02007R0168 — IT — 27.04.2022 — 001.001


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►B

REGOLAMENTO (CE) N. 168/2007 DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2007

che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali

(GU L 053 del 22.2.2007, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2022/555 DEL CONSIGLIO del 5 aprile 2022

  L 108

1

7.4.2022




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 168/2007 DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2007

che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali



CAPO 1

OGGETTO, OBIETTIVO, CAMPO DI APPLICAZIONE, COMPITI E SETTORI DI ATTIVITÀ

Articolo 1

Oggetto

È istituita l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (di seguito «Agenzia»).

▼M1

Articolo 2

Obiettivo

L’Agenzia ha lo scopo di fornire alle competenti istituzioni, organi e organismi dell’Unione e agli Stati membri, nell’attuazione del diritto dell’Unione, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti quando essi adottano misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.  
Ai fini della realizzazione dell’obiettivo di cui all’articolo 2, l’Agenzia svolge la sua attività nell’ambito delle competenze dell’Unione.
2.  
Nello svolgimento dei suoi compiti l’Agenzia fa riferimento ai diritti fondamentali di cui all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea (TUE).
3.  
L’Agenzia tratta questioni inerenti ai diritti fondamentali nell’Unione e negli Stati membri quando attuano il diritto dell’Unione, a eccezione degli atti o delle attività dell’Unione o degli Stati membri rientranti nella politica estera e di sicurezza comune o a essa connessi.

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Articolo 4

Compiti

1.  

Per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 2 e nei limiti della competenza di cui all'articolo 3, l’Agenzia:

▼M1

a) 

raccoglie, registra, analizza e diffonde informazioni e dati rilevanti, obiettivi, attendibili e comparabili, compresi i risultati di ricerche e monitoraggio che le vsono comunicati dagli Stati membri, dalle istituzioni, dagli organi e degli organismi dell’Unione, dai centri di ricerca, da enti nazionali, da organizzazioni non governative, da paesi terzi e da organizzazioni internazionali, in particolare, dagli organi competenti del Consiglio d’Europa;

▼B

b) 

predispone metodi e norme volti a migliorare la comparabilità, l’obiettività e l’attendibilità dei dati a livello europeo, in cooperazione con la Commissione e con gli Stati membri;

▼M1

c) 

svolge, collabora o incoraggia ricerche e indagini scientifiche, studi preparatori e di fattibilità, anche, se del caso e compatibilmente con le proprie priorità e con i propri programmi di lavoro annuale e pluriennale, a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione;

d) 

formula e pubblica conclusioni e pareri su specifici aspetti tematici per le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri quando danno attuazione al diritto dell’Unione, di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione;

▼B

e) 

pubblica una relazione annuale sulle questioni inerenti ai diritti fondamentali che rientrano nei settori di azione dell'Agenzia, segnalando anche gli esempi di buone pratiche;

f) 

pubblica relazioni tematiche sulla base dei risultati delle sue analisi, delle sue ricerche e delle sue indagini;

g) 

pubblica una relazione annuale sulla sua attività; e

h) 

predispone una strategia di comunicazione e favorisce il dialogo con la società civile per sensibilizzare il vasto pubblico ai diritti fondamentali e informarlo attivamente sui suoi lavori.

▼M1

2.  
Le conclusioni, i pareri e le relazioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare proposte della Commissione ai sensi dell’articolo 293 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) o posizioni adottate dalle istituzioni nell’ambito delle procedure legislative solo qualora l’istituzione interessata abbia presentato una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera d). Essi non riguardano la legittimità degli atti di cui all’articolo 263 TFUE né la questione se uno Stato membro abbia o no ottemperato a un obbligo che gli incombe in forza dei trattati ai sensi dell’articolo 258 TFUE.

▼M1

3.  
Il comitato scientifico è consultato prima dell’adozione della relazione di cui al paragrafo 1, lettera e).
4.  
L’Agenzia presenta le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere e) e g), entro il 15 giugno di ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

▼M1

Articolo 5

Settori di attività

L’Agenzia svolge i propri compiti sulla base dei suoi programmi di lavoro annuale e pluriennale, che sono conformi alle risorse finanziarie e umane di cui dispone. Questa disposizione lascia impregiudicate le risposte dell’Agenzia alle richieste del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e d), che non rientrano nei settori definiti dai programmi di lavoro annuale e pluriennale, purché le sue risorse finanziarie e umane lo consentano.

▼M1

Articolo 5 bis

Programmazione annuale e pluriennale

1.  
Ogni anno il direttore redige un progetto di documento di programmazione contenente in particolare i programmi di lavoro annuale e pluriennale, conformemente all’articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione ( 1 ).
2.  
Il direttore presenta il progetto di documento di programmazione al consiglio di amministrazione. Il direttore presenta il progetto di documento di programmazione, approvato dal consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. In sede di Consiglio, il competente organo preparatorio discute il progetto di programma di lavoro pluriennale e può invitare l’Agenzia a presentare detto progetto.
3.  
Il direttore presenta inoltre il progetto di documento di programmazione ai funzionari di nazionali di collegamento di cui all’articolo 8, paragrafo 1, e al comitato scientifico entro il 31 gennaio di ogni anno, al fine di consentire ai pertinenti Stati membri e al comitato scientifico di esprimere il loro parere sul progetto.
4.  
Alla luce dei risultati della discussione in seno al competente organo preparatorio del Consiglio e dei pareri ricevuti dalla Commissione, dagli Stati membri e dal comitato scientifico, il direttore presenta il progetto di documento di programmazione al consiglio di amministrazione per adozione. Il direttore presenta il documento di programmazione adottato al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai funzionari nazionali di collegamento di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

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CAPO 2

METODI DI LAVORO E COOPERAZIONE

Articolo 6

Metodi di lavoro

1.  

Per garantire che siano fornite informazioni obiettive, attendibili e comparabili, l'Agenzia, basandosi sulle competenze di una vasta gamma di organizzazioni e di enti di ciascuno Stato membro e tenendo conto della necessità di coinvolgere le autorità nazionali nella raccolta dei dati:

a) 

istituisce e coordina reti di informazione e utilizza le reti esistenti;

b) 

organizza riunioni di esperti esterni;

c) 

costituisce, se necessario, gruppi di lavoro ad hoc.

2.  

Nello svolgimento delle sue attività l’Agenzia, a fini di complementarità e per garantire l’uso ottimale delle risorse, tiene conto, se del caso, delle informazioni raccolte e delle attività già effettuate in particolare:

▼M1

a) 

da istituzioni, organi e organismi dell’Unione, nonché da organi e organismi degli Stati membri;

▼B

b) 

dal Consiglio d'Europa riferendosi ai risultati e alle attività dei meccanismi di monitoraggio e di controllo del Consiglio d'Europa e del Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa;

c) 

dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), dalle Nazioni Unite e da altre organizzazioni internazionali.

3.  
L’Agenzia può instaurare rapporti contrattuali, in particolare stipulare contratti di subappalto, con altri organismi per l’esecuzione dei compiti che essa intenda loro affidare. L’Agenzia può inoltre concedere sovvenzioni per promuovere forme adeguate di cooperazione e di azioni comuni, in particolare con le organizzazioni nazionali ed internazionali di cui agli articoli 8 e 9.

▼M1

Articolo 7

Relazioni con gli organi e gli organismi competenti dell’Unione

L’Agenzia provvede a un idoneo coordinamento delle sue attività con quelle degli organi e degli organismi dell’Unione. Le modalità della cooperazione sono specificate, se necessario, in protocolli d’intesa.

▼B

Articolo 8

Cooperazione con organizzazioni a livello nazionale e internazionale

▼M1

1.  
Ogni Stato membro nomina un funzionario quale funzionario nazionale di collegamento.

Il funzionario nazionale di collegamento costituisce il punto di contatto principale per l’Agenzia nello Stato membro.

L’Agenzia e i funzionari nazionali di collegamento collaborano in uno spirito di stretta e reciproca cooperazione.

L’Agenzia comunica ai funzionari nazionali di collegamento tutti i documenti elaborati conformemente all’articolo 4, paragrafo 1.

▼B

2.  

Ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, l'Agenzia coopera con:

a) 

le organizzazioni governative e gli organi pubblici competenti in materia di diritti fondamentali a livello degli Stati membri, ivi comprese le istituzioni nazionali di difesa dei diritti dell'uomo;

b) 

l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in particolare l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR), le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali.

▼M1

3.  
Le modalità amministrative della cooperazione di cui al paragrafo 2 sono conformi al diritto dell’Unione e sono adottate dal consiglio di amministrazione sulla base del progetto presentato dal direttore, sentito il parere della Commissione. Se la Commissione esprime il proprio parere sfavorevole a tali modalità, il consiglio di amministrazione le riesamina e le adotta, modificandole ove necessario, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Articolo 9

Cooperazione con il Consiglio d’Europa

Per evitare duplicazioni e garantire la complementarietà e il valore aggiunto, l’Agenzia coordina le proprie attività con quelle del Consiglio d’Europa, con particolare riguardo ai programmi di lavoro annuale e pluriennale e alla cooperazione con la società civile di cui all’articolo 10.

A tal fine, l’Unione, secondo la procedura di cui all’articolo 218 TFUE, conclude un accordo con il Consiglio d’Europa allo scopo di stabilire una stretta collaborazione tra quest’ultimo e l’Agenzia. Tale accordo comprende la nomina da parte del Consiglio d’Europa di una personalità indipendente come membro del consiglio di amministrazione e dell’ufficio di presidenza dell’Agenzia in conformità degli articoli 12 e 13.

▼B

Articolo 10

Cooperazione con la società civile; piattaforma dei diritti fondamentali

1.  
L'agenzia coopera strettamente con organizzazioni non governative e con istituzioni della società civile attive nel settore dei diritti fondamentali, ivi compresa la lotta contro il razzismo e la xenofobia a livello nazionale, europeo o internazionale. A tal fine l'agenzia stabilisce una rete di cooperazione («piattaforma dei diritti fondamentali») costituita da organizzazioni non governative per la difesa dei diritti dell'uomo, da sindacati e associazioni di datori di lavoro, da enti socioprofessionali competenti, da chiese, da associazioni religiose, filosofiche e non confessionali, da università, nonché da esperti qualificati di organizzazioni ed enti a livello europeo e internazionale.
2.  
La piattaforma dei diritti fondamentali costituisce un meccanismo di scambio di informazioni e di messa in comune di conoscenze. Essa assicura una stretta cooperazione tra l’Agenzia e le parti interessate.
3.  
La piattaforma dei diritti fondamentali è aperta a tutte le parti interessate e competenti di cui al paragrafo 1. L'agenzia può rivolgersi ai membri della piattaforma dei diritti fondamentali in funzione delle esigenze specifiche relative a settori individuati come settori di attività prioritari dell'agenzia.
4.  

L'agenzia incarica la piattaforma dei diritti fondamentali in particolare di:

▼M1

a) 

formulare proposte al consiglio di amministrazione sui programmi di lavoro annuale e pluriennale da adottare a norma dell’articolo 5 bis;

▼B

b) 

fornire un feedback e proporre al consiglio d'amministrazione il seguito da dare alla relazione annuale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e);

c) 

comunicare al direttore e al comitato scientifico i risultati e le raccomandazioni delle conferenze, dei seminari e delle riunioni pertinenti per i lavori dell'agenzia.

5.  
Il coordinamento della piattaforma dei diritti fondamentali è assicurato sotto l'autorità del direttore.



CAPO 3

ORGANIZZAZIONE

Articolo 11

Organi dell'Agenzia

L’agenzia è composta da:

a) 

un consiglio di amministrazione;

b) 

un ufficio di presidenza;

c) 

un comitato scientifico;

d) 

un direttore.

Articolo 12

Consiglio di amministrazione

▼M1

1.  

Il consiglio di amministrazione è formato da persone con una solida conoscenza del settore dei diritti fondamentali e con un’adeguata esperienza nella gestione di organizzazioni pubbliche o private, incluse competenze amministrative e di bilancio, designate come segue:

▼B

a) 

una personalità indipendente nominata da ciascuno Stato membro che ricopre responsabilità di alto livello in seno ad un istituto nazionale indipendente nel settore dei diritti dell’uomo o di un'altra organizzazione del settore pubblico o privato;

b) 

una personalità indipendente nominata dal Consiglio d’Europa;

c) 

due rappresentanti della Commissione.

▼M1

Gli Stati membri, la Commissione e il Consiglio d’Europa si adoperano per realizzare una pari rappresentanza di donne e uomini in seno al consiglio di amministrazione.

▼B

2.  
Ciascun membro del consiglio di amministrazione può farsi rappresentare da un supplente, il quale deve possedere i requisiti sopra precisati ed è nominato secondo la medesima procedura. L’Agenzia pubblica tiene aggiornato sul proprio sito web l’elenco dei membri del consiglio di amministrazione e dei loro supplenti.

▼M1

3.  
Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione e dei loro supplenti è di cinque anni. Un ex membro o supplente può essere rinominato per un mandato non consecutivo.
4.  
Oltre che per la normale procedura di sostituzione o per decesso, il mandato di un membro o di un supplente cessa solo in caso di dimissioni. Tuttavia, qualora un membro o un supplente non possieda più i requisiti di indipendenza, questi rassegna immediatamente le dimissioni e ne dà notifica alla Commissione e al direttore. In tali casi, oltre alla normale procedura di sostituzione, la parte interessata procede alla designazione di un nuovo membro o di un nuovo supplente per la durata restante del mandato. La parte interessata designa anche un nuovo membro o un nuovo supplente per la durata restante del mandato, se il consiglio di amministrazione stabilisce, su proposta di un terzo dei membri o della Commissione, che il membro o il supplente in questione non possiede più i requisiti di indipendenza. Se la durata restante del mandato è inferiore a due anni, il mandato del nuovo membro o supplente può essere prorogato per arrivare a un mandato completo di cinque anni.
5.  
Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri nominati a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, un presidente e un vicepresidente nonché gli altri due membri dell’ufficio di presidenza di cui all’articolo 13, paragrafo 1, con mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta.

Il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), del presente articolo. Gli altri due membri dell’ufficio di presidenza di cui all’articolo 13, paragrafo 1, sono eletti a maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), del presente articolo.

▼B

6.  

Il consiglio di amministrazione provvede affinché l’Agenzia esegua i compiti che ad essa vengono affidati. È l’organo di programmazione e di sorveglianza dell’Agenzia. In particolare, deve:

▼M1

a) 

adottare i programmi di lavoro annuale e pluriennale dell’Agenzia;

b) 

adottare le relazioni annuali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere e) e g), nella quale ultima i risultati conseguiti vengono specificamente confrontati con gli obiettivi dei programmi di lavoro annuale e pluriennale;

▼B

c) 

nominare e, se necessario, revocare il direttore dell’Agenzia;

d) 

adottare il progetto di bilancio e il bilancio annuale definitivo dell’Agenzia;

▼M1

e) 

in conformità dei paragrafi 7 bis e 7 ter del presente articolo, esercitare, nei confronti del personale dell’Agenzia, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari dell’Unione europea («statuto del personale») e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione («regime applicabile») di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ( 2 ) all’autorità che ha il potere di nomina e all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, rispettivamente («poteri di autorità che ha il potere di nomina»);

▼B

f) 

preparare ogni anno uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia e trasmetterlo alla Commissione, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5;

g) 

adottare il regolamento interno dell’Agenzia sulla base di un progetto presentato dal direttore, previo parere della Commissione, del comitato scientifico e della personalità di cui al paragrafo 1, lettera b);

h) 

adottare il regolamento finanziario applicabile all’Agenzia sulla base del progetto presentato dal direttore, previo parere della Commissione, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 11;

▼M1

i) 

adotta le norme di applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile, conformemente all’articolo 110, paragrafo 2, dello statuto;

▼B

j) 

adottare disposizioni sulla trasparenza e l'accesso ai documenti, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2;

k) 

nominare e revocare i membri del comitato scientifico, ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 1 e 3;

l) 

stabilire che un membro del consiglio di amministrazione o un supplente non possiede più i requisiti di indipendenza ai sensi del paragrafo 4;

▼M1

m) 

adottare una strategia di sicurezza, comprese norme sullo scambio di informazioni classificate UE;

n) 

adottare norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e ai membri del comitato scientifico;

o) 

adottare e aggiornare regolarmente la strategia di comunicazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera h).

▼B

7.  
Il consiglio di amministrazione può delegare all’ufficio di presidenza i suoi poteri, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al paragrafo 6, lettere a), b), c), d), e), g), h), k) e l).

▼M1

7 bis.  
Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell’articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull’articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull’articolo 6 del regime applicabile, con cui delega al direttore i poteri di autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione della delega di poteri. Il direttore è autorizzato a subdelegare tali poteri.
7 ter.  
Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore e quelli subdelegati da quest’ultimo ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore.

▼M1

8.  
Di norma, le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza di tutti i membri.

Le decisioni di cui al paragrafo 6, lettere da a) a e) e g), k) e l), sono adottate a maggioranza di due terzi di tutti i membri.

Le decisioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, sono adottate all’unanimità.

Ogni membro del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, il supplente dispone di un voto. Il presidente esprime il voto decisivo.

La persona nominata dal Consiglio d’Europa può partecipare solo alle votazioni relative alle decisioni di cui al paragrafo 6, lettere a), b) e k).

9.  
Il presidente convoca il consiglio di amministrazione due volte l’anno, ferma restando la possibilità di convocare riunioni straordinarie. Il presidente convoca le riunioni straordinarie di propria iniziativa o a richiesta della Commissione o di almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione.
10.  
Il presidente o il vicepresidente del comitato scientifico e il direttore dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori. I direttori delle altre agenzie od organismi competenti dell’Unione e degli altri organismi internazionali menzionati agli articoli 8 e 9 possono parimenti assistervi in qualità di osservatori su invito dell’ufficio di presidenza.

Articolo 13

Ufficio di presidenza

1.  
Il consiglio di amministrazione è assistito da un ufficio di presidenza. L’ufficio di presidenza sovrintende ai lavori preparatori necessari per l’adozione delle decisioni del consiglio di amministrazione. In particolare, esamina le questioni relative alle risorse di bilancio e umane.
2.  

Inoltre, l’ufficio di presidenza:

a) 

riesamina il documento di programmazione dell’Agenzia di cui all’articolo 5 bis su una base del progetto elaborato dal direttore, e lo presenta al consiglio di amministrazione per adozione;

b) 

riesamina il progetto di bilancio annuale dell’Agenzia e lo presenta al consiglio di amministrazione per adozione;

c) 

riesamina il progetto di relazione annuale sulle attività dell’Agenzia e lo presenta al consiglio di amministrazione per adozione;

d) 

adotta una strategia antifrode per l’Agenzia, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare e sulla base di un progetto elaborato dal direttore;

e) 

assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne, e dalle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) o della Procura europea (EPPO);

f) 

fatte salve le responsabilità del direttore di cui all’articolo 15, paragrafo 4, assiste e consiglia il direttore in merito all’attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio.

3.  
Ove necessario, per motivi di urgenza, l’ufficio di presidenza può prendere decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione, tra cui in materia di sospensione della delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina, in conformità delle condizioni di cui all’articolo 12, paragrafi 7 bis e 7 ter, e di questioni di bilancio.
4.  
L’ufficio di presidenza è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione, da due altri membri eletti dal consiglio di amministrazione in conformità dell’articolo 12, paragrafo 5, e da uno dei rappresentanti della Commissione in seno al consiglio di amministrazione.

La persona nominata dal Consiglio d’Europa in seno al consiglio di amministrazione può partecipare alle riunioni dell’ufficio di presidenza.

5.  
L’ufficio di presidenza è convocato dal presidente. Può essere convocato anche a richiesta di uno dei suoi membri. Esso adotta le sue decisioni a maggioranza dei suoi membri presenti. La persona nominata dal Consiglio d’Europa può partecipare alle votazioni sui punti riguardanti decisioni su cui detta persona ha diritto di voto in seno al consiglio di amministrazione conformemente all’articolo 12, paragrafo 8.
6.  
Il direttore partecipa alle riunioni dell’ufficio di presidenza, senza diritto di voto.

▼B

Articolo 14

Comitato scientifico

▼M1

1.  
Il comitato scientifico si compone di undici personalità indipendenti particolarmente qualificate nel settore dei diritti fondamentali, dotate di competenze adeguate in materia di metodologie per la qualità e la ricerca scientifica. Il consiglio di amministrazione nomina gli undici membri e approva un elenco di riserva stabilito per ordine di merito secondo un invito a presentare candidature e una procedura di selezione trasparenti, previa consultazione della competente commissione del Parlamento europeo. Il consiglio di amministrazione garantisce l’equa rappresentanza geografica e si adopera per realizzare una pari rappresentanza di donne e uomini in seno al comitato scientifico. I membri del consiglio di amministrazione non sono membri del comitato scientifico. Il regolamento interno di cui all’articolo 12, paragrafo 6, lettera g), precisa le condizioni per la nomina del comitato scientifico.

▼B

2.  
Il mandato dei membri del comitato scientifico è di cinque anni e non è rinnovabile.

▼M1

3.  
I membri del comitato scientifico sono indipendenti. Possono essere sostituiti solo su loro richiesta o in caso di impossibilità permanente di esercitare le loro funzioni. Tuttavia, qualora un membro non possieda più i requisiti di indipendenza, questi rassegna immediatamente le dimissioni e ne dà notifica alla Commissione e al direttore. Alternativamente, il consiglio di amministrazione può dichiarare, su proposta di un terzo dei suoi membri o della Commissione, la mancanza di indipendenza e revocare la nomina della persona in questione. Il consiglio di amministrazione nomina la prima persona disponibile in ordine di merito sull’elenco di riserva per la durata restante del mandato. Nel caso in cui la durata restante del mandato sia inferiore a due anni, il mandato del nuovo membro può essere prorogato per un mandato completo di cinque anni. L’Agenzia pubblica e tiene aggiornato sul suo sito web l’elenco dei membri del comitato scientifico.

▼B

4.  
Il comitato scientifico elegge il suo presidente e vicepresidente per un mandato di un anno.
5.  
Il comitato scientifico è il garante della qualità scientifica dei lavori dell'agenzia e orienta i lavori al riguardo. A tal fine, il direttore associa il comitato scientifico, non appena opportuno, alla preparazione di tutti i documenti elaborati conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f) e h).

▼M1

In particolare, il comitato scientifico consiglia il direttore e l’Agenzia in merito alla metodologia per la ricerca scientifica applicata nel lavoro dell’Agenzia.

▼B

6.  
Il comitato scientifico delibera alla maggioranza di due terzi. È convocato dal presidente quattro volte all'anno. Se necessario, il presidente può avviare una procedura scritta o convoca riunioni straordinarie di propria iniziativa o a richiesta di almeno quattro membri del comitato scientifico.

Articolo 15

Direttore

1.  
L’Agenzia è posta sotto la direzione di un direttore nominato dal consiglio di amministrazione secondo la procedura di cooperazione («concertazione») prevista al paragrafo 2.

Il direttore è nominato sulla base dei propri meriti personali, della sua esperienza nel settore dei diritti fondamentali nonché delle sue capacità amministrative e di direzione.

2.  

La procedura di cooperazione è la seguente:

a) 

in base a un elenco predisposto dalla Commissione previo un invito a presentare candidature e una procedura di selezione trasparente, prima di invitare i candidati a un colloquio si chiede loro di prendere contatto con il Consiglio e con la Commissione competente del Parlamento europeo e di rispondere a un questionario;

b) 

il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea esprimeranno i rispettivi pareri e indicheranno i propri ordini di preferenza;

c) 

il Consiglio di amministrazione procede alla nomina del direttore tenendo conto dei suddetti pareri.

▼M1

3.  
Il mandato del direttore è di cinque anni.

Nei dodici mesi che precedono la fine di tale mandato di cinque anni, la Commissione esegue una valutazione per tener conto in particolare:

a) 

delle prestazioni del direttore;

b) 

degli obblighi e delle necessità dell’Agenzia per il periodo futuro.

Il consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione e alla luce della valutazione, può prorogare il mandato del direttore una volta per non più di cinque anni.

Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell’intenzione di prorogare il mandato del direttore. Entro un mese prima che il consiglio di amministrazione prenda formalmente la decisione di prorogare il mandato del direttore, quest’ultimo può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla competente commissione del Parlamento europeo e rispondere alle domande dei membri di tale commissione.

Se il suo mandato non è prorogato, il direttore resta in carica fino alla nomina del suo successore.

4.  

Il direttore è responsabile:

a) 

dell’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 4, in particolare della preparazione e della pubblicazione dei documenti elaborati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a h), in cooperazione con il comitato scientifico;

b) 

dell’elaborazione e dell’attuazione del documento di programmazione dell’Agenzia di cui all’articolo 5 bis;

c) 

delle questioni riguardanti l’amministrazione corrente;

d) 

dell’attuazione delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;

e) 

dell’esecuzione del bilancio dell’Agenzia, in conformità dell’articolo 21;

f) 

dell’attuazione di procedure efficaci di monitoraggio e valutazione delle prestazioni ottenute dall’Agenzia rispetto ai suoi obiettivi, secondo standard riconosciuti a livello professionale e indicatori di prestazione;

g) 

dell’elaborazione di un piano d’azione volto a dare seguito alle conclusioni delle valutazioni retrospettive che analizzano la performance dei programmi e delle attività che comportano spese importanti, conformemente all’articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2019/715;

h) 

della presentazione di una relazione annuale al consiglio di amministrazione sui risultati del sistema di monitoraggio e valutazione;

i) 

dell’elaborazione di una strategia antifrode per l’Agenzia e della sua presentazione all’ufficio di presidenza per approvazione;

j) 

dell’elaborazione di un piano d’azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne, nonché delle indagini dell’OLAF, e della presentazione di una relazione sui progressi compiuti alla Commissione e al consiglio di amministrazione;

k) 

della cooperazione con i funzionari nazionali di collegamento;

l) 

della cooperazione con la società civile, compreso il coordinamento della piattaforma dei diritti fondamentali ai sensi dell’articolo 10.

▼B

5.  
Il direttore svolge i suoi compiti in piena indipendenza. Rende conto della gestione delle proprie attività al consiglio di amministrazione e assiste alle sue riunioni senza diritto di voto.
6.  
Il direttore può essere convocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio per un'audizione su questioni legate alle attività dell'agenzia.

▼M1

7.  
Il direttore può essere revocato prima della scadenza del mandato con decisione del consiglio di amministrazione, sulla base di una proposta di due terzi dei suoi membri o della Commissione, in caso di condotta scorretta, prestazioni insufficienti o irregolarità gravi o ripetute.

▼B



CAPO 4

FUNZIONAMENTO

Articolo 16

Indipendenza e interesse pubblico

1.  
L’Agenzia assolve i suoi compiti in completa indipendenza.
2.  
I membri titolari e supplenti del consiglio di amministrazione, i membri del comitato scientifico e il direttore si impegnano ad agire nell’interesse pubblico. A tal fine essi rendono una dichiarazione d’interesse nella quale indicano l’assenza di interessi che possano essere considerati contrastanti con la loro indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. La dichiarazione è resa per iscritto al momento di assumere l'incarico ed è riveduta se intervengono cambiamenti per quanto attiene agli interessi. Essa è pubblicata dall'Agenzia sul suo sito web.

Articolo 17

Trasparenza e accesso ai documenti

1.  
L'Agenzia mette a punto buone prassi amministrative che garantiscano la massima trasparenza possibile per quanto concerne le sue attività.

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica ai documenti in possesso dell’Agenzia.

2.  

Entro sei mesi dall’entrata in funzione dell’Agenzia, il consiglio di amministrazione adotta norme specifiche per l'attuazione pratica del paragrafo 1. Queste comprendono tra l'altro norme per:

a) 

la pubblicità delle riunioni;

b) 

la pubblicazione dei lavori dell'agenzia, tra cui quelli del comitato scientifico;

c) 

disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

▼M1

3.  
Le decisioni adottate dall’Agenzia sulla base dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia presso il Mediatore o di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea (Corte di giustizia), ai sensi rispettivamente degli articoli 228 e 263 TFUE.

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Articolo 18

Protezione dei dati

Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica all'Agenzia.

▼M1

Articolo 19

Riesame del Mediatore

L’operato dell’Agenzia è sottoposto al controllo del Mediatore a norma dell’articolo 228 TFUE.

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CAPO 5

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 20

Formazione del bilancio

1.  
Tutte le entrate e le spese dell’Agenzia formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l’anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell’Agenzia.
2.  
Nel bilancio dell’Agenzia, entrate e spese risultano in pareggio.

▼M1

3.  
Le entrate dell’Agenzia comprendono, a prescindere da altre risorse, un contributo dell’Unione iscritto nel bilancio generale dell’Unione (sezione «Commissione»).

▼B

Tali entrate possono essere integrate da:

a) 

pagamenti ricevuti come corrispettivi di servizi resi nel quadro della realizzazione dei compiti di cui all'articolo 4;

b) 

contributi finanziari delle organizzazioni o dei paesi di cui agli articoli 8, 9 e 28.

4.  
Le spese dell’Agenzia comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.
5.  
Ogni anno, il consiglio di amministrazione, sulla base di un progetto stabilito dal direttore, elabora lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo. Entro il 31 marzo il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell’organico.
6.  
La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (di seguito «autorità di bilancio») unitamente al progetto preliminare di bilancio dell’Unione europea.

▼M1

7.  
Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea la stima che ritiene necessaria per la tabella dell’organico e la quota della sovvenzione a carico del bilancio generale che essa trasmette all’autorità di bilancio ai sensi dell’articolo 314 TFUE.

▼B

8.  
L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all’Agenzia. L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico per l’Agenzia.
9.  
Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.
10.  
Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all’autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio dell'Agenzia, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l’affitto o l’acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell’autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, tale parere è trasmesso al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.

Articolo 21

Esecuzione del bilancio

1.  
Il direttore cura l'esecuzione del bilancio dell’Agenzia.
2.  
Entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell’esercizio, il contabile dell’Agenzia comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, al contabile della Commissione. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell’articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ( 3 ) (di seguito «regolamento finanziario»).
3.  
Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell’Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.
4.  
Una volta ricevute le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 129 del regolamento finanziario, il direttore redige i conti definitivi dell’Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.
5.  
Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell’Agenzia.
6.  
Entro il 1o luglio successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, il direttore trasmette i conti definitivi, corredati del parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
7.  
I conti definitivi sono pubblicati.
8.  
Il direttore invia alla Corte dei conti, entro il 30 settembre, una risposta alle sue osservazioni e la trasmette anche al consiglio di amministrazione.
9.  
Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo e a norma dall’articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio in oggetto.
10.  
Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore, anteriormente al 30 aprile dell’anno «n+2», dell’esecuzione del bilancio dell’esercizio «n».
11.  
Le disposizioni finanziarie applicabili all’Agenzia sono adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Tali disposizioni non possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, a meno che ciò si renda specificamente necessario ai fini del funzionamento dell’Agenzia e previo consenso della Commissione.

Articolo 22

Lotta alle frodi

1.  
Al fine di combattere la frode, la corruzione e altre attività illecite, si applicano senza restrizioni all’Agenzia le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999.
2.  
L’Agenzia aderisce all’accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ( 4 ), e adotta quanto prima le disposizioni adeguate applicabili all’insieme del suo personale.
3.  
Le decisioni in materia di finanziamento, nonché gli accordi e gli strumenti di esecuzione che ne conseguono, prevedono espressamente la possibilità che la Corte dei conti e l’OLAF effettuino, se del caso, controlli in loco presso i beneficiari di finanziamenti dell’Agenzia e presso gli agenti incaricati della ripartizione di tali finanziamenti.



CAPO 6

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 23

Natura giuridica e sede

1.  
L’Agenzia ha personalità giuridica.
2.  
L’Agenzia gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, essa può acquistare e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3.  
L’Agenzia è rappresentata dal suo direttore.
4.  
L’Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici instaurati dall’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia. Essa assume tutti i diritti e gli obblighi di natura giuridica nonché tutti gli impegni finanziari dell’Osservatorio. I contratti di lavoro conclusi dall’Osservatorio prima dell’adozione del presente regolamento sono onorati.
5.  
L’Agenzia ha sede a Vienna.

▼M1

Articolo 24

Personale

1.  
Al personale dell’Agenzia e al suo direttore si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni dell’Unione ai fini dell’applicazione di questo statuto e di questo regime.
2.  
Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni che consentano di assumere esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l’Agenzia.

▼B

Articolo 25

Regime linguistico

1.  
Le disposizioni del regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 si applicano all’Agenzia.
2.  
Il Consiglio di amministrazione decide riguardo al regime linguistico interno all'Agenzia.
3.  
I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea.

▼M1

Articolo 26

Privilegi e immunità

Il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato al TUE e al TFUE si applica all’Agenzia.

▼B

Articolo 27

Competenza della Corte di giustizia

1.  
La responsabilità contrattuale dell’Agenzia è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto di cui trattasi.

La Corte di giustizia è competente a decidere in forza d’una clausola compromissoria contenuta nei contratti stipulati dall’Agenzia.

2.  
In materia di responsabilità extracontrattuale, l’Agenzia deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dall’Agenzia o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie in materia di risarcimento del danno.

▼M1

3.  
La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti contro l’Agenzia, alle condizioni previste agli articoli 263 e 265 TFUE.

▼B

Articolo 28

Partecipazione di paesi candidati e dei paesi con cui è stato concluso un accordo di stabilizzazione e di associazione e portata di tale partecipazione

1.  
L’Agenzia è aperta alla partecipazione, in qualità di osservatori, di paesi candidati.

▼M1

2.  
La partecipazione di cui al paragrafo 1 e le pertinenti modalità sono stabilite con decisione del pertinente consiglio di associazione, tenuto conto dello status specifico di ciascun paese. Tale decisione stabilisce la natura, la portata e le modalità della partecipazione di detti paesi ai lavori dell’Agenzia, nel quadro fissato agli articoli 4 e 5, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall’Agenzia, ai contributi finanziari e al personale. La decisione è conforme alle disposizioni del presente regolamento e allo statuto dei funzionari d e al regime applicabile. Essa dispone che il paese partecipante possa nominare una personalità indipendente, che soddisfi i requisiti in materia di qualificazioni previsti all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), in qualità di osservatore senza diritto di voto nel consiglio di amministrazione. Su decisione del consiglio di associazione l’Agenzia può trattare questioni inerenti ai diritti fondamentali nel quadro dell’articolo 3, paragrafo 1, nel pertinente paese, nella misura necessaria ai fini dell’allineamento progressivo del diritto di detto paese al diritto dell’Unione.
3.  
Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può decidere di invitare un paese con il quale l’Unione europea ha concluso un accordo di stabilizzazione e di associazione a partecipare all’Agenzia in qualità di osservatore. In tal caso si applicano le disposizioni del paragrafo 2.

▼B



CAPO 7

DISPOSIZIONI FINALI

▼M1 —————

▼B

Articolo 30

▼M1

Valutazioni e riesame

▼B

1.  
L’Agenzia effettua regolari valutazioni ex ante ed ex post delle sue attività che comportano spese ingenti. Il direttore comunica al consiglio di amministrazione i risultati di dette valutazioni.
2.  
L’Agenzia trasmette ogni anno all’autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.

▼M1

3.  
Entro 28 aprile 2027 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione per stabilire, in particolare, l’impatto, l’efficacia e l’efficienza dell’Agenzia e delle sue prassi di lavoro. La valutazione tiene conto dei pareri del consiglio di amministrazione e delle altre parti in causa a livello sia dell’Unione che nazionale.
4.  
Una valutazione su due di cui al paragrafo 3 comprende anche una valutazione dei risultati ottenuti dall’Agenzia, tenuto conto degli obiettivi, del mandato e dei compiti. La valutazione può esaminare, in particolare, l’eventuale necessità di modificare il mandato dell’Agenzia nonché le implicazioni finanziarie di siffatta modifica.
5.  
La Commissione presenta le conclusioni della valutazione di cui al paragrafo 3 al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione esamina le conclusioni della valutazione e indirizza alla Commissione le raccomandazioni ritenute necessarie concernenti le modifiche da apportare all’Agenzia, alle sue prassi di lavoro e alla portata della sua missione.
6.  
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito ai risultati della valutazione di cui al paragrafo 3 e alle raccomandazioni del consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 5. I risultati di tale valutazione e tali raccomandazioni sono resi pubblici.

▼M1 —————

▼B

Articolo 32

Inizio dell’attività dell’Agenzia

L’Agenzia è operativa a decorrere dal 1o marzo 2007.

Articolo 33

Abrogazione

1.  
Il regolamento (CE) n. 1035/97 è abrogato a decorrere dal 1o marzo 2007.
2.  
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 34

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all’articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).

( 2 ) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

( 3 ) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

( 4 ) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.