02006L0001 — IT — 05.06.2022 — 001.001
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DIRETTIVA 2006/1/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 gennaio 2006 relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 033 del 4.2.2006, pag. 82) |
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Gazzetta ufficiale |
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DIRETTIVA (UE) 2022/738 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 aprile 2022 |
L 137 |
1 |
16.5.2022 |
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DIRETTIVA 2006/1/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 gennaio 2006
relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada
(versione codificata)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Ai sensi della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
«veicoli»: veicoli a motore, rimorchi, semirimorchi o un insieme di veicoli, destinati esclusivamente al trasporto di merci;
«veicoli noleggiati»: i veicoli che, a pagamento e per un determinato periodo, sono messi a disposizione di un'impresa che effettua trasporti di merci su strada per conto terzi o per conto proprio, previa conclusione di un contratto con l'impresa che fornisce i veicoli.
Articolo 2
Ogni Stato membro consente l’utilizzazione nel suo territorio di veicoli presi a noleggio da imprese stabilite nel territorio di un altro Stato membro, a condizione che:
il contratto preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;
il veicolo noleggiato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di noleggio;
il veicolo noleggiato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza.
Il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), dev’essere comprovato mediante la presentazione dei documenti seguenti, in formato cartaceo o elettronico, che devono trovarsi a bordo del veicolo:
contratto di noleggio o estratto autenticato del contratto contenente in particolare il nome del noleggiante, il nome del noleggiatore, la data e la durata del contratto e l'identificazione del veicolo;
qualora non sia il conducente a noleggiare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del contratto, contenente in particolare il nome del datore di lavoro, il nome del dipendente, la data e la durata del contratto di lavoro, o un foglio paga recente.
I documenti di cui alle lettere a) e b) possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro.
Articolo 3
Se il veicolo noleggiato è immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di un altro Stato membro, lo Stato membro in cui è stabilita l’impresa di trasporto su strada può:
limitare il periodo di utilizzazione del veicolo noleggiato nel suo territorio, a condizione che da parte della stessa impresa di trasporto su strada sia autorizzata l’utilizzazione di tale veicolo per un periodo di almeno due mesi consecutivi in un determinato anno civile; in tal caso lo Stato membro può esigere che il contratto di noleggio non vada oltre il termine stabilito da detto Stato membro;
richiedere che il veicolo noleggiato sia immatricolato conformemente alle norme nazionali in materia di immatricolazione dopo un periodo non inferiore a 30 giorni; in tal caso lo Stato membro può esigere che il contratto di noleggio non abbia una durata superiore al periodo di circolazione precedente l’obbligo di registrazione;
limitare il numero dei veicoli noleggiati che un’impresa può utilizzare purché il numero minimo di veicoli di cui è consentita l’utilizzazione sia almeno pari al 25 % del parco di veicoli per il trasporto di merci a disposizione dell’impresa, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1071/2009, il 31 dicembre dell’anno precedente l’utilizzazione del veicolo noleggiato o il giorno in cui l’impresa inizia a utilizzare il veicolo noleggiato, come stabilito dallo Stato membro. Tuttavia, nel caso di un’impresa che dispone di un parco totale di più di uno e meno di quattro veicoli, è consentita l’utilizzazione di almeno uno di tali veicoli. Il numero minimo di cui alla presente lettera si riferisce al parco di veicoli per il trasporto di merci a disposizione dell’impresa sulla base dei veicoli immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di tale Stato membro;
limitare l’utilizzazione di tali veicoli per le operazioni di trasporto per conto proprio.
Articolo 3 bis
Articolo 4
La presente direttiva non pregiudica la regolamentazione di uno Stato membro che preveda, per l'utilizzazione dei veicoli presi a noleggio, condizioni meno restrittive di quelle previste agli articoli 2 e 3.
Articolo 5
Fatti salvi gli articoli 2 e 3, la presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle norme relative:
all'organizzazione di mercato dei trasporti di merci su strada, effettuati per conto terzi e per conto proprio, in particolare all'accesso al mercato e al contingentamento delle capacità di trasporto su strada;
ai prezzi e alle condizioni di trasporto nel settore del trasporto di merci su strada;
alla formazione dei prezzi di noleggio;
all'importazione dei veicoli;
alle condizioni di accesso all'attività o alla professione di noleggiatore di veicoli stradali.
Articolo 5 bis
Entro il 7 agosto 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione e sugli effetti della presente direttiva. Tale relazione contiene informazioni sull’utilizzazione di veicoli noleggiati in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l’impresa che li prende a noleggio. La relazione presta particolare attenzione all’impatto sulla sicurezza stradale, sull’ambiente, sulle entrate fiscali e sull’applicazione delle norme in materia di cabotaggio in conformità del regolamento (CE) n. 1072/2009. Sulla base di tale relazione la Commissione valuta se sia necessario proporre misure supplementari.
Articolo 5 ter
Articolo 6
La direttiva 84/647/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d’attuazione di cui all’allegato I, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.
Articolo 7
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
Parte A
Direttiva abrogata e relativa modificazione
(di cui all’articolo 6)
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Direttiva 84/647/CEE del Consiglio |
(GU L 335 del 22.12.1984, pag. 72) |
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Direttiva 90/398/CEE del Consiglio |
(GU L 202 del 31.7.1990, pag. 46) |
Parte B
Termini d'attuazione in diritto nazionale
(di cui all’articolo 6)
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Direttiva |
Termine di attuazione |
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Direttiva 84/647/CEE |
30 giugno 1986 |
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Direttiva 90/398/CEE |
31 dicembre 1990 |
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
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Direttiva 84/647/CEE |
Presente regolamento |
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Articolo 1, frase introduttiva |
Articolo 1, frase introduttiva |
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Articolo 1, primo trattino |
Articolo 1, lettera a) |
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Articolo 1, secondo trattino |
Articolo 1, lettera b) |
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Articolo 2, frase introduttiva |
Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva |
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Articolo 2, punti da 1 a 4 |
Articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d) |
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Articolo 2, punto 5, primo comma, frase introduttiva |
Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva |
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Articolo 2, punto 5, primo comma, lettere a) e b) |
Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b) |
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Articolo 2, punto 5, secondo comma |
Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma |
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Articolo 3 |
Articolo 3 |
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Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4 |
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Articolo 5, frase introduttiva |
Articolo 5, frase introduttiva |
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Articolo 5, primo trattino |
Articolo 5, lettera a) |
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Articolo 5, secondo trattino |
Articolo 5, lettera b) |
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Articolo 5, terzo trattino |
Articolo 5, lettera c) |
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Articolo 5, quarto trattino |
Articolo 5, lettera d) |
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Articolo 5, quinto trattino |
Articolo 5, lettera e) |
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Articolo 6 |
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Articolo 7 |
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Articolo 8 |
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Articolo 6 |
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Articolo 7 |
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Articolo 9 |
Articolo 8 |
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Allegato I |
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Allegato II |
( 1 ) Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).
( 2 ) Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).
( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 della Commissione, dal 1o aprile 2016, che stabilisce norme comuni sull’interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e che abroga il regolamento (UE) n. 1213/2010 (GU L 87 del 2.4.2016, pag. 4).
( 4 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
( 5 ) Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 35).
( 6 ) Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).
( 7 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).