2007R1266 — IT — 14.02.2009 — 006.001


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REGOLAMENTO (CE) N. 1266/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2007

relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 283, 27.10.2007, p.37)

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Gazzetta ufficiale

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date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 289/2008 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 2008

  L 89

3

1.4.2008

 M2

REGOLAMENTO (CE) N. 384/2008 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2008

  L 116

3

30.4.2008

►M3

REGOLAMENTO (CE) N. 394/2008 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 2008

  L 117

22

1.5.2008

►M4

REGOLAMENTO (CE) N. 708/2008 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 2008

  L 197

18

25.7.2008

►M5

REGOLAMENTO (CE) N. 1108/2008 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 2008

  L 299

17

8.11.2008

►M6

REGOLAMENTO (CE) N. 1304/2008 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2008

  L 344

28

20.12.2008

►M7

REGOLAMENTO (CE) N. 123/2009 DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 2009

  L 40

3

11.2.2009




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1266/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2007

relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale

(Testo rilevante ai fini del SEE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità ( 1 ), in particolare il secondo trattino dell’articolo 5, paragrafo 2,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini ( 2 ), in particolare l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, l’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), e l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), gli articoli 11 e 12 e il terzo comma dell’articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/75/CE stabilisce norme di controllo e misure di lotta contro la febbre catarrale nella Comunità, tra cui l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza e un divieto d’uscita da tali zone per gli animali appartenenti alle specie ricettive. La Commissione può stabilire esenzioni da tale divieto in conformità della procedura di cui alla direttiva stessa.

(2)

La decisione 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone ( 3 ) prevede la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri devono istituire zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni»).

(3)

In seguito all’adozione della decisione 2005/393/CE, la situazione della febbre catarrale nella Comunità è cambiata sensibilmente e si sono acquisite nuove esperienze in materia di lotta alla malattia, in particolare in seguito alle recenti incursioni di nuovi sierotipi del virus della febbre catarrale, ossia il sierotipo 8 in un’area della Comunità in cui in precedenza non erano mai stati riportati focolai della malattia e che non era considerata a rischio di febbre catarrale, e il sierotipo 1 di tale virus.

(4)

In base all’esperienza acquisita, è opportuno migliorare l’armonizzazione a livello comunitario delle norme relative alla lotta, al controllo, alla vigilanza e alle restrizioni dei movimenti degli animali ricettivi, esclusi quelli selvatici, per quanto riguarda la febbre catarrale, dal momento che esse sono di importanza fondamentale per la sicurezza del commercio degli animali d’allevamento ricettivi all’interno e in provenienza dalle zone soggette a restrizioni, allo scopo di stabilire una strategia più sostenibile per la lotta alla febbre catarrale. Per motivi di armonizzazione e chiarezza è quindi necessario abrogare la decisione 2005/393/CE e sostituirla col presente regolamento.

(5)

La nuova situazione relativa alla febbre catarrale ha anche indotto la Commissione a richiedere un parere scientifico e un sostegno all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che nel 2007 ha presentato due relazioni scientifiche e due parere scientifici sulla febbre catarrale.

(6)

Conformemente alla direttiva 2000/75/CE, la delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza deve tenere conto dei fattori di ordine geografico, amministrativo, ecologico ed epizooziologico connessi con la febbre catarrale, nonché dei dispositivi di controllo. Per tener conto di tali fattori, è necessario stabilire norme relative ai requisiti minimi armonizzati per il controllo e la vigilanza della febbre catarrale nella Comunità.

(7)

La vigilanza e lo scambio d’informazioni sono elementi fondamentali di un approccio basato sul rischio per quanto riguarda le misure di controllo della malattia. A tal fine è opportuno, in aggiunta alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2000/75/CE, stabilire in particolare una definizione di caso di febbre catarrale, per consentire una comprensione uniforme dei parametri essenziali connessi coi focolai di questa malattia.

(8)

Inoltre, il concetto di zone soggette a restrizioni utilizzato nella decisione 2005/393/CE si è rivelato adeguato, soprattutto quando il virus della malattia è rilevato nell’area colpita in due stagioni consecutive. Per ragioni pratiche e per garantire la chiarezza della legislazione comunitaria, è opportuno stabilire una definizione delle zone soggette a restrizioni, che abbracci sia le zone di protezione sia quelle di sorveglianza delimitate dagli Stati membri in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/75/CE.

(9)

La delimitazione di una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale per la quale la vigilanza non rileva alcuna trasmissione della malattia né i vettori competenti è uno strumento essenziale per una gestione sostenibile dei focolai della malattia, così da consentire movimenti sicuri degli animali. A tal fine è opportuno stabilire criteri armonizzati che dovrebbero essere utilizzati per definire il periodo stagionalmente libero dai vettori.

(10)

I focolai della febbre catarrale dovrebbero essere segnalati in conformità dell’articolo 3 della direttiva 82/894/CEE, utilizzando la codificazione e i codici di cui alla decisione 2005/176/CE della Commissione, del 1o marzo 2005, che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie degli animali a norma della direttiva 82/894/CEE ( 4 ). Alla luce dello sviluppo epidemiologico attuale della febbre catarrale, l’ambito di applicazione dell’obbligo di notifica dovrebbe essere temporaneamente adattato definendo in modo più preciso l’obbligo di segnalare i focolai primari.

(11)

Secondo il parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali dell’EFSA relativo all’origine e all’insorgenza della febbre catarrale ( 5 ), adottato il 27 aprile 2007, è essenziale varare programmi adeguati di vigilanza per rilevare l’insorgere della malattia il più tempestivamente possibile. Detti programmi di vigilanza dovrebbero includere una componente clinica, sierologica ed entomologica che dovrebbe funzionare allo stesso modo in tutti gli Stati membri.

(12)

È necessario un approccio integrato a livello comunitario per analizzare le informazioni epidemiologiche fornite dai programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale, compresa la distribuzione regionale e globale dell’infezione e dei vettori.

(13)

La decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ( 6 ) prevede un contributo finanziario della Comunità per l’eradicazione, il controllo e la sorveglianza della febbre catarrale.

(14)

In conformità della decisione 90/424/CEE, la decisione 2007/367/CE della Commissione, del 25 maggio 2007, relativa a un contributo finanziario della Comunità destinato all’Italia per la realizzazione di un sistema di raccolta e analisi dei dati epidemiologici sulla febbre catarrale ovina ( 7 ) ha istituito il «sistema BT-Net» (BlueTongue NETwork application), che si basa sul web ed è destinato a raccogliere, memorizzare e analizzare i dati relativi alla sorveglianza della febbre catarrale negli Stati membri. Un utilizzo completo di tale sistema è di fondamentale importanza per stabilire le misure più appropriate a controllare la malattia, verificarne l’efficacia e consentire movimenti sicuri degli animali appartenenti a specie ricettive. Per garantire una maggiore efficacia ed efficienza degli scambi d’informazioni sui programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale in atto fra gli Stati membri e la Commissione, tali scambi dovrebbero quindi essere effettuati mediante il sistema BT-Net.

(15)

A meno che non risulti necessario procedere alla delimitazione delle zone di protezione e sorveglianza a livello comunitario in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2000/75/CE, tale delimitazione dovrebbe essere effettuata dagli Stati membri. Tuttavia, per motivi di trasparenza, gli Stati membri dovrebbero notificare senza indugio alla Commissione le proprie zone di protezione e sorveglianza e gli eventuali cambiamenti apportati. In particolare, uno Stato membro che non intenda mantenere un’area geografica epidemiologicamente rilevante in una zona soggetta a restrizioni dovrebbe fornire in anticipo alla Commissione le informazioni pertinenti per dimostrare l’assenza di circolazione del virus della febbre catarrale in detta area.

(16)

Le esenzioni dal divieto di uscita dalla zona soggetta a restrizioni applicabile ai movimenti degli animali ricettivi e del loro sperma, ovuli ed embrioni dovrebbe essere autorizzate in base a un’analisi del rischio che tenga conto dei dati raccolti mediante il programma di vigilanza della febbre catarrale, dello scambio di dati con gli altri Stati membri e la Commissione tramite il sistema BT-Net, della destinazione degli animali e del rispetto di determinati requisiti sanitari che garantiscono la sicurezza degli animali. A certe condizioni, i movimenti degli animali destinati alla macellazione immediata dovrebbero anche essere esentati dal divieto di uscita. Tenuto conto del basso livello di rischio per i movimenti di animali destinati alla macellazione immediata e di determinati fattori di riduzione del rischio, è opportuno stabilire condizioni specifiche che minimizzino il rischio di trasmissione del virus incanalando il trasporto degli animali da un’azienda situata in una zona soggetta a restrizioni verso macelli designati in base a una valutazione del rischio.

(17)

I movimenti di animali all’interno della stessa zona soggetta a restrizioni in cui circolano lo stesso o gli stessi sierotipi del virus della febbre catarrale non presentano un rischio aggiuntivo per la salute degli animali e dovrebbero pertanto essere autorizzati, a determinate condizioni, dall’autorità competente.

(18)

Secondo il parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali dell’EFSA relativo ai vettori e ai vaccini ( 8 ), adottato il 27 aprile 2007, i movimenti di animali immunizzati in seguito a vaccinazione o per motivi naturali possono essere considerati sicuri, indipendentemente dalla circolazione del virus nel luogo d’origine o dall’attività dei vettori nel luogo di destinazione. È pertanto necessario stabilire le condizioni cui devono corrispondere gli animali immunizzati prima di essere spostati da una zona soggetta a restrizioni.

(19)

La direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ( 9 ), la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ( 10 ), la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ( 11 ) e la decisione 93/444/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993, relativa alle modalità degli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti destinati ad essere esportati nei paesi terzi ( 12 ) stabiliscono che i movimenti di animali siano accompagnati da certificati sanitari. Quando le esenzioni dal divieto di uscita per i movimenti di animali delle specie ricettive dalla zona soggetta a restrizioni si applicano agli animali destinati al commercio intracomunitario o all’esportazione verso un paese terzo, tali certificati dovrebbero includere un riferimento al presente regolamento.

(20)

In conformità del parere dell’EFSA relativo ai vettori e ai vaccini, è opportuno stabilire condizioni per il trattamento con insetticidi autorizzati in corrispondenza dei luoghi in cui vengono caricati i veicoli che trasportano animali ricettivi da una zona soggetta a restrizioni verso o attraverso aree situate al di fuori da una zona soggetta a restrizioni. Quando è previsto un periodo di riposo in un punto di sosta durante il transito attraverso una zona soggetta a restrizioni, gli animali dovrebbero essere protetti dall’eventuale attacco dei vettori della malattia. Tuttavia, il trattamento con insetticidi autorizzati di animali, strutture e dintorni di tali strutture nelle aziende infette dovrebbe essere effettuato solo seguendo un protocollo definito basato sul risultato positivo di una valutazione del rischio caso per caso che tenga conto dei dati geografici, epidemiologici, ecologici, ambientali ed entomologici e di una valutazione del rapporto costi/benefici.

(21)

I certificati sanitari di cui alle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE e alla decisione 93/444/CEE che riguardano gli animali destinati al commercio intracomunitario o all’esportazione verso un paese terzo dovrebbero contenere un riferimento all’eventuale trattamento insetticida effettuato a norma del presente regolamento.

(22)

In considerazione dell’esigenza di evitare inutili turbamenti degli scambi, è urgente varare una strategia sostenibile per la lotta al virus della febbre catarrale, che consenta un commercio sicuro degli animali delle specie ricettive che vengono spostati all’interno e dalle zone soggette a restrizioni.

(23)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



CAPO 1

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme per la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di animali ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2000/75/CE, per quanto concerne la febbre catarrale, all’interno e dalle zone soggette a restrizioni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2000/75/CE.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) «caso di febbre catarrale» indica un animale che corrisponde a una delle seguenti condizioni:

i) presenta segni clinici che possono indicare la presenza della febbre catarrale;

ii) è un animale di riferimento che è risultato negativo a un test sierologico precedente e ha subito una sieroconversione da negativo a positivo per quanto riguarda gli anticorpi di almeno un sierotipo della febbre catarrale in seguito a tale test;

iii) è un animale in cui il virus della febbre catarrale è stato isolato e identificato come tale;

iv) è un animale risultato positivo ai test sierologici per la rilevazione della febbre catarrale o in cui è stato individuato l’antigene virale o l’acido ribonucleico (RNA) virale specifico di uno o più sierotipi della febbre catarrale.

Inoltre, una serie di dati epidemiologici deve indicare che i segni clinici o i risultati degli esami di laboratorio che suggeriscono la presenza di un’infezione da febbre catarrale sono conseguenza della circolazione del virus nell’azienda in cui è tenuto l’animale, e non il risultato dell’introduzione di animali vaccinati o sieropositivi dalle zone soggette a restrizioni;

b) «focolaio di febbre catarrale» indica un focolaio di tale malattia secondo la definizione di cui all’articolo 2, lettera c), della direttiva 82/894/CEE;

c) «focolaio primario di febbre catarrale» indica un focolaio secondo la definizione di cui all’articolo 2, lettera d), della direttiva 82/894/CEE, tenuto conto del fatto che, ai fini dell’applicazione del primo trattino dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, un caso di febbre catarrale è un focolaio primario nei seguenti casi:

i) se non è epidemiologicamente collegato a un focolaio precedente; oppure

ii) se implica la delimitazione di una zona soggetta a restrizioni o un cambiamento di una zona soggetta a restrizioni già esistente come da articolo 6;

d) «zona soggetta a restrizioni» indica una zona che comprende sia la zona di protezione che la zona di sorveglianza stabilite in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/75/CE;

e) «zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale» indica un’area geografica epidemiologicamente rilevante di uno Stato membro per la quale, durante una parte dell’anno, la vigilanza non rileva alcun segno di trasmissione del virus della febbre catarrale o di Culicoides adulti che potrebbero essere vettori competenti della malattia;

f) «transito» indica il movimento di animali:

i) da o attraverso una zona soggetta a restrizioni;

ii) da una zona soggetta a restrizioni attraverso una zona non soggetta a restrizioni e poi di nuovo verso la stessa zona soggetta a restrizioni; oppure

iii) da una zona soggetta a restrizioni attraverso una zona non soggetta a restrizioni e poi verso un’altra zona soggetta a restrizioni.



CAPO 2

CONTROLLO E VIGILANZA E SCAMBIO D’INFORMAZIONI

Articolo 3

Notifica della febbre catarrale

Gli Stati membri notificano i focolai primari e i focolai di febbre catarrale tramite il sistema di notifica delle malattie degli animali, utilizzando la codificazione e i codici di cui alla decisione 2005/176/CE.

Articolo 4

Programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale

Gli Stati membri danno attuazione ai seguenti programmi in conformità dei requisiti minimi di cui all’allegato I:

a) programmi di controllo della febbre catarrale nelle zone soggette a restrizioni («programmi di controllo della febbre catarrale»);

b) programmi di vigilanza della febbre catarrale al di fuori delle zone soggette a restrizioni («programmi di vigilanza della febbre catarrale»).

Articolo 5

Informazioni epidemiologiche

1.  Gli Stati membri trasmettono al sistema BT-Net istituito con decisione 2007/367/CE le informazioni sulla febbre catarrale raccolte durante l’attuazione dei programmi di controllo e/o vigilanza della malattia, in particolare:

a) una relazione mensile, inviata entro un mese dopo la fine del mese cui si riferisce la relazione stessa, e contenente almeno i seguenti elementi:

i) dati sugli animali di riferimento provenienti dai programmi di controllo della febbre catarrale in atto nelle zone soggette a restrizioni;

ii) dati entomologici provenienti dai programmi di controllo della febbre catarrale in atto nelle zone soggette a restrizioni;

b) una relazione intermedia concernente i primi sei mesi dell’anno, inviata ogni anno entro il 31 luglio e contenente almeno i seguenti elementi:

i) dati provenienti dai programmi di vigilanza della febbre catarrale in atto al di fuori delle zone soggette a restrizioni;

ii) dati sulle vaccinazioni provenienti dalle zone soggette a restrizioni;

c) una relazione annuale, inviata entro il 30 aprile dell’anno seguente, contenente le informazioni di cui alla lettera b), punti i) e ii), e relativa all’anno precedente.

2.  Le informazioni da trasmettere al sistema BT-Net sono indicate all’allegato II.



CAPO 3

RESTRIZIONI DEI MOVIMENTI DEGLI ANIMALI E DEL LORO SPERMA, OVULI ED EMBRIONI

Articolo 6

Zone soggette a restrizioni

1.  Gli Stati membri notificano alla Commissione, nell’arco di 24 ore, le rispettive zone soggette a restrizioni e qualunque cambiamento della situazione di tali zone.

2.  Prima di decidere se espungere un’area geografica epidemiologicamente rilevante da una zona soggetta a restrizioni, gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni circostanziate che dimostrino l’assenza di circolazione del virus della febbre catarrale in tale zona per un periodo di due anni successivo all’attuazione del programma di controllo della malattia.

3.  La Commissione comunica agli Stati membri l’elenco delle zone soggette a restrizioni nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

4.  Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco delle zone soggette a restrizioni poste sui rispettivi territori e lo rendono disponibile agli altri Stati membri e al pubblico.

5.  La Commissione pubblica sul proprio sito Internet, unicamente a fini informativi, l’elenco aggiornato delle zone soggette a restrizioni.

Tale elenco contiene informazioni sui sierotipi del virus della febbre catarrale che circolano in ciascuna zona soggetta a restrizioni, così da consentire, ai fini previsti agli articoli 7 e 8, l’individuazione delle zone soggette a restrizioni delimitate in diversi Stati membri in cui circolano gli stessi sierotipi del virus della febbre catarrale.

Articolo 7

Condizioni per i movimenti all’interno della stessa zona soggetta a restrizioni

1.  I movimenti di animali all’interno della stessa zona soggetta a restrizioni in cui circolano lo stesso o gli stessi sierotipi del virus della febbre catarrale sono autorizzati dall’autorità competente, purché gli animali da spostare non presentino segni clinici della malattia il giorno del trasporto.

2.  I movimenti di animali da una zona di protezione verso una zona di sorveglianza sono autorizzati soltanto se:

a) gli animali risultano conformi alle condizioni di cui all’allegato III; oppure

b) gli animali risultano soddisfare le altre garanzie adeguate in materia di salute animale, in base al risultato positivo di una valutazione del rischio relativa alle misure adottate contro il diffondersi del virus della febbre catarrale e per la protezione contro gli attacchi dei vettori, stabilite dall’autorità competente del luogo d’origine e approvate dall’autorità competente del luogo di destinazione prima del movimento di tali animali; oppure

c) gli animali sono destinati alla macellazione immediata.

▼M7

2 bis.  Gli Stati membri, sulla base dei risultati di una valutazione dei rischi che deve tenere conto di sufficienti dati epidemiologici ottenuti attraverso l’attuazione di un controllo sierologico con animali di riferimento, conformemente al punto 1.1.2.1 dell’allegato I, sono autorizzati a delimitare una parte della zona di protezione come «zona soggetta a restrizioni, in cui è praticata la vaccinazione, senza circolazione del virus della febbre catarrale di un sierotipo specifico o di sierotipi specifici» (di seguito «area a rischio ridotto»). tale autorizzazione è subordinata alle seguenti condizioni:

i) in tale parte della zona di protezione è praticata la vaccinazione per un sierotipo specifico o per sierotipi specifici della febbre catarrale;

ii) in tale parte della zona di protezione non circola alcun virus della febbre catarrale per tale sierotipo specifico o per tali sierotipi specifici della febbre catarrale.

Uno Stato membro che intende delimitare una parte di una zona di protezione come «area a rischio ridotto» deve notificare tale intenzione alla Commissione. Tale notifica deve essere accompagnata da tutte le informazioni e dai dati necessari per giustificare la delimitazione alla luce della situazione epidemiologica della zona interessata, segnatamente per quanto riguarda il programma di controllo della febbre catarrale in vigore. Esso ne informa senza indugio anche gli altri Stati membri.

I movimenti di animali all’interno della stessa zona soggetta a restrizioni in cui circolano lo stesso o gli stessi sierotipi del virus della febbre catarrale verso una parte della stessa zona soggetta a restrizioni delimitata come «area a rischio ridotto» possono essere autorizzati solo se:

a) gli animali risultano conformi alle condizioni di cui all’allegato III; oppure

b) gli animali risultano soddisfare le altre garanzie adeguate in materia di salute animale, in base al risultato positivo di una valutazione del rischio relativa alle misure adottate contro il diffondersi del virus della febbre catarrale e per la protezione contro gli attacchi dei vettori, stabilite dall’autorità competente del luogo d’origine e approvate dall’autorità competente del luogo di destinazione prima del movimento di tali animali; oppure

c) gli animali sono destinati alla macellazione immediata.

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3.  Lo Stato membro d’origine informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie in materia di salute animale di cui al paragrafo 2, lettera b), o al paragrafo 2 bis, lettera b).

4.  Per gli animali di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:

«Animali conformi a … [articolo 7, paragrafo 1, o articolo 7, paragrafo 2, lettera a), o articolo 7, paragrafo 2, lettera b), o articolo 7, paragrafo 2, lettera c), o articolo 7, paragrafo 2 bis, lettera a) o articolo 7, paragrafo 2 bis, lettera b), o articolo 7, paragrafo 2 bis, lettera c), indicare la dicitura appropriata] del regolamento (CE) n. 1266/2007».

▼B

Articolo 8

Condizioni per l’esenzione dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE

1.  I movimenti di animali e del loro sperma, ovuli ed embrioni da un’azienda o da un centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma situato in una zona soggetta a restrizioni verso un’altra azienda o centro sono esentati dal divieto di uscita di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 10, punto 1, della direttiva 2000/75/CE, purché tali animali, sperma, ovuli ed embrioni:

a) risultino conformi alle condizioni di cui all’allegato III del presente regolamento; oppure

b) risultino soddisfare le altre garanzie adeguate in materia di salute animale, in base al risultato positivo di una valutazione del rischio relativa alle misure adottate contro il diffondersi del virus della febbre catarrale e per la protezione contro gli attacchi dei vettori, stabilite dall’autorità competente del luogo d’origine e approvate dall’autorità competente del luogo di destinazione prima del movimento di tali animali.

2.  Lo Stato membro d’origine informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie in materia di salute animale di cui al paragrafo 1, lettera b).

3.  È predisposta una procedura di inoltro sotto il controllo dell’autorità competente del luogo di destinazione, in modo da prevenire qualsiasi ulteriore movimento verso un altro Stato membro di animali e del loro sperma, ovuli ed embrioni trasportati nelle condizioni previste dal paragrafo 1, lettera b), a meno che gli animali e il loro sperma, ovuli ed embrioni non risultino conformi alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a).

4.  I movimenti di animali destinati alla macellazione immediata da un’azienda situata in una zona soggetta a restrizioni sono esentati dal divieto di uscita di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 10, punto 1, della direttiva 2000/75/CE, purché:

a) nell’azienda d’origine non sia stato registrato alcun caso di febbre catarrale per un periodo di almeno 30 giorni prima della data di spedizione;

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b) gli animali siano trasportati

 sotto controllo veterinario al macello di destinazione, dove saranno macellati entro 24 ore dall’arrivo e

 direttamente, a meno che il periodo di riposo di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 ( 13 ) non abbia luogo in un punto di controllo situato nella stessa zona soggetta a restrizioni;

▼B

c) l’autorità competente del luogo di spedizione notifichi il previsto movimento di animali all’autorità competente del luogo di destinazione almeno 48 ore prima del carico degli animali stessi.

5.  Nonostante il paragrafo 4, lettera b), l’autorità competente del luogo di destinazione può richiedere, in base a una valutazione del rischio, che l’autorità competente del luogo d’origine istituisca una procedura d’inoltro per il trasporto degli animali di cui a tale paragrafo verso i macelli designati.

Ogni macello designato è individuato mediante una valutazione del rischio che tenga conto dei criteri di cui all’allegato IV.

Le informazioni relative ai macelli designati sono rese disponibili agli altri Stati membri e al pubblico. Tali informazioni sono anche rese disponibili mediante il sistema BT-Net.

▼M4

5a.  I movimenti di animali, non certificati ai sensi del paragrafo 1., da un’azienda di una zona soggetta a restrizioni, direttamente verso il punto d’uscita, come definito all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della decisione 93/444/CEE, per essere esportati verso un paese terzo, sono esentati dal divieto di uscita, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) e all’articolo 10, paragrafo 1) della direttiva 2000/75/CE, purché:

a) nell’azienda d’origine non sia stato registrato alcun caso di febbre catarrale almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione;

b) gli animali siano trasportati al punto d’uscita

 sotto controllo ufficiale e

 direttamente, a meno che il periodo di riposo di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 non abbia luogo in un punto di controllo situato nella stessa zona soggetta a restrizioni.

▼M4

6.  Per gli animali, il loro sperma, ovuli ed embrioni di cui ai paragrafi 1., 4. e 5a. del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura ai relativi certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:

«… (Sperma, ovuli ed embrioni di animali, indicare la dicitura appropriata) conformi a … [articolo 8, paragrafo 1, lettera a) o b); o articolo 8, paragrafo 4; o articolo 8, paragrafo 5a., indicare la dicitura appropriata] del regolamento (CE) n. 1266/2007».

▼B

Articolo 9

Ulteriori condizioni per il transito di animali

1.  Il transito di animali è autorizzato dall’autorità competente, purché:

a) gli animali spostati da una zona soggetta a restrizioni attraverso aree poste al di fuori da una zona soggetta a restrizioni e i mezzi in cui sono trasportati vengano trattati con insetticidi e/o repellenti autorizzati dopo un’adeguata pulitura e disinfezione sul posto del carico e in ogni caso prima che lascino la zona soggetta a restrizioni;

b) gli animali spostati da un’area posta al di fuori da una zona soggetta a restrizioni attraverso una zona soggetta a restrizioni e i mezzi in cui sono trasportati vengano trattati con insetticidi e/o repellenti autorizzati dopo un’adeguata pulitura e disinfezione sul posto del carico e in ogni caso prima che entrino nella zona soggetta a restrizioni;

c) quando è previsto un periodo di riposo in un punto di sosta durante il movimento attraverso una zona soggetta a restrizioni, gli animali vengano protetti dall’eventuale attacco dei vettori della malattia.

2.  Per gli animali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:

«Trattamento insetticida/repellente con … (inserire il nome del prodotto) il … (data) alle … (ore) in conformità del regolamento (CE) n. 1266/2007 ( 14 ).

3.  Il paragrafo 1 del presente articolo smette di applicarsi in un’area geografica epidemiologicamente rilevante di una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale quando sono passati più di 60 giorni dalla data d’inizio del periodo stagionalmente libero da vettori definito in conformità dell’allegato V.

Detta esenzione però smette di applicarsi dopo la fine del periodo stagionalmente libero da vettori, in base al programma di controllo della febbre catarrale.

▼M3

Articolo 9 bis

Disposizioni transitorie

1.  Fino al ►M6  31 dicembre 2009 ◄ , in deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e sulla base dei risultati di una valutazione dei rischi che tiene conto delle condizioni entomologiche ed epidemiologiche dell'introduzione degli animali, gli Stati membri di destinazione possono disporre che i movimenti degli animali cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e che soddisfano almeno una delle condizioni di cui ai punti da 1 a 4 dell'allegato III, sezione A, ma non soddisfano le condizioni di cui ai punti 5, 6 e 7 dell'allegato III, sezione A, soddisfino le condizioni seguenti:

a) gli animali devono essere di età inferiore a 90 giorni;

b) gli animali devono essere confinati fin dalla nascita in un luogo protetto dai vettori;

c) i test di cui ai punti 1, 3 e 4 dell'allegato III, sezione A, devono essere stati eseguiti su campioni prelevati al più presto sette giorni prima della data del movimento.

2.  Se uno Stato membro intende applicare le condizioni supplementari di cui al paragrafo 1, lo comunica preventivamente alla Commissione.

Esso fornisce alla Commissione tutte le informazioni che giustificano l'applicazione di tali condizioni supplementari, tenendo conto della sua situazione entomologica ed epidemiologica, in particolare per quanto riguarda le specie vettore e il sierotipo virale interessati, le condizioni climatiche e il tipo di allevamento dei ruminanti ricettivi.

Se la Commissione non si oppone all'applicazione delle condizioni supplementari entro sette giorni dalla data della notifica, lo Stato membro è autorizzato ad applicarle immediatamente. Esso ne informa senza indugio gli altri Stati membri.

3.  La Commissione mette a disposizione del pubblico le informazioni riguardanti l'applicazione di condizioni supplementari ai sensi del paragrafo 2.

▼B



CAPO 4

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Abrogazione

La decisione 2005/393/CE è abrogata.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M5




ALLEGATO I

Requisiti minimi per i programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale (di cui all’articolo 4)

1.   Requisiti minimi per i programmi di controllo della febbre catarrale che gli Stati membri devono applicare nelle zone soggette a restrizioni

I programmi di controllo della febbre catarrale sono mirati a fornire informazioni sulla dinamica della malattia in una zona soggetta a restrizioni. Gli obiettivi dei programmi di controllo della febbre catarrale riguardano l’individuazione di nuovi sierotipi della malattia e la dimostrazione dell’assenza di taluni sierotipi di febbre catarrale. Altri obiettivi possono includere la dimostrazione dell’assenza di circolazione del virus della febbre catarrale, l’individuazione di un periodo stagionalmente libero da vettori e l’identificazione della specie vettrice.

Ai fini del controllo e della vigilanza della febbre catarrale l’unità geografica di riferimento è definita tramite una griglia di circa 45 x 45 km (all’incirca 2 000 km2), a meno che condizioni ambientali specifiche non giustifichino un’estensione differente. Gli Stati membri possono anche utilizzare la «regione» di cui all’articolo 2, lettera p), della direttiva 64/432/CEE come unità geografica di riferimento a fini di controllo e vigilanza.

1.1.

I programmi di controllo della febbre catarrale comprendono almeno la vigilanza clinica passiva e la vigilanza attiva basata su test di laboratorio, conformemente ai punti 1.1.1 e 1.1.2.

1.1.1.

La vigilanza clinica passiva:

 è costituita da un sistema ufficiale e permanente, nonché appropriatamente documentato, volto a individuare e analizzare eventuali elementi sospetti e comprende un sistema di allarme rapido per segnalare i casi sospetti. I proprietari o i detentori di animali e i veterinari devono denunciare immediatamente qualsiasi sospetto all’autorità competente. L’autorità competente deve indagare immediatamente su tutti gli elementi sospetti dovuti alla presenza di sierotipi della febbre catarrale che non sono generalmente presenti nell’area geografica epidemiologicamente rilevante in modo da rilevare quali sierotipi sono in circolazione,

 deve essere rafforzata durante la stagione di attività del vettore,

 comporta campagne di sensibilizzazione, in particolare per consentire ai proprietari o ai detentori di animali nonché ai veterinari di individuare i segni clinici della malattia.

1.1.2.

La vigilanza attiva basata su test di laboratorio deve comprendere almeno il controllo sierologico con animali di riferimento, indagini sierologiche/virologiche o controlli mirati basati sui rischi, oppure un insieme di questi, conformemente ai punti 1.1.2.1, 1.1.2.2 e 1.1.2.3.

▼M7

1.1.2.1.

Controllo con animali di riferimento:

 il controllo con animali di riferimento è costituito da un programma annuale attivo di test su tali animali per valutare la circolazione del virus della febbre catarrale all’interno della zona soggetta a restrizioni. Se possibile, gli animali di riferimento dovrebbero essere bovini. Tali animali devono trovarsi in aree situate all’interno della zona soggetta a restrizioni in cui, in base a un’analisi del rischio che tiene conto di valutazioni entomologiche ed ecologiche, la presenza del vettore è stata confermata oppure esistono habitat adatti alla moltiplicazione del vettore,

 gli animali di riferimento sono sottoposti ad esame almeno una volta al mese durante il periodo di attività del vettore interessato, se questo è noto. In assenza di tali informazioni, gli animali di riferimento sono sottoposti ad esame almeno una volta al mese per tutto l’anno,

 il numero minimo di animali di riferimento per unità geografica di riferimento per il controllo e la vigilanza della febbre catarrale deve essere rappresentativo e sufficiente per individuare un’incidenza mensile ( 15 ) del 2 % con un’affidabilità del 95 % all’interno di ciascuna unità geografica di riferimento,

 i test di laboratorio sono strutturati in modo che i test diagnostici positivi sono seguiti da test sierologici/virologici specifici al sierotipo e mirati ai sierotipi della febbre catarrale pertinente al fine di accertare il tipo specifico di circolazione del sierotipo in ciascuna area importante sul piano epidemiologico.

▼M5

1.1.2.2.

Le indagini sierologiche/virologiche:

 sono costituite almeno da un programma annuale attivo di test sierologici/virologici delle popolazioni di specie sensibili, al fine di rilevare le prove di una trasmissione del virus della febbre catarrale. Sono effettuate analisi sierologiche e/o virologiche casuali in tutte le aree geografiche epidemiologicamente rilevanti e nel periodo dell’anno in cui è più facile individuare la sieroconversione,

 sono concepite in modo che i campioni risultino rappresentativi e appropriati alla struttura della popolazione delle specie sensibili nell’area geografica epidemiologicamente rilevante e le dimensioni del campione siano calcolate in modo da rilevare una prevalenza del 20 % con un’affidabilità del 95 % nella popolazione delle specie sensibili di tale area geografica,

 garantiscono che gli animali sieropositivi da popolazioni vaccinate o immunizzate non interferiscano con le indagini sierologiche,

 devono accertare che i test di laboratorio siano strutturati in modo che i test diagnostici positivi siano seguiti da test sierologici/virologici specifici al sierotipo e mirati al sierotipo o ai sierotipi della febbre catarrale che dovrebbero essere presenti nell’area geografica epidemiologicamente rilevante al fine di individuare il sierotipo specifico in circolazione,

 possono essere strutturate in modo da controllare la copertura della vaccinazione e la distribuzione dei diversi sierotipi della febbre catarrale presenti nella zona sottoposta a restrizioni.

1.1.2.3.

Il controllo mirato basato sui rischi:

 consiste di un sistema formale e permanente, nonché appropriatamente documentato, che miri a dimostrare l’assenza di taluni sierotipi specifici di febbre catarrale,

 è applicabile a un popolazione bersaglio di animali sensibili con un rischio relativamente elevato, in base alla loro ubicazione, alla situazione geografica e all’epidemiologia del sierotipo o dei sierotipi della febbre catarrale che dovrebbero essere presenti nell’area geografica epidemiologicamente rilevante,

 applica una strategia di campionamento che è adeguata alla popolazione bersaglio. La dimensione del campione è calcolata per individuare la prevalenza prevista (basata sul rischio noto della popolazione bersaglio) con un’affidabilità del 95 % nella popolazione bersaglio dell’area geografica epidemiologicamente rilevante. Se i campioni non sono originari di animali individuali, la dimensione del campione dev’essere adeguata secondo la sensibilità delle procedure diagnostiche applicate.

1.2.

Per determinare il periodo stagionalmente libero da vettori di cui all’allegato V del presente regolamento, la vigilanza entomologica deve soddisfare i seguenti requisiti:

 consiste di almeno un programma annuale attivo di cattura dei vettori mediante trappole installate in modo permanente per determinare la dinamica della popolazione del vettore,

 vanno utilizzate solo trappole ad aspirazione dotate di lampade a ultravioletti in conformità di protocolli predefiniti. Le trappole devono rimanere in funzione per tutta la notte e funzionare a un ritmo di almeno:

 

 una notte alla settimana nel mese che precede l’inizio previsto del periodo stagionalmente libero da vettori e nel mese che precede la fine prevista di tale periodo,

 una notte al mese durante il periodo stagionalmente libero da vettori,

 è possibile regolare la frequenza dell’operazione delle trappole ad aspirazione in base alle prove ottenute nei primi tre anni di operazione,

 almeno una trappola ad aspirazione deve essere posizionata in ogni area epidemiologicamente rilevante nella zona stagionalmente libera da febbre catarrale. Una quantità adeguata di insetti raccolti nelle trappole ad aspirazione va inviata a un laboratorio specializzato in grado di contare e identificare le specie vettrici sospette.

1.3.

Il controllo che deve fornire alla Commissione informazioni circostanziate che dimostrino l’assenza di circolazione del virus della febbre catarrale in un’area geografica epidemiologicamente rilevante per un periodo di due anni, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2:

 comprende il controllo sierologico con animali di riferimento, indagini sierologiche/virologiche o controlli mirati basati sui rischi, oppure un insieme di questi, conformemente ai punti 1.1.2.1, 1.1.2.2 e 1.1.2.3,

 è concepito in modo che i campioni risultino rappresentativi e appropriati alla struttura della popolazione di specie sensibili nell’area geografica epidemiologicamente rilevante e le dimensioni del campione siano calcolate in modo da rilevare una prevalenza del 20 % ( 16 ) con un’affidabilità del 95 % nella popolazione delle specie sensibili di tale area geografica, se non è stata attuata la vaccinazione di massa, o

 è concepito in modo che i campioni risultino rappresentativi e appropriati alla struttura della popolazione di specie sensibili nell’area geografica epidemiologicamente rilevante e le dimensioni del campione siano calcolate in modo da rilevare una prevalenza del 10 % ( 17 ) con un’affidabilità del 95 % nella popolazione delle specie sensibili di tale area geografica, se è stata attuata la vaccinazione di massa.

2.   Requisiti minimi per i programmi di vigilanza della febbre catarrale che gli Stati membri devono applicare al di fuori delle zone soggette a restrizioni

I programmi di controllo della febbre catarrale sono mirati all’individuazione di qualsiasi possibile incursione del virus della febbre catarrale e alla dimostrazione dell’assenza di tale virus in uno Stato membro libero da febbre catarrale o in un’area geografica epidemiologicamente rilevante.

I programmi di controllo della febbre catarrale comprendono almeno la vigilanza clinica passiva e la vigilanza attiva basata su test di laboratorio, conformemente ai punti 2.1 e 2.2.

2.1.

La vigilanza clinica passiva:

 è costituita da un sistema ufficiale e permanente, nonché appropriatamente documentato, volto a individuare e analizzare eventuali elementi sospetti e comprende un sistema di allarme rapido per segnalare i casi sospetti. I proprietari o i detentori di animali e i veterinari devono denunciare immediatamente qualsiasi elemento sospetto all’autorità competente. L’autorità competente deve indagare a fondo su qualsiasi caso sospetto in modo da confermare o escludere eventuali focolai di febbre catarrale,

 deve essere rafforzata specialmente durante la stagione di attività del vettore in aree sottoposte a un rischio relativamente più elevato in base ai dati geografici ed epidemiologici,

 comporta campagne di sensibilizzazione, in particolare per consentire ai proprietari o ai detentori di animali nonché ai veterinari di individuare i segni clinici della malattia.

2.2.

La vigilanza attiva basata su test di laboratorio deve comprendere almeno il controllo sierologico con animali di riferimento, indagini sierologiche/virologiche o controlli mirati basati sui rischi, oppure un insieme di questi, conformemente ai punti 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3.

2.2.1.

Controllo sierologico con animali di riferimento:

 il controllo sierologico con animali di riferimento è costituito da un programma annuale attivo di test su tali animali per individuare le prove di una trasmissione del virus della febbre catarrale all’esterno delle zone soggette a restrizioni. Una particolare attenzione va dedicata alle aree a rischio elevato in base ai dati geografici ed epidemiologici,

 gli animali di riferimento sono sottoposti a test almeno una volta al mese durante il periodo di attività del vettore interessato, se il periodo è noto. In assenza di tali informazioni, gli animali di riferimento sono sottoposti a test almeno una volta al mese per tutto l’anno,

 ai fini del controllo e della vigilanza della febbre catarrale il numero minimo di animali di riferimento per unità geografica di riferimento dev’essere rappresentativo e sufficiente per individuare un’incidenza mensile di sieroconversione ( 18 ) del 2 % con un’affidabilità del 95 % all’interno di ciascuna unità geografica di riferimento.

2.2.2.

Le indagini sierologiche/virologiche:

 sono costituite almeno da un programma annuale attivo di test sierologici/virologici delle popolazioni di specie sensibili, al fine di individuare le prove di una trasmissione del virus della febbre catarrale all’esterno delle zone sottoposte a restrizioni. Sono effettuate analisi sierologiche e/o virologiche casuali in tutte le aree geografiche epidemiologicamente rilevanti e nel periodo dell’anno in cui è più facile individuare la sieroconversione,

 sono concepite in modo che i campioni risultino rappresentativi e appropriati alla struttura della popolazione di specie sensibili nell’area geografica epidemiologicamente rilevante e le dimensioni del campione siano calcolate in maniera da rilevare una prevalenza del 20 % con un’affidabilità del 95 % nella popolazione delle specie sensibili di tale area geografica,

 garantiscono che gli animali sieropositivi da popolazioni vaccinate o immunizzate non interferiscano con le indagini sierologiche.

2.2.3.

Il controllo mirato basato sui rischi:

 consiste di un sistema formale e permanente, nonché appropriatamente documentato, che miri a dimostrare l’assenza di taluni sierotipi specifici di febbre catarrale,

 è basato su conoscenze circostanziate dei fattori di rischio locali; tali conoscenze devono consentire l’identificazione della popolazione bersaglio con il rischio relativamente più elevato da sottoporre a campionamento,

 garantisce che la strategia di campionamento mirato sia adeguata alla popolazione bersaglio con un rischio relativamente più elevato e che la dimensione del campione sia calcolata per individuare la prevalenza prevista (in base al rischio noto della popolazione bersaglio) con un’affidabilità del 95 % nella popolazione dell’area geografica epidemiologicamente rilevante.

▼B




ALLEGATO II

Informazioni che gli Stati membri devono trasmettere al sistema BT-Net (di cui all’articolo 5, paragrafo 2)

Le informazioni che gli Stati membri devono trasmettere al sistema BT-Net comprendono almeno gli elementi seguenti.

1)   Dati sierologici/virologici sulla febbre catarrale

a) Divisione/unità amministrativa

b) Specie animali sottoposte a esame

c) Tipo di sistema di sorveglianza («sistema dell’animale di riferimento» o «indagine periodica»)

d) Tipo di test diagnostici effettuati (ELISA, sieroneutralizzazione, PCR, isolamento del virus)

e) Mese e anno

f) Numero di animali sottoposti a test ( 19 )

g) Numero di animali positivi

h) Sierotipo determinato sierologicamente o virologicamente (dati da fornire in caso di risultati positivi ai test di sieroneutralizzazione o isolamento del virus).

2)   Dati entomologici riguardanti la febbre catarrale

a) Ripartizione amministrativa

b) Identità unica del sito (un codice per ciascun punto con trappole)

c) Raccolta dati

d) Latitudine e longitudine

e) Numero totale di Culicoides spp. raccolti

f) Numero di C. imicola raccolti, se del caso

g) Numero di C. obsoletus Complex raccolti, se del caso

h) Numero di C. obsoletus sensu strictu raccolti, se del caso

i) Numero di C. scoticus raccolti, se del caso

j) Numero di C. Pulicaris Complex raccolti, se del caso

k) Numero di C. Nubeculosus Complex raccolti, se del caso

l) Numero di C. dewulfii raccolti, se del caso

m) Altri dati rilevanti.

3)   Dati sulla vaccinazione contro la febbre catarrale

a) Ripartizione amministrativa

b) Anno/semestre

c) Tipo di vaccino

d) Combinazione di sierotipi

e) Specie animali vaccinate

f) Numero totale di mandrie nello Stato membro

g) Numero totale di animali nello Stato membro

h) Numero totale di mandrie nel quadro del programma di vaccinazione

i) Numero totale di animali nel quadro del programma di vaccinazione

j) Numero totale di mandrie vaccinate

k) Numero di animali vaccinati (se il tipo di vaccinazione è «vaccinazione di animali giovani»)

l) Numero di animali giovani vaccinati (se il tipo di vaccinazione è «vaccinazione di massa»)

m) Numero di animali adulti vaccinati (se il tipo di vaccinazione è «vaccinazione di massa»)

n) Dosi di vaccino somministrate.

▼M1




ALLEGATO III

Condizioni per l’esenzione dal divieto di uscita [di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a)]

▼M4

A.   Animali

Gli animali devono essere stati protetti dagli attacchi dei vettori Culicoidi durante il trasporto verso il luogo di destinazione.

Dev’essere inoltre rispettata almeno una delle condizioni di cui ai punti da 1 a 7:

1.

gli animali devono essere stati tenuti, fino alla spedizione nel periodo stagionalmente libero da vettori definito ai sensi dell’allegato V, in una zona stagionalmente libera da febbre catarrale almeno 60 giorni prima della data del movimento e devono essere stati sottoposti a un test di identificazione dell’agente secondo il Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE — «Manuale UIE degli animali terrestri»), con risultati negativi, risalente a non più di 7 giorni dalla data del movimento.

Tale test di identificazione dell’agente non è però necessario per gli Stati membri o le regioni di uno Stato membro in cui dati epidemiologici sufficienti, ottenuti grazie all’applicazione di un programma di controllo per un periodo non inferiore a 3 anni, giustificano la determinazione del periodo stagionalmente libero da vettori ai sensi dell’allegato V.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità informano la Commissione e gli altri Stati membri nell’ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Se gli animali cui si riferisce il presente punto sono destinati al commercio intracomunitario, ai certificati medici corrispondenti, indicati nelle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, andrà aggiunta la seguente formulazione supplementare:

«Lo/gli animale/i è/sono stato/i tenuto/i, dalla nascita o almeno per 60 giorni fino alla spedizione, in una zona stagionalmente libera da febbre catarrale durante il periodo stagionalmente libero da vettori, iniziato il … (inserire la data) ed è/sono stato/i, eventualmente, sottoposto/i (indicare, se del caso) a una prova di identificazione dell’agente secondo il Manuale UIE degli animali terrestri, con risultati negativi, su campioni risalenti a non più di 7 giorni dalla data del movimento, in conformità all’allegato III, parte A, punto 1) del regolamento (CE) n. 1266/2007.»

2.

gli animali devono essere stati protetti, fino alla spedizione, da attacchi dei vettori almeno per i 60 giorni precedenti la data della spedizione.

Se gli animali cui si riferisce il presente punto sono destinati al commercio intracomunitario, ai certificati medici corrispondenti, indicati nelle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, andrà aggiunta la seguente formulazione supplementare:

«Animale/i conforme/i all’allegato III, parte A, punto 2) del regolamento (CE) n. 1266/2007.»

3.

gli animali devono essere tenuti fino alla spedizione in una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale durante il periodo stagionalmente libero da vettori, definito ai sensi dell’allegato V, o devono essere stati protetti dagli attacchi dei vettori per un periodo di almeno 28 giorni e devono essere stati sottoposti durante tale periodo a un test sierologico secondo il Manuale UIE degli animali terrestri al fine di rilevare anticorpi del gruppo virale della malattia, con risultati negativi, effettuato almeno 28 giorni dopo la data d’inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori o del periodo stagionalmente libero da vettori.

Se gli animali cui si riferisce il presente punto sono destinati al commercio intracomunitario, ai certificati medici corrispondenti, indicati nelle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, andrà aggiunta la seguente formulazione supplementare:

«Animale/i conforme/i all’allegato III, parte A, punto 3) del regolamento (CE) n. 1266/2007.»

4.

gli animali devono essere stati tenuti fino alla spedizione in una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale durante il periodo stagionalmente libero da vettori definito ai sensi dell’allegato V, o essere stati protetti dagli attacchi dei vettori per un periodo di almeno 14 giorni ed essere stati sottoposti durante tale periodo a un test di identificazione dell’agente secondo il Manuale UIE degli animali terrestri, con risultati negativi, effettuato almeno 14 giorni dopo la data d’inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori o del periodo stagionalmente libero da vettori.

Se gli animali cui si riferisce il presente punto sono destinati al commercio intracomunitario, ai certificati medici corrispondenti, indicati nelle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, andrà aggiunta la seguente formulazione supplementare:

«Animale/i conforme/i all’allegato III, parte A, punto 4) del regolamento (CE) n. 1266/2007.»

5.

gli animali devono provenire da una mandria vaccinata secondo un programma di vaccinazione adottato dall’autorità competente e devono essere stati vaccinati contro il o i sierotipi presenti o potenzialmente presenti in un’area geografica d’origine epidemiologicamente rilevante, devono essere ancora nel periodo d’immunità garantito dalle specifiche del vaccino approvato nel quadro del programma di vaccinazione e soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

(a) essere stati vaccinati più di 60 giorni prima della data del movimento;

▼M7

(b) essere stati vaccinati con un vaccino inattivato comunque prima del numero di giorni necessario per l’inizio della protezione immunitaria indicata dalle specifiche del vaccino approvato nel quadro del programma di vaccinazione ed essere stati sottoposti a un test di identificazione dell’agente secondo il Manuale UIE degli animali terrestri, con risultati negativi, effettuato almeno 14 giorni dopo l’inizio della protezione immunitaria definita dalle specifiche del vaccino approvato nel quadro del programma di vaccinazione; tuttavia tale test di identificazione dell’agente non è necessario per i movimenti di animali da una parte di una zona soggetta a restrizioni delimitata come «area a rischio ridotto» conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 bis del presente regolamento;

▼M4

(c) essere stati precedentemente vaccinati e rivaccinati con un vaccino inattivato nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino approvato nel quadro del programma di vaccinazione;

(d) essere stati tenuti, durante il periodo stagionalmente libero da vettori definito ai sensi dell’allegato V in una zona stagionalmente libera da febbre catarrale, fin dalla nascita o almeno per i 60 giorni precedenti la data di vaccinazione ed essere stati vaccinati con un vaccino inattivato comunque prima del numero di giorni necessario per l’inizio della protezione immunitaria definita dalle specifiche del vaccino approvato nel quadro del programma di vaccinazione.

Se gli animali cui si riferisce il presente punto sono destinati al commercio intracomunitario, ai certificati medici corrispondenti, indicati nelle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, andrà aggiunta la seguente formulazione supplementare:

«Animale/i vaccinato/i contro i sierotipi della febbre catarrale … (inserire il/i sierotipo/i) con … (nome del vaccino) con un vaccino vivo inattivato/modificato (indicare quale dei due) conformemente all’allegato III, parte A, punto 5) del regolamento (CE) n. 1266/2007.»

6.

gli animali non devono mai essere stati vaccinati contro la febbre catarrale ed essere sempre stati tenuti in un’area geografica d’origine epidemiologicamente rilevante in cui non era/è presente o potenzialmente presente più di un sierotipo e:

(a) essere stati sottoposti a 2 test sierologici secondo il Manuale UIE degli animali terrestri al fine di rilevare gli anticorpi del sierotipo del virus della febbre catarrale, con risultati positivi; il primo test va effettuato su campioni prelevati tra 60 e 360 giorni prima della data del movimento; il secondo, va effettuato su campioni prelevati non prima dei 7 giorni precedenti la data del movimento; o

(b) essere stati sottoposti a un test sierologico secondo il Manuale UIE degli animali terrestri al fine di rilevare gli anticorpi del sierotipo del virus della febbre catarrale, con risultati positivi; il test va effettuato almeno 30 giorni prima della data del movimento e gli animali vanno sottoposti anche a un test di identificazione dell’agente secondo il manuale dell’UIE sugli animali terrestri, con risultati negativi, effettuato non prima dei 7 giorni precedenti la data del movimento.

Se gli animali cui si riferisce il presente punto sono destinati al commercio intracomunitario, ai certificati medici corrispondenti, indicati nelle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, andrà aggiunta la seguente formulazione supplementare:

«Animale/i sottoposto/i a un test sierologico secondo il Manuale UIE degli animali terrestri teso a individuare gli anticorpi contro il sierotipo del virus della febbre catarrale … (indicare il sierotipo) conformemente all’allegato III, parte A, punto 6), del regolamento (CE) n. 1266/2007.»

7.

gli animali non devono mai essere stati vaccinati contro il virus della febbre catarrale ed essere stati sottoposti con risultati positivi a 2 test sierologici adeguati secondo il Manuale UIE degli animali terrestri per individuare anticorpi specifici contro tutti i sierotipi del virus della febbre catarrale, presenti o potenzialmente presenti, nell’area geografica d’origine epidemiologicamente rilevante, e

(a) il primo test doveva essere stato effettuato su campioni prelevati tra 60 e 360 giorni prima della data del movimento; il secondo, doveva essere stato effettuato su campioni prelevati non prima dei 7 giorni precedenti la data del movimento; o

(b) il test sierologico specifico del sierotipo doveva essere stato effettuato almeno 30 giorni prima della data del movimento e gli animali dovevano essere sottoposti a un test di identificazione dell’agente secondo il Manuale UIE degli animali terrestri, con risultati negativi, effettuato non prima dei 7 giorni precedenti la data del movimento.

Se gli animali cui si riferisce il presente punto sono destinati al commercio intracomunitario, ai certificati medici corrispondenti, indicati nelle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, andrà aggiunta la seguente formulazione supplementare:

«Animale/i sottoposto/i a un test sierologico secondo il Manuale UIE degli animali terrestri teso a individuare gli anticorpi contro tutti i sierotipi del virus della febbre catarrale … (indicare i sierotipi) presenti o potenzialmente presenti, in conformità all’allegato III, parte A, punto 7), del regolamento (CE) n. 1266/2007.»

▼M7

Per le femmine gravide, almeno una delle condizioni di cui ai punti 5, 6 e 7 va soddisfatta prima dell’inseminazione o dell’accoppiamento oppure va soddisfatta la condizione di cui al punto 3. Qualora venga effettuato un test sierologico ai sensi del punto 3, esso sarà effettuato non prima dei 7 giorni precedenti la data di movimento.

▼M4

Se gli animali sono destinati al commercio intracomunitario, ai certificati medici corrispondenti, indicati nelle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, andranno aggiunte a seconda dei casi una delle seguenti formulazioni supplementari:

«Femmina/e non gravida/e», oppure

«Femmina/e che può/possono essere gravida/e e soddisfa/no la/le condizione/i … (di cui ai punti 5, 6 e 7 prima dell’inseminazione o dell’accoppiamento, o di cui al punto 3; indicare la menzione corretta)».

▼M1

B.   Sperma degli animali

Lo sperma deve provenire da donatori che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

a) sono stati tenuti al di fuori di una zona soggetta a restrizioni per un periodo di almeno 60 giorni prima dell’inizio della raccolta dello sperma e durante la raccolta stessa;

b) sono stati protetti dagli attacchi dei vettori per un periodo di almeno 60 giorni prima dell’inizio della raccolta dello sperma e durante la raccolta stessa;

c) sono stati tenuti durante il periodo stagionalmente libero da vettori in una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale, definita in conformità dell’allegato V, per un periodo di almeno 60 giorni prima dell’inizio della raccolta dello sperma e durante la raccolta stessa e sono stati sottoposti a un test di identificazione dell’agente secondo il manuale dell’UIE sugli animali terrestri, effettuato non prima di sette giorni dalla data d’inizio della raccolta dello sperma, con risultati negativi.

Tale test di identificazione dell’agente non è tuttavia necessario negli Stati membri o nelle regioni di uno Stato membro in cui dati epidemiologici sufficienti, ottenuti grazie all’applicazione di un programma di controllo per un periodo non inferiore ai tre anni, comprovano la determinazione del periodo stagionalmente libero da vettori, conformemente all’allegato V.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità informano la Commissione e gli altri Stati membri nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali;

▼M5

d) sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell’UIE sugli animali terrestri, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi del gruppo virale della febbre catarrale, effettuate almeno ogni 60 giorni durante il periodo di raccolta e tra il ventunesimo e il sessantesimo giorno successivo all’ultimo prelievo dello sperma da consegnare;

e) sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell’UIE sugli animali terrestri, a un test di identificazione dell’agente condotto su campioni ematici prelevati:

i) all’inizio e alla fine della raccolta dello sperma da consegnare; e

ii) durante il periodo di raccolta dello sperma:

 almeno ogni sette giorni, nel caso di test di isolamento del virus, oppure

 almeno ogni 28 giorni, nel caso della reazione a catena della polimerasi.

▼M1

Se gli animali cui si riferisce questo punto sono destinati al commercio intracomunitario o all’esportazione verso un paese terzo, la seguente dicitura è aggiunta ai certificati sanitari previsti dalla direttiva 88/407/CEE del Consiglio ( 20 ) e dalla decisione 95/388/CE della Commissione ( 21 ), oppure dalla decisione 93/444/CEE:

«Lo sperma ottenuto da animali donatori che risultano conformi alle disposizioni di cui al … (punto (a), (b), (c), (d) o (e), indicare a seconda dei casi) dell’allegato III.B del regolamento (CE) No 1266/2007».

C.   Ovuli ed embrioni di animali

1. Gli ovuli e gli embrioni ottenuti in vivo da bovini devono essere stati ottenuti da animali donatori che non presentano i sintomi clinici della febbre catarrale nel giorno della raccolta.

2. Gli ovuli e gli embrioni ottenuti in vivo da animali diversi dai bovini e gli embrioni di bovini prodotti in vitro devono essere stati ottenuti da donatori che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

a) sono stati tenuti al di fuori di una zona soggetta a restrizioni per almeno 60 giorni prima dell’inizio della raccolta degli embrioni/degli ovuli e durante la raccolta stessa;

b) sono stati protetti dagli attacchi dei vettori per almeno 60 giorni prima dell’inizio della raccolta degli embrioni/degli ovuli e durante la raccolta stessa;

c) sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell’UIE sugli animali terrestri, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi del gruppo virale della febbre catarrale tra il ventunesimo e il sessantesimo giorno successivo alla raccolta degli embrioni/ovuli;

d) sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell’UIE sugli animali terrestri, a un test di identificazione dell’agente su un campione ematico prelevato il giorno della raccolta degli embrioni/ovuli.

3. Se gli animali cui si riferisce questo punto sono destinati al commercio intracomunitario o all’esportazione verso un paese terzo, la seguente dicitura è aggiunta ai certificati sanitari previsti dalla direttiva 89/556/CEE del Consiglio ( 22 ) e dalla decisione 95/388/CE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:

«Gli embrioni/ovuli ottenuti da donatori che risultano conformi alle disposizioni di cui al … (indicare a seconda dei casi, punto 1(a), punto 2(a), punto 2(b), punto 2(c) o punto 2(d)) dell’allegato III.C(2) del regolamento (CE) No 1266/2007».

Le disposizioni del punto 2(a) dell’allegato B della direttiva 89/556/CEE non si applicano agli ovuli e agli embrioni raccolti da donatori tenuti in allevamenti e che sono oggetto di un divieto veterinario o di misure di quarantena relative alla febbre catarrale.

▼B




ALLEGATO IV

Criteri per la designazione dei macelli ai fini dell’esenzione dal divieto d’uscita (di cui al secondo comma dell’articolo 8, paragrafo 5)

Ai fini della valutazione del rischio per la designazione dei macelli ai fini dell’incanalamento dei movimenti di animali da un’azienda situata in una zona soggetta a restrizioni per la macellazione immediata, l’autorità competente del luogo di destinazione ricorre almeno ai seguenti criteri:

1) i dati disponibili grazie ai programmi di controllo e vigilanza, in particolare per quanto riguarda l’attività dei vettori;

2) la distanza dal punto di entrata nella zona non soggetta a restrizioni fino al macello;

3) i dati entomologici lungo l’itinerario;

4) il periodo della giornata in cui avviene il trasporto in riferimento alle ore di attività dei vettori;

5) il possibile impiego di insetticidi e repellenti in conformità della direttiva 96/23/CE del Consiglio ( 23 );

6) l’ubicazione del macello rispetto alle aziende zootecniche;

7) le misure in materia di biosicurezza in vigore presso il macello.




ALLEGATO V

Criteri per la definizione del periodo stagionalmente libero da vettori (di cui all’articolo 9, paragrafo 3)

Ai fini della determinazione di una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale, il periodo stagionalmente libero dai vettori per una determinata area geografica epidemiologicamente rilevante di uno Stato membro («area geografica epidemiologicamente rilevante») va definito a cura dell’autorità competente facendo ricorso almeno ai seguenti criteri:

1)   Criteri generali

a) Dev’essere in vigore un programma di controllo e/o vigilanza della febbre catarrale.

b) I criteri e le soglie specifici utilizzati per determinare il periodo stagionalmente libero da vettori devono essere definiti considerando le specie di Culicoides di cui è dimostrato o sospetto il ruolo di principali vettori nell’area geografica epidemiologicamente rilevante.

c) I criteri utilizzati per determinare il periodo stagionalmente libero da vettori si applicano considerando i dati relativi all’anno in corso e agli anni precedenti (dati storici). Occorre inoltre tenere conto degli aspetti connessi con la standardizzazione dei dati relativi alla sorveglianza.

2)   Criteri specifici

a) Non vi è circolazione del virus della febbre catarrale nell’area geografica epidemiologicamente rilevante, come risulta dai programmi di vigilanza della malattia o da altre prove che suggeriscono un arresto del virus.

b) È cessata l’attività effettiva e potenziale del vettore, come risulta dalla vigilanza entomologica nel quadro dei programmi di controllo e/o vigilanza della febbre catarrale.

c) Le catture delle specie di Culicoides di cui è dimostrato o sospetto il ruolo di vettori del sierotipo presente nell’area geografica epidemiologicamente rilevante sono al di sotto della soglia massima di vettori raccolti che dev’essere definita per l’area geografica epidemiologicamente rilevante. In assenza di elementi solidi a sostegno della determinazione della soglia massima si ricorre all’assenza totale di campioni di Culicoides imicola e a meno di cinque Culicoides fertili per trappola.

3)   Criteri supplementari

a) Condizioni termiche con un effetto sull’attività dei vettori nell’area geografica epidemiologicamente rilevante. Le soglie termiche sono definite in considerazione del comportamento ecologico delle specie di Culicoides di cui è dimostrato o sospetto il ruolo di vettori del sierotipo presente nell’area geografica epidemiologicamente rilevante.



( 1 ) GU L 378 del 31.12.1982. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/216/CE della Commissione (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 27).

( 2 ) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

( 3 ) GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/357/CE (GU L 133 del 25.5.2007, pag. 44).

( 4 ) GU L 59 del 5.3.2005, pag. 40. Decisione modificata dalla decisione 2006/924/CE (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 48).

( 5 ) The EFSA Journal (2007) 480, pagg. 1-20.

( 6 ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

( 7 ) GU L 139 del 31.5.2007, pag. 30.

( 8 ) The EFSA Journal (2007) 479, pagg. 1-29.

( 9 ) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

( 10 ) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

( 11 ) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/265/CE della Commissione (GU L 114 dell’1.5.2007, pag. 17).

( 12 ) GU L 208 del 19.8.1993, pag. 34.

( 13 ) GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

( 14 ) GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37.»

( 15 ) Si valuta che il tasso annuo normale di sieroconversione all’interno di una zona infetta sia del 20 %. Tuttavia, nella Comunità, la circolazione del virus si verifica principalmente in un periodo di circa sei mesi (fine primavera/metà autunno). Pertanto, il 2 % è una stima prudenziale del tasso medio di sierconversione prevedibile.

( 16 ) Si valuta che il tasso annuo normale di sieroconversione all’interno di una zona infetta sia del 20 %. Tuttavia se è dimostrato che il tasso annuo di sieroconversione nell’area geografica epidemiologicamente rilevante è inferiore al 20 %, la dimensione del campione deve essere calcolata in modo da individuare la prevalenza inferiore stimata.

( 17 ) Si valuta che il tasso annuo normale di sieroconversione all’interno di una zona vaccinata sia del 10 %. Tuttavia se è dimostrato che il tasso annuo di sieroconversione nell’area geografica epidemiologicamente rilevante sottoposta a vaccinazione è inferiore al 10 %, la dimensione del campione deve essere calcolata in modo da individuare la prevalenza inferiore stimata.

( 18 ) Si valuta che il tasso annuo normale di sieroconversione all’interno di una zona infetta sia del 20 %. Tuttavia, nella Comunità, la circolazione del virus si verifica principalmente in un periodo di circa sei mesi (fine primavera/metà autunno). Pertanto, 2 % è una stima prudenziale del tasso medio di sierconversione prevedibile.

( 19 ) Se si usano dei raggruppamenti di sieri va riportata una stima del numero di animali corrispondenti ai sieri analizzati.

( 20 ) GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.

( 21 ) GU L 234 del 3.10.1995, pag. 30.

( 22 ) GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.

( 23 ) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.