2007D0275 — IT — 01.03.2012 — 001.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 aprile 2007 relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE [notificata con il numero C(2007) 1547] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 116, 4.5.2007, p.9) |
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REGOLAMENTO (UE) N. 28/2012 DELLA COMMISSIONE dell'11 gennaio 2012 |
L 12 |
1 |
14.1.2012 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2011 |
L 21 |
1 |
24.1.2012 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 aprile 2007
relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE
[notificata con il numero C(2007) 1547]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/275/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ( 1 ), in particolare l’articolo 4, paragrafo 5,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ( 2 ), in particolare l’articolo 3, paragrafo 5,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 3 ), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 91/496/CEE stabilisce che gli Stati membri effettuino, conformemente alla direttiva medesima, i controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità. |
(2) |
La direttiva 97/78/CE prevede controlli veterinari su alcuni prodotti di origine animale e alcuni prodotti vegetali introdotti nella Comunità e provenienti da paesi terzi. |
(3) |
La decisione 2002/349/CE della Commissione, del 26 aprile 2002, che stabilisce l’elenco di prodotti che devono essere sottoposti a controllo ai posti d’ispezione frontalieri a norma della direttiva 97/78/CE del Consiglio ( 4 ) dispone che i prodotti di origine animale elencati nella decisione medesima siano sottoposti a controllo veterinario ai posti d’ispezione frontalieri secondo quanto disposto dalla direttiva 97/78/CE. |
(4) |
Dato che i controlli veterinari ai posti d’ispezione frontalieri vengono effettuati in stretta collaborazione con i funzionari doganali, come base per la scelta delle partite di merci è opportuno utilizzare un elenco di prodotti che rinvii alla nomenclatura combinata («NC») di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 5 ). Occorre pertanto sostituire l’elenco di prodotti di cui alla decisione 2002/349/CE con l’elenco contenuto nell’allegato I della presente decisione. |
(5) |
Ai fini della razionalità della legislazione comunitaria, è opportuno che l’elenco di cui all’allegato I della presente decisione comprenda anche gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità. |
(6) |
Per agevolare i controlli da parte delle autorità competenti presso i posti d’ispezione frontalieri, occorre che l’elenco di cui all’allegato I della presente decisione fornisca una descrizione quanto più possibile dettagliata degli animali e dei prodotti da sottoporre a controlli veterinari a norma della direttiva 97/78/CE. In relazione ad alcuni codici NC la presente decisione stabilisce, inoltre, che solo una piccola parte dei prodotti rientranti in un dato capitolo o in una determinata voce sia sottoposta a controlli veterinari. In tali casi occorre che la colonna 3 dell’allegato I della presente decisione indichi il codice NC applicabile e precisi i prodotti da sottoporre ai controlli veterinari. |
(7) |
La decisione 2002/349/CE stabilisce che i prodotti alimentari composti contenenti solo una limitata percentuale di prodotti di origine animale restano soggetti alle norme nazionali. |
(8) |
Per evitare disparità interpretative tra gli Stati membri, le quali provocano distorsioni degli scambi e possibili rischi zoosanitari, è tuttavia opportuno stabilire a livello comunitario norme relative ai prodotti composti che possono essere esonerati dai controlli veterinari previsti dalla direttiva 97/78/CE. |
(9) |
Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ( 6 ) definisce alcuni prodotti. Ai fini della coerenza della legislazione comunitaria è opportuno tenere conto di tali definizioni nella presente decisione. |
(10) |
Diversi sono i rischi zoosanitari associati alle importazioni dei vari tipi di prodotti animali nella Comunità. È quindi opportuno che la presente decisione stabilisca che siano soggetti a controlli veterinari tutti i prodotti composti contenenti prodotti a base di carne, mentre ai prodotti composti contenenti altri prodotti animali vanno applicati criteri diversi fondati sull’esigenza di norme armonizzate a livello comunitario. |
(11) |
Durante la fabbricazione alcuni prodotti composti subiscono un trattamento che ne riduce il potenziale rischio zoosanitario. È opportuno, pertanto, che le autorità competenti che devono decidere in merito alla necessità di sottoporre prodotti composti a controlli veterinari facciano riferimento all’aspetto, ai tempi di conservazione e alle caratteristiche fisiche come elementi distintivi riconoscibili. |
(12) |
Al fine di garantire la coerenza dei controlli veterinari effettuati presso i posti d’ispezione frontalieri sui prodotti composti introdotti nella Comunità, è altresì opportuno istituire un elenco di alcuni prodotti alimentari e prodotti composti che possono essere esonerati dai controlli previsti dalla direttiva 97/78/CE. |
(13) |
Per la coerenza della legislazione comunitaria è opportuno abrogare la decisione 2002/349/CE e sostituirla con la presente decisione. |
(14) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione stabilisce norme relative agli animali e ai prodotti da sottoporre, all’atto della loro introduzione nella Comunità, a controlli veterinari presso i posti d’ispezione frontalieri, conformemente alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) «prodotto composto»: un prodotto alimentare destinato al consumo umano contenente sia prodotti trasformati di origine animale sia prodotti di origine vegetale, compresi quei prodotti alimentari per i quali la trasformazione del prodotto primario è parte integrante della produzione del prodotto finale;
b) «prodotti a base di carne»: i prodotti di cui alla definizione contenuta all’allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
c) «prodotti trasformati»: i prodotti trasformati elencati all’allegato I, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004;
d) «prodotti lattiero-caseari»: prodotti di cui alla definizione contenuta all’allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Articolo 3
Controlli veterinari degli animali e dei prodotti elencati nell’allegato I
1. Gli animali e i prodotti elencati nell’allegato I della presente decisione sono sottoposti a controlli veterinari ai posti d’ispezione frontalieri conformemente alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE.
2. La presente decisione lascia impregiudicati i controlli sui prodotti composti necessari al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia di salute pubblica.
3. La selezione iniziale dei prodotti da sottoporre a controlli veterinari, effettuata in base alla nomenclatura combinata di cui alla colonna 1 dell’allegato, è precisata mediante un riferimento al testo specifico o alla normativa veterinaria citata nella colonna 3.
Articolo 4
Prodotti composti soggetti a controlli veterinari
Sono soggetti a controlli veterinari i seguenti prodotti composti:
a) prodotti composti contenenti prodotti trasformati a base di carne;
b) prodotti composti di cui metà o più della massa è costituita da un qualsiasi prodotto trasformato di origine animale diverso da un prodotto trasformato a base di carne;
c) prodotti composti che non contengono prodotti trasformati a base di carne e dei quali meno della metà della massa è costituita da prodotti trasformati a base di latte, ove i prodotti finiti non soddisfino le prescrizioni dell’articolo 6.
▼M1 —————
Articolo 6
Deroga per alcuni prodotti composti e per alcuni prodotti alimentari
1. In deroga all’articolo 3, non sono soggetti a controlli veterinari i prodotti composti e i prodotti alimentari seguenti, destinati al consumo umano e che non contengono alcun prodotto a base di carne:
a) i prodotti composti dei quali meno della metà della massa è costituita da un qualsiasi altro prodotto trasformato, purché tali prodotti:
i) si conservino a temperatura ambiente o abbiano certamente subito nella fabbricazione un processo di trattamento termico o di cottura completo di tutta la massa, con conseguente denaturazione di qualsiasi prodotto crudo;
ii) siano chiaramente identificati come destinati al consumo umano;
iii) siano correttamente imballati o sigillati in contenitori puliti;
iv) siano corredati di un documento commerciale ed etichettati in una lingua ufficiale di uno Stato membro, in modo che il documento e l’etichettatura insieme forniscano informazioni sulla natura, sulla quantità e sul numero di confezioni dei prodotti composti, sul paese di origine, sul fabbricante e sull’ingrediente;
b) i prodotti composti o prodotti alimentari elencati nell’allegato II.
2. Eventuali prodotti a base di latte contenuti in prodotti composti possono, tuttavia, provenire unicamente dai paesi elencati nell’allegato I della decisione 2004/438/CE della Commissione ( 7 ) e devono essere stati sottoposti ai trattamenti ivi previsti.
Articolo 7
Abrogazione
La decisione 2002/349/CE è abrogata.
Articolo 8
Applicabilità
La presente decisione si applica a decorrere da un mese dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 9
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
ELENCO DEGLI ANIMALI E DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI A CONTROLLI VETERINARI DI CUI ALL’ARTICOLO 3
Questo elenco di animali e prodotti si basa sulla nomenclatura delle merci utilizzata nell’Unione e serve come riferimento per la selezione delle partite di merci da sottoporre a controlli veterinari ai posti d’ispezione frontalieri
Note relative alla tabella:
Considerazioni generali
Le considerazioni generali sono aggiunte ad alcuni capitoli per chiarire quali animali o prodotti sono compresi nei vari capitoli. Se del caso, si fa anche riferimento alle condizioni specifiche indicate nella quarta colonna «Condizioni di importazione e transito» di varie tabelle figuranti negli allegati XIII e XIV del regolamento (UE) n. 142/2011, corrispondente alla colonna 3 dell’elenco.
Nota relativa al capitolo
Le note relative ai capitoli sono spiegazioni estratte se necessario dalle note relative ai singoli capitoli della nomenclatura combinata (NC) figurante nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
Estratti delle note esplicative del sistema armonizzato
Altre informazioni sui diversi capitoli sono state estratte, se necessario, dalle note esplicative del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane (2007).
Colonna 1 – Codice NC
In questa colonna è indicato il codice NC. La NC, istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, è basata sul sistema internazionale armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, ora Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), adottato dalla convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvato a nome della Comunità economica europea con la decisione 87/369/CEE del Consiglio ( 8 ) («convenzione SA»). La NC riproduce le voci e le sottovoci a sei cifre del SA e solo alla settima e all’ottava cifra corrispondono ulteriori sottovoci specifiche della NC.
Quando è utilizzato un codice a quattro cifre, tutti i prodotti preceduti da tali quattro cifre o rientranti in quel codice devono essere sottoposti a controlli veterinari al posto d’ispezione frontaliero, salvo altrimenti disposto. Nella maggior parte dei casi i codici NC pertinenti inclusi nel sistema TRACES istituito dalla decisione 2004/292/CE sono disaggregati in codici a sei o otto cifre.
Qualora solo determinati prodotti specifici rientranti in un codice a quattro, sei o otto cifre debbano essere sottoposti a controlli veterinari e nella NC non esista una suddivisione specifica di tale codice, il codice è preceduto da «ex» (p.es., ex30 02: il controllo veterinario è prescritto solo per i materiali di origine animale, compresi fieno e paglia, e non per l’intera voce, sottovoce o codice NC). I codici pertinenti sono inseriti anche nel sistema TRACES.
Colonna 2 – Designazione delle merci
La designazione delle merci è quella contenuta nella colonna «Designazione delle merci» della NC dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio. Per ulteriori spiegazioni circa la portata precisa della tariffa doganale comune si rinvia alla modifica più recente di detto allegato.
Colonna 3 – Precisazioni e spiegazioni
In questa colonna sono fornite precisazioni sugli animali o sui prodotti. Ulteriori informazioni sugli animali o sui prodotti compresi nei diversi capitoli della NC sono contenute nell’ultima versione delle note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea ( 9 ). Per informazioni aggiornate, si rinvia all’ultima modifica o alla versione consolidata delle note esplicative.
Per alcuni animali vivi (rettili, anfibi, insetti, vermi o altri invertebrati) e alcuni prodotti di origine animale non sono state finora concordate condizioni specifiche di importazione nell’Unione e quindi attualmente non esistono certificati di importazione armonizzati.
Le condizioni per l’importazione di animali vivi non specificate in altre norme dell’Unione rientrano tuttavia nel campo di applicazione della direttiva 92/65/CE ( 10 ). Inoltre, per tali animali si applicano le norme nazionali per quanto concerne la documentazione che deve accompagnare le partite di merci. I veterinari ufficiali devono esaminare le partite di merci e, se del caso, rilasciare un documento veterinario comune di entrata (DVCE) che attesti che sono stati effettuati i controlli veterinari e che gli animali possono essere immessi in libera pratica.
I prodotti derivati dai sottoprodotti di origine animale di cui ai regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011 non sono identificati in modo specifico nella normativa dell’Unione. I controlli veterinari devono essere effettuati sui prodotti parzialmente trasformati, che restano però prodotti grezzi destinati a ulteriore trasformazione in uno stabilimento autorizzato o registrato nel luogo di destinazione.
I veterinari ufficiali dei posti d’ispezione frontalieri devono valutare e precisare, se necessario, se un prodotto derivato è sufficientemente trasformato, in modo da non richiedere altri controlli veterinari previsti dalla normativa dell’Unione.
TABELLA
Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci figurante nella colonna 2 è considerata di carattere puramente indicativo, perché le merci oggetto della presente decisione sono identificate, nel presente allegato, dai codici NC.
Se il codice NC è preceduto da «ex», le merci oggetto della presente decisione sono identificate dal codice NC e dalla corrispondente designazione della colonna 2 nonché dalle precisazioni e spiegazioni della colonna 3.
CAPITOLO 1
Animali vivi
Nota relativa al capitolo I
1. Questo capitolo comprende tutti gli animali vivi, esclusi:
a) i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici delle voci 0301, 0306, 0307 o 0308;
b) le colture di microrganismi e gli altri prodotti della voce 3002;
c) gli animali della voce 9508.
Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato
La voce 0106 include tra l’altro i seguenti animali domestici o selvatici:
A) Mammiferi:
1) primati;
2) balene, delfini e marsovini (mammiferi dell’ordine dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi dell’ordine dei sireni); foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi);
3) altri (quali renne, gatti, cani, leoni, tigri, orsi, elefanti, cammelli, zebre, conigli, lepri, cervi, antilopi, camosci, volpi, visoni e altri animali destinati ad allevamenti di animali da pelliccia).
B) Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe)
C) Uccelli:
1) uccelli rapaci;
2) psittaciformi (compresi pappagalli, cocorite, are e cacatua);
3) altri (quali pernici, fagiani, quaglie, beccacce, beccaccini, colombi, galli cedroni, ortolani, anatre selvatiche, oche selvatiche, tordi, merli, allodole, fringuelli, cinciallegre, colibrì, pavoni, cigni e altri uccelli non nominati nella voce 0105).
D) Altri, quali api (anche trasportati in alveari, gabbie o cassette), altri insetti, rane.
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
0101 |
Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi |
Tutti |
0102 |
Animali vivi della specie bovina |
Tutti |
0103 |
Animali vivi della specie suina |
Tutti |
0104 10 |
Animali vivi della specie ovina |
Tutti |
0104 20 |
Animali vivi della specie caprina |
Tutti |
0105 |
Galli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone, vivi, delle specie domestiche |
Tutti |
0106 |
Altri animali vivi |
Tutti, compresi tutti gli animali delle seguenti sottovoci: 0106 11 00 (primati) 0106 12 00 (balene, delfini e marsovini (mammiferi dell’ordine dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi dell’ordine dei sireni); foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)] 0106 13 00 (cammelli e altri camelidi (Camelidae)] 0106 14 10 (conigli domestici) 0106 14 90 (altri conigli e lepri diversi dai conigli domestici) 0106 19 00 (altri): mammiferi diversi da quelli delle voci 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11, 0106 12, 0106 13 e 0106 14; sono compresi cani e gatti 0106 20 00 (rettili, compresi i serpenti e le tartarughe) 0106 31 00 (uccelli: uccelli rapaci) 0106 32 00 (uccelli: psittaciformi, compresi pappagalli, cocorite, are e cacatua) 0106 33 00 (struzzi; emù (Dromaius novaehollandiae) 0106 39 (altri): sono compresi agli uccelli diversi da quelli delle voci 0105, 0106 31, 0106 32 e 0106 33, inclusi i piccioni. 0106 41 00 (api) 0106 49 00 (altri insetti diversi dalle api) 0106 90 00 (altri): tutti gli altri animali vivi non compresi altrove, diversi da mammiferi, uccelli e rettili. Sono comprese in questa voce le rane vive, destinate a vivai o all’alimentazione umana. |
CAPITOLO 2
Carni e frattaglie commestibili
Nota relativa al capitolo 2
1. Questo capitolo non comprende:
a) per quanto riguarda le voci da 0201 a 0208 o 0210, i prodotti non atti all’alimentazione umana;
b) budella, vesciche e stomaci di animali (voce 0504) o il sangue di animali (voce 0511 o 3002); oppure
c) grassi animali, diversi dai prodotti della voce 0209 (capitolo 15).
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
0201 |
Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate |
Tutte |
0202 |
Carni di animali della specie bovina, congelate |
Tutte |
0203 |
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate |
Tutte |
0204 |
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate |
Tutte |
0205 00 |
Carni di animali delle specie equina, asinina, di muli o bardotti, fresche, refrigerate o congelate |
Tutte |
0206 |
Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina di muli o bardotti, fresche, refrigerate o congelate |
Tutte |
0207 |
Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 |
Tutte |
0208 |
Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate |
Tutte, eccetto le materie prime non destinate/adatte al consumo umano. Sono comprese le altre materie prime per la produzione di gelatina o collagene destinati al consumo umano. Sono comprese tutte le carni e frattaglie commestibili delle seguenti sottovoci: 0208 10 (di conigli o lepri) 0208 30 00 (di primati) 0208 40 (di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell’ordine dei cetacei); di lamantini e dugonghi (mammiferi dell’ordine dei sireni); di foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)]. 0208 50 00 (di rettili, compresi serpenti e tartarughe) 0208 60 00 (di cammelli e altri camelidi (Camelidae)] 0208 90 (altri: di piccioni domestici, di selvaggina diversa da conigli o lepri): sono comprese le carni di quaglia, renna o qualsiasi altra specie di mammiferi. Sono comprese le cosce di rana con il codice NC 0208 90 70. |
0209 |
Grasso di maiale senza parti magre e grasso di volatili, non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati. |
Tutte, compresi i grassi, anche trasformati, descritti nella colonna 2. |
0210 |
Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie. |
Tutte, comprese le carni, i prodotti a base di carne e gli altri prodotti di origine animale. Sono comprese le proteine animali trasformate e le orecchie di maiale secche destinate al consumo umano. Le ossa destinate al consumo umano sono comprese nella voce 0506. Le salsicce sono comprese nella voce 1601. I ciccioli sono compresi nella voce 2301. |
CAPITOLO 3
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici
Considerazioni generali
Questo capitolo comprende sia i pesci vivi destinati all’allevamento e alla riproduzione e i pesci ornamentali vivi, sia i pesci o i crostacei trasportati vivi ma importati per il consumo umano.
Tutti i prodotti di questo capitolo sono soggetti a controlli veterinari.
Note relative al capitolo 3 (estratte dalle note relative al capitolo corrispondente della nomenclatura combinata (NC) quale figurante nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87)
1. Questo capitolo non comprende:
a) i mammiferi della voce 0106;
b) le carni dei mammiferi della voce 0106 (voci 0208 o 0210);
c) i pesci (compresi fegati e uova di pesce), i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici, morti, non atti all’alimentazione umana per la loro natura o il loro stato di presentazione (capitolo 5); le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellet di pesci o crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici non atti all’alimentazione umana (voce 2301); oppure
d) il caviale o i succedanei del caviale preparati con uova di pesce (voce 1604).
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
0301 |
Pesci vivi |
Tutti, compresi trote, anguille, carpe o qualsiasi altra specie o pesce importati a fini di allevamento o riproduzione. I pesci vivi importati per il consumo umano diretto sono trattati, ai fini dei controlli veterinari, come se fossero prodotti. Sono compresi i pesci ornamentali della sottovoce 0301 10. |
0302 |
Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesce della voce 0304. |
Tutti, compresi fegati e uova di pesce, freschi o refrigerati, con il codice NC 0301 90 00. |
0303 |
Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesce della voce 0304. |
Tutti, compresi fegati e uova di pesce, congelati, della sottovoce 0303 90. |
0304 |
Filetti di pesce e altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati. |
Tutti |
0305 |
Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante il processo di affumicazione; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di pesci, atti all’alimentazione umana. |
Tutti, compresi altri prodotti della pesca, quali farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di pesci, atti all’alimentazione umana, nonché teste, code e vesciche natatorie di pesci e altri prodotti della pesca. |
0306 |
Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante il processo di affumicazione; crostacei non sgusciati, cotti al vapore o in acqua, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti all’alimentazione umana. |
Tutti: i crostacei vivi importati per il consumo umano diretto sono considerati e trattati, ai fini dei controlli veterinari, come se fossero prodotti. Sono compresi le artemie saline ornamentali e le loro cisti utilizzate per acquari e tutti i crostacei ornamentali vivi, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione (1). |
0307 |
Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante il processo di affumicazione; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di molluschi, atti all’alimentazione umana. |
Sono compresi i molluschi cotti e poi affumicati. Gli altri molluschi cotti sono compresi nella voce 1605. Sono i compresi molluschi ornamentali vivi, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1251/2008. I molluschi vivi importati per il consumo umano diretto sono considerati e trattati, ai fini dei controlli veterinari, come se fossero prodotti. Sono comprese tutte le sottovoci da 0307 11 a 0307 99, ad esempio: 0307 60 (lumache diverse da quelle di mare): sono compresi i gasteropodi terrestri delle specie Helix pomatia, Helix aspersa, Helix lucorum e le specie appartenenti alla famiglia degli acatinidi. Sono comprese le lumache vive (lumache d’acqua dolce incluse) per il consumo umano diretto e anche le carni di lumaca per il consumo umano. Sono comprese le lumache leggermente precotte o pretrattate. Altri prodotti trattati sono compresi nella voce 1605. 0307 91 00 (molluschi vivi, freschi o refrigerati diversi da ostriche, pettinidi, mitili, seppie, polipi, lumache diverse dalle lumache di mare, vongole, cardidi, arche, abaloni; comprese farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di tali molluschi; atti all’alimentazione umana): sono comprese le carni di specie di lumache di mare, con o senza guscio. 0307 99 (molluschi diversi da ostriche, pettinidi, mitili, seppie, polipi, lumache diverse dalle lumache di mare, vongole, cardidi, arche, abaloni diversi a quelli vivi, freschi o refrigerati; comprese farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di tali molluschi; atti all’alimentazione umana). |
0308 |
Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante il processo di affumicazione; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, atti all’alimentazione umana. |
Tutti |
(1) GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41. |
CAPITOLO 4
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
Note relative al capitolo 4
1. Per «latte» si intende il latte intero o il latte parzialmente o totalmente scremato.
2. Ai sensi della voce 0405:
a) per «burro» si intende il burro naturale, il burro di siero di latte o il burro ricombinato (fresco, salato o rancido, anche in conserva) derivati esclusivamente dal latte, con un tenore di materie grasse uguale o superiore all’80 % ma non superiore al 95 % in peso, un tenore massimo di materie solide non grasse del latte del 2 % in peso e un tenore massimo di acqua del 16 % in peso. Il burro non contiene emulsionanti aggiunti, ma può contenere cloruro di sodio, coloranti alimentari, sali di neutralizzazione e colture innocue di batteri produttori di acido lattico;
b) per «paste da spalmare lattiere» si intendono le emulsioni del tipo acqua-in-olio che possono essere spalmate e che contengono materia grassa del latte come sola materia grassa e il cui tenore di materia grassa del latte è pari o superiore al 39 % ma inferiore all’80 % in peso.
3. I prodotti ottenuti tramite la concentrazione di siero di latte con aggiunta di latte o di materia grassa del latte sono da classificare come formaggi della voce 0406, a condizione che presentino le tre caratteristiche seguenti:
a) un tenore di materia grassa del latte pari o superiore al 5 % in peso, su sostanza secca;
b) un tenore di sostanza secca di almeno il 70 % ma non superiore all’85 % in peso; e
c) sono messi in forma o possono esserlo.
4. Questo capitolo non comprende:
a) i prodotti ottenuti dal siero di latte contenenti, in peso, più del 95 % di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca (voce 1702); oppure
b) le albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte, contenenti, in peso, più dell’80 % di proteine di siero di latte, calcolato sulla sostanza secca) (voce 3502) o le globuline (voce 3504).
Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato
La voce 0408 comprende le uova intere sgusciate e i tuorli di tutti i volatili. I prodotti di questa voce possono essere freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati (p.es. le cosiddette «uova lunghe» di forma cilindrica), congelati o altrimenti conservati. In tale voce rientrano tutti questi prodotti, anche quelli con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e quelli per uso alimentare o industriale (p.es. conciatura).
Questa voce non comprende:
a) olio di tuorlo d’uovo (voce 1506);
b) preparazioni a base di uova con condimenti, spezie o altri additivi (voce 2106);
c) lecitina (voce 2923);
d) albume d’uovo separato (ovoalbumina) (voce 3502).
Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato
La voce 0409 comprende il miele prodotto dalle api (Apis mellifera) o da altri insetti, centrifugato o in favo o contenente pezzi di favo, purché senza aggiunta di zucchero o di altre sostanze. Detto miele può essere denominato secondo l’origine floreale, il luogo di origine, il colore.
La voce 0409non comprende i succedanei del miele, neppure mescolati con miele naturale (voce 1702).
Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato
La voce 0410 comprende i prodotti di origine animale atti all’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove nella nomenclatura combinata. Essa comprende:
a) le uova di tartaruga;
b) i nidi di rondine.
La voce 0410non comprende il sangue animale, commestibile o no, liquido o essiccato (voce 0511 o 3002).
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
0401 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
Tutti: il latte comprende il latte crudo, pastorizzato o trattato termicamente, anche congelato. Sono comprese le frazioni del latte. In questa voce è compreso il latte per l’alimentazione animale, mentre l’alimentazione animale contenente latte è compresa nella voce 2309. Il latte per usi terapeutici/profilattici è compreso nella voce 3001. |
0402 |
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
Tutti, anche il latte per lattanti. |
0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, o contenenti frutta, noci o cacao |
Tutti, compresi la crema, contenente aromatizzanti o frutta, e il latte fermentato e congelato per il consumo umano. Il gelato è compreso nella voce 2105. Le bevande contenenti latte aromatizzato con cacao o altre sostanze sono comprese nella voce 2202. |
0404 |
Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti da componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove |
Tutti, compresi i prodotti lattieri per lattanti. Il codice NC 0404 10 48 comprende il colostro bovino allo stato liquido, sgrassato e decaseinato, per il consumo umano, e il codice NC 0404 90 21 comprende il colostro in polvere a basso tenore di grasso, essiccato mediante nebulizzazione e non decaseinato, per il consumo umano. |
0405 |
Burro ed altre materie grasse derivanti dal latte; paste da spalmare lattiere |
Tutti, comprese le paste da spalmare lattiere. |
0406 |
Formaggi e latticini |
Tutti |
0407 |
Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte |
Tutti, comprese le uova da cova e le uova esenti da patogeni specifici, le uova fertilizzate per incubazione (0407 11 e 0407 19). Sono comprese le uova fresche (da 0407 21 a 0407 29) e altre uova (0407 90), atte e non atte all’alimentazione umana. Sono comprese le «uova dei cent’anni». L’ovalbumina atta e non atta all’alimentazione umana è compresa nella voce 3502. |
0408 |
Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
Tutti: questa voce comprende gli ovoprodotti, anche trattati termicamente e i prodotti non atti all’alimentazione umana. |
0409 00 00 |
Miele naturale |
Tutti |
0410 00 00 |
Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove |
Tutti Questa voce comprende la pappa reale e la propoli (utilizzata nella fabbricazione di prodotti farmaceutici e integratori alimentari) e altri materiali di origine animale per il consumo umano, fuorché le ossa (comprese nella voce 0506). Sono compresi in questo codice NC gli insetti o le uova di insetti destinati al consumo umano. |
CAPITOLO 5
Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove
Considerazioni generali
I requisiti specifici per alcuni prodotti di questo capitolo sono stabiliti nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, del regolamento (UE) n. 142/2011:
Riga 7: setole di maiale
Riga 8: peli non trattati
Riga 9: piume e parti di piume trattate.
I termini «trattati» e «non trattati» sono definiti per i vari prodotti nell’allegato I del regolamento (UE) n. 142/2011.
Note relative al capitolo 5 (estratte dalle note relative al capitolo corrispondente della nomenclatura combinata (NC) quale figurante nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87)
1. Questo capitolo non comprende:
a) i prodotti commestibili (diversi da budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, e dal sangue animale liquido o disseccato;
b) i cuoi o le pelli (comprese le pelli da pellicceria) diversi dai prodotti della voce 0505 e dai ritagli e simili cascami di pelli gregge della voce 0511 (capitoli 41 o 43);
c) le materie prime tessili di origine animale, diverse dal crine e dai cascami di crine (sezione XI); oppure
d) le teste preparate per oggetti di spazzolificio (voce 9603).
3. Nella nomenclatura per «avorio» si intendono le zanne di elefante, ippopotamo, tricheco, narvalo e cinghiale, le corna di rinoceronte e i denti di tutti gli animali.
4. Nella nomenclatura per «crini» si intendono i peli della criniera o della coda degli equini o dei bovini.
Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato
La voce 0505 comprende
1) pelli e altre parti di uccelli (teste, ali) rivestite delle loro piume o della loro calugine, e
2) piume e parti di piume (anche rifilate) e calugine,
purché siano gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione, ma non altrimenti lavorate o montate.
Nella voce 0505 rientrano anche le polveri, le farine e i cascami di piume o parti di piume.
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
0502 10 00 |
Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole. |
Tutte, trattate e non trattate. Per setole di maiale non trattate si intendono le setole di maiale non sottoposte a lavaggio industriale, non derivate da operazioni di conciatura o non sottoposte a altro trattamento destinato ad impedire il permanere di agenti patogeni. |
0504 00 00 |
Budella, vesciche e stomachi di animali, (diversi dai pesci), interi o in pezzi, freschi, refrigerati, congelati, salati, in salamoia, secchi o affumicati. |
Tutti, compresi stomaci, vesciche e intestini puliti, salati, essiccati o sottoposti a trattamento termico, di origine bovina, suina, ovina, caprina o di pollame. |
Ex05 05 |
Pelli e altre parti di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e parti di piume (anche rifilate) e calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume o parti di piume. |
Tutti, compresi i trofei di caccia di volatili ed escluse le piume ornamentali trattate, le piume trattate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trattate inviate a privati per fini non industriali. L’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 142/2011 vieta l’importazione e il transito nell’Unione di piume, parti di piume e piumini non trattati. Controlli veterinari sono applicati per le piume indipendentemente dal loro trattamento, come previsto nell’allegato XIII, capo VII, punto C, del regolamento (UE) n. 142/2011. Altri requisiti specifici per i trofei di caccia sono stabiliti nell’allegato XIV, capo II, sezione 5, del regolamento (UE) n. 142/2011. L’allegato XIV, capo II, sezione 6, del regolamento (UE) n. 142/2011 comprende le piume utilizzate per l’imbottitura e la calugine gregge o altre piume. |
0506 |
Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie. |
Sono compresi le ossa per la produzione di gelatina o il collagene se ottenuti da carcasse macellate per il consumo umano e la farina d’ossa destinata al consumo umano. I requisiti specifici per questi prodotti non destinati al consumo umano sono stabiliti nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 6 (trofei di caccia) e riga 11 (ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) e zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) destinati a usi diversi dall’alimentazione animale, concimi organici o ammendanti) del regolamento (UE) n. 142/2011. |
0507 |
Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie. |
I requisiti specifici per i trofei di caccia sono stabiliti nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 6, del regolamento (UE) n. 142/2011. Sono compresi i trofei di caccia trattati di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli provenienti da paesi terzi. |
Ex050800 00 |
Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossi di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami. |
Le conchiglie vuote destinate all’alimentazione umana e a essere utilizzate come materia prima per la glucosamina. Inoltre, le conchiglie con tessuti molli e carni destinate a utilizzi diversi rientrano nell’articolo 10, lettera k), punto i), del regolamento (CE) n. 1069/2009. |
Ex051000 00 |
Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole e altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio. |
I requisiti specifici sono indicati nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 14 del regolamento (UE) n. 142/2011 per i sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, diversi dagli alimenti greggi per animali da compagnia, e di prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi (per prodotti farmaceutici e altri prodotti tecnici). In questo codice rientrano le ghiandole, altri prodotti animali e la bile. Le ghiandole essiccate e altri prodotti sono compresi nella voce 3001. |
0511 |
Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana. |
Tutti, comprese le sottovoci da 0511 10 a 0511 99. Sono compresi il materiale genetico (sperma ed embrioni di origine animale, delle specie bovina, ovina, caprina, equina e suina) e i sottoprodotti di origine animale di materiali delle categorie 1 e 2. Esempi di prodotti di origine animale che rientrano nelle sottovoci da 0511 10 a 0511 99: 0511 10 00 (sperma bovino) 0511 91 (prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici): tutti, compresi le uova di pesce per la riproduzione, gli animali morti, i sottoprodotti di origine animale per la produzione di alimenti per animali da compagnia e di prodotti farmaceutici e di altri prodotti tecnici. Sono compresi gli animali morti di cui al capitolo 3, non commestibili o classificati non atti all’alimentazione umana, ad esempio le dafnidi, note come pulci d’acqua, e altri ostracodi o fillopodi, essiccati, per l’alimentazione di pesci d’acquario; sono comprese le esche di pesca. 0511 99 10 (tendini; ritagli e altri cascami simili di pelli gregge) 0511 99 31 (spugne naturali di origine animale gregge): tutte, se destinate all’alimentazione umana; se non destinate all’alimentazione umana, solo quelle destinate alla produzione di alimenti per animali da compagnia. I requisiti specifici per l’alimentazione non umana sono indicati nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 12, del regolamento (UE) n. 142/2011. 0511 99 39 (spugne naturali di origine animale non gregge): tutte, se destinate all’alimentazione umana; se non destinate all’alimentazione umana, solo quelle destinate alla produzione di alimenti per animali da compagnia. I requisiti specifici per l’alimentazione non umana sono indicati nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 12, del regolamento (UE) n. 142/2011. 0511 99 85 (altri prodotti di origine animale non nominati né compresi altrove; animali morti di cui al capitolo 1, non atti all’alimentazione umana): tutti, questa voce comprende embrioni, ovuli, sperma e materiale genetico non rientrante nella voce 0511 10 e di specie non bovina. Sono compresi i sottoprodotti di origine animale per la produzione di alimenti per animali da compagnia o di altri prodotti tecnologici. Sono compresi il crine di cavallo non trattato, i prodotti di apicoltura diversi dalle cere per apicoltura o per uso tecnico, gli spermaceti per uso tecnico, gli animali morti di cui al capitolo 1 non commestibili o non atti all’alimentazione umana (p.es. cani, gatti, insetti), il materiale di origine animale le cui caratteristiche essenziali non sono state cambiate e il sangue animale commestibile non proveniente da pesci, per l’alimentazione umana. |
CAPITOLO 12
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi
Considerazioni generali
Solo alcuni prodotti vegetali sono soggetti a controlli veterinari, cfr. definizione di «prodotti» all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 97/78/CE.
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex121299 95 |
Polline di api |
Tutti |
Ex121300 00 |
Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellet. |
È compresa solo la paglia. |
Ex12 14 90 |
Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellet: altri prodotti diversi dalla farina e dagli agglomerati in forma di pellet di erba medica. |
È compreso solo il fieno. |
CAPITOLO 15
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale
Considerazioni generali
Tutti i grassi e gli oli di origine animale. I requisiti specifici per i seguenti prodotti sono indicati nell’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011:
1. grassi fusi e olio di pesce al capo I, sezione 1, tabella 1, riga 3;
2. grassi fusi di materiali della categoria 2 destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali d’allevamento (p.es. usi oleochimici) al capo II, sezione 1, tabella 2, riga 17;
3. derivati lipidici al capo II, sezione 1, tabella 2, riga 18.
I derivati lipidici comprendono i prodotti di prima trasformazione dei grassi e degli oli allo stato puro, prodotti con un metodo indicato nel regolamento (CE) n. 142/2011, allegato XIII, capo XI, punto 1.
I derivati miscelati ad altri materiali sono soggetti a controlli veterinari.
Note relative al capitolo 15 (estratte dalle note relative al capitolo corrispondente della nomenclatura combinata (NC) quale figurante nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87)
1. Questo capitolo non comprende:
a) il grasso di maiale o di volatili della voce 0209;
b) il burro, il grasso e l’olio di cacao (voce 1804);
c) le preparazioni alimentari contenenti, in peso, più del 15 % di prodotti della voce 0405 (generalmente capitolo 21);
d) i ciccioli (voce 2301) e i residui delle voci da 2304 a 2306;
…
3. La voce 1518 non comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni semplicemente denaturati, che restano classificati nella voce che comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni non denaturati corrispondenti.
4. Le paste di saponificazione (soapstocks), le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerolo rientrano nella voce 1522.
Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato
La voce 1516 comprende i grassi e gli oli animali e vegetali che hanno subito una trasformazione chimica specifica del tipo indicato di seguito, ma non sono stati ulteriormente preparati.
La voce copre anche le frazioni di grassi e di oli animali o vegetali che hanno subito trattamenti analoghi.
L’idrogenazione, che si ottiene mettendo i prodotti a contatto con idrogeno puro a una temperatura e pressione adeguate in presenza di un catalizzatore (di solito nickel finemente suddiviso), innalza il punto di fusione dei grassi e conferisce agli oli maggiore densità trasformando i gliceridi insaturi in gliceridi saturi con un punto di fusione più alto.
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
1501 |
Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503. |
Tutti |
1502 |
Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503. |
Tutti |
1503 00 |
Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati. |
Tutti |
1504 |
Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente. |
Tutti, olio di pesce e oli di prodotti della pesca e di mammiferi marini. Il capitolo 21 comprende preparazioni alimentari diverse. |
1505 00 |
Grasso di lana e sostanze grasse derivate (compresa la lanolina). |
Tutti, la lana trattata può essere importata senza restrizioni, come stabilito nell’allegato XIII, capo VII, punto B, del regolamento (UE) n. 142/2011, se conforme alle disposizioni dell’articolo 41 del regolamento (CE) n. 1069/2009. |
1506 00 00 |
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente. |
Tutti Grassi e oli non frazionati e anche le loro frazioni iniziali prodotti con un metodo indicato nell’allegato XIII, capo XI, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011. |
1516 10 |
Grassi e oli animali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati. |
Tutti: grassi e oli animali. Per i controlli veterinari i derivati lipidici comprendono prodotti di prima trasformazione derivati da grassi e oli animali allo stato puro, prodotti con un metodo indicato nell’allegato XIII, capo XI, punto 1, del regolamento (UE) 142/2011. |
Ex15 17 |
Margarina, miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi o dagli oli alimentari o dalle loro frazioni della voce 1516. |
Contenenti solo grassi e oli animali. |
Ex151800 91 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516. |
Solo grassi e oli animali, fusi. Derivati lipidici prodotti con un metodo indicato nell’allegato XIII, capo XI, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011. I requisiti specifici sono indicati nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 17 (grassi fusi) e 18 (derivati lipidici), del regolamento (UE) n. 142/2011. |
1518 00 95 |
Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni. |
Tutti: grassi e preparati oleosi di origine animale. Derivati lipidici prodotti con un metodo indicato nell’allegato XIII, capo XI, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011. |
Ex151800 99 |
Altri |
Solo se contenenti grassi di origine animale. |
1521 90 91 |
Cere di api e di altri insetti gregge. |
Tutti, sono comprese la cera d’api sotto forma di favi, le cere d’api gregge per l’apicoltura o per usi tecnici. L’articolo 25, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 142/2011 vieta l’importazione e il transito nell’Unione di cera d’api sotto forma di favi. I requisiti specifici per i sottoprodotti apicoli sono indicati nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 10, del regolamento (UE) n. 142/2011. |
1521 90 99 |
Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate, diverse da quelle gregge. |
Tutte, sono comprese le cere trasformate o raffinate, anche imbianchite o colorate, per l’apicoltura o per usi tecnici. I requisiti specifici per i sottoprodotti apicoli sono indicati nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 10, del regolamento (UE) n. 142/2011. I sottoprodotti apicoli diversi delle cere d’api devono essere sottoposti a controlli veterinari nell’ambito del codice NC 0511 99 85«Altro». |
Ex15 22 00 |
Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali. |
Solo di origine animale. |
CAPITOLO 16
Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
Considerazioni generali
Questo capitolo comprende i prodotti composti contenenti prodotti animali trasformati.
Note relative al capitolo 16
1. Questo capitolo non comprende le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei, i molluschi o altri invertebrati acquatici, preparati o conservati mediante i processi di cui ai capitoli 2 o 3 o alla voce 0504.
2. Le preparazioni alimentari rientrano in questo capitolo purché contengano più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti. Le preparazioni che contengono due o più dei suddetti prodotti, sono classificate nella voce del capitolo 16 corrispondente al prodotto prevalente in peso. Tali disposizioni non si applicano ai prodotti farciti della voce 1902, né alle preparazioni delle voci 2103 o 2104.
Per le preparazioni che contengono fegato le disposizioni della seconda frase di cui sopra non si applicano per determinare le sottovoci all’interno delle voci1601e1602.
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
1601 00 |
Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti. |
Tutti, comprese le conserve di carni sotto varie forme. |
1602 |
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue. |
Tutti, comprese le conserve di carni sotto varie forme. |
1603 00 |
Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici. |
Tutti, compresa la proteina di pesce gelificata, refrigerata o congelata. |
1604 |
Preparazioni o conserve di pesce; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce; pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati. |
Tutti, le preparazioni culinarie cotte o precotte contenenti o mescolate con pesce o prodotti della pesca. È compreso il surimi al codice NC 1604 20 05. Sono comprese le conserve di pesce e di caviale in recipienti a chiusura ermetica nonché il sushi (purché non debbano essere classificati nel capitolo 19). Alla voce 1902 sono compresi i prodotti ittici uniti alle paste alimentari. I cosiddetti spiedini di pesce (carne di pesce cruda/gamberetti con verdure serviti su uno stecchino di legno) sono classificati al codice NC 1604 19 97. |
1605 |
Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati. |
Tutti, comprese le lumache pronte o pre-preparate. Sono comprese le conserve di crostacei o altri invertebrati acquatici. |
CAPITOLO 17
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri
Note relative al capitolo 17 (estratte dalle note relative al capitolo corrispondente della nomenclatura combinata (NC) quale figurante nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87)
1. Questo capitolo non comprende:
…
b) zuccheri chimicamente puri (diversi da saccarosio, lattosio, maltosio, glucosio e fruttosio) o altri prodotti della voce 2940;
…
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
1702 11 00 |
Lattosio e sciroppo di lattosio contenenti, in peso, il 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca. |
Tutti, compresi i succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale. |
CAPITOLO 19
Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria
Considerazioni generali
Questo capitolo comprende i prodotti composti contenenti prodotti trasformati di origine animale e le preparazioni alimentari contenenti prodotti non trasformati di origine animale.
La voce 1902 [paste alimentari, anche cotte o farcite (con carne o altre sostanze) o altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato] comprende solo i prodotti di origine animale contenuti nei prodotti delle sottovoci 1902 11, 1902 20, 1902 30 e 1902 40.
La voce 1902 comprende le preparazioni culinarie cotte o precotte contenenti prodotti di origine animale come stabilito per i prodotti composti negli articoli da 4 a 6 della decisione 2007/275/CE.
Note relative al capitolo 19 (estratte dalle note relative al capitolo corrispondente della nomenclatura combinata (NC) quale figurante nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87)
1. Questo capitolo non comprende:
a) fuorché nel caso dei prodotti farciti della voce 1902, le preparazioni alimentari contenenti più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salami, di carni, di frattaglie, di sangue, di pesci o di crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);
…
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove. |
Tutti. Le preparazioni culinaria sono comprese nei capitoli 16 e 21. |
1902 11 00 |
Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti uova. |
Tutte |
1902 20 10 |
Paste alimentari farcite, anche cotte o altrimenti preparate, contenenti più del 20 %, in peso, di pesce, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici. |
Tutte |
1902 20 30 |
Paste alimentari farcite, anche cotte o altrimenti preparate, contenenti più del 20 %, in peso, di salsicce, di salami e simili, di carni, di frattaglie di ogni specie, compresi i grassi, di qualunque natura o origine. |
Tutte |
Ex190220 91 |
Paste alimentari farcite cotte. |
Contenenti prodotti di origine animale. |
Ex190220 99 |
Altre [altre paste alimentari farcite, non cotte]. |
Contenenti prodotti di origine animale. |
Ex19 02 30 |
Paste alimentari diverse da quelle delle sottovoci 1902 11, 1902 19 e 1902 20. |
Contenenti prodotti di origine animale. |
Ex19 02 40 |
Cuscus |
Contenente prodotti di origine animale. È compreso il cuscus preparato, p.es. il cuscus con carne, verdure e altri ingredienti, purché il contenuto di carne non superi il 20 % in peso della preparazione. |
Ex190490 10 |
Preparazioni alimentari a base di riso. |
Contenenti prodotti di origine animale, p.es. sushi (a condizione che non siano classificate nel capitolo 16). |
Ex19 05 |
Prodotti di pasticceria |
Sono comprese le preparazioni contenenti carne o altri prodotti di origine animale. |
CAPITOLO 20
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, anche a guscio, o di altre parti di piante
Considerazioni generali
Questo capitolo comprende i prodotti composti contenenti prodotti trasformati di origine animale e le preparazioni alimentari contenenti prodotti non trasformati di origine animale.
Note relative al capitolo 20 (estratte dalle note relative al capitolo corrispondente della nomenclatura combinata (NC) quale figurante nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87)
1. Questo capitolo non comprende:
…
b) le preparazioni alimentari contenenti più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16).
…
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex20 04 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006. |
Sono comprese le preparazioni contenenti prodotti di origine animale. |
Ex20 05 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006. |
Sono comprese le preparazioni contenenti prodotti di origine animale. |
CAPITOLO 21
Preparazioni alimentari diverse
Considerazioni generali
Questo capitolo comprende i prodotti composti contenenti prodotti trasformati di origine animale, come stabilito per i prodotti composti negli articoli da 4 a 6 della decisione 2007/275/CE, e le preparazioni alimentari contenenti prodotti non trasformati di origine animale.
Note relative al capitolo 21 (estratte dalle note relative al capitolo corrispondente della nomenclatura combinata (NC) quale figurante nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87)
1. Questo capitolo non comprende:
…
e) le preparazioni alimentari, diverse dai prodotti descritti nelle voci 2103 o 2104, contenenti più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16).
…
3. Ai sensi della voce 2104, per «preparazioni alimentari composte omogeneizzate» si intendono le preparazioni costituite da una miscela finemente omogeneizzata di due o più ingredienti di base, quali carne, pesce, ortaggi, legumi, frutta o noci, preparate per la vendita al dettaglio come alimenti per lattanti o per fini dietetici in recipienti con un contenuto non superiore a 250 g in peso netto. Per l’applicazione di questa definizione non si tiene conto delle piccole quantità di ingredienti eventualmente aggiunti alla miscela come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di ingredienti.
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex210390 90 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata. Altri |
Sono comprese le preparazioni contenenti prodotti di origine animale. |
Ex21 04 |
Zuppe, minestre e brodi e preparazioni per zuppe, minestre e brodi; preparazioni alimentari composte omogeneizzate. |
Sono comprese le preparazioni contenenti prodotti di origine animale. |
Ex21 05 00 |
Gelati, ghiaccioli e sorbetti, anche contenenti cacao. |
Sono comprese le preparazioni contenenti latte crudo o trasformato. |
Ex21 06 10 |
Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate. |
Sono comprese le preparazioni contenenti prodotti di origine animale come stabilito per i prodotti composti negli articoli da 4 a 6 della decisione 2007/275/CE. |
Ex210690 92 |
Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, non contenenti materie grasse del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, oppure contenenti, in peso, meno dell’1,5 % di materie grasse del latte, meno del 5 % di saccarosio o isoglucosio, e meno del 5 % di glucosio o amido o fecola. |
Sono comprese le preparazioni contenenti prodotti di origine animale, p.es. gli integratori alimentari, le fondute di formaggio, la condroitina, gli oli animali o altri prodotti di origine animale in capsule, anche con altre sostanze. |
Ex210690 98 |
Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove. |
Sono comprese le preparazioni contenenti prodotti di origine animale, p.es. gli integratori alimentari, le fondute di formaggio, la condroitina, gli oli animali o altri prodotti di origine animale in capsule, anche con altre sostanze. |
CAPITOLO 22
Bevande, liquidi alcolici ed aceti
Note relative al capitolo 22 (estratte dalle note relative al capitolo corrispondente della nomenclatura combinata (NC) quale figurante nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87)
3. Ai sensi della voce 2202, per «bevande non alcoliche» si intendono le bevande il cui titolo alcolometrico volumico non supera 0,5 % vol. Le bevande alcoliche sono classificate nelle voci da 2203 a 2206 o nella voce 2208, secondo il caso.
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex22 02 90 |
Altre bevande analcoliche, non inclusi i succhi di frutta o di verdura della voce 2009. |
Contenenti prodotti o grassi di prodotti delle voci da 0401 a 0404. |
CAPITOLO 23
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
Nota relativa al capitolo 23
1. La voce 2309 comprende i prodotti dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove, ottenuti trattando le materie vegetali o animali in modo tale da far perdere loro le caratteristiche essenziali della materia d’origine, diversi dai cascami e residui vegetali e dai sottoprodotti di tale trattamento.
Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato
I ciccioli sono utilizzati soprattutto nella preparazione di alimenti per animali (p.es. biscotti per cani) ma rimangono nella voce 2301 anche se sono atti al consumo umano.
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
2301 |
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana; ciccioli. |
Tutti, comprese le proteine animali trasformate non destinate al consumo umano, la farina di carne non destinata al consumo umano e i ciccioli, anche per il consumo umano. La farina di piume è compresa nella voce 0505. I requisiti specifici per le proteine animali trasformate sono indicati nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 1, del regolamento (UE) n. 142/2011. |
Ex23 09 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali. |
Tutte, eccetto le sottovoci 2309 90 20 e 2309 90 91. Sono compresi, tra l’altro, gli alimenti per cani o gatti, preparati per la vendita al dettaglio (sottovoce 2309 10) contenenti prodotti di origine animale e solubili di pesce o di mammiferi marini (codice NC 2309 90 10). Prodotti per l’alimentazione animale, comprese le miscele di farine (p.es. di zoccoli e corna). Questa voce comprende il latte liquido, il colostro e i prodotti contenenti prodotti lattieri, colostro e/o carboidrati, tutti atti all’alimentazione degli animali ma non al consumo umano. Sono compresi gli alimenti per animali da compagnia, gli articoli da masticare e le miscele di farine; le miscele possono contenere insetti morti. I requisiti specifici per gli alimenti per animali da compagnia, compresi gli articoli da masticare, sono indicati nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 2, riga 12, del regolamento (UE) n. 142/2011. Sono compresi i prodotti a base di uova non destinati al consumo umano e altri prodotti trasformati di origine animale non destinati al consumo umano. I requisiti specifici per i prodotti a base di uova sono indicati nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 9, del regolamento (UE) n. 142/2011. |
CAPITOLO 28
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex283525 00 |
Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico). |
Unicamente i prodotti di origine animale. I requisiti specifici per il fosfato dicalcico sono indicati nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 6, del regolamento (UE) n. 142/2011. |
Ex283526 00 |
Altri fosfati di calcio. |
Unicamente il fosfato tricalcico di origine animale. I requisiti specifici per il fosfato tricalcico sono indicati nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 7, del regolamento (UE) n. 142/2011. |
CAPITOLO 29
Prodotti chimici organici
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex293299 00 |
Altri composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno. |
Unicamente prodotti di origine animale, p.es. glucosamina solfato. |
CAPITOLO 30
Prodotti farmaceutici
Considerazioni generali
La normativa veterinaria in materia di importazione non si applica ai medicinali finiti. Sono compresi i prodotti intermedi derivati da materiali della categoria 3 e destinati ad usi tecnici per i dispositivi medici, la diagnostica in vitro, i reagenti di laboratorio e i prodotti cosmetici.
Nella voce 3001 (ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici, non nominate né comprese altrove) sono rilevanti per i controlli veterinari solo le sottovoci 3001 20 e 3001 90, unicamente i materiali di origine animale. Si rinvia ai seguenti requisiti specifici indicati nell’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011:
1. capo II, sezione 1, tabella 2, riga 2 per i prodotti sanguigni, esclusi quelli di equidi, per la fabbricazione di prodotti tecnici e
2. capo II, sezione 1, tabella 2, riga 3 per il sangue e i prodotti sanguigni di equidi e
3. capo II, sezione 1, tabella 2, riga 14 per i sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, diversi dagli alimenti greggi per animali da compagnia, e di prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi.
Nella voce 3002 (sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati od ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili) sono rilevanti per i controlli veterinari solo le sottovoci 3002 10 e 3002 90. Il sangue umano della voce 3002 90 10 e i vaccini delle sottovoci 3002 20 e 3002 30 non devono essere sottoposti a controlli veterinari.
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
3001 20 90 |
Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni, di origine non umana. |
Tutti, comprende un prodotto che serve a sostituire il colostro materno ed è utilizzato nei mangimi dei vitelli. |
3001 90 91 |
Sostanze animali preparate per usi terapeutici o profilattici: eparina e suoi sali; |
Tutte |
3001 90 98 |
Sostanze animali diverse dall’eparina e dai suoi sali, preparate per usi terapeutici o profilattici, non nominate né comprese altrove. |
Tutte. Oltre alle ghiandole e agli altri organi, in questa sottovoce rientrano l’ipofisi, le capsule surrenali e la tiroide; eccetto quelle indicate nell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1069/2009. |
Ex300210 10 |
Antisieri, anche modificati od ottenuti mediante procedimenti biotecnologici. |
Unicamente antisieri di origine animale. Sono esclusi i medicinali finiti destinati al consumatore finale. Alla voce 3002 sono indicati i requisiti specifici per i sottoprodotti di origine animale compresi nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, del regolamento (UE) n. 142/2011 e nominati nelle seguenti righe: riga 2: prodotti sanguigni diversi da quelli di equidi; riga 3: sangue e prodotti sanguigni di equidi. |
Ex300210 91 |
Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline, anche modificate od ottenute mediante procedimenti biotecnologici. |
Unicamente materiali di origine animale. |
Ex300210 99 |
Altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati od ottenuti mediante procedimenti biotecnologici, di origine non umana. |
Unicamente materiali di origine animale. |
3002 90 30 |
Sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici. |
Tutti |
Ex300290 50 |
Colture di microrganismi |
Agenti patogeni e colture di agenti patogeni. |
Ex300290 90 |
Altri. |
Agenti patogeni e colture di agenti patogeni. |
Ex300692 00 |
Rifiuti farmaceutici. |
Unicamente materiali di origine animale. Rifiuti farmaceutici, prodotti farmaceutici non idonei al loro uso iniziale. |
CAPITOLO 31
Concimi
Note relative al capitolo 31 (estratte dalle note relative al capitolo corrispondente della nomenclatura combinata (NC) quale figurante nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87)
1. Questo capitolo non comprende:
a) il sangue animale della voce 0511;
…
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex310100 00 |
Concimi di origine animale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale. |
Unicamente prodotti di origine animale allo stato puro. Sono compresi il guano e lo stallatico, ma sono escluse le miscele di stallatico e di sostanze chimiche utilizzate come concime (p.es. voce 3105). È compreso lo stallatico misto a proteine animali trasformate, se utilizzato come concime. I requisiti specifici per lo stallatico, lo stallatico trasformato o i prodotti a base di stallatico trasformato sono indicati nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 1, del regolamento (UE) n. 142/2011. |
CAPITOLO 35
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex35 01 |
Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina. |
Caseine per il consumo umano, l’alimentazione animale o utilizzi tecnici. I requisiti specifici per il latte, i prodotti a base di latte e il colostro non destinati al consumo umano sono indicati nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 4, del regolamento (UE) n. 142/2011. |
Ex35 02 |
Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più dell’80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine. |
Sono compresi i prodotti derivati dalle uova e dal latte, anche non destinati al consumo umano (compresi quelli per l’alimentazione animale), secondo quanto specificato di seguito. Ovoprodotti, prodotti lattiero-caseari e prodotti trasformati destinati al consumo umano sono definiti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004. I requisiti specifici per il latte, i prodotti a base di latte e colostro non destinati al consumo umano sono indicati nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 4 del regolamento (UE) n. 142/2011 e per gli ovoprodotti non destinati al consumo umano nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 9 del regolamento (UE) n. 142/2011 1. |
Ex35 03 00 |
Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501. |
È compresa la gelatina destinata al consumo umano e all’industria alimentare. Sono escluse dai controlli veterinari le gelatine classificate alla voce 9602 (gelatina lavorata, non indurita e articoli di gelatina non indurita (p.es. capsule vuote)]. I requisiti specifici per la gelatina e le proteine idrolizzate non destinate al consumo umano sono indicati nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 5, del regolamento (UE) n. 142/2011 e per la gelatina fotografica nell’allegato XIV, capo II, sezione 11. |
Ex35 04 00 |
Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo. |
Sono compresi il collagene e le proteine idrolizzate per il consumo umano e l’industria alimentare. I requisiti specifici per il collagene sono indicati nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 5, del regolamento (UE) n. 142/2011. Sono compresi i prodotti di collagene a base di proteine ottenuti da pelli, pellami e tendini di animali, nonché dalle ossa nel caso dei suini, del pollame e dei pesci. Sono comprese le proteine idrolizzate costituite da polipeptidi, peptidi o aminoacidi e le loro miscele, ottenuti con l’idrolisi di sottoprodotti di origine animale. Sono escluse dai controlli veterinari quando sono utilizzate come additivi nelle preparazioni alimentari (oce 2106). Sono compresi i sottoprodotti del latte destinati al consumo umano, se non rientrano nella voce 0404. |
Ex350710 00 |
Presame e suoi concentrati. |
Presame e concentrati destinati al consumo umano, derivanti unicamente da prodotti di origine animale. |
CAPITOLO 38
Prodotti vari delle industrie chimiche
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex382200 00 |
Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati. |
Derivanti unicamente da prodotti di origine animale. |
Ex382510 00 |
Rifiuti urbani |
Tutti i rifiuti di cucina e ristorazione contenenti prodotti di origine animale, compresi gli oli da cucina contenenti prodotti di origine animale (articolo 2, paragrafo 2, lettera g), punto iii), del regolamento (CE) n. 1069/2009). |
3826 00 |
Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi. |
Tutti i grassi fusi, compresi gli oli o i grassi di origine animale, indicati nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 17, del regolamento (UE) n. 142/2011. |
CAPITOLO 39
Materie plastiche e lavori di tali materie
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex391390 00 |
Altri polimeri naturali (eccetto l’acido alginico, i suoi sali ed esteri) e polimeri naturali modificati (p.es. proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie. |
Derivati unicamente da prodotti di origine animale, p.es. solfato di condroitina, glucosamina, chitosano. |
Ex391710 10 |
Budella artificiali (involucri di salsicce) di proteine indurite o di materie cellulosiche. |
Derivanti unicamente da prodotti di origine animale. |
CAPITOLO 41
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio
Considerazioni generali
Le pelli di ungulati comprese solo nelle voci 4101, 4102 e 4103 devono essere sottoposte a controlli veterinari.
I requisiti specifici per le pelli di ungulati sono indicati nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 4 e 5, del regolamento (UE) n. 142/2011.
Il termine «pelli trattate» è definito per i relativi prodotti nell’allegato I del regolamento (UE) n. 142/2011.
Note relative al capitolo 41 (estratte dalle note relative al capitolo corrispondente della nomenclatura combinata (NC) quale figurante nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87)
1. Questo capitolo non comprende:
a) i ritagli e simili cascami di pelli gregge (voce 0511);
b) le pelli o le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine, delle voci 0505 o 6701;
c) i cuoi o le pelli greggi, non depilati, conciati o preparati di animali da pelliccia (capitolo 43); nel capitolo 41 rientrano tuttavia le pelli gregge non depilate di bovini (compresi i bufali), di equidi, di ovini (escluse le pelli di agnelli detti «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» e simili, e le pelli di agnelli delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet), di caprini (escluse le pelli di capre e capretti dello Yemen, della Mongolia o del Tibet), di suini (compreso il pecari), di camosci, gazzelle, cammelli e dromedari, renne, alci, cervi, caprioli o cani.
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex41 01 |
Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati. |
I controlli veterinari si effettuano solo su cuoi e pelli freschi, refrigerati o trattati, anche secchi, salati secchi, salati verdi o conservati con un processo diverso dalla conciatura o un processo equivalente. Sono possibili le importazioni senza restrizioni di cuoi e pelli di cui all’allegato XIII, capo V, punto C. 2 del regolamento (UE) n. 142/2011, se conformi all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, in particolare per le voci ex410120 80 ed ex410150 90. |
Ex41 02 |
Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, calcinate, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1, lettera c), del presente capitolo. |
I controlli veterinari si effettuano solo su cuoi e pelli freschi, refrigerati o trattati, anche secchi, salati secchi, salati verdi o conservati con un processo diverso dalla conciatura o un processo equivalente. Sono possibili le importazioni senza restrizioni di cuoi e pelli di cui all’allegato XIII, capo V, punto C. 2 del regolamento (UE) n. 142/2011, se conformi all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, in particolare per le voci ex410221 80 ed ex410229 90. |
Ex41 03 |
Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) del presente capitolo. |
I controlli veterinari si effettuano solo su cuoi e pelli freschi, refrigerati o trattati, anche secchi, salati secchi, salati verdi o conservati con un processo diverso dalla conciatura o un processo equivalente. Sono possibili le importazioni senza restrizioni di cuoi e pelli di cui all’allegato XIII, capo V, punto C. 2 del regolamento (UE) n. 142/2011, se conformi all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, in particolare per la voce ex410390 00. |
CAPITOLO 42
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella
Note relative al capitolo 42 (estratte dalle note relative al capitolo corrispondente della nomenclatura combinata (NC) quale figurante nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87)
2. Questo capitolo non comprende, tra gli altri, i seguenti prodotti di interesse veterinario:
a) i catgut sterili e le legature sterili simili per suture chirurgiche (voce 3006);
…
ij) le corde armoniche, le pelli per tamburi o strumenti simili, nonché le altre parti di strumenti musicali (voce 9209).
…
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex420500 90 |
Altri lavori di cuoio o di cuoio ricostituito. |
Sono compresi i materiali per la produzione di articoli da masticare. |
Ex420600 00 |
Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini. |
Sono compresi i materiali per la produzione di articoli da masticare. |
CAPITOLO 43
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
Note relative al capitolo 43 (estratte dalle note relative al capitolo corrispondente della nomenclatura combinata (NC) quale figurante nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87)
1. Nella nomenclatura per «pelli da pellicceria», ad esclusione delle pelli da pellicceria gregge della voce 4301, si intendono i cuoi e le pelli di qualsiasi animale conciati o preparati senza depilarli.
2. Questo capitolo non comprende:
a) le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 0505 o 6701);
b) i cuoi o le pelli gregge, non depilati, del capitolo 41 (cfr. nota 1 c) di detto capitolo);
…
Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato
Voce 4301: Le pelli da pellicceria sono considerate gregge e rientrano in questa voce non solo se sono alla stato naturale, ma anche se sono pulite e preservate dal deterioramento, p.es. secche o salate (salate secche o salate verdi).
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex43 01 |
Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103. |
Tutte, escluse le pelli da pellicceria trattate secondo l’allegato XIII, capo VIII, del regolamento (UE) n. 142/2011, se conformi all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009. Sono comprese le seguenti sottovoci: ex430110 00 (di visone, intere, anche senza teste, code o zampe): i requisiti specifici per i sottoprodotti destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi (pellicce) sono indicati nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 14, del regolamento (UE) n. 142/2011; ex430130 00 (di agnello: «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» e simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, con o senza testa, coda o zampe): i requisiti specifici per i cuoi e le pelli degli ungulati sono indicati nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 5, del regolamento (UE) n. 142/2011; ex430160 00 (di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe): i requisiti specifici per i sottoprodotti destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi (pellicce) sono indicati nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 14, del regolamento (UE) n. 142/2011; ex430180 00 (altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe): diverse da ungulati, p.es. marmotta, felino selvatico, foca e nutria. i requisiti specifici per i sottoprodotti destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi (pellicce) sono indicati nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 14, del regolamento (UE) n. 142/2011; ex430190 00 (teste, code, zampe ed altri pezzi o ritagli utilizzabili in pellicceria): i requisiti specifici per i sottoprodotti destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi (pellicce) sono indicati nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 14, del regolamento (UE) n. 142/2011. |
CAPITOLO 51
Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine
Considerazioni generali
Per le voci da 5101 a 5103, i requisiti specifici per la lana e i peli non trattati sono indicati nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 8, del regolamento (UE) n. 142/2011.
Il termine «non trattato» è definito per i vari prodotti nell’allegato I del regolamento (UE) n. 142/2011.
Nota relativa al capitolo 51
1. Nella nomenclatura:
a) per «lana» si intende la fibra naturale che ricopre gli ovini;
b) per «peli fini» si intendono i peli di alpaga, lama, vigogna, cammello e dromedario, yack, capra mohair, capra del Tibet, capra del Cachemir o simili (escluse le capre comuni), coniglio (compreso il coniglio d’angora), lepre, castoro, nutria o topo muschiato;
c) per «peli grossolani» si intendono i peli degli animali non elencati qui sopra, esclusi i peli e le setole per pennelli e spazzole (voce 0502) e i crini di cavallo (voce 0511).
Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato
Nella nomenclatura, per «peli grossolani» si intendono tutti i peli diversi dai «peli fini», ad eccezione, tra l’altro, dei peli o delle setole di maiale (voce 0502), cfr. sopra nota 1c).
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex51 01 |
Lane, non cardate né pettinate. |
Lana non trattata. |
Ex51 02 |
Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati. |
Peli non trattati, compresi i peli grossolani dei fianchi di bovini o equidi. |
Ex51 03 |
Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ed esclusi gli sfilacciati. |
Lana o peli non trattati. |
CAPITOLO 67
Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato
La voce 6701 comprende:
A) pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e calugine, parti di piume ed oggetti confezionati di queste materie, sottoposti a un processo diverso da una semplice pulizia, disinfezione o conservazione (cfr. nota esplicativa relativa alla voce 0505); i prodotti di questa voce possono, ad esempio, essere imbianchiti, tinti, arricciati o ondulati.
B) articoli fatti di pelli o di altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, articoli fatti di piume, di calugine o di parti di piume, anche se le piume o la calugine, ecc. sono greggi o semplicemente puliti, esclusi gli articoli fatti di calami o di steli di piume. Questa voce comprende perciò:
(1) singole piume i cui calami sono muniti di un filo metallico o legati per essere utilizzati ad esempio come ornamenti per cappelli nonché singole piume composte riunendo elementi di diverse piume;
(2) le piume raccolte a forma di pennacchio e le piume o la calugine incollate o fissate su un tessuto o su un altro supporto;
(3) gli ornamenti composti da uccelli, parti di uccelli, piume o calugine, per cappelli, boa, colletti, cappotti o altri indumenti o accessori di abbigliamento;
(4) i ventagli costituiti da piume ornamentali, con montature di qualsiasi materiale. I ventagli con montature di metalli preziosi sono tuttavia classificati alla voce 7113.
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex670100 00 |
Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed articoli confezionati di queste materie (diversi dai prodotti della voce 0505 e dai calami e dagli steli di piume, lavorati). |
Unicamente le pelli o le altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, le piume e la calugine e le parti di piume sottoposte a un processo diverso da un semplice trattamento di pulizia, disinfezione o conservazione. I requisiti specifici per le piume sono indicati nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 9, del regolamento (UE) n. 142/2011. Articoli di pelli, piume, calugine o parti di piume, non lavorati o semplicemente puliti, come singole piume i cui calami sono stati muniti di un filo metallico o legati per essere utilizzati ad esempio come ornamenti per cappelli e anche singole piume composte riunendo elementi di diverse piume, ornamenti composti da piume o calugine, ad esempio per cappelli, boa, colletti; escluse le piume ornamentali trattate, le piume trattate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trattate inviate a privati per fini non industriali. |
CAPITOLO 95
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex950810 00 |
Circhi ambulanti e serragli ambulanti. |
Solo con animali vivi. |
Ex950890 00 |
Altri: attrazioni da fiera, teatri ambulanti. |
Solo con animali vivi. |
CAPITOLO 97
Oggetti d’arte, da collezione o di antichità
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex970500 00 |
Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico. |
Unicamente i prodotti di origine animale. I requisiti specifici per i trofei di caccia sono indicati nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 6, del regolamento (UE) n. 142/2011. Sono esclusi i trofei di caccia di ungulati o uccelli che siano stati sottoposti a trattamento tassidermico completo che ne garantisca la conservazione a temperatura ambiente, nonché i trofei di caccia di altre specie diverse dagli ungulati e dagli uccelli (anche non trattati). |
CAPITOLO 99
Codici speciali della nomenclatura combinata
Sottocapitolo II
Codici statistici per alcuni movimenti specifici di merci ( 11 )
Considerazioni generali
Questi codici speciali della NC si applicano unicamente per le esportazioni; per le importazioni si applicano i codici della NC relativi a ogni singolo prodotto.
Tuttavia, questi codici speciali della NC sono applicati ai prodotti di origine animale non conformi originari dei paesi terzi e destinati all’approvvigionamento delle navi, come previsto dagli articoli 12 e 13 della direttiva 97/78/CE.
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex993024 00 |
Merci destinate a navi e aeromobili indicate ai capitoli da 1 a 24 della NC. |
Unicamente i prodotti di origine animale destinati all’approvvigionamento delle navi, come stabilito dagli articoli 12 e 13 della direttiva 97/78/CE. |
Ex993099 00 |
Merci destinate a navi e aeromobili classificate altrove, non ai capitoli da 1 a 24 e 27 della NC. |
Unicamente i prodotti di origine animale destinati all’approvvigionamento delle navi, come stabilito dagli articoli 12 e 13 della direttiva 97/78/CE. |
ALLEGATO II
Prodotti alimentari che, secondo quanto contemplato dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della presente decisione, non sono soggetti ai controlli veterinari di cui alla direttiva 97/78/CE
Prodotti della biscotteria
Prodotti della panetteria
Prodotti della pasticceria
Cioccolata
Prodotti della confetteria (comprese le caramelle)
Capsule di gelatina vuote
Integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti piccoli quantitativi di prodotto animale, nonché quelli contenenti glucosamina, condroitina o chitosano
Estratti di carne e concentrati di carne
Olive farcite di pesce
Paste alimentari e tagliatelle non unite a, né farcite con prodotti a base di carne
Brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale, contenenti estratti di carne, concentrati di carne, grassi animali, oppure olio, polveri o estratti di pesce
( 1 ) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).
( 2 ) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.
( 3 ) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
( 4 ) GU L 121 dell’8.5.2002, pag. 6.
( 5 ) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 301/2007 (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 11).
( 6 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
( 7 ) GU L 154 del 30.4.2004, pag. 72; rettifica nella GU L 92 del 12.4.2005, pag. 47.
( 8 ) GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1.
( 9 ) GU C 137 del 6.5.2011, pag. 1.
( 10 ) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
( 11 ) Allegato del regolamento (UE) n. 1228/2010 della Commissione.