2007D0453 — IT — 11.05.2016 — 010.001


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►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2007

che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE

[notificata con il numero C(2007) 3114]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/453/CE)

(GU L 172 dell'30.6.2007, pag. 84)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2008/829/CE del 30 ottobre 2008

  L 294

14

1.11.2008

 M2

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2009/830/CE dell’11 novembre 2009

  L 295

11

12.11.2009

 M3

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2010/749/UE del 2 dicembre 2010

  L 318

47

4.12.2010

 M4

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2012/111/UE del 10 febbraio 2012

  L 50

49

23.2.2012

 M5

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2012/489/UE del 24 agosto 2012

  L 231

13

28.8.2012

 M6

REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013

  L 158

74

10.6.2013

 M7

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2013/429/UE del 9 agosto 2013

  L 217

37

13.8.2013

 M8

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2014/732/UE del 20 ottobre 2014

  L 302

58

22.10.2014

►M9

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1356 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 4 agosto 2015

  L 209

5

6.8.2015

►M10

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/600 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 15 aprile 2016

  L 103

41

19.4.2016

►M11

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/701 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 4 maggio 2016

  L 121

22

11.5.2016




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2007

che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE

[notificata con il numero C(2007) 3114]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/453/CE)



Articolo 1

La qualifica sanitaria dei paesi o regioni in relazione al rischio di BSE è fissata nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2007.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼M9




ALLEGATO

ELENCO DI PAESI O REGIONI

A.    Paesi o regioni con un rischio trascurabile di BSE

Stati membri

 Belgio

 Bulgaria

 Repubblica ceca

 Danimarca

 Estonia

▼M11 —————

▼M9

 Croazia

 Italia

 Cipro

 Lettonia

 Lussemburgo

 Ungheria

 Malta

 Paesi Bassi

 Austria

 Portogallo

▼M10

 Romania

▼M9

 Slovenia

 Slovacchia

 Finlandia

 Svezia

Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA)

 Islanda

 Liechtenstein

 Norvegia

 Svizzera

Paesi terzi

 Argentina

 Australia

 Brasile

 Cile

 Colombia

 India

 Israele

 Giappone

 Nuova Zelanda

 Panama

 Paraguay

 Perù

 Singapore

 Stati Uniti

 Uruguay

B.    Paesi o regioni con un rischio controllato di BSE

Stati membri

 Germania

 Irlanda

 Grecia

 Spagna

▼M11

 Francia

▼M9

 Lituania

 Polonia

▼M10 —————

▼M9

 Regno Unito

Paesi terzi

 Canada

 Costa Rica

 Messico

 Nicaragua

 Corea del Sud

 Taiwan

C.    Paesi o regioni con un rischio indeterminato di BSE

 Paesi o regioni non elencati ai punti A o B.



( 1 ) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1923/2006 (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 1).