2006D0807 — IT — 06.12.2007 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

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DECISIONE 2006/807/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2006

che attua l'azione comune 2005/797/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi

(GU L 329, 25.11.2006, p.76)

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Gazzetta ufficiale

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►M1

DECISIONE 2007/808/PESC DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 2007

  L 323

56

8.12.2007




▼B

DECISIONE 2006/807/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2006

che attua l'azione comune 2005/797/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista l'azione comune 2005/797/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2005, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi ( 1 ), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con l'azione comune 2005/797/PESC il Consiglio ha istituito la missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (di seguito «EUPOL COPPS») per un periodo di 3 anni. La fase operativa dell'EUPOL COPPS è iniziata il 1o gennaio 2006.

(2)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'azione comune, è opportuno decidere il bilancio definitivo dell'EUPOL COPPS per l'esercizio 2007,

DECIDE:



▼M1

Articolo 1

1.  Il bilancio definitivo destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 29 febbraio 2008 è pari a 2 800 000 EUR.

2.  Il bilancio dell'EUPOL COPPS per il periodo compreso tra il 1o marzo 2008 e il 31 dicembre 2008 è deciso dal Consiglio anteriormente al 29 febbraio 2008.

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Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.



( 1 ) GU L 300 del 17.11.2005, pag. 65.