2006R0765 — IT — 29.07.2008 — 002.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 765/2006 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 2006

relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia

(GU L 134, 20.5.2006, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

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date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1587/2006 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2006

  L 294

25

25.10.2006

 M2

REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2006 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

  L 363

1

20.12.2006

►M3

REGOLAMENTO (CE) N. 646/2008 DEL CONSIGLIO dell’8 luglio 2008

  L 180

5

9.7.2008




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 765/2006 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 2006

relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2006/362/PESC del 18 maggio 2006, che modifica la posizione comune 2006/276/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia ( 1 ),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 marzo 2006, il Consiglio europeo ha deplorato che le autorità bielorusse non abbiano rispettato gli impegni dell'OSCE in materia di elezioni democratiche, ha ritenuto che le elezioni presidenziali del 19 marzo siano state viziate da irregolarità fondamentali e ha condannato l'arresto, effettuato quel giorno dalle autorità bielorusse, di manifestanti pacifici che esercitavano il loro legittimo diritto alla libertà di riunione per protestare contro il modo in cui erano state condotte le elezioni presidenziali. Il Consiglio europeo ha pertanto deciso di adottare misure restrittive nei confronti dei responsabili delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale.

(2)

Il 10 aprile 2006 il Consiglio ha deciso di adottare misure restrittive nei confronti del Presidente Lukashenko, della leadership e dei funzionari bielorussi responsabili della violazione delle norme internazionali in materia elettorale e del diritto internazionale dei diritti umani nonché della repressione della società civile e dell'opposizione democratica. Tali persone dovrebbero essere soggette al divieto di rilascio del visto e a altre eventuali misure mirate.

(3)

La posizione 2006/362/PESC prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia individuati a tale scopo.

(4)

Poiché le misure suddette rientrano nell'ambito del trattato, la loro attuazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano la Comunità, al fine di garantire la loro applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

(5)

Gli Stati membri dovrebbero fissare le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(6)

Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «fondi»: le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo:

a) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

b) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;

c) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato e gli strumenti finanziari rappresentativi di un prestito, comprese le azioni, le quote di partecipazione, i titoli obbligazionari di qualsiasi natura, i pagherò, i warrant e i contratti derivati;

d) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;

e) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;

f) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;

g) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;

2) «congelamento dei fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

3) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

4) «congelamento di risorse economiche»: il divieto dell'utilizzo di risorse economiche al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, l'affitto e la costituzione di diritti reali di garanzia;

5) «territorio della Comunità»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

Articolo 2

1.  Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dal presidente Lukashenko e quelli appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dagli altri funzionari della Bielorussia responsabili delle violazioni, durante le elezioni presidenziali in Bielorussia del 19 marzo 2006, delle norme internazionali in materia elettorale e della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, nonché appartenenti alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o organismi a loro associati elencati nell'allegato I.

2.  Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I.

3.  È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

▼M3

Articolo 2 bis

Il divieto di cui all’articolo 2, paragrafo 2, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.

▼M3

Articolo 3

1.  Le autorità competenti degli Stati membri indicate sui siti web elencati nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:

a) necessari per coprire le spese di base delle persone elencate nell’allegato I e dei loro familiari a carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

d) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica.

2.  Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

▼B

Articolo 4

1.  L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati:

a) di interessi o altre forme di profitti dovuti su detti conti, o

b) di pagamenti dovuti in virtù di contratti, di accordi o di obblighi conclusi o assunti prima della data in cui tali conti sono stati soggetti alle disposizioni del presente regolamento,

purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino ad essere soggetti all'articolo 2, paragrafo 1.

2.  L’articolo 2, paragrafo 2 non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona, entità o organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.

▼M3

Articolo 5

1.  Senza pregiudizio delle norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:

a) forniscono immediatamente alle autorità competenti del paese in cui risiedono o sono situati, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, in particolare i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 2, e a trasmettere direttamente o indirettamente tali informazioni alla Commissione; e

b) collaborano con le autorità competenti indicate sui siti web elencati nell’allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2.  Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

▼B

Articolo 6

Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o per l'entità o per l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.

Articolo 7

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

▼M3

Articolo 8

1.  La Commissione è autorizzata a:

a) modificare l’allegato I in base alle decisioni prese in merito all’allegato IV della posizione comune 2006/276/PESC; e a

b) modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

2.  È pubblicato un avviso sulle procedure per la presentazione delle informazioni relative all’allegato I.

▼B

Articolo 9

1.  Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni al presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurare la loro attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

2.  Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure eventuali ulteriori modifiche di tali norme.

▼M3

Articolo 9 bis

1.  Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 5 e le indicano nei siti web elencati nell’allegato II.

2.  Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti e i relativi estremi entro il 31 luglio 2008 e la informano senza indugio di ogni eventuale successiva modifica.

▼B

Articolo 10

Il presente regolamento si applica:

 nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo,

 a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro,

 a qualsiasi persona fisica di uno Stato membro, che si trovi all’interno o all’esterno del territorio della Comunità,

 a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro,

 a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno della Comunità.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I



Elenco delle persone di cui all'articolo 2

Cognome

(traslitterazione inglese)

Cognome

(grafia bielorussa)

Cognome

(traslitterazione russa)

Data di nascita

Luogo di nascita

Carica

►M1  Indirizzo ◄

►M1  Numero di passaporto ◄

►M1  Nazionalità ◄

Lukashenko Aleksandr Grigorievich

(Lukashenka Alaksandr Ryhoravich)

Лукашенка Аляксандр Рьıгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopys, regione di Vitebsk

Presidente

 
 
 

Nevyglas Gennady Nikolaevich

(Nievyhlas Hienadz Mikalaevich)

Невьıглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЬIГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, distretto di Pinsk

Capo dell'amministrazione presidenziale

 
 
 

Petkevich Natalya Vladimirovna

(Piatkevich Natallia Uladzimirauna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

Vice capo dell'amministrazione presidenziale

 
 
 

Rubinov Anatoly Nikolaevich

(Rubinau Anatol Mikalaevich)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

15.4.1939

Mogilev

Vice capo responsabile dei mezzi di comunicazione e dell'ideologia, amministrazione presidenziale

 
 
 

Proleskovsky Oleg Vitoldovich

(Pralaskouski Aleh Vitoldavich)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Russia, ora Sergijev Posad)

Assistente e capo del principale servizio ideologico, amministrazione presidenziale

 
 
 

Radkov Aleksandr Mikhailovich

(Radzkou Alaksandr Mikhailavich)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Votnya, Вотня Бьıховского района Могилевской области

Ministro dell'istruzione

 
 
 

Rusakevich Vladimir Vasilyevich

(Rusakevich Uladzimir Vasilievich)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vygonoshchi, Вьıгонощи, Брестская область

Ministro dell'informazione

 
 
 

Golovanov Viktor Grigoryevich

(Halavanau Viktar Ryhoravich)

Галаванаў Вiктар Рьıгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov

Ministro della giustizia

 
 
 

Zimovsky Alexander Leonidovich

(Zimouski Alaksandr Lieanidavich)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Germania

Membro della Camera alta del Parlamento e capo dell'ente radiotelevisivo statale nazionale

 
 
 

Konoplyev Vladimir Nikolaevich

(Kanapliou Uladzimir Mikalaevich)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akulintsy, д. Акулинцьı Могилевского района

Presidente della Camera bassa del Parlamento

 
 
 

Cherginets Nikolai Ivanovich

(Charhiniets Mikalai Ivanavich)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

Presidente del Comitato per gli affari esteri della Camera alta

 
 
 

Kostyan Sergei Ivanovich

(Kastsian Siarhiei Ivanavich)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usokhi, regione di Mogilev Усохи Кличевского района Могилевской области

Presidente del Comitato per gli affari esteri della Camera bassa

 
 
 

Orda Mikhail Sergeevich

(Orda Mikhail Siarhieevich)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Dyatlovo, regione di Grodno,

Дятлово Гродненской области

Membro della camera alta, capo del BRSM

 
 
 

Lozovik Nikolai Ivanovich

(Lazavik Mikalai Ivanavich)

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Nevinyany, regione di Minsk,

Невиняньı Вилейского р-на Минской обл

Vicepresidente della Commissione elettorale centrale (CEC)

 
 
 

Miklashevich Petr Petrovich

(Miklashevich Piotr Piatrovich)

Мiклашзвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kosuta, regione di Minsk,

Косута Минской области

Procuratore generale

 
 
 

Slizhevsky Oleg Leonidovich

(Slizheuski Aleh Leanidavich)

Слiжзўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 
 

Capo della sezione per le organizzazioni sociali, i partiti e le ONG del Ministero della giustizia

 
 
 

Khariton Aleksandr

(Kharyton Alaksandr)

Харьıтон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 
 

Consulente della sezione per le organizzazioni sociali, i partiti e le ONG del Ministero della giustizia

 
 
 

Smirnov Evgeny Aleksandrovich

(Smirnou Yauhien Alaksandravich)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

Regione di Ryazan, Russia

Primo vice presidente della Corte economica

 
 
 

Reutskaya Nadezhda Zalovna

(Ravutskaya Nadzieja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 
 

Giudice del distretto Moscovskij di Minsk

 
 
 

Trubnikov Nikolai Alekseevich

(Trubnikau Mikalai Alakseevich)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 
 

Giudice del distretto di Partizanskiy di Minsk

 
 
 

Kupriyanov Nikolai Mikhailovich

(Kupryianau Mikalai Mikhailavich)

Купрьıянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 
 

Vice procuratore generale

 
 
 

Sukhorenko Stepan Nikolaevich

(Sukharenka Stsiapan Mikalaevich)

Сухарзнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdudichi, regione di Mogilev,

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

Presidente del KGB

 
 
 

Dementei Vasily Ivanovich

(Dzemiantsiei Vasil Ivanavich)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 
 

Primo vice presidente del KGB

 
 
 

Kozik Leonid Petrovich

(Kozik Leanid Piatrovich)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borisov

Capo della federazione dei sindacati

 
 
 

Koleda Alexandr Mikhailovich

(Kalada Alaksandr Mikhailavich)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 
 

Presidente della Commissione elettorale della regione di Brest

 
 
 

Mikhasev Vladimir Ilyich

(Mikhasiou Uladzimir Iliich)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 
 

Presidente della CEC della regione di Gomel

 
 
 

Luchina Leonid Aleksandrovich

Лучьıна Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

regione di Minsk

Presidente della CEC della regione di Grodno

 
 
 

Karpenko Igor Vasilievich

(Karpenka Ihar Vasilievich)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokuznetsk, Russia

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

Presidente della CEC della città di Minsk

 
 
 

Kurlovich Vladimir Anatolievich

(Kurlovich Uladzimir Anatolievich)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 
 

Presidente della CEC della regione di Minsk

 
 
 

Metelitsa Nikolai Timofeevich

(Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 
 

Presidente della CEC della regione di Mogilev

 
 
 

Pishchulenok Mikhail Vasilievich

(Pishchulenak Mikhail Vasilievich)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 
 

Presidente della CEC della regione di Vitebsk

 
 
 

Sheyman (Sheiman), Victor Vladimirovich

 
 

26.5.1958

Regione di Grodno

Segretario di Stato del Consiglio di sicurezza

 
 
 

Pavlichenko (Pavliuchenko), Dmitri (Dmitry) Valeriyevich

 
 

1966

Vitebsk

Capo delle forze speciali del Ministero dell'interno (SOBR)

 
 
 

▼M1

Naumov, Vladimir Vladimïrovich

 
 

7.2.1956

 

Ministro dell'interno

 
 
 

▼B

Yermoshina Lydia Mihajlovna

 
 

29.1.1953

Slutsk (Regione di Minsk)

Presidentessa della Commissione elettorale centrale

 
 
 

Podobed Yuri Nikolaevich

 
 

5.3.1962

Slutsk (Regione di Minsk)

Tenente colonnello della milizia, Unità delle fasi speciali (OMON), Ministero degli affari interni

 
 
 

▼M1

Bortnik, Sergej

БОРТНIК Сяргей

БОРТНИК Сергей

28.5.1953

Minsk

Procuratore

Ul. Surganovo 80-263, Minsk, Bielorussia

MP 0469554

 

Migun, Andrej

МIГУН Андрэй

МИГУН Андрeй

5.2.1978

Minsk

Procuratore

Ul. Goretskovo 53-16, Minsk, Belarus

MP 1313262

 

Rybakov, Alexej

РЫБАКОЎ Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

 
 

Giudice presso il tribunale del distretto Moscovskij di Minsk

Ul. Jesenina 31-1-104, Minsk, Bielorussia

 
 

Jasinovich, Leonid Stanislavovich

ЯСIНОВIЧ Леанiд Станiслававiч

ЯСИНОВИЧ Леoнид Станиславoвич.

26.11.1961

Buchany, distretto di Vitebsk, Bielorussia

Giudice presso il tribunale del distretto Tsentralny di Minsk

Ul. Gorovtsa 4-104, Minsk, Bielorussia

MP 0515811

 

▼M3




ALLEGATO II

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 5 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519

GRECIA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPAGNA

www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlink=1&cat=3

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

http://www.fco.gov.uk/en/business-trade/export-controls-sanctions/

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

DG Relazioni esterne

Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune

Unità A2. Risposta alle crisi e costruzione della pace

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

e-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. (32 2) 295 55 85

Fax (32 2) 299 08 73



( 1 ) Cfr. la pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale.