2006R0951 — IT — 01.10.2010 — 006.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 951/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2006

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi

(GU L 178, 1.7.2006, p.24)

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date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 2031/2006 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 2006

  L 414

43

30.12.2006

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 1568/2007 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2007

  L 340

62

22.12.2007

►M3

REGOLAMENTO (CE) N. 514/2008 DELLA COMMISSIONE del 9 giugno 2008

  L 150

7

10.6.2008

►M4

REGOLAMENTO (CE) N. 910/2008 DELLA COMMISSIONE del 18 settembre 2008

  L 251

13

19.9.2008

►M5

REGOLAMENTO (CE) N. 164/2009 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2009

  L 55

19

27.2.2009

►M6

REGOLAMENTO (CE) N. 1055/2009 DELLA COMMISSIONE del 5 novembre 2009

  L 290

64

6.11.2009

►M7

REGOLAMENTO (UE) N. 858/2010 DELLA COMMISSIONE del 28 settembre 2010

  L 254

29

29.9.2010


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 255, 19.9.2006, pag. 7  (951/06)

►C2

Rettifica, GU L 284, 30.10.2007, pag. 44  (951/06)




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REGOLAMENTO (CE) N. 951/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2006

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ( 1 ), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4, e l'articolo 40, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 318/2006 stabilisce le disposizioni applicabili ai titoli di importazione e di esportazione, alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alla gestione delle importazioni nel settore dello zucchero. Allo scopo di migliorare la trasparenza delle norme applicabili al commercio con i paesi terzi nel settore dello zucchero, è necessario fondere le modalità d'applicazione di tali disposizioni in un unico regolamento.

(2)

L'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede la possibilità di concedere restituzioni all'esportazione a paesi terzi onde colmare la differenza tra i prezzi dello zucchero sul mercato mondiale e i prezzi all'interno della Comunità.

(3)

Allo scopo di garantire la parità di trattamento per quanto riguarda la determinazione dell'importo della restituzione all'esportazione, occorre definire un metodo uniforme per la determinazione del tenore di saccarosio di determinati prodotti. Nel caso in cui tale metodo non consenta di determinare il tenore complessivo di saccarosio, è necessario stabilire criteri specifici. Per gli sciroppi che presentano un grado di purezza relativamente basso è opportuno fissare forfettariamente il tenore di saccarosio tenendo conto del loro tenore di zucchero estraibile.

(4)

Lo zucchero candito, fabbricato con zucchero bianco o zucchero greggio raffinato, presenta in molti casi un grado di polarizzazione inferiore al 99,5 %. Tenuto conto dell'elevato grado di purezza della materia prima utilizzata, è opportuno prevedere per tale zucchero candito una restituzione che si avvicini il più possibile alla restituzione accordata allo zucchero bianco. È pertanto opportuno introdurre una definizione precisa dello zucchero candito.

(5)

Qualora si decida di concedere una restituzione all'esportazione per l'isoglucosio, è opportuno fissare limiti per quanto riguarda il tenore di fruttosio e di polisaccaridi onde garantire che tale restituzione sia concessa soltanto al prodotto genuino allo stato naturale.

(6)

Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006, qualsiasi importazione nella Comunità o esportazione al di fuori di essa dei prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento, ad eccezione di quelli di cui alla lettera h) del suddetto articolo, è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione. Occorre stabilire le modalità di applicazione per poter precisare in particolare le informazioni da indicare nelle domande di titoli e nei titoli stessi, le condizioni applicabili al rilascio dei titoli, incluse le cauzioni da costituire, nonché la durata di validità del titolo rilasciato.

(7)

In applicazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 318/2006, l'osservanza degli impegni relativi ai volumi di merci esportate, derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, deve essere garantita sulla base del regime dei titoli di esportazione. A tale scopo, occorre rilasciare i titoli richiesti dopo un periodo di riflessione che consenta alla Commissione di valutare i quantitativi per i quali è stata presentata domanda e di adottare tutte le misure necessarie nel caso in cui l'accettazione delle suddette domande dovesse comportare un superamento o un rischio di superamento del volume e/o degli stanziamenti stabiliti negli accordi sopra citati per la campagna di cui trattasi. A tal fine, gli Stati membri devono essere tenuti a notificare senza indugio tutte le richieste di titoli che comportano restituzioni periodiche. È opportuno consentire ai richiedenti di restituzioni all'esportazione di revocare la loro domanda a determinate condizioni se è stata fissata una percentuale di accettazione.

(8)

Il monitoraggio accurato e regolare degli scambi con i paesi terzi rappresenta l'unico modo di seguirne da vicino l'evoluzione alla luce delle limitazioni imposte dagli impegni della Comunità in virtù degli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 300 del trattato e di adottare, se del caso, le necessarie misure, segnatamente per l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006. È quindi auspicabile che la Commissione riceva regolarmente le pertinenti informazioni concernenti non solo le importazioni e le esportazioni di prodotti per i quali sono state fissate restituzioni, conformemente agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006, ma anche le importazioni e le esportazioni di prodotti esportati senza restituzione, con o senza titolo, in libera pratica sul mercato comunitario, nonché quelle coperte dal regime di perfezionamento attivo.

(9)

Per garantire la stabilità del mercato comunitario dello zucchero ed evitare che i prezzi di mercato scendano al di sotto del prezzo di riferimento dello zucchero, si ritiene necessario applicare dazi addizionali all'importazione.

(10)

L'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede che le importazioni effettuate ad un prezzo inferiore al prezzo limite notificato all'Organizzazione mondiale del commercio possono essere soggette a un dazio addizionale all'importazione.

(11)

Per l'applicazione del dazio addizionale all'importazione deve essere preso in considerazione il prezzo cif all'importazione della spedizione in questione. Il prezzo cif all'importazione deve tuttavia essere verificato rispetto ai prezzi rappresentativi per il prodotto in causa sul mercato mondiale o sul mercato d'importazione comunitario per tale prodotto. A tal fine, occorre fissare i criteri per determinare il prezzo cif all'importazione rappresentativo dei prodotti ai quali possono essere applicati dazi addizionali all'importazione. Per determinare i prezzi cif all'importazione rappresentativi, la Commissione deve tenere conto di tutte le informazioni di cui dispone direttamente o comunicatele dagli Stati membri.

(12)

Il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 ( 2 ), apre un contingente tariffario annuo per l'importazione di 600 000 tonnellate di melassi originari dei paesi ACP a dazio ridotto del 100 %. In questa prospettiva, e considerando che le importazioni di melassi entro il suddetto limite quantitativo non dovrebbero provocare perturbazioni sul mercato comunitario, non è ritenuto opportuno imporre dazi addizionali a tali importazioni, in quanto ciò sarebbe contrario all'obiettivo stesso di favorire le importazioni nella Comunità di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP). Il dazio complessivamente applicabile ai melassi di canna originari di quegli Stati deve essere pertanto ridotto a zero.

(13)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( 3 ), ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di ricevimento delle dichiarazioni in dogana.

(14)

Le modalità d'applicazione stabilite dal predetto regolamento sostituiscono quelle stabilite dai regolamenti (CEE) n. 784/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce le modalità di calcolo dei prezzi cif dello zucchero bianco e dello zucchero greggio ( 4 ), (CEE) n. 785/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce la qualità tipo e le modalità di calcolo del prezzo cif del melasso ( 5 ), (CE) n. 1422/95 ( 6 ), (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi ( 7 ), (CE) n. 1464/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero ( 8 ), e (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ( 9 ). A fini di trasparenza e di chiarezza giuridica occorre pertanto abrogare i suddetti regolamenti.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce, conformemente al titolo III del regolamento (CE) n. 318/2006, le modalità particolari per l'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione, la concessione delle restituzioni all'esportazione e la gestione delle importazioni, compresa l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione nel settore dello zucchero.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «restituzione periodica» la restituzione all'esportazione fissata periodicamente, di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 318/2006;

2) «zucchero candito» lo zucchero:

a) costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 mm, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata; e

b) contenente in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio.



CAPO II

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE

Articolo 3

Determinazione del tenore di saccarosio di taluni sciroppi di zucchero che possono beneficiare di restituzioni all'esportazione

1.  La restituzione all'esportazione per 100 kg dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 318/2006 è pari all'importo di base moltiplicato per il tenore di saccarosio constatato per il prodotto di cui trattasi e maggiorato, se del caso, del tenore di altri zuccheri espressi in equivalente saccarosio.

▼M4

2.  Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, il tenore di saccarosio, eventualmente maggiorato del tenore di altri zuccheri espressi in saccarosio, è calcolato in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione ( 10 ).

3.  Per gli sciroppi con purezza pari o superiore all'85 % ma inferiore al 94,5 %, il tenore di saccarosio, eventualmente maggiorato del tenore di altri zuccheri espressi in saccarosio, è fissato forfettariamente al 73 % in peso allo stato secco.

▼B

4.  Per lo zucchero caramellato prodotto esclusivamente con zucchero non denaturato di cui al codice NC 1701, il tenore di saccarosio, eventualmente maggiorato del tenore di altri zuccheri espressi in saccarosio, è determinato sulla base del tenore di sostanze secche. Il tenore di sostanze secche è determinato in base alla densità della soluzione diluita nella proporzione in peso di 1:1. Il tenore di sostanze secche è espresso in saccarosio moltiplicandolo per il coefficiente 1.

Tuttavia, a richiesta, per tenere conto dello zucchero caramellato di cui al primo comma, è possibile determinare la quantità di saccarosio utilizzata, eventualmente maggiorata di altri zuccheri espressi in saccarosio, qualora lo zucchero candito sia stato fabbricato sotto controllo doganale o sotto controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti.

5.  L'importo base di cui al paragrafo 1 non si applica agli sciroppi aventi una purezza inferiore all'85 %.

Articolo 4

Restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d) e g), del regolamento (CE) n. 318/2006 possono essere concesse soltanto per i prodotti:

a) ottenuti per isomerizzazione del glucosio;

b) contenenti in peso, allo stato secco, almeno il 41 % di fruttosio;

c) il cui tenore totale in peso, allo stato secco, di polisaccaridi e oligosaccaridi, ivi compresi i di- o trisaccaridi, non sia superiore all'8,5 %.

Il tenore di sostanze secche dell'isoglucosio è determinato in base alla densità della soluzione diluita nella proporzione in peso di 1:1 oppure, per i prodotti di consistenza molto elevata, mediante essiccazione.

▼M2

Articolo 4 bis

Restituzioni all'esportazione per taluni zuccheri utilizzati in alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

1.  In conformità all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, può essere concessa una restituzione all'esportazione di zucchero bianco e di zucchero greggio del codice NC 1701, di isoglucosio dei codici NC 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30 nonché dello sciroppo di barbabietola e di canna da zucchero dei codici NC 1702 90 95 utilizzati per la fabbricazione di prodotti del settore degli ortofrutticoli trasformati di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 318/2006.

2.  L'importo della restituzione è pari all'importo della restituzione periodica all'esportazione stabilita per i prodotti del settore dello zucchero di cui al paragrafo 1, esportati come tali.

3.  Per poter beneficiare della restituzione i prodotti trasformati devono essere accompagnati, al momento dell'esportazione, da una dichiarazione dell'interessato indicante i quantitativi di zucchero greggio, di zucchero bianco, di sciroppo di barbabietola e di canna da zucchero nonché di isoglucosio utilizzati nella produzione.

Gli Stati membri verificano l'esattezza della dichiarazione su un campione di almeno il 5 %, selezionato in base ad un'analisi dei rischi. Tali controlli sono eseguiti sulla contabilità di magazzino tenuta dal fabbricante.

4.  La restituzione è versata allorché è fornita la prova che i prodotti:

(a) sono stati esportati fuori della Comunità, e

(b) nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un’altra destinazione per la quale è stata fissata la restituzione.

Articolo 4 ter

Deroghe al regolamento (CE) n. 800/1999

1.  In deroga all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999, quando la differenziazione della restituzione risulta unicamente dalla mancata fissazione di una restituzione per la Svizzera o il Liechtenstein, la prova dell'espletamento delle formalità doganali all'importazione non costituisce una condizione per il pagamento della restituzione relativa ai prodotti del settore dello zucchero di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, utilizzati per la fabbricazione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 318/2006 ed elencati nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972.

2.  Ai fini del calcolo del tasso di restituzione più basso ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 non si tiene conto del fatto che non è stata fissata alcuna restituzione all’esportazione per le esportazioni verso la Svizzera o il Liechtenstein dei prodotti a base di zucchero di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, utilizzati per la fabbricazione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 318/2006 ed elencati nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972.

▼M4



CAPO II bis

ESPORTAZIONI FUORI QUOTA

▼M5

Articolo 4 quater

Prove di arrivo a destinazione

1.  Quando alcune destinazioni non sono ammissibili per le esportazioni di zucchero e/o di isogloucosio fuori quota, occorre fornire la prova del fatto che le formalità doganali per l’importazione in destinazioni ammissibili siano state espletate, mediante presentazione dei documenti di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999.

2.  Se l’esportatore non può ottenere i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo anche dopo aver adottato le misure del caso, i prodotti sono considerati importati in un paese terzo su presentazione dei seguenti tre documenti:

a) copia del documento di trasporto;

b) attestato di scarico del prodotto, rilasciato da un servizio ufficiale del paese terzo di cui trattasi o dai servizi ufficiali di uno Stato membro, stabiliti nel paese di destinazione, o da una società di sorveglianza internazionale riconosciuta a norma degli articoli da 16 bis a 16 septies del regolamento (CE) n. 800/1999, che certifichi che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta ai servizi o alle società che rilasciano l’attestato, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;

c) documento bancario rilasciato da intermediari riconosciuti, stabiliti nella Comunità, attestante che il pagamento corrispondente all’esportazione considerata è stato accreditato sul conto dell’esportatore aperto presso di essi, ovvero la prova del pagamento.

3.  Nel caso di esportazioni di zucchero e/o isoglucosio fuori quota in quanto aiuto alimentare destinate ad un’organizzazione internazionale o ad un organismo internazionale, i prodotti si considerano importati in un paese terzo su presentazione di un attestato di presa in consegna rilasciato da un’organizzazione internazionale o da un organismo a carattere umanitario riconosciuto dallo Stato membro di esportazione nel quale le merci costituiscono un aiuto alimentare.

▼M7

4.  Nel caso di dichiarazioni di esportazione riguardanti un quantitativo massimo di 25 tonnellate di zucchero, ove siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 612/2009 della commissione ( 11 ), gli Stati membri dispensano gli esportatori dall'obbligo di presentare la prova di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere b) e c), del presente articolo. È presentato in ogni caso il documento di trasporto o il suo equivalente elettronico di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 612/2009.

▼M6

Articolo 4 quinquies

Equivalenza

Lo zucchero o l’isoglucosio prodotti sotto quota possono essere utilizzati come un equivalente della produzione fuori quota. Quando la produzione sotto quota è utilizzata come un equivalente della produzione fuori quota, essa può essere esportata conformemente alle norme previste all’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 12 ). Questo meccanismo di equivalenza si applica anche qualora i produttori di zucchero o di isoglucosio sotto quota o fuori quota siano situati in Stati membri diversi.

Articolo 4 sexies

Anno di produzione

Lo zucchero o l’isoglucosio esportati nell’ambito di titoli rilasciati entro i limiti quantitativi di cui all’articolo 61, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono essere prodotti nel corso di una campagna di commercializzazione diversa da quella a cui si riferisce il titolo di esportazione.

▼B



CAPO III

TITOLI DI ESPORTAZIONE

Articolo 5

Necessità del titolo

▼M3

1.  I prodotti per i quali va presentato un titolo di esportazione sono indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione ( 13 ).

Il periodo di validità del titolo di esportazione e l'importo della cauzione da costituire sono fissati nell'allegato II, parte II, del suddetto regolamento e si applicano a tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento.

▼B

2.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ( 14 ), sono costituiti i seguenti gruppi di prodotti:

a) gruppo di prodotti I: i prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 318/2006;

b) gruppo di prodotti II: i prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 318/2006;

c) gruppo di prodotti III: i prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d) e g), del regolamento (CE) n. 318/2006.

Articolo 6

Titolo di esportazione con restituzione

1.  Allorché la restituzione è fissata nell'ambito di una gara indetta nella Comunità, la domanda di titolo di esportazione deve essere presentata all'organismo competente dello Stato membro in cui è stata rilasciata la dichiarazione di aggiudicazione.

▼M1

2.  La casella 20 della domanda di titolo e del titolo stesso reca una delle diciture elencate nella parte A dell'allegato.

▼M2

2 bis.  Per quanto riguarda la restituzione applicabile a norma dell'articolo 4 bis, le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 20 una delle diciture riportate nella parte E dell'allegato.

▼M1

3.  Il titolo di esportazione è rilasciato per il quantitativo figurante nella dichiarazione di aggiudicazione della gara corrispondente. La casella 22 del titolo reca l'indicazione del tasso della restituzione all'esportazione che figura nella dichiarazione di aggiudicazione, espressa in EUR. La medesima casella reca una delle diciture elencate nella parte B dell'allegato.

▼B

4.  Non si applica l'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ( 15 ).

▼M4

Articolo 7

Titolo di esportazione di zucchero o di isoglucosio senza restituzione

Quando si debba esportare senza restituzione zucchero o isoglucosio in libera pratica sul mercato comunitario e non considerato «fuori quota», la casella 20 della domanda di titolo e del titolo stesso reca, a seconda del prodotto di cui trattasi, una delle diciture elencate nell'allegato, parte C.

▼M4

Articolo 7 bis

Titoli di esportazione per prodotti fuori quota

In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, le esportazioni di isoglucosio fuori quota entro i limiti quantitativi di cui all'articolo 12, lettera d), del regolamento (CE) n. 318/2006 sono subordinate alla presentazione di un titolo di esportazione.

Articolo 7 ter

Domande di titoli di esportazione per prodotti fuori quota

1.  Le domande di titoli di esportazione concernenti i limiti quantitativi da stabilire a norma dell'articolo 12, lettera d), del regolamento (CE) n. 318/2006 possono essere presentate unicamente da produttori di zucchero di barbabietola o di canna o da produttori di isoglucosio che sono accreditati a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 318/2006 e a cui è stata assegnata una quota di zucchero o di isoglucosio per la campagna di commercializzazione di cui trattasi in conformità dell'articolo 7 di detto regolamento, tenendo conto a seconda dei casi del disposto degli articoli 8, 9 e 11 di detto regolamento.

2.  Il richiedente presenta le domande di titoli di esportazione alle autorità competenti dello Stato membro nel quale gli è stata assegnata una quota di zucchero o di isoglucosio.

▼M6

3.  Le domande di titoli di esportazione sono presentate ogni settimana, dal lunedì al venerdì, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce i limiti quantitativi a norma dell’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e fino alla sospensione del rilascio dei titoli, a norma dell’articolo 7 sexies del presente regolamento.

4.  I richiedenti possono presentare una sola domanda alla settimana. Il quantitativo oggetto di ciascuna domanda di titolo di esportazione non deve superare 50 000 tonnellate per lo zucchero e 5 000 tonnellate per l’isoglucosio.

▼M4

5.  La domanda di titolo di esportazione è corredata della prova di costituzione della cauzione di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1.

6.  Nella casella 20 della domanda di titolo di esportazione e del titolo stesso, nonché nella casella 44 della dichiarazione di esportazione, è riportata a seconda dei casi una delle seguenti diciture:

a) «zucchero fuori quota destinato all'esportazione senza restituzione»; oppure

b) «isoglucosio fuori quota destinato all'esportazione senza restituzione».

Articolo 7 quater

Comunicazione relativa alle esportazioni di prodotti fuori quota

1.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione, tra le ore 13 (ora di Bruxelles) del venerdì ed il lunedì successivo, i quantitativi di zucchero e/o di isoglucosio per i quali nel corso della settimana precedente sono state presentate domande di titoli di esportazione.

▼M7

Tali quantitativi sono ripartiti per richiedente e per codice NC a otto cifre senza indicazione del nome del richiedente. Gli Stati membri informano la Commissione anche se non sono state presentate domande di titoli di esportazione.

▼M4

Il presente paragrafo si applica esclusivamente agli Stati membri per i quali l'allegato III e/o l'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006 hanno fissato una quota di zucchero e/o di isoglucosio.

2.  La Commissione contabilizza ogni settimana i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli di esportazione.

Articolo 7 quinquies

Rilascio di titoli

1.  Ogni settimana, dal venerdì alla fine della settimana successiva al più tardi, gli Stati membri rilasciano i titoli relativi alle domande presentate nel corso della settimana precedente e notificate in conformità del regolamento 7 quater, paragrafo 1, tenendo eventualmente conto del coefficiente di attribuzione stabilito dalla Commissione in conformità dell'articolo 7 sexies.

Non vengono rilasciati titoli di esportazione per quantitativi non notificati.

2.  Il primo giorno lavorativo di ogni settimana, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero e/o di isoglucosio per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione nel corso della settimana precedente.

3.  Gli Stati membri tengono un registro dei quantitativi di zucchero e/o di isoglucosio effettivamente esportati nell'ambito dei titoli di esportazione.

4.  Entro la fine di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero e/o di isoglucosio effettivamente esportati durante il mese precedente nell'ambito dei titoli di esportazione.

5.  I paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano esclusivamente agli Stati membri per i quali l'allegato III e/o l'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006 hanno fissato una quota di zucchero e/o di isoglucosio.

Articolo 7 sexies

Sospensione del rilascio di titoli di esportazione per prodotti fuori quota

Qualora i quantitativi oggetto di domande di titoli di esportazione superino il limite quantitativo fissato a norma dell'articolo 12, lettera d), del regolamento (CE) n. 318/2006 per il periodo di cui trattasi, si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

▼M7

Articolo 7 septies

Uso dei titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota

I titoli di esportazione rilasciati per lo zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99 indicano i codici NC 1701 99 10 e 1701 99 90 e sono validi indifferentemente per ciascuno di essi.

▼B

Articolo 8

Validità dei titoli di esportazione

▼M3 —————

▼M2

4.  I titoli di esportazione per le esportazioni con restituzione dei prodotti di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 318/2006, sono validi a decorrere dal giorno effettivo di rilascio sino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio.

▼M7

Articolo 8 bis

Validità dei titoli di esportazione per prodotti fuori quota

In deroga alle disposizioni dell'articolo 5 del presente regolamento, i titoli di esportazione rilasciati entro i limiti quantitativi stabiliti a norma dell'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono validi come segue:

a) i titoli rilasciati tra il 1o ottobre e il 30 aprile della campagna di commercializzazione di cui trattasi sono validi a decorrere dalla data del rilascio fino al 30 settembre di tale campagna;

b) i titoli rilasciati tra il 1o maggio e il 30 settembre della campagna di commercializzazione di cui trattasi sono validi a decorrere dalla data del rilascio fino al termine del quinto mese successivo.

▼B

Articolo 9

Sospensione del rilascio dei titoli di esportazione

1.  Se il rilascio dei titoli di esportazione rischia di superare gli importi finanziari disponibili o i quantitativi massimi e/o gli impegni di spesa stabiliti nell'Accordo sull'agricoltura dell'OMC ( 16 ) per il periodo considerato, la Commissione può:

a) stabilire una percentuale di accettazione dei quantitativi richiesti ma per i quali non sono stati ancora rilasciati i titoli;

b) respingere le domande per le quali i titoli di esportazione non sono stati ancora rilasciati;

c) sospendere la presentazione di domande di titoli per cinque giorni lavorativi; la Commissione può decidere una sospensione per un periodo più lungo secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006.

2.  Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate anche qualora le domande di titoli di esportazione vertano su quantitativi che superano o rischiano di superare i quantitativi smaltiti normalmente per una determinata destinazione o gruppo di destinazioni e qualora il rilascio dei titoli richiesti comporti un rischio di speculazione, di distorsione della concorrenza tra operatori economici o di turbative degli scambi in questione o del mercato comunitario.

3.  Qualora i quantitativi richiesti vengano ridotti o respinti, la cauzione sul titolo viene immediatamente svincolata per i quantitativi non concessi.

4.  L'interessato può revocare la domanda di titolo entro i dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della percentuale di accettazione di cui al paragrafo 1, lettera a), nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea qualora detta percentuale sia inferiore all'80 % del quantitativo richiesto. Gli Stati membri svincolano in tal caso la cauzione.



CAPO IV

TITOLI DI IMPORTAZIONE

▼M3

Articolo 10

I prodotti per i quali va presentato un titolo di importazione sono indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione.

Il periodo di validità del titolo di importazione e l'importo della cauzione da costituire sono fissati nell'allegato II, parte I, del suddetto regolamento e si applicano a tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento.

▼B



CAPO V

NORME COMUNI PER I TITOLI DI ESPORTAZIONE E DI IMPORTAZIONE



SEZIONE 1

Rilascio dei titoli e cauzione

Articolo 11

Domanda e rilascio dei titoli di esportazione e di importazione

1.  I titoli per gli zuccheri del codice NC 1701 che riguardano quantitativi superiori a 10 tonnellate sono rilasciati:

a) il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, se trattasi di titoli di importazione;

b) il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, se trattasi di titoli di esportazione;

c) il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, se la Commissione non ha adottato nel frattempo alcuna misura specifica secondo il disposto dell'articolo 9, paragrafo 1, se trattasi di titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione.

Il primo comma non si applica:

a) allo zucchero candito;

b) allo zucchero aromatizzato e allo zucchero con aggiunta di coloranti;

c) allo zucchero preferenziale da importare nella Comunità a norma del regolamento (CE) n. 950/2006 ( 17 ).

▼M3

2.  Se una domanda di titolo, per i prodotti ai quali si applica il disposto del paragrafo 1, primo comma, riguarda un quantitativo non superiore a 10 t, l’interessato non può presentare più di una domanda lo stesso giorno e presso la medesima autorità e non può utilizzare a fini di esportazione più di un titolo rilasciato per un quantitativo non superiore a 10 t.

▼B

Articolo 12

Cauzione

▼M3 —————

▼B

2.  Per i prodotti del codice NC 1701, il titolare del titolo costituisce una cauzione supplementare allorché:

a) non è assolto l'obbligo di esportare derivante dai titoli di esportazione, eccetto quelli rilasciati in virtù di una gara indetta nella Comunità, salvo in caso di forza maggiore; e

b) l'importo della cauzione di cui al paragrafo 1, lettera b), primo e secondo trattino, è inferiore all'importo della restituzione all'esportazione in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo, una volta dedotta la restituzione indicata nel suddetto titolo.

L'importo della cauzione supplementare è pari alla differenza tra gli importi di cui al primo comma, lettera b).

▼M2

3.  La cauzione da costituire per i titoli di esportazione per le esportazioni con restituzione dei prodotti di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 318/2006 è calcolata in conformità ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, in base al contenuto netto di prodotti del settore dello zucchero di cui all'articolo 4 bis del presente regolamento incorporato nella fabbricazione dei prodotti elencati all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 318/2006.

▼M4

Articolo 12 bis

Cauzione per i titoli di esportazione di prodotti fuori quota

▼M7

1.  Il richiedente costituisce una cauzione di 110 EUR per tonnellata di zucchero fuori quota e di 42 EUR per tonnellata di sostanza secca netta nel caso dell'isoglucosio fuori quota.

▼M4

2.  La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere costituita, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è presentata la domanda di titolo.

3.  La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata alle condizioni indicate all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 376/2008 per il quantitativo per il quale il richiedente ha rispettato, ai sensi dell'articolo 30, lettera b), e dell'articolo 31, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 376/2008, l'obbligo di esportare derivante dai titoli rilasciati a norma dell'articolo 7 quater del presente regolamento.

▼M7

4.  Se alcune destinazioni sono escluse dalle esportazioni di zucchero e/o di isoglucosio fuori quota, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata una volta soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo e le condizioni di cui all'articolo 4 quater del presente regolamento.

▼B



SEZIONE 2

Titoli per operazioni di raffinazione specifiche («EX/IM»)

▼M4 —————

▼B



CAPO VI

COMUNICAZIONI DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 17

Comunicazione relativa ai titoli di esportazione rilasciati

Entro il 15 di ogni mese con riferimento al mese precedente, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, relativamente alle esportazioni verso paesi terzi:

a) i quantitativi per i quali i titoli sono stati effettivamente rilasciati, con indicazione dei corrispondenti importi delle restituzioni all'esportazione fissati in applicazione dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 318/2006, suddivisi tra:

▼M4

 prodotti del settore dello zucchero di cui ai codici NC 1701 91 00, 1701 99 10 e 1701 99 90,

▼B

 zucchero greggio, espresso in peso «tale e quale», dei codici NC 1701 11 90 e 1701 12 90,

▼M4

 sciroppi di saccarosio, espressi in zucchero bianco, dei codici NC 1702 90 71, 1702 90 95 e 2106 90 59,

▼B

 isoglucosio, espresso in materia secca, dei codici NC 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 e 2106 90 30;

▼M4 —————

▼B

b) i quantitativi di zucchero bianco del codice NC 1701 99 10 per i quali è stato effettivamente rilasciato un titolo di esportazione, con indicazione dei corrispondenti importi delle restituzioni all'esportazione fissati in applicazione dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 318/2006;

c) i quantitativi di zucchero bianco, con i corrispondenti importi delle restituzioni all'esportazione fissati in applicazione dall'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 318/2006; i quantitativi di zucchero greggio e di sciroppo di saccarosio, espressi in zucchero bianco, nonché i quantitativi di isoglucosio espressi in materia secca, per i quali è stato effettivamente rilasciato un titolo di esportazione in previsione della sua esportazione sotto forma di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio ( 18 );

▼M5

d) i quantitativi per i quali i titoli sono stati rilasciati ai sensi dell’articolo 7, suddivisi tra zucchero ed isoglucosio.

▼B

Articolo 18

Comunicazione relativa ai quantitativi esportati

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione:

1) entro la fine di ogni mese civile, per il mese civile precedente, i quantitativi di zucchero bianco di cui all'articolo 17, lettera b), esportati ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000;

2) per ogni mese civile ed entro la fine del terzo mese civile successivo al mese civile in questione:

a) i quantitativi, con i corrispondenti importi delle restituzioni all'esportazione, di zucchero e di sciroppo espressi in zucchero bianco, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, esportati tal quali senza titolo di esportazione;

b) i quantitativi di zucchero sotto quota, esportati sotto forma di zucchero bianco o di prodotti trasformati, espressi in zucchero bianco, per i quali è stato rilasciato un titolo di esportazione in previsione dell'esecuzione di aiuti alimentari comunitari e nazionali previsti nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari, nonché per la realizzazione di altre azioni comunitarie di forniture alimentari gratuite;

c) qualora si tratti di esportazioni di cui all'articolo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 800/1999, i quantitativi di zucchero e di sciroppi di saccarosio, espressi in zucchero bianco, e di isoglucosio, espressi in materia secca, esportati tal quali, con indicazione dei corrispondenti importi delle restituzioni;

d) i quantitativi di zucchero bianco, con i corrispondenti importi delle restituzioni all'esportazione fissati in applicazione dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 318/2006, i quantitativi di zucchero greggio e di sciroppo di saccarosio, espressi in zucchero bianco, ed i quantitativi di isoglucosio, espressi in materia secca, esportati sotto forma di prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio ( 19 ) e sotto forma di prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione ( 20 );

e) qualora si tratti di esportazioni di cui all'articolo 17, lettera c), e alla lettera d) del presente articolo, i quantitativi esportati senza restituzione.

Le comunicazioni di cui alle lettere d) ed e) sono trasmesse separatamente alla Commissione per ciascun regolamento applicabile al prodotto trasformato di cui trattasi.

Articolo 19

Comunicazione relativa ai titoli di importazione

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione:

1) ogni mese, per il mese precedente, i quantitativi, espressi in peso «tale e quale», di zucchero bianco e di zucchero greggio non preferenziali, di sciroppi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina per i quali è stato effettivamente rilasciato un titolo di importazione;

2) ogni settimana, per la settimana precedente, i quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio espresso in peso «tale e quale» per i quali è stato rilasciato un titolo di importazione o un titolo di esportazione ai sensi dell'articolo 13;

▼M5

3) I quantitativi di zucchero importati da paesi terzi ed esportati sotto forma di prodotti compensatori in regime di traffico di perfezionamento attivo ai sensi dell’articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92; la notifica deve essere mensile; essa deve essere trasmessa non oltre la fine del secondo mese civile successivo al mese in questione.

▼B

Articolo 20

Comunicazione ad hoc relativa ai titoli di esportazione con restituzione

Su richiesta della Commissione e per il periodo indicato, gli Stati membri comunicano senza indugio e quotidianamente alla Commissione:

a) per i quantitativi superiori a 10 tonnellate, tutte le domande di titoli di esportazione di prodotti che possono beneficiare della restituzione periodica;

b) i quantitativi oggetto delle misure adottate in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1.

▼M4

Articolo 21

Modalità di comunicazione

Gli Stati membri trasmettono le comunicazioni di cui al presente capo elettronicamente, secondo le modalità messe a loro disposizione dalla Commissione.

▼B



CAPO VII

GESTIONE DELLE IMPORTAZIONI



SEZIONE 1

Calcolo dei prezzi cif dello zucchero bianco e dello zucchero greggio

Articolo 22

Determinazione dei prezzi cif

La Commissione fissa i prezzi cif per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sulla base delle possibilità più favorevoli di acquisto sul mercato mondiale. Tali prezzi sono calcolati conformemente agli articoli da 23 a 26.

Articolo 23

Informazioni da prendere in considerazione

Nella rilevazione delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale vengono prese in considerazione tutte le informazioni di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite delle agenzie competenti degli Stati membri, riguardanti:

a) le offerte fatte sul mercato mondiale;

b) le quotazioni registrate presso le borse rilevanti per il commercio internazionale dello zucchero;

c) i prezzi rilevati su importanti mercati dei paesi terzi;

d) le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali.

Articolo 24

Informazioni da non prendere in considerazione

Nella rilevazione delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale non vengono prese in considerazione le informazioni:

a) che non riguardano merce sana, leale e mercantile;

b) quando le possibilità di acquisto al prezzo indicato nell'offerta riguardano soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato;

c) quando l'evoluzione generale dei prezzi o le informazioni disponibili inducano la Commissione a supporre che il prezzo indicato nell'offerta non sia rappresentativo della tendenza effettiva del mercato.

Articolo 25

Adeguamento al porto di Rotterdam

1.  I prezzi non valevoli per merce alla rinfusa cif Rotterdam vengono adeguati.

Nell'adeguamento viene tenuto conto in particolare delle differenze del costo di trasporto dal porto di imbarco fino al porto di destinazione, da un lato, e dal porto d'imbarco fino a Rotterdam, dall'altro.

2.  Se il prezzo è valevole per merce in sacchi, esso viene ridotto di 0,88 EUR per 100 kg.

Articolo 26

Adeguamento alla qualità tipo

1.  Nell'adeguamento dei prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo, si applicano:

a) per lo zucchero bianco, le maggiorazioni o le riduzioni stabilite ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 318/2006;

▼C2

b) per lo zucchero greggio, i coefficienti correttori ottenuti dividendo 92 per la percentuale di rendimento dello zucchero al quale si applica il prezzo.

▼B

2.  Il rendimento viene calcolato secondo il metodo descritto nell'allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.



SEZIONE 2

Determinazione della qualità tipo e calcolo del prezzo cif dei melassi

Articolo 27

Qualità tipo dei melassi

La qualità tipo dei melassi deve:

a) essere sana, leale e mercantile;

b) avere un tenore totale di zucchero del 48 %.

Articolo 28

Determinazione dei prezzi cif

La Commissione determina il prezzo cif dei melassi sulla base delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale. Tali prezzi sono calcolati conformemente agli articoli da 29 a 33.

Articolo 29

Informazioni da prendere in considerazione

Nella rilevazione delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale vengono prese in considerazione tutte le informazioni riguardanti:

a) le offerte fatte sul mercato mondiale;

b) i prezzi rilevati su importanti mercati dei paesi terzi;

c) le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite delle agenzie competenti degli Stati membri.

Articolo 30

Informazioni da non prendere in considerazione

Nella rilevazione delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale non vengono prese in considerazione le informazioni:

a) che non riguardano merce sana, leale e mercantile;

b) quando le possibilità di acquisto al prezzo indicato nell'offerta riguardano soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato;

c) quando l'evoluzione generale dei prezzi o le informazioni disponibili inducano la Commissione a supporre che il prezzo indicato nell'offerta non sia rappresentativo della tendenza effettiva del mercato.

Articolo 31

Adeguamento al porto di Amsterdam

I prezzi non valevoli per merce alla rinfusa cif Amsterdam vengono adeguati.

Nell'adeguamento viene tenuto conto in particolare delle differenze del costo di trasporto dal porto di imbarco fino al porto di destinazione, da un lato, e dal porto di imbarco fino ad Amsterdam, dall'altro.

Articolo 32

Adeguamento alla qualità tipo

I prezzi stabiliti nella rilevazione delle possibilità di acquisto più favorevoli e che non si riferiscono alla qualità tipo vengono:

a) maggiorati di un quarantottesimo per ogni punto percentuale del tenore complessivo di zucchero, allorché il tenore di zucchero dei melassi è inferiore al 48 %;

b) diminuiti di un quarantottesimo per ogni punto percentuale del tenore complessivo di zucchero, allorché il tenore di zucchero dei melassi è superiore al 48 %.

Articolo 33

Prezzo medio

Nella rilevazione delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale è possibile basarsi su una media di vari prezzi, sempre che detta media possa considerarsi rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.



SEZIONE 3

Dazio addizionale all'importazione

Articolo 34

Dazio addizionale per i melassi

1.  I dazi addizionali all'importazione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 si applicano ai melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00.

2.  Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono per prezzi rappresentativi dei melassi sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 i prezzi cif di tali prodotti, determinati dalla Commissione conformemente alla sezione 2, di seguito denominati «prezzi rappresentativi dei melassi».

Tali prezzi sono fissati per ciascuna campagna di commercializzazione secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006. La Commissione può modificarli durante questo periodo qualora le informazioni in suo possesso indichino una variazione dei prezzi rappresentativi precedentemente fissati di almeno 0,5 EUR per 100 kg.

3.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, le informazioni di cui all'articolo 29 in loro possesso.

Articolo 35

Prezzi limite dei melassi

Il prezzo limite di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 è, per 100 kg di melasso della qualità tipo di cui all'articolo 27 del presente regolamento, pari a:

a) 7,90 EUR per il melasso del codice NC 1703 10 00;

b) 8,20 EUR per il melasso del codice NC 1703 90 00.

Articolo 36

Dazio addizionale per i prodotti del settore dello zucchero

1.  I dazi addizionali di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 si applicano ai prodotti dei codici NC 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10, 1701 12 90, 1701 91 00, 1701 99 10, 1701 99 90 e 1702 90 99.

2.  Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono per prezzi rappresentativi dello zucchero bianco e dello zucchero greggio sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 i prezzi cif di tali prodotti, determinati conformemente alla sezione 1, di seguito denominati «prezzi rappresentativi dello zucchero».

Tali prezzi sono fissati per ciascuna campagna di commercializzazione secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006. La Commissione può modificarli durante tale periodo se la fluttuazione degli elementi di calcolo produce un aumento o una diminuzione di 1,20 EUR per 100 kg o più rispetto ai prezzi rappresentativi dello zucchero precedentemente fissati.

3.  Il prezzo rappresentativo dello zucchero per i prodotti del codice NC 1702 90 99 è il prezzo rappresentativo fissato per lo zucchero bianco e applicato per ogni 1 % del tenore di saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione.

Articolo 37

Prezzi limite dei prodotti del settore dello zucchero

Il prezzo limite di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 è pari, per 100 kg di prodotto netto, a:

a) 53,10 EUR per lo zucchero bianco dei codici NC 1701 99 10 e 1701 99 90 della qualità tipo di cui all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006;

b) 64,7 EUR per lo zucchero del codice NC 1701 91 00;

c) 54,10 EUR per lo zucchero greggio di barbabietola del codice NC 1701 12 90 e della qualità tipo di cui all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006;

d) 41,30 EUR per lo zucchero greggio di barbabietola del codice NC 1701 12 10 e della qualità tipo di cui all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006;

e) 55,20 EUR per lo zucchero greggio di canna del codice NC 1701 11 90 e della qualità tipo di cui all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006;

f) 41,80 EUR per lo zucchero greggio di canna del codice NC 1701 11 10 e della qualità tipo di cui all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006;

g) 1,184 EUR per i prodotti del codice NC 1702 90 99 per ogni 1 % del tenore di saccarosio.

Articolo 38

Giustificativi

1.  L'importo dei dazi addizionali all'importazione per ciascuno dei tipi di melassi di cui all'articolo 34, paragrafo 1, e dei prodotti del settore dello zucchero di cui all'articolo 36, paragrafo 1, è stabilito sulla base del prezzo cif all'importazione della spedizione considerata, conformemente all'articolo 39.

Nel caso dei melassi, il prezzo cif all'importazione della spedizione considerata sarà convertito nel prezzo dei melassi della qualità tipo tramite l'adeguamento di cui all'articolo 32.

Nel caso dello zucchero bianco o greggio, il prezzo cif all'importazione della spedizione considerata è convertito, a seconda dei casi, nel prezzo dello zucchero della qualità tipo di cui, rispettivamente, ai punti II e III dell'allegato I del regolamento (CE) n. 318/2006, o nel prezzo equivalente per il prodotto del codice NC 1702 90 99.

2.  Quando il prezzo cif all'importazione per 100 kg di una spedizione è superiore al prezzo rappresentativo dei melassi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, o al prezzo rappresentativo dello zucchero di cui all'articolo 36, paragrafo 2, l'importatore presenta alle autorità competenti dello Stato membro importatore almeno i seguenti documenti giustificativi:

a) il contratto di acquisto o qualsiasi altro documento equivalente;

b) il contratto di assicurazione;

c) la fattura;

d) il certificato di origine (se del caso);

e) il contratto di trasporto;

f) in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico.

Per la verifica del prezzo cif all'importazione della spedizione considerata, le autorità dello Stato membro importatore possono richiedere qualsiasi altra informazione e documento che ritengano necessario.

3.  Nel caso contemplato al paragrafo 2, l'importatore è tenuto a costituire la cauzione di cui all'articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, per un importo pari alla differenza tra l'importo del dazio addizionale all'importazione, calcolato sulla base del prezzo rappresentativo del prodotto di cui trattasi e l'importo del dazio addizionale all'importazione, calcolato sulla base del prezzo cif all'importazione della spedizione considerata.

4.  La cauzione costituita è svincolata nella misura in cui vengono presentate alle autorità competenti prove adeguate delle condizioni di smaltimento. In caso contrario, la cauzione viene incamerata a titolo di pagamento dei dazi addizionali.

5.  Se in occasione di una verifica le autorità competenti constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92. L'importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere include gli interessi maturati dalla data di immissione della merce in libera pratica alla data della riscossione. Il tasso di interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale in vigore per le operazioni di recupero.

Articolo 39

Calcolo del dazio addizionale all'importazione

▼C1

Se la differenza tra il prezzo limite di cui all'articolo 34 nel caso dei melassi o all'articolo 37 nel caso dei prodotti del settore dello zucchero e il prezzo cif all'importazione della spedizione considerata:

▼B

a) è inferiore o pari al 10 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale a zero;

b) è superiore al 10 % ma inferiore o pari al 40 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 30 % dell'importo che supera il 10 %;

c) è superiore al 40 % ma inferiore o pari al 60 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 50 % dell'importo che supera il 40 %, maggiorato del dazio addizionale di cui alla lettera b);

d) è superiore al 60 % ma inferiore o pari al 75 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 70 % dell'importo che supera il 60 %, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b) e c);

e) è superiore al 75 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 90 % dell'importo che supera il 75 %, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b), c) e d).



SEZIONE 4

Sospensione o riduzione dei dazi all'importazioni per i melassi

Articolo 40

Sospensione dell'applicazione dei dazi all'importazione per i melassi

Se il prezzo rappresentativo dei melassi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, maggiorato del dazio all'importazione applicabile ai melassi di canna del codice NC 1703 10 00 o ai melassi di barbabietola del codice NC 1703 90 00, supera, per il prodotto in questione, 8,21 EUR/100 kg, i dazi all'importazione sono sospesi e sostituiti dall'importo pari alla differenza constatata dalla Commissione. Questo importo viene fissato contemporaneamente ai prezzi rappresentativi di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

Qualora la sospensione dei dazi all'importazione rischi tuttavia di provocare effetti pregiudizievoli per il mercato del melasso nella Comunità, si può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, di non applicare la suddetta sospensione per un determinato periodo.

▼M4 —————

▼B



SEZIONE 5

Calcolo del tenore di saccarosio nello zucchero greggio e in determinati sciroppi

Articolo 42

Metodo di calcolo

1.  Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato conformemente all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006, si discosta dal rendimento stabilito per la qualità tipo, il dazio doganale per i prodotti dei codici NC 1701 11 10 e 1701 12 10 e il dazio addizionale per i prodotti dei codici NC 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 e 1701 12 90, che devono essere riscossi per 100 kg del suddetto zucchero greggio, sono calcolati moltiplicando il corrispondente dazio fissato per lo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale di rendimento dello zucchero greggio importato.

2.  Il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 318/2006, viene determinato in base al metodo Lane e Eynon (metodo di riduzione rame) applicato alla soluzione riducente di Clerget-Herzfeld. Il tenore di zucchero totale determinato con tale metodo viene convertito in saccarosio moltiplicandolo per il coefficiente 0,95.

Tuttavia, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, dei prodotti contenenti meno dell'85 % di saccarosio o di altri zuccheri espressi in saccarosio, e di zucchero invertito espresso in saccarosio, è determinato valutando il tenore di sostanza secca. Il tenore di sostanza secca viene determinato in base alla densità della soluzione diluita nella proporzione in peso di 1:1 e, nei prodotti solidi, tramite essiccamento. Il tenore di sostanza secca è espresso in saccarosio moltiplicandolo per il coefficiente 1.

3.  Il tenore di sostanza secca dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d) e g), del regolamento (CE) n. 318/2006 è determinato conformemente al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo.

4.  Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 318/2006, la conversione in equivalente saccarosio si ottiene applicando il coefficiente 1,9 alla sostanza secca determinata conformemente al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo.



CAPO VIII

ABROGAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 784/68, il regolamento (CEE) n. 785/68, il regolamento (CE) n. 1422/95, il regolamento (CE) n. 1423/95, il regolamento (CE) n. 1464/95 e il regolamento (CE) n. 2135/95 sono abrogati.

Il regolamento (CE) n. 1464/95 continua tuttavia ad applicarsi ai titoli rilasciati ai sensi delle sue disposizioni anteriormente al 1o luglio 2006.

Articolo 44

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M1




ALLEGATO

▼M4

A. Diciture di cui all'articolo 6, paragrafo 2:

in bulgaro

:

«Регламент (ЕО) № … (ОВ L …, … г., стр. …), срок за подаване на заявления за участие в търг: …»

in spagnolo

:

«Reglamento (CE) no … (DO L … de …, p. …), plazo para la presentación de ofertas: …»

in ceco

:

«Nařízení (ES) č. … (Úř. věst. L …, …, s. …), lhůta pro předkládání nabídek: …»

in danese

:

«Forordning (EF) nr. … (EUT L … af …, s. …), tidsfrist for afgivelse af bud: …»

in tedesco

:

«Verordnung (EG) Nr. … (ABl. L … vom …, S. …), Frist für die Angebotsabgabe: …»

in estone

:

«Määrus (EÜ) nr … (ELT L …, …, lk …), pakkumiste esitamise tähtaeg: …»

in greco

:

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. … (ΕΕ L … της …, σ. …), προθεσμία για την υποβολή προσφορών …»

in inglese

:

«Regulation (EC) No … (OJ L …, …, p. …), time limit for submission of tenders: …»

in francese

:

«Règlement (CE) no … (JO L … du …, p. …), délai de présentation des offres: …»

in italiano

:

«Regolamento (CE) n. … (GU L … del …, pag. …), termine ultimo per la presentazione delle offerte: …»

in lettone

:

«Regula (EK) Nr. … (OV L …, …., …. lpp.), piedāvājumu iesniegšanas termiņš: …»

in lituano

:

«Reglamentas (EB) Nr. … (OL L …, …, p. …), pasiūlymų pateikimo terminas – …»

in ungherese

:

«…/…/EK rendelet (HL L …, …, …o.), a pályázatok benyújtásának határideje: …»

in olandese

:

«Verordening (EG) nr. … (PB L … van …, blz. …), termijn voor het indienen van de aanbiedingen: …»

in polacco

:

«Rozporządzenie (WE) nr … (Dz.U. L … z …, s. …), termin składania ofert: …»

in portoghese

:

«Regulamento (CE) n.o … (JO L … de …, p. …), prazo para apresentação de propostas: …»

in rumeno

:

«Regulamentul (CE) nr. … (JO L …, …, p. …), termen limită pentru depunerea ofertelor: …»

in slovacco

:

«,Nariadenie (ES) č. … (Ú. v. EÚ L …, …, s. …), lehota na predkladanie ponúk: …»

in sloveno

:

«Uredba (ES) št. … (UL L …, …, str. …), rok za predložitev ponudb: …»

in finlandese

:

«Asetus (EY) N:o … (EUVL L …, …, s. …), tarjousten tekemiselle asetettu määräaika päättyy: …»

in svedese

:

«Förordning (EG) nr … (EUT L …, …, s. …), tidsfrist för inlämnande av anbud: …»

▼M1

B. Diciture di cui all’articolo 6, paragrafo 3:

in bulgaro

:

«Ставка на приложимо възстановяване»

in spagnolo

:

«Tasa de la restitución aplicable: …»

in ceco

:

«sazba použitelné náhrady»

in danese

:

«Restitutionssats»

in tedesco

:

«Anwendbarer Erstattungssatz»

in estone

:

«Kohaldatav toetuse määr»

in greco

:

«Ύψος της ισχύουσας επιστροφής»

in inglese

:

«rate of applicable refund»

in francese

:

«Taux de la restitution applicable»

in italiano

:

«Tasso della restituzione applicabile: …»

in lettone

:

«Piemērojamā eksporta kompensācijas likme»

in lituano

:

«Taikoma grąžinamosios išmokos norma»

in ungherese

:

«Alkalmazandó visszatérítés mértéke: …»

in olandese

:

«Toe te passen restitutiebedrag: …»

in polacco

:

«stawka stosowanej refundacji»

in portoghese

:

«Taxa da restituição aplicável: …»

in rumeno

:

«Rata restituirii aplicabile»

in slovacco

:

«výška uplatniteľnej náhrady»

in sloveno

:

«višina nadomestila»

in finlandese

:

«Tuen määrä …»

in svedese

:

«Exportbidragssatsen: …»

C. Diciture di cui all'articolo 7:

in bulgaro

:

«(Захар) или (изоглюкоза) или (сироп от инулин), които не се разглеждат “извън квотата” за износ без възстановяване»

in spagnolo

:

«[Azúcar] o [Isoglucosa] o [Jarabe de inulina] no considerado “al margen de cuota” para la exportación sin restitución»

in ceco

:

«(Cukr) nebo (Isoglukosa) nebo (Inulinový sirup), (který/která) se nepovažuje za produkt “mimo rámec kvót”, pro vývoz bez náhrady»

in danese

:

«[Sukker] eller [Isoglucose] eller [Inulinsirup], der ikke anses for at være “uden for kvote” til eksport uden restitution»

in tedesco

:

«[Nicht als “Nichtquotenerzeugung” geltender Zucker]/[Nicht als “Nichtquotenerzeugung” geltende Isoglukose]/[Nicht als “Nichtquotenerzeugung” geltender Inulinsirup] für die Ausfuhr ohne Erstattung»

in estone

:

«Kvoodivälisena mittekäsitatava (suhkru) või (isoglükoosi) või (inuliinisiirupi) eksportimiseks ilma toetuseta»

in greco

:

«[Ζάχαρη] ή [Ισογλυκόζη] ή [Σιρόπι ινουλίνης] που δεν θεωρείται “εκτός ποσόστωσης” προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή»

in inglese

:

«(Sugar) or (Isoglucose) or (Inulin syrup) not considered as “out-of-quota” for export without refund»

in francese

:

«[Sucre] ou [isoglucose] ou [sirop d'inuline] non considéré “hors quota” pour les exportations sans restitution»

in italiano

:

«[Zucchero] o [isoglucosio] o [sciroppo di inulina] non considerato “fuori quota” per le esportazioni senza restituzione»

in lettone

:

«(Cukurs) vai (izoglikoze) vai (inulīna sīrups), kas nav uzskatāms par “ārpuskvotu” produkciju eksportam bez kompensācijas»

in lituano

:

«Virškvotiniu nelaikomas (cukrus) ar (izogliukozė) ar (inulino sirupas) eksportui be grąžinamosios išmokos»

in ungherese

:

«A [cukrot] vagy az [izoglükózt] vagy az [inulinszirupot] nem tekintik “kvótán felülinek” a visszatérítés nélküli kivitel tekintetében»

in olandese

:

«[Suiker] of [Isoglucose] of [Inulinestroop] die niet als “buiten het quotum geproduceerd” wordt beschouwd, bestemd voor uitvoer zonder restitutie»

in polacco

:

«[Cukier] lub [Izoglukoza] lub [Syrop inulinowy] niezaliczany/-a do produktów “pozakwotowych”, przeznaczony/-a do wywozu bez refundacji»

in portoghese

:

«[Açúcar] ou [Isoglucose] ou [Xarope de inulina] não considerado(a) “extra-quota” para exportação sem restituição»

in rumeno

:

«(Zahăr) sau (izoglucoză) sau (sirop de inulină) nefiind considerate “peste cotă” pentru exporturile fără restituire»

in slovacco

:

«[Cukor] alebo [izoglukóza] alebo [inulínový sirup], ktorý sa nepovažuje za “nad rámec kvóty” na vývoz bez náhrady»

in sloveno

:

«(Sladkor) ali (izoglukoza) ali (inulinski sirup) se ne štejejo kot “izven kvote” za izvoz brez nadomestila»

in finlandese

:

«Tuetta vietävä [sokeri] tai [isoglukoosi] tai [inuliinisiirappi], jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena»

in svedese

:

«[Socker] eller [isoglukos] eller [inulinsirap] som inte anses vara “utomkvotsprodukter” för export utan bidrag»

D. Diciture di cui all’articolo 14, paragrafo 3:

in bulgaro

:

«EX/IM, член 116 от Регламент (ЕО) № 2913/92 – лицензия, валидна в … (държава-членка издател)»

in spagnolo

:

«EX/IM, artículo 116 del Reglamento (CEE) no 2913/92 — certificado válido en … (Estado miembro de emisión)»

in ceco

:

«EX/IM, článek 116 nařízení (EHS) č. 2913/92 – licence platná v … (vydávající členský stát)»

in danese

:

«EX/IM, artikel 116 i forordning (EØF) nr. 2913/92 — licens gyldig i … (udstedende medlemsstat)»

in tedesco

:

«EX/IM, Artikel 116 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 — Lizenz gültig in … (erteilender Mitgliedstaat)»

in estone

:

«EX/IM, määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikkel 116 – litsents kehtib … (väljaandev liikmesriik)»

in greco

:

«EX/IM, άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 — πιστοποιητικό που ισχύει στ … (κράτος μέλος έκδοσης)»

in inglese

:

«EX/IM, Article 116 of Regulation (EEC) No 2913/92 — licence valid in … (issuing Member State)»

in francese

:

«EX/IM, article 116 du règlement (CEE) no 2913/92 — certificat valable au/en (État membre d'émission)»

in italiano

:

«EX/IM, articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — titolo valido in … (Stato membro di rilascio)»

in lettone

:

«EX/IM, Regulas (EEK) Nr. 2913/92 116. pants – licence ir derīga … (izsniedzēja dalībvalsts)»

in lituano

:

«EX/IM, Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 116 straipsnis – licencija galioja … (išduodanti valstybė narė)»

in ungherese

:

«EX/IM, a 2913/92/EGK rendelet 116. cikke – az engedély …-ban/-ben (kibocsátó tagállam) érvényes»

in olandese

:

«EX/IM, artikel 116 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 — certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte)»

in polacco

:

«EX/IM, art. 116 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 – pozwolenie ważne w (państwo członkowskie wydające pozwolenie)»

in portoghese

:

«EX/IM, Artigo 116.o do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 — certificado eficaz em … (Estado-Membro de emissão)»

in rumeno

:

«EX/IM, articolul 116 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 – licență valabilă în … (statul membru emitent)»

in slovacco

:

«vývoz/dovoz, článok 116 nariadenia (EHS) č. 2913/92 – licencia platná v … (vydávajúci členský štát)»

in sloveno

:

«IZ/UV, člen 116 Uredbe (EGS) št. 2913/92 – dovoljenje veljavno v … (država članica izdajateljica)»

in finlandese

:

«EX/IM, asetuksen (ETY) N:o 2913/92 116 artikla – Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio)»

in svedese

:

«EX/IM, artikel 116 i förordning (EEG) nr 2913/92 – licens giltig i … (utfärdande medlemsstat)»

▼M2

E. Dicitura di cui all'articolo 6, paragrafo 2 bis:

in bulgaro

:

Захар, използвана в един или повече продукти, изброени в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 318/2006.

in spagnolo

:

Azúcar utilizado en uno o varios productos enumerados en el anexo VIII del Reglamento (CE) no 318/2006.

in ceco

:

Cukr použitý v jednom nebo v několika produktech uvedených v příloze VIII nařízení (ES) č. 318/2006.

in danese

:

Sukker anvendt i et eller flere produkter som omhandlet i bilag VIII til forordning (EF) nr. 318/2006.

in tedesco

:

Zucker, einem oder mehreren der in Anhang VIII der Verordnung (EG) Nr. 318/2006 genannten Erzeugnissen zugesetzt.

in estone

:

Suhkur, mida on kasutatud ühes või mitmes määruse (EÜ) nr 318/2006 VIII lisas loetletud tootes.

in greco

:

Ζάχαρη χρησιμοποιούμενη σε ένα ή περισσότερα προϊόντα απαριθμούμενα στο παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006.

in inglese

:

Sugar used in one or more products listed in Annex VIII of Regulation (EC) No 318/2006.

in French

:

Sucre mis en œuvre dans un ou plusieurs produits énumérés à l’annexe VIII du règlement (CE) no 318/2006.

in italiano

:

Zucchero utilizzato in uno o più prodotti elencati nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 318/2006.

in lettone

:

Cukurs, ko izmanto vienā vai vairākos produktos, kas minēti Regulas (EK) Nr. 318/2006 VIII pielikumā.

in lituano

:

Cukrus, naudojamas vienam arba keliems Reglamento (EB) Nr. 318/2006 VIII priede išvardytiems produktams.

in ungherese

:

A 318/2006/EK rendelet VIII. mellékletében felsorolt egy vagy több termékben használt cukor.

in maltese

:

Zokkor użat f'wieħed jew aktar mill-prodotti elenkati fl-Anness VIII tar-Regolament (KE) Nru 318/2006.

in olandese

:

Suiker die wordt gebruikt in een of meer van de in bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 318/2006 opgenomen producten.

in polacco

:

Cukier używany w co najmniej jednym z produktów wymienionych w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

in portoghese

:

Açúcar utilizado em um ou mais produtos constantes do anexo VIII do Regulamento (CE) n.o 318/2006.

in rumeno

:

Zahăr folosit la prepararea unuia sau a mai multor produse enumerate în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

in slovacco

:

Cukor použitý v jednom alebo vo viacerých výrobkoch uvedených v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 318/2006.

in sloveno

:

Sladkor, uporabljen v enem ali več proizvodih, naštetih v Prilogi VIII k Uredbi (ES) št. 318/2006.

in finlandese

:

Yhdessä tai useammassa asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä VIII luetellussa tuotteessa käytetty sokeri.

in svedese

:

Socker som används i en eller flera av de produkter som förtecknas i bilaga VIII till förordning (EG) nr 318/2006.



( 1 ) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

( 2 ) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

( 3 ) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

( 4 ) GU L 145 del 27.6.1968, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 260/96 (GU L 34 del 13.2.1996, pag. 16).

( 5 ) GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95.

( 6 ) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).

( 7 ) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1951/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 45).

( 8 ) GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 96/2004 (GU L 15 del 22.1.2004, pag. 3).

( 9 ) GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

( 10 ) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39.

( 11 ) GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1.

( 12 ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

( 13 ) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

( 14 ) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

( 15 ) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

( 16 ) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

( 17 ) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

( 18 ) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

( 19 ) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

( 20 ) GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.