2007D0116 — IT — 30.10.2007 — 001.001
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2007 che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con «116» a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale [notificata con il numero C(2007) 249] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 049, 17.2.2007, p.30) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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L 284 |
31 |
30.10.2007 |
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2007
che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con «116» a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale
[notificata con il numero C(2007) 249]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/116/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ( 1 ), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:|
(1) |
È auspicabile che i cittadini degli Stati membri, in particolare i viaggiatori e gli utenti disabili, possano accedere a determinati servizi a valenza sociale componendo numeri identici riconoscibili in tutti gli Stati membri. Attualmente negli Stati membri sono utilizzati vari sistemi di numerazione differenti e non esiste un sistema di numerazione unico che riservi a tali servizi numeri di telefono identici nell'intera Comunità. È pertanto necessaria un'azione comunitaria in materia. |
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(2) |
È necessario armonizzare le risorse di numerazione per far sì gli utenti finali possano accedere a questi servizi forniti in differenti Stati membri componendo lo stesso numero. L'abbinamento «stesso numero-stesso servizio» garantirà che un determinato servizio sia sempre associato a un dato numero nell'intera Comunità, indipendentemente dallo Stato membro nel quale è fornito. Ciò assicurerà al servizio un'identità paneuropea a vantaggio del cittadino europeo che saprà che lo stesso numero dà accesso allo stesso tipo di servizio nei vari Stati membri. Questo provvedimento promuoverà lo sviluppo di servizi paneuropei. |
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(3) |
Per riflettere la funzione sociale dei servizi in questione, è opportuno che i numeri armonizzati siano gratuiti (numeri verdi), senza per questo obbligare gli operatori a sostenere i costi delle chiamate ai numeri che iniziano con «116». La gratuità dei numeri è, pertanto, un aspetto essenziale dell'armonizzazione che si intende attuare. |
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(4) |
È necessario prevedere condizioni connesse al controllo del tipo di servizio fornito, per garantire che i numeri armonizzati siano utilizzati esclusivamente per la fornitura del tipo di servizio specifico oggetto della presente decisione. |
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(5) |
Può essere necessario subordinare il diritto di utilizzare un determinato numero armonizzato a condizioni specifiche, ad esempio che il servizio collegato al numero sia fornito 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. |
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(6) |
Conformemente alla direttiva quadro, spetta alle autorità nazionali di regolamentazione gestire i piani nazionali di numerazione e controllare l'assegnazione delle risorse nazionali di numerazione a determinate imprese. Conformemente agli articoli 6 e 10 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) ( 2 ), si possono imporre condizioni per l'utilizzo dei numeri e, in caso di inosservanza, si possono applicare sanzioni. |
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(7) |
È opportuno che l'elenco dei numeri specifici dell'arco di numerazione che inizia con «116» sia aggiornato periodicamente secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva quadro. È opportuno che gli Stati membri rendano nota l'esistenza di tali numeri in un modo accessibile a tutti gli interessati, ad esempio, attraverso i loro siti Internet. |
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(8) |
La Commissione prenderà in considerazione l'opportunità di riesaminare o di adattare ulteriormente la presente decisione alla luce dell'esperienza acquisita, sulla base delle relazioni che le saranno trasmesse dagli Stati membri ed esaminerà, in particolare, se un determinato servizio al quale è stato riservato un numero si è sviluppato a livello europeo. |
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(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
L'arco di numerazione che inizia con «116» nei piani nazionali di numerazione è riservato ai numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale.
Sono elencati nell'allegato i numeri specifici appartenenti a questo arco di numerazione e i servizi ai quali è riservato ogni numero.
Articolo 2
Servizio armonizzato a valenza sociale
Un «servizio armonizzato a valenza sociale» è un servizio che risponde a una descrizione comune, al quale i singoli cittadini possono accedere attraverso un numero telefonico gratuito, che può essere utile ai visitatori di altri paesi e che risponde a esigenze sociali specifiche, che contribuisce in particolare al benessere o alla sicurezza dei cittadini o di gruppi specifici di cittadini o che aiuta i cittadini in difficoltà.
Articolo 3
Assegnazione di numeri specifici dell'arco di numerazione «116»
Gli Stati membri garantiscono che:
a) i numeri elencati nell'allegato siano utilizzati esclusivamente per i servizi per i quali sono stati riservati;
b) non siano utilizzati numeri che appartengono all'arco di numerazione che inizia con «116» che non sono elencati nell'allegato;
c) il numero 116112 non sia assegnato né utilizzato per alcun servizio.
Articolo 4
Condizioni relative al diritto d'uso dei numeri armonizzati
Gli Stati membri subordinano il diritto d'uso dei numeri armonizzati per la fornitura di servizi armonizzati a valenza sociale alle seguenti condizioni:
a) il servizio offre ai cittadini informazioni, assistenza o uno strumento di comunicazione oppure una combinazione di questi elementi;
b) il servizio è aperto a tutti i cittadini europei senza che sia necessario registrarsi;
c) il servizio non ha una durata limitata nel tempo;
d) per utilizzare il servizio non è richiesto alcun pagamento né alcuna promessa di pagamento;
e) le attività che seguono sono escluse durante una chiamata: la pubblicità, l'intrattenimento, il marketing e la vendita, l'utilizzo della chiamata per la vendita futura di servizi commerciali.
Inoltre gli Stati membri subordinano a condizioni specifiche il diritto di utilizzare i numeri armonizzati riportati in allegato.
Articolo 5
Attribuzione dei numeri armonizzati
1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a garantire che a partire dal 31 agosto 2007 l'autorità nazionale di regolamentazione possa assegnare i numeri elencati in allegato.
2. La presenza nell'elenco di un numero specifico e dei servizi armonizzati a valenza sociale corrispondenti non comporta per gli Stati membri l'obbligo di fornire tale servizio sul loro territorio.
3. Una volta che un numero è stato inserito nell'allegato, gli Stati membri informano a livello nazionale che quel numero specifico è disponibile per la fornitura del servizio armonizzato a valenza sociale corrispondente e che è possibile presentare richiesta per il diritto d'uso.
4. Ogni Stato membro provvede a che sia tenuto un registro, disponibile sul suo territorio, di tutti i numeri armonizzati associati ai servizi armonizzati a valenza sociale corrispondenti. I cittadini possono accedere agevolmente a tale elenco.
Articolo 6
Controllo
Gli Stati membri trasmettono periodicamente alla Commissione una relazione sull'effettivo utilizzo dei numeri elencati nell'allegato per la fornitura di servizi corrispondenti sul loro territorio.
Articolo 7
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
Elenco dei numeri riservati a servizi armonizzati a valenza sociale
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Numero |
Servizio al quale il numero è riservato |
Condizioni specifiche cui è subordinato il diritto di utilizzare questo numero |
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116000 |
Denominazione del servizio: Linea telefonica diretta per i minori scomparsi Descrizione: Il servizio: a) risponde alle segnalazioni di minori scomparsi e le comunica alle forze di polizia; b) offre consigli e sostegno alle persone responsabili del minore scomparso; c) contribuisce alle indagini. |
Servizio disponibile ininterrottamente (vale a dire, 24 ore su 24, sette giorni su sette, su tutto il territorio nazionale). |
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116111 |
Denominazione del servizio: Linee telefoniche dirette di assistenza ai minori Descrizione: Il servizio aiuta i minori bisognosi di cure e di protezione e li mette in contatto con servizi e risorse; dà ai minori la possibilità di esprimere le loro preoccupazioni, di parlare dei problemi che li riguardano direttamente e di contattare qualcuno in situazioni di emergenza. |
Nei casi in cui il servizio non sia disponibile ininterrottamente (vale a dire, 24 ore su 24, sette giorni su sette, su tutto il territorio nazionale), il fornitore del servizio deve garantire che le informazioni circa la disponibilità del servizio siano pubblicizzate e facilmente accessibili e che, nei periodi di indisponibilità, ai chiamanti venga comunicato quando il servizio sarà nuovamente disponibile. |
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116123 |
Denominazione del servizio: Linee telefoniche dirette di sostegno emotivo Descrizione: Il servizio consente al chiamante di beneficiare di un vero contatto umano basato sull’ascolto senza giudizio. Offre sostegno emotivo ai chiamanti che soffrono di solitudine, di crisi psicologiche o che meditano il suicidio. |
Nei casi in cui il servizio non sia disponibile ininterrottamente (vale a dire, 24 ore su 24, sette giorni su sette, su tutto il territorio nazionale), il fornitore del servizio deve garantire che le informazioni circa la disponibilità del servizio siano pubblicizzate e facilmente accessibili e che, nei periodi di indisponibilità, ai chiamanti venga comunicato quando il servizio sarà nuovamente disponibile. |
( 1 ) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
( 2 ) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.