2007R0552 — IT — 11.04.2008 — 002.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 552/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2007

che stabilisce l'importo massimo del contributo comunitario al finanziamento dei programmi di lavoro nel settore dell'olio d'oliva e fissa, per il 2007, i massimali di bilancio per l'attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, e che modifica il suddetto regolamento

(GU L 131, 23.5.2007, p.10)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1276/2007 DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 2007

  L 284

11

30.10.2007

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 329/2008 DELLA COMMISSIONE del 10 aprile 2008

  L 101

7

11.4.2008




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 552/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2007

che stabilisce l'importo massimo del contributo comunitario al finanziamento dei programmi di lavoro nel settore dell'olio d'oliva e fissa, per il 2007, i massimali di bilancio per l'attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, e che modifica il suddetto regolamento



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 ( 1 ), in particolare l'articolo 64, paragrafo 2, l'articolo 70, paragrafo 2, l'articolo 110 decies, paragrafi 3 e 4, l'articolo 143 ter, paragrafo 3 e l'articolo 145, lettera i),

considerando quanto segue:

(1)

Per gli Stati membri che attuano nel 2007 il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2007 i massimali di bilancio per ciascuno dei pagamenti di cui agli articoli da 66 a 69 dello stesso regolamento, alle condizioni previste al titolo III, capitolo 5, sezione 2, del regolamento medesimo.

(2)

Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2007 dell'opzione di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2007 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti diretti esclusi dal regime di pagamento unico.

(3)

È opportuno modificare l'importo massimo dell'aiuto per gli oliveti di cui all'articolo 110 decies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, in funzione della riduzione del valore del coefficiente di cui al terzo comma della stessa disposizione, nonché della trattenuta applicata ai sensi del paragrafo 4 del suddetto articolo, notificati dagli Stati membri interessati. Occorre adeguare di conseguenza i massimali nazionali indicati nell'allegato VIII bis del suddetto regolamento.

(4)

Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare i massimali di bilancio del regime di pagamento unico per il 2007 una volta detratti, dai massimali di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003, i massimali fissati per i pagamenti di cui agli articoli da 66 a 70 del medesimo regolamento.

(5)

Per gli Stati membri che applicheranno nel 2007 il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare le dotazioni finanziarie annue per il 2007, in conformità dell'articolo 143 ter, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

(6)

Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicheranno nel 2007 il regime del pagamento unico per superficie, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero, ai sensi dell'articolo 143 ter bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, sulla base delle loro comunicazioni.

(7)

È opportuno stabilire l'importo massimo del contributo comunitario al finanziamento dei programmi di lavoro elaborati dalle organizzazioni di operatori riconosciute nel settore dell'olio di oliva, in funzione del coefficiente di prelievo di cui all'articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, notificato dagli Stati membri interessati.

(8)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1782/2003.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

1.  I massimali di bilancio per il 2007, di cui agli articoli da 66 a 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato I del presente regolamento.

2.  I massimali di bilancio per il 2007, di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato II del presente regolamento.

3.  I massimali di bilancio per il 2007, per il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato III del presente regolamento.

4.  Le dotazioni finanziarie annue per il 2007 di cui all'articolo 143 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelle indicate nell'allegato V del presente regolamento.

5.  Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania e della Slovacchia, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero nel 2007, di cui all'articolo 143 ter bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato V del presente regolamento.

Articolo 2

L'importo massimo del contributo comunitario al finanziamento dei programmi di lavoro elaborati da operatori riconosciuti nel settore dell'olio d'oliva, ai sensi dell'articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è fissato come segue:



milioni di EUR

Grecia

11,098

Francia

0,576

Italia

35,991

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue.

1) All'articolo 110 decies, paragrafo 3, primo comma, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:



«milioni di EUR

Spagna

103,14

Cipro

2,93»

2) Nell'allegato VIII bis, le colonne relative a Malta e alla Slovenia sono sostituite dalle seguenti:



«Anno civile

Malta

Slovenia

2005

670

35 800

2006

830

44 184

2007

1 668

59 026

2008

2 085

73 618

2009

2 502

87 942

2010

2 919

101 959

2011

3 336

115 976

2012

3 753

129 993

2013

4 170

144 110

2014

4 170

144 110

2015

4 170

144 110

2016 e anni successivi

4 170

144 110»

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I



MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI DA 66 A 69 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

Esercizio 2007

(migliaia di EUR)

 

BE

DK

DE

EL

ES

FR

IT

NL

AT

PT

SI

FI

SE

UK

 

Fiandre

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scozia

Pagamenti per superficie per i seminativi

 
 
 
 
 

372 670

1 154 046

 
 
 
 
 
 
 
 

Pagamento supplementare per il grano duro

 
 
 
 
 

42 025

14 820

 
 
 
 
 
 
 
 

Premio per vacca nutrice

77 565

 
 
 
 

►M1  261 153 ◄

►M2  734 416 ◄

 
 

70 578

►M1  78 695 ◄

 
 
 
 

Supplemento al premio per vacca nutrice

19 389

 
 
 
 

►M1  26 000 ◄

►M2  0 ◄

 
 

99

►M1  9 462 ◄

 
 
 
 

Premio speciale per i bovini

 
 

33 085

 
 
 
 
 
 
 
 

5 038

24 420

37 446

 

Premio all'abbattimento, animali adulti

 
 
 
 
 

47 175

101 248

 

62 200

17 348

8 657

 
 
 
 

Premio all'abbattimento, vitelli

 

6 384

 
 
 

560

79 472

 

40 300

5 085

946

 
 
 
 

Premio per pecora e per capra

 
 

855

 
 

183 499

 
 
 
 

21 892

346

600

 
 

Premio per pecora

 
 
 
 
 
 

66 455

 
 
 
 
 
 
 
 

Premio supplementare per pecora e per capra

 
 
 
 
 

55 795

 
 
 
 

7 184

119

200

 
 

Premio supplementare per pecora

 
 
 
 
 
 

19 572

 
 
 
 
 
 
 
 

Aiuto per superficie per il luppolo

 
 
 

2 277

 
 

98

 
 

27

 

99

 
 
 

Articolo 69, tutti i settori

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 398

 

Articolo 69, seminativi

 
 
 
 

47 323

 
 

141 712

 
 

1 878

 

5 840

 
 

Articolo 69, riso

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150

 
 
 
 

Articolo 69, carni bovine

 
 
 
 

8 810

54 966

 

28 674

 
 

►M1  1 681 ◄

2 970

10 118

 

29 800

Articolo 69, carni ovine e caprine

 
 
 
 

12 615

 
 

8 665

 
 

616

 
 
 
 

Articolo 69, cotone

 
 
 
 
 

13 432

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo 69, olio di oliva

 
 
 
 

22 196

 
 
 
 
 

5 658

 
 
 
 

Articolo 69, tabacco

 
 
 
 

7 578

2 353

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo 69, zucchero

 
 
 
 

2 246

17 568

 

8 160

 
 

1 104

 
 
 
 

Articolo 69, prodotti lattiero-caseari

 
 
 
 
 

19 763

 
 
 
 
 
 
 
 
 

▼M1




ALLEGATO II



MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 70 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

Esercizio 2007

(in migliaia di euro)

 

Belgio

Grecia

Spagna

Francia

Italia

Paesi Bassi

Portogallo

Finlandia

Articolo 70, paragrafo 1, lettera a)

Aiuto alle sementi

1 397

1 400

10 347

2 310

13 321

726

272

1 150

Articolo 70, paragrafo 1, lettera b)

Pagamenti per i seminativi

 
 

23

 
 
 
 
 

Aiuto per i legumi da granella

 
 

1

 
 
 
 
 

Pagamento specifico per il riso

 
 
 

3 053

 
 
 
 

Aiuto per il tabacco

 
 
 
 
 
 

166

 

Premi per i prodotti lattiero-caseari

 
 
 
 
 
 

12 608

 

Pagamenti supplementari ai produttori di latte

 
 
 
 
 
 

6 254

 

▼B




ALLEGATO III



MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

Esercizio 2007

(migliaia di EUR)

Stato membro

 

Belgio

488 660

Danimarca

987 356

Germania

5 693 330

Grecia

2 069 049

Spagna

3 542 583

Francia

6 107 448

Irlanda

1 337 919

Italia

3 612 988

Lussemburgo

37 051

Malta

1 668

Paesi Bassi

730 632

Austria

643 956

Portogallo

►M1  413 774 ◄

Slovenia

50 454

Finlandia

521 285

Svezia

714 201

Regno Unito

3 931 186




ALLEGATO IV



DOTAZIONI FINANZIARIE ANNUE PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

Esercizio 2007

(migliaia di EUR)

Stato membro

 

Bulgaria

202 097

Repubblica ceca

355 384

Estonia

40 503

Cipro

19 439

Lettonia

55 815

Lituania

147 781

Ungheria

509 562

Polonia

1 145 834

Romania

440 635

Repubblica slovacca

147 342




ALLEGATO V



IMPORTI MASSIMI DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER LO ZUCCHERO DI CUI ALL'ARTICOLO 143 ter bis DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

Esercizio 2007

(migliaia di EUR)

Stato membro

 

Repubblica ceca

24 490

Lettonia

5 164

Lituania

8 012

Ungheria

31 986

Polonia

122 906

Romania

1 930

Repubblica slovacca

14 762



( 1 ) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).