02005R1183 — IT — 08.02.2017 — 018.001
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REGOLAMENTO (CE) N. 1183/2005 DEL CONSIGLIO del 18 luglio 2005 (GU L 193 dell'23.7.2005, pag. 1) |
Modificato da:
REGOLAMENTO (CE) N. 1183/2005 DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 2005
che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
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a) |
«richiesta» : qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante daun contratto o una transazione o a essi collegata, in particolare una richiesta: i) volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegato; ii) volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma; iii) di compensazione relativa a un contratto o a una transazione; iv) che costituisce una domanda riconvenzionale; v) volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati emessi; |
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b) |
«contratto o transazione» : qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata; |
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c) |
«autorità competenti» : le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II; |
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d) |
«risorse economiche» : le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; |
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e) |
«congelamento di risorse economiche» : il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche; |
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f) |
«congelamento di fondi» : il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio; |
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g) |
«fondi» : tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo: i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento; ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi; iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati; iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività; v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari; vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione; e vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie; |
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h) |
«assistenza tecnica» : qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze o delle competenze operative o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza; |
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i) |
«servizi di intermediazione» : i) la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, da un paese terzo a qualsiasi altro paese terzo, o ii) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie, o di servizi finanziari e tecnici, ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo; |
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j) |
«territorio dell'Unione» : i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo. |
Articolo 1 bis
1. È vietato fornire, direttamente o indirettamente:
a) assistenza tecnica o servizi di intermediazione in relazione ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea ( 1 ) («elenco comune delle attrezzature militari»), o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualsiasi entità non governativa o persona operante nel territorio della Repubblica democratica del Congo («RDC»);
b) finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni suddetti o per la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi a qualsiasi entità non governativa o persona operante nel territorio dell'RDC.
2. La fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria o servizi di intermediazione a qualsiasi persona, entità o organismo non governativo o di altra natura nell'RDC, o per un uso nell'RDC, diversa dalla fornitura di tale assistenza alla missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione dell'RDC («MONUSCO») o alla task force regionale dell'Unione africana in conformità dell'articolo 1 ter, paragrafo 1, è notificata preventivamente al comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito in virtù del punto 8 della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1533 (2004) («comitato delle sanzioni»). Tali notifiche contengono tutte le informazioni pertinenti, compresa, se del caso, l'indicazione dell'utilizzatore finale, della data proposta per la fornitura e dell'itinerario delle spedizioni.
Articolo 1 ter
1. In deroga all'articolo 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare la fornitura di:
a) assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria o servizi di intermediazione in relazione alle armi e al materiale connesso, destinati esclusivamente ad aiutare la MONUSCO o ad essere da essa utilizzati;
b) assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria o servizi di intermediazione in relazione a equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad un uso umanitario o protettivo, purché la prestazione dell'assistenza o dei servizi in questione sia stata notificata preventivamente al comitato delle sanzioni in conformità dell'articolo 1 bis, paragrafo 2;
c) assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria o servizi di intermediazione in relazione alle armi e al materiale connesso, destinati esclusivamente ad aiutare la task force regionale dell'Unione africana o ad essere da essa utilizzati;
d) assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria o servizi di intermediazione in relazione ad altre vendite o alla fornitura di armi e materiale connesso, previa approvazione da parte del comitato delle sanzioni.
2. Non sono concesse autorizzazioni per le attività che hanno già avuto luogo.
Articolo 2
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'elenco dell'allegato I o dell'allegato I bis, inclusi i terzi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I o all'allegato I bis.
Articolo 2 bis
1. Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal comitato delle sanzioni che commettono o sostengono atti tali da minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza nell'RDC. Tali atti consistono tra l'altro:
a) nell'agire in violazione dell'embargo sulle armi e delle misure connesse di cui all'articolo 1 della decisione 2010/788/PESC e all'articolo 1 bis del presente regolamento;
b) nel far parte dei capi politici e militari dei gruppi armati stranieri operanti nell'RDC che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi;
c) nel far parte dei capi politici e militari delle milizie congolesi, comprese quelle che ricevono sostegno dall'estero, che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento;
d) nel reclutare o impiegare bambini nei conflitti armati, in violazione del diritto internazionale applicabile;
e) nel pianificare, dirigere o commettere nell'RDC atti che costituiscono violazioni dei diritti umani o abusi o violazioni del diritto umanitario internazionale, a seconda dei casi, compresi gli atti contro civili, tra cui uccisioni e menomazioni, stupri e altre violenze sessuali, sequestri, trasferimenti forzati e attacchi contro scuole e ospedali;
f) nell'ostruire l'accesso agli aiuti umanitari o la loro distribuzione nell'RDC,
g) nel sostenere persone o entità, compresi gruppi armati o reti criminali, coinvolti in attività di destabilizzazione nell'RDC attraverso lo sfruttamento o il commercio illeciti di risorse naturali, compresi l'oro o la fauna selvatica e i prodotti derivati;
h) nell'agire per conto o sotto la direzione di una persona o di un'entità designata, oppure di un'entità posseduta o controllata da una persona o da un'entità designata;
i) nel pianificare, dirigere, finanziare o partecipare ad attacchi contro gli operatori della MONUSCO o contro il personale dell'ONU;
j) nel fornire assistenza finanziaria, materiale o tecnologica o beni o servizi a una persona o a un'entità designata.
2. L’allegato I contiene i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi, quali forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.:
3. L’allegato I riporta anche, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati, quali forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Per quanto concerne le persone giuridiche, i gruppi, le imprese e le entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell’allegato I è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato delle sanzioni.
Articolo 2 ter
1. L'allegato I bis comprende le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal Consiglio per uno dei seguenti motivi:
a) ostacolano la ricerca di una soluzione consensuale e pacifica per le elezioni nella RDC, in particolare mediante atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza, o compromettono lo stato di diritto;
b) pianificano, dirigono o compiono atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nell'RDC;
c) sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) e b).
2. L'allegato I bis comprende i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone o entità ivi menzionate.
3. L'allegato I bis riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone o entità interessate. Per le persone fisiche, dette informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Per le entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.
Articolo 3
1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I o nell'allegato I bis e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali oppure
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; nonché
se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo elencati nell'allegato I, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di tale decisione e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro quattro giorni lavorativi dalla notifica.
2. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che:
a) se l'autorizzazione riguarda una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato I, lo Stato membro interessato abbia notificato tale accertamento al comitato delle sanzioni e quest'ultimo l'abbia approvato; e
b) se l'autorizzazione riguarda una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato I bis, lo Stato membro interessato abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica.
3. Per una persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'allegato I bis, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.
Articolo 4
1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:
a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di:
i) un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto anteriormente al 18 aprile 2005 o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale emessa prima di tale data per una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato I bis; o
ii) una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo nell'elenco di cui all'allegato I bis, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro in questione, prima o dopo tale data;
b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
c) il vincolo o la sentenza non vada a favore di una persona, entità o organismo di cui all'allegato I o all'allegato I bis;
d) il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.
2. Per una persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'allegato I, il vincolo o la sentenza di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), deve essere notificato dallo Stato membro al comitato delle sanzioni.
3. Per una persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'allegato I bis, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo.
Articolo 4 ter
1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, il rilascio di fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di cui all'allegato I bis, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di cui all'allegato I bis, dopo aver stabilito che il rilascio di tali fondi o risorse economiche è necessario per scopi umanitari, quali la prestazione di assistenza o la sua agevolazione, inclusi forniture mediche e alimenti, o il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per l'evacuazione dalla RDC.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro quattro settimane dall'autorizzazione.
Articolo 5
1. L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
a) interessi o altri profitti su tali conti;
b) di pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati al presente regolamento;
c) i pagamenti dovuti a una persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'allegato I bis in base alle decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'UE o esecutive nello Stato membro in questione;
a condizione che gli eventuali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1.
2. L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo che figura nell'allegato I o nell'allegato I bis, a condizione che tali versamenti siano anch'essi congelati. Gli istituti finanziari o creditizi informano senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.
Articolo 6
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
a) fornire immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso tali autorità competenti, alla Commissione;
b) collaborare con dette autorità competenti per qualsiasi verifica di tali informazioni.
2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro interessato.
3. Le informazioni fornite o ricevute in conformità dei paragrafi 1 e 2 sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.
Articolo 7
1. Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati per negligenza.
2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato i divieti previsti dal presente regolamento.
Articolo 7 bis
1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
a) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati negli allegati I e I bis;
b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o di uno degli organismi di cui alla lettera a).
2. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato ai sensi del paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che intende esercitare tale diritto.
3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.
Articolo 7 ter
È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui agli articoli 1 bis e 2.
Articolo 8
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
Articolo 9
1. Se il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni designano una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, il Consiglio aggiunge tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato I.
2. Il Consiglio predispone e modifica l'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I bis.
3. Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui ai paragrafi 1 e 2 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di presentare osservazioni.
4. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo.
5. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni decidano di depennare dall'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo oppure di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, il Consiglio modifica opportunamente l'allegato I.
6. La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
Articolo 10
Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, come pure ogni successiva modifica.
Articolo 11
Il presente regolamento si applica:
a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;
b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro, che si trova all’interno o all’esterno del territorio della Comunità;
d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo operante all’interno della Comunità.
Articolo 12
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
a) Elenco delle persone di cui agli articoli 2 e 2 bis
1. Eric BADEGE
Data di nascita: 1971
Cittadinanza: congolese
Data della designazione ONU: 31 dicembre 2012
Indirizzo: Ruanda (a inizio 2016)
Altre informazioni: fuggito in Ruanda nel marzo 2013 e a inizio 2016 viveva ancora in quel paese.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Eric Badege è stato tenente colonnello e personalità di riferimento dell'M23 a Masisi e ha comandato alcune operazioni che hanno destabilizzato parti del territorio di Masisi nella provincia del Kivu settentrionale. In quanto comandante militare dell'M23, Badege si è reso responsabile di gravi violazioni, tra cui atti contro bambini o donne in situazioni di conflitto armato. Dopo maggio 2012 Raia Mutomboki, sotto il comando dell'M23, ha ucciso centinaia di civili in una serie di attacchi coordinati. Nell'agosto 2012 Badege ha effettuato attacchi congiunti che hanno comportato l'uccisione indiscriminata di civili. Questi attacchi erano organizzati congiuntamente da Badege e dal colonnello Makoma Semivumbi Jacques. Ex combattenti dell'M23 sostengono che i leader dell'M23 hanno giustiziato sommariamente parecchi bambini che cercavano di fuggire dopo essere stati reclutati dall'M23 come bambini soldato.
Secondo una relazione dell'11 settembre 2012 di Human Rights Watch (HRW), un giovane ruandese di 18 anni fuggito dopo essere stato reclutato con la forza in Ruanda ha affermato di aver assistito all'esecuzione di un ragazzo di 16 anni della sua unità dell'M23 che aveva cercato di fuggire nel mese di giugno. Il ragazzo era stato catturato e percosso a morte dai combattenti dell'M23 davanti alle altre reclute. Sembra che un comandante dell'M23 che aveva ordinato l'uccisione del ragazzo abbia in seguito giustificato quanto accaduto affermando «voleva abbandonarci». La relazione afferma inoltre che, secondo alcuni testimoni, almeno 33 nuove reclute e altri combattenti dell'M23 sono stati oggetto di esecuzioni sommarie in seguito a tentativi di fuga. Alcuni sono stati legati ed uccisi con un colpo di arma da fuoco di fronte ad altre reclute, a scopo intimidatorio. Una giovane recluta ha raccontato a HRW «[q]uando eravamo nell'M23, ci dicevano che potevamo [scegliere tra] rimanere nel gruppo o morire. Molti hanno cercato di fuggire, ma alcuni sono stati scoperti e uccisi immediatamente».
Badege è fuggito in Ruanda nel marzo 2013 e a inizio 2016 viveva in quel paese.
2. Frank Kakolele BWAMBALE
[alias: a) Frank Kakorere; b) Frank Kakorere Bwambale; c) Aigle Blanc]
Designazione: Generale delle FARDC
Cittadinanza: congolese
Data della designazione ONU: 1o novembre 2005
Indirizzo: Kinshasa, Repubblica democratica del Congo (dal giugno 2016)
Altre informazioni: ha lasciato il Congresso nazionale per la difesa del popolo (CNDP) nel gennaio 2008. A giugno 2011 residente a Kinshasa. Dal 2010 Kakolele è stato coinvolto in attività svolte, apparentemente per conto del governo della Repubblica Democratica del Congo (RDC), nel quadro del «Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés» (STAREC), e ha partecipato in particolare ad una missione STAREC a Goma e Beni nel marzo 2011. Le autorità dell'RDC lo hanno arrestato nel dicembre 2013 a Beni, provincia del Kivu settentrionale, in quanto avrebbe bloccato il processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento (DDR). Ha lasciato l'RDC e ha vissuto in Kenya per un certo periodo, prima di essere richiamato dal governo dell'RDC per assisterlo in merito alla situazione nel territorio di Beni. È stato arrestato nell'ottobre 2015 nella zona di Mambasa, essendo sospettato di sostenere un gruppo Mai Mai, ma non è stata avviata l'azione penale e a giugno 2016 viveva a Kinshasa.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Frank Kakolele Bwambale era il leader dell'RDC-ML, che esercitava un'influenza sulle politiche di tale raggruppamento e manteneva il comando e il controllo delle attività delle forze dell'RCD-ML, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Ha lasciato il Congresso nazionale per la difesa del popolo (CNDP) nel gennaio 2008. Dal 2010 Kakolele è stato coinvolto in attività svolte, apparentemente per conto del governo della Repubblica Democratica del Congo (RDC), nel quadro del «Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés» (STAREC), e ha partecipato in particolare ad una missione STAREC a Goma e Beni nel marzo 2011.
Ha lasciato l'RDC e ha vissuto in Kenya per un certo periodo prima di essere richiamato dal governo dell'RDC per fornire assistenza in merito alla situazione nel territorio di Beni. È stato arresto nell'ottobre 2015 vicino a Mambasa, essendo sospettato di sostenere un gruppo Mai Mai, ma non è stata avviata l'azione penale. A giugno 2016 Kakolele viveva a Kinshasa.
3. Gaston IYAMUREMYE
[alias: a) Byiringiro Victor Rumuli; b) Victor Rumuri; c) Michel Byiringiro; d) Rumuli]
Designazione: a) presidente ad interim delle Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (FDLR); b) primo vicepresidente delle FDLR-FOCA; c) maggiore generale delle FDLR-FOCA
Indirizzo: Provincia del Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo (dal giugno 2016)
Data di nascita: 1948
Luogo di nascita: a) distretto di Musanze, provincia settentrionale, Ruanda, b) Ruhengeri, Ruanda.
Cittadinanza: ruandese
Data della designazione ONU: 1o dicembre 2010
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Gaston Iyamuremye è il primo vicepresidente delle FDLR, nonché il presidente ad interim. Ha anche il grado di maggiore generale nell'ala armata delle FDLR, chiamata FOCA. Dal giugno 2016 Iyamuremye si trova nella provincia del Kivu settentrionale della Repubblica democratica del Congo.
4. Innocent KAINA
[alias a): Colonnello Innocent KAINA; b): India Queen]
Designazione: ex vicecomandante dell'M23
Indirizzo: Uganda (a inizio 2016)
Data di nascita: novembre 1973
Luogo di nascita: Bunagana, territorio di Rutshuru, Repubblica democratica del Congo
Data della designazione ONU: 30 novembre 2012
Altre informazioni: È diventato vicecomandante dell'M23 dopo la fuga in Ruanda della fazione di Bosco Taganda nel marzo 2013. È fuggito in Uganda nel novembre 2013. In Uganda (a inizio 2016).
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Innocent Kaina era comandante di settore e poi vicecomandante del Movimento del 23 marzo (M23). Era responsabile di, e ha commesso, violazioni gravi dei diritti umani e del diritto internazionale. Nel luglio del 2007 il tribunale militare di guarnigione di Kinshasa ha condannato Kaina per crimini contro l'umanità commessi nel distretto di Ituri tra maggio 2003 e dicembre 2005. È stato rilasciato nel 2009 nel quadro dell'accordo di pace tra il governo congolese e il CNDP. Come membro delle FARDC, nel 2009 si è reso responsabile di esecuzioni, sequestri e menomazioni nel territorio di Masisi. Come comandante agli ordini del generale Taganda ha avviato l'ammutinamento dell'ex CNDP, nel territorio di Rutshuru, nell'aprile 2012. Ha garantito la sicurezza dei militari ammutinati al di fuori di Masisi. Tra maggio e agosto 2012 ha sovrinteso al reclutamento e all'addestramento di oltre 150 bambini per la ribellione dell'M23, sparando ai bambini che avevano tentato la fuga. Nel luglio 2012 si è recato a Berunda e Degho per attività di mobilitazione e reclutamento per conto dell'M23. Kaina è fuggito in Uganda nel novembre 2013 e si trovava ancora in quel paese a inizio 2016.
5. Jérôme KAKWAVU BUKANDE
(alias: a) Jérôme Kakwavu, b) Commandant Jérôme)
Cittadinanza: congolese
Data della designazione ONU: 1o novembre 2005
Altre informazioni: Nel dicembre 2004 ha ricevuto il grado di generale delle FARDC. Nel giugno 2011 era detenuto nella prigione di Makala a Kinshasa. Il 25 marzo 2011, la Corte suprema militare a Kinshasa ha aperto un processo contro Kakwavu per crimini di guerra. Nel novembre 2014 è stato condannato da un tribunale militare dell'RDC a dieci anni di detenzione per stupro, omicidio e tortura.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Ex presidente dell'UCD/FAPC. Le FAPC controllano i posti di frontiera illegali tra l'Uganda e l'RDC, che rappresentano le principali vie di transito dei flussi di armi. Come presidente delle FAPC, ha esercitato un'influenza sulle politiche di tali forze, nonché il comando e il controllo delle attività delle FAPC, coinvolte in traffico d'armi e, di conseguenza, in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri nel 2002. Uno dei cinque alti ufficiali FARDC accusati di reati gravi che hanno comportato violenza sessuale e i cui casi sono stati riferiti dal Consiglio di sicurezza al governo durante la visita del 2009. Nel dicembre 2004 ha ricevuto il grado di generale delle FARDC. Nel giugno 2011 era detenuto nella prigione di Makala a Kinshasa. Il 25 marzo 2011 la Corte suprema militare a Kinshasa ha aperto un processo contro Kakwavu per crimini di guerra.
6. Germain KATANGA
Cittadinanza: congolese
Data di nascita: 28 aprile 1978
Luogo di nascita: Mambasa, provincia di Ituri, Repubblica democratica del Congo
Indirizzo: Repubblica democratica del Congo (in prigione)
Data della designazione ONU: 1o novembre 2005.
Altre informazioni: nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004. Consegnato dal governo dell'RDC alla Corte penale internazionale (CPI) il 18 ottobre 2007. Inizialmente condannato il 23 maggio 2014 dalla CPI a 12 anni di detenzione per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, la camera d'appello della CPI ha ridotto la sua condanna e ne ha determinato il termine al 18 gennaio 2016. Sebbene detenuto nei Paesi Bassi per la durata del processo, Katanga è stato trasferito in una prigione dell'RDC nel dicembre 2015 e accusato di altri crimini precedentemente commessi a Ituri.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Germain Katanga era il comandante dell'FRPI. È stato coinvolto in trasferimenti d'armi, in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003. È stato nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004. È stato consegnato dal governo dell'RDC alla Corte penale internazionale (CPI) il 18 ottobre 2007. Inizialmente condannato il 23 maggio 2014 dalla CPI a 12 anni di detenzione per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, la camera d'appello della CPI ha ridotto la sua condanna e ne ha determinato il termine al 18 gennaio 2016. Sebbene detenuto nei Paesi Bassi per la durata del processo, Katanga è stato trasferito in una prigione dell'RDC nel dicembre 2015 e accusato di altri crimini precedentemente commessi a Ituri.
7. Thomas LUBANGA
Luogo di nascita: Ituri, Repubblica democratica del Congo
Cittadinanza: congolese
Indirizzo: Repubblica democratica del Congo (in prigione)
Data della designazione ONU: 1o novembre 2005
Altre informazioni: Arrestato a Kinshasa nel marzo 2005 per il coinvolgimento dell'UPC/L in violazioni dei diritti umani. Consegnato alla CPI il 17 marzo 2006. Riconosciuto colpevole dalla CPI nel marzo 2012, è stato condannato a 14 anni di prigione. Il 1o dicembre 2014 i giudici della sezione degli appelli della CPI hanno confermato la sentenza di colpevolezza e di condanna di Lubanga. Trasferito in una prigione dell'RDC il 19 dicembre 2015 per scontare la sua pena detentiva.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Thomas Lubanga era il presidente dell'UPC/L, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003. È stato arrestato a Kinshasa nel marzo 2005 per il coinvolgimento dell'UPC/L in violazioni dei diritti umani e consegnato dalle autorità congolesi alla CPI il 17 marzo 2006. È stato riconosciuto colpevole dalla CPI nel marzo 2012 ed è stato condannato a 14 anni di detenzione. Il 1o dicembre 2014 i giudici della sezione degli appelli della CPI hanno confermato la sentenza di colpevolezza e di condanna. Trasferito in una prigione dell'RDC il 19 dicembre 2015 per scontare la sua pena detentiva.
8. Sultani MAKENGA
(alias: a) Makenga, Colonel Sultani, b) Makenga, Emmanuel Sultani)
Data di nascita: 25 dicembre 1973
Luogo di nascita: Rutshuru, RDC
Cittadinanza: congolese
Data della designazione ONU: 13 novembre 2012
Altre informazioni: Un capo militare del movimento del 23 marzo (M23), gruppo operante nella Repubblica democratica del Congo. In Uganda a fine 2014.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Sultani Makenga è un capo militare del movimento del 23 marzo (M23), gruppo operante nella Repubblica democratica del Congo (RDC). Come capo dell'M23 (noto anche come esercito rivoluzionario congolese) ha commesso, ed è responsabile di, gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati. È inoltre responsabile di violazioni del diritto internazionale per quanto riguarda le azioni di reclutamento o impiego di bambini nei conflitti armati nell'RDC compiute dall'M23. Sotto il comando di Sultani Makenga, l'M23 ha compiuto grandi atrocità contro la popolazione civile nell'RDC. In base a testimonianze e segnalazioni, i militanti al comando di Sultani Makenga hanno compiuto stupri in tutto il territorio di Rutshuru a danno di donne e bambini, alcuni dei quali di soli 8 anni, nel quadro di una strategia tesa a consolidare il controllo di tale territorio. Al comando di Makenga, l'M23 ha condotto vaste campagne di reclutamento forzato di bambini nell'RDC e nella regione, oltre a uccidere, menomare e ferire decine di bambini. Molti bambini reclutati hanno meno di 15 anni. Si segnala inoltre che Makenga è destinatario di armi e materiale connesso in violazione delle misure adottate dall'RDC in attuazione dell'embargo sulle armi, comprese ordinanze interne sull'importazione e il possesso di armi e materiale connesso. Tra gli atti commessi da Makenga, in quanto capo dell'M23, si annoverano violazioni gravi del diritto internazionale e atrocità contro la popolazione civile dell'RDC che hanno accentuato la condizione di insicurezza, i trasferimenti forzati e il conflitto nella regione. Un capo militare del movimento del 23 marzo (M23), gruppo operante nella Repubblica democratica del Congo.
9. Khawa Panga MANDRO
[alias: a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro; c) Kawa Mandro; d) Yves Andoul Karim; e) Mandro Panga Kahwa; f) Yves Khawa Panga Mandro; g) Chief Kahwa; h) Kawa]
Data di nascita: 20 agosto 1973
Luogo di nascita: Bunia, Repubblica democratica del Congo
Indirizzo: Uganda (a maggio 2016)
Cittadinanza: congolese
Data della designazione ONU: 1o novembre 2005
Altre informazioni: Detenuto a Bunia nell'aprile 2005 per sabotaggio del processo di pace nell'Ituri. Arrestato dalle autorità congolesi nell'ottobre 2005, assolto dalla Corte d'appello di Kisangani e successivamente consegnato alle autorità giudiziarie di Kinshasa sulla base di nuovi capi d'accusa per crimini contro l'umanità, crimini di guerra, omicidio e atti di violenza aggravati. Nell'agosto 2014 il tribunale militare dell'RDC di Kisangani lo ha riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità e lo ha condannato alla pena di nove anni di detenzione e al pagamento di circa 85 000 dollari a favore delle sue vittime. Ha scontato la pena e risiede in Uganda dal maggio 2016.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Khawa Panga Mandro era il presidente del PUSIC, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini dal 2001 al 2002. È stato detenuto a Bunia nell'aprile 2005 per sabotaggio del processo di pace nell'Ituri. È stato arrestato dalle autorità congolesi nell'ottobre 2005, assolto dalla Corte d'appello di Kisangani e successivamente consegnato alle autorità giudiziarie di Kinshasa sulla base di nuovi capi d'accusa per crimini contro l'umanità, crimini di guerra, omicidio e atti di violenza aggravati. Nell'agosto 2014 il tribunale militare dell'RDC di Kisangani lo ha riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità e lo ha condannato alla pena di nove anni di detenzione e al pagamento di circa 85 000 dollari a favore delle sue vittime. Ha scontato la pena e risiede in Uganda dal maggio 2016.
10. Callixte MBARUSHIMANA
Designazione: segretario esecutivo delle FDLR
Data di nascita: 24 luglio 1963
Luogo di nascita: Ndusu/Ruhengeri, provincia del Nord, Ruanda
Cittadinanza: ruandese
Data della designazione ONU: 3 marzo 2009
Altre informazioni: Arrestato a Parigi il 3 ottobre 2010 in forza di mandato di arresto della CPI per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati FDLR nel Kivu nel 2009. Trasferito all'Aia il 25 gennaio 2011 e rilasciato dalla CPI a fine 2011. Eletto segretario esecutivo delle FDLR il 29 novembre 2014 per un mandato di cinque anni.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Callixte Mbarushimana era segretario esecutivo delle FDLR e vicepresidente dell'alto comando militare delle FDLR fino al suo arresto. Come leader politico/militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, ha impedito il disarmo, il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. È stato arrestato a Parigi il 3 ottobre 2010 in forza di mandato di arresto della CPI per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati FDLR nel Kivu nel 2009. È stato trasferito all'Aia il 25 gennaio 2011 ma rilasciato a fine 2011. È stato rieletto segretario esecutivo delle FDLR il 29 novembre 2014 per un mandato di cinque anni.
11. Iruta Douglas MPAMO
(alias: a) Doulas Iruta Mpamo, b) Mpano)
Indirizzo: Gisenyi, Ruanda (giugno 2011)
Data di nascita: a) 28 dicembre 1965, b) 29 dicembre 1965
Luogo di nascita: a) Bashali, Masisi, RDC, b) Goma, RDC, c) Uvira, RDC
Cittadinanza: congolese
Data della designazione ONU: 1o novembre 2005
Altre informazioni: Occupazione ignota da quando due dei velivoli operati dalla Lakes Business Company (GLBC) sono precipitati.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Proprietario/dirigente della Compagnie aérienne des Grands Lacs e della Great Lakes Business Company, i cui velivoli sono stati utilizzati per fornire assistenza a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003). Responsabile anche della dissimulazione di informazioni su voli e cargo, apparentemente, per consentire la violazione dell'embargo sulle armi. Occupazione ignota da quando due dei velivoli operati dalla Lakes Business Company (GLBC) sono precipitati.
12. Sylvestre MUDACUMURA
[alias: a) Mupenzi Bernard; b) General Major Mupenzi; c) General Mudacumura; d) Pharaoh; e) Radja]
Designazione: a) comandante delle FDLR-FOCA; b) tenente generale delle FDLR-FOCA
Data di nascita: 1954
Luogo di nascita: Cellule Ferege, settore di Gatumba, comune di Kibilira, prefettura di Gisenyi, Ruanda
Indirizzo: Provincia del Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo (dal giugno 2016)
Cittadinanza: ruandese
Data della designazione ONU: 1o novembre 2005
Altre informazioni: La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Mudacamura il 12 luglio 2012 per nove capi di accusa per crimini di guerra, ivi compresi attacco a civili, omicidio, mutilazione, trattamento crudele, stupro, tortura, distruzione di proprietà, saccheggiamento e vessazioni della dignità della persona, presumibilmente commessi tra il 2009 e il 2010 nell'RDC.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Sylvestre Mudacumura è il comandate delle FOCA, l'ala armata delle FDLR, ha esercitato un'influenza sulle politiche di tali forze e mantiene il comando e il controllo delle attività delle FDLR, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Mudacamura (o suo personale) era in contatto telefonico con Murwanashyaka, leader delle FDLR in Germania, anche nel maggio 2009 al momento del massacro di Busurungi e con il comandante militare maggior Guillaume durante le operazioni Umoja Wetu e Kimia II nel 2009. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è responsabile di 27 casi di reclutamento e impiego di bambini nelle truppe sotto il suo comando nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2007. A metà del 2016 Mudacumura era ancora il comandate generale dell'ala armata delle FDLR, con il grado di tenente generale, e si trovava nella provincia del Kivu settentrionale della Repubblica democratica del Congo.
13. Leodomir MUGARAGU
(alias: a) Manzi Leon, b) Leo Manzi)
Indirizzo: quartier generale delle FDLR, foresta di Kikoma, Bogoyi, Walikale, Kivu settentrionale, RDC (giugno 2011)
Data di nascita: a) 1954 b) 1953.
Luogo di nascita: a) Kigali, Ruanda b) Rushashi, provincia settentrionale, Ruanda
Cittadinanza: ruandese
Data della designazione ONU: 1o dicembre 2010
Altre informazioni: capo di Stato maggiore delle FDLR-FOCA, incaricato dell'amministrazione.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Secondo fonti aperte e comunicazioni ufficiali, Leodomir Mugaragu è capo di Stato maggiore delle Forces Combattantes Abucunguzi/Combatant Force for the Liberation of Rwanda (FOCA), ala armata delle FDLR. Secondo comunicazioni ufficiali Mugaragu è un ufficiale di alto livello incaricato della pianificazione per le operazioni militari delle FDLR nella provincia orientale dell'RDC. capo di Stato maggiore delle FDLR-FOCA, incaricato dell'amministrazione.
14. Leopold MUJYAMBERE
[alias: a) Musenyeri; b) Achille; c) Frere Petrus Ibrahim]
Designazione: a) capo di Stato maggiore delle FDLR-FOCA; b) vicecomandante ad interim delle FDLR-FOCA
Indirizzo: Kinshasa, Repubblica democratica del Congo (dal giugno 2016)
Data di nascita: a) 17 marzo 1962; b) all'incirca 1966
Luogo di nascita: Kigali, Ruanda
Cittadinanza: ruandese
Data della designazione ONU: 3 marzo 2009
Altre informazioni: nel 2014 è stato nominato vicecomandante f.f. delle FDLR-FOCA. Arrestato a Goma, RDC, dai servizi di sicurezza congolesi all'inizio di maggio 2016 e trasferito a Kinshasa.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Leopold Mujyambere era comandante della seconda divisione delle FOCA, l'ala armata delle FDLR. Come leader militare di un gruppo armato straniero operante nella Repubblica democratica del Congo, ha impedito il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri più vecchi come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) e (e) del Consiglio di sicurezza.
Nel giugno 2011 era il comandante delle FOCA del settore operativo del Kivu meridionale, poi chiamato «Amazon». È stato in seguito promosso a capo di Stato maggiore delle FOCA, e poi a vicecomandante f.f. nel 2014. È stato arrestato a Goma, RDC, dai servizi di sicurezza congolesi all'inizio di maggio 2016 e trasferito a Kinshasa.
15. Jamil MUKULU
[alias: a) Steven Alirabaki; b) David Kyagulanyi; c) Musezi Talengelanimiro; d) Mzee Tutu; e) Abdullah Junjuaka; f) Alilabaki Kyagulanyi; g) Hussein Muhammad; h) Nicolas Luumu; i) Julius Elius Mashauri; j) David Amos Mazengo; k) Professor Musharaf; l) Talengelanimiro]
Designazione: a) capo delle Forze Democratiche Alleate (ADF); b) comandante delle Forze Democratiche Alleate
Indirizzo: sarebbe in prigione in Uganda (da settembre 2016)
Data di nascita: a) 1965; b) 1o gennaio 1964
Luogo di nascita: Villaggio di Ntoke, sottocontea di Ntenjeru, distretto di Kayunga, Uganda
Cittadinanza: ugandese
Data di designazione da parte dell'ONU: 12 ottobre 2011
Altre informazioni: arrestato nell'aprile 2015 in Tanzania ed estradato in Uganda nel luglio 2015. Dal settembre 2016 Jamil Mukulu sarebbe detenuto dalla polizia in attesa di essere processato secondo la legge ugandese per crimini di guerra e gravi violazioni della convenzione di Ginevra.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Secondo fonti pubbliche e relazioni ufficiali, comprese le relazioni del gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite, Jamil Mukulu è il capo militare delle ADF, un gruppo armato straniero operante nell'RDC, e ostacola il disarmo, il rimpatrio e il reinsediamento volontario dei combattenti delle ADF, come previsto dal punto 4 b) della risoluzione 1857 (2008). Il gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite ha riferito che Jamil Mukulu ha fornito un sostegno materiale e umano alle ADF quale gruppo armato che opera sul territorio dell'RDC. Secondo varie fonti, comprese le relazioni del gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite, Jamil Mukulu ha ottenuto finanziamenti, ha influenzato le politiche delle ADF e ha assunto responsabilità dirette di comando e controllo delle forze delle ADF, segnatamente nella supervisione dei legami con reti terroristiche internazionali.
16. Ignace MURWANASHYAKA
[alias: Dr. Ignace]
Titolo: Dr.
Designazione: presidente delle FDLR
Indirizzo: Germania (in prigione)
Data di nascita: 14 maggio 1963
Luogo di nascita: a) Butera, Ruanda; b) Ngoma, Butare, Ruanda
Cittadinanza: ruandese
Data di designazione da parte dell'ONU: 1o novembre 2005
Altre informazioni: arrestato delle autorità tedesche il 17 novembre 2009 e condannato da un tribunale tedesco il 28 settembre 2015 perché a capo di un gruppo terroristico straniero e per la partecipazione a crimini di guerra. Ha ricevuto una condanna a 13 anni ed è in carcere in Germania dal giugno 2016. Rieletto presidente delle FDLR il 29 novembre 2014 per un mandato di cinque anni.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Ignace Murwanashyaka presiede le FDLR ed esercita un'influenza sulle politiche di tali forze, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Era in contatto telefonico con i comandanti militari delle FDLR (anche durante il massacro di Busurungi del maggio 2009); impartiva ordini all'alto comando militare; era coinvolto nel coordinamento del trasferimento di armi e munizioni alle unità delle FDLR e nell'addestramento specifico per il relativo impiego; e gestiva ingenti somme di denaro ricavato dalla vendita illegale di risorse naturali nelle zone sotto il controllo delle FDLR. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è sua la responsabilità di comando in qualità di presidente e di comandante militare delle FDLR per il reclutamento e l'uso di bambini da parte delle FDLR nel Congo orientale. È stato arrestato delle autorità tedesche il 17 novembre 2009 e condannato da un tribunale tedesco il 28 settembre 2015 perché a capo di un gruppo terroristico straniero e per la partecipazione a crimini di guerra. Ha ricevuto una condanna a 13 anni ed è in carcere in Germania dal giugno 2016. È stato rieletto presidente delle FDLR il 29 novembre 2014 per un mandato di cinque anni.
17. Straton MUSONI
[alias: IO Musoni]
Designazione: ex vicepresidente delle FDLR
Data di nascita: a) 6 aprile 1961; b) 4 giugno 1961
Luogo di nascita: Mugambazi, Kigali, Ruanda
Cittadinanza: ruandese
Data di designazione da parte dell'ONU: 29 marzo 2007
Altre informazioni: arrestato delle autorità tedesche il 17 novembre 2009, condannato a otto anni da un tribunale tedesco il 28 settembre 2015 perché a capo di un gruppo terroristico straniero. Musoni è stato scarcerato immediatamente dopo il processo per avere scontato oltre cinque anni di pena.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Straton Musoni è stato vicepresidente delle FDLR, un gruppo armato straniero che opera nell'RDC. Ha impedito il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tale gruppo, in violazione della risoluzione 1649 (2005). È stato arrestato delle autorità tedesche il 17 novembre 2009, condannato a otto anni da un tribunale tedesco il 28 settembre 2015 perché a capo di un gruppo terroristico straniero. È stato scarcerato immediatamente dopo il processo per avere scontato oltre cinque anni di pena.
18. Jules MUTEBUTSI
[alias: a) Jules Mutebusi; b) Jules Mutebuzi; c) Colonel Mutebutsi]
Data di nascita: 1964
Luogo di nascita: Minembwe, Kivu meridionale, Repubblica democratica del Congo
Cittadinanza: congolese
Data di designazione da parte dell'ONU: 1o novembre 2005
Altre informazioni: ex vicecomandante militare regionale della decima regione militare delle FARDC nell'aprile 2004, destituito per indisciplina. Nel dicembre 2007 è stato arrestato dalle autorità ruandesi mentre cercava di attraversare la frontiera ed entrare nell'RDC. Sarebbe deceduto a Kigali il 9 maggio 2014.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Jules Mutebutsi si è unito ad altri elementi ribelli dell'ex RCD-G per impadronirsi con la forza della città di Bukavu nel maggio 2004. Era implicato nella ricezione di armi al di fuori delle strutture delle FARDC e in rifornimenti a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003) in violazione dell'embargo sulle armi. È stato vicecomandante militare regionale della decima regione militare delle FARDC fino all'aprile 2004, quando è stato destituito per indisciplina. Nel dicembre 2007 è stato arrestato dalle autorità ruandesi mentre cercava di attraversare la frontiera ed entrare nella RDC. Sarebbe deceduto a Kigali il 9 maggio 2014.
19. Baudoin NGARUYE WA MYAMURO
(alias: Colonel Baudoin Ngaruye)
Titolo: capo militare del movimento del 23 marzo (M23)
Designazione: Brigadier generale
Indirizzo: Rubavu/Mudende, Ruanda
Data di nascita: a) 1o aprile 1978, b) 1978
Luogo di nascita: a) Bibwe, RDC b) Lusamambo, territorio di Lubero, RDC
Cittadinanza: congolese
Numero di identificazione nazionale: FARDC ID 1-78-09-44621-80.
Data della designazione ONU: 30 novembre 2012
Altre informazioni: Entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013. A fine 2014 viveva nel campo di Ngoma, Ruanda.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Nell'aprile del 2012 Ngaruye ha guidato l'ammutinamento dell'ex CNDP, noto come movimento del 23 marzo (M23), agli ordini del generale Ntaganda. All'interno dell'M23 è attualmente il terzo comandante militare di grado più elevato. Il gruppo di esperti per l'RDC ne aveva già raccomandato l'inserimento nell'elenco delle persone designate nel 2008 e nel 2009. È responsabile di, ed ha commesso, violazioni gravi dei diritti umani e del diritto internazionale. Ha reclutato e addestrato centinaia di bambini tra il 2008 e il 2009 e, verso la fine del 2010, ha continuato a farlo per l'M23. Ha commesso omicidi, menomazioni e sequestri, spesso contro donne. È responsabile dell'esecuzione e di tortura di disertori, con l'M23. Nel 2009, all'interno delle FARDC, ha ordinato l'uccisione di tutti gli uomini del villaggio di Shalio, territorio di Walikale. Ha inoltre fornito armi, munizioni e paghe nei territori di Masisi e di Walikale al comando diretto di Ntaganda. Nel 2010 ha organizzato trasferimenti forzati ed espropri ai danni delle popolazioni della zona di Lukopfu. È inoltre ampiamente implicato nelle reti criminali all'interno delle FARDC, traendo profitto dal commercio di minerali e causando tensioni e violenze con il Colonnello Innocent Zimurinda nel 2011. Entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013 a Gasizi/Rubavu.
20. Mathieu Chui NGUDJOLO
[alias: Cui Ngudjolo]
Cittadinanza: congolese
Indirizzo: Repubblica democratica del Congo
Data di nascita: 8 ottobre 1970
Luogo di nascita: Bunia, provincia di Ituri, Repubblica democratica del Congo
Data di designazione da parte dell'ONU: 1o novembre 2005
Altre informazioni: Arrestato dalla MONUC a Bunia nell'ottobre 2003. Consegnato dal governo dell'RDC alla Corte penale internazionale il 7 febbraio 2008. Assolto da tutti i capi d'accusa dalla CPI nel dicembre 2012, la sentenza è stata confermata dalla camera di appello il 27 febbraio 2015. Ngudjolo ha presentato domanda di asilo nei Paesi Bassi, domanda che è stata respinta. L'11 maggio 2015 è stato espulso verso l'RDC.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Mathieu Chui Ngudjolo è stato capo di Stato maggiore dell'FRPI, esercita un'influenza sulle politiche dell'FRPI e mantiene il comando e controllo delle attività delle forze dell'FRPI, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico di armi in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è stato responsabile del reclutamento e dell'impiego di minori di età inferiore ai 15 anni a Ituri nel 2006. È stato arrestato dalla MONUC a Bunia nell'ottobre 2003. Il governo dell'RDC l'ha successivamente consegnato alla Corte penale internazionale il 7 febbraio 2008. È stato assolto da tutti i capi d'accusa dalla CPI nel dicembre 2012 e la sentenza è stata confermata dalla camera di appello il 27 febbraio 2015. Ngudjolo ha presentato domanda di asilo nei Paesi Bassi, domanda che è stata respinta. L'11 maggio 2015 è stato espulso verso l'RDC.
21. Floribert Ngabu NJABU
[alias: a) Floribert Njabu Ngabu; b) Floribert Ndjabu; c) Floribert Ngabu Ndjabu]
Cittadinanza: congolese, Repubblica democratica del Congo; passaporto n. OB 0243318
Data di nascita: 23 maggio 1971
Data di designazione da parte dell'ONU: 1o novembre 2005
Altre informazioni: agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell'FNI in violazioni dei diritti umani. Trasferito all'Aia il 27 marzo 2011 per testimoniare dinanzi alla CPI nei processi a carico di Germain Katanga e Mathieu Ngudjolo. Ha presentato domanda d'asilo nei Paesi Bassi nel maggio 2011. Nell'ottobre 2012 un giudice dei Paesi Bassi ha respinto la sua domanda d'asilo. Nel luglio 2014 è stato espulso dai Paesi Bassi verso l'RDC, dove è stato posto in stato di arresto.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Presidente dell'FNI, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell'FNI in violazioni dei diritti umani. Trasferito all'Aia il 27 marzo 2011 per testimoniare dinanzi alla CPI nei processi a carico di Germain Katanga e Mathieu Ngudjolo. Ha presentato domanda d'asilo nei Paesi Bassi nel maggio 2011. Nell'ottobre 2012 un giudice dei Paesi Bassi ha respinto la sua domanda d'asilo; il caso è ora in fase di appello.
22. Laurent NKUNDA
(alias: a) Nkunda Mihigo Laurent, b) Laurent Nkunda Bwatare, c) Laurent Nkundabatware, d) Laurent Nkunda Mahoro Batware, e) Laurent Nkunda Batware, f) Chairman, g) General Nkunda, h) Papa Six)
Data di nascita: a) 6 febbraio 1967 b) 2 febbraio 1967
Luogo di nascita: Rutshuru, Kivu settentrionale, RDC
Cittadinanza: congolese
Data della designazione ONU: 1o novembre 2005
Altre informazioni: Ex generale dell'RCD-G. Fondatore del Congresso nazionale per la difesa del popolo, 2006; Alto responsabile del Raggruppamento congolese per la democrazia-Goma (RCD-G) 1998-2006; ufficiale del Fronte patriottico ruandese (RPF), 1992-1998. Laurent Nkunda è stato arrestato in Ruanda dalle autorità di tale paese nel gennaio 2009 e sostituito come comandante del CNDP. Da allora, è agli arresti domiciliari a Kigali, Ruanda. Il Ruanda ha respinto la richiesta di estradizione di Nkunda, presentata dal governo dell'RDC, per i crimini commessi nella provincia orientale dell'RDC. Nel 2010, un tribunale ruandese a Gisenyi ha respinto l'appello di Nkunda per detenzione illegale, stabilendo che la questione dovrebbe essere esaminata da un tribunale militare. Gli avvocati di Nkunda hanno presentato appello presso il tribunale militare ruandese.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Si è unito ad altri elementi ribelli dell'ex RCD-G per impadronirsi con la forza di Bukavu nel maggio 2004. Implicato nella ricezione di armi al di fuori delle strutture delle FARDC in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile di 264 casi di reclutamento e impiego di bambini nelle truppe sotto il suo comando nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2009. Ex generale dell'RCD-G. Fondatore del Congresso nazionale per la difesa del popolo, 2006; Alto responsabile del Raggruppamento congolese per la democrazia-Goma (RCD-G) 1998-2006; ufficiale del Fronte patriottico ruandese (RPF), 1992-1998. Laurent Nkunda è stato arrestato in Ruanda dalle autorità di tale paese nel gennaio 2009 e sostituito come comandante del CNDP. Da allora, è agli arresti domiciliari a Kigali, Ruanda. Il Ruanda ha respinto la richiesta di estradizione di Nkunda, presentata dal governo dell'RDC, per i crimini commessi nella provincia orientale dell'RDC. Nel 2010, un tribunale ruandese a Gisenyi ha respinto l'appello di Nkunda per detenzione illegale, stabilendo che la questione dovrebbe essere esaminata da un tribunale militare. Gli avvocati di Nkunda hanno avviato un procedimento presso il tribunale militare ruandese. Mantiene una certa influenza su taluni elementi del CNDP.
23. Felicien NSANZUBUKIRE
[alias: Fred Irakeza]
Designazione: a) comandante di sottosettore delle FDLR-FOCA; b) colonnello delle FDLR-FOCA
Indirizzo: provincia del Kivu meridionale, Repubblica democratica del Congo (dal giugno 2016)
Data di nascita: 1967
Luogo di nascita: a) Murama, Kigali, Ruanda; b) Rubungo, Kigali, Ruanda; c) Kinyinya, Kigali, Ruanda
Cittadinanza: ruandese
Data di designazione da parte dell'ONU: 1o dicembre 2010
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Felicien Nsanzubukire ha controllato e coordinato, almeno dal novembre 2008 all'aprile 2009, il traffico di armi e munizioni a partire dalla Repubblica unita della Tanzania, attraverso il lago Tanganica, verso le unità delle FDLR nelle aree di Uvira e Fizi, Kivu meridionale. A gennaio 2016, Felicien Nsanzubukire era comandante di sottosettore delle FDLR-FOCA nella provincia del Kivu meridionale e aveva il grado di colonnello.
24. Pacifique NTAWUNGUKA
[alias: a) Pacifique Ntawungula; b) Colonel Omega; c) Nzeri; d) Israel]
Designazione: a) comandante del settore «SONOKI» delle FDLR-FOCA; b) brigadiere generale delle FDLR-FOCA
Indirizzo: territorio di Rutshuru, Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo (dal giugno 2016)
Data di nascita: a) 1o gennaio 1964; b) all'incirca 1964
Luogo di nascita: Gaseke, provincia di Gisenyi, Ruanda
Cittadinanza: ruandese
Data di designazione da parte dell'ONU: 3 marzo 2009
Altre informazioni: ha ricevuto una formazione militare in Egitto.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Pacifique Ntawunguka era comandante della prima divisione delle FOCA, l'ala armata delle FDLR. Come leader militare di un gruppo armato straniero operante nella Repubblica democratica del Congo, ha impedito il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri più vecchi come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP4 (d) ed (e) del Consiglio di sicurezza. Ha ricevuto una formazione militare in Egitto.
A metà del 2016 Pacifique Ntawunguka era comandante del settore «SONOKI» delle FDLR-FOCA nella provincia del Kivu settentrionale.
25. James NYAKUNI
Cittadinanza: ugandese
Data della designazione ONU: 1o novembre 2005
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Collaborazione in traffici con Jérôme Kakwavu, soprattutto contrabbando attraverso la frontiera RDC/Uganda, incluso sospetto traffico di armi e materiale militare in camion non controllati. Violazione dell'embargo sulle armi e fornitura di assistenza a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), incluso il sostegno finanziario per consentirne le attività militari.
26. Stanislas NZEYIMANA
[alias: a) Deogratias Bigaruka Izabayo; b) Izabayo Deo; c) Jules Mateso Mlamba; d) Bigaruka; e) Bigurura]
Designazione: ex vicecomandante delle FDLR-FOCA
Data di nascita: a) 1o gennaio 1966; b) 28 agosto 1966; c) all'incirca 1967
Luogo di nascita: Mugusa, Butare, Ruanda
Cittadinanza: ruandese
Data di designazione da parte dell'ONU: 3 marzo 2009
Altre informazioni: scomparso mentre si trovava in Tanzania all'inizio del 2013. Dal giugno 2016 si sono perse le sue tracce.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Stanislas Nzeyimana era vicecomandante delle FOCA, il braccio armato delle FDLR. Come leader militare di un gruppo armato straniero operante nella Repubblica democratica del Congo, ha impedito il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri più vecchi come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) ed (e) del Consiglio di sicurezza.
Stanislas Nzeyimana è scomparso in Tanzania all'inizio del 2013 e dal giugno 2016 si sono perse le sue tracce.
27. Dieudonné OZIA MAZIO
(alias: a) Ozia Mazio, b) Omari, c) Mr Omari)
Data di nascita: 6 giugno 1949
Luogo di nascita: Ariwara, RDC
Cittadinanza: congolese
Data della designazione ONU: 1o novembre 2005
Altre informazioni: Dieudonné Ozia Mazio sarebbe deceduto ad Ariwara il 23 settembre 2008, mentre era presidente della Fédération des entreprises congolaises (FEC) nel territorio di Aru.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Piani di finanziamento con Jerome Kakwavu e le FAPC e contrabbando lungo il confine RDC/Uganda, che ha consentito di mettere a disposizione di Kakwavu e delle sue truppe rifornimenti e denaro. Violazione dell'embargo sulle armi, anche attraverso l'assistenza a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003). Dieudonné Ozia Mazio sarebbe deceduto ad Ariwara il 23 settembre 2008, mentre era presidente della Fédération des entreprises congolaises (FEC) nel territorio di Aru.
28. Jean-Marie Lugerero RUNIGA
[alias: Jean-Marie Rugerero]
Designazione: presidente dell'M23
Indirizzo: Rubavu/Mudende, Ruanda
Data di nascita: a) all'incirca 1960; b) 9 settembre 1966
Luogo di nascita: Bukavu, Repubblica democratica del Congo
Data di designazione da parte dell'ONU: 31 dicembre 2012
Altre informazioni: entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013. Dal 2016 risiede in Ruanda. Nel giugno 2016 ha partecipato alla creazione di un nuovo partito politico congolese, l'Alliance pour le Salut du Peuple (ASP).
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
In un documento del 9 luglio 2012 firmato dal leader dell'M23 Sultani Makenga si nomina Runiga coordinatore dell'ala politica dell'M23. Secondo tale documento, la nomina di Runiga è stata dettata dall'esigenza di assicurare la visibilità della causa dell'M23. Runiga era anche noto come il «presidente» dell'M23 in messaggi pubblicati sul sito del gruppo. Il suo ruolo di leader era confermato dalla relazione del gruppo di esperti del novembre 2012, che fa riferimento a Runiga come «il leader dell'M23».
Secondo la relazione conclusiva del 15 novembre 2012 del gruppo di esperti, Runiga ha guidato una delegazione che si è recata a Kampala, Uganda, il 29 luglio 2012 e ha messo a punto il programma in 21 punti del movimento M23 in vista degli imminenti negoziati in sede di Conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi. Secondo un articolo della BBC del 23 novembre 2012, l'M23 è stato costituito quando membri originari del CNDP che erano stati integrati nelle FARDC hanno cominciato a protestare contro condizioni e salari insoddisfacenti, nonché per la mancata piena attuazione dell'accordo di pace del 23 marzo 2009 tra il CNDP e l'RDC che aveva portato all'integrazione del CNDP nelle FARDC. L'M23 è stato impegnato in operazioni militari attive al fine di assumere il controllo del territorio nell'RDC orientale, secondo la relazione IPIS del novembre 2012. L'M23 e le FARDC si sono disputati il controllo di varie città e villaggi nella RDC orientale il 24 e 25 luglio 2012; l'M23 ha attaccato le FARDC a Rumangabo il 26 luglio 2012; ha espulso le FARDC da Kibumba il 17 novembre 2012 ed ha assunto il controllo di Goma il 20 novembre 2012. Secondo la relazione del gruppo di esperti del novembre 2012, vari ex combattenti dell'M23 sostengono che i leader dell'M23 hanno giustiziato sommariamente parecchi bambini che cercavano di fuggire dopo essere stati reclutati dall'M23 come bambini soldato. Secondo una relazione dell'11 settembre 2012 di Human Rights Watch (HRW), un giovane ruandese di 18 anni fuggito dopo essere stato reclutato con la forza in Ruanda ha affermato di aver assistito all'esecuzione di un ragazzo di 16 anni della sua unità dell'M23 che aveva cercato di fuggire nel mese di giugno. Il ragazzo era stato catturato e percosso a morte dai combattenti dell'M23 davanti alle altre reclute. Sembra che un comandante dell'M23 che aveva ordinato l'uccisione del ragazzo abbia in seguito giustificato quanto accaduto affermando «voleva abbandonarci». La relazione afferma inoltre che, secondo alcuni testimoni, almeno 33 nuove reclute e altri combattenti dell'M23 sono stati oggetto di esecuzioni sommarie in seguito a tentativi di fuga. Alcuni sono stati legati ed uccisi con un colpo di arma da fuoco di fronte ad altre reclute, a scopo intimidatorio. Una giovane recluta ha raccontato a HRW «[q]uando eravamo nell'M23, ci dicevano che potevamo [scegliere tra] rimanere nel gruppo o morire. Molti hanno cercato di fuggire, ma alcuni sono stati scoperti e uccisi immediatamente».
Runiga è entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013 a Gasizi/Rubavu. Alla metà del 2016 risiedeva in Ruanda. Nel giugno 2016 ha partecipato alla creazione di un nuovo partito politico congolese, l'Alliance pour le Salut du Peuple (ASP).
29. Ntabo Ntaberi SHEKA
Designazione: Comandante in capo, Nduma Defence of Congo, gruppo Mayi Mayi Sheka
Data di nascita: 4 aprile 1976
Luogo di nascita: territorio di Walikalele, RDC
Cittadinanza: congolese
Data della designazione ONU: 28 novembre 2011
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Ntabo Ntaberi Sheka, Comandante in capo dell'ala politica del gruppo Mayi Mayi Sheka, è il leader politico di un gruppo armato congolese che impedisce il disarmo, la smobilitazione e la reintegrazione dei combattenti. Il Mayi Mayi Sheka è un gruppo di miliziani basato in Congo che opera a partire da basi situate nel territorio di Walikale, nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo. Il gruppo Mayi Mayi Sheka si è reso responsabile di attacchi contro miniere nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo, impadronendosi tra l'altro delle miniere di Bisiye, nonché di estorsioni ai danni della popolazione locale. Ntabo Ntaberi Sheka ha inoltre commesso gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro bambini. Ntabo Ntaberi Sheka ha pianificato e ordinato una serie di attacchi nel territorio di Walikale dal 30 luglio al 2 agosto 2010 per punire la popolazione locale, accusata di collaborare con le forze governative congolesi. Nel corso degli attacchi, bambini sono stati violentati e rapiti, obbligati al lavoro forzato e sottoposti a trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Il gruppo di miliziani Mayi Mayi Sheka procede inoltre al reclutamento forzato di ragazzi e recluta bambini.
30. Bosco TAGANDA
alias: a) Bosco Ntaganda; b) Bosco Ntagenda; c) General Taganda; d) Lydia (quando faceva parte delle APR); e) Terminator; f) Tango Romeo (nome in codice); g) Romeo (nome in codice); h) Major]
Indirizzo: L'Aia, Paesi Bassi (nel giugno 2016)
Data di nascita: tra il 1973 e il 1974
Luogo di nascita: Bigogwe, Ruanda
Cittadinanza: congolese
Data di designazione da parte dell'ONU: 1o novembre 2005
Altre informazioni: nato in Ruanda, durante l'infanzia si è trasferito a Nyamitaba, territorio di Masisi, nel Kivu settentrionale. Nominato brigadiere generale delle FARDC con decreto presidenziale l'11 dicembre 2004, in seguito agli accordi di pace nell'Ituri. Ex capo di Stato maggiore del CNDP e comandante militare del CNDP dall'arresto di Laurent Nkunda nel gennaio 2009. Dal gennaio 2009 vicecomandante de facto delle operazioni consecutive contro le FDLR Umoja Wetu, Kimia II e Amani Leo nel Kivu settentrionale e meridionale. Entrato in Ruanda nel marzo 2013 e consegnatosi spontaneamente ai funzionari della CPI a Kigali il 22 marzo. Trasferito presso la CPI all'Aia, Paesi Bassi. Il 9 giugno 2014 la CPI ha confermato nei suoi confronti 13 capi di imputazione per crimini di guerra e cinque per crimini contro l'umanità; il processo ha avuto inizio nel settembre 2015.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Bosco Taganda era comandante militare dell'UPC/L, che esercita un'influenza sulle politiche di tale raggruppamento e mantiene il comando e il controllo delle attività dell'UPC/L, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004, ha rifiutato la promozione restando quindi al di fuori delle FARDC. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003 e, per 155 casi, ha avuto la responsabilità diretta e/o il comando del reclutamento e dell'impiego di bambini nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2009. In qualità di capo di Stato maggiore del CNDP, ha avuto responsabilità dirette e di comando nel massacro di Kiwanja nel novembre 2008.
NATO in Ruanda, durante l'infanzia si è trasferito a Nyamitaba, territorio di Masisi, nella provincia del Kivu settentrionale. Nel giugno 2011 risiedeva a Goma ed era proprietario di grandi aziende agricole nella zona di Ngungu, territorio di Masisi, nella provincia del Kivu settentrionale. È stato nominato brigadiere generale delle FARDC con decreto presidenziale l'11 dicembre 2004, in seguito agli accordi di pace nell'Ituri. È stato capo di Stato maggiore del CNDP e successivamente è diventato comandante militare del CNDP dopo l'arresto di Laurent Nkunda nel gennaio 2009. A partire dal gennaio 2009 era vicecomandante de facto delle operazioni consecutive contro le FDLR Umoja Wetu, Kimia II e Amani Leo nelle province del Kivu settentrionale e del Kivu meridionale. È entrato in Ruanda nel marzo 2013, si è consegnato spontaneamente ai funzionari della CPI a Kigali il 22 marzo ed è stato successivamente trasferito presso la CPI all'Aia, Paesi Bassi. Il 9 giugno 2014 la CPI ha confermato nei suoi confronti 13 capi di imputazione per crimini di guerra e cinque per crimini contro l'umanità. Il processo ha avuto inizio nel settembre 2015.
31. Innocent ZIMURINDA
(alias: Zimulinda)
Designazione: a) Comando di brigata dell'M23,
rango: colonnello, b) Colonnello delle FARDC
Indirizzo: Rubavu, Mudende
Data di nascita: a) 1o settembre 1972, b) circa 1975, c) 16 marzo 1972
Luogo di nascita: a) Ngungu, territorio di Masisi, Kivu settentrionale, RDC, b) Masisi, RDC
Cittadinanza: congolese
Data della designazione ONU: 1o dicembre 2010
Altre informazioni: Integrato nelle FARDC nel 2009 con il grado di tenente colonnello, comandante di brigata delle operazioni Kimia II delle FARDC, con base nella zona di Ngungu. Nel luglio 2009, Zimurinda è stato promosso al grado di colonnello diventando comandante del settore delle FARDC a Ngungu e poi a Kitchanga nelle operazioni delle FARDC Kimia II e Amani Leo. Benché il suo nome non compaia nel decreto del presidente dell'RDC del 31 dicembre 2010 recante nomina degli alti funzionari delle FARDC, Zimurinda ha mantenuto de facto il comando del 22o settore delle FARDC a Kitchanga e porta il nuovo grado e la nuova uniforme delle FARDC. Nel dicembre 2010, le attività di reclutamento condotte da elementi sotto il comando di Zimurinda sono state denunciate da fonti pubbliche. Entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013. A fine 2014 risiedeva nel campo di Ngoma, in Ruanda.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Secondo molte fonti il ten.col. Innocent Zimurinda, come uno dei comandanti della 231a brigata delle FARDC, ha impartito ordini che hanno dato luogo al massacro di oltre 100 rifugiati ruandesi, per lo più donne e bambini, durante un'operazione militare nella regione di Shalio nell'aprile 2009. Il gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riferisce di testimonianze dirette secondo cui il ten.col. Innocent Zimurinda avrebbe rifiutato di liberare tre bambini sotto il suo comando a Kalehe, il 29 agosto 2009. Secondo molte fonti, il ten.col. Innocent Zimurinda, prima dell'integrazione del CNDP nelle FARDC, ha partecipato nel novembre 2008 all'operazione del CNDP sfociata nel massacro di 89 civili, donne e bambini compresi, nella regione di Kiwanja.
Nel marzo 2010, 51 gruppi di difesa dei diritti umani presenti nell'RDC orientale hanno dichiarato che Zimurinda si è reso responsabile di molteplici violazioni dei diritti umani, tra cui uccisioni di numerosi civili, donne e bambini compresi, tra il febbraio e l'agosto 2007. Il ten.col. Innocent Zimurinda è stato accusato, nella stessa dichiarazione, di stupro su moltissime donne e ragazze. Secondo una dichiarazione del rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati del 21 maggio 2010, Innocent Zimurinda è implicato nell'esecuzione sommaria di bambini soldato anche durante l'operazione Kimia II. Secondo la stessa dichiarazione ha rifiutato che la missione ONU in RDC (MONUC) effettuasse il controllo delle truppe alla ricerca di minori. Secondo il gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il ten.col. Zimurinda ha avuto responsabilità dirette e di comando nel reclutamento e trattenimento di bambini nelle truppe al suo comando. Integrato nelle FARDC nel 2009 con il grado di tenente colonnello, comandante di brigata delle operazioni Kimia II delle FARDC, con base nella zona di Ngungu. Nel luglio 2009, Zimurinda è stato promosso al grado di colonnello diventando comandante del settore delle FARDC a Ngungu e poi a Kitchanga nelle operazioni delle FARDC Kimia II e Amani Leo. Benché il suo nome non compaia nel decreto del presidente dell'RDC del 31 dicembre 2010 recante nomina degli alti funzionari delle FARDC, Zimurinda ha mantenuto de facto il comando del 22o settore delle FARDC a Kitchanga e porta il nuovo grado e la nuova uniforme delle FARDC. Resta fedele a Bosco Ntaganda. Nel dicembre 2010, le attività di reclutamento condotte da elementi sotto il comando di Zimurinda sono state denunciate da fonti pubbliche. Entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013. A fine 2014 risiedeva nel campo di Ngoma, Ruanda.
b) Elenco delle entità di cui agli articoli 2 e 2 bis
1. ADF (Forze democratiche alleate)
[alias: a) Forze democratiche alleate — Esercito nazionale di liberazione dell'Uganda; b) ADF/NALU; c) NALU]
Indirizzo: provincia del Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo
Data di designazione da parte dell'ONU: 30 giugno 2014
Altre informazioni: fondatore e leader delle ADF, Jamil Mukulu, è stato arrestato a Dar es Salaam, in Tanzania, nell'aprile 2015. Successivamente è stato estradato a Kampala, in Uganda, nel luglio 2015. Dal giugno 2016 Jamil Mukulu sarebbe detenuto dalla polizia in attesa di essere processato.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Le Forze democratiche alleate (ADF) sono state create nel 1995 e si trovano nella regione montagnosa lungo la frontiera RDC-Uganda. Secondo la relazione conclusiva del 2013 del gruppo di esperti dell'ONU per la Repubblica democratica del Congo, che cita funzionari ugandesi e fonti dell'ONU, nel 2013 le ADF disponevano di una forza di combattenti armati stimata tra 1 200 e 1 500 unità, situata nel nord-est del territorio di Beni, provincia del Kivu settentrionale, vicino al confine con l'Uganda. Le stesse fonti stimano a una cifra compresa tra 1 600 e 2 500 unità, donne e bambini compresi, i membri complessivi delle ADF. A causa dell'offensiva militare da parte delle Forze armate congolesi (FARDC) e della missione ONU per la stabilizzazione dell'RDC (MONUSCO), condotta nel 2013 e 2014, le ADF hanno disperso i loro combattenti in numerose basi più piccole e trasferito donne e bambini nelle zone ad ovest di Beni e lungo la frontiera Ituri-Kivu settentrionale. Il comandante militare delle ADF è Hood Lukwago e il responsabile di più alto grado Jamil Mukulu, già sottoposto a sanzioni.
Le ADF hanno commesso gravi violazioni del diritto internazionale e della UNSCR 2078 (2012), fra cui quanto indicato qui di seguito.
Le ADF hanno reclutato e impiegato bambini soldato in violazione del diritto internazionale applicabile [UNSCR punto 4 (d)].
Secondo la sua relazione conclusiva del 2013, il gruppo di esperti dell'ONU per l'RDC ha intervistato tre ex combattenti delle ADF scappati nel 2013, che hanno descritto il modo in cui i reclutatori delle ADF in Uganda attiravano le persone nell'RDC con false promesse di lavoro (per gli adulti) e istruzione gratuita (per i bambini) e li obbligavano quindi ad aderire alle ADF. Secondo la stessa relazione, gli ex combattenti delle ADF hanno detto al gruppo di esperti che le squadre di addestramento delle ADF sono composte normalmente da uomini adulti e ragazzi e due ragazzi scappati dalle ADF nel 2013 hanno dichiarato di avere ricevuto addestramento militare dalle ADF. La relazione comprende anche una descrizione dell'addestramento delle ADF, fornita da un «ex bambino soldato delle ADF».
Secondo la relazione conclusiva del 2012 del gruppo di esperti dell'ONU per l'RDC, le ADF reclutano bambini, come dimostra il caso di un reclutatore delle ADF catturato dalle autorità ugandesi a Kasese con sei giovani ragazzi mentre si recava nell'RDC nel luglio 2012.
Un esempio specifico di reclutamento e impiego di bambini da parte delle ADF è illustrato in una lettera del 6 gennaio 2009 dell'ex direttrice di Human Rights Watch per l'Africa, Georgette Gagnon, all'ex ministro della giustizia ugandese, Kiddhu Makubuyu, secondo cui un ragazzo di nome Bushobozi Irumba era stato rapito dalle ADF nel 2000, quando aveva nove anni. Gli era richiesto di fornire trasporto e altri servizi ai combattenti delle ADF.
Oltre a ciò, la «relazione Africa» citava fonti secondo cui le ADF recluterebbero bambini di soli 10 anni come bambini soldato e un portavoce delle Forze per la difesa del popolo ugandese (UPDF) secondo cui l'UPDF avrebbe salvato 30 bambini da un campo di addestramento sull'isola di Buvuma nel lago Vittoria.
Le ADF hanno anche commesso gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale contro donne e bambini, tra cui uccisioni, menomazioni e violenze sessuali [UNSCR, punto 4 (e)].
Secondo la relazione conclusiva del 2013 del gruppo di esperti dell'ONU per l'RDC, nel 2013 le ADF hanno attaccato numerosi villaggi, costringendo oltre 66 000 persone a fuggire in Uganda. Tali attacchi hanno provocato lo spopolamento di una vasta area, controllata da allora dalle ADF che rapiscono e uccidono gli abitanti che tornano nei loro villaggi. Fra luglio e settembre 2013 le ADF hanno decapitato almeno cinque persone nella zona di Kamango; varie altre sono state uccise con armi da fuoco e decine rapite. Queste azioni terrorizzano la popolazione locale e la scoraggiano dal ritornare a casa.
Global Horizontal Note, un meccanismo di monitoraggio e comunicazione di gravi violazioni ai danni di bambini in situazioni di conflitto armato, ha riferito al gruppo di lavoro del Consiglio di sicurezza per i bambini nei conflitti armati (CAAC) che nel periodo di riferimento ottobre-dicembre 2013, le ADF si sono rese responsabili di 14 dei 18 incidenti documentati che hanno coinvolto bambini, fra cui un incidente verificatosi l'11 dicembre 2013 nel territorio di Beni, Kivu settentrionale, quando le ADF hanno attaccato il villaggio di Musuku uccidendo 23 persone, fra cui 11 bambini (tre femmine e otto maschi), di età compresa fra 2 mesi e 17 anni. Tutte le vittime, fra cui due bambini sopravvissuti all'attacco, sono state gravemente mutilate a colpi di machete.
La relazione del segretario generale sulla violenza sessuale in situazioni di conflitto del marzo 2014 individua le «Forze alleate democratiche — Esercito nazionale per la liberazione dell'Uganda» nel suo elenco delle «Parties credibly suspected of committing or being responsible for rape or other forms of sexual violence in situations of armed conflict» (parti ragionevolmente sospettate di avere commesso o essere responsabili di stupro o altre forme di violenza sessuale in situazioni di conflitto armato).
Le ADF hanno anche partecipato ad attacchi contro operatori della MONUSCO [UNSCR punto 4 (i)].
Infine, la missione ONU per la stabilizzazione della Repubblica democratica del Congo (MONUSCO) ha riferito che le ADF hanno condotto almeno due attacchi contro suoi operatori. Nel primo caso, il 14 luglio 2013, si è trattato di un attacco a una pattuglia della MONUSCO sulla strada fra Mbau e Kamango. L'attacco è descritto nella relazione conclusiva del 2013 del gruppo di esperti dell'ONU per l'RDC. Il secondo attacco si è verificato il 3 marzo 2014, quando un veicolo della MONUSCO è stato attaccato con granate a dieci chilometri dall'aeroporto di Mavivi, nel territorio di Beni, ferendo cinque operatori.
Fondatore e leader delle ADF, Jamil Mukulu (CDi.015), è stato arrestato a Dar es Salaam, in Tanzania, nell'aprile 2015. Successivamente è stato estradato a Kampala, in Uganda, nel luglio 2015. Dal giugno 2016 è detenuto dalla polizia in attesa di essere processato.
2. BUTEMBO AIRLINES (BAL)
Indirizzo: Butembo, RDC
Data della designazione ONU: 29 marzo 2007
Altre informazioni: Compagnia aerea privata, che opera al di fuori di Butembo. Dal dicembre 2008 la compagnia BAL non è più in possesso di una licenza di esercizio nell'RDC.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Kisoni Kambale (deceduto il 5 luglio 2007 e successivamente depennato il 24 aprile 2008) usava la sua linea aerea per trasportare oro, razioni e armi dell'FNI tra Mongbwalu e Butembo. Ciò costituisce «fornitura di assistenza» a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). Compagnia aerea privata, che opera al di fuori di Butembo. Dal dicembre 2008 la compagnia BAL non è più in possesso di una licenza di esercizio nell'RDC.
3. COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL); GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)
(alias: CAGL)
Indirizzo: a) Avenue Président Mobutu, Goma, RDC, b) Gisenyi, Ruanda, c) PO BOX 315, Goma, RDC
Data della designazione ONU: 29 marzo 2007
Altre informazioni: A decorrere dal dicembre del 2008, GLBC non ha più aeromobili operativi, sebbene vari aeromobili abbiano continuato a volare nel 2008 nonostante le sanzioni delle Nazioni Unite.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
CAGL e GLBC sono imprese di proprietà di Douglas MPAMO, persona che è già stata oggetto di sanzioni ai sensi della risoluzione 1596 (2005). CAGL e GLBC sono state usate per trasportare armi e munizioni in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). A decorrere dal dicembre del 2008, GLBC non ha più aeromobili operativi, sebbene vari aeromobili abbiano continuato a volare nel 2008 nonostante le sanzioni delle Nazioni Unite.
4. CONGOMET TRADING HOUSE
Indirizzo: Butembo, Kivu settentrionale
Data della designazione ONU: 29 marzo 2007
Altre informazioni: Non esiste più come impresa addetta al commercio di oro a Butembo, nel Kivu settentrionale.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Congomet Trading House (precedentemente figurante nell'elenco come Congocom) era di proprietà di Kisoni Kambale (deceduto il 5 luglio 2007 e successivamente depennato il 24 aprile 2008). Kambale acquistava quasi tutta la produzione di oro nel distretto Mongbwalu, controllato dall'FNI. Gli introiti dell'FNI provenivano soprattutto da tasse imposte su tale produzione. Ciò costituisce «fornitura di assistenza» a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). Non esiste più come impresa addetta al commercio di oro a Butembo, nel Kivu settentrionale.
5. FORCES DEMOCRATIQUES DE LIBERATION DU RWANDA (FDLR)
(alias: a) FDLR, b) Force Combattante Abacunguzi, c) Combatant Force for the Liberation of Rwanda, d) FOCA)
Indirizzo: a) Kivu settentrionale, RDC b) Kivu meridionale, RDC
Data della designazione ONU: 31 dicembre 2012
Altre informazioni: E-mail: Fdlr@fmx.de; fldrrse@yahoo.fr; fdlr@gmx.NET; fdlrsrt@gmail.com; humura2020@gmail.com
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Le FDLR sono uno dei maggiori gruppi armati stranieri operanti nel territorio dell'RDC. Il gruppo è stato costituito nel 2000 e ha commesso gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro donne e bambini in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e trasferimenti forzati. Secondo una relazione di Amnesty International del 2010, le FDLR sono responsabili dell'uccisione di novantasei civili a Busurungi, nel territorio di Walikale. Alcune delle vittime sono state bruciate vive nelle loro case. Secondo la stessa fonte, nel giugno 2010 un centro medico gestito da una ONG ha riferito di una sessantina di casi al mese di ragazze e donne violentate nella parte meridionale del territorio di Lubero, Kivu settentrionale, da appartenenti a gruppi armati tra cui le FDLR. Secondo una relazione del 20 dicembre 2010 di Human Rights Watch (HRW), vi sono prove documentate del reclutamento attivo di bambini da parte delle FDLR. L'HRW ha identificato almeno 83 bambini congolesi di età inferiore ai 18 anni, alcuni di appena 14 anni, reclutati con la forza dalle FDLR. Nel gennaio 2012, l'HRW ha riferito che i combattenti delle FLDR hanno attaccato numerosi villaggi nel territorio di Masisi, uccidendo sei civili, violentando due donne e rapendo almeno 48 persone
Secondo una relazione dell'HRW del giugno 2012, nel maggio 2012 i combattenti delle FDLR hanno attaccato civili a Kamananga e Lumenje, nella provincia del Kivu meridionale, e a Chambucha, nel territorio di Walikale, e villaggi nella zona di Ufumandu, territorio di Masisi, provincia del Kivu settentrionale. Durante tali attacchi, i combattenti delle FDLR hanno abbattuto a colpi di machete e coltello parecchi civili, compresi numerosi bambini. Secondo la relazione del gruppo di esperti del giugno 2012, dal 31 dicembre 2011 al 4 gennaio 2012 le FDLR hanno attaccato diversi villaggi nel Kivu meridionale. Un'inchiesta delle Nazioni Unite ha confermato l'uccisione di almeno 33 persone, di cui 9 bambini e 6 donne, bruciate vive, decapitate o abbattute a colpi di arma da fuoco durante l'attacco. Inoltre, una donna e una bambina hanno subito violenza. La relazione del gruppo di esperti del giugno 2012 riferisce inoltre che un'inchiesta delle Nazioni Unite ha confermato che nel maggio 2012 le FDLR hanno massacrato almeno 14 civili, di cui 5 donne e 5 bambini, nel Kivu meridionale. Secondo la relazione del gruppo di esperti del novembre 2012, l'ONU ha documentato almeno 106 casi di violenza sessuale perpetrati dalle FDLR tra dicembre 2011 e settembre 2012. La relazione del gruppo di esperti del novembre 2012 rileva che, secondo un'inchiesta dell'ONU, le FDLR hanno violentato sette donne la notte del 10 marzo 2012, compresa una minorenne, a Kalinganya, nel territorio di Kabare. Il 10 aprile 2012 le FDLR hanno attaccato nuovamente il villaggio, violentando tre delle donne per la seconda volta. La relazione del gruppo di esperti del novembre 2012 riporta inoltre 11 omicidi perpetrati dalle FDLR il 6 aprile 2012 a Bushibwambombo, nel Kalehe, e il coinvolgimento delle FDLR in altre 19 uccisioni nel mese di maggio nel territorio di Masisi, ivi compresi 5 minorenni e 6 donne. Il «Mouvement du 23 Mars» (M23) è un gruppo armato operante nell'RDC che è stato destinatario di armi e di materiale connesso, comprese consulenza, formazione e assistenza in relazione alle attività militari.
Secondo diverse testimonianze oculari, l'M23 riceve forniture militari generali dalle Forze di difesa ruandesi (FDR) sotto forma di armi e munizioni, oltre a un sostegno materiale per le operazioni di combattimento. L'M23 si è reso complice e responsabile di gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro le donne e i bambini in situazioni di conflitto armato nell'RDC, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati. Secondo numerose relazioni, inchieste e testimonianze oculari, l'M23 si è reso responsabile di uccisioni di massa di civili nonché di stupri di donne e bambini in diverse regioni dell'RDC. Diverse relazioni indicano che i combattenti dell'M23 hanno perpetrato 46 stupri contro donne e bambine, la più giovane delle quali di 8 anni. Oltre alle denunce di violenza sessuale, l'M23 ha anche condotto vaste campagne di reclutamento forzato di bambini nelle file del gruppo. Si calcola che dal luglio 2012 l'M23 ha proceduto al reclutamento forzato di 146 giovani e bambini nel solo territorio di Rutshuru, nell'RDC orientale. Alcune delle vittime hanno appena 15 anni. Le atrocità commesse dall'M23 contro la popolazione civile dell'RDC, nonché la campagna di reclutamento forzato dell'M23 e il fatto che tale gruppo sia destinatario di armi e di assistenza militare hanno contribuito notevolmente all'instabilità e al conflitto nella regione e, in taluni casi, hanno violato il diritto internazionale.
6. M23
(alias: Mouvement du 23 mars)
Data della designazione ONU: 31 dicembre 2012
Altre informazioni: E-mail: mouvementdu23mars1@gmail.com
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Il «Mouvement du 23 Mars» (M23) è un gruppo armato operante nell'RDC che è stato destinatario di armi e di materiale connesso, comprese consulenza, formazione e assistenza in relazione alle attività militari. Secondo diverse testimonianze oculari, l'M23 riceve forniture militari generali dalle Forze di difesa ruandesi (FDR) sotto forma di armi e munizioni, oltre a un sostegno materiale per le operazioni di combattimento. L'M23 si è reso complice e responsabile di gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro le donne e i bambini in situazioni di conflitto armato nell'RDC, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati. Secondo numerose relazioni, inchieste e testimonianze oculari, l'M23 si è reso responsabile di uccisioni di massa di civili nonché di stupri di donne e bambini in diverse regioni dell'RDC. Diverse relazioni indicano che i combattenti dell'M23 hanno perpetrato 46 stupri contro donne e bambine, la più giovane delle quali di 8 anni. Oltre alle denunce di violenza sessuale, l'M23 ha anche condotto vaste campagne di reclutamento forzato di bambini nelle file del gruppo. Si calcola che dal luglio 2012 l'M23 ha proceduto al reclutamento forzato di 146 giovani e bambini nel solo territorio di Rutshuru, nell'RDC orientale. Alcune delle vittime hanno appena 15 anni. Le atrocità commesse dall'M23 contro la popolazione civile dell'RDC, nonché la campagna di reclutamento forzato dell'M23 e il fatto che tale gruppo sia destinatario di armi e di assistenza militare hanno contribuito notevolmente all'instabilità e al conflitto nella regione e, in taluni casi, hanno violato il diritto internazionale.
7. MACHANGA LTD
Indirizzo: Plot 55 A, Upper Kololo Terrace, Kampala, Uganda
Data della designazione ONU: 29 marzo 2007
Altre informazioni: Società esportatrice di oro (direttori: Rajendra Kumar Vaya e Hirendra M. Vaya). Nel 2010, gli attivi di Machanga, detenuti in un conto di Emirates Gold, sono stati congelati dalla Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). I proprietari di Machanga hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla parte orientale dell'RDC.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Machanga acquistava oro nel quadro di un regolare rapporto commerciale con trafficanti nell'RDC con stretti collegamenti con le milizie. Ciò costituisce «fornitura di assistenza» a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). Società esportatrice di oro (direttori: Rajendra Kumar Vaya e Hirendra M. Vaya). Nel 2010, gli attivi di Machanga, detenuti in un conto di Emirates Gold, sono stati congelati dalla Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). Il proprietario precedente di Machanga, Rajendra Kumar, e suo fratello, Vipul Kumar, hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla parte orientale dell'RDC.
8. TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO)
(alias: TPD)
Indirizzo: Goma, Kivu settentrionale, RDC
Data della designazione ONU: 1o novembre 2005
Altre informazioni: Goma, con comitati provinciali nel Kivu meridionale, Kasai Occidentale, Kasai Orientale e Maniema. Ufficialmente ha sospeso tutte le attività dal 2008. Nella pratica, al giugno 2011 uffici di TPD erano aperti e coinvolti in casi collegati al ritorno degli sfollati interni, alle iniziative di riconciliazione tra le comunità, alla risoluzione dei conflitti fondiari ecc. Il presidente di TDP è Eugene Serufuli, il vicepresidente Saverina Karomba. Tra i membri di spicco figurano i deputati provinciali per il Kivu settentrionale Robert Seninga e Bertin Kirivita.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Implicata in violazioni dell'embargo sulle armi, fornendo assistenza all'RCD-G, soprattutto fornendo camion adibiti al trasporto di armi e truppe, e trasportando anche armi da distribuire a parti della popolazione di Masisi e Rutshuru, nel Kivu settentrionale, all'inizio del 2005. Goma, con comitati provinciali nel Kivu meridionale, Kasai Occidentale, Kasai Orientale e Maniema. Ufficialmente ha sospeso tutte le attività dal 2008. Nella pratica, al giugno 2011 uffici di TPD erano aperti e coinvolti in casi collegati al ritorno degli sfollati interni, alle iniziative di riconciliazione tra le comunità, alla risoluzione dei conflitti fondiari ecc. Il presidente di TDP è Eugene Serufuli, il vicepresidente Saverina Karomba. Tra i membri di spicco figurano i deputati provinciali per il Kivu settentrionale Robert Seninga e Bertin Kirivita.
9. UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD
Indirizzo: a) Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala, Uganda (tel. +256 41 533 578/9), b) PO BOX 22709, Kampala, Uganda.
Data della designazione ONU: 29 marzo 2007
Altre informazioni: Società esportatrice di oro (direttori Jamnadas V. LODHIA — noto come «Chuni» — e i suoi figli Kunal J. LODHIA e Jitendra J. LODHIA). Nel gennaio 2011, le autorità ugandesi hanno informato il comitato che, in seguito ad un'esenzione sulle sue partecipazioni finanziarie, Emirates Gold ha saldato il debito della UCI con la Crane Bank a Kampala, con la conseguente chiusura definitiva dei suoi conti. I direttori di UCI hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla parte orientale dell'RDC.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
UCI acquistava oro nel quadro di un regolare rapporto commerciale con trafficanti nell'RDC con stretti collegamenti con le milizie. Ciò costituisce «fornitura di assistenza» a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). Società esportatrice di oro (ex direttori J.V. LODHIA — noto come «Chuni» — e suo figlio Kunal LODHIA). Nel gennaio 2011, le autorità ugandesi hanno informato il comitato che, in seguito ad un'esenzione sulle sue partecipazioni finanziarie, Emirates Gold ha saldato il debito della UCI con la Crane Bank a Kampala, con la conseguente chiusura definitiva dei suoi conti. Il proprietario precedente di UCI, J.V. Lodhia, e suo figlio, Kumal Lodhia, hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla parte orientaloe dell'RDC.
ALLEGATO I bis
ELENCO DELLE PERSONE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 ter
A. PERSONE
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Nome e cognome |
Informazioni identificative |
Motivi della designazione |
Data di inserimento nell'elenco |
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1. |
Ilunga Kampete |
alias Gaston Hughes Ilunga Kampete; alias Hugues Raston Ilunga Kampete. NATO il 24.11.1964 a Lubumbashi, numero della carta d'identità militare: 1-64-86-22311-29. Cittadinanza congolese (RDC). |
Come comandante della guardia repubblicana (GR), Ilunga Kampete è stato responsabile delle unità della GR schierate sul terreno e coinvolte nell'uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa. In questa veste, Ilunga Kampete è stato quindi implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC. |
12.12.2016 |
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2. |
Gabriel Amisi Kumba |
alias Gabriel Amisi Nkumba; alias «Tango Fort»; alias «Tango Four». NATO il 28.5.1964 a Malela, numero della carta d'identità militare: 1-64-87-77512-30. Cittadinanza congolese (RDC). |
Comandante della 1a zona di difesa dell'esercito congolese (FARDC), le cui forze hanno preso parte all'uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa. In questa veste, Gabriel Amisi Kumba è stato quindi implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC. |
12.12.2016 |
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3. |
Ferdinand Ilunga Luyoyo |
NATO l'8/3/1973 a Lubumbashi. Numero di passaporto: OB0260335 (valido dal 15.4.2011 al 14.4.2016). Cittadinanza congolese (RDC). |
Come comandante del corpo antisommossa Légion Nationale d'Intervention della polizia nazionale congolese (PNC), Ferdinand Ilunga Luyoyo si è reso responsabile dell'uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa. In questa veste, Ferdinand Ilunga Luyoyo è stato quindi implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC. |
12.12.2016 |
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4. |
Celestin Kanyama |
alias Kanyama Tshisiku Celestin; alias Kanyama Celestin Cishiku Antoine, alias Kanyama Cishiku Bilolo Célestin, alias Esprit de mort. NATO il 4.10.1960 a Kananga. Cittadinanza congolese (RDC). Numero di passaporto: OB0637580 (valido dal 20.5.2014 al 19.5.2019). Ha ottenuto il visto Schengen n. 011518403, rilasciato il 2.7.2016. |
Come commissario di polizia di Kinshasa (Polizia nazionale congolese — PNC), Celestin Kanyama si è reso responsabile dell'uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa. In questa veste, Celestin Kanyama è stato quindi implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC. |
12.12.2016 |
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5. |
John Numbi |
alias John Numbi Banza Tambo; alias John Numbi Banza Ntambo; alias Tambo Numbi. NATO il 16.8.1962 a Jadotville-Likasi-Kolwezi. Cittadinanza congolese (RDC). |
Ex ispettore generale della polizia nazionale congolese (PNC), John Numbi rimane una figura influente che è stato coinvolto in particolare nella campagna di intimidazione violenta durante le elezioni governatoriali del marzo 2016 nelle quattro province della RDC che in precedenza componevano il Katanga e, in questa veste, si è reso responsabile nell'ostacolare una soluzione consensuale e pacifica a favore di elezioni nella RDC. |
12.12.2016 |
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6. |
Roger Kibelisa |
alias Roger Kibelisa Ngambaswi. Cittadinanza congolese (RDC). |
Come direttore interno del Servizio di intelligence nazionale (ANR), Roger Kibelisa è coinvolto nella campagna di intimidazione condotta da funzionari ANR nei confronti di membri dell'opposizione, tra cui arresti arbitrari e detenzione. Roger Kibelisa ha quindi minato lo stato di diritto e ostacolato una soluzione consensuale e pacifica a favore di elezioni nella RDC. |
12.12.2016 |
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7. |
Delphin Kaimbi |
alias Delphin Kahimbi Kasagwe; alias Delphin Kayimbi Demba Kasangwe; alias Delphin Kahimbi Kasangwe; alias Delphin Kahimbi Demba Kasangwe; alias Delphin Kasagwe Kahimbi. NATO il 15.1.1969 (o alternativamente il: 15.7.1969) a Kiniezire/Goma. Cittadinanza congolese (RDC). Passaporto diplomatico n: DB0006669 (valido dal 13.11.2013 al 12.11.2018). |
Capo dell'organismo di intelligence militare (ex DEMIAP), parte del centro operativo nazionale, la struttura di comando e controllo responsabile di arresti arbitrari e repressione violenta a Kinshasa nel settembre 2016 e responsabile delle forze che hanno partecipato a intimidazioni e arresti arbitrari, che ostacola una soluzione consensuale e pacifica a favore di elezioni nella RDC. |
12.12.2016 |
B. ENTITÀ
ALLEGATO II
Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
BELGIO
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIA
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
REPUBBLICA CECA
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANIMARCA
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
CROAZIA
http://www.mvep.hr/sankcije
ITALIA
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_europea/deroghe.html
CIPRO
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
http://www.mae.lu/sanctions
UNGHERIA
http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf
MALTA
https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx
PAESI BASSI
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
http://www.msz.gov.pl
PORTOGALLO
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/ medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVACCHIA
http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVEZIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGNO UNITO
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
Commissione europea
Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)
EEAS 02/309
1049 Bruxelles
Belgio
Indirizzo e-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
( 1 ) GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.