2007R0716 — IT — 01.07.2013 — 002.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 716/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2007

relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 171, 29.6.2007, p.17)

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Gazzetta ufficiale

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date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 747/2008 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 2008

  L 202

20

31.7.2008

►M2

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 716/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2007

relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere

(Testo rilevante ai fini del SEE)



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea ( 1 ),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato ( 2 ),

considerando quanto segue:

(1)

La regolare disponibilità di statistiche comunitarie di buona qualità in tema di struttura e di attività delle consociate estere nel complesso dell’economia sono fondamentali ai fini di un’adeguata valutazione dell’incidenza delle imprese a controllo estero sull’economia dell’Unione europea. Questo faciliterebbe anche il monitoraggio dell’efficacia del mercato interno e della graduale integrazione delle economie nel contesto della globalizzazione. In tale ambito un ruolo preminente compete alle imprese multinazionali, ma anche le piccole e medie imprese possono essere interessate da un controllo estero.

(2)

L’attuazione e la revisione dell’accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) nonché gli attuali e i futuri negoziati su ulteriori accordi rendono indispensabile disporre delle pertinenti informazioni statistiche quale ausilio in sede di negoziazione.

(3)

Ai fini dell’elaborazione di politiche economiche, della concorrenza, delle imprese, della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’occupazione nel contesto del processo di liberalizzazione risulta necessario disporre di statistiche sulle consociate estere allo scopo di misurare gli effetti diretti e indiretti del controllo estero sull’occupazione, sulle retribuzioni e sulla produttività in determinati paesi e settori.

(4)

Le informazioni fornite nell’ambito della normativa comunitaria in vigore o disponibili negli Stati membri sono insufficienti, inadeguate o insufficientemente comparabili per costituire una base affidabile per le attività della Commissione.

(5)

Il regolamento (CE) n. 184/2005 del Consiglio ( 3 ) istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti esteri. In considerazione della copertura solo parziale dei dati inclusi nel GATS da parte delle statistiche di bilancia dei pagamenti, è indispensabile provvedere con regolarità all’elaborazione di statistiche dettagliate sulle consociate estere.

(6)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese ( 4 ), e il regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità ( 5 ), istituiscono un quadro comune per la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle imprese nella Comunità.

(7)

Per poter procedere all’elaborazione di conti nazionali a norma del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità ( 6 ), è necessario disporre di statistiche comparabili, complete e attendibili sulle consociate estere.

(8)

Collettivamente il manuale delle statistiche sugli scambi internazionali di servizi delle Nazioni Unite, il manuale della bilancia dei pagamenti (quinta edizione) del Fondo monetario internazionale, la definizione di riferimento degli investimenti diretti esteri e il manuale sugli indicatori della globalizzazione economica dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico definiscono le norme generali per l’elaborazione di statistiche internazionali comparabili sulle consociate estere.

(9)

L’elaborazione di specifiche statistiche comunitarie è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ( 7 ).

(10)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la creazione di standard statistici comuni ai fini dell’elaborazione di statistiche comparabili sulle consociate estere, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(11)

Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 8 ).

(12)

In particolare, la Commissione ha il potere di adattare le definizioni degli allegati I e II e il grado di dettaglio dell’allegato III nonché di apportare eventuali conseguenti modifiche degli allegati I e II, di dare attuazione ai risultati degli studi pilota e di definire le adeguate norme comuni di qualità nonché i contenuti e la periodicità delle relazioni sulla qualità. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento o integrarlo con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(13)

Il comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ( 9 ), e il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito dalla decisione 2006/856/CE del Consiglio ( 10 ), sono stati consultati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «consociata estera»: un’impresa residente nel paese di rilevazione dei dati controllata da un’unità istituzionale non residente in tale paese, oppure un’impresa non residente nel paese di rilevazione dei dati controllata da un’unità istituzionale residente in tale paese;

b) «controllo»: la capacità di determinare la politica generale di una impresa attraverso, se necessario, la scelta degli amministratori più idonei. In tale contesto l’impresa A è controllata da un’unità istituzionale B, allorché B controlla, direttamente o indirettamente, più della metà dei diritti di voto degli azionisti o più della metà delle azioni;

c) «controllo estero»: il controllo nel caso in cui l’unità istituzionale controllante è residente in un paese diverso da quello in cui risiede l’unità istituzionale da essa controllata;

d) «filiali»: le unità locali che non sono persone giuridiche distinte e che dipendono da imprese a controllo estero. Esse sono trattate come quasi società ai sensi del punto 3, lettera f), della sottosezione B (Unità istituzionale/Note esplicative) dell’allegato del regolamento (CEE) n. 696/93;

e) «statistiche sulle consociate estere»: le statistiche che descrivono l’attività complessiva delle consociate estere;

f) «statistiche sulle consociate estere residenti nel paese»: le statistiche che descrivono l’attività delle consociate estere residenti nel paese di rilevazione dei dati;

g) «statistiche sulle consociate estere residenti all'estero»: le statistiche che descrivono l’attività delle consociate estere residenti all’estero controllate da un’unità istituzionale residente nel paese di rilevazione dei dati;

h) «unità istituzionale ultima controllante di una consociata estera»: l’unità istituzionale che si colloca all’ultimo anello della catena di controllo di una consociata estera e non risulta controllata da nessuna altra unità istituzionale;

i) «impresa», «unità locale» e «unità istituzionale»: le entità corrispondenti ai sensi del regolamento (CEE) n. 696/93.

Articolo 3

Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati sulle consociate estere riguardo alle caratteristiche, alle attività economiche e alla disaggregazione geografica di cui agli allegati I, II e III.

Articolo 4

Fonti di dati

1.  Gli Stati membri, nel rispetto delle disposizioni in merito alla qualità di cui all’articolo 6, raccolgono le informazioni contemplate dal presente regolamento ricorrendo a tutte le fonti da essi ritenute pertinenti e più idonee.

2.  Le persone fisiche e giuridiche che devono fornire le informazioni sono tenute a rispettare, nel fornire la loro risposta, i termini di tempo e le definizioni stabilite dalle istituzioni nazionali preposte al rilevamento dei dati all’interno degli Stati membri a norma del presente regolamento.

3.  In caso di impossibilità di rilevazione dei dati richiesti a un costo ragionevole, possono essere trasmesse le migliori stime disponibili, compresi i valori zero.

Articolo 5

Studi pilota

1.  La Commissione redige un programma di studi pilota alla cui esecuzione provvederanno su base volontaria le autorità nazionali nell’accezione di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97 su variabili e disaggregazioni aggiuntive per le statistiche sulle consociate estere residenti nel paese e all’estero.

2.  Gli studi pilota sono condotti nell’intento di valutare l’opportunità e la fattibilità della raccolta di dati, tenendo conto dei vantaggi derivanti dalla disponibilità dei dati in rapporto ai costi di rilevazione e all’onere gravante sulle imprese.

3.  Il programma di studi pilota della Commissione è coerente con gli allegati I e II.

4.  Sulla base delle conclusioni degli studi pilota la Commissione adotta le necessarie misure di esecuzione per le statistiche sulle consociate estere interne ed esterne secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.

5.  Gli studi pilota sono completati entro il 19 luglio 2010.

Articolo 6

Norme di qualità e relazioni

1.  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire la qualità dei dati trasmessi in conformità a norme comuni di qualità.

2.  Gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi (relazioni sulla qualità).

3.  Le norme comuni di qualità nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità sono precisati dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.

4.  La Commissione valuta la qualità dei dati trasmessi.

Articolo 7

Manuale di raccomandazioni

La Commissione pubblica, in stretta collaborazione con gli Stati membri, un manuale di raccomandazioni contenente le pertinenti definizioni e le indicazioni supplementari in merito alle statistiche comunitarie elaborate a norma del presente regolamento.

Articolo 8

Calendario e deroghe

1.  Gli Stati membri elaborano i dati nel rispetto del calendario specificato negli allegati I e II.

2.  Durante un periodo di transizione non superiore a quattro anni dal primo anno di riferimento di cui agli allegati I e II, la Commissione può concedere agli Stati membri, per un periodo limitato, deroghe alle disposizioni del presente regolamento, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, nel caso in cui i sistemi nazionali di questi necessitino di sostanziali adeguamenti.

Articolo 9

Misure di esecuzione

1.  Le seguenti misure di esecuzione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2:

a) indicazione del formato e delle procedure appropriati per la trasmissione dei risultati da parte degli Stati membri;

b) concessione di deroghe agli Stati membri nel caso in cui i sistemi statistici nazionali di questi necessitino di sostanziali adeguamenti, compresa la concessione di ulteriori deroghe a ogni nuova prescrizione a seguito di studi pilota, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2.

2.  Le seguenti misure intese a modificare elementi non essenziali del presente atto, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3:

a) adeguando le definizioni degli allegati I e II e il grado di dettaglio richiesto nell’allegato III, nonché apportando le conseguenti modifiche agli allegati I e II;

b) attuando i risultati degli studi pilota, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4;

e

c) definendo le opportune norme comuni di qualità, il contenuto e le periodicità delle relazioni sulla qualità, a norma dell’articolo 6, paragrafo 3.

3.  Particolare considerazione è riservata al principio secondo cui i benefici di tali misure devono superare i relativi costi e al principio in base al quale ogni onere finanziario supplementare a carico degli Stati membri o delle imprese dovrebbe mantenersi entro limiti ragionevoli.

Articolo 10

Comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico (il comitato).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni all’articolo 8 della stessa.

4.  La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono partecipare alle riunioni del comitato in qualità di osservatori.

Articolo 11

Cooperazione con il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti

In sede di esecuzione del presente regolamento la Commissione chiede il parere del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti su tutte le questioni che rientrano nelle competenze di tale comitato, in particolare tutte le disposizioni in tema di adeguamento agli sviluppi tecnici ed economici nelle fasi di rilevazione e di elaborazione statistica dei dati, nonché di elaborazione e di trasmissione dei risultati.

Articolo 12

Relazione sull’applicazione

Entro il 19 luglio 2012 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. In particolare, tale relazione deve:

a) valutare la qualità delle statistiche elaborate;

b) valutare i vantaggi che le statistiche elaborate apportano alla Comunità, agli Stati membri, ai fornitori e agli utilizzatori delle informazioni statistiche in rapporto ai loro costi;

c) valutare i progressi degli studi pilota e la loro esecuzione;

d) individuare potenziali miglioramenti ed emendamenti ritenuti necessari alla luce dei risultati ottenuti e dei costi connessi.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

MODULO COMUNE PER LE STATISTICHE SULLE CONSOCIATE ESTERE RESIDENTI NEL PAESE

SEZIONE 1

Unità statistiche

Le unità statistiche sono le imprese e tutte le filiali assoggettate a controllo estero ai sensi delle definizioni di cui all’articolo 2.

▼M1

SEZIONE 2

Caratteristiche

Saranno forniti dati per le seguenti caratteristiche definite nell'allegato del regolamento (CE) n. 2700/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese ( 11 ):



Codice

Denominazione

11 11 0

Numero di imprese

12 11 0

Fatturato

12 12 0

Valore della produzione

12 15 0

Valore aggiunto al costo dei fattori

13 11 0

Acquisti complessivi di beni e servizi

13 12 0

Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto

13 31 0

Costi del personale

15 11 0

Investimenti lordi in beni materiali

16 11 0

Numero di persone occupate

Per l'anno di riferimento 2009 e per gli anni successivi gli Stati membri forniranno dati anche per le seguenti caratteristiche:



Codice

Denominazione e definizione

22 11 0

Spesa complessiva per R&S intra muros (1)

La ricerca e lo sviluppo sperimentale consistono in un'attività originale intrapresa in modo sistematico e mirante ad accrescere il patrimonio delle conoscenze, anche di quelle relative all'uomo, alla cultura e alla società, e l'uso di tale patrimonio di conoscenze per ideare nuove applicazioni.

Le spese intra muros sono tutte le spese per attività di ricerca e sviluppo (R&S) sostenute all'interno dell'unità, indipendentemente dalla fonte di finanziamento.

Le spese per R&S devono essere distinte dalle spese per varie altre attività collegate. Sono escluse pertanto dalle spese per R&S:

— le spese per istruzione e formazione,

— le spese per altre attività scientifiche e tecnologiche (ad esempio servizi di informazione, test e standardizzazione, studi di fattibilità, ecc.),

— le spese per altre attività industriali (ad esempio innovazioni industriali non indicate altrove),

— le spese per attività di carattere esclusivamente finanziario (comprese le altre attività amministrative e ausiliarie).

La spesa per ricerca e sviluppo può, a seconda delle normative nazionali, essere registrata in una delle tre voci che seguono: movimenti di immobilizzazioni immateriali, movimenti di immobilizzazioni materiali, spese operative.

Se, in base alla legislazione nazionale, queste spese possono, in tutto o in parte, essere considerate come immobilizzazioni, figurano nei conti delle società tra i movimenti delle immobilizzazioni immateriali, alla voce Immobilizzazioni — Immobilizzazioni immateriali — Spese per la ricerca e lo sviluppo.

Se, in base alla legislazione nazionale, queste spese non possono, o possono soltanto in parte essere considerate immobilizzazioni, la parte considerata come spese correnti figura sotto le voci per Materie prime e sussidiarie, Altre spese esterne, Spese per il personale e Altri oneri di gestione; le spese in conto capitale sono incluse nel movimento delle immobilizzazioni materiali figuranti nei conti delle società alla voce Immobilizzazioni — Immobilizzazioni materiali.

22 12 0

Numero complessivo del personale R&S (1)

La ricerca e lo sviluppo sperimentale consistono in un'attività originale intrapresa in modo sistematico e mirante ad accrescere il patrimonio delle conoscenze, anche di quelle relative all'uomo, alla cultura e alla società, e l'uso di tale patrimonio di conoscenze per ideare nuove applicazioni.

Devono essere prese in conto tutte le persone impiegate direttamente in attività di ricerca e sviluppo (R&S) e quelle che prestano servizi diretti in materia di R&S (dirigenti, amministratori, personale d'ufficio). Vanno escluse le persone che prestano servizi indiretti (per esempio personale addetto alle mense e ai servizi di sicurezza), anche se le loro retribuzioni sono considerate come spese generali ai fini della misura delle spese.

Il personale R&S deve essere distinto dal personale di varie attività collegate. Sono pertanto esclusi dal personale R&S:

— il personale addetto all'istruzione e alla formazione,

— il personale addetto ad altre attività scientifiche e tecnologiche (ad esempio servizi di informazione, test e standardizzazione, studi di fattibilità, ecc.),

— il personale impiegato in altre attività industriali (ad esempio innovazioni industriali non indicate altrove),

— il personale addetto ad attività amministrative e ausiliarie.

Relazione con i conti delle societàIl numero complessivo del personale di R&S può non figurare separatamente nei conti delle società. Esso fa parte del numero di dipendenti che figura nelle note sui conti delle società (articolo 43, paragrafo 8).Relazione con altre variabiliParte del Numero di persone occupate (16 11 0).

(1)   I dati per le variabili 22 11 0 e 22 12 0 vanno trasmessi ogni due anni. Se in una divisione della NACE Rev. 2, sezioni B-F, l'importo complessivo del fatturato o il numero di persone occupate rappresentano in uno Stato membro meno dell'1 % del totale comunitario, non occorre procedere alla rilevazione ai fini del presente regolamento delle informazioni necessarie per l'elaborazione di statistiche in merito alle caratteristiche 22 11 0 e 22 12 0.

Qualora il numero delle persone occupate non fosse disponibile, va indicato al suo posto il numero di dipendenti (codice 16 13 0).

Per le caratteristiche «Spesa complessiva per R&S intra muros» (codice 22 11 0) e «Numero complessivo del personale R&S» (codice 22 12 0) sono da fornire dati soltanto per le attività delle sezioni B, C, D, E ed F della NACE. Fino all'anno di riferimento 2009, gli Stati membri forniranno dati per queste caratteristiche secondo quanto stabilito all'allegato del regolamento (CE) n. 2700/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998.

Per la sezione K della NACE saranno forniti dati solo per il numero di imprese, il fatturato ( 12 ) e il numero di persone occupate (o il numero di dipendenti).

▼B

SEZIONE 3

Grado di dettaglio

I dati saranno forniti conformemente al concetto di «unità istituzionale controllante ultima» combinando il livello 2-IN della disaggregazione geografica con il livello 3 della disaggregazione per attività come specificato nell’allegato III e il livello 3 della disaggregazione geografica con «Economia d’impresa».

SEZIONE 4

Primo anno di riferimento e periodicità

1. Il primo anno di riferimento per il quale saranno elaborate statistiche annuali è l’anno civile di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Gli Stati membri trasmetteranno dati per ciascun anno civile successivo.

3. Il primo anno di riferimento per cui saranno compilate le variabili «Spesa complessiva per R&S intra muros» (codice 22 11 0) e «Numero complessivo del personale R&S» (codice 22 12 0) è il 2007.

SEZIONE 5

Trasmissione dei risultati

I risultati saranno trasmessi entro venti mesi dalla fine dell’anno di riferimento.

SEZIONE 6

Relazioni e studi pilota

1. Gli Stati membri trasmetteranno alla Commissione una relazione in merito alla definizione, alla struttura e alla disponibilità dei dati statistici da elaborare ai fini del presente modulo comune.

2. Per il grado di dettaglio di cui al presente allegato la Commissione avvierà studi pilota, alla cui esecuzione provvederanno le autorità nazionali nell’accezione di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97 a norma dell’articolo 5 del presente regolamento.

3. Gli studi pilota saranno eseguiti nell’intento di valutare la fattibilità della raccolta di dati, tenuto conto dei vantaggi derivanti dalla disponibilità di tali dati in rapporto ai costi di rilevazione e all’onere gravante sulle imprese.

4. Saranno avviati studi pilota per le seguenti caratteristiche:



Codice

Designazione

 

Esportazioni di beni e servizi

 

Importazioni di beni e servizi

 

Esportazioni di beni e servizi intragruppo

 

Importazioni di beni e servizi intragruppo

Esportazioni, importazioni, esportazioni intragruppo e importazioni intragruppo saranno suddivise in beni e servizi.

5. Saranno avviati studi pilota anche per valutare la fattibilità dell’elaborazione di dati per le attività delle sezioni M, N e O della NACE e dell’elaborazione delle variabili «Spesa complessiva per R&S intra muros» (codice 22 11 0) e «Numero complessivo del personale R&S» (codice 22 12 0) per le attività delle sezioni G, H, I, K, M, N e O della NACE. Saranno condotti anche studi pilota per valutare l’opportunità, la fattibilità e i costi della disaggregazione dei dati come specificato nella sezione 2 in classi di dimensioni misurate in termini di numero di persone occupate.




ALLEGATO II

MODULO COMUNE PER LE STATISTICHE SULLE CONSOCIATE ESTERE RESIDENTI ALL’ESTERO («OUTWARD FATS»)

SEZIONE 1

Unità statistiche

Le unità statistiche sono le imprese e tutte le filiali all’estero controllate da un’unità istituzionale residente nel paese che rileva i dati conformemente alle definizioni di cui all’articolo 2.

SEZIONE 2

Caratteristiche

Saranno indicate le seguenti caratteristiche definite nell’allegato del regolamento (CE) n. 2700/98:



Codice

Designazione

12 11 0

Fatturato

16 11 0

Numero di persone occupate

11 11 0

Numero di imprese

Qualora il numero delle persone occupate non fosse disponibile, va indicato al suo posto il numero di dipendenti (codice 16 13 0).

SEZIONE 3

Grado di dettaglio

I dati saranno forniti dettagliati per paese di ubicazione e per attività della consociata estera specificati nell’allegato III. I livelli di dettaglio per paese di ubicazione e per attività saranno combinati come segue:

 livello 1 della disaggregazione geografica combinato con il livello 2 della disaggregazione per attività,

 livello 2-OUT della disaggregazione geografica combinato con il livello 1 della disaggregazione per attività,

 livello 3 della disaggregazione geografica combinato esclusivamente con i dati sul totale delle attività.

SEZIONE 4

Primo anno di riferimento e periodicità

1. Il primo anno di riferimento per il quale saranno elaborate statistiche annuali è l’anno civile di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Gli Stati membri trasmetteranno dati per ciascun anno civile successivo.

SEZIONE 5

Trasmissione dei risultati

I risultati saranno trasmessi entro venti mesi dalla fine dell’anno di riferimento.

SEZIONE 6

Relazioni e studi pilota

1. Gli Stati membri trasmetteranno alla Commissione una relazione in merito alla definizione, alla struttura e alla disponibilità dei dati statistici da elaborare ai fini del presente modulo comune.

2. Per il grado di dettaglio di cui al presente allegato la Commissione avvierà studi pilota, alla cui esecuzione provvederanno le autorità nazionali nell’accezione di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97 a norma dell’articolo 5 del presente regolamento.

3. Gli studi pilota saranno condotti nell’intento di valutare l’opportunità e la fattibilità della raccolta di dati, tenendo conto dei vantaggi derivanti dalla disponibilità dei dati in rapporto ai costi di rilevazione e all’onere gravante sulle imprese.

4. Saranno avviati studi pilota per le seguenti caratteristiche:



Codice

Designazione

13 31 0

Costi del personale

 

Esportazioni di beni e servizi

 

Importazioni di beni e servizi

 

Esportazioni di beni e servizi intragruppo

 

Importazioni di beni e servizi intragruppo

12 15 0

Numero di persone occupate

15 11 0

Numero di imprese




ALLEGATO III

LIVELLI DI DISAGGREGAZIONE GEOGRAFICA E PER ATTIVITÀ DELLE INFORMAZIONI



Livelli di disaggregazione geografica

Livello 1

 

Livello 2-OUT

(livello 1 + 24 paesi)

V2

Extra UE-27

V2

Extra UE-27

 
 

IS

Islanda

 
 

LI

Liechtenstein

 
 

NO

Norvegia

CH

Svizzera

CH

Svizzera

▼M2 —————

▼B

RU

Federazione russa

RU

Federazione russa

 
 

TR

Turchia

 
 

EG

Egitto

 
 

MA

Marocco

 
 

NG

Nigeria

 
 

ZA

Sudafrica

CA

Canada

CA

Canada

US

Stati Uniti d’America

US

Stati Uniti

 
 

MX

Messico

 
 

AR

Argentina

BR

Brasile

BR

Brasile

 
 

CL

Cile

 
 

UY

Uruguay

 
 

VE

Venezuela

 
 

IL

Israele

CN

Cina

CN

Cina

HK

Hong Kong

HK

Hong Kong

IN

India

IN

India

 
 

ID

Indonesia

JP

Giappone

JP

Giappone

 
 

KR

Corea del Sud

 
 

MY

Malaysia

 
 

PH

Filippine

 
 

SG

Singapore

 
 

TW

Taiwan

 
 

TH

Thailandia

 
 

AU

Australia

 
 

NZ

Nuova Zelanda

Z8

Extra UE-27 non attribuiti

Z8

Extra UE-27 non attribuiti

C4

Centri finanziari offshore

C4

Centri finanziari offshore

Z7

Controllo equamente condiviso delle UCI (1) di più di uno Stato membro

Z7

Controllo equamente condiviso delle UCI (1) di più di uno Stato membro

(1)   Unità istituzionale ultima controllante di una consociata estera.



Livello 2-IN

A1

Totale mondiale (tutte le entità compreso il paese di rilevazione dei dati)

Z9

Resto del mondo (escluso il paese di rilevazione dei dati)

A2

Controllata dal paese di rilevazione dei dati

V1

UE-27 (intra UE-27) escluso il paese di rilevazione dei dati

BE

Belgio

BG

Bulgaria

CZ

Repubblica ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

EE

Estonia

IE

Irlanda

GR

Grecia

ES

Spagna

FR

Francia

▼M2

HR

Croazia

▼B

IT

Italia

CY

Cipro

LV

Lettonia

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

HU

Ungheria

MT

Malta

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

PL

Polonia

PT

Portogallo

RO

Romania

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia

UK

Regno Unito

Z7

Controllo equamente condiviso delle UCI (1) di più di uno Stato membro

V2

Extra UE-27

AU

Australia

CA

Canada

CH

Svizzera

CN

Cina

HK

Hong Kong

IL

Israele

IS

Islanda

JP

Giappone

LI

Liechtenstein

NO

Norvegia

NZ

Nuova Zelanda

RU

Federazione russa

TR

Turchia

US

Stati Uniti

C4

Centri finanziari offshore

Z8

Extra UE-27 non attribuiti

(1)   Unità istituzionale ultima controllante di una consociata estera.



Livello 3

AD

Andorra

EE

Estonia (1)

KZ

Kazakistan

QA

Qatar

AE

Emirati arabi uniti

EG

Egitto

LA

Repubblica democratica popolare del Laos

RO

Romania (1)

AF

Afghanistan

ER

Eritrea

LB

Libano

RS

Serbia

AG

Antigua e Barbuda

ES

Spagna (1)

LC

Saint Lucia

RU

Federazione russa

AI

Anguilla

ET

Etiopia

LI

Liechtenstein

RW

Ruanda

AL

Albania

FI

Finlandia (1)

LK

Sri Lanka

SA

Arabia Saudita

AM

Armenia

FJ

Figi

LR

Liberia

SB

Isole Salomone

AN

Antille olandesi

FK

Isole Falkland (Malvine)

LS

Lesotho

SC

Seicelle

AO

Angola

FM

Stati federati di Micronesia

LT

Lituania (1)

SD

Sudan

AQ

Antartide

FO

Færøer

LU

Lussemburgo (1)

SE

Svezia (1)

AR

Argentina

FR

Francia (1)

LV

Lettonia (1)

SG

Singapore

AS

Samoa americane

GA

Gabon

LY

Gran Giamahiria araba libica

SH

Sant’Elena

AT

Austria (1)

GD

Grenada

MA

Marocco

SI

Slovenia (1)

AU

Australia

GE

Georgia

MD

Repubblica moldova

SK

Slovacchia (1)

AW

Aruba

GG

Guernsey

ME

Montenegro

SL

Sierra Leone

AZ

Azerbaigian

GH

Ghana

MG

Madagascar

SM

San Marino

BA

Bosnia-Erzegovina

GI

Gibilterra

MH

Isole Marshall

SN

Senegal

BB

Barbados

GL

Groenlandia

MK (3)

Ex repubblica iugoslava di Macedonia

SO

Somalia

BD

Bangladesh

GM

Gambia

ML

Mali

SR

Suriname

BE

Belgio (1)

GN

Guinea

MM

Myanmar

ST

São Tomé e Príncipe

BF

Burkina-Faso

GQ

Guinea equatoriale

MN

Mongolia

SV

Salvador

BG

Bulgaria (1)

GR

Grecia (1)

MO

Macao

SY

Repubblica araba siriana

BH

Bahrein

GS

Isole della Georgia del Sud e Sandwich del Sud

MP

Marianne settentrionali

SZ

Swaziland

BI

Burundi

GT

Guatemala

MR

Mauritania

TC

Isole Turks e Caicos

BJ

Benin

GU

Guam

MS

Montserrat

TD

Ciad

BM

Bermuda

GW

Guinea-Bissau

MT

Malta (1)

TF

Territori francesi meridionali

BN

Brunei Darussalam

GY

Guyana

MU

Maurizio

TG

Togo

BO

Bolivia

HK

Hong Kong

MV

Maldive

TH

Thailandia

BR

Brasile

HM

Isole Heard e McDonald

MW

Malawi

TJ

Tagikistan

BS

Bahama

HN

Honduras

MX

Messico

TK

Tokelau

BT

Bhutan

HR

Croazia ►M2   (1)  ◄

MY

Malaysia

TM

Turkmenistan

BV

Isola di Bouvet

HT

Haiti

MZ

Mozambico

TN

Tunisia

BW

Botswana

HU

Ungheria (1)

NA

Namibia

TO

Tonga

BY

Bielorussia

ID

Indonesia

NC

Nuova Caledonia

TP

Timor est

BZ

Belize

IE

Irlanda (1)

NE

Niger

TR

Turchia

CA

Canada

IL

Israele

NF

Isola Norfolk

TT

Trinidad e Tobago

CC

Isole Cocos (Keeling)

IM

Isola di Man

NG

Nigeria

TV

Tuvalu

CD

Repubblica democratica del Congo

IN

India

NI

Nicaragua

TW

Taiwan, Provincia della Cina

CF

Repubblica centrafricana

IO

Territorio britannico dell’Oceano Indiano

NL

Paesi Bassi (1)

TZ

Repubblica unita di Tanzania

CG

Congo

IQ

Iraq

NO

Norvegia

UA

Ucraina

CH

Svizzera

IR

Repubblica islamica dell’Iran

NP

Nepal

UG

Uganda

CI

Costa d’avorio

IS

Islanda

NR

Nauru

UK

Regno Unito (1)

CK

Isole Cook

IT

Italia (1)

NU

Niue

UM

Isole minori lontane degli Stati Uniti

CL

Cile

JE

Jersey

NZ

Nuova Zelanda

US

Stati Uniti

CM

Camerun

JM

Giamaica

OM

Oman

UY

Uruguay

CN

Cina

JO

Giordania

PA

Panama

UZ

Uzbekistan

CO

Colombia

JP

Giappone

PE

Perù

VA

Santa Sede (Città del Vaticano)

CR

Costa Rica

KE

Kenya

PF

Polinesia francese

VC

Saint Vincent e Grenadine

CU

Cuba

KG

Kirghizistan

PG

Papua Nuova Guinea

VE

Venezuela

CV

Capo Verde

KH

Cambogia (Kampuchea)

PH

Filippine

VG

Isole Vergini britanniche

CX

Isola Christmas

KI

Kiribati

PK

Pakistan

VI

Isole Vergini americane

CY

Cipro (1)

KM

Comore

PL

Polonia (1)

VN

Vietnam

CZ

Repubblica ceca (1)

KN

Saint Kitts e Nevis

PN

Pitcairn

VU

Vanuatu

DE

Germania (1)

KP

Repubblica democratica popolare di Corea (Corea del Nord)

PS

Territorio palestinese occupato

WF

Wallis e Futuna

DJ

Gibuti

KR

Repubblica di Corea (Corea del Sud)

PT

Portogallo (1)

WS

Samoa

DK

Danimarca (1)

KW

Kuwait

PW

Palau

YE

Yemen

DM

Dominica

KY

Isole Cayman

PY

Paraguay

 
 

DO

Repubblica dominicana

 
 
 
 

ZA

Sudafrica

DZ

Algeria

 
 
 
 

ZM

Zambia

EC

Ecuador

Z8

Extra UE-27 non attribuiti

 
 

ZW

Zimbabwe

A2

Controllata dal paese di rilevazione dei dati

Z7

Controllo equamente condiviso delle UCI di più di uno Stato membro (2)

 
 
 
 

(1)   Solo per inward FATS.

(2)   Unità istituzionale ultima controllante di una consociata estera.

(3)   Codice provvisorio che non incide sulla denominazione definitiva del paese che sarà assegnata alla conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

▼M1



Livelli 1 e 2 della disaggregazione per attività per le statistiche sulle consociate estere residenti all'estero

Livello 1

Livello 2

NACE Rev. 2

TOTALE DELLE ATTIVITÀ

TOTALE DELLE ATTIVITÀ

sez. B-S (esclusa la O)

ESTRAZIONE DI MINERALI

ESTRAZIONE DI MINERALI

sez. B

Estrazione di petrolio greggio, gas naturale e attività dei servizi di supporto all'estrazione

div. 06, 09

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

sez. C

Prodotti alimentari, bevande e tabacchi

div. 10, 11, 12

TOTALE industrie tessili + industria del legno

div. 13, 14, 16, 17, 18

Industrie tessili e dell'abbigliamento

div. 13, 14

Industria del legno, della carta, della stampa e della riproduzione

div. 16, 17, 18

Prodotti petroliferi, chimici, farmaceutici, in gomma e materie plastiche

TOTALE Prodotti petroliferi, chimici, farmaceutici, in gomma e materie plastiche

div. 19, 20, 21, 22

Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

div. 19

Prodotti chimici

div. 20

Articoli in gomma e materie plastiche

div. 22

TOTALE prodotti in metallo + apparecchi meccanici

div. 24, 25, 26, 28

Metallurgia e prodotti in metallo

div. 24, 25

Computer, prodotti elettronici e ottici

Computer, prodotti elettronici e ottici

div. 26

Macchine ed apparecchi non altrove indicati

div. 28

Veicoli e altri mezzi di trasporto

TOTALE veicoli + altri mezzi di trasporto

div. 29, 30

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

div. 29

Altri mezzi di trasporto

div. 30

TOTALE degli altri prodotti

div. 15, 23, 27, 31, 32, 33

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

sez. D

FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E DECONTAMINAZIONE

FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E DECONTAMINAZIONE

sez. E

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

div. 36

Reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e decontaminazione

div. 37, 38, 39

COSTRUZIONI

COSTRUZIONI

sez. F

TOTALE SERVIZI

TOTALE SERVIZI

sez. G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

sez. G

Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli

div. 45

Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli

div. 46

Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli

div. 47

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

sez. H

TOTALE Trasporto e magazzinaggio

div. 49, 50, 51, 52

Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

div. 49

Trasporto marittimo e per vie d'acqua

div. 50

Trasporto aereo

div. 51

Magazzinaggio e attività di supporto per i trasporti

div. 52

Attività postali e di corriere

div. 53

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

sez. I

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

sez. J

Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, altre attività di intrattenimento

div. 59, 60

Telecomunicazioni

div. 61

Altre attività di informazione e comunicazione

div. 58, 62, 63

ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE

ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE

sez. K

Intermediazione finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

div. 64

—  Attività delle società di partecipazione (holding)

gruppo 64.2

Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie

div. 65

Altre attività finanziarie

div. 66

ATTIVITÀ IMMOBILIARI

sez. L

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

sez. M

Attività legali e contabilità

div. 69

—  Attività degli studi legali

gruppo 69.1

—  Contabilità, controllo e revisione contabile; consulenza in materia fiscale

gruppo 69.2

Attività di sedi centrali; consulenza gestionale

div. 70

—  Attività di sedi centrali

gruppo 70.1

—  Consulenza gestionale

gruppo 70.2

Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi e analisi tecniche

div. 71

Ricerca e sviluppo in campo scientifico

Ricerca scientifica e sviluppo

div. 72

Pubblicità e studi di mercato

div. 73

—  Pubblicità

gruppo 73.1

—  Ricerche di mercato e sondaggi di opinione

gruppo 73.2

Altre attività professionali, scientifiche e tecniche, veterinarie

div. 74, 75

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E DI SERVIZI DI SUPPORTO

sez. N

Attività di noleggio e leasing

div. 77

Altre attività amministrative e di servizi di supporto

div. 78, 79, 80, 81, 82

ISTRUZIONE

sez. P

SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

sez. Q

ATTIVITÀ ARTISTICHE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

ATTIVITÀ ARTISTICHE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

sez. R

Attività creative, artistiche e d'intrattenimento

div. 90

Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali

div. 91

Sport e altre attività ricreative; attività riguardanti scommesse e case da gioco

div. 92, 93

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

sez. S

Attività di organizzazioni associative

div. 94

Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa, altre attività di servizi personali

div. 95, 96

Non assegnato

 



Livello 3 della disaggregazione per attività per le statistiche sulle consociate estere residenti nel paese

Livello 3 (NACE Rev. 2)

Denominazione della linea

Livello di dettaglio richiesto

Economia d'impresa

Sezioni da B a N esclusa K

ESTRAZIONE DI MINERALI

Sezione B

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

Sezione C

Tutte le divisioni 10-33

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

Sezione D

Divisione 35

FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E DECONTAMINAZIONE

Sezione E

Tutte le divisioni 36-39

COSTRUZIONI

Sezione F

Tutte le divisioni 41-43

Tutti i gruppi 41.1 e 41.2, 42.1-42.9, 43.1-43.9

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

Sezione G

Tutte le divisioni 45-47

Tutti i gruppi 45.1-45.2, 46.1-46.9, 47,1-47.9

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

Sezione H

Tutte le divisioni 49-53

Gruppi 49.1-49.5

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

Sezione I

Tutte le divisioni 55-56

Tutti i gruppi 55.1-55.9, 56.1-56.3

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Sezione J

Tutte le divisioni 58-63

Gruppi 58.1, 58.2, 63.1, 63.9

ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE

Sezione K

Tutte le divisioni 64-66

ATTIVITÀ IMMOBILIARI

Sezione L

Divisione 68

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

Sezione M

Tutte le divisioni 69-75

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E DI SERVIZI DI SUPPORTO

Sezione N

Tutte le divisioni 77-82

Gruppi 77.1-77.4



( 1 ) GU C 144 del 14.6.2005, pag. 14.

( 2 ) Parere del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 maggio 2007.

( 3 ) GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 602/2006 della Commissione (GU L 106 del 19.4.2006, pag. 10).

( 4 ) GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

( 5 ) GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

( 6 ) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).

( 7 ) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

( 8 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

( 9 ) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

( 10 ) GU L 332 del 30.11.2006, pag. 21.

( 11 ) GU L 344 del 18.12.1998, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2003 (GU L 244 del 29.9.2003, pag. 74).

( 12 ) Per la divisione 64 della NACE Rev. 2 il fatturato è sostituito dal valore della produzione.