02007L0036 — IT — 12.08.2022 — 003.001
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DIRETTIVA 2007/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 luglio 2007 relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17) |
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DIRETTIVA 2014/59/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 |
L 173 |
190 |
12.6.2014 |
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DIRETTIVA (UE) 2017/828 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2017 |
L 132 |
1 |
20.5.2017 |
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REGOLAMENTO (UE) 2021/23 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2020 |
L 22 |
1 |
22.1.2021 |
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DIRETTIVA 2007/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 luglio 2007
relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Ai fini dell'applicazione del capo I ter, lo Stato membro competente è definito come segue:
per gli investitori istituzionali e i gestori di attivi, lo Stato membro di origine quale definito in ogni atto legislativo settoriale applicabile dell'Unione;
per i consulenti in materia di voto, lo Stato membro in cui il consulente in materia di voto ha la sede legale oppure, qualora non abbia la sede legale in uno Stato membro, lo Stato membro in cui il consulente in materia di voto ha la sede principale, oppure, qualora non abbia né la sede legale né la sede principale in uno Stato membro, lo Stato membro in cui il consulente in materia di voto ha una sede.
Gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva i seguenti tipi di società:
organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
organismi di investimento collettivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );
società cooperative.
Il capo I ter si applica:
agli investitori istituzionali nella misura in cui investono, direttamente o tramite un gestore di attivi, in azioni ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato;
ai gestori di attivi, nella misura in cui investono in tali azioni per conto di investitori; e
ai consulenti in materia di voto nella misura in cui forniscono servizi agli azionisti per quanto riguarda le azioni di società che hanno la loro sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
«mercato regolamentato»: un mercato regolamentato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 );
«azionista»: la persona fisica o giuridica riconosciuta come azionista dalla legge applicabile;
«delega»: il potere conferito ad una persona fisica o giuridica da un azionista di esercitare in assemblea alcuni o tutti i diritti di tale azionista in nome di questo;
«intermediario»: una persona, come un'impresa di investimento quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE, un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ), e un depositario centrale di titoli quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ), che offre servizi di custodia di azioni, amministrazione di azioni o tenuta dei conti titoli per conto degli azionisti o di altre persone;
«investitore istituzionale»:
un'impresa che svolge attività di assicurazione nel ramo vita ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) e di riassicurazione quale definita all'articolo 13, punto 7, di tale direttiva, purché tali attività coprano gli obblighi di assicurazione nel ramo vita, e che non sia esclusa ai sensi di tale direttiva;
un ente pensionistico aziendale o professionale che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ), in conformità dell'articolo 2, a meno che uno Stato membro abbia deciso di non applicare tale direttiva in tutto o in parte a detto ente pensionistico a norma dell'articolo 5 della medesima direttiva;
«gestore di attivi»: un'impresa di investimento quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE che presta servizi di gestione del portafoglio agli investitori, un GEFIA (gestore di fondi di investimento alternativi) quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE che non soddisfa le condizioni per una deroga ai sensi dell'articolo 3 della stessa direttiva o una società di gestione quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE oppure una società di investimento autorizzata a norma della direttiva 2009/65/CE, purché non abbia designato per la sua gestione una società di gestione autorizzata ai sensi della stessa direttiva;
«consulente in materia di voto»: una persona giuridica che analizza, a titolo professionale e commerciale, le informative societarie e, se del caso, altre informazioni di società quotate nell'ottica di informare gli investitori in relazione alle decisioni di voto fornendo ricerche, consigli o raccomandazioni di voto connessi all'esercizio dei diritti di voto;
«parte correlata»: ha lo stesso significato che nei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 );
«amministratore»:
i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza di una società;
se non sono membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza di una società, l'amministratore delegato e, se tale funzione esiste in una società, il vice amministratore delegato;
se lo stabilisce uno Stato membro, altre persone che svolgono funzioni simili a quelle svolte ai sensi dei punti i) o ii);
«informazioni riguardanti l'identità degli azionisti»: le informazioni che consentono di stabilire l'identità di un azionista, comprese almeno le informazioni seguenti:
il nome e i recapiti (compresi l'indirizzo completo e, ove disponibile, l'indirizzo e-mail) dell'azionista e, qualora sia una persona giuridica, il suo numero di registrazione o, se non è disponibile, il suo identificatore unico, come l'identificatore delle entità giuridiche;
il numero di azioni possedute; e,
solo se richieste dalla società, una o più delle informazioni dettagliate seguenti: le categorie o le classi di tali azioni o la data di inizio possesso delle azioni.
Articolo 3
Ulteriori misure nazionali
La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di imporre obblighi ulteriori alle società o di adottare ulteriori misure intese ad agevolare l’esercizio, da parte degli azionisti, dei diritti indicati nella presente direttiva.
CAPO I BIS
IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI, TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI E AGEVOLAZIONE DELL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO DEGLI AZIONISTI
Articolo 3 bis
Identificazione degli azionisti
Gli Stati membri possono prevedere che sia consentita alla società di chiedere ai depositari centrali di titoli, a un altro intermediario o fornitore di servizi, di raccogliere le informazioni riguardanti l'identità degli azionisti, anche dagli intermediari nella catena di intermediazione, e di trasmettere le informazioni alla società.
Gli Stati membri possono altresì prevedere che, su richiesta della società o di un soggetto terzo nominato dalla società, l'intermediario debba comunicare senza indugio alla società i dettagli dell'intermediario successivo nella catena degli intermediari.
Fatti salvi eventuali periodi di conservazione più lunghi stabiliti da un atto legislativo settoriale specifico dell'Unione, gli Stati membri assicurano che le società e gli intermediari non conservino i dati personali degli azionisti trasmessi loro conformemente al presente articolo e per i fini specificati nel presente articolo per un periodo superiore ai 12 mesi dopo aver appreso che la persona interessata ha cessato di essere azionista.
Gli Stati membri possono disciplinare per legge il trattamento dei dati personali degli azionisti per altre finalità.
Articolo 3 ter
Trasmissione delle informazioni
Gli Stati membri assicurano che gli intermediari siano tenuti a trasmettere le seguenti informazioni senza ritardo dalla società agli azionisti, o ai terzi nominati dall’azionista:
le informazioni che la società è tenuta a fornire all'azionista, per consentire all'azionista di esercitare i diritti conferiti dalle sue azioni, e che sono destinate a tutti gli azionisti detentori di azioni della stessa categoria; o
se le informazioni di cui alla lettera a) sono disponibili per gli azionisti sul sito internet della società, una comunicazione che indichi dove è possibile reperire tali informazioni sul sito internet.
Articolo 3 quater
Agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista
Gli Stati membri assicurano che gli intermediari agevolino l'esercizio dei diritti da parte dell'azionista, ivi compreso il diritto di partecipare e votare nelle assemblee generali mediante almeno uno dei seguenti elementi:
l'intermediario adotta le misure necessarie affinché l'azionista o il terzo nominato dall'azionista possano esercitare essi stessi i diritti;
l'intermediario esercita i diritti conferiti dalle azioni su esplicita autorizzazione e istruzione dell'azionista e nell'interesse di quest'ultimo.
Gli Stati membri assicurano che dopo l'assemblea generale l'azionista o un soggetto terzo nominato dall'azionista possano ricevere, almeno su richiesta, una conferma del fatto che i rispettivi voti sono stati validamente registrati e conteggiati dalla società, a meno che non siano già in possesso di tale informazione. Gli Stati membri possono stabilire un termine ultimo per la richiesta di tale conferma. Tale termine non può essere superiore a tre mesi dalla data del voto.
Qualora l'intermediario riceva la conferma di cui al primo o al secondo comma, la trasmette senza indugio all'azionista o al soggetto terzo nominato dall'azionista. Se una catena di intermediazione comprende più intermediari, la conferma è trasmessa tempestivamente da un intermediario all'altro, a meno che la conferma non possa essere trasmessa direttamente all'azionista o a un soggetto terzo nominato dall'azionista.
Articolo 3 quinquies
Non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi
Articolo 3 sexies
Intermediari di paesi terzi
Il presente capo si applica anche agli intermediari che non hanno né una sede legale né una sede principale nell'Unione al momento di erogare i servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 5.
Articolo 3 septies
Informazioni in materia di attuazione
CAPO I TER
TRASPARENZA DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI, DEI GESTORI DI ATTIVI E DEI CONSULENTI IN MATERIA DI VOTO
Articolo 3 octies
Politica di impegno
Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi sviluppano e comunicano al pubblico una politica di impegno che descriva le modalità con cui integrano l'impegno degli azionisti nella loro strategia di investimento. La politica descrive le modalità con cui monitorano le società partecipate su questioni rilevanti, compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario, dialogano con le società partecipate, esercitano i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni, collaborano con altri azionisti, comunicano con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate e gestiscono gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al loro impegno.
Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi comunicano al pubblico, su base annua, le modalità di attuazione di tale politica di impegno, includendo una descrizione generale del comportamento di voto, una spiegazione dei voti più significativi e del ricorso ai servizi dei consulenti in materia di voto. Essi comunicano al pubblico come hanno votato nelle assemblee generali delle società di cui sono azionisti. Tale comunicazione può escludere i voti ritenuti non significativi alla luce dell'oggetto della votazione o delle dimensioni della partecipazione nella società.
Quando un gestore di attivi attua la politica di impegno, anche per quanto concerne il voto, per conto di un investitore istituzionale, l'investitore istituzionale indica dove il gestore degli attivi ha reso pubbliche le informazioni riguardanti il voto.
Articolo 3 nonies
Strategia d'investimento degli investitori istituzionali e accordi con i gestori di attivi
Gli Stati membri assicurano che quando un gestore di attivi investe per conto di un investitore istituzionale, su base discrezionale per ogni singolo cliente o tramite un organismo di investimento collettivo, l'investitore istituzionale comunichi al pubblico le seguenti informazioni relative all'accordo con il gestore degli attivi:
in che modo l'accordo con il gestore degli attivi incentiva il gestore degli attivi ad allineare la strategia e le decisioni di investimento al profilo e alla durata delle passività dell'investitore istituzionale, in particolare delle passività a lungo termine;
in che modo tale accordo incentiva il gestore degli attivi a prendere decisioni di investimento basate sulle valutazioni relative ai risultati finanziari e non finanziari a lungo e medio termine della società partecipata e a impegnarsi con le società partecipate al fine di migliorarne i risultati a medio e lungo termine;
in che modo il metodo e l'orizzonte temporale di valutazione dei risultati del gestore degli attivi e la remunerazione per i servizi di gestione degli attivi sono in linea con il profilo e la durata delle passività dell'investitore istituzionale, in particolare delle passività a lungo termine, e tengono conto dei risultati assoluti a lungo termine;
in che modo l'investitore istituzionale controlla i costi di rotazione del portafoglio sostenuti dal gestore degli attivi e in che modo definisce e controlla un obiettivo relativo al livello o all'intervallo di rotazione del portafoglio;
la durata dell'accordo con il gestore degli attivi.
Se l'accordo con il gestore degli attivi non contiene uno o più di tali elementi, l'investitore istituzionale spiega in modo chiaro e articolato il perché di questa scelta.
Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali regolamentati dalla direttiva 2009/138/CE siano autorizzati a inserire tali informazioni nella loro relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui all'articolo 51 di tale direttiva.
Articolo 3 decies
Trasparenza dei gestori di attivi
Qualora le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 siano già a disposizione del pubblico, il gestore di attivi non è tenuto a fornire le informazioni direttamente all'investitore istituzionale.
Articolo 3 undecies
Trasparenza dei consulenti in materia di voto
Qualora i consulenti in materia di voto non applichino un codice di condotta, ne illustrano in maniera chiara e motivata le ragioni. Qualora i consulenti in materia di voto applichino un codice di condotta ma si discostino da una delle sue raccomandazioni, essi dichiarano da quali parti si discostano, forniscono spiegazioni a tale proposito, e indicano, se del caso, eventuali misure alternative adottate.
Le informazioni di cui al presente paragrafo sono messe a disposizione del pubblico, gratuitamente, sui siti internet dei consulenti in materia di voto e sono aggiornate su base annuale.
Gli Stati membri garantiscono che i consulenti in materia di voto, al fine di informare adeguatamente i loro clienti sull'accuratezza e affidabilità delle loro attività, comunichino al pubblico su base annuale almeno tutte le informazioni seguenti in relazione all'elaborazione delle loro ricerche, dei loro consigli e delle loro raccomandazioni di voto:
le caratteristiche essenziali delle metodologie e dei modelli applicati;
le principali fonti di informazione utilizzate;
le procedure messe in atto per garantire la qualità delle ricerche, dei consigli e delle raccomandazioni di voto nonché le qualifiche del personale coinvolto;
se e in che modo tengono conto delle condizioni giuridiche, regolamentari e del mercato nazionale nonché delle condizioni specifiche delle società;
le caratteristiche essenziali delle politiche di voto applicate per ciascun mercato;
se intrattengono un dialogo con le società oggetto delle loro ricerche, dei loro consigli o delle loro raccomandazioni di voto e con i portatori di interesse della società e, in caso affermativo, la portata e la natura del dialogo;
la politica relativa alla prevenzione e alla gestione dei potenziali conflitti di interesse.
Le informazioni di cui al presente paragrafo sono rese pubbliche sui siti internet dei consulenti in materia di voto e rimangono a disposizione gratuitamente per almeno tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione. Non è necessario comunicare separatamente tali informazioni se esse sono a disposizione nel quadro della comunicazione di cui al paragrafo 1.
Articolo 3 duodecies
Riesame
CAPO II
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Articolo 4
Parità di trattamento degli azionisti
La società assicura la parità di trattamento di tutti gli azionisti che si trovano nella stessa posizione per quanto concerne la partecipazione e l’esercizio dei diritti di voto in assemblea.
Articolo 5
Informazioni prima dell’assemblea
Gli Stati membri possono prevedere che, qualora la società offra agli azionisti la possibilità di votare con mezzi elettronici accessibili a tutti gli azionisti, l’assemblea degli azionisti possa decidere di emettere la convocazione dell’assemblea purché non si tratti di quella annuale secondo una delle modalità specificate al paragrafo 2 del presente articolo non oltre il quattordicesimo giorno precedente la data dell’assemblea. Tale decisione va presa da una maggioranza di almeno due terzi dei voti conferiti dalle azioni o dal capitale sottoscritto rappresentati in assemblea e per una durata non superiore alla successiva assemblea annuale.
Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare i termini minimi di cui al primo e secondo comma alla seconda convocazione o alle convocazioni successive dell’assemblea, emesse per mancato raggiungimento del quorum necessario per l’assemblea indetta in prima convocazione, a condizione che siano state rispettate le disposizioni del presente articolo per la prima convocazione e non siano stati aggiunti nuovi punti all’ordine del giorno e intercorrano almeno dieci giorni tra la convocazione finale e la data dell’assemblea.
Lo Stato membro non è tenuto ad applicare il primo comma alle società in grado di desumere nomi e indirizzi dei propri azionisti da un registro aggiornato degli azionisti, a condizione che le società in questione abbiano l’obbligo di inviare l’avviso di convocazione a ciascun azionista registrato.
In entrambi i casi la società non può addebitare costi specifici per l’emissione della convocazione secondo le modalità prescritte.
La convocazione di cui al paragrafo 1 deve come minimo:
indicare con precisione dove e quando si svolgerà l’assemblea e l’ordine del giorno proposto per la stessa;
contenere una descrizione chiara e precisa delle procedure che gli azionisti devono rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, comprese le informazioni riguardanti:
i diritti di cui godono gli azionisti ai sensi dell’articolo 6, nella misura in cui possono essere esercitati dopo l’emissione della convocazione, e ai sensi dell’articolo 9 e i termini entro cui tali diritti possono essere esercitati; la convocazione può limitarsi ad indicare solo i termini entro cui tali diritti possono essere esercitati, a condizione che contenga un riferimento a informazioni più dettagliate su tali diritti, disponibili sul sito Internet della società;
la procedura per l’esercizio del voto per delega, in particolare i formulari da utilizzare per il voto per delega e le modalità che la società è disposta ad accettare per le notifiche elettroniche delle designazioni dei rappresentanti; e
se applicabile, le procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
se applicabile, indicare la data di registrazione quale definita nell’articolo 7, paragrafo 2, e chiarire che solo coloro che risultano azionisti a tale data avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea;
indicare dove è possibile reperire il testo completo e integrale delle proposte di delibera e dei documenti di cui al paragrafo 4, lettere c) e d), e le modalità per ottenerli;
indicare l’indirizzo del sito Internet sul quale saranno disponibili le informazioni di cui al paragrafo 4.
Gli Stati membri assicurano che per un periodo ininterrotto di almeno ventuno giorni precedenti la data dell’assemblea e comprendente quest’ultima, la società renda disponibile agli azionisti sul suo sito Internet almeno le informazioni seguenti:
la convocazione di cui al paragrafo 1;
il numero complessivo delle azioni e dei diritti di voto alla data della convocazione (compreso quello per ciascuna classe di azioni, nel caso in cui il capitale della società sia ripartito in due o più classi di azioni);
i documenti che saranno sottoposti all’assemblea;
una proposta di delibera o, qualora non sia proposta l’adozione di alcuna delibera, un commento dell’organo competente della società, designato conformemente alla legge applicabile, su ciascun punto dell’ordine del giorno proposto all’assemblea; inoltre, le proposte di delibera presentate dagli azionisti sono rese disponibili sul sito Internet non appena possibile dopo la loro ricezione da parte della società;
se applicabile, i formulari da utilizzare per il voto per delega e per corrispondenza, salvo che tali formulari siano inviati direttamente a ciascun azionista.
Qualora i formulari di cui alla lettera e) non possano essere resi disponibili su Internet per motivi tecnici, la società indica sul suo sito Internet le modalità per ottenerli in forma cartacea. In tal caso la società è tenuta a trasmettere i formulari per corrispondenza e gratuitamente a ciascun azionista che ne faccia richiesta.
Se, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, o dell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2004/25/CE o in virtù del paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, la convocazione dell’assemblea è emessa oltre il ventunesimo giorno precedente l’assemblea, il periodo di cui al presente paragrafo è ridotto di conseguenza.
Articolo 6
Diritto di iscrivere punti all’ordine del giorno dell’assemblea e di presentare proposte di delibera
Gli Stati membri assicurano che gli azionisti, che agiscano individualmente o collettivamente:
abbiano il diritto di iscrivere punti all’ordine del giorno dell’assemblea, a condizione che ciascuno di questi punti sia corredato di una motivazione o di una proposta di delibera da adottare in assemblea; e
abbiano il diritto di presentare proposte di delibera sui punti che figurano o figureranno all’ordine del giorno dell’assemblea.
Gli Stati membri possono stabilire che il diritto di cui alla lettera a) possa essere esercitato solo in relazione all’assemblea annuale, a condizione che gli azionisti, agendo individualmente o collettivamente, abbiano il diritto di convocare, o di chiedere alla società di convocare, un’assemblea che non sia quella annuale con un ordine del giorno comprendente almeno tutti i punti che essi hanno chiesto.
Gli Stati membri possono stabilire che tali diritti siano esercitati per iscritto (per corrispondenza con mezzi elettronici).
Articolo 7
Requisiti per partecipare e votare all’assemblea
Gli Stati membri assicurano:
che i diritti di un azionista di partecipare all’assemblea e di votare, in funzione delle sue azioni, non siano soggetti ad alcun requisito di depositare, trasferire o registrare, a nome di un’altra persona fisica o giuridica, tali azioni prima dell’assemblea; e
che i diritti di un azionista di vendere o trasferire in altro modo le sue azioni durante il periodo che intercorre tra la data di registrazione quale definita al paragrafo 2 e l’assemblea cui questa si riferisce non siano soggetti ad alcuna limitazione a cui non sono soggetti in altri momenti.
Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il primo comma alle società in grado di desumere nomi e indirizzi dei loro azionisti da un registro aggiornato degli azionisti alla data dell’assemblea.
Articolo 8
Partecipazione all’assemblea con mezzi elettronici
Gli Stati membri consentono alle società di offrire ai loro azionisti qualsiasi forma di partecipazione all’assemblea con mezzi elettronici, in particolare in una o più delle seguenti forme:
trasmissione in tempo reale dell’assemblea;
comunicazione a due vie, in tempo reale, che consenta agli azionisti di intervenire in assemblea da un’altra località;
un meccanismo per esercitare il diritto di voto, prima dell’assemblea o durante il suo svolgimento, senza che sia necessario designare un rappresentante fisicamente presente alla stessa.
La presente disposizione non pregiudica le norme giuridiche che gli Stati membri hanno adottato o possono adottare riguardo al processo decisionale della società ai fini dell’introduzione o dell’attuazione di qualsiasi forma di partecipazione con mezzi elettronici.
Articolo 9
Diritto di porre domande
Gli Stati membri possono prevedere che si consideri fornita una risposta se le informazioni pertinenti sono disponibili sul sito Internet della società in un formato «domanda e risposta».
Articolo 9 bis
Diritto di voto sulla politica di remunerazione
Qualora non sia stata approvata una politica di remunerazione e l'assemblea generale non approvi la politica proposta, la società può continuare a pagare agli amministratori una remunerazione conforme alle prassi vigenti e sottopone una politica rivista all'approvazione della successiva assemblea generale.
Qualora esista una politica di remunerazione approvata e l'assemblea generale non approvi la nuova politica proposta, la società continua a pagare agli amministratori una remunerazione conforme alla politica esistente approvata e sottopone una politica rivista all'approvazione della successiva assemblea generale.
Per circostanze eccezionali di cui al primo comma si intendono solamente situazioni in cui la deroga alla politica di remunerazione è necessaria ai fini degli interessi a lungo termine e della sostenibilità della società nel suo complesso o per assicurarne la capacità di stare sul mercato.
La politica di remunerazione spiega come è stato tenuto conto del compenso e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della società nella determinazione della politica di remunerazione.
Quando una società riconosce una remunerazione variabile, la politica di remunerazione stabilisce criteri chiari, esaustivi e differenziati per il riconoscimento della remunerazione variabile. La politica di remunerazione indica i criteri da utilizzare basati sui risultati finanziari e non finanziari, tenendo conto, se del caso, dei criteri relativi alla responsabilità sociale d'impresa, e spiega in che modo essi contribuiscono agli obiettivi di cui al primo comma e i metodi da applicare per determinare in che misura i criteri basati sui risultati sono stati soddisfatti; precisa le informazioni su eventuali periodi di differimento e sulla possibilità per la società di richiedere la restituzione della remunerazione variabile.
Quando la società riconosce una remunerazione basata su azioni, la politica precisa i periodi di maturazione e, se del caso, il mantenimento delle azioni dopo l'attribuzione e spiega in che modo la remunerazione basata su azioni contribuisce agli obiettivi di cui al primo comma.
La politica di remunerazione riporta la durata dei contratti o degli accordi con gli amministratori e il periodo di preavviso applicabile, le principali caratteristiche della pensione integrativa o dei regimi di pensionamento anticipato nonché le condizioni di cessazione e i pagamenti connessi alla cessazione.
La politica di remunerazione spiega il processo decisionale adottato per la sua definizione, revisione e attuazione, comprese le misure volte a evitare o a gestire i conflitti d'interesse e, se del caso, il ruolo del comitato per la remunerazione o di altri comitati interessati. L'eventuale revisione della politica descrive e illustra tutte le modifiche significative e le modalità con cui tiene conto dei voti e delle valutazioni degli azionisti sulla politica e sulle relazioni a partire dall'ultima votazione sulla politica di remunerazione nell'assemblea generale degli azionisti.
Articolo 9 ter
Informazioni da fornire e diritto di voto sulla relazione sulla remunerazione
Se del caso, la relazione contiene le informazioni seguenti relative alla remunerazione dei singoli amministratori:
la remunerazione complessiva suddivisa per componente, la proporzione relativa di remunerazione fissa e variabile, la spiegazione delle modalità secondo le quali la remunerazione complessiva è conforme alla politica di remunerazione adottata, inclusa la modalità in cui contribuisce ai risultati a lungo termine della società e informazioni sul modo in cui sono stati applicati i criteri basati sui risultati;
la variazione annuale della remunerazione, dei risultati della società e della remunerazione media su base equivalente a tempo pieno dei dipendenti della società diversi dagli amministratori in almeno gli ultimi cinque esercizi, presentate congiuntamente in modo da consentire il confronto;
qualsiasi remunerazione da qualsiasi società appartenente allo stesso gruppo in base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 );
il numero di azioni e di opzioni su azioni assegnate o offerte e le principali condizioni per l'esercizio dei diritti, compresi il prezzo e la data di esercizio e eventuali modifiche;
informazioni sul ricorso alla possibilità di esigere la restituzione della remunerazione variabile;
informazioni su qualsiasi deviazione dalla procedura per l'attuazione della politica di remunerazione di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 6, e su qualsiasi deroga applicata in conformità dell'articolo 9 bis, paragrafo 4, compresa la spiegazione della natura delle circostanze eccezionali e l'elenco degli elementi specifici oggetto di deroga.
Fatto salvo un eventuale periodo più lungo stabilito da un atto legislativo settoriale dell'Unione, gli Stati membri assicurano che le società non rendano più pubblicamente accessibili, in conformità del paragrafo 5 del presente articolo, i dati personali degli amministratori inclusi nella relazione sulla remunerazione conformemente al presente articolo dopo 10 anni dalla pubblicazione della relazione sulla remunerazione.
Gli Stati membri possono disciplinare per legge il trattamento dei dati personali degli amministratori per altri scopi.
Tuttavia, per le piccole e medie imprese come definite, rispettivamente, all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE, gli Stati membri, in alternativa al voto, possono prevedere che la relazione sulla remunerazione dell'ultimo esercizio interessato sia sottoposta a discussione in occasione dell'assemblea generale annuale come punto separato all'ordine del giorno. La società spiega nella successiva relazione sulla remunerazione come ha tenuto conto della discussione nell'assemblea generale.
Gli Stati membri assicurano che gli amministratori della società, i quali operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale, abbiano la responsabilità collettiva di garantire che la relazione sulle remunerazioni sia redatta e pubblicata in osservanza degli obblighi previsti dalla presente direttiva. Gli Stati membri assicurano che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità, almeno nei confronti della società, si applichino agli amministratori della società, in caso di inosservanza dei doveri di cui al presente paragrafo.
Articolo 9 quater
Trasparenza e approvazione delle operazioni con parti correlate
Ai fini del presente articolo, gli Stati membri definiscono le operazioni rilevanti, tenendo conto:
dell'influenza che le informazioni relative all'operazione potrebbero avere sulle decisioni economiche degli azionisti della società;
del rischio che scaturisce dall'operazione per la società e per i suoi azionisti che non sono una parte correlata, compresi gli azionisti di minoranza.
Nella definizione di «operazioni rilevanti», gli Stati membri stabiliscono uno o più indici quantitativi legati all'impatto dell'operazione sulla situazione finanziaria, sui profitti, sugli attivi, sulla capitalizzazione, incluso il capitale, o sul fatturato della società ovvero tengono conto della natura dell'operazione e della posizione della parte correlata.
Gli Stati membri possono adottare definizioni di rilevanza ai fini dell'applicazione del paragrafo 4 diverse da quelle adottate ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3 e possono differenziare le definizioni in base alle dimensioni della società.
La relazione è predisposta:
da un terzo indipendente;
dall'organo di amministrazione o di vigilanza della società;
dal comitato per il controllo interno o altro comitato composto in maggioranza da amministratori indipendenti.
Gli Stati membri assicurano che le parti correlate non partecipino alla preparazione della relazione.
Gli Stati membri possono disporre che gli azionisti nell’assemblea generale abbiano il diritto di votare in merito alle operazioni rilevanti con parti correlate che sono state approvate dall'organo di amministrazione o di vigilanza della società.
Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un amministratore o un azionista, l'amministratore o l'azionista è escluso dall’approvazione o dalla votazione.
Gli Stati membri possono consentire all'azionista che è una parte correlata di partecipare alla votazione, purché il diritto nazionale preveda adeguate misure di salvaguardia che si applicano prima o in occasione della procedura di votazione per tutelare gli interessi della società e degli azionisti che non sono una parte correlata, inclusi gli azionisti di minoranza, impedendo alla parte correlata l'approvazione dell'operazione nonostante il parere contrario della maggioranza degli azionisti che non sono una parte correlata o nonostante il parere contrario della maggioranza degli amministratori indipendenti.
Tuttavia, gli Stati membri possono disporre che le società applichino gli obblighi di cui al paragrafo 2, 3 o 4 alle operazioni concluse nell'ambito della ordinaria attività e a normali condizioni di mercato.
Gli Stati membri possono esentare, o possono consentire alle società di esentare, dagli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 le seguenti operazioni:
operazioni concluse tra la società e le sue controllate, a condizione che queste ultime siano interamente partecipate dalla società o che nessun'altra parte correlata della società detenga un interesse nella controllata o a condizione che il diritto nazionale preveda un'adeguata tutela degli interessi della società, della controllata e dei rispettivi azionisti che non sono una parte correlata, compresi gli azionisti di minoranza, in dette operazioni;
tipologie di operazioni chiaramente definite per le quali il diritto nazionale richiede l'approvazione dell'assemblea generale degli azionisti, a condizione che tali disposizioni normative prevedano e tutelino in modo specifico il trattamento equo di tutti gli azionisti e gli interessi della società e degli azionisti che non sono una parte correlata, inclusi gli azionisti di minoranza;
operazioni relative alla remunerazione degli amministratori o taluni elementi della remunerazione degli amministratori riconosciuta o dovuta in conformità dell'articolo 9 bis;
operazioni concluse da enti creditizi sulla base di misure volte a salvaguardare la loro stabilità, adottate dalle autorità competenti responsabili della vigilanza prudenziale ai sensi del diritto dell'Unione;
operazioni offerte a tutti gli azionisti alle medesime condizioni, assicurando la parità di trattamento di tutti gli azionisti e la tutela degli interessi della società.
Articolo 10
Voto per delega
A parte il requisito che il rappresentante abbia capacità giuridica, gli Stati membri abrogano le norme giuridiche che limitano, o consentono alle società di limitare, l’idoneità di persone a essere designate come rappresentanti.
Fatto salvo l’articolo 13, paragrafo 5, gli Stati membri possono limitare il numero di persone che l’azionista può designare come rappresentanti per una determinata assemblea. Tuttavia, qualora l’azionista possieda azioni di una società detenute in più di un conto titoli, detta limitazione non impedisce all’azionista di designare per una determinata assemblea un distinto rappresentante con riferimento alle azioni detenute in ciascun conto titoli. Ciò non pregiudica le regole previste dalla legge applicabile che vietano di votare in modo differenziato per azioni detenute dallo stesso azionista.
Salve le limitazioni espressamente consentite dai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri non possono limitare, o consentire alle società di limitare, l’esercizio dei diritti dell’azionista tramite un rappresentante per fini diversi da quelli volti a risolvere i potenziali conflitti di interesse tra il rappresentante e l’azionista nell’interesse del quale il rappresentante è tenuto ad agire; nel fare ciò gli Stati membri non possono imporre requisiti diversi dai seguenti:
gli Stati membri possono stabilire che il rappresentante comunichi le specifiche circostanze che possono essere rilevanti per gli azionisti nel valutare se esistono rischi che il rappresentante possa perseguire un interesse diverso dall’interesse dell’azionista;
gli Stati membri possono limitare o escludere l’esercizio dei diritti dell’azionista attraverso un rappresentante in mancanza di istruzioni di voto specifiche per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto dell’azionista;
gli Stati membri possono limitare o escludere il trasferimento della delega a un’altra persona, ma ciò non impedisce a un rappresentante che sia una persona giuridica di esercitare, tramite un membro dei suoi organi di direzione o di amministrazione o un suo dipendente, i poteri conferitigli.
Un conflitto di interessi ai sensi del presente paragrafo può sussistere in particolare nei casi in cui il rappresentante:
sia un azionista di controllo della società o sia un altro soggetto controllato da tale azionista;
sia membro dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza della società o di un azionista di controllo o di un soggetto controllato di cui al punto i);
sia un dipendente o un revisore della società o di un azionista di controllo o di un soggetto controllato di cui al punto i);
abbia legami familiari con una delle persone fisiche di cui ai punti da i) a iii).
Gli Stati membri possono chiedere ai rappresentanti di tenere traccia delle istruzioni di voto per un determinato periodo minimo e di confermare su richiesta che le istruzioni di voto sono state rispettate.
Articolo 11
Formalità per la nomina e la notifica del rappresentante
Articolo 12
Voto per corrispondenza
Gli Stati membri consentono alle società di offrire ai loro azionisti la possibilità di votare per corrispondenza prima dell’assemblea. Il voto per corrispondenza può essere assoggettato unicamente ai requisiti e ai vincoli necessari ad assicurare l’identificazione degli azionisti e solo nella misura in cui detti requisiti e vincoli sono proporzionati al raggiungimento di tale obiettivo.
Articolo 13
Soppressione di taluni impedimenti all’effettivo esercizio dei diritti di voto
Articolo 14
Risultato della votazione
Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere o consentire alle società di prevedere che, se nessun azionista richiede un pieno rendiconto del voto, sia sufficiente determinare i risultati della votazione solo nella misura in cui ciò è necessario per assicurare che per ogni delibera sia stata raggiunta la maggioranza richiesta.
CAPO II BIS
ATTI DI ESECUZIONE E SANZIONI
Articolo 14 bis
Procedura di comitato
Articolo 14 ter
Misure e sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle misure e alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione.
Le misure e le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 giugno 2019, tali norme e misure di esecuzione e la informano, immediatamente, di qualsiasi modifica apportata successivamente.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15
Attuazione
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 agosto 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
In deroga al primo comma, gli Stati membri in cui al 1o luglio 2006 fossero in vigore disposizioni nazionali che limitano o vietano la designazione di un rappresentante nell’ambito della casistica di cui all’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, punto ii), mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 10, paragrafo 3, per quanto riguarda siffatta limitazione o divieto, entro il 3 agosto 2012.
Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il numero di giorni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 7, paragrafo 3, e qualsiasi modifica al riguardo; la Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo comma, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 16
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 17
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
( 1 ) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
( 2 ) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
( 3 ) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
( 4 ) Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 022 del 22.1.2021, pag. 1).
( 5 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
( 6 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
( 7 ) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
( 8 ) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
( 9 ) Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).
( 10 ) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).
( 11 ) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
( 12 ) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
( 13 ) GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.
( 14 ) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
( 15 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
( 16 ) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).
( 17 ) Decisione 2001/528/CE della Commissione, del 6 giugno 2001, che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45).
( 18 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).