2007R0423 — IT — 19.06.2010 — 009.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 423/2007 DEL CONSIGLIO

del 19 aprile 2007

concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

(GU L 103, 20.4.2007, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 441/2007 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 2007

  L 104

28

21.4.2007

 M2

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2007

  L 106

51

24.4.2007

►M3

REGOLAMENTO (CE) N. 618/2007 DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2007

  L 143

1

6.6.2007

►M4

REGOLAMENTO (CE) N. 116/2008 DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 2008

  L 35

1

9.2.2008

►M5

REGOLAMENTO (CE) N. 219/2008 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2008

  L 68

5

12.3.2008

 M6

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 23 giugno 2008

  L 163

29

24.6.2008

►M7

REGOLAMENTO (CE) N. 1110/2008 DEL CONSIGLIO del 10 novembre 2008

  L 300

1

11.11.2008

►M8

REGOLAMENTO (CE) N. 680/2009 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 2009

  L 197

17

29.7.2009

►M9

REGOLAMENTO (CE) N. 1100/2009 DEL CONSIGLIO del 17 novembre 2009

  L 303

31

18.11.2009

►M10

REGOLAMENTO (UE) N. 1228/2009 DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 2009

  L 330

49

16.12.2009

►M11

REGOLAMENTO (UE) N. 532/2010 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2010

  L 154

5

19.6.2010


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 180, 10.7.2007, pag. 45  (423/07)

 C2

Rettifica, GU L 070, 14.3.2008, pag. 24  (423/07)

►C3

Rettifica, GU L 239, 6.9.2008, pag. 55  (116/08)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 423/2007 DEL CONSIGLIO

del 19 aprile 2007

concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2007/140/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran ( 1 ),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 dicembre 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1737(2006) [«UNSCR 1737(2006)»] in cui decideva che l’Iran avrebbe dovuto sospendere senza indugio tutte le attività connesse con l’arricchimento e il ritrattamento, così come i lavori su tutti i progetti riguardanti l’acqua pesante, e adottare determinate misure richieste dal Consiglio dei governatori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica («AIEA»), cosa che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ritiene indispensabile per rassicurare circa il carattere esclusivamente pacifico del programma nucleare iraniano. Nell’intento di convincere l’Iran ad ottemperare a questa decisione vincolante, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso che tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite devono applicare un certo numero di misure restrittive.

(2)

In linea con l’UNSCR 1737(2006), la posizione comune 2007/140/PESC prevede una serie di misure restrittive nei confronti dell’Iran, tra cui restrizioni all’esportazione e all’importazione di beni e tecnologie che potrebbero contribuire ad attività connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, un divieto riguardante la prestazione di servizi connessi, un divieto riguardante gli investimenti connessi ai beni e alle tecnologie in questione, un divieto riguardante l’acquisto dei beni e delle tecnologie suddetti dall’Iran e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone, entità e organismi che partecipano, sono direttamente associati o danno il loro sostegno alle attività o allo sviluppo suddetti.

(3)

Poiché tali misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea, la loro attuazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano la Comunità, al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)

Il presente regolamento deroga alla normativa comunitaria vigente che prevede norme generali sulle esportazioni nei paesi terzi e sulle importazioni dai paesi terzi, in particolare il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso ( 2 ), nella misura in cui il presente regolamento contempla gli stessi prodotti e tecnologie.

(5)

Per motivi di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a pubblicare l’elenco dei beni e delle tecnologie vietati e le relative modifiche eventualmente adottate dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché a modificare l’elenco delle persone, delle entità e degli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche dovrebbero essere congelati in base a decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del Comitato per le sanzioni.

(6)

Quanto alla procedura per redigere e modificare l’elenco di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento, il Consiglio dovrebbe esercitare esso stesso le corrispondenti competenze d’esecuzione tenuto conto degli obiettivi dell’UNSCR 1737(2006), in particolare il contenimento dello sviluppo da parte dell’Iran di tecnologie sensibili a sostegno dei suoi programmi nucleari e missilistici, nonché della natura sensibile, in termini di proliferazione, delle attività intraprese da persone e entità che sostengono tali programmi.

(7)

Gli Stati membri dovrebbero fissare le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni dovrebbero essere proporzionate, effettive e dissuasive.

(8)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Solo ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

a) «comitato per le sanzioni»: il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 18 dell’UNSCR 1737(2006);

b) «assistenza tecnica»: qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, sviluppo, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere tra l’altro le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o di competenze o servizi di consulenza, comprese le forme verbali di assistenza;

c) «beni»: prodotti, materiali e attrezzature;

d) «tecnologie»: il software;

e) «investimento»: l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in imprese, compresa l’acquisizione integrale di tali imprese e l’acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo;

f) «servizi di intermediazione»: le attività di persone, entità e società che agiscono da intermediari acquistando, vendendo o disponendo il trasferimento di beni e tecnologie o che negoziano o organizzano transazioni che comportano il trasferimento di beni o tecnologie;

g) «fondi»: le attività e le utilità finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo:

i) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

ii) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;

iii) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato e gli strumenti finanziari rappresentativi di un prestito, comprese le azioni, le quote di partecipazione, i titoli obbligazionari di qualsiasi natura, i pagherò, i warrant e i contratti derivati;

iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi e incrementi di valore generati dalle attività;

v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni o gli altri impegni finanziari;

vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci; e

vii) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;

h) «congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

i) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

j) «congelamento di risorse economiche»: il divieto del loro utilizzo al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, l’affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;

k) «territorio della Comunità»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;

▼M7

l) «contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi garanzia o controgaranzia, in particolare finanziaria e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da una siffatta transazione o ad essa correlata;

m) «richiesta»: qualsiasi richiesta di indennizzo o altra richiesta di questo tipo, quale una richiesta di compensazione o una richiesta a titolo di garanzia, segnatamente qualsiasi richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

n) «persona, entità o organismo in Iran»:

i) lo Stato iraniano o qualsiasi autorità pubblica dell'Iran;

ii) qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Iran;

iii) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo avente la sede sociale in Iran;

iv) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo controllata/o, direttamente o indirettamente, da una o più delle persone o degli organismi suddetti.

▼B

Articolo 2

►M3  1. ◄   È vietato:

a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie seguenti, originari o meno della Comunità, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran:

i) tutti i beni e le tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico. Tali beni e tecnologie sono elencati nell’allegato I;

ii) gli altri beni e le altre tecnologie definiti dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come beni e tecnologie che potrebbero contribuire alle attività dell’Iran connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. Anche tali beni e tecnologie sono elencati nell’allegato I;

▼M7

iii) altri beni e altre tecnologie che potrebbero contribuire ad attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante, allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o ad attività connesse ad altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso. I beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato I BIS;

▼B

b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui alla lettera a).

▼M3

2.  Nell’allegato I non figurano i beni e le tecnologie ripresi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea ( 3 ).

▼B

Articolo 3

1.  Occorre un’autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie elencati nell’allegato II, originari o meno della Comunità, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran.

▼M10

1.bis  Per tutte le esportazioni per cui è richiesta un'autorizzazione a norma del presente regolamento, tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore conformemente alle modalità previste all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 428/2009, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso ( 4 ). L'autorizzazione ha validità su tutto il territorio dell'Unione.

▼B

2.  Figurano nell’allegato II i beni e le tecnologie non contemplati dall’allegato I, che potrebbero contribuire ad attività connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all’esercizio di attività connesse ad altre questioni su cui l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.

3.  Gli esportatori forniscono alle autorità competenti tutte le pertinenti informazioni necessarie per la loro domanda di autorizzazione di esportazione.

4.  Le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, non autorizzano la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni o delle tecnologie di cui all’allegato II se risulta loro che tali operazioni contribuirebbero a una delle seguenti attività:

a) attività connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante in Iran;

b) sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran; o

c) esercizio da parte dell’Iran di attività connesse con altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.

5.  Conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, possono annullare, sospendere, modificare o revocare un’autorizzazione da esse già rilasciata.

6.  Qualora rifiutino di rilasciare un’autorizzazione o in caso di annullamento, sospensione, limitazione sostanziale o revoca dell’autorizzazione, a norma del paragrafo 4, gli Stati membri ne informano gli altri Stati membri e la Commissione e comunicano loro le informazioni pertinenti, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza delle informazioni di cui al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola ( 5 ).

7.  Prima che uno Stato membro rilasci un’autorizzazione di esportazione che è stata negata da un altro Stato membro o da altri Stati membri a norma del paragrafo 4, per una transazione essenzialmente identica e per la quale il diniego è ancora valido, esso prima consulta lo Stato membro o gli Stati membri che avevano emesso il diniego di cui ai paragrafi 5 e 6. Se, a seguito delle consultazioni, lo Stato membro interessato decide di rilasciare l’autorizzazione, esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la sua decisione.

Articolo 4

▼M7

È vietato acquistare, importare o trasportare dall’Iran i beni e le tecnologie elencati negli allegati I e I BIS, indipendentemente dalla loro origine.

▼M7

Articolo 4 bis

Al fine di impedire il trasferimento di beni e tecnologie elencati negli allegati I e I BIS, gli aeromobili cargo e le navi mercantili posseduti o gestiti da Iran Air Cargo e Islamic Republic of Iran Shipping Line forniscono, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni su tutti i beni importati nella Comunità o esportati dalla Comunità alle autorità doganali competenti dello Stato membro interessato.

Le norme che disciplinano l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza, in particolare i termini da rispettare e i dati da chiedere, vengono stabilite a norma delle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e le dichiarazioni in dogana del regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario ( 6 ) e del regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 ( 7 ).

Inoltre Iran Air Cargo e Islamic Republic of Iran Shipping Line o i loro rappresentanti dichiarano se i beni sono contemplati dal regolamento (CE) n. 1334/2000 o dal presente regolamento e, se la loro esportazione è soggetta ad autorizzazione, forniscono precisazioni sulla licenza di esportazione ottenuta per tali beni.

▼M8

Fino al 31 dicembre 2010, le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e i richiesti elementi aggiuntivi di cui al presente articolo possono essere presentati in forma scritta tramite documenti commerciali, portuali o di trasporto, purché contengano le informazioni necessarie.

A decorrere dal 1o gennaio 2011 i richiesti elementi aggiuntivi di cui al presente articolo sono presentati in forma scritta o utilizzando le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, a seconda dei casi.

▼B

Articolo 5

▼M7

1.  È vietato:

a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, o connessa alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni ripresi in tale elenco, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;

b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati negli allegati I e I BIS, o connessi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati negli allegati I e I BIS, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;

c) fornire investimenti a imprese che partecipano in Iran alla fabbricazione dei beni e delle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli allegati I e I BIS;

d) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli allegati I e I BIS, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di questi articoli, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;

e) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a d).

▼B

2.  La fornitura di:

a) assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni e alle tecnologie elencate nell’allegato II, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’impiego di detti beni e tecnologie direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;

b) investimenti a imprese che partecipano in Iran alla fabbricazione dei beni e delle tecnologie elencati nell’allegato II;

c) finanziamenti o assistenza finanziaria pertinente ai beni e alle tecnologie di cui all’allegato II, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di detti beni e tecnologie ovvero la fornitura della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;

è soggetta all’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro interessato.

3.  Le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, non autorizzano transazioni di cui al paragrafo 2, se risulta loro che l’azione contribuirebbe a una delle seguenti attività:

a) attività dell’Iran connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante;

b) lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran; oppure

c) l’esercizio da parte dell’Iran di attività connesse con altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.

Articolo 6

Le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un’autorizzazione per le transazioni connesse con beni e tecnologie, assistenza, servizi di investimento o di intermediazione di cui all’articolo 2, o all’articolo 5, paragrafo 1, qualora il comitato per le sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che la transazione non contribuirebbe allo sviluppo di tecnologie a sostegno delle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, anche quando tali beni e tecnologie, assistenza, servizi di investimento o di intermediazione siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, a condizione che:

a) il contratto per la fornitura dei beni o delle tecnologie, o per la prestazione di assistenza, preveda adeguate garanzie in merito ai destinatari finali; e

b) l’Iran si sia impegnato a non usare i beni o le tecnologie in questione oppure, a seconda dei casi, la relativa assistenza, in attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o per lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

Articolo 7

▼M7

1.  Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell'allegato IV o appartenenti agli stessi. Figurano nell'allegato IV le persone, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni in conformità del punto 12 dell' UNSCR 1737 (2006) e del punto 7 dell'UNSCR1803 (2008).

▼B

2.  Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui all’allegato V. Figurano nell’allegato V le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi non menzionati nell’allegato IV che, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della posizione comune 2007/140/PESC, sono stati riconosciuti:

a) partecipare, essere direttamente associati o dare il loro sostegno ad attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione; oppure

b) partecipare, essere direttamente associati o dare il loro sostegno allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell’Iran; oppure

c) agire per conto o sotto la direzione di una persona, di un’entità o di un organismo di cui alle lettere a) o b); oppure

d) essere persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati da una persona, un’entità o un organismo di cui alle lettere a) o b), anche con mezzi illeciti.

3.  Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli allegati IV e V o utilizzato a loro beneficio.

4.  È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 8

In deroga all’articolo 7, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

▼M3

a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, entità o gruppo di cui all’articolo 7 è stato designato dal Comitato per le sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data;

▼B

b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c) il vincolo o la decisione non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui agli allegati IV o V;

d) il riconoscimento che il vincolo o la decisione non è contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato; e

e) se si applica l’articolo 7, paragrafo 1, lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato per le sanzioni.

Articolo 9

In deroga all’articolo 7, e purché un pagamento da parte di una persona, di un’entità o di un organismo di cui agli allegati IV o V sia dovuto in forza di un contratto, di un accordo o di un obbligo concluso o sorto per la persona, l’entità o l’organismo in questione prima della data in cui tale persona, entità o organismo è stata/o designata/o dal comitato per le sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché:

a) l’autorità competente in questione abbia stabilito che:

i) i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona, da un’entità o da un organismo di cui agli allegati IV o V;

ii) il contratto, l’accordo o l’obbligo non contribuiranno alla fabbricazione, alla vendita, all’acquisto, al trasferimento, all’esportazione, all’importazione, al trasporto o all’impiego dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati I e II; e

iii) il pagamento non viola l’articolo 7, paragrafo 3;

b) se si applica l’articolo 7, paragrafo 1, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione, e il comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro dieci giorni lavorativi dalla notifica; e

c) se si applica l’articolo 7, paragrafo 2, lo Stato membro interessato abbia informato della decisione dell’autorità competente e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione gli altri Stati membri e la Commissione almeno due settimane prima del rilascio dell’autorizzazione.

Articolo 10

1.  In deroga all’articolo 7, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione purché:

a) abbiano stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

i) necessari per soddisfare i bisogni fondamentali delle persone elencate negli allegati IV o V e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

ii) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o

iii) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; e

b) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato IV, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione, e il comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.

2.  In deroga all’articolo 7, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che:

a) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato IV, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al comitato per le sanzioni e quest’ultimo l’abbia approvata; e

b) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato V, l’autorità competente abbia notificato alle altre autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

3.  Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 11

1.   ►C1  L'articolo 7, paragrafo 3, non osta a che gli enti finanziari o creditizi nella Comunità accreditino sui conti congelati fondi trasferiti ◄ da terzi verso i conti della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo che figurano nell’elenco, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. Gli enti finanziari o creditizi informano tempestivamente le autorità competenti riguardo a tali transazioni.

2.  L’articolo 7, paragrafo 3, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

▼M3

b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui la persona, entità o gruppo di cui all’articolo 7 è stato designato dal Comitato per le sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio;

▼B

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2.

▼M7

Articolo 11 bis

1.  Nelle loro attività con gli enti finanziari e creditizi di cui al paragrafo 2, e per evitare che tali attività contribuiscano ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, gli enti finanziari e creditizi rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 18:

a) esercitano una vigilanza costante sull'attività contabile, anche mediante i programmi di adeguata verifica della clientela, e conformemente agli obblighi relativi al riciclaggio dei proventi di reato e al finanziamento del terrorismo;

b) impongono che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario della transazione in questione e rifiutano la transazione se queste informazioni non sono fornite;

c) conservano tutte le registrazioni delle transazioni per cinque anni e, se richiesto, le mettono a disposizione delle autorità nazionali;

d) qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che i fondi sono connessi al finanziamento delle attività di proliferazione, ne informano tempestivamente l'unità di informazione finanziaria (UIF) o qualsiasi altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, indicata nei siti web elencati nell'allegato III, fatti salvi gli articoli 5 e 7. L'UIF, o l'altra autorità competente designata, funge da centro nazionale per la raccolta e l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette riguardanti il finanziamento potenziale delle attività di proliferazione. L'UIF, o l'altra autorità competente designata, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e sull'applicazione della legge necessarie per assolvere correttamente questo compito, compresa l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette.

2.  Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano alle attività degli enti finanziari e creditizi con:

a) enti finanziari e creditizi domiciliati in Iran, in particolare la Bank Saderat;

b) succursali e filiali, rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 18, di enti finanziari e creditizi domiciliati in Iran elencati nell'allegato VI;

c) succursali e filiali, non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 18, di enti finanziari o creditizi domiciliati in Iran elencati nell'allegato VI;

d) enti finanziari o creditizi non domiciliati in Iran né rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 18, ma controllati da persone ed entità domiciliate in Iran elencate nell'allegato VI.

Articolo 11 ter

1.  Le succursali e filiali della Bank Saderat che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 18 notificano all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite, indicata nei siti web elencati nell'allegato III, tutti i trasferimenti di fondi effettuati o ricevuti, i nomi delle parti, l'importo e la data della transazione entro i cinque giorni lavorativi successivi all'esecuzione o alla ricezione di tali trasferimenti. Se l'informazione è disponibile, la dichiarazione deve precisare la natura della transazione e, se del caso, la natura dei beni oggetto della transazione e indicare in particolare se si tratta di beni coperti dal regolamento (CE) n. 1334/2000 o dal presente regolamento e, se l'esportazione è soggetta ad autorizzazione, precisare il numero della licenza accordata.

2.  Fatte salve le disposizioni per lo scambio di informazioni e conformemente ad esse, le autorità competenti notificate, se opportuno al fine di evitare transazioni che possano contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, trasmettono senza indugio i dati alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui sono stabilite le controparti delle transazioni.

▼B

Articolo 12

1.  Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

▼M7

2.  I divieti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 7, paragrafo 3 non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti.

▼M7

3.  La comunicazione in buona fede, quale prevista agli articoli 11 bis e 11 ter, delle informazioni di cui agli articoli 11 bis e 11 ter da parte delle istituzioni o delle persone contemplate dal presente regolamento, ovvero da parte dei loro dipendenti o amministratori, non comporta responsabilità di alcun tipo per le istituzioni o le persone ovvero per i loro dipendenti o amministratori.

Articolo 12 bis

1.  Non è concesso alcun indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in particolare una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma,

a) alle persone, entità o organismi designati elencati negli allegati IV, V e VI;

b) a qualsiasi altra persona, entità o organismo in Iran, governo iraniano compreso;

c) a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per il tramite o per conto di una di tali persone o entità,

in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure imposte dal presente regolamento.

2.  Si considera che le misure imposte dal presente regolamento abbiano inciso sull'esecuzione di un contratto o di una transazione quando l'esistenza o il contenuto della richiesta derivano, direttamente o indirettamente, da tali misure.

3.  In ogni procedura volta ad accogliere una richiesta, l'onere della prova che l'accoglimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che persegue l'accoglimento della richiesta stessa.

▼B

Articolo 13

1.  Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 7, alle autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti Web elencati nell’allegato III, in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso gli Stati membri, alla Commissione;

b) collaborare con le autorità competenti, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2.  Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione dello Stato membro interessato.

3.  Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 14

La Commissione e gli Stati membri si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

Articolo 15

▼M10

1.  La Commissione:

a) modifica l'allegato I sulla base di decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni;

b) modifica l'allegato I BIS e l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;

c) modifica l'allegato III sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;

d) modifica l'allegato IV sulla base di decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni;

e) modifica l'allegato VI sulla base delle decisioni adottate in relazione agli allegati III e IV della posizione comune 2007/140/PESC del Consiglio.

▼B

2.  Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, redige, riesamina e modifica l’elenco delle persone, entità o organismi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, in conformità delle decisioni adottate dal Consiglio riguardo all’allegato II della posizione comune 2007/140/PESC. L’elenco di cui all’allegato V è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

3.  Il Consiglio motiva dettagliatamente le decisioni adottate a norma del paragrafo 2 e le rende note alle persone, alle entità e agli organismi interessati.

Articolo 16

1.  Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.  Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, così come ogni successiva modifica.

Articolo 17

1.  Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti web elencati nell’allegato III o attraverso gli stessi.

2.  Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle loro autorità competenti senza indugio dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni successiva modifica.

Articolo 18

Il presente regolamento si applica:

a) nel territorio della Comunità;

b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio della Comunità;

d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno della Comunità.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M4




ALLEGATO I

Beni e tecnologie di cui agli articoli 2 e 4 e all'articolo 5, paragrafo 1

NOTE INTRODUTTIVE

Nei limiti del possibile, i prodotti indicati nel presente allegato sono definiti facendo riferimento all'elenco dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 1183/2007 ( 8 ).

Le descrizioni di cui al presente allegato sono spesso, ma non sempre, identiche o simili alle descrizioni figuranti nell'elenco dei prodotti a duplice uso. Ciascuna descrizione si fonda per quanto possibile su quella del prodotto a duplice uso cui fa riferimento. Ove esistano differenze tra le due descrizioni, è decisiva la descrizione dei beni o delle tecnologie figurante nel presente allegato. A fini di chiarezza, un asterisco indica che una descrizione si fonda sulla descrizione del prodotto a duplice uso cui fa riferimento, ma contiene valori diversi per i parametri tecnici utilizzati, oppure omette o aggiunge specifici elementi.

Se una voce del presente allegato copre soltanto parzialmente il prodotto a duplice uso cui fa riferimento, il numero di riferimento tratto dall'elenco dei prodotti a duplice uso è preceduto da «ex».

Per le definizioni dei termini tra «virgolette doppie» si rimanda al regolamento (CE) n. 1183/2007.

Nel presente allegato non figurano i beni e le tecnologie (compreso il software) ripresi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea ( 9 ). Conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) della posizione comune 2007/140/PESC ( 10 ), gli Stati membri dell'Unione europea vietano la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti di tali beni e tecnologie all'Iran.

Note generali

1. Per l’autorizzazione o il divieto di beni progettati o modificati per uso militare si vedano i pertinenti elenchi dei singoli Stati membri. I riferimenti «vedere anche elenco dei materiali di armamento» del presente allegato rimandano agli stessi elenchi.

2. Sono sottoposti a divieto per l’esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti - specificati nell’elenco - che ne costituiscano l’elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

N.B.: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l’elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l’elemento principale dei beni in esportazione.

3. I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

Nota sulla tecnologia nucleare (NTN)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione I.0.B.)

La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di «tecnologia» direttamente associata a un qualsiasi bene di cui sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione specificato nella sezione I.0.A sono sottoposti a divieto dalle disposizioni di cui alla categoria I.0.

La «tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» di beni specificati nell’elenco rimane sottoposta a divieto anche quando utilizzabile per beni non specificati nell’elenco.

L’autorizzazione all’esportazione di un qualsiasi bene concessa ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 423/2007 comprende anche la cessione allo stesso utente finale della quantità minima di «tecnologia» necessaria per l’installazione, il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di quel bene.

Il divieto di trasferimento di «tecnologia» non si applica per le informazioni «di pubblico dominio» né per la «ricerca scientifica di base».

Nota generale sulla tecnologia (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alle sezioni I.1B, I.2B, I.3B, I.4B, I.5B, I.6B, I.7B e I.9B.)

La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della «tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» di beni di cui sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, specificati nelle categorie da I.1 a I.9, sono sottoposti a divieto dalle disposizioni riportate in ciascuna di queste categorie.

La «tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» di beni specificati nell’elenco rimane sottoposta a divieto anche quando utilizzabile per beni non specificati nell’elenco.

Il divieto non si applica per la quantità minima di «tecnologia» necessaria per l’installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono sottoposti a divieto o di cui è stata autorizzata l’esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 423/2007.

Il divieto di esportazione di «tecnologia» non si applica per le informazioni «di pubblico dominio», per la «ricerca scientifica di base» o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

Nota generale sul software (NGS)

In base alla presente nota

non è sottoposto a divieto il «software» specificato alle sezioni I.0B, I.1B, I.2B, I.3B, I.4B, I.5B, I.6B, I.7B e I.9B delle categorie da I.0 a I.9 quando è:

a. generalmente disponibile al pubblico in quanto:

1. venduto direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio:

a. al banco,

b. per corrispondenza,

c. per transazione elettronica,

d. su ordinazione telefonica e

2. progettato per essere installato dall'utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore o

b. «di pubblico dominio».

I.0

MATERIALI NUCLEARI, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE



I.0A  Beni

N.

Voce/i pertinenti dell'allegato del regolamento (CE) n. 1183/2007

Descrizione

I.0A.001

0A001

«Reattori nucleari» e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati, come segue:

a.  «reattori nucleari» in grado di funzionare in modo da assicurare una reazione di fissione a catena controllata autosostenuta;

b.  contenitori metallici, o loro parti principali fabbricate in officina, appositamente progettati o preparati per contenere il nocciolo di un «reattore nucleare», compresa la copertura del contenitore in pressione del reattore;

c.  apparecchiature di manipolazione appositamente progettate o preparate per l'introduzione o la rimozione del combustibile in «reattori nucleari»;

d.  barre di controllo appositamente progettate o preparate per il controllo del processo di fissione in «reattori nucleari», loro strutture di supporto o di sospensione, meccanismi di regolazione delle barre e tubi guida per barre;

e.  tubi resistenti alla pressione, appositamente progettati o preparati per contenere gli elementi di combustibile ed il fluido refrigerante primario in un «reattore nucleare», in grado di sopportare una pressione di esercizio superiore di 5,1 MPa;

f.  zirconio metallo e leghe sotto forma di tubi o assiemi di tubi in cui il rapporto in peso afnio/zirconio è inferiore a 1/500, appositamente progettati o preparati per essere utilizzati in un «reattore nucleare»;

g.  pompe per la circolazione del refrigerante appositamente progettate o preparate per la circolazione del refrigerante primario di «reattori nucleari»;

h.  «elementi interni del reattore» appositamente progettati o preparati per essere utilizzati in «reattori nucleari», comprendenti colonne di supporto del nocciolo, canali del combustibile, schermi termici, deflettori, piastre a griglie del nocciolo e piastre del diffusore;

Nota: in I.0A.001.h. si intende per «elementi interni del reattore» qualsiasi struttura principale all'interno del contenitore del reattore avente una o più funzioni, ad esempio sostenere il nocciolo, mantenere l'allineamento del combustibile, dirigere il flusso del refrigerante primario, fornire schermi all'irraggiamento per il contenitore del reattore e dirigere la strumentazione del nocciolo.

i.  scambiatori di calore (generatori di vapore) appositamente progettati o preparati per essere utilizzati nel circuito del refrigerante primario di «reattori nucleari»;

j.  strumenti di rivelazione e misurazione dei neutroni appositamente progettati o preparati per determinare i livelli di flusso dei neutroni nel nocciolo di «reattori nucleari».

I.0A.002

ex 0B001*

(0B001.a, 0B001.b.1-13, 0B001.c, 0B001.d 0B001.e 0B001.f 0B001.g 0B001.h 0B001.i e 0B001.j)

Impianti per la separazione di isotopi di «uranio naturale», di «uranio impoverito» e di «materie fissili speciali» e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati, come segue:

a.  impianti appositamente progettati per separare gli isotopi di «uranio naturale», di «uranio impoverito» e di «materie fissili speciali», come segue:

1.  impianti di separazione con centrifuga a gas,

2.  impianti di separazione per diffusione gassosa,

3.  impianti di separazione aerodinamica,

4.  impianti di separazione a scambio chimico,

5.  impianti di separazione a scambio ionico,

6.  impianti di separazione isotopica di vapore atomico a «laser» (AVLIS),

7.  impianti di separazione isotopica molecolare a «laser» (MLIS),

8.  impianti di separazione a plasma,

9.  impianti di separazione elettromagnetica;

b.*  centrifughe a gas, assiemi e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione con centrifuga a gas, come segue:

Nota: in I.0A.002.b. si intende per «materiale ad alto rapporto resistenza/densità» uno qualsiasi dei materiali seguenti:

a.  acciaio Maraging avente carico di rottura uguale o superiore a 2 050 MPa;

b.  leghe di alluminio aventi carico di rottura uguale o superiore a 460 Mpa, o

c.  «materiali fibrosi o filamentosi» aventi «modulo specifico» superiore a 3,18 × 106 m e «carico di rottura specifico» superiore a 76,2 × 103 m;

1.  centrifughe a gas;

2.  assiemi rotori completi;

3.  tubi cilindrici rotori, con spessore di parete uguale o inferiore a 12 mm, diametro compreso tra 75 e 400 mm e costruiti con «materiali ad alto rapporto resistenza/densità»;

4.  anelli o soffietti con spessore di parete uguale o inferiore a 3 mm, diametro compreso tra 75 e 400 mm, progettati per rinforzare localmente il tubo rotore o per collegarne un certo numero tra di loro, e costruiti con «materiali ad alto rapporto resistenza/densità»;

5.  diaframmi con diametro compreso tra 75 e 400 mm da montare all'interno dei tubi rotori, e costruiti con «materiali ad alto rapporto resistenza/densità»;

6.  coperchi superiori e inferiori con diametro compreso tra 75 e 400 mm sagomati in modo da permetterne l'alloggiamento alle estremità dei tubi rotori, costruiti con «materiali ad alto rapporto resistenza/densità»;

7.  cuscinetti a sospensione magnetica costituiti da un magnete anulare sospeso in alloggiamento costruito o protetto con «materiali resistenti alla corrosione dell'UF6» contenenti un mezzo di smorzamento ed aventi l'accoppiamento magnetico con una espansione polare o con un secondo magnete sistemato nel coperchio superiore del rotore;

8.  cuscinetti appositamente preparati comprendenti un assieme con coperchio a perno rotante montato su smorzatore;

9.  pompe molecolari comprendenti cilindri aventi scanalature elicoidali interne ottenute per estrusione o per lavorazione e fori interni ottenuti per lavorazione;

10.  statori di forma anulare per motori polifase a corrente alternata, del tipo ad isteresi (o riluttanza) per funzionamento sincrono sottovuoto nella gamma di frequenze comprese tra 600 e 2 000 Hz e potenze comprese tra 50 e 1 000 VA;

11.  contenitori/alloggiamenti di centrifuga per contenere l'assieme tubo rotore di una centrifuga a gas, costituiti da un cilindro rigido con spessore di parete uguale o inferiore a 30 mm e con i terminali lavorati di precisione e costruiti o protetti con «materiali resistenti alla corrosione dell'UF6»;

12.  prese di estrazione costituite da tubi con diametro interno uguale o inferiore a 12 mm per l'estrazione del gas UF6 dall'interno di un tubo rotore di centrifuga per azione di un tubo di Pitot, costruite o protette con «materiali resistenti alla corrosione dell'UF6»;

13.  variatori di frequenza (convertitori o invertitori) appositamente progettati o preparati per alimentare gli statori dei motori delle centrifughe di arricchimento a gas, aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

a.  a. uscita polifase da 600 Hz a 2 000 Hz,

b.  controllo di frequenza migliore dello 0,1 %,

c.  distorsione armonica inferiore al 2 % e

d.  rendimento superiore all'80 %;

c.  apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione per diffusione gassosa, come segue:

1.  barriere di diffusione gassosa costruite con «materiali resistenti alla corrosione dell'UF6» porosi metallici, polimeri o ceramici con dimensione dei pori compresa tra 10 e 100 nm, spessore uguale o inferiore a 5 mm e, per le forme tubolari, un diametro uguale o inferiore a 25 mm;

2.  alloggiamenti dei diffusori gassosi costruiti o protetti con «materiali resistenti alla corrosione dell'UF6»;

3.  compressori (tipi a spostamento positivo, centrifugo e a flusso assiale) o ventilatori per gas con capacità di aspirazione volumetrica uguale o superiore a 1 m3/min di UF6 e pressione di mandata sino a 666,7 kPa, costruiti o protetti con «materiali resistenti alla corrosione dell'UF6»;

4.  dispositivi di tenuta dell'asse rotante per compressori o ventilatori specificati in I.0A.002.c.3 e progettati per limitare le infiltrazioni di gas tampone ad un tasso inferiore a 1 000 cm3/min;

5.  scambiatori di calore costruiti con alluminio, rame, nichelio o leghe contenenti più del 60 % di nichelio, o combinazioni di questi metalli come tubi placcati, progettati per funzionare con pressione inferiore alla pressione atmosferica e tasso di perdita che limiti l'aumento della pressione a valori inferiori a 10 Pa/h con differenziale di pressione di 100 kPa;

6.  valvole di tenuta a soffietti con diametro compreso tra 40 mm e 1 500 mm, costruite o protette con «materiali resistenti alla corrosione dell'UF6»;

d.  apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione aerodinamica, come segue:

1.  ugelli di separazione costituiti da canali curvi fessurati con raggio di curvatura inferiore ad 1 mm resistenti alla corrosione dell'UF6 ed aventi all'interno dell'ugello un separatore a lama per suddividere in due correnti il flusso di gas;

2.  tubi di ingresso a flusso tangenziale cilindrici o conici, (tubi vortex), costruiti o protetti con «materiali resistenti alla corrosione dell'UF6» di diametro compreso tra 0,5 cm e 4 cm e rapporto lunghezza/diametro uguale o inferiore a 20/1 e con uno o più ingressi tangenziali;

3.  compressori (tipi a spostamento positivo, centrifugo e a flusso assiale), o ventilatori per gas con capacità di aspirazione volumetrica uguale o superiore a 2 m3/min costruiti o protetti con «materiali resistenti alla corrosione dell'UF6» e loro dispositivi di tenuta dell'asse rotante;

4.  scambiatori di calore costruiti o protetti con «materiali resistenti alla corrosione dell'UF6»;

5.  alloggiamenti di elementi di separazione aerodinamica, costruiti o protetti con «materiali resistenti alla corrosione dell'UF6» per contenere i tubi vortex o gli ugelli di separazione;

6.  valvole con tenuta a soffietti di diametro compreso tra 40 mm e 1 500 mm, costruite o protette con «materiali resistenti alla corrosione dell'UF6»;

7.  sistemi di processo per la separazione dell'UF6 dal veicolo gassoso (idrogeno o elio) sino ad un contenuto uguale o inferiore a 1 ppm di UF6 comprendenti:

a.  scambiatori di calore criogenici e crioseparatori in grado di raggiungere temperature uguali o inferiori a 153 K (– 120 °C);

b.  unità di refrigerazione criogeniche in grado di raggiungere temperature uguali o inferiori a 153 K (– 120 °C);

c.  ugelli di separazione o unità a tubi vortex per la separazione dell'UF6 dal veicolo gassoso;

d.  trappole fredde per UF6 in grado di raggiungere temperature uguali o inferiori a 253 K (– 20 °C);

e.  apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione a scambio chimico, come segue:

1.  colonne ad impulso liquido-liquido a scambio rapido con tempo di permanenza di stadio uguale o inferiore a 30 secondi e resistenti all'acido cloridrico concentrato (ad es. costruite o protette con idonei materiali plastici quali polimeri al fluorocarbonio o rivestite con vetro);

2.  contattori centrifughi liquido-liquido a scambio rapido con tempo di permanenza di stadio uguale o inferiore a 30 secondi e resistenti all'acido cloridrico concentrato (ad es. costruiti o protetti con idonei materiali plastici quali polimeri al fluorocarbonio o rivestiti con vetro);

3.  celle di riduzione elettrochimiche resistenti a soluzioni di acido cloridrico concentrate intese a modificare la valenza dell'uranio;

4.  apparecchiature di alimentazione per celle di riduzione elettrochimiche per prelevare l'U+4 dal flusso organico e, per quelle parti in contatto con il flusso di processo, costruite o protette con idonei materiali (ad es. vetro, polimeri al fluorocarbonio, solfato di polifenile, polietere solfone e grafite impregnata di resina);

5.  sistemi di preparazione della carica per la produzione di soluzione di cloruro di uranio ad alta purezza costituiti da apparecchiature di dissoluzione, estrazione di solvente e/o scambio ionico per la purificazione e per le celle elettrolitiche per ridurre l'uranio U+6 o U+4 a U+3;

6.  sistemi di ossidazione dell'uranio per l'ossidazione di U+3 a U+4;

f.  apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione a scambio ionico, come segue:

1.  resine a scambio ionico a reazione rapida, resine pellicolari o resine porose a macroreticolo nelle quali i gruppi attivi di scambio chimico sono limitati ad un rivestimento sulla superficie di una struttura di supporto porosa inattiva ed altre strutture composite di qualsiasi forma, comprese particelle o fibre di diametro uguale o inferiore a 0,2 mm, resistenti all'acido cloridrico concentrato e progettate per avere un periodo di dimezzamento della velocità di scambio inferiore a 10 secondi ed in grado di funzionare a temperature nella gamma da 373 K (100 °C) a 473 K (200 °C);

2.  colonne (di forma cilindrica) a scambio ionico con diametro superiore a 1 000 mm, costruite o protette con materiali resistenti all'acido cloridrico concentrato (ad es. titanio o materiali plastici al fluorocarbonio) ed in grado di funzionare a temperature nella gamma da 373 K (100 °C) a 473 K (200 °C) e pressioni superiori a 0,7 MPa;

3.  sistemi di reflusso a scambio ionico (sistemi di ossidazione o riduzione chimica o elettrochimica) per la rigenerazione degli agenti chimici ossidanti o riducenti usati negli stadi a cascata di arricchimento a scambio ionico;

g.  apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione isotopica di vapore atomico a «laser» (AVLIS), come segue:

1.  cannoni di alta potenza a fascio elettronico a striscia o a scansione con potenza utile superiore a 2,5 kW/cm per impiego nei sistemi di vaporizzazione dell'uranio;

2.  sistemi di maneggio dell'uranio metallo liquido per uranio fuso o leghe di uranio consistenti in crogioli, costruiti o protetti con idonei materiali resistenti alla corrosione ed al calore (ad es. tantalio, grafite rivestita di ossido di ittrio, grafite rivestita di altri ossidi di terre rare o loro miscele) ed apparecchiature di raffreddamento per i crogioli;

N.B.: vedere anche I.2A.002.

3.  sistemi di collettori del prodotto e delle code costruiti o rivestiti con materiali resistenti al calore e alla corrosione del vapore di uranio metallo o liquido, quali la grafite rivestita di ossido di ittrio o il tantalio;

4.  alloggiamenti del modulo di separazione (serbatoi cilindrici o rettangolari) per contenere la sorgente di vapore di uranio metallo, il cannone a fascio elettronico ed i collettori del prodotto e delle code;

5.  «laser» o sistemi «laser» per la separazione di isotopi di uranio con uno stabilizzatore di frequenza dello spettro per funzionamento su periodi di tempo estesi;

N.B.: vedere anche I.6A.001 e I.6A.008.

h.  apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione isotopica molecolare a «laser» (MLIS) o la reazione chimica mediante attivazione isotopica selettiva a laser (CRISLA), come segue:

1.  ugelli ad espansione supersonica per il raffreddamento di miscele di UF6 e del veicolo gassoso a temperature uguali o inferiori a 150 K (– 123 °C) e costruiti con «materiali resistenti alla corrosione dell'UF6»;

2.  collettori del prodotto del pentafluoruro di uranio (UF5) consistenti di collettori filtro, collettore ad impatto o di tipo a ciclone o loro combinazioni, e costruiti con «materiali resistenti alla corrosione dell'UF5/UF6»;

3.  compressori costruiti o protetti con «materiali resistenti alla corrosione dell'UF6» e loro dispositivi di tenuta dell'asse rotante;

4.  apparecchiature per fluorurare l'UF5 (solido) in UF6 (gassoso);

5.  sistemi di processo per la separazione dell'UF6 dal veicolo gassoso (azoto o argon) comprendenti:

a.  scambiatori di calore criogenici e crioseparatori in grado di raggiungere temperature uguali o inferiori a 153 K (– 120 °C);

b.  unità di refrigerazione criogeniche in grado di raggiungere temperature uguali o inferiori a 153 K (– 120 °C);

c.  trappole fredde per UF6 in grado di raggiungere temperature uguali o inferiori a 253 K (– 20 °C);

6.  «laser» o sistemi «laser» per la separazione di isotopi di uranio con uno stabilizzatore di frequenza dello spettro per funzionamento su periodi di tempo estesi;

N.B.: vedere anche I.6A.001 e I.6A.008.

i.  apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione a plasma, come segue:

1.  sorgenti di potenza a microonde e antenne per la produzione e l'accelerazione di ioni, aventi una frequenza di uscita superiore a 30 Ghz ed una potenza di uscita media superiore a 50 kW;

2.  bobine di eccitazione di ioni a radiofrequenza per frequenze superiori a 100 kHz ed in grado di sopportare una potenza media superiore a 40 kW;

3.  sistemi di generazione di plasma di uranio;

4.  sistemi di maneggio dell'uranio metallo liquido per uranio fuso o leghe di uranio consistenti in crogioli, costruiti o protetti con idonei materiali resistenti alla corrosione ed al calore (ad es. tantalio, grafite rivestita di ossido di ittrio, grafite rivestita di altri ossidi di terre rare o loro miscele) ed apparecchiature di raffreddamento per i crogioli;

N.B.: vedere anche I.2A.002.

5.  collettori del prodotto e delle code costruiti o protetti con materiali resistenti al calore e alla corrosione del vapore di uranio, quali la grafite rivestita di ossido di ittrio o il tantalio;

6.  alloggiamenti (di forma cilindrica) del modulo di separazione per contenere la sorgente del plasma di uranio, le bobine di eccitazione a radiofrequenza ed i collettori del prodotto e delle code e costruiti con idoneo materiale non magnetico (ad es. acciaio inossidabile);

j.  apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione elettromagnetica, come segue:

1.  sorgenti di ioni, singole o multiple consistenti in una sorgente di vapore, ionizzatore ed acceleratore del fascio costruiti con idonei materiali non magnetici (ad es. grafite, acciaio inossidabile o rame) ed in grado di fornire una corrente totale del fascio ionico uguale o superiore a 50 mA;

2.  piastre collettrici di ioni per ricevere i fasci ionici di uranio arricchito o impoverito, consistenti in due o più fenditure e cavità e costruite con idonei materiali non magnetici (ad es. grafite o acciaio inossidabile);

3.  alloggiamenti sotto vuoto per i separatori elettromagnetici di uranio costruiti con materiali non magnetici (ad es. acciaio inossidabile) e progettati per funzionare a pressioni uguali o inferiori a 0,1 Pa;

4.  espansioni polari magnetiche con diametro superiore a 2 m;

5.  alimentatori ad alta tensione per sorgenti ioniche, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  in grado di funzionare in modo continuo;

b.  tensione di uscita uguale o superiore a 20 000 V;

c.  corrente di uscita uguale o superiore a 1 A; e

d.  regolazione della tensione migliore dello 0,01 % per un periodo di 8 ore;

N.B.: vedere anche I.3A.006.

6.  alimentatori per magneti (di elevata potenza, corrente continua) aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  in grado di funzionare in modo continuo con una corrente di uscita uguale o superiore a 500 A ad una tensione uguale o superiore a 100 V e

b.  regolazione della corrente o della tensione migliore dello 0,01 % per un periodo di 8 ore.

N.B.: vedere anche I.3A.005.

I.0A.003

0B002

Sistemi ausiliari appositamente progettati o preparati, apparecchiature e componenti, come segue, per impianti di separazione isotopica specificati in I.0A.002, costruiti o protetti con «materiali resistenti alla corrosione dell'UF6»:

a.  autoclavi di alimentazione, forni o sistemi usati per trasferire l'UF6 al processo di arricchimento;

b.  desublimatori o trappole fredde, utilizzati per eliminare l'UF6 dal processo di arricchimento per il successivo trasferimento alla fase di riscaldamento;

c.  stazioni del prodotto e delle code per il trasferimento dell'UF6 nei contenitori;

d.  stazioni di liquefazione o solidificazione usate per eliminare l'UF6 dal processo di arricchimento mediante compressione, raffreddamento e conversione dell'UF6 in forma liquida o solida;

e.  sistemi di tubazioni e sistemi di intestazione appositamente progettati per trasportare l'UF6 negli stadi a cascata a diffusione gassosa, centrifuga o aerodinamica;

f.  

1.  collettori o intestazioni sotto vuoto aventi capacità di aspirazione uguale o superiore a 5 m3/min o

2.  pompe a vuoto, appositamente progettate per funzionare in atmosfere contenenti l'UF6;

g.  spettrometri di massa/sorgenti ioniche per l'UF6 appositamente progettati o preparati per il prelievo in linea di campioni di alimentazione, del prodotto o delle code dai flussi di UF6 gassoso ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  capacità di risoluzione unitaria per masse superiori a 320 amu (unità di massa atomica);

2.  sorgenti ioniche costruite o rivestite con nichelcromo o monel, o placcate con nichelio;

3.  sorgenti di ionizzazione a bombardamento di elettroni e

4.  sistema di collettore idoneo per l'analisi isotopica.

I.0A.004

0B003

Impianti per la conversione dell'uranio e loro apparecchiature appositamente progettate o preparate, come segue:

a.  sistemi per la conversione di concentrati di minerale uranio in U03,

b.  sistemi per la conversione di U03 in UF6,

c.  sistemi per la conversione di U03 in UO2,

d.  sistemi per la conversione di U02 in UF4,

e.  sistemi per la conversione di UF4 in UF6,

f.  sistemi per la conversione di UF4 in uranio metallo,

g.  sistemi per la conversione di UF6 in UO2,

h.  sistemi per la conversione di UF6 in UF4,

i.  sistemi per la conversione di U02 in UCl4.

I.0A.005

0B004

Impianti per la produzione o la concentrazione di acqua pesante, deuterio e composti di deuterio, e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati, come segue:

a.  impianti per la produzione di acqua pesante, deuterio o composti di deuterio, come segue:

1.  impianti per lo scambio acqua-idrogeno solforato;

2.  impianti per lo scambio ammoniaca-idrogeno;

b.  apparecchiature e componenti, come segue:

1.  torri di scambio acqua-idrogeno solforato costruite con acciaio fino al carbonio (ad es. ASTM A 516) di diametro compreso tra 6 m e 9 m in grado di funzionare a pressioni uguali o superiori a 2 MPa e aventi una tolleranza per corrosione uguale o superiore a 6 mm;

2.  ventilatori o compressori centrifughi a stadio unico a bassa pressione (cioè 0,2 MPa) per la circolazione di gas di idrogeno solforato (cioè gas contenente più del 70 % di H2S) aventi una capacità di flusso uguale o superiore a 56 m3/s quando fatti funzionare a pressioni uguali o superiori a 1,8 MPa e dotati di dispositivi di tenuta progettati per funzionare con H2S umido;

3.  torri di scambio ammoniaca-idrogeno aventi un'altezza uguale o superiore a 35 m e diametro compreso tra 1,5 m e 2,5 m in grado di funzionare a pressioni superiori a 15 MPa;

4.  elementi interni delle torri, compresi contattori di stadio, e pompe di stadio incluse quelle immerse, per la produzione di acqua pesante che utilizzano il processo di scambio ammoniaca-idrogeno;

5.  piroscissori di ammoniaca con pressioni di esercizio uguali o superiori a 3 MPa per la produzione di acqua pesante che utilizzano il processo di scambio ammoniaca-idrogeno;

6.  analizzatori ad assorbimento infrarosso in grado di analizzare in tempo reale il rapporto idrogeno/deuterio, quando le concentrazioni di deuterio sono uguali o superiori al 90 %;

7.  bruciatori catalitici per la conversione di gas deuterio arricchito in acqua pesante che utilizzano il processo di scambio ammoniaca-idrogeno;

8.  sistemi completi di arricchimento dell'acqua pesante o loro colonne per aumentare la concentrazione di deuterio nell'acqua pesante fino alla qualità per reattori.

I.0A.006

0B005

Impianti appositamente progettati per la fabbricazione di elementi di combustibile per «reattori nucleari» e loro apparecchiature appositamente progettate o preparate.

Nota: un impianto per la fabbricazione di elementi di combustibile per «reattori nucleari» comprende apparecchiature che:

a.  entrano normalmente in contatto diretto con il flusso produttivo di materiali nucleari o ne trattano o ne assicurano direttamente la regolazione;

b.  sigillano il materiale nucleare nell'involucro;

c.  verificano l'integrità dell'involucro o del sigillo o

d.  verificano il trattamento di finitura del combustibile sigillato.

I.0A.007

0B006

Impianti per il ritrattamento di elementi di combustibile irraggiato per «reattori nucleari» e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati.

Nota: I.0A.007 comprende:

a.  impianti per il ritrattamento di elementi di combustibile irraggiato per «reattori nucleari» comprendenti le apparecchiature e i componenti che normalmente entrano in contatto diretto con il combustibile irraggiato e con i flussi di trattamento dei principali materiali nucleari e dei prodotti di fissione e ne assicurano la regolazione;

b.  macchine per tagliare o sminuzzare elementi di combustibile, cioè apparecchiature telecomandate destinate a tagliare, affettare, sminuzzare o tranciare assiemi, fasci o barre di combustibile irraggiato per «reattori nucleari»;

c.  dissolutori, recipienti di sicurezza anticriticità (ad es. recipienti di piccolo diametro, anulari o piatti) appositamente progettati o preparati per la dissoluzione del combustibile irraggiato per «reattori nucleari», in grado di sopportare liquidi caldi altamente corrosivi e con possibilità di essere caricati e revisionati a distanza;

d.  apparecchi per l'estrazione controcorrente con solventi e apparecchiature di trattamento a scambio ionico, appositamente progettati o preparati per l'impiego in impianti di ritrattamento di «uranio naturale», «uranio impoverito» o «materie fissili speciali» irraggiati;

e.  recipienti di contenimento o di stoccaggio appositamente progettati come recipienti di sicurezza anticriticità e resistenti agli effetti corrosivi dell'acido nitrico;

Nota: i recipienti di contenimento o di stoccaggio hanno normalmente le caratteristiche seguenti:

1.  pareti o strutture interne con un equivalente di boro (calcolato per tutti gli elementi costitutivi secondo quanto specificato nella nota a I.0A.012) di almeno il 2 %;

2.  diametro non superiore a 175 mm per i recipienti cilindrici; o

3.  larghezza non superiore a 75 mm per recipienti piatti o anulari.

f.  strumentazione di controllo del processo appositamente progettata o preparata per il monitoraggio o il controllo del ritrattamento di «uranio naturale», «uranio impoverito» o «materie fissili speciali» irraggiati.

I.0A.008

0B007

Impianti per la conversione del plutonio e loro apparecchiature appositamente progettate o preparate, come segue:

a.  sistemi per la conversione del nitrato di plutonio in ossido di plutonio;

b.  sistemi per la produzione di plutonio metallo.

I.0A.009

0C001

«Uranio naturale» o «uranio impoverito» o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altro materiale contenente uno o più dei prodotti sopra citati.

Nota: I.0A.009 non sottopone a divieto quanto segue:

a.  quattro grammi o meno di «uranio naturale» o di «uranio impoverito» se contenuti in un componente sensibile di strumenti;

b.  «uranio impoverito» appositamente fabbricato per le applicazioni civili non nucleari seguenti:

1.  schermi;

2.  imballaggi;

3.  zavorre aventi una massa non superiore a 100 kg;

4.  contrappesi aventi una massa non superiore a 100 kg;

c.  leghe contenenti meno del 5 % di torio;

d.  prodotti ceramici contenenti torio fabbricati per usi non nucleari.

I.0A.010

0C002

«Materie fissili speciali».

Nota: I.0A.010 non sottopone a divieto quattro «grammi effettivi» o meno se sono contenuti in un componente sensibile di strumenti.

I.0A.011

0C003

Deuterio, acqua pesante (ossido di deuterio) ed altri composti di deuterio e miscele e soluzioni contenenti deuterio nelle quali il rapporto isotopico deuterio/idrogeno superi 1/5 000.

I.0A.012

0C004

Grafite di qualità nucleare, avente un grado di purezza inferiore a 5 parti per milione di boro equivalente e densità superiore a 1,5 g/cm3.

N.B.: vedere anche I.1A.028.

Nota 1: I.0A.012 non sottopone a divieto quanto segue:

a.  i manufatti di grafite aventi una massa inferiore ad 1 kg, diversi da quelli appositamente progettati o preparati per essere utilizzati in un reattore nucleare;

b.  La polvere di grafite.

Nota 2: in I.0A.012 il boro equivalente (BE) è definito come la somma di BEz per le impurità (ad esclusione del BEcarbonio in quanto il carbonio non è considerato un'impurità), compreso il boro, dove:

BEz (ppm) = CF x concentrazione dell'elemento Z in ppm;

dove CF è il fattore di conversione = image

e σB e σZ sono le sezioni d'urto di cattura dei neutroni termici (in barns) rispettivamente per il boro naturale e per l'elemento Z; e AB e AZ sono i pesi atomici rispettivamente del boro naturale e dell'elemento Z.

I.0A.013

0C005

Composti o polveri appositamente preparati, resistenti alla corrosione dell'UF6 (ad es. nichelio o leghe contenenti il 60 % o più in peso di nichelio, ossido di alluminio e polimeri di idrocarburi completamente fluorurati), per la costruzione di barriere di diffusione gassosa, aventi una purezza uguale o superiore al 99,9 % in peso e dimensione media delle particelle inferiore a 10 micrometri misurata secondo la norma ASTM B330 ed un elevato grado di uniformità della dimensione delle particelle.



I.0B  Tecnologia, compreso il software

N.

Voce/i pertinenti dell'allegato del regolamento (CE) n. 1183/2007

Descrizione

I.0B.001

0D001

«Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni specificati nella sezione I.0A.

I.0B.002

0E001

«Tecnologia» in conformità della nota sulla tecnologia nucleare per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni specificati nella sezione I.0A.

I.1

MATERIALI, MATERIALI CHIMICI, «MICRORGANISMI» E «TOSSINE»



I.1A  Beni

N.

Voce/i pertinenti dell'allegato del regolamento (CE) n. 1183/2007

Descrizione

I.1A.001

1A102

Componenti risaturati pirolizzati carbonio-carbonio progettati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in I.9A.001 o i razzi sonda specificati in I.9A.005.

N.B.: vedere anche elenco dei materiali di armamento per i componenti per razzi e missili.

I.1A.002

1A202

Strutture composite di forma tubolare aventi tutte le caratteristiche seguenti:

N.B.: vedere anche I.9A.011.

a.  diametro interno compreso tra 75 mm e 400 mm e

b.  costruite con uno qualsiasi dei «materiali fibrosi o filamentosi» specificati in I.1A.024 o I.1A.034.a. o con i materiali preimpregnati al carbonio specificati in I.1A.034.c.

I.1A.003

1A225

Catalizzatori platinati appositamente progettati o preparati per favorire la reazione di scambio dell’isotopo idrogeno tra l’idrogeno e l’acqua per il recupero del trizio dall’acqua pesante o per la produzione di acqua pesante.

I.1A.004

1A226

Filtri speciali che possono essere utilizzati per la separazione dell’acqua pesante dall’acqua comune e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  costituiti da una rete a maglia fitta di bronzo fosforoso trattata chimicamente per migliorarne la bagnabilità e

b.  progettati per essere utilizzati in torri di distillazione sottovuoto.

I.1A.005

1A227

Finestre ad alta densità schermate contro le radiazioni (vetri al piombo o altri materiali) aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro cornici appositamente progettate:

a.  una zona fredda di dimensioni superiori a 0,09 m2;

b.  una densità superiore a 3 g/cm3 e

c.  uno spessore uguale o superiore a 100 mm.

Nota tecnica:

in I.1A.005 con il termine «zona fredda» si intende la zona di visualizzazione esposta al più basso livello di radiazione nella progettazione.

I.1A.006

ex 1B001*

(1B001.a, ex 1B001.b e 1B001.c)

Apparecchiature per la produzione di fibre, preimpregnati, preformati o materiali «compositi» specificati in I.1A.024, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:

N.B.: vedere anche I.1A.007 e I.1A.014.

a.  macchine per l’avvolgimento di filamenti i cui movimenti di posizionamento, avvolgimento e bobinatura delle fibre sono coordinati e programmati secondo tre o più assi, appositamente progettate per fabbricare strutture o prodotti laminati «compositi» utilizzando «materiali fibrosi o filamentosi»;

b.*  macchine per la messa in opera di nastri i cui movimenti di posizionamento e di messa in opera di nastri o di fogli sono coordinati e programmati secondo due o più assi, appositamente progettate per la fabbricazione di strutture «composite» per cellule di aerei o di «missili»;

Nota: in I.1A.006.b., per «missili» si intendono sistemi completi a razzo o sistemi di veicoli aerei senza equipaggio.

c.  macchine per la tessitura e macchine per interallacciare a più dimensioni o direzioni, compresi gli adattatori e gli assiemi di modifica, per tessere, interallacciare o intrecciare le fibre per la fabbricazione di strutture «composite»;

Nota tecnica:

ai fini di I.1A.006.c. la tecnica dell’interallacciatura include il lavoro a maglia.

Nota: I.1A.006.c. non sottopone a divieto le macchine tessili non modificate per le utilizzazioni finali sopra indicate.

I.1A.007

1B101 e ex 1B001.d

Apparecchiature, diverse da quelle specificate in I.1A.006, per la «produzione» di materiali compositi strutturali, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:

Nota: i componenti ed accessori specificati in I.1A.007 comprendono: forme, mandrini, matrici, attrezzature ed utensili per la compressione dei preformati, per l’indurimento, per la fusione, per la sinterizzazione o incollaggio di strutture composite, loro laminati e manufatti.

a.  macchine per l’avvolgimento di filamenti i cui movimenti di posizionamento, avvolgimento e bobinatura delle fibre possono essere coordinati e programmati secondo tre o più assi, progettate per fabbricare strutture composite o prodotti laminati compositi utilizzando materiali fibrosi o filamentosi, e controlli di coordinazione e di programmazione;

b.  macchine per la messa in opera di nastri i cui movimenti di posizionamento e di messa in opera del nastro e dei fogli possono essere coordinati e programmati secondo due o più assi, progettate per la fabbricazione di strutture composite per cellule di aerei e di «missili»;

c.  apparecchiature progettate o modificate per la «produzione» di materiali fibrosi o filamentosi, come segue:

1.  apparecchiature per la trasformazione di fibre polimeriche (quali poliacrilonitrile, rayon, o policarbosilano) compresi i dispositivi speciali per la tensione della fibra durante il riscaldamento;

2.  apparecchiature per la deposizione sotto forma di vapore di elementi o composti su substrati filamentosi riscaldati;

3.  apparecchiature per la filatura a umido di ceramiche refrattarie (quali l’ossido di alluminio);

d.  apparecchiature progettate o modificate per il trattamento speciale della superficie delle fibre o per la produzione di preimpregnati o di preformati specificati in I.9A.026.

Nota: in I.1A.007.d. sono compresi rulli, tenditori, apparecchiature per rivestimenti, apparecchiature di taglio e matrici di taglio.

I.1A.008

1B102

«Apparecchiature per la produzione» di polveri di metallo e loro componenti come segue:

N.B.: vedere anche I.1A.009.b.

a.  «apparecchiature per la produzione» di polveri di metallo utilizzabili per la «produzione», in ambiente controllato, dei materiali sferici o atomizzati specificati in I.1A.025.a., I.1A.025.b., I.1A.029.a.1., I.1A.029.a.2. o nell’elenco dei materiali di armamento.

b.  componenti appositamente progettati per «apparecchiature per la produzione» specificate in I.1A.008.a.

Nota: I.1A.008 comprende:

a.  i generatori di plasma (getto ad arco ad alta frequenza) utilizzabili per ottenere polveri metalliche atomizzate o sferiche con organizzazione del processo in ambiente argon-acqua;

b.  apparecchiature per elettroesplosione utilizzabili per ottenere polveri metalliche atomizzate o sferiche con organizzazione del processo in ambiente argon-acqua;

c.  apparecchiature utilizzabili per la «produzione» di polveri sferiche di alluminio mediante polverizzazione di una colata in ambiente inerte (ad es. azoto).

I.1A.009

1B115

Apparecchiature, diverse da quelle specificate in I.1A.008, per la produzione di propellenti o costituenti di propellenti e loro componenti appositamente progettati:

a.  «apparecchiature di produzione» per la «produzione», il trattamento o il collaudo di accettazione dei propellenti liquidi o loro costituenti specificati in I.1A.025.a., I.1A.025.b., I.1A.029 o nell’elenco dei materiali di armamento;

b.  «apparecchiature di produzione» per la «produzione», il trattamento, la miscelazione, l’indurimento, la fusione, la compressione, la lavorazione, l’estrusione o il collaudo di accettazione dei propellenti solidi o loro costituenti specificati in I.1A.025.a., I.1A.025.b., I.1A.029 o nell’elenco dei materiali di armamento.

Nota: I.1A.009.b non sottopone a divieto i miscelatori a colata discontinua, i miscelatori a colata continua o i mulini a getto fluido. Tali apparecchiature sono contemplate in I.1A.011, I.1A.012 e I.1A.013.

Nota 1: per le apparecchiature appositamente progettate per uso militare, vedere l’elenco dei materiali di armamento.

Nota 2: I.1A.009 non sottopone a divieto le apparecchiature per la «produzione», il trattamento ed il collaudo di accettazione del carburo di boro.

I.1A.010

1B116

Iniettori appositamente progettati per la produzione di materiali derivati per pirolisi formati su stampo, anima o altro supporto a partire da gas precursori che si decompongono nella gamma di temperatura da 1 573 K (1 300 °C) a 3 173 K (2 900 °C) a pressioni da 130 Pa a 20 kPa.

I.1A.011

1B117

Miscelatori a colata discontinua in grado di mescolare sotto vuoto nella gamma di pressioni da 0 a 13,326 kPa e con capacità di controllo della temperatura della camera di miscelazione, aventi tutte le caratteristiche seguenti e loro componenti appositamente progettati:

a.  capacità volumetrica totale uguale o superiore a 110 litri e

b.  almeno un albero per miscelare/impastare montato fuori centro.

I.1A.012

1B118

Miscelatori a colata continua in grado di mescolare sotto vuoto nella gamma di pressioni da 0 a 13,326 kPa e con capacità di controllo della temperatura della camera di miscelazione, aventi una delle caratteristiche seguenti e loro componenti appositamente progettati:

a.  due o più alberi per miscelare/impastare o

b.  un unico albero rotante a movimento oscillatorio dotato di denti/punte per impastare sia sull’albero che all’interno dell’alloggiamento della camera di miscelazione.

I.1A.013

1B119

Mulini a getto fluido utilizzabili per rettificare o fresare le sostanze specificate in I.1A.025.a., I.1A.025.b., I.1A.029 o nell’elenco dei materiali di armamento e loro componenti appositamente progettati.

I.1A.014

1B201

Macchine per l’avvolgimento di filamenti, diverse da quelle specificate in I.1A.006 o I.1A.007, e attrezzature connesse, come segue:

a.  macchine per l’avvolgimento di filamenti aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  movimenti di posizionamento, avvolgimento e bobinatura delle fibre coordinati e programmati secondo due o più assi;

2.  appositamente progettate per fabbricare strutture o prodotti laminati compositi utilizzando «materiali fibrosi o filamentosi» e

3.  in grado di avvolgere rotori cilindrici di diametro compreso tra 75 mm e 400 mm e lunghezze uguali o superiori a 600 mm;

b.  controlli di coordinamento e di programmazione per le macchine per l’avvolgimento di filamenti specificate in I.1A.014.a;

c.  mandrini di precisione per le macchine per l’avvolgimento di filamenti specificate in I.1A.014.a.

I.1A.015

1B225

Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, con resa in uscita superiore a 250 g/h di fluoro.

I.1A.016

1B226

Separatori elettromagnetici di isotopi, progettati od equipaggiati con sorgenti ioniche singole o multiple in grado di assicurare una corrente totale del fascio ionico uguale o superiore a 50 mA.

Nota: I.1A.016 comprende i separatori:

a.  in grado di arricchire gli isotopi stabili;

b.  aventi le sorgenti ioniche ed i collettori immersi entrambi nel campo magnetico e le configurazioni nelle quali entrambi risultino esterni al campo.

I.1A.017

1B227

Convertitori di sintesi di ammoniaca o unità di sintesi di ammoniaca, nei quali il gas di sintesi (azoto ed idrogeno) è estratto da una colonna di scambio ad alta pressione ammoniaca-idrogeno e l’ammoniaca sintetizzata è riportata nella suddetta colonna.

I.1A.018

1B228

Colonne di distillazione criogenica dell’idrogeno aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  progettate per funzionare con temperature interne uguali o inferiori a 35 K (– 238 °C);

b.  progettate per funzionare con pressioni interne da 0,5 MPa a 5 Mpa;

c.  costruite con:

1.  acciai inossidabili appartenenti alla serie 300 con basso tenore di zolfo e con indice di dimensioni della grana austenitica ASTM (o norma equivalente) n. 5 o superiore o

2.  materiali equivalenti che sono insieme criogenici e compatibili con H2 e

d.  aventi un diametro interno uguale o superiore ad 1 m e lunghezza effettiva uguale o superiore a 5 m.

I.1A.019

1B229

Colonne a piatti per lo scambio acqua-idrogeno solforato e «contattori interni», come segue:

N.B.: per le colonne appositamente progettate o preparate per la produzione di acqua pesante, vedere I.0A.005.

a.  colonne a piatti per lo scambio acqua-idrogeno solforato, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  in grado di funzionare a pressioni di 2 MPa o superiori;

2.  costruite con acciaio al carbonio avente un indice di dimensione della grana austenitica ASTM (o norma equivalente) n. 5 o superiore e

3.  di diametro uguale o superiore a 1,8 m;

b.  «contattori interni» delle colonne a piatti per lo scambio acqua-idrogeno solforato specificate in I.1A.019.a.

Nota tecnica:

i «contattori interni» delle colonne sono piatti segmentati con diametro effettivo di assemblaggio uguale o superiore a 1,8 m, sono progettati per facilitare il contatto controcorrente e sono costruiti con acciaio inossidabile a grana fine con un contenuto di carbonio dello 0,03 % o inferiore. Possono essere costituiti da piatti a crivello, piatti a valvola, piatti a campana di gorgogliamento o piatti a turbogriglia.

I.1A.020

1B230

Pompe in grado di far circolare soluzioni di catalizzatori di ammide di potassio concentrate o diluite in ammoniaca liquida (KNH2/NH3), aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  tenuta di aria (cioè sigillate ermeticamente);

b.  portata superiore a 8,5 m3/h e

c.  una delle caratteristiche seguenti:

1.  per soluzioni di ammide di potassio concentrate (1 % o superiore), pressione di funzionamento compresa tra 1,5 e 60 MPa o

2.  per soluzioni di ammide di potassio diluite (inferiori all'1 %), pressione di funzionamento compresa tra 20 e 60 MPa.

I.1A.021

1B231

Attrezzature o impianti e relative apparecchiature per il trizio, come segue:

a.  attrezzature o impianti per la produzione, il recupero, l’estrazione, la concentrazione o il trattamento del trizio;

b.  apparecchiature per attrezzature o impianti per il trizio, come segue:

1.  unità di refrigerazione a idrogeno o ad elio in grado di raffreddare ad una temperatura inferiore o uguale a 23 K (– 250 °C), con capacità di assorbimento del calore superiore a 150 W;

2.  sistemi di immagazzinamento o di purificazione dell'isotopo di idrogeno che impiegano idruri metallici come mezzo di immagazzinamento o di purificazione.

I.1A.022

1B232

Turbine di espansione o gruppi turbina di espansione-compressore aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  progettati per funzionare a una temperatura all’uscita uguale o inferiore a 35 K (– 238 °C) e

b.  progettati con un flusso di idrogeno-gas uguale o superiore a 1 000 kg/h.

I.1A.023

1B233

Attrezzature o impianti e relative apparecchiature per la separazione degli isotopi del litio, come segue:

a.  attrezzature o impianti per la separazione degli isotopi del litio;

b.  apparecchiature per la separazione degli isotopi del litio, come segue:

1.  colonne di scambio liquido-liquido a riempimento appositamente progettate per gli amalgami di litio;

2.  pompe per amalgama di mercurio o litio;

3.  cellule di elettrolisi dell'amalgama di litio;

4.  evaporatori per soluzione concentrata di idrossido di litio.

I.1A.024

1C010.b

«Materiali fibrosi o filamentosi» suscettibili di essere utilizzati in strutture o prodotti laminati «compositi» a «matrice» organica, a «matrice» metallica o a «matrice» di carbonio, come segue:

N.B.: vedere anche I.1A.034 e I.9A.026.

b.  «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  «modulo specifico» superiore a 12,7 × 106 m e

2.  «carico di rottura specifico» superiore a 23,5 × 104 m;

Nota: I.1A.024.b. non sottopone a divieto tessuti costruiti con «materiali fibrosi o filamentosi» per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di «aeromobili civili», nei quali la dimensione dei singoli fogli non superi 100 cm × 100 cm.

Nota tecnica:

le proprietà dei materiali descritti in I.1A.024.b. devono essere determinate con il metodo SRM 12 fino a 17 raccomandato dalla SACMA o norme nazionali equivalenti per il collaudo di cavi di filamenti, quale ad esempio Japanese Industrial Standard (JIS-R-7601, paragrafo 6.6.2.) e basate sulla media dei lotti.

I.1A.025

1C011.a e 1C011.b

Metalli e composti aventi le caratteristiche seguenti:

N.B.: vedere anche elenco dei materiali di armamento e I.1A.029.

a.  metalli con particelle di dimensioni inferiori a 60 μm di forma sferica, atomizzata, sferoidale, in scaglie o macinate, ricavate da materiali costituiti per il 99 % o più di zirconio, magnesio e loro leghe;

Nota tecnica:

il contenuto naturale di afnio nello zirconio (normalmente dal 2 % al 7 %) è conteggiato con lo zirconio.

Nota: i metalli o le leghe in I.1A.025.a. sono sottoposti a divieto indipendentemente dal fatto che siano incapsulati in alluminio, magnesio, zirconio o berillio.

b.  boro o carburo di boro aventi un grado di purezza dell'85 % o superiore e particelle di dimensioni pari o inferiori a 60 μm;

Nota: i metalli o le leghe in I.1A.025.b. sono sottoposti a divieto indipendentemente dal fatto che siano incapsulati in alluminio, magnesio, zirconio o berillio.

I.1A.026

1C101

Materiali e dispositivi per la riduzione di caratteristiche osservabili quali la riflettività radar, la segnatura ultravioletta/infrarossa e la segnatura acustica, utilizzabili in «missili», sottosistemi di «missili» o veicoli aerei senza equipaggio specificati in I.9A.003.

Nota 1: I.1A.026 comprende:

a.  materiali strutturali e rivestimenti appositamente progettati per ridurre la riflettività radar;

b.  rivestimenti, incluse le vernici, appositamente progettati per ridurre o adattare opportunamente la capacità di emissione o di riflessione negli spettri a microonde, infrarosso o ultravioletto dello spettro elettromagnetico.

Nota 2: I.1A.026 non comprende i rivestimenti appositamente utilizzati per il controllo termico dei satelliti.

Nota tecnica:

In I.1A.026 per «missili» si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

I.1A.027

1C102

Materiali risaturati pirolizzati carbonio-carbonio progettati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in I.9A.001 o i razzi sonda specificati in I.9A.005.

N.B.: vedere anche elenco dei materiali di armamento per i materiali per razzi e missili.

I.1A.028

ex 1C107*

(1C107.a, ex 1C107.b, ex 1C107.c e ex 1C107.d)

Grafite e materiali ceramici, come segue:

a.  Grafiti a grani fini con densità di massa uguale o superiore a 1,72 g/cm3 misurata a 288 K (15 °C) ed aventi una dimensione dei grani uguale o inferiore a 100 μm, utilizzabili per ugelli di razzi e per punte di ogive di veicoli di rientro, che possono essere lavorate in uno dei seguenti prodotti:

1.  cilindri aventi diametro pari o superiore a 120 mm e lunghezza pari o superiore a 50 mm;

2.  tubi aventi diametro interno pari o superiore a 65 mm, spessore di parete pari o superiore a 25 mm e lunghezza pari o superiore a 50 mm; o

3.  blocchi di dimensioni pari o superiori a 120 mm × 120 mm × 50 mm;

N.B.: vedere anche I.0A.012.

b.*  Grafiti ottenute per pirolisi o grafiti rinforzate con fibre, utilizzabili per ugelli di motori a razzo e per punte di ogive di veicoli di rientro utilizzabili in «missili»;

N.B.: vedere anche I.0A.012.

c.*  materiali ceramici compositi (con costante dielettrica inferiore a 6 per frequenze comprese tra 100 MHz e 100 GHz), per l'uso in cupole di protezione di antenne (radome) utilizzabili in «missili»;

d.*  ceramiche rinforzate al carburo di silicio non ossidate lavorabili a macchina utilizzabili per punte di ogive utilizzabili in «missili».

I.1A.029

ex 1C111*

(1C111.a.1-3, 1C111.a.4, 1C111.b.1-4 e 1C111.c)

Propellenti e costituenti chimici per propellenti diversi da quelli in I.1A.025, come segue:

a.  sostanze propulsive:

1.  polvere sferica di alluminio, diversa da quella specificata nell’elenco dei materiali di armamento, con particelle di diametro uniforme inferiore a 200μm micrometri e contenuto di alluminio in peso uguale o superiore al 97 % se almeno il 10 % del peso totale è costituito di particelle di diametro inferiore a 63 μm conformemente alla norma ISO 2591:1988 o a norme nazionali equivalenti;

Nota tecnica:

una dimensione di particella di 63 μm (ISO R-565) corrisponde a una rete a maglia fitta 250 (Tyler) o 230 (ASTM E-11)

2.  Combustibili metallici, diversi da quelli specificati nell’elenco dei materiali di armamento, con particelle di dimensioni inferiori a 60 μm, di forma sferica, atomizzata, sferoidale, in scaglie o macinate, costituite per il 97 % o più in peso da uno degli elementi seguenti:

a.  zirconio,

b.  berillio,

c.  magnesio o

d.  leghe dei metalli specificati dal punto a. fino a c.;

Nota tecnica:

il contenuto naturale di afnio nello zirconio (normalmente dal 2 % al 7 %) è conteggiato con lo zirconio.

3.  Sostanze ossidanti utilizzabili per motori a razzo a propellente liquido, come segue:

a.  triossido di diazoto,

b.  diossido di azoto/tetraossido di diazoto,

c.  pentossido di diazoto,

d.  ossidi misti di azoto (MON);

Nota tecnica:

gli ossidi misti di azoto (MON) sono soluzioni di ossido nitrico (NO) in tetraossido di diazoto/diossido di azoto (N2O4/NO2) che possono essere utilizzati in sistemi missilistici. Esiste una serie di composizioni che possono essere definite MONi o MONij, dove i e j sono interi che rappresentano la percentuale di ossido di azoto nella miscela (ad es. MON3 contiene il 3 % di ossido di azoto, MON25 il 25 % di ossido di azoto. Un limite massimo è MON40, 40 % in peso).

N.B.: per l’acido nitrico fumante rosso inibito (IRFNA) vedere elenco dei materiali di armamento

N.B.: per i composti contenenti fluoro e uno o più alogeni, ossigeno o azoto vedere elenco dei materiali di armamento e I.1A.049;

4.  Derivati dell'idrazina, come segue:

a.  trimetilidrazina;

b.  tetrametilidrazina;

c.  N,N diallilidrazina;

d.  allilidrazina;

e.  etilen-diidrazina;

f.  dinitrato di monometilidrazina (MMH.HNO);

g.  nitrato di dimetilidrazina asimmetrica;

h.  azide di idrazinio;

i.  azide di dimetilidrazinio;

N.B.: per il nitrato di idrazinio vedere elenco dei materiali di armamento;

k.  diidrazina dell'acido di diimmidoossalico;

l.  nitrato di 2-idrossietilidrazina;

N.B.: per il perclorato di idrazinio vedere elenco dei materiali di armamento;

n.  diperclorato di idrazinio;

o.  nitrato di metilidrazina;

p.  nitrato di dietilidrazina;

q.  nitrato di 1,4-diidrazina;

b.*  sostanze polimeriche:

1.  polibutadiene con radicali carbossilici terminali (CTPB),

2.  polibutadiene con radicali ossidrilici terminali (HTPB), diverso da quello specificato nell’elenco dei materiali di armamento,

3.  polibutadieneacido acrilico (PBAA),

4.  polibutadiene-acido acrilico-acrilonitrile (PBAN);

c.  altri additivi e agenti per propellenti:

N.B.: per carborani, decarborani, pentaborani e relativi derivati vedere elenco dei materiali di armamento,

2.  trietileneglicoldinitrato (TEGDN),

3.  2-nitrodifenilammina (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 119-75-5);

4.  trimetiloletano trinitrato (TMETN, classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 3032-55-1);

5.  dinitrato glicol dietilenico (DEGDN),

6.  derivati del ferrocene,

N.B.: per il catocene vedere elenco dei materiali di armamento,

b.  etil-ferrocene;

c.  propil-ferrocene (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 1273-89-8);

N.B.: per l’n-butil-ferrocene vedere elenco dei materiali di armamento;

e.  pentil-ferrocene (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 1274-00-6);

f.  diciclopentil-ferrocene;

g.  dicicloesil-ferrocene;

h.  dietil-ferrocene;

i.  dipropil-ferrocene;

j.  dibutil-ferrocene;

k.  diesil-ferrocene;

l.  acetil-ferrocene;

N.B.: per gli acidi carbossilici del ferrocene vedere elenco dei materiali di armamento;

N.B.: per il butacene vedere elenco dei materiali di armamento,

o.  altri derivati del ferrocene utilizzabili come modificatori della velocità di combustione del propellente per razzi, diversi da quelli specificati nell’elenco dei materiali di armamento.

Nota: per i propellenti e costituenti chimici per i propellenti non specificati in I.1A.029, vedere l’elenco dei materiali di armamento.

I.1A.030

1C116

Acciai Maraging (acciai generalmente caratterizzati da alto contenuto di nichelio, contenuto molto basso di carbonio e l’uso di elementi sostitutivi o precipitati per ottenere un aumento di durezza per invecchiamento) aventi carico di rottura uguale o superiore a 1 500 MPa, alla temperatura di 293 K (20 °C), sotto forma di fogli, lamiere o tubi con spessore delle lamiere o delle pareti uguale o inferiore a 5 mm.

N.B.: vedere anche I.1A.035.

I.1A.031

ex 1C117*

Tungsteno, molibdeno e leghe di questi metalli sotto forma di particelle uniformemente sferiche o atomizzate di diametro uguale o inferiore a 500 micrometri con purezza uguale o superiore al 97 % per la fabbricazione di componenti di motori utilizzabili in «missili» (cioè scudi termici, substrati di ugelli, colli di ugelli, e superfici di controllo della spinta del vettore).

I.1A.032

1C118

Acciaio Duplex inossidabile stabilizzato al titanio (Ti-DSS),

a.  avente tutte le seguenti caratteristiche:

1.  contenuto di cromo in peso compreso tra 17,0 e 23,0 in percentuale e contenuto di nichel in peso compreso tra 4,5 e 7,0 in percentuale;

2.  contenuto di titanio in peso superiore a 0,10 in percentuale e

3.  microstruttura ferritica-austenitica (definita anche come microstruttura a due fasi) contenente almeno il 10 % in volume di austenite (conformemente alla norma ASTM E-1181-87 o a norme nazionali equivalenti); e

b.  avente una delle seguenti forme:

1.  lingotti o barre di dimensioni pari o superiori a 100 mm in ogni dimensione;

2.  fogli di larghezza pari o superiore a 600 mm e spessore pari o inferiore a 3 mm o

3.  tubi aventi diametro esterno pari o superiore a 600 mm e spessore di parete pari o inferiore a 3 mm.

I.1A.033

1C202

Leghe, come segue:

a.  leghe di alluminio aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  avere carico di rottura uguale o superiore a 460 MPa alla temperatura di 293 K (20 °C) e

2.  in forma di tubi o altre forme cilindriche piene (compresi i forgiati) con diametro esterno superiore a 75 mm;

b.  leghe di titanio aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  avere carico di rottura uguale o superiore a 900 MPa alla temperatura di 293 K (20 °C) e

2.  in forma di tubi o altre forme cilindriche piene (compresi i forgiati) con diametro esterno superiore a 75 mm.

Nota tecnica:

le leghe sopra citate comprendono le leghe prima o dopo il trattamento termico.

I.1A.034

1C210 e ex 1C010.a

«Materiali fibrosi o filamentosi» o materiali preimpregnati diversi da quelli specificati in I.1A.024, come segue:

a.  «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio o aramidici aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  «modulo specifico» uguale o superiore a 12,7 × 106 m o

2.  «carico di rottura specifico» uguale o superiore a 235 × 103 m;

Nota: I.1A.034.a. non sottopone a divieto «materiali fibrosi o filamentosi» aramidici contenenti lo 0,25 percento o più in peso di un modificatore di superficie di fibre a base di estere;

b.  «materiali fibrosi o filamentosi» di vetro aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  «modulo specifico» uguale o superiore a 3,18 × 106 m e

2.  «carico di rottura specifico» uguale o superiore a 76,2 × 103 m;

c.  «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui impregnati di resina termoindurente di larghezza uguale o inferiore a 15 mm (materiali preimpregnati), costituiti dai «materiali fibrosi o filamentosi» di vetro o di carbonio specificati in I.1A.024 o I.1A.034.a o b.

Nota tecnica:

la resina costituisce la matrice del composito.

Nota: in I.1A.034 i «materiali fibrosi o filamentosi» sono limitati a «monofilamenti», «filati», «fasci di fibre», «cavi», o «nastri» continui.

I.1A.035

1C216

Acciaio Maraging diverso da quello specificato in I.1A.030, avente carico di rottura uguale o superiore a 2 050 MPa alla temperatura di 293 K (20 °C).

Nota: I.1A.035 non sottopone a divieto le forme nelle quali tutte le dimensioni lineari siano uguali o inferiori a 75 mm.

Nota tecnica:

l’acciaio sopra richiamato comprende l’acciaio Maraging prima o dopo il trattamento termico.

I.1A.036

1C225

Boro arricchito in isotopo di boro – 10 (10B) oltre al tenore isotopico naturale, come segue: boro elementare, composti, miscele contenenti boro, relativi manufatti, scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi.

Nota: in I.1A.036 le miscele contenenti boro includono i materiali caricati di boro.

Nota tecnica:

il tenore isotopico naturale del boro-10 è pari a circa il 18,5 percento in peso (20 percento di atomi).

I.1A.037

1C226

Tungsteno, carburo di tungsteno e leghe di tungsteno contenenti in peso più del 90 % di tungsteno, aventi le due caratteristiche seguenti:

a.  in forme aventi una simmetria cilindrica della parte cava (compresi segmenti di cilindro) con diametro interno superiore a 100 mm ma inferiore a 300 mm e

b.  una massa maggiore di 20 kg.

Nota: I.1A.037 non sottopone a divieto manufatti appositamente progettati per essere utilizzati come contrappesi o collimatori a raggi gamma.

I.1A.038

1C227

Calcio avente tutte le caratteristiche seguenti:

a.  contenere meno di 1 000 parti per milione in peso di impurità metalliche tranne il magnesio e

b.  contenere meno di 10 parti per milione in peso di boro.

I.1A.039

1C228

Magnesio avente tutte le caratteristiche seguenti:

a.  contenere in peso meno di 200 parti per milione di impurità metalliche tranne il calcio e

b.  contenere meno di 10 parti per milione in peso di boro.

I.1A.040

1C229

Bismuto avente tutte le caratteristiche seguenti:

a.  purezza uguale o superiore al 99,99 % in peso e

b.  contenuto di argento inferiore a 10 parti per milione in peso.

I.1A.041

1C230

Berillio metallo, leghe contenenti in peso più del 50 % di berillio, composti di berillio, relativi manufatti e scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi.

Nota: I.1A.041 non sottopone a divieto le sostanze e i prodotti seguenti:

a.  finestre di metallo per apparecchiature a raggi X o per dispositivi di profilo stratigrafico dei pozzi;

b.  forme di ossido finite o semilavorate, appositamente progettate per parti di componenti elettronici o come substrati per circuiti elettronici;

c.  berillo (silicato di berillio e alluminio) sotto forma di smeraldi o acquamarine.

I.1A.042

1C231

Afnio metallo, leghe contenenti in peso più del 60 % di afnio, composti di afnio contenenti in peso più del 60 % di afnio, relativi manufatti e scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi.

I.1A.043

1C232

Elio3 (3He) miscele contenenti elio-3 e prodotti o dispositivi contenenti uno dei suddetti elementi.

Nota: I.1A.043 non sottopone a divieto prodotti o dispositivi contenenti meno di 1 g di elio-3.

I.1A.044

1C233

Litio arricchito in isotopo litio 6 (6Li) con tenore isotopico superiore a quello naturale e prodotti o dispositivi contenenti litio arricchito, come segue: litio elementare, leghe, composti, miscele contenenti litio, relativi manufatti e scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi.

Nota: I.1A.044 non sottopone a divieto dosimetri termoluminescenti.

Nota tecnica:

il tenore isotopico naturale del litio 6 è pari a circa il 6,5 percento in peso (7,5 percento di atomi).

I.1A.045

1C234

Zirconio con un contenuto di afnio inferiore a 1/500 in peso come segue: metallo, leghe contenenti più del 50 % di zirconio in peso, composti, loro manufatti e scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi.

Nota: I.1A.045 non sottopone a divieto zirconio in lamine aventi spessore uguale o inferiore a 0,10 mm.

I.1A.046

1C235

Trizio, composti e miscele contenenti trizio nei quali il rapporto in atomi trizio/idrogeno è superiore a 1/1 000, e prodotti o dispositivi contenenti uno dei suddetti elementi.

Nota: I.1A.046 non sottopone a divieto prodotti o dispositivi contenenti meno di 1,48 × 103 GBq (40 Ci) di trizio.

I.1A.047

1C236

Specie nucleari radioattive emettitrici di radiazioni alfa aventi un periodo di dimezzamento della radiazione alfa uguale o superiore a 10 giorni ma inferiore a 200 anni, nelle seguenti forme:

a.  elementare,

b.  composti aventi attività totale alfa uguale o superiore a 37 GBq/kg (1 Ci/kg),

c.  miscele aventi attività totale alfa uguale o superiore a 37 GBq/kg (1 Ci/kg),

d.  prodotti o dispositivi contenenti uno degli elementi summenzionati.

Nota: I.1A.047 non sottopone a divieto prodotti o dispositivi contenenti meno di 3,7 GBq (100 millicurie) di attività alfa.

I.1A.048

1C237

Radio226 (226Ra), leghe di radio-226, composti di radio-226, miscele contenenti radio-226, relativi manufatti e prodotti o dispositivi contenenti uno degli elementi summenzionati.

Nota: I.1A.048 non sottopone a divieto i prodotti seguenti:

a.  applicazioni medicali;

b.  prodotti o dispositivi contenenti meno di 0,37 GBq (10 millicurie) di radio-226.

I.1A.049

1C238

Trifluoruro di cloro (CIF3).

I.1A.050

1C239

Esplosivi ad alto potenziale, diversi da quelli specificati nell’elenco dei materiali di armamento, o sostanze o miscele contenenti più del 2 % in peso di qualsiasi esplosivo con densità dei cristalli superiore a 1,8 g/cm3 ed aventi una velocità di detonazione superiore a 8 000 m/s.

I.1A.051

1C240

Polvere di nichelio e nichelio metallo poroso, diversi da quelli specificati in I.0A.013, come segue:

a.  polvere di nichelio avente tutte le caratteristiche seguenti:

1.  un contenuto di nichelio puro uguale o superiore al 99,0 % in peso e

2.  dimensione media delle particelle inferiore a 10 micrometri misurata secondo la norma ASTM B330;

b.  nichelio metallo poroso prodotto con materiali specificati in I.1A.051.a.

Nota: I.1A.051 non sottopone a divieto le sostanze e i prodotti seguenti:

a.  polveri di nichelio filamentoso,

b.  fogli singoli di nichelio poroso con area uguale o inferiore a 1 000 cm2 per foglio.

Nota tecnica:

I.1A.051.b fa riferimento al metallo poroso fabbricato tramite compattazione e sinterizzazione dei materiali in I.1A.051.a. per formare un materiale metallico con pori di piccole dimensioni comunicanti in tutta la struttura.



I.1B  Tecnologia, compreso il software

N.

Voce/i pertinenti dell'allegato del regolamento (CE) n. 1183/2007

Descrizione

I.1B.001

ex 1D001

«Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature specificate in I.1A.006.

I.1B.002

1D101

«Software» appositamente progettato o modificato per l'«utilizzazione» dei beni specificati da I.1A.007 a I.1A.009, o da I.1A.011 a I.1A.013.

I.1B.003

1D103

«Software» appositamente progettato per l'analisi di caratteristiche osservabili ridotte, quali riflettività radar, segnatura ultravioletta/infrarossa e segnatura acustica.

I.1B.004

1D201

«Software» appositamente progettato per l'«utilizzazione» dei beni specificati in I.1A.014.

I.1B.005

1E001

«Tecnologia», in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature o materiali specificati da I.1A.006 a I.1A.051.

I.1B.006

1E101

«Tecnologia», in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'«utilizzazione» di beni specificati in I.1A.001, da I.1A.006 a I.1A.013, I.1A.026, I.1A.028, da I.1A.029 a I.1A.032, I.1B.002 o I.1B.003.

I.1B.007

ex 1E102

«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo «sviluppo» di «software» specificato da I.1B.001 a I.1B.003.

I.1B.008

1E103

«Tecnologia» per la regolazione di temperatura, pressione o atmosfera in autoclavi o idroclavi quando utilizzate per la «produzione» di materiali «compositi» o di materiali «compositi» parzialmente lavorati.

I.1B.009

1E104

«Tecnologia» per la «produzione» di materiali derivati per pirolisi formati su stampo, anima o altro supporto a partire da gas precursori che si decompongono nella gamma di temperature da 1 573 K (1 300 °C) a 3 173 K (2 900 °C) e pressioni da 130 Pa a 20 kPa.

Nota: I.1B.009 comprende la «tecnologia» per la composizione dei gas precursori, della velocità di flusso e del controllo temporale del processo e dei relativi parametri.

I.1B.010

ex 1E201

«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'«utilizzazione» di beni specificati da I.1A.002 a I.1A.005, da I.1A.014 a I.1A.023, in I.1A.024.b., da I.1A.033 a I.1A.051, o I.1B.004.

I.1B.011

1E202

«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo «sviluppo» o la «produzione» di beni specificati da I.1A.002 a I.1A.005.

I.1B.012

1E203

«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo «sviluppo» di «software» specificato in I.1B.004.

I.2

TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI



I.2A  Beni

N.

Voce/i pertinenti dell'allegato del regolamento (CE) n. 1183/2007

Descrizione

I.2A.001

ex 2A001*

Sistemi di cuscinetti e cuscinetti antifrizione e loro componenti, come segue:

Nota: I.2A.001 non sottopone a divieto sfere aventi tolleranze specificate di grado 5 o meno precisate dal fabbricante secondo la norma ISO 3290.

Cuscinetti a sfere aventi tutte le tolleranze specificate dal fabbricante secondo la norma ISO 492, classe di tolleranza 2 (o ANSI/ABMA Standard 20, classe di tolleranza ABEC 9 o RBEC-9 o norme nazionali equivalenti) o migliori e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  diametro del foro dell’anello interno compreso tra 12 e 50 mm;

b.  diametro dell'anello esterno compreso tra 25 e 100 mm;

c.  larghezza compresa tra 10 e 20 mm.

I.2A.002

2A225

Crogioli costruiti con materiali resistenti ai metalli attinidi liquidi, come segue:

a.  crogioli aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  volume compreso tra 150 cm3 e 8 000 cm3 e

2.  costruiti o rivestiti con uno dei materiali seguenti, aventi una purezza del 98 % o superiore in peso:

a.  fluoruro di calcio (CaF2),

b.  zirconato di calcio (CaZrO3),

c.  solfuro di cerio (Ce2S3),

d.  ossido di erbio (Er2O3),

e.  ossido di afnio (HfO2),

f.  ossido di magnesio (MgO),

g.  lega nitruro di niobio-titanio-tungsteno (circa 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W),

h.  ossido di ittrio (Y2O3), o

i.  ossido di zirconio (ZrO2);

b.  crogioli aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  volume compreso tra 50 cm3 e 2 000 cm3 e

2.  costruiti o rivestiti con tantalio, avente una purezza del 99,9 % o superiore in peso;

c.  crogioli aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  volume compreso tra 50 cm3 e 2 000 cm3;

2.  costruiti o rivestiti con tantalio, avente una purezza del 98 % o superiore in peso e

3.  ricoperti con carburo di tantalio, nitruro di tantalio o boruro di tantalio, o una loro combinazione.

I.2A.003

2A226

Valvole aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  una «dimensione nominale» uguale o superiore a 5 mm;

b.  tenuta a soffietti e

c.  interamente costruite o rivestite con alluminio, leghe di alluminio, nichelio o leghe di nichelio contenenti oltre il 60 % in peso di nichelio.

Nota tecnica:

per le valvole con diametri di entrata e di uscita differenti, la «dimensione nominale» in I.2A.003 si riferisce al diametro più piccolo.

I.2A.004

ex 2B001.a*, 2B001.d

Macchine utensili per l'asportazione (o il taglio) di metalli, ceramiche o materiali «compositi» e qualsiasi loro combinazione, che, conformemente alle specifiche tecniche del costruttore, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il «controllo numerico» e loro componenti appositamente progettati come segue:

N.B.: vedere anche I.2A.016.

Nota 1: I.2A.004 non sottopone a divieto macchine utensili a fini speciali limitate alla produzione di ingranaggi.

Nota 2: I.2A.004 non sottopone a divieto macchine utensili a fini speciali limitate alla produzione di una delle seguenti parti:

a.  alberi a gomito o alberi a camme;

b.  utensili o utensili da taglio;

c.  estrusori a vite.

Nota 3: Una macchina utensile dotata di almeno due delle tre funzionalità di tornitura, fresatura o rettifica (ad es. una macchina di tornitura con funzioni di fresatura) deve essere valutata a fronte di ogni voce applicabile definita in I.2A.004.a e I.2A.016.

a.*  macchine utensili di tornitura, per macchine in grado di lavorare diametri superiori a 35 mm, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  precisione di posizionamento con «tutte le compensazioni disponibili» uguale o minore (migliore) di 6 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari e

2.  due o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il «controllo di contornatura»;

Nota 1: I.2A.004.a non sottopone a divieto le macchine di tornitura appositamente progettate per la produzione di lenti a contatto aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  controllore macchina limitato all'uso di software oftalmico per l'inserimento di dati per la programmazione delle parti; e

2.  senza mandrinatura a vuoto.

Nota 2: I.2A.004.a non sottopone a divieto macchine a barra (Swissturn), limitatamente alla lavorazione di barre, se il diametro massimo della barra è uguale o inferiore a 42 mm e non vi è possibilità di montare mandrini. Le macchine possono avere capacità di foratura e/o fresatura per la lavorazione di parti aventi diametro inferiore a 42 mm.

d.  macchine a scarica elettrica diverse dal tipo a filo aventi possibilità di coordinazione simultanea per «controllo di contornatura» su due o più assi di rotazione;

I.2A.005

ex 2B006.b*

Sistemi, apparecchiature e «assiemi elettronici» di controllo dimensionale o di misura, come segue:

b.*  strumenti di misura dello spostamento lineare e angolare come segue:

1.*  strumenti di misura dello spostamento lineare aventi una delle caratteristiche seguenti:

Nota tecnica:

ai fini di I.2A.005.b.1. si intende per «spostamento lineare» la variazione di distanza tra la sonda di misura e l'oggetto misurato.

a.  sistemi di misura del tipo non a contatto con «risoluzione» uguale o minore (migliore) di 0,2 μm nella gamma di misura fino a 0,2 mm;

b.  sistemi trasformatori differenziali a tensione lineare aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  «linearità» uguale o minore (migliore) di 0,1 % nella gamma di misura fino a 5 mm e

2.  deriva uguale o minore (migliore) di 0,1 % al giorno alla temperatura normale dell'ambiente di collaudo di ± 1 K o

c.  sistemi di misura aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  contenenti un «laser» e

2.  in grado di mantenere per almeno 12 ore, entro la gamma di temperature di ±1K della temperatura normale e ad una pressione normale tutte le caratteristiche seguenti:

a.  «risoluzione» a fondo scala di 0,1 μm o minore (migliore) e

b.  «incertezza di misura» uguale o minore (migliore) di (0,2 + L/2 000) μm (L rappresenta la lunghezza misurata espressa in mm);

Nota: I.2A.005.b.1.c non sottopone a divieto i sistemi interferometrici di misura, senza retroazione ad anello aperto o chiuso, contenenti un «laser» per misurare gli errori di movimento del carrello delle macchine utensili, delle macchine di controllo dimensionale o di apparecchiature similari.

2.  strumenti di misura dello spostamento angolare aventi «deviazione di posizione angolare» uguale o inferiore a (migliore di) 0,00025°.

Nota: I.2A.005.b.2. non sottopone a divieto gli strumenti ottici quali gli autocollimatori che utilizzano la luce collimata (ad es. la luce laser) per rivelare lo spostamento angolare di uno specchio.

I.2A.006

2B007.c

«Robot» aventi le caratteristiche seguenti, e loro unità di controllo e «dispositivi di estremità» appositamente progettati:

N.B.: vedere anche I.2A.019.

c.  appositamente progettati o garantiti come resistenti alle radiazioni per sopportare una dose di radiazione totale superiore a 5 x 103 Gy (silicio) senza degradazione funzionale.

Nota tecnica:

il termine Gy (silicio) si riferisce all’energia, espressa in Joule per Kg, assorbita da un campione di silicio non schermato esposto a radiazioni ionizzanti.

I.2A.007

2B104

«Presse isostatiche» aventi tutte le caratteristiche seguenti:

N.B.: vedere anche I.2A.017.

a.  pressione massima di funzionamento uguale o superiore a 69 MPa;

b.  progettate per raggiungere e mantenere un ambiente a temperatura controllata uguale o superiore a 873 K (600 °C) e

c.  cavità di lavoro con diametro interno uguale o superiore a 254 mm.

I.2A.008

2B105

Forni per la deposizione in fase di vapore di elementi chimici progettati o modificati per l'addensamento di compositi carbonio-carbonio.

I.2A.009

2B109

Macchine per fluotornitura e loro componenti appositamente progettati:

N.B.: vedere anche I.2A.020.

a.  Macchine per fluotornitura aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  possibilità di essere equipaggiate, sulla base delle specifiche tecniche del costruttore, con unità di «controllo numerico» o unità di controllo a calcolatore, anche se non ne sono equipaggiate e

2.  più di due assi che possono essere coordinati simultaneamente per il «controllo di contornatura».

b.  Componenti appositamente progettati per le macchine per la fluotornitura specificate in I.2A.009.a.

Nota: I.2A.009 non sottopone a divieto macchine non utilizzabili nella produzione di componenti ed apparecchiature per propulsione (cioè corpi di contenimento di motori) per «missili».

Nota tecnica:

Ai fini di I.2A.009 sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura.

I.2A.010

2B116

Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiatura e loro componenti come segue:

a.  sistemi di collaudo a vibrazione che impiegano tecniche a retroazione o ad anello chiuso e incorporano un controllore numerico, in grado di vibrare un sistema ad un'accelerazione uguale o superiore a 10 g in valore efficace tra 20 Hz e 2 kHz ed in grado di imprimere forze uguali o superiori a 50 kN, misurate a «tavola vuota»;

b.  controllori numerici, combinati con software di collaudo a vibrazione appositamente progettato, con «larghezza di banda in tempo reale» superiore a 5 kHz e progettati per essere utilizzati con i sistemi di collaudo a vibrazione specificati in I.2A.010.a.;

c.  dispositivi di spinta per vibrazione (unità di vibrazione), con o senza amplificatori associati, in grado di imprimere una forza uguale o superiore a 50 kN, misurata a «tavola vuota», ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in I.2A.010.a.;

d.  strutture di supporto del pezzo da collaudare ed unità elettroniche progettate per combinare più unità di vibrazione in un sistema completo in grado di fornire una forza effettiva combinata uguale o superiore a 50 kN, misurata a «tavola vuota», ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in I.2A.010.a.

Nota tecnica:

in.2A.010 per «tavola vuota» si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio.

I.2A.011

2B117

Apparecchiature e controlli di processo, diversi da quelli specificati in I.2A.007 o I.2A.008, progettati o modificati per l'addensamento e la pirolisi dei compositi strutturali di ugelli per razzi e di ogive per veicoli di rientro.

I.2A.012

2B119

Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue:

N.B.: vedere anche I.2A.021.

a.  Macchine di bilanciamento aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  che non siano in grado di bilanciare rotori/assiemi aventi massa superiore a 3 kg;

2.  che siano in grado di bilanciare rotori/assiemi a velocità superiore a 12 500 rpm;

3.  che siano in grado di effettuare correzioni di equilibratura su due o più piani e

4.  che siano in grado di realizzare l'equilibratura sino a uno sbilanciamento specifico residuo di 0,2 g mm per kg di massa rotante;

Nota: I.2A.012.a. non sottopone a divieto le macchine di bilanciamento progettate o modificate per apparecchiature dentistiche o altre apparecchiature medicali.

b.  Teste indicatrici progettate o modificate per essere utilizzate con le macchine specificate in I.2A.012.a.

Nota tecnica:

Le teste indicatrici sono conosciute talvolta come strumentazione per il bilanciamento.

I.2A.013

2B120

Simulatori di movimento o tavole di velocità aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  due o più assi;

b.  contatti rotanti in grado di trasmettere energia elettrica e/o segnale di misura e

c.  aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  aventi tutte le caratteristiche seguenti per ogni singolo asse:

a.  in grado di realizzare velocità uguali o superiori a 400 gradi/s o uguali o inferiori a 30 gradi/s e

b.  risoluzione di velocità uguale o inferiore a 6 gradi/s e precisione uguale o inferiore a 0,6 gradi/s;

2.  stabilità di velocità nelle condizioni peggiori uguale o migliore (inferiore) a più o meno 0,05 % calcolata in media su 10 gradi o più o

3.  precisione di posizionamento uguale o migliore di 5 archi al secondo.

Nota: I.2A.013 non sottopone a divieto le tavole di rotazione progettate o modificate per macchine utensili o apparecchiature medicali.

I.2A.014

2B121

Tavole di posizionamento (apparecchiature in grado di posizionamenti per rotazione precisi su qualsiasi asse) diverse da quelle specificate in I.2A.013, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  due o più assi e

b.  precisione di posizionamento uguale o migliore di 5 archi al secondo.

Nota: I.2A.014 non sottopone a divieto le tavole di rotazione progettate o modificate per macchine utensili o apparecchiature medicali.

I.2A.015

2B122

Centrifughe in grado di imprimere accelerazioni superiori a 100 g e dotate di contatti rotanti in grado di trasmettere energia elettrica e segnale di misura.

I.2A.016

2B201, 2B001.b.2 e 2B001.c.2

Macchine utensili, e qualsiasi loro combinazione, per l'asportazione o il taglio di metalli, ceramiche o materiali «compositi», come segue, che, conformemente alle specifiche tecniche del costruttore, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il «controllo di contornatura» simultaneo su due o più assi:

Nota: per le unità di «controllo numerico» sottoposte a divieto in ragione del «software» associato vedere I.2B.002.

a.  macchine utensili di fresatura aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  precisioni di posizionamento con «tutte le compensazioni disponibili» uguali o inferiori a (migliori di) 6 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari;

2.  due o più assi di rotazione di contornatura o

3.  cinque o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il «controllo di contornatura».

Nota: I.2A.016.a. non sottopone a divieto le macchine di fresatura aventi le caratteristiche seguenti:

a.  corsa dell'asse x superiore a 2 m e

b.  precisione di posizionamento globale sull'asse x superiore a (peggiore di) 30 μm.

b.  macchine utensili di rettifica aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  precisioni di posizionamento con «tutte le compensazioni disponibili» uguali o inferiori a (migliori di) 4 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari;

2.  due o più assi di rotazione di contornatura o

3.  cinque o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il «controllo di contornatura».

Nota: I.2A.016.b. non sottopone a divieto le macchine di rettifica seguenti:

a.  le macchine di rettifica esterna, interna, ed esterna-interna di cilindri, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  limitate a una capacità massima di diametro esterno o lunghezza del pezzo da lavorare di 150 mm; e

2.  assi limitati agli assi x, z e c;

b.  rettificatrici a coordinate non aventi asse z o asse w con precisione di posizionamento globale minore (migliore) di 4 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti.

Nota 1: I.2A.016 non sottopone a divieto macchine utensili a fini speciali limitate alla produzione di una delle seguenti parti:

a.  ingranaggi;

b.  alberi a gomito o alberi a camme;

c.  utensili o utensili da taglio;

d.  estrusori a vite.

Nota 2: Una macchina utensile dotata di almeno due delle tre funzionalità di tornitura, fresatura o rettifica (ad es. una macchina di tornitura con funzioni di fresatura) deve essere valutata a fronte di ogni voce applicabile definita in I.2A.004.a o I.2A.016.a. o I.2A.016.b.

I.2A.017

2B204

«Presse isostatiche», diverse da quelle specificate in I.2A.007, e relative apparecchiature, come segue:

a.  «Presse isostatiche» aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  in grado di assicurare una pressione di lavoro massima uguale o superiore a 69 Mpa e

2.  cavità di lavoro con diametro interno superiore a 152 mm;

b.  loro matrici, stampi e controlli appositamente progettati per «presse isostatiche», specificati in I.2A.017.a.

Nota tecnica:

in I.2A.017 la dimensione della camera interna è quella della camera in cui vengono raggiunte sia la temperatura di lavoro che la pressione di lavoro e non include gli accessori. La dimensione sarà quella minore tra il diametro interno della camera pressurizzata e il diametro interno della camera di combustione isolata, a seconda di quale delle due si trova all'interno dell'altra.

I.2A.018

2B206

Macchine, strumenti o sistemi di controllo dimensionale diversi da quelli specificati in I.2A.005, come segue:

a.  macchine di controllo dimensionale con controllo a calcolatore o con controllo numerico aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  due o più assi e

2.  «incertezza di misura» della lunghezza secondo una dimensione uguale o inferiore a (migliore di) (1,25 + L/1 000) μm misurata con un tastatore di «precisione» inferiore a (migliore di) 0,2 μm (L rappresenta la lunghezza misurata espressa in millimetri) (Rif.: VDI/VDE 2617 Parti 1 e 2);

b.  sistemi per il controllo simultaneo lineare-angolare di semigusci, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  «incertezza di misura» lungo un asse lineare qualsiasi uguale o inferiore a (migliore di) 3,5 μm per 5 mm e

2.  «deviazione di posizione angolare» uguale o inferiore a 0,02°.

Nota 1: le macchine utensili che possono essere usate come macchine di misura sono sottoposte a divieto se corrispondono ai criteri specificati per la funzione di macchine utensili o per la funzione di macchine di misura o se oltrepassano tali limiti.

Nota 2: una macchina specificata in I.2A.018 è sottoposta a divieto se supera la soglia di divieto in un punto qualunque della sua gamma di funzionamento.

Note tecniche:

1.  Il tastatore utilizzato per determinare l'incertezza di misura di un sistema di controllo dimensionale deve essere conforme a quello descritto nella norma VDI/VDE 2617 parti 2, 3 e 4.

2.  Tutti i parametri dei valori di misura in I.2A.018 si intendono con ±, cioè non si intendono come banda di escursione totale.

I.2A.019

2B207

«Robot», «dispositivi di estremità», e unità di controllo diversi da quelli specificati in I.2A.006 come segue:

a.  «robot» o «dispositivi di estremità», appositamente progettati per rispondere alle norme nazionali di sicurezza applicabili al maneggio di esplosivi ad alto potenziale (ad esempio rispondenti alla classifica del codice elettrico per gli esplosivi ad alto potenziale);

b.  unità di controllo appositamente progettate per «robot» o «dispositivi di estremità» specificati in I.2A.019.a.

I.2A.020

2B209

Macchine di fluotornitura o macchine di tornitura in lastra in grado di eseguire funzioni di fluotornitura diverse da quelle specificate in I.2A.009 e mandrini, come segue:

a.  macchine aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  tre o più rulli (attivi o di guida) e

2.  previste per essere equipaggiate, conformemente alle specifiche tecniche del costruttore, con unità di «controllo numerico» o di controllo a calcolatore;

b.  mandrini, appositamente progettati per sagomare rotori cilindrici di diametro interno compreso tra 75 mm e 400 mm.

Nota: I.2A.020.a. include macchine con un unico rullo progettate per deformare il metallo più due rulli ausiliari che sostengono il mandrino ma non partecipano direttamente al processo di deformazione.

I.2A.021

2B219

Macchine fisse o portatili, orizzontali o verticali, per il bilanciamento centrifugo su più piani, come segue:

a.  macchine di bilanciamento centrifugo progettate per il bilanciamento di rotori flessibili di lunghezza uguale o superiore a 600 mm ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  diametro del perno o dell'asse superiore a 75 mm;

2.  capacità di massa compresa tra 0,9 e 23 kg e

3.  capacità di bilanciamento con velocità di rotazione superiori a 5 000 giri/min;

b.  macchine di bilanciamento centrifugo progettate per il bilanciamento di componenti di rotori cilindrici cavi ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  diametro del perno superiore a 75 mm;

2.  capacità di massa compresa tra 0,9 e 23 kg;

3.  in grado di bilanciare fino ad uno sbilanciamento residuo uguale o inferiore a 0,01 kg × mm/kg per piano e

4.  azionamento a cinghia.

I.2A.022

2B225

Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle operazioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  capacità di penetrazione uguale o superiore a 0,6 m della parete della cella calda (funzionamento attraverso la parete) o

b.  capacità di superare la sommità della parete di una cella calda di spessore uguale o superiore a 0,6 m (funzionamento sopra la parete).

Nota tecnica:

I manipolatori a distanza consentono di effettuare una traslazione delle azioni di un operatore umano ad un braccio operante a distanza e a dispositivi terminali. Possono essere del tipo «asservito» o azionati tramite leva di comando o tastiera.

I.2A.023

2B226

Forni ad induzione in atmosfera controllata (sottovuoto o gas inerte), e loro alimentatori, come segue:

a.  forni aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  in grado di funzionare a temperature superiori a 1 123 K (850 °C);

2.  aventi bobine di induzione di diametro uguale o inferiore a 600 mm e

3.  progettati per potenze di ingresso uguali o superiori a 5 kW;

b.  alimentatori aventi potenza di uscita specifica uguale o superiore a 5 kW, appositamente progettati per forni specificati in I.2A.023.a.

Nota: I.2A.023.a non riguarda i forni progettati per il trattamento di fette di semiconduttori.

I.2A.024

2B227

Forni di fusione e di colata di metalli, sottovuoto o in altra atmosfera controllata, e relative apparecchiature, come segue:

a.  forni ad arco di rifusione e di colata aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  ad elettrodo consumabile di capacità compresa tra 1 000 cm3 e 20 000 cm3 e

2.  in grado di funzionare con temperature di fusione superiori a 1 973 K (1 700 °C);

b.  forni di fusione a fascio elettronico e forni di atomizzazione e fusione a plasma, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  potenza uguale o superiore a 50 kW e

2.  in grado di funzionare con temperature di fusione superiori a 1 473 K (1 200 °C).

c.  sistemi di controllo e monitoraggio a calcolatore appositamente configurati per i forni specificati in I.2A.024.a o b.

I.2A.025

2B228

Apparecchiature di assemblaggio o di fabbricazione di rotori, apparecchiature di raddrizzatura del rotore, mandrini e matrici di formatura di soffietti, come segue:

a.  apparecchiature di assemblaggio del rotore per l'assemblaggio delle sezioni del tubo, di diaframmi e di coperchi terminali del rotore di centrifughe a gas;

Nota: I.2A.025.a comprende i mandrini di precisione, i morsetti e le macchine di accoppiamento per forzatura.

b.  apparecchiature di raddrizzatura del rotore per l'allineamento delle sezioni del tubo rotore di centrifughe a gas su un asse comune;

Nota tecnica:

In I.2A.025.b. normalmente tali apparecchiature consistono in sonde di misura di precisione collegate ad un calcolatore che controlla di conseguenza, ad esempio, l'azione di pistoni pneumatici usati per l'allineamento delle sezioni del tubo rotore.

c.  mandrini e matrici di formatura di soffietti, per la produzione di soffietti a spira singola.

Nota tecnica:

In I.2A.025.c. i soffietti hanno tutte le caratteristiche seguenti:

1.  diametro interno compreso tra 75 mm e 400 mm;

2.  lunghezza uguale o superiore a 12,7 mm;

3.  profondità della singola spira maggiore di 2 mm e

4.  costruiti con leghe di alluminio ad alta resistenza, con acciaio Maraging o «materiali fibrosi o filamentosi» ad alta resistenza.

I.2A.026

2B230

«Trasduttori di pressione» in grado di misurare pressioni assolute in qualsiasi punto della gamma compresa tra 0 e 13 kPa, e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  elementi sensibili alla pressione costituiti di o protetti da alluminio, leghe di alluminio, nichelio, leghe di nichelio con più del 60 % di nichelio in peso e

b.  aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  fondo scala inferiore a 13 kPa e «precisione» migliore di ± 1 % (fondo scala) o

2.  fondo scala di 13 kPa o superiore e «precisione» migliore di ± 130 Pa.

Nota tecnica:

Ai fini di I.2A.026, la «precisione» include la non linearità, l'isteresi e la ripetibilità a temperatura ambiente.

I.2A.027

2B231

Pompe a vuoto aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  dimensione della sezione minima di ingresso uguale o superiore a 380 mm;

b.  velocità di pompaggio uguale o superiore a 15 m3/s e

c.  in grado di produrre un vuoto finale migliore di 13 mPa.

Note tecniche:

1.  La velocità di pompaggio è determinata al punto di misurazione con azoto gas o aria.

2.  Il vuoto finale è determinato all'ingresso della pompa con l'ingresso della pompa completamente ostruito.

I.2A.028

2B232

Cannoni multistadio a gas leggero o altri sistemi di cannoni ad alta velocità (dei tipi a bobina, elettromagnetici e elettrotermici e altri sistemi avanzati) in grado di accelerare proiettili ad una velocità uguale o superiore a 2 km/s.

(1)   I costruttori che calcolano la precisione di posizionamento in base alla norma ISO 230/2 (1997) dovrebbero consultare le competenti autorità dello Stato membro in cui sono stabiliti.



I.2B  Tecnologia, compreso il software

N.

Voce/i pertinenti dell'allegato del regolamento (CE) n. 1183/2007

Descrizione

I.2B.001

ex 2D001

«Software», diverso da quello specificato in I.2B.002, appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature specificate nei punti da I.2A.004 a I.2A.006.

I.2B.002

2D002

«Software» per dispositivi elettronici, anche integrato in un dispositivo o sistema elettronico, che consenta a tali dispositivi o sistemi di operare come unità di «controllo numerico» in grado di coordinare simultaneamente più di quattro assi per il «controllo di contornatura».

Nota 1: I.2B.002 non sottopone a divieto il «software» appositamente progettato o modificato per il funzionamento di macchine utensili non specificate nella categoria I.2.

I.2B.003

2D101

«Software» appositamente progettato o modificato per l'«utilizzazione» di apparecchiature specificate nei punti da I.2A.007 a I.2A.015.

I.2B.004

2D201

«Software» appositamente progettato per l'«utilizzazione» di apparecchiature specificate nei punti da I.2A.017 a I.2A.024.

Nota: il «software» appositamente progettato per le apparecchiature specificate in I.2A.018 comprende quello per la misurazione simultanea dello spessore di parete e del contorno.

I.2B.005

2D202

«Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature specificate in I.2A.016.

I.2B.006

ex 2E001

«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo «sviluppo» di apparecchiature o di «software» specificati nei punti da I.2A.002 a I.2A.004, in I.2A.006.b., I.2A.006.c, da I.2A.007 a I.2A.028, in I.2B.001, I.2B.003 o I.2B.004.

I.2B.007

ex 2E002

«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per la «produzione» di apparecchiature specificate nei punti da I.2A.002 a I.2A.004, in I.2A.006.b., in I.2A.006.c, da I.2A.007 a I.2A.028.

I.2B.008

2E101

«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'«utilizzazione» di apparecchiature o di «software» specificati in I.2A.007, I.2A.009, I.2A.010, da I.2A.012 a I.2A.015 o in I.2B.003.

I.2B.009

ex 2E201

«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'«utilizzazione» di apparecchiature o di «software» specificati nei punti da I.2A.002 a I.2A.005, in I.2A.006.b., I.2A.006.c, da I.2A.016 a I.2A.020, da I.2A.022 a I.2A.028, in I.2B.004 o I.2B.005.

I.3

MATERIALI ELETTRONICI



I.3A  Beni

N.

Voce/i pertinenti dell'allegato del regolamento (CE) n. 1183/2007

Descrizione

I.3A.001

ex 3A001.a*

Componenti elettronici, come segue:

a.  circuiti integrati di uso generale, come segue:

Nota 1: la condizione di non esportabilità delle fette (finite o non finite) nelle quali la funzione sia stata determinata deve essere valutata in funzione dei parametri definiti in I.3A.001.a.

Nota 2: i circuiti integrati comprendono i tipi seguenti:

«circuiti integrati monolitici»,

«circuiti integrati ibridi»,

«circuiti integrati a micropiastrine multiple»;

«circuiti integrati a film» compresi i circuiti integrati di silicio su zaffiro;

«circuiti integrati ottici».

1.*  circuiti integrati aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  progettati o previsti come circuiti resistenti alle radiazioni per sopportare una dose di radiazione totale di 5 × 103 Gy (silicio) o più e

b.  utilizzabili per la protezione di sistemi a razzo e «veicoli aerei senza equipaggio» dagli effetti nucleari (ad esempio impulso elettromagnetico (EMP), raggi X, effetti combinati dell’esplosione e del calore), ed utilizzabili per «missili».

I.3A.002

3A101

Apparecchiature, componenti e dispositivi elettronici, come segue:

a.  convertitori analogico-numerici, utilizzabili in «missili», progettati per rispondere alle specifiche militari per apparecchiature rinforzate;

b.  acceleratori in grado di fornire radiazione elettromagnetica, prodotta per radiazione di frenamento («bremsstrahlung») di elettroni accelerati, uguale o superiore a 2 MeV, e sistemi contenenti tali acceleratori.

Nota: I.3A.002.b non specifica le apparecchiature appositamente progettate per usi medicali.

I.3A.003

3A201

Componenti elettronici, come segue:

a.  condensatori aventi una delle serie di caratteristiche seguenti:

1.  

a.  tensione nominale superiore a 1,4 kV,

b.  capacità di immagazzinare energia superiore a 10 J,

c.  capacità superiore a 0,5 μF e

d.  induttanza serie inferiore a 50 nH o

2.  

a.  tensione nominale superiore a 750 V,

b.  capacità superiore a 0,25 μF e

c.  induttanza serie inferiore a 10 nH;

b.  elettromagneti a bobina superconduttrice aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  in grado di produrre campi magnetici superiori a 2 T;

2.  rapporto lunghezza-diametro interno maggiore di 2;

3.  diametro interno superiore a 300 mm e

4.  uniformità del campo magnetico migliore dell'1 % sul 50 % della parte centrale del volume interno;

Nota: I.3A.003.b. non sottopone a divieto i magneti appositamente progettati ed esportati come «parte dei» sistemi di immagine della risonanza magnetica nucleare per applicazioni medicali. Il termine «come parte dei» non significa necessariamente parte fisica nella stessa spedizione. Sono consentite spedizioni separate da diverse provenienze a condizione che i relativi documenti di esportazione dichiarino in maniera esplicita che le spedizioni sono effettuate «come parte dei» sistemi a immagine.

c.  generatori di raggi X con scarica a lampo o acceleratori di elettroni ad impulsi aventi una delle due serie di caratteristiche seguenti:

1.  

a.  energia di picco dell'acceleratore di elettroni uguale o superiore a 500 keV ma inferiore a 25 MeV; e

b.  b. «cifra di merito (K)» uguale o superiore a 0,25 o

2.  

a.  energia di picco dell'acceleratore di 25 MeV o superiore e

b.  «potenza di picco» superiore a 50 MW.

Nota: I.3A.003.c. non sottopone a divieto gli acceleratori che sono parti componenti di dispositivi progettati per scopi diversi dal fascio elettronico o dalla radiazione a raggi X (ad es. microscopi elettronici) e quelli progettati per impieghi medicali.

Note tecniche:

1.  la «cifra di merito K» è definita come segue:

K = 1,7 x 103V2,.65Q

V è l'energia di picco dell'elettrone espressa in milioni di eV.

Se la durata dell'impulso del fascio acceleratore è inferiore o uguale a 1 μs, Q è la carica totale accelerata espressa in coulomb. Se la durata dell'impulso del fascio acceleratore è superiore a 1 μs, Q è la carica accelerata massima in 1 μs.

Q è uguale all'integrale di i rispetto a t scegliendo per t il valore più piccolo tra 1 μs e la durata dell'impulso del fascio (Q = ∫ idt) in cui i è la corrente del fascio espressa in ampère e t è il tempo espresso in secondi.

2.  «potenza di picco» = (potenziale di picco espresso in Volt) × (corrente di picco del fascio espressa in ampère).

3.  Nelle macchine basate su cavità di accelerazione a microonde, la durata dell'impulso del fascio è il valore più piccolo tra 1 μs e la durata del pacchetto di un fascio a pacchetti risultante da un impulso di un modulatore a microonde.

4.  Nelle macchine basate su cavità di accelerazione a microonde, la corrente di picco del fascio è la corrente media nella durata di tempo di un pacchetto di un fascio a pacchetti.

I.3A.004

3A225

Variatori di frequenza o generatori diversi da quelli specificati in I.0A.002.b.13, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  uscita polifase in grado di erogare una potenza uguale o superiore a 40 W;

b.  in grado di funzionare in una gamma di frequenze comprese tra 600 Hz e 2 000 Hz;

c.  distorsione armonica totale migliore (inferiore) del 10 % e

d.  controllo di frequenza migliore (inferiore) dello 0,1 %.

Nota tecnica:

I variatori di frequenza in I.3A.004 sono conosciuti anche come convertitori o invertitori.

I.3A.005

3A226

Alimentatori in corrente continua di elevata potenza diversi da quelli specificati in I.0A.002.j.6., aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 100 V con corrente di uscita uguale o superiore a 500 A e

b.  stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1 % per un periodo di 8 ore.

I.3A.006

3A227

Alimentatori ad alta tensione in corrente continua diversi da quelli specificati in I.0A.002.j.5., aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 20 kV con corrente di uscita uguale o superiore a 1 A e

b.  stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1 % per un periodo di 8 ore.

I.3A.007

3A228

Dispositivi di commutazione, come segue:

a.  tubi a catodo freddo riempiti o meno di gas, con funzionamento simile a quello di uno spinterometro ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  contenenti tre o più elettrodi;

2.  tensione anodica nominale massima di picco uguale o superiore a 2,5 kV;

3.  corrente anodica nominale di picco uguale o superiore a 100 A e

4.  tempo di ritardo anodico uguale o inferiore a 10 μs;

Nota: I.3A.007 comprende i tubi a gas tipo Krytron e i tubi a vuoto tipo Sprytron.

b.  scintillatori ad impulso aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  tempo di ritardo anodico uguale o inferiore a 15 μs e

2.  corrente nominale di picco uguale o superiore a 500 A;

c.  moduli o assiemi con funzioni di commutazione rapida aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  tensione anodica nominale di picco superiore a 2 kV;

2.  corrente anodica nominale di picco uguale o superiore a 500 A e

3.  tempo di accensione uguale o inferiore a 1 μs.

I.3A.008

3A229

Apparecchi di innesco e generatori equivalenti di impulso ad elevata corrente come segue:

N.B.: vedere anche elenco dei materiali di armamento.

a.  apparecchi di innesco per detonatori ad esplosioni progettati per azionare detonatori multipli sottoposti ad autorizzazione specificati in I.3A.011;

b.  generatori modulari di impulso elettrico (pulsers) aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  progettati per uso portatile, mobile o corazzato;

2.  racchiusi in un contenitore a tenuta di polvere;

3.  in grado di trasferire la loro energia in un tempo inferiore a 15 μs;

4.  corrente di uscita superiore a 100 A;

5.  «tempo di salita» inferiore a 10 μs su un carico minore di 40 ohm;

6.  dimensioni non superiori a 254 mm;

7.  peso inferiore a 25 kg e

8.  specificati per funzionare in una gamma estesa di temperatura da 223 K (– 50 °C) a 373 K (100 °C) o specificati come idonei per applicazioni aerospaziali.

Nota: I.3A.008.b. comprende le unità di comando delle lampade con lampo allo xenon.

Nota tecnica:

In I.3A.008.b.5. il «tempo di salita» è definito come l'intervallo di tempo per passare dal 10 % al 90 % del valore d'ampiezza della corrente su un carico resistivo.

I.3A.009

3A230

Generatori di impulsi ad alta velocità aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  tensioni di uscita superiori a 6 V su un carico resistivo inferiore a 55 ohm e

b.  «tempo di transizione dell'impulso» inferiore a 500 ps.

Nota tecnica:

In I.3A.009, il «tempo di transizione dell'impulso» è definito come l'intervallo di tempo per passare da un valore di tensione del 10 % a quello del 90 %.

I.3A.010

3A231

Sistemi generatori di neutroni, compresi i tubi, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  progettati per funzionare senza sistema esterno a vuoto e

b.  utilizzanti accelerazione elettrostatica per provocare una reazione nucleare trizio-deuterio.

I.3A.011

3A232

Detonatori e sistemi di accensione multipunto, come segue:

N.B.: Vedere anche elenco dei materiali di armamento.

a.  detonatori esplosivi azionati elettricamente, come segue:

1.  a ponte esplodente (EB);

2.  a filo esplodente (EBW);

3.  trasmettitore d'impulso (slapper);

4.  a lamina esplodente (EFI);

b.  congegni che utilizzano detonatori singoli o multipli progettati per innescare quasi simultaneamente una superficie esplosiva superiore ai 5 000 mm2 con un unico segnale di accensione con un tempo di innesco, in tutta la superficie, inferiore a 2,5 μs.

Nota: I.3A.011 non sottopone ad autorizzazione i detonatori che usano solamente esplosivi primari come l'azoturo di piombo.

Nota tecnica:

In I.3A.011 i detonatori in esame utilizzano tutti un piccolo conduttore elettrico (ponte, filo o lamina) che vaporizza in modo esplosivo quando viene attraversato da un impulso elettrico rapido ad alta intensità. Nei tipi non a slapper, il conduttore che esplode innesca una detonazione chimica in un materiale altamente esplosivo al contatto come il PETN (pentrite). Nei detonatori a slapper la vaporizzazione in modo esplosivo di un conduttore elettrico spinge una lamina mobile (flyer) o uno slapper attraverso un varco e l'impatto dello slapper su di un esplosivo innesca la detonazione chimica. Lo slapper in alcune realizzazioni è azionato dalla forza magnetica. Il termine detonatore a lamina esplodente può riferirsi sia ad un detonatore EB che di tipo a slapper. Anche il termine innesco è usato a volte al posto della parola detonatore.

I.3A.012

3A233

Spettrometri di massa, diversi da quelli specificati in I.0A.002.g., in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore a 230 ed aventi una risoluzione migliore di 2 parti su 230, come segue, e loro sorgenti di ioni:

a.  spettrometri di massa a plasma ad accoppiamento induttivo (ICP/MS);

b.  spettrometri di massa con scarica a bagliore (GDMS);

c.  spettrometri di massa a ionizzazione termica (TIMS);

d.  spettrometri di massa a bombardamento di elettroni aventi una camera sorgente costruita, placcata o rivestita con materiali resistenti all'UF6;

e.  spettrometri di massa a fascio molecolare aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  camera sorgente costruita, placcata o rivestita con acciaio inossidabile o molibdeno ed equipaggiati con una trappola a freddo in grado di raffreddare ad una temperatura uguale o inferiore a 193 K (– 80 °C) o

2.  camera sorgente costruita, placcata o rivestita con materiali resistenti all'UF6;

f.  spettrometri di massa equipaggiati con una sorgente ionica di microfluorurazione progettati per attinidi o fluoruri di attinidi.



I.3B  Tecnologia, compreso il software

N.

Voce/i pertinenti dell'allegato del regolamento (CE) n. 1183/2007

Descrizione

I.3B.001

3D101

«Software» appositamente progettato o modificato per l'«utilizzazione» di apparecchiature specificate in I.3A.002.b.

I.3B.002

ex 3E001

«Tecnologia», in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature o materiali specificati da I.3A.001 a I.3A.003, o da I.3A.007 a I.3A.012.

I.3B.003

ex 3E101

«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'«utilizzazione» di apparecchiature o di «software» specificati in I.3A.001, I.3A.002 o I.3B.001.

I.3B.004

3E102

«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per lo «sviluppo» di «software» specificato in I.3B.001.

I.3B.005

ex 3E201

«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'«utilizzazione» di apparecchiature specificate nei punti da I.3A.003 a I.3A.012.

I.4

CALCOLATORI



I.4A  Beni

N.

Voce/i pertinenti dell'allegato del regolamento (CE) n. 1183/2007

Descrizione

I.4A.001

4A001.a.1 *

Calcolatori elettronici ed apparecchiature collegate, come segue:

N.B.: vedere anche I.4A.002.

a.  appositamente progettati per presentare le caratteristiche seguenti:

1.*  previsti per funzionare in modo continuo ad una temperatura ambiente inferiore a 228 K (– 45 °C) o superiore a 328 K (55 °C);

Nota: I.4A.001 non si applica ai calcolatori appositamente progettati per applicazioni automobilistiche o ferroviarie civili.

I.4A.002

4A101*

Calcolatori analogici, «calcolatori numerici» o analizzatori differenziali numerici aventi tutte le caratteristiche seguenti:

N.B.: vedere anche elenco dei materiali di armamento per i calcolatori da utilizzare per razzi e missili.

a.  progettati o modificati per essere utilizzati nei veicoli di lancio nello spazio specificati in I.9A.001 o nei razzi sonda specificati in I.9A.005 e

b.  progettati rinforzati o resistenti a livelli di radiazione di 5 x 103 Gy (silicio) o più.

I.4A.003

4A102

«Calcolatori ibridi» appositamente progettati per modellare, simulare o effettuare l'integrazione di progetto dei veicoli di lancio nello spazio specificati in I.9A.001 o dei razzi sonda specificati in I.9A.005.

N.B.: vedere anche elenco dei materiali di armamento per i calcolatori connessi ai razzi e ai missili.

Nota: il divieto si applica solo se le apparecchiature sono fornite con il «software» specificato in I.7B.003 o I.9B.003.



I.4B  Tecnologia, compreso il software

N.

Voce/i pertinenti dell'allegato del regolamento (CE) n. 1183/2007

Descrizione

I.4B.001

ex 4E001.a

«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature o «software» specificati in I.4A.001, I.4A.002 o I.4A.003.

I.5

TELECOMUNICAZIONI E «SICUREZZA DELL'INFORMAZIONE»



I.5A  Beni

N.

Voce/i pertinenti dell'allegato del regolamento (CE) n. 1183/2007

Descrizione

I.5A.001

5A101

Apparecchiature di telemetria e di telecomando, comprese le apparecchiature a terra, progettate o modificate per «missili».

Nota tecnica:

In I.5A.001 per «missili» si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

Nota:I.5A.001 non sottopone a divieto:

a.  apparecchiature progettate o modificate per aeromobili con equipaggio o satelliti;

b.  apparecchiature a terra progettate o modificate per applicazioni terrestri o marine;

c.  apparecchiature progettate per servizi GNSS commerciali, civili o di tipo «sicurezza della vita» (ad es. integrità dei dati, sicurezza di volo).



I.5B  Tecnologia, compreso il software

N.

Voce/i pertinenti dell'allegato del regolamento (CE) n. 1183/2007

Descrizione

I.5B.001

5D101

«Software» appositamente progettato o modificato per l'«utilizzazione» delle apparecchiature specificate in I.5A.001.

I.5B.002

5E101

«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature specificate in I.5A.001 o di software specificato in I.5B.001.

I.6

SENSORI E LASER



I.6A  Beni

N.

Voce/i pertinenti dell'allegato del regolamento (CE) n. 1183/2007

Descrizione

I.6A.001

ex 6A005.b*, ex 6A005.c* e ex 6A005.d*

a.:

ex 6A005.d.4

b.:

ex 6A005.b.2-4

c.:

ex 6A005.c.2

«Laser» diversi da quelli specificati in I.0A.002.g.5. o I.0A.002.h.6., componenti ed apparecchiature ottiche, come segue: (1)

a. (1)  «Lasers» ad eccimeri ad impulsi (XeF, XeCl, KrF) aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  lunghezza d’onda compresa tra 240 nm e 360 nm;

2.  cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz e

3.  potenza di uscita media superiore a 500 W.

b. (1)  «laser» a vapore di rame (Cu) aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  lunghezza d’onda compresa tra 500 nm e 600 nm; e

2.  potenza di uscita media superiore a 40 W.

c. (1)  «laser»«accordabili» in alessandrite (CR: BeAl2O4) allo stato solido aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  lunghezza d’onda compresa tra 720 nm e 800 nm;

2.  larghezza di banda pari o inferiore a 0,005 nm;

3.  cadenza di ripetizione superiore a 125 Hz; e

4.  potenza di uscita media superiore a 30 W.

I.6A.002

6A007.c

Gradiometri a gravità.

I.6A.003

6A102

«Rivelatori» resistenti alle radiazioni, appositamente progettati o modificati per la protezione dagli effetti nucleari (ad esempio impulso elettromagnetico (EMP), raggi X, effetti combinati dell’esplosione e del calore), ed utilizzabili per «missili», progettati o previsti per resistere a livelli di radiazione uguali o superiori ad una dose di radiazione totale di 5 × 105 rad (Silicio).

Nota tecnica:

In I.6A.003 un «rivelatore» è definito come un dispositivo meccanico, elettrico, ottico o chimico che automaticamente identifica e memorizza o registra uno stimolo quale un cambiamento ambientale di pressione o di temperatura, un segnale elettrico o elettromagnetico o una radiazione proveniente da un materiale radioattivo. Sono inclusi i dispositivi che forniscono una rilevazione tramite funzionamento una sola volta oppure tramite guasto.

I.6A.004

6A107

Gravimetri e componenti per gravimetri e gradiometri a gravità, come segue:

a.  gravimenti progettati o modificati per l’impiego aeronautico o marino, aventi una precisione statica o operativa uguale o inferiore a (migliore di) 7 × 10–6 m/s2 (0,7 milligal) e un tempo di salita fino al valore stazionario uguale o inferiore a 2 minuti;

b.  componenti appositamente progettati per gravimetri specificati in I.6A.004.a e gradiometri a gravità specificati in I.6A.002.

I.6A.005

6A108

Sistemi radar e sistemi di inseguimento, come segue:

a.  sistemi radar e sistemi radar a laser progettati o modificati per essere utilizzati nei veicoli di lancio nello spazio specificati in I.9A.001 o nei razzi sonda specificati in I.9A.005;

N.B.: vedere anche elenco dei materiali di armamento per i sistemi radar e laser per razzi e missili.

Nota: I.6A.005.a. comprende quanto segue:

a.  apparecchiature per la cartografia delle linee di livello del terreno;

b.  apparecchiature sensori di immagini;

c.  apparecchiature per la cartografia e la correlazione (sia digitale che analogica) di scenari;

d.  apparecchiature radar per la navigazione Doppler.

b.  sistemi per l’inseguimento di precisione, utilizzabili nei «missili», come segue:

1.  sistemi per l’inseguimento che utilizzano un traslatore di codice che funziona in collegamento con sistemi di superficie, avionici o con sistemi satellitari di navigazione per la misurazione in tempo reale sia della posizione che della velocità durante il volo;

2.  strumentazione radar per la misura della distanza, compresi gli inseguitori ottici o all’infrarosso associati, avente tutte le caratteristiche seguenti:

a.  risoluzione angolare migliore di 3 milliradianti;

b.  portata uguale o superiore a 30 km con una risoluzione in distanza migliore di 10 m (valore efficace);

c.  risoluzione della velocità migliore di 3 m/sec.

Nota tecnica:

In I.6A.005.b. per «missili» si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

I.6A.006

6A202

Tubi fotomoltiplicatori aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  area del fotocatodo superiore a 20 cm2 e

b.  tempo di salita dell’impulso all’anodo inferiore a 1 ns.

I.6A.007

6A203

Apparecchi da ripresa e componenti, come segue:

a.  apparecchi da ripresa a specchio rotante meccanicamente, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

1.  apparecchi da ripresa di immagini in grado di registrare con velocità superiori a 225 000 immagini/s;

2.  apparecchi da ripresa a scansione con velocità di registrazione superiori a 0,5 mm/μs.

Nota: i componenti degli apparecchi di cui a I.6A.007.a. comprendono le parti elettroniche di sincronizzazione e gli assiemi di rotazione costituiti da turbine, specchi e cuscinetti.

b.  apparecchi elettronici da ripresa a scansione, apparecchi elettronici da ripresa di immagini, tubi e dispositivi, come segue:

1.  apparecchi elettronici da ripresa a scansione in grado di ottenere tempi di risoluzione uguali o inferiori a 50 ns;

2.  tubi di scansione per gli apparecchi specificati in I.6A.007.b.1.;

3.  apparecchi elettronici (o con otturatore elettronico) da ripresa di immagini in grado di ottenere tempi di esposizione dell’immagine uguali o inferiori a 50 ns;

4.  tubi per l’immagine e dispositivi per l’immagine allo stato solido da utilizzare con gli apparecchi da ripresa specificati in I.6A.007.b.3., come segue:

a.  tubi intensificatori di immagini focalizzati per prossimità aventi il fotocatodo depositato su un rivestimento conduttivo trasparente per diminuire la resistenza dello strato del fotocatodo;

b.  tubi vidicon di tipo SIT dotati di sistemi veloci che consentono il controllo dei fotoelettroni dal fotocatodo prima del loro urto sulla placca dei tubi SIT;

c.  otturatori elettro-ottici a cella di Kerr o di Pockels;

d.  altri tubi di immagine e dispositivi di immagine allo stato solido aventi un tempo di controllo dell’immagine veloce minore di 50 ns appositamente progettati per gli apparecchi da ripresa specificati in I.6A.007.b.3;

c.  apparecchi da ripresa televisivi resistenti alle radiazioni o loro lenti, appositamente progettati o previsti per resistere ad una dose di radiazioni totale superiore a 50 × 103 Gy (Silicio) [5 × 106 rad (Silicio)] senza degradazione funzionale.

Nota tecnica:

Il termine Gy (Silicio) si riferisce all’energia in Joule per kg assorbita da un campione non schermato di silicio esposto a radiazioni ionizzanti.

I.6A.008

6A205

«Laser», amplificatori ed oscillatori «laser», diversi da quelli specificati in I.0A.002.g.5., I.0A.002.h.6. e I.6A.001, come segue:

a.  «laser» ad argon ionizzato aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  lunghezza d’onda compresa fra 400 nm e 515 nm e

2.  potenza di uscita media superiore a 40 W;

b.  oscillatori laser a coloranti accordabili monomodo ad impulsi aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  lunghezza d’onda compresa tra 300 nm e 800 nm;

2.  potenza di uscita media superiore a 1 W;

3.  cadenza di ripetizione superiore a 1 kHz e

4.  larghezza di impulso inferiore a 100 ns;

c.  oscillatori ed amplificatori laser ad impulsi a coloranti accordabili aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  lunghezza d’onda compresa tra 300 nm e 800 nm;

2.  potenza di uscita media superiore a 30 W;

3.  cadenza di ripetizione superiore a 1 kHz e

4.  larghezza di impulso inferiore a 100 ns;

Nota: I.6A.008.c. non sottopone a divieto gli oscillatori monomodo.;

d.  laser ad impulsi ad anidride carbonica aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  lunghezza d’onda compresa tra 9 000 nm e 11 000 nm;

2.  cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz;

3.  potenza di uscita media superiore a 500 W e

4.  larghezza di impulso inferiore a 200 ns;

e.  sfasatori Raman quasi idrogeno progettati per funzionare a lunghezza d’onda di uscita di 16 micrometri e cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz;

f.  «laser» drogati al neodimio (diversi da quelli a vetro), aventi lunghezza d’onda di uscita superiore a 1 000 nm ma non superiore a 1 100 nm, come segue:

1.  eccitati ad impulsi e «Q commutati» con «durata dell’impulso» uguale o superiore ad 1 ns e aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  uscita multimodo transverso con potenza di uscita media superiore a 40 W o

b.  uscita multimodo transverso con potenza di uscita media superiore a 50 W o

2.  in grado di raddoppiare la frequenza per fornire una lunghezza d'onda di uscita pari o superiore a 500 nm ma non maggiore di 550 nm e con potenza media di uscita superiore a 40 W.

I.6A.009

6A225

Interferometri di velocità per la misura di velocità superiori a 1 km/s durante intervalli di tempo inferiori a 10 microsecondi.

Nota: I.6A.009 include gli interferometri di velocità quali VISAR (Velocity interferometer systems for any reflector) e DLI (Doppler laser interferometers).

I.6A.010

6A226

Sensori di pressione, come segue:

a.  calibri alla manganina per pressioni superiori a 10 GPa;

b.  trasduttori di pressioni al quarzo per pressioni superiori a 10 GPa.

I.6A.011

ex 6B108*

Sistemi appositamente progettati per la misura della superficie equivalente radar utilizzabili in «missili» e loro sottosistemi.

(1)   I testi delle lettere a, b e c della presente voce non corrispondono a quelli delle lettere a, b e c di 6A005.



I.6B  Tecnologia, compreso il software

N.

Voce/i pertinenti dell'allegato del regolamento (CE) n. 1183/2007

Descrizione

I.6B.001

6D102

«Software» appositamente progettato per l'«utilizzazione» dei beni specificati in I.6A.005.

I.6B.002

6D103

«Software» che elabora i dati registrati dopo la missione per consentire la ricostruzione della posizione del veicolo lungo la sua traiettoria di volo, appositamente progettato o modificato per i «missili».

Nota tecnica:

In I.6B.002 per «missili» si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

I.6B.003

ex 6E001

«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo «sviluppo» di apparecchiature, materiali o «software» specificati nei punti I.6A.001, I.6A.002.c, I.6A.003, da I.6A.004 a I.6A.010, I.6B.001 o I.6B.002.

I.6B.004

ex 6E002

«Tecnologia», in conformità alla nota generale sulla tecnologia per la «produzione» di apparecchiature o materiali specificati nei punti I.6A.001, I.6A.002.c o da I.6A.003 a I.6A.010.

I.6B.005

ex 6E101

«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'«utilizzazione» di apparecchiature o «software» specificati nei punti da I.6A.002 a I.6A.005, I.6A.011, I.6B.001 o I.6B.002.

I.6B.006

ex 6E201

«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'«utilizzazione» di apparecchiature specificate in I.6A.001 o nei punti da I.6A.006 a I.6A.010.

I.7

MATERIALE AVIONICO E DI NAVIGAZIONE



I.7A  Beni

N.

Voce/i pertinenti dell'allegato del regolamento (CE) n. 1183/2007

Descrizione

I.7A.001

ex 7A002*

(ex 7A002.a e ex 7A002.d)

Giroscopi aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

N.B.: vedere anche I.7A.003.

a.  «stabilità» della «velocità di precessione» misurata in un ambiente di 1 g su un periodo di un mese ed in rapporto ad un valore di calibrazione fisso inferiore a (migliore di) 0,5 gradi per ora se specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare fino a 100 g compresi o

b.  specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 100 g.

I.7A.002

7A101, ex 7A001.a.3

Accelerometri come segue e loro componenti appositamente progettati:

a.  accelerometri lineari, progettati per l'utilizzazione nei sistemi di navigazione inerziale o nei sistemi di guida di qualsiasi tipo, utilizzabili nei «missili», aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati;

1.  «ripetibilità» di «polarizzazione» inferiore a (migliore di) 1 250 micro g e

2.  «ripetibilità» del «fattore di scala» inferiore a (migliore di) 1 250 ppm;

Nota: I.7A.002.a. non specifica gli accelerometri appositamente progettati e sviluppati come sensori per la misura durante la perforazione (MWD) nelle operazioni di manutenzione di pozzi con martello a foro.

Note tecniche:

1.  In I.7A.002.a. per «missili» si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km;

2.  In I.7A.002.a. la misurazione della «polarizzazione» e del «fattore di scala» si riferisce a una deviazione standard (1 sigma) rispetto a una calibrazione fissa nell'arco di un anno;

b.  Accelerometri a uscita continua progettati per funzionare a livelli di accelerazione superiori a 100 g.

I.7A.003

7A102*

Giroscopi di qualsiasi tipo, diversi da quelli specificati in I.7A.001, utilizzabili in «missili», aventi «stabilità» della «velocità di precessione» inferiore a 0,5° (1 sigma o valore efficace) per ora nelle condizioni di 1 g e loro componenti appositamente progettati.

Nota tecnica:

In I.7A.003 per «missili» si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km

I.7A.004

ex 7A103

(7A103.a, ex 7A103.b e 7A103.c)

Strumentazioni, apparecchiature e sistemi di navigazione come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a.*  apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelerometri specificati in I.7A.002 o giroscopi specificati in I.7A.001 o I.7A.003 e sistemi che incorporano tali apparecchiature;

b.*  sistemi di strumenti di volo integrati, che comprendono stabilizzatori giroscopici o piloti automatici, progettati o modificati per essere utilizzati nei «missili»;

c.  «sistemi di navigazione integrati» progettati o modificati per «missili» e in grado di fornire una precisione di navigazione pari o inferiore a 200 m di errore circolare probabile (CEP).

Note tecniche:

1.  Un «sistema di navigazione integrato» è costituito in genere dei seguenti componenti:

a.  un dispositivo di misura inerziale (ad es. un sistema di riferimento di rotta e di assetto, un'unità di riferimento inerziale o un sistema di navigazione inerziale);

b.  uno o più sensori esterni utilizzati per aggiornare la posizione e/o la velocità, in modo periodico o continuo, durante il volo (ad es. ricevitori satellitari di navigazione, altimetri di tipo radar e/o radar Doppler); e

c.  hardware e software di integrazione;

2.  In I.7A.004.c. per «missili» si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

I.7A.005

7A104

Bussole giroastrali ed altri dispositivi, che consentono di determinare la posizione o l'orientamento con l'inseguimento automatico di corpi celesti o di satelliti e loro componenti appositamente progettati.

I.7A.006

7A105

Apparecchiature di ricezione di Sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS; ad esempio GPS, GLONASS o Galileo), aventi una delle seguenti caratteristiche, e loro componenti appositamente progettati:

a.  progettati o modificati per essere utilizzati nei veicoli di lancio nello spazio specificati in I.9A.001, nei veicoli aerei senza equipaggio specificati in I.9A.003 o nei razzi sonda specificati in I.9A.005 o

N.B.: vedere anche elenco dei materiali di armamento per le apparecchiature di ricezione per razzi e missili.

b.  progettati o modificati per impiego avionico ed aventi una delle seguenti caratteristiche:

1.  in grado di fornire informazioni di navigazione a velocità superiori a 600 m/s;

2.  che utilizzano funzioni di decrittazione, progettati o modificati per servizi militari o governativi, per avere accesso a segnali/dati crittografati o

3.  appositamente progettati per utilizzare dispositivi anti-interferenze (ad esempio antenne audio-adattive o antenne orientabili elettronicamente in grado di funzionare in un ambiente di contromisure attive o passive.

Nota: I.7A.006.b.2. e I.7A.006.b.3. non sottopongono a divieto le apparecchiature progettate per servizi GNSS commerciali, civili o per la salvaguardia della vita umana (ad esempio integrità dei dati, sicurezza in volo).

I.7A.007

7A106

Altimetri di tipo radar o radar a laser, progettati o modificati per essere utilizzati nei veicoli di lancio nello spazio specificati in I.9A.001 o nei razzi sonda specificati in I.9A.005.

N.B.: vedere anche elenco dei materiali di armamento per gli altimetri per razzi e missili.

I.7A.008

7A115

Sensori passivi per la determinazione del rilevamento rispetto a specifiche sorgenti elettromagnetiche (apparecchiature radiogoniometriche) o delle caratteristiche del terreno, progettati o modificati per essere utilizzati nei veicoli di lancio nello spazio specificati in I.9A.001 o nei razzi sonda specificati in I.9A.005.

N.B.: vedere anche elenco dei materiali di armamento per i sensori passivi per razzi e missili.

Nota: I.7A.008 comprende sensori per le apparecchiature seguenti:

a.  apparecchiature per la cartografia delle linee di livello del terreno;

b.  apparecchiature sensori di immagini (sia attive che passive);

c.  apparecchiature passive per l'interferometria.

I.7A.009

7A116

Sistemi di comando di volo e servovalvole, come segue, progettati o modificati per essere utilizzati nei veicoli di lancio nello spazio specificati in I.9A.001 o nei razzi sonda specificati in I.9A.005.

N.B.: vedere anche elenco dei materiali di armamento per i sistemi di comando di volo per razzi e missili.

a.  sistemi di comando di volo idraulici, meccanici, elettroottici o elettromeccanici (compresi i sistemi di comando di volo elettrici);

b.  apparecchiature di controllo di assetto;

c.  servovalvole per comando di volo progettate o modificate per i sistemi specificati in I.7A.009.a. o I.7A.009.b., e progettate o modificate per operare in un ambiente vibratorio ad un valore efficace superiore a 10 g tra 20 Hz e 2 kHz.

I.7A.010

7A117

«Complessi di guida» utilizzabili nei «missili» in grado di raggiungere una precisione di sistema del 3,33 % o meno della portata (cioè un «CEP» di 10 km o meno ad una distanza di 300 km).

I.7A.011

7B001

Apparecchiature di collaudo, di calibrazione o di allineamento appositamente progettate per le apparecchiature specificate nei punti da I.7A.001 a I.7A.010.

I.7A.012

7B002

Apparecchiature, come segue, appositamente progettate per la qualificazione di specchi per giroscopi a «laser» ad anelli:

N.B.: vedere anche I.7A.014.

a.  Diffusometri aventi una precisione di misura uguale o inferiore a (migliore di) 10 ppm;

b.  profilometri aventi una precisione di misura uguale o inferiore a (migliore di) 0,5 nanometri (5 angstrom).

I.7A.013

7B003*

Apparecchiature appositamente progettate per la «produzione» di apparecchiature specificate nei punti da I.7A.001 a I.7A.010.

Nota: I.7A.013 comprende:

a.  stazioni di collaudo per la messa a punto di giroscopi,

b.  stazioni di equilibratura dinamica di giroscopi,

c.  stazioni di collaudo per il rodaggio di motori di trascinamento di giroscopi,

d.  stazioni di svuotamento e di riempimento di giroscopi,

e.  dispositivi di centrifugazione per cuscinetti di giroscopi,

f.  stazioni di allineamento dell'asse degli accelerometri,

g.  (riservato)

h.  stazioni di collaudo per accelerometri,

i.  tester di modulo per unità di misura inerziale (IMU),

j.  tester di piattaforma per unità di misura inerziale (IMU),

k.  dispositivi di manipolazione dell'elemento stabile per unità di misura inerziale (IMU),

l.  dispositivi di equilibrazione della piattaforma per unità di misura inerziale (IMU).

I.7A.014

7B102

Riflettometri appositamente progettati per la qualificazione di specchi per giroscopi a «laser», aventi un livello di precisione di misura uguale o inferiore a (migliore di) 50 ppm.

I.7A.015

7B103

«Mezzi di produzione» e «apparecchiature di produzione» come segue:

a.  «mezzi di produzione» appositamente progettati per le apparecchiature specificate in I.7A.010;

b.  «apparecchiature di produzione» e altre apparecchiature di collaudo, calibrazione e allineamento, diverse da quelle specificate nei punti da I.7A.011 a I.7A.013, progettate o modificate per l'uso con le apparecchiature specificate nei punti da I.7A.001 a I.7A.010.



I.7B  Tecnologia, compreso il software

N.

Voce/i pertinenti dell'allegato del regolamento (CE) n. 1183/2007

Descrizione

I.7B.001

ex 7D101

«Software» appositamente progettato o modificato per l'«utilizzazione» di apparecchiature specificate da I.7A.001 a I.7A.008, I.7A.009.a., in I.7A.009.b. o da I.7A.011 a I.7A.015.

I.7B.002

7D102

«Software» di integrazione, come segue:

a.  per le apparecchiature specificate in I.7A.004.b.;

b.  appositamente progettato per le apparecchiature specificate in I.7A.004.a.;

c.  progettato o modificato per le apparecchiature specificate in I.7A.004.c.

Nota: una forma comune di «software» di integrazione utilizza il filtraggio Kalman.

I.7B.003

7D103

«Software» appositamente progettato per modellare o simulare i «complessi di guida»y specificati in I.7A.010 o per integrazione di progetto con i veicoli di lancio nello spazio specificati in I.9A.001 o con i razzi sonda specificati in I.9A.005.

Nota: Il «software» specificato in I.7B.003 continua ad essere sottoposto a divieto quando combinato con i calcolatori appositamente progettati specificati in I.4A.003.

I.7B.004

ex 7E001

«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo «sviluppo» di apparecchiature o di «software» specificati nei punti da I.7A.001 a I.7A.015 o da I.7B.001 a I.7B.003.

I.7B.005

ex 7E002

«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per la «produzione» di apparecchiature specificate da I.7A.001 a I.7A.015.

I.7B.006

7E101

«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'«utilizzazione» di apparecchiature specificate nei punti da I.7A.001 a I.7A.015 o da I.7B.001 a I.7B.003.

I.7B.007

7E102

«Tecnologia» per la protezione di sottosistemi avionici ed elettrici contro i pericoli dell'impulso elettromagnetico (EMP) e dell'interferenza elettromagnetica (EMI) da sorgenti esterne, come segue:

a.  «tecnologia» per la progettazione di sistemi di schermatura;

b.  «tecnologia» per la progettazione di configurazione di circuiti e sottosistemi elettrici resistenti alle radiazioni;

c.  «tecnologia» di progettazione per la determinazione dei criteri per rendere i beni di cui ai precedenti I.7B.007.a. e I.7B.007.b resistenti alle radiazioni.

I.7B.008

7E104

«Tecnologia» per l'integrazione dei dati di comando di volo, di guida e di propulsione in un sistema di gestione del volo per l'ottimizzazione della traiettoria di un sistema con propulsione a razzo.

I.9

MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE



I.9A  Beni

N.

Voce/i pertinenti dell'allegato del regolamento (CE) n. 1183/2007

Descrizione

I.9A.001

ex 9A004

Veicoli di lancio nello spazio

N.B.: vedere anche I.9A.005. Per razzi e missili vedere elenco dei materiali di armamento.

Nota: I.9A.001 non sottopone ad autorizzazione i carichi utili.

I.9A.002

9A011

Motori autoreattori, motori autoreattori supersonici o motori a ciclo combinato e loro componenti appositamente progettati.

N.B.: vedere anche I.9A.012 e I.9A.016.

I.9A.003

ex 9A012.a

«Veicoli aerei senza equipaggio» («UAV»), sistemi, apparecchiature e componenti associati, come segue:

a.*  «UAV» aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.*  aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  capacità autonoma di controllo di volo e di navigazione (ad es. autopilota con sistema di navigazione inerziale); o

2.  capacità di volo controllato al di fuori del campo visivo diretto di un operatore umano (ad es. controllo televisivo a distanza); e

b.  aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  dotati di sistema/meccanismo di erogazione di aerosol con capacità superiore a 20 litri o

2.  progettati o modificati per essere dotati di sistema/meccanismo di erogazione di aerosol con capacità superiore a 20 litri o

2.  in grado di trasportare un carico utile ad una distanza di almeno 300 km.

Note tecniche:

1.  Un aerosol consiste di particolato o liquidi diversi dai componenti, sottoprodotti o additivi del combustibile, facenti parte del carico utile da disperdere nell'atmosfera. Sono aerosol, ad esempio, i pesticidi per l'irrorazione delle colture e le sostanze chimiche secche sparse per provocare nuvole.

2.  Un sistema/meccanismo di erogazione di aerosol contiene tutti i dispositivi (meccanici, elettrici, idraulici ecc.) necessari per il magazzinaggio e la dispersione di un aerosol nell'atmosfera. Comprende la possibilità di iniettare aerosol nei vapori di scarico della combustione e nel flusso di scorrimento dell'elica.

I.9A.004

9A101

Turboreattori e turboreattori a soffiante (inclusi i motori turbocompositi), come segue:

a.  motori aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  valore massimo di spinta maggiore di 400 N (a motore non installato) con l'esclusione dei motori omologati come civili con un valore massimo di spinta maggiore di 8 890 N (a motore non installato); e

2.  consumo specifico di carburante uguale o inferiore a 0,15 kg/N/ora (a una potenza massima continua a livello del mare in condizioni statiche e standard);

b.  motori progettati o modificati per essere utilizzati in «missili».

I.9A.005

9A104

Razzi sonda aventi una portata uguale o superiore a 300 km.

N.B.: vedere anche I.9A.001. Per razzi e missili vedere elenco dei materiali di armamento.

I.9A.006

9A105

Motori a razzo a propellente liquido, come segue:

N.B.: vedere anche I.9A.017.

a.  motori a razzo a propellente liquido utilizzabili in «missili», aventi una capacità totale impulsiva uguale o superiore a 1,1 MNs;

b.  motori a razzo a propellente solido, utilizzabili in sistemi completi a razzo o veicoli aerei senza equipaggio aventi una portata di 300 km, diversi da quelli specificati in I.9A.006.a., aventi una capacità totale impulsiva uguale o superiore a 0,841 MNs.

I.9A.007

9A106

Sistemi o componenti, utilizzabili in «missili», come segue, appositamente progettati per sistemi di propulsione a razzo a propellente liquido:

a.  rivestimenti ablativi per camere di spinta o di combustione;

b.  ugelli di razzi;

c.  sottosistemi per il controllo della spinta del vettore;

Nota tecnica:

Esempi di metodi per ottenere il controllo della spinta del vettore specificato in I.9A.007.c. sono:

1.  ugelli flessibili;

2.  iniezione di fluidi o gas secondari;

3.  motori o ugelli orientabili:

4.  deflessione del flusso dei gas di scarico (palette o sonde del getto) o

5.  alette correttrici di spinta.

d.  sistemi di controllo per propellente liquido e ad impasto liquido (compresi gli ossidanti), e loro componenti appositamente progettati, progettati o modificati per funzionare in ambienti con sollecitazione di vibrazione di intensità superiore a 10 g valore efficace e frequenza compresa tra 20 Hz e 2 kHz.

Nota: le uniche servovalvole e pompe specificate in I.9A.007.d sono le seguenti:

a.  servovalvole progettate per portate uguali o superiori a 24 litri/min, ad una pressione assoluta uguale o superiore a 7 MPa, aventi tempo di risposta dell'attuatore inferiore a 100 ms;

b.  pompe per propellenti liquidi, con velocità dell'albero uguale o superiore a 8 000 giri/min o con pressioni di mandata uguali o superiori a 7 MPa.

I.9A.008

9A107 e ex 9A007.a

Motori a razzo a propellente solido, utilizzabili in sistemi completi a razzo o veicoli aerei senza equipaggio aventi una portata di 300 km, aventi una capacità totale impulsiva uguale o superiore a 0,841 MNs.

N.B.: vedere anche I.9A.017.

I.9A.009

9A108

Componenti utilizzabili in «missili», come segue, appositamente progettati per sistemi di propulsione a razzo a combustibile solido:

a.  corpi di contenimento dei motori a razzo e loro componenti «isolanti»;

b.  ugelli di razzi;

c.  sottosistemi di controllo della spinta del vettore.

Nota tecnica:

Esempi di metodi per ottenere il controllo della spinta del vettore specificato in I.9A.009.c sono:

1.  ugelli flessibili,

2.  iniezione di fluidi o gas secondari,

3.  motori o ugelli orientabili,

4.  deflessione del flusso dei gas di scarico (palette o sonde del getto) o

5.  alette correttrici di spinta.

I.9A.010

9A109

Motori a razzo ibridi, utilizzabili in «missili» e loro componenti appositamente progettati.

N.B.: vedere anche I.9A.017.

Nota tecnica:

In I.9A.010 per «missili» si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

I.9A.011

9A110

Strutture composite, laminati e loro manufatti, appositamente progettati per essere utilizzati nei veicoli di lancio nello spazio specificati in I.9A.001 o nei razzi sonda specificati in I.9A.005 o nei sottosistemi specificati in I.9A.006.a., da I.9A.007 a I.9A.009, I.9A.014 o I.9A.017.

N.B.: vedere anche elenco dei materiali di armamento per strutture composite, laminati e loro manufatti.

I.9A.012

ex 9A111*

Motori pulsoreattori, utilizzabili in «missili», e loro componenti appositamente progettati.

N.B.: vedere anche I.9A.002 e I.9A.016.

I.9A.013

9A115

Apparecchiature di supporto per il lancio, come segue:

N.B.: vedere anche elenco dei materiali di armamento per le apparecchiature di supporto per il lancio.

a.  apparati e dispositivi per il maneggio, il controllo, l'attivazione o il lancio, progettati o modificati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in I.9A.001, i veicoli aerei senza equipaggio specificati in I.9A.003 o i razzi sonda specificati in I.9A.005;

b.  veicoli per il trasporto, il maneggio, il controllo, l'attivazione o il lancio, progettati o modificati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in I.9A.001 o i razzi sonda specificati in I.9A.005.

I.9A.014

9A116

Veicoli di rientro, utilizzabili in «missili», e loro apparecchiature progettate o modificate, come segue:

a.  veicoli di rientro;

b.  scudi termici e loro componenti fabbricati in ceramica o in materiali ablativi;

c.  pozzi di calore e loro componenti fabbricati con materiali leggeri e ad alta capacità termica;

d.  apparecchiature elettroniche appositamente progettate per veicoli di rientro.

I.9A.015

9A117

Meccanismi di separazione di stadio, meccanismi di separazione e loro stadi intermedi, utilizzabili in «missili».

I.9A.016

ex 9A118*

Dispositivi per la regolazione della combustione utilizzabili in motori, utilizzabili in «missili», specificati in I.9A.002 o I.9A.012.

I.9A.017

9A119

Stadi individuali di razzi, utilizzabili in sistemi completi a razzo o veicoli aerei senza equipaggio, aventi una portata di 300 km, diversi da quelli specificati in I.9A.006, I.9A.008 e I.9A.010.

I.9A.018

9A120

Serbatoi per propellente liquido, appositamente progettati per i propellenti specificati in I.1A.029 o «altri propellenti liquidi», utilizzati nei sistemi a razzo in grado di trasportare un carico utile di almeno 500 kg ad una distanza di almeno 300 km.

Nota: in I.9A.018 «altri propellenti liquidi» includono i propellenti specificati nell'elenco dei materiali di armamento, senza limitarsi ad essi.

I.9A.019

 

(riservato)

I.9A.020

ex 9B105*

Gallerie aerodinamiche per velocità uguali o superiori a 0,9 Mach, utilizzabili per «missili» e loro sottosistemi.

I.9A.021

9B106

Camere ambientali e camere anecoiche, come segue:

a.  camere ambientali in grado di simulare le condizioni di volo seguenti:

1.  ambienti di vibrazione uguale o superiore a 10 g valore efficace, misurata a «tavola vuota», fra 20 Hz e 2 kHz e capacità di imprimere forze uguali o superiori a 5 kN e

2.  altitudini uguali o superiori a 15 km o

3.  gamma di temperature da almeno 223 K (– 50 °C) a 398 K (+ 125 °C);

Note tecniche:

1.  I.9A.021.a. descrive sistemi in grado di generare un ambiente vibratorio con onda singola (ad es. sinusoidale) e sistemi in grado di generare una vibrazione casuale a banda larga (ossia spettro di potenza);

2.  in I.9A.021.a.1. per «tavola vuota» si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio;

b.  camere ambientali in grado di simulare le condizioni di volo seguenti:

1.  ambienti acustici con livello globale di pressione del suono uguale o superiore a 140 dB (riferiti a 20 Pa) o con potenza di uscita acustica nominale totale uguale o superiore a 4 kW; e

2.  altitudini uguali o superiori a 15 km; o

3.  gamma di temperature da almeno 223 K (– 50 °C) a 398 K (+ 125 °C);

I.9A.022

ex 9B115

«Apparecchiature di produzione» appositamente progettate per i sistemi, sottosistemi e componenti specificati in I.9A.002, I.9A.004, da I.9A.006 a I.9A.010, I.9A.012, da I.9A.014 a I.9A.017.

I.9A.023

ex 9B116

«Mezzi di produzione» appositamente progettati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in I.9A.001, o per i sistemi, sottosistemi e componenti precedentemente specificati in I.9A.002, I.9A.004, da I.9A.005 a I.9A.010, I.9A.012, o da I.9A.014 a I.9A.017.

N.B.: vedere anche elenco dei materiali di armamento per i «mezzi di produzione» per razzi e missili.

I.9A.024

ex 9B117*

Banchi e stazioni di prova per motori a razzo a propellente solido o liquido o motori a razzo, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.*  in grado di sostenere più di 90 kN di spinta o

b.  in grado di misurare simultaneamente le tre componenti di spinta assiale.

I.9A.025

9C108

Materiale «isolante» sfuso e «rivestimento interno», per corpi di contenimento dei motori a razzo utilizzabili in «missili» o appositamente progettati per «missili».

Nota tecnica:

In I.9A.025 per «missili» si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

I.9A.026

9C110

Preimpregnati con fibre impregnate di resina e preformati con fibre a rivestimento metallico, per strutture composite, laminati e loro manufatti specificati in I.9A.011, costruiti con matrice organica o con matrice metallica che utilizzano rinforzi fibrosi o filamentosi aventi «carico di rottura specifico» superiore a 7,62 x 104 m e «modulo specifico» superiore a 3,18 x 106 m.

N.B.: vedere anche I.1A.024 e I.1A.034.

Nota: Gli unici preimpregnati con fibre impregnate di resina specificati in I.9A.026 sono quelli che utilizzano resine con temperatura di transizione del vetro (Tg), dopo il trattamento, superiore a 418 K (145 °C) determinata in conformità alla ASTM D4065 o norme equivalenti.



I.9B  Tecnologia, compreso il software

N.

Voce/i pertinenti dell'allegato del regolamento (CE) n. 1183/2007

Descrizione

I.9B.001

ex 9D001

«Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo» delle apparecchiature o della «tecnologia» specificate in I.9A.002, I.9A.009, I.9A.012, I.9A.015 o I.9A.016.

I.9B.002

9D101

«Software» appositamente progettato o modificato per l'«utilizzazione» dei beni specificati in I.9A.020, I.9A.021, I.9A.023 o I.9A.024.

I.9B.003

9D103

«Software» appositamente progettato per modellare, simulare o per l’integrazione di progetto dei veicoli di lancio nello spazio specificati in I.9A.001 o dei razzi sonda specificati in I.9A.005, o dei sottosistemi specificati in I.9A.006.a., I.9A.007, I.9A.009, I.9A.014 o I.9A.017.

Nota: Il «software» specificato in I.9B.003 continua ad essere sottoposto a divieto quando combinato con i calcolatori appositamente progettati specificati in I.4A.003.

I.9B.004

ex 9D104

«Software» appositamente progettato o modificato per l'«utilizzazione» di ►C3  beni specificati in I.9A.002 ◄ , I.9A.004, I.9A.006, I.9A.007.c., I.9A.007.d., I.9A.008, I.9A.009.c., I.9A.010, I.9A.012, I.9A.013.a., I.9A.014.d., I.9A.015 o I.9A.016.

I.9B.005

9D105

«Software» che coordina la funzione di più di un sottosistema, appositamente progettato o modificato per l'«utilizzazione» in veicoli di lancio nello spazio specificati in I.9A.001 o in razzi sonda specificati in I.9A.005.

I.9B.006

ex 9E001

«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo «sviluppo» di apparecchiature o di «software» specificati in I.9A.001, I.9A.003, da I.9A.021 a I.9A.024, o da I.9B.002 a I.9B.005.

I.9B.007

ex 9E002

«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per la «produzione» di apparecchiature specificate in I.9A.001, I.9A.003 o da I.9A.021 a I.9A.024.

I.9B.008

9E101

«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per lo «sviluppo» o la «produzione» di beni specificati da I.9A.004 a I.9A.017.

I.9B.009

ex 9E102

«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'«utilizzazione» di veicoli di lancio nello spazio specificati in I.9A.001, o beni specificati in I.9A.002, da I.9A.004 a I.9A.017, da I.9A.020 a I.9A.024, I.9B.002 o in I.9B.003.

▼M7




ALLEGATO I BIS

Beni e tecnologie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii)

NOTE INTRODUTTIVE

1. Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata «Descrizione» si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000.

2. Un numero di riferimento nella colonna intitolata «Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007» sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna «Descrizione» esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.

3. Le definizioni di termini tra «virgolette singole» sono riportate in una nota tecnica che segue la voce pertinente.

4. Per le definizioni dei termini tra «virgolette doppie» si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007 del Consiglio.

Note generali

1. Sono sottoposti a divieto per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti - specificati nell'elenco - che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi o utilizzati per altri scopi.

N.B.:   Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

2. I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

Nota generale sulla tecnologia (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione IA.B.)

1. Sono vietati, secondo le disposizioni della sezione IA.B., la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della «tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni di cui nella parte A (Beni) sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione.

2. La «tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta a divieto anche quando utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.

3. Il divieto non si applica per la quantità minima di «tecnologia» necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono sottoposti a divieto o di cui è stata autorizzata l'esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 423/2007.

4. Il divieto di trasferimento di «tecnologia» non si applica per le informazioni «di pubblico dominio», per la «ricerca scientifica di base» o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

IA.A.   BENI



A0.  Materiali nucleari, impianti e apparecchiature

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007

IA.A0.001

Lampade a catodo cavo, come segue:

a.  Lampade a catodo cavo allo iodio con finestre di silicio puro o quarzo

b.  Lampade a catodo cavo all'uranio

IA.A0.005

Componenti di contenitori di reattori nucleari e apparecchiature di collaudo, diversi da quelli specificati in 0A001, come segue:

1.  Dispositivi di tenuta

2.  Componenti interni

3.  Apparecchiature per sigillare, collaudare e misurare

0A001

IA.A0.006

Sistemi di rilevazione nucleare per la rilevazione, l'identificazione o la quantificazione di materiali radioattivi e radiazioni di origine nucleare e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati in 0A001.j o 1A004.c.

0A001.j

1A004.c

IA.A0.007

Valvole di tenuta a soffietto in lega di alluminio o in acciaio inossidabile del tipo 304, 304L o 316L.

Nota: questa voce con contempla le valvole definite alle voci 0B001.c.6 e 2A226.

0B001.c.6

2A226

IA.A0.012

Camere schermate per la manipolazione, lo stoccaggio e il trasporto di sostanze radioattive (celle calde).

0B006

IA.A0.013

«Uranio naturale» o «uranio impoverito» o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una o più delle sostanze summenzionate, diverse da quelle specificate in 0C001.

0C001



A1.  Materiali, prodotti chimici, «microrganismi» e «tossine»

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007

IA.A1.001

Solvente di acido fosforico di bis(2-etilesile) (HDEHP o D2HPA) (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 298-07-7) in qualsiasi quantità, con una purezza superiore al 90 %.

IA.A1.002

Fluoro gassoso (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 7782-41-4), con una purezza superiore al 95 %.

IA.A1.005

Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, con resa in uscita superiore a 100 g/h di fluoro.

Nota: questa voce non contempla le celle elettrolitiche definite in 1B225.

1B225

IA.A1.008

Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, con una permeabilità iniziale relativa di 120 000 o più e uno spessore compreso tra 0,05 e 0,1 mm.

1C003.a

IA.A1.009

►M10  

«Materiali fibrosi o filamentosi» o materiali preimpregnati, come segue:

a.  «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio o aramidici aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  «modulo specifico» superiore a 10 × 106 m, o

2.  «carico di rottura specifico» superiore a 17 × 104 m;

b.  «materiali fibrosi o filamentosi» di vetro aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  «modulo specifico» superiore a 3,18 × 106 m, o

2.  «carico di rottura specifico» superiore a 76,2 × 103 m;

c.  «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui impregnati di resina termoindurente di larghezza uguale o inferiore a 15 mm (materiali preimpregnati), costituiti dai «materiali fibrosi o filamentosi» di vetro o di carbonio diversi da quelli specificati in IA.A1.010.a. o b.

Nota: questa voce non contempla i «materiali fibrosi o filamentosi» definiti in 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a e 1C210.b.

 ◄

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

IA.A1.010

►M10  

Fibre impregnate di resina o di catrame (preimpregnati), fibre rivestite di metallo o di carbonio (preformati) o «preformati di fibre di carbonio», come segue:

a.  costituiti dai «materiali fibrosi o filamentosi» specificati in IA.A1.009;

b.  «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio impregnati inclusi in una «matrice» di resina epossidica (preimpregnati), specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di aeromobili, nei quali la dimensione dei singoli fogli non superi 50 cm × 90 cm;

c.  preimpregnati specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, quando impregnati con resine fenoliche o epossidiche aventi una temperatura di transizione vetrosa (Tg) inferiore a 433 K (160 °C) e una temperatura di indurimento inferiore alla temperatura di transizione vetrosa.

Nota: questa voce non contempla i «materiali fibrosi o filamentosi» definiti alla voce 1C010.e.

 ◄

1C010.e

1C210

IA.A1.011

Materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per punte di ogive, veicoli di rientro, alette di ogive, utilizzabili nei «missili», diversi da quelli specificati in 1C107.

1C107

IA.A1.012

Acciai Maraging, diversi da quelli specificati in 1C116 e 1C216, aventi carico di rottura uguale o superiore a 2 050 MPa, a 293 K (20 °C).

Nota tecnica: l'acciaio sopra richiamato comprende l'acciaio Maraging prima o dopo il trattamento termico.

1C216

IA.A1.013

Tungsteno, tantalio, carburo di tungsteno, carburo di tantalio e relative leghe, aventi le due caratteristiche seguenti:

a.  in forme aventi una simmetria cilindrica della parte cava (compresi i segmenti di cilindro) con diametro interno compreso tra 50 mm e 300 mm e

b.  una massa maggiore di 5 kg.

Nota: questa voce non contempla il tungsteno, il carburo di tungsteno e le leghe di tungsteno definite in 1C226.

1C226



A2.  Trattamento e lavorazione dei materiali

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007

IA.A2.001

Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiature e loro componenti, diversi da quelli specificati in 2B116:

a.  sistemi di collaudo a vibrazione che impiegano tecniche a retroazione o ad anello chiuso e incorporano un controllore numerico, in grado di vibrare un sistema ad un'accelerazione uguale o superiore a 0,1 g in valore efficace tra 0,1 Hz e 2 kHz ed in grado di imprimere forze uguali o superiori a 50 kN, misurate a «tavola vuota»;

b.  controllori numerici, combinati con «software» di collaudo a vibrazione appositamente progettato, con larghezza di banda in tempo reale superiore a 5 kHz e progettati per essere utilizzati con i sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;

c.  dispositivi di spinta per vibrazione (unità di vibrazione), con o senza amplificatori associati, in grado di imprimere una forza uguale o superiore a 50 kN, misurata a «tavola vuota», ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;

d.  strutture di supporto del pezzo da collaudare ed unità elettroniche progettate per combinare più unità di vibrazione in un sistema completo in grado di fornire una forza effettiva combinata uguale o superiore a 50 kN, misurata a «tavola vuota», ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.

Nota tecnica: per «tavola vuota» si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio.

2B116

IA.A2.004

Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle operazioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, diversi da quelli specificati in 2B225, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  capacità di penetrazione uguale o superiore a 0,3 m della parete della cella calda (operazione attraverso la parete) o

b.  capacità di superare la sommità della parete di una cella calda di spessore uguale o superiore a 0,3 m (funzionamento sopra la parete).

Nota tecnica: i manipolatori a distanza consentono di effettuare una traslazione delle azioni di un operatore umano ad un braccio operante a distanza e a dispositivi terminali. Possono essere del tipo «asservito» o azionati tramite leva di comando o tastiera.

2B225

IA.A2.011

Separatori centrifughi, in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol e costruiti con:

1.  leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

2.  fluoropolimeri;

3.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

4.  nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

5.  tantalio o leghe di tantalio;

6.  titanio o leghe di titanio; o

7.  zirconio o leghe di zirconio.

Nota: questa voce non contempla i separatori centrifughi definiti alla voce 2B352.c.

2B352.c

IA.A2.012

Filtri sinterizzati metallici di nichelio o leghe di nichelio contenenti il 40 % o più in peso di nichelio

Nota: questa voce non contempla i filtri definiti alla voce 2B352.d.

2B352.d



A3.  Materiali elettronici

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007

IA.A3.001

Alimentatori in corrente continua ad alta tensione aventi le due caratteristiche seguenti:

a.  in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 10 kV con potenza di uscita uguale o superiore a 5 kW con o senza sweeping e

b.  stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1 % per un periodo di 4 ore.

Nota: questa voce non contempla gli alimentatori definiti alle voci 0B001.j.5 e 3A227.

3A227

IA.A3.002

Spettrometri di massa, diversi da quelli specificati alle voci 3A233 o 0B002.g, in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore a 200 e aventi una risoluzione migliore di 2 parti su 200, come segue, e loro sorgenti di ioni:

a.  spettrometri di massa a plasma ad accoppiamento induttivo (ICP/MS);

b.  spettrometri di massa con scarica a bagliore (GDMS);

c.  spettrometri di massa a ionizzazione termica (TIMS);

d.  spettrometri di massa a bombardamento di elettroni aventi una camera sorgente costruita, placcata o rivestita con «Materiali resistenti alla corrosione da UF6»;

e.  spettrometri di massa a fascio molecolare aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  camera sorgente costruita, placcata o rivestita con acciaio inossidabile o molibdeno e equipaggiati con una trappola a freddo in grado di raffreddare ad una temperatura uguale o inferiore a 193 K (– 80 °C) o

2.  camera sorgente costruita, placcata o rivestita con «Materiali resistenti alla corrosione da UF6»;

f.  spettrometri di massa equipaggiati con una sorgente ionica di microfluorurazione progettati per attinidi o fluoruri di attinidi.

3A233



A6.  Sensori e laser

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007

IA.A6.001

Barre di granato di ittrio (YAG)

IA.A6.003

Correttori del fronte d'onda da usare con un raggio laser di diametro superiore a 4 mm, e loro componenti appositamente progettati, tra cui sistemi di controllo, sensori per il fronte di fase e «specchi deformabili», compresi gli specchi bimorfi.

Nota: questa voce non contempla gli specchi definiti alle voci 6A004.a, 6A005.e e 6A005.f.

6A003

IA.A6.004

«Laser» ad argon ionizzato aventi un'energia di uscita pari o superiore a 5 W

Nota: questa voce non contempla i «laser» ad argon ionizzato definiti alle voci 0B001.g.5, 6A005 e 6A205.a.

6A005.a.6

6A205.a

IA.A6.006

«Laser» a semiconduttore accordabili e cortine di laser a semiconduttore accordabili, con lunghezza di onda tra 9 μm e 17 μm, e pile di allineamenti di «laser» a semiconduttore contenenti almeno un allineamento di «laser» a semiconduttore accordabile di tale lunghezza di onda.

Note:

1.  I «laser» a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi laser.

2.  Questa voce con contempla i «laser» a semiconduttore definiti alle voci 0B001.h.6 e 6A005.b.

6A005.b

IA.A6.008

«Laser» (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio, con lunghezza di onda di uscita superiore a 1 000 nm ma non superiore a 1 100 nm e energia di uscita superiore a 10 J per impulso

Nota: questa voce non contempla i «laser» (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio definiti alla voce 6A005.c.2.b.

6A005.c.2

IA.A6.010

Apparecchi da ripresa resistenti alle radiazioni o loro lenti, diversi da quelli di cui alla voce 6A203.c, appositamente progettati o previsti per resistere ad una dose di radiazioni totale superiore a 50 × 103 Gy (silicio) [5 x 106 rad (silicio)] senza degradazione funzionale

Nota tecnica: il termine Gy(silicio) si riferisce all'energia, espressa in Joule per Kg, assorbita da un campione di silicio non schermato esposto a radiazioni ionizzanti.

6A203.c

IA.A6.011

Oscillatori ed amplificatori laser ad impulsi a coloranti accordabili aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  lunghezza d'onda compresa tra 300 nm e 800 nm;

2.  potenza di uscita media superiore a 10 W ma non superiore a 30 W

3.  cadenza di ripetizione superiore a 1 kHz; e

4.  larghezza di impulso inferiore a 100 ns.

Note:

1.  Questa voce con contempla gli oscillatori monomodo.

2.  Questa voce con contempla gli amplificatori e oscillatori laser a coloranti accordabili ad impulsi definiti alle voci 6A205.c, 0B001.g.5 e 6A005.

6A205.c

IA.A6.012

«Laser» ad impulsi ad anidride carbonica aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  lunghezza d'onda compresa tra 9 000 nm e 11 000 nm;

2.  cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz;

3.  potenza di uscita media superiore a 100 W ma non superiore a 500 W e

4.  larghezza di impulso inferiore a 200 ns.

Nota: questa voce non contempla gli amplificatori e oscillatori laser ad anidride carbonica ad impulsi definiti alle voci 6A205.d, 0B001.h.6 e 6A005.d.

6A205.d

IA.B.   TECNOLOGIE



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007

IA.B.001

Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo degli articoli elencati nella parte IA.A. (Beni).

▼M10




ALLEGATO II

Beni e tecnologie di cui all'articolo 3

NOTE INTRODUTTIVE

1. Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata «Descrizione» si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

2. Un numero di riferimento nella colonna intitolata «Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009» indica che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna «Descrizione» esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.

3. Le definizioni di termini tra «virgolette singole» sono riportate in una nota tecnica che segue la voce pertinente.

4. Per le definizioni dei termini tra «virgolette doppie» si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio.

NOTE GENERALI

1. Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora di tali beni facciano parte componenti, specificati nell'elenco, che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi o utilizzati per altri scopi.

N.B.: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto di quantità, valore e contenuto tecnologico dei componenti stessi nonché di altre circostanze particolari che potrebbero farli individuare come l'elemento principale dei beni in esportazione.

2. I beni di cui al presente elenco possono essere sia nuovi che usati.

NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione II.B)

1. La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della «tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni di cui la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono sottoposti a controllo nella parte A (Beni) sono sottoposti a controllo a norma di quanto disposto dalla sezione II.B.

2. La «tecnologia» necessaria per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.

3. I controlli non si applicano per la quantità minima di «tecnologia» necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono sottoposti a controllo o di cui è stata autorizzata l'esportazione a norma del regolamento (CE) n. 423/2007.

4. L'autorizzazione all'esportazione di «tecnologia» non è richiesta per le informazioni «di pubblico dominio», per la «ricerca scientifica di base» o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

II.A.    BENI



A0.  Materiali nucleari, impianti e apparecchiature

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A0.002

Isolatori di Faraday nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm

II.A0.003

Reticoli ottici nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm

II.A0.004

Fibre ottiche nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm rivestite con strati antiriflesso, nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm e con un diametro dell'anima superiore a 0,4 mm ma non superiore a 2 mm

II.A0.008

Specchi per laser diversi da quelli specificati in 6A005.e, costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10-6K-1 a 20 °C (ad es. silicio fuso o zaffiro).

Nota: in questa voce non rientrano i sistemi ottici appositamente progettati per applicazioni astronomiche, eccettuato il caso in cui gli specchi contengano silicio fuso.

0B001.g.5, 6A005.e

II.A0.009

Lenti per laser diverse da quelle specificate in 6A005.e.2, costituite da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10-6K-1 a 20 °C (ad es. silicio fuso).

0B001.g, 6A005.e.2

II.A0.010

Tubi, tubazioni, flange, accessori in nichelio o rivestiti di nichelio, o leghe di nichelio contenenti oltre il 40 % in peso di nichelio, diversi da quelli specificati in 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Pompe a vuoto diverse da quelle specificate in 0B002.f.2 o 2B231, come segue:

pompe turbomolecolari di portata pari o superiore a 400 l/s,

pompe a vuoto rotative di tipo «Roots» con una portata volumetrica di aspirazione superiore a 200 m3/h.

Compressori a secco a spirale con tenuta a soffietto e pompe a vuoto a secco a spirale con tenuta a soffietto.

0B002.f.2, 2B231

II.A0.014

Camere di detonazione aventi la capacità di assorbire esplosioni di potenza superiore a 2,5 kg equivalente TNT.

 



A1.  Materiali, prodotti chimici, «microrganismi» e «tossine»

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A1.003

Dispositivi di tenuta e guarnizioni di forma anulare aventi un diametro interno uguale o inferiore a 400 mm, costituiti da uno dei seguenti materiali:

a.  copolimeri di fluoruro di vinilidene aventi struttura cristallina beta del 75 % o più senza stiramento;

b.  poliimmidi fluorurate, contenenti in peso 10 % o più di fluoro combinato;

c.  elastomeri di fosfazene fluorurato, contenenti in peso 30 % o più di fluoro combinato;

d.  policlorotrifluoroetilene (PCTFE, es. Kel F ®);

e.  fluoroelastomeri (ad es. Viton ®, Tecnoflon ®);

f.  politetrafluoroetilene (PTFE).

 

II.A1.004

Attrezzature ad uso personale per la rilevazione di radiazioni di origine nucleare, compresi i dosimetri personali.

Nota: questa voce non contempla i sistemi di rilevazione nucleare definiti in 1A004.c.

1A004.c

II.A1.006

Catalizzatori diversi da quelli vietati in I.1A.003, contenenti platino, palladio, o rodio, utilizzabili per favorire la reazione di scambio dell'isotopo di idrogeno tra l'idrogeno e l'acqua per il recupero del trizio dall'acqua pesante o per la produzione di acqua pesante.

1B231, 1A225

II.A1.007

Alluminio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C002.b.4 o 1C202.a, in forma grezza o semilavorata, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  con una resistenza massima a trazione uguale o superiore a 460 MPa a 293 K (20 °C) o

b.  con una resistenza a trazione uguale o superiore a 415 MPa a 298 K (25 °C).

1C002.b.4, 1C202.a

II.A1.014

Polveri elementari di cobalto, neodimio o samario oppure leghe o miscele di tali elementi, contenenti in peso almeno 20 % di cobalto, neodimio o samario con granulometria inferiore a 200 μm.

 

II.A1.015

Tributilfosfato (TBP) puro [n. CAS 126-73-8] o ogni miscela avente in peso un contenuto di TBP superiore a 5 %.

 

II.A1.016

Acciaio Maraging, diverso da quelli vietati in I.1A.030, I.1A.035 o IA.A1.012.

Nota tecnica:

Gli acciai Maraging sono leghe di ferro generalmente caratterizzate da un alto contenuto di nichelio, un contenuto molto basso di carbonio e dall'uso di elementi sostitutivi o precipitati per rafforzare la lega o produrne l'indurimento per invecchiamento.

 

II.A1.017

Metalli, polveri di metalli e materiali, come segue:

a.  tungsteno e leghe di tungsteno, diversi da quelli vietati in I.1A.031, sotto forma di particelle sferiche o atomizzate uniformi, con diametro uguale o inferiore a 500 μm, contenenti in peso 97 % o più di tungsteno;

b.  molibdeno e leghe di molibdeno, diversi da quelli vietati in I.1A.031, sotto forma di particelle sferiche o atomizzate uniformi, con diametro uguale o inferiore a 500 μm, contenenti in peso 97 % o più di molibdeno;

c.  materiali in tungsteno in forma solida, diversi da quelli vietati in I.1A.037 o IA.A1.013, composti dai seguenti materiali:

1.  tungsteno e sue leghe, contenenti in peso 97 % o più di tungsteno;

2.  tungsteno infiltrato con rame contenente in peso 80 % o più di tungsteno; o

3.  argento infiltrato con rame contenente in peso 80 % o più di argento.

 

II.A1.018

Leghe magnetiche tenere aventi la seguente composizione chimica:

a)  contenuto di ferro tra 30 % e 60 % e

b)  contenuto di cobalto tra 40 % e 60 %.

 

II.A1.019

«Materiali fibrosi o filamentosi» o preimpregnati, non vietati nell'allegato I o nell'allegato I BIS (voci IA.A1.009 e IA.A1.010) del presente regolamento oppure non specificati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, come segue:

a)  «materiali fibrosi o filamentosi» di carbonio:

Nota: la voce II.A1.019a. non contempla i tessuti.

b)  «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui impregnati di resina termoindurente costituiti da «materiali fibrosi o filamentosi» di carbonio;

c)  «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui di poliacrilonitrile (PAN).

 



A2.  Trattamento e lavorazione dei materiali

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A2.002

Macchine utensili di rettifica aventi accuratezza di posizionamento con «tutte le compensazioni disponibili» uguale o inferiore (migliore) a 15 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti su uno degli assi lineari.

Nota: questa voce non contempla le macchine utensili di rettifica definite in 2B201.b e 2B001.c.

2B201.b, 2B001.c

II.A2.002a

Componenti e dispositivi di controllo numerico, progettati appositamente per le macchine utensili specificate in 2B001, 2B201 o in II.A2.002.

 

II.A2.003

Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue:

a.  macchine di bilanciamento progettate o modificate per apparecchiature dentistiche o altre apparecchiature mediche, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  che non siano in grado di bilanciare rotori/assiemi aventi massa superiore a 3 kg;

2.  che siano in grado di bilanciare rotori/assiemi a velocità superiore a 12 500 rpm;

3.  che siano in grado di effettuare correzioni di equilibratura su due o più piani; e

4.  che siano in grado di ottenere l'equilibratura sino a uno sbilanciamento specifico residuo di 0,2 g × mm per kg di massa rotante;

b.  teste indicatrici progettate o modificate per essere utilizzate con le macchine specificate in a.

Nota tecnica:

le teste indicatrici sono conosciute talvolta come strumentazione per il bilanciamento.

2B119

II.A2.005

Forni per trattamento termico in atmosfera controllata, come segue:

forni in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C.

2B226, 2B227

II.A2.006

Forni di ossidazione in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C.

Nota: questa voce non contempla i forni a tunnel con trasporto a rulli o carrelli, i forni a tunnel con nastro trasportatore, i forni di tipo a spinta o forni a navetta, progettati appositamente per la produzione di vetro, ceramica per stoviglie e ceramica strutturale.

2B226, 2B227

II.A2.007

«Trasduttori di pressione», diversi da quelli definiti in 2B230, in grado di misurare pressioni assolute in qualsiasi punto della gamma compresa tra 0 e 200 kPa, e aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

a.  elementi sensibili alla pressione costituiti o protetti da «Materiali resistenti alla corrosione dell'esafluoruro di uranio (UF6)» e

b.  aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  fondo scala inferiore a 200 kPa e «precisione» migliore di ± 1 % (fondo scala), o

2.  fondo scala uguale o superiore a 200 kPa e «precisione» migliore di 2 kPa.

Nota tecnica:

ai fini di 2B230, la «precisione» include la non linearità, l'isteresi e la ripetibilità a temperatura ambiente.

2B230

II.A2.008

Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi); e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, aventi tutte le superfici in diretto contatto con la sostanza chimica da trattare/le sostanze chimiche trattate ricavate da uno qualunque dei materiali seguenti:

1.  leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

2.  fluoropolimeri;

3.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

4.  grafite o «grafite di carbonio»;

5.  nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

6.  tantalio o leghe di tantalio;

7.  titanio o leghe di titanio;

8.  zirconio o leghe di zirconio, oppure

9.  acciai inossidabili.

Nota tecnica:

La «grafite di carbonio» è una composizione formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l'8 % di grafite.

2B350.e

II.A2.009

Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati in 2B350.d, come segue:

Scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m2 e inferiore a 30 m2; e tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, aventi tutte le superfici a diretto contatto con il fluido/i fluidi costituite da uno dei materiali seguenti:

1.  leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

2.  fluoropolimeri;

3.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

4.  grafite o «grafite di carbonio»;

5.  nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

6.  tantalio o leghe di tantalio;

7.  titanio o leghe di titanio;

8.  zirconio o leghe di zirconio,

9.  carburo di silicio;

10.  carburo di titanio; o

11.  acciai inossidabili.

Nota: questa voce non contempla i radiatori per veicoli.

Nota tecnica:

I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.

2B350.d

II.A2.010

Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate in 2B350.i, adatte per fluidi corrosivi e aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m3/ora o pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 5 m3/ora (alla temperatura standard di 273 K (0 °C) e pressioni di 101,3 kPa); involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:

1.  leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

2.  ceramica;

3.  ferrosilicio;

4.  fluoropolimeri;

5.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

6.  grafite o «grafite di carbonio»;

7.  nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

8.  tantalio o leghe di tantalio;

9.  titanio o leghe di titanio;

10.  zirconio o leghe di zirconio,

11.  niobio (columbio) o leghe di niobio;

12.  acciaio inossidabile; o

13.  leghe di alluminio.

Nota tecnica:

I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo delle pompe.

2B350.d

II.A2.013

Macchine per tornitura in lastra e fluotornitura, diverse da quelle contemplate in 2B009 o vietate in I.2A.009 o I.2A.020, con forza esercitata dal rullo superiore a 60 kN e componenti appositamente progettati per dette macchine.

Nota tecnica:

Ai fini di II.2A.013 sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura.

 



A3.  Materiali elettronici

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A3.003

Variatori di frequenza o generatori, diversi da quelli vietati in I.0A.002.b.13 o I.3A.004, nonché loro componenti e software appositamente progettati, aventi tutte le seguenti caratteristiche:

a.  uscita polifase in grado di erogare una potenza uguale o superiore a 40 W;

b.  capacità di funzionare in una gamma di frequenze comprese tra 600 Hz e 2 000Hz, e

c.  controllo di frequenza migliore di (inferiore a) 0,1 %.

Nota tecnica:

I variatori di frequenza in I.3A.003 sono conosciuti anche come convertitori o invertitori.

 

II.A3.004

Spettrometri e diffrattometri, progettati per la prova orientativa o l'analisi qualitativa della composizione elementare di metalli o leghe senza decomposizione chimica del materiale.

 



A6.  Sensori e laser

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A6.002

Apparecchiature e componenti ottici, diversi da quelli specificati in 6A002, 6A004.b, come segue:

apparecchiature ottiche a infrarossi nella gamma di lunghezza d'onda 9 000 nm – 17 000 nm e loro componenti, tra cui quelli di tellururo di cadmio (CdTe).

6A002, 6A004.b

II.A6.005

«Laser» a semiconduttore e loro componenti, come segue:

a.  «laser» a semiconduttore singoli, ciascuno con una potenza di uscita maggiore di 200 mW, in quantità superiori a 100;

b.  cortine di «laser» a semiconduttore con una potenza di uscita maggiore di 20 W.

Note:

1.  I «laser» a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi laser.

2.  Questa voce non contempla i laser definiti alla voci 0B001.g.5, 0B001.h.6 e 6A005.b.

3.  Questa voce non contempla i diodi «laser» con lunghezza d'onda compresa nella gamma 1 200 nm – 2 000 nm.

6A005.b

II.A6.007

«Laser»«accordabili» allo stato solido e loro componenti appositamente progettati, come segue:

a.  laser in titanio-zaffiro,

b.  laser in alessandrite.

Nota: questa voce non contempla i laser in titanio-zaffiro e in alessandrite definiti alle voci 0B001.g.5, 0B001.h.6 e 6A005.c.1.

6A005.c.1

II.A6.009

Componenti di dispositivi acusto-ottici, come segue:

a.  tubi di immagine e dispositivi di immagine allo stato solido con una frequenza di ricorrenza uguale o superiore a 1kHz;

b.  componenti a frequenza di ripetizione;

c.  celle di Pockels.

6A203.b.4.c



A7.  Materiale avionico e di navigazione

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A7.001

Sistemi di navigazione inerziali e loro componenti appositamente progettati, come segue:

I.  sistemi di navigazione inerziale omologati per essere utilizzati su «aeromobili civili» dalle autorità dell'aviazione civile di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar, e loro componenti appositamente progettati, come segue:

a.  sistemi di navigazione inerziale (cardanici o vincolati) ed apparecchiature inerziali progettati per «aeromobili», veicoli terrestri, natanti (di superficie o sommergibili) o «veicoli spaziali» per l'assetto, la guida o il controllo, aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati,:

1.  errore di navigazione (solo inerziale) dopo un normale allineamento di 0,8 miglia nautiche per ora «errore circolare probabile» (CEP) o inferiore (migliore); o

2.  specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 10 g;

b.  sistemi di navigazione inerziale ibridi integrati con sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) o con sistemi di «navigazione con riferimenti a basi di dati» («DBRN») per l'assetto, la guida o il controllo dopo un normale allineamento, aventi una precisione di posizione di navigazione inerziale inferiore a (migliore di) un «errore circolare probabile» (CEP) di 10 m dopo la perdita del segnale GNSS o «DBRN» per un massimo di quattro minuti;

c.  apparecchiature inerziali per il puntamento azimuth, rotta o nord, aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

1.  progettati per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord, uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine; o

2.  progettati per avere un livello di shock non operativo uguale o superiore a 900 g con durata uguale o superiore a 1 millisecondo.

Nota: i parametri di cui ai punti I.a e I.b sono applicabili in presenza di una delle condizioni ambientali seguenti:

1.  vibrazione casuale di ingresso con una grandezza globale di 7,7 g in valore efficace nella prima mezz'ora ed una durata di collaudo totale di un'ora e mezzo per asse in ciascuno dei tre assi perpendicolari se la vibrazione casuale è conforme alle caratteristiche seguenti:

a.  valore costante di densità spettrale di potenza (PSD) di 0,04 g2/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 15 e 1 000 Hz; e

b.  attenuazione della densità spettrale di potenza con frequenze comprese tra 0,04 g2/Hz e 0,01 g2/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 1 000 a 2 000 Hz;

2.  rapporto di rollio e di imbardata uguale o superiore a +2,62 radianti/s (150 gradi/s); o

3.  conforme alle norme nazionali equivalenti a quelle di cui ai precedenti punti 1 o 2.

Note tecniche:

1.  I.b si riferisce a sistemi in cui un sistema di navigazione inerziale ed altri aiuti alla navigazione indipendenti sono inseriti (integrati) in un'unità singola per assicurare migliori prestazioni.

2.  «Errore circolare probabile» (CEP): in una distribuzione circolare normale il raggio del cerchio contenente il 50 % delle singole misurazioni effettuate, o il raggio del cerchio entro il quale esiste il 50 % delle probabilità di essere situati.

II.  Sistemi di teodoliti in cui sono incorporate apparecchiature inerziali appositamente progettate per rilevamenti a uso civile e per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord, uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine, e loro componenti appositamente progettati.

III.  Apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelerometri specificati in 7A001 o 7A101 dove tali accelerometri sono appositamente progettati e sviluppati come sensori per misurazioni durante la perforazione MWD (Measurement While Drilling) da utilizzare nelle operazioni a fondo pozzo.

7A003, 7A103



A9.  Materiale aerospaziale e propulsione

II.A9.001

Bulloni esplosivi.

 

II.B.    TECNOLOGIE



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.B.001

Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo degli articoli di cui alla parte II A (Beni).

Nota tecnica:

A norma dell'articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 423/2007, il termine «tecnologie» include i software.

 

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ALLEGATO III

Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, all'articolo 4 bis, all'articolo 5, paragrafo 3, agli articoli 6, 8 e 9, all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, agli articoli 11 bis e 11 ter, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 17 e indirizzi per le notifiche alla Commissione europea

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://foreign-affairs.net/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

DG Relazioni esterne

Direzione A Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune

Unità A2 Risposta alle crisi e Peace Building

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussels (Belgium)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. (32-2) 295 55 85

Fax (32-2) 299 08 73

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ALLEGATO IV

Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 7, paragrafo 1

A.   Persone giuridiche, entità e organismi

(1) Abzar Boresh Kaveh Co. (alias BK Co.). Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. Altre informazioni: partecipa alla fabbricazione di componenti per centrifughe.

(2) Ammunition and Metallurgy Industries Group (alias (a) AMIG, (b) Ammunition Industries Group). Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. Altre informazioni: (a) AMIG controlla 7th of Tir, (b) AMIG è posseduto e controllato dall'Organizzazione delle industrie belliche (DIO).

(3) Organizzazione iraniana dell'energia atomica (AEOI). Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

(4) Banca Sepah e banca Sepah International. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. Altre informazioni: la banca Sepah fornisce sostegno all'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO) e alle entità sotto il suo controllo, tra cui il gruppo industriale Shahid Hemmat (SHIG) e il gruppo industriale Shahid Bagheri (SBIG).

(5) Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. Altre informazioni: (a) controllata di Saccal System companies, (b) questa società ha cercato di acquistare merci sensibili per un'entità indicata nella risoluzione 1737 (2006).

(6) Gruppo dell'industria dei missili da crociera (alias Gruppo dell'industria dei missili di difesa navale). Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

(7) Organizzazione delle industrie belliche (DIO). Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: a) entità globale controllata dal MODAFL; alcune delle entità sotto il suo controllo hanno partecipato alla fabbricazione di componenti per il programma centrifughe e al programma missilistico, (b) coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

(8) Electro Sanam Company (alias (a) E. S. Co., (b) E. X. Co.). Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. Altre informazioni: società di facciata dell'AIO coinvolta nel programma riguardante i missili balistici.

(9) Centro di ricerca e di produzione per il combustibile nucleare (NFRPC) e Centro di tecnologia nucleare (ENTC) di Esfahan. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. Altre informazioni: fanno parte della società per la produzione e l'acquisto di combustibile nucleare dell'Organizzazione iraniana dell'energia atomica (AEOI).

(10) Ettehad Technical Group. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. Altre informazioni: società di facciata dell'AIO coinvolta nel programma riguardante i missili balistici.

(11) Fajr Industrial Group. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: (a) ex Instrumentation Factory Plant, (b) fa capo all'AIO, (c) coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

(12) Farayand Technique. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: (a) coinvolta nel programma nucleare dell'Iran (programma centrifughe), (b) menzionata nelle relazioni dell'AIEA.

(13) Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (alias Instrumentation Factories Plant). Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. Altre informazioni: utilizzata dall'AIO per qualche tentativo di acquisto.

(14) Jabber Ibn Hayan. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). Altre informazioni: laboratorio dell'AEOI coinvolto nelle attività connesse al ciclo del combustibile.

(15) Joza Industrial Co. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. Altre informazioni: società di facciata dell'AIO coinvolta nel programma riguardante i missili balistici.

(16) Kala-Electric (alias Kalaye Electric). Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: (a) fornitrice di PFEP — Natanz, (b) coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

(17) Centro di ricerca nucleare di Karaj. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. Altre informazioni: fa parte della divisione «ricerca» dell'AEOI.

(18) Kavoshyar Company. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. Altre informazioni: controllata dell'AEOI.

(19) Khorasan Metallurgy Industries. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. Altre informazioni: (a) controllata dell'Ammunition Industries Group (AMIG), che dipende dalla DIO, (b) partecipa alla fabbricazione di componenti per centrifughe.

(20) Mesbah Energy Company. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: (a) fornitrice del costruttore del reattore di ricerca A40 — Arak, (b) coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

(21) Niru Battery Manufacturing Company. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. Altre informazioni: (a) controllata della DIO, (b) fabbrica unità di potenza per l'esercito iraniano, compresi i sistemi missilistici.

(22) Novin Energy Company (alias Pars Novin). Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. Altre informazioni: opera nell'ambito dell'AEOI.

(23) Parchin Chemical Industries. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. Altre informazioni: filiale della DIO.

(24) Pars Aviation Services Company. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. Altre informazioni: gestisce aeromobili.

(25) Pars Trash Company. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: (a) coinvolta nel programma nucleare dell'Iran (programma centrifughe), (b) menzionata nelle relazioni dell'AIEA.

(26) Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. Altre informazioni: ha partecipato alla costruzione dell'impianto di conversione dell'uranio di Esfahan.

(27) Qods Aeronautics Industries. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. Altre informazioni: produce aeromobili senza pilota (UAV), paracadute, paracadute frenanti, paramotori, ecc.

(28) Sanam Industrial Group. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. Altre informazioni: entità che fa capo all'AIO.

(29) Safety Equipment Procurement (SEP). Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. Altre informazioni: società di facciata dell'AIO coinvolta nel programma riguardante i missili balistici.

(30) 7th of Tir. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: (a) alle dipendenze della DIO; il suo coinvolgimento diretto nel programma nucleare dell'Iran è ampiamente riconosciuto, (b) coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

(31) Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: (a) entità che fa capo all'AIO, (b) coinvolto nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

(32) Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: (a) entità che fa capo all'AIO, (b) coinvolto nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

(33) Sho’a’ Aviation. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. Altre informazioni: produce ultraleggeri.

(34) TAMAS Company. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). Altre informazioni: a) svolge attività connesse all'arricchimento, b) la società TAMAS è l'organismo generale nel cui ambito sono state costituite quattro affiliate, tra cui una che si occupa del processo di estrazione e di concentrazione dell'uranio e un'altra responsabile del trattamento, dell'arricchimento e dei residui dell'uranio.

(35) Ya Mahdi Industries Group. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. Altre informazioni: entità che fa capo all'AIO.

▼M11

(36) Complesso industriale Amin (alias (a) Amin Industrial Compound, (b) Amin Industrial Company). Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: (a) P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; (b) Amin Industrial Estate, Khalage Rd., distretto di Seyedi, Mashad, Iran; (c) Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran. Altre informazioni: (a) il complesso industriale Amin ha cercato di procurarsi termoregolatori che possono essere utilizzati per la ricerca nucleare e negli impianti operativi/di produzione, (b) il complesso industriale Amin è posseduto o controllato dalla, o agisce per conto della, Organizzazione delle industrie della difesa (DIO), che è stata designata nella risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

(37) Gruppo delle industrie dell'armamento. Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 9.6.2010). Indirizzo: (a) Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; (b) Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Teheran, Iran. Altre informazioni: (a) il Gruppo delle industrie dell'armamento (AIG) si occupa della fabbricazione e della manutenzione di una gamma di armi leggere e di piccolo calibro, tra cui fucili di grosso e medio calibro e relative tecnologie, (b) AIG svolge la maggior parte delle sue attività di approvvigionamento tramite Hadid Industries Complex.

(38) Centro di ricerca in scienza e tecnologia della difesa. Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 9.6.2010). Indirizzo: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Teheran, Iran. Altre informazioni: il Centro di ricerca in scienza e tecnologia della difesa (DTSRC) è posseduto o controllato dal, o agisce per conto del, Ministero iraniano della difesa e della logistica delle forze armate (MODAFL), che sovraintende alle attività di R&S, produzione, manutenzione, esportazione e approvvigionamento nel settore della difesa in Iran.

(39) Doostan International Company. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: Doostan International Company (DICO) fornisce elementi al programma iraniano riguardante i missili balistici.

(40) Farasakht Industries. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran. Altre informazioni: Farasakht Industries è posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della, Iran Aircraft Manufacturing Company, che a sua volta è posseduta o controllata dal MODAFL.

(41) Istituto Fater (o Faater). Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: (a) filiale di Khatam al-Anbiya (KAA), (b) ha lavorato con fornitori stranieri, probabilmente per conto di altre imprese del gruppo KAA, su progetti del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) in Iran, (c) posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche.

(42) First East Export Bank, P.L.C. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia. Altre informazioni: (a) First East Export Bank, PLC è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, Bank Mellat, (b) negli ultimi sette anni, Bank Mellat ha aiutato i soggetti iraniani che operano nei settori nucleare, missilistico e della difesa a effettuare transazioni per centinaia di milioni di dollari, (c) numero di iscrizione al registro delle società LL06889 (Malaysia).

(43) Gharagahe Sazandegi Ghaem. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Gharagahe Sazandegi Ghaem è posseduta o controllata da KAA (vedi sotto).

(44) Ghorb Karbala. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Ghorb Karbala è posseduta o controllata da KAA (vedi sotto).

(45) Ghorb Nooh. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Ghorb Nooh è posseduta o controllata da KAA (vedi sotto).

(46) Hara Company. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Posseduta o controllata da Ghorb Nooh.

(47) Imensazan Consultant Engineers Institute. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: è posseduto o controllato dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. È posseduto o controllato da, o agisce per conto di, KAA (vedi sotto).

(48) Irano Hind Shipping Company. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: (a) 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Teheran, Iran, (b) 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran. Altre informazioni: è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, Islamic Republic of Iran Shipping Lines.

(49) IRISL Benelux NV. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: Noorderlaan 139, B-2030, Anversa, Belgio. Altre informazioni: (a) partita IVA BE480224531 (Belgio), (b) è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, Islamic Republic of Iran Shipping Lines.

(50) Kaveh Cutting Tools Company. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: (a) 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran, (b) Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran, (c) P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran, (d) Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; (e) Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Teheran, Iran. Altre informazioni: Kaveh Cutting Tools Company è posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della, DIO.

(51) Khatam al-Anbiya Construction Headquarters. Data di designazione da parte dell'UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010). Altre informazioni: (a) Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) è un'impresa detenuta dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) che partecipa a grossi progetti di costruzione civile e militare e ad altre attività ingegneristiche. Si occupa in larga misura di progetti per l'organizzazione della difesa passiva. In particolare, le controllate di KAA hanno partecipato in larga misura alla costruzione del sito di arricchimento dell'uranio di Qom/Fordow.

(52) M. Babaie Industries. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: P.O. Box 16535-76, Teheran, 16548, Iran. Altre informazioni: (a) M. Babaie Industries dipende dallo Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (ex Air Defense Missile Industries Group) dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO) iraniana, (b) l'AIO controlla i gruppi missilistici Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) e Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), entrambi designati nella risoluzione 1737 (2006).

(53) Makin. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Makin è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA ed è una filiale di KAA.

(54) Università Malek Ashtar. Data di designazione da parte dell'UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010). Indirizzo: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Teheran, Iran. Altre informazioni: (a) dipende dal DTRSC del MODAFL, (b) comprende gruppi di ricerca che prima dipendevano dal Physics Research Center (PHRC), (c) gli ispettori dell'AIEA non sono stati autorizzati né a interrogare il personale né a visionare i documenti sotto il controllo di questa organizzazione per risolvere la questione della possibile dimensione militare del programma nucleare iraniano.

(55) Ministero dell'esportazione della logistica della difesa. Data di designazione da parte dell'UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010). Indirizzo: (a) PO Box 16315-189, Teheran, Iran; (b) located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran, Iran. Altre informazioni: il Ministero dell'esportazione della logistica della difesa (MODLEX) vende armi di produzione iraniana a clienti di tutto il mondo in violazione della risoluzione 1747 (2007) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che vieta all'Iran di vendere armi e materiale connesso.

(56) Mizan Machinery Manufacturing (alias 3MG). Data di designazione da parte dell'UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010). Indirizzo: O. Box 16595-365, Teheran, Iran. Altre informazioni: Mizan Machinery Manufacturing (3M) è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, gruppo SHIG.

(57) Modern Industries Technique Company (alias (a) Rahkar Company, (b) Rahkar Industries, (c) Rahkar Sanaye Company, (d) Rahkar Sanaye Novin). Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: Arak, Iran. Altre informazioni: (a) Modern Industries Technique Company (MITEC) si occupa della progettazione e della costruzione del reattore ad acqua pesante IR-40 a Arak, (b) MITEC ha diretto la procedura di approvvigionamento per la costruzione del reattore ad acqua pesante IR-40.

(58) Centro di ricerca nucleare per l'agricoltura e la medicina (alias (a) Centro per la ricerca agricola e la medicina nucleare, (b) Centro Karaji per la ricerca agricola e medica). Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran. Altre informazioni: (a) il Centro di ricerca nucleare per l'agricoltura e la medicina (NFRPC) è un importante organismo di ricerca dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica (AEOI), che è stata designata nella risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, (b) il NFRPC è il centro dell'AEOI per lo sviluppo del combustibile nucleare e partecipa alle attività legate all'arricchimento.

(59) Omran Sahel. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Posseduta o controllata da Ghorb Nooh.

(60) Oriental Oil Kish. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Oriental Oil Kish è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA.

(61) Pejman Industrial Services Corporation. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: P.O. Box 16785-195, Teheran, Iran. Altre informazioni: Pejman Industrial Services Corporation è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, gruppo SBIG.

(62) Rah Sahel. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Rah Sahel è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA.

(63) Rahab Engineering Institute. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: è posseduto o controllato dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Rahab è posseduto o controllato da, o agisce per conto di, KAA ed è una filiale di KAA.

(64) Sabalan Company. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: Damavand Teheran Highway, Teheran, Iran. Altre informazioni: Sabalan è una società di copertura per il gruppo SHIG.

(65) Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO). Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: Damavand Teheran Highway, Teheran, Iran. Altre informazioni: SAPICO è una società di copertura per il gruppo SHIG.

(66) Sahel Consultant Engineers. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Posseduta o controllata da Ghorb Nooh.

(67) Sepanir. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Sepanir è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA.

(68) Sepasad Engineering Company. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Sepasad Engineering Company è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA.

(69) Shahid Karrazi Industries. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: Teheran, Iran. Altre informazioni: Shahid Karrazi Industries è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, gruppo SBIG.

(70) Shahid Satarri Industries (alias Shahid Sattari Group Equipment Industries). Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: Southeast Teheran, Iran. Altre informazioni: Shahid Sattari Industries è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, gruppo SBIG.

(71) Shahid Sayyade Shirazi Industries. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: (a) Next to Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Teheran, Iran, (b) Pasdaran St., P.O. Box 16765, Teheran 1835, Iran, (c) Babaei Highway — Next to Niru M.F.G, Teheran, Iran. Altre informazioni: Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) è posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della, DIO.

(72) South Shipping Line Iran (SSL). Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: (a) Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Teheran, Iran, (b) Qaem Magham Farahani St., Teheran, Iran. Altre informazioni: è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, Islamic Republic of Iran Shipping Lines.

(73) Special Industries Group. Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 9.6.2010). Indirizzo: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Teheran, Iran. Altre informazioni: lo Special Industries Group (SIG) dipende dalla DIO.

(74) Tiz Pars. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: Damavand Teheran Highway, Teheran, Iran. Altre informazioni: (a) Tiz Pars è una società di copertura per il gruppo SHIG, (b) tra aprile e luglio 2007, Tiz Pars ha cercato di acquistare una saldatrice-tagliatrice laser a cinque assi, che potrebbe dare un contributo considerevole al programma missilistico dell'Iran, per conto del gruppo SHIG.

(75) Yazd Metallurgy Industries (alias (a) Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, (b) direzione di Yazd Ammunition and Metallurgy Industries.). Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: (a) Pasdaran Avenue, Next to Telecommunication Industry, Teheran 16588, Iran, (b) Postal Box 89195/878, Yazd, Iran, (c) P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran, (d) Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran. Altre informazioni: Metallurgy Industries (YMI) dipende dalla DIO.

▼M5

B.   Persone fisiche

(1) Fereidoun Abbasi-Davani. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. Altre informazioni: scienziato senior presso il ministero della difesa e della logistica delle forze armate (MODAFL). Ha contatti con l'Istituto della fisica applicata e collabora strettamente con Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.

(2) Dawood Agha-Jani. Funzione: capo del PFEP - Natanz. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

(3) Ali Akbar Ahmadian. Titolo: viceammiraglio. Funzione: capo dello Stato maggiore congiunto dei Guardiani della rivoluzione islamica (IRGC). Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

(4) Amir Moayyed Alai. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). Altre informazioni: coinvolto nella gestione dell'assemblaggio e della progettazione di centrifughe.

(5) Behman Asgarpour. Funzione: dirigente operativo (Arak). Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

(6) Mohammad Fedai Ashiani. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). Altre informazioni: coinvolto nella produzione di uranil carbonato di ammonio e nella gestione dell'impianto di arricchimento di Natanz.

(7) Abbas Rezaee Ashtiani. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. Altre informazioni: alto funzionario presso l'ufficio «Esplorazione e affari minerari» dell'AEOI.

(8) Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Funzione: capo dipartimento Finanze e bilancio dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

(9) Haleh Bakhtiar. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). Altre informazioni: coinvolta nella produzione di magnesio ad una concentrazione del 99,9 %.

(10) Morteza Behzad. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). Altre informazioni: coinvolto nella fabbricazione di componenti per centrifughe.

(11) Ahmad Vahid Dastjerdi. Funzione: capo dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

(12) Ahmad Derakhshandeh. Funzione: presidente e amministratore delegato della banca Sepah. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

(13) Mohammad Eslami. Titolo: Dr. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. Altre informazioni: capo dell'istituto di formazione e di ricerca dell'industria bellica.

(14) Reza-Gholi Esmaeli. Funzione: capo dipartimento Commercio e affari internazionali dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

(15) Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. Altre informazioni: scienziato senior presso il MODAFL e ex capo del Centro di ricerche in fisica (PHRC).

(16) Mohammad Hejazi. Titolo: brigadiere generale. Funzione: comandante della forza di resistenza del Bassij. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

(17) Mohsen Hojati. Funzione: capo del gruppo industriale Fajr. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

(18) Seyyed Hussein Hosseini. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). Altre informazioni: funzionario dell'AEOI coinvolto nel progetto sul reattore di ricerca ad acqua pesante ad Arak.

(19) M. Javad Karimi Sabet. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). Altre informazioni: presidente della Società Novin Energy, designata nella risoluzione 1747 (2007).

(20) Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Funzione: capo del Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

(21) Ali Hajinia Leilabadi. Funzione: direttore generale della Mesbah Energy Company. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

(22) Naser Maleki. Funzione: capo del Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. Altre informazioni: Naser Maleki è anche un ufficiale del MODAFL incaricato della supervisione dei lavori nell'ambito del programma relativo ai missili balistici Shahab-3. Lo Shahab-3 è il missile balistico a lungo raggio iraniano attualmente in servizio.

(23) Hamid-Reza Mohajerani. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). Altre informazioni: coinvolto nella gestione della produzione presso l'impianto di conversione dell'uranio di Esfahan.

(24) Jafar Mohammadi. Funzione: consulente tecnico dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica (AEOI); gestisce la produzione di valvole per le centrifughe. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

(25) Ehsan Monajemi. Funzione: Construction Project Manager, Natanz. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

(26) Mohammad Reza Naqdi. Titolo: brigadiere generale. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. Altre informazioni: ex vice capo di stato maggiore delle forze armate per la logistica e la ricerca industriale/capo dell'unità statale anticontrabbando, impegnato ad aggirare le sanzioni imposte dalle risoluzioni 1737 (2006) e 1747 (2007).

(27) Houshang Nobari. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). Altre informazioni: coinvolto nella gestione dell'impianto di arricchimento di Natanz.

(28) Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Titolo: ten. gen. Funzione: rettore dell'università della tecnologia bellica di Malek Ashtar. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: la facoltà di chimica dell'università della tecnologia bellica di Malek Ashtar è affiliata al MODALF e ha eseguito esperimenti sul berillio. Persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

(29) Mohammad Qannadi. Funzione: vicepresidente dell'AEOI responsabile della ricerca e dello sviluppo. Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

(30) Amir Rahimi. Funzione: capo del centro di ricerca e di produzione per il combustibile nucleare di Esfahan. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. Altre informazioni: il centro di ricerca e di produzione per il combustibile nucleare di Esfahan fa parte della Nuclear Fuel Production and Procurement Company dell'AEOI, che svolge attività connesse all'arricchimento.

(31) Abbas Rashidi. Data della designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008). Altre informazioni: coinvolto nelle attività di arricchimento a Natanz.

(32) Morteza Rezaie. Titolo: brigadiere generale. Funzione: vicecomandante dell'IRGC. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

(33) Morteza Safari. Titolo: contrammiraglio. Funzione: comandante della marina dell'IRGC. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

(34) Yahya Rahim Safavi. Titolo: magg. gen. Funzione: comandante, IRGC (Pasdaran). Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici e in quello nucleare.

(35) Seyed Jaber Safdari. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007. Altre informazioni: direttore dell'impianto di arricchimento di Natanz.

(36) Hosein Salimi. Titolo: generale. Funzione: comandante delle forze aeree, IRGC (Pasdaran). Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

(37) Qasem Soleimani. Titolo: brigadiere generale. Funzione: comandante della forza Qods. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

(38) Ghasem Soleymani. Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008. Altre informazioni: direttore delle attività di estrazione dell'uranio presso la miniera di uranio di Saghand.

(39) Mohammad Reza Zahedi. Titolo: brigadiere generale. Funzione: comandante delle forze terrestri dell'IRGC. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

(40) Generale Zolqadr. Funzione: viceministro dell'interno per le questioni di sicurezza, ufficiale dell'IRGC. Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

▼M11

(41) Javad Rahiqi. Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 9.6.2010). Data di nascita: 24.4.1954. Luogo di nascita: Marshad. Funzione: capo del Centro di tecnologia nucleare di Esfahan dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica (AEOI).

▼M9




ALLEGATO V

Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 7, paragrafo 2

A.    Persone fisiche



 

Denominazione

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Reza AGHAZADEH

Nato il: 15.03.1949 Numero di passaporto: S4409483 Validità 26.04.2000 – 27.04.2010 Teheran Numero di passaporto diplomatico: D9001950, rilasciato il 22.01.2008 valido fino al 21.01.2013 Luogo di nascita: Khoy

Ex capo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI). L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006)

24.4.2007

2.

Javad DARVISH-VAND, Brigadier Generale del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC)

 

Delegato alle ispezioni del Ministero della difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODAFL). Responsabile di tutti gli impianti e le installazioni del MODAFL

24.6.2008

3.

Seyyed Mahdi FARAHI, Brigadier Generale dell'IRGC

 

Amministratore delegato dell'Organizzazione delle industrie della difesa (Defence Industries Organization, DIO), indicata nell'UNSCR 1737(2006)

24.6.2008

4.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Indirizzo dell'NFPC: AEOI-NFPD, C.P.: 11365-8486, Teheran / Iran

Vicecapo e Direttore generale della Società di produzione e di approvvigionamento di combustibile nucleare (Nuclear Fuel Production and Procurement Company – NFPC), che è parte dell'AEOI. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737(2006). L'NFPC è coinvolta in attività legate all'arricchimento, che il Consiglio dei Governatori dell'AIEA e il Consiglio di sicurezza hanno chiesto all'Iran di sospendere

24.4.2007

5

Ing. Mojtaba HAERI

 

Delegato all'industria del MODAFL. Ruolo di vigilanza sull'AIO e la DIO

24.6.2008

6.

Ali HOSEYNITASH, Brigadier Generale dell'IRGC

 

Capo del Servizio generale del Consiglio supremo di sicurezza nazionale (Supreme National Security Council) e coinvolto nella formulazione della politica nel settore nucleare

24.6.2008

7.

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

 

Occupa un posto di comando in seno all'IRGC

24.6.2008

8.

Mahmood JANNATIAN

Nato il: 21.4.1946, Numero di passaporto T12838903

Vicecapo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana

24.6.2008

9.

Said Esmail KHALILIPOUR (pseudonimo: LANGROUDI)

Nato il: 24.11.1945, Luogo di nascita: Langroud

Vicecapo dell'AEOI. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006)

24.4.2007

10.

Ali Reza KHANCHI

Indirizzo dell'NRC: AEOI-NFPD, C.P.: 11365-8486 Teheran / Iran; Fax: (+9821) 8021412

Capo del centro di ricerca nucleare di Teheran (Tehran Nuclear Research Centre – TNRC) dell'AEOI. L'AIEA continua a chiedere chiarimenti all'Iran in merito agli esperimenti di separazione del plutonio svolti presso il TNRC, nonché sulla presenza di particelle di uranio altamente arricchito nei campioni ambientali prelevati presso l'impianto di stoccaggio di rifiuti di Karaj, dove si trovano container utilizzati per stoccare i bersagli di uranio impoverito utilizzati in tali esperimenti. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006)

24.4.2007

11.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Amministratore delegato delle Iran Electronic Industries

24.6.2008

12.

Beik MOHAMMADLU, Brigadier Generale

 

Delegato all'approvvigionamento e alla logistica del MODAFL

24.6.2008

13.

Anis NACCACHE

 

Amministratore delle Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies; la sua società ha cercato di acquistare beni sensibili, a beneficio di entità figuranti nella risoluzione 1737

24.6.2008

14.

Mohammad NADERI, Brigadier Generale

 

Capo dell' Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). L'AIO ha partecipato a programmi sensibili iraniani

24.6.2008

15.

Mostafa Mohammad NAJJAR, Brigadier Generale dell'IRGC

 

Ministro degli interni ed ex ministro del MODAFL, responsabile dell'insieme dei programmi militari, inclusi programmi riguardanti i missili balistici

24.6.2008

16.

Dr Javad RAHIQI(RAHIGHI)

Nato il: 21.04.1954, data di nascita secondo il vecchio calendario iraniano: 1o.05.1954, Luogo di nascita: Mashad

Capo del gruppo «Fisica dei neutroni» dell'AEOI, che sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006)

24.4.2007

17.

Ali Akbar SALEHI

 

Capo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI). L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006)

17.11.2009

18.

Mohammad SHAFI'I RUDSARI, Contrammiraglio

 

Delegato al coordinamento del MODAFL

24.6.2008

19.

Ali SHAMSHIRI, Brigadier Generale dell'IRGC

 

Delegato al controspionaggio del MODAFL, responsabile della sicurezza del personale e delle installazioni del MODAFL

24.6.2008

20.

Abdollah SOLAT SANA

 

Amministratore delegato dell'impianto di conversione dell'uranio di Esfahan. Si tratta dell'impianto che produce la materia prima (UF6) per gli impianti di arricchimento di Natanz. Il 27 agosto 2006, Solat Sana ha ricevuto un riconoscimento speciale dal presidente Ahmadinejad per il ruolo da lui svolto

24.4.2007

21.

Ahmad VAHIDI, Brigadier Generale dell'IRGC

 

Ministro del MODAFL ed ex vicecapo del MODAFL

24.6.2008

B.    Persone giuridiche, entità e organismi



 

Denominazione

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Organizzazione delle industrie aerospaziali (Aerospace Industries Organisation – AIO)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran

L'AIO sorveglia la produzione missilistica iraniana, compresi lo Shahid Hemmat Industrial Group, lo Shahid Bagheri Industrial Group e il Fajr Industrial Group, tutti indicati nell'UNSCR 1737 (2006). Anche il capo e due altri alti funzionari dell'AIO sono indicati nell'UNSCR 1737 (2006)

24.4.2007

2.

Armament Industries

Pasdaran Av., C.P. 19585/ 777, Teheran

Affiliata della DIO

24.4.2007

3.

Organizzazione geografica delle forze armate (Armed Forces Geographical Organisation)

 

È stato accertato che fornisce dati geospaziali per il programma di missili balistici

24.6.2008

4.

Bank Melli, Melli Bank Iran (comprese tutte le succursali) e filiali

Ferdowsi Avenue, C.P. 11365-171, Teheran

Fornisce o cerca di fornire sostegno finanziario a società che procurano merci per i programmi nucleari e missilistici iraniani o sono coinvolte in tale attività (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company e DIO). La Bank Melli funge da facilitatore per le attività sensibili dell'Iran. Ha mediato numerosi acquisti di materiali sensibili per i programmi nucleari e missilistici iraniani. Ha fornito una serie di servizi finanziari a nome di entità collegate alle industrie nucleari e missilistiche iraniane, compresi l'apertura di lettere di credito e la tenuta dei conti. Molte delle società sopramenzionate sono indicate nelle UNSCR 1737 (2006) e 1747 (2007)

La banca Melli continua a svolgere questo ruolo assumendo un comportamento volto a sostenere e facilitare le attività sensibili dell'Iran. Servendosi delle sue relazioni bancarie continua a fornire sostegno e servizi finanziari a entità inserite negli elenchi dell'ONU e dell'UE in relazione a tali attività. Opera anche a nome e sotto la guida di dette entità, compresa la Banca Sepah che spesso opera tramite le sue banche affiliate e associate.

24.6.2008

a)  Melli Bank plc

London Wall, 11o piano, London EC2Y 5EA, Regno Unito

b)  Bank Melli Iran Zao

9/1, Ulitsa Mashkova, Mosca, 130064, Russia

5.

Centro di ricerca sulle tecnologie e le scienze della difesa (Defence Technology and Science Research Centre – DTSRC) – anche noto come Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., C.P. 19585/ 777, Teheran

Responsabile della R&S. Affiliata della DIO. Il DTSRC gestisce gran parte degli approvvigionamenti per la DIO

24.4.2007

6.

Iran Electronic Industries

C.P. 18575-365, Teheran, Iran

Affiliata di proprietà integrale del MODAFL (e quindi organizzazione «sorella» dell'AIO, dell'AIO e della DIO). Fabbrica componenti elettroniche per i sistemi d'arma iraniani

24.6.2008

7.

Forza aerea dell'IRGC (IRGC Air Force)

 

Gestisce l'insieme dei missili balistici a breve e medio raggio dell'Iran. Il capo della forza aerea dell'IRGC è indicato nell'UNSCR 1737 (2006)

24.6.2008

8.

Khatem-ol Anbiya Construction Organisation

221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Teheran 14678, Iran

Gruppo di società di proprietà dell'IRGC. Si serve delle risorse di ingegneria dell'IRGC per la costruzione ed è contraente principale in grandi progetti, tra cui la realizzazione di gallerie; è accertato che sostiene il programma riguardante i missili balistici e il programma nucleare dell'Iran

24.6.2008

9.

Malek Ashtar University

 

Legata al ministero della difesa, ha istituito nel 2003 una formazione sui missili in stretta collaborazione con l'AIO

24.6.2008

10.

Marine Industries

Pasdaran Av., C.P. 19585/ 777, Teheran

Affiliata della DIO

24.4.2007

11.

Mechanic Industries Group

 

Ha partecipato alla fabbricazione di componenti per il programma balistico

24.6.2008

12.

Ministero della difesa e del supporto logistico delle forze armate (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics – MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran

Responsabile dei programmi di ricerca, sviluppo e fabbricazione nel settore della difesa dell'Iran, tra cui il sostegno ai programmi missilistici e nucleare

24.6.2008

13.

Servizio esportazioni del MODAFL (Ministry of Defence Logistics Export – MODLEX)

C.P. 16315-189, Teheran, Iran

È la branca esportazioni del MODAFL e l'agenzia usata per esportare armi finite nelle operazioni tra Stato e Stato. Ai sensi dell'UNSCR 1747 (2007) il MODLEX non dovrebbe effettuare operazioni commerciali

24.6.2008

14.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Società di comodo dell'AIO, che partecipa ad acquisizioni nel settore balistico

24.6.2008

15.

Società di produzione e di approvvigionamento di combustibile nucleare (Nuclear Fuel Production and Procurement Company – NFPC)

AEOI-NFPD, C.P.: 11365-8486, Teheran / Iran

Divisione per la produzione di combustibile nucleare (Nuclear Fuel Production Division – NFPD) dell'AEOI si occupa di ricerca e sviluppo nel settore del ciclo del combustibile nucleare, comprese l'esplorazione, l'estrazione, la separazione e la conversione dell'uranio nonché la gestione dei residui nucleari. L'NFPC è subentrato all'NFPD, la società controllata dall'AEOI responsabile della ricerca e dello sviluppo nel settore del ciclo del combustibile nucleare, compresi la conversione e l'arricchimento

24.4.2007

16.

Parchin Chemical Industries

 

Ha lavorato alle tecniche di propulsione per il programma balistico iraniano

24.6.2008

17.

Special Industries Group

Pasdaran Av., C.P. 19585/ 777, Teheran

Affiliata della DIO

24.4.2007

18.

Organizzazione per le acquisizioni dello Stato (State Purchasing Organisation – SPO)

 

L'SPO sembra facilitare l'importazione di armi complete. Sarebbe controllata dal MODAFL

24.6.2008

▼M7




ALLEGATO VI

Elenco degli enti finanziari e creditizi di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2

Succursali e filiali, che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 18, degli enti finanziari e creditizi domiciliati in Iran di cui all'articolo 11bis, paragrafo 2, lettera b) ( 11 )

1.   BANK MELLI IRAN*

Francia

43, Avenue Montaigne, 75008 Paris

Codice BIC: MELIFRPP

Germania

Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg

Codice BIC: MELIDEHH

Regno Unito

Melli Bank Plc

One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

Codice BIC: MELIGB2L

2.   BANK SEPAH*

Francia

64 rue de Miromesnil, 75008 Paris

Codice BIC: SEPBFRPP

Germania

Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

Codice BIC: SEPBDEFF

Italia

Via Barberini 50, 00187 Rome

Codice BIC: SEPBITR1

Regno Unito

Bank Sepah International plc

5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

Codice BIC: SEPBGB2L

3.   BANK SADERAT IRAN

Francia

Bank Saderat Iran

16 Rue de la Paix, 75002 Paris

Codice BIC: BSIRFRPP

TELEX: 220287 SADER A / SADER B

Germania

Succursale di Amburgo

P.O. Box 112227, Deichstraße11, D-20459 Hamburg

Codice BIC: BSIRDEHH

TELEX: 215175 SADBK D

Succursale di Francoforte

P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

Codice BIC: BSIRDEFF

Grecia

Succursale di Atene

PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens

Codice BIC: BSIRGRAA

TX: 218385 SABK GR

Regno Unito

Bank Saderat plc

5 Lothbury, London EC2R 7HD

Codice BIC: BSPLGB2L

TX: 883382 SADER G

4.   BANK TEJARAT

Francia

Bank Tejarat

124-126 Rue de Provence, 75008 Paris

Codice BIC: BTEJFRPP

TELEX: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Regno Unito

Sede principale e succursale principale

6 Lothbury, London, EC2R 7HH

Codice BIC: PIBPGB2L

TX: 885426

Succursali e filiali, che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 18, degli enti finanziari e creditizi domiciliati in Iran, nonché di enti finanziari e creditizi non domiciliati in Iran né rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 18 ma controllati da persone ed entità domiciliate in Iran di cui all'articolo 11bis, paragrafo 2, lettere c) e d) ( 12 )

1.   BANK MELLI*

Azerbaigian

Succursale di Baku della Bank Melli Iran

Nobel Ave. 14, Baku

Codice BIC: MELIAZ22

Iraq

No. 111—27 Alley — 929 District — Arasat street, Baghdad

Codice BIC: MELIIQBA

Oman

Succursale di Mascate, Oman

P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8 /

P.O. BOX 2643 PC 112

Codice BIC: MELIOMR

Cina

Melli Bank HK (succursale di Melli Bank PLC)

Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

Codice BIC: MELIHKHH

Egitto

Ufficio di rappresentanza

P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi.

Tel.: 2700605 / Fax: 92633

Emirati Arabi Uniti

Ufficio regionale

P.O. Box: 1894, Dubai

Codice BIC: MELIAEAD

Succursale di Abu Dhabi

Post box no. 2656 Street name: Hamdan Street

Codice BIC: MELIAEADADH

Succursale di Al Ain

Post box no. 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road

Codice BIC: MELIAEADALN

Succursale di Bur Dubai

Indirizzo: Post box no. 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street

Codice BIC: MELIAEADBR2

Succursale principale di Dubai

Post box no. 1894 Street name: Beniyas Street

Codice BIC: MELIAEAD

Succursale di Fujairah

Post box no. 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

Codice BIC: MELIAEADFUJ

Succursale di Ras al-Khaimah

Post box no. 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel

Codice BIC: MELIAEADRAK

Succursale di Sharjah

Post box no. 459 Street name: Al Burj Street

Codice BIC: MELIAEADSHJ

Federazione russa

n. 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow

Codice BIC: MELIRUMM

Giappone

Ufficio di rappresentanza

333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku.

Tel.: 332162631. Fax (3)32162638. Telex: J296687

2.   BANK MELLAT

Corea del Sud

Succursale di Seoul della Bank Mellat

Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong Gangnam-Ku, 135-280, Seoul

Codice BIC: BKMTKRSE

TX: K36019 MELLAT

Turchia

Succursale di Istanbul

1, Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent -Istanbul

Codice BIC: BKMTTRIS

TX: 26023 MELT TR

Succursale di Ankara

Ziya Gokalp Bulvari No: 12 06425 Kizilay-Ankara

Codice BIC: BKMTTRIS100

TX: 46915 BMEL TR

Succursale di Smirne

Cumhuriyet Bulvari No: 88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

Codice BIC: BKMTTRIS 200

TX: 53053 BMIZ TR

Armenia

Succursale di Erevan

6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan

Codice BIC: BKMTAM 22

TLX: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Emirati Arabi Uniti

Succursale di Dubai

The Gate Building, 4th Floor, P.O.BOX 119871, Dubai

Codice BIC: PIBPAEAD

4.   BANK SADERAT IRAN

Libano

Ufficio regionale

Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut

Codice BIC: BSIRLBBE

Succursale principale di Beirut

Verdun street – Alrose building

P.O. BOX 5126 Beirut / P.O.BOX 6717 Hamra

Codice BIC: BSIRLBBE

TELEX: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK

Succursale di Alghobeiri

NO. 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. –Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

Codice BIC: BSIRLBBE

Succursale di Baalbak

NO. 3418, Ras Elein str., Baalbak

Codice BIC: BSIRLBBE

Succursale di Borj al Barajneh

NO. 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh,1st Floor

Codice BIC: BSIRLBBE

Succursale di Saida

NO. 4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

Codice BIC: BSIRLBBE

Oman

BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

Codice BIC: BSIROMR

TLX: 3146

Qatar

Succursale di Doha

NO. 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

Codice BIC: BSIR QA QA

TELEX: 4225

Turkmenistan

Succursale di Asgabat della Bank Saderat Iran

Makhtoomgholi ave., n. 181, Ashkhabad

TELEX: 1161134-86278

Emirati Arabi Uniti

Ufficio regionale, Dubai

Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

Codice BIC: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

TX: 45456 SADERBANK

Succursale di Murshid Bazar

Murshid Bazar P.O. Box 4182

Deira, Dubai

Codice BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Succursale di Bur Dubai

Al Fahidi Road

P.O. Box 4182 Dubai

Codice BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Succursale di Ajman

N. 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai

Codice BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Succursale di Shaykh Zayed Road

Shaykh Road, Dubai

Codice BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Succursale di Abu Dhabi

N. 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

Codice BIC: BSIRAEAD

TELEX: 22263

Succursale di Al Ein

N. 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

Codice BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Succursale di Sharjah

N. 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

Codice BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bahrein

Succursale del Bahrein

106 Government Road; P.O. Box 825 Block no 316;Entrance no 3; Manama Center; Manama

TELEX: 8363 SADER BANK

OBU

P.O. Box 825 - Manama

Telex: 8688 SADER BANK

Uzbekistan

Bank Saderat Iran, Tashkent

10, Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

Codice BIC: BSIRUZ21

TELEX: 116134 BSITA UZ

5.   TEJARAT BANK

Tagikistan

No. 70, Rudaki Ave., Dushanbe

P.O. Box: 734001

Codice BIC: BTEJTJ22XXX

TX: 201135 BTDIR TJ

Cina

Ufficio di rappresentanza, Cina

Office C208 Beijing Lufthansa Center No. 50 Liangmaqiao Road Chaoyang District Beijing 100016

6.   ARIAN BANK (conosciuta anche sotto il nome di Aryan Bank)

Afghanistan

Sede principale

House No. 2, Street No. 13, Wazir Akbar Khan, Kabul

Codice BIC: AFABAFKA

Succursale di Harat

NO. 14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

Codice BIC: AFABAFKA

7.   FUTURE BANK

Bahrein

Future Bank

P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

Shop 57, Block NO. 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road NO 4203, Sitra

Codice BIC: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

8.   BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

Venezuela

Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

Codice BIC: IDUNVECAXXX



( 1 ) GU L 61 del 28.2.2007, pag. 49.

( 2 ) GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 394/2006 (GU L 74 del 13.3.2006, pag. 1).

( 3 ) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 58.

( 4 ) GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

( 5 ) GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

( 6 ) GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.

( 7 ) GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64.

( 8 ) GU L 278 del 22.10.2007, pag. 1.

( 9 ) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 58.

( 10 ) GU L 61 del 28.2.2007, pag. 49. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2007/246/PESC (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 67).

( 11 ) Gli enti contrassegnati con asterisco sono parimenti oggetto di congelamento dei fondi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della posizione comune 2007/140/PESC.

( 12 ) Cfr. nota 1.