2006R0704 — IT — 01.01.2007 — 001.001


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►B

REGOLAMENTO (CE) N. 704/2006 DELLA COMMISSIONE

dell’8 maggio 2006

relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007)

(GU L 122, 9.5.2006, p.8)

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 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1965/2006 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 2006

  L 408

26

30.12.2006


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 047, 16.2.2007, pag. 21  (1965/06)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 704/2006 DELLA COMMISSIONE

dell’8 maggio 2006

relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’elenco CXL dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prevede l’apertura, da parte della Comunità, di un contingente tariffario annuo per l’importazione di 53 000 tonnellate di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 (numero d’ordine 09.4003). Occorre definire le modalità di applicazione del contingente per l’anno contingentale 2006/2007 che inizia il 1o luglio 2006.

(2)

Il contingente 2005/2006 è stato gestito secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2005 della Commissione, del 12 maggio 2005, relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006) ( 2 ). Tale regolamento ha introdotto un metodo di gestione basato su un criterio che valuta i risultati delle importazioni in modo da garantire che il contingente sia attribuito a operatori professionisti in grado di importare carni bovine senza indebite speculazioni.

(3)

L’applicazione di questo metodo ha dato risultati positivi ed è perciò opportuno mantenere lo stesso metodo di gestione per il contingente relativo al periodo dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007.

(4)

In considerazione dell’imminente entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea, fermo restando l’articolo 39 del suddetto trattato e al fine di consentire agli operatori dei due paesi in questione di beneficiare di tale contingente alla data della loro adesione, è necessario suddividere il periodo contingentale in due sottoperiodi e ripartire il quantitativo disponibile nell’ambito del suddetto contingente su tali sottoperiodi, tenendo conto dei flussi commerciali tradizionali fra la Comunità e i paesi fornitori nell’ambito di tale contingente.

(5)

Occorre definire un periodo di riferimento per le importazioni ammissibili la cui durata consenta di disporre di risultati rappresentativi, ma anche sufficientemente recenti e indicativi dell’andamento degli scambi commerciali.

(6)

Ai fini del controllo, è necessario che le domande di diritti d’importazione siano presentate negli Stati membri nei quali l’operatore è iscritto nel registro dell’IVA.

(7)

Per evitare operazioni speculative, è necessario fissare una cauzione relativa ai diritti d’importazione per ciascun richiedente nell’ambito del contingente.

(8)

Al fine di obbligare gli operatori a chiedere titoli d’importazione per tutti i diritti d’importazione loro assegnati, occorre stabilire che tale obbligo costituisce un’esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli ( 3 ).

(9)

È opportuno applicare ai titoli d’importazione rilasciati a norma del presente regolamento il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ( 4 ), e il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 ( 5 ), fatte salve le deroghe eventualmente necessarie.

(10)

Il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

1.  Per il periodo dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007 è aperto un contingente tariffario di 53 000 tonnellate, in peso di carne disossata, per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91.

Il contingente tariffario reca il numero d’ordine 09.4003.

2.  Il dazio della tariffa doganale comune applicabile al contingente di cui al paragrafo 1 è fissato al 20 % ad valorem.

3.  I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono suddivisi nel modo seguente:

a) 37 000 tonnellate per il periodo dal 1o luglio 2006 al 31 dicembre 2006;

b) 16 000 tonnellate per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 30 giugno 2007.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento:

a) 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata;

b) per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale della Comunità, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a – 12 °C.

Articolo 3

1.  Gli operatori comunitari possono presentare domanda di diritti d’importazione per un quantitativo di riferimento corrispondente ai quantitativi di carni bovine di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 oppure 0206 29 91, importati dagli stessi operatori o per loro conto a norma delle disposizioni doganali pertinenti tra il 1o maggio 2005 e il 30 aprile 2006.

Fatta salva l’entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania al 1o gennaio 2007, gli operatori di questi paesi possono presentare domanda di diritti d’importazione con riguardo ai quantitativi disponibili per il secondo sottoperiodo di tale contingente, indicati all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), sulla base delle importazioni effettuate durante tale periodo e per i prodotti di cui al primo comma del presente paragrafo.

2.  Una società nata dalla fusione di società che dispongano ciascuna di importazioni di riferimento può utilizzare tali importazioni di riferimento come base per la presentazione della domanda.

3.  La domanda di diritti d’importazione è corredata della prova delle importazioni di cui al paragrafo 1, costituita da una copia rilasciata al destinatario della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, debitamente vistata.

Tuttavia, gli operatori che abbiano presentato tale prova assieme alla loro domanda di diritti d’importazione relativa ai quantitativi disponibili per il primo sottoperiodo di tale contingente, indicati all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), sono esonerati dall’obbligo di presentare la suddetta prova per le domande di diritti d’importazione relative ai quantitativi disponibili per il secondo sottoperiodo di tale contingente, indicati all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b).

Articolo 4

1.  Le domande di diritti d’importazione devono pervenire all’autorità competente dello Stato membro nel quale il richiedente è iscritto nel registro dell’IVA:

a) entro le ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo venerdì successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per le domande relative al sottoperiodo di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a);

b) entro le ore 13 (ora di Bruxelles), del 12 gennaio 2007, per le domande relative al sottoperiodo di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b).

Tutti i quantitativi presentati come quantitativo di riferimento, in applicazione dell’articolo 3, costituiscono i diritti d’importazione oggetto della domanda.

2.  Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il terzo venerdì successivo allo scadere dei rispettivi periodi per la presentazione delle domande di cui al paragrafo 1, un elenco degli operatori che hanno richiesto diritti d’importazione nell’ambito del contingente di cui all’articolo 1, recante in particolare il nome e l’indirizzo degli stessi nonché il quantitativo di carni ammissibili importate nel periodo di riferimento considerato.

3.  Le comunicazioni delle informazioni di cui al paragrafo 2, comprese le comunicazioni negative, avvengono a mezzo fax o per posta elettronica, utilizzando il modulo che figura nell’allegato I.

Articolo 5

La Commissione decide quanto prima in quale misura possono essere concessi diritti d’importazione nell’ambito del contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1. Se i diritti d’importazione per i quali sono state presentate domande superano il quantitativo disponibile di cui all’articolo 1, paragrafo 1, la Commissione fissa un coefficiente di attribuzione.

Articolo 6

1.  La domanda di diritti d’importazione è ammissibile solo se corredata di una cauzione pari a 6 EUR/100 kg di peso equivalente di carne disossata.

2.  Se dall’applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all’articolo 5 risultano meno diritti d’importazione da assegnare rispetto a quelli per i quali sono state presentate domande, la cauzione costituita viene immediatamente svincolata in proporzione.

3.  La presentazione di una domanda per uno o più titoli d’importazione per un quantitativo equivalente al totale dei diritti d’importazione assegnati costituisce un’esigenza principale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Articolo 7

1.  L’importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di uno o più titoli d’importazione.

2.  Il richiedente può presentare la domanda di titolo d’importazione soltanto nello Stato membro in cui ha ottenuto diritti d’importazione nell’ambito del contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

Ciascun titolo d’importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti d’importazione ottenuti.

3.  Le domande di titolo ed i titoli recano:

a) nella casella 16, l’indicazione di uno dei seguenti gruppi di codici NC:

 0202 10 00, 0202 20,

 0202 30, 0206 29 91;

b) nella casella 20, una delle diciture di cui all’allegato II.

Articolo 8

1.  Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.

2.  In applicazione dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per le quantità importate in eccesso rispetto al quantitativo indicato nel titolo d’importazione è riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell’accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica.

3.  La validità dei titoli cessa comunque dopo il 30 giugno 2007.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Fax CE (32-2) 292 17 34

E-mail: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int

Applicazione del regolamento (CE) n. 704/2006

Numero d’ordine 09.4003COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG AGRI D.2 — ATTUAZIONE DELLE MISURE RELATIVE AL MERCATODOMANDA DI DIRITTI D’IMPORTAZIONEData: Periodo contingentale:Stato membro:Stato membro: Fax:Tel.:E-mail:(1) Numero progressivo.(2) Espressi in peso di carne disossata (cfr. articolo 1, paragrafo 2).

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ALLEGATO II

Diciture di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b)

in bulgaro

:

Замразено говеждо или телешко месо [Регламент (ЕО) № 704/2006]

in spagnolo

:

Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 704/2006]

in ceco

:

Zmrazené maso hovězího skotu (nařízení (ES) č. 704/2006)

in danese

:

Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 704/2006)

in tedesco

:

Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 704/2006)

in estone

:

Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 704/2006)

in greco

:

Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 704/2006]

in inglese

:

Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 704/2006)

in francese

:

Viande bovine congelée [règlement (CE) no 704/2006]

in italiano

:

Carni bovine congelate [regolamento (CE) n. 704/2006]

in lettone

:

Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 704/2006)

in lituano

:

Sušaldyta galvijų mėsa (Reglamentas (EB) Nr. 704/2006)

in ungherese

:

Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva (704/2006/EK rendelet)

in maltese

:

Laħam iffriżat ta’ annimali bovini (Regolament (KE) Nru 704/2006)

in neerlandese

:

Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 704/2006)

in polacco

:

Mięso wołowe mrożone (Rozporządzenie (WE) nr 704/2006)

in portoghese

:

Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 704/2006]

in rumeno

:

Carne de vită congelată (Regulamentul (CE) nr. 704/2006)

in slovacco

:

Mrazené mäso z hovädzieho dobytka [nariadenie (ES) č. 704/2006]

in sloveno

:

Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 704/2006)

in finlandese

:

Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 704/2006)

in svedese

:

Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 704/2006)



( 1 ) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

( 2 ) GU L 121 del 13.5.2005, pag. 48.

( 3 ) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 17).

( 4 ) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).

( 5 ) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).