2006D0875 — IT — 20.12.2007 — 001.001


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►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2006

che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e di talune TSE e per la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2007

[notificata con il numero C(2006) 5677]

(2006/875/CE)

(GU L 337, 5.12.2006, p.46)

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Gazzetta ufficiale

  No

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date

►M1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 2006

  L 7

46

12.1.2007

►M2

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 2007

  L 335

47

20.12.2007




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2006

che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e di talune TSE e per la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2007

[notificata con il numero C(2006) 5677]

(2006/875/CE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ( 1 ), in particolare l'articolo 24, paragrafo 6, e gli articoli 29 e 32,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE del Consiglio prevede la possibilità di un contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali, nonché per i controlli intesi a prevenire le zoonosi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ( 2 ) dispone l'attuazione di programmi annuali per l'eradicazione e la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini.

(3)

Gli Stati membri hanno presentato programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali, per la prevenzione delle zoonosi e per l’eradicazione e la sorveglianza delle TSE nei rispettivi territori.

(4)

Dall'esame dei programmi è risultato che essi sono conformi alla normativa veterinaria comunitaria, in particolare ai criteri comunitari relativi all'eradicazione delle malattie suddette, secondo quanto stabilito dalla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali ( 3 ).

(5)

Questi programmi figurano nell'elenco dei programmi stabilito dalla decisione 2006/687/CE della Commissione, del 12 ottobre 2006, che possono fruire di un contributo finanziario comunitario nel 2007 per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali, per la prevenzione delle zoonosi, per la sorveglianza delle BSE e dei programmi di eradicazione di BSE e scrapie ( 4 ).

(6)

Data l'importanza di tali programmi ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia di sanità pubblica e di salute degli animali e visto il carattere obbligatorio dell'applicazione in tutti gli Stati membri dei programmi sulle TSE, è opportuno fissare il livello del contributo finanziario della Comunità per il rimborso delle spese che gli Stati membri interessati sosterranno per le misure indicate nella presente decisione, sino ad un importo massimo stabilito per ciascun programma.

(7)

Ai fini di una migliore gestione, di un utilizzo più efficiente dei fondi comunitari e di una maggiore trasparenza occorre inoltre fissare gli importi massimi da rimborsare, se del caso, agli Stati membri per i test, i vaccini e gli indennizzi ai proprietari per le perdite subite a causa dell'abbattimento degli animali per ogni programma.

(8)

A norma del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 5 ), i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di malattie animali devono essere finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento.

(9)

La presenza della rabbia nei territori limitrofi dell'Unione europea costituisce una fonte continua di reinfezione. È quindi preferibile procedere all'eradicazione della rabbia piuttosto che creare una zona di vaccinazione di protezione intorno a ciascun territorio, zona che dovrebbe essere mantenuta a tempo indeterminato.

(10)

La concessione del contributo finanziario della Comunità deve essere subordinata alla condizione che le azioni previste siano realizzate in maniera efficace e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite dalla presente decisione.

(11)

Occorre chiarire il tasso da applicare per la conversione delle domande di pagamento presentate in moneta nazionale, quale definita all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ( 6 ).

(12)

L'approvazione di alcuni di questi programmi non deve pregiudicare eventuali decisioni della Commissione sulle norme per l'eradicazione di queste malattie sulla base di pareri scientifici.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



CAPO I

RABBIA

Articolo 1

1.  I programmi di eradicazione della rabbia presentati da Repubblica ceca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Austria, Polonia, Slovenia, Slovacchia e Finlandia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

2.  Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo dei test di laboratorio e per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito dei programmi, sino ad un importo massimo di:

a) 490 000 EUR per la Repubblica ceca;

b) 850 000 EUR per la Germania;

c) 925 000 EUR per l'Estonia;

d)  ►M2  790 000 EUR ◄ per la Lettonia;

e)  ►M2  900 000 EUR ◄ per l'Ungheria;

f) 185 000 EUR per l'Austria;

g)  ►M2  4 100 000 EUR ◄ per la Polonia;

h) 375 000 EUR per la Slovenia;

i) 500 000 EUR per la Slovacchia;

j) 112 000 EUR per la Finlandia.

3.  Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute dalla Lituania e del 100 % delle spese sostenute dalla Lituania per l'acquisto, la distribuzione dei vaccini e delle esche al di fuori del suo territorio, fino ad un importo massimo di ►M2  450 000 EUR ◄ .

4.  Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

a) acquisto di una dose di vaccino: 0,5 EUR per dose per i programmi di cui al paragrafo 2, lettere c) e d); e

b) acquisto di una dose di vaccino: 0,3 EUR per dose per gli altri programmi di cui ai paragrafi 2 e 3.



CAPO II

BRUCELLOSI BOVINA

Articolo 2

1.  I programmi di eradicazione della brucellosi bovina presentati da Grecia, Spagna, Irlanda, Italia, Cipro, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

2.  Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio, per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell'ambito di tali programmi e per l’acquisto di vaccini, sino ad un importo massimo di:

a)  ►M2  5 500 000 EUR ◄ per la Spagna;

b)  ►M2  1 950 000 EUR ◄ per l'Irlanda;

c)  ►M2  3 000 000 EUR ◄ per l'Italia;

d)  ►M2  20 000 EUR ◄ per Cipro;

e)  ►M2  1 280 000 EUR ◄ per il Portogallo;

f) 1 100 000 EUR per il Regno Unito.

3.  Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

test del rosa bengala

:

0,2 EUR per test;

test SAT

:

0,2 EUR per test;

test di fissazione del complemento

:

0,4 EUR per test;

test ELISA

:

1 EUR per test;

acquisto di una dose di vaccino

:

0,5 EUR per dose.



CAPO III

TUBERCOLOSI BOVINA

Articolo 3

1.  I programmi di eradicazione della tubercolosi bovina presentati da Spagna, Italia, Polonia e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

2.  Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo della tubercolinizzazione, degli esami di laboratorio e degli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell'ambito di tali programmi, sino ad un importo massimo di:

a)  ►M2  8 000 000 EUR ◄ per la Spagna;

b)  ►M2  2 950 000 EUR ◄ per l'Italia;

c)  ►M2  1 550 000 EUR ◄ per la Polonia;

d) 450 000 EUR per il Portogallo.

3.  Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

tubercolinizzazione

:

0,8 EUR per test;

test del gamma interferone

:

5 EUR per test.



CAPO IV

LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

Articolo 4

1.  I programmi di eradicazione della leucosi bovina enzootica presentati da Estonia, Italia, Lettonia, Lituania e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

2.  Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio e degli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell'ambito di tali programmi, sino ad un importo massimo di:

a) 20 000 EUR per l'Estonia;

b)  ►M2  1 600 000 EUR ◄ per l'Italia;

c)  ►M2  85 000 EUR ◄ per la Lettonia;

d) 135 000 EUR per la Lituania;

e)  ►M2  4 800 000 EUR ◄ per la Polonia;

f)  ►M2  425 000 EUR ◄ per il Portogallo.

3.  Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

test ELISA

:

0,5 EUR per test;

test di immunodiffusione in gel di agar

:

0,5 EUR per test.



CAPO V

BRUCELLOSI OVINA E CAPRINA

Articolo 5

1.  I programmi di eradicazione della brucellosi ovina e caprina presentati da Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

2.  Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l’acquisto dei vaccini, per il costo dei vaccini, il costo degli esami di laboratorio degli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell'ambito di tali programmi, sino ad un importo massimo di:

a)  ►M2  5 900 000 EUR ◄ per la Spagna;

b)  ►M2  570 000 EUR ◄ per la Francia;

c)  ►M2  5 000 000 EUR ◄ per l'Italia;

d) 120 000 EUR per Cipro;

e)  ►M2  1 220 000 EUR ◄ per il Portogallo.

3.  Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Grecia per l'acquisto dei vaccini e gli stipendi dei veterinari contrattuali assunti in particolare per tale programma, sino ad un importo massimo di ►M2  200 000 EUR ◄ .

4.  Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

test del rosa bengala

:

0,2 EUR per test;

test di fissazione del complemento

:

0,4 EUR per test;

acquisto di una dose di vaccino

:

0,1 EUR per dose.



CAPO VI

FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI

Articolo 6

1.  I programmi di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini presentati da Spagna, Francia, Italia, e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

2.  Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio, per la sorveglianza virologica, sierologica ed entomologica e per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche, sino ad un importo massimo di:

a)  ►M2  8 000 000 EUR ◄ per la Spagna;

b)  ►M2  360 000 EUR ◄ per la Francia;

c)  ►M2  1 400 000 EUR ◄ per l'Italia;

d)  ►M2  1 100 000 EUR ◄ per il Portogallo.

3.  Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

test ELISA

:

2,5 EUR per test;

acquisto di una dose di vaccino

:

0,5 EUR per dose.



CAPO VII

TALUNI TIPI DI SALMONELLA ZOONOTICA NEI VOLATILI DA RIPRODUZIONE

Articolo 7

1.  I programmi di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentati da Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

2.  Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al presente paragrafo per il costo degli esami batteriologici, per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti e delle uova distrutte, nell'ambito di tali programmi e per l'acquisto di vaccini, sino ad un importo massimo di:

a)  ►M2  550 000 EUR ◄ per il Belgio;

b) 330 000 EUR per la Repubblica ceca;

c)  ►M2  500 000 EUR ◄ per la Danimarca;

d) 175 000 EUR per la Germania;

e) 27 000 EUR per l'Estonia;

f) 60 000 EUR per la Grecia;

g)  ►M2  960 000 EUR ◄ per la Spagna;

h)  ►M2  550 000 EUR ◄ per la Francia;

i)  ►M2  0 EUR ◄ per l'Irlanda;

j)  ►M2  590 000 EUR ◄ EUR per l'Italia;

k) 40 000 EUR per Cipro;

l) 60 000 EUR per la Lettonia;

m)  ►M2  110 000 EUR ◄ per l'Ungheria;

n) 1 350 000 EUR per i Paesi Bassi;

o) 80 000 EUR per l'Austria;

p) 2 000 000 EUR per la Polonia;

q)  ►M2  20 000 EUR ◄ per il Portogallo;

r)  ►M2  50 000 EUR ◄ per la Slovacchia.

3.  Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

test batteriologico

5,0 EUR per test;

acquisto di una dose di vaccino

0,05 EUR per dose.



CAPO VIII

PESTE SUINA CLASSICA E PESTE SUINA AFRICANA

Articolo 8

1.  I programmi per il controllo e la sorveglianza:

a) della peste suina classica presentati da Germania, Francia, Lussemburgo, Slovenia e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

b) della peste suina classica e della peste suina africana presentati dall’Italia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

2.  Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami virologici e sierologici dei suini domestici e dei cinghiali e, per quanto riguarda i programmi di Germania, Francia e Slovacchia, anche per l'acquisto e la distribuzione di vaccini ed esche, sino ad un importo massimo di:

a)  ►M2  1 100 000 EUR ◄ per la Germania;

b)  ►M2  650 000 EUR ◄ per la Francia;

c) EUR 140 000 EUR per l'Italia;

d) 35 000 EUR per il Lussemburgo;

e) 25 000 EUR per la Slovenia;

f) 400 000 EUR per la Slovacchia.

3.  Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

test ELISA

:

2,5 EUR per test;

acquisto di una dose di vaccino

:

0,5 EUR per dose.



CAPO IX

MALATTIA DI AUJESZKY

Articolo 9

1.  I programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky presentati da Belgio e Spagna sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

2.  Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % dei costi degli esami di laboratorio, sino ad un importo massimo di:

a)  ►M2  350 000 EUR ◄ per il Belgio;

b) 350 000 EUR per la Spagna.

3.  Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare l’importo di EUR 1 per un test ELISA.



CAPO X

MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI

Articolo 10

1.  Il programma di sorveglianza e di eradicazione della malattia vescicolare dei suini presentata dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

2.  Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % dei costi degli esami di laboratorio, sino ad un importo massimo di ►M2  350 000 EUR ◄ .



CAPO XI

COWDRIOSI, BABESIOSI, ANAPLASMOSI (POSEIDOM)

Articolo 11

1.  I programmi di eradicazione della cowdriosi, della babesiosi e dell'anaplasmosi trasmesse da insetti vettori nei dipartimenti francesi d’oltremare della Guadalupa, della Martinica e della Riunione, presentati dalla Francia, sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

2.  Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia per l’attuazione dei programmi di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 50 000 EUR.



CAPO XII

PROGRAMMI DEGLI STATI MEMBRI PER LE INDAGINI SULL'INFLUENZA AVIARIA NEL POLLAME E NEI VOLATILI SELVATICI

Articolo 12

1.  I programmi di eradicazione dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentati da Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il perido dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

2.  Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per il costo dell'analisi dei campioni, fino ad un importo massimo di:

a) 66 000 EUR per il Belgio;

b) 74 000 EUR per la Repubblica ceca;

c)  ►M2  310 000 EUR ◄ per la Danimarca;

d)  ►M2  460 000 EUR ◄ per la Germania;

e) 40 000 EUR per l'Estonia;

f) 42 000 EUR per la Grecia;

g) 82 000 EUR per la Spagna;

h) 280 000 EUR per la Francia;

i) 59 000 EUR per l'Irlanda;

j)  ►M2  900 000 EUR ◄ per l'Italia;

k) 15 000 EUR per Cipro;

l) 15 000 EUR per la Lettonia;

m) 12 000 EUR per la Lituania;

n)  ►M2  15 000 EUR ◄ per il Lussemburgo;

o) 110 000 EUR per l'Ungheria;

p) 5 000 EUR per Malta;

q) 126 000 EUR per i Paesi Bassi;

r) 42 000 EUR per l'Austria;

s) 87 000 EUR per la Polonia;

t)  ►M2  46 000 EUR ◄ per il Portogallo;

u) 32 000 EUR per la Slovenia;

v) 21 000 EUR per la Slovacchia;

w) 27 000 EUR per la Finlandia;

x)  ►M2  200 000 EUR ◄ per la Svezia;

y)  ►M2  1 125 000 EUR ◄ per il Regno Unito.

3.  L'importo delle spese da rimborsare agli Stati membri per l'attuazione delle prove previste dai programmi non deve superare il seguente massimale:

ELISA test

:

1 EUR per test;

test di immunodiffusione su gel di agar

:

1,2 EUR per test;

test HI per H5/H7

:

12 EUR per test;

test di isolamento dei virus

:

30 EUR per test;

test di reazione a catena della polimerasi (PRC)

:

15 EUR per test.



CAPO XIII

SORVEGLIANZA DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI

Articolo 13

1.  I programmi di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) presentati da Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

2.  Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l’attuazione dei programmi, sino ad un importo massimo di:

a) 2 084 000 EUR per il Belgio;

b)  ►M2  1 320 000 EUR ◄ per la Repubblica ceca;

c)  ►M2  1 950 000 EUR ◄ per la Danimarca;

d) 11 307 000 EUR per la Germania;

e) 233 000 EUR per l'Estonia;

f)  ►M2  1 650 000 EUR ◄ per la Grecia;

g)  ►M2  9 100 000 EUR ◄ per la Spagna;

h) 24 815 000 EUR per la Francia;

i)  ►M2  6 410 000 EUR ◄ per l'Irlanda;

j)  ►M2  3 000 000 EUR ◄ per l'Italia;

k)  ►M2  530 000 EUR ◄ per Cipro;

l) 312 000 EUR per la Lettonia;

m) 645 000 EUR per la Lituania;

n) 146 000 EUR per il Lussemburgo;

o) 784 000 EUR per l'Ungheria;

p) 90 000 EUR per Malta;

q) 5 112 000 EUR per i Paesi Bassi;

r) 1 759 000 EUR per l'Austria;

s)  ►M2  244 000 EUR ◄ per la Polonia;

t)  ►M2  2 940 000 EUR ◄ per il Portogallo;

u) 308 000 EUR per la Slovenia;

v)  ►M2  610 000 EUR ◄ per la Slovacchia;

w) 839 000 EUR per la Finlandia;

x) 2 020 000 EUR per la Svezia;

y) 6 781 000 EUR per il Regno Unito.

3.  Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui al paragrafo 1 è destinato ai test eseguiti, sino ad un importo massimo di:

a) 6 EUR per test, per i test effettuati sui bovini di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;

b) 30 EUR per test, per i test effettuati sui caprini e sugli ovini di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;

c) EUR 50 per test, per i test effettuati sui cervidi di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;

d) 145 EUR per test, per i test molecolari preliminari di diagnosi differenziale effettuati conformemente all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c) i) del regolamento (CE) n. 999/2001.



CAPO XIV

ERADICAZIONE DELL'ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA

Articolo 14

1.  I programmi di eradicazione dell’encefalopatia spongiforme bovina presentati da Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

2.  Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi di cui al paragrafo 1 è fissato al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri interessati a titolo di indennizzo dei proprietari per il valore dei capi abbattuti e distrutti conformemente al relativo programma di eradicazione, sino a un importo massimo di 500 EUR per animale e di:

a) 50 000 EUR per il Belgio;

b) 750 000 EUR per la Repubblica ceca;

c) 51 000 EUR per la Danimarca;

d)  ►M2  50 000 EUR ◄ per la Germania;

e) 98 000 EUR per l'Estonia;

f) 750 000 EUR per la Grecia;

g)  ►M2  413 000 EUR ◄ per la Spagna;

h) 50 000 EUR per la Francia;

i)  ►M2  70 000 EUR ◄ per l'Irlanda;

j)  ►M2  65 000 EUR ◄ per l'Italia;

l) 100 000 EUR per il Lussemburgo;

m) 60 000 EUR per i Paesi Bassi;

n) 48 000 EUR per l'Austria;

o)  ►M2  530 000 EUR ◄ per la Polonia;

p)  ►M2  45 000 EUR ◄ per il Portogallo;

q) 25 000 EUR per la Slovenia;

r) 250 000 EUR per la Slovacchia;

s) 25 000 EUR per la Finlandia;

t) 347 000 EUR per il Regno Unito.



CAPO XV

ERADICAZIONE DELLA SCRAPIE

Articolo 15

1.  Il programmi di eradicazione della scrapie presentati da Belgio, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

2.  Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi di cui al paragrafo 1 è fissato al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri interessati a titolo di indennizzo dei proprietari per il valore dei capi abbattuti e distrutti conformemente al relativo programma di eradicazione, sino a un importo massimo di 100 EUR per animale; per l'analisi dei campioni a fini di genotipizzazione il contributo è fissato al 50 % dei costi, fino a un importo massimo di 10 EUR per test di genotipizzazione e a un importo totale di:

a) 99 000 EUR per il Belgio;

b) 107 000 EUR per la Repubblica ceca;

c)  ►M2  827 000 EUR ◄ per la Germania;

d) 13 000 EUR per l'Estonia;

e)  ►M2  516 000 EUR ◄ per la Grecia;

f)  ►M2  4 500 000 EUR ◄ per la Spagna;

g) 8 862 000 EUR per la Francia;

h)  ►M2  279 000 EUR ◄ per l'Irlanda;

i)  ►M2  620 000 EUR ◄ per l'Italia;

j)  ►M2  1 280 000 EUR ◄ per Cipro;

k) 28 000 EUR per il Lussemburgo;

l)  ►M2  232 000 EUR ◄ per l'Ungheria;

m) 543 000 EUR per i Paesi Bassi;

n) 14 000 EUR per l'Austria;

o)  ►M2  41 000 EUR ◄ per il Portogallo;

p) 83 000 EUR per la Slovenia;

q)  ►M2  179 000 EUR ◄ per la Slovacchia;

r) 11 000 EUR per la Finlandia;

s) 6 000 EUR per la Svezia;

t)  ►M2  5 178 000 EUR ◄ per il Regno Unito.



CAPO XVI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 16

1.  Per i programmi di cui agli articoli da 2 a 5 e 7, le spese di indennizzo rimborsabili per le perdite dovute all’abbattimento degli animali sono limitate agli importi indicati ai paragrafi 2 e 3.

2.  L'importo medio dell'indennizzo da versare agli Stati membri è calcolato in base al numero di capi abbattuti nello Stato membro, segnatamente:

a) per i bovini, sino ad un importo massimo di 300 EUR per animale;

b) per gli ovini e i caprini, sino ad un importo massimo di 35 EUR per animale;

c) per pollame da allevamento, sino ad un importo massimo di 2,5 EUR per animale.

3.  L'importo massimo dell'indennizzo da versare agli Stati membri per ciascun capo non deve superare 1 000 EUR per bovino e 100 EUR per ovino o caprino.

▼M1

Articolo 17

Le spese sostenute dallo Stato membro ai fini di un contributo finanziario della Comunità sono espresse in euro e non comprendono l'imposta sul valore aggiunto e altri tributi.

Articolo 18

Quando le spese di uno Stato membro sono indicate in una valuta diversa dall'euro, lo Stato membro interessato deve convertirle in euro applicando il tasso di cambio più recente fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui la domanda è presentata dallo Stato membro.

▼B

Articolo 19

1.  Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui agli articoli da 1 a 15 è concesso a condizione che essi vengano attuati dagli Stati membri conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria, comprese quelle sulla concorrenza e sugli appalti pubblici, e fatte salve le condizioni previste alle seguenti lettere da a) ad f):

a) entro il 1o gennaio 2007 lo Stato membro interessato all'attuazione dei programmi mette in vigore le pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;

b) presentazione entro il 1o giugno 2007 di una valutazione tecnica e finanziaria preliminare del programma, secondo quanto disposto all'articolo 24, paragrafo 7, della decisione 90/424/CEE;

c) per i programmi di cui agli articoli da 1 a 11, entro quattro settimane dalla fine del periodo di riferimento presenta una relazione intermedia concernente i primi sei mesi del programma;

d) per i programmi di cui all'articolo, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione relativa ai risultati positivi e negativi degli esami effettuati durante il periodo di sorveglianza del pollame da allevamento e nei volatili selvatici, ogni tre mesi ed entro la fine del mese successivo;

e) per i programmi di cui agli articoli da 13 a 15, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione mensile sul progresso del programma di sorveglianza della TSE e sulle spese sostenute. Tale relazione va presentata entro quattro settimane dalla fine del mese oggetto della relazione;

f) entro il 1o giugno 2008 viene inviata una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma, a cui vanno allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute, che descrive i risultati conseguiti nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

g) lo Stato membro presenta un resoconto dettagliato delle spese sostenute di cui alle lettere d) e e) utilizzando il formulario conforme alla tabella che figura negli allegati I e II;

h) attuazione efficiente del programma;

i) per le misure in questione non siano stati richiesti o non vengano successivamente richiesti altri contributi comunitari.

2.  Qualora lo Stato membro non rispetti le norme di cui al paragrafo 1, la Commissione riduce il contributo comunitario tenendo conto della natura e della gravità dell'infrazione, nonché della perdita finanziaria subita dalla Comunità.

Articolo 20

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Articolo 21

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




ALLEGATO I

Relazione finanziaria finale e domanda di pagamento di cui al punto g) dell'Articolo 19, paragrafo 1)Una tabella per ciascuna indagine relativa a pollame/volatili selvatici (a)Stato membro: Data:Periodo oggetto della notifica: Data:Misure ammissibili al cofinanziamento (b)Metodi delle analisi di laboratorioNumero di prove effettuate per ciascun metodoCostiScreening sierologico preliminare (c)Prova di inibizione dell'emoagglutinazione (HI) per H5/H7Prova di isolamento del virusReazione a catena del DNA polimerasi (PCR)Altre misure interessateSpecificare le attivitàCampionamentoAltroTotaleSi certifica che le informazioni fornite sono veritiere e che per le misure in questione non sono stati richiesti altri contributi comunitari.(a) Cancellare la voce inutile.(b) I dati vanno forniti in moneta nazionale, al netto dell'IVA (luogo, data).(c) Indicare la prova utilizzata (firma).




ALLEGATO II

Modello del formulario informatico per il resoconto dettagliato delle spese sostenute dagli Stati membri di cui all'articolo 19, paragrafo 1), lettera g)



Sorveglianza delle EST

Stato membro:

Mese:

Anno:



Test sui bovini

 

Numero di test

Costo unitario

Costo totale

Test sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punti 2.1, 3 e 4.1 del regolamento (CE) n. 999/2001

 
 
 

Test sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punti 2.2, 4.2 e 4.3 del regolamento (CE) n. 999/2001

 
 
 

Totale

 
 
 



Test sugli ovini

 

Numero di test

Costo unitario

Costo totale

Test sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001

 
 
 

Test sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001

 
 
 

Test sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 5, del regolamento (CE) n. 999/2001

 
 
 

Totale

 
 
 



Test sui caprini

 

Numero di test

Costo unitario

Costo totale

Test sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001

 
 
 

Test sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001

 
 
 

Test sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 5, del regolamento (CE) n. 999/2001

 
 
 

Totale

 
 
 



Test molecolare iniziale con immunocolorazione a rilevazione mirata

 

Numero di test

Costo unitario

Costo totale

Test sugli animali di cui all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c) i)

 
 
 



Test sui cervidi

 

Numero di test

Costo unitario

Costo totale

Test sugli animali di cui all'allegato II del regolamento [Sanco …/…/…]

 
 
 



( 1 ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53 (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

( 2 ) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1041/2006 della Commissione (GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 10).

( 3 ) GU L 347 del 12.12.1990, pag. 27. Decisione modificata dalla direttiva 92/65/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

( 4 ) GU L 282 del 13.10.2006, pag. 52.

( 5 ) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

( 6 ) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.