2007D0116 — IT — 30.10.2007 — 001.001


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2007

che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con «116» a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale

[notificata con il numero C(2007) 249]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/116/CE)

(GU L 049, 17.2.2007, p.30)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

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date

►M1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 2007

  L 284

31

30.10.2007




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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2007

che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con «116» a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale

[notificata con il numero C(2007) 249]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/116/CE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ( 1 ), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

È auspicabile che i cittadini degli Stati membri, in particolare i viaggiatori e gli utenti disabili, possano accedere a determinati servizi a valenza sociale componendo numeri identici riconoscibili in tutti gli Stati membri. Attualmente negli Stati membri sono utilizzati vari sistemi di numerazione differenti e non esiste un sistema di numerazione unico che riservi a tali servizi numeri di telefono identici nell'intera Comunità. È pertanto necessaria un'azione comunitaria in materia.

(2)

È necessario armonizzare le risorse di numerazione per far sì gli utenti finali possano accedere a questi servizi forniti in differenti Stati membri componendo lo stesso numero. L'abbinamento «stesso numero-stesso servizio» garantirà che un determinato servizio sia sempre associato a un dato numero nell'intera Comunità, indipendentemente dallo Stato membro nel quale è fornito. Ciò assicurerà al servizio un'identità paneuropea a vantaggio del cittadino europeo che saprà che lo stesso numero dà accesso allo stesso tipo di servizio nei vari Stati membri. Questo provvedimento promuoverà lo sviluppo di servizi paneuropei.

(3)

Per riflettere la funzione sociale dei servizi in questione, è opportuno che i numeri armonizzati siano gratuiti (numeri verdi), senza per questo obbligare gli operatori a sostenere i costi delle chiamate ai numeri che iniziano con «116». La gratuità dei numeri è, pertanto, un aspetto essenziale dell'armonizzazione che si intende attuare.

(4)

È necessario prevedere condizioni connesse al controllo del tipo di servizio fornito, per garantire che i numeri armonizzati siano utilizzati esclusivamente per la fornitura del tipo di servizio specifico oggetto della presente decisione.

(5)

Può essere necessario subordinare il diritto di utilizzare un determinato numero armonizzato a condizioni specifiche, ad esempio che il servizio collegato al numero sia fornito 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

(6)

Conformemente alla direttiva quadro, spetta alle autorità nazionali di regolamentazione gestire i piani nazionali di numerazione e controllare l'assegnazione delle risorse nazionali di numerazione a determinate imprese. Conformemente agli articoli 6 e 10 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) ( 2 ), si possono imporre condizioni per l'utilizzo dei numeri e, in caso di inosservanza, si possono applicare sanzioni.

(7)

È opportuno che l'elenco dei numeri specifici dell'arco di numerazione che inizia con «116» sia aggiornato periodicamente secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva quadro. È opportuno che gli Stati membri rendano nota l'esistenza di tali numeri in un modo accessibile a tutti gli interessati, ad esempio, attraverso i loro siti Internet.

(8)

La Commissione prenderà in considerazione l'opportunità di riesaminare o di adattare ulteriormente la presente decisione alla luce dell'esperienza acquisita, sulla base delle relazioni che le saranno trasmesse dagli Stati membri ed esaminerà, in particolare, se un determinato servizio al quale è stato riservato un numero si è sviluppato a livello europeo.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

L'arco di numerazione che inizia con «116» nei piani nazionali di numerazione è riservato ai numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale.

Sono elencati nell'allegato i numeri specifici appartenenti a questo arco di numerazione e i servizi ai quali è riservato ogni numero.

Articolo 2

Servizio armonizzato a valenza sociale

Un «servizio armonizzato a valenza sociale» è un servizio che risponde a una descrizione comune, al quale i singoli cittadini possono accedere attraverso un numero telefonico gratuito, che può essere utile ai visitatori di altri paesi e che risponde a esigenze sociali specifiche, che contribuisce in particolare al benessere o alla sicurezza dei cittadini o di gruppi specifici di cittadini o che aiuta i cittadini in difficoltà.

Articolo 3

Assegnazione di numeri specifici dell'arco di numerazione «116»

Gli Stati membri garantiscono che:

a) i numeri elencati nell'allegato siano utilizzati esclusivamente per i servizi per i quali sono stati riservati;

b) non siano utilizzati numeri che appartengono all'arco di numerazione che inizia con «116» che non sono elencati nell'allegato;

c) il numero 116112 non sia assegnato né utilizzato per alcun servizio.

Articolo 4

Condizioni relative al diritto d'uso dei numeri armonizzati

Gli Stati membri subordinano il diritto d'uso dei numeri armonizzati per la fornitura di servizi armonizzati a valenza sociale alle seguenti condizioni:

a) il servizio offre ai cittadini informazioni, assistenza o uno strumento di comunicazione oppure una combinazione di questi elementi;

b) il servizio è aperto a tutti i cittadini europei senza che sia necessario registrarsi;

c) il servizio non ha una durata limitata nel tempo;

d) per utilizzare il servizio non è richiesto alcun pagamento né alcuna promessa di pagamento;

e) le attività che seguono sono escluse durante una chiamata: la pubblicità, l'intrattenimento, il marketing e la vendita, l'utilizzo della chiamata per la vendita futura di servizi commerciali.

Inoltre gli Stati membri subordinano a condizioni specifiche il diritto di utilizzare i numeri armonizzati riportati in allegato.

Articolo 5

Attribuzione dei numeri armonizzati

1.  Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a garantire che a partire dal 31 agosto 2007 l'autorità nazionale di regolamentazione possa assegnare i numeri elencati in allegato.

2.  La presenza nell'elenco di un numero specifico e dei servizi armonizzati a valenza sociale corrispondenti non comporta per gli Stati membri l'obbligo di fornire tale servizio sul loro territorio.

3.  Una volta che un numero è stato inserito nell'allegato, gli Stati membri informano a livello nazionale che quel numero specifico è disponibile per la fornitura del servizio armonizzato a valenza sociale corrispondente e che è possibile presentare richiesta per il diritto d'uso.

4.  Ogni Stato membro provvede a che sia tenuto un registro, disponibile sul suo territorio, di tutti i numeri armonizzati associati ai servizi armonizzati a valenza sociale corrispondenti. I cittadini possono accedere agevolmente a tale elenco.

Articolo 6

Controllo

Gli Stati membri trasmettono periodicamente alla Commissione una relazione sull'effettivo utilizzo dei numeri elencati nell'allegato per la fornitura di servizi corrispondenti sul loro territorio.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

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ALLEGATO



Elenco dei numeri riservati a servizi armonizzati a valenza sociale

Numero

Servizio al quale il numero è riservato

Condizioni specifiche cui è subordinato il diritto di utilizzare questo numero

116000

Denominazione del servizio:

Linea telefonica diretta per i minori scomparsi

Descrizione:

Il servizio: a) risponde alle segnalazioni di minori scomparsi e le comunica alle forze di polizia; b) offre consigli e sostegno alle persone responsabili del minore scomparso; c) contribuisce alle indagini.

Servizio disponibile ininterrottamente (vale a dire, 24 ore su 24, sette giorni su sette, su tutto il territorio nazionale).

116111

Denominazione del servizio:

Linee telefoniche dirette di assistenza ai minori

Descrizione:

Il servizio aiuta i minori bisognosi di cure e di protezione e li mette in contatto con servizi e risorse; dà ai minori la possibilità di esprimere le loro preoccupazioni, di parlare dei problemi che li riguardano direttamente e di contattare qualcuno in situazioni di emergenza.

Nei casi in cui il servizio non sia disponibile ininterrottamente (vale a dire, 24 ore su 24, sette giorni su sette, su tutto il territorio nazionale), il fornitore del servizio deve garantire che le informazioni circa la disponibilità del servizio siano pubblicizzate e facilmente accessibili e che, nei periodi di indisponibilità, ai chiamanti venga comunicato quando il servizio sarà nuovamente disponibile.

116123

Denominazione del servizio:

Linee telefoniche dirette di sostegno emotivo

Descrizione:

Il servizio consente al chiamante di beneficiare di un vero contatto umano basato sull’ascolto senza giudizio. Offre sostegno emotivo ai chiamanti che soffrono di solitudine, di crisi psicologiche o che meditano il suicidio.

Nei casi in cui il servizio non sia disponibile ininterrottamente (vale a dire, 24 ore su 24, sette giorni su sette, su tutto il territorio nazionale), il fornitore del servizio deve garantire che le informazioni circa la disponibilità del servizio siano pubblicizzate e facilmente accessibili e che, nei periodi di indisponibilità, ai chiamanti venga comunicato quando il servizio sarà nuovamente disponibile.



( 1 ) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

( 2 ) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.