2006R1365 — IT — 07.12.2016 — 002.001


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►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1365/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 settembre 2006

relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne e recante abrogazione della direttiva 80/1119/CEE del Consiglio

(GU L 264 dell'25.9.2006, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 425/2007 DELLA COMMISSIONE del 19 aprile 2007

  L 103

26

20.4.2007

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 1304/2007 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 2007

  L 290

14

8.11.2007

►M3

REGOLAMENTO (UE) 2016/1954 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 2016

  L 311

20

17.11.2016




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1365/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 settembre 2006

relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne e recante abrogazione della direttiva 80/1119/CEE del Consiglio



Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa norme comuni ai fini della produzione di statistiche comunitarie relative ai trasporti per vie navigabili interne.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati relativi ai trasporti per vie navigabili interne sul proprio territorio nazionale.

2.  Gli Stati membri in cui il volume totale delle merci trasportate annualmente su vie navigabili interne in qualità di trasporti nazionali, internazionali o in transito è superiore a un milione di tonnellate trasmettono i dati di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

3.  In deroga a quanto previsto al paragrafo 2, gli Stati membri in cui non si registrano trasporti internazionali su vie navigabili interne o trasporti su vie navigabili interne in transito, ma il cui volume totale delle merci trasportate annualmente per vie d’acqua interne in qualità di trasporti nazionali è superiore a un milione di tonnellate, trasmettono esclusivamente i dati di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

4.  Il presente regolamento non si applica:

a) ai trasporti di merci effettuati da natanti di meno di 50 tonnellate di portata lorda;

b) ai natanti utilizzati prevalentemente per il trasporto di passeggeri;

c) ai natanti utilizzati come traghetti;

d) ai natanti utilizzati esclusivamente per scopi non commerciali dalle amministrazioni portuali o dai poteri pubblici;

e) ai natanti utilizzati esclusivamente per il rifornimento di combustibile o per il deposito;

f) ai natanti non adibiti al trasporto di merci, quali i battelli da pesca, le draghe, i laboratori galleggianti, le case battello e le imbarcazioni da diporto.

▼M3

5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9, riguardo alla modifica del paragrafo 2 del presente articolo al fine di innalzare la soglia, della copertura statistica dei trasporti per vie navigabili interne di cui al medesimo paragrafo per tenere conto dei progressi economici e tecnici. Nell’esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti. Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell’ambito di tali atti delegati, avvalendosi all’occorrenza di un’analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione degli oneri per i rispondenti e dei costi di produzione, di cui all’articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).

▼M1

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «via navigabile interna»: il corso d’acqua che non costituisce parte del mare, idoneo, in virtù delle sue caratteristiche naturali o dell’intervento dell’uomo, alla navigazione principalmente delle imbarcazioni per la navigazione interna;

b) «imbarcazione per la navigazione interna»: il natante destinato al trasporto di merci o al trasporto pubblico di passeggeri, navigante prevalentemente su vie navigabili interne, in specchi d’acqua protetti oppure nelle acque adiacenti a tali specchi d’acqua o alle zone dove si applicano le normative portuali;

c) «nazionalità dell'imbarcazione»: il paese in cui è immatricolata l'imbarcazione;

d) «trasporto su vie navigabili interne»: il trasferimento di merci e/o di passeggeri a bordo di un’imbarcazione per la navigazione interna, effettuato in tutto o in parte su vie navigabili interne;

e) «trasporto nazionale su vie navigabili interne»: il trasporto su vie navigabili interne tra due porti dello stesso territorio nazionale, a prescindere dalla nazionalità dell'imbarcazione;

f) «trasporto internazionale su vie navigabili interne»: il trasporto su vie navigabili interne tra due porti situati in territori nazionali diversi;

g) «trasporto su vie navigabili interne in transito»: il trasporto su vie navigabili interne attraverso un territorio nazionale tra due porti entrambi situati in un altro territorio nazionale o in territori nazionali diversi, a condizione che nel corso dell’intero viaggio all’interno del territorio nazionale non sia effettuato alcun trasbordo;

h) «traffico idroviario»: lo spostamento di un’imbarcazione su una determinata via navigabile interna.

▼M3

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 riguardo alla modifica del presente articolo al fine di adeguare le definizioni esistenti o di prevedere nuove definizioni per tenere conto di pertinenti definizioni modificate o adottate a livello internazionale.

Nell’esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo dell’onere a carico degli Stati membri o dei rispondenti. Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell’ambito di tali atti delegati, avvalendosi all’occorrenza di un’analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell’onere per i rispondenti e dei costi di produzione, di cui all’articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009.

▼B

Articolo 4

Rilevazione dei dati

1.  I dati sono rilevati conformemente alle tabelle di cui agli allegati da A a D.

2.  Nel caso menzionato all’articolo 2, paragrafo 3, i dati sono rilevati conformemente alla tabella di cui all’allegato E.

3.  Ai fini del presente regolamento, le merci sono classificate conformemente all’allegato F.

▼M3

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 riguardo alla modifica degli allegati per tenere conto delle modifiche della codifica e della nomenclatura a livello internazionale o nei pertinenti atti legislativi dell’Unione europea. Nell’esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti. Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell’ambito di tali atti delegati, avvalendosi all’occorrenza di un’analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell’onere per i rispondenti e dei costi di produzione, di cui all’articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009.

Articolo 4 bis

Studi pilota

1.  Entro l’8 dicembre 2018 la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, sviluppa la metodologia adeguata per elaborare statistiche relative al trasporto di passeggeri per vie navigabili interne ivi incluso mediante servizi di trasporto transfrontalieri.

2.  Entro l’8 dicembre 2019 la Commissione avvia studi pilota volontari che devono essere effettuati dagli Stati membri fornendo dati che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento sulla disponibilità di dati statistici relativi al trasporto di passeggeri per vie navigabili ivi incluso mediante servizi di trasporto transfrontalieri. Tali studi pilota sono intesi a valutare la fattibilità di dette nuove rilevazioni di dati, i costi delle relative rilevazioni di dati e la conseguente qualità delle statistiche.

3.  Entro l’8 dicembre 2020 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati di tali studi pilota. In funzione dei risultati descritti in detta relazione, entro un termine ragionevole, la Commissione presenta, se opportuno, una proposta di modifica al Parlamento europeo e al Consiglio del presente regolamento con riguardo alle statistiche sul trasporto di passeggeri per vie navigabili interne ivi incluso mediante servizi di trasporto transfrontalieri.

4.  Il bilancio generale dell’Unione contribuisce, ove opportuno e tenendo conto del valore aggiunto dell’Unione, al finanziamento di tali studi pilota.

▼B

Articolo 5

Trasmissione dei dati

1.  Il primo periodo di osservazione inizia il 1o gennaio 2007. La trasmissione dei dati avviene al più presto possibile e comunque entro cinque mesi dalla fine del relativo periodo di osservazione.

▼M3

2.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat), inclusi gli standard per l’interscambio di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

▼B

Articolo 6

Diffusione

Le statistiche comunitarie basate sui dati di cui all’articolo 4 sono diffuse con una cadenza simile a quella stabilita per la trasmissione dei dati da parte degli Stati membri.

▼M3

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni in merito alla diffusione dei risultati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

▼B

Articolo 7

Qualità dei dati

▼M3

1.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le prescrizioni e i criteri metodologici intesi a garantire la qualità dei dati ottenuti. Tali atti di esecuzione sono adottati dalla Commissione secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

▼B

2.  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire la qualità dei dati trasmessi.

3.  La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione contenente le informazioni e i dati da questo richiesti al fine di verificare la qualità dei dati forniti.

▼M3

4.  Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità da applicare ai dati da trasmettere sono quelli di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

5.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità, la struttura, la periodicità e gli elementi di comparabilità delle relazioni sulla qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

▼M3

Articolo 8

Relazioni sull’applicazione

Entro il 31 dicembre 2020, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, previa consultazione del comitato del sistema statistico europeo, trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, una relazione sull’applicazione del presente regolamento e sui futuri sviluppi.

In tale relazione la Commissione tiene conto delle pertinenti informazioni fornite dagli Stati membri sui potenziali miglioramenti e sulle esigenze degli utilizzatori. In particolare la relazione è intesa a:

a) valutare, in rapporto ai costi delle statistiche prodotte, i vantaggi che da esse derivano per l’Unione, gli Stati membri nonché i fornitori e gli utilizzatori di informazioni statistiche;

b) valutare la qualità dei dati trasmessi e dei metodi utilizzati per la rilevazione dei dati;

Articolo 9

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 2, paragrafo 5, all’articolo 3 e all’articolo 4, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 7 dicembre 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui all’articolo 2, paragrafo 5, all’articolo 3 e all’articolo 4, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio» ( 2 ).

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, dell’articolo 3 o dell’articolo 4, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 10

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

▼B

Articolo 11

Disposizioni transitorie ed abrogazione

1.  Gli Stati membri forniscono i risultati statistici per l’anno 2006 conformemente alla direttiva 80/1119/CEE.

2.  La direttiva 80/1119/CEE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2007.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M1




ALLEGATO A



Tabella A1.  Trasporto di merci per tipo di merci (dati annui)

Elementi

Codifica

Nomenclatura

Unità

Tabella

2 caratteri

«A1»

 

Paese dichiarante

2 lettere

NUTS0 (codice nazionale)

 

Anno

4 cifre

«aaaa»

 

Paese o regione di carico

4 caratteri

NUTS2 (1)

 

Paese o regione di scarico

4 caratteri

NUTS2 (1)

 

Tipo di trasporto

1 cifra

1 = Nazionale

2 = Internazionale (non in transito)

3 = In transito

 

Tipo di merci

2 cifre

NST 2000 (2)

 

Tipo di imballaggio

1 cifra

1 = Merci in container

2 = Merci non in container e container vuoti

 

Tonnellate trasportate

 

 

Tonnellate

Tonnellate-chilometro

 

 

Tonnellate-km

(*1)   Quando il codice regionale non sia noto o non sia disponibile, va utilizzata la seguente codifica:
— «NUTS0 + ZZ», quando esiste il codice NUTS per il paese partner,
— «codice ISO + ZZ», quando non esiste il codice NUTS per il paese partner,
— «ZZZZ», quando il paese partner è totalmente sconosciuto.

(*2)   Per il solo anno di riferimento 2007, per la registrazione del tipo di merci può essere utilizzata la classificazione NST/R come specificato nell'allegato F.




ALLEGATO B



Tabella B1.  Trasporti per nazionalità dell’imbarcazione e tipo di imbarcazione (dati annui)

Elementi

Codifica

Nomenclatura

Unità

Tabella

2 caratteri

«B1»

 

Paese dichiarante

2 lettere

NUTS0 (codice nazionale)

 

Anno

4 cifre

«aaaa»

 

Paese o regione di carico

4 caratteri

NUTS2 (1)

 

Paese o regione di scarico

4 caratteri

NUTS2 (1)

 

Tipo di trasporto

1 cifra

1 = Nazionale

2 = Internazionale (non in transito)

3 = In transito

 

Tipo di imbarcazione

1 cifra

1 = Chiatta motorizzata

2 = Chiatta non motorizzata

3 = Chiatta cisterna motorizzata

4 = Chiatta cisterna non motorizzata

5 = Altra imbarcazione per il trasporto di merci

6 = Imbarcazione marittima

 

Nazionalità dell’imbarcazione

2 lettere

NUTS0 (codice nazionale) (2)

 

Tonnellate trasportate

 

 

Tonnellate

Tonnellate-chilometro

 

 

Tonnellate-km

(*1)   Quando il codice regionale non sia noto o non sia disponibile, va utilizzata la seguente codifica:
— «NUTS0 + ZZ», quando esiste il codice NUTS per il paese partner,
— «codice ISO + ZZ», quando non esiste il codice NUTS per il paese partner,
— «ZZZZ», quando il paese partner è totalmente sconosciuto.

(*2)   Quando non esiste un codice NUTS per il paese di immatricolazione dell'imbarcazione, va indicato il codice nazionale ISO. Se la nazionalità dell'imbarcazione è sconosciuta, va utilizzato il codice «ZZ».



Tabella B2  Traffico di imbarcazioni (dati annui)

Elementi

Codifica

Nomenclatura

Unità

Tabella

2 caratteri

«B2»

 

Paese dichiarante

2 lettere

NUTS0 (codice nazionale)

 

Anno

4 cifre

«aaaa»

 

Tipo di trasporto

1 cifra

1 = Nazionale

2 = Internazionale (non in transito)

3 = In transito

 

Numero di spostamenti di imbarcazioni cariche

 

 

Spostamenti di imbarcazioni

Numero di spostamenti di imbarcazioni vuote

 

 

Spostamenti di imbarcazioni

Imbarcazione-chilometro (imbarcazioni cariche)

 

 

Imbarcazione-km

Imbarcazione-chilometro (imbarcazioni vuote)

 

 

Imbarcazione-km

Nota: La presentazione della tabella B2 è facoltativa.




ALLEGATO C



Tabella C1.  Trasporti in container per tipo di merci (dati annui)

Elementi

Codifica

Nomenclatura

Unità

Tabella

2 caratteri

«C1»

 

Paese dichiarante

2 lettere

NUTS0 (codice nazionale)

 

Anno

4 cifre

«aaaa»

 

Paese o regione di carico

4 caratteri

NUTS2 (1)

 

Paese o regione di scarico

4 caratteri

NUTS2 (1)

 

Tipo di trasporto

1 cifra

1 = Nazionale

2 = Internazionale (non in transito)

3 = In transito

 

Dimensioni dei container

1 cifra

1 = Unità di carico da 20 piedi

2 = Unità di carico da 40 piedi

3 = Unità di carico > 20 piedi e < 40 piedi

4 = Unità di carico > 40 piedi

 

Situazione con riferimento al carico

1 cifra

1 = Container pieni

2 = Container vuoti

 

Tipo di merci

2 cifre

NST 2000 (2)

 

Tonnellate trasportate

 

 

Tonnellate

Tonnellate-chilometro

 

 

Tonnellate-km

TEU

 

 

TEU

TEU-chilometro

 

 

TEU-km

(*1)   Quando il codice regionale non sia noto o non sia disponibile, va utilizzata la seguente codifica:
— «NUTS0 + ZZ», quando esiste il codice NUTS per il paese partner,
— «codice ISO + ZZ», quando non esiste il codice NUTS per il paese partner,
— «ZZZZ», quando il paese partner è totalmente sconosciuto.

(*2)   Per il solo anno di riferimento 2007, per la registrazione del tipo di merci può essere utilizzata la classificazione NST/R come specificato nell'allegato F.




ALLEGATO D



Tabella D1.  Trasporti per nazionalità delle imbarcazioni (dati trimestrali)

Elementi

Codifica

Nomenclatura

Unità

Tabella

2 caratteri

«D1»

 

Paese dichiarante

2 lettere

NUTS0 (codice nazionale)

 

Anno

4 cifre

«aaaa»

 

Trimestre

2 cifre

41 = Trimestre 1

42 = Trimestre 2

43 = Trimestre 3

44 = Trimestre 4

 

Tipo di trasporto

1 cifra

1 = Nazionale

2 = Internazionale (non in transito)

3 = In transito

 

Nazionalità dell’imbarcazione

2 lettere

NUTS0 (codice nazionale) (1)

 

Tonnellate trasportate

 

 

Tonnellate

Tonnellate-chilometro

 

 

Tonnellate-km

(*1)   Quando non esista un codice NUTS per il paese di immatricolazione dell'imbarcazione, va indicato il codice nazionale ISO. Se la nazionalità dell'imbarcazione è sconosciuta, va utilizzato il codice «ZZ».



Tabella D2.  Trasporti in container per nazionalità delle imbarcazioni (dati trimestrali)

Elementi

Codifica

Nomenclatura

Unità

Tabella

2 caratteri

«D2»

 

Paese dichiarante

2 lettere

NUTS0 (codice nazionale)

 

Anno

4 cifre

«aaaa»

 

Trimestre

2 cifre

41 = Trimestre 1

42 = Trimestre 2

43 = Trimestre 3

44 = Trimestre 4

 

Tipo di trasporto

1 cifra

1 = Nazionale

2 = Internazionale (non in transito)

3 = In transito

 

Nazionalità dell’imbarcazione

2 lettere

NUTS0 (codice nazionale) (1)

 

Situazione con riferimento al carico

1 cifra

1 = Container pieni

2 = Container vuoti

 

Tonnellate trasportate

 

 

Tonnellate

Tonnellate-chilometro

 

 

Tonnellate-km

TEU

 

 

TEU

TEU-chilometro

 

 

TEU-km

(*1)   Quando non esiste un codice NUTS per il paese di immatricolazione dell'imbarcazione, va indicato il codice nazionale ISO. Se la nazionalità dell'imbarcazione è sconosciuta, va utilizzato il codice «ZZ».




ALLEGATO E



Tabella E1.  Trasporti di merci (dati annui)

Elementi

Codifica

Nomenclatura

Unità

Tabella

2 caratteri

«E1»

 

Paese dichiarante

2 lettere

NUTS0 (codice nazionale)

 

Anno

4 cifre

«aaaa»

 

Tipo di trasporto

1 cifra

1 = Nazionale

2 = Internazionale (non in transito)

3 = In transito

 

Tipo di merci

2 cifre

NST 2000 (1)

 

Totale delle tonnellate trasportate

 

 

Tonnellate

Totale delle tonnellate-chilometro

 

 

Tonnellate-km

(*1)   Per il solo anno di riferimento 2007, per la registrazione del tipo di merci può essere utilizzata la classificazione NST/R come specificato nell'allegato F.

▼M2




ALLEGATO F



NST 2007

Divisione

Designazione

01

Prodotti dell’agricoltura, della caccia e della silvicoltura; pesci e altri prodotti della pesca

02

Carboni fossili e ligniti; petrolio greggio e gas naturale

03

Minerali metalliferi e altri prodotti delle miniere e delle cave; torba; uranio e torio

04

Prodotti alimentari, bevande e tabacchi

05

Prodotti dell’industria tessile e dell’industria dell’abbigliamento; cuoio e prodotti in cuoio

06

Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli di paglia e materiali da intreccio; pasta da carta, carta e prodotti di carta; stampati e supporti registrati

07

Coke e prodotti petroliferi raffinati

08

Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali; articoli in gomma e in materie plastiche; combustibili nucleari

09

Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

10

Metalli; manufatti in metallo, escluse le macchine e gli apparecchi meccanici

11

Macchine e apparecchi meccanici n.c.a.; macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici; macchine e apparecchi elettrici n.c.a.; apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni; apparecchi medicali, apparecchi di precisione e strumenti ottici; orologi

12

Mezzi di trasporto

13

Mobili; altri manufatti n.c.a.

14

Materie prime secondarie; rifiuti urbani e altri rifiuti

15

Posta, pacchi

16

Attrezzature e materiali utilizzati nel trasporto di merci

17

Merci trasportate nell’ambito di traslochi (uffici e abitazioni); bagagli trasportati separatamente dai passeggeri; autoveicoli trasportati per riparazione; altre merci non destinabili alla vendita n.c.a.

18

Merci raggruppate: merci di vario tipo trasportate insieme

19

Merci non individuabili: merci che per un qualunque motivo non possono essere individuate e quindi non possono essere attribuite ai gruppi da 01 a 16

20

Altre merci n.c.a.

▼M3 —————



( 1 ) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

( 2 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

( 3 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).