2005R2076 — IT — 01.05.2007 — 002.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 2076/2005 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2005

che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 338, 22.12.2005, p.83)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO (CE) n. 1666/2006 DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 2006

  L 320

47

18.11.2006

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 479/2007 DELLA COMMISSIONE del 27 aprile 2007

  L 111

46

28.4.2007




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2076/2005 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2005

che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ( 1 ), in particolare l’articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 2 ), in particolare l’articolo 16,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ( 3 ), in particolare l’articolo 63, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’entrata in vigore, il 1o gennaio 2006, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) e dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 comporterà considerevoli cambiamenti alle norme ed alle procedure che dovranno essere seguite dagli operatori del settore alimentare e dalle autorità competenti degli Stati membri. L’applicazione di alcuni di questi provvedimenti con effetto immediato dal 1o gennaio 2006 determinerebbe in alcuni casi difficoltà pratiche. Si dovrebbe dunque prevedere un periodo che permetta una transizione morbida alla piena attuazione delle nuove norme e procedure.

(2)

Nel fissare la durata del periodo transitorio, è opportuno tener conto del fatto che entro i primi quattro anni è previsto un primo riesame del nuovo quadro normativo in materia di igiene.

(3)

Occorrerebbe dunque prevedere un periodo transitorio durante il quale certe prescrizioni di quei regolamenti possano essere attuate progressivamente. Per garantire un approccio armonizzato, tale periodo transitorio dovrebbe durare in linea di principio quattro anni ma potrebbe, ove ciò sia giustificato, essere più breve. Occorrerebbe anche prevedere la possibilità di rivedere tali disposizioni alla luce dell’esperienza acquisita.

(4)

Come disposizione transitoria standard, dovrebbe continuare ad essere possibile commercializzare i prodotti fabbricati prima dell’applicazione delle nuove norme. La disposizione dovrebbe applicarsi per tutto il periodo transitorio, a meno che la durata di conservazione del prodotto sia più breve.

(5)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 esclude dal suo campo d’applicazione la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi dal produttore al consumatore finale o agli esercizi di commercio al dettaglio a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche. La direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile ( 5 ), e la direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1991, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d’allevamento ( 6 ), hanno anch’esse consentito agli Stati membri di derogare alle norme generali al riguardo senza limitare tale possibilità di deroga alle carni fresche. Tale possibilità dovrebbe essere mantenuta durante il periodo transitorio.

(6)

L’attività relativa al riconoscimento degli stabilimenti, in particolare di quelli che secondo le norme precedentemente applicabili non dovevano essere riconosciuti e ai quali era consentito commercializzare la loro produzione soltanto sul loro mercato nazionale, impone alle autorità competenti un onere gravoso. Occorrerebbe dunque prevedere una disposizione transitoria che permetta a tali stabilimenti di continuare a commercializzare sui loro mercati nazionali fino a quando non vengano effettivamente riconosciuti.

(7)

La disposizione transitoria riguardante l’uso dei materiali di confezionamento e imballaggio e delle attrezzature per la marchiatura, contenuta nell’allegato II, sezione I, punto 6, del regolamento (CE) n. 853/2004, deve essere rivista al fine di rendere più rigorose le norme sull’utilizzo delle attrezzature per la marchiatura, tenendo però conto delle aspettative degli operatori del settore alimentare per quanto riguarda la tolleranza concessa relativamente all’uso del materiale di marchiatura acquistato prima dell’attuazione del nuovo quadro normativo. Pertanto, occorrerebbe sopprimere le pertinenti disposizioni di tale regolamento e adottarne di nuove nell’ambito del presente regolamento. Tenuto conto del rischio di abuso d’un siffatto regime transitorio, la sua durata dovrebbe essere limitata e occorrerebbe adottare le precauzioni necessarie per far sì che le vecchie attrezzature per la marchiatura non conformi alle nuove regole siano ritirate appena possibile e non più tardi della fine del periodo transitorio. L’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 e l’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 dovrebbero essere modificati di conseguenza.

(8)

Le prescrizioni sanitarie relative all’importazione degli alimenti di origine animale non saranno del tutto armonizzate per certi tipi di prodotti e le condizioni di importazione ad essi applicabili durante il periodo transitorio dovrebbero essere chiarite.

(9)

La fornitura di informazioni sulla catena alimentare è un nuovo obbligo imposto agli operatori del settore alimentare. Dovrebbe essere introdotto un periodo transitorio per la piena attuazione degli obblighi in materia di informazioni sulla catena alimentare. In particolare, per agevolare il flusso di informazioni tra l’azienda agricola ed il macello, occorrerebbe adottare una disposizione transitoria che renda meno rigoroso l’obbligo di fornire informazioni 24 ore prima dell’arrivo degli animali al macello.

(10)

L’allegato III, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004 esige che il veterinario ufficiale o il veterinario riconosciuto firmi il certificato che accompagna gli ungulati non domestici d’allevamento dall’azienda agricola al macello. La direttiva 91/495/CEE richiede la firma del servizio veterinario. Tale disposizione dovrebbe essere mantenuta durante il periodo transitorio.

(11)

Il certificato previsto dall’allegato I, capitolo X, parte B, del regolamento (CE) n. 854/2004 è più dettagliato di quello precedentemente prescritto. Il modello di attestato contenuto nell’allegato III della direttiva 91/495/CEE dovrebbe essere accettato durante il periodo transitorio.

(12)

L’allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 richiede che le materie prime della carne macinata soddisfino certi criteri e stabilisce norme in materia di etichettatura. I criteri di composizione della carne macinata per quanto riguarda in particolare la percentuale di grassi e il rapporto tessuto connettivo/proteine di carne dovrebbero essere valutati. In attesa del risultato di tale valutazione, è opportuno mantenere i criteri fissati dalla direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all’immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni ( 7 ).

(13)

Sebbene l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisca il principio generale secondo cui gli operatori del settore alimentare, se necessario per motivi igienici, non usano sostanze diverse dall’acqua potabile, disposizioni che consentono l’utilizzo di acqua pulita per la lavorazione dei pesci sono contenute tanto nell’allegato II, capitolo VII, del regolamento (CE) n. 852/2004 quanto nell’allegato III, capitolo I, parte II, e nell’allegato III, sezione VIII, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la lavorazione di pesci a bordo di navi. Poiché l’uso di acqua pulita non rappresenta un rischio per la sanità pubblica se corrisponde alla definizione di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e al fine di permettere agli stabilimenti a terra che lavorano i prodotti della pesca di adattarsi progressivamente, durante il periodo transitorio il campo d’applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 dovrebbe essere esteso a tali stabilimenti.

(14)

L’allegato III, sezione IX, capitolo II, parte III, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 prevede che gli operatori del settore alimentare che fabbricano prodotti lattiero-caseari devono far sì che immediatamente prima della trasformazione il latte crudo di vacca non superi un certo valore limite. Il rispetto di tale limite è particolarmente importante per la sicurezza dei prodotti alimentari qualora il latte debba essere trattato termicamente e non sia stato trasformato entro un lasso di tempo predefinito. Occorrerebbe adottare una misura transitoria in forza della quale il rispetto di tale limite immediatamente prima della lavorazione dev’essere verificato solo nelle suddette circostanze.

(15)

L’allegato III, sezione X, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce specifiche norme d’igiene per le uova e per gli ovoprodotti. Secondo il capitolo I, punto 2, le uova dovrebbero essere immagazzinate e trasportate alla temperatura costante più adatta per garantire una conservazione ottimale delle loro caratteristiche igieniche. Poiché prima del 1o gennaio 2006 gli Stati membri sono stati autorizzati a esigere che nel loro territorio gli impianti di magazzinaggio delle uova ed il trasporto da un impianto all’altro rispettino determinate norme in materia di temperatura controllata, si dovrebbe chiarire che tali norme possono continuare a essere applicate in via transitoria purché siano ancora autorizzate dall’autorità competente. Ciò consentirà agli operatori di adeguare le loro attività e procedure alle nuove norme in materia di temperatura eventualmente imposte dall’autorità competente.

(16)

Ai sensi dell’allegato III, sezione X, capitolo II, parte II, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004, a certe condizioni le uova incrinate possono essere utilizzate per la fabbricazione di ovoprodotti. Occorrerebbe adottare una disposizione transitoria che estenda questa possibilità agli stabilimenti che producono uova liquide, purché essi soddisfino le stesse condizioni.

(17)

A norma del regolamento (CE) n. 854/2004, il personale dei macelli autorizzato dall’autorità competente a svolgere mansioni di assistente specializzato ufficiale deve ricevere la stessa formazione e qualificazione degli assistenti specializzati ufficiali. Durante il periodo transitorio è opportuno dare all’autorità competente il tempo di pianificare e organizzare la formazione e la qualificazione supplementari per il personale dei macelli che assume funzioni di assistente durante i controlli ufficiali; occorre pertanto limitare tale obbligo prevedendo che il personale dei macelli dev’essere formato per le specifiche mansioni che è autorizzato a svolgere.

(18)

A norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004, i laboratori che effettuano l’analisi dei campioni prelevati durante i controlli ufficiali devono essere accreditati. I laboratori che la precedente normativa comunitaria non sottoponeva all’obbligo di accreditamento potrebbero aver bisogno di tempo supplementare per ottenere il pieno accreditamento, in quanto la relativa procedura è complessa e gravosa. È opportuno dare a tali laboratori il tempo di espletare le necessarie formalità.

(19)

I provvedimenti previsti nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



CAPO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Articolo 1

Periodo transitorio

Ai fini del presente regolamento, è fissato un periodo transitorio di quattro anni che scade il 31 dicembre 2009 (di seguito «periodo transitorio»).

Le disposizioni transitorie contenute nel presente regolamento si applicano durante il periodo transitorio, salvo quanto previsto agli articoli 5 e 8.



CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004

Articolo 2

Stock di prodotti alimentari di origine animale

1.  Fatta salva la pertinente normativa comunitaria, in particolare la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ), gli stock di prodotti alimentari d’origine animale fabbricati prima del 1o gennaio 2006 possono essere commercializzati, purché rechino i pertinenti marchi previsti negli atti di cui all’articolo 2 della direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ).

2.  I prodotti di cui al paragrafo 1, per i quali l’operatore del settore alimentare abbia definito una durata di conservazione più lunga del periodo transitorio, possono rimanere sul mercato sino alla fine della loro durata di conservazione.

Articolo 3

Fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi

In deroga all’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), e fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, le disposizioni di tale regolamento non si applicano alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell’azienda agricola dal produttore al consumatore finale o agli esercizi di commercio al dettaglio a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni.

Articolo 4

Immissione di prodotti alimentari d’origine animale sul mercato nazionale in attesa del riconoscimento degli stabilimenti

In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare che prima del 1o gennaio 2006 sono stati autorizzati a immettere i prodotti alimentari d’origine animale sul loro mercato nazionale possono continuare a immettere tali prodotti su tale mercato con un marchio nazionale che non possa essere confuso con i marchi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004, fino a quando l’autorità competente non abbia riconosciuto, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli stabilimenti che trattano tali prodotti.

I prodotti alimentari d’origine animale recanti tali marchi nazionali possono essere commercializzati soltanto sul territorio nazionale dello Stato membro in cui sono prodotti.

Articolo 5

Materiali di confezionamento, imballaggio ed etichettatura recanti marchi sanitari o d’identificazione prestampati

Gli operatori del settore alimentare possono continuare fino al 31 dicembre 2007 ad utilizzare gli stock di materiali di confezionamento, imballaggio ed etichettatura recanti marchi sanitari o d’identificazione prestampati da loro acquistati prima del 1o gennaio 2006.

Articolo 6

Attrezzature per la marchiatura

Gli operatori del settore alimentare e le autorità competenti possono continuare a usare le attrezzature per la marchiatura di cui sono dotati il 31 dicembre 2005 sino alla sostituzione delle stesse o, al più tardi, sino alla fine del periodo transitorio, purché il numero di riconoscimento dello stabilimento interessato rimanga invariato.

Quando l’attrezzatura viene sostituita, l’autorità competente provvede a che sia ritirata in modo che non possa più essere utilizzata.

Articolo 7

Prescrizioni sanitarie relative all’importazione

1.  L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 non si applica alle importazioni di prodotti alimentari d’origine animale per le quali non è stata stabilita nessuna condizione sanitaria armonizzata, compresi gli elenchi di paesi terzi, di parti di paesi terzi e di stabilimenti a partire dai quali le importazioni sono permesse.

In attesa della futura armonizzazione della normativa comunitaria riguardante le importazioni di tali prodotti, questi ultimi possono essere importati conformemente alle prescrizioni sanitarie relative all’importazione adottate dallo Stato membro interessato.

2.  In deroga all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare che importano prodotti alimentari contenenti sia prodotti d’origine vegetale sia prodotti trasformati d’origine animale sono esenti dall’obbligo previsto in tale articolo.

In attesa dello sviluppo di un approccio basato sul rischio per l’attuazione di prescrizioni sanitarie armonizzate relative all’importazione e al controllo di tali prodotti alimentari, questi ultimi possono essere importati conformemente alla normativa comunitaria armonizzata in vigore prima del 1o gennaio 2006, nei casi in cui essa sia applicabile, e alle normative nazionali attuate dagli Stati membri prima di tale data, negli altri casi.

▼M1

3.  In deroga all’allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte E, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare possono continuare fino al 31 ottobre 2007 a importare olio di pesce proveniente da stabilimenti di paesi terzi che sono stati riconosciuti a tale scopo prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione ( 10 ).

▼M2

4.  In deroga all’allegato VI del regolamento (CE) 2074/2005:

a) i prodotti di cui a tale allegato, per i quali sia stato rilasciato un certificato conforme alla normativa comunitaria armonizzata in vigore prima del 1o gennaio 2006, nei casi in cui sia applicabile, e alle normative nazionali attuate dagli Stati membri prima di tale data, negli altri casi, debitamente compilato e firmato prima del 1o maggio 2007, possono essere importati nella Comunità fino al 30 giugno 2007;

b) l’olio di pesce per il quale sia stato rilasciato un certificato conforme alle norme nazionali applicabili prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, debitamente compilato e firmato prima del 31 ottobre 2007, può essere importato nella Comunità fino al 31 dicembre 2007.

▼B

Articolo 8

Informazioni sulla catena alimentare

1.  In deroga alle prescrizioni contenute nell’allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli Stati membri attuano progressivamente tali prescrizioni in vari settori oltre che in quello avicolo, nel quale si applicano immediatamente, in modo che gli obblighi in materia di informazioni sulla catena alimentare si applichino al settore porcino dello Stato membro interessato entro la fine del secondo anno del periodo transitorio e ai settori equino e del vitello entro la fine del terzo anno.

Gli Stati membri che applicano tale disposizione transitoria riferiscono alla Commissione in merito alla sua attuazione alla fine di ogni anno.

2.  In deroga alle prescrizioni contenute nell’allegato II, sezione III, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004 riguardanti la fornitura di informazioni sulla catena alimentare agli operatori dei macelli con almeno 24 ore di anticipo, l’autorità competente può permettere che tali informazioni siano inviate all’operatore del macello unitamente agli animali, di qualsiasi specie, cui si riferiscono e in tutte le circostanze nelle quali ciò non comprometta gli obiettivi del regolamento (CE) n. 853/2004.

Tuttavia, qualsiasi informazione sulla catena alimentare la cui conoscenza possa turbare gravemente l’attività del macello è comunicata in tempo utile all’operatore del macello prima che gli animali vi arrivino.

Articolo 9

Carne di ungulati non domestici d’allevamento

In deroga all’allegato III, sezione III, punto 3, lettera j), del regolamento (CE) n. 853/2004, il certificato di cui all’articolo 16, che attesti il risultato positivo dell’ispezione ante mortem, è rilasciato e firmato dal servizio veterinario.

Articolo 10

Composizione ed etichettatura della carne macinata

1.  In deroga all’allegato III, sezione V, capitolo II, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004, l’operatore del settore alimentare deve controllare le materie prime che entrano nello stabilimento in modo da assicurare che il nome del prodotto finale corrisponda a quanto indicato nella tabella seguente:



Tabella: Criteri di composizione verificati in base ad una media giornaliera

 

Percentuale di grassi

Rapporto tessuto connettivo/ proteine di carne

— carne macinata magra

≤ 7 %

≤ 12

— manzo puro macinato

≤ 20 %

≤ 15

— carne macinata contenente carni suine

≤ 30 %

≤ 18

— carne macinata di altre specie

≤ 25 %

≤ 15

2.  In deroga all’allegato III, sezione V, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004, l’etichetta deve contenere anche le seguenti parole:

 «percentuale di grassi inferiore a…»,

 «rapporto tessuto connettivo/proteine di carne inferiore a…».

3.  Gli Stati membri possono consentire l’immissione sul loro mercato nazionale di carni macinate non conformi a tali criteri qualora esse rechino un marchio nazionale che non possa essere confuso con i marchi previsti dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 11

Uso di acqua pulita

1.  In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all’allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte A, punto 1, di tale regolamento, il ghiaccio usato per raffreddare i prodotti della pesca freschi può essere ottenuto da acqua pulita negli stabilimenti a terra.

2.  In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all’allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte A, punti 2 e 3, di tale regolamento, gli operatori del settore alimentare negli stabilimenti, comprese le navi, che lavorano i prodotti della pesca possono utilizzare acqua pulita.

3.  In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all’allegato III, sezione VIII, capitolo IV, punto 1, di tale regolamento, negli stabilimenti a terra gli operatori del settore alimentare possono utilizzare acqua pulita per il raffreddamento di crostacei e molluschi che sono stati sottoposti a cottura.

Articolo 12

Latte crudo e prodotti lattiero-caseari

In deroga all’allegato III, sezione IX, capitolo II, parte III, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004, il valore limite ivi previsto per il latte crudo di vacca dev’essere rispettato soltanto qualora tale latte debba essere trattato termicamente e non lo sia stato entro il periodo di accettazione indicato nelle procedure basate sugli HACCP istituite dagli operatori del settore alimentare.

Articolo 13

Uova e ovoprodotti

1.  Gli Stati membri che, prima del 1o gennaio 2006, applicavano norme nazionali in materia di temperatura agli impianti di magazzinaggio delle uova e ai veicoli che trasportano le uova da un impianto all’altro possono continuare ad applicare tali norme.

2.  Gli operatori del settore alimentare possono utilizzare uova incrinate per la produzione di uova liquide in uno stabilimento riconosciuto a tal fine, purché esse siano state consegnate direttamente dallo stabilimento di produzione o dal centro di imballaggio e purché vengano rotte al più presto.



CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 854/2004

Articolo 14

Formazione del personale dei macelli che assume funzioni di assistente durante i controlli ufficiali

In deroga all’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 854/2004 e in deroga all’allegato I, sezione III, capo III, parte A, lettera a), di tale regolamento, il personale dei macelli autorizzato dall’autorità competente a svolgere specifiche mansioni di assistente specializzato ufficiale deve ricevere la stessa formazione degli assistenti specializzati ufficiali soltanto relativamente alle specifiche mansioni che è autorizzato a eseguire, senza che occorra che abbia superato lo stesso esame previsto per gli assistenti specializzati ufficiali.

L’autorità competente provvede a che tale formazione sia soddisfacente prima di autorizzare il personale dei macelli ad assumere mansioni di assistente specializzato ufficiale.

Essa controlla che la formazione e l’organizzazione supplementari necessarie affinché il personale dei macelli si qualifichi sostenendo l’esame previsto per gli assistenti specializzati ufficiali siano realizzate il prima possibile e al più tardi entro la fine del periodo transitorio.

Articolo 15

Certificazione degli stabilimenti che usano personale assistente durante i controlli ufficiali nei macelli

In deroga all’allegato I, sezione III, capo III, parte A, lettera a), secondo comma, del regolamento (CE) n. 854/2004, gli stabilimenti che desiderano far svolgere al loro personale funzioni di assistente durante i controlli ufficiali sono esenti, durante il periodo transitorio, dall’obbligo di possedere una certificazione internazionalmente riconosciuta, purché dimostrino di aver avviato e di stare portando avanti le procedure di certificazione in conformità di norme internazionali come le pertinenti norme EN ISO sulla gestione della qualità o sulla sicurezza alimentare.

Articolo 16

Modello di attestato per le carni di ungulati non domestici d’allevamento

In deroga all’allegato I, sezione IV, capo VII, parte A, punto 4, del regolamento (CE) n. 854/2004, il modello di attestato contenuto nell’allegato III della direttiva 91/495/CEE può essere utilizzato per il trasporto dall’azienda agricola al macello di ungulati non domestici d’allevamento.

Articolo 17

Prescrizioni sanitarie relative all’importazione

Il capo III del regolamento (CE) n. 854/2004 non si applica alle importazioni di prodotti alimentari d’origine animale per le quali non è stata stabilita nessuna condizione sanitaria armonizzata, compresi gli elenchi di paesi terzi, di parti di paesi terzi e di stabilimenti a partire dai quali le importazioni sono permesse.

In attesa della futura armonizzazione della normativa comunitaria riguardante le importazioni di tali prodotti, questi ultimi possono essere importati conformemente alle prescrizioni sanitarie relative all’importazione adottate dallo Stato membro interessato.

▼M1

In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di molluschi bivalvi e di prodotti della pesca dai paesi elencati rispettivamente nell’allegato I e nell’allegato II del presente regolamento, a condizione che:

a) l’autorità competente del paese terzo o territorio abbia fornito allo Stato membro interessato le garanzie che i prodotti in questione sono stati ottenuti in condizioni almeno equivalenti a quelle prescritte per la produzione e l’immissione sul mercato di prodotti comunitari; e

▼M2

b) L’autorità competente dello Stato membro importatore garantirà che questi prodotti importati siano commercializzati solo sul proprio mercato interno o su mercati interni che consentano importazioni identiche e

▼M2

c) L’autorità competente del paese terzo o del territorio adotta provvedimenti atti a garantire che a partire dal 31 ottobre 2007 questi prodotti importati siano accompagnati dai modelli di certificati sanitari di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005.

Questi prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato debitamente completato e firmato in base alle norme nazionali applicabili prima del 31 ottobre 2007 possono comunque essere importati nella Comunità fino al 31 dicembre 2007.

▼M1

Articolo 17 bis

Classificazione delle zone di produzione e di stabulazione per i molluschi bivalvi vivi

In deroga all’allegato II, capo II, parte A, punto 4, del regolamento (CE) n. 854/2004, l’autorità competente può continuare a classificare come zone di classe B le zone per le quali i limiti di 4 600E. coli per 100 g non sono superati nel 90 % dei campioni.

▼B



CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004

Articolo 18

Accreditamento di laboratori

In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, l’autorità competente può designare un laboratorio non accreditato, purché quest’ultimo:

a) dimostri di aver avviato e di stare portando avanti le procedure di accreditamento conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004;

b) fornisca all’autorità competente garanzie soddisfacenti che i sistemi di controllo della qualità per le analisi da esso condotte ai fini dei controlli ufficiali saranno operativi entro il 1o gennaio 2006.



CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Revisione

Le disposizioni transitorie e le relative condizioni stabilite nel presente regolamento possono essere riviste in qualunque momento alla luce dell’esperienza acquisita in sede di attuazione di tali disposizioni e dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004.

Articolo 20

Modifica del regolamento (CE) n. 853/2004

Nell’allegato II, sezione I, parte B, punto 6, del regolamento (CE) n. 853/2004, il terzo comma è soppresso.

Articolo 21

Modifica del regolamento (CE) n. 854/2004

Nell’allegato I, sezione I, capo III, punto 6, del regolamento (CE) n. 854/2004, la seconda frase è soppressa.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M1




ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi e territori dai quali può essere autorizzata l’importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, sotto qualsiasi forma, destinati all’alimentazione umana

CA —

CANADA

GL —

GROENLANDIA

US —

STATI UNITI D'AMERICA




ALLEGATO II

Elenco dei paesi terzi e territori dai quali può essere autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana

AO —

ANGOLA

AZ —

AZERBAIGIAN ( 11 )

BJ —

BENIN

CG —

REPUBBLICA DEL CONGO ( 12 )

CM —

CAMERUN

ER —

ERITREA

FJ —

FIGI

IL —

ISRAELE

MM —

MYANMAR

SB —

ISOLE SALOMONE

SH —

SANT'ELENA

TG —

TOGO



( 1 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

( 2 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.

( 3 ) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

( 4 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

( 5 ) GU L 55 dell’8.3.1971, pag. 23.

( 6 ) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 41.

( 7 ) GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

( 8 ) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

( 9 ) GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12.

( 10 ) GU L 320 del 18.11.2006, pag. 13.

( 11 ) Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale.

( 12 ) Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.