'ambito di una misura di protezione dell'ambiente;

c) per costi aggiuntivi e mancato guadagno derivanti dalle azioni ambientali, calcolati conformemente all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006.

Gli Stati membri rivedono i suddetti tassi almeno ogni cinque anni.

6.  Perché un'azione sia ammissibile, oltre il 50 % in valore dei prodotti interessati deve essere costituito dai prodotti per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta. Sono conteggiati nel 50 % solo i prodotti provenienti dai soci dell'organizzazione di produttori o da soci di un'altra organizzazione di produttori. Il valore è calcolato secondo le disposizioni pertinenti dell'articolo 52.

Articolo 62

Documenti da presentare

I programmi operativi sono corredati in particolare di:

a) documenti comprovanti la costituzione del fondo di esercizio;

b) un impegno scritto dell'organizzazione di produttori a rispettare il disposto del regolamento (CE) n. 1182/2007 e del presente regolamento; nonché

c) una dichiarazione scritta dell'organizzazione di produttori attestante che essa non ha beneficiato né beneficerà, direttamente o indirettamente, di alcun altro finanziamento comunitario o nazionale per azioni ammissibili ad un aiuto in forza del presente regolamento.

Articolo 63

Programmi operativi parziali

1.  A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1182/2007, gli Stati membri possono autorizzare un'associazione di organizzazioni di produttori a presentare un proprio programma operativo parziale, composto di azioni identificate ma non eseguite da due o più organizzazioni di produttori associate nell'ambito dei loro programmi operativi.

2.  I programmi operativi parziali sono soggetti alle stesse norme degli altri programmi operativi e sono esaminati insieme ai programmi operativi delle organizzazioni di produttori associate.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché:

▼M10

a) le azioni siano interamente finanziate con i contributi dei membri delle associazioni di organizzazioni di produttori che sono organizzazioni di produttori, attinti ai fondi di esercizio di tali organizzazioni di produttori. Tuttavia, le azioni possono essere finanziate, in misura proporzionale al contributo delle organizzazioni di produttori associate, dai membri delle associazioni di organizzazioni di produttori che non sono organizzazioni di produttori ai sensi dell’articolo 36, a condizione che tali membri siano produttori o cooperative di produttori;

▼B

b) le azioni e la corrispondente partecipazione finanziaria siano elencate nel programma operativo di ciascuna organizzazione di produttori associata e

c) non vi siano rischi di doppi aiuti e si applichi l'articolo 60, mutatis mutandis.

Articolo 64

Termini per la presentazione dei programmi

L'organizzazione di produttori presenta il programma operativo, per approvazione, alla competente autorità dello Stato membro in cui ha sede entro il 15 settembre dell'anno precedente quello della sua esecuzione. Tuttavia, gli Stati membri possono differire tale termine.

Se una persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, compresi i gruppi di produttori, presenta una domanda di riconoscimento come organizzazione di produttori, può presentare nello stesso tempo, per approvazione, il programma operativo di cui al primo comma. L'approvazione del programma è subordinata all'ottenimento del riconoscimento entro il termine stabilito all'articolo 65, paragrafo 2.

Articolo 65

Decisione

1.  A seconda dei casi, la competente autorità nazionale:

a) approva gli importi dei fondi e i programmi conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1182/2007 e a quelle del presente capo;

b) approva i programmi, a condizione che l'organizzazione di produttori accetti alcune modifiche; oppure

c) respinge i programmi o parti dei medesimi.

2.  La competente autorità nazionale adotta una decisione in merito ai programmi e ai fondi entro il 15 dicembre dell'anno di presentazione.

Gli Stati membri notificano la decisione alle organizzazioni di produttori entro il 15 dicembre.

Tuttavia, per motivi debitamente giustificati la competente autorità nazionale ha la facoltà di adottare una decisione sui programmi operativi e sui fondi entro il 20 gennaio successivo alla data di presentazione della domanda. La decisione di approvazione può prevedere che la spesa sia ammissibile a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

Articolo 66

Modifiche ai programmi operativi per gli anni successivi

1.  Entro il 15 settembre, le organizzazioni di produttori possono chiedere di apportare modifiche ai programmi operativi, compresa, se necessario, una proroga della loro durata fino ad un massimo di cinque anni, con applicazione a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo.

Tuttavia, gli Stati membri possono differire la data di presentazione delle richieste di modifica.

2.  Le richieste di modifica sono corredate dei documenti che ne giustificano i motivi, la natura e le implicazioni.

3.  L'autorità competente adotta una decisione sulle richieste di modifica dei programmi operativi entro il 15 dicembre.

Tuttavia, per motivi debitamente giustificati, gli Stati membri hanno la facoltà di adottare una decisione sulle modifiche dei programmi operativi entro il 20 gennaio successivo alla data di presentazione della richiesta. La decisione di approvazione può prevedere che la spesa sia ammissibile a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della richiesta.

Articolo 67

Modifiche ai programmi operativi nel corso dell'anno

1.  Gli Stati membri possono autorizzare modifiche ai programmi operativi nel corso dell'anno, alle condizioni da essi stabilite.

2.  Nel corso dell'anno, la competente autorità nazionale può autorizzare le organizzazioni di produttori:

a) ad attuare solo parzialmente i programmi operativi;

b) a cambiare il contenuto del programma operativo, compresa, se necessario, la durata che può essere prorogata fino ad un massimo di cinque anni;

▼M5

c) ad aumentare l'importo del fondo di esercizio fino ad un massimo del 25 % dell'importo inizialmente approvato o a diminuirlo di una percentuale fissata dallo Stato membro, a condizione che gli obiettivi generali del programma operativo rimangano invariati. Gli Stati membri possono aumentare la suddetta percentuale in caso di fusioni di organizzazioni di produttori come previsto all'articolo 31, paragrafo 1, e in caso di applicazione dell’articolo 94 bis.

▼B

3.  Gli Stati membri definiscono a quali condizioni i programmi operativi possono essere modificati nel corso dell'anno senza previa approvazione da parte della competente autorità nazionale. L'ammissibilità all'aiuto è subordinata all'immediata comunicazione delle modifiche all'autorità competente da parte dell'organizzazione di produttori.

Articolo 68

Modalità di esecuzione dei programmi operativi

1.  I programmi operativi sono eseguiti nell'arco di periodi annuali che vanno dal 1o gennaio al 31 dicembre.

2.  L'esecuzione dei programmi operativi approvati entro il 15 dicembre decorre dal 1o gennaio dell'anno successivo.

L'esecuzione dei programmi approvati dopo il 15 dicembre è rinviata di un anno.

In deroga al primo e al secondo comma, in caso di applicazione dell'articolo 65, paragrafo 2, terzo comma, o dell'articolo 66, paragrafo 3, secondo comma, l'esecuzione dei programmi operativi approvati a norma delle suddette disposizioni inizia non oltre il 31 gennaio successivo alla data di approvazione.



Sezione 4

Aiuto

Articolo 69

Importo approvato dell'aiuto

Entro il 15 dicembre gli Stati membri comunicano alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni l'importo approvato dell'aiuto, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1182/2007.

In caso di applicazione dell'articolo 65, paragrafo 2, terzo comma, o dell'articolo 66, paragrafo 3, secondo comma, gli Stati membri comunicano l'importo approvato dell'aiuto entro il 20 gennaio.

Articolo 70

Domande

1.  Le organizzazioni di produttori presentano all'autorità competente una domanda di aiuto o del relativo saldo per ciascun programma operativo per il quale è richiesto l'aiuto, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale è chiesto l'aiuto.

2.  Le domande sono corredate dei documenti giustificativi attestanti quanto segue:

a) l'aiuto richiesto;

b) il valore della produzione commercializzata;

c) i contributi finanziari versati dai soci e quelli versati dall'organizzazione di produttori medesima;

d) le spese sostenute a titolo del programma operativo;

e) le spese relative alle misure di prevenzione e gestione delle crisi, suddivise per azioni;

f) la quota del fondo di esercizio spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi;

g) la conformità all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a) o lettera b), e all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1182/2007;

h) una dichiarazione scritta attestante che l'organizzazione di produttori non ha ricevuto alcun doppio finanziamento comunitario o nazionale per le misure e/o le azioni ammissibili all'aiuto in forza del presente regolamento; e

i) in caso di domanda di pagamento di un importo forfettario ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 4, la prova della realizzazione dell'azione di cui trattasi.

3.  Le domande possono riguardare spese programmate ma non sostenute, a condizione che sia dimostrato che:

a) le azioni di cui trattasi non hanno potuto essere eseguite entro il 31 dicembre dell'anno di esecuzione del programma operativo per motivi indipendenti dalla volontà dell'organizzazione di produttori;

b) dette operazioni possono essere eseguite entro il 30 aprile dell'anno successivo; e

c) un contributo equivalente dell'organizzazione di produttori rimane nel fondo di esercizio.

L'aiuto è pagato e la cauzione costituita a norma dell'articolo 72, paragrafo 3, è svincolata soltanto su presentazione della prova dell'esecuzione delle spese programmate di cui al primo comma, lettera b) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale dette spese erano state programmate, nonché in base al diritto all'aiuto effettivamente accertato.

4.  In caso di presentazione della domanda oltre il termine previsto al paragrafo 1, l'aiuto è ridotto dell'1 % per ogni giorno di ritardo.

In casi eccezionali e debitamente giustificati, l'autorità competente può accogliere domande presentate oltre il termine previsto al paragrafo 1 purché siano stati eseguiti i necessari controlli e sia stato rispettato il termine di pagamento di cui all'articolo 71.

Articolo 71

Pagamento dell'aiuto

Gli Stati membri versano gli aiuti entro il 15 ottobre dell'anno successivo all'anno di esecuzione del programma.

Articolo 72

Anticipi

1.  Le organizzazioni di produttori possono chiedere il versamento di un anticipo sulla parte dell'aiuto corrispondente alle spese prevedibili del programma operativo per il trimestre o il quadrimestre decorrente dal mese in cui viene presentata la domanda.

2.  Le domande di anticipo sono presentate nei modi stabiliti dallo Stato membro, ogni tre mesi in gennaio, aprile, luglio e ottobre oppure ogni quattro mesi in gennaio, maggio e settembre.

L'importo totale degli anticipi per un dato anno non può superare l'80 % dell'importo dell'aiuto inizialmente approvato per il relativo programma operativo.

3.  Il versamento degli anticipi è subordinato alla costituzione di una cauzione pari al 110 % del suo importo, conformemente al regolamento (CEE) n. 2220/85.

Gli Stati membri definiscono le condizioni atte ad assicurare che i contributi finanziari al fondo di esercizio siano stati prelevati in conformità con gli articoli 54 e 55 del presente regolamento e che i precedenti anticipi siano stati effettivamente spesi.

4.  Nel corso dell'anno è possibile presentare domande di svincolo delle cauzioni corredate degli opportuni documenti giustificativi.

Le cauzioni sono svincolate nella misura massima dell'80 % dell'importo degli anticipi.

5.  L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 è l'esecuzione delle azioni indicate nel programma operativo nel rispetto degli impegni di cui all'articolo 62, lettere b) e c), del presente regolamento.

Se detta esigenza non è soddisfatta, ovvero in caso di grave inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 62, lettere b) e c), la cauzione è incamerata, salve altre sanzioni da applicare in conformità alla sezione 3 del capo V.

In caso di inadempimento di altri obblighi, la cauzione è incamerata proporzionalmente alla gravità dell'irregolarità accertata.

6.  Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare un importo minimo e le scadenze da rispettare per il versamento degli anticipi.

Articolo 73

Versamenti parziali

Gli Stati membri possono permettere alle organizzazioni di produttori di chiedere il pagamento della parte dell'aiuto corrispondente alle spese inerenti al programma operativo.

Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento, ma non più di tre volte all'anno. Esse sono corredate degli opportuni documenti giustificativi.

L'importo totale dei pagamenti relativi alle domande di versamento parziale non può superare l'80 % dell'importo dell'aiuto inizialmente approvato per il programma operativo, o delle spese effettive, se inferiori a detto importo.

Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare un importo minimo e le scadenze da rispettare per i versamenti parziali.



CAPO III

Misure di prevenzione e gestione delle crisi



Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 74

Selezione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi

Gli Stati membri possono stabilire che sul loro territorio non si applicano una o più delle misure elencate all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1182/2007.

Articolo 75

Mutui contratti per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi

I mutui contratti per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1182/2007, con un periodo di ammortamento superiore alla durata del programma operativo, possono essere oggetto di riporto ad un successivo programma operativo per motivi economici debitamente giustificati.



Sezione 2

Ritiri dal mercato

Articolo 76

Definizione

La presente sezione stabilisce le norme relative ai ritiri dal mercato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007. Ai fini del presente capo, per «prodotti ritirati dal mercato», «prodotti ritirati» e «prodotti non posti in vendita» si intendono i prodotti che sono ritirati dal mercato secondo queste modalità.

Articolo 77

Norme di commercializzazione

1.  Se per un dato prodotto vige una norma di commercializzazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 7, del regolamento (CE) n. 1182/2007, il medesimo prodotto ritirato dal mercato deve essere conforme alla norma tranne per quanto riguarda le disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne. I prodotti possono essere ritirati alla rinfusa, senza distinzione di calibro, purché rispondano ai requisiti minimi della categoria II in ordine alla qualità e al calibro.

Tuttavia, i prodotti in miniatura, quali definiti dalle norme pertinenti, devono essere conformi alle norme di commercializzazione vigenti, comprese le disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne.

2.  Se per un dato prodotto non esistono norme di commercializzazione, i prodotti ritirati dal mercato rispettano i requisiti minimi stabiliti dall'allegato IX. Gli Stati membri possono fissare requisiti complementari a questi requisiti minimi.

Articolo 78

Media triennale per i ritiri dal mercato di prodotti destinati alla distribuzione gratuita

Il limite del 5 % del volume della produzione commercializzata di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1182/2007 si calcola in base alla media aritmetica dei volumi complessivi di prodotti per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta, commercializzati per il tramite della medesima organizzazione nel corso dei tre anni precedenti.

Per le organizzazioni di produttori di recente riconoscimento, i dati relativi alle campagne di commercializzazione precedenti il riconoscimento sono i seguenti:

a) se l'organizzazione è stata in precedenza un gruppo di produttori, i dati equivalenti del gruppo di produttori, se disponibili, oppure

b) il volume applicabile alla domanda di riconoscimento.

Articolo 79

Comunicazione preventiva delle operazioni di ritiro

1.  Le organizzazioni di produttori o le relative associazioni notificano anticipatamente alle autorità nazionali competenti, tramite telecomunicazione scritta o messaggio elettronico, ogni operazione di ritiro che intendono effettuare. La comunicazione reca un elenco dei prodotti conferiti all'intervento, una descrizione delle loro caratteristiche principali con riferimento alle norme di commercializzazione applicabili, una stima del quantitativo di ogni prodotto, la destinazione prevista e il luogo in cui i prodotti ritirati possono essere sottoposti ai controlli di cui all'articolo 110. Le comunicazioni comprendono un certificato attestante che i prodotti ritirati sono conformi alle norme di commercializzazione in vigore o ai requisiti minimi di cui all'articolo 77.

2.  Gli Stati membri adottano le modalità di applicazione relative alle comunicazioni da parte delle organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1, con particolare riguardo alla tempistica.

3.  Entro i termini di cui al paragrafo 2 lo Stato membro:

a) procede ad un controllo a norma dell'articolo 110, paragrafo 1, in esito al quale, se non sono emerse irregolarità, autorizza l'operazione di ritiro constatata al termine del controllo; oppure

b) nei casi di cui all'articolo 110, paragrafo 3, non procede al controllo a norma dell'articolo 110, paragrafo 1, informandone l'organizzazione di produttori mediante telecomunicazione scritta o messaggio elettronico e autorizzando l'operazione di ritiro notificata.

Articolo 80

Sostegno

1.  L'aiuto per i ritiri dal mercato, comprensivo del contributo comunitario e del contributo dell'organizzazione di produttori, non supera gli importi indicati nell'allegato X per i prodotti corrispondenti. Per altri prodotti, gli Stati membri fissano i massimali di aiuto.

▼M1

2.  I ritiri dal mercato non superano il 5 % del volume della produzione commercializzata di un dato prodotto e di una data organizzazione di produttori. Tuttavia, tale percentuale non include i quantitativi smaltiti secondo le modalità indicate nell’articolo 10, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1182/2007, o secondo qualsiasi altra modalità approvata dagli Stati membri in base all’articolo 81, paragrafo 2.

▼B

Il volume della produzione commercializzata è calcolato in base alla media della produzione commercializzata nei tre anni precedenti. In mancanza di dati al riguardo, si ricorre al volume della produzione commercializzata per la quale l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta.

▼M23

Le percentuali di cui al primo comma costituiscono valori medi annuali per un periodo di tre anni. È previsto un margine annuo di superamento di 5 punti percentuali.

▼B

Articolo 81

Destinazioni dei prodotti ritirati

1.  Gli Stati membri stabiliscono le destinazioni ammissibili dei prodotti ritirati dal mercato. Essi adottano disposizioni atte a garantire che i ritiri o la destinazione dei prodotti non provochino alcun impatto ambientale negativo né conseguenze fitosanitarie negative. Le spese sostenute dalle organizzazioni di produttori per ottemperare a tali disposizioni possono essere coperte dall'aiuto per i ritiri dal mercato nell'ambito del programma operativo.

2.  Le destinazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono la distribuzione gratuita ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1182/2007 ed ogni altra destinazione equivalente autorizzata dagli Stati membri.

▼M23

Gli Stati membri possono consentire alle organizzazioni e alle istituzioni caritative di cui all’articolo 103 quinquies, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 di chiedere un contributo simbolico ai destinatari finali dei prodotti ritirati dal mercato, qualora questi siano stati sottoposti a trasformazione.

▼B

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per agevolare i contatti e la collaborazione tra le organizzazioni produttori e i beneficiari da essi riconosciuti, a richiesta, ai fini della distribuzione gratuita.

3.  La cessione di prodotti all'industria di trasformazione è possibile solo a condizione che ciò non comporti distorsioni di concorrenza per le industrie interessate all'interno della Comunità o per i prodotti importati.

Articolo 82

Spese di trasporto

1.  Le spese di trasporto per la distribuzione gratuita dei prodotti ritirati dal mercato sono ammissibili nell'ambito del programma operativo in base agli importi forfettari specificati nell'allegato XI, fissati in funzione della distanza fra il luogo di ritiro e il luogo di consegna.

In caso di trasporto marittimo, la Commissione stabilisce le spese che possono essere finanziate in funzione delle spese effettive del trasporto e della distanza. La compensazione così stabilita non può superare i costi corrispondenti ad un trasporto terrestre sul tragitto più breve tra il luogo di imbarco e il punto teorico di uscita. Agli importi di cui all'allegato XI si applica un coefficiente correttore di 0,6.

2.  Le spese di trasporto sono pagate alla parte che ha effettivamente sostenuto il costo del trasporto.

Il pagamento è subordinato alla presentazione di documenti giustificativi che attestano in particolare:

a) la denominazione degli organismi beneficiari;

b) il quantitativo dei prodotti considerati;

c) la presa in consegna da parte degli organismi beneficiari e i mezzi di trasporto utilizzati; nonché

▼M5

d) la distanza tra il luogo di ritiro e il luogo di consegna.

▼B

Articolo 83

Spese di cernita e di imballaggio

▼M23

1.  Le spese di cernita e di imballaggio degli ortofrutticoli freschi ritirati dal mercato ai fini della distribuzione gratuita sono ammissibili nell’ambito dei programmi operativi nei limiti degli importi forfettari definiti nell’allegato XII, parte A, per i prodotti in imballaggi di peso netto inferiore a 25 kg.

2.  Gli imballaggi dei prodotti destinati alla distribuzione gratuita recano l’emblema europeo accompagnato da una o più delle diciture elencate nell’allegato XII, parte B.

▼B

3.  Le spese di cernita e imballaggio sono pagate all'organizzazione di produttori che ha effettuato tali operazioni.

Il pagamento è subordinato alla presentazione di documenti giustificativi che attestano in particolare:

a) la denominazione degli organismi beneficiari;

b) il quantitativo dei prodotti considerati; nonché

c) la presa in consegna da parte degli organismi beneficiari, con indicazione delle modalità di presentazione.

Articolo 84

Condizioni per i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato

1.  I destinatari dei prodotti ritirati di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1182/2007 si impegnano a:

a) rispettare le disposizioni del presente regolamento;

b) tenere una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria che specifichino dettagliatamente le operazioni di cui trattasi;

c) sottoporsi ai controlli previsti dalla normativa comunitaria; e

d) presentare i documenti giustificativi della destinazione finale di ciascun prodotto sotto forma di un certificato di presa in consegna (o di un documento equivalente) attestante che i prodotti ritirati sono stati presi in consegna da terzi ai fini della loro distribuzione gratuita.

Gli Stati membri, se considerano che il rischio è basso, possono decidere che i destinatari non sono tenuti a tenere le contabilità di cui al primo comma, lettera b), se ricevono quantitativi modesti. Tale decisione, debitamente motivata, forma oggetto di registrazione.

2.  I destinatari di prodotti ritirati per altre destinazioni si impegnano a:

a) rispettare le disposizioni del presente regolamento;

b) tenere una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria che specifichino dettagliatamente le operazioni di cui trattasi se gli Stati membri lo ritengono opportuno benché il prodotto sia stato denaturato prima della consegna;

c) sottoporsi ai controlli previsti dalla normativa comunitaria; e

d) non percepire aiuti complementari per l'alcole ottenuto dai prodotti ricevuti se si tratta di prodotti destinati alla distillazione.



Sezione 3

Raccolta prima della maturazione (o raccolta verde) e mancata raccolta degli ortofrutticoli

Articolo 85

Definizione di raccolta verde e di mancata raccolta degli ortofrutticoli

1.  Per «raccolta verde» si intende la raccolta completa di prodotti non commercializzabili eseguita su una data superficie prima dell'inizio della raccolta normale. I prodotti non sono già stati danneggiati prima della raccolta verde da avversità atmosferiche, fitopatie o in altro modo.

2.  La mancata raccolta significa la mancata effettuazione della raccolta di qualsiasi produzione commerciale su una data superficie nel corso del normale ciclo di produzione. La distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie non è tuttavia considerata mancata raccolta.

3.  La raccolta verde o la mancata raccolta sono pratiche supplementari e differenti rispetto alle normali pratiche culturali.

Articolo 86

Condizioni per l'applicazione della raccolta verde e della mancata raccolta

1.  In relazione alla raccolta verde e alla mancata raccolta gli Stati membri:

a) adottano modalità di applicazione delle misure in questione, in particolare in merito alla notifica preventiva della raccolta verde e della mancata raccolta, al relativo contenuto e alla tempistica, all'importo della compensazione da versare e all'applicazione delle misure, nonché all'elenco dei prodotti ammissibili;

b) adottano disposizioni atte a garantire che l'applicazione di queste misure non provochi alcun impatto ambientale negativo né conseguenze fitosanitarie negative;

c) prevedono la possibilità di effettuare controlli sulla corretta esecuzione delle misure e di non approvarne l'applicazione se non lo ritengono opportuno;

d) procedono a tali controlli per verificare la corretta esecuzione delle misure, in particolare con riferimento alle disposizioni di cui alle lettere a) e b).

2.  Le organizzazioni di produttori o le relative associazioni notificano anticipatamente alle autorità nazionali competenti, tramite telecomunicazione scritta o messaggio elettronico, ogni operazione di raccolta verde o di mancata raccolta che intendono effettuare.

La prima comunicazione di un dato anno e per un dato prodotto è corredata di un'analisi basata sulla situazione prevedibile del mercato a giustificazione della raccolta verde come misura di prevenzione delle crisi.

3.  La raccolta verde e la mancata raccolta non si applicano allo stesso prodotto e sulla stessa superficie nel corso di un dato anno, né nel corso di due anni consecutivi.

4.  Gli Stati membri fissano l'importo per ettaro della compensazione per la raccolta verde e la mancata raccolta, ai sensi del paragrafo 1, lettera a), comprensivo del contributo comunitario e del contributo dell'organizzazione di produttori,

a) ad un livello tale da coprire esclusivamente i costi supplementari imputabili all'applicazione della misura, tenendo conto della gestione ambientale e fitosanitaria necessaria per rispettare le disposizioni adottate a norma del paragrafo 1, lettera b), oppure

b) ad un livello tale da coprire non più del 90 % del massimale di aiuto per i ritiri dal mercato di cui all'articolo 80.



Sezione 4

Promozione e comunicazione

Articolo 87

Applicazione delle misure di promozione e di comunicazione

1.  Gli Stati membri adottano modalità di applicazione delle misure di promozione e di comunicazione, tali da permettere, all'occorrenza, l'applicazione rapida delle misure.

2.  Le azioni realizzate nell'ambito delle misure di promozione e di comunicazione sono complementari ad eventuali altre azioni di promozione e comunicazione in corso ad opera dell'organizzazione di produttori interessata.



Sezione 5

Formazione

Articolo 88

Applicazione delle misure di formazione

Gli Stati membri adottano le modalità di applicazione delle misure di formazione.



Sezione 6

Assicurazione del raccolto

Articolo 89

Obiettivi delle misure di assicurazione del raccolto

Le organizzazioni di produttori gestiscono le azioni di assicurazione del raccolto in modo da contribuire a salvaguardare il reddito dei produttori e a risarcire le perdite di mercato subite dall'organizzazione di produttori e/o dai suoi soci quando questi sono colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventualmente da fitopatie o infestazioni parassitarie.

Articolo 90

Applicazione delle misure di assicurazione del raccolto

1.  Gli Stati membri adottano modalità di applicazione delle misure di assicurazione del raccolto, in particolare le modalità necessarie a garantire che tali misure non siano distorsive della concorrenza sul mercato delle assicurazioni.

2.  Gli Stati membri possono concedere un finanziamento nazionale complementare a sostegno delle misure di assicurazione del raccolto che beneficiano del fondo di esercizio. Tuttavia, il sostegno pubblico complessivo per l'assicurazione del raccolto non può superare:

a) l'80 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da eventi atmosferici assimilabili a calamità naturali;

b) il 50 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori contro il rischio:

i) di perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di altre perdite causate da eventi atmosferici; e

ii) di perdite dovute a epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie.

Il limite di cui al primo comma, lettera b) si applica anche nei casi in cui il fondo di esercizio può altrimenti beneficiare dell'aiuto finanziario comunitario del 60 % concesso a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1182/2007.

3.  Le misure di assicurazione del raccolto non coprono i pagamenti dei premi assicurativi che indennizzano i produttori di un importo superiore al 100 % della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore ottiene in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato.

4.  Ai fini del presente articolo, le «avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali» hanno lo stesso significato della definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione ( 30 ).



Sezione 7

Sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi comuni di investimento

Articolo 91

Condizioni per la partecipazione alle spese amministrative di costituzione di fondi comuni di investimento

1.  Gli Stati membri adottano le modalità di applicazione della partecipazione alle spese amministrative di costituzione di fondi comuni di investimento.

2.  La partecipazione alle spese amministrative di costituzione di fondi comuni di investimento rappresentano, nel primo, nel secondo e nel terzo anno di funzionamento del fondo comune di investimento, una quota del contributo dell'organizzazione di produttori al fondo stesso nel primo, secondo e terzo anno di funzionamento, pari al:

a) 10 %, 8 % e 4 % negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data;

b) 5 %, 4 % e 2 % negli altri Stati membri.

3.  Gli Stati membri possono fissare massimali per gli importi che un'organizzazione di produttori può ricevere come partecipazione alle spese amministrative di costituzione di fondi comuni di investimento.



Sezione 8

Aiuti di Stato per misure di prevenzione e gestione delle crisi

Articolo 92

Modalità di applicazione nelle strategie nazionali

Gli Stati membri che erogano aiuti di Stato a norma dell'articolo 43, secondo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 1182/2007 definiscono le relative modalità di applicazione nelle strategie nazionali.



CAPO IV

Aiuto finanziario nazionale

▼M13

Articolo 93

Livello di organizzazione dei produttori

Ai fini dell’articolo 103 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato particolarmente scarso quando le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori hanno commercializzato meno del 20 % del valore della produzione ortofrutticola durante gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati.

Soltanto la produzione di ortofrutticoli ottenuta nella regione di cui al primo paragrafo può beneficiare di un aiuto finanziario nazionale.

▼B

Articolo 94

Autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale

 

Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 gennaio di un dato anno civile, una richiesta di autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1182/2007 per i programmi operativi da attuare in tale anno.

 ◄

▼M13

La richiesta è corredata degli elementi comprovanti che il livello di organizzazione dei produttori nella regione interessata è particolarmente scarso, ai sensi dell’articolo 93 del presente regolamento, nonché di informazioni sulle organizzazioni di produttori interessate, sull’importo dell’aiuto concesso e sulla quota dei contributi finanziari versati a norma dell’articolo 103 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.

▼B

2.  La Commissione accoglie o respinge la richiesta entro tre mesi dalla sua presentazione. In mancanza di risposta da parte della Commissione entro tale periodo, la richiesta si ritiene accolta.

▼M5

Articolo 94 bis

Modifiche al programma operativo

Un'organizzazione di produttori che desidera presentare richiesta di aiuto finanziario nazionale modifica, se necessario, il proprio programma operativo ai sensi dell'articolo 67.

▼B

Articolo 95

Domanda e concessione dell'aiuto finanziario nazionale

Le organizzazioni di produttori presentano domanda di aiuto finanziario nazionale e gli Stati membri concedono tale aiuto in conformità agli articoli da 70 a 73.

Articolo 96

Quota massima di rimborso comunitario dell'aiuto finanziario nazionale

Il rimborso comunitario dell'aiuto finanziario nazionale è pari al 60 % dell'aiuto finanziario nazionale concesso all'organizzazione di produttori.

Articolo 97

Rimborso comunitario dell'aiuto finanziario nazionale

▼M5

1.  Gli Stati membri presentano richiesta di rimborso comunitario dell'aiuto finanziario nazionale approvato, effettivamente concesso alle organizzazioni di produttori, anteriormente al 1o gennaio del secondo anno successivo all'anno di esecuzione dei programmi operativi.

La richiesta è corredata degli elementi comprovanti che le condizioni stabilite all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1182/2007 sono state soddisfatte in tre dei quattro anni precedenti, nonché di informazioni sulle organizzazioni di produttori interessate e sull'importo dell'aiuto effettivamente erogato e di una descrizione della ripartizione del fondo di esercizio fra importo totale, contributi versati dalla Comunità, dallo Stato membro (aiuto finanziario nazionale) e dalle organizzazioni di produttori e relativi membri.

▼B

2.  La Commissione decide se accogliere o respingere la richiesta.

3.  Se il rimborso comunitario dell'aiuto è stato approvato, le spese ammissibili sono dichiarate alla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione ( 31 ).



CAPO V

Disposizioni generali



Sezione 1

Comunicazioni

Articolo 98

Relazioni delle organizzazioni di produttori

1.  A corredo delle domande di aiuto, le organizzazioni di produttori presentano relazioni annuali sull'esecuzione dei programmi operativi.

Dette relazioni riguardano:

a) i programmi operativi eseguiti nel corso dell'anno precedente;

b) le principali modifiche apportate ai programmi operativi; e

c) le discrepanze tra gli aiuti stimati e gli aiuti effettivamente richiesti.

2.  Per ciascun programma operativo attuato la relazione annuale riporta:

a) i risultati ottenuti dal programma operativo, basati, se del caso, sugli indicatori comuni di prodotto e di risultato figuranti nell'allegato XIV e, se necessario, sugli indicatori supplementari di prodotto e di risultato definiti nella strategia nazionale; e

b) una sintesi dei principali problemi incontrati nella gestione del programma e delle eventuali misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia della sua attuazione.

Se del caso, la relazione annuale specifica le idonee difese predisposte, conformemente alla strategia nazionale e in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1182/2007, per proteggere l'ambiente da un'eventuale accresciuta pressione provocata da investimenti sovvenzionati nell'ambito del programma operativo.

3.  Nell'ultimo anno di attuazione di un programma operativo, la relazione annuale di cui al paragrafo 1 è sostituita da una relazione finale.

Le relazioni finali indicano in che misura gli obiettivi del programma sono stati conseguiti. Esse spiegano i cambiamenti di azioni e/o di metodi operati e individuano i fattori che hanno contribuito al successo o al fallimento dell'esecuzione del programma, fattori che sono o saranno presi in considerazione in sede di elaborazione dei programmi operativi successivi o di modifica di quelli esistenti.

4.  Fatte salve disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento, se un'organizzazione di produttori non effettua una comunicazione allo Stato membro prevista dal presente regolamento o dal regolamento (CE) n. 1182/2007, o se la comunicazione risulta inesatta tenuto conto degli elementi obiettivi di cui lo Stato membro dispone, quest'ultimo sospende l'approvazione del programma operativo di cui trattasi per l'anno successivo finché la comunicazione sia effettuata correttamente.

Lo Stato membro inserisce i dati relativi a tali casi nella relazione finale di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

Articolo 99

Obblighi di comunicazione degli Stati membri

1.  Gli Stati membri designano un'unica autorità competente incaricata delle comunicazioni fra la Commissione e lo Stato membro riguardanti le organizzazioni di produttori, i gruppi di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori. Essi informano la Commissione di tale designazione e le comunicano gli estremi dell'autorità designata.

2.  Entro il 31 gennaio gli Stati membri comunicano alla Commissione l'importo totale del fondo di esercizio approvato quell'anno per tutti i programmi operativi. Essi indicano chiaramente sia l'importo complessivo del fondo di esercizio, sia l'importo totale del finanziamento comunitario per il suddetto fondo. Queste cifre sono ulteriormente suddivise fra importi riservati alle misure di prevenzione e gestione delle crisi e altre misure.

3.  Entro il 15 novembre di un dato anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione annuale sulle organizzazioni di produttori, i gruppi di produttori e i fondi di esercizio, nonché sui programmi operativi e i piani di riconoscimento attuati nell'anno precedente. La relazione annuale contiene in particolare le informazioni che figurano nell'allegato XIII.



Sezione 2

Controlli

Articolo 100

Sistema di identificazione unico

Gli Stati membri assicurano che venga applicato un sistema di identificazione unico con riguardo a tutte le domande di aiuto inoltrate dalla stessa organizzazione di produttori o dallo stesso gruppo di produttori. Questa identificazione è compatibile con il sistema di registrazione dell'identità di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio ( 32 ).

Articolo 101

Domande di aiuto

Fatte salve disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento, gli Stati membri stabiliscono procedure appropriate per la presentazione delle domande di aiuto, delle richieste di riconoscimento o di approvazione del programma operativo, nonché delle domande di pagamento.

Articolo 102

Campionamento

Ove è opportuno eseguire controlli a campione, gli Stati membri assicurano, sulla base di un'analisi dei rischi, che i controlli siano adeguati, per natura e frequenza, alla misura interessata.

Articolo 103

Controlli amministrativi

Tutte le domande di aiuto o di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi che vertono su tutti gli elementi che è possibile e opportuno controllare con mezzi amministrativi. Le procedure presuppongono la registrazione delle operazioni intraprese, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

Articolo 104

Controlli in loco

1.  Ciascun controllo in loco forma oggetto di una relazione, onde poter riesaminare gli elementi delle verifiche effettuate. Tale relazione indica in particolare quanto segue:

a) il regime di aiuto e la domanda oggetto di controllo;

b) le persone presenti;

c) le azioni, le misure e i documenti controllati; nonché

d) i risultati del controllo.

2.  Il beneficiario può essere invitato a firmare la relazione per attestare di aver presenziato al controllo ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate irregolarità, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.

3.  È possibile dare preavviso dei controlli in loco, purché ciò non pregiudichi la finalità del controllo. Il preavviso è limitato al minimo indispensabile.

4.  Ove possibile, i controlli in loco ai sensi del presente regolamento sono effettuati contemporaneamente ad altri controlli previsti dalla normativa comunitaria in materia di sovvenzioni agricole. Tuttavia nel 2008, se necessario, i controlli in loco possono essere eseguiti da organismi diversi in momenti diversi.

Articolo 105

Approvazione delle domande di riconoscimento e dei programmi operativi

1.  Prima di riconoscere un'organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007, gli Stati membri effettuano un sopralluogo presso l'organizzazione stessa per verificare il rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento.

2.  Prima di approvare un programma operativo ai sensi dell'articolo 65, l'autorità nazionale competente verifica con tutti i mezzi appropriati, compresi i controlli in loco, il programma operativo presentato per approvazione e le eventuali domande di modifica. Detti controlli verificano in particolare:

a) l'esattezza delle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettere a), b) ed e);

b) la conformità dei programmi con l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1182/2007 nonché con la disciplina nazionale e la strategia nazionale;

c) l'ammissibilità delle azioni e delle spese proposte;

d) la coerenza e la qualità tecnica dei programmi, la fondatezza delle stime e del piano di aiuti, nonché la programmazione della relativa esecuzione. I controlli verificano inoltre se sono stati stabiliti traguardi misurabili, in modo che se ne possa sorvegliare la realizzazione, e se i traguardi fissati possono essere raggiunti attuando le misure proposte; nonché

e) la conformità delle operazioni oggetto della domanda di sostegno con la pertinente normativa comunitaria e nazionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dalla disciplina nazionale o dalla strategia nazionale.

Articolo 106

Controlli delle domande di aiuto per i programmi operativi

Prima di concedere il pagamento, gli Stati membri eseguono controlli amministrativi su tutte le domande di aiuto nonché controlli in loco a campione.

Articolo 107

Controlli amministrativi delle domande di aiuto per i programmi operativi

1.  I controlli amministrativi delle domande di aiuto vertono in particolare sulle seguenti verifiche, se pertinenti:

a) la relazione annuale o, se del caso, la relazione finale, trasmessa insieme alla domanda, relativa all'esecuzione del programma operativo;

b) il valore della produzione commercializzata, i contributi al fondo di esercizio e le spese sostenute;

c) la fornitura dei beni e dei servizi e la veridicità delle spese dichiarate;

d) la conformità delle azioni eseguite con quelle contenute nel programma operativo approvato; nonché

e) il rispetto dei limiti e dei massimali finanziari e di altra natura imposti.

2.  I pagamenti finanziati nell'ambito del programma operativo sono comprovati da fatture e documenti attestanti l'effettuazione degli stessi. Ove ciò non risulti possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti aventi forza probatoria equivalente. Le fatture utilizzate sono intestate all'organizzazione di produttori, all'associazione di organizzazioni di produttori, al gruppo di produttori o alla filiale, secondo il disposto dell'articolo 52, paragrafo 7, oppure, previo consenso dello Stato membro, a uno o più dei rispettivi soci.

Articolo 108

Controlli in loco delle domande di aiuto per i programmi operativi

1.  Nell'ambito della verifica delle domande di aiuto di cui all'articolo 70, paragrafo 1, gli Stati membri eseguono controlli in loco delle organizzazioni di produttori in modo da assicurare il rispetto delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto o del relativo saldo per l'anno considerato.

I controlli verificano in particolare:

a) il rispetto dei criteri di riconoscimento per l'anno considerato;

b) l'utilizzo del fondo di esercizio nell'anno considerato, comprese le spese dichiarate nelle domande di anticipi o di pagamenti parziali; nonché

c) i controlli di secondo livello per le spese inerenti ai ritiri dal mercato, alla raccolta verde e alla mancata raccolta.

2.  I controlli di cui al paragrafo 1 riguardano ogni anno un campione significativo di domande. Il campione rappresenta almeno il 30 % dell'importo totale dell'aiuto negli Stati membri con più di 10 organizzazioni di produttori riconosciute. Negli altri casi, ciascuna organizzazione di produttori è oggetto di una visita almeno una volta ogni tre anni.

Prima del versamento dell'aiuto o del saldo relativo all'ultimo anno del programma operativo, deve essere effettuato almeno un controllo per ogni organizzazione di produttori.

3.  I risultati dei controlli in loco sono valutati per determinare se gli eventuali problemi riscontrati abbiano carattere sistematico e comportino quindi un fattore di rischio per altre azioni analoghe, altri beneficiari o altri organismi. La valutazione individua inoltre le cause di tali situazioni e l'esigenza di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

Se dai controlli emergono irregolarità di rilievo in una regione o in parte di essa o presso una determinata organizzazione di produttori, lo Stato membro effettua controlli supplementari nel corso dell'anno e aumenta la percentuale delle domande da controllare l'anno successivo.

4.  Lo Stato membro determina le organizzazioni di produttori da controllare sulla base di un'analisi dei rischi.

L'analisi dei rischi tiene conto in particolare dei seguenti elementi:

a) l'importo dell'aiuto,

b) le risultanze dei controlli degli anni precedenti,

c) un elemento casuale e

d) altri parametri definiti dagli Stati membri, in particolare se le organizzazioni di produttori partecipano ad un programma di assicurazione qualità ufficialmente riconosciuto dagli Stati membri o da organismi di certificazione indipendenti.

Articolo 109

Controlli in loco relativi alle misure dei programmi operativi

1.  Mediante i controlli in loco relativi alle misure dei programmi operativi gli Stati membri verificano in particolare:

a) l'attuazione delle azioni contemplate nel programma operativo;

b) la coerenza dell'attuazione, effettiva o prevista, dell'azione con l'utilizzazione descritta nel programma operativo approvato;

c) per un adeguato numero di voci di spesa, la conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie e al capitolato approvato;

d) la giustificazione delle spese sostenute mediante documenti contabili o di altra natura; nonché

e) il valore della produzione commercializzata.

2.  Il valore della produzione commercializzata è verificato sulla base dei dati del sistema contabile richiesti a norma del diritto nazionale.

A tal fine, gli Stati membri hanno facoltà di decidere se la dichiarazione del valore della produzione commercializzata debba essere certificata allo stesso modo dei dati contabili richiesti a norma del diritto nazionale.

Il controllo relativo alla dichiarazione del valore della produzione commercializzata può essere eseguito prima che sia presentata la domanda di aiuto corrispondente.

3.  Salvo circostanze particolari, il controllo in loco comprende una visita sul luogo di realizzazione dell'azione o, se l'azione non è tangibile, presso il promotore della stessa. In particolare, le azioni realizzate in aziende individuali che rientrano nel campione di cui all'articolo 108, paragrafo 2, formano oggetto di almeno una visita intesa a verificarne l'esecuzione.

Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non effettuare tali visite per operazioni di piccola entità o se ritengono che vi sia un rischio limitato di inadempimento delle condizioni di ammissibilità all'aiuto o di mancata esecuzione dell'operazione. La suddetta decisione, debitamente motivata, forma oggetto di registrazione.

4.  Il controllo in loco verte su tutti gli impegni e gli obblighi dell'organizzazione di produttori o dei suoi soci che possono essere verificati al momento del sopralluogo.

5.  Possono rientrare nel calcolo della percentuale di controllo fissata all'articolo 108, paragrafo 2, soltanto i controlli che soddisfano tutte le condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 110

Controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro

1.  Gli Stati membri procedono, presso ciascuna organizzazione di produttori, a controlli di primo livello delle operazioni di ritiro, che consistono in un controllo documentale e d'identità, nonché in un controllo materiale, eventualmente a campione, avente ad oggetto il peso dei prodotti ritirati dal mercato, e in un controllo di conformità alle disposizioni dell'articolo 77, secondo le modalità previste dal titolo II, capo II. Il controllo è effettuato successivamente al ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 79, paragrafo 1, entro i termini di cui all'articolo 79, paragrafo 2.

2.  I controlli di primo livello di cui al paragrafo 1 coprono l'intero quantitativo di prodotti ritirati dal mercato. Al termine del controllo, i prodotti ritirati non destinati alla distribuzione gratuita sono sottoposti a denaturazione o conferiti all'industria di trasformazione sotto la supervisione delle autorità competenti, alle condizioni stabilite dallo Stato membro a norma dell'articolo 81.

Per i prodotti destinati alla distribuzione gratuita, gli Stati membri possono limitare il controllo ad una percentuale inferiore a quella fissata al paragrafo 2 del presente articolo, ma non inferiore al 10 % dei quantitativi interessati durante la campagna di commercializzazione. Il controllo può aver luogo presso l'organizzazione di produttori e/o presso i destinatari dei prodotti. Se dai controlli emergono irregolarità di rilievo, le autorità competenti effettuano controlli supplementari.

Articolo 111

Controlli di secondo livello sulle operazioni di ritiro

1.  Nell'ambito dei controlli indicati all'articolo 108, gli Stati membri effettuano controlli di secondo livello.

Gli Stati membri stabiliscono criteri per analizzare e valutare il rischio che una determinata organizzazione di produttori abbia realizzato operazioni di ritiro non conformi alla normativa. Tali criteri tengono conto, tra l'altro, delle constatazioni emerse da precedenti controlli di primo e secondo livello, nonché dell'esistenza di un sistema di assicurazione qualità in seno all'organizzazione di produttori. Sulla base di detti criteri definiscono, per ciascuna organizzazione, una frequenza minima dei controlli di secondo livello.

2.  I controlli di cui al paragrafo 1 consistono in controlli in loco presso le organizzazioni di produttori e i destinatari dei prodotti ritirati, intesi ad accertare l'osservanza delle condizioni prescritte per il pagamento dell'aiuto comunitario. I controlli comprendono in particolare:

a) la verifica della contabilità di magazzino e della contabilità finanziaria che ciascuna organizzazione di produttori che effettui operazioni di ritiro durante la campagna in questione è tenuta a conservare;

b) la verifica dei quantitativi commercializzati dichiarati nelle domande di pagamento, con particolare riferimento alla contabilità di magazzino e alla contabilità finanziaria, alle fatture e, se necessario, alla loro veridicità, nonché alla corrispondenza tra i dati dichiarati e i dati contabili e/o fiscali delle organizzazioni di produttori interessate;

c) il controllo della correttezza della contabilità, in particolare la verifica della veridicità delle entrate nette realizzate dalle organizzazioni di produttori e da esse dichiarate nelle domande di pagamento, la proporzionalità delle eventuali spese di ritiro, la verifica delle registrazioni contabili relative alla riscossione da parte delle organizzazioni di produttori dell'aiuto comunitario e all'eventuale trasferimento di una parte di quest'ultimo ai soci, nonché della coerenza tra tali registrazioni; nonché

d) il controllo della destinazione dei prodotti ritirati dichiarata nella domanda di pagamento nonché dell'eventuale denaturazione, per verificare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte delle organizzazioni di produttori e dei destinatari.

3.  I controlli di cui al paragrafo 2 sono eseguiti presso le organizzazioni di produttori interessate e i destinatari associati a dette organizzazioni. Ciascun controllo verte su un campione pari ad almeno il 5 % dei quantitativi ritirati dall'organizzazione di produttori nel corso della campagna.

4.  La contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), distinguono, per ciascun prodotto ritirato, i movimenti (espressi in volume):

a) della produzione conferita dai soci dell'organizzazione di produttori e dai soci di altre organizzazioni di produttori a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1182/2007;

b) delle vendite realizzate dall'organizzazione di produttori, con una ripartizione tra i prodotti condizionati per il mercato del fresco e gli altri tipi di prodotti (comprese le materie prime destinate alla trasformazione); nonché

c) dei prodotti ritirati dal mercato.

5.  I controlli della destinazione dei prodotti di cui al paragrafo 4, lettera c), comprendono in particolare:

a) un controllo a campione della contabilità specifica che deve essere tenuta dai destinatari e, ove opportuno, della sua corrispondenza con la contabilità imposta dalla legislazione nazionale; e

b) il controllo del rispetto delle condizioni ambientali applicabili.

6.  Se dai controlli di secondo livello emergono irregolarità di rilievo, le autorità competenti approfondiscono tali controlli durante la campagna considerata e intensificano la frequenza dei controlli di secondo livello sulle organizzazioni di produttori interessate (o le relative associazioni) durante la campagna successiva.

Articolo 112

Raccolta verde e mancata raccolta degli ortofrutticoli

1.  Prima che venga effettuata un'operazione di raccolta verde, gli Stati membri verificano mediante un controllo in loco che i prodotti non siano danneggiati e che l'appezzamento sia stato coltivato correttamente. Dopo la raccolta verde, gli Stati membri verificano che la raccolta sia completa su tutta la superficie e che i prodotti raccolti siano stati denaturati.

Alla fine del periodo della raccolta, gli Stati membri verificano la fondatezza dell'analisi basata sulla situazione prevedibile del mercato di cui all'articolo 86, paragrafo 2. Analizzano anche le eventuali differenze fra la situazione prevedibile del mercato e quella reale.

2.  Prima di un'operazione di mancata raccolta, gli Stati membri verificano mediante un controllo in loco che la superficie sia stata coltivata correttamente, che non abbia già avuto luogo una raccolta parziale e che il prodotto sia ben sviluppato e generalmente di qualità sana, leale e mercantile.

Gli Stati membri si assicurano che la produzione venga denaturata. Se questo non è possibile, essi garantiscono, mediante uno o più sopralluoghi durante la stagione della raccolta, che non si proceda alla raccolta.

3.  I paragrafi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 111 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 113

Controlli prima dell'approvazione dei piani di riconoscimento dei gruppi di produttori

1.  Prima di approvare un piano di riconoscimento di un gruppo di produttori ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007, gli Stati membri effettuano un controllo in loco della persona giuridica o della sua parte chiaramente definita.

2.  Gli Stati membri verificano con tutti i mezzi appropriati, compresi i controlli in loco:

a) l'esattezza delle informazioni contenute nel piano di riconoscimento;

b) la coerenza commerciale e la qualità tecnica del piano, la fondatezza delle stime e la programmazione della sua esecuzione;

c) l'ammissibilità delle azioni e l'ammissibilità e ragionevolezza delle spese proposte; nonché

d) la conformità delle operazioni oggetto della domanda di sostegno con la pertinente normativa comunitaria e nazionale, in particolare in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato, e altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dalla disciplina nazionale o dalla strategia nazionale.

Articolo 114

Controlli delle domande di aiuto dei gruppi di produttori

1.  Prima di concedere il pagamento, gli Stati membri eseguono controlli amministrativi su tutte le domande di aiuto presentate dai gruppi di produttori nonché controlli in loco a campione.

2.  A seguito della presentazione della domanda di aiuto di cui all'articolo 47, gli Stati membri eseguono controlli in loco sui gruppi di produttori in modo da assicurare il rispetto delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto per l'anno considerato.

Detti controlli riguardano in particolare:

a) il rispetto dei criteri di riconoscimento per l'anno considerato; e

b) il valore della produzione commercializzata nonché l'attuazione delle misure contenute nel piano di riconoscimento e le spese sostenute.

3.  I controlli di cui al paragrafo 2 riguardano ogni anno un campione significativo di domande. Il campione rappresenta almeno il 30 % dell'importo totale dell'aiuto.

Tutti i gruppi di produttori sono controllati almeno una volta ogni cinque anni.

4.  Gli articoli 107 e 109 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 115

Organizzazioni di produttori transnazionali e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori

1.  Lo Stato membro in cui ha sede un'organizzazione di produttori transnazionale o un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori ha competenza generale per l'organizzazione di controlli su tale organizzazione o associazione e, ove necessario, commina sanzioni.

2.  Gli altri Stati membri tenuti a prestare la collaborazione amministrativa di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 37, paragrafo 2, lettera c), effettuano i controlli amministrativi e in loco richiesti dallo Stato membro di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli riferiscono i risultati. Essi rispettano tutte le scadenze fissate dallo Stato membro di cui al paragrafo 1.

3.  Le norme vigenti nello Stato membro di cui al paragrafo 1 si applicano nei riguardi dell'organizzazione di produttori, del programma operativo e del fondo di esercizio. Tuttavia, per quanto riguarda le questioni ambientali e fitosanitarie nonché lo smaltimento dei prodotti ritirati, si applicano le norme dello Stato membro in cui ha luogo la produzione.



Sezione 3

Sanzioni

Articolo 116

Inosservanza dei criteri di riconoscimento

1.  Gli Stati membri revocano il riconoscimento di un'organizzazione di produttori in caso di inosservanza sostanziale dei criteri di riconoscimento dovuta ad un'azione deliberata o a una negligenza grave commessa da detta organizzazione.

In particolare, gli Stati membri revocano il riconoscimento di un'organizzazione di produttori se l'inosservanza dei criteri di riconoscimento riguarda:

a) una violazione dei requisiti di cui agli articoli 23 e 25, all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 33, oppure

b) una situazione in cui il valore della produzione commercializzata scende per due anni consecutivi al di sotto del valore minimo fissato dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007.

Fatte salve eventuali disposizioni orizzontali di diritto nazionale sui periodi di limitazione, la revoca del riconoscimento di cui al presente paragrafo ha effetto a decorrere dalla data in cui le condizioni del riconoscimento non sono più soddisfatte.

2.  Nei casi in cui non si applica il paragrafo 1, gli Stati membri sospendono il riconoscimento di un'organizzazione di produttori se l'inosservanza dei criteri di riconoscimento è sostanziale, ma solo temporanea.

Durante il periodo di sospensione non viene erogato alcun aiuto. La sospensione ha effetto a decorrere dal giorno in cui si è svolto il controllo e termina il giorno in cui ha luogo il controllo che accerta il soddisfacimento dei criteri in questione.

Il periodo di sospensione non supera i 12 mesi. Se i criteri in questione non sono ancora soddisfatti dopo 12 mesi, il riconoscimento è revocato.

▼M5

Gli Stati membri possono effettuare pagamenti dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 71 ove necessario ai fini dell'applicazione del presente paragrafo. Tuttavia, tali pagamenti tardivi non possono in alcun caso essere effettuati dopo il 15 ottobre del secondo anno successivo all'anno di esecuzione del programma.

▼B

3.  Negli altri casi di inosservanza dei criteri di riconoscimento, in cui non si applicano i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri inviano una lettera di avvertimento con le misure correttive da adottare. Gli Stati membri possono ritardare i pagamenti degli aiuti fino all'adozione delle misure correttive.

▼M5

Gli Stati membri possono effettuare pagamenti dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 71 ove necessario ai fini dell'applicazione del presente paragrafo. Tuttavia, tali pagamenti tardivi non possono in alcun caso essere effettuati dopo il 15 ottobre del secondo anno successivo all'anno di esecuzione del programma.

▼B

La mancata adozione delle misure correttive entro un periodo di 12 mesi è considerata alla stregua dell'inosservanza sostanziale dei criteri e comporta l'applicazione del paragrafo 2.

Articolo 117

Frodi

1.  Fatte salve eventuali altre sanzioni che possono essere comminate ai sensi del diritto comunitario e nazionale, gli Stati membri revocano il riconoscimento di un'organizzazione di produttori, di un'associazione di organizzazioni di produttori o di un gruppo di produttori se risulta che abbiano commesso una frode con riguardo agli aiuti contemplati dal regolamento (CE) n. 1182/2007.

2.  Gli Stati membri possono sospendere il riconoscimento di un'organizzazione di produttori, di un'associazione di organizzazioni di produttori o di un gruppo di produttori, o sospendere i pagamenti, se tali organismi sono sospettati di aver commesso una frode con riguardo agli aiuti contemplati dal regolamento (CE) n. 1182/2007.

Articolo 118

Gruppi di produttori

1.  Gli Stati membri irrogano, mutatis mutandis, le sanzioni di cui agli articoli 116 e/o 119 con riguardo ai piani di riconoscimento.

2.  Oltre a quanto stabilito al paragrafo 1, se, al termine del periodo fissato dallo Stato membro a norma dell'articolo 51, paragrafo 4, il gruppo di produttori non è riconosciuto come organizzazione di produttori, lo Stato membro recupera:

a) il 100 % degli aiuti versati al gruppo di produttori se il mancato ottenimento del riconoscimento è dovuto a un'azione deliberata o a una negligenza grave del gruppo di produttori; oppure

b) il 50 % degli aiuti versati al gruppo di produttori in tutti gli altri casi.

Articolo 119

Programma operativo

1.  I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili.

2.  Lo Stato membro esamina la domanda di aiuto ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Esso determina:

a) l'importo a cui il beneficiario avrebbe diritto esclusivamente in base alla domanda di aiuto;

b) l'importo a cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità della domanda di aiuto.

3.  Se l'importo stabilito ai sensi del paragrafo 2, lettera a), supera l'importo stabilito ai sensi della lettera b) dello stesso paragrafo di più del 3 %, si applica una riduzione all'importo effettivo da versare al beneficiario. L'importo della riduzione corrisponde alla differenza fra l'importo calcolato alla lettera a) e quello calcolato alla lettera b) del paragrafo 2.

Non si applica tuttavia alcuna riduzione se l'organizzazione o il gruppo di produttori è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inserimento dell'importo non ammissibile al beneficio dell'aiuto.

4.  I paragrafi 2 e 3 si applicano mutatis mutandis alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco.

5.  Se il valore della produzione commercializzata è dichiarato e verificato prima della presentazione della domanda di aiuto, si applica una riduzione al valore della produzione commercializzata utilizzato per calcolare gli importi da versare ai sensi dei paragrafi 2 e 3.

6.  Se viene accertato che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione è esclusa dal sostegno del programma operativo o del piano di riconoscimento e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Il beneficiario è inoltre escluso, per detta operazione, dal beneficio dell'aiuto nell'ambito del programma operativo in questione per l'anno successivo.

Articolo 120

Sanzioni a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro

Se, a seguito del controllo di cui all'articolo 110, si riscontrano irregolarità con riguardo alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi menzionati all'articolo 77, il beneficiario è tenuto a:

a) versare una penale equivalente all'importo ►M10  contributo comunitario ◄ , calcolata in base ai quantitativi di prodotti ritirati non conformi alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi, se tali quantitativi sono inferiori al 10 % dei quantitativi comunicati a norma dell'articolo 79 per l'operazione di ritiro interessata;

b) versare una penale equivalente al doppio dell'importo ►M10  contributo comunitario ◄ se tali quantitativi sono compresi fra il 10 % e il 25 % dei quantitativi comunicati; oppure

c) versare una penale equivalente all'importo ►M10  contributo comunitario ◄ per l'intero quantitativo comunicato ai sensi dell'articolo 79, se tali quantitativi superano il 25 % del quantitativo comunicato.

Articolo 121

Altre sanzioni applicabili alle organizzazioni di produttori con riguardo alle operazioni di ritiro

1.  Le sanzioni di cui all'articolo 119 riguardano gli aiuti richiesti per le operazioni di ritiro come parte integrante delle spese del programma operativo.

2.  Le spese per le operazioni di ritiro non sono considerate ammissibili se i prodotti non posti in vendita non sono stati smaltiti come stabilito dallo Stato membro a norma dell'articolo 81, paragrafo 1, oppure se il ritiro o la sua destinazione hanno provocato un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative in violazione delle disposizioni adottate in virtù dell'articolo 81, paragrafo 1.

Articolo 122

Sanzioni applicabili ai destinatari dei prodotti ritirati

Se, all'atto dei controlli eseguiti a norma degli articoli 110 e 111, emergono irregolarità imputabili ai destinatari dei prodotti ritirati, si applicano le seguenti sanzioni:

a) i destinatari non possono più ricevere i prodotti ritirati, e

b) i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato sono tenuti a rimborsare una somma equivalente al valore dei prodotti messi a loro disposizione, maggiorata delle spese di cernita, imballaggio e trasporto, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. ►M5  ————— ◄

La sanzione di cui alla lettera a) ha effetto immediato, si applica per almeno una campagna di commercializzazione e può essere prorogata in funzione della gravità dell'irregolarità.

Articolo 123

Raccolta verde e mancata raccolta degli ortofrutticoli

1.  Per quanto riguarda la raccolta verde, l'organizzazione di produttori che risulti non aver adempiuto i propri obblighi è tenuta a versare una penale pari all'importo dell'indennità percepita per le superfici sulle quali gli obblighi non sono stati rispettati. Il mancato rispetto degli obblighi comprende fra l'altro i casi in cui:

a) lo Stato membro accerta, nel corso della verifica di cui all'articolo 112, paragrafo 1, secondo comma, che la raccolta verde non era giustificata in base all'analisi della situazione prevedibile del mercato esistente in quel momento;

b) la superficie comunicata per la raccolta verde non è ammissibile a tale misura, oppure

c) la superficie non è stata interamente sottoposta a raccolta o la produzione non è stata denaturata.

2.  Per quanto riguarda la mancata raccolta, l'organizzazione di produttori che risulti non aver adempiuto i propri obblighi è tenuta a versare una penale pari all'importo dell'indennità percepita per le superfici sulle quali gli obblighi non sono stati rispettati. Il mancato rispetto degli obblighi comprende fra l'altro i casi in cui:

a) la superficie comunicata per la mancata raccolta non è ammissibile a tale misura;

b) la raccolta è stata comunque effettuata, in tutto o in parte, oppure

c) si sono verificati un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative di cui l'organizzazione di produttori è responsabile.

3.  Le penali di cui ai paragrafi 1 e 2 si aggiungono a un'eventuale riduzione dei pagamenti a norma dell'articolo 119.

Articolo 124

Impossibilità di effettuare un controllo in loco

Le domande di aiuto sono respinte per la parte di spesa corrispondente nel caso in cui non possa essere effettuato un controllo in loco per cause imputabili all'organizzazione di produttori, a un suo socio o a un suo rappresentante.

Articolo 125

Recupero degli aiuti

Gli aiuti indebitamente versati formano oggetto di recupero, con i relativi interessi, presso le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori, i gruppi di produttori o gli altri operatori interessati. Le norme di cui all'articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004 ( 33 ) si applicano mutatis mutandis.

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il recupero degli importi indebitamente versati di cui alla presente sezione non ostano alla comunicazione delle irregolarità alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione ( 34 ).



Sezione 4

Sorveglianza e valutazione dei programmi operativi e delle strategie nazionali

Articolo 126

Insieme di indicatori comuni di rendimento

1.  Le strategie nazionali e i programmi operativi sono sottoposti a sorveglianza e valutazione allo scopo di verificare i progressi compiuti per il conseguimento degli obiettivi fissati per i programmi operativi nonché l'efficienza e l'efficacia in rapporto a tali obiettivi.

2.  Il progresso, l'efficienza e l'efficacia sono valutati mediante un insieme di indicatori comuni di rendimento relativi alla situazione iniziale nonché all'esecuzione finanziaria, ai prodotti, ai risultati e all'impatto dei programmi operativi realizzati.

3.  L'insieme di indicatori comuni di rendimento figura nell'allegato XIV del presente regolamento.

4.  Se uno Stato membro lo ritiene opportuno, la strategia nazionale definisce un insieme limitato di indicatori supplementari specifici per la strategia, che riflettono esigenze, condizioni e obiettivi nazionali e/o regionali propri dei programmi operativi attuati dalle organizzazioni di produttori. Laddove esistono, vengono aggiunti indicatori supplementari relativi agli obiettivi ambientali, che non rientrano nell'insieme di indicatori comuni di rendimento.

Articolo 127

Procedure di sorveglianza e valutazione relative ai programmi operativi

1.  Le organizzazioni di produttori garantiscono la sorveglianza e la valutazione dei programmi operativi avvalendosi degli indicatori pertinenti scelti tra gli indicatori comuni di rendimento di cui all'articolo 126 e, ove opportuno, degli indicatori supplementari specificati nella strategia nazionale.

A tal fine essi istituiscono un sistema di raccolta, registrazione e conservazione dei dati utili per la compilazione dei suddetti indicatori.

2.  La sorveglianza è intesa a valutare i progressi compiuti per il conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti per il programma operativo. Essa è effettuata mediante gli indicatori finanziari, di prodotto e di risultato. Le risultanze della sorveglianza sono intese a:

a) verificare la qualità dell'esecuzione del programma;

b) individuare la necessità di adeguamenti o di una revisione del programma operativo allo scopo di conseguire gli obiettivi o di migliorare la gestione, anche finanziaria, dello stesso;

c) contribuire a soddisfare i requisiti in materia di comunicazione riguardanti l'esecuzione del programma operativo.

Le informazioni relative ai risultati delle attività di sorveglianza sono incluse in tutte le relazioni annuali di cui all'articolo 98, paragrafo 1, che l'organizzazione di produttori è tenuta a trasmettere all'autorità nazionale incaricata della gestione della strategia nazionale.

3.  La valutazione si presenta come una relazione di valutazione intermedia distinta.

L'esercizio di valutazione intermedio, che può essere condotto con l'aiuto di un ufficio di consulenza specializzato, è inteso ad esaminare il livello di utilizzazione delle risorse finanziarie e l'efficienza e l'efficacia del programma operativo, nonché a valutare i progressi compiuti in rapporto agli obiettivi generali del programma. A tal fine si utilizzano gli indicatori comuni iniziali, di risultato e, se del caso, di impatto.

Se del caso, l'esercizio di valutazione intermedio comprende una valutazione qualitativa dei risultati e dell'impatto delle azioni ambientali riguardanti:

a) la prevenzione dell'erosione del suolo;

b) un uso ridotto e/o più razionale di prodotti fitosanitari;

c) la protezione degli habitat e della biodiversità; oppure

d) la tutela del paesaggio.

I risultati dell'esercizio sono utilizzati per:

a) migliorare la qualità dei programmi operativi gestiti dall'organizzazione di produttori;

b) individuare la necessità di cambiamenti sostanziali del programma operativo;

c) contribuire all'adempimento degli obblighi di comunicazione in merito all'esecuzione dei programmi operativi; nonché

d) trarre insegnamenti utili per migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dei futuri programmi operativi gestiti dall'organizzazione di produttori.

L'esercizio di valutazione intermedio è condotto durante il periodo di esecuzione del programma operativo, in modo che i risultati possano essere presi in considerazione per l'elaborazione del programma operativo successivo.

La relazione di valutazione intermedia è allegata alla corrispondente relazione annuale di cui all'articolo 98, paragrafo 1.

Articolo 128

Procedure di sorveglianza e valutazione relative alla strategia nazionale

1.  La sorveglianza e la valutazione della strategia nazionale sono effettuate utilizzando gli indicatori pertinenti scelti tra gli indicatori comuni di rendimento di cui all'articolo 126 e, ove opportuno, gli indicatori supplementari specificati nella strategia nazionale.

2.  Gli Stati membri istituiscono un sistema di raccolta, registrazione e conservazione dei dati in un formato elettronico idoneo per la compilazione degli indicatori di cui all'articolo 126. A tal fine essi si basano sulle informazioni trasmesse dall'organizzazione di produttori in merito alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi operativi.

3.  La sorveglianza è permanente ed è intesa a valutare i progressi compiuti per il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi stabiliti per i programmi operativi. Essa è effettuata mediante gli indicatori finanziari, di prodotto e di risultato. A tal fine si utilizzano le informazioni contenute nelle relazioni annuali sullo stato di avanzamento trasmesse dall'organizzazione di produttori in merito alla sorveglianza dei programmi operativi. I risultati dell'esercizio di sorveglianza sono utilizzati per:

a) verificare la qualità dell'esecuzione dei programmi operativi;

b) individuare la necessità di adeguamenti o di una revisione della strategia nazionale allo scopo di conseguire gli obiettivi per essa stabiliti o di migliorare la gestione della sua attuazione, compresa la gestione finanziaria dei programmi operativi; nonché

c) contribuire all'adempimento degli obblighi di comunicazione in merito all'esecuzione della strategia nazionale.

4.  La valutazione è intesa a verificare i progressi compiuti per il conseguimento degli obiettivi generali della strategia. Essa è effettuata mediante gli indicatori iniziali, di risultato e, se del caso, di impatto. A tal fine si utilizzano i risultati della sorveglianza e della valutazione intermedia dei programmi operativi, esposti nelle relazioni annuali sullo stato di avanzamento e nelle relazioni finali trasmesse dalle organizzazioni di produttori. I risultati dell'esercizio di valutazione sono utilizzati per:

a) migliorare la qualità della strategia;

b) individuare la necessità di cambiamenti sostanziali della strategia; e

c) contribuire all'adempimento degli obblighi di comunicazione in merito all'esecuzione della strategia nazionale.

La valutazione comprende un esercizio di valutazione da eseguire nel 2012, in tempo utile per esporne i risultati in una relazione di valutazione distinta da allegare, nello stesso anno, alla relazione annuale nazionale di cui all'articolo 99, paragrafo 3. La relazione esamina il livello di utilizzazione delle risorse finanziarie nonché l'efficienza e l'efficacia dei programmi operativi eseguiti, oltre a valutare gli effetti e l'impatto di tali programmi in relazione agli obiettivi, ai traguardi e alle finalità stabiliti dalla strategia e, se del caso, agli altri obiettivi fissati all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007. Il suo scopo è ricavare insegnamenti utili per migliorare la qualità delle future strategie nazionali e, in particolare, individuare possibili carenze nella definizione di obiettivi o misure ammissibili al sostegno o la necessità di definire nuovi strumenti.



CAPO VI

Estensione delle regole ai produttori di una circoscrizione economica

Articolo 129

Comunicazione dell'elenco delle circoscrizioni economiche

La comunicazione dell'elenco delle circoscrizioni economiche di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1182/2007 contiene tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 14, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Articolo 130

Comunicazione delle regole vincolanti; rappresentatività

1.  Contestualmente alla comunicazione, a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1182/2007, delle regole che ha reso vincolanti per un particolare prodotto e per una determinata circoscrizione economica, lo Stato membro comunica alla Commissione:

a) l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori che ha chiesto l'estensione delle regole;

b) il numero di produttori aderenti a tale organizzazione o associazione e il numero totale di produttori della circoscrizione economica in questione; tali dati devono riferirsi alla situazione esistente alla data di inoltro della domanda di estensione;

c) il volume totale della produzione della circoscrizione economica e il volume della produzione commercializzata dall'organizzazione di produttori o dall'associazione durante l'ultima campagna per la quale questi dati sono disponibili;

d) la data a partire dalla quale le regole estese sono applicate all'organizzazione di produttori o all'associazione interessata; nonché

e) la data di entrata in vigore dell'estensione e la durata di validità della stessa.

2.  Per la determinazione della rappresentatività ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1182/2007, gli Stati membri stabiliscono le condizioni per l'esclusione:

a) dei produttori la cui produzione è essenzialmente destinata alla vendita diretta al consumatore nell'azienda o nella zona di produzione;

b) delle vendite dirette di cui alla lettera a);

c) dei prodotti consegnati per la trasformazione di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007, salvo se le regole di cui trattasi si applicano, in tutto o in parte, a tali prodotti.

Articolo 131

Contributo finanziario

Lo Stato membro che decide, conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1182/2007, che i produttori non aderenti ad un'organizzazione di produttori sono tenuti al pagamento di un contributo finanziario, comunica alla Commissione gli elementi necessari per verificare l'osservanza delle condizioni prescritte nel suddetto articolo. Tali elementi comprendono, in particolare, la base di calcolo del contributo, l'importo unitario, il o i beneficiari, nonché le varie categorie di spese menzionate alle lettere a) e b) dell'articolo 21.

Articolo 132

Estensione di durata superiore a una campagna di commercializzazione

In caso di estensione di durata superiore a una campagna di commercializzazione, gli Stati membri verificano, per ciascuna campagna, che le condizioni di rappresentatitività di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1182/2007 ricorrano per tutto il periodo di validità dell'estensione. Essi revocano l'estensione a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva se risulta che tali condizioni non sono più soddisfatte. Essi informano immediatamente delle revoche la Commissione, la quale pubblica tali informazioni nei modi che giudica opportuni.

Articolo 133

Vendita di prodotti sull'albero; acquirenti

1.  In caso di vendita di prodotti sull'albero da parte di un produttore non aderente ad un'organizzazione di produttori, l'acquirente si considera come produttore dei prodotti in questione ai fini del rispetto delle regole di cui all'allegato I, punto 1, lettere e) ed f), e punto 3, del regolamento (CE) n. 1182/2007.

2.  Lo Stato membro interessato può decidere che per l'acquirente responsabile della conduzione della produzione di cui trattasi possano essere rese vincolanti determinate regole, tra quelle elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1182/2007, diverse da quelle indicate al paragrafo 1.



TITOLO IV

SCAMBI CON I PAESI TERZI



CAPO I

Titoli di importazione

Articolo 134

Titoli di importazione per le mele

▼M4

1.  Le importazioni di mele del codice NC 0808 10 80 per le quali va presentato un titolo di importazione sono indicate all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione ( 35 ).

▼M19

2.  Il regolamento (CE) n. 376/2008 si applica ai titoli di importazione rilasciati ai sensi del presente articolo.

▼B

3.  Gli importatori possono presentare domande di titoli di importazione alle autorità competenti di qualsiasi Stato membro.

Essi indicano il paese di origine nella casella 8 della domanda di titolo e contrassegnano con una crocetta la parola «sì».

▼M4

4.  All’atto della presentazione della domanda gli importatori costituiscono una cauzione in conformità alle disposizioni contenute nel titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85, a garanzia dell’impegno di importare il prodotto durante il periodo di validità del titolo di importazione.

Salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata in tutto o in parte se l'importazione non è effettuata o se è effettuata solo parzialmente entro il periodo di validità del titolo di importazione.

Il periodo di validità del titolo di importazione e l'importo della cauzione da costituire sono fissati nell'allegato II, parte I, del regolamento(CE) n. 376/2008.

▼B

5.  Il titolo di importazione è rilasciato immediatamente a qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Nella casella 8 del titolo di importazione è indicato il paese d'origine e la parola «sì» è contrassegnata con una crocetta.

▼M4

6.  Il titolo di importazione è valido unicamente per le importazioni originarie del paese indicato.

▼M19

7.  Gli Stati membri comunicano settimanalmente alla Commissione, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, i quantitativi di mele per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nella settimana precedente, ripartiti per paese terzo di origine, comprese le comunicazioni negative.

I dati di cui al presente paragrafo sono comunicati alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione ( 36 ).

▼B



CAPO II

Dazi all'importazione e regime del prezzo di entrata



Sezione 1

Regime del prezzo di entrata

Articolo 135

Campo di applicazione e definizioni

1.  La presente sezione stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1182/2007.

2.  Ai fini della presente sezione si intende per:

a) «partita», la merce presentata sotto la scorta di una dichiarazione di immissione in libera pratica rilasciata solo per prodotti aventi la stessa origine e facenti capo ad un unico codice della nomenclatura combinata;

b) «importatore», il dichiarante ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 18, del regolamento (CEE) n. 2913/92 ( 37 ).

Articolo 136

Comunicazione dei prezzi

1.  Per ciascuno dei prodotti e durante i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, ogni giorno di mercato gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles) del giorno feriale successivo, separatamente per origine:

a) i prezzi medi rappresentativi dei prodotti importati dai paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione rappresentativi di cui all'articolo 137, paragrafo 1, nonché i prezzi significativi rilevati su altri mercati per quantitativi ingenti dei prodotti importati, oppure, in mancanza di prezzi sui mercati rappresentativi, i prezzi significativi dei prodotti importati rilevati su altri mercati; e

b) i quantitativi totali corrispondenti ai prezzi di cui alla lettera a).

Se i quantitativi totali di cui alla lettera b) sono inferiori a una tonnellata, i prezzi corrispondenti non sono comunicati alla Commissione.

2.  I prezzi di cui al paragrafo 1, lettera a), vengono rilevati:

a) per ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato XV, parte A;

b) per l'insieme delle varietà e dei calibri disponibili, e

c) nella fase importatore/grossista o nella fase grossista/dettagliante se i prezzi nella fase importatore/grossista non sono disponibili.

Essi sono diminuiti dei seguenti importi:

a) un margine di commercializzazione del 15 % per le piazze di Londra, Milano e Rungis e dell'8 % per le altre piazze, e

b) delle spese di trasporto e di assicurazione sul territorio doganale della Comunità.

Gli Stati membri possono fissare importi forfettari per le spese di trasporto e di assicurazione che vanno dedotte a norma del secondo comma. Tali importi forfettari e i relativi metodi di calcolo vengono comunicati senza indugio alla Commissione.

3.  I prezzi rilevati secondo il disposto del paragrafo 2, se sono constatati nella fase grossista/dettagliante, sono diminuiti dapprima di un importo pari al 9 % per tener conto del margine commerciale del grossista e poi di un importo pari a 0,7245 EUR/100 kg per tener conto delle spese di movimentazione, delle tasse e degli oneri di mercato.

4.  Sono considerati rappresentativi:

a) i prezzi dei prodotti della categoria I, se i quantitativi di questa categoria rappresentano almeno il 50 % dei quantitativi totali commercializzati;

b) i prezzi dei prodotti della categoria I, completati, ove i prodotti di questa categoria rappresentino meno del 50 % dei quantitativi totali commercializzati, dai prezzi, rilevati tali e quali, dei prodotti della categoria II per un quantitativo che permetta di raggiungere il 50 % dei quantitativi totali commercializzati;

c) i prezzi, rilevati tali e quali, dei prodotti della categoria II se non sono disponibili prodotti della categoria I, tranne che si decida di applicare loro un coefficiente di adeguamento se, a causa delle condizioni di produzione del paese d'origine, tali prodotti non presentano caratteristiche qualitative sufficienti per poter essere normalmente e tradizionalmente commercializzati nella categoria I.

Il coefficiente di adeguamento di cui alla lettera c) del primo comma si applica ai prezzi previa detrazione degli importi indicati al paragrafo 2.

Articolo 137

Mercati rappresentativi

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i giorni di mercato abituali dei mercati elencati nell'allegato XVI che sono considerati mercati rappresentativi.

Articolo 138

Valore forfettario all'importazione

1.  Per ciascuno dei prodotti e durante i periodi indicati nella parte A dell'allegato XV, ogni giorno feriale la Commissione calcola, separatamente per origine, un valore forfettario all'importazione pari alla media ponderata dei prezzi rappresentativi di cui all'articolo 136, diminuiti di un importo forfettario di 5 EUR/100 kg nonché dei dazi doganali ad valorem.

2.  Se per i prodotti e durante i periodi di applicazione indicati nella parte A dell'allegato XV è fissato un valore forfettario all'importazione a norma della presente sezione, non si applica il prezzo unitario ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ( 38 ). In tal caso esso è sostituito dal valore forfettario all'importazione di cui al paragrafo 1.

3.  Se per un prodotto di una determinata origine non è in vigore alcun valore forfettario all'importazione, si applica la media dei valori forfettari all'importazione in vigore.

4.  Durante i periodi di applicazione indicati nella parte A dell'allegato XV, i valori forfettari all'importazione restano in vigore finché non sono modificati. Tuttavia essi non sono più applicabili se per sette giorni di mercato consecutivi non viene comunicato alla Commissione alcun prezzo medio rappresentativo.

Se, in applicazione del precedente comma, non è in vigore nessun valore forfettario all'importazione per un determinato prodotto, il valore forfettario all'importazione applicabile a tale prodotto è pari all'ultima media dei valori forfettari all'importazione.

5.  In deroga al paragrafo 1, a partire dal primo giorno dei periodi di applicazione indicati nella parte A dell'allegato XV, se non si è potuto calcolare un valore forfettario all'importazione, non si applica alcun valore forfettario all'importazione.

6.  Per la conversione in euro dei prezzi rappresentativi si utilizza il tasso rappresentativo di mercato calcolato per il giorno in questione.

7.  La Commissione pubblica, nei modi che giudica opportuni, i valori forfettari all'importazione espressi in euro.

Articolo 139

Base del prezzo di entrata

1.  Il prezzo di entrata in base al quale i prodotti elencati nella parte A dell'allegato XV sono classificati nella tariffa doganale delle Comunità europee è pari, a scelta dell'importatore:

a) al prezzo fob dei prodotti nel paese d'origine, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto sino alle frontiere del territorio doganale della Comunità, quando tali prezzi e tali spese siano noti alla data della dichiarazione di immissione in libera pratica dei prodotti. Se i prezzi summenzionati superano di oltre l'8 % il valore forfettario applicabile al prodotto al momento dell'immissione in libera pratica, l'importatore deve costituire la cauzione di cui all'articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. A tale scopo l'importo del dazio all'importazione a cui i prodotti possono in definitiva essere soggetti corrisponde all'importo del dazio che l'importatore avrebbe dovuto pagare se il prodotto fosse stato classificato in base al valore forfettario; oppure

b) al valore in dogana calcolato conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 applicato ai soli prodotti importati di cui trattasi. In tal caso la deduzione dei dazi viene effettuata secondo le modalità previste all'articolo 138, paragrafo 1. In tal caso l'importatore costituisce la cauzione di cui all'articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, per un importo pari all'importo del dazio che avrebbe pagato se la classificazione dei prodotti fosse stata effettuata in base al valore forfettario all'importazione applicabile alla partita in questione; oppure

c) al valore forfettario all'importazione calcolato conformemente all'articolo 138 del presente regolamento.

2.  Il prezzo di entrata in base al quale i prodotti elencati nella parte B dell'allegato XV sono classificati nella tariffa doganale delle Comunità europee deve essere pari, a scelta dell'importatore:

a) al prezzo fob dei prodotti nel paese d'origine, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto sino alle frontiere del territorio doganale della Comunità, quando tali prezzi e tali spese siano noti alla data della dichiarazione in dogana dei prodotti. Se le autorità doganali ritengono che sia necessaria una cauzione a norma dell'articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2454/93, l'importatore deve costituire una cauzione di importo pari all'importo massimo del dazio applicabile al prodotto di cui trattasi; oppure

b) al valore in dogana calcolato conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 applicato ai soli prodotti importati di cui trattasi. In tal caso la deduzione dei dazi viene effettuata secondo le modalità previste all'articolo 138, paragrafo 1. In tal caso l'importatore deve costituire la cauzione di cui all'articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2454/93, di importo pari all'importo massimo del dazio applicabile al prodotto di cui trattasi.

3.  Se il prezzo di entrata è fissato in base al prezzo fob dei prodotti nel paese di origine, il valore in dogana è stabilito in base alla vendita effettuata a tale prezzo.

Se il prezzo di entrata è fissato secondo una delle procedure di cui al paragrafo 1, lettere b) o c), oppure al paragrafo 2, lettera b), il valore in dogana viene stabilito sulla stessa base del prezzo di entrata.

4.  L'importatore dispone di un termine di un mese a decorrere dalla vendita dei prodotti di cui trattasi, nel limite di un termine di quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la realtà dei prezzi di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo comma, o al paragrafo 2, lettera a), o per determinare il valore in dogana di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b). In caso di inosservanza di uno dei due termini suddetti la cauzione costituita viene incamerata, fatta salva l'applicazione del paragrafo 5.

La cauzione costituita è svincolata, dietro presentazione alle autorità doganali delle prove riguardanti le condizioni di smercio.

In caso di mancata presentazione di tali prove, la cauzione è incamerata a titolo di pagamento dei dazi d'importazione.

5.  Il termine di quattro mesi di cui al paragrafo 4 può essere prorogato dalle autorità competenti per un periodo massimo di tre mesi su richiesta debitamente motivata dell'importatore.

6.  Se in occasione di una verifica le autorità competenti constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92. L'importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere include gli interessi maturati dalla data di immissione della merce in libera pratica alla data della riscossione. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti.



Sezione 2

Dazi addizionali all'importazione

Articolo 140

Campo di applicazione e definizioni

1.  I dazi addizionali all'importazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007 (di seguito «dazi addizionali») possono essere applicati ai prodotti e nei periodi indicati nell'allegato XVII alle condizioni stabilite nella presente sezione.

2.  I livelli limite per i dazi addizionali sono fissati nell'allegato XVII.

Articolo 141

Comunicazione dei volumi

1.  Per ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato XVII e nei periodi in esso indicati gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi ai volumi immessi in libera pratica utilizzando il metodo di sorveglianza delle importazioni preferenziali di cui all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

Tale comunicazione ha luogo entro le ore 12 (ora di Bruxelles) ogni mercoledì per i volumi immessi in libera pratica la settimana precedente.

2.  Le dichiarazioni di immissione in libera pratica per i prodotti contemplati nella presente sezione che le autorità doganali possono accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune indicazioni enumerate nell'allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93, contengono, oltre ai dati specificati all'articolo 254 dello stesso regolamento, l'indicazione della massa netta (kg) dei prodotti interessati.

Se, per l'immissione in libera pratica dei prodotti contemplati nella presente sezione, si utilizza la procedura di dichiarazione semplificata di cui all'articolo 260 del regolamento (CEE) n. 2454/93, le dichiarazioni semplificate contengono, oltre agli altri requisiti, l'indicazione della massa netta (kg) dei prodotti.

Se, per l'immissione in libera pratica dei prodotti contemplati nella presente sezione, si utilizza la procedura di domiciliazione di cui all'articolo 263 del regolamento (CEE) n. 2454/93, la comunicazione alle autorità doganali menzionata all'articolo 266, paragrafo 1, dello stesso regolamento contiene tutti i dati necessari per l'identificazione delle merci nonché l'indicazione della massa netta (kg) dei prodotti.

L'articolo 266, paragrafo 2, lettera b), non si applica alle importazioni dei prodotti contemplati nella presente sezione.

Articolo 142

Imposizione di un dazio addizionale

1.  Non appena, per uno dei prodotti e per uno dei periodi indicati all'allegato XVII, si constata che i quantitativi immessi in libera pratica superano il livello limite corrispondente, la Commissione impone un dazio addizionale, salvo quando le importazioni non rischiano di perturbare il mercato comunitario o se gli effetti del dazio sarebbero sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

2.  Il dazio addizionale è imposto sui quantitativi immessi in libera pratica dopo la data di applicazione del dazio suddetto, purché:

a) la classificazione tariffaria dei prodotti di cui trattasi, effettuata conformemente all'articolo 139, comporti l'applicazione dei dazi specifici all'importazione più elevati applicabili alle importazioni dell'origine in questione;

b) l'importazione sia effettuata durante il periodo di applicazione del dazio addizionale.

Articolo 143

Importo del dazio addizionale

Il dazio addizionale imposto a norma dell'articolo 142 è pari ad un terzo del dazio doganale applicabile al prodotto considerato in base alla tariffa doganale comune.

Tuttavia, per le importazioni che beneficiano di preferenze tariffarie relative al dazio ad valorem, il dazio addizionale è pari ad un terzo del dazio specifico applicabile al prodotto in questione, in caso di applicazione dell'articolo 142, paragrafo 2.

Articolo 144

Esenzioni dal dazio addizionale

1.  Sono esenti dall'applicazione del dazio addizionale:

a) i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'allegato VII della nomenclatura combinata;

b) i prodotti in fase di inoltro nella Comunità a norma del paragrafo 2.

2.  Sono considerati prodotti in fase di inoltro nella Comunità i prodotti che:

a) hanno lasciato il paese di origine prima della decisione di imposizione del dazio addizionale e

b) sono scortati, dal luogo di carico nel paese di origine sino al luogo di scarico nella Comunità, da un documento di trasporto valido rilasciato prima dell'imposizione del suddetto dazio addizionale.

3.  Gli interessati forniscono alle autorità doganali competenti la prova che sono state rispettate le condizioni di cui al paragrafo 2.

Tuttavia, le autorità possono considerare che i prodotti hanno lasciato il paese d'origine prima della data di applicazione del dazio addizionale se è esibito uno dei seguenti documenti:

a) in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico dalla quale risulta che il carico è stato effettuato prima di tale data;

b) in caso di trasporto per ferrovia, la lettera di vettura accettata dai servizi delle ferrovie del paese di origine prima di tale data;

c) in caso di trasporto su strada, il contratto di trasporto internazionale di merci su strada o qualsiasi altro documento di transito rilasciato nel paese di origine prima di tale data, se sono rispettate le condizioni stabilite dagli accordi bilaterali o multilaterali conclusi in materia di transito comunitario o di transito comune;

d) in caso di trasporto aereo, la lettera di vettura aerea dalla quale risulta che la compagnia aerea ha ritirato i prodotti prima di tale data.



TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 145

Controlli

Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento o in altri atti legislativi comunitari, gli Stati membri istituiscono i controlli e i provvedimenti necessari a garantire la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 1182/2007 e del presente regolamento. Essi sono effettivi, proporzionati e dissuasivi per assicurare un'adeguata tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

Gli Stati membri assicurano che:

a) tutti i criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa comunitaria o nazionale o dalla disciplina nazionale o dalla strategia nazionale possano essere verificati;

b) le autorità competenti responsabili dell'esecuzione dei controlli dispongano di personale sufficiente con idonee qualifiche ed esperienza per eseguire efficacemente i controlli; e

c) siano previsti controlli intesi ad evitare doppi finanziamenti irregolari delle misure previste dal presente regolamento e da altri regimi comunitari o nazionali.

Articolo 146

Sanzioni nazionali

Fatte salve le sanzioni previste dal presente regolamento o dal regolamento (CE) n. 1182/2007, gli Stati membri provvedono a irrogare sanzioni a livello nazionale per irregolarità commesse con riguardo alle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1182/2007; tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive per assicurare un'adeguata tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

Articolo 147

Situazioni create artificialmente

Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento o nel regolamento (CE) n. 1182/2007, non sono concessi pagamenti a favore di beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno.

Articolo 148

Comunicazioni

1.  Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento, tutte le comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione ai sensi del presente regolamento sono effettuate con i mezzi e nel formato specificati dalla Commissione.

Fatto salvo il paragrafo 3, le comunicazioni effettuate utilizzando mezzi e un formato diversi da quelli specificati possono essere considerate nulle.

2.  Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto dei termini per le comunicazioni di cui al presente regolamento.

3.  Se uno Stato membro non effettua una comunicazione prevista dal presente regolamento o dal regolamento (CE) n. 1182/2007 o se la comunicazione risulta inesatta, tenuto conto degli elementi obiettivi di cui dispone, la Commissione può sospendere in tutto o in parte i pagamenti mensili di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio ( 39 ) con riguardo al settore ortofrutticolo fino a quando la comunicazione sia effettuata correttamente.

Articolo 149

Errori palesi

Qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta presentata a uno Stato membro ai sensi del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 1182/2007, comprese le domande di aiuto, può essere corretta in qualsiasi momento dopo la sua trasmissione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

Articolo 150

Forza maggiore e circostanze eccezionali

Se, a norma del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 1182/2007, è necessario irrogare una sanzione o revocare un beneficio o un riconoscimento, la sanzione non è irrogata né la revoca è effettuata in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

I casi di forza maggiore sono tuttavia comunicati all'autorità competente, insieme alle relative prove giudicate soddisfacenti da quest'ultima, entro il termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di farlo.

Articolo 151

Abrogazioni

Sono abrogati i regolamenti (CE) n. 3223/94, (CE) n. 1555/96, (CE) n. 961/1999, (CE) n. 544/2001, (CE) n. 1148/2001, (CE) n. 2590/2001, (CE) n. 1791/2002, (CE) n. 2103/2002, (CE) n. 48/2003, (CE) n. 606/2003, (CE) n. 761/2003, (CE) n. 1432/2003, (CE) n. 1433/2003, (CE) n. 1943/2003, (CE) n. 103/2004, (CE) n. 1557/2004, (CE) n. 179/2006, (CE) n. 430/2006, (CE) n. 431/2006 e (CE) n. 1790/2006.

Tuttavia, i regolamenti abrogati continuano ad applicarsi, se del caso, ai fini dell'applicazione dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007.

Articolo 152

Disposizioni transitorie

1.  In deroga all'articolo 2 del presente regolamento e unicamente ai fini dell'applicazione dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007, per i prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 si applicano le definizioni di campagne di commercializzazione vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2.  Le modalità per l'approvazione dei programmi operativi presentati nel 2007 sono quelle vigenti immediatamente prima della data di applicazione del presente regolamento.

I programmi operativi che beneficiano delle disposizioni dell'articolo 55, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007 possono proseguire fino alla loro scadenza a condizione che rispettino le norme in vigore prima della data di applicazione del presente regolamento.

In deroga agli articoli 66 e 67 del presente regolamento, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per consentire alle organizzazioni di produttori, non appena possibile dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, di modificare i loro programmi operativi ai fini dell'applicazione dell'articolo 55, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1182/2007.

▼M1

Gli Stati membri possono prevedere l’ammissibilità delle spese relative ad una o più delle misure di prevenzione e gestione delle crisi concernenti i ritiri dal mercato, la promozione, la comunicazione e la formazione attuate nel 2008 da un’organizzazione di produttori, anche qualora il programma operativo non sia stato ancora modificato al fine di includere la misura in esame. Affinché tali spese siano ammissibili:

a) lo Stato membro deve verificare che la strategia nazionale da esso adottata nel 2008 in conformità al presente regolamento includa le misure di cui trattasi;

b) nel 2008 il programma operativo deve essere modificato in conformità al presente regolamento, al fine di includere le misure di cui trattasi prima che sia introdotta una domanda per il pagamento dell’aiuto in questione; e

c) le misure e i controlli relativi a tali misure devono essere conformi al presente regolamento.

Gli Stati membri possono prevedere che una modifica a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007, concernente una misura inclusa in un programma operativo in vigore si applichi alle spese relative ad operazioni attuate nel 2008 anche prima che la modifica sia apportata, sempreché siano rispettate le condizioni di cui al quarto comma, lettere a), b), e c).

▼B

3.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 55, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1182/2007, le norme sulle caratteristiche minime della materia prima consegnata alla trasformazione e sui requisiti qualitativi minimi per i prodotti finiti, che continuano ad applicarsi alle materie prime raccolte nel territorio degli Stati membri che si avvalgono delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 68 ter o all'articolo 143 ter quater del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono costituite, oltre che dalle pertinenti norme di commercializzazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1182/2007, da quelle contenute nei regolamenti della Commissione citati nell'allegato XVIII.

▼M5

4.  In deroga all’articolo 47, paragrafo 2, del presente regolamento, i gruppi di produttori che attuano un piano di riconoscimento a cui si applica l’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1182/2007 e che non è suddiviso in periodi semestrali possono presentare richieste di aiuto relative a periodi semestrali. Tali richieste possono coprire solo periodi semestrali corrispondenti ai segmenti annuali iniziati prima del 2008.

5.  In deroga all’articolo 96, per i programmi operativi attuati nel 2007, il FEAGA eroga un aiuto finanziario supplementare a favore dei fondi di esercizio pari al 50 % dell’aiuto finanziario concesso all’organizzazione di produttori.

6.  I piani di riconoscimento accettati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 che continuano a beneficiare dell’accettazione ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1182/2007 per i gruppi di produttori al di fuori degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data e al di fuori delle regioni ultraperiferiche della Comunità di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato o delle isole minori del Mar Egeo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 sono finanziati ai tassi di aiuto di cui all’articolo 7, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007.

I piani di riconoscimento accettati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 cui si applicavano le disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 7, di tale regolamento e che continuano a beneficiare dell’accettazione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1182/2007 sono finanziati ai tassi di aiuto di cui all’articolo 7, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007.

7.  Il pagamento dell'indennità comunitaria di ritiro e i relativi controlli connessi ai ritiri 2007 ma non ancora effettuati al 31 dicembre 2007 possono essere comunque effettuati dopo tale data in conformità del titolo IV del regolamento (CE) n. 2200/96 in vigore a tale data.

8.  Se, riguardo a una domanda di aiuto presentata a titolo di programmi operativi attuati nel 2007 o in precedenza, si dovrebbe, in relazione ad atti od omissioni verificatisi in tale periodo, applicare una sanzione a norma del titolo III, capo V, sezione 3, mentre in forza della normativa allora in vigore non si sarebbe applicata alcuna sanzione o una meno severa, si applica la sanzione meno severa oppure, se del caso, non si applica alcuna sanzione.

▼M10

9.  In deroga all’articolo 65, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento, per motivi debitamente giustificati, gli Stati membri hanno facoltà di adottare una decisione sui programmi operativi e sui fondi di esercizio per il 2009 entro il 1o marzo 2009. La decisione di approvazione può prevedere che la spesa sia ammissibile a decorrere dal 1o gennaio 2009.

10.  In deroga all’articolo 99, paragrafo 2, del presente regolamento, gli Stati membri che hanno differito le decisioni sui programmi operativi 2009 secondo il disposto del paragrafo precedente comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio 2009, una stima dell’importo del fondo di esercizio per il 2009, per l’insieme dei programmi operativi. Essi indicano chiaramente sia l’importo complessivo del fondo di esercizio, sia l’importo totale del finanziamento comunitario per il suddetto fondo. Queste cifre sono ulteriormente suddivise fra importi riservati alle misure di prevenzione e gestione delle crisi e altre misure.

Gli Stati membri di cui al comma precedente comunicano alla Commissione, entro il 15 marzo 2009, l’importo definitivo approvato del fondo di esercizio per il 2009, per l’insieme dei programmi operativi, con la suddivisione di cui sopra.

▼M13

11.  In deroga all’articolo 44, paragrafo 1, del presente regolamento, il calcolo del valore della produzione commercializzata dei gruppi di produttori di cui all’articolo 203 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per le vendite realizzate nel 2007, 2008 e 2009 include gli aiuti ricevuti in base ai regolamenti della Commissione (CE) n. 1621/1999 ( 40 ), (CE) n. 1622/1999 ( 41 ), (CE) n. 1535/2003 ( 42 ) e (CE) n. 2111/2003 ( 43 ).

Per quanto riguarda i gruppi di produttori negli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data, con periodi annuali di piani di riconoscimento iniziati nel 2007 e conclusi nel 2008, l’aiuto annuale di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 corrisponde alla somma del valore delle vendite fatturate nel periodo del 2007 in questione, moltiplicato per il tasso applicabile per il periodo annuale considerato e il valore delle vendite fatturate nel 2008 moltiplicato per il nuovo tasso applicabile per il periodo annuale considerato.

12.  In deroga all’articolo 47, paragrafo 1, del presente regolamento, i gruppi di produttori di cui all’articolo 203 bis, paragrafo 4, del regolamento n. 1234/2007 possono presentare una domanda separata per gli aiuti di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento per gli aiuti alla trasformazione ricevuti in base ai regolamenti (CE) n. 1621/1999, (CE) n. 1622/1999, (CE) n. 1535/2003 e (CE) n. 2111/2003 per le campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008 nel caso in cui non fossero stati presi in considerazione nelle domande precedenti.

13.  In deroga all’articolo 53 del presente regolamento, nel caso in cui le organizzazioni di produttori abbiano commercializzato erbe aromatiche elencate nell’allegato I, parte IX, del regolamento (CE) n. 1234/2007, vale a dire zafferano, timo, fresco o refrigerato, basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (origanum vulgare), rosmarino e salvia, freschi o refrigerati, nel 2008 e 2009, il valore della produzione commercializzata di tali prodotti per i programmi operativi attuati nel corso di quegli anni corrisponde al valore reale della produzione commercializzata per il periodo di 12 mesi nel corso del quale il programma operativo è stato messo in atto.

▼B

Articolo 153

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M8




ALLEGATO I

NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 bis

PARTE A

NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE GENERALE

1.   Requisiti qualitativi minimi

Tenuto conto delle tolleranze ammesse, i prodotti devono essere:

 interi;

 sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;

 puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;

 praticamente privi di parassiti;

 praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti;

 privi di umidità esterna anormale;

 privi di odore e/o sapore estranei.

Lo stato dei prodotti deve essere tale da consentire:

 il trasporto e le operazioni connesse,

 l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

2.   Caratteristiche minime di maturazione

I prodotti devono essere sufficientemente sviluppati e avere un grado di maturazione sufficiente.

Lo stato di sviluppo e di maturazione dei prodotti devono essere tali da consentire il proseguimento del loro processo di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità appropriato.

3.   Tolleranza

In ciascuna partita è ammessa una tolleranza del 10 % in numero o in peso di prodotti non rispondenti ai requisiti qualitativi minimi, esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo.

4.   Indicazione dell'origine del prodotto

Nome completo del paese di origine. Per i prodotti originari di uno Stato membro, il nome deve essere indicato nella lingua del paese di origine o in ogni altra lingua comprensibile dai consumatori del paese di destinazione. Per gli altri prodotti, il nome deve essere indicato in una lingua comprensibile dai consumatori del paese di destinazione.

PARTE B

NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE SPECIFICHE

PARTE 1:   NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER LE MELE

I.   DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica alle mele delle varietà (cultivar) derivate da Malus domestica Borkh., destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le mele destinate alla trasformazione industriale.

II.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le mele devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

A.   Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le mele devono essere:

 intere;

 sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

 pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili;

 praticamente prive di parassiti;

 praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti;

 prive di umidità esterna anormale;

 prive di odore e/o sapore estranei.

Inoltre, esse devono essere state raccolte con cura.

Lo sviluppo e lo stato delle mele devono essere tali da consentire:

 di proseguire il processo di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità appropriato in funzione delle caratteristiche varietali ( 44 ) ( 45 ),

 il trasporto e le operazioni connesse,

 l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B.   Classificazione

Le mele sono classificate nelle tre categorie seguenti:

i)   Categoria «Extra»

Le mele di questa categoria devono essere di qualità superiore. Esse devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà ( 46 ) e conservare intatto il peduncolo.

La polpa deve essere indenne da qualsiasi deterioramento.

Esse non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali della buccia che non pregiudichino l'aspetto generale del prodotto, la sua qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio.

ii)   Categoria I

Le mele di questa categoria devono essere di buona qualità. Esse devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà ( 47 ).

La polpa deve essere indenne da qualsiasi deterioramento.

Sono ammessi i seguenti leggeri difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto:

 un lieve difetto di forma,

 un lieve difetto di sviluppo,

 un lieve difetto di colorazione,

 lievi difetti della buccia non superiori a:

 

 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,

 1 cm2 di superficie totale per gli altri difetti, salvo per quelli derivanti dalla ticchiolatura (Venturia inaequalis), che non devono occupare una superficie superiore a 0,25 cm2,

 1 cm2 di superficie totale per le ammaccature lievi, che non devono essere decolorate.

Il peduncolo può mancare, purché la rottura sia netta e la buccia adiacente non risulti lesionata.

iii)   Categoria II

Questa categoria comprende le mele che non possono essere classificate nelle categorie superiori ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite ( 48 ).

La polpa non deve presentare difetti di rilievo.

Sono ammessi i seguenti difetti, purché i frutti conservino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:

 difetti di forma,

 difetti di sviluppo,

 difetti di colorazione,

 difetti della buccia non superiori a:

 

 4 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,

 2,5 cm2 di superficie totale per gli altri difetti, salvo per quelli derivanti dalla ticchiolatura (Venturia inaequalis), che non devono occupare una superficie superiore a 1 cm2,

 1,5 cm2 di superficie totale per le ammaccature lievi, che possono essere leggermente decolorate.

III.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione normale all'asse del frutto o dal peso.

Per tutte le varietà e tutte le categorie, il calibro minimo è 60 mm quando la calibrazione è determinata dal diametro o 90 g quando la calibrazione è determinata dal peso. Sono ammessi frutti di calibro inferiore, fino a un minimo di 50 mm o 70 g, se il grado Brix è uguale o superiore a 10,5o Brix.

Per garantire un calibro omogeneo in ciascun imballaggio:

a) per i frutti calibrati secondo il diametro, la differenza di diametro tra i frutti di uno stesso imballaggio è limitata a:

 5 mm per i frutti della categoria Extra e i frutti delle categorie I e II presentati a strati ordinati; tuttavia, per le mele delle varietà Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) e Horneburger, la differenza di diametro può raggiungere 10 mm;

 10 mm per i frutti della categoria I presentati alla rinfusa nell'imballaggio o nell'imballaggio di vendita; tuttavia, per le mele delle varietà Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) e Horneburger, la differenza di diametro può raggiungere 20 mm, oppure

b) per i frutti calibrati secondo il peso, la differenza di peso tra i frutti di uno stesso imballaggio è limitata a:

 20 % del peso medio dei frutti contenuti nell'imballaggio per i frutti della categoria Extra e quelli delle categorie I e II presentati a strati ordinati;

 25 % del peso medio dei frutti contenuti nell'imballaggio per i frutti della categoria I presentati alla rinfusa nell'imballaggio o nell'imballaggio di vendita.

Per i frutti della categoria II presentati alla rinfusa nell'imballaggio o nell'imballaggio di vendita non è prevista alcuna regola di omogeneità del calibro.

IV.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nello stesso imballaggio per i prodotti non corrispondenti ai requisiti della categoria indicata.

A.   Tolleranze di qualità

i)   Categoria «Extra»

Il 5 % in numero o in peso di mele non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria.

ii)   Categoria I

Il 10 % in numero o in peso di mele non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria.

iii)   Categoria II

Il 10 % in numero o in peso di mele non corrispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i frutti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo.

Nel quadro di questa tolleranza, può essere ammesso al massimo il 2 % in numero o in peso di frutti che presentino i seguenti difetti:

 importante manifestazione di malattia legnosa o vetrosa,

 leggere lesioni o screpolature non cicatrizzate,

 leggerissime tracce di marciume,

 presenza di parassiti interni e/o alterazioni della polpa dovute a parassiti.

B.   Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie:

per tutte le categorie è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di frutti che non soddisfano i requisiti relativi alla calibrazione. Questa tolleranza non può essere estesa ai prodotti il cui calibro è inferiore:

 di 5 mm o più al diametro minimo, quando il calibro è determinato dal diametro,

 di 10 g o più al peso minimo, quando il calibro è determinato dal peso.

V.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A.   Omogeneità

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto mele della stessa origine, varietà, qualità e calibro (se il prodotto è calibrato) e aventi un grado di maturazione uniforme.

Inoltre, per la categoria «Extra», è richiesta l'omogeneità di colorazione.

Gli imballaggi di vendita di peso netto non superiore a 5 kg possono contenere mele di diverse varietà, a condizione che siano omogenee dal punto di vista della qualità e, per ciascuna varietà rappresentata, dell'origine, del calibro (se il prodotto è calibrato) e del grado di maturazione.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B.   Condizionamento e imballaggio

Le mele devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto. In particolare, gli imballaggi di vendita di peso netto superiore a 3 kg devono essere sufficientemente rigidi da proteggere adeguatamente il prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di natura tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti superficiali.

C.   Presentazione

I frutti della categoria «Extra» devono essere imballati in strati ordinati.

VI.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONE ESTERNE

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono.

Α.   Identificazione

Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.

Tale dicitura può essere sostituita:

 per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da un'abbreviazione equivalente;

 solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduto dalla dicitura «imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B.   Natura del prodotto

 «Mele», se il contenuto non è visibile dall'esterno,

 denominazione della varietà,

 nel caso di imballaggi di vendita contenenti un miscuglio di mele di diverse varietà, indicazione di ciascuna delle varietà presenti nell'imballaggio.

C.   Origine del prodotto

Paese di origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale,

 nel caso di imballaggi di vendita contenenti un miscuglio di mele di diverse varietà e di diversa origine, l'indicazione di ciascun paese di origine deve figurare in prossimità immediata della varietà corrispondente.

D.   Caratteristiche commerciali

 Categoria,

 calibro oppure, per i frutti presentati in strati ordinati, numero di unità.

Nel caso di identificazione per calibro, quest'ultimo deve essere espresso:

a) per i frutti soggetti alle regole di omogeneità, dai diametri minimo e massimo o dai pesi minimo e massimo;

b) per i frutti non soggetti alle regole di omogeneità, dal diametro o dal peso del frutto più piccolo presente nell'imballaggio, seguito dall'indicazione «e più» o «e +» o un termine equivalente, oppure, se del caso, dal diametro o dal peso del frutto più grosso dell'imballaggio.

E.   Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi quando questi ultimi contengono confezioni per la vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora gli imballaggi siano palettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

Appendice

1.   Criteri di colorazione, gruppi di colorazione e codici



Gruppo di colorazione

A

(Varietà rosse)

B

(Varietà di colorazione rossa mista)

C

(Varietà leggermente striate)

D

(Altre varietà)

Superficie totale di colorazione rossa caratteristica della varietà

Superficie totale di colorazione rossa mista caratteristica della varietà

Superficie totale di colorazione leggermente rossa, arrossata o striata, caratteristica della varietà

Categoria «Extra»

3/4

1/2

1/3

Nessun requisito per quanto riguarda la colorazione

Categoria I

1/2

1/3

1/10

Categoria II

1/4

1/10

2.   Criteri di rugginosità

  Gruppo R: Varietà di mele per le quali la rugginosità è una caratteristica varietale della buccia e non costituisce un difetto se è conforme all'aspetto varietale tipico.

 Per le varietà sotto elencate, la cui denominazione non è seguita dalla lettera R, la rugginosità è ammessa entro i seguenti limiti:

 



 

Categoria «Extra»

Categoria I

Categoria II

Tolleranza per la categoria II

i)  Macchie brunastre

—  non eccedenti la cavità peduncolare

—  possono eccedere leggermente la cavità peduncolare o pistillare

—  possono eccedere la cavità peduncolare o pistillare

—  frutto che non pregiudichi gravemente l'aspetto e le condizioni dell'imballaggio

—  non rugose

—  non rugose

—  leggermente rugose

 

ii)  Rugginosità

 

Massimo ammesso della superficie del frutto

 

— reticolata fine (che non contrasti notevolmente con la colorazione generale del frutto)

— leggere tracce di rugginosità che non pregiudichino l'aspetto generale del frutto o dell'imballaggio

1/5

1/2

— frutto che non pregiudichi gravemente l'aspetto e le condizioni dell'imballaggio

— densa

— nessuno

1/20

1/3

— frutto che non pregiudichi gravemente l'aspetto e le condizioni dell'imballaggio

— difetti cumulativi (ad eccezione delle macchie brune, che sono escluse dai difetti cumulativi). La rugginosità fine e la rugginosità densa non possono superare complessivamente un massimo di:

1/5

1/2

— frutto che non pregiudichi gravemente l'aspetto e le condizioni dell'imballaggio

3.   Elenco non esaustivo delle varietà di mele classificate secondo i criteri della colorazione e della rugginosità

I frutti appartenenti a varietà che non figurano nell'elenco devono essere classificati secondo le loro caratteristiche varietali.



Varietà

Sinonimi

Gruppo di colorazione

Rugginosità

African Red

 

B

 

Akane

Tohoku 3

B

 

Alborz Seedling

 

C

 

Aldas

 

B

 

Alice

 

B

 

Alkmene

Early Windsor

C

 

Alwa

 

B

 

Angold

 

C

 

Apollo

Beauty of Blackmoor

C

 

Arkcharm

Arkansas n. 18, A 18

C

 

Arlet

 

B

R

Aroma

 

C

 

Mutanti di colorazione rossa di Aroma, per esempio Aroma Amorosa

 

B

 

Auksis

 

B

 

Belfort

Pella

B

 

Belle de Boskoop e mutanti

 

D

R

Belle fleur double

 

D

 

Berlepsch

Freiherr von Berlepsch

C

 

Berlepsch rouge

Red Berlepsch, Roter Berlepsch

B

 

Blushed Golden

 
 
 

Bohemia

 

B

 

Boskoop rouge

Red Boskoop, Roter Boskoop

B

R

Braeburn

 

B

 

Mutanti di colorazione rossa di Braeburn, per esempio:

 

A

 

Hidala

 
 
 

Joburn

 
 
 

Lochbuie Red Braeburn

 
 
 

Mahana Red

 
 
 

Mariri Red

 
 
 

Redfield

 
 
 

Royal Braeburn

 
 
 

Bramley's Seedling

Bramley, Triomphe de Kiel

D

 

Brettacher Sämling

 

D

 

Calville (gruppo delle…)

 

D

 

Cardinal

 

B

 

Carola

Kalco

C

 

Caudle

 

B

 

Charden

 

D

 

Charles Ross

 

D

 

Civni

 

B

 

Coromandel Red

Corodel

A

 

Cortland

 

B

 

Cox's orange pippin e mutanti

Cox Orange

C

R

Mutanti di colorazione rossa di Cox's Orange Pippin, per esempio:

 

B

R

Cherry Cox

 
 
 

Crimson Bramley

 

D

 

Cripps Pink

 

C

 

Cripps Red

 

(1)

 

Dalinbel

 

B

 

Delblush

 

D

 

Delcorf e mutanti, per esempio:

Dalili

Monidel

 

C

 

Delgollune

 

B

 

Delicious ordinaire

Ordinary Delicious

B

 

Deljeni

 

D

 

Delikates

 

B

 

Delor

 

C

 

Discovery

 

C

 

Dunn's Seedling

 

D

R

Dykmanns Zoet

 

C

 

Egremont Russet

 

D

R

Elan

 

D

 

Elise

Red Delight

A

 

Ellison's orange

Ellison

C

 

Elstar e mutanti, per esempio:

 

C

 

Daliter

 
 
 

Elshof

 
 
 

Elstar Armhold

 
 
 

Elstar Reinhardt

 
 
 

Mutanti di colorazione rossa di Elstar, per esempio:

 

B

 

Bel-El

 
 
 

Daliest

 
 
 

Goedhof

 
 
 

Red Elstar

 
 
 

Valstar

 
 
 

Empire

 

A

 

Falstaff

 

C

 

Fiesta

Red Pippin

C

 

Florina

 

B

 

Fortune

 

D

R

Fuji e mutanti

 

B

 

Gala

 

C

 

Mutanti di colorazione rossa di Gala, per esempio:

 

A

 

Annaglo

 
 
 

Baigent

 
 
 

Galaxy

 
 
 

Mitchgla

 
 
 

Obrogala

 
 
 

Regala

 
 
 

Regal Prince

 
 
 

Tenroy

 
 
 

Garcia

 

D

 

Gloster

 

B

 

Goldbohemia

 

D

 

Golden Delicious e mutanti

 

D

 

Golden Russet

 

D

R

Goldrush

Coop 38

D

 

Goldstar

 

D

 

Gradigold

 

D

 

Granny Smith

 

D

 

Gravenstein rouge

Red Gravenstein, Roter Gravensteiner

B

 

Gravensteiner

Gravenstein

D

 

Greensleeves

 

D

 

Holsteiner Cox e mutanti

Holstein

D

R

Holstein rouge

Red Holstein, Roter Holsteiner Cox

C

R

Honeycrisp

 

C

 

Honeygold

 

D

 

Horneburger

 

D

 

Howgate Wonder

Manga

D

 

Idared

 

B

 

Ingrid Marie

 

B

R

Isbranica

Izbranica

C

 

Jacob Fisher

 

D

 

Jacques Lebel

 

D

 

Jamba

 

C

 

James Grieve e mutanti

 

D

 

James Grieve rouge

Red James Grieve

B

 

Jarka

 

C

 

Jerseymac

 

B

 

Jester

 

D

 

Jonagold (2) e mutanti, per esempio:

 

C

 

Crowngold

 
 

Daligo

 
 

Daliguy

Jonasty

 

Dalijean

Jonamel

 

Jonagold 2000

Excel

 

Jonabel

 
 

Jonabres

 
 

King Jonagold

 
 

New Jonagold

Fukushima

 

Novajo

Veulemanns

 

Schneica

 
 

Wilmuta

 
 

Jonagored e mutanti, per esempio:

 

A

 

Decosta

 
 

Jomured

Van de Poel

 

Jonagold Boerekamp

 
 

Jomar

 
 

Jonagored Supra

 
 

Jonaveld

 
 

Primo

 
 

Romagold

Surkijn

 

Rubinstar

 
 

Red Jonaprince

 
 

Jonalord

 

C

 

Jonathan

 

B

 

Julia

 

B

 

Jupiter

 

D

 

Karmijn de Sonnaville

 

C

R

Katy

Katja

B

 

Kent

 

D

R

Kidd's orange red

 

C

R

Kim

 

B

 

Koit

 

C

 

Krameri Tuvioun

 

B

 

Kukikovskoje

 

B

 

Lady Williams

 

B

 

Lane's Prince Albert

 

D

 

Laxton's Superb

Laxtons Superb

C

R

Ligol

 

B

 

Lobo

 

B

 

Lodel

 

A

 

Lord Lambourne

 

C

 

Maigold

 

B

 

Mc Intosh

 

B

 

Meelis

 

B

 

Melba

 

B

 

Melodie

 

B

 

Melrose

 

C

 

Meridian

 

C

 

Moonglo

 

C

 

Morgenduft

Imperatore

B

 

Mountain Cove

 

D

 

Mutsu

 

D

 

Normanda

 

C

 

Nueva Europa

 

C

 

Nueva Orleans

 

B

 

Odin

 

B

 

Ontario

 

B

 

Orlovskoje Polosatoje

 

C

 

Ozark Gold

 

D

 

Paula Red

 

B

 

Pero de Cirio

 

D

 

Piglos

 

B

 

Pikant

 

B

 

Pikkolo

 

C

 

Pilot

 

C

 

Pimona

 

C

 

Pinova

 

C

 

Pirella

 

B

 

Piros

 

C

 

Rafzubex

 

A

 

Rafzubin

 

C

 

Rajka

 

B

 

Rambour d'hiver

 

D

 

Rambour Franc

 

B

 

Reanda

 

B

 

Rebella

 

C

 

Red Delicious e mutanti, per esempio:

 

A

 

Campsur

Erovan

Evasni

Flatrar

Fortuna Delicious

Otago

Red King

Red Spur

Red York

Richared

Royal Red

Sandidge

Shotwell Delicious

Stark Delicious

Starking

Starkrimson

Starkspur

Topred

Trumdor

Well Spur

Red Dougherty

 

A

 

Red Rome

 

A

 

Redkroft

 

A

 

Regal

 

A

 

Regina

 

B

 

Reglindis

 

C

 

Reine des Reinettes

Goldparmäne, Gold Parmoné

C

 

Reineta Encarnada

 

B

 

Reinette Rouge du Canada

 

B

 

Reinette d'Orléans

 

D

 

Reinette Blanche du Canada

Reinette du Canada, Canada Blanc, Kanadarenette, Renetta del Canada

D

R

Reinette de France

 

D

 

Reinette de Landsberg

 

D

 

Reinette grise du Canada

Graue Kanadarenette

D

R

Relinda

 

C

 

Remo

 

B

 

Renora

 

B

 

Resi

 

B

 

Resista

 

D

 

Retina

 

B

 

Rewena

 

B

 

Roja de Benejama

Verruga, Roja del Valle, Clavelina

A

 

Rome Beauty

Belle de Rome, Rome

B

 

Rosana

Berner Rosenapfel

B

 

Royal Beaut

 

A

 

Rubin

 

C

 

Rubinola

 

B

 

Sciearly

 

A

 

Scifresh

 

B

 

Sciglo

 

A

 

Sciray

GS48

A

 

Scired

 

A

R

Sciros

 

A

 

Selena

 

B

 

Shampion

 

B

 

Sidrunkollane Talioun

 

D

 

Sinap Orlovskij

Orlovski Sinap

D

 

Snygold

Earlygold

D

 

Sommerregent

 

C

 

Spartan

 

A

 

Splendour

 

A

 

St. Edmunds Pippin

 

D

R

Stark's Earliest

 

C

 

Štaris

Staris

A

 

Sturmer Pippin

 

D

R

Sügisdessert

 

C

 

Sügisjoonik

 

C

 

Summerred

 

B

 

Sunrise

 

A

 

Sunset

 

D

R

Suntan

 

D

R

Sweet Caroline

 

C

 

Talvenauding

 

B

 

Tellisaare

 

B

 

Tiina

 

B

 

Topaz

 

B

 

Tydeman's Early Worcester

Tydeman's Early

B

 

Veteran

 

B

 

Vista Bella

Bellavista

B

 

Wealthy

 

B

 

Worcester Pearmain

 

B

 

York

 

B

 

Zarja Alatau

Zarya Alatau

D

 

(1)   Almeno il 20 % di colorazione rossa nelle categorie I e II.

(2)   Tuttavia, per la varietà Jonagold si richiede che i frutti classificati nella categoria II presentino almeno 1/10 della loro superficie di colorazione rossa striata.

PARTE 2:   NORME DI QUALITÀ PER GLI AGRUMI

I.   DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica ai seguenti frutti classificati sotto la denominazione «agrumi», destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi quelli destinati alla trasformazione industriale:

 limoni delle varietà (cultivar) derivate dalla specie Citrus limon (L.) Burm. f.,

 mandarini delle varietà (cultivar) derivate dalla specie Citrus reticulata Blanco, compresi i satsuma (Citrus unshiu Marcow.), le clementine (Citrus clementina Hort. ex Tan.), i mandarini comuni (Citrus deliciosa Ten.) e i tangerini (Citrus tangerina Hort. ex Tan.) derivati da queste specie e dai loro ibridi, in appresso denominati «mandarini»,

 arance delle varietà (cultivar) derivate dalla specie Citrus sinensis (L.)

II.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che gli agrumi devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

A.   Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, gli agrumi devono essere:

 interi;

 privi di ammaccature e/o lesioni cicatrizzate estese;

 sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;

 puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;

 praticamente privi di parassiti;

 praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti;

 esenti da segni di essiccamento interno;

 esenti da danni dovuti alle basse temperature o al gelo;

 privi di umidità esterna anormale;

 privi di odore e/o sapore estranei.

Gli agrumi devono essere stati raccolti con cura e aver raggiunto un adeguato grado di sviluppo e di maturazione rispondente alle caratteristiche della varietà, dell'epoca di raccolta e della zona di produzione.

Lo sviluppo e il grado di maturazione degli agrumi devono essere tali da consentire

 il trasporto e le operazioni connesse,

 l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

Gli agrumi rispondenti ai criteri di maturazione di cui al presente allegato possono essere «deverdizzati». Tale trattamento è consentito soltanto a condizione che non vengano modificate le altre caratteristiche organolettiche naturali.

B.   Requisiti di maturazione

Il grado di maturazione degli agrumi è definito dai parametri seguenti, indicati per ciascuna specie sotto menzionata:

1. contenuto minimo di succo;

2. colorazione.

Il grado di colorazione deve essere tale che, al termine del normale processo di sviluppo, gli agrumi raggiungano al punto di destinazione il colore tipico della varietà.

i)   Limoni

 Contenuto minimo di succo:

 



— Limoni verdelli e primofiore:

20 %

— Altri limoni:

25 %

 Colorazione: la colorazione deve essere quella tipica della varietà. Tuttavia, i frutti che presentano una colorazione verde (purché non scura) sono ammessi a condizione che soddisfino i requisiti in materia di contenuto minimo di succo.

ii)   Mandarini

 Contenuto minimo di succo:

 



— Mandarini, escluse le clementine:

33 %

— Clementine:

40 %

 Colorazione: la colorazione deve essere quella tipica della varietà su almeno un terzo della superficie del frutto.

iii)   Arance

La colorazione deve essere quella tipica della varietà. I frutti che presentano una colorazione verde chiara sono ammessi a condizione che tale colorazione non superi un quinto della superficie totale del frutto. I frutti devono presentare il seguente contenuto minimo di succo:



— Arance sanguigne:

30 %

— Gruppo Navel:

33 %

— Altre varietà:

35 %

Tuttavia, le arance prodotte in zone caratterizzate da temperature atmosferiche elevate e da forte umidità relativa durante il periodo di sviluppo possono presentare una colorazione verde su più di un quinto della superficie totale del frutto a condizione che abbiano il seguente contenuto minimo di succo:



— Varietà Mosambi, Sathgudi e Pacitan:

33 %

— Altre varietà:

45 %

C.   Classificazione

Gli agrumi sono classificati nelle tre categorie seguenti:

i)   Categoria «Extra»

Gli agrumi di questa categoria devono essere di qualità superiore. La loro forma, l'aspetto esteriore, lo sviluppo e la colorazione devono presentare le caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale.

Devono essere privi di difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali, purché non pregiudichino la qualità, la conservabilità e l'aspetto generale del prodotto e la sua presentazione nell'imballaggio.

ii)   Categoria I

Gli agrumi di questa categoria devono essere di buona qualità Essi devono presentare le caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale.

Sono ammessi i seguenti leggeri difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto:

 lievi difetti di forma,

 lievi difetti di colorazione,

 lievi difetti dell'epidermide congeniti alla formazione del frutto, ad esempio ramaggiatura argentata, rugginosità, ecc.,

 lievi difetti cicatrizzati dovuti a cause meccaniche, ad esempio grandine, sfregamento, urti durante la manipolazione, ecc.

iii)   Categoria II

Questa categoria comprende gli agrumi che non possono essere classificati nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Essi possono presentare i seguenti difetti, purché non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione del prodotto:

 difetti di forma,

 difetti di colorazione,

 rugosità della scorza,

 difetti dell'epidermide congeniti alla formazione del frutto, ad esempio ramaggiatura argentata, rugginosità, ecc.,

 difetti cicatrizzati dovuti a cause meccaniche, ad esempio grandine, sfregamento, urti durante la manipolazione, ecc.,

 alterazioni superficiali e cicatrizzate dell'epidermide,

 lieve e parziale distacco del pericarpo per le arance (il distacco essendo normale per i mandarini).

III.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

La calibrazione è determinata dal diametro massimo della sezione normale all'asse del frutto.

A.   Calibro minimo

Sono esclusi i frutti di diametro inferiore ai seguenti minimi:



Limoni:

45 mm

Mandarini, escluse le clementine:

45 mm

Clementine:

35 mm

Arance:

53 mm

B.   Scale di calibro

Sono stabilite le seguenti scale di calibro:



Arance

Limoni

Mandarini

Codice di calibro

Diametro

(mm)

Codice di calibro

Diametro

(mm)

Codice di calibro

Diametro

(mm)

0

92-110

0

79-90

1-XXX

78 e oltre

1

87-100

1

72-83

1-XX

67-78

2

84-96

2

68-78

1 o 1-X

63-74

3

81-92

3

63-72

2

58-69

4

77-88

4

58-67

3

54-64

5

73-84

5

53-62

4

50-60

6

70-80

6

48-57

5

46-56

7

67-76

7

45-52

(1)

43-52

8

64-73

 
 

7

41-48

9

62-70

 
 

8

39-46

10

60-68

 
 

9

37-44

11

58-66

 
 

10

35-42

12

56-63

 
 
 
 

13

53-60

 
 
 
 

(1)   I calibri inferiori a 45 mm riguardano esclusivamente le clementine.

Gli agrumi possono essere calibrati secondo il numero di frutti. In tal caso, fatte salve le regole di omogeneità di calibro previste al titolo III, lettera C, i frutti di uno stesso imballaggio possono situarsi a cavallo tra due calibri adiacenti.

C.   Omogeneità

L'omogeneità di calibrazione corrisponde alle scale di calibro indicate più sopra, salvo nei casi seguenti:

i) per i frutti presentati in strati ordinati, in pacchi o confezioni unitarie destinati alla vendita al consumatore, la differenza tra il frutto più piccolo e quello più grosso, in uno stesso imballaggio, non deve essere superiore ai seguenti valori massimi, all'interno di uno stesso codice di calibro oppure, nel caso di agrumi calibrati secondo il numero di frutti, all'interno di due calibri consecutivi:



 

Codici di calibro

Differenza massima tra i frutti di uno stesso imballaggio

(in mm)

Limoni

da 0 a 7

7

Mandarini

1-XXX-4

da 5 a 6

da 7 a 10

9

8

7

Arance

da 0 a 2

da 3 a 6

da 7 a 13

11

9

7

ii) per i frutti non presentati in strati ordinati, in pacchi o confezioni unitarie rigide destinati alla vendita al consumatore, la differenza tra il frutto più piccolo e quello più grosso, in uno stesso imballaggio, non deve essere superiore all'ampiezza del calibro appropriato della scala di calibro oppure, nel caso di agrumi calibrati secondo il numero di frutti, allo scarto, in millimetri, da uno dei due codici consecutivi in questione;

iii) per i frutti presentati alla rinfusa in casse di grande volume e i frutti presentati in confezioni unitarie non rigide (reti, sacchetti, ...) destinati alla vendita al consumatore, la differenza tra il frutto più piccolo e quello più grosso, in uno stesso imballaggio, non deve essere superiore all'ampiezza risultante dal raggruppamento di tre calibri consecutivi della scala di calibro.

IV.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nello stesso imballaggio per i prodotti non corrispondenti ai requisiti della categoria indicata.

A.   Tolleranze di qualità

i)   Categoria «Extra»

Il 5 % in numero o in peso di agrumi non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di questa categoria.

ii)   Categoria I

Il 10 % in numero o in peso di agrumi non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di questa categoria.

iii)   Categoria II

Il 10 % in numero o in peso di agrumi non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, né alle caratteristiche minime, esclusa qualsiasi traccia di marciume o qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo. Nell'ambito di questa tolleranza può essere ammesso un massimo del 5 % di frutti con lievi lesioni superficiali non cicatrizzate o tagli secchi, o di frutti molli o avvizziti.

B.   Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie e qualunque modo di presentazione è ammesso: il 10 % in numero o in peso di agrumi rispondenti al calibro immediatamente inferiore o superiore a quello (o a quelli, in caso di raggruppamento di tre calibri) menzionato (menzionati) sull'imballaggio.

In tutti i casi, la tolleranza del 10 % riguarda unicamente i frutti di calibro non inferiore ai minimi seguenti:



Limoni:

43 mm

Mandarini, escluse le clementine:

43 mm

Clementine:

34 mm

Arance:

50 mm

V.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A.   Omogeneità

Ogni imballaggio deve contenere soltanto agrumi della stessa origine e varietà o dello stesso tipo commerciale, della stessa qualità e dello stesso calibro e apprezzabilmente dello stesso grado di sviluppo e di maturazione.

Inoltre, per la categoria «Extra», è richiesta l'omogeneità di colorazione.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B.   Condizionamento e imballaggio

Gli agrumi devono essere condizionati in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di natura tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Quando i frutti sono incartati, può essere fatto uso esclusivamente di carta sottile, asciutta, nuova e inodore ( 49 ).

È vietato l'impiego di qualsiasi sostanza atta a modificare le caratteristiche naturali degli agrumi, in particolare il loro odore o sapore ( 50 ).

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo. È tuttavia ammessa la presentazione che comporti, aderente al frutto, un corto ramoscello non legnoso munito di qualche foglia verde.

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti superficiali.

C.   Presentazione

Gli agrumi possono essere presentati:

a) disposti in strati regolari nell'imballaggio;

b) in forma diversa dalla disposizione in strati regolari nell'imballaggio, o alla rinfusa in contenitori palettizzabili (pallox); questo modo di presentazione è ammesso soltanto per le categorie I e II;

c) in imballaggi unitari destinati alla vendita diretta al consumatore, di peso inferiore a 5 kg, confezionati:

 secondo il numero di frutti, o

 secondo il peso netto degli imballaggi.

VI.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONE ESTERNE

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono.

Α.   Identificazione

Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.

Tale dicitura può essere sostituita:

 per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da un'abbreviazione equivalente;

 solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduto dalla dicitura «imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B.   Natura del prodotto

 Designazione della specie, se il prodotto non è visibile dall'esterno, salvo per quanto riguarda i mandarini, per i quali questa designazione o il nome della varietà sono obbligatori;

 denominazione della varietà per le arance;

 designazione del tipo:

 per i limoni: secondo il caso, le menzioni «Verdelli» e «Primofiore»;

 per le clementine: secondo il caso, la menzione «Clementine senza semi», «Clementine» (da 1 a 10 semi) o «Clementine con semi» (più di 10 semi).

C.   Origine del prodotto

Paese di origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D.   Caratteristiche commerciali

 Categoria.

 Calibro, per i frutti presentati conformemente alla scala di calibro, o limiti inferiore e superiore del codice di calibro nel caso di raggruppamenti di tre calibri consecutivi.

 Calibro (oppure, se i frutti sono stati calibrati secondo il numero di frutti e si situano a cavallo di due calibri, calibri o diametri minimo e massimo) e numero di frutti, nel caso di disposizione in strati ordinati.

 Ove ne venga fatto uso, indicazione degli agenti conservanti o delle altre sostanze chimiche utilizzati in trattamenti post-raccolta.

E.   Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi quando questi ultimi contengono confezioni per la vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora gli imballaggi siano palettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

PARTE 3:   NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER I KIWI

I.   DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica ai kiwi delle varietà (cultivar) derivate dall'Actinidia chinensis (Planch.) e dall'Actinidia deliciosa (A. Chev., C. F. Liang e A. R. Ferguson), destinati a essere forniti al consumatore allo stato fresco, esclusi i kiwi destinati alla trasformazione industriale.

II.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma è intesa a definire le caratteristiche qualitative che i kiwi devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

A.   Caratteristiche minime di qualità

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i kiwi devono essere:

 interi (ma senza peduncolo);

 sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;

 puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;

 praticamente privi di parassiti;

 praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti;

 sufficientemente sodi, né molli, né avvizziti, né impregnati d'acqua;

 ben formati; sono esclusi i frutti doppi o multipli;

 privi di umidità esterna anormale;

 privi di odore e/o sapore estranei.

Lo stato di sviluppo e di maturazione dei kiwi devono essere tali da consentire:

 il trasporto e le operazioni connesse,

 l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B.   Caratteristiche minime di maturazione

I kiwi devono essere sufficientemente sviluppati e maturi. Per rispettare questa disposizione, i frutti devono avere raggiunto un grado di maturazione minimo:

 pari a 6,2o Brix o corrispondente ad un tenore medio di sostanza secca del 15 % nella fase di condizionamento nella regione di produzione e per la successiva consegna effettuata dall'imballatore, come pure nelle fasi di esportazione e di importazione,

 pari a 9,5o Brix in tutte le altre fasi di commercializzazione.

C.   Classificazione

I kiwi sono classificati nelle tre categorie seguenti:

i)   Categoria «Extra»

I kiwi di questa categoria devono essere di qualità superiore. Devono essere ben sviluppati e presentare tutte le caratteristiche e la colorazione tipiche della varietà.

Devono essere privi di difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali, purché non pregiudichino la qualità, la conservabilità e l'aspetto generale del prodotto e la sua presentazione nell'imballaggio.

Il rapporto diametro minimo/diametro massimo, misurato nella sezione normale all'asse del frutto, deve essere di almeno 0,8.

ii)   Categoria I

I kiwi di questa categoria devono essere di buona qualità. Essi devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà.

I frutti devono essere sodi e la polpa deve essere perfettamente sana.

Sono ammessi i seguenti leggeri difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto:

 un lieve difetto di forma (escluse protuberanze o malformazioni),

 un lieve difetto di colorazione,

 difetti superficiali della buccia, purché la loro superficie complessiva non superi 1 cm2,

 un piccolo «segno di Hayward», caratterizzato da una linea longitudinale senza protuberanze.

Il rapporto diametro minimo/diametro massimo, misurato nella sezione normale all'asse del frutto, deve essere di almeno 0,7.

iii)   Categoria II

Questa categoria comprende i kiwi che non possono essere classificati nelle categorie superiori ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

I frutti devono essere sufficientemente sodi e la polpa non deve presentare gravi difetti.

Sono ammessi i seguenti difetti, purché i kiwi conservino le loro caratteristiche essenziali per quanto riguarda la qualità, la conservabilità e la presentazione del prodotto:

 difetti di forma,

 difetti di colorazione,

 difetti della buccia, quali piccole fenditure o scalfitture cicatrizzate, purché la superficie complessiva non superi 2 cm2,

 diversi «segni di Hayward» più pronunciati, con una lieve protuberanza,

 lievi ammaccature.

III.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal peso del frutto.

Il peso minimo è di 90 g per la categoria «extra», di 70 g per la categoria I e di 65 g per la categoria II.

La differenza di peso tra il frutto più grande e quello più piccolo in ciascun imballaggio non deve superare:

 10 g per i frutti di peso inferiore a 85 g,

 15 g per i frutti di peso compreso tra 85 e 120 g,

 20 g per i frutti di peso compreso tra 120 e 150 g,

 40 g per i frutti di peso pari o superiore a 150 g.

IV.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nello stesso imballaggio per i prodotti non corrispondenti ai requisiti della categoria indicata.

A.   Tolleranze di qualità

i)   Categoria «Extra»

Il 5 % in numero o in peso di kiwi non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente incluse nelle tolleranze di questa categoria.

ii)   Categoria I

Il 10 % in numero o in peso di kiwi non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria.

iii)   Categoria II

Il 10 % in numero o in peso di kiwi non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i frutti affetti da marciume o che presentino ammaccature pronunciate o alterazioni tali da renderli inadatti al consumo.

B.   Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: il 10 % in numero o in peso di kiwi non rispondenti ai requisiti relativi al peso minimo e/o al calibro.

I frutti devono avere tuttavia un calibro immediatamente inferiore o superiore a quello indicato oppure, nel caso del calibro minimo, non devono avere un peso inferiore a 85 g per la categoria «extra», a 67 g per la categoria I e a 62 g per la categoria II.

V.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A.   Omogeneità

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente kiwi della stessa origine, varietà, qualità e calibro.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B.   Condizionamento e imballaggio

I kiwi devono essere condizionati in modo che sia garantita un'adeguata protezione del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di natura tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali, in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali, è ammesso soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti superficiali.

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.

C.   Presentazione

I kiwi della categoria «extra» devono essere presentati su un solo strato, separati gli uni dagli altri.

VI.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONE ESTERNE

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati sullo stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni in appresso riportate.

Α.   Identificazione

Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.

Tale dicitura può essere sostituita:

 per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da un'abbreviazione equivalente;

 solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduto dalla dicitura «imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B.   Natura del prodotto

 «Kiwi», «Actinidia» o denominazione equivalente se il contenuto non è visibile dall'esterno;

 denominazione della varietà (facoltativo).

C.   Origine del prodotto

Paese di origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D.   Caratteristiche commerciali

 Categoria;

 calibro espresso dal peso minimo e massimo dei frutti;

 numero di frutti (facoltativo).

E.   Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario che le indicazioni di cui al primo comma figurino sugli imballaggi quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti ognuno dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora gli imballaggi siano palettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

▼M15

PUNTO 4:   NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER LATTUGHE, INDIVIE RICCE E SCAROLE

I.    DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica:

 alle lattughe delle varietà (cultivar) derivate:

 

 dalla Lactuca sativa L. var. capitata L. (lattughe a cappuccio, comprese quelle del tipo «Iceberg»),

 dalla Lactuca sativa L. var. longifolia Lam. (lattughe romane),

 dalla Lactuca sativa L. var. crispa L. (lattughe da taglio),

 a incroci di queste varietà, nonché

 

 alle indivie ricce delle varietà (cultivar) derivate da Cichorium endivia L. var. crispa Lam., e

 alle scarole delle varietà (cultivar) derivate da Cichorium endivia L. var. latifolium Lam.

destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore.

La presente norma non si applica ai prodotti destinati alla trasformazione industriale, a quelli commercializzati sotto forma di foglie staccate, alle lattughe con zolla, né alle lattughe in vaso.

II.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i prodotti devono presentare dopo il condizionamento e l’imballaggio.

A.    Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ciascuna categoria e delle tolleranze ammesse, i prodotti devono essere:

 interi,

 sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentano alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

 puliti e mondati, cioè praticamente privi di terra o di ogni altro substrato e praticamente privi di sostanze estranee visibili,

 di aspetto fresco,

 praticamente esenti da parassiti,

 praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti,

 turgidi,

 non fioriti,

 privi di umidità esterna anomala,

 privi di odori e/o sapori estranei.

Per le lattughe, è ammesso un difetto di colorazione tendente al rosso, causato da un abbassamento di temperatura durante il ciclo vegetativo, sempreché l’aspetto non ne risulti seriamente alterato.

Il torsolo deve essere reciso in modo netto in corrispondenza della corona fogliare esterna.

I prodotti devono presentare uno sviluppo normale. Lo stato e il grado di sviluppo dei prodotti devono essere tali da consentire:

 il trasporto e le operazioni connesse,

 l’arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B.    Classificazione

I prodotti sono classificati nelle due categorie seguenti:

i)    Categoria I

I prodotti di questa categoria devono essere di buona qualità. Essi devono presentare le caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale, in particolare il colore.

Essi devono essere inoltre:

 ben formati,

 consistenti, tenuto conto del sistema di coltivazione e del tipo di prodotto,

 esenti da danneggiamenti e alterazioni che ne pregiudichino la commestibilità,

 esenti da danni provocati dal gelo.

Le lattughe a cappuccio devono avere un solo grumolo, ben formato. Per le lattughe a cappuccio ottenute in coltura protetta è ammesso un grumolo ridotto.

Le lattughe romane devono presentare un grumolo, che può essere ridotto.

Le indivie ricce e le scarole devono presentare una colorazione gialla della parte centrale.

ii)    Categoria II

Questa categoria comprende i prodotti che non possono essere classificati nella categoria I, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Essi devono essere:

 abbastanza ben formati,

 esenti da difetti e alterazioni che ne pregiudichino seriamente la commestibilità.

I prodotti possono presentare i seguenti difetti, purché conservino le loro caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:

 lievi difetti di colorazione,

 lievi danni dovuti a parassiti.

Le lattughe a cappuccio devono presentare un grumolo, che può essere ridotto. Per le lattughe a cappuccio ottenute in coltura protetta è ammessa tuttavia l’assenza del grumolo.

Le lattughe romane possono non presentare un grumolo.

III.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRATURA

La calibratura è determinata dal peso unitario.

A.    Peso minimo

Il peso minimo per le categorie I e II è il seguente:



 

Di pieno campo

In coltura protetta

Lattughe a cappuccio (eccetto quelle del tipo «Iceberg») e lattughe romane (eccetto le lattughe a foglie spesse)

150 g

100 g

Lattughe del tipo «Iceberg»

300 g

200 g

Lattughe da taglio e lattughe a foglie spesse

100 g

100 g

Indivie ricce e scarole

200 g

150 g

B.    Omogeneità

a)    Lattughe

Per tutte le categorie, la differenza di peso tra il cespo più leggero e quello più pesante di uno stesso imballaggio non deve superare:

 40 g se il cespo più leggero ha un peso inferiore a 150 g.

 100 g se il cespo più leggero ha un peso compreso tra 150 e 300 g.

 150 g se il cespo più leggero ha un peso compreso tra 300 e 450 g.

 300 g se il cespo più leggero ha un peso superiore a 450 g.

b)    Indivie ricce e scarole

Per tutte le categorie, la differenza di peso tra il cespo più leggero e quello più pesante di uno stesso imballaggio non deve superare 300 g.

IV.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro per i prodotti di ciascuna partita non conformi ai requisiti della categoria indicata.

A.    Tolleranze di qualità

i)    Categoria I

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero di cespi, di prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conforme a quelle della categoria II. All’interno di questa tolleranza è ammesso fino all’1 % di prodotti che non soddisfano le caratteristiche di qualità della categoria II né le caratteristiche minime. Sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentano alterazioni tali da renderli inadatti al consumo.

ii)    Categoria II

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero di cespi, di prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. Sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentano alterazioni tali da renderli inadatti al consumo.

B.    Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero di cespi, di prodotti non rispondenti ai requisiti di calibratura, ma di peso inferiore o superiore del 10 % al massimo al calibro richiesto.

V.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A.    Omogeneità

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto prodotti della stessa origine, varietà o tipo commerciale, qualità e calibro.

È tuttavia possibile imballare in una singola unità di vendita ( 51 ) un misto di prodotti di colore, varietà e/o tipo commerciale nettamente diversi, a condizione che tali prodotti siano omogenei quanto alla qualità e, per ogni colore, varietà e/o tipo commerciale presente, all’origine.

La parte visibile del contenuto dell’imballaggio deve essere rappresentativa dell’insieme.

B.    Condizionamento e imballaggio

I prodotti devono essere imballati in modo da garantirne una protezione adeguata e tenendo conto per quanto possibile delle dimensioni e del tipo di imballaggio, senza vuoti o pressione eccessiva.

I materiali utilizzati all’interno dell’imballaggio devono essere puliti e di natura tale da non provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L’impiego di materiali, in particolare di carte o marchi contenenti indicazioni commerciali, è autorizzato, purché la stampa o l’etichettatura siano realizzate mediante inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.

VI.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ogni imballaggio ( 52 ) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall’esterno, le indicazioni seguenti.

A.    Identificazione

Imballatore e/o speditore/caricatore:

 nome e indirizzo (via/città/regione/codice postale e, se diverso dal paese di origine, paese).

 oppure

 un codice ufficialmente riconosciuto dall’autorità nazionale ( 53 ).

B.    Natura del prodotto

 «Lattughe», «lattughe Batavia», «lattughe Iceberg», «lattughe romane», «lattughe da taglio» (oppure, ad esempio, «foglie di quercia», «lollo bionda», «lollo rossa»), «indivie ricce», «scarole» o una definizione che sia sinonimo della varietà in causa quando il contenuto dell’imballaggio non è visibile dall’esterno,

 l’eventuale indicazione «Lattughe a foglie spesse», o una definizione che sia sinonimo di tale varietà,

 l’eventuale indicazione «Ottenuta in coltura protetta» o un’altra indicazione appropriata,

 il nome della varietà (facoltativo),

 nel caso di unità di vendita contenenti un misto di prodotti di colore, varietà e/o tipo commerciale nettamente diversi, l’indicazione «Insalate miste» o dicitura equivalente. Se il prodotto non è visibile dall’esterno è d’obbligo indicare i colori, le varietà o i tipi commerciali dell’unità di vendita.

C.    Origine del prodotto

 Paese di origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

 Nel caso di unità di vendita contenenti un misto di prodotti di colore, varietà e/o tipo commerciale nettamente diversi e d’origine diversa, l’indicazione di ogni paese d’origine deve figurare accanto al nome del colore, della varietà e/o del tipo commerciale corrispondente.

D.    Caratteristiche commerciali

 Classe,

 calibro, espresso in peso minimo per cespo o numero di cespi,

 peso netto (facoltativo).

E.    Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi quando contengono imballaggi di vendita visibili dall’esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non recano alcuna indicazione che possa indurre in errore. Qualora gli imballaggi siano palettizzati, dette indicazioni figurano su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

▼M8

PARTE 5:   NORMA PER LE PESCHE E LE NETTARINE

I.   DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica alle pesche e alle nettarine ( 54 ) delle varietà (cultivar) derivate da Prunus persica Sieb. e Zucc., destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le pesche e nettarine destinate alla trasformazione industriale.

II.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le pesche e le nettarine devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

A.   Caratteristiche minime di qualità

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le pesche e le nettarine devono essere:

 intere;

 sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;

 pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili;

 praticamente prive di parassiti;

 praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti;

 prive di umidità esterna anormale;

 prive di odore e/o sapore estranei.

Le pesche e le nettarine devono essere state raccolte con cura.

Lo stato di sviluppo e di maturazione delle pesche e delle nettarine devono essere tali da consentire:

 il trasporto e le operazioni connesse,

 l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B.   Caratteristiche minime di maturazione

Le pesche e le nettarine devono avere un grado di sviluppo e di maturazione sufficiente.

Lo stato di sviluppo e di maturazione delle pesche e delle nettarine devono essere tali da consentire il proseguimento del processo di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità appropriato. Per rispettare tale disposizione, l'indice rifrattometrico della polpa, misurato al centro della polpa nella sezione massima normale all'asse, deve essere uguale o superiore a 8o Brix e la consistenza deve essere inferiore a 6,5 kg, misurata con puntale del diametro di 8 mm (0,5 cm2) in due punti della sezione massima normale all'asse del frutto.

C.   Classificazione

Le pesche e le nettarine sono classificate nelle tre categorie seguenti:

i)   Categoria «Extra»

Le pesche e le nettarine di questa categoria devono essere di qualità superiore. Esse devono presentare la forma, lo sviluppo e la colorazione tipici della varietà, tenuto conto della zona di produzione. Esse non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali della buccia, purché queste non pregiudichino l'aspetto generale del prodotto, la sua qualità, la sua conservazione e la presentazione nell'imballaggio.

ii)   Categoria I

Le pesche e le nettarine di questa categoria devono essere di buona qualità. Esse devono presentare le caratteristiche della varietà, tenuto conto della zona di produzione. Tuttavia, un lieve difetto di forma, di sviluppo o di colorazione può essere ammesso.

La polpa deve essere indenne da qualsiasi deterioramento.

Le pesche e le nettarine aperte al punto d'attacco del peduncolo non sono ammesse.

Possono tuttavia comportare lievi difetti della buccia, purché essi non pregiudichino l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio, nei limiti seguenti:

 1 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,

 0,5 cm2 di superficie totale per gli altri difetti.

iii)   Categoria II

Questa categoria comprende le pesche e le nettarine che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che rispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

La polpa non deve presentare difetti sostanziali. Inoltre, i frutti aperti al punto d'attacco del peduncolo sono ammessi solo entro i limiti delle tolleranze di qualità.

Le pesche e le nettarine possono comportare difetti della buccia, purché essi non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, di conservazione e di presentazione nei limiti seguenti:

 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,

 1,5 cm2 di superficie totale per gli altri difetti.

III.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato:

 dalla circonferenza o

 dal diametro massimo della sezione normale all'asse del frutto.

Le pesche e le nettarine sono calibrate secondo la scala seguente:



Diametro

Identificazione del calibro

(codice)

Circonferenza

90 mm e oltre

AAAA

28 cm e oltre

da 80 mm inclusi a 90 mm esclusi

AAA

da 25 cm inclusi a 28 cm esclusi

da 73 mm inclusi a 80 mm esclusi

AA

da 23 cm inclusi a 25 cm esclusi

da 67 mm inclusi a 73 mm esclusi

A

da 21 cm inclusi a 23 cm esclusi

da 61 mm inclusi a 67 mm esclusi

B

da 19 cm inclusi a 21 cm esclusi

da 56 mm inclusi a 61 mm esclusi

C

da 17,5 cm inclusi a 19 cm esclusi

da 51 mm inclusi a 56 mm esclusi

D

da 16 cm inclusi a 17,5 cm esclusi

Il calibro minimo ammesso per la categoria «Extra» è di 17,5 cm (circonferenza) e 56 mm (diametro).

Il calibro D (diametro da 51 mm inclusi a 56 mm esclusi e circonferenza da 16 cm inclusi a 17,5 cm esclusi) non è autorizzato nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 ottobre.

La calibrazione è obbligatoria per tutte le categorie.

IV.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Per i prodotti non conformi ai requisiti della categoria indicata sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro riferite al contenuto di ciascun imballaggio.

A.   Tolleranze di qualità

i)   Categoria «Extra»

Il 5 % in numero o in peso di pesche o nettarine non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria.

ii)   Categoria I

Il 10 % in numero o in peso di pesche o nettarine non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria.

iii)   Categoria II

Il 10 % in numero o in peso di pesche e nettarine non rispondenti alle caratteristiche della categoria, né alle caratteristiche minime, esclusi i frutti affetti da marciume o da ammaccature pronunciate o che presentino qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

B.   Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie, il 10 % in numero o in peso di pesche o nettarine il cui calibro differisca dal calibro indicato sull'imballaggio di non oltre 1 cm in più o in meno, in caso di calibrazione alla circonferenza, o di non oltre 3 mm in più o in meno, in caso di calibrazione al diametro. Tuttavia per i frutti classificati nel calibro più piccolo, questa tolleranza si riferisce solamente a pesche o nettarine il cui calibro non sia inferiore ai minimi fissati di più di 6 mm (circonferenza) o di più di 2 mm (diametro).

V.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A.   Omogeneità

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente pesche o nettarine della stessa origine, varietà e qualità, dello stesso grado di maturazione, dello stesso calibro e, per la categoria «Extra», di colorazione uniforme.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B.   Condizionamento e imballaggio

Le pesche e le nettarine devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di natura tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti della buccia.

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.

C.   Presentazione

Le pesche e le nettarine possono essere presentate:

 in piccoli imballaggi;

 in uno strato unico per la categoria «Extra»; ogni frutto di questa categoria deve essere isolato dai frutti vicini;

nelle categorie I e II:

 su uno o due strati, oppure

 su quattro strati al massimo, se i frutti sono collocati in supporti alveolari rigidi, concepiti in modo che il peso non gravi sui frutti dello strato inferiore.

VI.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONE ESTERNE

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni seguenti.

Α.   Identificazione

Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.

Tale dicitura può essere sostituita:

 per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da un'abbreviazione equivalente;

 solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduto dalla dicitura «imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B.   Natura del prodotto

 «Pesche» o «Nettarine», se il contenuto non è visibile dall'esterno;

 colore della polpa;

 denominazione della varietà (facoltativo).

C.   Origine del prodotto

Paese di origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D.   Caratteristiche commerciali

 Categoria;

 calibro (espresso dai valori minimo e massimo dei diametri o delle circonferenze oppure mediante il codice di calibrazione che figura nel titolo III «Disposizioni relative alla calibrazione»);

 numero di frutti (facoltativo);

 tenore minimo di zucchero, misurato con rifrattometro ed espresso in valore Brix (facoltativo);

 consistenza massima, misurata con penetrometro ed espressa in kg/0,5 cm2 (facoltativo).

E.   Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi quando questi ultimi contengono confezioni per la vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora gli imballaggi siano palettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

▼M15

PUNTO 6:   NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER LE PERE

I.    DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica alle pere delle varietà (cultivar) derivate da Pyrus communis L. destinate ad essere fornite al consumatore allo stato fresco, escluse le pere destinate alla trasformazione industriale.

II.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le pere devono presentare dopo condizionamento e imballaggio.

A.    Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le pere devono essere:

 intere,

 sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentano alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

 pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili,

 praticamente esenti da parassiti,

 esenti da danni provocati da attacchi di parassiti,

 prive di umidità esterna anomala,

 prive di odori e/o sapori estranei.

Lo stato di sviluppo e di maturazione delle pere devono essere tali da consentire alla frutta di:

 proseguire il processo di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità appropriato in funzione delle caratteristiche varietali,

 sopportare il trasporto e le operazioni connesse,

 arrivare in condizioni soddisfacenti al luogo di destinazione.

B.    Classificazione

Le pere sono classificate nelle tre categorie seguenti.

i)    Categoria «Extra»

Le pere di questa categoria devono essere di qualità superiore. Esse devono avere la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà e conservare intatto il peduncolo.

La polpa deve essere priva di qualsiasi deterioramento e la buccia esente da rugginosità rugosa.

Esse non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali della buccia che non pregiudichino l’aspetto generale del prodotto, la sua qualità, conservazione e presentazione nell’imballaggio.

Le pere non devono essere grumose.

ii)    Categoria I

Le pere di questa categoria devono essere di buona qualità. Esse devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà ( 55 ).

La polpa deve essere priva di qualsiasi deterioramento e la buccia esente da rugginosità rugosa.

Sono tuttavia ammessi i seguenti leggeri difetti nei singoli frutti, purché non pregiudichino l’aspetto generale, la qualità, la conservazione o la presentazione nell’imballaggio del prodotto:

 forma leggermente irregolare,

 un lieve difetto di sviluppo,

 lievi difetti di colorazione,

 lievi difetti della buccia non superiori a:

 

 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,

 1 cm2 di superficie totale per gli altri difetti, salvo quelli derivanti dalla ticchiolatura (Venturia pirina e V. inaequalis) che non devono occupare una superficie totale superiore a 0,25 cm2,

 piccole ammaccature non superiori a 1 cm2 di superficie.

Il peduncolo può essere leggermente danneggiato.

Le pere non devono essere grumose.

iii)    Categoria II

Questa categoria comprende le pere che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

La polpa non deve presentare difetti di rilievo.

Le pere possono presentare i seguenti difetti, purché conservino le loro caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:

 forma irregolare,

 difetti di sviluppo,

 difetti di colorazione,

 lieve rugginosità rugosa,

 difetti della buccia non superiori a:

 

 4 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,

 2,5 cm2 di superficie totale per gli altri difetti, salvo quelli derivanti dalla ticchiolatura (Venturia pirina e V. inaequalis) che non devono occupare una superficie totale superiore a 1 cm2,

 piccole ammaccature non superiori a 2 cm2 di superficie.

III.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRATURA

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale.

Per tutte le categorie è richiesto un calibro minimo secondo lo schema seguente:



 

«Extra»

Categoria I

Categoria II

Varietà a frutto grosso

60 mm

55 mm

55 mm

Altre varietà

55 mm

50 mm

45 mm

Per le pere estive che figurano nell’allegato della presente norma non è previsto alcun calibro minimo.

Per garantire un calibro omogeneo in ciascun imballaggio, la differenza di diametro tra i frutti di uno stesso imballaggio è limitata a:

 5 mm per i frutti della categoria «Extra» e i frutti delle categorie I e II presentati a strati ordinati,

 10 mm per i frutti della categoria I presentati alla rinfusa, in colli o nell’imballaggio di vendita.

Per i frutti della categoria II presentati alla rinfusa, in colli o nell’imballaggio di vendita non è previsto un calibro omogeneo.

IV.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro per i prodotti di ciascuna partita non conformi ai requisiti della categoria indicata.

A.    Tolleranze di qualità

i)    Categoria «Extra»

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o peso, di pere non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All’interno di questa tolleranza è ammesso fino allo 0,5 % di prodotti che non soddisfano le caratteristiche di qualità della categoria II.

ii)    Categoria I

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o peso, di pere non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All’interno di questa tolleranza è ammesso fino all’1 % di prodotti che non soddisfano le caratteristiche di qualità della categoria II né le caratteristiche minime. Sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentano alterazioni tali da renderli inadatti al consumo. Tale tolleranza non si applica alle pere prive di peduncolo.

iii)    Categoria II

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o peso, di pere non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. Sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentano alterazioni tali da renderli inadatti al consumo.

All’interno di questa tolleranza, può essere ammesso al massimo il 2 % in numero o in peso di frutti che presentino i seguenti difetti:

 leggere lesioni o screpolature non cicatrizzate,

 leggerissime tracce di marciume,

 presenza di parassiti interni e/o alterazioni della polpa dovute a parassiti.

B.    Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie:

a) per i frutti non soggetti alle norme di omogeneità, il 10 %, in numero o in peso, di frutti corrispondenti al calibro immediatamente inferiore o superiore a quello indicato sull’imballaggio, con una variazione massima di 5 mm al di sotto del minimo per i frutti classificati nel più piccolo calibro ammesso;

b) per i frutti non soggetti alle norme di omogeneità, il 10 % in numero o in peso di frutti che non raggiungono il calibro minimo previsto, con una variazione massima di 5 mm al di sotto di questo calibro.

V.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A.    Omogeneità

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto pere della stessa origine, varietà, qualità e calibro (se il prodotto è calibrato) e aventi un grado di maturazione uniforme.

Inoltre, per la categoria «Extra», è richiesta l’omogeneità di colorazione.

È tuttavia possibile imballare in un’unità di vendita ( 56 ) un misto di pere di varietà nettamente diverse, a condizione che siano omogenee quanto alla qualità e, per ogni varietà presente, all’origine.

La parte visibile del contenuto dell’imballaggio deve essere rappresentativa dell’insieme.

B.    Condizionamento e imballaggio

Le pere devono essere imballate in modo da garantirne una protezione adeguata.

I materiali utilizzati all’interno dell’imballaggio devono essere puliti e di natura tale da non provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L’impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l’etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti della buccia.

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.

VI.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio ( 57 ) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall’esterno, le indicazioni che seguono.

A.    Identificazione

Imballatore e/o speditore/caricatore:

 nome e indirizzo (via/città/regione/codice postale e, se diverso dal paese di origine, paese)

 oppure

 un codice ufficialmente riconosciuto dall’autorità nazionale ( 58 ).

B.    Natura del prodotto

 «Pere», se il contenuto non è visibile dall’esterno,

 denominazione della varietà; nel caso di unità di vendita contenenti un misto di pere di varietà diverse, la denominazione delle diverse varietà.

C.    Origine del prodotto

 Paese d’origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale. Nel caso di unità di vendita contenenti un misto di varietà di pere nettamente diverse d’origine diversa, l’indicazione di ciascun paese d’origine deve figurare accanto alla varietà corrispondente.

D.    Caratteristiche commerciali

 Classe

 Calibro oppure, per i frutti presentati in strati ordinati, numero dei pezzi. Nel caso di identificazione per calibro, quest’ultimo deve essere espresso:

 

a) per i frutti soggetti alle norme di omogeneità, dai diametri minimo e massimo,

b) per i frutti non soggetti alle norme di omogeneità, dal diametro del frutto più piccolo dell’imballaggio seguito dalla menzione «e più» o da un’espressione equivalente oppure, se del caso, dal diametro del frutto più grosso dell’imballaggio.

E.    Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi quando contengono imballaggi di vendita visibili dall’esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non recano alcuna indicazione che possa indurre in errore. Qualora gli imballaggi siano palettizzati, dette indicazioni figurano su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

Appendice

Criteri di calibro per le pere

G

=

Varietà a frutto grosso

PE

=

Pera estiva, per la quale non è richiesto un calibro minimo

Elenco non esauriente di varietà a frutto grosso e di pere estive

Le varietà a frutto piccolo e le altre varietà non menzionate nell’elenco possono essere commercializzate purché rispettino le disposizioni in materia di calibrazione stabilite nella sezione III della norma.

Alcune varietà riportate nell’elenco che segue possono essere commercializzate con nomi commerciali per i quali è stata richiesta o ottenuta la protezione in uno o più paesi. La prima e la seconda colonna della tabella non prevedono l’indicazione di un marchio commerciale. Alcuni marchi noti figurano nella terza colonna, a titolo puramente informativo.



Varietà

Sinonimi

Nomi commerciali

Calibro

Abbé fétel

Abate Fetel

 

G

Abugo o Siete en Boca

 
 

PE

Aka

 
 

PE

Alka

 
 

G

Alsa

 
 

G

Amfora

 
 

G

Alexandrine Douillard

 
 

G

Bergamotten

 
 

PE

Beurré Alexandre Lucas

Lucas

 

G

Beurré Bosc

Bosc, Beurré d’Apremont, Empereur Alexandre, Kaiser Alexander

 

G

Beurré Clairgeau

 
 

G

Beurré

Hardenpont

 

G

Beurré Giffard

 
 

PE

Beurré précoce Morettini

Morettini

 

PE

Blanca de Aranjuez

Agua de Aranjuez, Espadona, Blanquilla

 

PE

Carusella

 
 

PE

Castell

Castell de Verano

 

PE

Colorée de Juillet

Bunte Juli

 

PE

Comice rouge

 
 

G

Concorde

 
 

G

Condoula

 
 

PE

Coscia

Ercolini

 

PE

Curé

Curato, Pastoren, Del cura de Ouro, Espadon de invierno, Bella de Berry, Lombardia de Rioja, Batall de Campana

 

G

D’Anjou

 
 

G

Dita

 
 

G

D. Joaquina

Doyenné de Juillet

 

PE

Doyenné d’hiver

Winterdechant

 

G

Doyenné du Comice

Comice, Vereinsdechant

 

G

Erika

 
 

G

Etrusca

 
 

PE

Flamingo

 
 

G

Forelle

 
 

G

Général Leclerc

 

Amber Grace™

G

Gentile

 
 

PE

Golden Russet Bosc

 
 

G

Grand champion

 
 

G

Harrow Delight

 
 

G

Jeanne d’Arc

 
 

G

Joséphine

 
 

G

Kieffer

 
 

G

Klapa Mīlule

 
 

G

Leonardeta

Mosqueruela, Margallon, Colorada de Alcanadre, Leonarda de Magallon

 

PE

Lombacad

 

Cascade®

G

Moscatella

 
 

PE

Mramornaja

 
 

G

Mustafabey

 
 

PE

Packham’s Triumph

Williams d’Automne

 

G

Passe Crassane

Passa Crassana

 

G

Perita de San Juan

 
 

PE

Pérola

 
 

PE

Pitmaston

Williams Duchesse

 

G

Précoce de Trévoux

Trévoux

 

PE

Président Drouard

 
 

G

Rosemarie

 
 

G

Suvenirs

 
 

G

Santa Maria

Santa Maria Morettini

 

PE

Spadoncina

Agua de Verano, Agua de Agosto

 

PE

Taylors Gold

 
 

G

Triomphe de Vienne

 
 

G

Vasarine Sviestine

 
 

G

Williams Bon Chrétien

Bon Chrétien, Bartlett, Williams, Summer Bartlett

 

G

▼M8

PARTE 7:   NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER LE FRAGOLE

I.   DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica alle fragole delle varietà (cultivar) derivate dal genere Fragaria L. destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le fragole destinate alla trasformazione industriale.

II.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le fragole devono presentare dopo condizionamento e imballaggio.

A.   Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le fragole devono essere:

 intere;

 sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;

 pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili;

 di aspetto fresco, ma non lavate;

 praticamente prive di parassiti;

 praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti;

 munite del loro calice (ad eccezione delle fragole di bosco); il calice e, ove presente, il peduncolo, devono essere freschi e verdi;

 prive di umidità esterna anormale;

 prive di odore e/o sapore estranei.

Le fragole devono essere state raccolte con cura.

Le fragole devono essere sufficientemente sviluppate e avere un grado di maturazione sufficiente. Il loro sviluppo e stato devono essere tali consentire:

 il trasporto e le operazioni connesse,

 l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B.   Classificazione

Le fragole sono classificate nelle tre categorie seguenti:

i)   Categoria «Extra»

Le fragole di questa categoria devono essere di qualità superiore. Essi devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà.

Devono avere aspetto brillante, tenuto conto delle caratteristiche della varietà.

Devono essere prive di terra.

Esse non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali della buccia che non pregiudichino l'aspetto generale del prodotto, la sua qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio.

ii)   Categoria I

Le fragole di questa categoria devono essere di buona qualità. Esse devono presentare la forma e la colorazione tipiche della varietà.

Sono ammessi i seguenti leggeri difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto:

 lievi difetti di forma,

 presenza di una piccola zona bianca la cui superficie non deve superare un decimo di quella del frutto,

 lievi segni superficiali di pressione.

Devono essere praticamente prive di terra.

iii)   Categoria II

Questa categoria comprende le fragole che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime di cui sopra.

Esse possono presentare i difetti seguenti, purché questi non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:

 difetti di forma,

 una zona bianca la cui superficie non deve superare un quinto di quella del frutto,

 lievi ammaccature secche che non possono più svilupparsi,

 lievi tracce di terra.

III.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale.

Le fragole devono avere il seguente calibro minimo:

 Categoria «Extra»: 25 mm

 Categorie I e II: 18 mm.

Per le fragole di bosco non è fissato un calibro minimo.

IV.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nello stesso imballaggio per i prodotti non corrispondenti ai requisiti della categoria indicata.

A.   Tolleranze di qualità

i)   Categoria «Extra»

Il 5 % in numero o in peso di fragole non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria. Nell'ambito di questa tolleranza i frutti guasti sono limitati al 2 %.

ii)   Categoria I

Il 10 % in numero o in peso di fragole non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria. Nell'ambito di questa tolleranza, i frutti guasti sono limitati al 2 %.

iii)   Categoria II

Il 10 % in numero o in peso di fragole non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, ad eccezione dei prodotti affetti da marciume o ammaccature pronunciate o che presentino qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo. Nell'ambito di questa tolleranza, i frutti guasti sono limitati al 2 %.

B.   Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: il 10 % in numero o in peso di fragole non rispondenti alla calibrazione minima stabilita.

V.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A.   Omogeneità

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo: ciascun imballaggio deve contenere esclusivamente fragole della stessa origine, varietà e qualità.

Nella categoria «Extra» le fragole — ad eccezione delle fragole di bosco — devono essere particolarmente omogenee e regolari per quanto concerne il grado di maturazione, la colorazione e il calibro. Nella categoria I, esse possono presentare un calibro meno omogeneo.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B.   Condizionamento e imballaggio

Le fragole devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di natura tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Le fragole della categoria «Extra» devono essere condizionate con cura particolare.

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti superficiali.

VI.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONE ESTERNE

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati sullo stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni in appresso riportate.

Α.   Identificazione

Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.

Tale dicitura può essere sostituita:

 per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da un'abbreviazione equivalente;

 solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduto dalla dicitura «imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B.   Natura del prodotto

 «Fragole» se il contenuto non è visibile dall'esterno;

 il nome della varietà (facoltativo).

C.   Origine del prodotto

Paese di origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D.   Caratteristiche commerciali

 Categoria.

E.   Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi quando questi ultimi contengono confezioni per la vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora gli imballaggi siano palettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

PARTE 8:   NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER I PEPERONI DOLCI

I.   DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica ai peperoni dolci delle varietà (cultivar) derivate dal Capsicum annuum L. var. annuum, destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi i peperoni dolci destinati alla trasformazione industriale.

Secondo la forma, si distinguono quattro tipi commerciali di peperoni dolci:

 peperoni dolci lunghi (appuntiti);

 peperoni dolci quadrati senza punta;

 peperoni dolci quadrati appuntiti («trottola»);

 peperoni dolci di forma appiattita («topepo»).

II.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i peperoni dolci devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

A.   Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i peperoni dolci devono essere:

 interi;

 sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;

 puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;

 di aspetto fresco;

 praticamente privi di parassiti;

 praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti;

 ben sviluppati;

 privi di danni prodotti dal gelo;

 privi di lesioni non cicatrizzate;

 privi di bruciature prodotte dal sole [salvo quanto specificato al capitolo B, Classificazione, punto ii)];

 muniti del peduncolo;

 privi di umidità esterna anormale;

 privi di odore e/o sapore estranei.

Lo sviluppo e lo stato dei peperoni dolci devono essere tali da consentire:

 il trasporto e le operazioni connesse,

 l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B.   Classificazione

I peperoni dolci sono classificati nelle due categorie seguenti:

i)   Categoria I

I peperoni dolci di questa categoria devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale per quanto concerne lo sviluppo, la forma e il colore, tenuto conto del grado di maturazione.

Essi devono essere:

 consistenti;

 praticamente esenti da macchie.

Il peduncolo può essere leggermente danneggiato o tagliato, purché il calice risulti integro.

ii)   Categoria II

Questa categoria comprende i peperoni dolci che non possono essere classificati nella categoria I, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Sono ammessi i seguenti difetti, purché i peperoni conservino le loro caratteristiche essenziali di qualità, di conservazione e di presentazione:

 difetti di forma e di sviluppo,

 bruciature prodotte dal sole o leggere lesioni cicatrizzate che non superino 2 cm di lunghezza nel caso di difetti di forma allungata e 1 cm2 di superficie totale per gli altri difetti,

 leggere screpolature secche e superficiali, la cui lunghezza non superi in totale i 3 cm.

Essi possono essere meno sodi senza che vi sia avvizzimento.

Il peduncolo può essere danneggiato o tagliato.

III.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal diametro (larghezza) massimo normale all'asse dei peperoni. Per «larghezza» dei peperoni di forma appiattita (topepo), si deve intendere il diametro massimo della sezione equatoriale.

Per i prodotti calibrati, la differenza di diametro tra il peperone più grande e il peperone più piccolo nello stesso imballaggio non deve superare i 20 mm.

La larghezza dei frutti non deve essere inferiore a:

 peperoni dolci lunghi (appuntiti): 20 mm

 peperoni dolci quadrati senza punta e peperoni dolci quadrati appuntiti («trottola»): 40 mm

 peperoni dolci di forma appiattita («topepo»): 55 mm

La calibrazione non è obbligatoria per la categoria II, purché siano rispettati i calibri minimi.

Le disposizioni relative alla calibrazione non si applicano ai prodotti in miniatura ( 59 ).

IV.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nello stesso imballaggio per i prodotti non corrispondenti ai requisiti della categoria indicata.

A.   Tolleranze di qualità

i)   Categoria I

Il 10 % in numero o in peso di peperoni non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o, eccezionalmente, rientranti nelle tolleranze di questa categoria.

ii)   Categoria II

Il 10 % in numero o in peso di peperoni non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

B.   Tolleranze di calibro

i)   Categoria I

Il 10 % in numero o in peso di peperoni non rispondenti al calibro identificato, ma non superiori né inferiori a detto calibro in misura eccedente i 5 mm; nell'ambito di tale tolleranza è ammesso soltanto il 5 % di peperoni di calibro inferiore al minimo prescritto.

ii)   Categoria II

  Peperoni calibrati

 Il 10 % in numero o in peso di peperoni non rispondenti al calibro identificato, ma non superiori né inferiori a detto calibro in misura eccedente i 5 mm; nell'ambito di tale tolleranza è ammesso soltanto il 5 % di peperoni dolci di calibro inferiore al minimo prescritto.

  Peperoni non calibrati

 Il 5 % in numero o in peso di peperoni di calibro inferiore al minimo prescritto, entro un limite di 5 mm.

V.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A.   Omogeneità

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto peperoni di uguale origine, varietà o tipo commerciale, qualità, calibro (sempreché sia richiesta una calibrazione) e, per la categoria I, sostanzialmente dello stesso colore e grado di maturazione.

Tuttavia gli imballaggi possono contenere assortimenti di peperoni di vari colori, purché siano omogenei per quanto riguarda l'origine, la qualità, il tipo commerciale e il calibro (sempreché sia richiesta una calibrazione).

Le confezioni destinate al consumatore di peso netto non superiore ad un chilogrammo possono contenere assortimenti di peperoni di vari colori e/o tipi commerciali, purché siano omogenei per quanto riguarda la qualità e, per ciascun colore e/o tipo commerciale, l'origine.

Nel caso di prodotti calibrati, i peperoni del tipo lungo devono essere sufficientemente uniformi anche per quanto riguarda la lunghezza.

I peperoni in miniatura devono essere di dimensioni per quanto possibile uniformi. Essi possono essere mescolati con altri prodotti in miniatura, diversi per tipo e origine.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B.   Condizionamento e imballaggio

I peperoni dolci devono essere condizionati in modo da garantire una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di natura tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali ed in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti superficiali.

VI.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONE ESTERNE

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati sullo stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni in appresso riportate.

Α.   Identificazione

Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.

Tale dicitura può essere sostituita:

 per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da un'abbreviazione equivalente;

 solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduto dalla dicitura «imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B.   Natura del prodotto

Se il contenuto non è visibile dall'esterno:

 «Peperoni dolci»,

 colore,

 tipo commerciale («lunghi», «quadrati senza punta», «quadrati appuntiti», «appiattiti») o nome della varietà.

In caso di imballaggi o confezioni destinate al consumatore contenenti un assortimento di peperoni di diversi colori e/o di diversi tipi commerciali:

 «assortimento di peperoni» oppure una designazione equivalente,

 se il contenuto non è visibile dall'esterno, colori e/o tipi commerciali dei peperoni dolci e il numero di pezzi di ciascun colore e/o tipo commerciale.

C.   Origine del prodotto

Paese di origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

Nel caso di confezioni destinate al consumatore contenenti un assortimento di peperoni dolci di vari colori e/o tipi commerciali di origini diverse, l'indicazione dei rispettivi paesi di origine deve figurare in prossimità del nome dei colori e/o dei tipi commerciali.

D.   Caratteristiche commerciali

 Categoria.

 Calibro (in caso di calibrazione) espresso dai diametri minimo e massimo o, ove del caso, indicazione «non calibrati».

 Eventualmente, «mini-peperoni», «baby-peperoni» o qualsiasi altra denominazione adeguata per un prodotto in miniatura. Quando diversi tipi di prodotti in miniatura siano mescolati nello stesso imballaggio, l'indicazione di tutti i prodotti presente è obbligatoria, come anche l'indicazione delle rispettive origini.

E.   Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi quando questi ultimi contengono confezioni per la vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora gli imballaggi siano palettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

PARTE 9:   NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER L'UVA DA TAVOLA

I.   DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica all'uva da tavola delle varietà (cultivar) derivanti dalla Vitis vinifera L., destinata ad essere fornita allo stato fresco al consumatore, ad esclusione dell'uva da tavola destinata alla trasformazione industriale.

II.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che l'uva da tavola deve presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

A.   Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i grappoli e gli acini devono essere:

 sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;

 puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;

 praticamente privi di parassiti;

 praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti;

 privi di umidità esterna anormale;

 privi di odore e/o sapore estranei.

Inoltre gli acini devono essere:

 interi;

 ben formati;

 sviluppati normalmente.

La pigmentazione dovuta al sole non costituisce un difetto.

I grappoli devono essere stati raccolti con cura.

Il succo degli acini deve presentare un indice di rifrazione corrispondente almeno a:

 12o Brix per le varietà Alphonse Lavallée, Cardinal e Victoria,

 13o Brix per tutte le altre varietà con semi,

 14o Brix per tutte le varietà senza semi.

Tutte le varietà devono inoltre presentare un rapporto zucchero-acidità soddisfacente.

Lo sviluppo e lo stato dell'uva da tavola devono essere tali da consentire:

 il trasporto e le operazioni connesse,

 l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B.   Classificazione

L'uva da tavola è classificata nelle tre categorie seguenti:

i)   Categoria «Extra»

Le uve da tavola di questa categoria devono essere di qualità superiore. I grappoli devono presentare la forma, lo sviluppo e la colorazione tipici della varietà, tenuto conto della zona di produzione. Essi devono essere esenti da qualsiasi difetto. Gli acini devono essere consistenti, ben attaccati, distribuiti uniformemente sul graspo e praticamente ricoperti della loro pruina.

ii)   Categoria I

Le uve da tavola di questa categoria devono essere di buona qualità. I grappoli devono presentare la forma, lo sviluppo e la colorazione tipici della varietà, tenuto conto della zona di produzione. Gli acini devono essere consistenti, ben attaccati e, nella misura del possibile, ricoperti della loro pruina. Essi possono tuttavia essere distribuiti sul graspo meno uniformemente che nella categoria «Extra».

Sono ammessi i seguenti leggeri difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto:

 leggeri difetti di forma,

 leggeri difetti di colorazione,

 leggerissime bruciature da sole, che interessino solo l'epidermide.

iii)   Categoria II

Questa categoria comprende l'uva da tavola che non può essere classificata nelle categorie superiori, ma che corrisponde alle caratteristiche minime sopra definite.

I grappoli possono presentare leggeri difetti di forma, di sviluppo e di colorazione, purché le caratteristiche essenziali della varietà, tenuto conto della zona di produzione, non ne siano alterate.

Gli acini devono essere sufficientemente consistenti e attaccati, per quanto possibile coperti di pruina. Essi possono tuttavia essere distribuiti sul graspo meno uniformemente che nella categoria I.

Sono ammessi i seguenti difetti, purché l'uva da tavola conservi le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:

 difetti di forma,

 difetti di colorazione,

 lievi bruciature da sole sull'epidermide,

 lievi ammaccature,

 leggeri difetti dell'epidermide.

III.   DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal peso del grappolo.

Il peso minimo per grappolo è stabilito come segue per l'uva da tavola coltivata in serra e per l'uva di pieno campo, ad acini grossi e piccoli rispettivamente.



 

Uva da tavola coltivata in serra

(se menzionato sull'etichetta)

Uva da tavola coltivata in pieno campo

Tutte le varietà ad eccezione di quelle ad acino piccolo elencate nell'appendice

Varietà ad acino piccolo elencate nell'appendice

Categoria «Extra»

300 g

200 g

150 g

Categoria I

250 g

150 g

100 g

Categoria II

150 g

100 g

75 g

IV.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nello stesso imballaggio per i prodotti non corrispondenti ai requisiti della categoria indicata.

A.   Tolleranze di qualità

i)   Categoria «Extra»

Il 5 % in peso di grappoli non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di questa categoria.

ii)   Categoria I

Il 10 % in peso di grappoli non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o, eccezionalmente, rientranti nelle tolleranze di questa categoria.

iii)   Categoria II

Il 10 % in peso di grappoli non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i prodotti visibilmente affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo.

B.   Tolleranze di calibro

i)   Categorie «Extra» e I

Il 10 % in peso di grappoli non rispondenti al peso minimo della categoria in oggetto, bensì a quello previsto per la categoria immediatamente inferiore.

ii)   Categoria II

Il 10 % in peso di grappoli non rispondenti al peso minimo della categoria, ma di peso non inferiore a 75 g.

iii)   Categorie «Extra», I e II

In ciascun imballaggio destinato alla vendita diretta ai consumatori, di peso netto non superiore a 1 kg, è autorizzato un grappolo di peso inferiore a 75 g per consentire di raggiungere il peso indicato, a condizione che esso soddisfi tutti gli altri requisiti della categoria indicata.

V.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A.   Omogeneità

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto grappoli della stessa origine, varietà e qualità e dello stesso grado di maturazione.

Per l'uva da tavola condizionata in piccoli imballaggi destinati alla vendita ai consumatori, di peso netto non superiore a 1 kg, l'omogeneità di varietà e d'origine non è richiesta.

Per la categoria «Extra», i grappoli devono essere di colorazione e di grandezza sensibilmente uniformi.

Per la varietà Chasselas è ammesso l'inserimento in ciascun imballaggio di grappoli di colore diverso a fini decorativi.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B.   Condizionamento e imballaggio

L'uva da tavola deve essere condizionata in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

Nella categoria «Extra», i grappoli devono essere presentati disposti in un solo strato.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di natura tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali, in particolare di carte o marchi, recanti indicazioni commerciali è autorizzato a condizione che la stampa o l'etichettatura siano realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di corpi estranei, salvo presentazione speciale comportante un frammento di tralcio aderente al raspo del grappolo e non eccedente 5 cm di lunghezza.

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti superficiali.

VI.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONE ESTERNE

Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni seguenti:

Α.   Identificazione

Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.

Tale dicitura può essere sostituita:

 per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da un'abbreviazione equivalente;

 solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduto dalla dicitura «imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B.   Natura del prodotto

 «Uva da tavola», se il contenuto non è visibile dall'esterno;

 denominazione della o, se del caso, delle varietà;

 «di serra», se del caso.

C.   Origine del prodotto

Paese o, se del caso, paesi di origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale regionale o locale.

D.   Caratteristiche commerciali

 Categoria.

E.   Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi quando questi ultimi contengono confezioni per la vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora gli imballaggi siano palettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

Appendice



Elenco limitativo delle varietà ad acino piccolo

Varietà

Altri nomi sotto cui è nota la varietà

Admirable de Courtiller

Admirable, Csiri Csuri

Albillo

Acerba, Albuela, Blanco Ribera, Cagalon

Angelo Pirovano

I. Pirovano 2

Annamaria

I. Ubizzoni 4

Baltali

 

Beba

Beba de los Santos, Eva

Catalanesca

Catalanesa, Catalana, Uva Catalana

Chasselas blanc

Chasselas doré, Fendant, Franceset, Franceseta, Gutedel, Krachgutedel, White van der Laan

Chasselas rouge

Roter Gutedel

Chelva

Chelva de Cebreros, Guareña, Mantuo, Villanueva

Ciminnita

Cipro bianco

Clairette

Blanquette, Malvoisie, Uva de Jijona

Colombana bianca

Verdea, Colombana de Peccioli

Dehlro

 

Delizia di Vaprio

I. Pirovano 46 A

Exalta

 

Flame Seedless

Red Flame

Gros Vert

Abbondanza, St Jeannet, Trionfo dell'Esposizione, Verdal, Trionfo di Gerusalemme

Jaoumet

Madeleine de St Jacques, Saint Jacques

Madeleine

Angevine, Angevine Oberlin, Madeleine Angevine Oberlin, Republicain

Mireille

 

Molinera

Besgano, Castiza, Molinera gorda

Moscato d'Adda

Muscat d'Adda

Moscato d'Amburgo

Black Muscat, Hambro, Hamburg, Hamburski Misket, Muscat d'Hambourg, Moscato Preto

Moscato di Terracina

Moscato di Maccarese

Œillade

Black Malvoisie, Cinsaut, Cinsault, Ottavianello, Sinso

Panse precoce

Bianco di Foster, Foster's white, Sicilien

Perla di Csaba

Càbski Biser, Julski muskat, Muscat Julius, Perle de Csaba

Perlaut

 

Perlette

 

Pizzutello bianco

Aetonychi aspro, Coretto, Cornichon blanc, Rish Baba, Sperone di gallo, Teta di vacca

Precoce de Malingre

 

Primus

I. Pirovano 7

Prunesta

Bermestia nera, Pergola rossa, Pergolese di Tivoli

Regina dei Vigneti

Königin der Weingärten, Muskat Szölöskertek Kizalyneja, Szölöskertek Kizalyneh, Rasaki ourgarias, Regina Villoz, Reina de las Viñas, Reine des Vignes, I. Mathiasz 140, Queen of the Vineyards

Servant

Servan, Servant di Spagna

Sideritis

Sidiritis

Sultanines

Bidaneh, Kishmich, Kis Mis, Sultan, Sultana, Sultani, Cekirdesksiz, Sultanina bianca, Sultaniye, Thompson Seedless and mutations

Valenci blanc

Valensi, Valency, Panse blanche

Valenci noir

Planta Mula, Rucial de Mula, Valenci negro

Yapincak

 

▼M15

PUNTO 10:   NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER I POMODORI

I.    DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica ai pomodori delle varietà (cultivar) derivate da Lycopersicum esculentum Mill, destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi i pomodori destinati alla trasformazione industriale.

Si distinguono quattro tipi commerciali di pomodori:

 «tondi»,

 «costoluti»,

 «oblunghi» o «allungati»,

 pomodori «ciliegia» (inclusi i pomodori «cocktail»).

II.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i pomodori devono presentare dopo il condizionamento e l’imballaggio.

A.    Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i pomodori devono essere:

 interi,

 sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

 puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili,

 di aspetto fresco,

 praticamente esenti da parassiti,

 esenti da danni provocati da attacchi di parassiti,

 privi di umidità esterna anomala,

 privi di odori e/o sapori estranei.

Nel caso dei pomodori a grappolo, gli steli devono essere freschi, sani, puliti, privi di foglie o di sostanze estranee visibili.

Lo sviluppo e lo stato dei pomodori devono essere tali da consentire:

 di sopportare il trasporto e le operazioni connesse,

 di arrivare in condizioni soddisfacenti al luogo di destinazione.

B.    Classificazione

I pomodori sono classificati nelle tre categorie seguenti:

i)    Categoria «Extra»

I pomodori di questa categoria devono essere di qualità superiore. Essi devono avere la polpa compatta e presentare la forma, l’aspetto e lo sviluppo tipici della varietà.

Per la loro colorazione, in rapporto allo stato di maturazione, essi devono poter rispondere ai requisiti di cui all’ultimo comma del precedente paragrafo A.

I pomodori non devono avere il «dorso verde» o altri difetti, salvo leggerissime alterazioni superficiali dell’epidermide, purché queste non pregiudichino l’aspetto generale, la qualità, la conservazione o la presentazione nell’imballaggio del prodotto.

ii)    Categoria I

I pomodori di questa categoria devono essere di buona qualità, sufficientemente turgidi e presentare le caratteristiche tipiche della varietà.

Essi non devono presentare screpolature o il «dorso verde». Sono ammessi i seguenti leggeri difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l’aspetto generale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell’imballaggio del prodotto:

 forma leggermente irregolare,

 lievi difetti di colorazione,

 lievi difetti dell’epidermide,

 leggerissime ammaccature.

Inoltre, i pomodori «costoluti» possono presentare:

 screpolature cicatrizzate della lunghezza massima di 1 cm,

 protuberanze non eccessive,

 un piccolo ombelico senza formazioni legnose,

 cicatrici legnose di forma ombelicale in corrispondenza del punto stelare, di superficie non eccedente 1 cm2,

 una sottile cicatrice stelare di forma allungata (simile a una sutura) di lunghezza non eccedente i due terzi del diametro massimo del frutto.

iii)    Categoria II

Questa categoria comprende i pomodori che non possono essere classificati nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Essi devono essere sufficientemente turgidi (benché leggermente meno turgidi rispetto a quelli della categoria I) e non devono presentare screpolature non cicatrizzate.

Sono ammessi i seguenti difetti, purché non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione del prodotto:

 difetti di forma, sviluppo e colorazione,

 difetti dell’epidermide o ammaccature, purché non danneggino gravemente il frutto,

 screpolature cicatrizzate della lunghezza massima di 3 cm per i pomodori «tondi», «costoluti» o «oblunghi».

Inoltre, i pomodori «costoluti» possono presentare:

 protuberanze più marcate rispetto alla categoria I, senza che vi sia deformità,

 un ombelico,

 cicatrici legnose di forma ombelicale in corrispondenza del punto stelare, di superficie non eccedente 2 cm2,

 una sottile cicatrice stelare di forma allungata (simile a una sutura).

III.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRATURA

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione normale all’asse del frutto, dal peso o dal numero di pomodori.

Le seguenti disposizioni non si applicano ai pomodori a grappolo e sono facoltative per la categoria II.

Per garantire un calibro omogeneo:

a) la differenza di diametro tra i pomodori contenuti in uno stesso imballaggio è limitata a:

 10 mm, se il diametro del frutto più piccolo (indicato nell’imballaggio) è inferiore a 50 mm;

 15 mm, se il diametro del frutto più piccolo (indicato nell’imballaggio) è pari o superiore a 50 mm ma inferiore a 70 mm;

 20 mm, se il diametro del frutto più piccolo (indicato nell’imballaggio) è pari o superiore a 70 mm ma inferiore a 100 mm;

 per i pomodori di diametro pari o superiore a 100 mm non è fissata una differenza limite.

Nel caso si applichino codici di calibro, occorre rispettare i codici e le fasce di calibro indicate nella tabella sottostante.



Codice calibro

Diametro (in mm)

0

≤ 20

1

> 20 ≤ 25

2

> 25 ≤ 30

3

> 30 ≤ 35

4

> 35 ≤ 40

5

> 40 ≤ 47

6

> 47 ≤ 57

7

> 57 ≤ 67

8

> 67 ≤ 82

9

> 82 ≤ 102

10

> 102

b) Per i pomodori il cui calibro è determinato dal peso o dal numero di frutti, la differenza di calibro deve essere coerente a quanto stabilito nella lettera a).

IV.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro per i prodotti di ciascuna partita non conformi ai requisiti della categoria indicata.

A.    Tolleranze di qualità

i)    Categoria «Extra»

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o peso, di pomodori non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All’interno di questa tolleranza è ammesso fino allo 0,5 % di prodotti che non soddisfano le caratteristiche di qualità della categoria II.

ii)    Categoria I

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o peso, di pomodori non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All’interno di questa tolleranza è ammesso fino all’1 % di prodotti che non soddisfano le caratteristiche di qualità della categoria II né le caratteristiche minime. Sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentano alterazioni tali da renderli inadatti al consumo. Nel caso dei pomodori a grappolo, il 5 % in numero o in peso di frutti staccati dallo stelo.

iii)    Categoria II

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o peso, di pomodori non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. Sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentano alterazioni tali da renderli inadatti al consumo. Nel caso dei pomodori a grappolo, il 10 % in numero o in peso di frutti staccati dallo stelo.

B.    Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: 10 %, in numero o peso, di pomodori non corrispondenti al calibro immediatamente superiore o inferiore a quello indicato.

V.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A.    Omogeneità

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere solo pomodori della stessa origine, varietà o tipo commerciale, qualità e calibro (sempreché, per quanto riguarda quest’ultimo criterio, sia richiesta una calibrazione).

I pomodori delle categorie «Extra» e I devono essere praticamente omogenei per quanto riguarda la maturità e la colorazione. Inoltre, per i pomodori «oblunghi», la lunghezza deve essere sufficientemente uniforme.

È tuttavia possibile imballare in una singola unità di vendita ( 60 ) un misto di pomodori di colore, varietà e/o tipo commerciale nettamente diversi, a condizione che tali prodotti siano omogenei quanto alla qualità e, per ogni colore, varietà e/o tipo commerciale presente, all’origine.

La parte visibile del contenuto dell’imballaggio deve essere rappresentativa dell’insieme.

B.    Condizionamento e imballaggio

I pomodori devono essere imballati in modo da garantire una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all’interno dell’imballaggio devono essere puliti e di natura tale da non provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L’impiego di materiali, in particolare di carte o marchi contenenti indicazioni commerciali, è autorizzato, purché la stampa o l’etichettatura siano realizzate mediante inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.

VI.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ogni imballaggio ( 61 ) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall’esterno, le indicazioni seguenti:

A.    Identificazione

Imballatore e/o speditore/caricatore:

 nome e indirizzo (via/città/regione/codice postale e, se diverso dal paese di origine, paese).

 oppure

 un codice ufficialmente riconosciuto dall’autorità nazionale ( 62 ).

B.    Natura del prodotto

«Pomodori» o «Pomodori a grappolo» e il tipo commerciale, se il contenuto non è visibile dall’esterno; tali indicazioni sono sempre obbligatorie per i tipi «ciliegia» (o «cocktail»), a grappolo o no.

 Nel caso di unità di vendita contenenti un misto di prodotti di colore, varietà e/o tipo commerciale nettamente diversi, l’indicazione «Pomodori misti» o dicitura equivalente. Se il prodotto non è visibile dall’esterno è d’obbligo indicare i colori, le varietà o i tipi commerciali dell’unità di vendita.

 Il nome della varietà (facoltativo).

C.    Origine del prodotto

Paese d’origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

Nel caso di unità di vendita contenenti un misto di pomodori di colore, varietà e/o tipo commerciale nettamente diversi e d’origine diversa, l’indicazione di ciascun paese d’origine deve figurare accanto al nome del colore, delle varietà e/o del tipo commerciale corrispondente.

D.    Caratteristiche commerciali

 Classe.

 calibro (in caso di calibrazione) espresso dai diametri minimo e massimo.

E.    Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

 Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi quando contengono imballaggi di vendita visibili dall’esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non recano alcuna indicazione che possa indurre in errore. Qualora gli imballaggi siano palettizzati, dette indicazioni figurano su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

▼M8




ALLEGATO II

FACSIMILE DELL'ETICHETTA DI CUI ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1

image




ALLEGATO III

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE COMUNITARIE PER GLI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI DI CUI AGLI ARTICOLI 11, 12 E 12 bis

image

▼B




ALLEGATO IV

PAESI I CUI CONTROLLI DI CONFORMITÀ SONO STATI RICONOSCIUTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13

▼M8 —————

▼B



Paesi

Prodotti

Svizzera

Ortofrutticoli freschi, eccetto gli agrumi

Marocco

Ortofrutticoli freschi

Sud Africa

Ortofrutticoli freschi

Israele

Ortofrutticoli freschi

India

Ortofrutticoli freschi

Nuova Zelanda

Mele, pere e kiwi

Senegal

Ortofrutticoli freschi

Kenya

Ortofrutticoli freschi

Turchia

Ortofrutticoli freschi

▼M8 —————

▼M8




ALLEGATO VI

Metodi di controllo di cui all'articolo 20, paragrafo 1

Osservazione: i metodi sotto riportati si basano sulle disposizioni della guida per l'applicazione del controllo della qualità degli ortofrutticoli freschi adottata dal regime dell'OCSE per l'applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli.

1.   DEFINIZIONI

1.1   Imballaggio

Elemento di una partita imballato singolarmente, incluso il contenuto, concepito in modo da facilitare la movimentazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita o di prodotti alla rinfusa o ordinati, al fine di evitare i danni derivanti dalla loro manipolazione e dal trasporto. Non sono considerati imballaggi i container per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e aereo.

1.2   Imballaggio di vendita

Elemento di una partita imballato singolarmente, incluso il contenuto, concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utilizzatore finale o il consumatore.

1.2 bis   Preimballaggi

I preimballaggi sono costituiti da involucri che ricoprono interamente o parzialmente il contenuto, in modo tale che quest'ultimo non possa essere manipolato senza aprire o alterare l'imballaggio. Le membrane protettive che ricoprono un singolo prodotto non sono considerate preimballaggi.

1.3   Spedizione

Quantità di prodotto destinata ad essere commercializzata da uno stesso operatore, presentata al controllo e identificata da un documento. Una spedizione può essere composta da vari tipi di prodotti e può contenere una o più partite di ortofrutticoli freschi, secchi o essiccati.

1.4   Partita

Quantità di prodotto presentata al controllo come avente le medesime caratteristiche per quanto riguarda:

 identità dell'imballatore e/o dello speditore;

 paese di origine;

 natura del prodotto;

 categoria del prodotto;

 calibro (se il prodotto è classificato in funzione del calibro);

 varietà o tipo commerciale (secondo le corrispondenti disposizioni della norma);

 tipo di condizionamento e presentazione.

Tuttavia, se all'atto del controllo di conformità (quale definito al punto 1.3) risulta impossibile distinguere le partite e/o presentare partite distinte, tutte le partite che compongono la spedizione potranno essere considerate come un'unica partita purché presentino caratteristiche omogenee quanto al tipo di prodotto, allo speditore, al paese di origine, alla categoria e, se previsti dalla norma di commercializzazione pertinente, alla varietà o al tipo commerciale.

1.5   Campionamento

Prelievo temporaneo di una certa quantità di prodotto (denominata campione) all'atto di un controllo di conformità.

1.6   Campione elementare

Campione prelevato a caso da una partita o, nel caso di un prodotto presentato alla rinfusa (carico diretto su mezzo di trasporto o compartimento di mezzo di trasporto), quantità prelevata a caso in un punto della partita.

1.7   Campione globale

Pluralità di campioni elementari ritenuti rappresentativi di una partita e prelevati in quantità sufficiente ai fini della valutazione della partita in funzione di tutti i criteri.

1.8   Campione secondario

Un quantitativo equivalente di prodotto prelevato a caso dal campione primario.

Nel caso della frutta a guscio confezionata, il peso del campione secondario è compreso fra 300 g e 1 kg. Se il campione elementare è costituito da imballaggi contenenti imballaggi di vendita, il campione secondario consisterà in uno o più imballaggi di vendita il cui peso complessivo è pari almeno a 300 g.

Nel caso di altri prodotti confezionati, il campione secondario comprende 30 unità, purché il peso netto dell'imballaggio sia pari o inferiore a 25 kg e l'imballaggio non contenga imballaggi di vendita. In taluni casi, ciò significa che l'intero contenuto dell'imballaggio deve essere sottoposto a controllo, se il campione elementare contiene meno di 30 unità.

1.9   Campione composito (unicamente prodotti secchi ed essiccati)

Un campione composito è costituito da un miscuglio di tutti i campioni secondari che compongono il campione globale, di peso non inferiore a 3 kg. I prodotti contenuti nel campione composito devono essere mescolati in modo omogeneo.

1.10   Campione ridotto

Quantità di prodotto prelevata a caso da un campione globale o composito e di volume limitato al quantitativo minimo necessario ma sufficiente ai fini della valutazione della partita in funzione di alcuni criteri.

Qualora il metodo di controllo comporti la distruzione del prodotto, la dimensione del campione ridotto non supera il 10 % del campione globale o, nel caso della frutta a guscio, 100 frutti a guscio prelevati dal campione composito. Nel caso di piccoli prodotti secchi o essiccati (per i quali ad esempio 100 g includano più di 100 unità), il campione ridotto non può essere superiore a 300 g.

Per la valutazione dei criteri relativi al grado di sviluppo e/o di maturazione, la costituzione del campione viene fatta sulla base dei metodi oggettivi descritti nella Guida ai test oggettivi per determinare la qualità degli ortofrutticoli e dei prodotti secchi ed essiccati ((http://www.oecd.org/agr/fv).

Alcuni campioni ridotti possono essere prelevati da un campione globale o composito al fine di verificare la conformità della partita con riguardo a diversi criteri.

2.   ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI CONFORMITÀ

2.1   Osservazione generale

Il controllo di conformità è eseguito mediante valutazione di campioni prelevati a caso in vari punti della partita da controllare. In linea di massima la qualità del campione si presume rappresentativa della qualità della partita.

2.2   Luogo di controllo

Un controllo di conformità può essere effettuato durante le operazioni di imballaggio, al punto di spedizione, durante il trasporto, al punto di ricevimento e a livello della vendita all'ingrosso e al dettaglio.

Nei casi in cui l'organismo di controllo non effettui il controllo di conformità nei propri locali, il detentore mette a disposizione strutture che consentano la realizzazione di un controllo di conformità.

2.3   Identificazione delle partite e/o impressione generale della spedizione

L'identificazione delle partite si basa sulle marcature o su altri criteri quali le diciture stabilite conformemente alla direttiva 89/396/CEE del Consiglio ( 63 ). Se la spedizione consta di più partite, il controllore ricava un'impressione generale della spedizione dai documenti di accompagnamento o dalle dichiarazioni. In base al controllo stabilisce quindi il grado di conformità delle partite con le indicazioni riportate su tali documenti.

Se i prodotti sono stati o devono essere caricati su un mezzo di trasporto, il numero d'immatricolazione di quest'ultimo servirà a identificare la spedizione.

2.4   Presentazione del prodotto

L'ispettore designa le confezioni che intende esaminare. La presentazione è fatta dall'operatore e consiste nella presentazione del campione globale e delle informazioni necessarie per l'identificazione della spedizione o della partita.

Se sono necessari campioni ridotti o secondari, l'ispettore li preleva dal campione globale.

2.5   Controllo materiale

 Verifica della confezione e della presentazione:

 L'ispettore verifica l'idoneità e la pulizia dell'imballaggio e dei materiali da imballo conformemente alla norma di commercializzazione pertinente. Tale operazione viene effettuata sulla base dei campioni elementari nel caso di prodotti confezionati e sulla base del veicolo di trasporto in tutti gli altri casi. Qualora siano ammessi solo certi tipi di imballaggio o presentazione, l'ispettore ne verifica l'impiego.

 Verifica delle marcature:

 L'ispettore accerta se la marcatura del prodotto è conforme alla norma di commercializzazione pertinente. In particolare, egli verifica se le marcature sono corrette e/o in che misura debbano essere modificate.

 Tale controllo viene effettuato sulla base dei campioni elementari nel caso di prodotti confezionati e sulla base dei documenti apposti sul pallet o sul mezzo di trasporto in tutti gli altri casi.

 Gli ortofrutticoli confezionati individualmente in un involucro di plastica non sono considerati prodotti alimentari preconfezionati ai sensi della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e non devono necessariamente recare le marcature previste dalle norme di commercializzazione. In questo caso, l'involucro di plastica può essere considerato una semplice protezione per prodotti delicati.

 Controllo della conformità dei prodotti:

 L'ispettore determina l'entità del campione globale in modo da poter valutare la partita e sceglie a caso le confezioni da controllare o, per i prodotti alla rinfusa, i punti della partita da cui devono essere prelevati i campioni elementari.

 Verrà prestata attenzione affinché il prelievo dei campioni non comprometta la qualità del prodotto.

 Gli imballaggi danneggiati non vengono utilizzati come parte del campione globale. Essi vengono messi da parte e possono, se necessario, essere oggetto di un esame e di una relazione separati.

 Ogni qualvolta una partita venga dichiarata insoddisfacente o debba essere valutato il rischio di un prodotto non conforme alla norma di commercializzazione, il campione globale comprende i seguenti quantitativi massimi:

 



Prodotti confezionati

Numero di confezioni presenti nella partita

Numero di confezioni da prelevare (campioni elementari)

Fino a 100

5

Da 101 a 300

7

Da 301 a 500

9

Da 501 a 1 000

10

Oltre 1 000

15 (minimo)

 



Prodotti alla rinfusa

(carico diretto su mezzo di trasporto o compartimento di mezzo di trasporto)

Quantitativo della partita in kg o numero di sacchi presenti nella partita

Quantità di campioni elementari in kg o numero di sacchi

Fino a 200

10

Da 201 a 500

20

Da 501 a 1 000

30

Da 1 001 a 5 000

60

Oltre 5 000

100 (minimo)

 Nel caso di ortofrutticoli voluminosi (oltre 2 kg al pezzo), i campioni elementari devono essere costituiti da almeno cinque pezzi. Nel caso di partite contenenti meno di 5 confezioni o di peso inferiore a 10 kg, l'intera partita deve essere controllata.

 Qualora l'ispettore, a seguito di un controllo, non sia in grado di adottare una decisione, può essere eseguito un nuovo controllo in modo da determinare globalmente il risultato medio dei due controlli.

2.6   Controllo del prodotto

Nel caso di un prodotto confezionato, i campioni elementari vengono utilizzati per verificare l'aspetto globale del prodotto, la presentazione, la pulizia degli imballaggi e l'etichettatura. Negli altri casi, tali controlli vengono effettuati sulla partita o sul mezzo di trasporto.

Il prodotto da sottoporre a controllo di conformità è interamente ritirato dall'imballaggio; l'ispettore può tuttavia derogare a questa prescrizione se il campione è basato su campioni compositi.

La verifica dell'omogeneità, dei requisiti minimi, delle categorie di qualità e del calibro è effettuata su un campione globale o su un campione composito, tenendo conto degli opuscoli esplicativi pubblicati dal regime dell'OCSE per l'applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli (http://www.oecd.org/agr/fv).

Se vengono riscontrati difetti, l'ispettore determina la percentuale di prodotto non conforme alla norma in numero o in peso.

I difetti esterni vengono controllati sul campione globale o su quello composito. La verifica di certi criteri relativi al grado di sviluppo e/o di maturazione o alla presenza o assenza di difetti interni può essere effettuata su campioni ridotti, soprattutto se le operazioni di controllo comportano la distruzione del valore commerciale del prodotto.

La valutazione dei criteri relativi al grado di sviluppo e/o di maturazione viene effettuata facendo ricorso agli strumenti e ai metodi a tal fine previsti nella norma di commercializzazione pertinente o conformemente alla Guida ai test oggettivi per determinare la qualità degli ortofrutticoli e dei prodotti secchi ed essiccati (http://www.oecd.org/agr/fv).

2.7   Rapporto sui risultati dei controlli

Se del caso sono rilasciati i documenti di cui all'articolo 12 bis.

Qualora si rilevino difetti che determinano la non conformità, tali difetti, la percentuale riscontrata e le ragioni della non conformità vengono comunicati per iscritto all'operatore o al suo rappresentante. L'operatore o il suo rappresentante vengono altresì informati della possibilità eventuale di rendere il prodotto conforme semplicemente modificandone le indicazioni esterne.

Se in un prodotto vengono riscontrati difetti, viene indicata la percentuale di prodotto non conforme alla norma.

2.8   Perdita di valore del prodotto in seguito al controllo di conformità

Al termine del controllo di conformità, il campione globale/composito è messo a disposizione dell'operatore o del suo rappresentante.

L'organismo di controllo non è tenuto a restituire gli elementi del campione globale/composito distrutti durante il controllo di conformità.

▼M23




ALLEGATO VI bis



PRODOTTI TRASFORMATI DI CUI ALL’ARTICOLO 52, PARAGRAFO 2 bis

Categoria

Codice NC

Descrizione

Succhi di frutta

ex20 09

Succhi di frutta, non fermentati, senza aggiunta di alcol, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i succhi e i mosti di uva delle sottovoci 2009 61 e 2009 69, i succhi di banana della sottovoce ex20 09 80 e i succhi concentrati.

I succhi di frutta concentrati sono succhi di frutta che rientrano nella sottovoce ex20 09. Sono ottenuti dall’eliminazione fisica di almeno il 50 % del loro tenore d’acqua e imballati in confezioni il cui peso netto è pari quantomeno a 200 Kg.

Concentrato di pomodoro

ex200290 31

ex200290 91

Concentrato di pomodoro dal tenore, in peso, allo stato secco, di almeno il 28 %, imballati in confezioni pronte il cui peso netto equivale almeno a 200 Kg.

Ortofrutticoli congelati

ex07 10

Ortaggi e legumi, non cotti o cotti, in acqua o al vapore, congelati, esclusi il granturco dolce della sottovoce 0710 40 00, le olive della sottovoce 0710 80 10 e i pimenti del genere Capsicum e del genere Pimenta della sottovoce 0710 80 59.

ex08 11

Frutta e frutta a guscio, non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, escluse le banane congelate della sottovoce ex081190 95.

ex20 04

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, diversamente che nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce ex200490 10, le olive della sottovoce ex200490 30 e le patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2004 10 91.

Frutta e verdura in scatola

ex20 01

Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico, esclusi:

— frutti del genere Capsicum diversi dai peperoni o dai pimenti della sottovoce 2001 90 20

— granturco dolce (Zea Mays var. saccharata) della sottovoce 2001 90 30

— ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, della sottovoce 2001 90 40

— cuori di palma della sottovoce 2001 90 60

— olive della sottovoce 2001 90 65

— foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex200190 97.

ex20 02

Pomidoro preparati o conservati, diversamente che nell’aceto o nell’acido acetico, ad eccezione del pomodoro concentrato delle sottovoci ex200290 31 ed ex200290 91 descritte più in alto.

ex20 05

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, diversamente che nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, escluse le olive della sottovoce 2005 70, il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2005 80 00 e i frutti del genere Capsicum diversi dai peperoni e dai pimenti della sottovoce 2005 99 10, nonché le patate, preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2005 20 10.

ex20 08

Frutta, frutta a guscio ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominate né comprese altrove, esclusi:

— burro di arachidi della sottovoce 2008 11 10

— altri frutti a guscio, diversamente preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove, della sottovoce ex20 08 19

— cuori di palma della sottovoce 2008 91 00

— granturco della sottovoce 2008 99 85

— ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, della sottovoce 2008 99 91

— foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex200899 99

— miscugli di banane, diversamente preparati o conservati, delle sottovoci ex200892 59, ex200892 78, ex200892 93 ed ex200892 98

— banane, diversamente preparate o conservate, delle sottovoci ex200899 49, ex200899 67 ed ex200899 99

Funghi in scatola

2003 10

Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati diversamente che nell’aceto o nell’acido acetico

Frutta temporaneamente conservata in salamoia

ex08 12

Frutta e frutta a guscio, temporaneamente conservata in salamoia, non idonea all’alimentazione nello stato in cui è presentata, escluse le banane temporaneamente conservate della sottovoce ex081290 98.

Frutta essiccata

ex08 13

Frutta secca diversa da quella delle voci da 0801 a 0806;

0804 20 90

Fichi secchi;

0806 20

Uve secche;

ex20 08 19

— Altri frutti a guscio, diversamente preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove, esclusi i frutti tropicali e relativi miscugli.

Altri prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

 

Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli elencati nell’allegato I, parte X, del regolamento (CE) n. 1234/2007, diversi dai prodotti elencati nelle categorie più in alto.

Erbe aromatiche trasformate

ex09 10

Timo essiccato

ex12 11

Basilico, melissa, menta, origanum vulgare (origano/maggiorana selvatica) rosmarino, salvia, essiccati, anche tagliati, frantumati o polverizzati.

Paprika in polvere

ex09 04

Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati, esclusi i peperoni della sottovoce 0904 20 10.

▼B




ALLEGATO VII

STRUTTURA E CONTENUTO DELLA STRATEGIA NAZIONALE IN MATERIA DI PROGRAMMI OPERATIVI SOSTENIBILI DI CUI ALL'ARTICOLO 57, PARAGRAFO 1

1.   Durata della strategia nazionale:

deve essere indicata dallo Stato membro.

2.

Analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, potenzialità di sviluppo, strategia scelta in funzione di tali caratteristiche e giustificazione delle priorità selezionate.

(Articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1182/2007)

2.1.   Analisi della situazione

Descrivere, con l'ausilio di dati quantificati, la situazione attuale del settore ortofrutticolo, evidenziando i punti di forza e di debolezza, le disparità, le carenze, i bisogni e le potenzialità di sviluppo sulla base degli indicatori iniziali riportati nell'allegato XIV e di altri pertinenti indicatori supplementari. La descrizione verte in particolare sui seguenti elementi:

 prestazioni del settore ortofrutticolo, con riferimento alle principali tendenze: punti di forza e di debolezza del settore, tra l'altro in termini di competitività, e potenzialità di sviluppo delle organizzazioni di produttori;

 effetti ambientali (impatti/pressioni e benefici) della produzione ortofrutticola, con riferimento alle principali tendenze.

2.2.   Strategia scelta per affrontare i punti di forza e di debolezza

Descrivere i principali ambiti di intervento in cui si prevede di massimizzare il valore aggiunto:

 pertinenza degli obiettivi fissati per i programmi operativi e dei relativi risultati attesi rispetto alle esigenze prioritarie rilevate, nonché probabilità realistiche di realizzazione di tali obiettivi e risultati;

 coerenza interna della strategia, esistenza di interazioni sinergiche e assenza di conflitti e contraddizioni tra gli obiettivi operativi e le varie azioni selezionate;

 complementarità e coerenza delle azioni selezionate, tra loro e con altri interventi nazionali/regionali, in particolare con le attività sovvenzionate dai fondi comunitari e più precisamente con le misure di sviluppo rurale;

 risultati ed effetti attesi rispetto alla situazione di partenza, nonché contributo apportato alla realizzazione degli obiettivi comunitari.

2.3.   Impatto dei precedenti programmi operativi (se pertinente)

Descrivere, se del caso, l'impatto dei programmi operativi attuati nel recente passato, riassumendone i risultati.

3.

Obiettivi e strumenti dei programmi operativi, indicatori di rendimento

(Articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1182/2007)

Descrivere le azioni selezionate come sovvenzionabili (elenco non esaustivo) e indicare gli obiettivi perseguiti, gli obiettivi quantitativi verificabili e gli indicatori che consentono di misurare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi, l'efficienza e l'efficacia.

3.1.   Requisiti relativi a tutti i tipi di azioni o a una parte di essi

Criteri e norme amministrative adottate per garantire che alcune delle azioni selezionate come sovvenzionabili non ricevano sostegno anche da altri strumenti della politica agricola comune, in particolare quelli a favore dello sviluppo rurale.

Idonee difese predisposte, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1182/2007, per proteggere l'ambiente da un'eventuale accresciuta pressione provocata da investimenti sovvenzionati nell'ambito dei programmi operativi, nonché criteri adottati, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento, per garantire che gli investimenti in aziende individuali sovvenzionati nell'ambito dei programmi operativi rispettino gli obiettivi enunciati dall'articolo 174 del trattato e dal sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente.

3.2.   Informazioni specifiche concernenti i tipi di azioni (da compilare solo per i tipi di azioni selezionati)

Si richiedono le seguenti informazioni specifiche riguardo alle azioni previste:

3.2.1.   Azioni intese a pianificare la produzione (elenco non esaustivo)

3.2.1.1.   Acquisizione di capitale fisso

 tipi di investimenti sovvenzionabili (nonché tipo di immobilizzazioni previste);

 altre forme di acquisizione sovvenzionabili (p.es. locazione, noleggio, leasing), nonché tipo di immobilizzazioni previste;

 esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.

3.2.1.2.   Altre azioni

 descrizione delle azioni sovvenzionabili;

 esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.

3.2.2.   Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti (elenco non esaustivo)

3.2.2.1.   Acquisizione di capitale fisso

 tipi di investimenti sovvenzionabili (nonché tipo di immobilizzazioni previste);

 altre forme di acquisizione sovvenzionabili (p.es. locazione, noleggio, leasing), nonché tipo di immobilizzazioni previste;

 esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.

3.2.2.2.   Altre azioni

 descrizione delle azioni sovvenzionabili;

 esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.

3.2.3.   Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione (elenco non esaustivo)

3.2.3.1.   Acquisizione di capitale fisso

 tipi di investimenti sovvenzionabili (nonché tipo di immobilizzazioni previste);

 altre forme di acquisizione sovvenzionabili (p.es. locazione, noleggio, leasing), nonché tipo di immobilizzazioni previste;

 esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.

3.2.3.2.   Altri tipi di azioni, tra cui eventuali attività di promozione e di comunicazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi

 descrizione dei tipi di azioni sovvenzionabili;

 esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.

3.2.4.   Ricerca e produzione sperimentale (elenco non esaustivo)

3.2.4.1.   Acquisizione di capitale fisso

 tipi di investimenti sovvenzionabili (nonché tipo di immobilizzazioni previste);

 altre forme di acquisizione sovvenzionabili (p.es. locazione, noleggio, leasing), nonché tipo di immobilizzazioni previste;

 esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.

3.2.4.2.   Altri tipi di azioni

 descrizione dei tipi di azioni sovvenzionabili;

 esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.

3.2.5.   Attività di formazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi e azioni intese a promuovere il ricorso a servizi di consulenza (elenco non esaustivo)

 descrizione dei tipi di azioni sovvenzionabili (compreso il tipo di formazione impartita e/o le materie trattate dal servizio di consulenza);

 esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.

3.2.6.   Misure di prevenzione e gestione delle crisi

 descrizione dei tipi di azioni sovvenzionabili;

 esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.

3.2.7.   Azioni ambientali (elenco non esaustivo)

 conferma della rispondenza delle azioni selezionate come sovvenzionabili alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1182/2007.

 conferma della rispondenza delle azioni selezionate come sovvenzionabili alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1182/2007.

3.2.7.1.   Acquisizione di capitale fisso

 tipi di investimenti sovvenzionabili (nonché tipo di immobilizzazioni previste);

 altre forme di acquisizione sovvenzionabili (p.es. locazione, noleggio, leasing), nonché tipo di immobilizzazioni previste;

 esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.

3.2.7.2.   Altri tipi di azioni

 elenco delle azioni ambientali sovvenzionabili;

 descrizione dei tipi di azioni sovvenzionabili, con riferimento agli specifici impegni che esse comportano e agli effetti ambientali attesi che le giustificano, in rapporto alle esigenze e alle priorità ambientali;

 importo dell'aiuto (se pertinente);

 criteri di calcolo dei livelli di sostegno.

3.2.8.   Altri tipi di azioni (elenco non esaustivo)

3.2.8.1.   Acquisizione di capitale fisso

 tipi di investimenti sovvenzionabili (nonché tipo di immobilizzazioni previste);

 altre forme di acquisizione sovvenzionabili (p.es. locazione, noleggio, leasing), nonché tipo di immobilizzazioni previste;

 esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.

3.2.8.2.   Altre azioni

 descrizione degli altri tipi di azioni sovvenzionabili;

 esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.

4.

Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili

Designazione da parte dello Stato membro dell'autorità nazionale incaricata della gestione, della sorveglianza e della valutazione della strategia nazionale.

5.

Descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione

Questi devono basarsi sugli indicatori comuni di rendimento elencati nell'allegato XIV. Ove si ritenga opportuno, la strategia nazionale recherà indicatori supplementari rispondenti ad esigenze, condizioni e obiettivi nazionali/regionali propri dei programmi operativi nazionali.

5.1.   Valutazione dei programmi operativi e obblighi di comunicazione delle organizzazioni di produttori

(Articolo 12, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 1182/2007)

Descrivere i requisiti e le procedure di sorveglianza e di valutazione dei programmi operativi, nonché gli obblighi di comunicazione che incombono alle organizzazioni di produttori.

5.2.   Sorveglianza e valutazione della strategia nazionale

Descrivere i requisiti e le procedure di sorveglianza e di valutazione della strategia nazionale.




ALLEGATO VIII

ELENCO DI AZIONI E SPESE NON SOVVENZIONABILI NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI OPERATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 61

1. Spese generali di produzione, segnatamente: prodotti fitosanitari, compresi i mezzi di lotta biologica o integrata, concimi e altri fattori di produzione; spese di condizionamento, magazzinaggio e imballaggio, anche nell'ambito di nuovi procedimenti, nonché il costo degli imballaggi; spese di raccolta o di trasporto (interno o esterno); spese di funzionamento (elettricità, carburanti, manutenzione), tranne:

 spese specifiche per misure di miglioramento della qualità. In ogni caso, non sono sovvenzionabili le spese per micelio, sementi e piante non perenni;

 spese specifiche per prodotti di lotta biologica (feromoni e predatori) usati per la produzione biologica, integrata o tradizionale;

 spese specifiche per azioni ambientali, comprese le spese risultanti dalla gestione ecologica degli imballaggi. La gestione ecologica degli imballaggi deve essere debitamente giustificata e conforme ai criteri di cui all'allegato II della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10);

 spese specifiche per la produzione biologica, integrata o sperimentale. La competente autorità nazionale è tenuta a stabilire i criteri di ammissibilità per la produzione sperimentale tenendo conto della novità del procedimento o della concezione e dei rischi connessi;

 spese specifiche relative al monitoraggio del rispetto delle norme di cui al titolo II del presente regolamento, della normativa fitosanitaria e dei tenori massimi di residui.

Per spese specifiche si intendono i costi aggiuntivi espressi come differenza tra i costi tradizionali e i costi effettivamente sostenuti.

Onde procedere al calcolo dei costi aggiuntivi rispetto a quelli convenzionali, gli Stati membri possono determinare rettifiche forfettarie standard debitamente giustificate per ogni categoria di spese specifiche ammissibili di cui sopra.

2. Costi amministrativi e di personale, eccetto le spese inerenti all'esecuzione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi, che comprendono:

a) spese generali connesse specificamente al fondo di esercizio o al programma operativo, comprese le spese di gestione e personale, le spese per relazioni e studi valutativi, nonché le spese per la tenuta e la gestione della contabilità, mediante pagamento di una somma forfettaria pari al 2 % del fondo di esercizio approvato, fino ad un importo massimo di 180 000 EUR. La percentuale del 2 % è costituita per l'1 % dall'aiuto comunitario e per l'1 % dal contributo dell'organizzazione di produttori.

Nel caso di un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta, la somma forfettaria può essere moltiplicata per il numero di organizzazioni di produttori aderenti, fino ad un importo massimo di 1 250 000 EUR.

Gli Stati membri possono limitare il finanziamento alle spese reali, nel qual caso essi devono definire le spese ammissibili;

b) spese per il personale (compresi gli oneri salariali, se a carico dell'organizzazione di produttori) connesse a misure intese:

i) a migliorare o a mantenere un elevato livello di qualità o di protezione dell'ambiente,

ii) a migliorare la commercializzazione.

L'attuazione delle misure suelencate comporta essenzialmente il ricorso a personale qualificato. Se, in tali circostanze, l'organizzazione di produttori fa ricorso a propri impiegati o soci, è necessario registrare il tempo di lavoro prestato.

In alternativa alla limitazione del finanziamento alle spese reali, gli Stati membri possono stabilire, ex ante e con le dovute giustificazioni, somme forfettarie fino ad un massimo del 20 % del fondo di esercizio approvato, per tutte le spese di personale ammissibili di cui sopra. Detta percentuale può essere aumentata in casi debitamente giustificati.

Per poter chiedere dette somme forfettarie, le organizzazioni di produttori devono provare, in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato membro, che l'azione è stata eseguita;

c) spese legali e amministrative per la fusione o l'acquisizione di organizzazioni di produttori, nonché spese legali e amministrative relative alla creazione di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori transnazionali; studi di fattibilità e proposte commissionate a tal fine dall'organizzazione di produttori.

3. Complementi di reddito o di prezzo non legati alla prevenzione e alla gestione delle crisi.

4. Spese di assicurazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi.

5. Rimborso di prestiti contratti per azioni realizzate prima dell'inizio del programma operativo, eccetto quelle di cui all'articolo 75.

6. Acquisto di terreno non edificato per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'azione considerata o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, a una percentuale maggiore se si tratta di azioni inerenti alla conservazione dell'ambiente, tranne qualora l'acquisto sia necessario per la realizzazione di un investimento previsto nel programma operativo.

7. Spese per riunioni e corsi di formazione, salvo se attinenti al programma operativo, comprese le indennità giornaliere e le spese di viaggio e alloggio (se del caso su base forfettaria).

8. Azioni o spese riguardanti quantitativi prodotti dai membri dell'organizzazione di produttori al di fuori della Comunità.

9. Azioni che possono creare distorsioni di concorrenza nelle altre attività economiche dell'organizzazione di produttori.

10. Materiale d'occasione acquistato con il contributo finanziario della Comunità o dello Stato membro nei sette anni precedenti.

11. Investimenti in mezzi di trasporto da adibire ad operazioni di commercializzazione o di distribuzione da parte dell'organizzazione di produttori, eccetto gli accessori per mezzi di trasporto frigorifero o in atmosfera controllata.

12. Noleggio, salvo se lo Stato membro lo ritiene giustificato economicamente come alternativa all'acquisto.

13. Spese operative dei beni noleggiati.

14. Spese inerenti a contratti di leasing (tasse, interessi, assicurazioni, ecc.) e spese operative, eccetto il leasing stesso, nei limiti del valore commerciale netto del bene e alle condizioni di cui all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione ( 64 ).

15. Promozione di singoli marchi commerciali o contenenti riferimenti geografici, eccetto:

 marchi di fabbrica/di commercio delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori o delle filiali di cui all'articolo 52, paragrafo 7;

 promozione generica e promozione di marchi di qualità. Le indicazioni geografiche sono ammesse a condizione che:

 

a) siano denominazioni di origine protetta o indicazioni geografiche protette ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio ( 65 ), oppure

b) in tutti i casi non contemplati alla lettera a), siano secondarie rispetto al messaggio principale.

Il materiale promozionale per la promozione generica e la promozione di marchi di qualità deve recare l’emblema della Comunità europea (unicamente per la promozione effettuata con mezzi visivi), corredato dalla dicitura: «Campagna finanziata con l’aiuto della Comunità europea». Le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le filiali di cui all’articolo 52, paragrafo 7, non hanno il diritto di utilizzare l’emblema della Comunità europea per la promozione dei loro marchi di fabbrica/di commercio.

16. Contratti di subfornitura o subcommittenza riguardanti azioni o spese non sovvenzionabili indicate nel presente elenco.

17. Imposta sul valore aggiunto, tranne l'IVA non recuperabile di cui all'articolo 71, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005.

18. Interessi sui debiti, salvo qualora il contributo assuma una forma diversa dall'aiuto diretto non rimborsabile.

19. Beni immobili acquistati con il contributo finanziario della Comunità o dello Stato membro nei dieci anni precedenti.

20. Investimenti in azioni societarie, qualora si tratti di investimento finanziario, eccetto gli investimenti direttamente finalizzati al conseguimento degli obiettivi del programma operativo.

21. Spese sostenute da terzi (diversi dall'organizzazione di produttori e dai suoi membri).

22. Investimenti o analoghi tipi di azioni realizzati altrove che nelle aziende appartenenti all'organizzazione di produttori, all'associazione di organizzazioni di produttori, alla filiale di cui all'articolo 52, paragrafo 7, o ai rispettivi soci.

23. Attività esternalizzate fuori della Comunità dall'organizzazione di produttori.




ALLEGATO IX

REQUISITI MINIMI DEI PRODOTTI RITIRATI DAL MERCATO DI CUI ALL'ARTICOLO 77, PARAGRAFO 2

1. I prodotti devono essere:

 interi;

 sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;

 puliti, praticamente esenti da corpi estranei visibili;

 praticamente esenti da parassiti e da danni dovuti a parassiti;

 privi di umidità esterna anormale;

 privi di odore e/o sapore estranei.

2. I prodotti devono essere sufficientemente sviluppati e maturi, tenuto conto della loro natura.

3. I prodotti devono presentare le caratteristiche proprie della varietà e/o del tipo commerciale cui appartengono.




ALLEGATO X



MASSIMALI DI AIUTO PER I RITIRI DAL MERCATO DI CUI ALL'ARTICOLO 80, PARAGRAFO 1

Prodotto

Massimale di aiuto (EUR/100 kg)

Cavolfiori

10,52

Pomodori

7,25

Mele

13,22

Uve

12,03

Albicocche

21,26

Pesche noci

19,56

Pesche

16,49

Pere

12,59

Melanzane

5,96

Meloni

6,00

Cocomeri

6,00

Arance

21,00

Mandarini

19,50

Clementine

19,50

Mandarini Satsuma

19,50

Limoni

19,50

▼M23




ALLEGATO XI

SPESE DI TRASPORTO CONNESSE ALLA DISTRIBUZIONE GRATUITA DI CUI ALL’ARTICOLO 82, PARAGRAFO 1



Distanza tra il luogo di ritiro e il luogo di consegna

Spese di trasporto

(EUR/t)

Inferiore a 25 km

18,2

Da 25 km a 200 km

41,4

Da 200 km a 350 km

54,3

Da 350 km a 500 km

72,6

Da 500 km a 750 km

95,3

750 km o più

108,3

Supplemento per il trasporto refrigerato: 8,5 EUR/t.




ALLEGATO XII

PARTE A

SPESE DI CERNITA E DI IMBALLAGGIO DI CUI ALL’ARTICOLO 83, PARAGRAFO 1



Prodotto

Spese di cernita e di imballaggio

(EUR/t)

Mele

187,7

Pere

159,6

Arance

240,8

Clementine

296,6

Pesche

175,1

Nettarine

205,8

Cocomeri

167,0

Cavolfiori

169,1

Altri prodotti

201,1

PARTE B

DICITURA DA APPORRE SULL’IMBALLAGGIO DEI PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 83, PARAGRAFO 2

 Продукт, предназначен за безплатна дистрибуция (Регламент (ЕO) № (1580/2007)

 Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento (CE) no 1580/2007]

 Produkt určený k bezplatné distribuci [nařízení (ES) č. 1580/2007]

 Produkt til gratis uddeling (forordning (EF) nr. 1580/2007)

 Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (Verordnung (EG) Nr. 1580/2007)

 Tasuta jagamiseks mõeldud tooted [määrus (EÜ) nr 1580/2007]

 Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007]

 Product for free distribution (Regulation (EC) No 1580/2007)

 Produit destiné à la distribution gratuite [règlement (CE) no 1580/2007]

 Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento (CE) n. 1580/2007]

 Produkts paredzēts bezmaksas izplatīšanai [Regula (EK) Nr. 1580/2007]

 Produktas skirtas nemokamai distribucijai [Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007]

 Ingyenes szétosztásra szánt termék (1580/2007/EK rendelet)

 Prodott destinat għad-distribuzzjoni bla ħlas [Regolament (KE) Nru. 1580/2007]

 Voor gratis uitreiking bestemd product (Verordening (EG) nr. 1580/2007)

 Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007]

 Produto destinado a distribuição gratuita [Regulamento (CE) n.o 1580/2007]

 Produs destinat distribuției gratuite [Regulamentul (CE) nr. 1580/2007]

 Výrobok určený na bezplatnú distribúciu [nariadenie (ES) č. 1580/2007]

 Proizvod, namenjen za prosto razdelitev [Uredba (ES) št. 1580/2007]

 Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (asetus (EY) N:o 1580/2007)

 Produkt för gratisutdelning (förordning (EG) nr 1580/2007)

▼B




ALLEGATO XIII

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NELLE RELAZIONI ANNUALI DEGLI STATI MEMBRI DI CUI ALL'ARTICOLO 99, PARAGRAFO 3

Tutte le informazioni fornite devono riguardare l'anno cui si riferisce la relazione, devono comprendere dati sulle spese sostenute dopo la fine dell'anno cui si riferisce la relazione, nonché sui controlli effettuati e le sanzioni irrogate in relazione a quell'anno (anche dopo la fine dell'anno), e devono essere valide il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la relazione (a prescindere dalle variazioni verificatesi nel corso dell'anno).

PARTE A —   INFORMAZIONI PER LA GESTIONE DEL MERCATO

1. Informazioni di carattere amministrativo

▼M10

a) Atti legislativi nazionali adottati in applicazione della parte II, titolo I, capo IV, sezione IV bis, e della parte II, titolo II, capo II, sezione I bis, del regolamento (CE) n. 1234/2007, compresa la strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili applicabile ai programmi operativi attuati nell’anno di riferimento.

▼B

b) Punto di contatto dello Stato membro per le comunicazioni.

c) Informazioni sulle organizzazioni di produttori, sulle associazioni di organizzazioni di produttori e sui gruppi di produttori:

 numero di codice;

 nome e coordinate di contatto;

 data del riconoscimento (o del prericonoscimento per i gruppi di produttori);

 tutte le persone giuridiche o loro parti chiaramente definite e tutte le filiali interessate;

 numero di aderenti (distinti tra produttori e non produttori); variazioni verificatesi nel corso dell'anno;

 prodotti trattati e descrizione dei prodotti finiti venduti;

 cambiamenti strutturali verificatisi nel corso dell'anno, in particolare: enti riconosciuti o costituiti recentemente, revoche e sospensioni del riconoscimento, fusioni, con relative date.

d) Informazioni sulle organizzazioni interprofessionali:

 nome e coordinate di contatto dell'organizzazione;

 data del riconoscimento;

 prodotti trattati.

2. Informazioni concernenti le spese

a) Organizzazioni di produttori. Dati finanziari per beneficiario (organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori):

 fondo di esercizio: importo complessivo dei contributi della Comunità, dello Stato membro (aiuto nazionale), dell'organizzazione di produttori e degli aderenti;

 entità dell'aiuto finanziario comunitario ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1182/2007;

 dati finanziari del programma operativo, distinti tra organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori;

 valore della produzione commercializzata: totale e scomposto tra le varie persone giuridiche che costituiscono l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori;

 spese del programma operativo, suddivise per misure e tipi di azioni selezionati come sovvenzionabili;

▼M10

 volume di prodotti ritirati dal mercato, distinto per prodotto e per mese e suddiviso in quantitativi complessivamente ritirati dal mercato e quantitativi destinati alla distribuzione gratuita, in tonnellate;

▼B

 elenco degli enti autorizzati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1182/2007.

b) Gruppi di produttori. Dati finanziari per beneficiario:

 importo complessivo dei contributi della Comunità, dello Stato membro, del gruppo di produttori e degli aderenti;

 descrizione degli aiuti comunitari di cui all'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1182/2007 e della partecipazione finanziaria dello Stato membro, con indicazione dei totali parziali per il primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno del periodo transitorio;

 spese per investimenti necessari per ottenere il riconoscimento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b, del regolamento (CE) n. 1182/2007, distinte tra contributi della Comunità, dello Stato membro e del gruppo di produttori;

 valore della produzione commercializzata, con i totali parziali relativi al primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno del periodo transitorio.

3. Informazioni sull'attuazione della strategia nazionale:

 descrizione dello stato di avanzamento di ciascun programma operativo, scomposto per tipo di azione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera f). La descrizione si baserà su indicatori finanziari e sugli indicatori comuni di prodotto e di risultato e costituirà una sintesi delle informazioni contenute nelle relazioni annuali sull'esecuzione dei programmi operativi presentate dalle organizzazioni di produttori;

 se lo Stato membro applica l'articolo 43, secondo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 1182/2007, occorre descrivere l'aiuto di Stato in questione;

 sintesi dei risultati delle valutazioni intermedie dei programmi operativi trasmesse dalle organizzazioni di produttori, comprendente, se del caso, una valutazione qualitativa dei risultati e dell'impatto delle azioni ambientali riguardanti la prevenzione dell'erosione del suolo, un uso ridotto e/o più razionale di prodotti fitosanitari, la protezione degli habitat e della biodiversità o la tutela del paesaggio;

 riepilogo dei principali problemi incontrati in sede di attuazione e di gestione della strategia nazionale, nonché dei provvedimenti adottati, con indicazione dell'eventuale aggiornamento della strategia e dei motivi di tale aggiornamento. Alla relazione annuale verrà allegata copia della strategia aggiornata;

 sintesi delle analisi effettuate ai sensi dell'articolo 112, paragrafo 1, secondo comma.

Nel 2012, la relazione annuale comprenderà la relazione di valutazione del 2012 di cui all'articolo 128, paragrafo 4.

4. Elenco dei primi trasformatori riconosciuti, scomposto per prodotto, per gli Stati membri che si avvalgono del dispositivo transitorio di cui agli articoli 68 ter o 143 ter quater del regolamento (CE) n. 1782/2003.

PARTE B —   INFORMAZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTI

5. Informazioni sui controlli e sulle sanzioni:

 controlli effettuati dallo Stato membro: soggetti controllati e date dei controlli;

 percentuali di controllo;

 risultati dei controlli;

 sanzioni irrogate.




ALLEGATO XIV

ELENCO DEGLI INDICATORI COMUNI DI RENDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 126, PARAGRAFO 3

L'insieme di indicatori comuni di rendimento relativi alle azioni intraprese dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori e dai loro soci nell'ambito dei programmi operativi non rispecchia necessariamente tutti i fattori che possono influire sui prodotti, sui risultati e sull'impatto dei programmi operativi. In questo contesto, le informazioni fornite dagli indicatori di rendimento vanno interpretate alla luce dei dati quantitativi e qualitativi concernenti altri fattori essenziali che contribuiscono ad un'attuazione riuscita o meno del programma.



1.  INDICATORI COMUNI DI ESECUZIONE FINANZIARIA (INDICATORI DI INVESTIMENTO) (ANNUALI)

Misura

Tipo di azione

Indicatori di investimento (annuali)

Azioni intese a pianificare la produzione

a)  Acquisto di capitale fisso

b)  Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing

c)  Altre azioni:

Spesa in EUR

Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti

a)  Acquisto di capitale fisso

b)  Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing

c)  Altre azioni:

Spesa in EUR

Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione

a)  Acquisto di capitale fisso

b)  Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing

c)  Attività di promozione e di comunicazione (non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi)

d)  Altre azioni:

Spesa in EUR

Ricerca e produzione sperimentale

a)  Acquisto di capitale fisso

b)  Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing

c)  Altre azioni:

Spesa in EUR

Attività di formazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi e/o azioni intese a promuovere il ricorso a servizi di consulenza

A seconda della principale materia trattata:

a)  Produzione biologica

b)  Produzione integrata o lotta antiparassitaria integrata

c)  Altre tematiche ambientali

d)  Qualità dei prodotti, compresi residui di pesticidi e tracciabilità

e)  Altre questioni

Spesa in EUR

Misure di prevenzione e gestione delle crisi

a)  Ritiro dal mercato

b)  Raccolta verde o mancata raccolta degli ortofrutticoli

c)  Attività di promozione e comunicazione

d)  Attività di formazione

e)  Assicurazione del raccolto

f)  Sostegno a fronte delle spese amministrative per la costituzione di fondi comuni di investimento.

Spesa in EUR

Azioni ambientali

a)  Acquisto di capitale fisso

b)  Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing

c)  Altre azioni:

(1)  Produzione

i)  Produzione biologica

ii)  Produzione integrata

iii)  Migliore uso e/o gestione delle risorse idriche, tra cui risparmio di acqua e drenaggio

iv)  Azioni intese a preservare il suolo (p. es. tecniche per prevenire/ridurre l'erosione, inerbimento, agricoltura di conservazione, pacciamatura)

v)  azioni intese a preservare gli habitat propizi alla biodiversità (p.es. zone umide) o a salvaguardare il paesaggio, compresa la conservazione del patrimonio storico (p. es. muri di pietra, terrazzamenti, piccole zone boschive)

vi)  Azioni a favore del risparmio energetico

vii)  Azioni intese a ridurre la produzione di rifiuti e a migliorare la gestione dei rifiuti

viii)  Altre azioni:

(2)  Trasporto

(3)  Commercializzazione

Spesa in EUR

Altre azioni:

a)  Acquisto di capitale fisso

b)  Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing

c)  Altre azioni:

Spesa in EUR



2.  INDICATORI COMUNI DI PRODOTTO (ANNUALI)

Misura

Tipo di azione

Indicatori di prodotto (annuali)

Azioni intese a pianificare la produzione

a)  Acquisto di capitale fisso

Numero di aziende partecipanti (1)

Numero di azioni intraprese

Valore totale degli investimenti in EUR (2)

b)  Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing

Numero di aziende partecipanti (1)

Numero di azioni intraprese

c)  Altre azioni:

Numero di aziende partecipanti

Numero di azioni intraprese

Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti

a)  Acquisto di capitale fisso

Numero di aziende partecipanti (1)

Numero di azioni intraprese

Valore totale degli investimenti in EUR (2)

b)  Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing

Numero di aziende partecipanti (1)

Numero di azioni intraprese

c)  Altre azioni:

Numero di aziende partecipanti

Numero di azioni intraprese

Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione

a)  Acquisto di capitale fisso

Numero di aziende partecipanti (1)

Numero di azioni intraprese

Valore totale degli investimenti in EUR (2)

b)  Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing

Numero di aziende partecipanti (1)

Numero di azioni intraprese

c)  Attività di promozione e di comunicazione (non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi)

Numero di azioni intraprese (3)

d)  Altre azioni:

Numero di aziende partecipanti

Numero di azioni intraprese

Ricerca e produzione sperimentale

a)  Acquisto di capitale fisso

Numero di aziende partecipanti (1)

Numero di azioni intraprese

Valore totale degli investimenti in EUR

b)  Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing

Numero di aziende partecipanti (1)

Numero di azioni intraprese

c)  Altre azioni:

Numero di azioni intraprese

Numero di aziende partecipanti (4)

Numero di ettari interessati (5)

Attività di formazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi e/o azioni intese a promuovere il ricorso a servizi di consulenza

A seconda della principale materia trattata:

a)  Produzione biologica

b)  Produzione integrata o lotta antiparassitaria integrata

c)  Altre tematiche ambientali

d)  Tracciabilità

e)  Qualità dei prodotti, compresi i residui di pesticidi

f)  Altre questioni

Numero di azioni intraprese (6) (7)

Numero di giorni di formazione impartita

Misure di prevenzione e gestione delle crisi

a)  Ritiro dal mercato

b)  Raccolta verde o mancata raccolta degli ortofrutticoli

c)  Attività di promozione e comunicazione

d)  Attività di formazione

e)  Assicurazione del raccolto

f)  Sostegno a fronte delle spese amministrative per la costituzione di fondi comuni di investimento.

Numero di azioni intraprese (3) (6) (8) (9)

Azioni ambientali

a)  Acquisto di capitale fisso (10)

Numero di aziende partecipanti (1)

Numero di azioni intraprese

Valore totale degli investimenti in EUR

b)  Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing (11)

Numero di aziende partecipanti (1)

Numero di azioni intraprese

c)  Altre azioni:

(1)  Produzione

i)  Produzione biologica

ii)  Produzione integrata

iii)  Migliore uso e/o gestione delle risorse idriche, tra cui risparmio di acqua e drenaggio

iv)  Azioni intese a preservare il suolo (p. es. tecniche per prevenire/ridurre l'erosione, inerbimento, agricoltura di conservazione, pacciamatura)

v)  azioni intese a preservare gli habitat propizi alla biodiversità (p.es. zone umide) o a salvaguardare il paesaggio, compresa la conservazione del patrimonio storico (p. es. muri di pietra, terrazzamenti, piccole zone boschive)

vi)  Azioni a favore del risparmio energetico

vii)  Azioni intese a ridurre la produzione di rifiuti e a migliorare la gestione dei rifiuti

viii)  Altre azioni:

Numero di aziende partecipanti

Numero di azioni intraprese

Numero di ettari interessati

(2)  Trasporto

(3)  Commercializzazione

Numero di azioni intraprese

Altre azioni:

a)  Acquisto di capitale fisso

Numero di aziende partecipanti (1)

Numero di azioni intraprese

Valore totale degli investimenti in EUR (2)

b)  Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing

Numero di aziende partecipanti (1)

Numero di azioni intraprese

c)  Altre azioni:

Numero di azioni intraprese

(1)   Solo se l'acquisto di capitale fisso è effettuato nelle aziende individuali dei soci dell'organizzazione di produttori.

(2)   Da compilare solo per l'anno in cui è realizzato l'investimento.

(3)   Ogni giorno di una campagna di promozione è considerato un'azione distinta.

(4)   Solo per azioni di produzione sperimentale realizzate su appezzamenti appartenenti ai soci dell'organizzazione di produttori.

(5)   Solo per azioni di produzione sperimentale realizzate su appezzamenti appartenenti ai soci dell'organizzazione di produttori e/o all'organizzazione stessa.

(6)   Ciascuna attività di formazione è considerata un'azione distinta, indipendentemente dal contenuto specifico dell'azione e dal numero di giorni di formazione impartita ai partecipanti.

(7)   Ogni attività intesa a promuovere il ricorso a servizi di consulenza da parte dei soci dell'OP è considerata un'azione distinta, indipendentemente da chi presta la consulenza (p.es. un servizio di consulenza creato dall'OP stessa o servizi esterni), dalle materie trattate e dal numero di aziende che si avvalgono della consulenza.

(8)   Il ritiro dal mercato di uno stesso prodotto in diversi periodi dell'anno e il ritiro dal mercato di prodotti differenti si considerano azioni diverse. Ciascuna operazione di ritiro dal mercato di un dato prodotto costituisce un'azione distinta.

(9)   La raccolta verde e la mancata raccolta di prodotti diversi sono considerate azioni differenti.

(10)   Compresi gli investimenti non produttivi finalizzati all'adempimento di impegni assunti nell'ambito di altre azioni ambientali.

(11)   Comprese altre forme di acquisizione di capitale fisso finalizzate all'adempimento di impegni assunti nell'ambito di altre azioni ambientali.



3.  INDICATORI COMUNI DI RISULTATO

Misura

indicatori di risultato (unità di misura)

Azioni intese a pianificare la produzione

Variazione di volume della produzione commercializzata (tonnellate)

Variazione di valore della produzione commercializzata (EUR/kg)

Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti

Variazione di volume della produzione commercializzata che soddisfa i requisiti di un particolare «regime di qualità» (tonnellate) (1)

Variazione di valore della produzione commercializzata (EUR/kg)

Impatto stimato sui costi di produzione (EUR/kg)

Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione

Variazione di volume della produzione commercializzata (tonnellate)

Variazione di valore della produzione commercializzata (EUR/kg)

Ricerca e produzione sperimentale

Numero di nuove tecniche, procedimenti e/o prodotti introdotti dall'inizio del programma operativo

Attività di formazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi e/o azioni intese a promuovere il ricorso a servizi di consulenza

Numero di persone che hanno portato a termine l'attività/il programma di formazione completo

Numero di aziende che ricorrono a servizi di consulenza

Misure di prevenzione e gestione delle crisi

 

a)  Ritiro dal mercato

Volume totale della produzione ritirata (tonnellate)

b)  Raccolta verde o mancata raccolta degli ortofrutticoli

Superficie totale interessata dalla raccolta verde o dalla mancata raccolta (ha)

c)  Attività di promozione e comunicazione

Variazione stimata di volume della produzione commercializzata dei prodotti oggetto di attività di promozione/comunicazione (tonnellate)

d)  Attività di formazione

Numero di persone che hanno portato a termine l'attività/il programma di formazione completo

e)  Assicurazione del raccolto

Valore totale del rischio assicurato (EUR)

f)  Sostegno a fronte delle spese amministrative per la costituzione di fondi comuni di investimento.

Valore totale del fondo comune di investimento costituito (EUR)

Azioni ambientali

 

a)  Acquisto di capitale fisso (2)

Variazione stimata del consumo totale di concimi chimici all'ettaro, per tipo di concime (N e P2O3) (tonnellate)

Variazione del consumo totale di acqua all'ettaro (m3/ha)

Variazione stimata del consumo annuo di energia, per tipo di fonte energetica o di combustibile (l/m3/kwh per tonnellata di produzione commercializzata) Variazione stimata del volume di rifiuti prodotto annualmente (tonnellate per tonnellata di produzione commercializzata)

b)  Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing (3)

c)  Altre azioni:

(1)  Produzione

Variazione stimata del volume di rifiuti prodotto annualmente (tonnellate per tonnellata di produzione commercializzata)

Variazione stimata dell'utilizzo annuo di materiali da imballaggio (tonnellate per tonnellata di produzione commercializzata)

(2)  Trasporto

Variazione stimata del consumo annuo di energia, per tipo di fonte energetica o di carburante (l/m3/kwh per tonnellata di produzione commercializzata)

(3)  Commercializzazione

Variazione stimata del volume di rifiuti prodotto annualmente (tonnellate per tonnellata di produzione commercializzata)

Variazione stimata dell'utilizzo annuo di materiali da imballaggio (tonnellate per tonnellata di produzione commercializzata)

Altre azioni:

Variazione di volume della produzione commercializzata (tonnellate)

Variazione di valore della produzione commercializzata (EUR/kg)

Impatto stimato sui costi di produzione (EUR/kg)

(1)   Per «requisiti di qualità» si intende in questa sede una serie di obblighi specifici concernenti i metodi di produzione (a) il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente e (b) che danno luogo a un prodotto finito la cui qualità (i) è notevolmente superiore a quella richiesta dalle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e tutela ambientale, e (ii) risponde agli sbocchi di mercato attuali e prevedibili. Si propongono i seguenti tipi principali di «regimi di qualità»: a) produzione biologica certificata; b) denominazioni di origine protetta e indicazioni geografiche protette; (c) produzione integrata certificata; (d) regimi di qualità privati certificati.

(2)   Compresi gli investimenti non produttivi finalizzati all'adempimento di impegni assunti nell'ambito di altre azioni ambientali.

(3)   Comprese altre forme di acquisizione di capitale fisso finalizzate all'adempimento di impegni assunti nell'ambito di altre azioni ambientali.

Note: le variazioni si intendono rispetto alla situazione esistente all'inizio del programma.



4.  INDICATORI COMUNI DI IMPATTO

Misura

Obiettivi generali

Indicatori d'impatto (unità di misura)

Azioni intese a pianificare la produzione

Potenziare la competitività

Accrescere l'attrattiva delle organizzazioni di produttori

Variazione stimata di valore della produzione commercializzata (EUR)

Variazione del numero di produttori ortofrutticoli aderenti all'OP/AOP come soci attivi (1) (numero)

Variazione della superficie ortofrutticola totale coltivata dai soci dell'OP/AOP (ha)

Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti

Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione

Ricerca e produzione sperimentale

Attività di formazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi e/o azioni intese a promuovere il ricorso a servizi di consulenza

Misure di prevenzione e gestione delle crisi

Azioni ambientali

Salvaguardare e proteggere l'ambiente

 

—  Suolo

n.d.

—  Qualità dell'acqua

Variazione stimata del consumo totale di concimi chimici, per tipo di concime (N e P2O3) (tonnellate)

—  Uso sostenibile delle risorse idriche

Variazione stimata del consumo totale di acqua (m 3)

—  Habitat e biodiversità

n.d.

—  Paesaggio

n.d.

—  Riduzione dei cambiamenti climatici

Variazione stimata del consumo totale di energia, per tipo di fonte energetica o di combustibile (l/m3/kwh)

—  Riduzione dei rifiuti

Variazione stimata del volume totale di rifiuti prodotto (tonnellate)

Variazione stimata dell'utilizzo di materiali da imballaggio (tonnellate)

Altre azioni:

Potenziare la competitività

Accrescere l'attrattiva delle organizzazioni di produttori

Variazione stimata di valore della produzione commercializzata (EUR)

Variazione del numero di produttori ortofrutticoli aderenti all'OP/AOP come soci attivi (1) (numero)

Variazione della superficie ortofrutticola totale coltivata dai soci dell'OP/AOP (ha)

(1)   Sono soci attivi i soci che conferiscono i prodotti all'OP/AOP.

Note: le variazioni si intendono rispetto alla situazione esistente all'inizio del programma.



5.  INDICATORI COMUNI INIZIALI

Obiettivi

Indicatori iniziali di obiettivo

Indicatore

Definizione (e unità di misura)

Obiettivi generali

Potenziare la competitività

Valore della produzione commercializzata

Valore della produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori (OP)/dell'associazione di OP (AOP) (EUR)

Accrescere l'attrattiva delle organizzazioni di produttori

Numero di produttori ortofrutticoli aderenti all'OP/AOP come soci attivi

Numero di produttori ortofrutticoli aderenti all'OP/AOP come soci attivi (1)

Superficie ortofrutticola totale coltivata dai membri dell'OP/AOP

Superficie ortofrutticola totale coltivata dai membri dell'OP/AOP (ha)

Salvaguardare e proteggere l'ambiente

n.d.

 

Obiettivi specifici

Promuovere la concentrazione dell'offerta

Volume della produzione commercializzata

Volume totale della produzione commercializzata (tonnellate)

Promuovere l'immissione sul mercato della produzione dei membri dell'OP/AOP

Assicurare l'adeguamento della produzione alla domanda in termini qualitativi e quantitativi

Volume della produzione commercializzata che soddisfa i requisiti di un particolare «regime di qualità» (2), per tipo di «regime di qualità» (tonnellate)

Ottimizzare i costi di produzione

n.d.

 

Incrementare il valore commerciale dei prodotti

Valore unitario della produzione commercializzata

Valore della produzione commercializzata/volume della produzione commercializzata (EUR/kg)

Stabilizzare i prezzi alla produzione

Fluttuazioni dei prezzi di mercato

Volume della produzione commercializzata a meno dell'80 % del prezzo medio ricevuto dall'OP/AOP (tonnellate) (3)

Promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano

Numero di partecipanti ad azioni di formazione

Numero di persone che hanno portato a termine un'attività/un programma di formazione completo negli ultimi tre anni (numero)

Numero di aziende che ricorrono a servizi di consulenza

Numero di aziende aderenti all'OP/AOP che ricorrono a servizi di consulenza (numero)

Migliorare le prestazioni tecniche ed economiche e promuovere l'innovazione

n.d.

 

Obiettivi specifici in campo ambientale

Contribuire alla protezione del suolo

Superficie esposta a rischio di erosione del suolo, soggetta a misure antierosione

Superficie ortofrutticola esposta a rischio di erosione del suolo (4) su cui vengono attuate misure antierosione (ha)

Contribuire alla salvaguardia e al miglioramento della qualità dell'acqua

Superficie con uso ridotto/più razionale di fertilizzanti

Superficie ortofrutticola su cui viene praticato un uso ridotto o più razionale di fertilizzanti (ha)

Contribuire all'uso sostenibile delle risorse idriche

Superficie con misure di risparmio idrico

Superficie ortofrutticola su cui vengono attuate misure di risparmio idrico (ha)

Contribuire alla protezione degli habitat e della biodiversità

Produzione biologica

Superficie adibita alla produzione biologica di ortofrutticoli (ha)

Produzione integrata

Superficie adibita alla produzione integrata di ortofrutticoli (ha)

Altre azioni intese a contribuire alla protezione degli habitat e della biodiversità

Superficie sottoposta ad altre azioni intese a contribuire alla protezione degli habitat e della biodiversità (ha)

Contribuire alla tutela del paesaggio

n.d.

 

Contribuire all'attenuazione dei cambiamenti climatici — Produzione

Serre riscaldate — risparmio energetico

Consumo annuo stimato di energia per il riscaldamento delle serre, per tipo di fonte energetica (t/l/m3/kwh per tonnellata di produzione commercializzata)

Contribuire all'attenuazione dei cambiamenti climatici — Trasporto

Contribuire alla salvaguardia e al miglioramento della qualità dell'aria — Trasporto

Trasporto — risparmio energetico

Consumo annuo stimato di energia per il trasporto interno (5), per tipo di carburante (/l/m3/kwh per tonnellata di produzione commercializzata)

Ridurre la produzione di rifiuti

n.d.

 

(1)   Sono soci attivi i soci che conferiscono i prodotti all'OP/AOP.

(2)   Per «requisiti di qualità» si intende in questa sede una serie di obblighi specifici concernenti i metodi di produzione (a) il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente e (b) che danno luogo a un prodotto finito la cui qualità (i) è notevolmente superiore a quella richiesta dalle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e tutela ambientale, e (ii) risponde agli sbocchi di mercato attuali e prevedibili. I principali tipi di «regimi di qualità» sono: a) produzione biologica certificata; b) denominazioni di origine protetta e indicazioni geografiche protette; (c) produzione integrata certificata; (d) regimi di qualità privati certificati.

(3)   Da calcolare su base annuale e per i principali prodotti (in termini di valore della produzione commercializzata).

(4)   Per «superficie esposta a rischio di erosione del suolo» si intende un appezzamento di terreno con pendenza superiore al 10 %, sottoposto o meno a interventi antierosione (p.es. copertura del suolo, rotazione delle colture, ecc.).

(5)   Per trasporto interno si intende il trasporto di prodotti dalle aziende dei soci alla sede dell'OP/AOP per la consegna.

Note: OP = organizzazione di produttori; AOP = associazione di organizzazioni di produttori; SAU = superficie agricola utilizzata.




ALLEGATO XV

REGIME DEL PREZZO DI ENTRATA DI CUI AL TITOLO IV, CAPO II, SEZIONE 1

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione del regime di cui al titolo IV, capo II, sezione 1 è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione dell'ultima modifica del presente regolamento. Se il codice NC è preceduto da «ex», il campo di applicazione del dazio addizionale è determinato sulla base sia del codice NC e della designazione delle merci, sia del corrispondente periodo di applicazione.



PARTE A

Codici NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

ex070200 00

Pomodori

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

ex070700 05

Cetrioli (1)

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

ex070990 80

Carciofi

Dal 1o novembre al 30 giugno

0709 90 70

Zucchine

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

ex080510 20

Arance dolci, fresche

Dal 1o dicembre al 31 maggio

ex080520 10

Clementine

Dal 1o novembre a fine febbraio

ex080520 30

ex080520 50

ex080520 70

ex080520 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi

Dal 1o novembre a fine febbraio

ex080550 10

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)

Dal 1o giugno al 31 maggio

ex080610 10

Uve da tavola

Dal 21 luglio al 20 novembre

ex080810 80

Mele

Dal 1o luglio al 30 giugno

ex080820 50

Pere

Dal 1o luglio al 30 aprile

ex080910 00

Albicocche

Dal 1o giugno al 31 luglio

ex080920 95

Ciliegie, diverse dalle ciliege acide

Dal 21 maggio al 10 agosto

ex080930 10

ex080930 90

Pesche, comprese le pesche noci

Dall'11 giugno al 30 settembre

ex080940 05

Prugne

Dall'11 giugno al 30 settembre

(1)   Diversi dai cetrioli che figurano nella parte B del presente allegato.



PARTE B

Codici NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

ex070700 05

Cetrioli destinati alla trasformazione

Dal 1o maggio al 31 ottobre

ex080920 05

Ciliege acide (Prunus cerasus)

Dal 21 maggio al 10 agosto




ALLEGATO XVI



MERCATI RAPPRESENTATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 137

Stati membri

Mercati rappresentativi

Belgio e Lussemburgo

Bruxelles

Bulgaria

Sofia

Repubblica ceca

Praga

Danimarca

Copenaghen

Germania

Amburgo, Monaco di Baviera, Francoforte, Colonia, Berlino

Estonia

Tallinn

Irlanda

Dublino

Grecia

Atene, Salonicco

Spagna

Madrid, Barcellona, Siviglia, Bilbao, Saragozza, Valencia

Francia

Rungis (Parigi), Marsiglia, Rouen, Dieppe, Perpignano, Nantes, Bordeaux, Lione, Tolosa

Italia

Milano

Cipro

Nicosia

Lettonia

Riga

Lituania

Vilnius

Ungheria

Budapest

Malta

Attard

Paesi Bassi

Rotterdam

Austria

Vienna-Inzersdorf

Polonia

Ozarów Mazowiecki-Bronisze, Poznan

Portogallo

Lisbona, Porto

Romania

Bucarest, Constanța

Slovenia

Lubiana

Slovacchia

Bratislava

Finlandia

Helsinki

Svezia

Helsingborg, Stoccolma

Regno Unito

Londra

▼M27




ALLEGATO XVII

DAZI ADDIZIONALI ALL’IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO II, SEZIONE 2

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.



Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

Livello limite

(tonnellate)

78.0015

0702 00 00

Pomodori

1o ottobre-31 maggio

1 215 717

78.0020

1o giugno-30 settembre

966 474

78.0065

0707 00 05

Cetrioli

1o maggio-31 ottobre

31 289

78.0075

1o novembre-30 aprile

26 583

78.0085

0709 90 80

Carciofi

1o novembre-30 giugno

17 258

78.0100

0709 90 70

Zucchine

1o gennaio-31 dicembre

57 955

78.0110

0805 10 20

Arance

1o dicembre-31 maggio

368 535

78.0120

0805 20 10

Clementine

1o novembre-fine febbraio

175 110

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e simili ibridi di agrumi

1o novembre-fine febbraio

115 625

78.0155

0805 50 10

Limoni

1o giugno-31 dicembre

329 872

78.0160

1o gennaio-31 maggio

120 619

78.0170

0806 10 10

Uve da tavola

21 luglio-20 novembre

146 510

78.0175

0808 10 80

Mele

1o gennaio-31 agosto

916 384

78.0180

1o settembre-31 dicembre

95 396

78.0220

0808 20 50

Pere

1o gennaio-30 aprile

291 094

78.0235

1o luglio-31 dicembre

93 666

78.0250

0809 10 00

Albicocche

1o giugno-31 luglio

49 314

78.0265

0809 20 95

Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide

21 maggio-10 agosto

30 783

78.0270

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

11 giugno-30 settembre

6 867

78.0280

0809 40 05

Prugne

11 giugno-30 settembre

57 764

▼B




ALLEGATO XVIII

REGOLAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 152, PARAGRAFO 3

Regolamento (CEE) n. 1764/86 della Commissione, del 27 maggio 1986, relativo ai requisiti qualitativi minimi che i prodotti a base di pomodori devono presentare per beneficiare dell'aiuto alla produzione ( 66 )

Regolamento (CEE) n. 2320/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, ai fini dell'applicazione del regime di aiuto alla produzione ( 67 )

Articolo 2 e allegato I, parti A e B, del regolamento (CE) n. 464/1999 della Commissione, del 3 marzo 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di aiuto per le prugne secche ( 68 )

Articolo 1, paragrafi 1 e 2, e allegati II e III del regolamento (CE) n. 1573/1999 della Commissione, del 19 luglio 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne le caratteristiche dei fichi secchi ammessi a beneficiare del regime di aiuto alla produzione ( 69 )

Allegati I e II del regolamento (CE) n. 1621/1999 della Commissione, del 22 luglio 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio in ordine all'aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di determinate varietà di uve secche ( 70 )

Regolamento (CE) n. 1666/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda le caratteristiche minime di commercializzazione di talune varietà di uve secche ( 71 )

Regolamento (CE) n. 1010/2001 della Commissione, del 23 maggio 2001, relativo ai requisiti minimi di qualità per i miscugli di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione ( 72 )

Articolo 3 del regolamento (CE) n. 217/2002 della Commissione, del 5 febbraio 2002, che stabilisce criteri di accettazione della materia prima nel quadro del regime di aiuti alla produzione previsto dal regolamento (CE) n. 2201/96 ( 73 )

Articolo 2 del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( 74 )

Articolo 16 e allegato I del regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione, del 1o dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi ( 75 )

Regolamento (CE) n. 1559/2006 della Commissione, del 18 ottobre 2006, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pere Williams e Rocha allo sciroppo o al succo naturale di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione ( 76 )



( 1 ) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 6/2005 della Commissione (GU L 2 del 5.1.2005, pag. 3).

( 2 ) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

( 3 ) GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1.

( 4 ) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

( 5 ) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).

( 6 ) GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 977/2007 (GU L 217 del 22.8.2007, pag. 9).

( 7 ) GU L 119 del 7.5.1999, pag. 23.

( 8 ) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 20.

( 9 ) GU L 156 del 13.6.2001, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 408/2003 (GU L 62 del 6.3.2003, pag. 8).

( 10 ) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 20.

( 11 ) GU L 272 del 10.10.2002, pag. 7.

( 12 ) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 11.

( 13 ) GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 65.

( 14 ) GU L 86 del 3.4.2003, pag. 15.

( 15 ) GU L 109 dell'1.5.2003, pag. 7.

( 16 ) GU L 203 del 12.8.2003, pag. 18.

( 17 ) GU L 203 del 12.8.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 576/2006 (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 4).

( 18 ) GU L 286 del 4.11.2003, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 222/2005 (GU L 39 dell'11.2.2005, pag. 17).

( 19 ) GU L 16 del 23.1.2004, pag. 3.

( 20 ) GU L 283 del 2.9.2004, pag. 3.

( 21 ) GU L 29 del 2.2.2006, pag. 26.

( 22 ) GU L 79 del 16.3.2006, pag. 7.

( 23 ) GU L 79 del 16.3.2006, pag. 9.

( 24 ) GU L 339 del 6.12.2006, pag. 8.

( 25 ) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

( 26 ) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

( 27 ) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

( 28 ) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

( 29 ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

( 30 ) GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3.

( 31 ) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.

( 32 ) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

( 33 ) GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.

( 34 ) GU L 355 del 15.12.2006, pag. 56.

( 35 ) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

( 36 ) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.

( 37 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

( 38 ) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

( 39 ) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

( 40 ) GU L 192 del 24.7.1999, pag. 21.

( 41 ) GU L 192 del 24.7.1999, pag. 33.

( 42 ) GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14.

( 43 ) GU L 317 del 2.12.2003, pag. 5.

( 44 ) A motivo delle caratteristiche varietali della varietà Fuji e delle sue mutazioni per quanto riguarda la maturazione alla raccolta, è ammessa la malattia vetrosa radiale purché sia limitata alla fascia fibrovascolare del frutto.

( 45 ) A tale scopo, le mele devono presentare un tenore di solidi solubili e un grado di consistenza soddisfacenti.

( 46 ) I criteri di colorazione e di rugginosità per le mele, nonché un elenco non esaustivo delle varietà per cui valgono tali criteri, figurano in appendice alla presente norma.

( 49 ) L'impiego di agenti conservanti o di qualunque altra sostanza chimica che possa conferire all'epidermide del frutto un odore estraneo è autorizzato nella misura in cui sia conforme alle disposizioni comunitarie in materia.

( 51 ) Le unità di vendita devono essere concepite in modo da essere acquistate intere.

( 52 ) Le unità di imballaggio dei prodotti preconfezionati per la vendita diretta al consumatore non sono soggette a queste disposizioni ma sono conformi alle prescrizioni nazionali. Tuttavia, le indicazioni di cui trattasi devono comunque figurare sull’imballaggio per il trasporto contenente tali unità di imballaggio.

( 53 ) La legislazione nazionale di vari paesi prevede che siano specificati il nome e l’indirizzo. Quando però si utilizza un codice è necessario indicarvi accanto la dicitura «imballatore e/o speditore/caricatore (o un’abbreviazione equivalente)» e farlo precedere dal codice ISO 3166 (alpha) del paese/zona del paese che ha attribuito il riconoscimento, se diverso dal paese di origine.

( 54 ) Sono compresi tutti i tipi derivati da Prunus persica Sieb. e Zucc. quali le pesche e le nettarine o simili (pesche noci e percoche), a nocciolo libero o aderente e a buccia vellutata o liscia.

( 55 ) Un elenco non esaustivo delle varietà di pere a frutto grosso e di quelle estive figura nell’allegato della presente norma.

( 56 ) Le unità di vendita devono essere concepite in modo da essere acquistate intere.

( 57 ) Le unità di imballaggio dei prodotti preconfezionati per la vendita diretta al consumatore non sono soggette a queste disposizioni ma sono conformi alle prescrizioni nazionali. Tuttavia, le indicazioni di cui trattasi devono comunque figurare sull’imballaggio per il trasporto contenente tali unità di imballaggio.

( 58 ) La legislazione nazionale di vari paesi prevede che siano specificati il nome e l’indirizzo. Quando però si utilizza un codice è necessario indicarvi accanto la dicitura «imballatore e/o speditore/caricatore (o un’abbreviazione equivalente)» e farlo precedere dal codice ISO 3166 (alpha) del paese/zona del paese che ha attribuito il riconoscimento, se diverso dal paese di origine.

( 59 ) Per «prodotto in miniatura» s'intende una varietà o una cultivar di peperoni dolci ottenuta mediante selezione delle piante e/o tecniche colturali speciali, ad esclusione dei peperoni dolci di varietà non in miniatura che non hanno raggiunto il pieno sviluppo o di calibro insufficiente. Tutti gli altri requisiti della norma devono essere soddisfatti.

( 60 ) Le unità di vendita devono essere concepite in modo da essere acquistate intere.

( 61 ) Le unità di imballaggio dei prodotti preconfezionati per la vendita diretta al consumatore non sono soggette a queste disposizioni ma sono conformi alle prescrizioni nazionali. Tuttavia, le indicazioni di cui trattasi devono comunque figurare sull’imballaggio per il trasporto contenente tali unità di imballaggio.

( 62 ) La legislazione nazionale di vari paesi prevede che siano specificati il nome e l’indirizzo. Quando però si utilizza un codice è necessario indicarvi accanto la dicitura «imballatore e/o speditore/caricatore (o un’abbreviazione equivalente)» e farlo precedere dal codice ISO 3166 (alpha) del paese/zona del paese che ha attribuito il riconoscimento, se diverso dal paese di origine.

( 63 ) GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21.

( 64 ) GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 434/2007 (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 8).

( 65 ) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

( 66 ) GU L 153 del 7.6.1986, pag. 1.

( 67 ) GU L 220 del 29.7.1989, pag. 54.

( 68 ) GU L 56 del 4.3.1999, pag. 8.

( 69 ) GU L 187 del 20.7.1999, pag. 27.

( 70 ) GU L 192 del 24.7.1999, pag. 21.

( 71 ) GU L 197 del 29.7.1999, pag. 32.

( 72 ) GU L 140 del 24.5.2001, pag. 31.

( 73 ) GU L 35 del 6.2.2002, pag. 11.

( 74 ) GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14.

( 75 ) GU L 317 del 2.12.2003, pag. 5.

( 76 ) GU L 288 del 19.10.2006, pag. 22.