02007D0198 — IT — 01.01.2021 — 003.001
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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 marzo 2007 che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 090 del 30.3.2007, pag. 58) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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L 349 |
100 |
21.12.2013 |
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DECISIONE (EURATOM) 2015/224 DEL CONSIGLIO del 10 febbraio 2015 |
L 37 |
8 |
13.2.2015 |
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DECISIONE (Euratom) 2021/281 DEL CONSIGLIO del 22 febbraio 2021 |
L 62 |
41 |
23.2.2021 |
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Rettificata da:
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 27 marzo 2007
che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi
(2007/198/Euratom)
Articolo 1
Costituzione di un'impresa comune
L'Impresa comune svolge i seguenti compiti:
apportare il contributo della Comunità europea dell'energia atomica (di seguito «Euratom») all'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER;
apportare il contributo dell'Euratom alle attività che rientrano nell'approccio allargato con il Giappone per la realizzazione in tempi rapidi dell'energia da fusione;
preparare e coordinare un programma di attività volte alla costruzione di un reattore dimostrativo a fusione e degli impianti associati, in particolare l'impianto internazionale di irraggiamento dei materiali per la fusione (IFMIF).
Articolo 2
Membri
L'Impresa comune comprende i seguenti membri:
l'Euratom, rappresentata dalla Commissione;
gli Stati membri dell'Euratom;
i paesi terzi che hanno concluso con l'Euratom, nel settore della fusione nucleare controllata, un accordo di cooperazione che associa i loro rispettivi programmi di ricerca a quelli dell'Euratom e che hanno espresso il desiderio di diventare membri dell'Impresa comune.
Articolo 3
Statuto
È adottato lo statuto dell'Impresa comune, quale riportato nell'allegato.
Articolo 4
Finanziamento
Le risorse necessarie affinché l'Impresa comune possa adempiere ai suoi compiti sono individuate come segue:
per quanto riguarda i compiti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), secondo l'accordo ITER;
per quanto riguarda i compiti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), secondo l'accordo con il Giappone sull'approccio allargato;
per quanto riguarda i compiti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), secondo i programmi di ricerca e formazione adottati a norma dell'articolo 7 del trattato o attraverso ogni altra decisione adottata dal Consiglio.
Il contributo di paesi terzi che hanno concluso un accordo di cooperazione con Euratom nel settore della ricerca sull'energia nucleare, compresa la fusione nucleare controllata, che associa i loro rispettivi programmi di ricerca a quelli dell'Euratom, è stabilito nel rispettivo accordo di cooperazione con Euratom.
▼M1 —————
Articolo 5
Regolamento finanziario
▼M2 —————
Articolo 5 bis
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
Fatti salvi il paragrafo 2 e il primo comma del presente paragrafo, gli accordi di cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni e le decisioni risultanti dall'applicazione della presente decisione autorizzano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a effettuare audit, controlli e ispezioni sul posto.
Articolo 5 bis bis
Tutela degli interessi finanziari dei membri
L'impresa comune garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o commissionando adeguati controlli interni ed esterni.
▼M3 —————
Articolo 5 quater
Valutazione
Articolo 5 quinquies
Comunicazione, visibilità e pubblicità
Articolo 6
Personale
Al personale dell'Impresa comune si applicano lo statuto dei funzionari e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l'applicazione di tale statuto dei funzionari.
Articolo 7
Privilegi e immunità
Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee si applica all'Impresa comune, al suo direttore e al suo personale.
Articolo 8
Vantaggi
Gli Stati membri accordano all'Impresa comune tutti i vantaggi di cui all'allegato III del trattato nell'ambito delle sue attività statutarie e durante l'intera esistenza dell'Impresa comune.
Articolo 9
Responsabilità e competenza della Corte di giustizia
La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria che possa essere prevista in un contratto concluso dall'Impresa comune.
La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei suddetti danni.
Articolo 10
Diffusione delle cognizioni
L'Impresa comune concorda con la Commissione le disposizioni appropriate che consentano alla Comunità di esercitare i suoi diritti e adempire ai suoi obblighi a norma del titolo II, capo 2, del trattato.
Articolo 11
Accordo sulla sede
Un accordo sulla sede è concluso tra l'Impresa comune e la Spagna entro tre mesi dalla costituzione dell'Impresa comune.
Articolo 12
Applicazione
La presente decisione si applica a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE EUROPEA PER ITER E LO SVILUPPO DELL'ENERGIA DA FUSIONE
(FUSION FOR ENERGY)
Articolo 1
Nome, sede, membri
Sono membri dell'Impresa comune:
la Comunità europea dell'energia atomica (di seguito «Euratom»);
gli Stati membri dell'Euratom;
i paesi terzi che hanno concluso con l'Euratom, nel settore della fusione nucleare controllata, un accordo di cooperazione che associa i loro rispettivi programmi di ricerca a quelli dell'Euratom e che hanno espresso il desiderio di diventare membri dell'Impresa comune.
Articolo 2
Obiettivi
L'Impresa comune persegue i seguenti obiettivi:
apportare il contributo dell'Euratom all'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER (di seguito «Organizzazione ITER»), conformemente all'accordo sull'istituzione dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER (di seguito «accordo ITER»);
apportare il contributo dell'Euratom alle attività che rientrano nell'approccio allargato con il Giappone per la realizzazione in tempi rapidi dell'energia da fusione (di seguito «attività che rientrano nell'approccio allargato»), conformemente all'accordo bilaterale per l'attuazione congiunta delle attività che rientrano nell'approccio allargato (di seguito «accordo con il Giappone sull'approccio allargato»);
preparare e coordinare un programma di attività volte alla costruzione di un reattore dimostrativo a fusione e degli impianti associati, in particolare l'Impianto internazionale di irraggiamento dei materiali per la fusione (di seguito «IFMIF»).
Articolo 3
Attività
In qualità di agenzia interna dell'Euratom per ITER, l'Impresa comune adempie agli obblighi dell'Euratom nei confronti dell'organizzazione ITER in conformità dell'accordo ITER e per l'intera durata dello stesso. In particolare, l'Impresa comune:
sovrintende alla preparazione del sito per il progetto ITER;
fornisce all'organizzazione ITER componenti, attrezzature, materiali e altre risorse;
gestisce le procedure di aggiudicazione degli appalti nei confronti dell'organizzazione ITER, in particolare le procedure relative alla garanzia di qualità;
prepara e coordina la partecipazione dell'Euratom allo sfruttamento scientifico e tecnico del progetto ITER;
coordina le attività di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico a sostegno del contributo dell'Euratom all'organizzazione ITER;
apporta il contributo finanziario dell'Euratom all'organizzazione ITER;
prende le disposizioni necessarie affinché le risorse umane possano essere messe a disposizione dell'organizzazione ITER;
garantisce l'interfaccia con l'organizzazione ITER e svolge ogni altra attività a sostegno dell'accordo ITER.
In qualità di agenzia esecutiva nel contesto dell'accordo con il Giappone sull'approccio allargato, l'Impresa comune adempie agli obblighi dell'Euratom per l'attuazione delle attività che rientrano nell'approccio allargato. In particolare, l'Impresa comune:
fornisce componenti, attrezzature, materiali e altre risorse per le attività che rientrano nell'approccio allargato;
prepara e coordina la partecipazione dell'Euratom all'attuazione delle attività che rientrano nell'approccio allargato;
coordina le attività di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico;
apporta il contributo finanziario dell'Euratom alle attività che rientrano nell'approccio allargato;
prende le disposizioni necessarie affinché le risorse umane possano essere messe a disposizione delle attività che rientrano nell'approccio allargato;
svolge qualsiasi altra attività necessaria all'adempimento degli obblighi dell'Euratom derivanti dall'accordo con il Giappone sull'approccio allargato.
Articolo 4
Personalità giuridica
L'Impresa comune ha personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri, l'Impresa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti. Può, in particolare, concludere contratti, ottenere licenze, acquistare o alienare beni mobili e immobili, contrarre prestiti e stare in giudizio.
Articolo 5
Organi e comitati
Articolo 6
Consiglio di direzione
Il consiglio di direzione formula raccomandazioni e prende decisioni su qualsiasi questione, affare o aspetto che rientra nel campo del presente Statuto e conformemente allo stesso. In particolare, il consiglio di direzione:
approva le proposte di modifica del presente statuto a norma dell'articolo 21;
istituisce organi ausiliari;
nomina i presidenti e i membri dei comitati e degli organi ausiliari istituiti conformemente alla lettera b);
adotta il piano di progetto, ►M2 il programma di lavoro ◄ , il piano previsionale delle risorse e l'organigramma del personale nonché il piano per la politica del personale;
adotta il bilancio annuale (comprese le parti specificamente relative alle spese amministrative e del personale) e fornisce un parere sui conti annuali;
esercita nei confronti del direttore i poteri di cui all'articolo 10, paragrafo 3;
approva la struttura organizzativa fondamentale dell'Impresa comune;
adotta il regolamento finanziario comune e le sue modalità di esecuzione, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1;
adotta le modalità di esecuzione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, e all’articolo 10, paragrafo 4, riguardanti il personale;
adotta norme di applicazione riguardanti la messa a disposizione di risorse umane per l'Organizzazione ITER e le attività che rientrano nell'approccio allargato;
adotta e applica misure e orientamenti atti a combattere le frodi e le irregolarità, e a gestire i potenziali conflitti di interesse;
approva l'accordo sulla sede tra l'Impresa comune e la Spagna (di seguito «lo Stato ospitante») di cui all'articolo 18;
decide gli acquisti, le vendite, l'accensione di ipoteche sui beni fondiari e altri diritti reali, così come la costituzione di cauzioni o garanzie, il rilevamento di quote di partecipazione in altre imprese o istituzioni e la concessione o la contrazione di prestiti;
approva la conclusione di accordi o convenzioni riguardanti la cooperazione con paesi terzi e con istituzioni, imprese o persone di paesi terzi, o con organizzazioni internazionali, a eccezione degli accordi per l'aggiudicazione di appalti per le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);
valuta la relazione annuale sui progressi dell'Impresa comune ◄ per quanto riguarda il suo programma di lavoro e le sue risorse;
adotta norme relative alla politica industriale, ai diritti di proprietà intellettuale e alla diffusione delle informazioni, d'intesa con la Commissione;
▼M2 —————
esercita tutti gli altri poteri e assume tutte le altre funzioni, compresa la costituzione di organi ausiliari, come necessario per l'esercizio delle sue funzioni in vista del conseguimento degli obiettivi.
Le decisioni del consiglio di direzione di cui al paragrafo 3, lettere da b) a m), sono prese a maggioranza dei due terzi del totale dei voti.
Salvo indicazione contraria, tutte le altre decisioni del consiglio di direzione sono prese a maggioranza semplice del totale dei voti.
In questo caso la decisione è sospesa e deferita alla Commissione per un controllo di legittimità, unitamente al parere del consiglio di direzione.
La Commissione può prendere posizione sulla legittimità della decisione del consiglio di direzione entro un mese dalla data in cui la questione le è stata sottoposta; superato tale termine, la decisione del consiglio di direzione è ritenuta approvata.
Il consiglio di direzione riesamina la sua decisione sulla scorta delle opinioni della Commissione al fine di assicurare la conformità al diritto comunitario.
▼M2 —————
Articolo 8
Il direttore
In particolare, il direttore:
organizza, dirige e sorveglia il personale ed esercita nei confronti del personale i poteri attribuiti all'autorità investita del potere di nomina;
definisce la struttura organizzativa di base dell'Impresa comune e la sottopone al consiglio di direzione, per approvazione;
elabora e aggiorna regolarmente il piano del progetto, ►M2 il programma di lavoro ◄ dell'Impresa comune, così come il piano per la politica del personale;
elabora, conformemente all'accordo ITER e all'accordo con il Giappone sull'approccio allargato, le norme di applicazione riguardanti la messa a disposizione di risorse umane per l'organizzazione ITER e le attività che rientrano nell'approccio allargato;
elabora, in conformità del regolamento finanziario, il piano previsionale delle risorse e i progetti di bilancio annuale, compresa la tabella dell'organico dell'Impresa comune;
dà esecuzione al bilancio, tiene i registri di inventario e redige i conti annuali, in conformità del regolamento finanziario;
assicura l'applicazione di una sana gestione finanziaria e controlli interni;
stabilisce le norme relative ai diritti di proprietà intellettuale, alla politica industriale e alla diffusione di cognizioni;
elabora la relazione di attività annuale sui progressi delle attività dell'Impresa comune iscritte ►M2 nel programma di lavoro ◄ e il piano previsionale delle risorse;
elabora ogni altra relazione richiesta dal consiglio di direzione o dai comitati;
assiste il consiglio di direzione e i comitati assicurandone la segreteria;
partecipa alle riunioni del consiglio di direzione, salvo decisione contraria di quest'ultimo, e partecipa alle riunioni del comitato esecutivo;
provvede a che l'Impresa comune disponga delle competenze scientifiche e tecniche necessarie allo sviluppo delle sue attività;
conduce altre attività e, se necessario, formula altre proposte al consiglio di direzione volte al conseguimento degli obiettivi dell'Impresa comune.
Articolo 8 bis
Comitato di amministrazione e di gestione
Articolo 8 ter
Il comitato per gli acquisti e i contratti
Articolo 9
Consiglio di programma scientifico
Articolo 9 bis
Bureau
Articolo 10
Personale
Il consiglio di direzione, di concerto con la Commissione, adotta le disposizioni di applicazione necessarie, conformemente agli accordi di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.
Articolo 11
Programma di lavoro e piano previsionale delle risorse
Il direttore prepara ogni anno, per sottoporli al consiglio di direzione, il piano di progetto, il piano previsionale delle risorse e il programma di lavoro e il bilancio annuali dettagliati.
Articolo 12
Risorse
Le risorse dell'Impresa comune consistono in un contributo dell'Euratom, in contributi annuali di associazione e contributi volontari dei membri diversi dall'Euratom, in contributi dello Stato che ospita ITER e in risorse addizionali:
il contributo dell'Euratom è reso disponibile tramite i programmi comunitari di ricerca ◄ e formazione adottati a norma dell'articolo 7 del trattato o con una decisione adottata dal Consiglio;
i contributi annuali dei membri assumono la forma di contributi finanziari e sono messi a disposizione conformemente all'allegato II;
i contributi volontari possono essere effettuati in denaro o in natura e non sono considerati come contributi annuali dei membri;
contributi dello Stato che ospita ITER;
risorse addizionali possono essere ricevute alle condizioni approvate dal consiglio di direzione.
Articolo 13
Regolamento finanziario
Articolo 14
Relazione annuale
La relazione annuale descrive l'attuazione del programma di lavoro da parte dell'Impresa comune. In particolare, indica le attività condotte dall'Impresa comune e ne valuta i risultati rispetto agli obiettivi e al calendario stabiliti, i rischi associati alle operazioni effettuate, l'utilizzazione delle risorse e il funzionamento generale dell'Impresa comune. La relazione annuale è redatta dal direttore, valutata dal consiglio di direzione e inviata, corredata della valutazione, dal consiglio di direzione ai membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
Articolo 15
Conti annuali e vigilanza
La Corte dei conti, entro il ►M2 1o giugno ◄ successivo alla fine di ciascun esercizio finanziario, presenta le sue osservazioni sui conti provvisori dell'Impresa comune.
Nei sei mesi che seguono la fine di ciascun esercizio finanziario, il direttore trasmette i conti definitivi dell'Impresa comune alla Commissione, al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti.
Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che agisce a maggioranza qualificata, entro il 30 aprile dell'anno n+2, dà scarico al direttore sull'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune per l'esercizio n.
Articolo 15 bis
Creazione di una rete con gli organismi designati nei settori della ricerca scientifica e tecnologica sulla fusione
Articolo 16
Adesione
Articolo 17
Durata
L'Impresa comune è costituita per un periodo di 35 anni a decorrere dal 19 aprile 2007.
Articolo 18
Sostegno dello Stato ospitante
Lo Stato ospitante e l'Impresa comune concludono un accordo di sede avente per oggetto, in particolare, il sito e il sostegno da fornire.
Articolo 19
Liquidazione
Articolo 20
Proprietà e cessione di diritti
Articolo 21
Modifiche
Tuttavia è l'Euratom che presenta le proposte per le modifiche del sistema e dei diritti di voto e per stabilire i diritti di voto dei nuovi membri.
Articolo 22
Composizione delle controversie
ALLEGATO I DELLO STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE
DIRITTI DI VOTO DEL CONSIGLIO DI DIREZIONE
I diritti di voto dei membri del consiglio di direzione sono ripartiti come segue:
|
Euratom |
5 |
|
Austria |
2 |
|
Belgio |
2 |
|
Bulgaria |
1 |
|
Croazia |
2 |
|
Cipro |
1 |
|
Repubblica ceca |
2 |
|
Danimarca |
2 |
|
Estonia |
1 |
|
Finlandia |
2 |
|
Francia |
5 |
|
Grecia |
2 |
|
Germania |
5 |
|
Ungheria |
2 |
|
Irlanda |
2 |
|
Italia |
5 |
|
Lettonia |
2 |
|
Lituania |
2 |
|
Lussemburgo |
1 |
|
Malta |
1 |
|
Polonia |
3 |
|
Portogallo |
2 |
|
Romania |
2 |
|
Slovacchia |
2 |
|
Slovenia |
2 |
|
Svezia |
2 |
|
Svizzera |
2 |
|
Spagna |
3 |
|
Paesi Bassi |
2 |
|
Regno Unito |
5 |
ALLEGATO II DELLO STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE
CONTRIBUTI ANNUALI DEI MEMBRI
1. I membri diversi dall'Euratom versano un contributo annuale all'Impresa comune.
2. La somma totale dei contributi annuali per l'anno n è calcolata sulla base del fabbisogno annuale di risorse per l'amministrazione dell'Impresa comune previsto per tale anno, approvato assieme al piano previsionale delle risorse dal consiglio di direzione.
3. La somma totale dei contributi annuali non supera il 10 % delle risorse annue necessarie per l'amministrazione dell'Impresa comune, come indicato al punto 2.
4. Il contributo annuale di ciascuno membro, salvo decisione contraria del consiglio di direzione all'unanimità, è composto dalle seguenti voci:
un contributo minimo dello 0,1 % della somma totale dei contributi annuali fissata al punto 2;
un contributo aggiuntivo calcolato in proporzione alla partecipazione finanziaria dell'Euratom ( 5 ) (espressa in euro) alle spese dei membri nell'ambito del programma comunitario di ricerca nel settore della fusione, per l'anno n-2, senza includere il suo contributo volontario agli obblighi dell'Euratom previsto nell'accordo con il Giappone sull'approccio allargato;
il consiglio di direzione può decidere che, se un membro non versa il suo contributo a tempo debito, tale ritardo possa dar luogo al pagamento di interessi.
ALLEGATO III DELLO STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE
PRINCIPI GENERALI DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO
1. Il regolamento finanziario è conforme ai principi di bilancio seguenti:
l'unità e la verità del bilancio;
l'annualità;
l'equilibrio;
l'unità di conto;
l'universalità;
la specializzazione;
la sana gestione finanziaria;
la trasparenza.
2. L'Impresa comune attua norme e meccanismi di controllo interno, comprese le norme per i circuiti finanziari e le procedure applicabili alle operazioni finanziarie.
3. L'Impresa comune istituisce una struttura di audit interno.
4. In deroga al principio di equilibrio di cui al punto 1, lettera c), l'Impresa comune ha la possibilità di contrarre prestiti ai sensi dell'articolo 4 dello statuto, previa approvazione del consiglio di direzione e alle condizioni enunciate nel regolamento finanziario.
5. Il regolamento finanziario stabilisce in particolare:
l'esercizio finanziario, che comincia il primo giorno di gennaio e si conclude l'ultimo giorno di dicembre;
le norme e procedure per il piano di progetto pluriennale e il piano relativo alle stime delle risorse, la loro presentazione e la loro struttura, comprese le disposizioni e stime di bilancio per un periodo di cinque anni;
le norme e procedure per ►M2 il programma di lavoro ◄ annuale e il piano relativo alle stime delle risorse, la loro presentazione e la loro struttura, comprese le disposizioni e stime di bilancio per un periodo di due anni;
le norme e procedure applicabili alla preparazione e all'adozione dei bilanci annuali, così come alla loro attuazione, comprese le procedure per gli impegni e i pagamenti;
i principi applicabili al recupero e agli interessi prodotti dai fondi apportati dai membri;
le norme e le procedure per il controllo finanziario interno, compresi i poteri delegati;
le norme e procedure applicabili al metodo di calcolo e di trasferimenti dei pagamenti che corrispondono ai contributi dei membri all'Impresa comune;
le norme e procedure applicabili alla gestione delle risorse, comprese le procedure di acquisto, di vendita e di fissazione del valore delle attività materiali e immateriali;
le norme e procedure applicabili alla tenuta e alla presentazione dei conti e degli inventari, nonché all'elaborazione e presentazione del bilancio consuntivo annuale;
le norme e procedure applicabili alla gestione dei conflitti di interesse e alla notifica dei sospetti di irregolarità e di frodi;
le norme applicabili alla gestione delle sovvenzioni.
Ai fini della lettera d), gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi finanziari possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.
6. L'Impresa comune tiene la contabilità di esercizio nel rispetto delle norme contabili internazionali e delle norme internazionali di informazione finanziaria. Le entrate e le uscite sono gestite e contabilizzate separatamente nei conti annuali, che includono l'esecuzione degli impegni e dei pagamenti di bilancio e delle spese amministrative. L'Impresa comune non tiene alcuna contabilità separata in funzione dell'origine dei membri, ma contabilizza i contributi annuali ricevuti e le attività intraprese.
7. Il piano di costituzione dell'Impresa comune è stabilito d'intesa con la Commissione e ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 6 ).
8. La stima delle entrate e delle spese, assieme ai bilanci operativi, e il bilancio consuntivo dell'Impresa comune per ciascun esercizio finanziario sono sottoposti alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo.
9. L'Impresa comune adotta disposizioni e norme che formano un sistema di appalti pubblici integrato e compatibile con quello dell'Organizzazione ITER, che tenga altresì conto delle specifiche esigenze operative dell'Impresa comune che derivano, tra l'altro, da impegni internazionali; detto sistema permette in tal modo all'Impresa comune di espletare efficacemente e tempestivamente le programmate attività di aggiudicazione degli appalti pubblici.
10. L'impresa comune adotta disposizioni e norme per la creazione di una rete con gli organismi designati di cui all'articolo 15 bis dello statuto. Tali norme garantiscono la trasparenza e la concorrenza fra gli organismi pubblici di ricerca europei e precisano, in particolare, i criteri per l'inclusione di un organismo ►C1 nell'elenco degli organismi competenti designati dai membri. ◄
( 1 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18. 9. 2013, pag. 1).
( 2 ) Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 2).
( 3 ) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20.
( 4 ) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.
( 5 ) Esclusa la partecipazione finanziaria dell'Euratom al funzionamento del JET.
( 6 ) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE,Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).