02007D0453 — IT — 08.08.2022 — 016.001


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►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2007

che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE

[notificata con il numero C(2007) 3114]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/453/CE)

(GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2008

  L 294

14

1.11.2008

 M2

DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell’11 novembre 2009

  L 295

11

12.11.2009

 M3

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2010

  L 318

47

4.12.2010

 M4

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 2012

  L 50

49

23.2.2012

 M5

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 24 agosto 2012

  L 231

13

28.8.2012

 M6

REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013

  L 158

74

10.6.2013

 M7

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 9 agosto 2013

  L 217

37

13.8.2013

 M8

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 20 ottobre 2014

  L 302

58

22.10.2014

 M9

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1356 DELLA COMMISSIONE del 4 agosto 2015

  L 209

5

6.8.2015

 M10

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/600 DELLA COMMISSIONE del 15 aprile 2016

  L 103

41

19.4.2016

 M11

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/701 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2016

  L 121

22

11.5.2016

 M12

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1100 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2016

  L 182

47

7.7.2016

 M13

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1396 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 2017

  L 197

9

28.7.2017

 M14

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/919 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 2020

  L 209

19

2.7.2020

 M15

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2212 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 2020

  L 438

44

28.12.2020

 M16

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1321 DELLA COMMISSIONE del 6 agosto 2021

  L 286

17

10.8.2021

►M17

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1377 DELLA COMMISSIONE del 4 agosto 2022

  L 206

51

8.8.2022




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2007

che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE

[notificata con il numero C(2007) 3114]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/453/CE)



Articolo 1

La qualifica sanitaria dei paesi o regioni in relazione al rischio di BSE è fissata nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2007.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼M17




ALLEGATO

ELENCO DI PAESI O REGIONI

A.    Paesi o regioni con un rischio trascurabile di BSE

Stati membri

— 
Belgio
— 
Bulgaria
— 
Cechia
— 
Danimarca
— 
Germania
— 
Estonia
— 
Irlanda
— 
Spagna
— 
Francia
— 
Croazia
— 
Italia
— 
Cipro
— 
Lettonia
— 
Lituania
— 
Lussemburgo
— 
Ungheria
— 
Malta
— 
Paesi Bassi
— 
Austria
— 
Polonia
— 
Portogallo
— 
Romania
— 
Slovenia
— 
Slovacchia
— 
Finlandia
— 
Svezia

Regioni di Stati membri ( 1 )

— 
Irlanda del Nord

Paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA)

— 
Islanda
— 
Liechtenstein
— 
Norvegia
— 
Svizzera

Paesi terzi

— 
Argentina
— 
Australia
— 
Brasile
— 
Canada
— 
Cile
— 
Colombia
— 
Costa Rica
— 
India
— 
Israele
— 
Giappone
— 
Jersey
— 
Namibia
— 
Nuova Zelanda
— 
Panama
— 
Paraguay
— 
Perù
— 
Serbia ( 2 )
— 
Singapore
— 
Stati Uniti
— 
Uruguay

B.    Paesi o regioni con un rischio controllato di BSE

Stati membri

— 
Grecia

Paesi terzi

— 
Messico
— 
Nicaragua
— 
Corea del Sud
— 
Taiwan
— 
Regno Unito (esclusa l’Irlanda del Nord)

C.    Paesi o regioni con un rischio indeterminato di BSE

— 
Paesi o regioni non elencati nelle parti A o B.



( 1 ) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

( 2 ) Come indicato all’articolo 135 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16).