2007R1342 — IT — 26.10.2008 — 001.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
REGOLAMENTO (CE) N. 1342/2007 DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2007 (GU L 300, 17.11.2007, p.1) |
Modificato da:
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
No |
page |
date |
||
REGOLAMENTO (CE) N. 1051/2008 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 2008 |
L 282 |
12 |
25.10.2008 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1342/2007 DEL CONSIGLIO
del 22 ottobre 2007
relativo alla gestione di alcune restrizioni all’importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Federazione russa ( 1 ), di seguito «l’APC», è entrato in vigore il 1o dicembre 1997. |
(2) |
A norma dell’articolo 21, paragrafo 1, dell’APC, il commercio di determinati prodotti di acciaio è disciplinato dalle disposizioni del titolo III dell’accordo, fatta eccezione per l’articolo 15, e dalle disposizioni di un accordo su un regime quantitativo. |
(3) |
Il 26 ottobre 2007 la Comunità europea e la Federazione russa hanno concluso a tale proposito un accordo, relativo al commercio di alcuni prodotti di acciaio ( 2 ), di seguito «l’accordo». |
(4) |
Si devono fornire gli strumenti necessari per gestire le condizioni dell’accordo all’interno della Comunità, tenendo conto dell’esperienza acquisita con gli accordi precedenti relativi a un regime analogo. |
(5) |
È opportuno classificare i prodotti in questione sulla base della nomenclatura combinata (NC) istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 3 ). |
(6) |
Occorre garantire il controllo dell’origine dei prodotti in questione e l’instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa a tal fine. |
(7) |
Ai fini della corretta applicazione dell’accordo, occorre imporre una licenza comunitaria d’importazione per l’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in questione, nonché instaurare un sistema di gestione della concessione di dette licenze. |
(8) |
I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d’importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non vanno imputati sui limiti fissati per i medesimi prodotti. |
(9) |
Per evitare che si superino i limiti quantitativi, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare licenze d’importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che vi sono ancora quantitativi disponibili nell’ambito del limite quantitativo in questione. |
(10) |
L’accordo istituisce un sistema di cooperazione tra la Federazione russa e la Comunità per evitare l’elusione mediante trasbordo, deviazioni o altri sistemi. Deve essere stabilita una procedura di consultazione secondo la quale si possa concordare con il paese interessato un adeguamento equivalente del limite quantitativo corrispondente quando risulti che le disposizioni dell’accordo sono state eluse. La Federazione russa ha accettato di prendere le misure necessarie per garantire la rapida applicazione di qualsiasi adeguamento. In mancanza di un accordo entro il termine previsto, la Comunità deve poter applicare l’adeguamento equivalente quando l’elusione sia dimostrata in modo inequivocabile. |
(11) |
A decorrere dal 1o gennaio 2007, le importazioni nella Comunità dei prodotti contemplati dal presente regolamento sono soggette a licenza a norma del regolamento (CE) n. 1872/2006 del Consiglio, dell’11 dicembre 2006, relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Federazione russa ( 4 ). A norma dell’accordo, le importazioni in questione vanno imputate sui limiti stabiliti per il 2007 dal presente regolamento. |
(12) |
Per maggiore chiarezza, quindi, il regolamento (CE) n. 1872/2006 deve essere sostituito dal presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
1. Il presente regolamento si applica alle importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell’allegato I originari della Federazione russa.
2. I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell’allegato I.
3. L’origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.
4. Le procedure di controllo dell’origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definite nei capitoli II e III.
Articolo 2
1. L’importazione nella Comunità dei prodotti di cui all’allegato I, originari della Federazione russa, è soggetta ai limiti quantitativi annuali fissati nell’allegato V. L’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all’allegato I, originari della Federazione russa, è subordinata alla presentazione di un certificato di origine, che figura nell’allegato II, e di un’autorizzazione d’importazione rilasciati dalle autorità degli Stati membri conformemente all’articolo 4.
Le importazioni autorizzate vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l’anno durante il quale i prodotti sono stati spediti dal paese esportatore.
2. Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate autorizzazioni d’importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano autorizzazioni d’importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi per il gruppo di prodotti di acciaio e per il paese fornitore in questione per i quali l’importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità. Le autorità competenti degli Stati membri ai fini del presente regolamento sono elencate nell’allegato IV.
3. Le importazioni dei prodotti soggetti a licenza dal 1o gennaio 2007 a norma del regolamento (CE) n. 1872/2006 vengono imputate sui limiti quantitativi per il 2007 indicati nell’allegato V.
4. Ai fini del presente regolamento e a decorrere dalla data di applicazione, i prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l’esportazione, sul mezzo di trasporto.
Articolo 3
1. I limiti quantitativi di cui all’allegato V non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, d’importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).
2. Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l’articolo 2, paragrafo 2, e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo corrispondente fissato nell’allegato V.
Articolo 4
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le autorizzazioni d’importazione le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di autorizzazione d’importazione, corredate delle licenze di esportazione originali, da esse ricevute. A giro di posta, la Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l’importazione nell’ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri.
2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente il paese esportatore, il gruppo di prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza di esportazione, l’anno contingentale e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.
3. Nei limiti del possibile, la Commissione conferma alle autorità degli Stati membri l’intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascun gruppo di prodotti. Inoltre, la Commissione prende immediatamente contatto con le autorità competenti della Federazione russa nei casi in cui le richieste notificate superino i limiti, al fine di ottenere chiarimenti e di trovare rapidamente una soluzione.
4. Le autorità competenti degli Stati membri avvisano la Commissione, subito dopo essere state informate, di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell’autorizzazione d’importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti.
5. Le notifiche di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono comunicate per via elettronica nell’ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione.
6. Le autorizzazioni d’importazione e i documenti equivalenti sono rilasciati conformemente al capitolo II.
7. Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di autorizzazioni d’importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze di esportazione siano state revocate o annullate dalle autorità competenti della Federazione russa. Tuttavia, se la Commissione o le autorità competenti di uno Stato membro sono state informate dalle autorità competenti della Federazione russa della revoca o dell’annullamento di una licenza di esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione sono imputati sul limite quantitativo dell’anno durante il quale sono stati spediti i prodotti.
Articolo 5
La Commissione è autorizzata a procedere agli adeguamenti necessari ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, e dell’articolo 10, paragrafo 1, dell’accordo.
Articolo 6
1. Quando, a seguito di un’indagine svolta conformemente alla procedura di cui al capitolo III, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone dimostrano che alcuni prodotti elencati nell’allegato I, originari della Federazione russa, sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo i limiti quantitativi di cui all’articolo 2 e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l’avvio di consultazioni al fine di pervenire a un accordo su un adeguamento equivalente dei limiti quantitativi corrispondenti.
2. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere alla Federazione russa di prendere a titolo precauzionale le misure necessarie per garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni suddette possano essere operati nell’anno della richiesta di consultazioni oppure nell’anno successivo, quando i limiti quantitativi per l’anno in corso sono esauriti, purché l’elusione sia irrefutabilmente dimostrata.
3. Se la Comunità e la Federazione russa non giungono a una soluzione soddisfacente e la Commissione riscontra un’elusione debitamente comprovata, essa detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari della Federazione russa.
CAPITOLO II
MODALITÀ APPLICABILI ALLA GESTIONE DEI LIMITI QUANTITATIVI
SEZIONE 1
Classificazione
Articolo 7
La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura combinata (NC) istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87.
Articolo 8
Su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, la sezione «Nomenclatura tariffaria e statistica» del comitato del codice doganale istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 esamina senza indugio, conformemente alle disposizioni di detto regolamento, tutte le questioni relative alla classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento nella nomenclatura combinata onde classificarli nel gruppo di prodotti corrispondente.
Articolo 9
La Commissione informa la Federazione russa di qualsiasi modifica dei codici della nomenclatura combinata (NC) e dei codici TARIC riguardante i prodotti contemplati dal presente regolamento almeno un mese prima che tale modifica entri in vigore nella Comunità.
Articolo 10
La Commissione informa le autorità competenti della Federazione russa di qualsiasi decisione presa conformemente alle procedure in vigore nella Comunità in materia di classificazione dei prodotti oggetto del presente regolamento, al più tardi entro un mese dall’adozione. Tale comunicazione comprende:
a) una descrizione dei prodotti;
b) il gruppo di prodotti corrispondente, il codice della nomenclatura combinata (codice NC) e il codice TARIC;
c) i motivi della decisione.
Articolo 11
1. Se una decisione di classificazione adottata conformemente alle procedure comunitarie vigenti modifica un metodo di classificazione o un gruppo di prodotti nel quadro del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri concedono un preavviso di 30 giorni dalla data della notifica della Commissione prima di applicare la decisione.
2. I prodotti spediti anteriormente alla data di entrata in vigore della decisione rimangono subordinati alla precedente classificazione, purché le merci in oggetto siano presentate all’importazione entro 60 giorni a decorrere da tale data.
Articolo 12
Se una decisione di classificazione adottata in conformità delle procedure comunitarie di cui all’articolo 11 riguarda un gruppo di prodotti soggetto a limite quantitativo, all’occorrenza la Commissione avvia senza indugio consultazioni in conformità dell’articolo 9 al fine di raggiungere un accordo sui necessari adeguamenti dei limiti quantitativi corrispondenti di cui all’allegato V.
Articolo 13
1. Fatta salva qualsiasi altra disposizione in materia, in caso di divergenza tra la classificazione indicata nella documentazione necessaria per l’importazione dei prodotti oggetto del presente regolamento e la classificazione assegnata dalle autorità competenti dello Stato membro importatore, le merci in causa sono provvisoriamente subordinate al regime di importazione che ad esse si applica conformemente al presente regolamento sulla base della classificazione stabilita dalle suddette autorità.
2. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione dei casi di cui al paragrafo 1, indicando in particolare:
a) i quantitativi di prodotti;
b) il gruppo di prodotti che figura nella documentazione d’importazione e quello registrato dalle autorità competenti;
c) il numero della licenza di esportazione e la categoria indicata.
3. Le autorità competenti degli Stati membri non rilasciano nuove autorizzazioni d’importazione per i prodotti di acciaio soggetti a un limite quantitativo comunitario indicato nell’allegato V in seguito alla riclassificazione finché non hanno avuto conferma dalla Commissione che i quantitativi da importare sono disponibili secondo la procedura di cui all’articolo 4.
4. La Commissione notifica ai paesi esportatori interessati i casi di cui al presente articolo.
Articolo 14
Nei casi di cui all’articolo 13, nonché in circostanze analoghe segnalate dalle autorità competenti della Federazione russa, la Commissione avvia, se necessario, consultazioni con la Federazione russa onde giungere a un accordo sulla classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.
Articolo 15
Di concerto con le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri importatori e della Federazione russa, la Commissione può determinare, nei casi di cui all’articolo 14, la classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.
Articolo 16
Qualora un caso di divergenza di cui all’articolo 13 non possa essere risolto in conformità dell’articolo 14, la Commissione adotta, a norma dell’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87, una misura che stabilisce la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata.
SEZIONE 2
Sistema di duplice controllo per la gestione dei limiti quantitativi
Articolo 17
1. Le autorità competenti della Federazione russa rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all’allegato V fino a concorrenza dei suddetti limiti.
2. L’originale della licenza di esportazione deve essere presentato dall’importatore per il rilascio dell’autorizzazione d’importazione di cui all’articolo 20.
Articolo 18
1. La licenza di esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello che figura nell’allegato II e attesta, tra l’altro, che il quantitativo di prodotti in questione è stato imputato sul limite quantitativo fissato per il gruppo di prodotti corrispondente.
2. Ciascuna licenza di esportazione riguarda solo uno dei gruppi di prodotti elencati nell’allegato I.
Articolo 19
Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi fissati per l’anno in cui i prodotti oggetto della licenza di esportazione sono stati spediti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4.
Articolo 20
1. Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell’articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano un’autorizzazione d’importazione entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l’importatore ha presentato l’originale della licenza di esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire al più tardi il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza di esportazione. Le autorizzazioni d’importazione vengono rilasciate dalle autorità competenti di qualsiasi Stato membro indipendentemente dallo Stato membro indicato sulla licenza di esportazione a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell’articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente.
2. Le autorizzazioni d’importazione valgono per quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell’importatore, le autorità competenti di uno Stato membro possono prolungarne la validità di un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi.
3. Le autorizzazioni d’importazione devono essere redatte utilizzando il modello che figura nell’allegato III e sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità.
4. La dichiarazione dell’importatore o la sua richiesta di un’autorizzazione d’importazione deve contenere:
a) il nome e l’indirizzo completo dell’esportatore;
b) il nome e l’indirizzo completo dell’importatore;
c) la denominazione esatta delle merci e il(i) codice(i) TARIC;
d) il paese d’origine delle merci;
e) il paese di spedizione;
f) il gruppo di prodotti e il quantitativo dei prodotti in questione;
g) il peso netto per ogni voce NC;
h) il valore cif dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce NC;
i) se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d’acquisto;
j) la data e il numero della licenza di esportazione;
k) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi;
l) la data e la firma dell’importatore.
5. Gli importatori non sono tenuti a importare in un’unica spedizione il quantitativo totale coperto da un’autorizzazione d’importazione.
6. L’autorizzazione d’importazione può essere rilasciata elettronicamente a condizione che gli uffici doganali in questione abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica.
Articolo 21
La validità delle autorizzazioni d’importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze di esportazione e ai quantitativi indicati in dette licenze rilasciate dalle autorità competenti della Federazione russa in base alle quali sono state rilasciate le autorizzazioni d’importazione.
Articolo 22
Le autorizzazioni d’importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l’osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.
Articolo 23
1. Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze di esportazione rilasciate dalla Federazione russa per un determinato gruppo di prodotti in un qualsiasi anno superano il limite quantitativo fissato per detto gruppo di prodotti, alle autorità competenti degli Stati membri viene comunicato senza indugio di sospendere il rilascio delle autorizzazioni d’importazione. In tal caso, si avviano immediatamente consultazioni con la Commissione.
2. Le autorità competenti di uno Stato membro rifiutano il rilascio di autorizzazioni d’importazione per i prodotti originari della Federazione russa non coperti da licenze di esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni del presente capitolo.
SEZIONE 3
Disposizioni comuni
Articolo 24
1. La licenza di esportazione di cui all’articolo 17 e il certificato di origine di cui all’articolo 2 possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Gli originali e le copie dei documenti suddetti sono redatti in inglese.
2. Se i documenti di cui al paragrafo 1 sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello.
3. Le licenze di esportazione o i documenti equivalenti e i certificati di origine devono misurare 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
4. Le autorità competenti degli Stati membri accettano soltanto l’originale quale documento valido ai fini dell’esportazione, conformemente al presente regolamento.
5. Ogni licenza di esportazione o documento equivalente e ogni certificato di origine deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
6. Detto numero è composto dai seguenti elementi:
— due lettere che indicano il paese esportatore:
—
RU |
= |
Federazione russa, |
— due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione:
—
BE |
= |
Belgio |
BG |
= |
Bulgaria |
CZ |
= |
Repubblica ceca |
DK |
= |
Danimarca |
DE |
= |
Germania |
EE |
= |
Estonia |
EL |
= |
Grecia |
ES |
= |
Spagna |
FR |
= |
Francia |
IE |
= |
Irlanda |
IT |
= |
Italia |
CY |
= |
Cipro |
LV |
= |
Lettonia |
LT |
= |
Lituania |
LU |
= |
Lussemburgo |
HU |
= |
Ungheria |
MT |
= |
Malta |
NL |
= |
Paesi Bassi |
AT |
= |
Austria |
PL |
= |
Polonia |
PT |
= |
Portogallo |
RO |
= |
Romania |
SI |
= |
Slovenia |
SK |
= |
Slovacchia |
FI |
= |
Finlandia |
SE |
= |
Svezia |
GB |
= |
Regno Unito, |
— un numero di una cifra che indica l’anno contingentale, corrispondente all’ultima cifra dell’anno in questione, ad esempio «7» per il 2007,
— un numero di due cifre che indica l’ufficio di rilascio nel paese esportatore,
— un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione.
Articolo 25
La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «issued retrospectively».
Articolo 26
In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l’esportatore può rivolgersi alle autorità competenti che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura «duplicate».
I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).
SEZIONE 4
Licenza d’importazione comunitaria — Modulo comune
Articolo 27
1. I moduli utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per il rilascio delle autorizzazioni d’importazione di cui all’articolo 20 devono essere conformi al modello di licenza d’importazione che figura nell’allegato III.
2. I moduli delle licenze d’importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata «esemplare per il destinatario» e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente; la seconda, denominata «esemplare per l’autorità competente» e recante il n. 2, viene conservata dall’autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all’esemplare n. 2 per scopi amministrativi.
3. I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica, per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/m2. Il formato è di 210 mm × 297 mm e l’interlinea dattilografata di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell’esemplare numero 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che ne rivela qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli, che possono essere stampati anche da tipografie riconosciute dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l’indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l’identificazione.
5. Al momento del rilascio, le licenze d’importazione e i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità competenti dello Stato membro. Il numero della licenza d’importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all’articolo 4.
6. Le licenze e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati.
7. Nella casella 10, le autorità competenti indicano il gruppo di prodotti di acciaio corrispondente.
8. Le sigle degli organismi di rilascio e delle autorità che procedono all’imputazione vengono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi assegnati sono indicati dall’organismo di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossibile l’aggiunta di cifre o indicazioni.
9. Sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 figura un riquadro dove i quantitativi possono essere indicati dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità d’importazione, o dalle autorità competenti amministrative all’atto del rilascio degli estratti. Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 delle licenze o degli estratti. Le autorità che procedono all’imputazione devono apporre il timbro in modo che si trovi per metà sulla licenza o sull’estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente.
10. Le licenze d’importazione e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro, hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.
11. In caso di assoluta necessità, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle licenze o degli estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.
CAPITOLO III
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 28
La Commissione comunica alle autorità degli Stati membri i nomi e gli indirizzi delle autorità della Federazione russa competenti a rilasciare i certificati d’origine e le licenze di esportazione, nonché i modelli dei timbri utilizzati da dette autorità.
Articolo 29
1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, su base casuale oppure ogniqualvolta le autorità competenti degli Stati membri nutrano fondati dubbi sull’autenticità del certificato o della licenza o sull’esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.
In tal caso, le autorità competenti della Comunità rinviano il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle autorità competenti della Federazione russa indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l’inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest’ultima o una sua copia viene allegata all’originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità competenti forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato di origine o nella licenza di esportazione.
2. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine.
3. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma del paragrafo 1 vengono comunicati entro tre mesi alle autorità competenti della Comunità. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate nella Comunità a norma del presente capitolo. Le autorità competenti della Comunità possono inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.
4. Se dalle verifiche emergono abusi o gravi irregolarità nell’uso delle dichiarazioni di origine, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione, che trasmette le informazioni agli altri Stati membri.
5. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo non deve costituire un ostacolo all’immissione in libera pratica dei prodotti in questione.
Articolo 30
1. Se dalla procedura di verifica di cui all’articolo 29 o dalle informazioni in possesso delle autorità competenti della Comunità risulta una violazione delle disposizioni del presente capitolo, le suddette autorità chiedono alla Federazione russa di svolgere le indagini del caso o di prendere disposizioni in tal senso riguardo alle operazioni che sono o sembrano essere incompatibili con il presente capitolo. I risultati delle indagini vengono comunicati alle autorità competenti della Comunità insieme a tutte le altre informazioni pertinenti che consentono di stabilire la vera origine delle merci.
2. A seguito delle misure prese a norma del presente capitolo, le autorità competenti della Comunità possono scambiare con le autorità competenti della Federazione russa tutte le informazioni ritenute utili per prevenire la violazione delle disposizioni del presente capitolo.
3. Qualora si accerti che le disposizioni del presente capitolo sono state violate, la Commissione può prendere le misure necessarie per impedire che tale violazione si ripeta.
Articolo 31
La Commissione coordina le misure prese dalle autorità competenti degli Stati membri a norma del presente capitolo. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle misure prese e dei risultati ottenuti.
CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 32
Il regolamento (CE) n. 1872/2006 è abrogato.
Articolo 33
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
SA. Prodotti laminati piatti
SA1. Arrotolati
7208100000
7208250000
7208260000
7208270000
7208360000
7208370010
7208370090
7208380010
7208380090
7208390010
7208390090
7211140010
7211190010
7219110000
7219121000
7219129000
7219131000
7219139000
7219141000
7219149000
7225303010
7225401510
7225502010
7225301000
7225309000
SA2. Lamiera pesante
7208400010
7208512010
7208512091
7208512093
7208512097
7208512098
7208519100
7208519810
7208519891
7208519899
7208529100
7208521000
7208529900
7208531000
7211130000
SA3. Altri prodotti laminati piatti
7208400090
7208539000
7208540000
7208908010
7209150000
7209161000
7209169000
7209171000
7209179000
7209181000
7209189100
7209189900
7209250000
7209261000
7209269000
7209271000
7209279000
7209281000
7209289000
7209908010
7210110010
7210122010
7210128010
7210200010
7210300010
7210410010
7210490010
7210500010
7210610010
7210690010
7210701010
7210708010
7210903010
7210904010
7210908091
7211140090
7211190090
7211233091
7211238091
7211290010
7211908010
7212101000
7212109011
7212200011
7212300011
7212402010
7212402091
7212408011
7212502011
7212503011
7212504011
7212506111
7212506911
7212509013
7212600011
7212600091
7219211000
7219219000
7219221000
7219229000
7219230000
7219240000
7219310000
7219321000
7219329000
7219331000
7219339000
7219341000
7219349000
7219351000
7219359000
7225401290
7225409000
SA4. Prodotti legati
7226200010
7226912000
7226919100
7226919900
7226997010
SA5. Lamiere quarto legate
7225401230
7225404000
7225406000
7225990010
SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati
7225508000
7225910010
7225920010
7226920010
SB. Prodotti lunghi
SB1. Barre
7207198010
7207208010
7216311000
7216319000
7216321100
7216321900
7216329100
7216329900
7216331000
7216339000
SB2. Vergella
7213100000
7213200000
7213911000
7213912000
7213914100
7213914900
7213917000
7213919000
7213991000
7213999000
7221001000
7221009000
7227100000
7227200000
7227901000
7227905000
7227909500
SB3. Altri prodotti lunghi
7207191210
7207191291
7207191299
7207205200
7214200000
7214300000
7214911000
7214919000
7214991000
7214993100
7214993900
7214995000
7214997100
7214997900
7214999500
7215900010
7216100000
7216210000
7216220000
7216401000
7216409000
7216501000
7216509100
7216509900
7216990010
7218992000
7222111100
7222111900
7222118100
7222118900
7222191000
7222199000
7222309710
7222401000
7222409010
7224900289
7224903100
7224903800
7228102000
7228201010
7228201091
7228209110
7228209190
7228302000
7228304100
7228304900
7228306100
7228306900
7228307000
7228308900
7228602010
7228608010
7228701000
7228709010
7228800010
7228800090
7301100000
ALLEGATO II
ALLEGATO III
ALLEGATO IV
СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ВЛАСТИ
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI
VALSTU KOMPETENTO IESTAŽU SARAKSTS
ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS
AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA
LISTA TA’ L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE
ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER
BELGIQUE/BELGIË
Service public fédéral économie, PME, Classes Moyennes & Énergie
Direction générale du potentiel économique
Service licences
Rue de Louvain 44
B-1000 Bruxelles
Fax 32-2 548 65 70
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Economisch Potentieel
Dienst Vergunningen
Leuvenseweg 44
B-1000 Brussel
Fax +32-2-5486570
БЪЛГАРИЯ
Министерство на икономиката и енергетиката
Дирекция «Регистриране, лицензиране и контрол»
ул. «Славянска» № 8
1052 София
Факс: +35929815041
(Fax) |
+35929804710 +35929883654 |
ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Na Františku 32
CZ-110 15 Praha 1
Fax: +420-22421 21 33
DANMARK
Erhvervs- og Byggestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Fax (45) 35 46 60 01
DEUTSCHLAND
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn 1
Fax + 49-6196-90 88 00
EESTI
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Harju 11
EE-15072 Tallinn
Faks: +372 6313 660
IRELAND
Department of Enterprise, Trade and Employment
Import/Export Licensing, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2
Ireland
Fax (353-1) 631 25 62
ΕΛΛΑΔΑ
Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών
Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής
Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών,
Εμπορικής Άμυνας
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Φαξ (30) 210-328 60 94
ESPAÑA
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Secretaría General de Comercio Exterior
Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Fax (34) 913 49 38 31
FRANCE
Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi
Direction générale des entreprises
Sous-direction des biens de consommation
Bureau textile-importations
Le Bervil, 12 rue Villiot
F-75572 Paris Cedex 12
Fax + 33-1 53 44 91 81
ITALIA
Ministero del Commercio internazionale
Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi
Viale America 341
I-00144 Roma
Fax + 39-6-59 93 22 35/59 93 26 36
KYΠPOΣ
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Υπηρεσία Εμπορίου
Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής
Οδός Ανδρέα Αραούζου αρ. 6
CY-1421 Λευκωσία
Φαξ (357) 22-37 51 20
LATVIJA
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
Brīvības iela 55
LV-1519 Rīga
Fax: +371-728 08 82
LIETUVA
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Prekybos departamentas
Gedimino pr. 38/2
LT-01104 Vilnius
Faksas +370-5 262 39 74
LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie et du Commerce extérieur
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Fax +352 46 61 38
MAGYARORSZÁG
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Margit krt. 85.
HU-1024 Budapest
Fax: + 36-1-336 73 02
MALTA
Diviżjoni għall-Kummerċ
Servizzi Kummerċjali
Lascaris
MT-Valletta CMR02
Fax + 356-25-69 02 99
NEDERLAND
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp 2
NL-9700 RD Groningen
Fax + 31-50-523 23 41
ÖSTERREICH
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Außenwirtschaftsadministration
Abteilung C2/2
Stubenring 1
A-1011 Wien
Fax +43-1-7 11 00/83 86
POLSKA
Ministerstwo Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
PL-00-507 Warszawa
Faks: (48-22) 693 40 21/693 40 22
PORTUGAL
Ministério das Finanças
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos
Especiais sobre o Consumo
Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa
PT-1140-060 Lisboa
Fax: + 351-218 814 261
ROMÂNIA
Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale
Direcția Generală Politici Comerciale
Str. Ion Câmpineanu, nr. 16
București, sector 1
Cod poștal 010036
Tel.: (40-21) 315 00 81,
Fax: (40-21) 315 04 54,
e-mail: clc@dce.gov.ro
SLOVENIJA
Ministrstvo za finance
Carinska uprava Republike Slovenije
Carinski urad Jesenice
Spodnji plavž 6C
SI-4270 Jesenice
Fax + 386-4-297 44 56
SLOVENSKO
Odbor obchodnej politiky
Ministerstvo hospodárstva
Mierová 19
SK-827 15 Bratislava 212
Fax + 421-2-48 54 31 16
SUOMI/FINLAND
Tullihallitus
PL 512
FI-00101 Helsinki
Faksi (+ 358-20) 492 28 52
Tullstyrelsen
PB 512
FI-00101 Helsingfors
Fax (+ 358-20) 492 28 52
SVERIGE
Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Fax (46-8) 30 67 59
UNITED KINGDOM
Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House — West Precinct
Billingham
UK-TS23 2NF
Fax: + 44-1642-36 42 69
ALLEGATO V
LIMITI QUANTITATIVI PER IL 2008
(in tonnellate) |
|
Prodotti |
2008 |
SA. Prodotti laminati piatti |
|
SA1. Arrotolati |
1 113 993 |
SA2. Lamiera pesante |
308 907 |
SA3. Altri prodotti laminati piatti |
600 454 |
SA4. Prodotti legati |
104 290 |
SA5. Lamiere quarto legate |
27 932 |
SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati |
109 650 |
SB. Prodotti lunghi |
|
SB1. Barre |
58 906 |
SB2. Vergella |
329 010 |
SB3. Altri prodotti lunghi |
529 434 |
Nota: SA e SB sono categorie di prodotti. SA1-SA6 e SB1-SB3 sono gruppi di prodotti. |
( 1 ) GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.
( 2 ) Cfr. pag. 52 della presente Gazzetta ufficiale.
( 3 ) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 733/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 1).
( 4 ) GU L 360 del 19.12.2006, pag. 41.