2007D0777 — IT — 23.02.2013 — 012.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2007

che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE

[notificata con il numero C(2007) 5777]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/777/CE)

(GU L 312, 30.11.2007, p.49)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 2008

  L 207

24

5.8.2008

 M2

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2008

  L 283

49

28.10.2008

►M3

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2009

  L 314

97

1.12.2009

►M4

REGOLAMENTO (UE) N. 925/2010 DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 2010

  L 272

1

16.10.2010

 M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 536/2011 DELLA COMMISSIONE del 1o giugno 2011

  L 147

1

2.6.2011

 M6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 991/2011 DELLA COMMISSIONE del 5 ottobre 2011

  L 261

19

6.10.2011

►M7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 110/2012 DELLA COMMISSIONE del 9 febbraio 2012

  L 37

50

10.2.2012

 M8

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 532/2012 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 2012

  L 163

1

22.6.2012

►M9

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 2012

  L 219

23

17.8.2012

►M10

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1036/2012 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 2012

  L 308

13

8.11.2012

►M11

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1162/2012 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 2012

  L 336

17

8.12.2012

►M12

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 88/2013 DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 2013

  L 32

8

1.2.2013

►M13

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013

  L 51

16

23.2.2013


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 276, 17.10.2008, pag. 50  (777/2007)




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2007

che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE

[notificata con il numero C(2007) 5777]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/777/CE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE ( 1 ), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c),

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 2 ), in particolare la frase introduttiva dell'articolo 8, l'articolo 8, primo pargrafo, punto 1) dell'articolo 8, l'articolo 8, paragrafo 4), l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 9, paragrafo 4, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2005/432/CE della Commissione, del 3 giugno 2005, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE ( 3 ) fissa le norme sanitarie e di polizia sanitaria e le condizioni di certificazione per l'importazione nella Comunità di partite di determinati prodotti a base di carne, come pure gli elenchi dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di tali prodotti.

(2)

La decisione 2005/432/CE, modificata dalla decisione 2006/801/CE ( 4 ) della Commissione, tiene conto delle condizioni sanitarie e delle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari ( 5 ), al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ( 6 ) e al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale ( 7 ).

(3)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 contiene definizioni a parte per i prodotti a base di carne e per stomaci, vesciche e intestini trattati.

(4)

I trattamenti specifici previsti per ogni paese terzo dalla decisione 2005/432/CE sono fissati in base ai trattamenti di cui alla direttiva 2002/99/CE al fine di eliminare il potenziale rischio presentato, per la salute degli animali, dalle carni fresche utilizzate nella preparazione di prodotti a base di carne. Dal punto di vista della sanità animale, gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati presentano lo stesso rischio dei prodotti a base di carne. Essi debbono quindi essere sottoposti agli stessi trattamenti specifici previsti nella decisione 2005/432/CE ed essere in seguito soggetti alla certificazione veterinaria armonizzata per la loro importazione nella Comunità.

(5)

Le condizioni di polizia sanitaria per l'importazione di budella nell'UE sono fissate dalla decisione 2003/779/CE ( 8 ). Di conseguenza, i prodotti contemplati dalla decisione 2003/779/CE devono essere esclusi dalla definizione dei prodotti a base di carne, e stomaci, vesciche e intestini trattati di cui alla presente decisione.

(6)

La decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all’approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio ( 9 ), contiene un elenco dei paesi terzi autorizzati ad esportare nella Comunità in base ai loro piani approvati di sorveglianza dei residui.

(7)

La direttiva 97/78/CE ( 10 ) del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, stabilisce (ai fini dell’importazione e del transito di prodotti di origine animale nella Comunità) norme relative ai controlli veterinari sui prodotti animali introdotti nella Comunità dai paesi terzi, compresi alcuni requisiti di certificazione.

(8)

Data la situazione geografica di Kaliningrad e considerati i problemi climatici che rendono inagibili alcuni porti in determinati periodi dell’anno, è necessario stabilire condizioni specifiche per il transito attraverso la Comunità di partite di prodotti a base di carne dirette in Russia e da essa provenienti.

(9)

La decisione 2001/881/CE ( 11 ) della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione, specifica i posti d’ispezione frontalieri autorizzati a controllare il transito nella Comunità di partite di prodotti a base di carne dirette in Russia e da essa provenienti.

(10)

L'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche ( 12 ), stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni carni fresche di taluni animali. Nell'allegato II di tale decisione l'Islanda figura come paese autorizzato ad esportare le carni fresche di taluni animali. Occorre quindi autorizzare l'importazione dall'Islanda, senza trattamenti specifici, di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati.

(11)

Nell'allegato 11 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli ( 13 ) figurano le misure sanitarie e zootecniche applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali. I trattamenti applicabili ai prodotti a base di carne e a stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti dalla Confederazione svizzera devono essere conformi all'accordo in questione. Di conseguenza, non è necessario indicare tali trattamenti nell'allegato alla presente decisione.

(12)

L'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ( 14 ) è stato modificato dal regolamento (CE) n. 722/2007 della Commissione, del 25 giugno 2007, che modifica gli allegati II, V, VI, VIII, IX e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 ( 15 ) e dal regolamento (CE) n. 1275/2007 ( 16 ) che modifica l'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Occorre prevedere nel certificato nuove prescrizioni in merito alla qualifica sanitaria relativa alla BSE dei paesi terzi per l'esportazione verso la Comunità di prodotti a base di carne e di intestini trattati.

(13)

La decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE ( 17 ) suddivide i paesi o le regioni in tre gruppi: rischio di BSE trascurabile, rischio di BSE controllato e rischio di BSE indeterminato. Nel certificato occorre fare riferimento a questo elenco.

(14)

A fini di chiarezza della legislazione comunitaria, la decisione 2005/432/CE della Commissione va abrogata e sostituita dalla presente decisione.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.  La presente decisione fissa le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle importazioni, al transito e al deposito, nella Comunità, di partite di:

a) prodotti a base di carne di cui alla definizione contenuta al punto 7.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, nonché

b) stomaci, vesciche e intestini trattati di cui al punto 7.9 dello stesso allegato, che sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, della presente decisione.

Le norme sono accompagnate dagli elenchi di paesi terzi in provenienza dei quali le importazioni sono autorizzate, nonché dai modelli dei certificati sanitari e di polizia sanitaria e dalle norme relative all'origine e ai trattamenti richiesti per tali importazioni.

2.  La presente decisione lascia impregiudicate le decisioni 2004/432/CE e 2003/779/CE.

Articolo 2

Condizioni riguardanti le specie e gli animali

Gli Stati membri garantiscono che sono importate nella Comunità soltanto le partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da carni o da prodotti a base di carne delle specie o degli animali seguenti:

a) pollame: polli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici, allevati o tenuti in cattività per la riproduzione, per la produzione di carne o di uova destinate al consumo o al ripopolamento della selvaggina da penna;

b) animali domestici delle seguenti specie: bovini, compresi Bubalus bubalis e Bison bison, suini, ovini, caprini e solipedi;

c) conigli e lepri e selvaggina d’allevamento, di cui al punto 1.6 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;

d) selvaggina selvatica, di cui al punto 1.5 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 3

Condizioni di polizia veterinaria relative all'origine e al trattamento di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati

Gli Stati membri autorizzano le importazioni nella Comunità di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati che:

▼C1

a) soddisfano le condizioni riguardanti l’origine e il trattamento di cui all’allegato I, punti 1 o 2; nonché

▼B

b) sono originari dei paesi terzi e di parti di paesi terzi seguenti:

i) paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 2, e le parti dei paesi terzi elencate nella parte 1 del medesimo allegato, qualora si tratti di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati cui non si applica il trattamento specifico di cui all'allegato I, punto 1, lettera b);

ii) paesi terzi elencati nell'allegato II, parti 2 e 3, e le parti dei paesi terzi elencate nella parte 1 del medesimo allegato, qualora si tratti di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati cui si applica il trattamento specifico di cui all'allegato I, punto 2, lettera a), sub ii).

Articolo 4

Condizioni di polizia sanitaria relative alla carne fresca utilizzata nella produzione di prodotti a base di carne e a stomaci, vesciche e intestini trattati destinati ad essere importati nella Comunità e certificati sanitari e di polizia sanitaria

Gli Stati membri provvedono affinché:

a) vengano importate nella Comunità unicamente le partite di prodotti a base di carne, e di stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da carni fresche, definite al punto 1.10 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 e che soddisfino i requisiti comunitari di polizia sanitaria;

b) vengano importate nella Comunità unicamente le partite di prodotti a base di carne, e di stomaci, vesciche e intestini trattati che soddisfino i requisiti del modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria di cui all'allegato III;

c) le partite in questione siano accompagnate dal certificato, debitamente compilato e firmato dal veterinario ufficiale del paese terzo di spedizione.

Articolo 5

Partite di prodotti a base di carne, e di stomaci, vesciche e intestini trattati in transito o in deposito nella Comunità

Gli Stati membri garantiscono che le partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, introdotte nella Comunità e destinate a un paese terzo, immediatamente dopo il transito o dopo il deposito in conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, e non destinate all'importazione nella Comunità, rispettino i seguenti requisiti:

a) provengono dal territorio di un paese terzo o da una parte di esso, di cui all'elenco dell'allegato II e sono state sottoposte al trattamento minimo previsto ai fini dell'importazione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati delle specie in esso contemplate;

b) soddisfano le specifiche condizioni di polizia sanitaria previste per le specie interessate, indicate nei modelli di certificato sanitario e di polizia sanitaria di cui all’allegato III;

c) sono accompagnate da un certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all’allegato IV, debitamente firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo interessato;

d) la loro ammissione al transito o al deposito, a seconda dei casi, è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità.

Articolo 6

Deroga per alcune destinazioni in Russia

1.  In deroga all’articolo 5, gli Stati membri autorizzano il transito nella Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d’ispezione frontalieri comunitari riconosciuti indicati nell’allegato della decisione 2001/881/CE, di partite di prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti dalla Russia e ad essa destinate direttamente o attraverso un altro paese terzo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità il veterinario ufficiale dell’autorità competente sigilla la partita con un sigillo numerato progressivamente;

b) i documenti di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE, che accompagnano la partita, recano il timbro «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA», apposto dal veterinario ufficiale dell’autorità competente del posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità;

c) devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE;

d) l’ammissione della partita al transito è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale dell’autorità competente responsabile del posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità.

2.  Gli Stati membri non autorizzano operazioni di scarico o di deposito nella Comunità, secondo quanto disposto dall’articolo 12, paragrafo 4, o dall’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra.

3.  Gli Stati membri vegliano affinché l'autorità competente effettui regolarmente controlli per accertare che il numero di partite e i quantitativi di prodotti a base di carne, o di stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti dalla Russia o diretti in Russia dalla Comunità corrispondano al numero e ai quantitativi introdotti nella Comunità.

Articolo 7

Disposizione transitoria

Le partite per le quali i certificati veterinari sono stati rilasciati prima del 1o maggio 2008 in conformità dei modelli di cui alla decisione 2005/432/CE sono accettati per le importazioni nella Comunità fino al 1o giugno 2008.

Articolo 8

Abrogazione

La decisione 2005/432/CE è abrogata.

Articolo 9

Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o dicembre 2007.

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




ALLEGATO I

1. I prodotti a base di carne, e stomaci, vesciche e intestini trattati originari di paesi terzi o di parti di paesi terzi di cui all'articolo 3, lettera b), sub i) della presente decisione devono:

a) contenere carni che soddisfano le condizioni di importazione nella Comunità come carni fresche di cui al punto 1.10 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, nonché

b) essere ottenuti da una o più specie o da uno o più animali che hanno subito un trattamento non specifico conformemente all'allegato II, punto A, parte 4 della presente decisione.

2. I prodotti a base di carne, e stomaci, vesciche e intestini trattati originari di paesi terzi o di parti di paesi terzi di cui all'articolo 3, lettera b), sub ii) soddisfano le condizioni dei seguenti punti a), b) o c):

a) i prodotti a base di carne e/o stomaci, vesciche e intestini trattati devono:

i) contenere carne e/o prodotti a base di carne di un'unica specie o animale, conformemente a quanto precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3, con indicazione della specie o dell'animale di cui trattasi, nonché

ii) essere stati sottoposti almeno al trattamento specifico prescritto per le carni di quella specie o animale, secondo quanto precisato nell'allegato II, parte 4;

b) i prodotti a base di carne e/o stomaci, vesciche e intestini trattati devono:

i) contenere (come precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3) carni fresche, semilavorate o trasformate di più specie o animali miscelate prima di essere sottoposte al trattamento finale di cui all'allegato II, parte 4, nonché

ii) essere stati sottoposti al trattamento finale di cui sub i) che deve essere almeno equivalente al trattamento più rigoroso indicato nell'allegato II, parte 4, per le carni delle specie o degli animali interessati, come precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3;

c) i prodotti finali a base di carne e/o stomaci, vesciche e intestini trattati devono:

i) essere preparati mediante miscelazione di carni trattate o di stomaci, vesciche e intestini trattati di una o più specie o di uno o più animali, nonché

ii) essere stati sottoposti al trattamento finale di cui sub i) che deve essere almeno equivalente al trattamento più rigoroso indicato nell'allegato II, parte 4, per le specie o gli animali interessati, come precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3 per ciascun ingrediente carneo del prodotto a base di carne e degli stomaci, delle vesciche e degli intestini trattati.

3. I trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, rappresentano le condizioni minime accettabili, ai fini di polizia sanitaria, di trasformazione dei prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati delle specie o degli animali pertinenti provenienti dai paesi terzi o dalle parti dei paesi terzi elencati nell'allegato II.

Peraltro, ove a titolo della decisione 79/542/CEE l'importazione di frattaglie non sia autorizzata a motivo di norme restrittive di polizia sanitaria, le frattaglie in questione possono essere importate come prodotto a base di carne oppure come stomaco, vescica o intestino trattati od essere utilizzate in un prodotto a base di carne, a condizione che sia stato eseguito il trattamento di cui all'allegato II, parte 2 o che siano soddisfatte le condizioni comunitarie di polizia sanitaria.

Inoltre, uno stabilimento di un paese figurante nell'allegato II può essere autorizzato a produrre prodotti a base di carne o stomaci, vesciche e intestini trattati che abbiano subito i trattamenti B, C o D di cui all'allegato II, parte 4, anche se lo stabilimento è situato in un paese terzo o in una parte di paese terzo da cui non sono autorizzate le importazioni di carni fresche nella Comunità, purché siano soddisfatte le condizioni comunitarie di polizia sanitaria.




ALLEGATO II

▼M11

PARTE 1

Territori regionalizzati dei paesi elencati nelle parti 2 e 3



Paese

Territorio

Delimitazione del territorio

 

Codice ISO

Versione

 

Argentina

AR

01/2004

Intero paese

AR-1

01/2004

L’intero paese, escluse le province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego per le specie di cui al regolamento (UE) n. 206/2010.

AR-2

01/2004

Le province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego per le specie di cui al regolamento (UE) n. 206/2010.

Brasile

BR

01/2004

Intero paese

BR-1

01/2005

Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul

BR-2

01/2005

Parti dello Stato del Mato Grosso do Sul (esclusi i comuni di Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde del Mato Grosso e Corumbá);

Stato del Paraná;

Stato di São Paulo;

parte dello Stato di Minas Gerais (escluse le circoscrizioni regionali di Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas e Bambuí);

Stato di Espíritu Santo;

Stato del Rio Grande do Sul;

Stato di Santa Catarina;

Stato di Goias;

parte dello Stato del Mato Grosso, comprendente:

l’unità regionale di Cuiabá (esclusi i comuni di Santo António do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Poconé e Barão de Melgaço); l’unità regionale di Caceres (escluso il comune di Caceres); l’unità regionale di Lucas do Rio Verde; l’unità regionale di Rondonopolis (escluso il comune di Itiquiora); l’unità regionale di Barra do Garça e l’unità regionale di Barra do Burgres.

BR-3

01/2005

Stati di Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo

Cina

CN

01/2007

Intero paese

CN-1

01/2007

Provincia di Shandong

Malaysia

MY

01/2004

Intero paese

MY-1

01/2004

Unicamente la Malaysia peninsulare (occidentale)

Namibia

NA

01/2005

Intero paese

NA-1

01/2005

Zone situate a sud del cordone sanitario che va da Palgrave Point a ovest fino a Gam a est

Russia

RU

04/2012

Intero paese

RU-1

04/2012

L’intero paese tranne la regione di Kaliningrad

RU-2

04/2012

La regione di Kaliningrad

Sud Africa

ZA

01/2005

Intero paese

ZA-1

01/2005

L’intero paese, tranne:

la parte della zona di controllo dell’afta epizootica situata nelle regioni veterinarie delle province di Mpumalanga e settentrionali, il distretto di Ingwavuma nella regione veterinaria del Natal e nella zona alla frontiera con il Botswana a est dei 28° di longitudine e il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZulu-Natal.

▼M4

PARTE 2

Paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati

(cfr. la parte 4 del presente allegato per l'interpretazione dei codici utilizzati nella tabella)



Codice ISO

Paese d'origine o relativa parte

1.  Bovini domestici

2.  Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)

Ovini/caprini domestici

1.  Suini domestici

2.  Artiodattili di allevamento (suini)

Solipedi domestici

1.  Pollame

2.  Selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti)

Ratiti di allevamento

Conigli domestici e leporidi di alleva-mento

Artiodattili selvatici (esclusi i suini)

Suini selvatici

Solipedi selvatici

Leporidi selvatici (conigli e lepri)

Volatili selvatici

Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)

AR

Argentina AR

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-1 (1)

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-2 (1)

(2)

(2)

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

Australia

A

A

A

A

D

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BH

Bahrein

B

B

B

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Brasile

XXX

XXX

XXX

A

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

Brasile BR-1

XXX

XXX

XXX

A

XXX

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

Brasile BR-2

C

C

C

A

D

D

A

C

XXX

XXX

A

D

XXX

Brasile BR-3

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

BW

Botswana

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

A

A

XXX

XXX

BY

Bielorussia

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

CA

Canada

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

CH

Svizzera (4)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL

Cile

A

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

Cina

B

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

Cina CN-1

B

B

B

B

D

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Colombia

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ET

Etiopia

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Groenlandia

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Hong Kong

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

▼M10

HR

Croazia

A

A

A

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

▼M9

IL

Israele

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

▼M4

IN

India

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IS

Islanda

A

A

B

A

A

A

A

A

B

XXX

A

A

XXX

KE

Kenya

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Corea del Sud

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Marocco

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ME

Montenegro

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

MG

Madagascar

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (5)

A

A

B

A

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Maurizio

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MX

Messico

A

D

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

MY

Malaysia MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Malaysia MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

Namibia (1)

B

B

B

B

D

A

A

B

B

A

A

D

XXX

NC

Nuova Caledonia

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

NZ

Nuova Zelanda

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Paraguay

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RS

Serbia (6)

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

▼M11

RU

Russia

RU

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

Russia (3)

RU-1

C

C

C

B

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Russia

RU-2

C

C

C

B

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

▼M4

SG

Singapore

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Swaziland

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

Thailandia

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

Tunisia

C

C

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

Turchia

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

▼M12

UA

Ucraina

XXX

XXX

XXX

XXX

A

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

▼M4

US

Stati Uniti

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

Uruguay

C

C

B

A

D

A

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

▼M7

ZA

Sud Africa (1)

C

C

C

A

D

D

A

C

C

A

A

D

XXX

▼M7 —————

▼M4

ZW

Zimbabwe (1)

C

C

B

A

D

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

(1)   Cfr. la parte 3 del presente allegato per i requisiti minimi di trattamento per i prodotti a base di carne essiccati (biltong) e pastorizzati.

(2)   Per i prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati preparati da carni fresche di animali macellati dopo il 1o marzo 2002.

(3)   Solo per il transito attraverso l’Unione europea.

(4)   Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

(5)   Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso sulla questione alle Nazioni Unite.

(6)   Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

XXX  Non è redatto alcun certificato e non sono autorizzati i prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati contenenti carni di questa specie.

▼M3

PARTE 3

Paesi terzi o parti di paesi terzi non autorizzati per talune specie in base al trattamento generico (A), dai quali è però autorizzata l’importazione nella Comunità di prodotti a base di carne essiccati (biltong/jerky) e pastorizzati



Codice ISO

Paese d’origine o relativa parte

1.  Bovini domestici

2.  Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)

Ovini/caprini domestici

1.  Suini domestici

2.  Artiodattili di allevamento (suini)

Solipedi domestici

1.  Pollame

2.  Selvaggina da penna di allevamento

Ratiti

Conigli domestici e leporidi di alleva-mento

Artiodattili selvatici

(esclusi i suini)

Suini selvatici

Solipedi selvatici

Leporidi selvatici

(conigli e lepri)

Volatili selvatici

Mammiferi selvatici terrestri

(esclusi ungulati, solipedi e leporidi)

AR

Argentina — AR

F

F

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

▼M13

BR

Brasile BR-2

E o F

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

▼M3

NA

Namibia

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

XXX

Namibia NA-1

E

E

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

UY

Uruguay

E

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

▼M7

ZA

Sud Africa

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

A

A

D

XXX

Sud Africa ZA-1

E

E

XXX

XXX

XXX

XXX

A

E

XXX

A

A

XXX

XXX

▼M3

ZW

Zimbabwe

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

E

A

E

XXX

XXX

▼B

PARTE 4

Interpretazione dei codici utilizzati nelle tabelle delle parti 2 e 3

TRATTAMENTI DI CUI ALL'ALLEGATO I

Trattamento generico

A

=

Nessuna temperatura minima specificata o nessun trattamento di altro tipo fissato a fini sanitari per i prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini. Ciononostante la carne di tali prodotti a base di carne, e stomaci, vesciche e intestini trattati deve essere stata sottoposta a un trattamento tale che la sua superficie di taglio non abbia più le caratteristiche della carne fresca; inoltre la carne fresca utilizzata deve essere conforme alle norme di polizia sanitaria applicabili alle esportazioni di carni fresche verso la Comunità.

Trattamenti specifici - enumerati in ordine decrescente di rigorosità:

B

=

Trattamento in recipiente ermetico con un valore Fo pari o superiore a tre.

C

=

Durante la lavorazione del prodotto le carni e/o stomaci, vesciche e intestini devono raggiungere una temperatura di almeno 70 °C nell'intera massa.

D

=

Durante la lavorazione del prodotto le carni e/o stomaci, vesciche e intestini devono raggiungere una temperatura di almeno 70 °C nell'intera massa, oppure per il prosciutto crudo è necessario un processo di fermentazione naturale e stagionatura di almeno nove mesi che produca come risultato i seguenti valori:

 Aw non superiore a 0,93,

 pH non superiore a 6,0.

E

=

Per le carni essiccate (biltong) o prodotti assimilati, un trattamento che produca come risultato i seguenti valori:

 Aw non superiore a 0,93,

 pH non superiore a 6,0.

F

=

Trattamento termico in virtù del quale la carne mantenga una temperatura di almeno 65 °C al centro della massa per un tempo sufficiente a raggiungere un valore di pastorizzazione (pv) pari o superiore a 40.




ALLEGATO III

Modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria relativo a taluni prodotti a base di carne e a stomaci, veschiche e intestini trattati provenienti da paesi terzi e destinati all'Unione europea

Parte I: Informazioni sulla partita speditaPAESECertificato veterinario per l ’esportazione nell’ UEI.1. SpeditoreNomeIndirizzoTel.I.2. Numero di riferimento del certificatoI.2.a.I.3. Autorità centrale competenteI.4. Autorità locale competenteI.5. DestinatarioNomeIndirizzoTel.I.6.I.7. Paese di origineCodice ISOI.8. Regione di origineCodiceI.9. Paese di destinazioneCodice ISOI.10.I.11. Luogo di origine/Luogo di pescaNomeNumero di riconoscimentoIndirizzoI.12.I.13. Luogo di caricoI.14. Data della partenzaI.15. Mezzo di trasportoAereoNaveVagoneAutocarroAltroIdentificazioneRiferimento documentaleI.16. PIF di entrata nell’UEI.17. Numero/i CITESI.18. Descrizione della merceI.19. Codice del prodotto (codice NC)I.20. Numero di animali/Peso lordoI.21. TemperaturaAmbienteDi frigoriferoDi congelazioneI.22. Numero di colliI.23. Numero del sigillo e numero del containerI.24. Tipo di imballaggioI.25. Merce certificata perConsumo umano:I.26.I.27. Per importazione o ammissione nell’UEI.28. Identificazione della merceNumero di riconoscimento degli stabilimentiSpecie (Nome scientifico)Natura della merceMacelloImpianto di fabbricazioneDeposito frigoriferoNumero di colliPeso netto

Parte II: CertificazionePAESEProdotti a base di carne/stomaci, vesciche e intestini trattati per l'importazioneII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.1. Attestato sanitarioIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:II.1.1. il prodotto a base di carne (1) contiene gli ingredienti carnei e soddisfa i criteri di seguito elencati:Specie (A)Trattamento (B)Origine (C)(A) Inserire il codice della specie di provenienza del prodotto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati. La legenda dei codici è la seguente: BOV = animali domestici della specie bovina (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis e loro incroci); OVI = animali domestici delle specie ovina (Ovis aries) e caprina (Capra hircus); EQI = animali domestici della specie equina (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci), POR = animali domestici della specie suina (Sus scrofa); RAB = conigli domestici, PFG = pollame domestico e selvaggina da penna d'allevamento, RUF = animali non domestici di allevamento diversi dai suidi e dai solipedi; RUW = animali non domestici in libertà diversi dai suini e dai solipedi; SUW = suidi non domestici in libertà; EQW = solipedi non domestici in libertà; WLP = leporidi selvatici; WGB = volatili selvatici.(B) Inserire A, B, C, D, E o F per il trattamento prescritto, secondo quanto precisato nelle parti 2, 3 e 4 dell'allegato II della decisione 2007/777/CE.(C) Inserire il codice ISO del paese di origine e, nel caso di regionalizzazione applicabile ai rispettivi ingredienti carnei in base alla legislazione comunitaria, la regione secondo quanto indicato nella parte 1 dell'allegato II della decisione 2007/777/CE. (nell'ultima versione modificata).(2) II.1.2. Il prodotto a base di carne o gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati di cui al punto II.1.1. sono stati preparati con carni fresche di animali domestici della specie bovina (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis e loro incroci); di animali domestici della specie ovina (Ovis aries) e caprina (Capra hircus); di animali domestici della specie equina (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci), di animali domestici della specie suina (Sus scrofa); di animali non domestici in libertà diversi dai suini e dai solipedi; di animali non domestici in libertà diversi dai suini e dai solipedi; di suidi non domestici in libertà; di solipedi non domestici in libertà, e la carne fresca utilizzata nella produzione dei prodotti a base di carne:o [II.1.2.1. è stata sottoposta a un trattamento generico secondo quanto specificato e definito al punto A della parte 4 dell'allegato II della decisione 2007/777/CE e: (2)o [II.1.2.1.1. soddisfa le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria previste dai rispettivi certificati veterinari dell'allegato II, parte 2, della decisione 79/542/CEE del Consiglio e proviene da un paese terzo o da parte di esso in caso di regionalizzazione a norma della legislazione comunitaria, secondo quanto indicato nella colonna pertinente dell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE (2)o [II.1.2.1.1. proviene da uno Stato membro della Comunità europea] (2)o [II.1.2.1. soddisfa le eventuali prescrizioni stabilite a norma della direttiva 2002/99/CE, è stata ottenuta da animali provenienti da un'azienda non sottoposta alle restrizioni per le specifiche malattie citate nei rispettivi certificati veterinari di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 79/542/CEE del Consiglio ed entro un raggio di 10 km dalla quale non si sono manifestati focolai di tali malattie negli ultimi 30 giorni, ed infine è stata sottoposta al trattamento specifico previsto, a norma dell'allegato II, parti 2 o 3 (a seconda dei casi), della decisione 2007/777/CE, per il paese terzo di origine o per parte del medesimo per le carni delle specie in questione] (2).(2) II.1.3. Il prodotto a base di carne, gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati di cui al punto II.1.1 sono stati preparati con carne fresca di pollame domestico, compresi volatili selvatici e di allevamento, che:o [II.1.3.1. è stata sottoposta a un trattamento generico secondo quanto specificato e definito al punto A della parte 4 dell'allegato II della decisione 2007/777/CE] e: (2)o [II.1.3.1.1. soddisfa le norme di polizia sanitaria stabilite dalla decisione 2006/696/CE della Commissione] (2)o [II.1.3.1.1. proviene da uno Stato membro della Comunità europea che soddisfa le prescrizioni dell’articolo 3 della direttiva 2002/99/CE del Consiglio] (2)o [II.1.3.1. proviene da un paese terzo di cui all'allegato II, parte I della decisione 2006/696/CE, proviene da un'azienda non sottoposta a restrizioni per l'influenza aviaria o la malattia di Newcastle ed entro un raggio di 10 km dalla quale non si sono manifestati focolai di tali malattie negli ultimi 30 giorni, ed infine è stata sottoposta al trattamento specifico previsto, a norma dell'allegato II, parti 2 o 3 (a seconda dei casi), della decisione 2007/777/CE per il paese terzo di origine o per parte del medesimo per le carni delle specie in questione] (2)

PAESEProdotti a base di carne/stomaci, vesciche e intestini trattati per l'importazioneII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.o [II.1.3.1. proviene da un paese terzo di cui all'allegato II, parte I della decisione 2006/696/CE, proviene da un'azienda che non è sottoposta a restrizioni per l'influenza aviaria o la malattia di Newcastle ed entro un raggio di 10 km dalla quale non si sono manifestati focolai di tali malattie negli ultimi 30 giorni, ed infine è stata sottoposta al trattamento specifico di cui all'allegato II, parte 4, punti B, C o D della decisione 2007/777/CE, purché tale trattamento sia più rigoroso di quello previsto nell'allegato II, parti 2 e 3 della medesima decisione.](2) [II.1.4. Nel caso di prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati derivati da carni fresche di leporidi e altri mammiferi terrestri, il prodotto:soddisfa le pertinenti condizioni sanitarie e di polizia sanitaria stabilite dalla decisione 2000/585/CE della Commissione e proviene da un'azienda che non è sottoposta a restrizioni per le malattie veterinarie che colpiscono gli animali interessati ed entro un raggio di 10 km dalla quale non si sono manifestati focolai di tali malattie negli ultimi 30 giorni]II.1.5. il prodotto a base di carne, gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati:II.1.5.1. [sono composti di carne e/o prodotti a base di carne proveniente/i da un'unica specie e sono stati sottoposti a trattamento conforme alle condizioni prescritte dall'allegato II della decisione 2007/777/CE.o (2) II.1.5.1. [sono composti di carne proveniente da più specie e successivamente alla miscelazione delle carni l'intero prodotto è stato sottoposto a un trattamento perlomeno equivalente al trattamento più rigoroso prescritto per gli ingredienti carnei contenuti nel prodotto a base di carne, secondo quanto disposto dall'allegato II della decisione 2007/777/CE]o (2) II.1.5.1. [sono stati preparati con carne di più specie e ciascun ingrediente carneo è stato preventivamente sottoposto, prima della miscelazione, a un trattamento conforme ai requisiti di trattamento applicabili alle carni di quella specie, secondo quanto disposto dall'allegato II della decisione 2007/777/CE (2)II.1.6. dopo il trattamento è stata adottata ogni precauzione per evitare contaminazioni.(2) [II.1.7. Garanzie complementari:nel caso di prodotti a base di carne di pollame che non siano stati sottoposti a un trattamento specifico e siano destinati a Stati membri o loro regioni il cui statuto sia stato riconosciuto a norma dell'articolo 12 della direttiva 90/539/CEE, la carne di pollame proviene da pollame che non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con vaccini vivi durante i 30 giorni precedenti la macellazione.](2) II.2. Attestato di polizia sanitariaIl sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004 e 999/2001 e certifica che i prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati sopra descritti sono stati prodotti conformemente a dette disposizioni e in particolare che:II.2.1. provengono da uno stabilimento/da stabilimenti che applica(no) un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;II.2.2. sono stati prodotti a partire da materie prime che soddisfano i requisiti dall'allegato III, sezioni I-VI, del regolamento (CE) n. 853/2004;II.2.3.1. (2) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti a partire da carni suine che sono state sottoposte all'esame per la ricerca delle trichine, con risultati negativi, oppure sono state sottoposte ad un trattamento mediante freddo conformemente al regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione;II.2.3.2. (2) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti a partire da carni di cavallo o di cinghiale selvatico che sono state sottoposte all'esame per la ricerca delle trichine, con risultati negativi, conformemente al regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione;II.2.3.3. (2) gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati sono stati prodotti conformemente alla sezione XIII dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004;II.2.4. recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;II.2.5. l'etichetta apposta sull'imballaggio dei sopraindicati prodotti a base di carne reca un bollo comprovante che i prodotti a base di carne provengono esclusivamente da carni fresche di animali macellati in macelli riconosciuti per l'esportazione verso la Comunità europea, oppure da animali macellati in un macello specialmente riconosciuto per la consegna di carni per il trattamento prescritto a norma della parti 2 e 3 dell'allegato II della decisione 2007/777/CE;II.2.6. soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

PAESEProdotti a base di carne/stomaci, vesciche e intestini trattati per l'importazioneII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.2.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi ottenuti previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29 della medesima;II.2.8. i mezzi di trasporto e le condizioni di carico dei prodotti a base di carne oggetto della spedizione corrispondono alle prescrizioni d'igiene previste per l'esportazione verso la Comunità europea;II.2.9. se provengono da animali della specie bovina, ovina o caprina, le carni fresche e/o gli intestini utilizzati nella preparazione di prodotti a base di carne e/o di intestini trattati sono soggetti alle seguenti condizioni a seconda della categoria di rischio di BSE del paese d'origine:(2) II.2.9.1. nel caso di importazioni da un paese o da una regione di cui allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione (nell'ultima versione modificata), con un livello di rischio di BSE trascurabile:(1) il paese o regione è classificato/a come avente un rischio di BSE trascurabile in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 999/2001;(2) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese avente un rischio di BSE trascurabile e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;(2) (3) se nel paese o regione ci sono stati casi indigeni di BSE:(2) a) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure(2) b) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivati da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.(2) II.2.9.2. nel caso di importazioni da un paese o da una regione di cui allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione (nell'ultima versione modificata), con un livello di rischio di BSE controllato:(1) il paese o regione è classificato come avente un rischio di BSE controllato in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 999/2001;(2) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;(3) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale destinati all’esportazione non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell’animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;(2)(3) (4) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivati da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.(2)(4) (5) nel caso di importazioni da un paese o da una regione con un livello di rischio di BSE trascurabile, le importazioni di stomaci, vesciche e intestini trattati devono soddisfare le seguenti condizioni:a) il paese o regione è classificato come avente un rischio di BSE controllato in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 999/2001;b) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese avente un rischio di BSE trascurabile e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;(2) c) se gli intestini provengono da un nel paese o da una regione in cui sono stati segnalati casi indigeni di BSE:(2) i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, o(2) ii) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all ’ allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001.

PAESEProdotti a base di carne/stomaci, vesciche e intestini trattati per l'importazioneII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.(2) II.2.9.3. nel caso di importazioni da un paese o da una regione di cui allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione, con un livello di rischio di BSE indeterminato:(1) ai bovini, ovini e caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;(2) i bovini, ovini e caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell’animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;(2)(5) (3) i prodotti ottenuti da bovini, ovini e caprini non sono derivati da:i) materiale specifico a rischio di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001;ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.(2)(4) (4) nel caso di importazioni da un paese o da una regione con un livello di rischio di BSE trascurabile, le importazioni di stomaci, vesciche e intestini trattati devono soddisfare le seguenti condizioni:a) il paese o regione è classificato come avente un rischio di BSE indeterminato in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 999/2001;b) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese avente un rischio di BSE trascurabile e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;(2) c) se gli intestini provengono da un nel paese o da una regione in cui sono stati segnalati casi indigeni di BSE:(2) i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, o(2) ii) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001.NoteParte ICasella I.8: regione (se del caso) a norma dell'allegato II della decisione 2007/777/CE della Commissione (quale da ultimo modificata).Casella I.11: Luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.Casella I.15: Numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.Casella I.19: Usare i codici SA appropriati: 02.10, 16.01, 16.02, 05.04.Casella I.23: identificazione del container/numero di sigillo: se del caso.Casella I.28: «Specie»: selezionare tra le specie di cui alla parte II 1.1. (A);«Natura della merce»: scegliere tra i seguenti: prodotto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati;«Macello»: qualsiasi macello o «centro di lavorazione della selvaggina»;«Deposito frigorifero»: qualsiasi struttura di deposito.

PAESEProdotti a base di carne/stomaci, vesciche e intestini trattati per l'importazioneII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.Parte II:(1) Prodotti a base di carne di cui al punto 7.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 e stomaci, vesciche e intestini trattati che sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4 della decisione 2007/777/CE.(2) Cancellare la dicitura non pertinente.(3) In deroga al punto 4, le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contenenti materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, possono essere importati.Qualora non sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono identificate sull’etichetta di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000 mediante una striscia blu.Per quanto riguarda le importazioni, al documento di cui all’articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 136/2004 sono aggiunte informazioni sul numero di carcasse o parti di carcasse bovine per quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale e per le quali non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale.(4) Applicabile unicamente alle importazioni di intestini trattati.(5) In deroga al punto 3, le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contenenti materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, possono essere importati.Qualora non sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono identificate sull’etichetta di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000 mediante una striscia blu chiaramente visibile.Per quanto riguarda le importazioni, al documento di cui all’articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 136/2004 sono aggiunte informazioni specifiche sul numero di carcasse o parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale e per le quali non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale.La firma deve essere di colore diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri, esclusi quelli a secco o in filigrana.Veterinario ufficialeCognome e nome (in stampatello):Qualifica e titolo:Data:Timbro:Firma:




ALLEGATO IV

(Transito e/o deposito)

Parte I: Informazioni sulla partita speditaPAESECertificato veterinario per l’esportazione nell’UEI.1. SpeditoreNomeIndirizzoTel. NoI.2. Numero di riferimento del certificatoI.2.aI.3. Autorità centrale competenteI.4. Autorità locale competenteI.5. DestinatarioNomeIndirizzoCodice postaleTel. NoI.6. Persona responsabile della partita nell’UENomeIndirizzoCodice postaleTel. NoI.7. Paese di origineCodice ISOI.8. Regione di origineCodiceI.9. Paese di destinazioneCodice ISOI.10.I.11. Luogo di origine/Luogo di pescaNomeNumero di riconoscimentoIndirizzoI.12. Luogo di destinazioneDeposito doganaleRifornitore di naviNomeNumero di riconoscimentoIndirizzoCodice postaleI.13. Luogo di caricoI.14. Data della partenzaI.15. Mezzo di trasportoAereoNaveVagoneAutocarroAltroIdentificazioneRiferimento documentaleI.16. PIF di entrata nell’UEI.17. Numero/i CITESI.18. Descrizione delle merceI.19. Codice del prodotto (codice NC)I.20. Numero di animali/Peso lordoI.21. TemperaturaAmbienteDi frigoriferoDi congelazioneI.22. Numero di colliI.23. Nemero del sigillo e numero del containerI.24. Tipo di imballaggioI.25. Merce certificata perConsumo umanoI.26. Per transito attraverso l’UE verso un paese terzoPaese terzoCodice ISOI.27.I.28. Identificazione della merceNumero di riconoscimento degli stabilimentiSpecie (Nome scientifico)Natura delle merceTipo di trattamentoMacelloImpianto di fabbricazioneDeposito frigoriferoNumero di colliPeso netto

Parte II: CertificazionePAESEProdotti a base di carne e/o stomaci, vesciche e intestini trattati per il transito e il depositoII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II. Attestato sanitarioIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il prodotto a base di carne (1) per il transito e/o per il deposito (2) di cui al presente certificato:II.1. proviene da un paese o da una regione dai quali, al momento della macellazione degli animali da cui è ottenuta la carne contenuta nel prodotto a base di carne o negli stomaci, nelle vesciche o negli intestini trattati, è autorizzata l'importazione nella CE ai sensi dell'allegato II della decisione 2007/7777/CE eII.2. soddisfa le pertinenti condizioni di polizia sanitaria di cui all'attestato di polizia sanitaria del modello di certificato contenuto nell'allegato III della decisione 2007/7777/CE.NoteParte I:Casella I.8: regione (se del caso) a norma dell'allegato II della decisione 2007/7777/CE della Commissione [la presente decisione (quale da ultimo modificata)].Casella I.11: Luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.Casella I.15: Numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.Casella I.19: Usare i codici SA appropriati: 02.10, 16.01, 16.02, 05.04.Casella I.23: identificazione del container/numero di sigillo: se del caso.Casella I.28: «Specie»: selezionare tra le specie di cui alla parte II 1.1. (A);«Natura della merce»: scegliere tra i seguenti: prodotto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati;;«Tipo di trattamento»: specificare la descrizione del trattamento effettuato come indicato nell'allegato II della decisione 2007/7777/CE della Commissione (come da ultimo modificata);«Macello»: qualsiasi macello o «centro di lavorazione della selvaggina»;«Deposito frigorifero»: qualsiasi struttura di deposito.Parte II:(1) Prodotti a base di carne di cui al punto 7.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 e stomaci, vesciche e intestini trattati che sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte della decisione 2007/7777/CE.(2) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio.La firma deve essere di colore diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri, esclusi quelli a secco o in filigrana.Veterinario ufficialeCognome e nome (in stampatello):Qualifica e titolo:Data:Timbro:Firma:



( 1 ) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 60).

( 2 ) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

( 3 ) GU L 151 del 14.6.2005, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

( 4 ) GU L 329 del 25.11.2006, pag. 26.

( 5 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

( 6 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

( 7 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio.

( 8 ) GU L 285 dell'1.11.2003, pag. 38. Decisione modificata dalla decisione 2004/414/CE (GU L 151 del 30.4.2004, pag. 56).

( 9 ) GU L 154 del 30.4.2004, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/362/CE (GU L 138 del 30.5.2007, pag. 18).

( 10 ) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

( 11 ) GU L 326 dell'11.12.2006, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/276/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 34).

( 12 ) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

( 13 ) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

( 14 ) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 727/2007 (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 8).

( 15 ) GU L 164 del 26.6.2007, pag. 7.

( 16 ) GU L 284 del 30.10.2007, pag. 8.

( 17 ) GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84.