2006R0027 — IT — 23.02.2006 — 001.001
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REGOLAMENTO (CE) N. 27/2006 DELLA COMMISSIONE del 10 gennaio 2006 (GU L 006, 11.1.2006, p.15) |
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Gazzetta ufficiale |
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REGOLAMENTO (CE) N. 311/2006 DELLA COMMISSIONE del 22 febbraio 2006 |
L 52 |
10 |
23.2.2006 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 27/2006 DELLA COMMISSIONE
del 10 gennaio 2006
recante apertura di una gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento tedesco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:|
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ( 2 ) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione ( 3 ) stabilisce le modalità comuni per il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall’intervento. |
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(3) |
Data la situazione attuale del mercato è opportuno indire una gara permanente per l’esportazione di 500 000 tonnellate di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento tedesco. |
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(4) |
Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il loro controllo. A tal fine è opportuno prevedere un sistema di garanzia che assicuri il rispetto degli obiettivi voluti, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare ad alcune norme, in particolare a quelle contenute nel regolamento (CEE) n. 2131/93. |
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(5) |
Per evitare le reimportazioni è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nell’ambito della gara indetta a norma del presente regolamento. |
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(6) |
Al fine di ammodernare la gestione del sistema, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica. |
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(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l’organismo d’intervento tedesco procede, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, ad una gara permanente per l’esportazione di frumento tenero da esso detenuto.
Articolo 2
La gara verte su un quantitativo massimo di 1 000 000 di tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi, eccetto l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro ( 4 ) e la Svizzera.
Articolo 3
1. Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all’esportazione né maggiorazioni mensili.
2. Non si applica il disposto dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.
3. In deroga all’articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l’esportazione è quello indicato nell’offerta, senza maggiorazione mensile.
Articolo 4
1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.
2. Le offerte presentate nell’ambito della gara indetta ai sensi del presente regolamento non devono essere accompagnate da domande di titoli di esportazione presentate a norma dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ( 5 ).
Articolo 5
1. In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 12 gennaio 2006 alle ore 9 (ora di Bruxelles).
Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì, tranne il 13 aprile 2006, il 25 maggio 2006 e il 15 giugno 2006, settimane nelle quali non saranno effettuate gare.
Il termine di presentazione delle offerte per l’ultima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di giovedì 22 giugno 2006.
2. Le offerte devono essere presentate presso l’organismo d’intervento tedesco al seguente indirizzo:
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Deichmannsaue 29
D-53179 Bonn
Fax (49-228) 68 45 39 85
(49-228) 68 45 32 76
.
Articolo 6
L’organismo d’intervento, l’ammassatore e l’aggiudicatario, a richiesta di quest’ultimo, procedono di comune accordo, prima dell’uscita o al momento dell’uscita dal magazzino, a scelta dell’aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio, con una frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate, e all’analisi degli stessi. L’organismo d’intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest’ultimo non sia l’ammassatore.
Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell’aggiudicatario o nel termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all’uscita dal magazzino.
In caso di contestazione, i risultati delle analisi sono comunicati alla Commissione per via elettronica.
Articolo 7
1. L’aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita senza riserve qualora l’esito finale delle analisi dei campioni dimostri che la qualità:
a) è superiore a quella descritta nel bando di gara;
b) è superiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:
— 1 kg/hl per il peso specifico, che comunque non può essere inferiore a 75 kg/hl,
— un punto percentuale per il tenore di umidità,
— mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell’allegato del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione ( 6 ),
— mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell’allegato del regolamento (CE) n. 824/2000, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornuta.
2. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità superiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui al paragrafo 1, lettera b), l’aggiudicatario può:
a) accettare la partita senza riserve; oppure
b) rifiutare di prendere in consegna la partita.
Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l’aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo che avrà provveduto ad informare senza indugio la Commissione e l’organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato nell’allegato I.
3. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, l’aggiudicatario non può procedere al ritiro della partita. L’aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo che avrà provveduto ad informare senza indugio la Commissione e l’organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato all’allegato I.
Articolo 8
Nei casi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e paragrafo 3, l’aggiudicatario può chiedere all’organismo d’intervento di fornirgli un’altra partita di frumento tenero della qualità prevista, senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla domanda dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione utilizzando il modulo riportato nell’allegato I.
L’aggiudicatario che, dopo sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro un mese dalla data della prima domanda di sostituzione presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo che avrà provveduto ad informare senza indugio la Commissione e l’organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato nell’allegato I.
Articolo 9
1. Se l’uscita del frumento tenero dal magazzino ha luogo prima che siano noti i risultati delle analisi previste all’articolo 6, dal momento del ritiro della partita tutti i rischi sono a carico dell’aggiudicatario, ferme restando le possibilità di ricorso di quest’ultimo nei confronti dell’ammassatore.
2. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi di cui all’articolo 6, escluse quelle di cui all’articolo 7, paragrafo 3, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un’analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall’aggiudicatario sono a carico di quest’ultimo.
Articolo 10
In deroga all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di frumento tenero a norma del presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l’ordine di ritiro di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l’esemplare di controllo T5, recano una delle diciture riportate nell’allegato II.
Articolo 11
1. La cauzione costituita in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena i titoli di esportazione sono rilasciati agli aggiudicatari.
2. In deroga all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell’obbligo di esportazione è costituita una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo d’intervento valido il giorno dell’aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, ma in nessun caso inferiore a 25 EUR per tonnellata. Metà della cauzione è depositata all’atto del rilascio del titolo e l’altra metà prima del ritiro dei cereali.
Articolo 12
L’organismo d’intervento tedesco comunica alla Commissione per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo riportato nell’allegato III.
Articolo 13
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Comunicazione di rifiuto e di un eventuale scambio di partite nell’ambito della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento tedesco
[Regolamento (CE) n. 27/2006]
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Numero della partita |
Quantità in tonnellate |
Indirizzo del silo |
Motivo del rifiuto della partita |
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— Peso specifico (kg/hl) — % di chicchi germinati — % di impurità varie (Schwarzbesatz) — % di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta — Altro |
ALLEGATO II
Diciture di cui all’articolo 10
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in spagnolo |
: |
Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 27/2006 |
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in ceco |
: |
Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 27/2006 |
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in danese |
: |
Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 27/2006 |
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in tedesco |
: |
Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 27/2006 |
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in estone |
: |
Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 27/2006 |
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in greco |
: |
Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 27/2006 |
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in inglese |
: |
Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 27/2006 |
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in francese |
: |
Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 27/2006 |
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in italiano |
: |
Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 27/2006 |
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in lettone |
: |
Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 27/2006 |
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in lituano |
: |
Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 27/2006 |
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in ungherese |
: |
Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 27/2006/EK rendelet |
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in neerlandese |
: |
Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 27/2006 |
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in polacco |
: |
Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 27/2006 |
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in portoghese |
: |
Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 27/2006 |
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in slovacco |
: |
Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 27/2006 |
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in sloveno |
: |
Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 27/2006 |
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in finlandese |
: |
Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 27/2006 |
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in svedese |
: |
Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 27/2006. |
ALLEGATO III
Gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento tedesco
Modulo ( 7 )
[Regolamento (CE) n. 27/2006]
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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Numerazione degli offerenti |
Numero della partita |
Quantità in tonnellate |
Prezzo d’offerta (in EUR/t) (1) |
Abbuoni (+) Detrazioni (–) (in EUR/t) (per memoria) |
Spese commerciali (2) (in EUR/t) |
Destinazione |
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1 |
||||||
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2 |
||||||
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3 |
||||||
|
ecc. |
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(1) Questo prezzo comprende gli abbuoni o le detrazioni relative alla partita oggetto dell’offerta. (2) Le spese commerciali corrispondono alle prestazioni di servizi e di assicurazione sostenute dopo l’uscita dai magazzini d’intervento fino allo stadio franco a bordo (fob) nel porto di esportazione, escluse le spese relative al trasporto. Le spese comunicate sono determinate in base alla media delle spese effettive constatate dall’organismo d’intervento nel semestre precedente l’apertura del periodo della gara e sono espresse in EUR/t. |
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( 1 ) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
( 2 ) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).
( 3 ) GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).
( 4 ) Compreso il Kosovo, come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite del 10 giugno 1999.
( 5 ) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
( 6 ) GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31.
( 7 ) Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).