2007R1579 — IT — 17.12.2008 — 001.001


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►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1579/2007 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2007

che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock o gruppi di stock ittici

(GU L 346, 29.12.2007, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

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date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1257/2008 DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 2008

  L 338

1

17.12.2008


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 114, 26.4.2008, pag. 103  (1579/07)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1579/2007 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2007

che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock o gruppi di stock ittici



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca ( 1 ), in particolare l’articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ( 2 ), in particolare l’articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio adotta le misure necessarie che disciplinano l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e, segnatamente, della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.

(2)

A norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio fissa le possibilità di pesca per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca e le ripartisce tra gli Stati membri.

(3)

Ai fini di un’efficace gestione delle possibilità di pesca occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

(4)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce definizioni rilevanti ai fini dell’assegnazione delle possibilità di pesca.

(5)

Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure menzionate nel detto regolamento.

(6)

Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario che nel 2008 vengano attuate alcune misure supplementari relative alle condizioni tecniche delle attività di pesca.

(7)

È opportuno che le possibilità di pesca siano utilizzate in conformità della pertinente normativa comunitaria, segnatamente del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca ( 3 ), e del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame ( 4 ).

(8)

Tenuto presente che in uno Stato membro, anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento, per la pesca del rombo chiodato si sono utilizzate tradizionalmente reti aventi una maglia di dimensione inferiore a 200 mm, e al fine di consentire un adeguato adattamento alle misure tecniche introdotte nel presente regolamento, tale Stato membro è autorizzato a praticare la pesca del rombo chiodato utilizzando reti aventi una maglia di dimensione minima pari a 180 mm.

(9)

Data l’urgenza della questione, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici del Mar Nero, le possibilità di pesca per il 2008 e le condizioni specifiche cui è subordinato il loro utilizzo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari (navi comunitarie) operanti nel Mar Nero.

2.  In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l’egida dello Stato membro considerato, di cui la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni che figurano nell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si applicano le seguenti definizioni:

a) «CGPM»: Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo;

b) «Mar Nero»: la sottozona geografica della CGPM quale definita nella risoluzione CGPM/31/2007/2;

c) «totale ammissibile di catture (TAC)»: il quantitativo che può essere prelevato e sbarcato annualmente da ciascuno stock;

d) «contingente»: la quota del TAC assegnata alla Comunità, a uno Stato membro o a un paese terzo.



CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE AFFERENTI

Articolo 4

Limiti di cattura e loro ripartizione

I limiti di cattura, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni supplementari applicabili ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 figurano nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti di cattura che figura nell’allegato I non pregiudica:

a) gli scambi a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b) le riassegnazioni a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dell’articolo 23, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d) le detrazioni effettuate a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell’articolo 23, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 6

Condizioni applicabili alle catture principali e accessorie

1.  Le conservazione a bordo e lo sbarco di catture provenienti da stock soggetti a limiti di cattura sono autorizzati solo se le catture sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.

2.  Tutti gli sbarchi sono imputati al contingente o alla quota della Comunità, se questa non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti.

Articolo 7

Misure tecniche transitorie

Le misure tecniche transitorie figurano nell’allegato II.



CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi prelevati da ciascuno stock, prevista all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Limiti di cattura e condizioni ad essi afferenti per la gestione annuale dei limiti di cattura applicabili alle navi comunitarie in zone in cui sono imposti limiti di cattura per specie e per zona

Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione), la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni associate per la gestione annuale dei contingenti.

All’interno di ogni zona gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Nelle tabelle vengono utilizzati per le diverse specie i codici seguenti:



Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Nome comune

Psetta maxima

TUR

Rombo chiodato

Sprattus sprattus

SPR

Spratto



Specie: Rombo chiodato

Psetta maxima

Zona: Mar Nero

Bulgaria

50

TAC precauzionale
►M1  Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. ◄
Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.

Romania

50

CE

100

TAC

Non pertinente



Specie: Spratto

Sprattus sprattus

Zona: Mar Nero

CE

15 000 (1)

TAC precauzionale
Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente

(1)   Può essere pescato solo da navi battenti bandiera della Bulgaria o della Romania.




ALLEGATO II

MISURE TECNICHE TRANSITORIE

▼C1

1. Dal 15 aprile al 15 giugno è vietata qualsiasi attività di pesca del rombo chiodato nelle acque comunitarie del Mar Nero.

▼B

2. In uno Stato membro in cui la dimensione minima per legge delle maglie delle reti utilizzate per la pesca del rombo chiodato era di 200 mm prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, le reti la cui la dimensione minima delle maglie delle reti è di almeno 180 mm possono essere utilizzate per tale pesca.

3. La taglia minima di sbarco del rombo chiodato corrisponde a una lunghezza totale di almeno 45 cm, misurata in conformità dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 850/98.



( 1 ) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

( 2 ) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

( 3 ) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9).

( 4 ) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2166/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).