2007R1342 — IT — 26.10.2008 — 001.001


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REGOLAMENTO (CE) N. 1342/2007 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2007

relativo alla gestione di alcune restrizioni all’importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa

(GU L 300, 17.11.2007, p.1)

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►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1051/2008 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 2008

  L 282

12

25.10.2008




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1342/2007 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2007

relativo alla gestione di alcune restrizioni all’importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Federazione russa ( 1 ), di seguito «l’APC», è entrato in vigore il 1o dicembre 1997.

(2)

A norma dell’articolo 21, paragrafo 1, dell’APC, il commercio di determinati prodotti di acciaio è disciplinato dalle disposizioni del titolo III dell’accordo, fatta eccezione per l’articolo 15, e dalle disposizioni di un accordo su un regime quantitativo.

(3)

Il 26 ottobre 2007 la Comunità europea e la Federazione russa hanno concluso a tale proposito un accordo, relativo al commercio di alcuni prodotti di acciaio ( 2 ), di seguito «l’accordo».

(4)

Si devono fornire gli strumenti necessari per gestire le condizioni dell’accordo all’interno della Comunità, tenendo conto dell’esperienza acquisita con gli accordi precedenti relativi a un regime analogo.

(5)

È opportuno classificare i prodotti in questione sulla base della nomenclatura combinata (NC) istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 3 ).

(6)

Occorre garantire il controllo dell’origine dei prodotti in questione e l’instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa a tal fine.

(7)

Ai fini della corretta applicazione dell’accordo, occorre imporre una licenza comunitaria d’importazione per l’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in questione, nonché instaurare un sistema di gestione della concessione di dette licenze.

(8)

I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d’importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non vanno imputati sui limiti fissati per i medesimi prodotti.

(9)

Per evitare che si superino i limiti quantitativi, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare licenze d’importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che vi sono ancora quantitativi disponibili nell’ambito del limite quantitativo in questione.

(10)

L’accordo istituisce un sistema di cooperazione tra la Federazione russa e la Comunità per evitare l’elusione mediante trasbordo, deviazioni o altri sistemi. Deve essere stabilita una procedura di consultazione secondo la quale si possa concordare con il paese interessato un adeguamento equivalente del limite quantitativo corrispondente quando risulti che le disposizioni dell’accordo sono state eluse. La Federazione russa ha accettato di prendere le misure necessarie per garantire la rapida applicazione di qualsiasi adeguamento. In mancanza di un accordo entro il termine previsto, la Comunità deve poter applicare l’adeguamento equivalente quando l’elusione sia dimostrata in modo inequivocabile.

(11)

A decorrere dal 1o gennaio 2007, le importazioni nella Comunità dei prodotti contemplati dal presente regolamento sono soggette a licenza a norma del regolamento (CE) n. 1872/2006 del Consiglio, dell’11 dicembre 2006, relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Federazione russa ( 4 ). A norma dell’accordo, le importazioni in questione vanno imputate sui limiti stabiliti per il 2007 dal presente regolamento.

(12)

Per maggiore chiarezza, quindi, il regolamento (CE) n. 1872/2006 deve essere sostituito dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1.  Il presente regolamento si applica alle importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell’allegato I originari della Federazione russa.

2.  I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell’allegato I.

3.  L’origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.

4.  Le procedure di controllo dell’origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definite nei capitoli II e III.

Articolo 2

1.  L’importazione nella Comunità dei prodotti di cui all’allegato I, originari della Federazione russa, è soggetta ai limiti quantitativi annuali fissati nell’allegato V. L’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all’allegato I, originari della Federazione russa, è subordinata alla presentazione di un certificato di origine, che figura nell’allegato II, e di un’autorizzazione d’importazione rilasciati dalle autorità degli Stati membri conformemente all’articolo 4.

Le importazioni autorizzate vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l’anno durante il quale i prodotti sono stati spediti dal paese esportatore.

2.  Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate autorizzazioni d’importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano autorizzazioni d’importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi per il gruppo di prodotti di acciaio e per il paese fornitore in questione per i quali l’importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità. Le autorità competenti degli Stati membri ai fini del presente regolamento sono elencate nell’allegato IV.

3.  Le importazioni dei prodotti soggetti a licenza dal 1o gennaio 2007 a norma del regolamento (CE) n. 1872/2006 vengono imputate sui limiti quantitativi per il 2007 indicati nell’allegato V.

4.  Ai fini del presente regolamento e a decorrere dalla data di applicazione, i prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l’esportazione, sul mezzo di trasporto.

Articolo 3

1.  I limiti quantitativi di cui all’allegato V non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, d’importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).

2.  Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l’articolo 2, paragrafo 2, e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo corrispondente fissato nell’allegato V.

Articolo 4

1.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le autorizzazioni d’importazione le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di autorizzazione d’importazione, corredate delle licenze di esportazione originali, da esse ricevute. A giro di posta, la Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l’importazione nell’ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri.

2.  Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente il paese esportatore, il gruppo di prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza di esportazione, l’anno contingentale e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.

3.  Nei limiti del possibile, la Commissione conferma alle autorità degli Stati membri l’intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascun gruppo di prodotti. Inoltre, la Commissione prende immediatamente contatto con le autorità competenti della Federazione russa nei casi in cui le richieste notificate superino i limiti, al fine di ottenere chiarimenti e di trovare rapidamente una soluzione.

4.  Le autorità competenti degli Stati membri avvisano la Commissione, subito dopo essere state informate, di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell’autorizzazione d’importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti.

5.  Le notifiche di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono comunicate per via elettronica nell’ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione.

6.  Le autorizzazioni d’importazione e i documenti equivalenti sono rilasciati conformemente al capitolo II.

7.  Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di autorizzazioni d’importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze di esportazione siano state revocate o annullate dalle autorità competenti della Federazione russa. Tuttavia, se la Commissione o le autorità competenti di uno Stato membro sono state informate dalle autorità competenti della Federazione russa della revoca o dell’annullamento di una licenza di esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione sono imputati sul limite quantitativo dell’anno durante il quale sono stati spediti i prodotti.

Articolo 5

La Commissione è autorizzata a procedere agli adeguamenti necessari ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, e dell’articolo 10, paragrafo 1, dell’accordo.

Articolo 6

1.  Quando, a seguito di un’indagine svolta conformemente alla procedura di cui al capitolo III, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone dimostrano che alcuni prodotti elencati nell’allegato I, originari della Federazione russa, sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo i limiti quantitativi di cui all’articolo 2 e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l’avvio di consultazioni al fine di pervenire a un accordo su un adeguamento equivalente dei limiti quantitativi corrispondenti.

2.  In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere alla Federazione russa di prendere a titolo precauzionale le misure necessarie per garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni suddette possano essere operati nell’anno della richiesta di consultazioni oppure nell’anno successivo, quando i limiti quantitativi per l’anno in corso sono esauriti, purché l’elusione sia irrefutabilmente dimostrata.

3.  Se la Comunità e la Federazione russa non giungono a una soluzione soddisfacente e la Commissione riscontra un’elusione debitamente comprovata, essa detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari della Federazione russa.



CAPITOLO II

MODALITÀ APPLICABILI ALLA GESTIONE DEI LIMITI QUANTITATIVI



SEZIONE 1

Classificazione

Articolo 7

La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura combinata (NC) istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87.

Articolo 8

Su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, la sezione «Nomenclatura tariffaria e statistica» del comitato del codice doganale istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 esamina senza indugio, conformemente alle disposizioni di detto regolamento, tutte le questioni relative alla classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento nella nomenclatura combinata onde classificarli nel gruppo di prodotti corrispondente.

Articolo 9

La Commissione informa la Federazione russa di qualsiasi modifica dei codici della nomenclatura combinata (NC) e dei codici TARIC riguardante i prodotti contemplati dal presente regolamento almeno un mese prima che tale modifica entri in vigore nella Comunità.

Articolo 10

La Commissione informa le autorità competenti della Federazione russa di qualsiasi decisione presa conformemente alle procedure in vigore nella Comunità in materia di classificazione dei prodotti oggetto del presente regolamento, al più tardi entro un mese dall’adozione. Tale comunicazione comprende:

a) una descrizione dei prodotti;

b) il gruppo di prodotti corrispondente, il codice della nomenclatura combinata (codice NC) e il codice TARIC;

c) i motivi della decisione.

Articolo 11

1.  Se una decisione di classificazione adottata conformemente alle procedure comunitarie vigenti modifica un metodo di classificazione o un gruppo di prodotti nel quadro del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri concedono un preavviso di 30 giorni dalla data della notifica della Commissione prima di applicare la decisione.

2.  I prodotti spediti anteriormente alla data di entrata in vigore della decisione rimangono subordinati alla precedente classificazione, purché le merci in oggetto siano presentate all’importazione entro 60 giorni a decorrere da tale data.

Articolo 12

Se una decisione di classificazione adottata in conformità delle procedure comunitarie di cui all’articolo 11 riguarda un gruppo di prodotti soggetto a limite quantitativo, all’occorrenza la Commissione avvia senza indugio consultazioni in conformità dell’articolo 9 al fine di raggiungere un accordo sui necessari adeguamenti dei limiti quantitativi corrispondenti di cui all’allegato V.

Articolo 13

1.  Fatta salva qualsiasi altra disposizione in materia, in caso di divergenza tra la classificazione indicata nella documentazione necessaria per l’importazione dei prodotti oggetto del presente regolamento e la classificazione assegnata dalle autorità competenti dello Stato membro importatore, le merci in causa sono provvisoriamente subordinate al regime di importazione che ad esse si applica conformemente al presente regolamento sulla base della classificazione stabilita dalle suddette autorità.

2.  Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione dei casi di cui al paragrafo 1, indicando in particolare:

a) i quantitativi di prodotti;

b) il gruppo di prodotti che figura nella documentazione d’importazione e quello registrato dalle autorità competenti;

c) il numero della licenza di esportazione e la categoria indicata.

3.  Le autorità competenti degli Stati membri non rilasciano nuove autorizzazioni d’importazione per i prodotti di acciaio soggetti a un limite quantitativo comunitario indicato nell’allegato V in seguito alla riclassificazione finché non hanno avuto conferma dalla Commissione che i quantitativi da importare sono disponibili secondo la procedura di cui all’articolo 4.

4.  La Commissione notifica ai paesi esportatori interessati i casi di cui al presente articolo.

Articolo 14

Nei casi di cui all’articolo 13, nonché in circostanze analoghe segnalate dalle autorità competenti della Federazione russa, la Commissione avvia, se necessario, consultazioni con la Federazione russa onde giungere a un accordo sulla classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.

Articolo 15

Di concerto con le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri importatori e della Federazione russa, la Commissione può determinare, nei casi di cui all’articolo 14, la classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.

Articolo 16

Qualora un caso di divergenza di cui all’articolo 13 non possa essere risolto in conformità dell’articolo 14, la Commissione adotta, a norma dell’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87, una misura che stabilisce la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata.



SEZIONE 2

Sistema di duplice controllo per la gestione dei limiti quantitativi

Articolo 17

1.  Le autorità competenti della Federazione russa rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all’allegato V fino a concorrenza dei suddetti limiti.

2.  L’originale della licenza di esportazione deve essere presentato dall’importatore per il rilascio dell’autorizzazione d’importazione di cui all’articolo 20.

Articolo 18

1.  La licenza di esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello che figura nell’allegato II e attesta, tra l’altro, che il quantitativo di prodotti in questione è stato imputato sul limite quantitativo fissato per il gruppo di prodotti corrispondente.

2.  Ciascuna licenza di esportazione riguarda solo uno dei gruppi di prodotti elencati nell’allegato I.

Articolo 19

Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi fissati per l’anno in cui i prodotti oggetto della licenza di esportazione sono stati spediti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4.

Articolo 20

1.  Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell’articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano un’autorizzazione d’importazione entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l’importatore ha presentato l’originale della licenza di esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire al più tardi il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza di esportazione. Le autorizzazioni d’importazione vengono rilasciate dalle autorità competenti di qualsiasi Stato membro indipendentemente dallo Stato membro indicato sulla licenza di esportazione a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell’articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente.

2.  Le autorizzazioni d’importazione valgono per quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell’importatore, le autorità competenti di uno Stato membro possono prolungarne la validità di un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi.

3.  Le autorizzazioni d’importazione devono essere redatte utilizzando il modello che figura nell’allegato III e sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità.

4.  La dichiarazione dell’importatore o la sua richiesta di un’autorizzazione d’importazione deve contenere:

a) il nome e l’indirizzo completo dell’esportatore;

b) il nome e l’indirizzo completo dell’importatore;

c) la denominazione esatta delle merci e il(i) codice(i) TARIC;

d) il paese d’origine delle merci;

e) il paese di spedizione;

f) il gruppo di prodotti e il quantitativo dei prodotti in questione;

g) il peso netto per ogni voce NC;

h) il valore cif dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce NC;

i) se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d’acquisto;

j) la data e il numero della licenza di esportazione;

k) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi;

l) la data e la firma dell’importatore.

5.  Gli importatori non sono tenuti a importare in un’unica spedizione il quantitativo totale coperto da un’autorizzazione d’importazione.

6.  L’autorizzazione d’importazione può essere rilasciata elettronicamente a condizione che gli uffici doganali in questione abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica.

Articolo 21

La validità delle autorizzazioni d’importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze di esportazione e ai quantitativi indicati in dette licenze rilasciate dalle autorità competenti della Federazione russa in base alle quali sono state rilasciate le autorizzazioni d’importazione.

Articolo 22

Le autorizzazioni d’importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l’osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.

Articolo 23

1.  Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze di esportazione rilasciate dalla Federazione russa per un determinato gruppo di prodotti in un qualsiasi anno superano il limite quantitativo fissato per detto gruppo di prodotti, alle autorità competenti degli Stati membri viene comunicato senza indugio di sospendere il rilascio delle autorizzazioni d’importazione. In tal caso, si avviano immediatamente consultazioni con la Commissione.

2.  Le autorità competenti di uno Stato membro rifiutano il rilascio di autorizzazioni d’importazione per i prodotti originari della Federazione russa non coperti da licenze di esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni del presente capitolo.



SEZIONE 3

Disposizioni comuni

Articolo 24

1.  La licenza di esportazione di cui all’articolo 17 e il certificato di origine di cui all’articolo 2 possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Gli originali e le copie dei documenti suddetti sono redatti in inglese.

2.  Se i documenti di cui al paragrafo 1 sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello.

3.  Le licenze di esportazione o i documenti equivalenti e i certificati di origine devono misurare 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4.  Le autorità competenti degli Stati membri accettano soltanto l’originale quale documento valido ai fini dell’esportazione, conformemente al presente regolamento.

5.  Ogni licenza di esportazione o documento equivalente e ogni certificato di origine deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

6.  Detto numero è composto dai seguenti elementi:

 due lettere che indicano il paese esportatore:

 

RU

=

Federazione russa,

 due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione:

 

BE

=

Belgio

BG

=

Bulgaria

CZ

=

Repubblica ceca

DK

=

Danimarca

DE

=

Germania

EE

=

Estonia

EL

=

Grecia

ES

=

Spagna

FR

=

Francia

IE

=

Irlanda

IT

=

Italia

CY

=

Cipro

LV

=

Lettonia

LT

=

Lituania

LU

=

Lussemburgo

HU

=

Ungheria

MT

=

Malta

NL

=

Paesi Bassi

AT

=

Austria

PL

=

Polonia

PT

=

Portogallo

RO

=

Romania

SI

=

Slovenia

SK

=

Slovacchia

FI

=

Finlandia

SE

=

Svezia

GB

=

Regno Unito,

 un numero di una cifra che indica l’anno contingentale, corrispondente all’ultima cifra dell’anno in questione, ad esempio «7» per il 2007,

 un numero di due cifre che indica l’ufficio di rilascio nel paese esportatore,

 un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione.

Articolo 25

La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «issued retrospectively».

Articolo 26

In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l’esportatore può rivolgersi alle autorità competenti che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura «duplicate».

I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).



SEZIONE 4

Licenza d’importazione comunitaria — Modulo comune

Articolo 27

1.  I moduli utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per il rilascio delle autorizzazioni d’importazione di cui all’articolo 20 devono essere conformi al modello di licenza d’importazione che figura nell’allegato III.

2.  I moduli delle licenze d’importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata «esemplare per il destinatario» e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente; la seconda, denominata «esemplare per l’autorità competente» e recante il n. 2, viene conservata dall’autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all’esemplare n. 2 per scopi amministrativi.

3.  I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica, per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/m2. Il formato è di 210 mm × 297 mm e l’interlinea dattilografata di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell’esemplare numero 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che ne rivela qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4.  Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli, che possono essere stampati anche da tipografie riconosciute dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l’indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l’identificazione.

5.  Al momento del rilascio, le licenze d’importazione e i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità competenti dello Stato membro. Il numero della licenza d’importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all’articolo 4.

6.  Le licenze e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati.

7.  Nella casella 10, le autorità competenti indicano il gruppo di prodotti di acciaio corrispondente.

8.  Le sigle degli organismi di rilascio e delle autorità che procedono all’imputazione vengono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi assegnati sono indicati dall’organismo di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossibile l’aggiunta di cifre o indicazioni.

9.  Sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 figura un riquadro dove i quantitativi possono essere indicati dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità d’importazione, o dalle autorità competenti amministrative all’atto del rilascio degli estratti. Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 delle licenze o degli estratti. Le autorità che procedono all’imputazione devono apporre il timbro in modo che si trovi per metà sulla licenza o sull’estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente.

10.  Le licenze d’importazione e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro, hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.

11.  In caso di assoluta necessità, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle licenze o degli estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.



CAPITOLO III

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 28

La Commissione comunica alle autorità degli Stati membri i nomi e gli indirizzi delle autorità della Federazione russa competenti a rilasciare i certificati d’origine e le licenze di esportazione, nonché i modelli dei timbri utilizzati da dette autorità.

Articolo 29

1.  Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, su base casuale oppure ogniqualvolta le autorità competenti degli Stati membri nutrano fondati dubbi sull’autenticità del certificato o della licenza o sull’esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.

In tal caso, le autorità competenti della Comunità rinviano il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle autorità competenti della Federazione russa indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l’inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest’ultima o una sua copia viene allegata all’originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità competenti forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato di origine o nella licenza di esportazione.

2.  Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine.

3.  I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma del paragrafo 1 vengono comunicati entro tre mesi alle autorità competenti della Comunità. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate nella Comunità a norma del presente capitolo. Le autorità competenti della Comunità possono inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.

4.  Se dalle verifiche emergono abusi o gravi irregolarità nell’uso delle dichiarazioni di origine, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione, che trasmette le informazioni agli altri Stati membri.

5.  Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo non deve costituire un ostacolo all’immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

Articolo 30

1.  Se dalla procedura di verifica di cui all’articolo 29 o dalle informazioni in possesso delle autorità competenti della Comunità risulta una violazione delle disposizioni del presente capitolo, le suddette autorità chiedono alla Federazione russa di svolgere le indagini del caso o di prendere disposizioni in tal senso riguardo alle operazioni che sono o sembrano essere incompatibili con il presente capitolo. I risultati delle indagini vengono comunicati alle autorità competenti della Comunità insieme a tutte le altre informazioni pertinenti che consentono di stabilire la vera origine delle merci.

2.  A seguito delle misure prese a norma del presente capitolo, le autorità competenti della Comunità possono scambiare con le autorità competenti della Federazione russa tutte le informazioni ritenute utili per prevenire la violazione delle disposizioni del presente capitolo.

3.  Qualora si accerti che le disposizioni del presente capitolo sono state violate, la Commissione può prendere le misure necessarie per impedire che tale violazione si ripeta.

Articolo 31

La Commissione coordina le misure prese dalle autorità competenti degli Stati membri a norma del presente capitolo. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle misure prese e dei risultati ottenuti.



CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Il regolamento (CE) n. 1872/2006 è abrogato.

Articolo 33

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

SA. Prodotti laminati piatti

SA1. Arrotolati

7208100000

7208250000

7208260000

7208270000

7208360000

7208370010

7208370090

7208380010

7208380090

7208390010

7208390090

7211140010

7211190010

7219110000

7219121000

7219129000

7219131000

7219139000

7219141000

7219149000

7225303010

7225401510

7225502010

7225301000

7225309000

SA2. Lamiera pesante

7208400010

7208512010

7208512091

7208512093

7208512097

7208512098

7208519100

7208519810

7208519891

7208519899

7208529100

7208521000

7208529900

7208531000

7211130000

SA3. Altri prodotti laminati piatti

7208400090

7208539000

7208540000

7208908010

7209150000

7209161000

7209169000

7209171000

7209179000

7209181000

7209189100

7209189900

7209250000

7209261000

7209269000

7209271000

7209279000

7209281000

7209289000

7209908010

7210110010

7210122010

7210128010

7210200010

7210300010

7210410010

7210490010

7210500010

7210610010

7210690010

7210701010

7210708010

7210903010

7210904010

7210908091

7211140090

7211190090

7211233091

7211238091

7211290010

7211908010

7212101000

7212109011

7212200011

7212300011

7212402010

7212402091

7212408011

7212502011

7212503011

7212504011

7212506111

7212506911

7212509013

7212600011

7212600091

7219211000

7219219000

7219221000

7219229000

7219230000

7219240000

7219310000

7219321000

7219329000

7219331000

7219339000

7219341000

7219349000

7219351000

7219359000

7225401290

7225409000

SA4. Prodotti legati

7226200010

7226912000

7226919100

7226919900

7226997010

SA5. Lamiere quarto legate

7225401230

7225404000

7225406000

7225990010

SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati

7225508000

7225910010

7225920010

7226920010

SB. Prodotti lunghi

SB1. Barre

7207198010

7207208010

7216311000

7216319000

7216321100

7216321900

7216329100

7216329900

7216331000

7216339000

SB2. Vergella

7213100000

7213200000

7213911000

7213912000

7213914100

7213914900

7213917000

7213919000

7213991000

7213999000

7221001000

7221009000

7227100000

7227200000

7227901000

7227905000

7227909500

SB3. Altri prodotti lunghi

7207191210

7207191291

7207191299

7207205200

7214200000

7214300000

7214911000

7214919000

7214991000

7214993100

7214993900

7214995000

7214997100

7214997900

7214999500

7215900010

7216100000

7216210000

7216220000

7216401000

7216409000

7216501000

7216509100

7216509900

7216990010

7218992000

7222111100

7222111900

7222118100

7222118900

7222191000

7222199000

7222309710

7222401000

7222409010

7224900289

7224903100

7224903800

7228102000

7228201010

7228201091

7228209110

7228209190

7228302000

7228304100

7228304900

7228306100

7228306900

7228307000

7228308900

7228602010

7228608010

7228701000

7228709010

7228800010

7228800090

7301100000




ALLEGATO II

EXPORT LICENCE1. Exporter (name, full address, country)ORIGINAL2. No3. Year4. Product group5. Consignee (name, full address, country)EXPORT LICENCE(for certain steel products)6. Country of origin7. Country of destination8. Place and date of shipment — means of transport9. Supplementary details10. Description of goods — manufacturer11. TARIC code12. Quantity (1)13. Fob value (2)14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITYI, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in certain steel products with the European Community.15. Competent authority (name, full address, country)Aton(Signature)(Stamp)(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.(2) In the currency of the sale contract.

EXPORT LICENCE1. Exporter (name, full address, country)COPY2. No3. Year4. Product group5. Consignee (name, full address, country)EXPORT LICENCE(for certain steel products)6. Country of origin7. Country of destination8. Place and date of shipment — means of transport9. Supplementary details10. Description of goods — manufacturer11. TARIC code12. Quantity (1)13. Fob value (2)14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITYI, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in certain steel products with the European Community.15. Competent authority (name, full address, country)Aton(Signature)(Stamp)(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.(2) In the currency of the sale contract.

CERTIFICATE OF ORIGIN1. Exporter (name, full address, country)ORIGINAL2. No3. Year4. Product group5. Consignee (name, full address, country)CERTIFICATE OF ORIGIN(for certain steel products)6. Country of origin7. Country of destination8. Place and date of shipment — means of transport9. Supplementary details10. Description of goods — manufacturer11. CN code12. Quantity (1)13. Fob value (2)14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITYI, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community.15. Competent authority (name, full address, country)Aton(Signature)(Stamp)(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.(2) In the currency of the sale contract.

CERTIFICATE OF ORIGIN1. Exporter (name, full address, country)COPY2. No3. Year4. Product group5. Consignee (name, full address, country)CERTIFICATE OF ORIGIN(for certain steel products)6. Country of origin7. Country of destination8. Place and date of shipment — means of transport9. Supplementary details10. Description of goods — manufacturer11. CN code12. Quantity (1)13. Fob value (2)14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITYI, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community.15. Competent authority (name, full address, country)Aton(Signature)(Stamp)(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.(2) In the currency of the sale contract.




ALLEGATO III

Esemplare per il destinatario11Licenza d’importazione della Comunità europea1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di partita IVA)2. Numero di rilascio3. Anno4. Autorità competente per il rilascio(denominazione, indirizzo e numero di telefono)5. Dichiarante/rappresentante (se del caso)(nome e indirizzo completo)6. Paese di origine(e codice di geonomenclatura)7. Paese di provenienza(e codice di geonomenclatura)8. Ultimo giorno di validità9. Designazione delle merci10. Codice TARIC11. Quantità espressa in unità di misura del contingente12. Cauzione/garanzia (se del caso)13. Indicazioni supplementari14. Visto dell’autorità competenteData:(Firma) (Timbro)

15. IMPUTAZIONIIndicare la quantità disponibile nella parte 1 e la quantità imputata nella parte 2 della colonna 1716. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell’unità)19. Documento doganale (modello e numero) o numero di estratto e data di imputazione20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell’autorità di imputazione17. In cifre18. In lettere per la quantità imputata1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.Indicare qui l’eventuale aggiunta.

Esemplare per l’autorità competente22Licenza d’importazione della Comunità europea1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di partita IVA)2. Numero di rilascio3. Anno4. Autorità competente per il rilascio(denominazione, indirizzo e numero di telefono)5. Dichiarante/rappresentante (se del caso)(nome e indirizzo completo)6. Paese di origine(e codice di geonomenclatura)7. Paese di provenienza(e codice di geonomenclatura)8. Ultimo giorno di validità9. Designazione delle merci10. Codice TARIC11. Quantità espressa in unità di misura del contingente12. Cauzione/garanzia (se del caso)13. Indicazioni supplementari14. Visto dell’autorità competenteData:(Firma) (Timbro)

15. IMPUTAZIONIIndicare la quantità disponibile nella parte 1e la quantità imputata nella parte 2 della colonna 1716. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell’unità)19. Documento doganale (modello e numero) o numero di estratto e data di imputazione20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell’autorità di imputazione17. In cifre18. In lettere per la quantità imputata1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.Indicare qui l’eventuale aggiunta.




ALLEGATO IV

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ВЛАСТИ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTAŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA’ L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME, Classes Moyennes & Énergie

Direction générale du potentiel économique

Service licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax 32-2 548 65 70

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax +32-2-5486570

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

Дирекция «Регистриране, лицензиране и контрол»

ул. «Славянска» № 8

1052 София

Факс: +35929815041



(Fax)

+35929804710

+35929883654

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: +420-22421 21 33

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax (45) 35 46 60 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax + 49-6196-90 88 00

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: +372 6313 660

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax (353-1) 631 25 62

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών,

Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30) 210-328 60 94

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax (34) 913 49 38 31

FRANCE

Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil, 12 rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax + 33-1 53 44 91 81

ITALIA

Ministero del Commercio internazionale

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax + 39-6-59 93 22 35/59 93 26 36

KYΠPOΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22-37 51 20

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: +371-728 08 82

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faksas +370-5 262 39 74

LUXEMBOURG

Ministère de l'Économie et du Commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax +352 46 61 38

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: + 36-1-336 73 02

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax + 356-25-69 02 99

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax + 31-50-523 23 41

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax +43-1-7 11 00/83 86

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Faks: (48-22) 693 40 21/693 40 22

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa

PT-1140-060 Lisboa

Fax: + 351-218 814 261

ROMÂNIA

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel.: (40-21) 315 00 81,

Fax: (40-21) 315 04 54,

e-mail: clc@dce.gov.ro

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6C

SI-4270 Jesenice

Fax + 386-4-297 44 56

SLOVENSKO

Odbor obchodnej politiky

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava 212

Fax + 421-2-48 54 31 16

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi (+ 358-20) 492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax (+ 358-20) 492 28 52

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Fax: + 44-1642-36 42 69




ALLEGATO V

▼M1



LIMITI QUANTITATIVI PER IL 2008

(in tonnellate)

Prodotti

2008

SA. Prodotti laminati piatti

SA1. Arrotolati

1 113 993

SA2. Lamiera pesante

308 907

SA3. Altri prodotti laminati piatti

600 454

SA4. Prodotti legati

104 290

SA5. Lamiere quarto legate

27 932

SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati

109 650

SB. Prodotti lunghi

SB1. Barre

58 906

SB2. Vergella

329 010

SB3. Altri prodotti lunghi

529 434

Nota: SA e SB sono categorie di prodotti.

SA1-SA6 e SB1-SB3 sono gruppi di prodotti.



( 1 ) GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.

( 2 ) Cfr. pag. 52 della presente Gazzetta ufficiale.

( 3 ) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 733/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 1).

( 4 ) GU L 360 del 19.12.2006, pag. 41.