2007D0453 — IT — 13.08.2013 — 006.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2007

che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE

[notificata con il numero C(2007) 3114]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/453/CE)

(GU L 172, 30.6.2007, p.84)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2008

  L 294

14

1.11.2008

 M2

DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell’11 novembre 2009

  L 295

11

12.11.2009

 M3

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2010

  L 318

47

4.12.2010

 M4

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 2012

  L 50

49

23.2.2012

 M5

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 24 agosto 2012

  L 231

13

28.8.2012

 M6

REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M7

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 9 agosto 2013

  L 217

37

13.8.2013




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2007

che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE

[notificata con il numero C(2007) 3114]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/453/CE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ( 1 ), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Secondo l'articolo 1 tale regolamento si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e prodotti di origine animale. A tale scopo la qualifica sanitaria di uno Stato membro, di un paese terzo o di una loro regione (in seguito «paesi o regioni») in relazione alla BSE, è determinata in base alla classificazione in una delle tre categorie del rischio di BSE, secondo l'articolo 5, paragrafo 1 di tale regolamento.

(2)

La classificazione in categorie di paesi o regioni sulla base del rischio di BSE è necessaria per fissare norme commerciali per ogni categoria a rischio di BSE e per fornire le garanzie necessarie alla protezione della salute pubblica e della salute degli animali.

(3)

L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 fissa le norme per il commercio intracomunitario e l'allegato IX di tale regolamento fissa le norme relative alle importazioni nella Comunità. Essi sono basati sulle norme fissate dal codice sanitario per gli animali terrestri dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).

(4)

L'UIE ha un ruolo fondamentale nella classificazione in categorie di paesi e regioni sulla base del rischio di BSE.

(5)

Durante la sessione generale dell'UIE del maggio 2007 è stata adottata una risoluzione relativa alla qualifica sanitaria di vari paesi con riguardo alla BSE. In attesa di una conclusione definitiva sulla qualifica sanitaria degli Stati membri con riguardo alla BSE e tenendo conto delle severe misure di protezione contro la BSE applicate all'interno dalla Comunità, gli Stati membri dovrebbero essere riconosciuti come paesi a rischio controllato di BSE.

(6)

Inoltre, in attesa della conclusione definitiva relativa alla qualifica sanitaria di Norvegia e Islanda in base al rischio di BSE e tenendo conto dei risultati delle più recenti valutazioni dei rischi relative a tali paesi terzi, questi dovrebbero essere riconosciuti come paesi a rischio controllato di BSE.

(7)

A norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 999/2001 sono state prese misure transitorie per un periodo che ha termine il 1o luglio 2007. Tali misure non sono più di applicazione immediatamente dopo la data di adozione di una decisione relativa alla classificazione in conformità con l'articolo 5 di tale regolamento. È necessario quindi prendere una decisione relativa alla classificazione di paesi o regioni sulla base del loro rischio di BSE prima di tale data.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

La qualifica sanitaria dei paesi o regioni in relazione al rischio di BSE è fissata nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2007.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼M7




ALLEGATO

ELENCO DI PAESI O REGIONI

A.    Paesi o regioni con un rischio di BSE trascurabile

Stati membri

 Belgio

 Danimarca

 Italia

 Paesi Bassi

 Austria

 Slovenia

 Finlandia

 Svezia

Paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA)

 Islanda

 Norvegia

Paesi terzi

 Argentina

 Australia

 Brasile

 Cile

 Colombia

 India

 Israele

 Giappone

 Nuova Zelanda

 Panama

 Paraguay

 Perù

 Singapore

 Stati Uniti

 Uruguay

B.    Paesi o regioni con un rischio di BSE controllato

Stati membri

 Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Regno Unito

Paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA)

 Liechtenstein

 Svizzera

Paesi terzi

 Canada

 Costa Rica

 Messico

 Nicaragua

 Corea del Sud

 Taiwan

C.    Paesi o regioni con un rischio di BSE indeterminato

 Paesi o regioni non elencati ai punti A o B.



( 1 ) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1923/2006 (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 1).