2007D0512 — IT — 15.02.2007 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del ►C1  17 ottobre 2006 ◄

relativa alla firma, a nome della Comunità, e all'applicazione provvisoria della convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

(2007/512/CE)

(GU L 188, 20.7.2007, p.17)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 214, 14.8.2010, pag. 15  (512/2007)




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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del ►C1  17 ottobre 2006 ◄

relativa alla firma, a nome della Comunità, e all'applicazione provvisoria della convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

(2007/512/CE)



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a) e l’articolo 66 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea ( 1 ), i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen dovrebbero prendere parte all'Agenzia. Le modalità della loro partecipazione vanno disciplinate in convenzioni ulteriori da concludersi tra la Comunità e tali paesi.

(2)

A seguito dell’autorizzazione concessa alla Commissione il 7 ottobre 2004, sono stati conclusi i negoziati con la Repubblica d'Islanda e con il Regno di Norvegia per una convenzione recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

(3)

Con riserva della sua conclusione in una data successiva, è opportuno firmare la convenzione siglata il 18 maggio 2005 ed approvare l'acclusa dichiarazione congiunta. La convenzione dovrebbe essere applicata a titolo provvisorio.

(4)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa o tenuta ad applicarla. Poiché la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca dovrebbe decidere, a norma dell'articolo 5 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ( 2 ). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, e non è vincolato da essa o tenuto ad applicarla.

(6)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ( 3 ). L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolata da essa o tenuta ad applicarla,

DECIDE:



Articolo 1

È approvata a norme della Comunità la firma della convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e della dichiarazione congiunta, con riserva della conclusione della convenzione.

Il testo della convenzione e della dichiarazione congiunta è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, a noma della Comunità, la convenzione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

La convenzione è applicata a titolo provvisorio, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, in attesa che siano espletate le procedure per la sua conclusione ( 4 ).



( 1 ) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

( 2 ) GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

( 3 ) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

( 4 ) La data della firma della convenzione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.